Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-3905/2021
Entscheidungsdatum
16.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-3905/2021

Sentenza del 16 agosto 2022 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Daniel Willisegger, Jean-Luc Baechler, cancelliera Maria Cristina Lolli.

Parti

X._______, [...], ricorrente,

contro

Commissione svizzera di maturità CSM, c/o Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esame complementare passerella – maturità professionale.

B-3905/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a X._______ (in seguito: la ricorrente) si è presentata a Locarno al primo tentativo di esame complementare di passerella per l'ammissione dei tito- lari di un attestato di maturità professionale federale alle università canto- nali e ai politecnici federali, nella sessione estiva 2021, ottenendo un pun- teggio totale di 19.5 e due note insufficienti, distribuite come segue: Materia: Scritto Orale Nota finale Prima lingua Italiano 4.0 4.5 4.5 Seconda lingua o inglese Inglese 3.5 4.0 4.0 Scienze sperimentali 3.5 4.0 4.0 Scienze umane e sociali 3.5 3.5 Matematica 3.5 3.5 Totale dei punti ottenuti alla sessione 19.5 Totale dei punti ottenuti dopo il primo tentativo 19.5

A.b Con decisione del 30 giugno 2021, la Commissione svizzera di matu- rità CSM (in seguito: l'autorità inferiore o CSM), ha comunicato alla ricor- rente che, avendo totalizzato un punteggio di 19.5, invece del punteggio minimo di 20, necessario per il superamento dell'esame, giusta l'art. 11 dell'Ordinanza del 2 febbraio 2011, concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale fede- rale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazio- nale alle università cantonali e ai politecnici federali (in seguito: Ordi- nanza EC, [RS 413.14]), l'esame non risulterebbe superato. Pertanto, non potrebbe essere rilasciato l'attestato di maturità. A tal proposito, la CSM ha informato la ricorrente che le condizioni per la ripetizione dell'esame e le norme concernenti le note acquisite sono indicate nell'art. 13 Ordinanza EC. B. B.a Con scritto del 7 luglio 2021, la ricorrente ha comunicato al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o il TAF) di riflettere sulla

B-3905/2021 Pagina 3 possibilità di inoltrare un ricorso contro suddetta decisione, ma di aver bi- sogno, al fine di poterne giudicare la sensatezza, di tutti gli atti rilevanti in possesso dell'autorità inferiore. In tal senso, la ricorrente ha fornito un elenco dei documenti secondo lei necessari per poter capire la portata della decisione in questione e decidere se interporre ricorso contro di essa (cfr. allegato A al ricorso). B.b Con scritto del 12 luglio 2021, il Tribunale ha informato la ricorrente di essere competente unicamente nell'ambito di ricorsi contro decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, di autorità inferiori secondo l'art. 33 LTAF e non per la sua richiesta di accesso agli atti (B-3162/2012). C. In data 1° settembre 2021, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). La ricorrente ha inoltrato il ricorso in tedesco, postulando testual- mente quanto segue: HAUPTANTRAG

  • Der Entscheid der SMK vom 30. Juni 2021 (Beilage B) sei aufzuhe- ben.
  • Die SMK sei anzuweisen, mir eine Bescheinigung der allgemeinen Hochschulreife auszustellen, die mir ermöglicht, an einer Schweizer Universität oder einer Eidgenössischen Hochschule zu studieren.
  • Die Bescheinigung der allgemeinen Hochschulreife soll unter Geis- tes- und Sozialwissenschaften (Scienze umane e sociali) die Note 4 ausweisen und nicht mehr die Note 3.5 wie im Entscheid vom 30. Juni 2021 (Beilage B). EVENTUALANTRAG
  • Die SMK sei anzuweisen, mir sämtliche aktuell noch fehlenden Akten zuzustellen. – Die Akten, die die erweiterte Akteneinsicht zu umfas- sen hat, sind in der Begründung aufgelistet.
  • Es sei mir eine Frist von 30 Tagen für das Nachreichen einer ausführ- licheren Begründung der Beschwerde auf der Basis der zusätzlich erhaltenen Informationen einzuräumen. Die Frist soll am Tag nach der Zustellung der neuen Informationen zu laufen beginnen.
  • Ist eine überzeugende Nachbesserung der Begründung der Be- schwerde auf der Basis der zusätzlich erhaltenen Informationen nicht möglich, so soll mir das Recht zustehen, die vorliegende Beschwerde jederzeit zurückzuziehen.

B-3905/2021 Pagina 4 La ricorrente lamenta un errore nel calcolo della nota di geografia, in quanto la scala di valutazione sarebbe sbagliata. A sostegno di ciò, la ri- corrente apporta tutta una serie di calcoli e riflessioni sul modo corretto di fissare una scala di valutazione, confrontando quella di geografia a quella delle altre materie. Anche per quanto concerne l'esame di storia, il calcolo dei punti e l'attribuzione della nota non sarebbero comprensibili e da con- siderare persino arbitrari. Su richiesta della ricorrente, alcuni dei professori del Collegio A._______, presso il quale la medesima si è preparata all'esame, avrebbero espresso il loro parere sugli esami dati. In particolare, gli insegnanti di geografia e di storia, tra gli altri, avrebbero espresso di ritenere troppo severa la valuta- zione in punti delle risposte ad alcune domande. Per di più, il fatto di non essere in possesso di tutti i documenti pertinenti, non le permetterebbe di giudicare come i punti siano stati attribuiti a rispo- ste parziali. A tal proposito, la ricorrente ha elencato i documenti che vor- rebbe le fossero messi a disposizione dall'autorità inferiore (ricorso pag. 3). La ricorrente avrebbe già fatto richiesta di tale documentazione in data 7 e 21 luglio 2021, ottenendo come risposta da parte della SEFRI che "Gli altri documenti richiesti (...) sono atti interni alla CSM ed esulano, in questa sede, daI diritto di essere sentiti e dall'obbligo di motivazione. La CSM en- trerà neI merito unicamente durante un’eventuale procedura di ricorso. " Pertanto, la ricorrente rinnova la richiesta di accesso completo a tutti gli atti, affermando che un diniego di ciò, equivarrebbe ad una violazione del suo diritto di essere sentita. D. Con scritto del 12 ottobre 2021, la CSM ha chiesto una proroga del termine per l'inoltro della sua risposta e che la procedura di ricorso sia svolta in italiano, ovvero la lingua della decisione impugnata, nonché nella quale si è svolta la sessione d'esame in questione. E. Con scritto del 27 ottobre 2021, la ricorrente si è espressa circa la que- stione della lingua di procedura. La medesima si è dichiarata d'accordo affinché l'autorità inferiore si esprima in italiano, a condizione che lei possa continuare ad esprimersi in tedesco. A motivazione di tale presa di posi- zione la ricorrente ha affermato che, nonostante il comportamento non li- neare dell'autorità inferiore, sarebbe nel suo interesse non rallentare il pro- cedimento con traduzioni inutili e potenzialmente costose.

B-3905/2021 Pagina 5 F. Con decisione incidentale del 5 novembre 2021, il Tribunale ha fissato come lingua della procedura l'italiano, concedendo alla ricorrente la facoltà di continuare ad esprimersi in tedesco o in un'altra lingua nazionale di sua scelta. G. In data 6 dicembre 2021, l’autorità inferiore ha trasmesso l’incarto a sua disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria deci- sione e chiedendo di respingere il ricorso. A tal proposito, la CSM afferma che la ricorrente non sembrerebbe conte- stare o chiedere una riconsiderazione della valutazione del contenuto delle risposte da lei fornite nell'esame di geografia. Piuttosto, sembrerebbe de- nunciare unicamente un errore tecnico nel calcolo della nota. Pertanto, la CSM si limita a prendere posizione sugli aspetti formali dell'assegnazione della nota di geografia, senza entrare nel merito della valutazione del con- tenuto, non oggetto della contestazione. Circa la conclusione in via subordinata del ricorso, ovvero la trasmissione di ulteriore documentazione alla ricorrente, la CSM ritiene che le tracce di correzione, i verbali degli esami orali, nonché gli eventuali appunti, calcoli, commenti, considerazioni o raccomandazioni richiesti dalla ricorrente, sa- rebbero strumenti di lavoro personali degli esaminatori, non atti consulta- bili. Alla risposta, l'autorità inferiore ha allegato i seguenti documenti:

  1. Risultato dell'esame – decisione del 30.06.2021
  2. Esame scritto di biologia
  3. Esame scritto di chimica
  4. Esame scritto di fisica
  5. Esame scritto di geografia
  6. Esame scritto di storia
  7. Esame scritto di italiano
  8. Esame scritto di inglese
  9. Esame scritto di matematica
  10. Circolare "indicazioni generali ai candidati" del 19.05.2021
  11. Lettera della ricorrente alla SEFRI del 21.07.2021
  12. Lettera della SEFRI alla ricorrente del 10.08.2021

B-3905/2021 Pagina 6 13. Scala di valutazione dell'esame di geografia 14. Scala di valutazione degli esami nelle scienze sperimentali 15. Scala di valutazione dell'esame di storia 16. Scala di valutazione dell'esame di inglese 17. Scala di valutazione dell'esame di matematica H. Con replica del 25 gennaio 2022, la ricorrente ha ribadito quanto espresso nel ricorso, facendo valere due richieste supplementari, espresse come se- gue (replica pag. 7): HAUPTANTRAG

  • Die SMK sei anzuweisen, anhand der mir nicht zugänglichen Akten festzustellen, o ob bei der Übertragung meiner Note in Italienisch mündlich von einer handschriftlichen Notiz in andere Dokumente, die der Vor- bereitung oder der Abfassung des Entscheides dienten, Fehler unterlaufen sind. o ob bei der Berechnung des Mittelwertes der Note in Italienisch schriftlich und der Note in Italienisch mündlich und dessen an- schliessender Übertragung in andere Dokumente, die der Vorbe- reitung oder der Abfassung des Entscheides dienten, Fehler un- terlaufen sind. o ob sich Hinweise darauf finden, dass die Note 5 in Italienisch mündlich in der betreffenden handschriftlichen Notiz oder in ande- ren Dokumenten nachträglich, nicht nachvollziehbar und somit willkürlich in die Note 4.5 abgeändert wurde.
  • Im Falle einer Gutheissung der Beschwerde sei die jetzige Note 4.5 in Italienisch mündlich im Entscheid durch die Note 5 zu ersetzen, es sei denn, die SMK kann glaubhaft nachweisen, dass bei den Übertra- gungen der Note von der handschriftlichen Notiz bis zum Entscheid und bei der Mittelwertberechnung keine Fehler unterlaufen sind, und dass die Note in Italienisch mündlich weder auf der handschriftlichen Notiz, noch auf einem anderen Dokument nachträglich manipuliert wurde. A tal proposito, la ricorrente precisa che le due nuove richieste non riguar- derebbero la valutazione del suo rendimento, bensì solo un aspetto "tec- nico", ovvero la tracciabilità ("Rückverfolgbarkeit") del voto in italiano orale, dalla nota scritta a mano dell'esaminatore a quanto riportato nella deci- sione. La medesima, non criticherebbe la valutazione della prestazione

B-3905/2021 Pagina 7 nell'esame orale di italiano, ma il fatto che nella decisione sarebbe stata riportata la nota 4.5, mentre dopo l'esame le sarebbe stato comunicato oralmente che aveva raggiunto la nota 5. Anche per l'esame di storia, la ricorrente chiede che il voto venga cambiato e che le venga assegnato un 4, invece di un 3.5. Per di più, la ricorrente recrimina diverse mancanze formali delle scale di valutazione, asserendo che il fatto secondo cui la scala di valutazione per l'esame di geografia presenti il maggior numero di elementi di documenta- zione corretta, rappresenterebbe una coincidenza o, alla luce delle carenze ancora più evidenti di tutte le altre scale di valutazione, forse, addirittura un indizio di una creazione o completamento a posteriori. Infine, un’eventuale spiegazione nell'ambito di una duplica, dovrebbe essere ritenuta inammis- sibile, in quanto non credibile. I. Con duplica del 28 febbraio 2022, la CSM ha confermato la propria posi- zione espressa nella risposta del 6 dicembre 2021, precisando alcuni punti sollevati dalla ricorrente, quali la scala di valutazione, le soluzioni modello, l'esame orale di italiano e l'esame di storia. In allegato, l'autorità inferiore ha allegato la presa di posizione dell'esaminatore dell'esame di geografia (alleg. 1 alla duplica). J. Con triplica del 16 marzo 2022, la ricorrente ribadisce in sostanza quanto già affermato nel ricorso e nella replica. La presa di posizione dell'esami- natore dell'esame di geografia, inoltrata dall'autorità inferiore con la du- plica, nonostante l'assenza di oggettività, lascerebbe intendere che l'ela- borazione di tracce di correzione sia possibile. Inoltre, l'esaminatore am- metterebbe che per la scala di valutazione dell'esame di geografia non vi sarebbe alcuna spiegazione logica. K. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver- tenza.

B-3905/2021 Pagina 8 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammi- nistrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l’art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali. 1.3 Le decisioni dell'autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12] in collegamento con art. 37 LTAF e art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussi- stono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.4 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.5 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.6 Pertanto, nulla osta, alla ricevibilità del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l’art. 49 PA in combinato disposto con l’art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l’inadeguatezza (lett. c). 2.1 Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall’apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui di- spongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 6.2 e 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii). L'adozione di un certo

B-3905/2021 Pagina 9 riserbo si impone dato che l’autorità di ricorso non è generalmente a cono- scenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto ma- terie specifiche, nelle quali l’autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell’esame da un punto di vista materiale comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disugua- glianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei ri- sultati degli esami può essere esaminata dall’autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c e 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3 rispettivamente con rinvii). 2.2 In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione del voto viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Nel fare ciò, riesaminano la loro valuta- zione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esa- minatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considera- zioni e nei loro calcoli per quanto riguarda la ponderazione delle varie do- mande e delle varie parti dell'esame, sia per quanto riguarda la loro com- pleta correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare per risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, pertanto, dal presupposto che circa domande di tale natura non gli sia per- messo di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'istanza precedente. Fintanto che non vi sono indicazioni concrete di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, va fatto affida- mento sul parere degli esperti. Ciò richiede che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le cen- sure fatte valere dalla persona che ricorre e che il parere dell'esperto, so- prattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e plausibile (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.2 e B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3 con rinvii). 2.3 In merito alle censure riguardanti la valutazione della prestazione d'e- same, il Tribunale deve trattarle in maniera approfondita, quando il ricor- rente stesso fornisce indicazioni sostanziate e convincenti o le rispettive prove del fatto che il risultato non è materialmente condivisibile, che sono stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'e- same è stata chiaramente sottovalutata (DTAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid. 4.3 e 2010/10 consid. 4.1). L'affermazione, secondo cui la

B-3905/2021 Pagina 10 propria soluzione sarebbe corretta, rispettivamente il parere degli esperti sarebbe sbagliato o incompleto, non soddisfa tale requisito (DTAF 2010/21 consid. 5.1; sentenze del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.3 e B-3020/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 2.1 con rinvii). 2.4 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valuta- zione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rim- proverate carenze procedurali nello svolgimento dell’esame, l’autorità di ri- corso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altri- menti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 con- sid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 con- sid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 con- sid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali, tutte le obbie- zioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedu- rali spetta al ricorrente (sentenza del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.4 con rinvii). 2.5 Pertanto, circa le censure riguardanti una violazione del diritto di essere sentito e i vizi formali della valutazione degli esami, nonché una conse- guente rivalutazione degli stessi, il Tribunale deve esaminarle con pieno potere di cognizione. 3. 3.1 L'esame complementare "passerella" ha lo scopo di consentire ai tito- lari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di acquisire le cono- scenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universi- tari generali (art. 2 cpv. 1 Ordinanza EC). L’attestato di superamento dell’esame "passerella", assieme ad uno dei sopracitati attestati, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Con- federazione. In quanto tale, dà diritto all’ammissione ai politecnici federali secondo la Legge del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF, [RS 414.110]) e agli esami federali per le professioni mediche secondo la Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed, [RS 811.11]; art. 2 cpv. 2 Ordinanza EC). L’ammissione alle università can- tonali è retta dal diritto cantonale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza EC). 3.2 Secondo l'art.7 Ordinanza EC i candidati sostengono esami comple- mentari nelle materie elencate nei fatti alla lett. A. Le prestazioni in ognuna

B-3905/2021 Pagina 11 delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti (art. 10 cpv. 1 Ordinanza EC). Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto (art. 10 cpv. 2 Ordinanza EC). Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie, le quali hanno lo stesso peso (art. 10 cpv. 3 e 4 Ordinanza EC). 3.3 L’esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 20 punti, non ha più di due note inferiori a 4 e non ha nessuna nota inferiore a 2 (art. 11 cpv. 1 Ordinanza EC). L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripe- tuta una volta (art. 13 cpv. 1 Ordinanza EC). Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute (art. 13 cpv. 2 Ordinanza EC). 3.4 Sulla base dell'art. 6 cpv. 1 Ordinanza EC, l'autorità inferiore ha ema- nato le "Direttive 2020 Esame complementare passerella maturità profes- sionale/maturità specializzata – scuole universitarie" circa i programmi e le procedure (in seguito: Direttive CSM). Il capitolo 5 contiene per ogni mate- ria d'esame gli obiettivi da raggiungere, le disposizioni circa la procedura d'esame, il programma d'esame e i criteri di valutazione. 3.5 L'esame parziale di storia, oggetto della presente procedura di ricorso, viene esaminato insieme all'esame di geografia. Entrambi si svolgono in forma scritta, durano due ore ciascuno e insieme costituiscono l'esame scienze umane e sperimentali (cap. 5.5.2 Direttive CSM). 4. La ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentita, sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., nella misura in cui l'autorità inferiore avrebbe violato i propri obblighi di garantire l'accesso agli atti e di motivare la propria deci- sione. 4.1 4.1.1 In primo luogo, la ricorrente fa valere che non le sarebbe stato con- cesso l’accesso a tutti gli atti pertinenti, segnatamente alle tracce di corre- zione (Musterlösungen), le quali garantirebbero la parità di trattamento tra i candidati (replica pagg. 6 e 9). A tal proposito, nel suo ricorso, la mede- sima ha richiesto che le venissero forniti il dettaglio dei punteggi ottenuti,

B-3905/2021 Pagina 12 la scala e i criteri di valutazione di tutte le prove in questione, nonché even- tuali protocolli e documenti inerenti agli esami orali. 4.1.2 Circa la richiesta da parte della ricorrente di ottenere i criteri di valu- tazione (cfr. fatti B.a e C), l'autorità inferiore rinvia a quanto indicato per le singole materie d'esame nelle Direttive CSM, segnatamente al cap. 5.5.3 (scienze umane e sociali) per le materie oggetto del ricorso (cfr. fatti C). A tal proposito, sarebbe compito dei candidati all'esame informarsi su tali cri- teri e l'esaminatore competente non sarebbe tenuto a ribadirli in sede d'e- same. Rispetto all'assenza delle tracce di correzione, la CSM afferma che, né l’or- dinanza, né le direttive, imporrebbero l'elaborazione di "soluzioni modello". Per la tipologia d’esame descritta, sarebbe necessario tenere in giusta con- siderazione tutto lo spettro di risposte aperte che i candidati hanno elabo- rato autonomamente e liberamente. Pertanto, risulterebbe evidente che non possano esistere delle “soluzioni modello”. Tuttavia, nel rispetto dei vincoli prescrittivi, le risposte date dai candidati sarebbero confrontabili con i criteri di valutazione fissati nelle direttive. La CSM contesta l’affermazione della ricorrente, secondo cui senza le "soluzioni modello" la correzione ri- sulterebbe arbitraria e non sarebbe garantita l’uniformità della valutazione. Infatti, gli esaminatori si atterrebbero ai criteri di valutazione prescritti nelle direttive per ogni materia d’esame, assicurando così una valutazione equa e uniforme di tutti i candidati. Infine, rispetto alla conclusione in via subordinata del ricorso, ovvero la tra- smissione di ulteriore documentazione alla ricorrente, la CSM ritiene che le tracce di correzione sarebbero strumenti di lavoro personali degli esami- natori, non atti consultabili e "Anche per quel che concerne i verbali degli esami orali, nonché gli eventuali appunti, calcoli, commenti, considerazioni o raccomandazioni richiesti dalla ricorrente, l’autorità inferiore non può che ribadire che non si tratta di atti consultabili, bensì di appunti personali degli esaminatori e degli esperti, in parte redatti con segni cabalistici, utili alla ricostruzione di un esame eventualmente contestato in sede di ricorso." (risposta pag. 4). 4.1.3 Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 29 PA comporta segnatamente il diritto di accedere agli atti, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza, nonché di esprimersi in merito (DTF 143 V 71 consid. 4.1 e 144 I 11 consid. 5.3, rispettivamente con rinvii; sentenza del TAF B-1261/2019 del 30 dicembre 2019 con- sid. 5.1.1 con rinvii).

B-3905/2021 Pagina 13 Il diritto di accesso agli atti è sancito dall'art. 26 e segg. PA. Giusta l’art. 26 cpv. 1 PA, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità statuente o d’una autorità cantonale, designata da que- sta, prendere appunti e fare fotocopie, purché ciò non comporti un carico di lavoro eccessivo per l'autorità (DTF 131 V 35 consid. 4.2), le memorie delle parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b), e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di consultare gli atti non si estende a tutto l’incarto, bensì unicamente a tutti gli atti rilevanti per l’esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l’autorità prende in considerazione per fondare la propria decisione (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii). Spetta al ricorrente o al suo rappresentate formulare una richiesta in tal senso, dato che l'au- torità decisionale non è tenuta ad invitarli spontaneamente a consultare gli atti (sentenza del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 4.3.1; BERN- HARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in: Praxiskommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 a ed., 2016, n° 71 ad art. 26 PA con rinvii; STEPHAN C. BRUNNER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed., 2018, n° 44 ad art. 26 PA). Conformemente alla prassi, gli atti interni dell’amministrazione sono esclusi dal diritto di esaminare gli atti. Sono considerati atti interni dell'amministra- zione quei documenti che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno nella misura in cui sono destinati all’uso proprio ed esclusivo dell’amministrazione (cfr. sentenza del TAF B-6834/2014 del 24 settembre 2015 consid. 4.1 con ulteriori rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla dottrina). Rientrano nella categoria di atti interni dell’amministrazione, ad esempio, gli appunti manoscritti di esami orali e lavori pratici se da regolamento non vige l’obbligo di stendere un verbale (cfr. DTF 113 Ia 286 E. 2d e la sen- tenza del TF 2P.140/2002 del 18 ottobre 2002 consid. 3.2.3), le direttive interne concernenti la correzione dei lavori scritti (le cosiddette “Mu- sterlösungen”, modelli di soluzione o soluzioni tipo), a meno che esse non fissino nel contempo la valutazione e oltre a loro non esista una scala di valutazione separata (DTAF 2010/10 consid. 3.3), nonché i documenti d’esame di altri candidati, salvo se esistano sospetti o indizi concreti di una disparità di trattamento (DTF 125 I 225 consid. 2; cfr. in generale per gli atti interni dell'amministrazione: sentenze del TAF B-2875/2018 del 9 settem- bre 2019 consid. 5.2 e B-1183/2020 del 4 febbraio 2022 consid. 4.3 con rinvii). 4.1.4 Nella fattispecie, al momento del deposito del ricorso, la ricorrente era a conoscenza esclusivamente del "Risultato dell'esame: Decisione".

B-3905/2021 Pagina 14 Pertanto, la sua richiesta di ottenimento di una copia dei suoi elaborati, nonché di una spiegazione più dettagliata delle note ottenute nelle materie storia e geografia, risulta tendenzialmente giustificata. Tuttavia, risiede nella natura stessa della procedura d'esame che la decisione circa la riu- scita di quest'ultimo sia giustificata, in un primo momento, solo dai voti at- tribuiti (sentenza del TAF B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 5.2). In riferimento alla richiesta della ricorrente di ottenimento della scala e dei criteri di valutazione di tutte le prove in questione, occorre rilevare che da un candidato ad un esame ci si può attendere ragionevolmente che cono- sca le direttive relative agli esami e i criteri di valutazione fissati in esse (sentenza del TAF B-2961/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 5.3.1 con rin- vii). Infatti, essendo tali direttive pubblicamente accessibili, si può chiara- mente partire dal presupposto che la ricorrente fosse debitamente infor- mata sui criteri di valutazione adottati dagli esaminatori. Ad ogni modo, tutti i documenti a disposizione dell'autorità inferiore, non- ché le varie prese di posizione di quest'ultima, sono stati trasmessi alla ricorrente durante la fase istruttoria della presente procedura di ricorso. Segnatamente, le scale di valutazione richieste, le sono state inoltrate dal Tribunale in data 21 dicembre 2021. Pertanto, alla ricorrente è stato garan- tito un accesso agli atti completo, ai sensi della legge. 4.2 4.2.1 In secondo luogo, la ricorrente afferma che l'autorità inferiore non avrebbe fornito delle motivazioni sufficientemente chiare circa la valuta- zione degli esami di storia e geografia, segnatamente della fissazione della scala di valutazione di quest'ultimo. Circa l'esame di geografia, la ricorrente afferma che la fissazione della scala di valutazione risulterebbe incompren- sibile, nonché arbitraria. Infatti, la CSM non avrebbe, ad esempio, motivato in alcun modo perché essa cominci solo a 18 punti. Per l'esame di storia, invece, non risulterebbe sufficientemente chiaro come siano stati attribuiti i punti alle varie risposte. 4.2.2 Oltre a quanto esposto pocanzi, il diritto di essere sentito comporta anche l'obbligo per l'autorità decisionale di motivare sufficientemente la propria decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2, ri- spettivamente con rinvii). Perché l'obbligo di motivazione sia rispettato, quest'ultima deve essere re- datta in modo tale che l'interessato possa capire perché l’autorità ha deciso

B-3905/2021 Pagina 15 in un certo senso, al fine di potere, se necessario, impugnare la decisione davanti all'istanza di ricorso (DTF 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 226 con- sid. 3.2 con rinvii e 136 I 184 consid. 2.2.1). Secondo la giurisprudenza co- stante del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, una commissione d'esame adempie al proprio obbligo di motivazione, se illu- stra brevemente al candidato quali soluzioni, nonché analisi del problema, erano attese da lui ed in che modo le sue risposte non sono sufficienti a soddisfare tali aspettative. Dal punto di vista temporale la medesima può, senza venir meno all'obbligo di motivazione, limitarsi in un primo momento alla comunicazione dei voti nelle singole materie d'esame. È sufficiente per adempiere l’obbligo di motivazione che durante la procedura di ricorso la commissione d'esame fornisca la spiegazione dettagliata e che, nell'ambito di un secondo scambio di scritti, al ricorrente venga data la possibilità di prendere posizione al riguardo (sentenze del TF 2C_505/2019 del 13 set- tembre 2019 consid. 4.2.1 con rinvii e 2C_1004/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.1; sentenza del TAF B-3817/2019 del 20 aprile 2020 con- sid. 4.4.1 con rinvii). 4.2.3 Nel caso in specie, l'autorità inferiore ha, secondo la prassi, motivato in fase di ricorso i voti degli esami qui contestati nel dettaglio. A questo proposito, la CSM ha inoltrato una copia degli elaborati della ricorrente, nonché le scale di valutazione degli esami di geografia, di scienze speri- mentali, di storia, di inglese e di matematica. Su richiesta della ricorrente, il Tribunale le ha inoltrato le scale di valutazione in data 21 dicembre 2021. Inoltre, l'autorità inferiore ha fornito, nell'ambito della replica, ulteriori spie- gazioni in merito alle censure sollevate dalla ricorrente, inoltrando una presa di posizione dell’esaminatore dell'esame di geografia, il quale si è espresso nel dettaglio su ciascuna delle censure sollevate dalla ricorrente. 4.3 Visto quanto precede, la CSM ha soddisfatto i suoi obblighi di accesso agli atti (cfr. consid. 4.1.4) e di motivazione (cfr. consid. 4.2.3), garantendo così il diritto di essere sentita della ricorrente, previsto dalle sopracitate norme. Non vi è quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito. 5. Secondo il documento "Risultato dell'esame: Decisione", la ricorrente ha ottenuto un punteggio totale di 19.5 punti, non raggiungendo, così, il pun- teggio necessario al superamento dell'esame di 20.0 punti. La ricorrente chiede che venga rivista la valutazione dei voti ottenuti nelle materie di geografia e storia, segnatamente modificando la scala di valuta- zione di geografia e la distribuzione dei punti nelle singole domande parziali

B-3905/2021 Pagina 16 di storia. Nel concreto, domanda che nelle materie scienze umane e sociali le venga assegnato il voto 4.0 (invece di 3.5), modificando il voto di geo- grafia da 3.0 a 3.5/4.0 e/o il voto di storia da 3.5 a 4.0. La rivalutazione di tali esami, segnatamente l'aumento di mezzo voto in entrambe le materie o l'aumento di un intero punto in geografia, quindi 0.5 in più nelle materie scienze umane e sociali, permetterebbe alla ricorrente di ottenere un pun- teggio totale di 20, sufficiente all'ottenimento dell'attestato di maturità. 5.1 5.1.1 Nell'ambito della materia geografia, a sostegno della richiesta di riva- lutazione, nonché dell’erroneità della scala di valutazione, la ricorrente ha presentato due modi per calcolare una nota, affermando che "In aller Regel wird für die Umrechnung der bei einer Prüfung erreichten Punktzahl in eine Note eine lineare Funktion verwendet. Bei einer Höchstnote von 6 gibt es hierfür zwei Funktionen": funzione (a): nota = 1 + 5 (punti raggiunti/punteggio massimo) funzione (b): nota = 2 + 4 (punti raggiunti/punteggio massimo) La ricorrente è dell'avviso che per la valutazione delle materie biologia, chi- mica, storia e fisica, ovvero per le materie esaminate esclusivamente per iscritto, sarebbe stata applicata la funzione (b). Diversamente, non si spie- gherebbero i voti ricevuti. Invece, per le materie di inglese e matematica, ovvero le materie esaminate sia per iscritto che oralmente, sarebbe stata applicata la funzione (a). Per l'italiano non sarebbe possibile concludere quale funzione sia stata applicata. Il motivo per il quale l'autorità inferiore avrebbe applicato in alcuni casi la funzione (a) e in altri la funzione (b), non sarebbe chiara. Anche per la conversione dei punti raggiunti nella nota di geografia, dovrebbe essere stata applicata la funzione (b). In caso contra- rio, la valutazione della nota in questione, risulterebbe incomprensibile e arbitraria. In tale esame, la ricorrente avrebbe raggiunto un punteggio di 29 punti. Applicando la funzione (b), tale punteggio corrisponderebbe alla nota 3.93 [2 + 4 (29/60) = 3.93], arrotondata al 4.0. Calcolata insieme alla nota di 3.5, ottenuta per l'esame di storia, risulterebbe una media del 3.75 per scienze umane e sociali, da arrotondare al 4.0. Così facendo, la ricorrente totalizzerebbe un punteggio di 20, passando così l'esame complementare di passerella. La nota attuale in geografia (3.0), risulterebbe chiaramente troppo bassa, anche qualora si applicasse la funzione (a), con la quale si arriverebbe ad una nota del 3.5 [1 + 5 (29/60) = 3.42, arrotondato al 3.5]. La spiegazione più probabile per tale errore sarebbe che, al momento del calcolo del voto, sia stato digitato nella calcolatrice il numero 19 anziché il numero 29.

B-3905/2021 Pagina 17 Inoltre, non risulterebbe corretto che la scala di valutazione di geografia cominci da 18 punti (cfr. alleg. 13 dell'incarto dell'autorità inferiore), mentre le scale di valutazione degli altri esami (cfr. alleg. 14-17 dell'incarto dell'au- torità inferiore) da 0 o 1 punto. Dalle scale di valutazione si evincerebbe che, nelle altre prove scritte, il raggiungimento della metà del punteggio massimo possibile, sia stato sufficiente per ottenere il voto 4, in alcuni casi anche con una notevole riserva. Al contrario, la metà del punteggio mas- simo previsto dalla scala di valutazione per l'esame di geografia darebbe come risultato un voto pari a 3.0. Dunque, non sarebbe comprensibile per- ché la scala di valutazione per l'esame di geografia debba partire solo da 18 punti e perché il 38-40%, o i due quinti dell'esame, debbano essere risolti correttamente per un voto pari a 2.5. Per di più, una valutazione così severa dei risultati dell'esame di geografia, rispetto agli altri esami, sarebbe sproporzionata e non potrebbe essere giustificata in maniera oggettiva. 5.1.2 Per quanto concerne la scala di valutazione dell'esame di geografia, l'autorità inferiore rinvia interamente alla presa di posizione dell'esamina- tore (alleg. 1 della duplica). Le scale di valutazione dovrebbero essere de- finite per ogni esame in funzione, per esempio, della materia d’esame, deI tipo d’esame proposto (p.es. strutturato o semistrutturato) e del grado di difficoltà della prova. In questo senso, iI paragone proposto dalla ricorrente tra Ie scale di valutazione, applicate nelle varie materie d’esame, sarebbe infondato, poiché risulterebbe impossibile paragonare metodi di valuta- zione diversi, sia per la differenza nella costruzione degli esami stessi, sia perché gli obiettivi delle diverse materie non sono direttamente correlabili. La ricorrente partirebbe dal presupposto infondato che tutte le note deb- bano essere fissate in base ad una funzione lineare. 5.1.3 Gli esperti dispongono di un ampio margine di apprezzamento nell’esaminare se e quanti punti assegnare ad ogni proposta di soluzione concreta o ad una risposta parziale. Rientra in particolar modo nel margine di apprezzamento degli esperti stabilire quale ponderazione attribuire alle differenti informazioni e riflessioni che formano nel loro insieme la risposta corretta ad una determinata domanda d’esame e, di conseguenza, deci- dere quanti punti assegnare a risposte in parte corrette. Il potere di apprez- zamento degli esperti è, tuttavia, soggetto a restrizioni nei casi in cui gli organi d’esame abbiano definito a priori una scala o un metodo di valuta- zione vincolante, da cui si evince il numero preciso di punti da assegnare per ogni risposta parzialmente esatta. In questi casi il principio della parità di trattamento di tutti i candidati all’esame concede ad ogni candidato il diritto di ottenere i punti che secondo la scala di valutazione gli spettano per ogni risposta / prestazione esatta o parzialmente esatta (DTAF 2008/14

B-3905/2021 Pagina 18 consid. 4.3.2; sentenza del TAF B-2875/2018 del 9 settembre 2019 con- sid. 6.3.1 con rinvii). 5.1.4 Nella fattispecie, la ricorrente apporta della teoria e delle formule per la creazione di una scala di valutazione, senza, tuttavia, indicarne la fonte o provarne l'applicabilità per gli esami di passerella. Come correttamente indicato dalla CSM, né l'Ordinanza EC, né le direttive, impongono una scala di valutazione predefinita. Pertanto, è lasciato alla discrezione dell'autorità inferiore, e per essa l'esaminatore competente, di determinare il tipo di scala da applicare. Nonostante le funzioni (a) e (b), presentate dalla ricorrente, possano essere ritrovate su vari siti internet (ad esempio: https://notenberechnung.ch/, <file:///C:/Users/U80847854/Downloads/ notenberechnung-allgemeinbildung-1.pdf>, <https://niko.ch/publikationen/ Benotungsverfahren.html>, consultati in data 13 luglio 2022), non è possi- bile determinarne la validità per gli esami di passerella. Fondamentale è, tuttavia, che la scala di valutazione scelta, sia applicata a tutti i candidati allo stesso esame, in maniera uguale e nel rispetto del principio della parità di trattamento (vedi sopra e sentenza del TAF B-2213/2006 del 2 luglio 2007 consid. 7.2 con rinvii). Nel caso in specie, non vi sono elementi per presupporre che vi sia stata una violazione di tale principio. 5.1.5 Pertanto, a nulla serve il paragone tra le differenti scale di valuta- zione, segnatamente tra quella di geografia e di storia. I calcoli forniti dalla ricorrente risultano infondati, nonché delle mere speculazioni. Dunque, se- condo la scala di valutazione utilizzata per tutti i candidati all'esame di geo- grafia, il totale di 29 punti ottenuti dalla ricorrente, corrisponde alla nota 3 (alleg. 13 dell'incarto dell'autorità inferiore). 5.2 5.2.1 Per quanto riguarda la richiesta di modifica del voto di storia, da 3.5 a 4.0, oltre a quanto già fatto valere (cfr. consid. 4.2.1), la ricorrente afferma che non sarebbe comprensibile come i segni di spunta ("Häckchen"), ap- portati dall'esaminatore sul suo esame, siano stati valutati in termini di punti. A detta della ricorrente, le differenti misure di questi segni, rappre- senterebbero differenti punteggi. Secondo questo ragionamento, l'autorità inferiore avrebbe assegnato e/o calcolato male i punti. Pertanto, ne ana- lizza le differenti grandezze, proponendo una teoria su come questi deb- bano essere compresi, in termini di punteggio. 5.2.2 La valutazione di un esame può essere effettuata in vari modi, se- gnatamente con l'utilizzo di segni di spunta ad indicare che un determinato

B-3905/2021 Pagina 19 passaggio è stato letto e/o è corretto. Partendo dal presupposto che tali segni, come nella fattispecie, siano stati apportati a mano, risulta evidente dalla sua forma, la quale è il risultato di un movimento di mano che par- tendo da un punto sul foglio, scende, per poi risalire con gesto rapido, la- sciando la fine aperta, che la grandezza del segno di spunta dipende dalla velocità e dall'energia che la persona ci mette nell'apporlo su un docu- mento. 5.2.3 Pertanto, come correttamente affermato dalla CSM, l'analisi della grandezza e della forma dei segni di spunta, nonché l'attribuzione di punti in base a ciò, risultano essere delle mere speculazioni della ricorrente e, dunque, infondate. 5.3 Sia per le censure riguardanti la valutazione della prestazione dell'e- same di geografia, che di storia, ed in considerazione di quanto sopra (cfr. consid. 2), bisogna analizzare se, nella fattispecie, la ricorrente abbia fornito indicazioni sostanziate e convincenti, o le rispettive prove, del fatto che il risultato non sarebbe materialmente condivisibile, che sarebbero stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'esame sarebbe stata chiaramente sottovalutata. 5.3.1 In occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore, l'esperto di geografia, ha spiegato il metodo ed i criteri di valutazione dell'esame in questione, perché non ha assegnato alla ricorrente il numero di punti ri- chiesto per le sue risposte, e perché il suo rendimento sia stato giudicato insufficiente (alleg. 1 alla duplica). Circa la valutazione, non possono essere sollevate obiezioni se gli esperti non attribuiscono alla ricorrente incondizionatamente punti per ogni rispo- sta parziale. Piuttosto, per l'ottenimento di punti supplementari sono ne- cessarie risposte corrette, complete e precise dal punto di vista del conte- nuto e che facciano sufficiente riferimento alla domanda in questione. Ciò è richiesto dal diritto alla parità di trattamento con gli altri candidati (cfr. con- sid. 2.1). Nella fattispecie, non vi sono indicazioni concrete di parzialità o incompe- tenza e le valutazioni non appaiono evidentemente errate o del tutto ina- deguate. Inoltre, il parere dell'esperto di geografia risulta completo, nella misura in cui risponde in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla ricorrente e comprensibile, nonché plausibile, laddove differisce dalle censure sollevate. Pertanto, non si può parlare di una valutazione arbitraria

B-3905/2021 Pagina 20 dell'esame e la valutazione dell'autorità inferiore appare comprensibile e plausibile in tutti i punti. 5.3.2 D'altra parte, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare che la prestazione d'esame sarebbe stata chiaramente sottovalutata, che i requi- siti posti sarebbero stati chiaramente troppo elevati o che i commenti degli esperti erano materialmente ingiustificabili. Infatti, la medesima non ap- porta alcun argomento materiale concernente la valutazione dei suoi esami, bensì si limita a riportare il parere dei professori del A._______, se- condo i quali la valutazione di alcune domande sarebbe stata troppo se- vera. Tuttavia, la ricorrente stessa asserisce che tali pareri non hanno al- cuna rilevanza nella presente procedura. La ricorrente non fornisce alcuna spiegazione o dettaglio materiale supplementare al riguardo. Dal punto di vista materiale, la ricorrente chiede la rivalutazione dei propri esami, limitandosi ad affermare la correttezza delle proprie risposte o la mancanza di chiarezza nella distribuzione dei punti. Il semplice affermare che la propria soluzione sarebbe corretta, rispettivamente il parere degli esperti sbagliato o incompleto, non soddisfa la necessità di indicazioni so- stanziate e convincenti da parte della ricorrente (cfr. consid. 2.3). 5.3.3 Alla luce di quanto detto ed in considerazione di quanto espresso al consid. 2, segnatamente il riserbo con il quale le autorità di ricorso sono chiamate a statuire in materia di esami (cfr. consid. 2.1) ed il grande mar- gine di apprezzamento concesso agli esaminatori nelle loro considerazioni e valutazioni (cfr. consid. 2.2), non vi è motivo di dubitare del ragionamento comprensibile e plausibile degli esperti e pertanto occorre fare affidamento al loro parere. Agli atti, non vi sono elementi per discostarsi da quanto espresso dall'autorità inferiore, considerato, altresì, che la ricorrente non sembra contestare la spiegazione addotta dalla CSM, bensì si limita a la- mentare da un lato, l'impatto che ciò ha nel suo caso concreto, e, dall'altro lato, il fatto che le spiegazioni siano state fornite in fase di ricorso, metten- done in dubbio la valenza. 5.4 Inoltre, circa la questione del voto dell'esame orale di italiano, la cui corretta trascrizione è stata messa in dubbio dalla ricorrente, agli atti non vi sono elementi per discostarsi da quanto asserito dalla CSM. Infatti, nella sua duplica, quest’ultima ha confermato la nota attribuita, nonché l'assenza di un qualsivoglia errore nella trascrizione della medesima. Per quanto con- cerne l'insinuazione della ricorrente, secondo la quale la nota dell'esame orale di italiano sarebbe stata manipolata a posteriori al momento di emet- tere la decisione d’esame, la CSM afferma "Conformemente all'art. 10

B-3905/2021 Pagina 21 cpv. 2 dell'ordinanza la nota dell’esame orale di italiano della ricorrente è stata attribuita congiuntamente dall’esaminatore (non esaminatrice, come da lei affermato) e dall'esperta. [...] la nota dell’esame orale di italiano è stata ratificata dall’esperta e dal presidente di sessione." (duplica pag. 3). Va altresì sottolineato che, anche qualora il voto dell'esame orale fosse modificato dal 4.5 al 5.0, il voto finale di italiano resterebbe 4.5 (cfr. con- sid. 3.2) e non cambierebbe nulla alla non riuscita della sessione d'esame in questione. 6. Infine, anche la censura concernente diverse mancanze formali delle scale di valutazione (cfr. fatti H) risulta infondata, nella misura in cui, come cor- rettamente asserito dall'autorità inferiore, non è riscontrabile alcuna viola- zione delle disposizioni legali e le scale di valutazione risultano essere state applicate correttamente agli esami della ricorrente e, soprattutto, in maniera uguale per tutti i candidati che hanno sostenuto gli stessi esami. 7. Alla luce di quanto precede e in assenza di contestazioni relative alla valu- tazione materiale del rendimento della ricorrente nell'esame di maturità in questione, si deve concludere che la decisione impugnata non viola il diritto federale, non accerta i fatti rilevanti in modo inesatto o incompleto e non è intempestiva (art. 49 PA). Pertanto, il Tribunale non considera la decisione arbitraria (art. 9 Cost.). 8. In virtù di quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 30 giugno 2021 è confermata. 9. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le mede- sime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giu- stizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 8), le spese del pro- cedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'000.– e sono poste

B-3905/2021 Pagina 22 a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compen- sata dall'anticipo di fr. 1'000.– già versato dalla ricorrente in data 6 settem- bre 2021. 10. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto ad un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le spese ripetibili comprendono le spese di rap- presentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). 11. Secondo l'art. 83 lett. t. LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l’esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell’esercizio della professione. Il mo- tivo d'inammissibilità, contenuto in questa disposizione, si riferisce sia ai risultati degli esami in senso stretto, sia ad altre decisioni che valutano le attitudini o le capacità intellettuali o fisiche di un candidato (DTF 138 II 42 consid. 1.1 con rinvii). D'altra parte, le decisioni che riguardano esclusiva- mente la procedura d'esame, in particolare, aspetti organizzativi o proce- durali, non rientrano nel campo di applicazione della clausola di irricevibilità (DTF 147 I 73 consid. 1.2.1 con rinvii).

B-3905/2021 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 30 giugno 2021 è confer- mata. 2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'000.– e sono poste a carico della ricorrente. Questo importo verrà compensato dall'anticipo spese di fr. 1'000.– già versato dalla ricorrente in data 6 settembre 2021. 3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli

B-3905/2021 Pagina 24 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui le condizioni fissate agli artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF, siano adempiute.

Data di spedizione: 26 agosto 2022

B-3905/2021 Pagina 25 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. D265; atto giudiziario)

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