B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-_______
S e n t e n z a d e l 2 0 m a r z o 2 0 1 4 Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Ronald Flury, Jean-Luc Baechler, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A.______, ricorrente,
contro
Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR, casella postale 6023, 3001 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Revoca temporanea dell'abilitazione quale esperto revisore / cancellazione nel registro dei revisori.
B-2765/2013 Pagina 2 Fatti: A. Mediante decisione emanata il 30 ottobre 2007 dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (di seguito, l'ASR o autorità inferiore), A._______ (di seguito, il ricorrente) ha ottenuto l'abilitazione definitiva ad esercitare la funzione di perito revisore, con iscrizione in tale qualità, a decorrere dalla stessa data, nell'apposito registro pubblico dei revisori (cfr. n. di registro ...). B. B.a Nel corso di misure investigative iniziatesi nel 2010, l'ASR ha constatato che il ricorrente era attivo dal 1982 in una struttura di gruppo di società, con a capo, per quanto è dato di capire dagli atti all'incarto, AH SA (AH; scopo sociale: partecipazione ad altre società), detenente ASF SA (ASF; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile) a ragione del 100%, A SA (A; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile) a ragione del 98%, il restante 2% essendo costituito da azioni al portatore, e AA SA (AA; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile) a ragione del 45%, il rimanente essendo detenuto nella misura del 30% da DCG (DCG; scopo sociale: partecipazione ad altre società), del 17.5% da A e del 7.5% dallo stesso titolare. Intorno a questa costellazione aziendale ruotava peraltro SF SA (SF; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile), che ha funto da ufficio di revisione di ASF dal 12 giugno 2008. B.b Per quanto concerne le funzioni esercitate dal ricorrente in seno a questa struttura di gruppo, appare assodato che egli è stato membro del consiglio d'amministrazione di ASF (20.3.1996 – 22.9.2010), direttore aggiunto di A (20.3.1996 – 25.8.2010), amministratore delegato, direttore e revisore di AA (10.8.1994 – 25.8.2010), come pure revisore di SF (20.10.1995 – 22.6.2011). B.c Dal punto di vista delle altre persone fisiche agenti in questa struttura di gruppo, B., vice-presidente di AH, di cui deteneva, fino al 2009, il 50% del capitale azionario, ne detiene attualmente il 62.5%, unitamente a C., presidente, proprietario del 25%, il restante 12.5% essendo costituito da azioni al portatore. B.______ è inoltre amministratore di ASF dal 20 marzo 1996, nonché amministratore unico e direttore di A dal 20 marzo 1996. D.______ è membro del consiglio d'amministrazione di AA dal 10 agosto 1994, ed ha funto da revisore della stessa dal 20 marzo 1996 al 23 giugno 2008, nonché di A dal 20 marzo 1996 al 23 giugno
B-2765/2013 Pagina 3 2008. Egli ha peraltro svolto la funzione di direttore di SF dal 20 ottobre 1995 al 17 dicembre 2002, come pure di presidente del suo consiglio d'amministrazione da quest'ultima data. Egli è stato inoltre attivo, in qualità di direttore o di amministratore, in diverse società per le quali il ricorrente ha funto da revisore individuale, ossia AC SA (AC; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile; 18.7.1995 – 17.6.2011), DS (DS; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile; 12.6.1996 – 17.6.2011), CVS (CVS; scopo sociale: partecipazione ad altre società; 16.4.1999 – 16.6.2011), DF (DF; scopo sociale: in particolare, finanziamento di società e persone; 17.10.1995 – 31.5.2010), GS (GS; scopo sociale: commercio di materiali da costruzione; 11.12.1995 – 23.5.2011), e RI (RI; scopo sociale: partecipazione ad altre società; 5.12.1997 – 7.2.2011). C. C.a Mediante messaggio elettronico del 5 settembre 2012, l'ASR ha informato il ricorrente di queste risultanze istruttorie, dalle quali ha concluso, in sostanza, che a quest'ultimo facevano difetto sia la reputazione, sia l'indipendenza necessarie per svolgere la sua attività, e che si imponeva perciò la revoca della sua abilitazione di perito revisore, non prima però di avergli permesso di esprimersi in merito. C.b Nelle sue osservazioni espresse per via elettronica il 21 settembre 2012, il ricorrente, dopo avere affermato di non contestare "evidentemente la situazione formale e le iscrizioni a RC", ha messo in risalto, in particolare, il fatto di avere sempre lavorato in modo indipendente, di non avere mai redatto rapporti di revisioni ordinarie, ma solo limitate, per società che potevano comunque rinunciare ad ogni revisione, che la situazione relativa al gruppo di società AH è stata ad ogni modo sanata, che egli ha agito come perito giudiziario in molti processi penali, a comprova della sua buona reputazione, e che non sono mai sorti problemi di nessun genere a seguito dei rapporti di revisione da lui stilati, chiedendo in definitiva all'ASR di "non prevedere la pena massima" e di permettergli di "continuare la [sua] attività di perito revisore". C.c Cionondimeno, l'ASR ha emesso una decisione il 15 aprile 2013, tramite la quale ha annullato la propria decisione del 30 ottobre 2007, revocando di conseguenza l'abilitazione ad esercitare la funzione di perito revisore per un periodo di due anni, e cancellando la corrispondente iscrizione nel registro pubblico dei revisori (punti 1 e 2), con la
B-2765/2013 Pagina 4 precisazione che il ricorrente rimaneva soggetto agli obblighi di notifica previsti dalla legge, salvo sua rinuncia alla restituzione dell'abilitazione (punto 3), e che doveva saldare un emolumento pari a Fr. 2'000.- non appena il provvedimento revocatorio sarebbe entrato in vigore (punto 4). L'ASR ha in particolare, a giustificazione della durata di due anni della revoca, messo in rilievo il fatto che il ricorrente "non sembra consapevole dell'entità delle norme sull'indipendenza, specialmente quelle concernenti l'indipendenza in apparenza. Le lacune sul piano della comprensione di dette norme, intese nella loro globalità, comporta il rischio che vengano commesse altre violazioni. Occorre quindi considerare che il giudizio è negativo anche se la situazione è ormai regolarizzata" (decisione, pag. 10, punto 7). D. Contro questa decisione il ricorrente è insorto al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 15 maggio 2013, chiedendo, previo annullamento dei primi due punti della stessa, a titolo principale che la revoca dell'abilitazione sia limitata a sei mesi oppure, in via subordinata, che essa sia fissata ad un anno, in entrambi i casi con le relative modifiche delle iscrizioni nel registro pubblico dei revisori. Come argomenti principali, dopo avere ribadito che i fatti esposti nella decisione impugnata non sono contestati (ricorso, pag. 6), il ricorrente avanza che la revoca dell'abilitazione sull'arco di due anni sarebbe assolutamente sproporzionata, nella misura in cui le irregolarità constatate, nel frattempo sanate "e comunque ben prima della decisione del 15 aprile 2013", concernono solamente l'indipendenza in apparenza, che essa limiterebbe oltremodo la sua libertà economica, equivalendo in definitiva ad un divieto di esercitare, e che gli causerebbe in questo modo un danno irreparabile, in particolare tenuto conto della circostanza che egli è ormai sessantenne (ricorso, pagg. 6, 12 e 13). E. Tramite decisione incidentale del 17 maggio 2013, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo, equivalente alle presunte spese processuali, di Fr. 2'000.- entro il 10 giugno 2013, ciò che è avvenuto il 24 maggio 2013. Questo Tribunale ha quindi trasmesso all'ASR un esemplare del ricorso, impartendole un termine entro il 20 giugno 2013 per inoltrare la risposta e produrre l'incarto completo, numerato e corredato di un indice degli atti. Su richiesta dell'ASR, il termine è stato prorogato al 12 luglio 2013.
B-2765/2013 Pagina 5 F. L'ASR ha risposto al ricorso il 12 luglio 2013, postulandone il rigetto con la conseguente conferma della decisione impugnata, in particolare per il motivo che la violazione dell'indipendenza in apparenza è grave tanto quanto la violazione dell'indipendenza di fatto, e che la revoca di due anni, che tiene "particolarmente conto" della regolarizzazione della situazione intervenuta nel frattempo (risposta, pag. 3), ma che, come elemento positivo, non può rimediare alla non consapevolezza delle norme sull'indipendenza (decisione, pag. 10, punto 7), rispetta il principio della proporzionalità. G. Il 17 luglio 2013 questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente un esemplare della risposta dell'ASR, unitamente a copie di una lettera di AC, del 12 giugno 2012, e di una tabella di controllo dei rapporti di revisione, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, salvo ulteriori provvedimenti istruttori o allegazioni delle parti.
Diritto: 1. 1.1 In virtù dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all’art. 32 LTAF. In concreto, l'ASR è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 28 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori [LSR, RS 221.302]), fa quindi parte delle dette autorità (art. 33 lett. e LTAF), e la sua decisione del 15 aprile 2013, che non rientra nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
B-2765/2013 Pagina 6 (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, e visto che l'anticipo di Fr. 2'000.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli all'esame del litigio nel merito. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa al Tribunale amministrativo federale, il quale dispone di un pieno potere di cognizione riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, e, di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). 3. La LSR, entrata in vigore il 1° settembre 2007, disciplina l'abilitazione e la sorveglianza delle persone che forniscono servizi di revisione (art. 1 cpv. 1 LSR), e persegue lo scopo di assicurare che i servizi di revisione siano forniti conformemente alle prescrizioni ed ai requisiti di qualità (art. 1 cpv. 2 LSR). La definizione dello scopo è determinante per l'interpretazione della LSR (Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni [obbligo di revisione nel diritto societario] e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004, di seguito: Messaggio LSR, FF 2004 3545 segg., 3136; RETO SANWALD / LORIS PELLEGRINI, Revision ohne Zulassung, Auswirkungen im Straf-, Verwaltungs- und Zivilrecht, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 2010, pag. 640 segg., 644). 4. 4.1 Le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione necessitano di un'abilitazione (art. 3 cpv. 1 LSR in relazione con l'art. 1 dell'ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza
B-2765/2013 Pagina 7 dei revisori [Ordinanza sui revisori, OSRev, RS 221.302.3]). Una persona fisica è abilitata ad esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata (art. 4 cpv. 1 e 2 nonché art. 5 cpv. 1 LSR). Il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi sono altre circostanze personali dalle quali si deduce che non può garantire un'attività di controllo ineccepibile. Occorre segnatamente prendere in considerazione: (a) le condanne penali; (b) gli atti di carenza beni esistenti (art. 4 cpv. 1 e 2 OSRev). 4.2 La sorveglianza sui revisori compete all'ASR (art. 28 cpv. 1 LSR), che decide, su domanda, in merito all'abilitazione di revisori, periti revisori ed imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 15 cpv. 1 LSR), e tiene un registro, pubblico ed accessibile in Internet, delle persone fisiche e delle imprese di revisione abilitate (art. 15 cpv. 2 LSR). L'ASR può revocare l'abilitazione a tempo determinato o indeterminato a un revisore o perito revisore che non adempie più le condizioni per l'abilitazione di cui agli articoli 4 a 5 LSR. Se le condizioni per l'abilitazione possono essere ristabilite, la revoca gli è dapprima comminata (art. 17 cpv. 1 LSR). 5. 5.1 La nozione di buona reputazione è una cosiddetta nozione giuridica indeterminata, concretizzata dall'art. 4 OSRev, ma per il resto soggetta ad interpretazione (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-1355/2011 del 5 ottobre 2011 consid. 4.1.1 e B-5065/2011 del 3 maggio 2012 consid. 3.1). 5.2 L'autorità inferiore dispone di un ampio margine di apprezzamento per esaminare la questione se le mancanze da lei riscontrate pregiudicano la condotta professionale e la buona reputazione del ricorrente e se egli non è in grado di garantire un esercizio degno di fiducia della propria attività di revisione. Tuttavia, la medesima autorità deve sempre osservare il principio della proporzionalità, vale a dire che, per negare la buona reputazione, la mancanza riscontrata deve essere affetta da una certa gravità e deve stare in un rapporto ragionevole con il rifiuto, rispettivamente il ritiro dell'abilitazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_505/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.3 con rinvii, citata nelle sentenze del Tribunale amministrativo federale B-1355/2011 del 5 ottobre 2011 consid. 4.1.2 e B-5065/2011 del 3 maggio 2012 consid. 3.2).
B-2765/2013 Pagina 8 5.3 Le nozioni di buona reputazione, rispettivamente di garanzia di un'attività di controllo ineccepibile, devono essere interpretate con uno sguardo ai compiti particolari dell'organo di revisione, attenendosi ai relativi disposti in materia di sorveglianza dei mercati finanziari ed in osservanza della prassi che il Tribunale federale ha sviluppato in tale ambito (sentenze del Tribunale federale 2C_505/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2 e 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5065/2011 del 3 maggio 2012 consid. 3.3). Per la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile vanno, in principio, considerati diversi elementi quali l'integrità, la scrupolosità e l'accuratezza irreprensibile, intesi come componenti specifiche professionali della reputazione, oppure la stima, il rispetto e la fidatezza, intese come caratteristiche generali (sentenza del Tribunale federale 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2; URS BERTSCHINGER, in: ROLF WATTER / URS BERTSCHINGER (editori), Basler Kommentar, Revisionsrecht, Basilea 2011, n. 44 ad art. 4 LSR). A seconda delle circostanze, anche attività che esorbitano da quelle inerenti alla funzione di revisore e perito revisore, sono suscettibili di influenzare l'apprezzamento dell'attività di controllo ineccepibile (DTF 129 II 438 consid. 3.3). Un'attività di controllo ineccepibile richiede competenza tecnica e un comportamento corretto nelle relazioni d'affari, con cui si intendono in primo luogo l'osservanza dell'ordinamento giuridico, segnatamente del diritto in materia di revisione, del diritto civile e penale e il rispetto del principio della buona fede (sentenza del Tribunale federale 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6373/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.4). Per questo motivo, violazioni dell'ordinamento giuridico e del principio della buona fede si rivelano incompatibili con l'esigenza di un'attività di revisione ineccepibile (DTAF 2008/49 consid. 4.2.2 segg.; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5115/2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.2). Infine, la giurisprudenza ha precisato che i motivi della violazione degli obblighi e gli effetti concreti che ne derivano, non sono di principio rilevanti per la questione della garanzia di un'attività di controllo ineccepibile (DTAF 2008/49 consid. 4.3.1). 5.4 L'analisi della buona reputazione, rispettivamente della reputazione ineccepibile, deve pure tenere conto delle circostanze attenuanti o
B-2765/2013 Pagina 9 positive, e del loro effetto sulla stessa reputazione (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-7967/2009 del 18 aprile 2011 consid. 5.2.1 e 5.3), nella misura in cui l'autorità inferiore ne sia a conoscenza. Dette circostanze non devono essere valutate automaticamente come attenuanti, ma di principio apprezzate in modo neutrale, in maniera analoga alla valutazione dell'assenza di attenuanti nel diritto penale (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4). La reputazione è determinata sulla base delle mancanze avveratesi anteriormente (sentenza del Tribunale federale 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 6.2 in riferimento alla dimensione temporale) o di fatti recenti. Devono essere considerate anche circostanze personali attenuanti, come ad esempio la capacità di valutazione del carattere illecito del comportamento, il risarcimento e la riparazione del danno (in analogia all'art. 53 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]), il ripristino dello stato conforme al diritto o il carattere eccezionale della mancanza (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-4465/2010 del 3 novembre 2011 consid. 4.2.4 con ulteriori riferimenti), nonché il tempo trascorso dalle violazioni commesse (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-7967/2009 del 18 aprile 2011 consid. 5.2.2). 6. L'osservanza delle norme in materia di indipendenza dell'ufficio di revisione nel diritto della società anonima, vale a dire gli art. 728 (revisione ordinaria) e 729 (revisione limitata) del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220), è determinante per l'adempimento della condizione della buona reputazione. 7. 7.1 L'art. 728 CO disciplina l'indipendenza per le società che sottostanno alla revisione ordinaria (art. 727 CO). L'organo di revisione ha l'obbligo di essere indipendente e di formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva; l'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto, né in apparenza (art. 728 cpv. 1 CO). L'art. 728 cpv. 2 CO contiene un catalogo negativo non esaustivo di fattispecie che sono incompatibili con l'indipendenza, le quali concernono tutte le persone che partecipano alla revisione (art. 728 cpv. 3 CO). In particolare, l’ufficio di revisione non deve prestare, alla società da verificare, altri servizi che comportino il rischio di dovere sottoporre a revisione propri lavori, come potrebbe accadere qualora partecipasse all’attività contabile (art. 728 cpv. 2 n. 4 CO; cosiddetto divieto di autoverifica). Altri casi in cui si applica questa
B-2765/2013 Pagina 10 disposizione concernono segnatamente l’allestimento di conti annuali, la fornitura di servizi di valutazione, lo sviluppo e l’introduzione di sistemi d’informazione finanziaria e l’esecuzione di una revisione interna (Messaggio LSR 2004 3592). Una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d’amministrazione, un’altra persona con funzione decisionale o un azionista importante della società da verificare, è incompatibile con l’attività quale ufficio di revisione e quindi inammissibile (art. 728 cpv. 3 CO). In tale contesto, una relazione stretta può risultare da rapporti professionali o personali (Messaggio LSR 2004 3592). L’indipendenza non è data nemmeno se i suoi requisiti non sono adempiuti da persone vicine all’ufficio di revisione, alle persone coinvolte nella revisione, ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione o ad altre persone con funzione decisionale (art. 728 cpv. 5 CO). Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano altresì alle società poste sotto una direzione unica con la società da verificare o con l’ufficio di revisione (art. 728 cpv. 6 CO). 7.2 L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto (cosiddetta "independence in fact") né in apparenza ("independence in appearance"). L’indipendenza secondo l’apparenza esteriore è di primaria importanza per i terzi in relazione all’obiettivo dell’affidabilità del rendiconto e della revisione. La revisione di un conto impeccabile effettuata da un ufficio di revisione soggettivamente imparziale è insignificante per i terzi se verso l’esterno la credibilità della revisione è compromessa da circostanze che inducono a dubitare dell’indipendenza dell’ufficio di revisione. Non si esige quindi unicamente l’indipendenza soggettiva e interiore dei revisori, ma anche l'assenza di qualsiasi dubbio circa l’indipendenza sul piano oggettivo ed esteriore. Solo in questo modo i terzi possono confidare nell’affidabilità della revisione e del conto annuale. Rilevare un’indipendenza in apparenza insufficiente di un revisore non significa accusarlo sul piano etico di effettiva parzialità interiore; ciononostante, una siffatta apparenza comporta l’esclusione dell’interessato dall’attività di revisione. Per valutare se vi sia l’apparenza di una carente indipendenza, occorre basarsi sull’apprezzamento delle circostanze da parte di un osservatore medio, sulla scorta dell’esperienza generale di vita (punto di vista puramente esterno e oggettivo). Un’apparenza di carente indipendenza può sorgere, in particolare, in relazione a circostanze personali (Messaggio LSR 2004 3591, 3592 e 3594). 8. Per l'ufficio di revisione di una società che sottostà alla revisione limitata valgono, di principio, le medesime esigenze (art. 729 CO; sentenza del
B-2765/2013 Pagina 11 Tribunale amministrativo federale B-6372/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.5.4 con rinvii). Secondo la dottrina, malgrado l'art. 729 CO non li elenchi espressamente, i casi incompatibili con l'indipendenza previsti all'art. 728 CO concernono anche la revisione limitata (ROLF WATTER / CORRADO RAMPINI, in: HEINRICH HONSELL / NEDIM PETER VOGT / ROLF WATTER [editori], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3. edizione, Basilea 2008, n. 4 ad art. 729; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6373/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.5.4) o servono perlomeno da orientamento (Messaggio LSR 2004 4026). A ciò fa eccezione l'art. 729 cpv. 2 CO, che consente all’ufficio di revisione di partecipare all’attività contabile e fornire altri servizi per la società da verificare. Se vi è il rischio di dover verificare propri lavori, esso adotta misure a livello organizzativo e di personale che garantiscano una verifica affidabile (art. 729 cpv. 2 seconda frase CO). 9. Il principio secondo cui l'indipendenza dell'ufficio di revisione non deve essere compromessa, né di fatto né in apparenza, esisteva già nel diritto previgente, anche se, contrariamente ad oggi, non era espressamente contenuto in una base legale (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-4137/2010 del 17 settembre 2010 consid. 4.1). Tale principio, sancito pure nelle Direttive sull'indipendenza della Camera fiduciaria (www.treuhand-kammer.ch), valeva e vale ancora oggi anche per le persone esterne a questa associazione di categoria: si tratta di una linea guida finalizzata a garantire un'attività di revisione regolare e, malgrado non abbia forza di legge, costituisce un criterio oggettivo da rispettare per assicurare un'attività diligente (DTF 131 III 38 consid. 4.2.4). Già sotto l'egida del diritto vigente dal 1992 al 2007, i revisori dovevano essere indipendenti dalle società da verificare e dagli azionisti e organi di maggioranza di queste ultime (art. 727c cpv. 1 vOR nella versione del 4 ottobre 1991 [RU 1992 774], in vigore dal 1° luglio 1992 fino al 31 dicembre 2007 [RU 2007 4791, 4839]); con tale obbligo si intendeva la capacità del revisore di agire liberamente, senza essere controllato ed influenzato dalla società da verificare, rispettivamente dai loro organi responsabili, e di apparire allo stesso modo nelle relazioni esterne (DTF 131 III 38 consid. 4.2). Ai revisori non era permesso di essere dipendenti della società da verificare, né di eseguire per quest'ultima attività inconciliabili con il mandato di revisione.
B-2765/2013 Pagina 12 10. 10.1 È stabilito agli atti che il ricorrente è stato membro del consiglio d'amministrazione di ASF (20.3.1996 – 22.9.2010), direttore aggiunto di A (20.3.1996 – 25.8.2010), amministratore delegato, direttore e revisore di AA (10.8.1994 – 25.8.2010), come pure revisore di SF (20.10.1995 – 22.6.2011). Ciò significa che egli ha contemporaneamente svolto, dal 20 marzo 1996 al 25 agosto 2010, diverse funzioni, in seno alla struttura di gruppo con a capo AH, incompatibili con la necessaria indipendenza che un revisore deve dimostrare di fatto e in apparenza. Il ricorrente non contesta che, a causa di questo cumulo di funzioni, egli ha violato il suo dovere di indipendenza, perlomeno in apparenza. Egli riconosce così, di principio, la fondatezza della revoca della sua abilitazione ad esercitare la funzione di perito revisore, ma afferma che essa deve essere limitata ad un periodo di sei mesi o, al massimo, di un anno. 10.2 Considerato che l'assenza d'indipendenza rimproveratagli dall'ASR riguarda unicamente la cosiddetta "indipendenza in apparenza", e che essa è stata nel frattempo sanata, il ricorrente sostiene che la revoca per un periodo di due anni viola il principio della proporzionalità e, in quanto tale, rappresenta una restrizione eccessiva della sua libertà economica, implicante un danno irreparabile, tenuto conto in particolare della sua età di sessantenne. "A comprova del fatto che egli gode ed ha sempre goduto, anche per rapporto ai terzi, di un'ottima reputazione nel senso generale del termine" (ricorso, pag. 7), il ricorrente fa valere di avere regolato la questione relativa alla sua mancanza d'indipendenza in apparenza come revisore, di avere comunque sempre, in quarant'anni d'attività, fornito i propri servizi in piena indipendenza di fatto, senza essere mai stato oggetto di alcuna contestazione e, in particolare, di cause per risarcimento danni, di essere stato membro per diversi anni della Camera svizzera degli esperti giudiziari e tecnici, e di avere preso parte, in qualità di perito, a diversi procedimenti giudiziari. Alla luce di queste circostanze egli sostiene che l'ASR non ha applicato correttamente il principio della proporzionalità, soprattutto se si considerano le soluzioni consacrate da questo Tribunale nelle decisioni B-853/2011 e B-786/2011, relative a revoche di un anno, e B-6373/2010, relativa ad una revoca di durata indeterminata, ma con la possibile di chiedere una nuova abilitazione dopo un anno dall'entrata in vigore del provvedimento impugnato. 11. In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed
B-2765/2013 Pagina 13 essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 [Cost], RS 101). In particolare, l'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze (art. 42 PA). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425, consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misura idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due deve prevalere in funzione delle circostanze (DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 12. Rispetto alla regola dell'idoneità, bisogna rilevare che la LSR si prefigge di garantire l'erogazione di prestazioni in materia di revisione da parte di specialisti in grado di assicurare la qualità e la regolarità dei loro servizi. Il principio dell'abilitazione obbligatoria permette precisamente di sincerarsi che queste esigenze siano adempiute. In questo senso la revoca dell'abilitazione, espressamente prevista dall'art. 17 LSR, è una misura che permette di raggiungere il fine perseguito dalla legge, il quale, secondo la giurisprudenza, consiste nella tutela degli investitori, delle persone che dispongono di partecipazioni minoritarie e dei creditori, nonché nella sorveglianza delle imprese di revisione per migliorare la qualità dei loro servizi e consolidare la fiducia nell'istituto medesimo della revisione contabile (cfr., per esempio, la decisione del Tribunale federale 2C_505/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.3; decisioni del Tribunale amministrativo federale B-2807/2008 del 7 aprile 2011 consid. 5.2.4 e B-2440/2008 del 16 luglio 2008 consid. 6.3). L'idoneità della revoca dell'abilitazione, quale misura per ristabilire la fiducia del pubblico nella qualità e affidabilità dei servizi di revisione, essendo contemplata dalla legge stessa, questo Tribunale non può che constatarla anche nel caso concreto (art. 190 Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost], RS 101).
B-2765/2013 Pagina 14 13. 13.1 Rispetto alla regola della necessità, è doveroso sottolineare che la LSR non prevede altre misure, di natura diversa dalla revoca e meno incisive, suscettibili di applicarsi al caso concreto. Infatti, per quanto riguarda l'ammonimento, consacrato all'art. 18 LSR, esso concerne unicamente le persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale B-3988/2010 del 31 maggio 2011 consid. 3.3). Relativamente alla comminatoria, prevista dall'art. 17 cpv. 1 LSR, essa non entra in linea di conto in concreto, dal momento che il ricorrente non avrebbe potuto ristabilire immediatamente le condizioni per l'abilitazione, e ciò vista la gravità delle violazioni dell'obbligo di indipendenza (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-853/2011 del 27 luglio 2012 consid. 5). A questo proposito il ricorrente non esprime un parere diverso, ma sostiene, come già ricordato, che la revoca di due anni violerebbe la regola della necessità in quanto eccessivamente lunga, e che al suo posto dovrebbe essere pronunciata una revoca di sei mesi o, al massimo, di un anno, una tale durata incidendo infatti meno pesantemente sui suoi diritti. 13.2 In relazione a questo preciso punto, che costituisce l'oggetto del litigio, occorre osservare che l'ASR ha pronunciato una revoca di due anni sulla base della constatazione che le violazioni della legislazione sulla revisione, in particolare delle regole sull'indipendenza, commesse dal ricorrente, lo sono state per diversi anni e che sono di natura grave (decisione, pag. 11). Ora, se si considera che una revoca di un anno è qualificata dalla giurisprudenza di misura lieve (cfr., per es., sentenza del Tribunale amministrativo federale B-786/2011 del 28 giugno 2011 consid. 4.9), appare chiaro che la valutazione del ricorrente, secondo cui necessaria sarebbe una revoca di sei mesi o, al massimo, un anno, non può essere seguita. Infatti, una revoca di sei mesi non è di principio concepibile per il semplice motivo che la revisione dei conti avviene su base annua (cfr., per es., sentenza del Tribunale federale 2C_1182/2012 del 29 maggio 2013 consid. 4.4). Quanto ad una revoca di un anno, essa non terrebbe sufficientemente conto del fatto che il ricorrente ha assunto ruoli professionali incompatibili tra di loro, in seno al gruppo di società AH, durante diversi anni (1996 – 2010), ciò che ha intaccato gravemente la sua indipendenza come revisore, perlomeno in apparenza, e minato così la sua buona reputazione (cfr. consid. 6 e 7.2), poco importando a questo proposito che egli abbia nel frattempo rimediato a questo stato di cose
B-2765/2013 Pagina 15 (cfr., per es., sentenza del Tribunale federale 2C_927/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 3.5.3). 13.3 Riguardo alle sentenze di questo Tribunale citate dal ricorrente a supporto della sua tesi (B-786/2011, B-853/2011 e B-6373/2010), conviene rilevare che si tratta di fattispecie una diversa dall'altra, nonostante le loro parziali similitudini: la prima concerne revisioni contabili di istituti di previdenza senza la necessaria autorizzazione; la seconda si riferisce certo ad un problema d'indipendenza nell'ambito di una struttura di gruppo complessa, ma la persona coinvolta non aveva in definitiva partecipato ad alcuna revisione; la terza tocca pure una questione d'indipendenza, con revoca di durata indeterminata, ma con la possibilità di chiedere una nuova abilitazione dopo un anno dall'entrata in forza della decisione. Oltre ai casi menzionati dal ricorrente, ne sussistono altri relativi a durate superiori ad un anno, come per esempio il ritiro, a causa della violazione delle regole sull'indipendenza, dell'abilitazione per una durata indeterminata, ma con la possibilità di presentare una nuova domanda dopo tre anni, oppure il rifiuto dell'abilitazione, ugualmente dovuto alla violazione delle regole sull'indipendenza, per una durata indeterminata, ma con la possibilità di formulare una nuova richiesta dopo due anni (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale B-1355/2011 e B-5065/2011). Ciò precisato, l'apprezzamento di una fattispecie da parte dell'ASR, sempre particolare, non è suscettibile di fungere da modello applicabile indistintamente ad altri casi più o meno analoghi, come per esempio alla causa in esame (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-739/2011 del 6 settembre 2012 consid. 3.3.4, § 2 in fine). In questo senso, contrariamente a quanto sembra sostenere almeno implicitamente il ricorrente (ricorso, pag. 12), non si può affermare di essere in presenza di una disparità di trattamento derivante dall'esercizio abusivo, da parte dell'ASR, del proprio potere d'apprezzamento (cfr. anche BERNHARD WALDMANN, PHILIPPE WEISSENBERGER (Editori), VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Schultess 2009, n. 28 ad art. 49 PA). 13.4 È ancora utile rimarcare che la prassi, relativa all'art. 17 LSR, parte dal presupposto che il venir meno della garanzia di un'attività irreprensibile, a causa della violazione delle regole sull'indipendenza, è prevedibilmente sanabile dopo un certo lasso di tempo. Il Tribunale amministrativo federale si sente vincolato a questa interpretazione della legge.
B-2765/2013 Pagina 16 13.5 In definitiva, la revoca dell'abilitazione per due anni deve essere riconosciuta come idonea e necessaria, per cui una revoca di durata inferiore non può entrare in considerazione. 14. 14.1 Rispetto alla regola della proporzionalità in senso stretto, il ritiro dell'abilitazione influisce senza ombra di dubbio sull'attività professionale del ricorrente, ma non è assimilabile ad un divieto d'esercizio della sua professione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-7689/2009 del 21 luglio 2010 consid. 5.4). Egli può infatti continuare a fornire tutti quei servizi che non sono riservati dalla legge a periti revisori e revisori abilitati (art. 2 lett. a LSR), come per esempio la revisione dei conti di un'associazione di piccola o media importanza o di società che impiegano meno di dieci persone a tempo pieno, le quali, al posto di rinunciare completamente alla revisione ("opting out"), hanno deciso di sottoporre i loro conti annuali ad un controllo autonomo che non deve necessariamente soddisfare le disposizioni legali ("opting down"; Messaggio LSR 2004 3575 e 3576). In virtù della sua esperienza pluriennale nel campo della revisione, è indubbio che il ricorrente può continuare ad esercitare la sua professione in modo indipendente come consigliere oppure per conto di un'impresa abilitata, in quest'ultimo caso, però, senza poter firmare i rapporti di revisione in qualità di revisore responsabile ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. c LSR (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2807/2008 del 19 agosto 2008 consid. 5.2.4). 14.2 Per quanto attiene all'età del ricorrente, che aveva già superato i sessant'anni, essendo nato il 22 maggio 1952, al momento dell'emissione della decisione impugnata, avvenuta il 15 aprile 2013, si tratta di un elemento soggettivo non suscettibile di mettere in discussione la fondatezza delle considerazioni appena esposte, nella misura in cui la salvaguardia dell'interesse pubblico, ossia dell'interesse dei fruitori dei servizi di revisione, non può dipendere, per essere effettiva, da fattori personali come, per esempio, l'età del revisore. 14.3 Così stando le cose, la prevalenza dell'interesse pubblico all'erogazione di servizi di revisione contabile di qualità, ristabilita mediante la revoca dell'abilitazione, non prevarica gli interessi privati professionali del ricorrente in modo inammissibile ("Zumutbarkeit"), dimodoché la preponderanza dell'interesse pubblico appare evidente.
B-2765/2013 Pagina 17 15. Di conseguenza, la revoca dell'abilitazione del ricorrente all'esercizio della funzione di perito revisore, pronunciata dall'ASR per la durata di due anni, non risulta, anche rispetto alla prassi amministrativa e giudiziaria, essere sproporzionata. Non può quindi essere rimproverato all'ASR di avere oltrepassato il suo potere d'apprezzamento o di averne abusato (cfr. consid. 2), e ciò anche se il ritiro dell'abilitazione per una durata di due anni può sembrare al ricorrente, soggettivamente, severo rispetto ad altri casi in cui esso è stato pronunciato solo per un anno. 16. Ne discende che l'ASR ha constatato a giusta ragione che il ricorrente non gode più dell'indipendenza, perlomeno apparente, e della buona reputazione necessarie all'esercizio della funzione di perito revisore conformemente alle esigenze legali, revocandogli quindi l'abilitazione per un periodo di due anni mediante la decisione qui impugnata, la quale, non violando il diritto federale (cfr. art. 49 PA), deve essere confermata, ciò che implica il rigetto del ricorso. 17. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 2'000.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 24 maggio 2013. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, e tenuto conto dell'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'ASR, le autorità federali, come autorità di prima istanza, non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
B-2765/2013 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese procedurali di Fr. 2'000.- sono messe a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo versato il 24 maggio 2013. 3. Non sono versate spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di domanda ...; atto giudiziario); – al Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, Berna (atto giudiziario).
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Francesco Brentani Dario Quirici
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 26 marzo 2014