B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-3817/2019
S e n t e n z a d e l 20 a p r i l e 2 0 2 0 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Stephan Breitenmoser, Eva Schneeberger, cancelliera Maria Cristina Lolli.
Parti
X._______, [...], ricorrente,
contro
Commissione svizzera di maturità CSM, c/o Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, [...], autorità inferiore.
Oggetto
Esame complementare passerella maturità.
B-3817/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a X._______ (in seguito: la ricorrente) si è presentata al primo esame parziale nella sessione invernale 2015 e al secondo esame parziale nella sessione estiva 2015 per il conseguimento dell'attestato di maturità, otte- nendo un punteggio totale di 18.5, insufficiente al superamento dell'esame per il quale sarebbe stato necessario un punteggio minimo di 20. A.b Nella sessione invernale 2016, la ricorrente ha ripetuto il secondo esame parziale, ottenendo il seguente risultato: Materia: Scritto Orale Nota finale Prima lingua Italiano 4.0 4.0 4.0 Seconda lingua o inglese Inglese 3.5 3.0 3.5 Matematica 2.5 3.0 3.0 Totale dei punti ottenuti alla sessione 10.5 A.c Nella sessione estiva 2019 (29 maggio 2019 e 5 giugno 2019), dopo essersi presa una pausa dagli studi, la ricorrente ha ripetuto a [...] il primo esame parziale, ottenendo il seguente risultato: Materia: Scritto Orale Nota finale Scienze sperimentali 4.0 4.0 Scienze umane e sociali 4.5 4.5 Totale dei punti ottenuti alla sessione 8.5 A.d Con decisione del 28 giugno 2019, la Commissione svizzera di matu- rità CSM (in seguito: l'autorità inferiore o CSM) ha comunicato alla ricor- rente che, avendo totalizzato un punteggio di 19, giusta l'art. 11 dell'Ordi- nanza del 2 febbraio 2011, concernente l’esame complementare per l’am- missione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali (in seguito: Ordinanza EC, [RS 413.14]), l'esame non risulterebbe superato e pertanto non potrebbe essere rilasciato l'attestato di maturità. A tal proposito la CSM ha informato la ricorrente che, avendo esaurito le possibilità di ripetizione secondo
B-3817/2019 Pagina 3 l'art. 13 Ordinanza EC, la medesima non ha più diritto a presentarsi nuo- vamente all'esame. A.e Con scritto del 3 luglio 2019, la CSM ha inviato alla ricorrente, su ri- chiesta di quest'ultima, le note parziali delle materie scienze sperimentali e scienze umane e sociali: Materia: Nota complessiva Ambito Nota parziale Scienze sperimentali 4.0 Biologia 4.5 Chimica 4.5 Fisica 3.5 Scienze umane e sociali 4.5 Geografia 4.5 Storia 4.5
A.f In data 17 luglio 2019, la ricorrente si è recata a Berna ed ha consultato gli esami svolti nella sessione invernale 2016 (fatti A.b) e nella sessione estiva 2019 (fatti A.c). In tale occasione, la ricorrente è stata accompagnata da due docenti avuti in passato, uno di biologia e l'altro di chimica, e da un docente in formazione per quanto riguarda le materie di geografia e di sto- ria, al fine di poterla consigliare sull'opportunità di ricorrere. B. In data 28 luglio 2019, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ri- corso (con allegati) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in se- guito: il Tribunale o TAF). La ricorrente ha postulato da un lato che, al fine di poter analizzare i propri esami, le vengano messi a disposizione il detta- glio dei punteggi ottenuti, la scala e i criteri di valutazione di tutte le prove in questione, e dall'altro lato una rivalutazione degli stessi. In allegato al proprio ricorso, la ricorrente ha inviato tra le altre cose due valutazioni per- sonali rispettivamente della docente A._______ per la materia biologia e del signor B._______, docente in formazione, per la materia geografia. C. In data 26 settembre 2019, l’autorità inferiore ha trasmesso l’incarto a sua disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria deci- sione e chiedendo di respingere il ricorso. A tal proposito, la CSM afferma che il ricorso della ricorrente si fonderebbe sul parere di persone esterne alla medesima, segnatamente di docenti che
B-3817/2019 Pagina 4 l'avrebbero seguita in passato, in altri contesti formativi. Di conseguenza, il loro giudizio potrebbe peccare di soggettività, poiché sarebbe inevitabile che quest'ultimi possano avere dei pregiudizi rispetto alla loro allieva. Inol- tre, alla medesima mancherebbe un termine di paragone con le prestazioni di tutti gli altri candidati. Oltre a ciò, l'autorità inferiore prende posizione sulla richiesta della ricor- rente di rivalutazione di tutti gli esami impugnati, indicando di aver consul- tato gli esaminatori che hanno redatto i testi d'esame nelle loro rispettive materie e corretto gli elaborati, confermando le valutazioni di tutti gli esami svolti dalla ricorrente. Infine, la CSM respinge l'affermazione della ricorrente, secondo la quale anche totalizzando 19.5 punti si otterrebbe l'attestato di superamento dell'esame. Infatti, la medesima avrebbe adottato una prassi per permet- tere ad un candidato di riuscire, nonostante insufficienze tecniche riscon- trate in singoli settori, assegnando un "mezzo punto tecnico". Tale asse- gnazione non costituirebbe, tuttavia, un diritto del candidato, bensì ver- rebbe concessa unicamente in funzione dell'apprezzamento globale della sua prestazione complessiva. D. In data 10 ottobre 2019 (notificata l'11 ottobre 2019), il Tribunale ha tra- smesso alla ricorrente suddetta presa di posizione dell'autorità inferiore, inclusi gli allegati, concedendo un termine fino all'11 novembre 2019 per inoltrare la replica. La ricorrente è rimasta silente. E. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver- tenza.
B-3817/2019 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammi- nistrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l’art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali. 1.3 Le decisioni dell'autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12] in collegamento con art. 37 LTAF e art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussi- stono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.4 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.5 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.6 Pertanto, nulla osta, alla ricevibilità del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l’art. 49 PA in combinato disposto con l’art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l’inadeguatezza (lett. c). 2.1 Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall’apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui di- spongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 6.2 e DTF 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii). L'adozione di un
B-3817/2019 Pagina 6 certo riserbo si impone dato che l’autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in ge- nere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento comples- sivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come og- getto materie specifiche, nelle quali l’autorità di ricorso non dispone di com- petenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell’esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall’autorità di ricorso sol- tanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c e DTF 106 Ia 1 con- sid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e DTAF 2007/6 consid. 3 ri- spettivamente con rinvii). 2.2 In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione del voto viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Nel fare ciò, riesaminano la loro valuta- zione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esa- minatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considera- zioni e nei loro calcoli per quanto riguarda la ponderazione delle varie do- mande e delle varie parti dell'esame, sia per quanto riguarda la loro com- pleta correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare per risposte solo parzialmente corrette. Il Tribunale parte, pertanto, dal presupposto che circa domande di tale natura non gli sia per- messo di sostituire il proprio potere discrezionale a quello della prima istanza, rispettivamente a quello dell'istanza precedente. Fintanto che non vi sono indicazioni concrete di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, va fatto affida- mento sul parere degli esperti. Ciò richiede che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le cen- sure fatte valere dalla persona che ricorre e che il parere dell'esperto, so- prattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e plausibile (DTAF 2010/11 consid. 4.2 e DTAF 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 2.3 con rinvii). 2.3 In merito alle censure riguardanti la valutazione della prestazione d'e- same, il Tribunale deve trattarle in maniera approfondita, allorquando il ri- corrente stesso fornisce indicazioni sostanziate e convincenti o le rispettive prove del fatto che il risultato non è materialmente condivisibile, che sono stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'e- same è stata chiaramente sottovalutata (DTAF 2010/21 consid. 5.1, DTAF 2010/11 consid. 4.3 e DTAF 2010/10 consid. 4.1). L'affermazione, secondo cui la propria soluzione sarebbe corretta, rispettivamente il parere
B-3817/2019 Pagina 7 degli esperti sarebbe sbagliato o incompleto, non soddisfa tale requisito (DTAF 2010/21 consid. 5.1; sentenza del TAF B-3020/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 2.1 con rinvii). 2.4 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valuta- zione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rim- proverate carenze procedurali nello svolgimento dell’esame, l’autorità di ri- corso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altri- menti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 con- sid. 4.2, DTAF 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni pro- cedurali, tutte le obbiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali spetta al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 set- tembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii). 2.5 Nella fattispecie, l'oggetto del ricorso è il risultato degli esami di biologia e chimica (scienze sperimentali), nonché di geografia e storia (scienze umane e sociali). 2.6 Non è invece oggetto del ricorso l'esame di inglese, come d'altronde confermato dalla ricorrente stessa, la quale ha svolto il secondo tentativo dell'esame nella sessione invernale 2016, ottenendo la nota finale di 3.5 (cfr. fatti A.b). 2.7 Pertanto, circa le censure riguardanti una violazione del diritto di essere sentito e i vizi formali della valutazione degli esami, nonché una conse- guente rivalutazione degli stessi, il Tribunale deve esaminarle con pieno potere di cognizione, mentre per quanto riguarda le censure fatte valere nell'ambito della valutazione dei singoli esercizi, il medesimo deve esami- narle con un certo riserbo. 3. 3.1 L'esame complementare "passerella" ha lo scopo di consentire ai tito- lari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di acquisire le cono- scenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universi- tari generali (art. 2 cpv. 1 Ordinanza EC). L’attestato di superamento
B-3817/2019 Pagina 8 dell’esame "passerella", assieme ad uno dei sopracitati attestati, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Con- federazione. In quanto tale, dà diritto all’ammissione ai politecnici federali secondo la Legge del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF, [RS 414.110]) e agli esami federali per le professioni mediche secondo la Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed, [RS 811.11]; art. 2 cpv. 2 Ordinanza EC). L’ammissione alle università can- tonali è retta dal diritto cantonale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza EC). 3.2 Secondo l'art.7 Ordinanza EC i candidati sostengono esami comple- mentari nelle materie elencate nei fatti alla lett. A. Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti (art. 10 cpv. 1 Ordinanza EC). Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto (art. 10 cpv. 2 Ordinanza EC). Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie, le quali hanno lo stesso peso (art. 10 cpv. 3 e 4 Ordinanza EC). 3.3 L’esame è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 20 punti, non ha più di due note inferiori a 4 e non ha nessuna nota inferiore a 2 (art. 11 cpv. 1 Ordinanza EC). L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripe- tuta una volta (art. 13 cpv. 1 Ordinanza EC). Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute (art. 13 cpv. 2 Ordinanza EC). 3.4 Sulla base dell'art. 6 cpv. 1 Ordinanza EC, l'autorità inferiore ha ema- nato le "Direttive 2012 Esame complementare passerella maturità profes- sionale/maturità specializzata – scuole universitarie" circa i programmi e le procedure (in seguito: Direttive CSM). Il capitolo 5 contiene per ogni mate- ria d'esame gli obiettivi da raggiungere, le disposizioni circa la procedura d'esame, il programma d'esame e i criteri di valutazione. 3.5 Gli esami di biologia e chimica, rilevanti nella fattispecie, vengono esa- minati, insieme alla materia di fisica, come parte dell'esame scienze speri- mentali. Le note ottenute nelle tre parti d'esame concorrono nella misura di un terzo al calcolo della nota complessiva per le scienze sperimentali (cap. 5.4.2 Direttive CSM). Gli esami parziali di storia e di geografia, og- getto della presente procedura di ricorso, si svolgono in forma scritta, du- rano due ore ciascuno e insieme costituiscono l'esame scienze umane e sperimentali (cap. 5.5.2 Direttive CSM).
B-3817/2019 Pagina 9 4. 4.1 La ricorrente censura in primo luogo, in maniera implicita, una viola- zione del diritto di essere sentita, facendo valere che non le sarebbe stato concesso di fare delle copie dei suoi esami o riceverne una copia, che la correzione dei vari esercizi negli esami di biologia, chimica, storia e geo- grafia, mancherebbero di chiarezza e trasparenza, rispettivamente non ri- sulterebbe sufficientemente chiaro perché le risposte della ricorrente siano state valutate sbagliate o cosa mancasse per l'ottenimento del punteggio totale. In altre parole, la ricorrente lamenta che non le sarebbe stato per- messo di capire se, dove, quando e perché avrebbe sbagliato. Così fa- cendo, l'autorità inferiore avrebbe violato i propri obblighi di garantire l'ac- cesso agli atti e di motivazione. Più specificatamente, circa i due esami contestati nella materia scienze sperimentali, ovvero biologia e chimica, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore il fatto che figurerebbe unicamente il punteggio totale della prova e non i punteggi parziali ottenuti nelle singole domande. Tale assenza, non permetterebbe di verificare la correttezza della somma dei punti ottenuti o verificare se ed in che misura le risposte parziali siano state considerate corrette o totalmente sbagliate. Per quanto riguarda l'esame di chimica, la ricorrente indica segnatamente un vizio di forma importante nell'esercizio 6, le cui sottodomande non sarebbero state valutate, aggiungendo che, inoltre, mancherebbe la firma del perito che ha corretto l'esame. Quanto esposto costituirebbe un importante errore di forma. Per quanto riguarda invece i due esami contestati nella materia scienze sperimentali e scienze umane e sociali, ovvero storia e geografia, la ricor- rente censura che mancherebbe il punteggio totale raggiunto, nonché nella correzione i punteggi parziali ottenibili e ottenuti. Anche tali mancanze rap- presenterebbero un vizio di forma importante, il quale non permetterebbe una verifica trasparente della valutazione in fase di ricorso, bensì farebbero cadere la valutazione nel completo arbitrio del perito. A tal proposito, la ricorrente ha richiesto che le vengano forniti il dettaglio dei punteggi ottenuti, la scala e i criteri di valutazione di tutte le prove in questione. 4.2 La CSM, pur riconoscendo che i punti ottenuti nelle singole domande avrebbero dovuto essere a disposizione della ricorrente al momento di con- sultare i propri elaborati, afferma che quest'ultima non li avrebbe richiesti in alcun momento, tranne che in sede di ricorso.
B-3817/2019 Pagina 10 Circa la richiesta da parte della ricorrente di ottenere i criteri di valutazione (cfr. fatti B), l'autorità inferiore rinvia interamente ai criteri di valutazione delle singole materie d'esame definiti nella Direttiva CSM, segnatamente al cap. 5.4.3 (scienze sperimentali) e cap. 5.5.3 (scienze umane e sociali) per le materie oggetto del ricorso. A tal proposito, sarebbe compito dei can- didati all'esame informarsi su tali criteri e l'esaminatore competente non sarebbe tenuto a ribadirli in sede d'esame. Per quanto riguarda la scala di valutazione richiesta dalla ricorrente (cfr. fatti B), l'autorità inferiore ricorda che le direttive non ne impongono una predefinita e che, pertanto, la medesima, e per essa l'esaminatore competente, ha la facoltà di determinare il tipo di scala da applicare e non è tenuta a menzionarla sul testo d'esame. Ad ogni modo la CSM allega alla sua presa di posizione le scale di valutazione utilizzate, facendo notare che per quanto riguarda la chimica e la fisica, il totale dei punti ottenibili differi- sce dal totale dei punti secondo la scala di valutazione e che, pertanto, il punteggio ottenuto dalla ricorrente è stato normalizzato a 80 punti. Per di più, la CSM ricorda che l'esame complementare passerella non è di tipo formativo e che, pertanto, gli esaminatori non sono tenuti ad argomen- tare le correzioni apportate in sede di valutazione. 4.3 Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 29 PA comporta segnatamente il diritto di accedere agli atti, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza, nonché di esprimersi in merito (DTF 143 V 71 consid. 4.1 e 144 I 11 consid. 5.3, rispettivamente con rinvii; sentenza del TAF B-1261/2019 del 30 dicembre 2019 con- sid. 5.1.1 con rinvii). 4.3.1 Il diritto di accesso agli atti è sancito dall'art. 26 e segg. PA. Giusta l’art. 26 cpv. 1 PA, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità statuente o d’una autorità cantonale, designata da questa, prendere appunti e fare fotocopie, purché ciò non comporti un ca- rico di lavoro eccessivo per l'autorità (DTF 131 V 35 consid. 4.2), le memo- rie delle parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b), e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di consultare gli atti non si estende a tutto l’incarto, bensì unicamente a tutti gli atti rilevanti per l’esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l’autorità prende in considerazione per fondare la propria decisione (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii). Spetta al ricorrente o al suo rappresentate formulare una richiesta in tal senso, dato che l'au- torità decisionale non è tenuta ad invitarli spontaneamente a consultare gli
B-3817/2019 Pagina 11 atti (BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 a ed., 2016, n° 71 ad art. 26 PA con rinvii; STEPHAN C. BRUNNER, in: Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed., 2018, n° 44 ad art. 26 PA). 4.3.2 Nella fattispecie, al momento del deposito del ricorso, la ricorrente era a conoscenza esclusivamente del "Risultato dell'esame: Decisione" e degli appunti presi dalla stessa durante la consultazione dei propri esami a Berna (cfr. fatti A.f). Pertanto, la sua richiesta di ottenimento di una copia dei suoi elaborati, nonché di una spiegazione più dettagliata delle note ot- tenute nelle materie biologia, chimica, storia e geografia, risulta tendenzial- mente giustificata. Tuttavia, risiede nella natura stessa della procedura d'e- same che la decisione circa la riuscita di quest'ultimo sia giustificata, in un primo momento, solo dai voti attribuiti (sentenza del TAF B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 5.2). In riferimento alla richiesta della ricorrente di ottenimento della scala e dei criteri di valutazione di tutte le prove in questione, occorre rilevare che da un candidato ad un esame ci si può attendere ragionevolmente che cono- sca le direttive relative agli esami (sentenza del TAF B-2961/2019 del 15 ot- tobre 2019 consid. 5.3.1 con rinvii). Infatti, essendo tali direttive pubblica- mente accessibili, si può chiaramente partire dal presupposto che la ricor- rente fosse debitamente informata sui criteri di valutazione adottati dagli esaminatori. 4.4 Oltre a quanto esposto pocanzi, il diritto di essere sentito comporta an- che l'obbligo per l'autorità decisionale di motivare sufficientemente la pro- pria decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2, rispetti- vamente con rinvii). 4.4.1 Perché l'obbligo di motivazione sia rispettato, quest'ultima deve es- sere redatta in modo tale che l'interessato possa capire perché l’autorità ha deciso in un certo senso, al fine di potere, se necessario, impugnare la decisione davanti all'istanza di ricorso (DTF 142 II 49 consid. 9.2, DTF 137 II 226 consid. 3.2 con rinvii e DTF 136 I 184 consid. 2.2.1). Secondo la giu- risprudenza costante del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, una commissione d'esame adempie al proprio obbligo di motiva- zione, se illustra brevemente al candidato quali soluzioni, nonché analisi del problema, erano attese da lui ed in che modo le sue risposte non sono sufficienti a soddisfare tali aspettative. Dal punto di vista temporale la me- desima può, senza venir meno all'obbligo di motivazione, limitarsi in un
B-3817/2019 Pagina 12 primo momento alla comunicazione dei voti nelle singole materie d'esame. È sufficiente per adempiere l’obbligo di motivazione che durante la proce- dura di ricorso la commissione d'esame fornisca la spiegazione dettagliata e che, nell'ambito di un secondo scambio di scritti, al ricorrente venga data la possibilità di prendere posizione al riguardo (sentenze del TF 2C_505/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.1 con rinvii e 2C_1004/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.1; sentenze del TAF B-5621/2018 del 19 giugno 2019 consid. 5.1 e B-4383/2016 del 18 settem- bre 2018 consid. 5.1, rispettivamente con rinvii). 4.4.2 Nel caso in specie, si osserva che l'autorità inferiore ha, secondo la prassi, motivato in fase di ricorso i voti degli esami qui contestati nel detta- glio. A questo proposito, la CSM ha inoltrato una copia degli elaborati della ricorrente, nonché le prese di posizione dettagliate degli esaminatori. In queste gli esperti si occupano nel dettaglio di ciascuna delle censure sol- levate dalla ricorrente. Tali documenti sono stati inoltrati dal Tribunale alla ricorrente in data 10 ottobre 2019 (cfr. fatti D). 4.5 Visto quanto precede, la CSM ha soddisfatto i suoi obblighi di accesso agli atti (cfr. consid. 4.3.2) e di motivazione (cfr. consid. 4.4.2), garantendo così il diritto di essere sentita della ricorrente, previsto dalle sopracitate norme. Non vi è quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito. 5. La ricorrente ha ottenuto secondo il documento "Risultato dell'esame: De- cisione" un punteggio totale di 19.0 punti. Non avendo raggiunto il punteg- gio necessario di 20.0 punti, la ricorrente non ha superato l'esame. In seguito a quanto esposto finora, la ricorrente chiede di rivedere la valu- tazione dei voti ottenuti nelle materie di biologia e chimica, segnatamente la distribuzione dei punti nelle singole domande parziali, al fine di raggiun- gere in almeno uno dei due esami la nota 4.75 (invece di 4.5), da arroton- dare al 5.0. La modifica del voto di almeno uno dei due esami le permette- rebbe di ottenere nella materia scienze sperimentali il voto 4.5 (invece di 4.0). Inoltre, la ricorrente chiede che venga rivista la valutazione dei voti ottenuti nelle materie di storia e geografia, segnatamente la distribuzione dei punti nelle singole parti degli esami, nella speranza di poter raggiungere almeno in uno dei due esami il voto 4.75 (invece di 4.5), da arrotondare al 5.0. Con ciò, otterrebbe nella materia scienze umane e sociali la nota 5.0 (invece di 4.5).
B-3817/2019 Pagina 13 La rivalutazione di tali esami, segnatamente l'aumento di mezzo voto in entrambe le materie scienze sperimentali e scienze umane e sociali, per- metterebbe alla ricorrente di ottenere un punteggio totale di 20, sufficiente all'ottenimento dell'attestato di maturità. Con l'aumento del voto in una sola delle due materie, il punteggio totale arriverebbe a 19.5, di per sé non suf- ficiente all'ottenimento del diploma. Tuttavia, a detta della ricorrente vi sa- rebbero stati casi in cui i candidati con tale punteggio sarebbero stati pro- mossi lo stesso. 5.1 5.1.1 Nell'ambito della materia biologia, a sostegno della richiesta di riva- lutazione, la ricorrente ha allegato al ricorso una dichiarazione della do- cente A._______ (cfr. fatti A.f e B), la quale ha affermato tra le altre cose che se i candidati all'esame avessero saputo a priori i punteggi di tutte le domande e che non era necessario il punteggio pieno per la nota 6, essi avrebbero potuto gestire meglio il tempo e l'esame stesso. A tal proposito ha dichiarato che "l'esame era lungo e complesso per rapporto al tempo concesso. Per questo in ogni caso l'aver abbassato i punti necessari per la sufficienza [...] è ritenuto corretto e giustificato". Inoltre, le domande 2 e 3 sarebbero formulate in maniera imprecisa ed in modo tale da non consen- tire ai candidati di identificare chiaramente cosa venga richiesto. Circa l'esame di chimica, la ricorrente non inoltra elementi a sostegno della richiesta di riesame. 5.1.2 Rispetto all'esame di biologia, la CSM allega la presa di posizione dell'esaminatore competente, C., del 7 settembre 2019. Con ciò, circa le allegazioni sull'imprecisione della formulazione di alcune domande nell'esame, quest'ultimo ha spiegato i criteri secondo i quali le domande sono state formulate in un determinato modo e cosa fosse atteso dai can- didati. Nell'ambito di tale presa di posizione, il medesimo ha corretto nuo- vamente l'esame della ricorrente, aggiungendo direttamente sul docu- mento i punti ottenuti in ogni domanda e la distribuzione dei punti parziali all'interno della stessa (cfr. all. 18 dell'incarto dell'autorità inferiore). A con- clusione di tale riesame, la ricorrente otterrebbe un totale di 47.75 punti su 80 e la nota 4.5, confermando, pertanto, il risultato. Inoltre, la CSM contesta le osservazioni della signora A., riguardo la corretta gestione del tempo a disposizione durante l'esecuzione dell'esame, affermando che l'in- dicazione sul testo d'esame dei punti ottenibili in ogni domanda era "più che sufficiente per permettere alla ricorrente di gestire il tempo a disposi- zione".
B-3817/2019 Pagina 14 Anche nell'ambito del riesame dell'elaborato di chimica della ricorrente, l'e- saminatore competente, D., conferma il risultato contestato, asse- gnando un totale di 66 punti su 108, equivalenti a 48.98 su 80, e la nota 4.5 (cfr. all. 19 dell'incarto dell'autorità inferiore). 5.2 5.2.1 Per quanto riguarda l'esame di storia, oltre a quanto già fatto valere (cfr. consid. 4.1), la ricorrente afferma che la valutazione dell'esercizio 1 riporterebbe un vizio di forma importante. Infatti, parlando della "Belle épo- que", il perito avrebbe cerchiato la parola "borghesi" della risposta della ricorrente, scrivendoci sopra "NO", senza tuttavia spiegarne il motivo. Se- condo la ricorrente, la risposta da essa fornita sarebbe corretta ed il fatto di non poter calcolare in che misura questa sia stata presa in considera- zione nella valutazione totale, giustificherebbe una rivalutazione dell'e- same. A sostegno della richiesta di rivalutazione dell'esame di geografia, la ricor- rente ha allegato al ricorso una dichiarazione di B., docente in for- mazione (cfr. fatti A.f e B), nella quale il medesimo ha effettuato una stima personale delle risposte date dalla ricorrente, indicando quanti punti do- vrebbero essere attribuiti. In conclusione, egli arriverebbe ad un punteggio di 45-48, a differenza dei 43 effettivamente ottenuti e, pertanto, richiede che venga effettuata una rivalutazione dell'esame, perché la ricorrente possa vedere dove avrebbe sbagliato e capire tale discrepanza di punti. 5.2.2 Circa il riesame dell'elaborato di storia della ricorrente, l'autorità infe- riore allega la presa di posizione dell'esaminatore competente, E._______, del 5 settembre 2019 (cfr. all. 17 dell'incarto dell'autorità inferiore), nell'am- bito della quale quest'ultimo motiva la correzione effettuata per il concetto di "Belle époque". La risposta fornita dalla ricorrente in fase di esame risul- terebbe completamente decontestualizzata dato che la ricorrente non avrebbe dimostrato di saper considerare in maniera appropriata il conte- nuto e l'importanza storica del documento di Luigi Sturzo Appello ai Liberi e Forti, scritto con Mussolini, nel quale non si farebbe nessun riferimento al concetto citato dalla medesima. A conclusione del riesame delle risposte della ricorrente, l'esaminatore conferma i punteggi dettagliati (vedi tabella allegata alla presa di posizione in questione) ed il risultato contestato, as- segnando un totale di 22 punti su 30 e la nota 4.5. Anche rispetto al riesame dell'elaborato di geografia della ricorrente (cfr. all. 17 dell'incarto dell'autorità inferiore), l'esaminatore competente,
B-3817/2019 Pagina 15 F._______, conferma nella sua presa di posizione del 5 settembre 2019, il risultato contestato, assegnando un totale di 43 punti su 60 e la nota 4.5. 5.3 In merito alle censure riguardanti la valutazione della prestazione d'e- same ed in considerazione di quanto sopra (cfr. consid. 2), bisogna analiz- zare se nella fattispecie la ricorrente abbia fornito indicazioni sostanziate e convincenti o le rispettive prove del fatto che il risultato non sarebbe mate- rialmente condivisibile, che sarebbero stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'esame sarebbe stata chiaramente sot- tovalutata. 5.3.1 In occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore, gli esperti hanno spiegato il metodo ed i criteri di valutazione dei compiti oggetto del ricorso, il perché non hanno assegnato alla ricorrente il numero di punti richiesto per le sue risposte, o quali soluzioni ci si sarebbe aspettati per ottenere il punteggio completo (vedi sopra). Circa la valutazione, non possono essere sollevate obiezioni se gli esperti non attribuiscono alla ricorrente incondizionatamente punti per ogni rispo- sta parziale. Piuttosto, per l'ottenimento di punti supplementari sono ne- cessarie risposte corrette, complete e precise dal punto di vista del conte- nuto e che facciano sufficiente riferimento alla domanda in questione. Ciò è già richiesto dal diritto alla parità di trattamento con gli altri candidati (cfr. consid. 2.1). Nella fattispecie, non vi sono indicazioni concrete di par- zialità o incompetenza e le valutazioni non appaiono evidentemente errate o del tutto inadeguate. Inoltre, i pareri degli esperti risultano completi nella misura in cui rispondono in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla ricorrente e comprensibile, nonché plausibile, laddove differiscono dalle censure sollevate. Pertanto, non si può parlare di una valutazione arbitraria dell'esame e la valutazione dell'autorità inferiore appare, sulla base delle osservazioni degli esperti, comprensibile e plausibile in tutti i punti. 5.3.2 D'altra parte, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare nel suo ricorso che la prestazione d'esame sarebbe stata chiaramente sottovalu- tata, che i requisiti posti sarebbero stati chiaramente troppo elevati o che i commenti degli esperti erano materialmente ingiustificabili. Lo stesso vale per le dichiarazioni riguardo gli esami di biologia e geografia, allegate al ricorso. Infatti, dal punto di vista materiale, la ricorrente chiede la rivalutazione dei propri esami, limitandosi ad affermare la correttezza delle proprie risposte
B-3817/2019 Pagina 16 o la mancanza di chiarezza nella distribuzione dei punti. Il semplice affer- mare che la propria soluzione sarebbe corretta, rispettivamente il parere degli esperti sbagliato o incompleto, non soddisfa la necessità di indicazioni sostanziate e convincenti da parte della ricorrente (cfr. consid. 2.3). Inoltre, per quanto riguarda la mancata trasparenza nella distribuzione dei punti, si rileva che in seguito alle prese di posizione degli esperti sulle sin- gole censure della ricorrente, nonché sulle dichiarazioni allegate dalla me- desima, ed alle spiegazioni dettagliate fornite con esse, il Tribunale ha dato alla ricorrente l'opportunità di replica. Se ne conclude che la ricorrente non solo avrebbe avuto l'opportunità, ma anche, nel suo stesso interesse, ogni ragione per mettere in discussione le dichiarazioni degli esperti in una re- plica mediante confutazioni motivate e documentate. Tuttavia, nonostante l'invito del Tribunale, la ricorrente non ha approfittato di questa opportunità e non ha quindi replicato alle motivazioni addotte dagli esperti. 5.3.3 Alla luce di quanto detto ed in considerazione di quanto espresso al consid. 2, segnatamente il riserbo con il quale le autorità di ricorso sono chiamate a statuire in materia di esami (cfr. consid. 2.1) ed il grande mar- gine di apprezzamento concesso agli esaminatori nelle loro considerazioni e valutazioni (cfr. consid. 2.2), non vi è motivo di dubitare del ragionamento comprensibile e plausibile degli esperti e pertanto occorre fare affidamento al loro parere. 6. In virtù di quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 28 giugno 2019 è confermata. 7. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le mede- sime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giu- stizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 6), le spese del pro- cedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 800.– e sono poste a
B-3817/2019 Pagina 17 carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compen- sata dall'anticipo di fr. 800.– già versato dalla ricorrente in data 26 agosto 2019. 8. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). 9. Infine, ritenuto che il ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribu- nale federale è inammissibile contro le decisioni concernenti l’esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell’esercizio della professione (art. 83 lett. t della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la presente sentenza è definitiva.
B-3817/2019 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 28 giugno 2019 è confer- mata. 2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.– e poste a carico della ri- corrente. Questo importo verrà compensato dall'anticipo spese di fr. 800.– pagato dalla ricorrente in data 26 agosto 2019. 3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: atti di ritorno) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: incarto)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli
Data di spedizione: 28 aprile 2020