Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4412/2021
Entscheidungsdatum
13.12.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione confermata dal TF con sentenza del 25.06.2024 (8C_65/2024)

Corte II B-4412/2021

S e n t e n z a d e l 1 3 d i c e m b r e 2 0 2 3 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Mia Fuchs, Pascal Richard, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

  1. B._______ SA,
  2. X._______, entrambi patrocinati dall'avv. Lorenzo Fornara, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato dell'economia SECO, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione; restituzione di indennità per lavoro ridotto.

B-4412/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a X._______ (di seguito: ricorrente 2) è il titolare e l’amministratore delle ditte A._______ Sagl, B._______ SA, C._______ Sagl, D._______ SA e E._______ SA. Secondo l’estratto del registro di commercio, X._______ è l’amministratore unico della B._______ SA e dispone di un diritto di firma individuale. A.b In data 24 marzo 2020 X._______ ha inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto per la B._______ SA alla [autorità cantonale competente]. Il prean- nuncio concerne unicamente X._______ in qualità di dipendente con un ruolo assimilabile al datore di lavoro. Con decisione del 4 maggio 2020, l’autorità adita ha riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto (di seguito ILR) per il periodo dal 24 marzo 2020 al 23 settembre 2020. A se- guito di ciò, la Cassa di disoccupazione ha provveduto ad effettuare i rela- tivi versamenti per un importo di fr. 6'306.65. A.c In data 22 e 29 ottobre 2020 la Segreteria di Stato dell’economia SECO (di seguito: SECO, autorità inferiore) ha eseguito presso la B._______ SA (di seguito: ricorrente 1) un controllo per verificare la legittimità del diritto alle ILR considerate valide per tutta la durata dell’ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al corona- virus (COVID-19; cfr. consid. 2.3) e versate da marzo a maggio 2020 (con- trollo [...]). A.d A seguito del controllo effettuato in base all'analisi dei documenti messi a disposizione dall'azienda, con decisione [...] del 31 dicembre 2020 (recte: 21 gennaio 2021), la SECO ha ordinato ai ricorrenti il rimborso delle pre- stazioni, a suo dire, indebitamente versate da marzo a maggio 2020 per un totale di fr. 6'013.35 in favore della Cassa di disoccupazione (di seguito: cassa). In primo luogo, la SECO non ha concesso il diritto all’indennità rivendicato durante il giorno festivo del 13 aprile 2020. La SECO ha altresì modificato la somma totale delle ore di lavoro previste per X._______ per i mesi di marzo e maggio 2020 tenendo conto delle ore che egli avrebbe dovuto prestare. Dopo aver inoltre stabilito che per le persone che detengono un potere decisionale determinante il salario AVS soggetto all’obbligo di con- tribuzione ammonta a fr. 4'150.– lordi per un’attività lucrativa a tempo pieno, la SECO ha di seguito modificato il diritto del titolare della ditta all’ILR per le ore perse rivendicate da marzo a maggio 2020 sulla base di un grado

B-4412/2021 Pagina 3 di occupazione del 20% per ciascuna delle cinque ditte da lui amministrate, disapprovando il calcolo delle ore perse sulla base di un grado di occupa- zione del 100%. La SECO ha poi constatato l’assenza di un sistema suffi- ciente di controllo del tempo di lavoro e concluso che non fosse possibile determinare né le presenze o le assenze di X., né tantomeno se la perdita di lavoro computabile fosse effettivamente dovuta a circostanze economiche. Inoltre, contrariamente alle indicazioni fornite, la SECO ha accertato, secondo i vari programmi di lavoro ottenuti durante il controllo (con le indicazioni dei compiti da svolgere e le offerte in particolare per le aziende D. SA e E._______ SA), come X._______ o parte dei suoi collaboratori avessero svolto delle ore di lavoro già a partire dal 18 marzo 2020 anziché dal 4 maggio 2020. In ragione di ciò, la SECO ha riconosciuto il diritto all’indennità solo per il periodo dal 18 marzo al 14 aprile 2020, entro il quale, secondo lei, si dovrebbe presumere che la società non abbia svolto alcuna attività in modo rilevante. Tuttavia, nell’evenienza in cui non fosse stato possibile identificare un collaboratore e la durata precisa dello svolgi- mento delle attività giornaliere nel periodo dal 18 marzo al 14 aprile 2020, la SECO ha attribuito queste ultime a X., specificando comunque che il diritto all’indennità non può estendersi a tutto il periodo in questione (giornata intera). Infine, la SECO non ha riconosciuto il diritto all’indennità a partire dal 15 aprile 2020, data alla quale la maggior parte dei dipendenti delle altre società del gruppo, come pure X., avrebbe ripreso l’at- tività in modo considerevole. B. B.a In data 22 febbraio 2021 i ricorrenti hanno interposto opposizione con- tro la decisione della SECO del 21 gennaio precedente, chiedendo l’annul- lamento della stessa, nonché il riconoscimento al diritto all’indennità dal 18 marzo 2020 al 30 aprile 2020, ossia per il periodo in cui l’azienda sa- rebbe stata totalmente chiusa, come pure a partire dal 1° maggio 2020, data in cui sarebbe stata ripresa l’attività in modo sporadico. In via subor- dinata, essi chiedono la rinuncia completa della restituzione delle presta- zioni concesse, essendo l’azienda in buona fede e trovandosi la stessa in gravi difficoltà economiche a causa del forte indebitamento. B.b In sostanza, essi rilevano che a causa della posizione di titolare e diri- gente di X._______, quest’ultimo non ricadrebbe sotto l’egida del lavora- tore dipendente, ma di quelle persone che di principio non hanno diritto all’indennità secondo l’art. 31 cpv. 3 LADI (citato per esteso al con- sid. 2.2.3), poiché l’ammanco non è annoverabile in termini di lavoro ridotto computabile in ore. I ricorrenti sono del parere che il diritto all’indennità

B-4412/2021 Pagina 4 concesso eccezionalmente ai lavoratori indipendenti sia avulso da un con- teggio in ore e non dipenda da una griglia oraria prestabilita, giacché il la- voro e la presenza dell’amministratore e titolare dell’azienda dipendono dalla quotidianità e dalle decisioni che devono essere prese. I ricorrenti ribadiscono che sussista una riduzione di lavoro in termini gestionali per cui non sarebbe determinante la quantità delle ore perse, ma la perdita della carica e della funzione, diventata vacua a causa dell’inattività azien- dale. Il compenso di fr. 4'800.– lordi in qualità di dirigente sarebbe da in- tendere a titolo forfettario e senza un legame al numero di ore svolte per settimana. Il fatto che siano state quantificate delle ore per il titolare, mal- grado ciò non sia rilevante, sarebbe dovuto all’obbligo di indicare il numero delle ore perse nei moduli elettronici senza cui sarebbe stato impossibile far proseguire la domanda. I ricorrenti confermano di non disporre di alcun sistema di registrazione elettronica, ma che il tempo di lavoro può essere verificato in base alle schede di registrazione che vengono regolarmente aggiornate e comprendono le ore di lavoro effettive o le ore perse a seguito di interruzioni dovute a circostanze economiche. Infine, essi specificano che X._______ ha indicato sui conteggi trasmessi alla cassa di disoccupa- zione di non aver lavorato dal 24 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e di aver in seguito ripreso le sue attività a tempo parziale. C. C.a Con decisione su opposizione del 1° settembre 2021 la SECO ha re- spinto l'opposizione del 22 febbraio 2021, riconfermando che le prestazioni indebite richieste da marzo a maggio 2020 ammontano a fr. 6'013.35 e che detto importo va rimborsato alla cassa. C.b In essenza, la SECO ha spiegato di aver riconosciuto a X._______ in qualità di amministratore di cinque ditte un diritto pari al 20% di un’attività a tempo pieno in ciascuna delle sue imprese per un’attività pari al 100%, non essendo determinabile con esattezza il suo grado di occupazione in ognuna di esse. La SECO ha poi osservato che viene indennizzata esclu- sivamente la riduzione del lavoro, mentre ogni attività svolta per il datore di lavoro sotto qualsiasi forma non sarebbe indennizzabile. Essa ha in sintesi ritenuto che la società non dispone di un sistema di controllo del tempo di lavoro che permetta di stabilire con precisione le ore lavorate da X._______ nei suoi giorni di presenza, in modo particolare a partire dal 15 aprile 2020, data della ripresa delle attività. Infine, la SECO ha puntualizzato che l’allar- gamento della cerchia degli aventi diritto all’indennità, secondo l’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione all’epoca in vigore, non libera il datore di lavoro dall’obbligo di istituire un sistema di controllo del

B-4412/2021 Pagina 5 tempo di lavoro o di altre condizioni. Il sistema adottato dalla società sa- rebbe, a mente della SECO, costituito da un semplice confronto tra ore eseguite ed ore perse e non può essere considerato sufficiente. D. D.a Contro la menzionata decisione su opposizione della SECO del 1° set- tembre 2021 i ricorrenti sono insorti con ricorso del 4 ottobre seguente, chiedendone l'annullamento rispettivamente l’accoglimento dell’opposi- zione. D.b In sostanza, i ricorrenti rimproverano alla SECO un accertamento dei fatti inesatto ed arbitrario per aver ritenuto a torto l’attività di X._______ come un lavoro non soggetto a riduzione in ore, poiché ella avrebbe omesso di tenere debitamente conto delle schede di lavoro e di contem- plare la diminuzione delle prestazioni lavorative di X._______ nonostante gli elementi dati dalle limitazioni COVID-19. A loro avviso, la riduzione in ore vale anche per i funzionari dirigenti e questa sarebbe rilevabile dal mi- nimo sindacale loro attribuito (nel presente caso 44 ore) e dalle ore effetti- vamente prestate. Inoltre, i ricorrenti fanno valere una violazione della pa- rità di trattamento, in quanto, secondo loro, la SECO non avrebbe debita- mente considerato la posizione di X._______ al cospetto degli altri dipen- denti del gruppo di società, tutti al beneficio di ore ridotte riconosciute senza rilevamento elettronico, trattandolo diversamente da loro senza che alcun fatto importante lo giustificasse. E. Mediante risposta al ricorso del 13 gennaio 2022, inoltrata entro il termine prorogato, l’autorità inferiore chiede di rigettare il ricorso, confermando in- tegralmente quanto riportato nella decisione di restituzione del 21 gennaio 2021 e nella decisione impugnata. La SECO ripete che la ditta non disporrebbe di un sistema di controllo del tempo di lavoro che permetta di stabilire con precisione le ore lavorate da X._______ nei suoi giorni di presenza. Per questo motivo, ella avrebbe ri- conosciuto il diritto all’indennità unicamente per il periodo durante il quale la maggior parte dei dipendenti del gruppo di società non ha eseguito al- cuna attività. Tuttavia, a partire dal momento in cui sono state svolte alcune attività nel periodo 24 marzo – 14 aprile 2020 e dal 15 aprile 2020 in avanti, dove la SECO ha constatato una notevole ripresa dell’attività, il diritto all’in- dennità non può, a suo dire, essere riconosciuto per questi periodi. Inoltre, la SECO difende la modifica del diritto all’indennità di X._______ per

B-4412/2021 Pagina 6 l’importo forfettario massimo da erogare tenendo conto di un grado di oc- cupazione del 20%. L’allargamento, a titolo eccezionale, della cerchia degli aventi diritto all’indennità alle persone con posizioni di dirigente non signi- ficherebbe tuttavia che esse siano liberate dall’obbligo di avere un sistema di controllo del tempo di lavoro. Quanto alla censura della disparità di trat- tamento, la SECO ribadisce che, laddove siano state svolte delle attività e non sarebbe stato possibile indentificare un collaboratore e la durata pre- cisa delle attività, ella avrebbe attribuito le attività a X., quindi in favore della ditta. La SECO sottolinea di aver fatto prova di generosità di fronte all’impossibilità di quantificare le ore svolte per le attività e di mo- strare quali persone le avrebbero eseguite. Ammettere una violazione del principio della disparità di trattamento condurrebbe a negare il diritto alle prestazioni per tutta la ditta riguardo a quei periodi in cui si è riscontrata un’attività e comporterebbe una restituzione intera dei contributi. F. Con replica del 17 febbraio 2022 i ricorrenti si riconfermano nelle motiva- zioni e conclusioni. Essi ribadiscono che a X., per la natura della sua posizione di dirigente, non sarebbe applicabile il metro adottato dalla SECO per i dipendenti. A loro dire, egli avrebbe dovuto ottenere una remu- nerazione standard equivalente ad un importo forfettario del 100% per cia- scuna delle sue 5 attività dirigenziali, indipendentemente dal grado effettivo di occupazione prestato, il quale, non potrebbe essere inquadrato in pre- stabilite 40 ore settimanali da diluire su 5 società. Infine, continuano i ricor- renti, se la remunerazione dell’amministratore è di fr. 4'800.–, indipenden- temente dalle ore prestate e se queste si azzerano a fronte delle conse- guenze del Covid-19, sarebbe iniquo diluire l’indennità a X._______ per la sua carica in seno alla B._______ SA con un importo forfettario pari aI 20% di fr. 4'800.–. G. Con duplica del 23 marzo 2022, l’autorità inferiore mantiene principalmente le proprie argomentazioni e conclusioni. Essa ribadisce di aver ridotto l’im- porto forfettario per la persona del dirigente dal 100% al 20% per ogni ditta di cui il ricorrente 2 è titolare ed avrebbe esercitato un’attività, poiché il grado di occupazione preciso non aveva potuto essere determinato con esattezza. Tenere conto di un tasso di occupazione del 100% per ogni ditta per la quale sono state richieste le prestazioni avrebbe come conseguenza un sovraindennizzo.

B-4412/2021 Pagina 7 H. Con ulteriore scritto del 29 aprile 2022 i ricorrenti si riconfermano in quanto rilevato nelle precedenti sedi. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Diritto: 1. Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire nella pre- sente vertenza (art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assi- curazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insol- venza [legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0] in combinato disposto con gli artt. 31 seg. e 33 lett. d della legge sul Tribu- nale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 172.32]), trat- tandosi nel caso in esame di una decisione su opposizione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non sussistendo alcuna eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF. 1.2 La procedura è retta in principio dalla PA, fintanto che la LTAF non di- sponga altrimenti (art. 37 LTAF). Rimangono riservate, secondo l'art. 3 lett. d bis PA, le disposizioni particolari della procedura in materia di assicu- razioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LADI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 1.3 I ricorrenti sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata ed hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica- zione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA in combinato disposto con l'art. 59 LPGA). I disposti relativi ai poteri di rappresentanza, al termine, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 11 PA, art. 60 LPGA e art. 52 cpv. 1 PA) sono parimenti adempiuti. Allo stesso modo sono ossequiate le altre condizioni di ricevibilità (art. 46 segg. PA).

B-4412/2021 Pagina 8 1.4 Ne segue che il presente ricorso è ammissibile. 2. Nel caso che ci riguarda, l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione dei ricorrenti e intimato la restituzione di fr. 6'013.35 a titolo di prestazioni inde- bite versate per lavoro ridotto dal marzo al maggio 2020. In sostanza, essa non ha riconosciuto quasi del tutto le prestazioni rivendicate versate unica- mente per il ricorrente 2 in qualità di amministratore unico della ricorrente 1. Le questioni controverse che si pongono nel presente procedimento con- sistono in essenza a sapere se, in che misura e per quale periodo il ricor- rente 2 ha diritto all’ILR in virtù della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Le parti hanno opinioni divergenti sull’importo relativo alla massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS per il ricorrente 2 in qualità di persona con poteri decisionali determinanti e sulla questione di sapere se per il ricorrente 2, rispetto ai semplici dipendenti, possono valere esigenze meno elevate in relazione ai requisiti della determinabilità della perdita di lavoro e della controllabilità del tempo di lavoro. 2.1 2.1.1 Conformemente all'art 95 cpv. 1 LADI la restituzione in materia di as- sicurazioni sociali è disciplinata dall'art. 25 LPGA, il quale al suo cpv. 1, primo periodo, ordina che le prestazioni indebitamente riscosse devono es- sere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 secondo periodo LPGA). Per prestazioni indebitamente riscosse si intendono le pre- stazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute. 2.1.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riesaminare una decisione formalmente passata in giudicato e che non è stata oggetto di controllo da parte di un'autorità giu- diziaria. L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) o per la revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesi- stenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319; 129 V 110 seg. consid. 1; cfr. pure sentenza del TF 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1).

B-4412/2021 Pagina 9 2.1.3 L'ufficio di compensazione, diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3 LADI), verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI). Se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate cor- rettamente, l'ufficio di compensazione impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (art. 83a cpv. 1 e 3 LADI). Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicura- zione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI, RS 837.02]), compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di veri- ficare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intem- perie. Secondo l'art. 111 cpv. 2 OADI, l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo ef- fettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 intero consid. 2.1-2.4 con ulteriori rinvii). 2.2 La LADI si prefigge di garantire agli assicurati un'adeguata compensa- zione della perdita di guadagno a causa di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e di insolvenza del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1 LADI). Il lavoro ridotto ha lo scopo di aiutare le aziende alle prese con una riduzione tem- poranea dell’attività a superare il momento di difficoltà senza operare licen- ziamenti. L'art. 46b cpv. 1 OADI statuisce che la perdita di lavoro può es- sere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Secondo l'art. 46b cpv. 2 OADI, il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro. 2.2.1 I presupposti del diritto all'indennità per il lavoro ridotto sono discipli- nati all'art. 31 LADI. Secondo il cpv. 1 di detto disposto, i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se: (a.) sono soggetti all'ob- bligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS; (b.) la perdita di lavoro è computabile (art. 32); (c.) il rapporto di lavoro non è stato disdetto; (d.) la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

B-4412/2021 Pagina 10 2.2.2 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui per- dita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficiente- mente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). 2.2.2.1 Per prassi costante la controllabilità della perdita di lavoro è un re- quisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca (sen- tenze del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 in fine, 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2 in fine, C 191/02 del 15 lu- glio 2003 consid. 1.3, cfr. sentenze del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 7.2.1, B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1). Se la sufficiente controllabilità del tempo di lavoro non può essere stabilita, la concessione di prestazioni appare errata e si giustifica la restituzione: voler sollevare dei dubbi a tale proposito equivarrebbe ad invertire l'onere della prova che in questo punto ben preciso incombe chiaramente al datore di lavoro (sentenze del TF 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1, 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 i.f. con ulteriori riferimenti; sen- tenze del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 7.2.1, B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 con- sid. 3.1 con ulteriori riferimenti; BORIS RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2 a ed., pag. 490). Il datore di lavoro deve perciò essere in grado di stabilire in modo preciso e se possibile indiscutibile, pressoché esatto, l'entità della riduzione che ha dato luogo ad indennizzare ciascun dipendente beneficiario dell'indennità (sentenza del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 con ulteriori riferimenti; sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii). 2.2.2.2 Salvo circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal da- tore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 con- sid. 3.1, sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1). Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile (sentenza del TF

B-4412/2021 Pagina 11 C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3). L'orario di lavoro può essere ve- rificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'o- rario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 295/02 del 12 giugno 2003 con- sid. 2.2; cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 con- sid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii; THOMAS NUSSBAUMER, in: Ulrich Meyer [ed.], Schweizerisches Bundesver- waltungsrecht, Tomo XIV, Soziale Sicherheit, 3 a ed. 2016, p. 2404; RUBIN, op. cit., p. 486). Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico (sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 con- sid. 3.1.3 con ulteriori rinvii). 2.2.2.3 La perdita di lavoro è reputata sufficientemente controllabile unica- mente a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano con- trollabili per ogni giorno di lavoro (cfr. sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 seg. con ulteriori rinvii). Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari, che devono essere compensate durante il periodo di conteggio, siano prese in consi- derazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile (cfr. sentenza del TF C 86/01 del 12 giugno 2001 consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, op. cit., p. 490 e i riferimenti citati). Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile (cfr. MURER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial- versicherungsrecht, 4 a ed. 2013, p. 205) e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze (cfr. sentenza del TAF B-3939/2011 del 29 no- vembre 2011 consid. 4.1 e i riferimenti citati) anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 con- sid. 3.1.4 con ulteriori rinvii). 2.2.2.4 Le ore lavorate devono essere rilevate – che sia su carta o in via meccanica o elettronica – almeno quotidianamente dall'impiegato stesso o dal suo superiore. Detti rilevamenti non possono essere modificati ulterior- mente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1 con ulteriori rinvii). 2.2.3 Non hanno nemmeno diritto alle indennità per lavoro ridotto il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ul- timo (art. 31 cpv. 3 lett. b LADI), nonché le persone che, come soci,

B-4412/2021 Pagina 12 compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le deci- sioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI). Secondo la prassi, l’esclusione delle persone indicate all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI dal diritto all’ILR dev’essere intesa in maniera assoluta (DTF 123 V 234 consid. 7a; DTAF 2021 V/2 consid. 3.4 seg.). In questo caso va evidenziato il rischio di abusi, trattandosi in so- stanza delle persone direttamente interessate a decidere in merito a far valere il diritto alle ILR. 2.3 Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19; Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.033), che con- tiene una serie di misure che alleviano le condizioni per poter beneficiare dell’ILR e che estendono il campo di applicazione della medesima. 2.3.1 Nel caso di specie, il periodo di contribuzione delle ILR in oggetto va dal mese di marzo 2020 fino al mese di maggio 2020. Alle indennità da marzo 2020 a maggio 2020 sono perciò applicabili le modifiche del 25 marzo 2020 e dell’8 aprile 2020 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, entrate retroattivamente in vigore il 1° marzo 2020 (RU 2020 877, 1201; DTAF 2021 V/2 consid. 2.4.10; sulla costituzio- nalità dell’ordinanza COVID-19 si rimanda alla DTAF 2021 V/2 con- sid. 2.2.5 segg.). Il diritto di necessità del Consiglio federale di emanare ordinanze per combattere il coronavirus è nel frattempo stato convertito nella legge sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 815.102). 2.3.2 Durante la situazione straordinaria, il conteggio delle ILR versate è stato effettuato con procedura sommaria anziché ordinaria. Secondo la procedura semplificata le aziende potevano limitarsi a indicare l’ammon- tare totale dei salari e le ore di lavoro perdute complessivamente dall’azienda, senza dover indicare le ore perdute da ciascun dipendente, e non erano tenute neppure a notificare i redditi derivanti da occupazioni provvisorie (cfr. art. 8i dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la di- soccupazione). Ciò significa che il diritto all’indennità non veniva più indivi- duato per ogni singolo dipendente ma per l’intera ditta o l’intero reparto di una ditta (DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). A tale scopo veniva dapprima de- terminata la somma delle ore perse dovuta a circostanze economiche nell’azienda e tale somma veniva messa in relazione alla somma delle ore

B-4412/2021 Pagina 13 previste degli aventi diritto. L’indennità veniva poi calcolata in base al valore percentuale della perdita di lavoro e alla somma dei guadagni rilevanti degli aventi diritto (DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). Nel quadro della procedura som- maria, le aziende dovevano nondimeno rilevare le ore di lavoro perse e predisporre la documentazione che permettesse loro di comprovare il la- voro ridotto durante la crisi pandemica (cfr. Rapporto del Controllo parla- mentare dell’amministrazione all’attenzione della Commissione della ge- stione del Consiglio nazionale del 13 gennaio 2023, di seguito: Rapporto, FF 2023 2599, 2.3.1). La procedura sommaria si è rivelata necessaria per poter effettuare i pagamenti alle imprese interessate nel modo più rapido e semplice possibile, cioè senza burocrazia e senza lunghi periodi di attesa. Tuttavia, si è preso in conto che il conteggio sommario dell’ILR per azienda potesse condurre a risultati diversi rispetto a quelli ottenuti secondo la con- tabilità convenzionale, che si basa sui singoli dipendenti (cfr. Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 [Legge COVID-19], FF 2020 5797 segg., in particolare 5847; sentenza del TAF B-551/2020 del 29 dicembre 2021 consid. 4.3.2 e 4.4.7 con ulteriori rinvii; MINNIG/KALBER- MATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen – einen Prüfpunkt wert?, Expert Focus 12/2020 S. 989 ff). 2.3.3 Gli artt. 1 e 2 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoc- cupazione hanno esteso la cerchia dei beneficiari del diritto alle indennità di lavoro ridotto al coniuge o al partner registrato del datore di lavoro occu- pato nell’azienda di quest’ultimo, come pure alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le deci- sioni del datore di lavoro, andando in questo modo in deroga all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI. Di conseguenza, le ILR sono state riconosciute ad una categoria di persone che generalmente non ne avevano diritto. Questo eccezionale cambiamento di paradigma è stato introdotto in seguito alle chiusure disposte dalle autorità nella prima fase della pandemia, poiché alla categoria di persone di cui all’art. 31 cpv. 3 LADI venivano a mancare delle possibilità di guadagno alternative ed è stato ammesso tuttavia solo nei casi in cui l’intera azienda fosse in regime di lavoro ridotto (cfr. Rapporto citato al consid. 2.3.2, FF 2023 2599, 3.2). 2.3.4 In deroga all’art. 34 cpv. 2 LADI, l’art. 5 dell’ordinanza COVID-19 as- sicurazione contro la disoccupazione ha stabilito che per la cerchia dei be- neficiari allargata di cui agli artt. 1 e 2 della stessa ordinanza si doveva tener conto di un importo forfettario di fr. 3'320.– come guadagno determi- nante per un’attività a tempo pieno. Per ridurre al minimo i costi

B-4412/2021 Pagina 14 indesiderati, il Consiglio federale ha deciso di versare un’indennità forfet- taria di 3’320 franchi netti, che corrispondono a un guadagno assicurato di 4’150 franchi lordi (Rapporto esplicativo dell’Ordinanza COVID-19 assicu- razione contro la disoccupazione, pag. 7). Considerato che l’importo forfet- tario era valevole per un’occupazione a tempo pieno, nel caso di un’attività a tempo parziale occorreva dichiarare il grado ridotto di occupazione se- condo il tempo di lavoro convenuto contrattualmente e detrarre il tempo di lavoro effettivamente prestato e le assenze (MINNING/KALBERMATTEN, op. cit., cifra 3.4.1). 2.3.5 In particolare, gli artt. 1, 2 e 5 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione sono stati abrogati con effetto dal 1° giugno 2020 (RU 2020 1777). A partire da tale data è stata quindi revocata l’estensione del diritto all’ILR alle persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro, nonché ai coniugi o partner registrati occupati nell’azienda, ritornando al regime di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI. In riferimento alle persone con una funzione analoga ad un datore di lavoro, il Consiglio federale ha motivato il mancato riconoscimento delle ILR, sot- tolineando che queste sono finalizzate a salvaguardare i posti di lavoro e che la categoria in questione si compone in genere di persone che rico- prono funzioni dirigenziali, per le quali il rischio di perdere il posto di lavoro è minimo, ma il rischio di abuso è molto elevato. Per questo motivo, il Con- siglio federale ha proposto al Parlamento di accordare ai lavoratori indipen- denti le indennità per perdita di guadagno (cfr. Messaggio della legge CO- VID-19, FF 2020 5818 seg.). 2.4 Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di stabilire che con l’ordi- nanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione il Consiglio fede- rale ha di certo esteso per un periodo limitato la cerchia dei beneficiari delle ILR, ma nel contempo non ha voluto scostarsi dal requisito relativo alla sufficiente controllabilità della perdita di lavoro (DTAF 2021 V/2 intero con- sid. 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, sentenza del TAF B-5851/2020 del 12 dicembre 2022 consid. 3.2.1). L’art. 5 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione limita l’ammontare della possibile ILR per le persone con un ruolo assimilabile al datore di lavoro, senza tuttavia esonerare tali per- sone dall’obbligo di dimostrare la perdita di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.7). Come precedentemente accennato, anche durante la pandemia CO- VID-19 l’ILR non era concepita generalmente per garantire l'esistenza dell'esercizio o coprire la perdita di fatturato, bensì per evitare dei licenzia- menti durante cali temporanei dell’attività. Per questo, una simile indennità può essere versata soltanto per compensare le ore di lavoro effettivamente perse. Questo spiega perché l’autore dell’ordinanza COVID-19

B-4412/2021 Pagina 15 assicurazione contro la disoccupazione non ha voluto abbandonare i re- quisiti della determinabilità della perdita di lavoro e della controllabilità suf- ficiente del tempo di lavoro ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. Solo il sistema adeguato del tempo di lavoro indica le ore concretamente lavorate e permette di individuare la differenza tra le ore in base al contratto di lavoro e quindi di determinare l’indennità da prestare (DTAF 2021 V/2 consid. 4.5). 2.5 D’altra parte, lo scrivente Tribunale ha segnalato due problematiche le- gate all’estensione della cerchia dei beneficiari dell’ILR alle persone aventi un ruolo analogo a quello del datore di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Da un lato, potendo queste persone approfittare del diritto all’indennità solo con l’entrata in vigore retroattiva dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, fino all’ampliamento di questa categoria di bene- ficiari non era possibile pretendere da essi un vero e proprio sistema di rilevamento del tempo di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Dall’altro, la funzione analoga a quella del datore di lavoro e di dirigente può implicare una certa difficoltà a determinare il tempo di lavoro convenuto contrattual- mente (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Perciò, malgrado il Consiglio federale abbia voluto mantenere le condizioni della controllabilità sufficiente del tempo di lavoro e della perdita di lavoro anche per la categoria ampliata dei beneficiari, lo scrivente Tribunale ha ritenuto opportuno che nei con- fronti delle persone con una funzione analoga a quella del datore di lavoro venga adottato un metro di giudizio più generoso per esaminare la plausi- bilità del tempo di lavoro prestato e del tempo di lavoro convenuto, altri- menti si correrebbe il rischio che l’estensione del diritto all’indennità a que- ste persone venga seriamente compromessa (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Spetta all’autorità inferiore stabilire di caso in caso i criteri concreti secondo i quali determinare il tempo di lavoro convenuto e il rilevamento del tempo di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). 2.6 Tenuto conto della situazione giuridica e della giurisprudenza suespo- ste, si esaminerà di seguito se l’apprezzamento dell’autorità inferiore in ri- ferimento alla plausibilità del tempo di lavoro convenuto da contratto (con- sid. 2.6.1) e del tempo di lavoro prestato (consid. 2.6.2 segg.) da parte del ricorrente 2 sia da ritenere sostenibile o meno. 2.6.1 Come risulta dall’incarto del presente e dei procedimenti paralleli B-4409/2021, B-5419/2021 (già evaso con decisione di inammissibilità del 2021 per mancato pagamento dell’anticipo spese), B-0182/2022 e B-0194/2022, il ricorrente 2 esercita l’attività di amministratore unico dell’azienda B._______ SA (ricorrente 1), nonché di altre 4 ditte facenti parte del gruppo (...) per le quali ha inoltrato richiesta e percepito delle ILR.

B-4412/2021 Pagina 16 Per ognuna di queste ditte, il ricorrente 2 ha annunciato un differente com- penso mensile lordo spettante nei suoi confronti, calcolando le ore perse per ragioni economiche sulla base di un grado di occupazione del 100% (40 ore settimanali). Sia prese singolarmente che nel loro complesso, le retribuzioni mensili indicate superano l’importo forfettario massimo ricono- sciuto alle persone con una funzione analoga a quella di un datore di lavoro per un’attività lucrativa a tempo pieno, ovvero fr. 3'320.– netti (rispettiva- mente 4'150.– lordi) giusta l’art. 5 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. Siccome secondo la documentazione messa a disposizione non può essere determinato con esattezza il grado di occu- pazione del ricorrente 2 in ognuna delle cinque ditte che egli amministra, non è criticabile che l’autorità inferiore non abbia approvato le rimunera- zioni richieste per ognuna di esse poiché riferite ogni volta ad un grado pieno di occupazione, ma abbia invece suddiviso l’importo forfettario per un’attività a tempo pieno sulle cinque ditte in ragione del 20% ciascuna, operando poi una riduzione in questo senso. La rivendicazione di un salario mensile rispettivamente dell’indennità forfettaria sulla base di un grado di occupazione del 100% per ogni ditta amministrata, come richiesto dal ri- corrente 2, non può essere tollerata. Da un lato, appare improbabile che egli possa lavorare contemporaneamente a tempo pieno per tutte le cinque ditte amministrate e, dall’altro, un eventuale riconoscimento è suscettibile di provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. 2.6.2 2.6.2.1 In principio, come già esposto sopra, il Consiglio federale, ordi- nando, eccezionalmente e per un periodo limitato, l’allargamento della cer- chia dei beneficiari dell’ILR alle persone con una funzione analoga a quella del datore di lavoro, non ha tuttavia voluto esonerare questa eccezionale categoria di persone dall’obbligo di adempiere all’esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro. Nel caso di specie, gli stessi ricorrenti hanno confermato di non disporre di un sistema di registrazione ad hoc del tempo di lavoro in grado di stabilire con chiarezza, per il ricorrente 2, quali sono le ore di lavoro effettuate (comprese le ore supplementari e straordi- narie), le ore delle assenze pagate o non pagate oppure le ore perse a seguito di interruzioni dovute a circostanze economiche. Per questo mo- tivo, non è contestabile che l’autorità inferiore abbia concluso, di principio, che non fosse possibile determinare le presenze e le assenze del ricor- rente 2, né se la perdita di lavoro computabile fosse effettivamente dovuta a circostanze economiche.

B-4412/2021 Pagina 17 2.6.2.2 L’autorità inferiore avrebbe potuto fermarsi qui e negare in modo assoluto il diritto all’indennità di lavoro ridotto per il ricorrente 2 in seguito alla mancata controllabilità del tempo di lavoro. Invece, ella ha operato un metro di giudizio più differenziato che viene di seguito illustrato e sottoposto all’esame dello scrivente Tribunale. In sede di opposizione e nei conteggi trasmessi alla sua cassa di disoccu- pazione il ricorrente 2 ha indicato di non aver lavorato dal 24 marzo al 30 aprile 2020, nel periodo durante il quale l’azienda era chiusa (18 marzo – 30 aprile 2023) e di aver ripreso l’attività (4 ore giornaliere) presso tutte le ditte del gruppo a partire dal 4 maggio 2020. Dai programmi di lavoro, da alcune fatture e da altre documentazioni amministrative delle aziende D._______ SA e E._______ SA individuati durante il controllo della SECO (cfr. raccoglitori verdi n° 9) risulta invece come alcune ore di lavoro siano state eseguite dal ricorrente 2 e in parte dai suoi dipendenti sporadica- mente tra il 18 marzo e il 14 aprile 2020 e significativamente a partire dal 15 aprile 2020. Sulla base di questi accertamenti l’autorità inferiore ha quindi riconosciuto il diritto all’indennità del ricorrente 2 soltanto per quel periodo durante il quale la maggior parte dei dipendenti non ha eseguito alcuna attività, ossia dal 18 marzo al 14 aprile 2020, negandolo invece a partire dal 15 aprile 2020, ovvero dal momento in cui la maggior parte dei dipendenti ha ripreso in modo notevole l’attività lavorativa. Per quanto siano state eseguite occasionalmente alcune attività nell’arco di tempo tra il 18 marzo e il 14 aprile 2020 e laddove non sia stato possibile individuare un collaboratore e la durata precisa delle attività giornaliere, la SECO ha poi attribuito queste ultime al ricorrente 2, ripartendole in modo uguale e proporzionale a seconda della ditta da lui amministrata e quindi senza estenderle ad una giornata intera per ognuna di esse. Le ore di lavoro ef- fettive e le ore perse richieste dal ricorrente 2 sulla base di un grado occu- pazione del 100% per ogni ditta amministrata sono state poi adattate ad un tasso del 20% di attività. 2.7 Lo scrivente Tribunale perviene alla conclusione che l’autorità inferiore ha adottato un approccio pragmatico e condivisibile nel valutare la plausibilità del tempo di lavoro dovuto e del rilevamento del tempo di lavoro per il ricorrente 2. La soluzione seguita tiene adeguatamente conto della situazione di fatto e delle difficoltà a cui potevano andare incontro le persone aventi un ruolo analogo al datore di lavoro nel determinare il tempo di lavoro dovuto e la controllabilità del tempo di lavoro (cfr. supra consid. 2.5 e DTAF 2021 V/2). Il sistema scelto contempla altresì che secondo la procedura semplificata applicata durante il periodo della pandemia di COVID-19 il diritto all’indennità era calcolato in funzione

B-4412/2021 Pagina 18 dell’intera ditta e non di ogni singolo dipendente (DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). Laddove nel periodo per il quale è stato riconosciuto il diritto alle indennità sono state riscontrate delle attività sporadiche e non è stato possibile individuare un collaboratore e la durata precisa dello svolgimento delle attività giornaliere, motivo per il quale la SECO ha attribuito queste attività al ricorrente 2, l’agire della SECO rientra nell’interesse della ditta e va tutelato. Infine, l’autorità inferiore ha parimenti preso in considerazione che viene indennizzata esclusivamente la riduzione del lavoro, mentre ogni attività svolta per il datore di lavoro, sotto qualsiasi forma non è indennizzabile. Una violazione del principio della parità di trattamento rispetto ai comuni lavoratori non è ravvisabile, in quanto, a differenza di questi ultimi, la situazione agli atti nel caso del ricorrente 2 non permetteva di determinare con chiarezza o rendere plausibile le presenze e/o le assenze, rispettivamente le ore lavorate e/o le ore perse. 2.8 Infine, per quanto il guadagno determinante rivendicato dal ricorrente 2 supera il 20% dell’importo forfettario per un’attività a tempo pieno secondo l’art. 5 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione e la perdita di lavoro annunciata per il ricorrente 2 eccede quella riconosciuta dalla SECO poiché impostata per un’attività a tempo pieno, le prestazioni per lavoro ridotto sono state versate in contravvenzione all’ordinamento giuridico e alla prassi rilevante e di conseguenza devono essere restituite. Vista la somma da restituire nel singolo caso e nel contesto delle quattro ulteriori ditte amministrate dal ricorrente, sono altrettanto adempiute le esi- genze relative all’importanza notevole della rettifica (cfr. supra consid. 2.1). 3. Giusta l'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto cono- scenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della pre- stazione. Secondo costante giurisprudenza, i termini enunciati all'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA sono termini di perenzione che non possono essere né interrotti né sospesi, ma devono essere esaminati ed applicati d'ufficio (cfr. DTF 138 V 74 consid. 4.1 pag. 77, 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Se il termine di perenzione è scaduto, ciò ha come conseguenza l'e- stinzione del diritto alla restituzione. Per prassi, i termini di perenzione sono salvaguardati se prima della loro scadenza viene emanata una decisione di restituzione (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza all’epoca della versione prece- dente dell’art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA il termine (allora annuo) di perenzione comincia a decorrere a partire dal momento in cui la SECO viene a conoscenza, rispettivamente si rende conto, nell'ambito di un

B-4412/2021 Pagina 19 controllo presso il datore di lavoro, che le indennità sono state percepite a torto (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c; sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; sentenza del TAF B-269/2019 con- sid. 5.2 con ulteriori rinvii). Nel presente caso la SECO si è resa conto dello sbaglio in occasione del controllo effettuato in data 22 e 29 ottobre 2020. Pertanto, il termine di perenzione è stato osservato con la decisione del 21 gennaio 2021. 4. Riassumendo, dal profilo del diritto federale non è censurabile che l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione dei ricorrenti contro la decisione su revi- sione concernente la restituzione delle prestazioni indebite versate da marzo a maggio 2020 a titolo di indennità per lavoro ridotto per un totale di fr. 6'013.35. Va ancora detto che l’ammontare della somma da restituire non è stato direttamente contestato e nell’incarto non vi sono elementi atti a mettere in discussione tale importo. Il ricorso si rivela dunque infondato e va respinto. 5. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti che soccombono integral- mente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in fr. 1’500.– in considerazione delle affinità argomentative con il procedi- mento B-4409/2021, importo che verrà computato con l'anticipo spese di fr. 3'000.– già versato a suo tempo. L'importo residuo di fr. 1'500.– verrà restituito ai ricorrenti al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. Ai ricorrenti non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

B-4412/2021 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’500.– sono poste a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato della presente sentenza, tale importo verrà computato con l'anticipo spese di fr. 3'000.– già versato. L’importo residuo di fr. 1’500.– verrà restituito ai ricorrenti al momento della crescita in giudicato della pre- sente sentenza. 3. Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'autorità inferiore, al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR, nonché alla Cassa di disoccupazione. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi

B-4412/2021 Pagina 21 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 19 dicembre 2023

B-4412/2021 Pagina 22 Comunicazione a: – ricorrenti (atto giudiziario; allegato: modulo di rimborso); – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario); – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario); – Cassa di disoccupazione, (per estratto).

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