Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-1379/2019
Entscheidungsdatum
14.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-1379/2019

S e n t e n z a d e l 14 m a g g i o 2 0 1 9 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Keita Mutombo, cancelliera Maria Cristina Lolli.

Parti

X., patrocinata da Y., ricorrente,

contro

Commissione svizzera di maturità CSM, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, autorità inferiore.

Oggetto

Richiesta di deroga per il primo esame parziale della maturità svizzera.

B-1379/2019 Pagina 2 Fatti: A. In data 6 gennaio 2019, X._______ (in seguito: la ricorrente) ha segnalato alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (in seguito: SEFRI) di essere afflitta dal disturbo DSA, disortografia e di- scalculia, inoltrando una richiesta di informarne gli esaminatori all'esame federale di maturità, di prolungamento del tempo a disposizione per gli esami scritti, e di poter disporre di tabelle per la conversione di misure non presenti sul formulario a disposizione, nonché dell’uso della calcolatrice Casio fx-85ES PLUS, durante entrambe le sessioni d'esame. B. Con decisione del 18 febbraio 2019, la Commissione svizzera di maturità CSM (in seguito: l'autorità inferiore o CSM) ha parzialmente accolto la ri- chiesta di deroga della ricorrente, concedendole "per ciascuna prova nelle materie biologia, chimica, fisica, storia e geografia [...] 10 minuti supple- mentari da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento della prova", rifiutando tale deroga per le arti visive e per la musica. Non con- cesso è anche "L'uso di tabelle per la conversione di misure non presenti sul formulario autorizzato e della calcolatrice Casio fx-85 ES PLUS [...]". C. In data 20 marzo 2019, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ri- corso (con allegati) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in se- guito: il Tribunale). La ricorrente dichiara che la calcolatrice da lei richiesta possiederebbe "[...] alcune determinate funzioni che mi aiutano a minimizzare gli errori dovuti alla mia incorretta lettura dei numeri". Lo schermo di tale calcolatrice tec- nico-scientifica mostrerebbe la sequenza del calcolo, evitando, quindi, con- fusioni durante lo svolgimento di un esercizio e la disposizione chiara e semplificata delle funzioni sull'apparecchio faciliterebbe la resa dei calcoli. Infine, la ricorrente informa che ha fatto richiesta di una certificazione di discalculia più recente, la quale verrà inviata, in qualità di integrazione al ricorso, non appena disponibile. Insieme allo scritto, la ricorrente allega i seguenti documenti:

  • la lettera di richiesta di deroga alla CSM, del 6 gennaio 2019;
  • la deroga della CSM del 18 febbraio 2019;

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  • la valutazione neuropsicologica del 9 settembre 2016, firmata dal Dr. A._______ (in seguito: Dr. A.) e dal Dr. Med. B., [...] (in seguito: documentazione medica 2016);
  • la valutazione logopedica della Dott.ssa C._______ (in seguito: Dott.ssa C._______), del 2 gennaio 2019. D. Con decisione incidentale del 21 marzo 2019, il Tribunale ha invitato la ri- corrente, risultante minorenne alla data di presentazione del ricorso, vale a dire il 20 marzo 2019, a regolarizzare il proprio ricorso, facendo contro- firmare l'originale dal suo rappresentante legale e rinviandolo al Tribunale entro il 5 aprile 2019, nonché a versare un anticipo equivalente alle pre- sunte spese processuali di fr. 500.– entro il 12 aprile 2019. Inoltre, il Tribunale ha trasmesso una copia del gravame, con allegati, all'autorità inferiore, invitandola ad inoltrare una risposta, nonché l'incarto completo entro il 12 aprile 2019. E. In data 29 marzo 2019, la ricorrente ha regolarizzato il proprio ricorso, inol- trando, in qualità di integrazione al medesimo, uno scritto, richiedendo che:
  1. Venga autorizzata all'utilizzo delle tabelle di conversione delle misure;
  2. Venga autorizzata all'utilizzo della calcolatrice Casio fx-85ES PLUS, ed allegandovi:
  • la valutazione logopedica della Dott.ssa C._______, del 2 gennaio 2019;
  • il certificato del Dr. A._______, del 26 marzo 2019 (in seguito: documen- tazione medica 2019);
  • la documentazione medica 2016;
  • la scheda tecnica del modello di calcolatrice Casio fx-85ES PLUS;
  • la tabella comparativa dei modelli di calcolatrice Casio fx-85ES PLUS e Casio fx-82 solare II;
  • le indicazioni del 1 gennaio 2012 sul materiale autorizzato agli esami;
  • la scheda tecnica del modello di calcolatrice Casio fx-82 solare II. F. Con scritto del 10 aprile 2019, l'autorità inferiore ha inoltrato una richiesta

B-1379/2019 Pagina 4 di proroga del termine, fino al 21 maggio 2019, affermando che la CSM avrebbe potuto "prendere posizione sul ricorso al più presto nell'ambito della sua prossima riunione, prevista il 17 maggio 2019". G. Con decisione incidentale del 12 aprile 2019, il Tribunale, ritenuta segna- tamente l'imminenza degli esami di maturità, ha respinto la richiesta di pro- roga del termine, concedendo tuttavia all'autorità inferiore un breve termine di grazia fino al 23 aprile 2019 per prendere posizione ed inoltrare l'incarto. H. In data 23 aprile 2019, l’autorità inferiore ha trasmesso l’incarto a loro di- sposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria decisione e chiedendo di respingere il ricorso. I. Con scritto del 9 maggio 2019, la ricorrente ha inoltrato una presa di posi- zione sulla risposta della CSM, ribadendo sostanzialmente i motivi addotti nel ricorso, nonché nell'integrazione ad esso. J. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver- tenza.

B-1379/2019 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l’art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali. 1.2 Le decisioni dell'autorità inferiore, relative a domande di deroghe ai sensi dell'art. 27 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12]), sono soggette a ri- corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 Ordinanza ESM in collegamento con art. 37 LTAF e art. 44 PA). Nell'evenienza, non sussi- stono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.4 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.5 L'oggetto della lite è l'utilizzo della calcolatrice Casio fx-85 ES PLUS durante entrambe le sessioni d'esame svizzero di maturità. La ricevibilità della conclusione concernente la richiesta di poter usufruire di tabelle di conversione delle misure (cfr. fatti E) viene lasciata indecisa (cfr. con- sid. 5.4). 1.6 Su riserva della precedente premessa (consid. 1.5), nulla osta, alla ri- cevibilità del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati, giusta l'art. 49 PA in collegamento con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento

B-1379/2019 Pagina 6 (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c) (cfr. sentenza del TAF B-3706/2014 del 28 novembre 2017 consid. 4; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 a ed. 2016, n. 1146 segg.; ZIBUNG/HOF- STETTER in: Praxiskommentar VwVG, 2 a ed, 2016, art. 49, marg. 7; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 a ed. 2013, marg. 2.149). 2.2 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo po- tere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 con- sid. 2.1 in fine, 130 III 176 consid. 1.2 e rinvii; sentenze del TAF B-4380/2016 del 13 agosto 2018 consid. 6.1.2, B-628/2014 del 28 novem- bre 2017 consid. 5.2.1, B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1 e B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). 2.3 Riguardante l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto, allorquando segnatamente l'autorità ha omesso di ammi- nistrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 a ed. 2015, pag. 566). 2.4 Concernente l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecni- che e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie conoscenze tecni- che, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure, se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vi- cinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appro- priato (DTF 139 II 145 consid. 5, DTF 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii). Pertanto, nei casi di cui sopra, il Tribunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'interpretazione e concedere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento (cfr. sentenze del TAF B-2701/2019 del 18 dicembre 2018 e B-6791/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., margg. 2.154 e 2.155a, rispettivamente con rinvii).

B-1379/2019 Pagina 7 2.5 2.5.1 Nel riesaminare le decisioni sui risultati di un esame di professione o di un esame professionale, si impone all'autorità di ricorso una certa reti- cenza, visto che quest'ultima non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formu- lare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Si aggiunge che gli esami di cui sopra, hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di compe- tenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati accademici o degli esami professionali, può essere esaminata dall'autorità di ricorso, tuttavia, con una certa moderazione (DTF 118 Ia 488 consid. 4c, DTF 106 Ia 1 consid. 3c, con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 con rinvii). La moderazione di cui sopra, si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione, sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esami- nare le obiezioni sollevate con piena cognizione di causa, altrimenti com- metterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con i rispettivi rinvii). 2.5.2 Nella fattispecie, si tratta di una decisione sull'applicazione dell'art. 27 Ordinanza ESM, secondo cui l'istanza inferiore può accordare delle deroghe: Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati andicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato. Ciò lascia alla discrezione di quest'ultima, sia la decisione sulla natura, che sulla portata di eventuali deroghe ed eccezioni al regolamento d'esame. Ciò non significa, tuttavia, che l'autorità inferiore sia completamente libera nel prendere le proprie decisioni. Piuttosto, deve trovare la soluzione più opportuna, tenendo conto dei principi giuridici riguardanti l'esercizio del po- tere discrezionale. Dopotutto, l'autorità inferiore è vincolata dalla costitu- zione e deve, in particolare, rispettare i principi di uguaglianza dei diritti e di proporzionalità e il dovere di salvaguardare gli interessi pubblici. Inoltre, nelle decisioni discrezionali, devono essere rispettati anche il significato e lo scopo del sistema giuridico (cfr. DTAF 2008/26 consid. 5.1 con rinvii).

B-1379/2019 Pagina 8 2.5.3 Infine, ritenute le documentazioni mediche 2016 e 2019 agli atti (cfr. fatti C e E), l'autorità inferiore, come il Tribunale, non è un'autorità con competenze specifiche nel campo medico. La medesima deve anch'essa basarsi su pareri espressi da persone competenti in merito, nel caso in cui la disabilità fatta valere, riguardi una diagnosi medica di un paziente speci- fico e non una disabilità o un ostacolo evidente per tutti, senza necessità di chiarimenti medici, come ad esempio una persona in sedia a rotelle e la presenza di uno scalino. 2.5.4 Pertanto, trattandosi di una richiesta di deroga nell'ambito del mate- riale ammesso all'esame di maturità, la decisione impugnata ha come og- getto l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge, dunque, un aspetto formale di tale esame. Pertanto, il Tribunale amministrativo fe- derale può riesaminare liberamente le decisioni sulla concessione di dero- ghe ai sensi dell'art. 27 Ordinanza ESM. 2.6 Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determi- nante e a darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a con rinvii; THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissen- berger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vinco- lata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii; MOOR/POLTIER, Droit ad- ministratif, vol. II, 3 a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). 3. 3.1 Nel proprio ricorso, la ricorrente chiede che le venga consentito l'uti- lizzo della calcolatrice Casio fx-85ES PLUS durante entrambe le sessioni d'esame, in quanto adatta a compensare il disturbo DSA, disortografia e discalculia, di cui soffre. A tal proposito, menziona la documentazione me- dica 2016, citando il paragrafo sul calcolo e conoscenze numeriche, se- condo il quale "Emergono [...] difficoltà importanti per ciò che concerne le abilità strumentali (lettura e scrittura di numeri) e di calcolo (mancata ac- quisizione degli automatismi di calcolo, difficoltà nel calcolo rapido, diffi- coltà nel calcolo scritto sia per errori di calcolo che di tipo procedurale)".

B-1379/2019 Pagina 9 Inoltre, invita a porre attenzione alle "conclusioni dove viene ribadita l'im- portanza dell'uso di strumenti compensativi sia in sede di verifica che in sede d'esame". Nell'integrazione al ricorso, la ricorrente evidenzia come la Dott.ssa C._______ indichi "[...] che per permettere alla ricorrente di proseguire gli studi nel modo migliore... è importante nello specifico non penalizzare gli errori ortografici ma valutare il contenuto" (cfr. integrazione al ricorso, pag. 2). Al fine di poter fornire dei dati più recenti, la ricorrente ha inoltrato la docu- mentazione medica 2019, in relazione alla quale evidenzia come il Dr. A._______ sottolinei che nel caso in specie, "[...] sia indicato l'uso della calcolatrice Casio, modello FX-85ES PLUS" (cfr. integrazione al ricorso, pag. 3). Inoltre, la ricorrente afferma che la calcolatrice richiesta non sarebbe pro- grammabile, non risolverebbe equazioni e non avrebbe alcuna memoria alfanumerica. Al contrario, la funzione di fondamentale importanza per li- mitare le difficoltà prodotte dalla discalculia, sarebbe quella del suo "display naturale che consente di ammettere e visualizzare frazioni, radici quadrate e altre espressioni numeriche e di immettere le frazioni". Infine, la ricorrente considera, come indicato dal Dr. A._______, che "Questi strumenti non rappresentano un vantaggio, al contrario sono indispensabili per compen- sare la difficoltà specifica del ragazzo discalculico così come gli occhiali sono uno strumento indispensabile per uno studente che presenta iperme- tropia" (cfr. integrazione al ricorso, pag. 4). 3.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore si limita ad accordare al- cune misure di compensazione alla ricorrente e a rifiutarne altre, senza addurre una motivazione specifica per tale decisione (cfr. fatti B). Nella sua risposta del 23 aprile 2019, la CSM afferma che essa ha esaminato "[...] la domanda in base alla prassi, confrontandola con altri casi simili su cui si è pronunciata in passato. A questo proposito, i documenti depositati dalla ri- corrente non hanno evidenziato una situazione complessa che giustifiche- rebbe misure supplementari rispetto a quelle accordate in casi simili" (ri- sposta, marg. 2). Per quanto riguarda la calcolatrice, richiesta dalla ricor- rente in sede di ricorso, l'autorità inferiore asserisce che "La CSM non ha concesso alla ricorrente l'uso di tabelle per la conversione di misure non presenti sul formulario autorizzato e della calcolatrice Casio fx-85ES PLUS, poiché l'utilizzo di questi strumenti comporterebbe un'agevolazione dei contenuti dell'esame e lo scopo dell'esame non sarebbe raggiunto. Inoltre, l'uso di questi strumenti favorirebbe la ricorrente rispetto agli altri candidati

B-1379/2019 Pagina 10 all'esame, violando il principio dell'uguaglianza di trattamento" (risposta, marg. 5). L’autorità inferiore non avrebbe potuto "[...] constatare come l'uso degli strumenti di lavoro ammessi implichi uno svantaggio per la ricorrente" (risposta, marg. 6). Infine, la CSM dichiara che la ragione per cui essa limita le calcolatrici ammesse a tre modelli e le edizioni di tavole numeriche e formulari autorizzate, è "[...] perché il personale che sorveglia gli esami deve poter essere in grado di controllarne la conformità al momento dell'e- same" (risposta, marg. 7.1 in fine e 7.2 in fine). 4. 4.1 L'Ordinanza ESM, disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo. 4.1.1 Giusta l'art. 8 Ordinanza ESM, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari (cpv. 1). Tale maturità presuppone (cpv. 2): a. solide conoscenze fondamentali del livello secondario II secondo l'arti- colo 9; b. la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lin- gue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, pre- cisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità cul- turali di cui una lingua è il vettore; c. apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica; d. una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento lo- gico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale; e. la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; f. la capacità di dialogare, in particolare la capacità di argomentare e di difendere le proprie opinioni. Gli esami di maturità hanno, dunque, lo scopo di fornire informazioni sulle qualifiche professionali e personali dei candidati ad una particolare profes- sione o formazione. Si tratta di stabilire le conoscenze e le competenze concrete dei candidati. Di conseguenza, i candidati all'esame hanno il di- ritto di dimostrare la loro qualificazione effettiva. A tal proposito, l'art. 27 Ordinanza ESM, prevede delle deroghe, segnata- mente per persone con disabilità (cfr. consid. 2.5.2).

B-1379/2019 Pagina 11 4.1.2 Le disabilità sono caratteristiche personali particolari che, ad un esame, pongono i candidati disabili in una posizione di svantaggio rispetto ai candidati non disabili. Se questi svantaggi personali non vengono presi in considerazione nella progettazione di un esame mediante misure com- pensative positive, il valore informativo della prestazione dell'esame può talvolta essere notevolmente distorto (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4). 4.2 4.2.1 Secondo l'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera- zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), nessuno può essere discriminato, tra l'altro, a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichi- che. È vietato un qualsiasi tipo di nesso di fatto infondato con la caratteri- stica dell'handicap, in particolare con uno svantaggio ad esso associato, che deve essere considerato come degradante o emarginante. Una norma può prevedere una tale differenziazione inammissibile da sé (la cosiddetta discriminazione diretta o diretta) oppure, nei suoi effetti reali, discriminare in particolare i membri di gruppi specificamente protetti contro la discrimi- nazione, senza che ciò sia oggettivamente giustificato (cfr. DTF 143 I 129 consid. 2.3.1, 139 I 169 consid. 7.2, 139 I 292 consid. 8.2 e 134 I 105 con- sid. 5; DTAF 2008/26 consid. 4.2). 4.2.2 In riferimento a persone disabili in un contesto formativo, nonché di esame, il divieto di discriminazione indiretta, di cui all'art. 8 cpv. 2 Cost., conferisce a quest'ultime il diritto a facilitazioni formali dell'esame, adattate alle loro esigenze individuali. Il necessario adattamento formale dello svol- gimento dell'esame, a specifiche situazioni di disabilità, può essere effet- tuato in diversi modi, tenendo, tuttavia, sempre conto del tipo e del grado di disabilità. Questi includono, in particolare, prolungamento del tempo a disposizione, pause più lunghe o supplementari, lo svolgimento dell'esame in più fasi, altre forme d'esame o l'uso di un computer. D'altro canto, una misura di adattamento in concretizzazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. non signi- fica che le capacità centrali, la cui esistenza deve essere garantita dalla formazione in questione, non possano più essere verificate (cfr. DTF 134 I 105 consid. 5, 122 I 130 consid. 3c/aa; sentenza del TF 2D_7/2011 del 19 maggio 2011 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.5). Inoltre, le disabi- lità devono essere sufficientemente chiarite da un ente indipendente (sen- tenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.4). Per l'eliminazione di svantaggi esistenti nei confronti dei disabili, giusta l'art. 8 cpv. 4 Cost., in qualità di mandato indipendente, la legge prevede i provvedimenti necessari (DTF 141 I 9 consid. 3.1, 139 II 289 consid. 2.2.1,

B-1379/2019 Pagina 12 134 I 105 consid. 5 con rinvii; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.1). 4.3 4.3.1 La Confederazione ha esercitato tale mandato nell'ambito delle sue competenze, in particolare con l'emanazione della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis, RS 151.3). Il suo scopo è quello di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 1 cpv. 1 LDis). Ai sensi della LDis, per disabile s'intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di eser- citare un'attività lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis; DTF 131 V 9 consid. 3.5.1.2, sentenza del TF 2C_930/2011 dell'1 maggio 2012 consid. 3.3). Vi è svan- taggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversa- mente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio, oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili (art. 2 cpv. 2 LDis; DTF 139 II 289 consid. 2.2.2). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, sussiste uno svantaggio nell'accesso a una formazione o a una for- mazione continua in particolare quando l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro neces- saria sono ostacolate (lett. a) o la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili (lett. b). Chi è svantaggiato ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LDis, a causa di un ente pubblico, può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordi- nare che l'ente pubblico elimini lo svantaggio o vi rinunci (art. 8 cpv. 2 LDis; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.2). 4.3.2 Nel compensare gli svantaggi, va sempre notato che un candidato disabile non può ricevere un trattamento preferenziale rispetto agli altri can- didati a causa degli speciali adattamenti dell'esame. L'obiettivo degli ade- guamenti della struttura d'esame è unicamente quello di compensare la posizione svantaggiata derivante dalla disabilità, ma non di offrire al candi- dato disabile un vantaggio rispetto agli altri candidati. Tuttavia, con riguardo per la disabilità, i requisiti tecnici non devono essere ridotti e le agevolazioni concesse non devono condurre all'impossibilità di verificare delle compe- tenze importanti per l'esercizio di una professione. Non sono, pertanto, da concedere semplificazioni per quanto riguarda i requisiti richiesti dall'og- getto dell'esame. Nel caso in cui un esame qualifichi il candidato per una

B-1379/2019 Pagina 13 professione, che richiede determinate capacità fisiche o mentali, occorre garantire che gli impedimenti personali possano essere compensati in mi- sura sufficiente anche nell'esercizio di essa. Per quanto riguarda la que- stione della natura e dell'entità della compensazione, bisogna esaminare quali semplificazioni siano necessarie affinché un candidato disabile abbia le stesse possibilità di superare l'esame come se la sua disabilità non esi- stesse (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4.5 con rinvii). 5. 5.1 In relazione alla valutazione di referti medici, la giurisprudenza fornisce linee guida (DTF 125 V 351 consid. 3b e 3c). Dunque, prima di dare pieno valore probatorio ad un referto medico, è necessario assicurarsi che i punti controversi importanti siano stati oggetto di uno studio dettagliato, che la relazione si basi su degli esami completi, che prenda in considerazione anche i reclami espressi dalla persona esaminata, che sia stato accertato con piena conoscenza dell'anamnesi, che la descrizione del contesto me- dico, nonché la valutazione della situazione medica siano chiare e, infine, che le conclusioni del medico siano debitamente motivate (DTF 134 V 231 consid. 5.1 e DTF 125 V 351 consid. 3a). Il valore probatorio di un rapporto medico o di una perizia è, inoltre, legato alla condizione che il medico che si pronuncia disponga della formazione specializzata necessaria e delle competenze professionali nel campo dell'indagine (sentenze del TF 9C_555/2017 del 22 novembre 2017 consid 3.1 con rinvii, 9C_745/2010 del 30 marzo 2011 consid. 3.2 e 9C_59/2010 dell'11 giugno 2010 con- sid. 4.1). Le condizioni poste dalla giurisprudenza, sembrerebbero essere date e pertanto, non vi è motivo di non dare pieno valore probatorio alla documen- tazione medica 2016 e 2019, presente agli atti. 5.2 La sopracitata documentazione medica 2016 conclude che "La valuta- zione neuropsicologica mette in evidenza un livello intellettivo nella media e la presenza di specifiche difficoltà in ambito numerico-matemaico. Viene pertanto confermata la diagnosi di discalculia, eventualmente in conformità con altri disturbi dell'apprendimento se confermati dalla recente valuta- zione logopedica". A tal proposito, la diagnosi è "Disturbo specifico dell'ap- prendimento con compromissione del calcolo (F81.2)" e a sostegno della ricorrente, si consiglia di sostenerla "[...] attraverso le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti per i ragazzi con disturbo specifico del

B-1379/2019 Pagina 14 calcolo. Gli adattamenti andrebbero sempre messi in atto, sia nell'arco delle lezioni sia in sede di verifica e di esame." (cfr. consid. 3.1). Nella fattispecie, l'autorità inferiore non contesta in nessun momento la do- cumentazione medica in quanto tale e tantomeno il disturbo DSA, da cui è afflitta la ricorrente, di fatto, riconoscendone l'esistenza con l'accoglimento parzialmente della richiesta di deroga (cfr. fatti B). Pertanto, la diagnosi espressa nella documentazione medica 2016, è incontestata. 5.3 5.3.1 Nella documentazione medica 2019, il Dr. A._______ certifica di aver visitato la ricorrente il 6 settembre 2016, ribadendo che tale visita e la va- lutazione testistica avrebbero messo in evidenzia un disturbo specifico dell'apprendimento del calcolo (F81.2), comunemente detto discalculia. Dopo aver illustrato le difficoltà di cui soffrono i ragazzi con discalculia, il Dr. A._______ rileva che "[...] in ambito scolastico e nel sostenere gli esami, questi studenti devono poter beneficiare di strumenti compensativi come formulari e tabelle e, soprattutto, della calcolatrice. Nel caso specifico di X._______ è indicato l’uso della calcolatrice Casio, modello FX-85ES PLUS. Questi strumenti non rappresentano un vantaggio, al contrario sono indispensabili per compensare la difficoltà specifica del ragazzo discalcu- lico così come gli occhiali sono uno strumento indispensabile per uno stu- dente che presenta ipermetropia". Inoltre, il Tribunale rileva che, secondo quanto fornito dalla ricorrente e sot- toposto all'autorità inferiore per presa di posizione (cfr. fatti E), la calcola- trice in questione non presenta la possibilità di essere programmata (Inte- grazione al ricorso, alleg. 4). Per quanto riguarda la cronologia di calcolo, secondo la "Guida dell'utilizzatore, CASIO" (cfr. <https://support.ca- sio.com/it/manual/manualfile.php?cid=004009041>, consultato in data 10 maggio 2019), se è vero che la calcolatrice ricorda un massimo di circa 200 byte di dati per il calcolo più recente, tali dati della cronologia, vengono azzerati ogniqualvolta si preme "ON", si passa a un modo di calcolo diffe- rente, si cambia il formato di visualizzazione, o si esegue un'operazione di ripristino. Il contenuto delle varie memorie (memoria Ans, memoria indipen- dente e le variabili) è mantenuto anche se si preme "AC", si cambia il modo di calcolo, o si spegne la calcolatrice. È tuttavia possibile azzerare il con- tenuto di tutte le memorie seguendo la procedura indicata nella suddetta Guida dell'utilizzatore.

B-1379/2019 Pagina 15 5.3.2 Per di più, riguardante il motivo della restrizione a tre modelli di cal- colatrici ammesse all'esame (cfr. consid. 3.2), nonché difronte ad una di- sabilità certificata, il criterio decisionale non può essere la facilitazione de- gl'incarichi assegnati agli esaminatori. È, dunque, compito dell'esaminatore informarsi sulla calcolatrice richiesta ed accertarsi, al momento dell'esame, che eventuali vantaggi previsti dalle funzionalità della calcolatrice, siano rimossi (cfr. consid. 5.3.1). 5.3.3 Di conseguenza, riguardo l'utilizzo della calcolatrice Casio fx-85ES PLUS, vista la documentazione medica inoltrata dalla ricorrente (cfr. fatti E e consid. 3.1) e la motivazione addotta dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, nonché nella sua risposta (cfr. consid. 3.2) e per i motivi di cui sopra, il Tribunale non vede in che maniera esso avvantaggerebbe la ricor- rente rispetto agli altri candidati all'esame e come tale misura di compen- sazione comporterebbe un'agevolazione dei contenuti di quest'ultimo, non- ché l'impossibilità del raggiungimento dello suo scopo. Pertanto, in rela- zione a tale conclusione del ricorso, quest'ultimo deve essere ammesso ed il rispettivo punto del dispositivo della decisione impugnata, annullato. 5.4 Per quanto attiene invece alle tabelle per la conversione di misure non presenti sul formulario a disposizione, richieste in un primo momento all'au- torità inferiore ed in un secondo momento aggiunte nelle conclusioni dell'in- tegrazione al ricorso, la cui ricevibilità può essere lasciata indecisa (cfr. consid. 1.5), la ricorrente non ne specifica in alcun modo i dettagli e non vi è alcuna specificazione nella documentazione medica inoltrata. Per- tanto, in relazione a tale conclusione dell'integrazione al ricorso, quest'ul- timo deve essere respinto ed il rispettivo punto del dispositivo della deci- sione impugnata, confermato. 5.5 Inoltre, la CSM non ha fatto esaminare la situazione particolare della ricorrente da un suo medico di fiducia, limitandosi a riferirsi a non meglio precisati casi simili, senza citarli, nonché alla sua prassi, in generale. Del resto, difronte a delle diagnosi specifiche, non esistono casi simili, bensì soltanto casi individuali. 5.6 In virtù di quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto e la deci- sione impugnata del 18 febbraio 2019 è annullata. 6. 6.1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA). In qualità di ri- medio giuridico riformatorio il ricorso permette all'autorità decisionale, oltre

B-1379/2019 Pagina 16 alla cassazione, di decidere della causa e quindi di definire i rapporti giuri- dici. La riforma di una decisione presuppone che l'incarto sia sufficiente- mente istruito, considerato che non spetta all'autorità di ricorso procedere a delucidazioni complementari complicate (cfr. MADELEINE CAMPRUBI, com- mento sull'art. 61 CPV. 1 PA in: VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [ed.], 2 a ed., 2019, margg. 2-6, pagg. 875-878, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 a ed., 1991, n. 2058, pag. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechts- pflege, 2 a ed., 1983, pag. 233). Inoltre, la riforma di una decisione è inam- missibile se questioni pertinenti devono essere risolte per la prima volta e che l'autorità inferiore dispone di un certo potere d'apprezzamento (cfr. sentenze del Tribunale B-4420/2010 del 24 maggio 2011 consid. 6 e B-1181/2010 dell'8 settembre 2010 consid. 4). Infatti, ciò presuppone che la causa possa essere giudicata e che l'autorità di ricorso disponga delle informazioni necessarie per decidere. 6.2 Nel caso in specie, in considerazione di quanto precedentemente rite- nuto (cfr. consid. 2.5, in particolare 2.5.4, e 3), gli atti sono completi o co- munque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale. Di conse- guenza, il Tribunale può sostituirsi all'autorità inferiore. Inoltre, ritenuta l'im- minenza degli esami, il rinvio della causa all'autorità inferiore, nuocerebbe alla ricorrente e in questo caso, la rinuncia a rinviare è anche dettata da motivi di economia procedurale. 7. 7.1 Visti i considerandi 2.5, 3 e 5, l’uso della calcolatrice Casio fx-85ES PLUS deve essere considerato una misura di compensazione appropriata. 7.2 Di conseguenza, la decisione impugnata del 18 febbraio 2019 è rifor- mata come segue: Lei potrà beneficiare delle deroghe seguenti:

  • per ciascuna prova nelle materie biologia, chimica, fisica, storia e geo- grafia potrà disporre di 10 minuti supplementari da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento della prova;
  • è concesso l'utilizzo della calcolatrice Casio fx-85ES PLUS. Per le arti visive e per la musica non è concesso tempo supplementare. L’uso di tabelle per la conversione di misure non presenti sul formulario autorizzato non è concesso.

B-1379/2019 Pagina 17 8. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le mede- sime vengono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese pro- cessuali (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della diffi- coltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione fi- nanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 5.6) e le circostanze del caso di specie, non si prelevano spese processuali. L’anticipo spese di fr. 500.–, già versato in data 30 marzo 2019, verrà dunque restituito alla ricorrente, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Infine, in virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 9. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappre- sentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, ritenuto segnatamente che la ricorrente non è rappresen- tata da un avvocato, non ha diritto alle ripetibili. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

B-1379/2019 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 18 febbraio 2019 è annullata e riformata come segue: Lei potrà beneficiare delle deroghe seguenti:

  • per ciascuna prova nelle materie biologia, chimica, fisica, storia e geo- grafia potrà disporre di 10 minuti supplementari da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento della prova;
  • è concesso l'utilizzo della calcolatrice Casio fx-85ES PLUS. Per le arti visive e per la musica non è concesso tempo supplementare. L’uso di tabelle per la conversione di misure non presenti sul formulario autorizzato non è concesso.

Non si prelevano spese processuali. L’anticipo spese di fr. 500.–, già ver- sato dalla ricorrente in data 30 marzo 2019, le verrà restituito dopo la cre- scita in giudicato della presente sentenza. 3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

B-1379/2019 Pagina 19 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario "indirizzo di pagamento"); – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario; allegato: copia della presa di posizione della ricorrente del 9 maggio 2019); – Dipartimento federale dell'economia della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario).

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 14 maggio 2019

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