B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione confermata dal TF con sentenza del 01.07.2024 (8C_108/2024)
Corte II B-182/2022
S e n t e n z a d e l 1 2 g e n n a i o 2 0 2 4 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Mia Fuchs, Pascal Richard, cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
contro
Segreteria di Stato dell'economia SECO, Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione, Servizio di revisione, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione; restituzione di indennità per lavoro ridotto.
B-182/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a X. _______ (di seguito: X. _______ o ricorrente 2) è il titolare e l’am- ministratore delle ditte A. _______ Sagl, B. _______ SA, C. _______ Sagl, D. _______SA e E. _______ SA. Secondo l’estratto del registro di com- mercio, X. _______ è amministratore unico della D. _______SA (di seguito: D. _______SA o ricorrente 1) e dispone di un diritto di firma individuale. A.b In data 18 marzo 2020 X. _______ ha inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto alla [autorità cantonale competente] per la D. _______SA [...]. La richiesta è stata inoltrata in favore di quattro dipendenti della ditta, com- preso lui in qualità di persona con un ruolo assimilabile al datore di lavoro. Con decisione del 30 marzo 2020 l’autorità adita ha riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto (di seguito anche ILR) per il periodo dal 21 marzo al 10 giugno 2020. A seguito di ciò, la Cassa di disoccupazione [...] ha provveduto ad effettuare i relativi versamenti. A.c In data 22 e 29 ottobre 2020 la Segreteria di Stato dell’economia SECO (di seguito: SECO, autorità inferiore) ha eseguito presso la ditta D. _______SA un controllo per verificare la legittimità del diritto alle inden- nità per lavoro ridotto considerate valide per tutta la durata dell’ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione ri- guardo al coronavirus (COVID-19; cfr. consid. 2.3 segg.) e versate da marzo a luglio 2020 per un importo di fr. 38'175.60 (controllo [...]). A.d A seguito del controllo effettuato in base all'analisi dei documenti messi a disposizione dall'azienda, con decisione [...] del 21 gennaio 2021, la SECO ha ordinato ai ricorrenti il rimborso delle prestazioni, a suo dire, in- debitamente versate da marzo a luglio 2020 per un totale di fr. 28'063.65 in favore della Cassa disoccupazione [...] (di seguito: cassa). In primo luogo, la SECO ha negato il diritto all'indennità rivendicato per tutti i lavoratori in data 17 marzo 2020, in quanto la decisione relativa all’inden- nità per lavoro ridotto avrebbe riconosciuto tale diritto a partire dal 18 marzo successivo. In secondo luogo, la SECO ha adattato l’importo di base della massa sala- riale determinante per il dipendente Y. a fr. 1'100.– contro i fr. 3'800.– riven- dicati, tendendo conto del salario di apprendista (fr. 800.– + tredicesima) e del rimborso dell’assegno mensile della cassa di disoccupazione in favore del datore di lavoro. In terzo luogo, la SECO non ha riconosciuto il diritto
B-182/2022 Pagina 3 all’indennità per il lavoratore Y. per i mesi di giugno e luglio 2020, in quanto costui era a suo dire vincolato da un rapporto di tirocinio. La SECO ha altresì modificato la somma totale delle ore di lavoro previste dei lavoratori aventi diritto per i mesi di marzo 2020, tenendo conto delle ore che essi avrebbero dovuto prestare. In seguito, la SECO non ha riconosciuto le ore perse per ragioni economi- che per i collaboratori Y., W. e Z., nella misura in cui in realtà le assenze erano dovute per vacanze, malattia o corsi. La SECO ha allo stesso modo adattato il diritto all’indennità ridotta in rela- zione alle ore perse rivendicate per i collaboratori dipendenti in funzione dei programmi di lavoro, dei rapporti di lavoro e delle fatture. Lamentando come non fosse stato possibile quantificare le ore prestate in base ai pro- grammi di lavoro, la SECO ha spiegato di aver considerato il lavoro ese- guito dal collaboratore presente in tale data come una giornata di lavoro intera. Dopo aver inoltre stabilito che per le persone che detengono un potere decisionale determinante, il salario AVS soggetto all’obbligo di contribu- zione ammonta a fr. 4'150.– lordi per un’attività lucrativa a tempo pieno, la SECO ha di seguito modificato il diritto all’indennità per lavoro ridotto per le ore perse rivendicate da marzo a maggio 2020 per X. _______ fondan- dosi su un grado di occupazione del 20% per ciascuna delle cinque ditte da lui amministrate, disapprovando invece il calcolo delle ore perse sulla base di un grado di occupazione del 100%. La SECO ha poi constatato l’assenza di un sistema sufficiente di controllo del tempo di lavoro e concluso che non fosse possibile determinare né le presenze o le assenze di X. _______, né tantomeno se la perdita di lavoro computabile fosse effettivamente dovuta a circostanze economiche. Inol- tre, contrariamente alle indicazioni fornite, la SECO ha accertato, secondo i vari programmi di lavoro ottenuti durante il controllo (con le indicazioni dei compiti da svolgere e le offerte in particolare per le aziende D. _______SA e E. _______ SA), come X. _______ o parte dei suoi dipendenti avessero svolto delle ore di lavoro già a partire dal 18 marzo 2020 anziché dal 4 mag- gio 2020. In ragione di ciò, la SECO ha riconosciuto il diritto all’indennità solo per il periodo dal 18 marzo al 14 aprile 2020, entro il quale, secondo lei, si dovrebbe presumere che la società non abbia svolto attività in modo rilevante. Tuttavia, nell’evenienza in cui, durante questo periodo, non fosse stato possibile identificare un collaboratore e la durata precisa dello
B-182/2022 Pagina 4 svolgimento delle attività giornaliere, la SECO ha attribuito queste ultime a X. _______, specificando comunque che il diritto all’indennità non può estendersi a tutto il periodo in questione (giornata intera). Infine, la SECO non ha riconosciuto il diritto all’indennità a partire dal 15 aprile 2020, data in cui la maggior parte dei dipendenti, come pure X. _______, avrebbe ri- preso l’attività in modo considerevole. Infine, la SECO non ha riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto per i mesi di giugno e luglio 2020, in quanto la perdita di lavoro da prendere in considerazione non avrebbe raggiunto la perdita di lavoro minima del 10% della somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori (2,27% per il mese di giugno 2020 e 0,0% per il mese di luglio 2020). B. B.a In data 22 febbraio 2021 i ricorrenti hanno interposto opposizione con- tro la decisione della SECO del 21 gennaio precedente, chiedendo l’annul- lamento della stessa. In via subordinata, essi chiedono la rinuncia completa alla restituzione delle prestazioni concesse, essendo l’azienda in buona fede e trovandosi la stessa in gravi difficoltà economiche a causa del forte indebitamento. B.b Dapprima i ricorrenti hanno preso positivamente atto che il diritto all’in- dennità per lavoro ridotto è riconosciuto a partire dal 18 marzo 2020 e con- diviso i rilevamenti della SECO quanto alla massa salariale da marzo a luglio 2020 per il dipendente Y. e al mancato riconoscimento del diritto all’in- dennità per la stessa persona durante i mesi di giugno e luglio 2020. B.c Quanto ai conteggi del mese di marzo 2020, i ricorrenti hanno ricono- sciuto secondo il senso la somma totale delle ore di lavoro previste per tutti i lavoratori dipendenti in seguito ai rilevamenti della SECO. B.d I ricorrenti hanno precisato di non rivendicare le ore perse per ragioni economiche dei collaboratori per assenze dovute a vacanza, malattia o corsi. B.e I ricorrenti hanno ribadito inoltre che non sarebbe determinante la quantità delle ore perse, ma la perdita della carica e della funzione, diven- tata vacua a causa dell’inattività aziendale a partire dal 24 marzo 2020. Il compenso richiesto in qualità di dirigente sarebbe da intendere a titolo for- fettario e senza un legame con il numero di ore svolte per settimana. I ri- correnti hanno confermato di non disporre di alcun sistema di registrazione
B-182/2022 Pagina 5 elettronica, ma che il tempo di lavoro può essere verificato in base alle schede di registrazione che vengono regolarmente aggiornate e compren- dono le ore di lavoro effettive o le ore perse a seguito di interruzioni dovute a circostanze economiche. I ricorrenti si sono infine dichiarati disposti ad adattare il salario mensile del titolare tenendo conto del salario forfettario minimo di fr. 4'150.–. B.f I ricorrenti hanno specificato che nel caso della D. _______SA si tratta di un’azienda famigliare e che alcune ore di lavoro verrebbero eseguite sporadicamente dal padre di X. _______, per cui esse non potrebbero es- sere attribuite al titolare. B.g I ricorrenti hanno inoltre allegato una tabella oraria giornaliera dei di- pendenti per i mesi da marzo a luglio 2020 che a loro dire prende in consi- derazione i programmi e i rapporti di lavoro, nonché le fatture ed il calcolo effettivo dei lavori eseguiti. B.h Infine, i ricorrenti hanno fatto presente le complicazioni nell’allestire un programma di lavoro basato sulle otto ore per un singolo dipendente, in quanto dopo la chiusura obbligatoria a causa del COVID-19 i dipendenti avrebbero incontrato delle difficoltà, a causa dei timori dei clienti, per riu- scire ad entrare nelle abitazioni private ed eseguire le manutenzioni. Per questo motivo sarebbe stato annunciato un orario di 4 ore giornaliere a partire dal 4 maggio 2020. Secondo i ricorrenti, sarebbe possibile quantifi- care le ore prestate in base ai programmi di lavoro, poiché l’attività in que- stione sarebbe una professione regolamentata e il rispettivo regolamento cantonale in vigore definirebbe il numero delle pulizie obbligatorie, le tariffe applicabili per ogni singolo intervento e il tempo di esecuzione per ogni prestazione. C. C.a Con decisione su opposizione del 14 dicembre 2021 la SECO ha ac- colto parzialmente l’opposizione del 22 febbraio 2021 per quanto attiene alle attività sporadiche effettuate dal 18 marzo 2020 al 14 aprile 2020 ori- ginariamente attribuite al ricorrente 2 laddove non aveva potuto essere in- dentificato un determinato collaboratore. Per il rimanente, la SECO ha re- spinto l’opposizione e fissato a fr. 27'899.85 l’importo da restituire a titolo di "prestazioni indebite per lavoro ridotto richieste per i mesi da marzo a luglio 2020".
B-182/2022 Pagina 6 C.b Dapprima, la SECO ha tenuto conto dell’indicazione dei ricorrenti se- condo cui le attività sporadiche effettuate tra il 18 marzo 2020 e il 14 aprile 2020 non possono essere attribuite al ricorrente 2 essendo verosimilmente state svolte da suo padre. C.c La SECO ha spiegato inoltre di aver riconosciuto a X. _______ in qua- lità di amministratore di cinque ditte un diritto pari al 20% di un’attività a tempo pieno in ciascuna delle sue imprese per un’attività pari al 100%, non essendo determinabile con esattezza il suo grado di occupazione in ognuna di esse. La SECO ha poi osservato che viene indennizzata esclu- sivamente la riduzione del lavoro, mentre ogni attività svolta per il datore di lavoro sotto qualsiasi forma non sarebbe indennizzabile. A suo avviso, sia per i lavoratori che per i dirigenti eccezionalmente sottoposti al regime dell’orario ridotto bisogna disporre di un sistema di controllo aziendale suf- ficiente. Siccome la controllabilità del tempo di lavoro non sarebbe stata dimostrata in modo plausibile per via della ripresa delle attività presso i clienti svolte dal ricorrente 2 e dai suoi dipendenti e delle cariche dirigen- ziali da ricoprire, la SECO ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità dal 15 aprile al 31 maggio 2020 per il ricorrente 2. C.d Quanto alle ore perse rivendicate per ragioni economiche in favore di determinati collaboratori nei giorni annunciati come sospesi al 100% (con- teggi per marzo e aprile 2020) e al 50% (conteggi da maggio a luglio 2020), la SECO ribadisce che non essendo stato possibile quantificare le ore pre- state da ogni singolo collaboratore sulla base dei programmi di lavoro, ella avrebbe considerato il lavoro eseguito dal collaboratore presente in tale data come una giornata di lavoro intera. L’orario annunciato di 4 ore al giorno a partire dal 4 maggio 2020 sarebbe arbitrario e non supportato da documenti pertinenti. A detta della SECO, i programmi di lavoro rappresen- tano un sistema di organizzazione della giornata di lavoro e non un sistema affidabile di calcolo e controllo dei tempi di lavoro in grado di quantificare con precisione la durata dei compiti eseguiti e lo svolgimento di altri compiti non indicati sui programmi. D. Contro la menzionata decisione su opposizione della SECO del 14 dicem- bre 2021 i ricorrenti sono insorti con ricorso del 14 gennaio 2022, chieden- done l'annullamento rispettivamente l’accoglimento dell’opposizione. D.a In sostanza, i ricorrenti non ritengono corretta la valutazione operata dall’autorità inferiore, considerandola iniqua e in contrasto con la situazione effettivamente occorsa, nonché basata su un accertamento incompleto dei
B-182/2022 Pagina 7 fatti. Essi contestano le asserzioni della SECO circa la mancanza di un sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle ore) per l’amministratore della ditta e dei suoi dipendenti. Secondo loro, pur quanto non sussista un sistema di registrazione elettronico, il tempo di la- voro sarebbe evincibile dalle schede di registrazione riportanti le ore di la- voro minime (al netto delle ore supplementari e straordinarie non remune- rate) e le ore perse a seguito delle interruzioni dovute a circostanze del COVID-19 regolarmente aggiornate. I ricorrenti rimproverano alla SECO di non aver debitamente considerato le schede di lavoro e di aver omesso di contemplare la diminuzione delle prestazioni lavorative del signor X. _______ e anche quelle dei dipendenti della D. _______SA, nonostante i chiari e convergenti elementi dati dalle limitazioni COVID-19 che hanno determinato l’ammanco in termini di mansioni ridotte computabili in ore. In particolare, la decisione avversata non terrebbe conto del fatto che gli in- terventi esterni dei dipendenti venivano anche disdetti sul posto dai clienti che temevano di essere contagiati. Ciò avrebbe avuto delle ripercussioni sulla programmazione e sullo svolgimento di altri compiti (lavori di magaz- zino, pulizia furgone, ecc.) che subivano inevitabilmente dei tagli. I ricor- renti reputano iniquo che la SECO abbia declassato le diminuite ore di la- voro solo sulla base di eventuali piccole discrepanze dovute all’ecceziona- lità e all’imprevedibilità dettate dalla situazione d’emergenza. D.b Inoltre, a mente dei ricorrenti, i quadri dirigenziali non sono di principio tenuti a protocollare tutte le ore di lavoro svolte, in quanto asserviti ad orari flessibili dettati dalle esigenze aziendali, ma sono, al pari dei casi di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI (citato al consid. 2.2.3), comunque assog- gettati ad orari ridotti in determinati casi quale quello in questione, rilevabili dal minimo sindacale loro attribuito e dalle ore effettivamente prestate. Sa- rebbe ingiusto e lesivo del principio della parità di trattamento rispetto ad altri impiegati declassare irriverentemente le diminuite ore di lavoro dei quadri dirigenti e assoggettarle a rimborso. E. Mediante risposta al ricorso del 27 giugno 2022, inoltrata entro il termine prorogato, l’autorità inferiore chiede di rigettare il ricorso, confermando in- tegralmente quanto riportato nella decisione di restituzione del 21 gennaio 2021 e nella decisione impugnata. La SECO ritiene in particolare che il riconoscimento del diritto all’indennità ad una cerchia allargata degli aventi diritto non esonerava questi ultimi dall’adempimento delle condizioni di base del diritto all’ILR, vale a dire la controllabilità e la determinabilità del tempo di lavoro. Ella respinge la
B-182/2022 Pagina 8 censura della presunta violazione della parità di trattamento e sottolinea di aver dato prova di generosità riconoscendo il diritto all’ILR ai collaboratori e al ricorrente 2 in quel periodo dove non si era constatata alcuna attività, nonostante per il ricorrente 2 non esistesse nessuna scheda di registra- zione e quelle esistenti per i dipendenti non corrispondessero, a partire dal 15 aprile 2020, alle attività riscontrate in base ai programmi di lavoro e alle fatture. F. Con replica del 29 agosto 2022 i ricorrenti confermano in sostanza quanto rilevato nelle sedi precedenti. A titolo completivo, i ricorrenti sostengono che il metro adoperato dalla SECO per la persona del dirigente non può essere applicato proprio per la natura stessa della posizione da lei occupata. Essi affermano che, pur non disponendo di un supporto di timbratura elettronica per il ricorrente 2, la pandemia di COVID-19 aveva comportato l’azzeramento e la riduzione dell’attività gestionale per ogni ditta, indipendentemente dal grado occupa- zionale del proprio amministratore che in tempi normali percepiva la sua remunerazione non in virtù del tempo effettivamente investito, bensì in virtù della consulenza prestata, commisurata non in ore ma in termini di resa commerciale. I ricorrenti ribadiscono che se la ditta era ferma, anche la sua gestione era ferma. E quand’anche non lo fosse del tutto, il ritorno econo- mico sarebbe stato comunque pressoché nullo. La riduzione sarebbe per- tanto sufficientemente controllabile e la perdita sufficientemente determi- nabile, poiché l’attività passerebbe da 100% a zero. Di conseguenza, per i ricorrenti non è giustificato diluire l’indennità dell’amministratore con un im- porto forfettario pari al 20% della remunerazione prevista. Infine, i ricorrenti contestano nuovamente il non riconoscimento della dimi- nuzione delle ore lavorative dei dipendenti W., Y. e Z., essendovi comun- que stato un netto declassamento di produttività aziendale. A loro dire è iniquo che la SECO abbia considerato come tempo di lavoro le visite a domicilio riportate nelle schede di registrazione, soprassedendo al fatto che le attività non potevano essere svolte in quanto i clienti non avrebbero consentito l’accesso per paura del coronavirus. G. Dopo due proroghe del termine, con scritto del 24 ottobre 2022, trasmesso ai ricorrenti il 27 ottobre seguente, la SECO ha dichiarato di rinunciare ad una duplica e per il resto è rimasta ferma sulle sue precedenti determina- zioni e conclusioni.
B-182/2022 Pagina 9 H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.
Diritto: 1. Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire nella pre- sente vertenza (art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assi- curazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insol- venza [legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0]) in combinato disposto con gli artt. 31 seg. e 33 lett. d della legge sul Tribu- nale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 172.32), trat- tandosi nel caso in esame di una decisione su opposizione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non sussistendo alcuna eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF. 1.2 La procedura è retta in principio dalla PA, fintanto che la LTAF non di- sponga altrimenti (art. 37 LTAF). Rimangono riservate, secondo l'art. 3 lett. d bis PA, le disposizioni particolari della procedura in materia di assicu- razioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LADI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 1.3 I ricorrenti sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata ed hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica- zione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA in combinato disposto con l'art. 59 LPGA). I disposti relativi ai poteri di rappresentanza, al termine, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 11 e 52 cpv. 1 PA; art. 60 cpv. 1 LPGA) sono parimenti adempiuti. Allo stesso modo sono ossequiate le altre condizioni di ricevibilità (art. 46 segg. PA). 1.4 Ne segue che il presente ricorso è ammissibile.
B-182/2022 Pagina 10 2. Nel caso che ci riguarda, l'autorità inferiore ha accolto in misura marginale e per la maggiore respinto l'opposizione dei ricorrenti, intimando la restitu- zione di fr. 27'899.85 (anziché di fr. 28’063.65) a titolo di prestazioni inde- bite versate per lavoro ridotto dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2020. In sede di opposizione i ricorrenti hanno secondo il senso o esplicitamente aderito alle conclusioni formulate dalla SECO nella decisione del 21 gen- naio 2021 in relazione al mancato riconoscimento del diritto all’indennità per le ore perse rivendicate prima del 18 marzo 2020 (punto 3.1 delle con- clusioni), alla massa salariale da prendere in considerazione per il dipen- dente Y. e al mancato riconoscimento del diritto di quest’ultimo all’ILR per i mesi di giugno e luglio 2020 (punti 3.2 e 3.3 delle conclusioni), nonché riguardo alla somma totale delle ore di lavoro previste per tutti i lavoratori aventi diritto per il mese di marzo 2020 (punto 3.4 delle conclusioni) ed al mancato riconoscimento del diritto all’ILR per le ore perse rivendicate du- rante le diverse assenze per tre collaboratori interessati (punto 3.5 delle conclusioni). Non vi è dunque motivo di ritornare su questi aspetti, rimasti incontestati anche nell’ambito del presente gravame. In sostanza i ricorrenti si aggravano concretamente contro l’ulteriore man- cato riconoscimento del diritto all’ILR per il ricorrente 2 e per i rimanenti collaboratori per i quali è stata richiesta l’indennità. Quanto al diritto all’ILR del ricorrente 2 in virtù della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è controversa la questione dell’ammontare dell’importo forfettario riservato eccezionalmente a questa categoria di per- sone a titolo di indennità dal 1° marzo al 31 maggio 2020. Inoltre, è conte- stato se per il ricorrente 2, rispetto ai suoi dipendenti, possono valere esi- genze meno elevate in relazione ai requisiti della determinabilità della per- dita di lavoro e della controllabilità del tempo di lavoro. Quanto al diritto all’ILR dei dipendenti, occorre esaminare se la SECO era autorizzata a rifiutare il diritto alle ILR dei collaboratori in ragione della pre- sunta assenza di un sistema affidabile di controllo del tempo di lavoro. Infine, i ricorrenti, non avendo esplicitamente riconosciuto questo punto, sembrano voler contestare la conclusione della SECO secondo cui la per- dita di lavoro per i conteggi di giugno e luglio 2020 non fosse indennizzabile in quanto non raggiungeva il minimo del 10% della somma totale delle ore previste per i collaboratori aventi diritto.
B-182/2022 Pagina 11 2.1 2.1.1 Conformemente all'art. 95 cpv. 1 LADI la restituzione in materia di assicurazioni sociali è disciplinata dall'art. 25 LPGA, il quale al suo cpv. 1, primo periodo, ordina che le prestazioni indebitamente riscosse devono es- sere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 secondo periodo LPGA). Per prestazioni indebitamente riscosse si intendono le pre- stazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute. 2.1.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riesaminare una decisione formalmente passata in giudicato e che non è stata oggetto di controllo da parte di un'autorità giu- diziaria. L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) o per la revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesi- stenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319; 129 V 110 seg. consid. 1; cfr. pure sentenza del TF 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1). 2.1.3 L'ufficio di compensazione, diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3 LADI), verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI). Se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate cor- rettamente, l'ufficio di compensazione impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (art. 83a cpv. 1 e 3 LADI). Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicura- zione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI, RS 837.02]), compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intem- perie. Secondo l'art. 111 cpv. 2 OADI, l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo ef- fettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio
B-182/2022 Pagina 12 di compensazione (cfr. sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 intero consid. 2.1-2.4 con ulteriori rinvii). 2.2 La LADI si prefigge di garantire agli assicurati un'adeguata compensa- zione della perdita di guadagno a causa di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e di insolvenza del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1 LADI). Il lavoro ridotto ha lo scopo di aiutare le aziende alle prese con una riduzione tem- poranea dell’attività a superare il momento di difficoltà senza operare licen- ziamenti. Per tempo di lavoro normale s’intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l’uso locale nel ramo economico interessato; per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l’orario annuo medio convenuto contrattualmente è consi- derato tempo di lavoro normale (art. 4 cpv. 1 OADI). L'art. 46b cpv. 1 OADI statuisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Secondo l'art. 46b cpv. 2 OADI, il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro. 2.2.1 I presupposti del diritto all'indennità per il lavoro ridotto sono discipli- nati all'art. 31 LADI. Secondo il cpv. 1 di detto disposto, i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se: (a.) sono soggetti all'ob- bligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS; (b.) la perdita di lavoro è computabile (art. 32); (c.) il rapporto di lavoro non è stato disdetto; (d.) la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro. 2.2.2 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui per- dita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficiente- mente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). 2.2.2.1 Per prassi costante la controllabilità della perdita di lavoro è un re- quisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca (sen- tenze del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 in fine, 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2 in fine e C 191/02 del 15 lu- glio 2003 consid. 1.3; cfr. sentenze del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 7.2.1 e B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1). Se la sufficiente controllabilità del tempo di lavoro non può essere stabilita, la concessione di prestazioni appare errata e si giustifica la restituzione: voler sollevare dei dubbi a tale proposito equivarrebbe ad invertire l'onere della
B-182/2022 Pagina 13 prova che in questo punto ben preciso incombe chiaramente al datore di lavoro (sentenze del TF 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1, 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 i.f. con ulteriori riferimenti; sen- tenze del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022 consid. 7.2.1, B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 con- sid. 3.1 con ulteriori riferimenti; BORIS RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2 a ed., pag. 490). Il datore di lavoro deve perciò essere in grado di stabilire in modo preciso e se possibile indiscutibile, pressoché esatto, l'entità della riduzione che ha dato luogo ad indennizzare ciascun dipendente beneficiario dell'indennità (sentenza del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 con ulteriori riferimenti; sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii). 2.2.2.2 Salvo circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal da- tore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 con- sid. 3.1, sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1). Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti allestiti a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro setti- manali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; sentenze del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3 e C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; sentenze del TAF B-4689/2018 del 14 gen- naio 2019 consid. 2.5.2, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile (sen- tenza del TF C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3). L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2; cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 con- sid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii; THOMAS NUSSBAUMER, in: Ulrich Meyer [ed.], Schweizerisches Bundesver- waltungsrecht, Tomo XIV, Soziale Sicherheit, 3 a ed. 2016, p. 2404; RUBIN, op. cit., p. 486). Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico (sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del
B-182/2022 Pagina 14 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 con- sid. 3.1.3 con ulteriori rinvii). 2.2.2.3 La perdita di lavoro è reputata sufficientemente controllabile unica- mente a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano con- trollabili per ogni giorno di lavoro (cfr. sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 seg. con ulteriori rinvii). Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari, che devono essere compensate durante il periodo di conteggio, siano prese in consi- derazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile (cfr. sentenza del TF C 86/01 del 12 giugno 2001 consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, op. cit., p. 490 e i riferimenti citati). Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile (cfr. MURER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial- versicherungsrecht, 4 a ed. 2013, p. 205) e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze (cfr. sentenza del TAF B-3939/2011 del 29 no- vembre 2011 consid. 4.1 e i riferimenti citati) anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 con- sid. 3.1.4 con ulteriori rinvii). 2.2.2.4 Le ore lavorate devono essere rilevate – che sia su carta o in via meccanica o elettronica – almeno quotidianamente dall'impiegato stesso o dal suo superiore. Detti rilevamenti non possono essere modificati ulterior- mente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1 con ulteriori rinvii). 2.2.3 Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo (art. 31 cpv. 3 lett. b LADI), nonché le persone che, come soci, compartecipi finan- ziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI). Secondo la prassi, l’esclusione delle persone indicate all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto dev’essere intesa in maniera assoluta (DTF 123 V 234 consid. 7a; DTAF 2021 V/2 consid. 3.4 seg.). In questo caso va evidenziato il rischio di abusi, trattandosi in so- stanza delle persone direttamente interessate a decidere in merito a far valere il diritto alle indennità per lavoro ridotto.
B-182/2022 Pagina 15 2.3 Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19; Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.033), che con- tiene una serie di misure che alleviano le condizioni per poter beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto e che estendono il campo di applicazione della medesima. 2.3.1 Nel caso di specie, il periodo di contribuzione delle indennità per la- voro ridotto va dal mese di marzo 2020 fino al mese di luglio 2020. Alle indennità da marzo 2020 a maggio 2020 sono perciò applicabili le modifi- che del 25 marzo 2020 e 8 aprile 2020 dell’ordinanza COVID-19 assicura- zione contro la disoccupazione, entrate retroattivamente in vigore il 1° marzo 2020 (RU 2020 877, 1201; DTAF 2021 V/2 consid. 2.4.10). Quanto alle indennità percepite per il mese di giugno e luglio 2020, in que- sto caso trova applicazione la modifica del 20 maggio 2020 (RU 2020 1777; sulla costituzionalità dell’ordinanza COVID-19 si rimanda alla DTAF 2021 V/2 consid. 2.2.5 segg.). Il diritto di necessità del Consiglio federale di ema- nare ordinanze per combattere il coronavirus è nel frattempo stato conver- tito nella legge sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 815.102). 2.3.2 Durante la situazione straordinaria, il conteggio delle ILR versate è stato effettuato con procedura sommaria anziché ordinaria. Secondo la procedura semplificata le aziende potevano limitarsi a indicare l’ammon- tare totale dei salari e le ore di lavoro perdute complessivamente dall’azienda, senza dover indicare le ore perdute da ciascun dipendente, e non erano tenute neppure a notificare i redditi derivanti da occupazioni provvisorie (cfr. art. 8i dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la di- soccupazione). Ciò significa che il diritto all’indennità non veniva più indivi- duato per ogni singolo dipendente ma per l’intera ditta o l’intero reparto di una ditta (DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). A tale scopo veniva dapprima de- terminata la somma delle ore perse dovuta a circostanze economiche nell’azienda e tale somma veniva messa in relazione alla somma delle ore previste degli aventi diritto. L’indennità veniva poi calcolata in base al valore percentuale della perdita di lavoro e alla somma dei guadagni rilevanti degli aventi diritto (DTAF 2021 V/2 consid. 3.7). Nel quadro della procedura som- maria, le aziende dovevano nondimeno rilevare le ore di lavoro perse e predisporre la documentazione che permettesse loro di comprovare il la- voro ridotto durante la crisi pandemica (cfr. Rapporto del Controllo parla- mentare dell’amministrazione all’attenzione della Commissione della
B-182/2022 Pagina 16 gestione del Consiglio nazionale del 13 gennaio 2023, di seguito: Rap- porto, FF 2023 2599, 2.3.1). La procedura sommaria si è rivelata necessa- ria per poter effettuare i pagamenti alle imprese interessate nel modo più rapido e semplice possibile, cioè senza burocrazia e senza lunghi periodi di attesa. Tuttavia, si è preso in conto che il conteggio sommario dell’ILR per azienda potesse condurre a risultati diversi rispetto a quelli ottenuti se- condo la contabilità convenzionale, che si basa sui singoli dipendenti (cfr. Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 [Legge COVID-19], FF 2020 5797 segg., in particolare 5847; sentenza del TAF B- 551/2020 del 29 dicembre 2021 consid. 4.3.2 e 4.4.7 con ulteriori rinvii; MINNIG/KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen – einen Prüfpunkt wert?, Expert Focus 12/2020 S. 989 ff). 2.3.3 Gli artt. 1 e 2 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoc- cupazione hanno esteso la cerchia dei beneficiari del diritto alle indennità di lavoro ridotto al coniuge o al partner registrato del datore di lavoro occu- pato nell’azienda di quest’ultimo, come pure alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le deci- sioni del datore di lavoro, andando in questo modo in deroga all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI. Di conseguenza, le indennità per lavoro ridotto sono state riconosciute ad una categoria di persone che generalmente non ne avevano diritto. Questo eccezionale cambiamento di paradigma è stato in- trodotto in seguito alle chiusure disposte dalle autorità nella prima fase della pandemia, poiché alla categoria di persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI venivano a mancare delle possibilità di guadagno alterna- tive ed è stato ammesso tuttavia solo nei casi in cui l’intera azienda fosse in regime di lavoro ridotto (cfr. Rapporto citato al consid. 2.3.2, FF 2023 2599, 3.2). 2.3.4 In deroga all’art. 34 cpv. 2 LADI, l’art. 5 dell’ordinanza COVID-19 as- sicurazione contro la disoccupazione ha stabilito che per la cerchia dei be- neficiari allargata di cui agli artt. 1 e 2 della stessa ordinanza si doveva tener conto di un importo forfettario di fr. 3'320.– come guadagno determi- nante per un’attività a tempo pieno. Per ridurre al minimo i costi indeside- rati, il Consiglio federale ha deciso di versare un’indennità forfettaria di 3’320 franchi netti, che corrispondono a un guadagno assicurato di 4’150 franchi lordi (Rapporto esplicativo dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, pag. 7). Considerato che l’importo forfettario era valevole per un’occupazione a tempo pieno, nel caso di un’attività a tempo parziale occorreva dichiarare il grado ridotto di occupazione secondo il
B-182/2022 Pagina 17 tempo di lavoro convenuto contrattualmente e detrarre il tempo di lavoro effettivamente prestato e le assenze (MINNING/KALBERMATTEN, op. cit., ci- fra 3.4.1). 2.3.5 In particolare, gli artt. 1, 2 e 5 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione sono stati abrogati con effetto dal 1° giugno 2020 (RU 2020 1777). A partire da tale data è stata quindi revocata l’estensione del diritto all’indennità per lavoro ridotto alle persone la cui posizione è as- similabile a quella di un datore di lavoro, nonché ai coniugi o partner regi- strati occupati nell’azienda, ritornando al regime di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI. In riferimento alle persone con una funzione analoga ad un datore di lavoro, il Consiglio federale ha motivato il mancato riconosci- mento delle indennità per lavoro ridotto, sottolineando che queste sono fi- nalizzate a salvaguardare i posti di lavoro e che la categoria in questione si compone in genere di persone che ricoprono funzioni dirigenziali, per le quali il rischio di perdere il posto di lavoro è minimo, ma il rischio di abuso è molto elevato. Per questo motivo, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di accordare ai lavoratori indipendenti le indennità per perdita di guadagno (cfr. Messaggio della legge COVID-19, FF 2020 5818 seg.). 2.4 Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di stabilire che con l’ordi- nanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione il Consiglio fede- rale ha di certo esteso per un periodo limitato la cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto, ma nel contempo non ha voluto scostarsi dal requisito relativo alla sufficiente controllabilità della perdita di lavoro (DTAF 2021 V/2 intero consid. 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, sentenza del TAF B-5851/2020 del 12 dicembre 2022 consid. 3.2.1). L’art. 5 dell’ordinanza COVID-19 as- sicurazione contro la disoccupazione limita l’ammontare della possibile in- dennità per lavoro ridotto per le persone con un ruolo assimilabile al datore di lavoro, senza tuttavia esonerare tali persone dall’obbligo di dimostrare la perdita di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.7). Come precedentemente accennato, anche durante la pandemia COVID-19 l’indennità per lavoro ridotto non era concepita generalmente per garantire l'esistenza dell'eser- cizio o coprire la perdita di fatturato, bensì per evitare dei licenziamenti durante cali temporanei dell’attività. Per questo, una simile indennità può essere versata soltanto per compensare le ore di lavoro effettivamente perse. Questo spiega perché l’autore dell’ordinanza COVID-19 assicura- zione contro la disoccupazione non ha voluto abbandonare i requisiti della determinabilità della perdita di lavoro e della controllabilità sufficiente del tempo di lavoro ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. Solo il sistema ade- guato del tempo di lavoro indica le ore concretamente lavorate e permette di individuare la differenza tra le ore in base al contratto di lavoro e quindi
B-182/2022 Pagina 18 di determinare l’indennità da prestare (art. 46 cpv. 1 OADI; DTAF 2021 V/2 consid. 4.5). 2.5 D’altra parte, lo scrivente Tribunale ha segnalato due problematiche le- gate all’estensione della cerchia dei beneficiari dell’indennità per lavoro ri- dotto alle persone aventi un ruolo analogo a quello del datore di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Da un lato, potendo queste persone appro- fittare del diritto all’indennità solo con l’entrata in vigore retroattiva dell’or- dinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, fino all’amplia- mento di questa categoria di beneficiari non era possibile pretendere da essi un vero e proprio sistema di rilevamento del tempo di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Dall’altro, la funzione analoga a quella del datore di lavoro e di dirigente può implicare una certa difficoltà a determinare il tempo di lavoro convenuto contrattualmente (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Perciò, malgrado il Consiglio federale abbia voluto mantenere le condizioni della controllabilità sufficiente del tempo di lavoro e della perdita di lavoro anche per la categoria ampliata dei beneficiari, lo scrivente Tribunale ha ritenuto opportuno che nei confronti delle persone con una funzione analoga a quella del datore di lavoro venga adottato un metro di giudizio più generoso per esaminare la plausibilità del tempo di lavoro prestato e del tempo di lavoro convenuto, altrimenti si correrebbe il rischio che l’estensione del di- ritto all’indennità a queste persone venga seriamente compromessa (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Spetta all’autorità inferiore stabilire di caso in caso i criteri concreti secondo i quali determinare il tempo di lavoro convenuto e il rilevamento del tempo di lavoro (DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). 3. Tenuto conto della situazione giuridica e della giurisprudenza suesposte (cfr. consid. 2.2 segg.), si esaminerà di seguito se l’apprezzamento dell’au- torità inferiore in riferimento alla plausibilità del tempo di lavoro convenuto da contratto (consid. 3.1) e del tempo di lavoro prestato (consid. 3.2 segg.) da parte del ricorrente 2 e dei dipendenti sia da ritenere sostenibile o meno. 3.1 Come risulta dall’incarto del presente e dei procedimenti paralleli B-4409/2021, B-4412/2021, B-5419/2021 (già evaso con decisione di inammissibilità del 15 marzo 2022 per mancato pagamento dell’anticipo spese) e B-194/2022, il ricorrente 2 esercita l’attività di amministratore unico dell’azienda D. _______SA (ricorrente 1), nonché di altre 4 ditte fa- centi parte del gruppo [...] per le quali ha inoltrato richiesta e percepito delle indennità per lavoro ridotto. Per ognuna di queste ditte, il ricorrente 2 ha annunciato un differente compenso mensile lordo spettante nei suoi con- fronti, calcolando le ore perse per ragioni economiche sulla base di un
B-182/2022 Pagina 19 grado di occupazione del 100% (40 ore settimanali). Sia prese singolar- mente che nel loro complesso, le retribuzioni mensili rivendicate superano l’importo forfettario massimo riconosciuto alle persone con una funzione analoga a quella di un datore di lavoro per un’attività lucrativa a tempo pieno, ovvero fr. 3'320.– giusta l’art. 5 dell’ordinanza COVID-19 assicura- zione contro la disoccupazione. Siccome secondo la documentazione messa a disposizione non può essere determinato con esattezza il grado di occupazione del ricorrente 2 in ognuna delle cinque ditte che egli ammi- nistra, non è criticabile che l’autorità inferiore non abbia approvato le rimu- nerazioni richieste per ognuna di esse poiché riferite ogni volta ad un grado pieno di occupazione, ma abbia invece suddiviso l’importo forfettario per un’attività a tempo pieno sulle cinque ditte in ragione del 20% ciascuna, operando poi una riduzione in questo senso. La rivendicazione di un salario mensile sulla base di un grado di occupazione del 100% per ogni ditta am- ministrata, come richiesto dal ricorrente 2, non può essere tollerata. Da un lato, appare improbabile che egli possa lavorare contemporaneamente a tempo pieno per tutte le cinque ditte amministrate e, dall’altro, un eventuale riconoscimento è suscettibile di provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto (in questo senso anche le sentenze del TAF B-4409/2021 del 7 di- cembre 2023 e B-4412/2021 del 13 dicembre 2023 consid. 2.6.1 non an- cora cresciute in giudicato alla data della presente sentenza). Va poi nuo- vamente rilevato che l’art. 5 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione fissava unicamente l’ammontare massimo dell’importo forfettario di fr. 3'320.– netti per gli impiegati con un ruolo dirigenziale con un’attività a tempo pieno, ma non significava che un tale importo andasse considerato indipendentemente dalla dimostrazione della perdita di lavoro. 3.2 3.2.1 In principio, come già esposto sopra, il Consiglio federale, ordinando, eccezionalmente e per un periodo limitato, l’allargamento della cerchia dei beneficiari dell’indennità per lavoro ridotto alle persone con una funzione analoga a quella del datore di lavoro, non ha tuttavia voluto esonerare que- sta eccezionale categoria di persone dall’obbligo di adempiere all’esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro. Nel caso di specie e an- che nei procedimenti paralleli B-4409/2021, B-4412/2021 e B-194/2022 per il ricorrente 2, a differenza dei collaboratori, non esiste alcuna scheda di registrazione del tempo di lavoro. Di conseguenza, non è contestabile che l’autorità inferiore abbia concluso, di principio, che non fosse possibile de- terminare le presenze e le assenze del ricorrente 2, né se la perdita di la- voro computabile fosse effettivamente dovuta a circostanze economiche.
B-182/2022 Pagina 20 3.2.2 Nelle schede di registrazione dei dipendenti intitolate “Registro orario di lavoro” sono state annunciate delle ore perse al 100% (marzo e aprile 2020) e al 50% (da maggio a luglio 2020). I rapporti di lavoro sono di per sé idonei ad assumere un valore probatorio, a meno che delle incoerenze notevoli tra i dati in essi contenuti e le circostanze di fatto del singolo caso portino a concludere che il controllo del tempo di lavoro non possa risultare affidabile nel suo complesso (cfr. sentenza del TAF B-4950/2019 del 1° set- tembre 2021 consid. 3.3.2; confermata dalla sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022). In base agli accertamenti della SECO che lo scri- vente Tribunale fa propri dopo averli verificati, risulta che le ore perse ripor- tate nelle schede di registrazione non hanno sempre coerentemente preso in considerazione i programmi di lavoro, i rapporti di lavoro e le fatture con- segnati durante il controllo, in particolare a partire dal 15 aprile 2020, ossia dalla constatazione della ripresa dell’attività (atti preliminari della SECO n. 5, 6, 11). Ad esempio, alcuni programmi di lavoro segnalano l’orario dell’inizio dei lavori dal primo cliente alle 07:30 e dall’ultimo cliente alle 14:45 (atti preliminari n. 11) e questo aspetto non è considerato nelle ta- belle di “Registro orario di lavoro” che non contengono alcuna precisazione sugli orari di inizio e di fine dell’attività. Laddove per i collaboratori erano state annunciate 8 ore perse rispettivamente un orario di 4 ore giornaliere e la documentazione messa a disposizione durante il controllo ha rivelato che erano state svolte delle attività, rispettivamente che la soglia delle 4 ore di lavoro al giorno veniva verosimilmente oltrepassata, le differenze tra le schede di registrazione e i documenti forniti mettono in risalto che il sistema di calcolo e controllo dei tempi di lavoro non poteva essere ritenuto affida- bile. 3.2.3 L’autorità inferiore avrebbe potuto fermarsi qui e negare in modo as- soluto il diritto all’indennità di lavoro ridotto per il ricorrente 2 rispettiva- mente dei collaboratori a causa della mancata controllabilità del tempo di lavoro per il primo rispettivamente dell’assenza di un sistema affidabile di calcolo e controllo del tempo di lavoro per i secondi. Invece, ella ha adope- rato un metro di giudizio più differenziato che viene di seguito illustrato e sottoposto all’esame dello scrivente Tribunale. 3.2.3.1 In sede di opposizione e nei conteggi trasmessi alla sua cassa di disoccupazione il ricorrente 2 ha indicato di non aver lavorato dal 18 marzo al 14 aprile 2020 e di aver ripreso l’attività a tempo parziale (4 ore giorna- liere) presso tutte le ditte del gruppo a partire dal 15 aprile 2020. Dai pro- grammi di lavoro, da alcune fatture e da altre documentazioni amministra- tive delle aziende D. _______SA e E. _______ SA individuati durante il controllo della SECO (cfr. raccoglitori verdi n° 11) risulta invece come
B-182/2022 Pagina 21 alcune ore di lavoro siano state eseguite sporadicamente tra il 18 marzo e il 14 aprile 2020 e significativamente a partire dal 15 aprile 2020. Sulla base di questi accertamenti l’autorità inferiore ha quindi riconosciuto il diritto all’indennità del ricorrente 2 soltanto per quel periodo durante il quale la maggior parte dei dipendenti non ha eseguito alcuna attività, ossia dal 18 marzo al 14 aprile 2020, negandolo invece a partire dal 15 aprile 2020, ovvero dal momento in cui la maggior parte dei dipendenti ha ripreso in modo notevole l’attività lavorativa. Per quanto siano state eseguite occa- sionalmente alcune attività nell’arco di tempo tra il 18 marzo e il 14 aprile 2020 e laddove non sia stato possibile individuare un collaboratore e la durata precisa delle attività giornaliere, la SECO ha attribuito queste ultime dapprima al ricorrente 2 e poi soltanto al di lui padre, accogliendo in questo punto l’opposizione. Le ore perse richieste sulla base di un grado occupa- zione del 100% per ogni ditta amministrata dal ricorrente 2 sono state poi adattate ad un tasso del 20% di attività. 3.2.3.2 Per quanto attiene ai dipendenti, vale lo stesso discorso riguardo al riconoscimento dell’indennità tra il 18 marzo e il 14 aprile 2020, ossia per quel periodo in cui risulta non sia stata svolta alcuna attività di rilievo. Nella misura in cui a partire dal 15 aprile 2020 era stata riscontrata una ripresa dell’attività e per i collaboratori erano state indicate una perdita di lavoro di 8 ore rispettivamente 4 ore di lavoro giornaliere, la SECO ha adattato l’ora- rio di lavoro per la data corrispondente ad una giornata intera di lavoro se la documentazione fornita lasciava presupporre uno svolgimento di attività lavorativa, rispettivamente il superamento del limite delle 4 ore giornaliere. In sede di opposizione i ricorrenti hanno inoltrato ulteriori tabelle giornaliere dei dipendenti per i mesi da marzo a luglio 2020. Per prassi, l'esigenza della sufficiente controllabilità è adeguatamente garantita solo con una re- gistrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in tempo reale ("echtzeit- lich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro prestate effettivamente (sen- tenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3, v. anche supra consid. 2.2.2.2). Documenti inoltrati a posteriori e rilevanti per dimostrare una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte, possono essere di principio considerati, a meno che vi siano indizi atti a mettere in discussione la loro correttezza ed autenticità (sentenza del TAF B-4689/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.5.2 seg. con ulteriori rinvii; cfr. anche DTAF 2021 V/2 con- sid 4.9). Nel caso di specie, i ricorrenti indicano soltanto che le tabelle ora- rie giornaliere dei dipendenti per i mesi di marzo fino a luglio 2020 allegate all’opposizione tengono conto dei programmi di lavoro, dei rapporti di la- voro, delle fatture e del calcolo dei lavori eseguiti, ma non dicono nulla, né dimostrano che tali documenti siano già esistiti al momento in cui le ore
B-182/2022 Pagina 22 sono state effettivamente svolte. Oltretutto, il contenuto di questi documenti non corrisponde a quello dei documenti forniti durante il controllo. Per que- sto motivo, la documentazione esibita in sede di opposizione non può es- sere considerata. 3.2.3.3 Lo scrivente Tribunale perviene alla conclusione che l’autorità inferiore ha adottato un approccio pragmatico e condivisibile nel valutare la plausibilità del tempo di lavoro dovuto e del rilevamento del tempo di lavoro per il ricorrente 2 e per i dipendenti della ricorrente 1. La soluzione seguita tiene adeguatamente conto delle imprevedibilità dovute alla situazione pandemica e delle difficoltà a cui potevano andare incontro le persone aventi un ruolo analogo al datore di lavoro nel determinare il tempo di lavoro dovuto e la controllabilità del tempo di lavoro (cfr. supra consid. 2.5 e DTAF 2021 V/2 consid. 4.9). Il sistema scelto contempla altresì che secondo la procedura semplificata applicata durante il periodo della pandemia di COVID-19 il diritto all’indennità era calcolato in funzione dell’intera ditta e non di ogni singolo dipendente. Anche se durante la pandemia erano state introdotte delle agevolazioni a livello di ordinanza, i requisiti della controllabilità, affidabilità e determinabilità dell’orario di lavoro non erano stati soppressi. La SECO ha dato dunque prova di flessibilità riconoscendo il diritto all’ILR nel periodo in cui non era stata constatata alcuna attività lavorativa.
Una violazione del principio della parità di trattamento rispetto ai semplici dipendenti non è ravvisabile perché in ogni caso il diritto all’indennità non è stato riconosciuto quando non hanno potuto essere quantificate le ore di lavoro effettivamente prestate, vuoi perché l’amministratore unico non disponeva di alcuna scheda di registrazione, vuoi perché le differenze tra le schede di registrazione dei collaboratori e i documenti forniti (programmi di lavoro, offerte, rapporti di lavoro e fatture dei mesi in questione) lasciavano concludere all’inaffidabilità del sistema di controllo del tempo di lavoro e all’insufficiente controllabilità del tempo di lavoro. I ricorrenti non portano alcun argomento rilevante per mettere in dubbio la posizione e l’operato della SECO nei confronti dell’amministratore e dei dipendenti. In particolare, non riescono a dissipare i dubbi sulla determina- bilità dell’orario di lavoro del ricorrente 2 e sulle incongruenze tra i rapporti orari dei collaboratori interessati e la situazione di fatto riscontrata dall'au- torità inferiore. Il sistema di registrazione del tempo di lavoro deve essere in grado di dimostrare se la perdita di lavoro annunciata è stata effettiva- mente subita (in questo caso l’indennità viene versata) oppure se invece è stata svolta un’attività lavorativa durante il periodo in questione (in questo
B-182/2022 Pagina 23 caso non sussiste alcun diritto all’indennità). Nell’ottica di comprensione del concetto relativo alla controllabilità del tempo di lavoro non importa se i dipendenti lavorano nei locali del datore di lavoro oppure in servizio esterno, home office o all’estero (cfr. sentenza TAF B-5851/2020 del 12 di- cembre 2020 consid. 3.5.2), per cui si può relativizzare il fatto, sollevato dai ricorrenti, che l’attività della ditta si svolgesse anche in abitazioni private a cui talvolta non era consentito l’accesso. In ogni caso, compete al datore di lavoro garantire l'affidabilità del sistema di controllo del tempo di lavoro, ciò che non ha potuto essere fatto sulla base dei programmi di lavoro e dei rapporti di lavoro. 3.2.4 Come si è visto, l’estensione della cerchia dei beneficiari delle ILR alle persone con un ruolo assimilabile al datore di lavoro era applicabile dal 17 marzo al 31 maggio 2020. Nei mesi di giugno e luglio 2020 il ricorrente 2 e il dipendente vincolato da un rapporto di tirocinio non avevano più diritto all’ILR. Avendo la ditta in questo periodo ripreso l’andamento dell’attività lavorativa, come del resto emerge dalla tabella riassuntiva delle attività svolte (atti preliminari SECO n. 9), la percentuale della perdita di lavoro ammontava al 2,27% per il mese di giugno 2020 e allo 0% per il mese di luglio 2020. In considerazione di una perdita inferiore al 10%, il diritto all’ILR non ha potuto essere riconosciuto a giusto titolo. 3.2.5 In sunto, per quanto il guadagno determinante rivendicato dal ricor- rente 2 supera il 20% dell’importo forfettario per un’attività a tempo pieno secondo l’art. 5 dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccu- pazione e la perdita di lavoro annunciata per il ricorrente 2 e per i dipen- denti supera quella riconosciuta dalla SECO, le prestazioni per lavoro ri- dotto sono state versate in contravvenzione all’ordinamento giuridico e alla prassi rilevante e di conseguenza devono essere restituite. Vista la somma da restituire nel singolo caso e nel contesto delle quattro ulteriori ditte am- ministrate dal ricorrente, sono altrettanto adempiute le esigenze relative all’importanza notevole della rettifica (cfr. supra consid. 2.1.2). 4. Giusta l'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Secondo costante giurisprudenza, i termini enunciati all'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA sono termini di perenzione che non possono essere né in- terrotti né sospesi, ma devono essere esaminati ed applicati d'ufficio (cfr. DTF 138 V 74 consid. 4.1 pag. 77, 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Se il termine di perenzione è scaduto, ciò ha come conseguenza l'estinzione del
B-182/2022 Pagina 24 diritto alla restituzione. Per prassi, i termini di perenzione sono salvaguar- dati se prima della loro scadenza viene emanata una decisione di restitu- zione (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 con- sid. 2.2). Secondo la giurisprudenza all’epoca della versione precedente dell’art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA, il termine (allora annuo) di peren- zione comincia a decorrere a partire dal momento in cui la SECO viene a conoscenza, rispettivamente si rende conto, nell'ambito di un controllo presso il datore di lavoro, che le indennità sono state percepite a torto (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c; sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 di- cembre 2011 consid. 6.2.1.2; sentenza del TAF B-269/2019 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). Nel presente caso la SECO si è resa conto dello sbaglio in occasione del controllo effettuato in data 22 e 29 ottobre 2020. Pertanto, il termine di perenzione è stato osservato con la decisione del 21 gennaio 2021. 5. Il Tribunale rammenta infine che la decisione della SECO concerne sol- tanto la restituzione di prestazioni indebitamente percepite. L'eventuale procedura di condono, ove la buona fede, invocata marginalmente in sede di opposizione, potrebbe giocare un ruolo, è invece di pertinenza dell'auto- rità cantonale competente (cfr. sentenza del TAF B-4950/2019 del 1° set- tembre 2021 consid. 3.10; confermata dalla sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 6.3). 6. Riassumendo, dal profilo del diritto federale non è censurabile che l'autorità inferiore ha prevalentemente respinto l'opposizione dei ricorrenti contro la decisione su revisione concernente la restituzione delle prestazioni inde- bite versate da marzo a luglio 2020 a titolo di indennità per lavoro ridotto per un totale di fr. 27'899.85. Va ancora detto che l’ammontare della somma da restituire non è stato direttamente contestato e nell’incarto non vi sono comunque elementi atti a mettere in discussione tale importo. Il ricorso si rivela dunque infondato e va respinto. 7. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti che soccombono integral- mente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, in virtù delle affinità argomenta- tive in comune con i procedimenti B-194/2022, B-4409/2021 e B-4412/2021, esse sono stabilite in fr. 2'000.–, importo che verrà
B-182/2022 Pagina 25 computato con l'anticipo spese di fr. 4'000.– già versato a suo tempo. L’im- porto residuo di fr. 2'000.– verrà restituito ai ricorrenti al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. Ai ricorrenti non vengono as- segnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettiva- mente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
B-182/2022 Pagina 26 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato della presente sentenza, tale importo verrà computato con l’anticipo spese di fr. 4'000.– già versato e l’importo residuo di fr. 2'000.– verrà restituito ai ricorrenti. 3. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata ai ricorrenti, all'autorità inferiore, al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR, nonché alla Cassa di disoccupazione. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
B-182/2022 Pagina 27 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 19 gennaio 2024
B-182/2022 Pagina 28 Comunicazione a: – ricorrenti (atto giudiziario; allegato: modulo di rimborso); – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario); – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario); – Cassa di disoccupazione [...] (per estratto).