Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-3327/2015
Entscheidungsdatum
25.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-3327/2015

S e n t e n z a d e l 2 5 g e n n a i o 2 0 1 7 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Pascal Richard, Francesco Brentani, cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._______, ..., ricorrente,

contro

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Riconoscimento di un diploma estero.

B-3327/2015 Pagina 2

Fatti: A. A._______ cittadino ... nato il ... (di seguito: il ricorrente o l’insorgente), ha frequentato dal settembre 2008 al giugno 2010 l’Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri, ristorazione e turismo “C.” (di se- guito: Istituto “C.”) di ..., conseguendo, il 16 giugno 2010, il di- ploma di qualifica professionale per “Operatore ai servizi di cucina”. Dal settembre 2010 al giugno 2011 il ricorrente ha continuato la propria forma- zione presso il medesimo Istituto “C._______”, conseguendo, in data 2 lu- glio 2011, il diploma di “Tecnico dei servizi della ristorazione”. B. Tramite formulario del 21 gennaio 2015, l’insorgente ha presentato alla Se- greteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito: SEFRI o autorità inferiore) una “Richiesta di riconoscimento di diplomi esteri” e meglio una domanda di equipollenza del diploma di “Tecnico dei servizi della ristorazione”, allegando la documentazione necessaria segna- tamente copia dei diplomi conseguiti. C. Con decisione dell'11 maggio 2015 l'autorità inferiore ha comunicato al ri- corrente che la formazione confermata dai titoli di “Tecnico dei servizi della ristorazione” e “Operatore ai servizi di cucina”, equivale alla formazione svizzera che porta al conseguimento dell’attestato federale di capacità (AFC) di cuoco, autorizzandolo ad avvalersi del titolo così come è stato rilasciato in Italia. D. Contro la summenzionata decisione, il ricorrente è insorto al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 26 maggio 2015, chiedendo allo stesso di “rivalutare i [...] titoli” che a suo dire “valgono di più”, in particolare di “prendere in considerazione la Maturità professio- nale e la durata degli studi”. A suo dire infatti il titolo di “Tecnico dei servizi della ristorazione” risulta essere “più simile alla formazione che porta alla figura professionale di Responsabile della Ristorazione o Cuoco di Gastro- nomia in Svizzera”.

B-3327/2015 Pagina 3 E. Con ordinanza del 15 giugno 2015, il Tribunale, trasmettendo un esemplare del gravame, ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ri- corso, così come l'incarto completo numerato e corredato da un indice de- gli atti. Termine prorogato, conseguentemente alla richiesta della SEFRI del 13 agosto 2015, al 21 settembre 2015. F. Con presa di posizione del 18 settembre 2015, l'autorità inferiore ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, protestate spese e ripetibili. Nello spe- cifico, la SEFRI ha rilevato che, siccome la professione di cuoco e capo- cuoco non sono disciplinate in Svizzera, l’accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito: ALCP) non trova applicazione. Conseguente- mente la domanda del ricorrente è stata valutata ai sensi della legge fede- rale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) e dell’ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr, RS 412.101). In questo contesto, l’autorità di prima istanza ha evidenziato che il ciclo di formazione presso un istituto professionale, come nel caso del ricorrente, si trova al livello secondario superiore del sistema formativo italiano (secondo la classificazione internazionale ISCED al li- vello 3). Per contro prosegue, “la formazione professionale superiore che porta al conseguimento dell’attestato professionale federale di capocuoco è invece situata al livello terziario” (secondo classificazione internazionale ISCED al livello 5B). Già solo per questi motivi, ha concluso la SEFRI, non essendo adempiuta la condizione di un livello di formazione “uguale” posta dall’ordinanza federale, i titoli professionali del ricorrente non possono es- sere paragonati ai diplomi di Responsabile della Ristorazione o Cuoco di Gastronomia così come postulato. G. Con replica del 21 ottobre 2015, il ricorrente ha confermato di aver conse- guito i due diplomi in “tre anni con corsi pomeridiani” ma allo stesso tempo ha sottolineato che il contenuto programmatico, equivalga ad una “forma- zione di cinque anni”, come si evincerebbe del resto dai certificati trasmessi al Tribunale. Egli ha quindi ribadito la richiesta ricorsuale di una nuova ri- valutazione contestualmente all’annullamento della decisione impugnata, evidenziando la mancata considerazione che il diploma di “Tecnico dei ser- vizi della ristorazione” è classificato al livello 4 secondo EQF (Quadro eu- ropeo delle qualificazioni), che inoltre l’autorità inferiore non ha considerato nella propria valutazione la frequenza e la conclusione del primo anno al- berghiero presso l’istituto alberghiero “B._______” a ... in ...” nell’anno

B-3327/2015 Pagina 4 1989/90, rispettivamente che la formazione conseguita in Italia permette- rebbe l’accesso a scuole universitarie, ed infine la mancata considerazione di 17 anni di esperienza lavorativa nel settore della ristorazione. H. Con duplica del 19 novembre 2015 l’autorità di prima istanza si è riconfer- mata nelle proprie considerazioni espresse in sede di risposta, eviden- ziando, per quanto qui più interessa, che la frequenza di un anno di scuola alberghiera peraltro nell’anno 1989/1990 non può essere considerata nella propria valutazione di equipollenza, come pure che il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) non sia applicabile nella fattispecie, nella misura in cui poggia su una differente scala (in particolare in 8 livelli) rispetto all’ISCED. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1 La decisione dell'11 maggio 2015 resa dell'autorità inferiore è una de- cisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 delle legge del 17 giugno 2005 sul Tribu- nale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 Il termine e la forma del ricorso sono osservati con lo scritto del 26 maggio 2014 (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA) e l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine stabilito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. L'oggetto della lite è l’annullamento della decisione dell’11 maggio 2015

B-3327/2015 Pagina 5 come pure, sebbene il petitum non sia del tutto chiaro, il riconoscimento della formazione che porta al conseguimento del diploma di “Tecnico dei servizi della ristorazione” (cfr. formulario agli atti), con la “formazione che porta alla figura professionale” di “Responsabile della Ristorazione o “Cuoco in Gastronomia”. 3. 3.1 Giusta l'art. 2 LFPr, per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la LFPr disciplina: (a.) la formazione pro- fessionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli. Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1 LFPr). Per promuovere la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professionale, il Consiglio fe- derale può concludere di moto proprio accordi internazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempre- ché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1 LFPr). Con il rilascio dell'OFPr, il Consiglio federale ha adempiuto tale mandato. 3.2 Il 21 giugno 1999 è stato concluso l'accordo tra la Confederazione Sviz- zera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681). All'art. 2 ALCP è garantito il principio della non discrimina- zione, conformemente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea non sono oggetto di alcuna discriminazione in base alla loro nazionalità. Principio che garantisce ai cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea il diritto, in applicazione dell'accordo, di non venire sfavoriti rispetto ai cittadini dello stato chiamato ad applicare l'ALCP (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 [FF 1999 5092] pag. 5266; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 con- sid. 3.1; YVO HANGARTNER, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2003, pag. 257 e 260; ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, art. 2 n° 35 e segg.). Sono vietate non soltanto le discrimina-

B-3327/2015 Pagina 6 zioni manifeste fondate sulla nazionalità (discriminazioni dirette), bensì an- che ogni forma dissimulata di discriminazione che conduca di fatto, attra- verso l'applicazione di altri criteri distintivi, al medesimo risultato (discrimi- nazione indiretta) (cfr. DTF 131 V 209 consid. 6.2; DTF 130 I 26 con- sid. 3.2.3 ; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 con- sid. 3.2; BIEBER/MAIANI, Précis de droit européen, 2 a ed., 2011, pag. 179; HANGARTNER, op. cit., pag. 263). Per agevolare ai cittadini degli Stati mem- bri dell'Unione europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti con- traenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività di- pendenti e autonome e dell'esercizio di queste nonché di prestazione di servizi (art. 9 ALCP). Giusta l'allegato III dell'accordo le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconosci- mento delle qualifiche professionali, segnatamente la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito: direttiva 2005/36/CE; GU L 255 del 30 settembre 2005; cfr. anche sentenza del TAF B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Quest'ultima sostituisce le direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE (cfr. EPINEY/MOSTERS/PRO- GIN-THEUERKAUF, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, 2010, pag. 179). La direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche pro- fessionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permet- tono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione (art. 1 direttiva 2005/36/CE; cfr. anche sentenza del TAF B-6201/2011 del 6 marzo 2013 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Ciò permette di accedere alla stessa professione nello Stato membro ospitante e di esercitarla nelle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo (cfr. art. 4 par. 1 direttiva 2005/36/CE e sentenze del Tribunale B-8091/2008 del 13 agosto 2009 consid. 4.3 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Invero, essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali (cfr. art. 2 par. 1 direttiva 2005/36/CE). Sono definite professioni regolamentate le attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, sono subordi-

B-3327/2015 Pagina 7 nati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamen- tari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (art. 3 par. 1 let. a direttiva 2005/36/CE). 3.3 La SEFRI, sul proprio sito web, ha pubblicato l’Elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera. (https://www.sbfi.ad- min.ch/sbfi/it/home/temi/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/professioni-re- golamentate.html; versione Luglio 2016; consultato il 15 novembre 2016) (cfr. anche sentenza del TAF B-2586/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 2.2). Nel caso concreto, l’esercizio della professione di cuoco e di capocuoco rispettivamente di Responsabile della Ristorazione o Cuoco in Gastrono- mia non è ivi contenuta e non è quindi regolamentata. Ne discende dunque che la direttiva 2005/36/CE non è applicabile alla fattispecie, mentre trova applicazione la legislazione svizzera sopra elencata e meglio la LFPr e l’OFPr. 4. 4.1 Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di rivalutare la de- cisione dell’autorità inferiore, evidenziando che i titoli da egli presentati “val- gono di più di un Attestato di Capacità di Cuoco”. In particolare il titolo di “Tecnico dei Servizi della Ristorazione” sarebbe “più simile alla formazione che porta alla figura professionale di “Responsabile della Ristorazione o Cuoco in Gastronomia”. A comprova ulteriore egli evidenzia che l’autorità di prima istanza non avrebbe considerato l’anno di formazione 1989/1990, presso l’istituto alberghiero “B.” in ..., avrebbe considerato 3 e non 5 anni la scuola Alberghiera seguita presso l’Istituto “C.” di ..., e non avrebbe tenuto in debita considerazione che la formazione menzionata permetterebbe l’accesso a scuole universitarie professionali, come pure nemmeno considerato i 17 anni di esperienza lavorativa nel settore della ristorazione. L’autorità di prima istanza ha invece evidenziato che le condizioni cumula- tive enunciate dalla OFPr non sono adempiute, già solo per il motivo che i titoli professionali del ricorrente, entrambi di livello secondario, non pos- sono essere paragonati con un attestato federale di livello terziario. In pro- posito nessuna esperienza professionale, a dire della SEFRI, può colmare tale differenza di livello tra formazione svizzera e formazione italiana.

B-3327/2015

Pagina 8

4.2

4.2.1 Giusta l’art. 68 LFPr il Consiglio federale disciplina il riconoscimento

dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano

nel campo di applicazione della presente LFPr. Ai sensi dell’art. 69 OFPr la

SEFRI o terzi (conformemente all'art. 67 LFPr) confrontano, su richiesta,

un titolo estero con il corrispondente diploma svizzero della formazione

professionale se il titolo estero si basa su disposizioni legislative, regola-

mentari o amministrative statali ed è stato rilasciato dall'autorità o dall'isti-

tuzione competente nello Stato d'origine, e il detentore del titolo estero di-

mostra di possedere le necessarie conoscenze linguistiche in una lingua

ufficiale della Confederazione per l'esercizio della professione in Svizzera.

Giusta l’art. 69a cpv. 1 OFPr, la SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero

ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato

con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero,

soddisfa le seguenti condizioni:

  1. il livello di formazione è uguale;
  2. la durata della formazione è uguale;
  3. i contenuti della formazione sono paragonabili;
  4. il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teori-

che, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza pro-

fessionale nel settore.

Secondo l’art. 69b cpv. 1 OFPr se, nel caso di un titolo estero di una

professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui

all'articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o

terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero me-

diante un'attestazione del livello. Se sono soddisfatte tutte le condizioni

di cui all’art. 69a cpv.1 OFPr, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero

(art. 69b cpv. 2 OFPr). In altre parole il mancato adempimento di una

delle condizioni comporta il rifiuto della domanda di riconoscimento

(69b cpv. 2 OFPr a contrario)

In proposito, il Tribunale ricorda che le nozioni di "equipollenza", "forma-

zione uguale", "equivalenza della durata della formazione", "paragonabilità

dei contenuti", nonché "qualifiche pratiche e teoriche" sono cosiddette no-

zioni giuridiche indeterminate (sentenze del TAF B-87/2007 del 18 giugno

2007 consid. 5.2; B-6566/2008 del 29 novembre 2010 consid. 5.2.1). Esse

B-3327/2015 Pagina 9 devono essere interpretate di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità delle singole fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituiscono delle questioni giuridiche che, di principio, sono esaminate con ampio potere d'esame. 4.2.2 Nel quadro del riconoscimento di titoli esteri, in particolare nell’analisi dell’adempimento delle condizioni di cui sopra, è rilevante esaminare in che modo il diploma rispettivamente la relativa scuola sono classificati nel paese d'origine (cfr. DTF 2A.331/2002 del 24 gennaio 2003 consid. 5.2.2) (consid. 4.2.2.1), rispettivamente confrontare tale sistema, in cui si inseri- sce il percorso formativo in discussione, con il sistema svizzero (consid. 4.2.2.2). 4.2.2.1 La scuola dell'obbligo secondo il sistema formativo italiano è strut- turato su più livelli: scuola dell’infanzia, primo ciclo di istruzione (articolato in scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), secondo ciclo di istruzione (suddiviso in due tipi di percorsi: scuola secondaria di secondo grado di competenza statale oppure percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale [Ifp] di competenza regionale) e istru- zione superiore offerta dalle università, dall’Alta formazione artistica e mu- sicale (Afam) e dagli Istituti tecnici superiori (Its). L’istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo. Dopo avere concluso il primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di obbligo (da 14 a 16 anni di età) possono essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o nei percorsi di istruzione e formazione pro- fessionale di competenza regionale. Dopo il superamento dell’esame di Stato conclusivo dell’istruzione secondaria superiore, si accede ai corsi di istruzione terziaria (università, Afam e Its) (cfr. Il sistema educativo italiano, I quaderni Eurydice, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri- cerca, dicembre 2013, pag. 7 e 8; www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eury- dice///QUADERNO_per_WEB.pdf; ultima visita: 22 novembre 2016). 4.2.2.2 In Svizzera la scuola obbligatoria dura undici anni. Il livello primario – compresi due anni di scuola dell'infanzia oppure i primi due anni di un ciclo di entrata – dura otto anni.

B-3327/2015 Pagina 10 Il livello secondario I dura tre anni. Nel Cantone Ticino il livello secondario I (scuola media) dura quattro anni. Al livello secondario I gli allievi frequen- tano lezioni di diversi livelli per tutte le materie o per parte di esse, a se- conda del loro rendimento. Nel settore della formazione postobbligatoria (livello secondario II e terzia- rio) la base dell'offerta formativa è costituita di regola da atti giuridici inter- cantonali o confederali. Il livello secondario II è seguito da circa due terzi dei giovani, che – una volta terminata la scuola obbligatoria – svolgono una formazione che coniuga scuola e pratica (tirocinio duale); essa conduce ad un attestato di capacità professionale e può essere conclusa anche con una maturità professionale. Circa un terzo dei giovani svolge una forma- zione puramente scolastica (scuola specializzata o liceo/scuola di maturità) in preparazione di uno studio presso una scuola universitaria. Del livello terziario fanno parte le scuole universitarie (università, le scuole universi- tarie professionali e le alte scuole pedagogiche) e, come importante alter- nativa, la formazione professionale superiore. La formazione professionale superiore è rivolta a professionisti dotati di esperienza e consente loro di specializzarsi o di qualificarsi ulteriormente. Essa può essere svolta fre- quentando una scuola specializzata superiore oppure sostenendo uno de- gli esami regolamentati a livello federale (esame di professione ed esame professionale superiore) (cfr. Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, Sistema educativo svizzero, http://www.edk.ch/dyn/15615.php; ultima visita 23 novembre 2015). In particolare, per quanto qui più interessa, la formazione professionale di base (livello secondario II) dura da due a quattro anni (art. 17 cpv. 1 LFPr). Quella che si basa su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale di formazione pratica (art. 17 cpv. 2 LFPr). Invece quella che si basa su tre o quattro anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al conseguimento dell'attestato fede- rale di capacità (art. 17 cpv. 3 LFPr), il quale, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale (art. 17 cpv. 4 LFPr). L'attestato federale di capacità autorizza i relativi detentori a definirsi qualificati in una determinata categoria professionale rispettivamente ad essere ammessi ad una formazione professionale superiore (art. 26 cpv. 2 e art. 27 LFPr; esami federali di professione, esami professionali federali superiori, scuole specializzate superiori). Questa formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche ne- cessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1 LFPr). In particolare la formazione professionale superiore viene acquisita mediante: (a.) un esame federale

B-3327/2015 Pagina 11 di professione o un esame professionale federale superiore; (b.) una for- mazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializ- zata superiore (art. 27 LFPr). Chi ha superato l'esame federale di profes- sione riceve un attestato professionale, mentre chi ha superato l'esame professionale federale superiore riceve un diploma (art. 43 cpv. 1 LFPr). 4.3 4.3.1 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha frequentato la scuola dell'obbligo dal 1981 al 1988, in ..., suo paese d’origine, conseguendo il titolo di licenza media. Sempre in ... egli ha frequentato un anno, dal set- tembre 1989 al giugno 1990, di scuola alberghiera. Dal settembre 2008 al giugno 2010 egli ha frequentato l'Istituto “C.”, conseguendo il titolo di diploma di “Operatore ai servizi di cucina”. Dal settembre 2010 al giugno 2011, egli ha continuato a frequentare l’Istituto professionale menzionato conseguendo, dopo superamento dell’esame di Stato, il diploma in “Tec- nico dei servizi della ristorazione”. In proposito il Tribunale evidenzia come il ciclo di formazione seguìto dal ricorrente, della durata di 3 anni, presso l’istituto “C.”, si inserisca nel secondo ciclo di istruzione con percorso formativo presso gli Istituti pro- fessionali italiani (cfr. 4.2.2.1). 4.3.2 È dunque a torto che egli pretende di ottenere una rivalutazione dei propri diplomi con gli attestati federali di “Responsabile della Ristorazione” o di “Capocuoco” (il diploma “Cuoco in Gastronomia” non esiste in Sviz- zera). Essi infatti hanno un livello di formazione definito quale “Formazione professionale superiore” (APF), inserita nel sistema formativo svizzero a livello terziario (cfr. https://orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1027; https://orientamento.ch/dyn/show/1900?id=565). Per essere ammessi a tale formazione occorre possedere segnatamente l’attestato federale di ca- pacità (AFC) ed avere svolto minimo 3 anni di esperienza nella profes- sione. In particolare, tale formazione professionale superiore offre cicli di formazione per attività professionali e funzioni dirigenziali che richiedono una preparazione approfondita e serve alla formazione dei quadri e alla specializzazione dei lavoratori. Essa comprende altresì cicli di formazione delle scuole specializzate superiori e esami federali di professione ed esami federali professionali superiori. 4.3.3 Inoltre, il Tribunale evidenzia che un apprezzamento giusta la classi- ficazione ISCED (International Standard Classification on Education; cfr. www.uis.unesco.org > Documents > Classifications & Manuals > ISCED

B-3327/2015 Pagina 12 2011, stato 22 novembre 2016), elaborata dall’OCSE-UNESCO e che ca- ratterizza e classifica i sistemi di istruzione dei diversi Paesi in chiave com- parativa, conduce al medesimo risultato. Infatti il livello 3 (“upper secondary education”) della classificazione ISCED, che inizia dopo 8-11 anni di edu- cazione dopo l’inizio del livello 1 (ISCED 2011, op. cit., pag. 38), prevede a livello contenutistico una base educativa in ottica di preparazione al livello formativo terziario (“tertiary education”) o una formazione di preparazione alla futura attività professionale, oppure entrambe (ISCED 2011, pag. 38). In questo contesto, la formazione di “Operatore dei servizi della cucina” e di “Tecnico della ristorazione” sembrano ben soddisfare questi requisiti. Contrariamente, in base alla classificazione ISCED, la “Formazione pro- fessionale superiore”, in cui si inseriscono le formazioni di “Responsabile della Ristorazione” o di “Capocuoco”, corrisponde al livello 5 (ISCED 2011, pag. 48 e 34 segg.); tale livello infatti contempla formazioni destinate a par- tecipanti con conoscenze e capacità professionali, e ha una durata di mi- nimo due anni (cfr. anche DTAF 2008/27 consid. 3.7.3). 4.4 Ne discende quindi che la prima condizione cumulativa relativa al “li- vello di formazione uguale” enunciata all’art. 69a OFPr, non risulta nella fattispecie adempiuta. 5. A titolo abbondanziale, lo scrivente Tribunale evidenzia che nemmeno la seconda condizione cumulativa, quella relativa alla durata della formazione risulta essere uguale. Infatti, se il diploma di “Operatore dei servizi della ristorazione” si ottiene in 2 anni e il diploma di “Tecnico dei servizi della ristorazione” dopo 1 anno, per complessivi 3 anni accademici, il titolo di Capocuoco rispettivamente di Responsabile della ristorazione, essendo ri- conosciuti quale Formazione professionale superiore, sono conseguiti dopo 3 anni di attestato professionale di base, intesa quale requisito di base per l’accesso alla formazione, a cui devono sommarsi i corsi formativi della Formazione professionale superiore. Nello specifico, si tratta della frequenza di 300 ore di lezione per entrambe le professioni, intervallate con l’attività professionale, oltre evidentemente al superamento dell’esame specifico. 6. 6.1 A fronte di quanto sopra indicato, rilevato che né la prima condizione e nemmeno la seconda condizione cumulativa di cui all’art. 69b cpv. 1 OFPr

B-3327/2015 Pagina 13 risultano essere adempiute, il presente Tribunale ritiene di non dover pro- seguire oltre con l’analisi delle altre 2 condizioni cumulative di cui al cpv.2 del medesimo disposto di legge. 6.2 Conseguentemente la richiesta di riconoscimento del diploma di “Tec- nico dei servizi della ristorazione” (come risulta dal formulario “Richiesta di riconoscimento di diplomi esterni” agli atti), con la formazione e la figura professionale di “Responsabile della Ristorazione” o “Capocuoco” (la for- mazione di “Cuoco in Gastronomia” come visto in Svizzera non esiste), non può essere ammessa. In questo contesto la frequenza della Scuola alber- ghiera in ..., limitata peraltro ad un solo anno formativo, come pure l’espe- rienza professionale di 17 anni nell’ambito della ristorazione, in qualità di cuoco, non soccorrono l’insorgente nella propria tesi ricorsuale. 7. Va infine rilevato che nemmeno le allegazioni dell’insorgente, secondo cui con il diploma conseguito – con Maturità professionale ed esame di Stato finale – egli avrebbe la facoltà di continuare il percorso formativo in ambito universitario o con la frequenza di corsi post secondari in Italia e negli Stati UE, lo soccorrono nella propria richiesta di causa. Infatti, oltre che non aver allegato alcuna documentazione specifica in proposito, lo scrivente Tribu- nale ricorda, come più sopra evidenziato, che la legislazione svizzera pone chiare condizioni cumulative al fine di ottenere il riconoscimento del di- ploma in discussione, che in casu non sono adempiute. Poco importa quindi che al termine del percorso formativo, concluso con il consegui- mento della Maturità professionale con esame di Stato finale, A._______ possa o meno seguire corsi universitari o simili in Italia o negli stati UE. 8. Il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 9. 9.1 Tenuto conto dell'esito della vertenza, giusta l’art. 62 cpv. 1 PA, le spese processuale sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 1'000 franchi svizzeri (art. 4 TS-TAF), importo che viene compensato con l’anticipo a titolo delle presunte spese processuali da lui versato l’8 giugno 2015.

B-3327/2015 Pagina 14 9.2 Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili all’autorità federale (cfr. art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di 1'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. La presente sentenza è notificata: – al ricorrente (atto giudiziario); – all’autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario).

Il presidente del collegio: Il cancelliere :

Pietro Angeli-Busi Manuel Borla

(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)

B-3327/2015 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 2 febbraio 2017

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

12
  • DTF 131 V 20901.01.2005 · 88 Zitate
  • DTF 130 I 2627.11.2003 · 1.431 Zitate
  • 2A.331/200224.01.2003 · 47 Zitate
  • B-2586/2014
  • B-2831/2010
  • B-3327/2015
  • B-6201/2011
  • B-6566/2008
  • B-6825/2009
  • B-8091/2008
  • B-87/2007
  • e 1999/42