Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-3369/2007
Entscheidungsdatum
30.06.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co r t e II B-33 6 9 /2 00 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 3 0 g i u g n o 2 0 0 8 Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Jean-Luc Baechler, Eva Schneeberger (presidente della Camera II), cancelliere Corrado Bergomi. X._______, patrocinato dall'Avv. Dott. Gianluca Airaghi, via Ariosto 1, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore. riconoscimento di un diploma estero. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

B- 33 69 /2 0 0 7 Fatti: A. Il 14 marzo 2003 X._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (di seguito: UFFT; autorità inferiore) la domanda di equipollenza dei diplo- mi conseguiti in Germania per il superamento dell'esame professiona- le di muratore ("Meisterprüfung im Maurer-Handwerk") nel 1992 pres- so la "Meisterschule für Bauhandwerker, staatlich genehmigte private Fachschule für Bautechnik, Ansbach" e dell'esame d'ammissione per esperto in costruzioni e del suolo ("Aufnahmeprüfung zum Bau- und Bodensachverständigen") nel 2000 presso l'associazione "Verband fre- ier Bau- und Bodensachverständigen", Düsseldorf. B. Con decisione del 12 giugno 2007 l'UFFT ha comunicato al ricorrente che il diploma rilasciatogli in Germania concernente la formazione di muratore maestro conseguita presso la "Meisterschule für Bauhan- dwerker, Ansbach" può essere riconosciuto equivalente ad un attesta- to professionale federale di capo muratore. C.Contro detta decisione il ricorrente è insorto con ricorso del 12 lu- glio 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando quanto segue: "1. Il presente ricorso è accolto. Conseguentemente: a) in via principale, ai diplomi ottenuti dal ricorrente è riconosciuta l'equipol- lenza con il diploma federale di impresario costruttore; b) in via subordinata, la decisione dell'istanza inferiore è annullata e la pratica è rinviata all'istanza inferiore affinché la stessa abbia a stabilire l'equipollenza dei diplomi ottenuti dal ricorrente con il diploma federale di impresario costrut- tore; c) in via sub-subordinata, la decisione dell'istanza inferiore è annullata e la pratica è rinviata all'istanza inferiore affinché la stessa abbia ad effettuare ul- teriori approfondimenti fino a poter stabilire l'equipollenza dei diplomi ottenuti dal ricorrente con il diploma federale di impresario costruttore; 2. Contestate spese giudiziarie e spese ripetibili.". Nella motivazione del ricorso il ricorrente ritiene in sostanza che l'auto- rità inferiore ha violato l'art. 69 cpv. 2 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) e accertato i fatti in modo incomple- Pagi na 2

B- 33 69 /2 0 0 7 to per quanto concerne i curricula seguiti dal ricorrente. In riferimento alla durata della formazione, il ricorrente ritiene questo criterio adem- piuto, nella misura in cui il curriculum svizzero per il rilascio del diplo- ma federale quale impresario costruttore prevede tra le 700 e le 800 ore di formazione, mentre in Germania egli ha seguito un totale di 1540 ore. Il ricorrente considera adempiuto anche il criterio della para- gonabilità dei contenuti della formazione. A questo riguardo egli con- fronta le formazioni conseguite in Germania in particolare con la for- mazione per il rilascio del diploma federale di impresario costruttore, servendosi di una tabella sinottica. Per quanto concerne i corsi non di- rettamente paragonabili, il ricorrente osserva che il curriculum tedesco pone maggiormente l'accento sulla formazione di base oltre che sulla prevenzione degli incidenti. Secondo lui, l'assenza nel curriculum tede- sco di genio civile e vie di traffico non può essere determinante ai fini dell'equipollenza. Infatti, il nuovo regolamento concernente il rilascio del diploma federale quale impresario costruttore prevede espressa- mente che il curriculum sia mirato a due distinti indirizzi, edilizia piutto- sto che genio civile / costruzione di vie di traffico. Il ricorrente sostiene che se da una parte l'assenza nel curriculum tedesco di dette materie potrebbe eventualmente sollevare qualche dubbio quanto all'equipol- lenza del diploma tedesco con l'indirizzo svizzero genio civile / costru- zione di vie di traffico, è chiaro invece che i requisiti posti all'indirizzo edilizio sono adempiuti. A mente del ricorrente nemmeno l'assenza di un corso di logistica nel curriculum tedesco non può essere determi- nante, tenuto conto che egli ha ultimato la sua formazione negli anni Novanta, periodo in cui la logistica rispetto ad oggi era meno impor- tante, e che la logistica è comunque l'unica materia mancante rispetto a una lista di più di una decina di corsi che i due curriculum hanno so- stanzialmente in comune. Per il ricorrente è anche adempiuto il criterio della richiesta di qualifiche pratiche, considerato che l'aver svolto un'attività pratica di almeno tre anni era un requisito d'entrata posto ai candidati della "Meisterschule". Infine il ricorrente ribadisce che anche il criterio relativo al livello di formazione è pure adempiuto. D. Con osservazioni del 13 settembre 2007 l'autorità inferiore propone la reiezione del gravame ed inoltra gli atti preliminari. Essa sottolinea in sostanza di aver applicato in modo corretto l'art. 69 OFPr. A suo avviso i due diplomi elencati dal ricorrente possono essere ritenuti equipollen- ti ad un diploma svizzero unicamente se sono stati rilasciati o ricono- sciuti dalla Germania. Il certificato del 30 novembre 2000 non è stato Pagi na 3

B- 33 69 /2 0 0 7 rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania, per cui non è soddisfatta l'esigenza posta all'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Il certi- ficato in questione attesta unicamente che il ricorrente ha superato un esame che gli permette di iscriversi all'associazione "Bau- und Boden- sachverständigen" e di conseguenza non può trattarsi di un titolo di formazione. L'autorità inferiore è dell'opinione che i contenuti della for- mazione del ricorrente e della formazione di impresario costruttore svizzero non sono paragonabili. In Svizzera l'impresario costruttore di- rige un'impresa di costruzione piccola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico. Egli è in grado di far fronte all'attività in corso sotto la sua responsabilità in modo econo- mico, secondo la tecnica della costruzione, conformemente alle leggi e alle norme, in modo ecologico e sociale, tenendo conto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute. Analizza i progetti, gestisce l'azienda ed il personale, pianifica le attività e prepara il cantiere. Dai moduli elencati al punto 5.32 del regolamento concernente il rilascio del diploma quale impresario costruttore diplomato/a del 6 luglio 2007 risulta che la formazione di impresario costruttore è di carattere princi- palmente gestionale. Dal piano di studio del ricorrente si evince invece che egli non dispone di dette capacità gestionali. Già per questo moti- vo per l'autorità inferiore non è possibile confrontare i requisiti posti dai due curricula. L'UFFT indica infine che pure l'equiparazione del diplo- ma conseguito dal ricorrente con il diploma federale di direttore dei la- vori edili / di genio civile non è possibile. La materia d'esame "direzio- ne dei lavori" prevista agli art. 15 del regolamento per gli esami federa- li professionali superiori per direttore / direttrice dei lavori del genio ci- vile diplomato/a e 16 del regolamento per gli esami federali professio- nali superiori per direttore / direttrice dei lavori dell'edilizia non è stata impartita al ricorrente. E. Con replica del 19 ottobre 2007 il ricorrente conferma le conclusioni ri- corsuali. Egli ribadisce che la necessità di dover fare riconoscere i di- plomi esteri risiede nella circostanza che per svolgere lavori in Ticino è necessaria l'iscrizione nell'albo delle imprese, la quale può avvenire solo se il titolare della società o un suo membro dirigente effettivo van- ta i requisiti professionali richiesti, tra gli altri il diploma federale di im- presario costruttore. Per il ricorrente la sua situazione appare assurda, nella misura in cui di principio l'attività per la quale egli ha chiesto il ri- conoscimento dei diplomi non necessita di un titolo determinato per essere svolta in Svizzera, tanto più che si tratta di una cosiddetta pro- Pagi na 4

B- 33 69 /2 0 0 7 fessione non regolamentata. Egli si chiede allora come mai egli abbia dovuto richiedere il riconoscimento dei suoi titoli professionali all'UFFT per l'iscrizione nell'albo delle imprese nel Cantone Ticino. Per il ricor- rente viene spontaneo chiedersi se l'obbligo statuito dalla legge canto- nale sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° di- cembre 1997 non violi indirettamente gli Accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Contrariamente a quanto indicato dall'UFFT il "Verband freier Bau- und Bodensachverständiger e. V." è una delle più grandi associazioni in ambito edile della Germania. I titoli professionali rilasciati dalla stessa provengono senz'altro da un istituto riconosciuto dalla Germania ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a OFPr. Il diploma "Bau- und Bodensach- verständiger" ottenuto dal ricorrente è da considerare quale titolo di formazione a tutti gli effetti. Si tratta di una specializzazione in campo peritale, che dimostra come nel tempo il ricorrente abbia continuato ad approfondire le proprie conoscenze e migliorato le proprie competenze quale impresario costruttore. Le materie su cui verteva l'esame corri- spondono a quelle che il ricorrente ha già avuto modo di apprendere in passato per conseguire il "Meisterprüfungszeugnis" e sono paragona- bili alle materie richieste per l'ottenimento del diploma federale di im- presario costruttore secondo il relativo regolamento. Per il ricorrente appare ambigua e fuori luogo l'affermazione dell'UFFT secondo cui in Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzione pic- cola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico", quasi a voler dire che in Germania l'attività di impresa- rio costruttore avrebbe altri fini. A mente del ricorrente non corrisponde al vero l'asserzione dell'UFFT secondo cui, conformemente al regolamento per il rilascio del diploma di impresario costruttore, la formazione è di carattere principalmente gestionale. I moduli elencati dall'UFFT sono solo una parte di quelli descritti al punto 5.32 del regolamento e quindi non ne si può evincere che la formazione per il conseguimento del diploma federale di impre- sario costruttore sia di natura prevalentemente gestionale. Altrettanta importanza deve avere l'aspetto inerente l'ambito prettamente edilizio. Come già menzionato nella tabella sinottica allegata al ricorso egli ha seguito dei corsi paragonabili a quelli messi in evidenza dall'autorità inferiore. Pagi na 5

B- 33 69 /2 0 0 7 F. Con duplica del 27 novembre 2007 l'autorità inferiore ripropone di re- spingere il ricorso. A titolo completivo essa precisa che di regola ogni cantone svizzero regolamenta in modo autonomo il proprio sistema di autorizzazione allo svolgimento di una professione. In Svizzera l'UFFT regolamenta unicamente la formazione e non l'esercizio delle profes- sioni di capo muratore e di impresario costruttore. Spetta invece ai cantoni definire quali siano le condizioni per esercitare dette professio- ni. La legislatura cantonale ticinese regolamenta la professione di im- presario costruttore nel Cantone Ticino. Il sistema di riconoscimento professionale europeo ha lo scopo di consentire alle persone qualifica- te per svolgere una professione in uno stato membro e che desiderino svolgere la stessa professione in un altro stato membro di ottenere in questo stato il riconoscimento delle proprie qualifiche, nella misura in cui la professione vi sia regolamentata. L'UFFT ha verificato che la professione che il ricorrente intende svolgere in Svizzera non è la stessa per la quale egli è qualificato in Germania. Il nuovo regolamen- to non concerne più una professione di muratore. Per questi motivi l'UFFT non ha applicato le direttive europee del sistema di riconosci- mento dei diplomi. Giusta le direttive europee l'autorità nazionale com- petente prende in considerazione due elementi in occasione dell'esa- me di una domanda di riconoscimento di un diploma. L'autorità nazionale competente verifica in primo luogo che la profes- sione regolamentata che si intende svolgere nello stato di accoglienza sia la stessa per la quale la persona richiedente è pienamente qualifi- cata nel proprio stato di provenienza. In secondo luogo detta autorità verifica che la durata e il contenuto della formazione non presentino differenze sostanziali rispetto alla durata ed al contenuto della forma- zione richiesta nello stato di accoglienza. Visto che l'art. 69 OFPr non prevede esplicitamente che la persona richiedente il riconoscimento del proprio diploma sia abilitata ad esercitare la medesima professione nel proprio stato di provenienza, l'UFFT ha esaminato la richiesta del ricorrente in applicazione della legge federale. Per il resto l'UFFT rimanda alla presa di posizione del 13 settembre 2007. Pagi na 6

B- 33 69 /2 0 0 7 G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o du- rante la procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualo- ra risultino determinanti per l'esito della vertenza. Diritto: 1. La decisione dell'Ufficio federale del 12 giugno 2007 è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezio- ne delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menziona- te agli art. 33 e 34 LTAF. In qualità di destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impu- gnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), il rappresentante ha giustificato i suoi poteri con una procu- ra scritta (art. 11 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disci- plina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la forma- zione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli at- testati, i certificati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a – d LFPr). Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certi- ficati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di ap- plicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1 LFPr). Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professio- nale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi inter- nazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr). Il Consiglio federale emana le disposi- Pagi na 7

B- 33 69 /2 0 0 7 zioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1 BBG). Con il rilascio dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) il Consiglio federale ha adempiuto il mandato. All'art. 69 OFPr è previsto che l'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri se: (a) sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine; (b) sono equipollenti a un certificato o a un titolo svizzero (art. 69 cpv. 1 OFPr). Un diploma o un certificato estero è equipollente a un diploma o a un certificato svizzero se: (a) il livello di formazione è uguale; (b) la durata della for- mazione è equivalente; (c) i contenuti sono paragonabili; (d) il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche pratiche (art. 69 cpv. 2 OFPr). Hanno il diritto di chiedere il riconosci- mento i domiciliati in Svizzera o i frontalieri (art. 69 cpv. 3 OFPr). Sono fatti salvi gli accordi internazionali (art. 69 cpv. 4 OFPr). Se, conformemente alle prescrizioni legali, l’esercizio di un’attività pro- fessionale è subordinato al possesso di un particolare diploma o certi- ficato e il richiedente dispone di un diploma o certificato estero non ri- conosciuto come equivalente in Svizzera, l’Ufficio federale provvede, in collaborazione con i Cantoni o con le organizzazioni del mondo del lavoro, ad adottare provvedimenti di compensazione mediante i quali è possibile conseguire le qualifiche richieste. Sono considerati provvedi- menti di compensazione gli esami di idoneità integrativi, i cicli di for- mazione di adeguamento o altre procedure di qualificazione (cfr. art. 70 cpv. 1 e 3 OFPr). 3. Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizze- ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'al- tra, sulla libera circolazione delle persone, il quale è stato approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° giu- gno 2002 (qui di seguito: accordo, RS 0.142.112.681). L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di sog- giorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul terri- torio delle parti contraenti (art. 1 lett. a). L'accordo non regola l'ammissione a cicli di formazione speciali e postdiploma nel senso di un riconoscimento accademico, bensì sola- mente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento Pagi na 8

B- 33 69 /2 0 0 7 delle qualifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio con- cernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg., RUDOLF NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in THÜRER / WEBER / ZÄCH (editore), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Ein Handbuch, Zurigo 2002, pag. 195 segg.). Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'ac- cordo comprende solamente quelle attività professionali che sono re- golamentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali che possono essere esercitate in uno stato solo se si è in possesso di un diploma, certificato o attestato di capacità professionale. Per contro le professioni non regolamentate possono essere esercitate liberamente e di conseguenza per esse non si pone più la questione del ricono- scimento del diploma; in effetti spetta unicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (DOMINIQUE DREYER / BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurigo 1998, pag. 859; RUDOLF NATSCH, op. cit. pag. 205). A questo riguardo l'autorità inferiore ha rilasciato una lista delle professioni regolamentate in Sviz- zera (cfr.www.bbt.admin.ch/dossiers/anerkenn/u/d/regl.pdf ). Siccome in Svizzera le professioni nel campo edilizio come maestro muratore e impresario costruttore non sono soggette a regolamenta- zione, l'accordo non è di conseguenza applicabile alla presente fatti- specie. 4. Il ricorrente spiega di aver richiesto l'equipollenza dei due diplomi otte- nuti in Germania con un diploma svizzero al fine di poter essere iscrit- to nell'albo delle imprese nel Cantone Ticino. Condizione per l'iscrizio- ne è tra l'altro il conseguimento del diploma federale di impresario co- struttore. Egli reputa assurda la sua situazione, poiché l'attività per la quale egli ha chiesto il riconoscimento non è una professione regola- mentata ai sensi degli accordi bilaterali. Egli si chiede infine se l'obbli- go statuito dalla legge cantonale sull'esercizio della professione di im- presario costruttore del 1° dicembre 1997 non violi indirettamente gli Accordi bilaterali. Come visto nel considerando precedente, è esatto che il diploma per il quale il ricorrente chiede il riconoscimento è una professione non re- Pagi na 9

B- 33 69 /2 0 0 7 golamentata ai sensi dei bilaterali. Di conseguenza si giustifica che gli accordi bilaterali nel presente caso non trovano applicazione. Tuttavia va aggiunto che per il riconoscimento di un diploma estero e per l'iscri- zione nell'albo delle imprese del Cantone Ticino valgono due procedu- re diverse, nel primo caso la competenza a decidere su domande di ri- conoscimento di diplomi spetta all'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia, mentre nel secondo caso si tratta della regolamentazione per l'esercizio di una professione. Per questo sono competenti i relativi cantoni. La pronuncia di un rifiuto ad esercitare una professione può essere impugnata dinanzi alle autorità cantonali competenti. La questione non può essere oggetto di una procedura di ricorso diretta contro una decisione concernente il riconoscimento di un diploma estero con un diploma svizzero. Si rivela di conseguenza superfluo soffermarsi ulteriormente su questo tema. 5. Il Tribunale amministrativo federale si è già occupato in procedimenti precedenti del riconoscimento di un titolo di "Meisterprüfung" rilasciato in Germania con un titolo svizzero. In questi casi l'autorità adita aveva indicato che sussiste tra la Svizzera e la Germania una convenzione interstatale sul riconoscimento reciproco di certificati di capacità ed esami di maestria per le professioni di artigianato ("Vereinbarung zwischen der Schweiz, vertreten durch das EVD bzw. dessen Vorste- her, und dem Deutschen Reich vom 1. Dezember 1937", di cui un estratto era stato pubblicato nel FF 1937 III 491), concludendo che tale accordo è valido e direttamente applicabile (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 28 agosto 2007, B-2183/2006, consid. 4 e le annotazioni positive in merito del Prof. Dr. YVO HANGARTNER in AJP 2008 492 ss.). All'art. I la convenzione prevede: "Ein deutscher Staatsangehöriger, der in Deutschland die Meisterprüfung für das von ihm betriebene oder für ein diesem verwandtes Handwerk bestanden hat, wird in der Schweiz hinsichtlich der Ausübung seines Handwerks den Schweizer Bürgern gleichgestellt, die in der Schweiz die für ihr Handwerk ge- forderte höhere Fachprüfung bestanden haben; dasselbe gilt viceversa". Ciò significa che i detentori di un titolo di "Meisterprüfung" tedesco sono equiparati in Svizzera ai detentori di un titolo di formazione pro- fessionale superiore (esame federale di professione / esame profes- sionale federale superiore) e viceversa. Un simile riconoscimento reci- proco appare chiaro nella misura in cui entrambi i diplomi si ottengono Pag ina 10

B- 33 69 /2 0 0 7 dopo aver frequentato la stessa rispettivamente una formazione simile di livello terziario (cfr. per il sistema formativo svizzero www.educa.ch/ dyn/68548.asp e per il sistema formativo tedesco “Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland” richiamabile all'indirizzo www.bildungsserver.de). 6. L'Ufficio federale ha riconosciuto l'equivalenza del titolo del ricorrente "Meisterprüfung im Maurerhandwerk" conseguito in Germania il 12 maggio 1992 con l'attestato professionale federale di capo murato- re. Sotto l'aspetto formale e in considerazione della convenzione inter- statale la decisione impugnata non può dare adito a reclami, poiché il titolo tedesco, che in Germania è classificato al livello terziario di for- mazione, è stato classificato anche in Svizzera al medesimo livello di formazione. Le opinioni delle parti divergono non in riferimento all'equiparazione con il livello (o con la durata) della formazione, bensì per quanto attie- ne all'aspetto materiale della classificazione. Il ricorrente è dell'avviso che la formazione frequentata in Germania sia paragonabile in Svizze- ra al diploma di impresario costruttore. L'autorità inferiore ribadisce che i contenuti della formazione del ricorrente e della formazione di impresario costruttore svizzero non sono paragonabili, tenuto conto che in Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzio- ne piccola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costru- zione di vie di traffico. Essa conclude che la formazione di impresario costruttore è di carattere principalmente gestionale e che dal piano di studio del ricorrente emerge che egli non dispone di dette capacità ge- stionali. Secondo l'autorità inferiore non rientra in linea di conto nem- meno un'equiparazione della formazione estera con il diploma federale di direttore dei lavori edili / di genio civile, in quanto al ricorrente non è stata impartita la materia "direzione dei lavori". Nei considerandi che seguono si dovrà esaminare se e in che misura la motivazione dell'autorità inferiore può essere considerata pertinente. Tenuto conto che in virtù della succitata convenzione tra Svizzera e Germania il riconoscimento dell'equipollenza del diploma tedesco di “Meister” con un attestato professionale federale rispettivamente con un diploma federale avviene automaticamente (cfr. B-1279/2007 con- sid. 5.8 i. f.) in principio non dovrebbe avvenire un confronto della for- mazione frequentata nello stato di provenienza con le esigenze poste Pag ina 11

B- 33 69 /2 0 0 7 dallo stato ricevente. Nel caso in esame un confronto tra le due forma- zioni si impone solo in via eccezionale. Determinante per un tale con- fronto è in casu unicamente la questione a sapere se la formazione ot- tenuta nello stato di provenienza può essere comparata con la forma- zione che potrebbe entrare in linea di conto per il riconoscimento nello stato ricevente, poiché in entrambe le formazioni le qualità di dirigente e le capacità gestionali hanno un peso di rilievo. La medesima questione si imporrebbe anche se per un attimo si la- sciasse da parte la convenzione interstatale tra Germania e Svizzera e ci si dovesse quindi basare solo sull'art. 69 cpv. 2 OFPr, in quanto nel caso in esame è solo a causa della presunta mancata paragonabilità dei contenuti (art. 69 cpv. 2 lett. C OFPr) che l'autorità inferiore ha ne- gato l'equipollenza del titolo tedesco di “Meisterprüfung” con il diploma federale di impresario costruttore. Infatti l'autorità inferiore non ha sol- levato obiezioni nei confronti della comparabilità delle due formazioni né per quanto ne riguarda il livello né per quanto ne riguarda la durata. 7. Occorre chiarificare dapprima in maniera generale (consid. 7.1) e poi in maniera specifica (consid. 7.2) se e in che misura le capacità gestio- nali hanno un ruolo determinante nell'ambito dei diplomi tedeschi di “Meisterprüfung”. 7.1Nel sistema formativo tedesco è possibile conseguire il titolo di “Meister” negli indirizzi artigianato (Handwerk) e industria (Industrie) (cfr. sul tema THORBEN LANGE, Die Rolle des Meisters in Industrie und Handwerk, Hochschule Bremen, Fachbereich Wirtschaft; l'iscrizione del concetto di “Meisterprüfung” in Wikipedia, die freie Enzyklopädie; ROB VAN HATTEM, Ausbildungen für Unternehmer in Mittel- und Kleinbe- trieben, herausgegeben vom Bundesinstitut für Berufsbildung). La “Handwerkskammer” (camera degli artigiani) si occupa dell'organizza- zione della formazione di “Handwerksmeister”, la “Industrie- und Han- delskammer” (camera d'industria e commercio) di quella inerente la formazione di “Industriemeister”. Giusta la “Handwerksordnung” (Han- dwO) nella versione del 24 settembre 1998 il titolo di “Handwerksmei- ster” è un attestato di idoneità (Befähigungsnachweis) con cui si certi- fica che l'artigiano possiede nozioni specifiche pratiche e teoriche non- ché le capacità ad esercitare una professione e dispone delle neces- sarie nozioni di contabilità, commercio, diritto e di pedagogia profes- sionale. Il titolo di “Handwerksmeister” è quindi necessario nel settore Pag ina 12

B- 33 69 /2 0 0 7 dell'artigianato al fine di gestire un'azienda in modo autonomo e se del caso di poter formare apprendisti artigiani. Per “Industriemeister” si in- tende invece un dirigente tecnico-industriale con esperienza professio- nale pluriennale e con nozioni ampie ed approfondite dei rapporti aziendali e contabili. La differenza con il titolo di “Handwerksmeister” risiede nella circostanza che nella formazione per il titolo di “Industrie- meister” la direzione tecnica, personale ed organizzativa hanno un'im- portanza decisamente maggiore. La professione di “muratore” (Maurer) in Germania è una professione riconosciuta ai sensi del “Berufsbildungsgesetz” (legge sulla formazio- ne professionale) e della “Handwerksordnung”. La formazione di mura- tore in Germania dura tre anni, è offerta negli indirizzi artigianato ed industria e si conclude con la “Abschlussprüfung” nell'indirizzo indu- stria, rispettivamente con la “Gesellenprüfung” nell'indirizzo artigianato (cfr. Berufenet, Berufsinformationen einfach finden, la banca dati della Bundesagentur für Arbeit, www.berufenet.arbeitsagentur.de , sotto la voce “Maurer”). La “Abschlussprüfung” rispettivamente la “Gesellen- prüfung” corrispondono in Svizzera all'attestato federale di capacità (Fähigkeitszeugnis). Questo titolo si trova al livello secondario in en- trambi i sistemi formativi. Una volta conseguita la “Abschlussprüfung” o la “Gesellenprüfung” inerenti alla professione di muratore sono possibi- li diversi itinerari per la formazione professionale complementare e su- periore. Un avanzamento professionale è consentito tramite le forma- zioni di “Meister”, “Techniker”, “Fach- und Betriebswirt” oppure “Son- derkraft”. È anche possibile una specializzazione come “Bauleiter” (di- rettore dei lavori di costruzione). Nell'ambito di cicli di formazione su- periori o universitari è possibile una formazione come ingegnere agli indirizzi costruzioni (Bau) e architettura (Architektur). Considerato che qui interessa soltanto la formazione di “Meister”, per chi ha concluso una formazione di muratore a livello secondario è pos- sibile proseguire il proprio curriculum formativo con un titolo di “Mau- rer- und Betonbauermeister/in” oppure “Polier/in Hochbau” (cfr. Berufe- net, citato precedentemente). Sembra quindi che per quanto attiene alla professione di muratore non vi sia un titolo di “Meister” di indirizzo industriale, ma solo artigianale. Seguendo il senso della definizione di “Meister im Handwerk” appare di conseguenza giustificato attendersi che per il “Maurer-” rispettivamente il “Betonbauermeister” non sono previsti compiti e qualità di dirigente di rilievo. Pag ina 13

B- 33 69 /2 0 0 7 Questa conclusione è del resto confermata nella definizione del profilo professionale del “Maurer und Betonbauermeister” conformemente all'art. 1 della “Verordnung über das Meisterprüfungsbild und über die Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II der Meisterprüfung im Maurer- und Betonbauer-Handwerk vom 30. August 2004”. Quest'ordi- nanza è stata emanata tra l'altro sulla base dell'art. 45 Nr. 2 della Han- dwerksordnung nella versione del 24 settembre 1998. Il disposto indi- ca che “Durch die Meisterprüfung im Maurer- und Betonbauer-Han- dwerk wird festgestellt, dass der Prüfling befähigt ist, einen Handwer- ksbetrieb selbständig zu führen, Leitungsaufgaben in den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft, Personalführung und -entwicklung wahrzu- nehmen, die Ausbildung durchzuführen und seine berufliche Han- dlungskompetenz selbständig umzusetzen und an neue Bedarfslagen in diesen Bereichen anzupassen”. Ciò significa che, anche nell'ipotesi che al maestro muratore si assegnino attività gestionali, esse non van- no oltre a quelle di un medio quadro. Il semplice titolo di “Maurer- und Betonbauermeister” non è comunque sufficiente per imporsi come un quadro dirigente; per raggiungere una simile posizione è necessaria infatti una formazione accessoria di perfezionamento, come ad esem- pio quella per diventare “Betriebswirt - Handwerk” (commercialista con indirizzo artigianato) (cfr. Berufenet, citato precedentemente, alla voce “Maurer- und Betonbauermeister/in”). 7.2Il diploma di “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” del ricorrente è stato rilasciato il 12 maggio 1992. All'interno dello stesso diploma sono menzionate le disposizioni di legge allora vigenti (“Gesetz zur Ordnung des Handwerks in der Fassung vom 28. Dezember 1965”, “Berufsbil- dungsgesetz vom 14. August 1969 mit späteren Änderungen”), che nel frattempo hanno subito diverse modifiche (cfr. consid. 7.1). Sembra inoltre che attualmente la “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” non si chama più in questo modo, ma sia stata sostituita dal titolo “Maurer- und Betonmaurermeister”. Per rispondere al quesito, se nella forma- zione volta al conseguimento del titolo del ricorrente di “Meister im Maurerhandwerk” sono contenuti corsi che vertono sulle capacità diri- genziali e manageriali, basta tuttavia dare uno sguardo all'elenco delle materie frequentate presente agli atti. Dalla lista delle materie impartite al ricorrente nel corso della sua for- mazione (cfr. doc. 8 allegato al ricorso) emerge che l'insegnamento è suddiviso in quattro blocchi: il blocco I è dedicato alla “Meisterprüfung- sarbeit”, un lavoro pratico incentrato sulla fase di progettazione e ste- Pag ina 14

B- 33 69 /2 0 0 7 sura dei piani, il blocco II comprende nozioni specifiche di teoria, il blocco III ha come oggetto nozioni di base di contabilità, economia aziendale e diritto e il blocco IV verte sulle nozioni di pedagogia pro- fessionale. Da un esame della lista appena menzionata si può concludere che il diploma di “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” conseguito dal ricor- rente non attesta a quest'ultimo in nessun modo le qualità di un qua- dro dirigente a capo di un'impresa. Al massimo al titolare di un simile diploma è conferita la possibilità di formare gli apprendisti, come si può dedurre dallo stesso certificato d'esame. Per quanto invece attiene ad un eventuale insegnamento di compiti direzionali, essi non sono evincibili espressamente dal piano di studi presentato dal ricorrente. Non disponendo delle relative specificazioni nei disposti vigenti al mo- mento del rilascio del diploma del ricorrente, si potrebbe consultare in via subordinata la “Verordnung über gemeinsame Anforderungen in der Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewer- ben vom 18. Juli 2000”, la quale si basa ancora oggi sulla medesima suddivisione dell'esame in quattro blocchi come previsto nella lista del- le materie frequentate dal ricorrente. All'art. 4 cifra 2 del capoverso 1 di quest'ordinanza sono elencate le materie relative alle basi di econo- mia aziendale (Grundlagen wirtschaftlichen Handelns im Betrieb), le quali a loro volta prevedono tra l'altro nozioni sul personale e la dire- zione dei collaboratori (Personalwesen und Mitarbeiterführung). Dalle allegazioni suesposte emerge infine che in riferimento all'aspetto dei compiti dirigenziali impartiti, essi sembrano limitarsi a pure nozioni di teoria e non andare oltre alle attività di un medio quadro. Di queste cir- costanze si dovrà tenere conto nel corso dell'esame dell'equipollenza del diploma del ricorrente con un diploma svizzero (cfr. i considerandi successivi). 8. Di seguito va esaminato se - come rilevato nella decisione impugnata - la possibilità di equiparare il titolo di “Meister im Maurerhandwerk” con l'attestato professionale federale di capo muratore può essere consi- derata giuridicamente sostenibile. A livello formale, il confronto adotta- to dall'autorità inferiore non viene più messo in discussione, conside- rato che l'attestato professionale di capo muratore è come la “Meister- prüfung im Maurerhandwerk” un titolo di formazione di livello terziario (cfr. consid. 5). A livello materiale occorre aggiungere le seguenti pre- cisazioni. Pag ina 15

B- 33 69 /2 0 0 7 Giusta l'art. 19 cpv. 2 del Regolamento degli esami professionali di capo muratore nell'edilizia e nel genio civile con attestato professiona- le federale del 7 aprile 2000 entrato in vigore il 15 maggio 2000, l'esa- me verte sulle materie Organizzazione (Guida dei collaboratori, Leggi / Prescrizioni / Norme, Piani / Capitolato d'oneri, Economicità, ecc.), Produzione edilizia - Produzione genio (Organizzazione del cantiere, Lavori in cemento – cemento armato, lavori edili – di genio civile, ecc.), Amministrazione (Misurazione, Rapporto, Controllo delle prestazioni, Collaudo del fabbricato, ecc.) (cfr. BIZ-Berufsinfo Baupolier (Hochbau oder Tiefbau), die Basis-Dokumentation über Berufe in der Schweiz ri- chiamabile all'indirizzo http://www.orientation.ch/dyn/1203.asp? id=2923&egloff=&zihlmannid=8&zihlmann=Bau ). Per quanto attiene al profilo professionale del capo muratore, questo è definito nel modo seguente: il capo muratore è di regola capo cantiere e come tale rappresenta l'impresa sul cantiere e di conseguenza è spesso la persona di contatto per tutti i partecipanti alla costruzione; egli dirige il cantiere o una parte di esso dal lato pratico ed organizzativo, in collaborazione con il suo diretto superiore (di regola il direttore dei lavori). Il personale sul cantiere è subordinato al capo muratore, mentre il capo muratore è sua volta direttamente subordinato al direttore dei lavori o all'impresario delle costruzioni. La posizione del capo muratore in un'impresa è quindi quella di un quadro medio e non quella di dirigente (cfr. per tutto BIZ-Berufsinfo, citato precedentemente e Baupolier Berufsbild, richiamabile all'indirizzo www.bauliteratur.ch/Baupolier/Baupolier.htm). L'attestato professionale federale di capo muratore è confrontabile con la formazione conseguita dal ricorrente in Germania per l'ottenimento del diploma di “Meisterprüfung in Maurerhandwerk”, in quanto dalla definizione del profilo professionale corrispondente al momento attuale emerge che il detentore di questo diploma è da una parte sì autorizza- to ad assumere funzioni in relazione alla direzione dei lavori nei con- fronti ai lavoratori a lui subordinati, dall'altra però egli stesso è subordi- nato all'imprenditore edile (cfr. http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/ berufe/start?dest=profession&prof-id=3941). Di conseguenza non può dare adito a reclami la circostanza che l'au- torità inferiore abbia riconosciuto il diploma rilasciato in Germania al ri- corrente per la formazione di maestro muratore equivalente ad un atte- stato professionale federale di capo muratore. Pag ina 16

B- 33 69 /2 0 0 7 9. Il ricorrente propone espressamente che la formazione relativa all'otte- nimento del diploma tedesco di “Meisterprüfung in Maurerhandwerk” sia paragonata in Svizzera a quella per l'ottenimento del diploma di im- presario costruttore. Il Regolamento concernente il rilascio del diploma quale Impresario costruttore è entrato in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Ufficio federale, ovvero in data 6 luglio 2007. Con l'entrata in vigo- re sono stati abrogati il regolamento del 20 giugno 1985 concernente l'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato, il re- golamento del 20 giugno 1985 concernente l'esame professionale su- periore di impresario costruttore diplomato e il regolamento del 27 giu- gno 2001 concernente l'esame professionale superiore di impresario costruttore diplomato (art. 9.1 del regolamento). L'abrogazione esplici- ta del regolamento concernente l'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato potrebbe lasciare intendere che la forma- zione di maestro muratore sia d'ora in avanti integrata nella formazio- ne per impresario costruttore diplomato, per cui la richiesta del ricor- rente non appare a tutta prima priva di fondamento. Tuttavia già nelle vecchie direttive sui regolamenti degli esami professionali superiori per impresario costruttore e maestro muratore del 17 luglio 1985 emerge- va che i punti centrali nelle due formazioni erano ben diversi: soltanto l'impresario costruttore era al beneficio di un'istruzione speciale nelle materie direzione aziendale, informatica, personale, assicurazioni e imposte, diritto, esecuzione delle costruzioni. Per il resto i due indirizzi formativi avevano dei punti in comune, a differenza della materia ge- stione aziendale (cfr. per tutto le direttive sui due vecchi regolamenti del 17 luglio 1985, pag. 7 ss.). Già secondo i vecchi regolamenti si po- teva affermare che entrambe le formazioni contenessero elementi for- mativi riguardo la gestione aziendale, benché questi elementi avesse- ro un peso maggiore all'indirizzo di impresario costruttore che non all'indirizzo di maestro muratore. Per quanto attiene alla richiesta di capacità dirigenziali, l'art. 1.1 del regolamento concernente il rilascio del diploma di impresario costrut- tore diplomato prevede che con l'esame in questione si vuole dimo- strare che il candidato dispone delle necessarie competenze per diri- gere un'impresa di costruzioni in uno dei due indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico e per padroneggiare le attività cor- renti sotto la sua responsabilità in modo economico, secondo la tecni- Pag ina 17

B- 33 69 /2 0 0 7 ca della costruzione, conformemente alle leggi e alle norme, in modo ecologico e sociale, tenendo conto della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute dei lavoratori nonché dello sviluppo sostenibile. Tra i moduli di formazione figurano espressamente materie quali “Con- duzione dell'impresa”, “Acquisizione di mandati”, “Amministrazione di cantieri”, “Gestione del personale” e “Elaborazione dei progetti” (cfr. art. 5.32 del Regolamento). Nella definizione del profilo professionale dell'impresario costruttore diplomato è indicato che la maggior parte dell'attività che egli svolge è occupata dalla direzione dell'impresa e da compiti amministrativi (cfr. BIZ Berufsinfo, Baumeister richiamabile all'indirizzo www.orientation.ch/dyn/1199.asp?id=3638&search=Z&se - archabc=true ). Da quanto precede si può convenire con l'autorità inferiore che la for- mazione per il conferimento del diploma federale di impresario costrut- tore è indubbiamente per la maggior parte incentrata su attività diri- genziali. Dal programma di formazione seguito dal ricorrente si evince ch'egli non può disporre delle capacità gestionali nella stessa misura di come sono definite nel regolamento per il rilascio del diploma fede- rale di impresario costruttore. Se da una parte la “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” attesta il conseguimento di una formazione di livello superiore, dall'altra è necessario comunque osservare che si tratta di una formazione per una professione artigianale, come lo era anche il caso per la vecchia professione di maestro muratore. Lo stesso non si può invece dire per la formazione di impresario costruttore. Per i motivi suesposti è comprensibile che l'autorità inferiore abbia dichiarato im- possibile confrontare i due tipi di formazione e di conseguenza neghi nelle sue osservazioni il riconoscimento del diploma di “Meisterprüfung in Maurerhandwerk” del ricorrente con il diploma svizzero di impresa- rio costruttore. In questo senso l'argomento del ricorrente secondo cui l'attività da lui finora esplicata è paragonabile a quella di un impresario costruttore non è plausibile, tanto più che in primo luogo sono i conte- nuti di due formazioni che devono essere paragonati e non l'attività professionale effettivamente esplicata. Oltre alle lacune relative ai compiti dirigenziali, è lo stesso ricorrente ad indicare che nella sua for- mazione sono praticamente assenti nozioni di logistica che invece nel- la formazione svizzera di impresario costruttore giocano un ruolo di ri- lievo (cfr. cifra 5.32 del rispettivo regolamento). Questo aspetto dimo- stra con un argomento supplementare che un riconoscimento del suo diploma di “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” con il diploma federa- le di impresario costruttore condurrebbe ad una constatazione d'equi- Pag ina 18

B- 33 69 /2 0 0 7 valenza che non tiene conto della diversità tra i due tipi di formazione superiore. 10. Bisogna inoltre ascrivere a merito dell'autorità inferiore che quest'ulti- ma non si è solo limitata ad esaminare la comparabilità della “Meister- prüfung” del ricorrente con il diploma federale di impresario costrutto- re, ma ha esteso il suo esame anche al diploma federale di direttore dei lavori edili rispettivamente di genio civile. Tuttavia anche in questi casi i rispettivi regolamenti d'esame elencano esplicitamente la “dire- zione dei lavori” come ramo d'esame (art. 15 del regolamento per gli esami professionali superiori per direttore dei lavori del genio civile; art. 16 del regolamento per gli esami federali professionali superiori per direttore dei lavori dell'edilizia). Inoltre, per quanto attiene allo sco- po dell'esame, all'art. 2 del regolamento per gli esami federali superiori per direttore dei lavori viene indicato che il direttore dei lavori organiz- za, coordina e controlla l'esecuzione delle costruzioni edili conforme- mente al progetto e che egli è responsabile del suo operato di fronte al suo committente dal lato tecnico, economico, giuridico, creativo, ecolo- gico ed etico. Considerato che queste caratteristiche vengono a man- care nel curriculum del ricorrente, ne consegue che il titolo di “Meister- prüfung in Maurerhandwerk” conseguito in Germania non può a giusto titolo essere comparato ai diplomi federali di direttore dei lavori edili ri- spettivamente di genio civile. Dalle allegazioni suesposte risulta che l'abrogazione dell'esame pro- fessionale superiore di maestro muratore diplomato non può semplice- mente avere come conseguenza un'equiparazione con il diploma fede- rale di impresario costruttore. Se il ricorrente, sulla base della “Mei- sterprüfung im Maurerhandwerk” conseguita in Germania aspira ad un riconoscimento di equipollenza per il quale, conformemente ai disposti sulla formazione professionale tedeschi e, in particolare, svizzeri, sono previsti cicli di formazione differenti e specifici, egli esige con la sua ri- chiesta il riconoscimento del suo diploma con un titolo svizzero che si scosta, per quanto concerne il contenuto e lo scopo della formazione, in modo evidente dalla formazione estera da lui frequentata. 11. Oltre al diploma di “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” il ricorrente ha conseguito sempre in Germania il certificato del 30 novembre 2000, rilasciato dal “Verband freier Bau- und Bodensachverständiger”. Pag ina 19

B- 33 69 /2 0 0 7 Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2007 l'autorità inferiore spie- ga che tale certificato non è stato rilasciato da un istituto statale o rico- nosciuto in Germania, per cui a suo avviso non è soddisfatta la condi- zione prevista dall'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Essa aggiunge che il cer- tificato in questione attesta soltanto che il ricorrente ha superato l'esa- me di ammissione all'associazione dei periti liberi in materia di costru- zioni e del suolo e che un simile certificato non può essere considera- to come titolo di formazione. Con replica del 19 ottobre 2007 il ricorrente contesta la motivazione dell'autorità inferiore. Secondo lui il “Verband freier Bau- und Bodensa- chverständiger” è una delle maggiori associazioni in ambito edile in Germania. I titoli professionali rilasciati dalla stessa associazione pro- vengono senz'altro da un istituto riconosciuto dalla Germania ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Il diploma “Bau- und Bodensachverstän- diger” è quindi da considerare un titolo di formazione a tutti gli effetti. In Germania il cosiddetto “Sachverständiger” è una persona fisica che ha conoscenze specifiche in un determinato ramo, in italiano un perito o un esperto. In Germania si distinguono cinque categorie di “Sachver- ständiger”: (1) “Sachverständiger” con certificato UE secondo la norma ISO 17024; (2) “Sachverständiger” designato d'ufficio e che ha presta- to giuramento; questa denominazione è protetta dalla legge (§ 91 Han- dwerksordnung oppure § 36 Gewerbeordnung); questo tipo di perito è autorizzato ad utilizzare lo speciale timbro (Rundstempel) che lo con- traddistingue; (3) “Sachverständiger” libero: trattasi di persona che di- spone di qualità personali e pratiche, di nozioni specialistiche e di esperienza professionale necessaria; questa denominazione non è protetta dalla legge; il “freier Sachverständiger” ha di regola un titolo di “Handwerkmeister” o ha frequentato una formazione superiore di “Be- triebswirt”; in qualità di “freier Sachverständiger” non gli è possibile portare il timbro ufficiale; (4) il “Sachverständiger” riconosciuto da un'associazione si trova sullo stesso piano dei “freie Sachverständige”; unica differenza è che dopo il loro nome è possibile aggiungere l'ab- breviazione dell'associazione alla quale egli ha aderito; (5) “Sachver- ständiger” riconosciuto d'ufficio: questi adempie funzioni legate alla so- vranità e dispone di una speciale formazione per la sorveglianza tec- nica; essi sottostanno alla sorveglianza dello stato (cfr. per le informa- zioni sulla persona del “Sachverständiger” in Germania la definizione corrispondente all'indirizzo www.wikipedia.de; nonché “Sachverständi- Pag ina 20

B- 33 69 /2 0 0 7 ger im Baubereich – das unbekannte Wesen, richiamabile all'indirizzo www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/sachbau.htm ). Nel certificato ottenuto dal ricorrente e rilasciato dall'associazione “Verband freier Bau- und Bodensachverständiger (VfB) e. V.” si evince che il ricorrente ha frequentato il seminario di base per i periti in mate- ria di costruzioni e in seguito sostenuto l'esame per essere ammesso all'associazione corrispondente. Il superamento di questo esame lo autorizza ad essere denominato “freier Sachverständiger” nell'ambito dell'associazione e ad allestire perizie sotto la propria responsabilità conformemente alle sue qualifiche professionali. Egli è autorizzato a portare fino ad un'eventuale revoca il timbro dell'associazione (cfr. doc. 7 allegato alle osservazioni dell'autorità inferiore). Dalle informazioni contenute nel certificato si può ragionevolmente desumere che l'esa- me e il relativo diploma per essere ammesso all'associazione menzio- nata, a differenza del titolo di “Meister im Maurerhandwerk”, non è sta- to organizzato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. È quindi plausibile che l'autorità in- feriore sulla scorta di questi elementi abbia negato il riconoscimento di questo diploma. Anche volendo ammettere che il diploma in questione sia stato rila- sciato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania, non è pos- sibile concludere all'equipollenza dello stesso con un titolo svizzero, in particolare del diploma di impresario costruttore, poiché dal program- ma dell'esame sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. 7 allegato alle osser- vazioni dell'autorità inferiore) non si evince in alcun modo che gli siano state impartite materie legate alla funzione di dirigente. Il certificato corrispondente rilasciato in Germania non attesta - neanche in modo analogo - la capacità di svolgere i compiti quale impresario costruttore o a portare il titolo di impresario costruttore. Per questi motivi le censu- re e le conclusioni del ricorrente non riescono a convincere. 12. Visto quanto precede il ricorso si rivela infondato e va pertanto respin- to. La decisione impugnata va invece confermata. Di conseguenza le spese processuali, consistenti in una tassa di deci- sione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, devono essere messe a carico del ricorrente quale parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS- Pag ina 21

B- 33 69 /2 0 0 7 TAF, RS 173.320.2). Quale parte soccombente al ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF e contrario). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di con- dotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Nel caso di specie si giustifica fissare le spese processuali a Fr. 1000.-. L'anticipo spese di fr. 1'000.- versato dal ricorrente in data 26 luglio 2007 verrà computato sull'importo dovuto a questo titolo. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Le spese processuali, di fr.1'000.- , sono poste a carico del ricorrente. Esse saranno computate con l'anticipo spese dello stesso importo dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. La presente sentenza è notificata: -al ricorrente (atto giudiziario) -all'autorità inferiore (n. di rif. 353/tag/120; atto giudiziario) -al Dipartimento federale dell'economia DFE (raccomandata) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco BrentaniCorrado Bergomi Pag ina 22

B- 33 69 /2 0 0 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 4 luglio 2008 Pag ina 23

Zitate

Gesetze

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Gerichtsentscheide

2
  • B-1279/2007
  • B-2183/2006