Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-2214/2022
Entscheidungsdatum
22.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-2214/2022

S e n t e n z a d e l 2 2 a g o s t o 2 0 2 4 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Daniel Willisegger, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X. ________ SA, patrocinata dagli avv.ti dott. Davide Cerutti e/o dott. Alex Domeniconi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato dell'economia SECO, Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione, Servizio di revisione, patrocinata dagli avv.ti prof. dott. Isabelle Häner e/o dott. Livio Bundi, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione; restituzione di indennità per lavoro ridotto.

B-2214/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a In data 29 settembre 2021 la società Ernst & Young SA (di seguito: E&Y SA), per conto della Segreteria di Stato dell’economia SECO (di se- guito: SECO, autorità inferiore) ha eseguito presso la X. _____SA un con- trollo per verificare la legittimità del diritto alle indennità per lavoro ridotto (ILR) rivendicate e percepite dal mese di marzo al mese di luglio 2020 (con- trollo [...]) nel corso della crisi pandemica di COVID-19. A.b A seguito del controllo effettuato in base all'analisi dei documenti messi a disposizione dall'azienda, con decisione [...] del 17 novembre 2021, la SECO ha ordinato a X. _____ SA il rimborso delle prestazioni, a suo dire indebitamente versate nel periodo di contribuzione indicato, per un totale di fr. 107'906.45 in favore della cassa di disoccupazione. A.b.a In primo luogo, la SECO ha modificato la somma totale delle ore di lavoro previste per i mesi da marzo a luglio 2020 in funzione dei lavoratori aventi diritto e tenendo conto delle ore che essi avrebbero dovuto effettiva- mente prestare. A.b.b In secondo luogo, la SECO ha ricalcolato e modificato la massa sa- lariale in funzione dei dipendenti ai quali ha riconosciuto il diritto all’ILR. A.b.c In terzo luogo, la SECO non ha riconosciuto il diritto all’ILR relativo alle ore perse rivendicato per i collaboratori “durante il giorno festivo del 20 marzo 2020”. A.b.d In quarto luogo, la SECO non ha riconosciuto il diritto all’ILR per le ore perse rivendicate per la collaboratrice C. _______ per il mese di mag- gio e giugno 2020, in quanto, a quell’epoca, ella non avrebbe ancora be- neficiato di un permesso di soggiorno “per attività lucrativa”. A.b.e In quinto luogo, la SECO ha adattato il diritto all’ILR relativo alle ore perse per dieci dipendenti del personale operaio in funzione delle indica- zioni originariamente inserite a mano nei rispettivi resoconti giornalieri, senza considerare le correzioni apportate in seguito dal datore di lavoro. A.b.f In sesto luogo, la SECO ha concluso che il sistema utilizzato dall’azienda per il controllo del tempo di lavoro del personale tecnico e am- ministrativo, ossia una tabella su file excel compilata con l’indicazione delle ore di lavoro per ogni collaboratore sulla base delle comunicazioni

B-2214/2022 Pagina 3 trasmesse da ciascuno di loro, non è sufficientemente chiaro ed affidabile per verificare le ore lavorate e le ore perse di tali collaboratori. La SECO ha precisato di aver chiesto a X. _____ SA di produrre le tabelle per i mesi da febbraio ad agosto 2020, unitamente ai documenti di supporto rilevanti per la loro compilazione, e di aver ricevuto soltanto le tabelle. Malgrado gli ulteriori solleciti di trasmettere i documenti amministrativi delle tabelle ex- cel, in particolare le e-mail “personali” inviate da alcuni collaboratori e dalla casella “info@” e quelle registrate nel sistema centrale, la SECO avrebbe potuto visionare solo le e-mail rinvenute sugli “ordinatori personali” dei col- laboratori A. ____e B. ____, le quali contenevano messaggi risalenti al pe- riodo di contribuzione. Secondo le ricerche effettuate dalla SECO, entrambi i collaboratori menzionati avrebbero inviato un elevato numero di e-mail nell’arco di un’intera giornata in quei giorni in cui non erano state indicate ore di lavoro effettuate e nei giorni scelti a campione in cui era stato indicato un tempo di lavoro ridotto. Vista la mancata trasmissione dell’elenco delle e-mail inviate dagli altri collaboratori tecnici e dalla casella “info@”, la SECO ha considerato che anche in caso di disponibilità il risultato sarebbe stato, con verosimiglianza preponderante, analogo. Tenendo conto che l’in- vio di e-mail rappresenterebbe solo una parte del lavoro da svolgere in un’azienda, la SECO ha concluso che il diritto all’ILR non poteva essere riconosciuto per tutti i collaboratori del personale tecnico e amministrativo. A.b.g Infine, la SECO ha ritenuto che la perdita di lavoro da prendere in considerazione per giugno e luglio 2020 non fosse indennizzabile, non rag- giungendo per ciascun mese la perdita di lavoro minima del 10 per cento della somma totale delle ore per tutti i collaboratori aventi diritto. A.c In data 21 dicembre 2021 la X. ______SA ha interposto opposizione contro la decisione della SECO del 17 novembre precedente, chiedendo l’annullamento e la riforma della stessa nel senso dell’accertamento di pre- stazioni indebite a titolo di ILR versate da marzo a luglio 2020 limitatamente all’importo di fr. 2'272.70 da rimborsare alla cassa. A.c.a Quanto alla somma totale delle ore previste, la X. _____ SA ha di- chiarato di aver erroneamente conteggiato le assenze di tre collaboratori. Per il resto dei collaboratori interessati, l’opponente ha spiegato di non aver preso in considerazione le assenze constatate nei conteggi perché concer- nerebbero giorni festivi, ferie o malattie. Riguardo ad un altro collaboratore, la X. _____ SA ha rilevato di aver tenuto conto della parziale capacità la- vorativa dell’interessato pari al 50% a seguito di un infortunio.

B-2214/2022 Pagina 4 A.c.b Secondariamente, la X. ______SA ha contestato che la massa sala- riale indicata nei conteggi non fosse corretta, sottolineando che i conteggi sarebbero stati allestiti con il supporto di una fiduciaria esterna e lamen- tando che la decisione avversata non sostanzierebbe in alcun modo la pre- sunta discrepanza riscontrata. Infine, la mancata inclusione del collabora- tore D. ______ nella massa salariale per il mese di marzo 2020 sarebbe avvenuta per una svista. A.c.c La X. ____ SA ha ribadito di aver rivendicato correttamente delle ore perse per ragioni economiche il giorno del 20 marzo 2020, poiché tale data non sarebbe stata mai decretata come giorno festivo nel Canton Ticino. A.c.d La X. _____ SA ha asserito che l’erronea indicazione della collabo- ratrice C. _______ nelle tabelle delle ore di lavoro previste per i mesi di maggio e giugno 2020, quando non era ancora in possesso di un permesso di soggiorno per “attività lucrativa”, sarebbe avvenuta in buona fede e non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della determinazione del diritto all’ILR. A.c.e La X. _____ SA ha poi dichiarato di disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro efficace sia per quanto concerne gli operai (tramite i rendiconti giornalieri), sia per quanto concerne il personale amministrativo e tecnico (tabella excel), contestando l’asserzione della SECO secondo cui la perdita di lavoro non fosse sufficientemente controllabile. A.c.e.a Quanto agli operai, la X. _____ SA ha rilevato di essere intervenuta a posteriori sui resoconti mensili compilati dai medesimi, correggendo le indicazioni sbagliate. Ella ha descritto poi brevemente i motivi alla base degli errori iniziali di compilazione da parte degli operai. La X. _____ SA ha ritenuto che le visibili correzioni apportate successivamente non siano cri- ticabili. Tuttavia, per quanto riguarda i lavoratori E. ____ e F. _______, l’op- ponente ha riconosciuto che nel giugno 2020 sarebbe stata effettivamente presentata una richiesta di ore perse non dovute e che le relative presta- zioni a titolo di ILR pari a fr. 2'272.70 potrebbero ritenersi percepite indebi- tamente e andrebbero rimborsate. A.c.e.b Quanto al personale amministrativo e tecnico, l’opponente ha con- testato l’asserzione della SECO secondo cui le e-mail erano disponibili in modo parziale, nonché le considerazioni concernenti le e-mail inviate dai collaboratori A. ____ e B. ____. A suo modo di vedere, non è possibile procedere a generalizzazioni sulla base dell’analisi del numero di e-mail inviate da due soli dipendenti per concludere all’inaffidabilità del sistema di

B-2214/2022 Pagina 5 controllo delle ore di lavoro per tutti i collaboratori. Un simile criterio di ve- rifica non terrebbe conto della tipologia delle e-mail inviate. A.c.f Infine, la X. _______ SA ha ritenuto giustificata la rivendicazione delle ore di lavoro perse per ragioni economiche, avendo la perdita di lavoro da prendere in considerazione raggiunto e ampiamente superato la perdita di lavoro minima del 10 per cento anche per i mesi di giugno e luglio 2020. B. B.a Con decisione su opposizione del 24 marzo 2022 la SECO ha accolto parzialmente l’opposizione del 21 dicembre 2021 e annullato la decisione del 17 novembre 2021, nella misura in cui quest’ultima ha qualificato il 20 marzo 2020 come giorno festivo. Per il resto, ha respinto l’opposizione e ridotto l’importo da rimborsare a titolo di prestazioni indebitamente ver- sate da fr. 107'906.45 a fr. 104'347.95. B.b Quanto alle ore previste, la SECO ha preso atto che la X. _______ SA non ha messo in discussione di aver erroneamente conteggiato le assenze per tre collaboratori. Oltracciò, l’informazione sulle ore prese in considera- zione quali ore di lavoro contraddirebbe i documenti trovati nell’azienda in occasione del controllo, ad esempio nella misura in cui per il 19 marzo 2020 sarebbero ingiustamente state indicate zero ore di lavoro previste. B.c Quanto alla massa salariale dei dipendenti aventi diritto, la SECO ha sottolineato che i documenti a cui l’opponente si riferisce contraddirebbero i documenti trovati presso l’azienda durante il controllo. Ad esempio, non sarebbe stato possibile stabilire una plausibilità, né spiegare le modalità di calcolo della tredicesima mensilità, per cui essa avrebbe dovuto essere ricalcolata parzialmente. B.d Contrariamente a quanto ritenuto nella prima decisione, la SECO ha considerato la perdita di lavoro rivendicata per il giorno 20 marzo 2020 in principio computabile, adeguando il calcolo di conseguenza per tutti i di- pendenti, ossia anche quelli del personale tecnico e amministrativo, ec- cetto A. _______ e B. _______, in quanto, secondo gli accertamenti espe- riti, essi avrebbero inviato diverse e-mail in tale data, ciò che farebbe sup- porre che quel giorno essi abbiano lavorato. B.e La SECO ha mantenuto il mancato riconoscimento delle ore perse per motivi economici rivendicate per la collaboratrice C. _______ nei mesi di

B-2214/2022 Pagina 6 maggio e giugno 2020, visto l’assoggettamento all’AVS solo a partire dal mese di luglio 2020. B.f Quanto ai resoconti giornalieri delle ore lavorate dagli operai, la SECO ha riconstatato che il sistema di registrazione del tempo di lavoro con le successive correzioni apportate alla fine di ogni mese non soddisfa il re- quisito di un sufficiente controllo dell’orario di lavoro. B.g Riguardo al personale amministrativo e tecnico, la SECO ha reiterato che le tabelle excel con la sola indicazione delle ore di lavoro per ogni col- laboratore non adempiono la condizione della sufficiente controllabilità dell’orario di lavoro. Inoltre, la SECO ha rinviato al formulario “Controllo presso i datori di lavoro concernente le indennità per lavoro ridotto e per intemperie corrisposte – documenti verificati” in cui, a suo dire, la ricorrente avrebbe confermato con la propria firma la mancata esistenza di un con- trollo operativo dell’orario di lavoro. Malgrado la ricorrente abbia insistito sul posto che vi fosse un sistema di controllo, questo non sarebbe stato trovato, né presentato entro il periodo di grazia. Infine, la SECO ha ritenuto difendibili le proprie modalità di verifica delle e-mail in base agli accerta- menti a campione, reputando invece infondate le obiezioni dell’opponente sulla natura delle e-mail analizzate. B.h La SECO ha mantenuto le proprie considerazioni anche riguardo al mancato riconoscimento del diritto all’ILR per i mesi di giugno e luglio 2020. C. Contro la menzionata decisione su opposizione della SECO del 24 marzo 2022 la X. _____ SA (di seguito: ricorrente) è insorta con ricorso del 12 maggio 2022, chiedendo, in via principale, l’accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione avversata, nonché il rinvio degli atti all’au- torità inferiore per nuovi accertamenti e giudizio ai sensi dei considerandi. In via subordinata, chiede di riformare la decisione impugnata nel senso che sono accertate prestazioni indebite a titolo di ILR da marzo a luglio 2020 limitatamente all’importo di fr. 2'272.70, le quali andranno rimborsate alla cassa. C.a Sotto l’aspetto formale, la ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito tanto grave da giustificare già in sé l’annullamento della de- cisione impugnata. C.b Nelle questioni di merito, la ricorrente mantiene essenzialmente la mo- tivazione adottata in sede di opposizione nelle tematiche relative alla

B-2214/2022 Pagina 7 massa salariale, alla situazione della collaboratrice C. ____, al sistema di registrazione del tempo di lavoro per gli operai, nonché al mancato ricono- scimento del diritto all’ILR per i mesi di giugno e luglio 2020. C.b.a Quanto alla somma totale delle ore di lavoro previste, ella contesta ulteriormente la contraddizione evidenziata dalla SECO, secondo cui per il 19 marzo 2020 sarebbero state ingiustamente indicate zero ore di lavoro previste, in quanto nel caso del 19 marzo 2020 si tratterebbe di un giorno festivo, non solo in Ticino. C.b.b La ricorrente prende poi atto che la SECO ha riconosciuto il suo er- rore nell’aver inizialmente rimproverato alla ricorrente di aver conteggiato a torto delle ore lavorative il 20 marzo 2020. Tuttavia, ella non condivide che la SECO abbia escluso dal diritto all’indennità i dipendenti A. _ e B. _ perché questi “avrebbero inviato diverse e-mail il 20 marzo 2020 e si può quindi supporre che abbiano lavorato quel giorno”. La ricorrente qualifica insufficienti gli indizi su cui la SECO avrebbe fondato le proprie supposi- zioni. C.b.c Riguardo al personale amministrativo e tecnico, la ricorrente conte- sta inoltre l’asserzione di aver dato conferma della presunta assenza di un sistema di controllo delle ore di lavoro, sottoscrivendo il formulario “Docu- menti verificati” in occasione del controllo. D. Mediante risposta al ricorso del 22 settembre 2022, inoltrata entro il termine prorogato e trasmessa alla ricorrente con l’indice degli allegati cartacei il giorno seguente, l’autorità inferiore chiede di respingere il ricorso nella mi- sura della sua ammissibilità, ad eccezione dell’indennità di lavoro ridotto giustificata per il collaboratore B. _______ per il 20 marzo 2020. La SECO ritiene ingiustificate sia la violazione del diritto di essere sentito sia tutte le ulteriori censure di merito. A titolo di eccezione, ella riconosce il diritto all’ILR e le prestazioni pari ad un importo di fr. 232.35 per il collabo- ratore B. _______ per il giorno del 20 marzo 2020, in quanto vi sarebbe da presumere ch’egli non abbia lavorato in tale data, chiedendo di conse- guenza di ridurre l’importo da rimborsare a fr. 104'115.60. La SECO ha successivamente prodotto gli atti preliminari su una chiavetta USB. E. Con scritto del 7 dicembre 2022, la ricorrente ha comunicato, entro il ter- mine prorogato, di non presentare alcun allegato di replica.

B-2214/2022 Pagina 8 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire nella pre- sente causa (art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicu- razione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0]) in re- lazione con gli artt. 31 seg. e 33 lett. d della legge sul Tribunale ammini- strativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 172.32), trattandosi nel caso in esame di una decisione su opposizione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Non sussiste alcuna eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF. 1.2 La procedura è retta in principio dalla PA, fintanto che la LTAF non di- sponga altrimenti (art. 37 LTAF). Sono riservate, secondo l'art. 3 lett. d bis

PA, le disposizioni particolari della procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte gene- rale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (LPGA, RS 830.1). Le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA (art. 1 LADI). 1.3 La ricorrente è una società anonima ai sensi del Codice delle obbliga- zioni (CO, RS 220; art. 620 segg. CO), risulta particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annulla- mento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA in rela- zione con l'art. 59 LPGA). I disposti relativi ai poteri di rappresentanza, al termine, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 11 e 52 cpv. 1 PA; art. 60 cpv. 1 LPGA; art. 22a cpv. 1 lett. a PA) sono parimenti adempiuti. Allo stesso modo sono ossequiate le altre condizioni di ricevibilità (art. 46 segg. PA). 1.4 Il presente ricorso è pertanto ammissibile. 2. Nel caso che ci riguarda, mediante la decisione impugnata l'autorità infe- riore ha accolto parzialmente e in prevalenza respinto l'opposizione della ricorrente, intimando la restituzione di fr. 104'347.95 (anziché di fr. 107'906.45) a titolo di prestazioni indebite versate per lavoro ridotto dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2020. La riduzione dell’importo è da ricondurre al riconoscimento del diritto all’ILR per il giorno 20 marzo 2020, in un primo momento erroneamente qualificato come giorno festivo, per

B-2214/2022 Pagina 9 tutti i dipendenti aventi diritto, eccetto che per A. _______ e B. _______, i quali, a detta della SECO, avrebbero verosimilmente lavorato in tale data. Sotto l’aspetto formale, la ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito a tal punto grave da giustificare in sé l’annullamento della decisione impugnata, mentre nel merito si avversa contro il giudizio dell’au- torità inferiore in tutti i punti contestati, riconoscendo solo in via subordinata prestazioni indebitamente percepite limitatamente ad un importo di fr. 2'272.70. In concreto, ella contesta l’accertamento della somma totale delle ore di lavoro previste e della massa salariale per i dipendenti aventi diritto, il mancato riconoscimento del diritto all’ILR rivendicato per A. _______ e B. _______ il giorno 20 marzo 2020, le considerazioni sul diritto all’ILR per C. _______ per i mesi di maggio e giugno 2020, la pre- sunta assenza di un sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro sia per quanto concerne gli operai, sia per quanto concerne il personale am- ministrativo e tecnico e infine il mancato riconoscimento delle ore di lavoro perse nei mesi di giugno e luglio 2020. In sede di risposta, l’autorità inferiore ha postulato principalmente il rigetto del ricorso nella misura della sua ammissibilità e eccezionalmente, se- condo il senso, un accoglimento parziale del ricorso nel senso di ridurre l’importo da restituire a titolo di prestazioni indebitamente percepite per la- voro ridotto a fr. 104'115.60, adducendo che il giorno 20 marzo 2020 B. _______ non avrebbe prestato alcuna attività lavorativa e riconoscendo il diritto all’ILR di questo dipendente nella misura di fr. 232.35. In assenza di una vera e propria decisione di riesame in questo punto e in considera- zione della conclusione, poc’anzi esposta, dell’autorità inferiore, l’oggetto litigioso nel presente procedimento rimane invariato e il punto in questione verrà esaminato nel prosieguo del presente giudizio. 3. Conformemente all'art. 95 cpv. 1 LADI la restituzione in materia di assicu- razioni sociali è disciplinata dall'art. 25 LPGA, il quale al suo cpv. 1, primo periodo, ordina che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 secondo periodo LPGA). Per prestazioni indebitamente riscosse si intendono le pre- stazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'am- ministrazione può riesaminare una decisione formalmente passata in

B-2214/2022 Pagina 10 giudicato e che non è stata oggetto di controllo da parte di un'autorità giu- diziaria. L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) o per la revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesi- stenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319; 129 V 110 seg. consid. 1; cfr. sentenza del TF 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1). L'ufficio di compensazione, diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3 LADI), verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Can- toni o a un altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI). Se accerta che le prescri- zioni legali non sono state applicate o non sono state applicate corretta- mente, l'ufficio di compensazione impartisce alla cassa o al servizio canto- nale competente le istruzioni necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (art. 83a cpv. 1 e 3 LADI). Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccu- pazione [OADI, RS 837.02]), compete alla SECO in qualità di ufficio di com- pensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie. Secondo l'art. 111 cpv. 2 OADI, l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 intero consid. 2.1-2.4 con ulteriori rinvii). 4. Sotto l’aspetto formale, la ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito nel suo aspetto legato all’obbligo dell’autorità di motivare le decisioni e di sentire preliminarmente l’interessato prima dell’emanazione di una decisione. La ricorrente qualifica la violazione invocata tanto grave da giustificare già da sola l’annullamento della decisione impugnata. In concreto, nella decisione su opposizione la SECO non avrebbe sostan- ziato quali sarebbero le contraddizioni che avrebbe riscontrato tra la docu- mentazione presentata dalla ricorrente e quella reperita al momento del controllo, tant’è che in nessuna delle due decisioni della SECO sarebbero stati esposti i riscontri fattuali delle verifiche della E&Y SA, incaricata dalla SECO. Delle generiche allegazioni come ad esempio “non ha nulla a che

B-2214/2022 Pagina 11 vedere con quella che avrebbe dovuto essere presa in considerazione” o “contraddice i documenti trovati” non soddisferebbero le minime esigenze di motivazione. Inoltre, nella decisione impugnata la SECO non avrebbe preso posizione sugli allegati alla medesima, né concesso alla ricorrente la possibilità di esprimersi su di essi prima dell’emanazione della decisione. 4.1 Il diritto di essere sentito, ancorato nell’art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso e, per questo motivo, dev’essere esaminata prima di affrontare le censure di merito (DTF 132 V 387 con- sid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Il diritto di essere sentito assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciutegli affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 con- sid. 3.1). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente. Detto diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragiona- mento (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 con- sid. 3.2 con riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motiva- zione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza del TF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenze del TF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). 4.2 4.2.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha esaminato tutti i punti contestati dalla ricorrente in sede di opposizione circa la somma to- tale delle ore di lavoro previste, la massa salariale dei dipendenti aventi diritto, la contestata qualifica del 20 marzo 2020 come giorno festivo, la situazione della dipendente C. _______, nonché il sistema di registrazione del tempo di lavoro per gli operai e il personale amministrativo e tecnico e infine il mancato riconoscimento del diritto all’ILR per i mesi di giugno e luglio 2020. Ella ha menzionato le differenti censure sollevate dalla ricor- rente in sede di opposizione, indicando le disposizioni giuridiche e la giuri- sprudenza rilevanti ed esponendo ugualmente gli elementi e i motivi che l’hanno indotta a mantenere in prevalenza le considerazioni prese nella

B-2214/2022 Pagina 12 decisione a seguito del controllo, eccezion fatta per la qualifica inesatta del 20 marzo 2020 come giorno festivo. In particolare, la restituzione delle in- dennità per lavoro ridotto si lascia principalmente ricondurre alla presunta assenza di un sistema di controllo sufficiente ed affidabile del tempo di la- voro per gli operai ed il personale amministrativo, ciò che ha condotto la SECO a ricostruire le ore di lavoro riconosciute o meno, a procedere ad un nuovo riepilogo delle ore perse e ad un ricalcolo dei conteggi segnata- mente in riferimento alla somma totale delle ore di lavoro previste e della massa salariale. Nella decisione su opposizione e in quella a seguito del controllo si trova alla fine una tabella con la sintesi della contestazione. In essa sono messi a confronto per ogni mese le prestazioni richieste, quelle riconosciute, la differenza con gli importi non riconosciuti e gli importi da restituire. Il calcolo concreto è poi evincibile dagli allegati di entrambe le decisioni. 4.2.2 Mediante il proprio gravame in cui ella si confronta con tutti i punti sollevati dall’autorità inferiore in entrambe le decisioni, la ricorrente lascia comunque trasparire di essere stata verosimilmente messa nella condi- zione di capire la portata della decisione avversata e di impugnarla con cognizione di causa. Questo dimostra che la motivazione della decisione impugnata le è stata sufficiente per motivare le proprie censure. Contraria- mente a quanto vorrebbe far sembrare, la ricorrente è stata in grado di afferrare l’entità e la portata delle contraddizioni rimproverate dalla SECO tra le domande e i calcoli di ILR e la documentazione verificata in occasione del controllo. Pertanto, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito nella sua componente dell’obbligo di motivare le decisioni. Se infine il giudizio impugnato sia corretto o meno, è una questione che sarà esaminata affrontando le censure di merito. 4.2.3 In genere, nell’ambito di una procedura di opposizione in materia di indennità di assicurazione contro la disoccupazione, come avvenuto nel caso di specie, le parti hanno la possibilità di esprimersi ampiamente sulla decisione contro la quale hanno inoltrato opposizione. In seguito, l’autorità adita esamina la decisione alla luce delle contestazioni sollevate e se del caso la sostituisce con la decisione su opposizione. Pertanto, salvo situa- zioni particolari che la ricorrente non menziona, non è di principio neces- sario sentire le parti prima che venga emanata una decisione su opposi- zione. Nel caso in esame non è dunque ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito in questa particolare componente.

B-2214/2022 Pagina 13 5. 5.1 La LADI si prefigge di garantire agli assicurati un'adeguata compensa- zione della perdita di guadagno a causa di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e di insolvenza del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1 LADI). Il lavoro ridotto ha lo scopo di aiutare le aziende alle prese con una riduzione tem- poranea dell’attività a superare il momento di difficoltà senza operare licen- ziamenti. Per tempo di lavoro normale s’intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l’uso locale nel ramo economico interessato; per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l’orario annuo medio convenuto contrattualmente è consi- derato tempo di lavoro normale (art. 46 cpv. 1 OADI). L'art. 46b cpv. 1 OADI statuisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Secondo l'art. 46b cpv. 2 OADI, il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro. 5.2 Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s’intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente (art. 46 cpv. 2 primo e secondo periodo OADI). 5.3 Secondo l’art. 34 cpv. 1 LADI l’indennità ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile (art. 34 cpv. 1 LADI). Determinante, fino al limite valido per il calcolo dei contributi (art. 3 LADI), è il salario, conve- nuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del la- voro ridotto (art. 34 cpv. 2 primo periodo LADI). Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante la sospensione del lavoro o non costituiscano in- dennità per inconvenienti connessi al lavoro (art. 34 cpv. 2 secondo periodo LADI). 5.4 Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19; Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, RU 2020 877). In deroga agli artt. 34 cpv. 2 e 38 cpv. 3 lett. b LADI, durante la situazione straordinaria, la perdita di guadagno computabile era calcolata in proce- dura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto era versata in forma forfetta- ria (art. 8i cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

B-2214/2022 Pagina 14 disoccupazione). La percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici risultava dal rapporto tra la somma delle ore che le persone in- teressate dal lavoro ridotto avevano perso per questi motivi e la somma delle ore che le persone aventi diritto all’indennità dovevano effettuare (art. 8i cpv. 3 Ordinanza Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione). La perdita di guadagno computabile corrispondeva alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei gua- dagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità (art. 8i cpv. 4 Ordinanza Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione). L’art. 8i Ordinanza Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione è ri- masto in vigore fino al 31 marzo 2022 (cfr. DTAF 2021 V/2 E 3.7). Il diritto di necessità del Consiglio federale di emanare ordinanze per combattere il coronavirus è nel frattempo stato convertito nella legge sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di CO- VID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) La procedura sommaria si è rivelata necessaria per poter effettuare i pa- gamenti alle imprese interessate nel modo più rapido e semplice possibile, senza burocrazia e lunghi periodi d’attesa, prendendo in conto tuttavia che il conteggio sommario dell’ILR potesse condurre a risultati diversi rispetto a quelli ottenuti secondo la contabilità convenzionale, basata sui singoli dipendenti (cfr. Messaggio del 12 agosto 2020 concernente la legge fede- rale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19, Legge COVID-19, FF 2020 5797 segg., 5847). 5.5 I presupposti del diritto all'indennità per il lavoro ridotto sono disciplinati all'art. 31 LADI. Secondo il cpv. 1 di detto disposto, i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se: (a.) sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno an- cora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS; (b.) la perdita di lavoro è computabile (art. 32); (c.) il rapporto di lavoro non è stato disdetto; (d.) la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presu- mibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro. Una perdita di lavoro non è computabile segnatamente in quanto cada in giorni festivi (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. c LADI). 5.6 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui per- dita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficiente- mente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI).

B-2214/2022 Pagina 15 5.6.1 Per prassi costante la controllabilità della perdita di lavoro è un requi- sito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca (sen- tenze del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 in fine, 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2 in fine e C 191/02 del 15 lu- glio 2003 consid. 1.3; cfr. sentenze del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 7.2.1 e B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1). Se la sufficiente controllabilità del tempo di lavoro non può essere stabilita, la concessione di prestazioni appare errata e si giustifica la restituzione: voler sollevare dei dubbi a tale proposito equivarrebbe ad invertire l'onere della prova che in questo punto ben preciso incombe chiaramente al datore di lavoro (sentenze del TF 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1, 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 i.f. con ulteriori riferimenti; sen- tenze del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 7.2.1, B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1 e B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 con- sid. 3.1 con ulteriori riferimenti; BORIS RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2 a ed., pag. 490). Il datore di lavoro deve perciò essere in grado di stabilire in modo preciso e se possibile indiscutibile, pressoché esatto, l'entità della riduzione che ha dato luogo ad indennizzare ciascun dipendente beneficiario dell'indennità (sentenza del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 con ulteriori riferimenti; sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii). 5.6.2 Salvo circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal da- tore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 con- sid. 3.1, sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1). Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti allestiti a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro setti- manali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; sentenze del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3 e C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gen- naio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile (sentenza del TF C 140/02 dell'8 ottobre 2002 con- sid. 3.3). L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché me- diante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF

B-2214/2022 Pagina 16 C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2; cfr. sentenze del TAF B-4689/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.5.2, B-5208/2017 del 14 gen- naio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii; THOMAS NUSSBAUMER, in: Ulrich Meyer [ed.], Schweizeri- sches Bundesverwaltungsrecht, Tomo XIV, Soziale Sicherheit, 3 a ed. 2016, p. 2404; RUBIN, op. cit., p. 486). Le ore di lavoro effettuate non devono ne- cessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico (sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; cfr. sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1 con ulteriori rinvii). 5.6.3 La perdita di lavoro è reputata sufficientemente controllabile unica- mente a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano con- trollabili per ogni giorno di lavoro (cfr. sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 seg. con ulteriori rinvii). Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari, che devono essere compensate durante il periodo di conteggio, siano prese in consi- derazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile (cfr. sentenza del TF C 86/01 del 12 giugno 2001 consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, op. cit., p. 490 e i riferimenti citati). Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile (cfr. MURER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial- versicherungsrecht, 4 a ed. 2013, p. 205) e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze (cfr. sentenza del TAF B-3939/2011 del 29 no- vembre 2011 consid. 4.1 e i riferimenti citati) anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 con- sid. 3.1.4 con ulteriori rinvii). 5.6.4 Le ore lavorate devono essere rilevate – che sia su carta o in via meccanica o elettronica – almeno quotidianamente dall'impiegato stesso o dal suo superiore. Detti rilevamenti non possono essere modificati ulterior- mente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1 con ulteriori rinvii). 5.6.5 Per costante giurisprudenza, l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non ha derogato al diritto vigente per quanto concerne il requisito della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro e l’obbligo di rilevamento del tempo di lavoro (cfr. sentenze del TF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.2, 8C_306/2023 del 7 marzo 2023 consid. 3.1.2; DTAF 2021 V/2 E. 4.4.1, 4.5).

B-2214/2022 Pagina 17 5.7 Una perdita di lavoro è computabile se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in com- plesso dai lavoratori dell’azienda (art. 32 cpv. 1 lett. b LADI, art. 48a OADI). 6. Di seguito occorre dapprima esaminare se i sistemi di registrazione del tempo di lavoro adottati dalla ricorrente, vale a dire i rapporti di lavoro com- pilati manualmente dagli operai e corretti a posteriori dal datore di lavoro (cfr. consid. 6.1 segg.), rispettivamente le tabelle excel per il personale am- ministrativo e tecnico (cfr. consid. 6.2 segg.), possono soddisfare il requi- sito di un controllo operativo sufficiente dell’orario di lavoro ai sensi della LADI e della giurisprudenza menzionata. La risposta a queste domande è in effetti rilevante in quanto può avere ripercussioni sul riconoscimento dell’ILR dei dipendenti e a sua volta sul calcolo delle ore di lavoro previste e della massa salariale determinante. 6.1 6.1.1 Dall’incarto risulta che gli operai per i quali era stata rivendicata l’in- dennità per lavoro ridotto compilavano manualmente un documento che la ricorrente ha denominato “resoconto giornaliero” e in cui venivano indicati giorno per giorno il luogo di lavoro (p. es.: cantiere, magazzino, ecc.), il numero di ore svolte e il genere di attività prestata. Come rilevato in sede di opposizione e di ricorso, settimanalmente veniva svolto con il capocan- tiere di riferimento un resoconto sui vari dipendenti e a fine mese ogni di- pendente consegnava a sua volta un resoconto giornaliero delle ore lavo- rate nel mese in questione. La ricorrente spiega e non contesta di essere intervenuta su alcuni resoconti mensili in caso di discrepanze risultanti da un confronto fra il resoconto del capocantiere e quello del singolo dipen- dente e di aver corretto le indicazioni sbagliate alla fine di ogni mese. A suo dire, le incongruenze riscontrate sarebbero da ricondurre, da un lato, alle difficoltà linguistiche di molti operai non di madre lingua italiana, e dall’altro al fatto che i resoconti non sarebbero stati compilati sempre giornalmente ma stilati frettolosamente poco prima della consegna a fine mese, tant’è che sarebbe stato necessario sollecitare taluni operai per poter ricevere i resoconti in tempo utile. Le incongruenze sui rapporti dei singoli dipendenti si sarebbero accentuate nel periodo Covid-19, in cui, per il timore di per- dere il posto di lavoro e in considerazione della richiesta di alternarsi su vari posti di lavoro, essi avrebbero erroneamente indicato sul resoconto di trovarsi in magazzino o in cantiere. Queste circostanze avrebbero portato ad una compilazione dei resoconti approssimativa e spesso sbagliata che avrebbe reso necessario un intervento correttivo a fine mese.

B-2214/2022 Pagina 18 Per quanto attiene ai lavoratori E. _______e F. ______, la ricorrente ha riconosciuto nell’opposizione e nel ricorso di aver rivendicato per errore delle ore perse non dovute e di dover quindi restituire un importo comples- sivo di fr. 2'272.70. Per gli altri operai, la ricorrente ritiene che i resoconti giornalieri, anche quelli che sono stati oggetto di correzione, siano conformi ai requisiti posti dall’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. 6.1.2 Da un esame dei singoli resoconti giornalieri (doc. 3 – doc. 7 allegati alla risposta della SECO) è ravvisabile come alcune indicazioni riportate originariamente dal rispettivo lavoratore abbiano subito una successiva correzione. Si distingue in particolare che alcune indicazioni apportate ini- zialmente dagli operai in relazione al cantiere, alle ore e alla descrizione dell’attività svolta sono state in seguito cancellate manualmente con più tratti di penna e sostituite con la scritta “Covid”, rendendole così illeggibili o difficili da leggere. Come già segnalato, le ore di lavoro devono essere rilevate – che sia su carta o in via meccanica o elettronica – almeno quotidianamente dall'im- piegato stesso o dal suo superiore e la loro rilevazione non può essere modificata successivamente, senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. consid. 5.6.4). È opportuno ancora una volta sottolineare che, per costante giurisprudenza, I’esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro è adeguatamente garantita solo con una registrazione gior- naliera continua ("fortlaufend") e in tempo reale (''echtzeitlich") deI tempo di lavoro sulle ore di lavoro prestate effettivamente, senza che tali circo- stanze possano essere sostituite da documenti allestiti a posteriori (sen- tenza del TF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 5.2). Al riguardo le ore di lavoro non devono necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico (idem). Determi- nanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (idem). Tale normativa vuole così as- sicurare che la perdita di lavoro sia effettivamente verificabile in ogni mo- mento dagli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupa- zione (idem; sentenze 8C_728/2023 deI 15 maggio 2024 consid. 5.2; 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 5.2.1). Un’analisi del caso di specie sullo sfondo della giurisprudenza summenzio- nata porta a concludere che il sistema di registrazione del tempo di lavoro per gli operai, vale a dire i cosiddetti resoconti giornalieri compilati a mano dal dipendente con le correzioni apportate ex post alla fine del mese dal datore di lavoro, non adempie le condizioni relative all’art. 31 cpv. 3 lett. a

B-2214/2022 Pagina 19 LADI, in particolare il requisito di una registrazione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro. Questo, a maggior ragione, se si tiene conto che con le correzioni fornite successivamente le ore di lavoro effetti- vamente indicate sono state modificate in ore perse per ragioni economi- che. Non presta dunque fianco ad alcuna critica che l’autorità inferiore ab- bia adattato il diritto all’ILR in relazione alle ore perse per gli operai in fun- zione delle iscrizioni originali nei resoconti giornalieri. Le giustificazioni fatte valere dalla ricorrente in merito alle incoerenze e discrepanze nella compi- lazione dei resoconti giornalieri da parte degli operai mancano di perti- nenza, sono in parte contraddittorie quanto al momento della compilazione e non riescono a convincere, né a conferire al suo modo di agire una cre- dibilità maggiore di quella attribuita dalla SECO alle indicazioni effettuate originariamente dai collaboratori. 6.2 6.2.1 La ricorrente spiega che anche per il personale amministrativo e tec- nico è stato fatto settimanalmente un resoconto del lavoro svolto, il quale è stato riportato in una tabella excel, compilata sulla base delle indicazioni fornite dai singoli collaboratori, i quali hanno successivamente confermato la correttezza dei dati e dei loro rilevamenti quotidiani apportando la loro firma sotto le rispettive tabelle. Tali tabelle mensili con il resoconto delle ore lavorative per il personale amministrativo e tecnico corrispondono al Doc. S allegato all’opposizione e al Doc. O allegato al ricorso, i quali non sono comprensivi del resoconto per il mese di maggio. Rispetto all’allegato men- zionato, le tabelle mensili messe a disposizione di E&Y SA dalla ricorrente entro il periodo di grazia in seguito al controllo non accludono la firma dei dipendenti interessati (doc. 14 della risposta al ricorso e doc. 36 dell’incarto della SECO) e comunque le liste excel nei menzionati Doc. S e Doc. O non sono sempre firmate da tutti i dipendenti interessati. Nel termine impartito entro il periodo di grazia la ricorrente ha fornito unicamente le tabelle excel senza ulteriori documenti di supporto. 6.2.2 Ora, le tabelle excel mensili con il resoconto delle ore lavorative per il personale amministrativo e tecnico esaminate dalla SECO non possono garantire l’adempimento dell’esigenza relativa alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro ai sensi della prassi citata (cfr. consid. 6.1.2; cfr. circa l’(in)idoneità delle tabelle excel a rappresentare un controllo operativo suf- ficiente dell’orario di lavoro le sentenze del TAF B-4556/2022 e 4557/2022, del 13 e 17 novembre 2023, consid. 6.5 segg. rispettivamente consid. 6.6 segg., B-2279/2021del 14 giugno 2023 consid. 2.6, B-1045/2022 del 26 ot- tobre 2023 consid. 8.2.2 non ancora cresciuta in giudicato, B-6609/2016

B-2214/2022 Pagina 20 del 7 marzo 2018 consid. 4.4). I documenti in questione forniscono indica- zioni sulle ore di lavoro effettuate (senza specificare l’orario di inizio e ces- sazione dell’attività), sulla postazione di lavoro (ufficio, smart work), nonché su eventuali assenze per giorni festivi, malattia e covid. Tuttavia, essendo queste tabelle excel il risultato di un trasferimento di presunti singoli reso- conti giornalieri di ciascuno dei dipendenti che la ricorrente non ha mai pro- dotto, non è ravvisabile chi, in quale momento e su quali basi ha allestito queste liste, né se e quali modifiche sono state eventualmente apportate alle medesime. In particolare, non è adempiuto il requisito della registra- zione giornaliera continua e in tempo reale del tempo di lavoro. È dunque a giusto titolo che l’autorità inferiore ha considerato il sistema di controllo dell’orario di lavoro dell’azienda ricorrente insufficiente al fine di ottempe- rare ai dettami dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. Le tabelle excel contenenti in parte le firme dei dipendenti corrispondenti (doc. S allegato all’opposizione e O allegato al ricorso) non dicono nulla, né dimostrano che tali documenti siano già esistiti al momento in cui le ore sono state effettivamente svolte. Oltretutto, manca la tabella per il mese di maggio 2020. Per questo motivo, la documentazione esibita dalla ricorrente in sede di opposizione non può essere considerata e non può cambiare nulla alle risultanze riscontrate so- pra. 6.2.3 Il Tribunale è dell’avviso che già solo in base all’esito dell’esame delle tabelle excel, l’autorità inferiore poteva negare la legittimità al riconosci- mento dell’ILR per tutti i dieci collaboratori del personale tecnico-ammini- strativo in ragione della constatazione che esse non rappresentano un si- stema di controllo sufficiente del tempo di lavoro. Diventa così inutile di- squisire sull’analisi delle e-mail inviate dagli indirizzi aziendali personali di due collaboratori nel periodo da marzo a luglio 2020 nei giorni in cui nelle tabelle non erano state indicate ore di lavoro o figurava un tempo di lavoro ridotto, nonché sulla questione di sapere se la SECO, in base a questi ac- certamenti cosiddetti a campione, poteva generalmente concludere che tutti i collaboratori avessero lavorato almeno in parte nei giorni in cui era stata rivendicata l’ILR. Sia unicamente rilevato di transenna che già solo l’esame della corrispondenza elettronica di due dipendenti non parla co- munque a favore dell’affidabilità completa del sistema adottato per il con- trollo del tempo di lavoro. Infine, malgrado la ricorrente continui a sostenere come esistesse una registrazione continua/quotidiana dell’orario di lavoro in quanto i lavoratori sarebbero stati chiamati a riportare ed annotare le ore lavorate in ogni singolo giorno lavorativo, questi rapporti giornalieri non sono stati presentati né durante il controllo né entro il termine di grazia. Ne segue che la ricorrente a cui, in qualità di datore di lavoro, incombe l’onere

B-2214/2022 Pagina 21 della prova della controllabilità della perdita di lavoro, deve sopportare le conseguenze della mancanza di prove. 6.2.4 L’autorità inferiore non è dunque incorsa in una violazione del diritto se non ha riconosciuto il diritto all’ILR per il personale tecnico e ammini- strativo. 7. L’autorità inferiore ha adattato la somma totale delle ore di lavoro previste per i lavoratori tenendo conto delle ore che essi avrebbero dovuto effetti- vamente prestare, in particolare laddove la ricorrente, nei propri conteggi, non aveva incluso in tale somma le assenze per vacanze, corsi, riposo, infortunio e malattia. Secondo la prassi del Tribunale federale, durante il periodo della pandemia Covid-19 la perdita di lavoro computabile veniva calcolata mediante la pro- cedura sommaria e in tale ambito le ore lorde che avrebbero dovuto essere prestate (“Brutto-Sollstunden”) andavano considerate senza deduzione dei giorni di vacanza o festivi (DTF 148 V 144 consid. 3.4 e 5.2.1). Nella totalità delle ore di lavoro previste da prestare non sono nemmeno deducibili le assenze a causa di incapacità al lavoro, come ad esempio infortunio, ma- lattia, adempimento di un obbligo legale, formazione, eccetera (cfr. MIN- NIG/KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen - einen Prüfpunkt wert?, eine Übersicht über die besonderen COVID-19-Regelungen und die grös- sten Stolpersteine, Expert Focus 12/2020 p. 989 segg., punto 3.3.1 seg.). Nei documenti presentati alla cassa di disoccupazione (Doc. F-Doc. J alle- gati al ricorso) si evince che la ricorrente ha stabilito la somma totale delle ore di lavoro previste senza prendere in considerazione segnatamente i giorni festivi del 19 marzo 2020 e 13 aprile 2020 per tutti i dipendenti, non- ché le assenze per infortunio, malattia, corsi/formazione e riposo che risul- tavano dai resoconti mensili degli operai. Alla luce di queste contraddizioni, in parte riconosciute dalla stessa ricorrente, l’autorità inferiore ha legittima- mente provveduto all’adeguamento del calcolo delle ore previste in questa misura, riferendolo, per l’intero periodo di contribuzione, solo al personale operaio in seguito alla negazione del diritto all’ILR per tutto il personale tecnico e amministrativo (cfr. allegato A della decisione a seguito del con- trollo; cfr. supra consid. 6.2 segg.), fatta eccezione per il mese di marzo 2020, in cui sono stati considerati per il giorno 20 marzo anche i dipendenti del personale tecnico ed amministrativo salvo A. _______ e B. _______ (allegato A della decisione su opposizione). In questo punto il ricorso si rivela dunque infondato. Sul ricalcolo della somma delle ore previste per il

B-2214/2022 Pagina 22 mese di marzo 2020 nella presa di posizione sul ricorso si ritornerà in se- guito (cfr. inoltre infra consid. 11). 8. La ricorrente contesta che la SECO non abbia ritenuto corrette le masse salariali indicate nelle sue domande di indennità. La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della per- dita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guada- gni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità (art. 8i cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 contro la disoccupazione; v. anche DTF 148 V 144 consid. 5.2.1, DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). Nel caso di specie, nella decisione del 17 novembre 2023 la SECO ha adattato la massa salariale dei dipendenti aventi diritto inoltrata dalla ricor- rente mediante i suoi conteggi nel senso che, da un lato, sono stati esclusi tutti i collaboratori del personale tecnico e amministrativo per i quali è stato negato il diritto all’ILR a causa della mancata controllabilità del tempo di lavoro (cfr. consid. 6.2 segg. e l’Allegato C alla decisione in seguito al con- trollo) e che, dall’altro, sono stati ricalcolati i rispettivi salari determinanti conformemente alla formula “stipendio mensile + un dodicesimo del salario mensile (quota parte 13 ma )”, in rettifica al calcolo del datore di lavoro basato su un tasso orario moltiplicato per le ore computabili, come ritenuto dalla SECO nella sua risposta. Va comunque notato che, malgrado i differenti sistemi di calcolo adottati, gli importi relativi ai salari determinanti delle per- sone aventi diritto all’ILR sono pressoché identici, per cui si rendono su- perflue ulteriori allegazioni sul tema. Nella decisione su opposizione la SECO ha adattato il calcolo della massa salariale per il mese di marzo 2020 in seguito al riconoscimento della perdita di lavoro computabile il 20 marzo 2020 (allegato C) per tutti i dipendenti, anche quelli del personale amministrativo e tecnico, esclusi A. _______ e B. _______. Nel complesso, il calcolo della massa salariale effettuato dalla SECO non dà adito a criti- che. Sul ricalcolo della massa salariale per il mese di marzo 2020 confor- memente alla presa di posizione sul ricorso si ritornerà in seguito (cfr. con- sid. 11). 9. I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integral- mente sospeso, hanno diritto a un’ILR se, tra le altre cose, sono soggetti all’obbligo di contribuzione nell’AVS (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. a e c LADI). La ricorrente ha incluso la dipendente C. _________ nelle tabelle delle ore previste e della massa salariale per i mesi di maggio e giugno 2020,

B-2214/2022 Pagina 23 malgrado la medesima non disponesse ancora di un permesso di sog- giorno per attività lucrativa. Non è quindi censurabile che la SECO abbia adattato le tabelle delle ore previste e della massa salariale per maggio e giugno 2020 cancellando completamente i dati relativi a questa dipen- dente. Tuttavia, questo adeguamento non ha un’incidenza particolare, in quanto la ricorrente non ha rivendicato ore perse per ragioni economiche per la persona in questione nel periodo indicato. 10. La limitazione del numero dei dipendenti aventi diritto all’ILR (intero con- sid. 6) e il conseguente adattamento dei conteggi da parte della SECO (consid. 7 seg.) ha comportato che per i mesi di giugno e luglio 2020 la percentuale della perdita di lavoro ammontava al 3.16% per il mese di giu- gno 2020 e all’1.65% per il mese di luglio 2020. Di fronte ad una perdita inferiore al 10%, il diritto all’ILR non ha potuto essere riconosciuto a giusto titolo. 11. 11.1 Come si è visto, la decisione su opposizione ha dato ragione alla ri- corrente nel punto in cui la SECO ha ritenuto di principio computabile la perdita di lavoro nel giorno del 20 marzo 2020, poiché il Consiglio di Stato del Cantone Ticino aveva disposto per quella data una chiusura generaliz- zata di tutte le attività commerciali e produttive ai sensi di una misura straor- dinaria per contrastare la diffusione del Covid-19. In questo senso l’art. 33 cpv. 1 lett. c LADI non poteva trovare applicazione. 11.2 In seguito all’accoglimento parziale dell’opposizione, la SECO ha ri- calcolato la somma totale delle ore di lavoro previste, delle ore lavorate, delle assenze pagate e non pagate e delle ore perse non riconosciute, non- ché la massa salariale determinante per il mese di marzo 2020 e adattato il formulario della domanda e il conteggio di ILR per il mese di marzo 2020. La SECO ha tenuto conto anche di tutto il personale tecnico-amministra- tivo, salvo A. _______ ed B. _______, in quanto, le analisi della posta elet- tronica inviata da questi collaboratori avrebbe lasciato presagire che questi collaboratori avrebbero verosimilmente lavorato il 20 marzo 2020. 11.3 In sede di risposta al ricorso la SECO ha mantenuto il rifiuto dell’ILR per A. _______, ma tuttavia riconosciuto che dall’accertato invio di una sola e-mail in data 20 marzo 2020 da parte di B. _______, non si poteva con- cludere che il collaboratore in questione avesse lavorato. Tenuto conto di questo aspetto, la SECO ha ricalcolato la massa salariale determinante e

B-2214/2022 Pagina 24 la somma delle ore previste per il mese di marzo 2020, nonché adattato il rispettivo foglio di conteggio (doc. 8-12 allegati alla risposta al ricorso), giungendo ad un nuovo importo da restituire pari a fr. 104'115.60 in seguito alla deduzione di fr. 232.35 in favore del limitato riconoscimento dell’ILR a B. _______. 11.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e dello scrivente Tri- bunale, l’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e l’art. 46b cpv. 1 OADI non lasciano quasi alcun spazio al potere di apprezzamento dell’autorità che applica il diritto, dimodoché la portata del principio della proporzionalità nell’applica- zione di tali disposizioni appare di primo acchito ristretta. A partire dal mo- mento in cui l’orario di lavoro non può essere considerato come sufficien- temente controllabile nel periodo in questione, la percezione di indennità per lavoro ridotto anche solo parziale non entra in principio in linea di conto (sentenza del TF 8C_699/2022 2023 del 15 giugno 2023 consid. 6.4 in conferma alla sentenza del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022). 11.5 Come si è visto, è assodato che il sistema di controllo del tempo di lavoro messo in atto per il personale amministrativo e tecnico non rispetta le esigenze di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. consid. 6.2 segg.). Ne segue che i collaboratori in questione non hanno in principio diritto all’ILR. La SECO avrebbe potuto fermarsi qui, ma ha invece dato prova di flessibi- lità, riconoscendo in sostanza il diritto all’ILR anche di questi dipendenti (ad esclusione dei collaboratori A. _______ e B. _______), limitatamente alla data del 20 marzo 2020, ossia il giorno in cui era stata ordinata dalle auto- rità ticinesi la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive e pertanto si poteva partire dal presupposto che non fosse stata esplicata alcuna atti- vità lavorativa. Questa presunzione può essere ritenuta valida per tutti i collaboratori del personale tecnico e amministrativo, a meno che vengano forniti sufficienti indizi che permettono di farla cadere. 11.6 Per i collaboratori all’infuori di A. _______ e B. _______ non è stato possibile reperire della corrispondenza elettronica in uscita nel periodo di contribuzione, compreso il 20 marzo 2020. Di conseguenza, si può desu- mere che questi dipendenti non abbiano lavorato in tal data e non è biasi- mevole che in questa misura la perdita di lavoro sia stata considerata com- putabile. 11.7 Come indicato nelle decisioni e nella presa di posizione della SECO, la società E&Y SA ha potuto analizzare unicamente le e-mail rinvenute su- gli “ordinatori personali” inviate dai collaboratori A. _______ e B. _______ che contenevano messaggi risalenti al periodo di contribuzione. Per motivi

B-2214/2022 Pagina 25 di protezione dei dati, E&Y SA non ha potuto esaminare nel dettaglio il con- tenuto delle e-mail inviate. Dal controllo esperito emerge che A. _______, il 20 marzo 2020, ha inviato dodici e-mail tra le ore 14:45 e le ore 19:29, mentre B. _______ ne avrebbe invece spedita una sola. Quanto alla prima, il numero delle e-mail inviate può costituire un indizio da cui desumere ch’ella abbia effettivamente lavorato quel giorno, a maggior ragione se si considera sulla base di un apprezzamento globale della corrispondenza elettronica ch’ella ha inviato e-mail aziendali nei giorni in cui, secondo le richieste di ILR, non avrebbe affatto lavorato. In base a queste risultanze appare oggettivamente difendibile che la SECO non abbia voluto ricono- scere l’imputabilità della perdita di lavoro in data 20 marzo 2020 per A. _______. Quanto al collaboratore B. _______, nella sua presa di posi- zione al ricorso la SECO ha rivalutato la situazione della corrispondenza elettronica uscita nella data indicata, ritenendo che l’invio di una sola e- mail il 20 marzo 2020 non può rappresentare un indizio sufficiente per af- fermare ch’egli abbia svolto effettivamente un’attività lavorativa in quella data. 11.8 Il plausibile riconoscimento dell’imputabilità della perdita di lavoro del 20 marzo 2020 in favore di B. _______, la conseguente conclusione, se- condo il senso, della SECO di accogliere parzialmente il ricorso in questo punto e la richiesta di ridurre l’importo da restituire fissato nella decisione su opposizione a fr. 104'115.60, rientrano anche nell’interesse della ricor- rente. Si può pertanto partire dal presupposto che in questo punto le con- clusioni delle parti siano concordanti e il ricorso va parzialmente accolto in questo senso. 12. Visto quanto precede, si può ritenere che le prestazioni per lavoro ridotto sono state in parte versate in contravvenzione all’ordinamento giuridico e alla prassi rilevante e di conseguenza devono essere restituite nella misura indicata conformemente alla conclusione dell’autorità inferiore in sede di risposta al ricorso. Vista la somma da restituire nel singolo caso, sono al- trettanto adempiute le esigenze relative all’importanza notevole della retti- fica (cfr. supra consid. 3). 13. Giusta l'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Per costante prassi, i termini enunciati all'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA sono termini di perenzione che non possono essere né interrotti né

B-2214/2022 Pagina 26 sospesi, ma devono essere esaminati ed applicati d'ufficio (cfr. DTF 138 V 74 consid. 4.1, 133 V 579 consid. 4.1). Se il termine di perenzione è sca- duto, ciò ha come conseguenza l'estinzione del diritto alla restituzione. I termini di perenzione sono salvaguardati se prima della loro scadenza viene emanata una decisione di restituzione (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 2.2). Secondo la giurispru- denza all’epoca della versione precedente dell’art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA, il termine (allora annuo) di perenzione comincia a decorrere a par- tire dal momento in cui la SECO viene a conoscenza, rispettivamente si rende conto, nell'ambito di un controllo presso il datore di lavoro, che le indennità sono state percepite a torto (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c; sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; sen- tenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 5.2 con ulteriori rin- vii). Questa giurisprudenza è applicabile anche per il calcolo del nuovo ter- mine di perenzione di tre anni (sentenza del TAF B-3764/2023 del 3 aprile 2024 del consid. 5.3.6 con ulteriori riferimenti). Nel presente caso la SECO si è resa conto dello sbaglio in occasione del controllo effettuato in data 29 settembre 2021. Pertanto, il termine di perenzione è stato osservato con la decisione del 17 novembre 2021. 14. In riassunto, dal profilo del diritto federale non è criticabile che l'autorità inferiore ha prevalentemente respinto l'opposizione della ricorrente contro la decisione su revisione concernente la restituzione delle prestazioni in- debite versate da marzo a luglio 2020 a titolo di indennità per lavoro ridotto. Quanto all’ammontare della somma da restituire, essa va ridotta di fr. 232.15 a seguito del riconoscimento del diritto all’ILR per il dipendente B. _______ per il 20 marzo 2020 e adattata a fr. 104'115.60 conformemente alla conclusione e alla motivazione dell’autorità inferiore in sede di risposta al ricorso. Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione viene modificata nel senso che le prestazioni indebite ver- sate da marzo 2020 a luglio 2020 e da rimborsare ammontano a fr. 104'115.60. Per il resto, il ricorso si rivela infondato e va respinto. 15. 15.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura seguono in principio la soccombenza (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, visto che in sede di ricorso è stato riconosciuto il diritto all’ILR per il dipendente B. _______ ed è stato ridotto lievemente l’importo delle prestazioni indebitamente

B-2214/2022 Pagina 27 percepite da restituire, si giustifica, di fronte al preponderante grado di soc- combenza, addossare alla ricorrente le spese di procedura nella misura di fr. 3'300.–, importo che verrà computato con l'anticipo spese di fr. 3'500.– già versato a suo tempo. Il saldo di fr. 200.– verrà restituito alla ricorrente alla crescita in giudicato della presente sentenza. 15.2 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'uf- ficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indi- spensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 7 cpv. 2 TS-TAF, se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. In concreto, considerato il grado di vit- toria marginale, si giustifica di concedere alla ricorrente – qui legalmente assistita – un'indennità pari ad un importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili, considerato che non è stata esibita alcuna nota di onorario (cfr. art. 14 TS- TAF). Tale importo è messo a carico dell'autorità inferiore, la quale provve- derà al suo versamento alla crescita in giudicato del presente giudizio. L'autorità inferiore non ha diritto alla rifusione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art 7 cpv. 3 TS-TAF).

B-2214/2022 Pagina 28 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione su opposizione del 24 marzo 2022 è annullata e la cifra 2 del dispositivo della medesima è modificata nel senso che l’importo da restituire a titolo di prestazioni per lavoro ridotto indebitamente percepite è corretto a fr. 104'115.60. Per il rimanente, il ri- corso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 3'300.–, sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato della presente sentenza, tale importo verrà com- putato con l’anticipo spese di fr. 3'500.– già versato e il saldo di fr. 200.– sarà restituito alla ricorrente. 3. Alla ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di fr. 200.– a carico dell’autorità inferiore. 4. Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, nonché alla cassa di disoccupazione competente. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi

B-2214/2022 Pagina 29 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 29 agosto 2024

B-2214/2022 Pagina 30 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario; allegato: modulo di rimborso); – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario); – Cassa di disoccupazione competente (per estratto).

Zitate

Gesetze

32

Gerichtsentscheide

40