taf _0 1 1 _i (01 ) Co r t e II B-30 6 3 /2 00 8 {T 0/ 2 } S e n t e n z a d e l 1 1 m a r z o 2 0 0 9 Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio), Marc Steiner e Maria Amgwerd, Cancelliere Daniele Cattaneo; A. _______, patrocinato dall'Avvocato Luca Pagani, casella posta- le 1546, 6830 Chiasso, ricorrente; contro Unione Svizzera di Installatori Elettricisti (USIE), commissione degli esami professionali e di maestria, Limmatstrasse 63, casella postale 2328, 8005 Zurigo, prima istanza, Ufficio federale della formazione professionale e del- la tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore; Esame professionale superiore d'installatore elettricista diplomato. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
B- 30 63 /2 0 0 8 Fatti: A. Il 17 marzo 2006 A. _______ (in seguito: ricorrente) ha sostenuto per la seconda volta l'esame per l'ottenimento dell'attestato federale di “in- stallatore elettricista diplomato”. Con scritto del 17 marzo 2006 la com- missione degli esami professionali e di maestria (in seguito: com- missione d'esame, prima istanza) ha comunicato al ricorrente la deci- sione che non aveva superato l'esame. Secondo l'attestato la nota fi- nale era risultata il 4,1, ma non era stata raggiunta la sufficienza nella materia “analisi tecnica del progetto” (nota 3). Nelle altre materie aveva ottenuto la nota 4,7 (nota media degli esami scolastici); la nota 4 (pro- gettazione) e la nota 4,5 (analisi economico-aziendale del progetto). B. Con ricorso del 13 aprile 2006 il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi all'Ufficio federale della formazione professionale e della tec- nologia (in seguito: UFFT, autorità inferiore), postulando l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il conferimento dell'attestato d'esame, con vittoria di tasse, spese ed indennità di pa- trocinio. Egli ha chiesto inoltre l'assegnazione di un termine supple- mentare per completare il ricorso siccome non gli erano ancora stati trasmessi gli incarti completi concernenti gli esami sostenuti. A motivo del gravame ha addotto innanzitutto, secondo il senso, la violazione del diritto di essere sentito nella sua forma del diritto di consultare gli atti nonché la carenza di motivazione in merito alla valutazione della prova contestata. Egli ha censurato poi la presenza di vizi formali ri- guardanti lo svolgimento dell'esame. Ha censurato inoltre una sottova- lutazione delle sue prestazioni d'esame orale. In più, il ricorrente ha in- travisto una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che la- vorano nel settore pubblico o che hanno avuto rapporto con gli esperti, come pure gli estremi della ricusa per un esaminatore. Il ricorrente ha chiesto per finire l'esperimento di una perizia indipendente. C. Già in precedenza, con lettera dell'11 aprile 2006 il patrocinatore del ricorrente, avv. Luca Pagani, aveva chiesto alla commissione d'esame la trasmissione degli incarti completi concernenti gli esami sostenuti e, in via subordinata, le copie dei documenti contenuti negli incarti. Pagi na 2
B- 30 63 /2 0 0 8 Il 13 aprile 2006 la commissione d'esame comunicò al ricorrente che il regolamento d'esame non prevedeva la trasmissione degli incarti e di non potere quindi dare seguito alla richiesta. Con scritto 18 aprile 2006 il ricorrente rinnovò la richiesta alla commis- sione d'esame di ottenere gli atti completi o copia di essi. Con scritto del 24 aprile 2006 la commissione d'esame comunicò al ri- corrente che a causa della procedura ricorsuale pendente non gli era possibile trasmettere alcun incarto, offrendogli la possibilità di ispezio- nare gli incarti presso la sede a Zurigo. Con lettera del 25 aprile 2006 il ricorrente ha portato lo scritto della commissione d'esame del 24 aprile 2006 a conoscenza dell'UFFT. Egli definì improponibile la trasferta fino a Zurigo. Per questo motivo egli ha rinnovato la sua richiesta di trasmettergli gli atti completi degli esami sostenuti. Con ordinanza del 26 aprile 2006 l'UFFT concesse al ricorrente un ter- mine sino al 31 maggio 2006 per completare il ricorso. Con lettera del 9 maggio 2006 il ricorrente chiese all'UFFT un'ulteriore proroga del termine per il completamento del ricorso e sollecitato la messa a disposizione dei documenti richiesti. Con scritto del 18 maggio 2006 l'UFFT comunicò al ricorrente di non disporre ancora dell'incarto della prima istanza e osservò che quest'ul- tima offriva la possibilità di visionare gli atti presso la sede di Zurigo. L'UFFT fece infine presente di decidere nel merito l'eventuale censura, se tale modalità di esaminare gli atti sarebbe compatibile con le nor- mative applicabili e con la giurisprudenza in materia del diritto di esse- re sentito. Con atto del 24 maggio 2006 il ricorrente ha impugnato lo scritto del 24 aprile 2006 della commissione d'esame e lo scritto del 18 maggio 2006 dell'autorità inferiore dinanzi alla Commissione di ricorso DFE chiedendo che la prima istanza e l'autorità inferiore fossero obbligate a mettere a disposizione del ricorrente l'incarto o le fotocopie dell'incarto degli esami. Con decisione del 20 ottobre 2006 la Commissione di ri- corso DFE ha ritenuto il ricorso irricevibile, considerando, tra l'altro, nelle motivazioni, che l'autorità inferiore concederà al ricorrente il dirit- to di essere sentito, dopo che egli avrà a sua disposizione tutti gli atti Pagi na 3
B- 30 63 /2 0 0 8 rilevanti nell'ambito della procedura di ricorso, assegnandogli un nuovo termine per eventualmente completare il suo ricorso. Nell'ambito del procedimento ricorsuale dinanzi alla Commissione di ricorso DFE, la commissione d'esame allegò allo scritto del 7 giugno 2006 le annota- zioni fatte dal ricorrente durante la preparazione dell'esame orale. Con scritto del 5 dicembre 2006 l'avv. Luca Pagani, ha chiesto all'UFFT la trasmissione degli incarti completi concernenti gli esami sostenuti e, in via subordinata, le fotocopie dei documenti contenuti negli incarti. Con ordinanza dell'11 dicembre 2006, l'UFFT fissava un termine alla commissione d'esame per prendere posizione sulle singole censure e motivazioni del ricorso del 13 aprile 2006, con l'invito a trasmettere l'incarto completo di:
B- 30 63 /2 0 0 8 Con decisione incidentale del 23 giugno 2007 l'UFFT ha ordinato la trasmissione, sotto comminatoria di sanzione penale in caso di tra- sgressione, dei documenti mancanti e precisamente:
B- 30 63 /2 0 0 8 minare tutte le allegazioni rilevanti prodotte all'incarto, respinge l'istan- za di sospensione dei termini per completare il ricorso, con che la chiusura della procedura istruttoria. D. Con decisione dell'8 aprile 2008 l'UFFT ha respinto il ricorso con spe- se a carico del ricorrente. Esso ha dapprima ritenuto in maniera gene- rale che al ricorrente sia stata data la possibilità di consultare gli atti ri- levanti nella censurata materia, seppure dopo numerosi solleciti all'in- dirizzo della commissione d'esame. Sulla base degli atti prodotti e del- le osservazioni versate all'incarto dalla commissione d'esame egli avrebbe anche potuto completare il ricorso. E' stato in ogni caso spro- porzionato, secondo l'autorità inferiore, esigere dal ricorrente di recarsi a Zurigo per visionare l'incarto così come incondivisibile è stato il cate- gorico rifiuto della commissione d'esame di mettere a disposizione de- gli atti rilevanti con carattere probatorio solo perché il regolamento d'esame prevede la loro confidenzialità. Per quel che attiene ai documenti richiesti dal ricorrente, segnatamen- te i “piani dell'esame con le sezioni” e lo “schema elettrico quadro di distribuzione” l'autorità inferiore ribadisce che questi erano allegati alla documentazione d'esame. Per l'autorità inferiore non è dato di sapere per quale altro motivo il ricorrente avrebbe voluto visionare tali docu- menti se non per motivare o provare meglio o completare la sua do- manda ricorsuale; per il resto i documenti non sarebbero ne rilevanti ne avrebbero carattere probatorio per il ricorrente. Per quanto riguarda il “foglio con le risposte del candidato in cui elenca e schizza una rete LAN” l'autorità inferiore ha supposto anche in questo caso che la ri- chiesta fosse per motivare e provare meglio o completare il ricorso. Con la presa di posizione del 20 luglio 2007 la commissione d'esame ha prodotto questo documento ed è stato trasmesso al ricorrente. Con ciò il diritto di esaminare gli atti era da ritenersi sanato. Anche per quanto riguarda l'”elenco delle domande dell'esame orale e risposte del candidato” l'autorità inferiore ha presunto che questo sarebbe ser- vito al ricorrente per motivare ed argomentare meglio o completare la domanda ricorsuale. Se non che, come ha ritenuto l'autorità inferiore, dalla descrizione concernente la modalità di svolgimento dell'esame esposta dalla commissione d'esame nella presa di posizione del 20 lu- glio 2007, è risultato in modo convincente che, vista la natura tecnica stessa dell'esame, con ogni probabilità gli esperti non disponevano di un elenco di domande prescritto o preformulate. L'autorità inferiore ha Pagi na 6
B- 30 63 /2 0 0 8 potuto di conseguenza presumere che con ogni verosimiglianza non venne allestito alcun verbale. In quanto alla lamentata disparità di trattamento con altri candidati, l'autorità inferiore ha ritenuto che le argomentazioni portate del ricor- rente siano state generiche e non sostenute da indizi concreti. Anche riguardo la ricusa nei confronti di un esaminatore non sono stati addotti dal ricorrente motivi pertinenti ed oggettivi a fondamento dell'eccezione. Nemmeno la circostanza che un esaminatore aveva già interrogato il ricorrente durante la precedente sessione d'esame avrebbe giustificato un'astensione o costituito motivo di ricusa. Ciò non di meno, a mente dell'autorità inferiore, sarebbe stato auspicabile che gli esaminatori che ebbero già avuto parte in precedenti sessioni d'esame, avessero ad astenersi spontaneamente quando erano con- frontati con candidati che si presentavano successivamente. Per quanto attiene gli aspetti procedurali, siano questi dei commenti degli esaminatori volti a tirare l'attenzione del candidato al trascorrere del tempo durante gli esami o che si tratti delle dimensioni del progetto d'esame o l'errore di una sezione, non costituiscono ancora per l'auto- rità inferiore circostanze tali per giustificare un vizio di procedura. Per quanto riguarda la censura del ricorrente circa la sottovalutazione dell'esame, l'autorità inferiore ritiene che sulla scorta degli atti all'in- carto risulta in modo evidente, chiaro e ripercorribile che la commissio- ne d'esame ha ossequiato al suo dovere di controllo e di motivazione e che non è sfociata in nessun arbitrio. Le risposte degli esaminatori era- no complete, plausibili e credibili. La valutazione degli esaminatori ha potuto essere sufficientemente ripercorsa ed una manifesta sottovalu- tazione della prova d'esame non è risultata dagli atti e nemmeno resa plausibile dal ricorrente sulla base di indizi concreti e pertinenti. E. Contro la decisione dell'UFFT dell'8 aprile 2008 il ricorrente è insorto con ricorso del 9 maggio 2008 dinanzi a questo Tribunale amministrati- vo federale (TAF), concludendo, protestate tasse, spese e ripetibili, in via principale all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della deci- sione impugnata con conseguente conferimento dell'attestato di instal- latore elettricista. In via subordinata il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata con conse- guente riammissione all'esame orale in “analisi tecnica del progetto” Pagi na 7
B- 30 63 /2 0 0 8 con altri esaminatori. In primo luogo egli fa valere una violazione del diritto di essere sentito nella sua forma del diritto di consultare gli atti. Egli adduce inoltre la violazione del principio della buona fede, la con- travvenzione al divieto d'arbitrio e la violazione del diritto ad un tratta- mento equo. L'autorità inferiore avrebbe in particolare contraddetto quanto statuito nella decisione incidentale del 25 giugno 2007, negan- do al ricorrente di prendere visione dei documenti indispensabili per la motivazione del ricorso e privandolo della facoltà di fare valere in modo compiuto le proprie argomentazioni ricorsuali non attendendo il termine assegnato al ricorrente per il completamento del ricorso. F. In replica del 7 luglio 2008 la prima istanza si riconferma nella sua conclusione, postulando di reiezione del ricorso. Alla presa di posizio- ne essa allega inoltre i seguenti documenti:
B- 30 63 /2 0 0 8 febbraio 2008, entro il quale il ricorrente avrebbe avuto facoltà di com- pletare il ricorso, l'UFFT evidenzia che già prima dello scadere del ter- mine non c'erano ulteriori elementi pertinenti che potevano maggior- mente completare l'accertamento dei fatti versati all'incarto. H. Con ordinanza dell'11 luglio 2008 questo TAF ha trasmesso al ricor- rente tutti gli atti allegati alle presa di posizione del 7 luglio 2008 della prima istanza, dando occasione al ricorrente di completare la motiva- zione del ricorso fintanto che, sulla scorta degli atti in suo possesso e della consultazione concessa all'autorità inferiore, non hanno ancora potuto essere prodotte allegazioni corrispondenti. I. Con la presa di posizione del 14 agosto 2008 del rappresentante del ricorrente, con allegato il memoriale dell'8 agosto 2008 del ricorrente stesso, vengono riconfermate le richieste di giudizio così come formu- late in sede ricorsuale. Viene per il resto evidenziato che manca sem- pre lo “schema del quadro elettrico secondario” che sarebbe servito a verificare se alcune affermazioni degli esperti corrispondessero ai fatti, così come il protocollo o gli appunti presi dagli esaminatori durante l'esame che sarebbero stati rilevanti per poter ricostruire domande e risposte fornite dal ricorrente. Non è nemmeno stato prodotto l'incarto concernente l'esame del ricorrente del 2005. In considerazione poi dei vizi formali inerenti i piani illeggibili, errati e contraddittori viene chiesta la nomina di un perito indipendente che abbia ad esprimersi sulla cor- rettezza dal profilo tecnico delle risposte e delle obiezioni sollevate dal ricorrente durante l'esame. Nel memoriale dello stesso ricorrente, con riferimento ai documenti ivi allegati 1a, 1b, 1c, 1d e 2, censura l'illeggi- bilità dei piani e l'errore di una sezione. In relazione alle singole do- mande inerenti al progetto concreto poste all'esame, egli contesta poi le valutazioni e le correzioni degli esaminatori per i singoli temi trattati. J. Nella presa di posizione dell'11 settembre 2008 la commissione d'esa- me si ripropone nella reiezione del gravame. Essa sottolinea innanzi- tutto il motivo per non produrre gli atti riguardanti l'esame del 2005, costituendo ciò oggetto indipendente dalla presente impugnativa. Ri- badisce poi il motivo per non aver prodotto lo “schema elettrico del quadro di distribuzione”, allegandolo tuttavia questa volta in forma anonimizzata e ribadendo per il resto l'irrilevanza di tale documento Pagi na 9
B- 30 63 /2 0 0 8 per la valutazione. Per ciò che attiene ai piani la commissione d'esame sottolinea che le informazioni di carattere tecnico e non architettonico, rilevanti per l'esame, le scritte, i contenuti ed i simboli, erano perfetta- mente visibili per i candidati. Tant'è vero che nessun candidato fino ad allora, anche quelli che non hanno superato l'esame, ha mai sollevato censure al riguardo oltre al fatto che il ricorrente impossibilitato a leg- gere, avrebbe sempre avuto la possibilità di chiedere chiarimenti. K. Con ordinanza del 22 settembre 2008 del TAF è stato trasmesso al ri- corrente lo schema elettrico prodotto in allegato allo scritto dell'11 set- tembre 2008 della prima istanza è stata disposta, riservate ulteriori mi- sure istruttorie necessarie, la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o du- rante la procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualo- ra risultino determinanti per l'esito di questa vertenza. Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sen- si dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedu- ra amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 litt. a PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. ll rap- presentante della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con valida pro- cura scritta (art. 11 cpv. 2 PA). L'anticipo delle spese processuali è sta- to versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg. PA). Pag ina 10
B- 30 63 /2 0 0 8 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr, RS 412.10), la formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e al- tri operatori della formazione professionale). La LFPr disciplina in par- ticolare la formazione professionale di base, compresa la maturità pro- fessionale; la formazione professionale superiore; la formazione pro- fessionale continua; le procedure di qualificazione, gli attestati, i certifi- cati e i titoli; la formazione dei responsabili della formazione professio- nale; le competenze e i principi in materia di orientamento professiona- le, negli studi e nella carriera; la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale (art. 2 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: un esame federale di professione o un esame professionale federale su- periore; una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore (art. 27 LFPr, cfr. anche art. 23 dell'Or- dinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, OFPr, RS 412.101). Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e cono- scenze specifiche nel settore interessato (art. 28 cpv. 1 LFPr). Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le con- dizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli (art. 28 cpv. 2 LFPr; cfr. anche art. 24 OFPr). Conformemente a tali disposizioni l'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (in seguito: USIE) è incaricata, in collaborazione con l'Ispet- torato federale degli impianti a corrente forte (IFICF), dell'Unione sviz- zera degli studi consulenti ingegneri d'ingegneria (USIC) e della Co- munità d'interessi per la formazione continua nel ramo degli impianti elettrici (CI), per l'organizzazione degli esami. A questo scopo ha rila- sciato il Regolamento sullo svolgimento degli esami professionali e de- gli esami professionali superiori nella professione di installatore elettri- Pag ina 11
B- 30 63 /2 0 0 8 cista e telematica del 28 maggio 2003 (in seguito: Regolamento) en- trato in vigore, dopo l'approvazione dell'UFFT, il 25 giugno 2003. 2.2Giusta l'art. 2 cpv. 4 del Regolamento, con l'esame professionale superiore di installatore elettricista diplomato il candidato deve dimo- strare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per pro- gettare ed eseguire installazioni secondo l'OIBT [Ordinanza del 7 no- vembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordi- nanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT, RS 734.27)] (persone del mestiere) ed impianti telematici. Egli deve dar prova delle conoscenze necessarie a soddisfare le elevate esigenze nella sua professione rela- tive alla tecnica ed alla conduzione aziendale (economia aziendale, marketing, diritto), per dirigere responsabilmente un'attività aziendale. L'esecuzione dell'esame è affidata ad una commissione d'esame, composta di sette membri nominati per un periodo di tre anni. La com- posizione della commissione d'esame deve tener conto delle diverse regioni linguistiche (art. 3 cpv. 1 Regolamento). La commissione d'esa- me si compone di quattro rappresentanti dell'USIE, nominati dal comi- tato dell'USIE; un rappresentante dell'IFICF, nominato dal loro inge- gnere capo; un rappresentante dell'USIC, nominato dal comitato dell'USIC; un rappresentante del CI, nominato dal comitato del CI (art. 3 cpv. 3 Regolamento). Gli esami vengono pubblicati almeno cinque mesi prima del loro inizio sulla "electro revue", sul "Bulletin SEV/AES", sulla "Elektrotechnik", sul "Monteur Electricien" e sull'organo informati- vo dell'USIC. La pubblicazione avviene almeno due volte all'anno (art. 6 cpv. 1 Regolamento). Il candidato viene convocato almeno 30 giorni prima dell'esame. Dalla convocazione può essere dedotto il program- ma d'esame con l'indicazioni del luogo, data e ora dell'esame ed i mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé (art. 10 cpv. 3 Regolamento). Domande di ricusa dei periti devono essere presentate al Capo dei periti prima dell'inizio dell'esame e de- vono essere motivate. Questo decide irrevocabilmente e prende le ne- cessarie disposizioni (art. 10 cpv. 4 Regolamento). Per quanto riguarda la sorveglianza degli esami, almeno due periti presenziano agli esami orali, valutano le prestazioni e determinano di comune accordo la nota. Almeno due periti apprezzano i lavori scritti e pratici e determinano di comune accordo la nota (art. 13 cpv. 2 e cpv. 3 Regolamento). Conte- nuto e durata degli esami sono definiti nella rispettiva direttiva (art. 15 Regolamento). Ad eccezione della materia presentazione di progetto per il pianificatore elettricista diplomato, gli esami orali non durano più di 1 ora (art. 16 Regolamento). L'esame professionale superiore di in- Pag ina 12
B- 30 63 /2 0 0 8 stallatore elettricista diplomato verte sulle seguenti materie: Materia 1: tecnica d'edificio II (nota scolastica); Materia 2: telematica/tecnica di rete (nota scolastica); Materia 3: economia aziendale (nota scolastica); Materia 4: gestione aziendale (nota scolastica); Materia 5: marketing (nota scolastica); Materia 6: progettazione (3½ - 4½ ore scritto e/o ora- le); Materia 7: analisi tecnica del progetto (1½ - 2½ ore scritto e/o ora- le); Materia 8: analisi economico-aziendale del progetto (1½ - 2½ ore scritto e/o orale) (art. 16 cpv. 4 Regolamento). La valutazione dell'esa- me è espressa con valori di note (art. 18 Regolamento). Le prestazio- ne sono valutate con note da 6 a 1. La nota 4 e le note superiori desi- gnano prestazioni sufficienti. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che le mezze note (art. 20 cpv. 1 Regolamento). Per quanto riguarda le materie 6, 7, 8 trattasi di materie eliminatorie, ovvero l'esame professionale superio- re di "installatore elettricista diplomato" vale come superato se né la nota media finale della scuola nelle materie 1 fino a 5 né le note parti- colari nelle materie 6 fino a 8 dell'esame sono inferiori alla nota 4. La somma delle differenze delle note insufficienti dalla nota 4,0 non deve superare per le note di scuola 1,0 punti di nota (art. 21 cpv. 4 Regola- mento). Il contenuto e le esigenze delle singole materie d'esame sono fissate nella corrispondente direttiva (art. 4 cpv. 1a) (art. 17 cpv. 1 Re- golamento). La direzione d'esame rilascia ad ogni candidato un certifi- cato d'esame dal quale possono essere dedotte la nota media degli esami scolastici, la valutazione dell'esame, il superamento o meno dell'esame, l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il certificato o il diploma (art. 22 cpv. 1 Regolamento). Gli atti d'esame sono confidenziali e non accessibili a terze persone (art. 22 cpv. 2 Regolamento). Chi non ha superato l'esame è ammesso al pros- simo esame ordinario al più presto dopo un anno. Se non supera an- che il secondo esame il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame solo dopo che siano trascorsi 3 anni dal primo esame (art. 23 cpv. 1 Regolamento). Il secondo esame si limita solo a quelle materie nelle quali il candidato nel corso del primo esame non ha otte- nuto almeno la nota 5,0; il terzo esame invece verterà su tutte le mate- rie del secondo esame (art. 23 cpv. 2 Regolamento). Chi ha superato l'esame ottiene l'attestato professionale federale o il diploma federale rilasciati dall'UFFT e firmati dal suo direttore e dal presidente della commissione d'esame (art. 24 cpv. 1 Regolamento). 3. Il TAF esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti Pag ina 13
B- 30 63 /2 0 0 8 la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento di fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudi- cato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata com- mette un diniego di giustizia formale. In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Hanno carattere formale tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione (DTF 106 Ia 1, con- sid. 3c). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, a cui anche questo Tribunale si attiene, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena co- gnizione, s'impone tuttavia un certo riserbo, quando si tratta di verifica- re nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTF 131 I 467 consid. 3; DTF 121 I 225, consid. 4; DTF 118 Ia 488, consid. 4c; GAAC 60.41, consid. 4; GAAC 59.76, consid. 2). La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, del- la personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è di norma possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione; né può essere compito del giudice quello di ripetere, in un certo qual modo, l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possieda le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Già per queste ragioni di fatto non è con- sentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio ap- prezzamento a quello dell'autorità inferiore; il giudice deve dunque li- mitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da consi- derazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Pag ina 14
B- 30 63 /2 0 0 8 Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il me- rito delle prestazioni d'esame, il giudice riesamina l'operato delle istan- ze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riser- bo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (DFT 131 I 467). Dato che la restrizione del potere cognitivo non riposa su una base legale esplicita, tuttavia, essa è am- missibile, e conforme all'articolo 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], unica- mente nell'ambito della valutazione vera e propria delle prestazioni d'esame fornite. 4. Avantutto il ricorrente lamenta la corretta composizione della commis- sione d'esame, la quale avrebbe compreso come membro un esami- natore presente, tra l'altro, già durante il primo tentativo d'esame del ri- corrente. Questi sostiene di non aver proposto formalmente la ricusa di tale esperto per evitare di subire svantaggi all'esame. Egli ritiene di es- sere inoltre stato oggetto di un comportamento offensivo da parte della commissione d'esame e di non essere stato trattato in modo imparzia- le ed indipendente. 4.1La garanzia di un'autorità indipendente e imparziale è concretizza- ta anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione. L'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) garantisce l'imparzialità dei membri delle autorità e dei funzionari nei procedimenti giudiziari o amministrativi. La norma obbliga queste persone ad astenersi dalla trattazione di casi nei quali non offrono sufficienti garanzie di imparzialità, in particolare, perché sono personalmente interessati. La portata della norma differisce da quella degli art. 30 cpv. 1 Cost. fed. e 6 CEDU. Al riguardo occorre in effetti tener debitamente conto del fatto che le autorità del potere ese- cutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di ge- stione. Esse non esercitano in particolare attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non posso- no essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diver- samente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'or- ganizzazione delle autorità governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere valutata caso per caso secondo le Pag ina 15
B- 30 63 /2 0 0 8 specificità della fattispecie (sentenza del Tribunale federale 2P.101/2003 del 4 aprile 2000, consid. 2.2.; DTF 125 I 119, consid. 3d ed f, DTF 125 I 209, consid. 8a; AUER CHRISTOPH, MÜLLER MARKUS, SCHINDLER BENJAMIN, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren (VwVG), Dike, 2008, ad art. 10, n. 28 [in seguito: Kom- mentar VwVG]). Nel caso in disamina, il regolamento prevede semplicemente che do- mande di ricusa dei periti devono essere presentate al capo dei periti prima dell'inizio dell'esame e devono essere motivate. Questo decide irrevocabilmente e prende le necessarie disposizioni (art. 10 cpv. 4 Re- golamento). Il regolamento non prevede tuttavia un obbligo di asten- sione né prevede come motivo di ricusa la circostanza in cui esperti sono stati membri della commissione d'esame in sessioni d'esami in cui un candidato ha precedentemente partecipato. Non è in questo senso quindi determinate se ed in quale momento l'eccezione sarebbe stata sollevata. In altre parole, quand'anche l'autorità inferiore si espri- ma criticamente da un punto di vista della parità di trattamento e quo al principio dell'imparzialità, che un candidato debba essere riesami- nato da uno stesso esperto avuto in un precedente esame, la prassi sembra comunque tendere a ritenere che, a difetto credibili sospetti di parzialità, non vi sono motivi per che un esperto non possa esaminare un candidato un'altra volta (cfr. HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schul- recht, 2a ed., Berna, 2003, pag. 449, in particolare la giurisprudenza citata alla nota 336). A tenore dell'art. 10 PA, le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa; se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivo- no di fatto con essa; se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. In relazione a quest'ultimo motivo di ricusa, occorre in ogni caso tener presente che i compiti istituzionali e l'organizzazione delle autorità amministrative chiamate ad adottare una decisione non permettono di esigere il me- desimo grado di indipendenza e di imparzialità che viene richiesto ad un magistrato dell'ordine giudiziario (sentenza del Tribunale federale 2P.101/2003 del 4 aprile 2000, consid. 2.2.). Volendo considerare l'ec- cezione, alla luce di quanto precede, in casu non vengono esplicitati e Pag ina 16
B- 30 63 /2 0 0 8 non si ravvisano elementi concreti e ragioni gravi, di per sé atti a escludere l'uno o l'altro esperto. Per il resto l'eccezione di ricusa è proponibile soltanto nei confronti di singole persone. Autorità giudiziarie od unità dell'amministrazione non possono essere ricusate in quanto tali. Soltanto le persone che agisco- no in loro nome e conto possono essere oggetto di una domanda di ri- cusa. Decisiva ai fini del giudizio non è infatti la situazione dell'ufficio o dell'unità amministrativa coinvolta nel procedimento, ma quella delle singole persone che vi operano per rapporto alle parti in causa od all'oggetto della decisione da adottare (Kommentar VwVG, ad art. 10, n. 6). Nella misura in cui è proposta in modo generico nei confronti del- la prima istanza e dell'autorità inferiore senza indicazione di ulteriori motivi plausibili, la domanda di ricusa risulta infondata. Palesemente infondate sono poi le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento a presunti rapporti tra esperti e candidati. Queste cir- costanze nella forma di semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti e suscettibili di confer- mare l'esistenza di tale situazione, non costituiscono ragioni gravi, suf- ficienti a fondare il dubbio circa l'imparzialità del o degli esperti. L'argo- mento non presenta quindi sufficienti connotazioni di concretezza da fondare un motivo di ricusazione. 5. Il ricorrente lamenta poi la violazione del diritto di essere sentito nel suo aspetto legato al diritto di compulsazione degli atti ed al dovere di motivazione della decisione. 5.1Il diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU costituisce un aspetto importante e specifico del principio gene- rale di un equo processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale. Una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impu- gnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso (DTF 124 V 183 consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2P.67/2000 del 19 settembre 2000). Il diritto di consultare gli atti di causa rappresenta un particolare aspetto del dirit- to di essere sentiti, in quanto costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una deci- sione sia presa (DTF 113 Ia 1, consid. 4a; MICHELE ALBERTINI, Der verfas- Pag ina 17
B- 30 63 /2 0 0 8 sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfah- ren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225). Una violazione del diritto di essere sentito occorsa nella procedura può tuttavia reputarsi sanata se la parte ricorrente può esporre la pro- pria causa davanti ad un'autorità ricorsuale che esamina con pieno po- tere cognitivo tutte le questioni che avrebbero potuto porsi davanti all'autorità inferiore, se questa avesse sentito regolarmente l'insorgen- te. Anche se, di caso in caso, la violazione può essere ritenuta sanata, in particolare per motivi di economia processuale, allorquando l'interes- sato abbia la facoltà di prendere visione degli atti richiesti in corso di procedura, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con ri- mando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità, questa pratica deve rimanere l'eccezione e non va intesa come consenso per l'autorità inferiore di misconoscere i diritti procedurali delle parti, fermo restando che si deve partire dal principio secondo cui una parte non deve venire a conoscenza dei documenti essenziali che hanno servito da base per prendere la decisione solo nel proseguo del procedimento ricorsuale, bensì che questi gli siano già visibili davanti all'autorità di prime cure e che un'eventuale riparazione del vizio rimanga l'eccezio- ne (cfr. per il tutto DTF 127 V 431; DTF 126 I 68; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo/Ba- silea/Ginevra 2006, N 1710). Per prassi costante rientrano negli atti, di cui deve essere garantita la compulsazione, anche la propria documentazione d'esame, che deve permettere al candidato di comprendere successivamente la valutazio- ne dell'esame e se del caso di poter motivare il rimedio contro la deci- sione sull'esito dell'esame (cfr. DTF 121 I 225, consid. 2b). 5.2Il ricorrente lamenta di non avere avuto modo di esaminare tutta la documentazione richiesta e specificata nei suoi allegati e ritenuta da lui necessaria per poter completare il ricorso dell'8 aprile 2006 rispetti- vamente del 13 aprile 2006 e di esprimersi al riguardo prima che l'au- torità inferiore emanasse la sua decisione. Egli considera il lungo tem- po impiegato per mettere a disposizione la documentazione richiesta come una restrizione arbitraria al suo diritto di essere sentito. Sulla base di ciò postula l'annullamento della decisione. A mente di questo Tribunale è non di meno d'uopo chiedersi quale conseguenza abbia avuto per il ricorrente tale intempestività, ovvero se ed in che misura i Pag ina 18
B- 30 63 /2 0 0 8 documenti mancanti menzionati nello scritto del 30 gennaio 2008 del ricorrente siano stati in seguito determinati per la motivazione del gra- vame. Il ricorrente afferma semplicemente che i documenti sarebbero stati indispensabili per poter completare il ricorso: di fatto egli né indi- ca, né si evince dall'allegato ricorsuale in che misura questi documenti siano stati determinanti. A ben vedere, l'esame degli atti, oltre a quelli che il ricorrente ha già avuto modo di visionare pendente causa dinan- zi all'autorità inferiore, hanno avuto tutt'al più, se del caso, fine mera- mente di supporto per la ricostruzione a mente dell'esame ma non a sostanziare ulteriormente la motivazione del ricorso. In altre parole non è senz'altro evincibile dagli atti di causa in che misura i documenti costituiscano il fondamento della motivazione del gravame. Il rimprove- ro mosso dal ricorrente, secondo cui nella procedura dinanzi all'istan- za precedente il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato sotto più aspetti, si avvera quindi infondato, o comunque il fatto che i piani d'esame con le sezioni, lo schema elettrico quadro di distribuzione, siano stati prodotti pendente causa dinanzi a questo Tribunale è certa- mente criticabile, ma non ha portato ad una valutazione arbitraria da parte dell'autorità inferiore. Ne discende che anche se si fosse verificata, l'asserita violazione del diritto di essere sentito sollevata dall'insorgente sarebbe da ritenersi comunque sanata in corso di procedura dinanzi a questo Tribunale, ov- vero, la violazione ravvisata, palesemente inidonea a compromettere il suo diritto di esprimersi, non può provocare l'annullamento del giudizio impugnato. 6. Il ricorrente censura poi la sottovalutazione della sua prestazione d'esame o quanto meno una carente motivazione della nota insuffi- ciente attribuitagli nella materia “Analisi del progetto (TPA)”. In altri ter- mini egli sostiene di avere ottenuto una valutazione inferiore per rap- porto alla prestazione effettivamente fornita senza che l'autorità di pri- ma istanza abbia sufficientemente motivato la nota assegnata. Dal fo- glio delle note (cfr. doc. 6CE allegato allo scritto del 19 aprile 2007 del- la prima istanza, equivalente al doc. 27 nel procedimento dinanzi all'istanza inferiore) risultano le seguenti note parziali: presentazione e spiegazione della soluzione elaborata, dettagli (AVOR) (nota 3); analisi del capitolato d'appalto con piani e schemi (nota 3); presenta- zione/vendita di soluzioni tecniche (nota 3); concetto di allacciamento/ infrastruttura (nota 3); concetto di illuminazione/manutenzione (nota 2); Pag ina 19
B- 30 63 /2 0 0 8 impianti di sicurezza/corrente debole (nota 3); riflessioni sulla fattibilità (nota 4); questionario alla committenza (nota 3). D'altro canto, dalle tavole processuali, in particolare dalle direttive, ri- sulta chiaro quale era il contenuto per la materia contestata, in partico- lare il tema ed argomento, il grado di tassonomia e descrizione dello stesso, segnatamente esse prevedono che risposte e spiegazioni dei candidati debbano raggiungere il grado di tassonomia C3 equivalente a: “ciò che è stato appreso può essere applicato a nuove situazioni. Un trasferimento di conoscenze viene così usato in un nuovo contesto: ri- cerca della soluzione di problemi complessi a più livelli, come appaio- no per es. nell'esercizio giornaliero della professione, quando si tratta di trovare tra le possibili soluzioni, quella ottimale” (cfr. direttive 2003, pag. 2 e pag. 26, punto 7). Il regolamento precisa poi, come visto sub consid. 2.2, la procedura d'esame, in particolare per ciò che attiene temi, durata, materie eliminatorie, valutazione ed assegnazione delle note. In casu il ricorrente, per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame, ri- costruisce nell'allegato ricorsuale un elenco delle risposte che avrebbe dato alle domande poste dagli esperti durante l'esame orale negli am- biti oggetto di verifica: descrizione del progetto, richiesta di migliorie e domande dei periti. Il ricorrente sostiene in maniera generale che la prestazione d'esame è stata sottovalutata. In un procedimento ricorsuale gli esperti, le di cui note vengono conte- state, prendono posizione nelle loro risposta (art. 57 cpv. 1 PA). Di re- gola in quest'occasione gli esperti esaminano la loro valutazione anco- ra una volta ed indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi sono indizi di parzialità o che la va- lutazione degli esperti risulti insostenibile non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è che alle censure sostanzia- te sollevate dal ricorrente venga data una risposta e che la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia compren- sibile e condivisibile (cfr. anche decisione non pubblicata della REKO/ EVD del 13 gennaio 1998 in re S. F. [97/HB-001] consid. 8). D'altra parte, l'autorità adempie il suo obbligo di motivazione quando espone all'interessato quali soluzioni sarebbero state attese ed in che misura le sue risposte non avrebbero soddisfatto tali attese (cfr. sen- tenza del Tribunale federale 2P.81/2001 del 12 giugno 2001). Per osse- quiare il diritto di esser sentiti è sufficiente che l'autorità fornisca la Pag ina 20
B- 30 63 /2 0 0 8 motivazione nel corso del procedimento ricorsuale e che sia data l'oc- casione all'interessato di prendere posizione (cfr. sentenza non pubbli- cata del Tribunale federale 2P.23/2004; consid. 2.2 con rinvii). Dall'esposto del ricorrente non si intravvede in che misura ed in riferi- mento a quali punti la prestazione d'esame sarebbe stata sottovalutata e comunque non si evincono degli indizi concreti che gli esperti avreb- bero adottato delle modalità di valutazione arbitrari o posto delle esi- genze più severe nella valutazione rispetto a quanto prescritto dalle di- rettive o rispetto ad altri candidati. Dalla presa di posizione degli esperti emerge in maniera comprensibi- le e ripercorribile come si è svolto l'esame, in particolare quali erano i passaggi di risposta contestati, quale risposta ha fornito il ricorrente, ciò che ha fatto giusto o sbagliato secondo gli esperti e quale nota ha ottenuto per ogni sottotema (cfr. doc. 6CE allegato allo scritto del 19 aprile 2007 della prima istanza, equivalente al doc. 27 nel procedimen- to dinanzi all'istanza inferiore). Nel caso specifico va peraltro ricono- sciuto l'ampio potere degli esperti nel determinare quale valutazione dare ad ogni singola risposta data dal candidato nel contesto di tutto l'esame. Tale potere degli esperti sarebbe limitato solo nella misura in cui esiste una griglia di valutazione vincolante, dalla quale si può de- durre l'esatta valutazione per ogni singola risposta parziale (cfr. anche decisione non pubblicata della REKO/EVD del 2 giugno 2006 nella causa HB/2005-23, consid. 6.4, con rinvii). Una tale griglia di valutazio- ne in casu non è prescritta né usuale per esami orali. L'esame in que- stione è valutato con una nota complessiva derivante dalla media delle singole note per ogni argomento parziale d'esame. Appoggiandosi sulla presa di posizione degli esaminatori, l'autorità in- feriore nella decisione impugnata ha da parte sua ritenuto che risulta in modo evidente, chiaro e ripercorribile che la commissione d'esame ha ossequiato al suo dovere di controllo e di motivazione e che non è sfociata in nessun arbitrio. Le risposte degli esaminatori sono risultate complete, plausibili e credibili e la valutazione ha potuto essere suffi- cientemente ripercorsa senza ravvisare nessun vizio di procedura nel- la correzione e nella valutazione. In concreto, il ricorrente non è andato oltre l'esternazione del proprio punto di vista contrapponendolo semplicemente a quello degli esperti, senza dimostrare perché questi avrebbero commesso arbitrio. Se è vero che l'autorità chiamata a decidere deve esaminare con piena co- Pag ina 21
B- 30 63 /2 0 0 8 gnizione le censure sottopostegli, è altrettanto vero che essa deve po- ter essere messa in condizione di esaminare il preteso vizio. In questo senso è compito della parte ricorrente fornire quegli elementi che per- mettano all'autorità inferiore di confrontarsi in modo più concreto con le censure sollevate e non attendere che gli esperti si sarebbero chi- nati su una censura formulata in maniera generale. Sulla base di quanto versato agli atti non si intravvede pertanto né una violazione del dovere di motivazione né si ravvisa una manifesta sotto- valutazione della prova d'esame che comunque il ricorrente non ha reso plausibile sulla base di indizi concreti e pertinenti. 7. Il ricorrente solleva poi dei vizi relativi allo svolgimento dell'esame (Mängel im Prüfungsablauf), segnatamente il progetto di piccole di- mensioni, l'inesattezza dei piani d'architettura e la violazione delle di- rettive che, a suo dire, non prevedrebbero la verifica dei piani. Egli so- stiene in particolare che per poter visionare ed analizzare i piani “sia necessaria una lente di ingrandimento” con la conseguenza di un mag- giore impiego di tempo per la lettura; sostiene poi che dall'allegato 2 al ricorso dell'8 agosto 2008 si vede chiaramente che la sezione D-D è errata in quanto risulterebbe a “specchio”, ovvero al contrario e conter- rebbe vari errori e in ultima analisi sostiene che nelle direttive “sono in- dicati gli argomenti dove non è contemplato la verifica dei piani”. Ora, un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costi- tuisce per costante prassi un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili in- dizi che il vizio invocato abbia potuto possibilmente esercitare un in- flusso negativo sull'esito dell'esame (GAAC 61.32, consid. 7.2; GAAC 59.77, consid. 3.5; GAAC 56.16, consid. 4). Un vizio puramente ogget- tivo non costituisce motivo di ricorso eccetto che si riveli particolar- mente grave (GAAC 50.45, GAAC 34.93). A proposito della documentazione (documento 1a-1d e 2 allegati allo scritto 8 agosto 2008) messa a disposizione del ricorrente durante l'esame risulta che il progetto è in formato foglio A3. Rispetto ad un formato di maggiori proporzioni i caratteri della scrittura risultano esse- re verosimilmente, in proporzione, più piccoli. Ciò non di meno da un esame prima vista non risulta che i testi riportati sul progetto siano as- solutamente illeggibili. Del resto il ricorrente non espone in maniera puntuale cosa non sarebbe riuscito a leggere e quale conseguenza Pag ina 22
B- 30 63 /2 0 0 8 avrebbe avuto ciò per lo svolgimento e l'esito dell'esame, per il che la censura sembra avere più il carattere di una generica osservazione ri- corsuale. In aggiunta, come evidenzia la commissione d'esame, va te- nuto presente che la documentazione era la stessa per tutti gli altri candidati dai quali non sono giunte critiche; che il ricorrente non ha sollevato alcuna critica al momento dell'esame e che anche durante il primo tentativo d'esame era stato sottoposto al ricorrente lo stesso progetto nelle stesse dimensioni e che anche in quell'occasione non aveva sollevato critiche. Ma nemmeno con le critiche avverso il proget- to architettonico il ricorrente riesce a sostanziare in che misura lo avrebbero svantaggiato nello svolgimento dell'esame. Per finire l'asse- rita violazione delle direttive si rivela una critica infondata in quanto le stesse, per quanto concerne l'analisi tecnica del progetto, prevedono come obiettivo l'analisi di impianti elettrotecnici completi dal lato tecni- co e lo sviluppo di nuove soluzioni (cfr. Direttive giusta il regolamento sullo svolgimento degli esami professionali e degli esami professionali superiori nella professione di installatore elettricista e telematica, esa- me professionale superiore Installatore elettricista diplomato/Installa- trice elettricista diplomata, edizione 2003, pag. 26, punto 7.1, [in se- guito: direttive 2003]) per cui si può partire dal presupposto che ciò contempli anche la verifica di piani. In sunto, niente permette di ammettere che le critiche sollevate dal ri- corrente costituiscano degli indizi di gravità tale da poter concludere che abbiano influito senza dubbio sul risultato dell'esame. 8. Visto quanto precede il ricorso si rivela infondato e va pertanto respint- o e la decisione impugnata confermata. 9.Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno integral- mente addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA) che in casu vengono stabilite in fr. 1'000.-, computate con l'anticipo delle presunte spese processuali versato in data 29 maggio 2008 (art. 5 cpv. 3 dell'ordinanz- a del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura ammini- strativa, RS 172.041.0). Al ricorrente, soccombente, non viene assegnata alcuna indennità a ti- tolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Pag ina 23
B- 30 63 /2 0 0 8 10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate- ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. t Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pro- nuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo di fr. 1'000.- versato in data 29 maggio 2008. 3. Non sono assegnate indennità di ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (raccomandata, con allegati di ritorno); -prima istanza (raccomandata, con allegati di ritorno); -autorità inferiore (n. di rif. 122; raccomandata, con allegati di ritorno). Il Presidente del collegio:Il Cancelliere: Francesco BrentaniDaniele Cattaneo Data di spedizione: 17 marzo 2009 Pag ina 24