B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-3642/2013
D e c i s i o n e d i s t r a l c i o d e l 28 g e n n a i o 2 0 1 4 Composizione
Giudice unico Francesco Brentani, cancelliera Barbara Schroeder De Castro Lopes.
Parti
A._______SA patrocinata dall'avv. Romina Biaggi, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato dell'economia SECO, Condizioni di lavoro, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Permesso di lavoro notturno.
B-3642/2013 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che in data 22 marzo 2013 la ricorrente ha inoltrato all'autorità inferiore una domanda volta ad ottenere un permesso di lavoro notturno e lavoro domenicale, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, nel reparto di vendita al dettaglio dell'area di servizio autostradale di M._______; che con decisione del 22 maggio 2013 l'autorità inferiore ha respinto la domanda della ricorrente; che in data 25 giugno 2013 la ricorrente ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale; che il 22 settembre 2013 il popolo svizzero ha approvato una modifica della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'arti- gianato e nel commercio (LL; RS 822.11) che consentirà ai negozi pre- senti nelle stazioni di servizio aperte 24 ore su 24 e situate nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori di impiegare personale anche tra l'una di notte e le cinque di mattino – ciò che fin'ora era soggetto ad un'autorizzazione dell'autorità in- feriore; che con decisione incidentale del 13 novembre 2013 la presente proce- dura è stata sospesa in attesa dell'emanazione da parte del Consiglio fe- derale del suo decreto concernente l'adattamento dell'art. 26 dell'ordinan- za 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) e la rispettiva entrata in vigore del nuovo art. 27 cpv. 1 quater LL; che la modifica della LL è entrata in vigore il 1° dicembre 2013; che con ordinanza del 2 dicembre 2013 la sospensione della procedura è stata revocata; che nella stessa ordinanza è stata data facoltà alle parti di esprimersi sull'eventuale decisione di stralcio e sulle conseguenze relative alle spese e all'indennità; che in data 12 dicembre 2013 la ricorrente ha inoltrato una lettera in cui concorda, in linea di massima, con la decisione di stralcio, ma contesta l'attribuzione di spese e ripetibili e allega una nota d'onorario particola- reggiata;
B-3642/2013 Pagina 3 che l'autorità inferiore non si è espressa né sulla decisione di stralcio né sull'attribuzione di spese e ripetibili; che in data 9 gennaio 2014 un esemplare della lettera della ricorrente del 12 dicembre 2013 e stata trasmessa all'autorità inferiore, che nella stessa ordinanza del 9 gennaio 2014 il Tribunale ha annunciato il prossimo rilascio della decisione di stralcio, che, anche in assenza di obiezioni dell'autorità inferiore, si può partire dal presupposto che l'obbligo di autorizzazione per il permesso di lavoro ri- chiesto dalla ricorrente con domanda del 22 marzo 2013 è venuto a cade- re e che con l'entrata in vigore della modifica della LL la presente verten- za è divenuta priva d'oggetto; che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto; che occorre chinarsi ancora sulle conseguenze della presente decisione di stralcio nonché di quelle relative alle spese e indennità; che, di regola, per le cause divenute prive d'oggetto senza che ciò sia im- putabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 5 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2); che lo stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite è esaminato in base a una valutazione sommaria (cf. ANDRÉ MOSER / MI- CHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, Basilea 2008, p.211 N 4.57); che giusta la prassi del Tribunale federale (sentenza 1C-261/2013 del Tribunale federale del 19 dicembre 2013, consid. 2.3 con rinvii) la valuta- zione sommaria della probabilità di successo del ricorso non deve né causare ulteriori impegni né pregiudicare questioni di diritto delicate; che giusta l'art 17 cpv. 2 LL il lavoro notturno regolare è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici od economici;
B-3642/2013 Pagina 4 che l'indispensabilità del lavoro notturno o domenicale è concretizzato nell'art. 28 dell'ordinanza concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 1; RS 822.111); che nella sentenza DTF 136 II 427 del 15 luglio 2010 il Tribunale federale non ha considerato indispensabile nel senso della LL il lavoro notturno tra l'una e le cinque della notte in un negozio di una stazione di servizio si- tuata nella periferia di Zurigo; che nella stessa sentenza (consid. 3.6) il Tribunale federale ha ritenuto che la situazione della ricorrente in casu non fosse comparabile con una stazione di servizio autostradale nel servizio del transito stradale naziona- le e internazionale; che appare incontestato che la ricorrente sia proprio concessionaria di una stazione di servizio autostradale nel servizio del transito stradale na- zionale e internazionale; che, pur confrontando il caso di una stazione di servizio situata nella peri- feria di Zurigo a una stazione di servizio autostradale nel servizio del transito stradale nazionale e internazionale, il Tribunale federale non si è ancora espresso in maniera definitiva sul lavoro notturno e domenicale di una ricorrente in una situazione comparabile al caso in esame; che altri criteri (per esempio quello di sapere se i prodotti venduti rispon- dono innanzitutto alle esigenze dei viaggiatori) non sono stati analizzati in maniera più dettagliata; che pertanto in base ad una valutazione sommaria non si possono de- terminare le ipotetiche possibilità di successo del ricorso; che in tali casi e giusta la prassi del Tribunale federale (sentenza 1C- 261/2013 del Tribunale federale del 19 dicembre 2013, consid. 2.3 con rinvii) occorre basarsi su criteri processuali generali per regolare le con- seguenze relative alle spese e all'indennità; che secondo questi criteri occorrerebbe addossare le spese giudiziarie al- la parte che ha occasionato la causa divenuta priva di oggetto ovvero alla ricorrente; che, ciò nonostante, non si può rimproverare alla ricorrente di aver inol- trato un ricorso contra la decisione dell'autorità inferiore;
B-3642/2013 Pagina 5 che la ricorrente non solo non poteva prevedere né l'esito del voto popo- lare del 22 settembre 2013 né la data dell'entrata in vigore dell'art. 27 cpv. 1 quater LL, ma anche, considerato la prassi, non poteva fondarsi su una situazione giuridica inequivocabile; che in base a quanto procede appare giustificato di rinunciare sia al pre- levamento delle spese processuali sia all'attribuzione di un'indennità per ripetibili (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF, sentenza del Tribunale federale 2C_201/2008 del 14 luglio 2008, consid. 2.5).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La procedura B-3642/2013 è stralciata dai ruoli. 2. Non vengono addossate spese giudiziarie. Gli anticipi già versati dalla ri- corrente pari a fr. 2500.– sono rimborsati a quest'ultima dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario; allegato formulario indirizzo pagamento); – autorità inferiore (n. di rif. 13-000790; atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Francesco Brentani Barbara Schroeder De Castro Lopes
B-3642/2013 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 29 gennaio 2014