B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-989/2020
S e n t e n z a d e l 2 0 d i c e m b r e 2 0 2 1 Composizione
Giudice Claudia Pasqualetto Péquignot, presidente del collegio, Christine Ackermann, Jérôme Candrian; Manuel Borla, cancelliere.
Parti
A._______, ..., ricorrente,
contro
Pronovo AG, Dammstrasse 3, 5070 Frick, autorità inferiore.
Oggetto
Energia; rimunerazione per l'immissione di elettricità nella rete.
A-989/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a Nel mese di aprile 2011 la A._______ (di seguito A.) e la B.(di seguito B.) hanno sottoscritto un contratto avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico sugli stabili dei locali commerciali di A. presso .... A.b L’impianto, a suo tempo di proprietà di B., è stato messo in servizio il 18 giugno 2012 e presentava allora come oggi una potenza istallata di 379 kWp e una produzione annua di circa 416'000 kWh/a. La convenzione stipulata tra le parti prevedeva che A. acquistasse l’equivalente del 25% dell’energia prodotta con il relativo certificato a determinate condizioni tariffarie. B. In ragione di nuove normative, entrate in vigore il 1° dicembre 2015, a A._______ non è più stato possibile acquistare l’energia prodotta alle condizioni previste dal contratto. Essa ha pertanto deciso di procedere con l’acquisto dell’impianto di proprietà di B., a condizione che esso fosse notificato e ammesso ai fini della rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (di seguito anche sistema RIC). Il 26 e 31 marzo 2015 (timbro postale del 1° aprile 2015) l’impianto è così stato notificato a Swissgrid, con debito formulario, al fine di potere accedere al citato sistema. C. Con decisione del 4 maggio 2015 Swissgrid ha comunicato all’interessata che il tetto di somma massima destinata al sistema RIC era stato raggiunto, ragione per cui l’Ufficio federale dell’energia (di seguito UFE) aveva disposto la sospensione delle decisioni in materia, e di conseguenza ha disposto formalmente che, “qualora l’impianto realizzato dovesse adempiere i requisiti per la RIC [...], il progetto verrebbe messo nella lista d’attesa conformemente alla data della notifica”. D. Nel mese di ottobre 2015 B. e A._______ hanno sottoscritto il contratto per la cessione dell’impianto a quest’ultima. E. Con scritto dell’8 dicembre 2017 Swissgrid ha informato l’interessata che
A-989/2020 Pagina 3 l’impianto in discussione sarebbe stato escluso dall’incentivo della rimunerazione per l’immissione di energia, nella misura in cui con l’entrata in vigore dei nuovi disposti legali, il 1° gennaio 2018, potevano beneficiare dell’incentivo “solo i nuovi impianti inclusi nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di energia che [erano] stati messi in servizio dopo il 1° gennaio 2013”. Nello specifico l’impianto in oggetto era stato messo in servizio prima del 1° gennaio 2013 e notificato dopo il 31 luglio 2013. L’autorità inferiore ha informato A._______ che in caso non avesse condiviso la presa di posizione avrebbe potuto trasmettere nuovamente dell’ulteriore documentazione. F. Con scritto del 30 gennaio 2018 A._______ ha chiesto la revoca della decisione dell’8 dicembre 2017 e l’adozione di una nuova decisione, che avrebbe dovuto decretare l’impianto in oggetto quale idoneo all’incentivo, rispettivamente avrebbe dovuto concedere a A._______ la facoltà di passare alla “rimunerazione unica”. In caso contrario l’interessato postulava “l’emanazione di una decisione formale”, debitamente motivata e corredata dai rimedi di diritto. G. Con scritto del 26 marzo 2018 la Pronovo AG (a cui Swissgrid, con effetto al 3 gennaio 2018 ha trasferito la parte operativa tramite trasferimento di patrimonio; di seguito Pronovo) ha comunicato all’interessata che in base alle norme transitorie della LEne, il nuovo diritto si sarebbe applicato ai gestori di impianti e ai promotori di progetto, postulanti l’accesso al sistema RIC, che non avevano ricevuto una decisione positiva in merito, prima dell’entrata in vigore della legge. In particolare, ha evidenziato l’autorità federale, la LEne si sarebbe applicata a coloro ai quali era stato “comunicato che il loro impianto si trova[va] sulla lista d’attesa (conferma di inclusione nella lista d’attesa), anche se all’entrata in vigore della [legge] il loro impianto [era] già in esercizio”. H. Con decisione del 9 novembre 2018 Pronovo, confermando gli scritti precedenti, ha comunicato a A._______ che la domanda di partecipazione al sistema RIC relativa all’impianto PV A._______ S. Antonino, era respinta. I. Con istanza del 5 dicembre 2018 A._______ (di seguito anche opponente)
A-989/2020 Pagina 4 ha interposto opposizione avverso tale decisione chiedendo, in via principale, di accogliere la domanda di accesso al sistema RIC rispettivamente di lasciare l’impianto in discussione (n° ...) nella lista di attesa sopracitata; in via subordinata essa ha chiesto di annullare la decisione impugnata, di concedere il diritto di “passare” alla rimunerazione unica, rispettivamente di lasciare l’impianto in lista di attesa. Protestate tasse e spese. A sostegno delle proprie pretese l’opponente ha censurato la violazione della LEne, indicando come diversi disposti legali su cui poggia la decisione impugnata non sarebbero applicabili alla presente fattispecie. Inoltre essa ha ritenuto “giustificata una deroga, anche se non espressamente prevista dalla legge”. J. Con decisione su opposizione del 16 gennaio 2020, Pronovo ha respinto le richieste dell’opponente. Essa ha rilevato che la nuova legislazione, applicabile in base alle norme transitorie, prevede l’accesso al sistema RIC unicamente per gli impianti definiti “nuovi” messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. Nemmeno l’eccezione a tale principio, porterebbe ad altra conclusione, nella misura in cui potrebbero beneficarvi gli impianti che hanno ottenuto una decisione di messa in lista di attesa, prima del 31 luglio 2013. In entrambi i casi l’impianto in oggetto non ottemperava alle condizioni poste. K. Con ricorso del 17 febbraio 2020, indirizzato al Tribunale amministrativo federale (qui di seguito TAF o Tribunale), A._______ (di seguito anche ricorrente o insorgente) ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di accogliere la domanda di partecipazione al sistema RIC per l’impianto PV ... A._______ ...; in via subordinata essa ha chiesto di potere passare alla rimunerazione unica e in ogni caso di mantenere l’impianto in discussione nella lista d’attesa. A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha censurato la violazione del principio di non retroattività delle leggi. La decisione impugnata sarebbe pure lesiva del principio della buona fede e dell’affidamento, che imporrerebbe il mantenimento dell’iscrizione dell’impianto nella lista d’attesa, ai fini dell’effettiva erogazione dell’incentivo, così come riconosciuto dall’autorità competente con decisione del 4 maggio 2015. A suo dire, l’autorità inferiore sarebbe infine venuta meno al rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’impianto litigioso sarebbe “l’unico, di queste dimensioni, a non beneficiare della RIC”.
A-989/2020 Pagina 5 L. Con osservazioni del 18 maggio 2020 Pronovo ha ribadito che in base alla LEne, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, l’impianto sarebbe escluso dalla RIC, siccome messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e notificato dopo il 31 luglio 2013. E ciò sebbene esso fosse stato messo in lista di attesa, la quale non configura una base legale sufficiente, come indicato dalle norme transitorie LEne e dalla giurisprudenza in materia. M. Con presa di posizione dell’8 ottobre 2021, la ricorrente ha mantenuto le conclusioni senza ulteriori sviluppi.
Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 2. La ricorrente ha diritto di ricorrere avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed avendo un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 1 PA) e l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Occorre quindi entrare nel merito del ricorso. 3. Oggetto del presente, risulta essere l’applicazione dei disposti della Legge federale del 30 settembre2016 sull’energia (LEne, RS 730.0) all’impianto in discussione. Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della revisione totale della LEne, adottata dal Parlamento il 30 settembre 2016, il legislatore ha stabilito, tra le diverse misure adottate, di abolire il sistema di rimunerazione per
A-989/2020 Pagina 6 l’immissione di elettricità (RIC) e di sostituirlo in un sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità con commercializzazione diretta (cfr. Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 [Revisione del diritto in materia di energia] e l'iniziativa popolare “Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare” [Iniziativa per l'abbandono del nucleare], FF 2013 655). Da una parte la ricorrente che chiede partecipazione al sistema RIC per l’impianto PV ... A._______ ..., eventualmente di potere passare alla rimunerazione unica, ma in ogni caso di mantenere l’impianto nella lista d’attesa. Dall’altra, l’autorità di prima istanza che, in base alle nuove normative introdotte dalla LEne, ritiene non essere adempiute le condizioni per accedere al sistema RIC rispettivamente di ritenere corretta la cancellazione dalla lista di attesa. 4. 4.1 Con l’impugnativa in esame l’insorgente ha censurato in primo luogo, la violazione del principio di non retroattività della legge e quindi l’inapplicabilità della LEne in particolare dell’art. 19 cpv. 1 e 3 LEne e delle disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione segnatamente l’art. 72 cpv. 4 LEne. A suo dire tali disposti, entrati in vigore il 1° gennaio 2018, non sarebbero applicabili agli impianti già in esercizio e che risultano essere in lista di attesa in base ad una decisione pregressa. In altre parole essa ritiene che esista un diritto acquisito, in base pure al principio della buona fede, al mantenimento in tale lista, in attesa che la Confederazione disponga di maggiori risorse finanziarie. 4.1.1 L’autorità di prima istanza ne contesta le conclusioni nella misura in cui dalle norme transitorie, chiare e inequivocabili, segnatamente l’art. 72 LEne, emergerebbe quali sono gli impianti da considerare nuovi e quindi incentivabili di principio. Una diversa interpretazione, a favore della qui ricorrente creerebbe una disparità di trattamento tra gli impianti in lista di attesa, portando ad una situazione di arbitrio. 4.1.2 Per costante giurisprudenza, il diritto applicabile ratione temporis ad una fattispecie determinata è di principio quello in vigore al momento dell’accadimento dei fatti pertinenti, riservate le normative transitorie speciali (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 136 consid. 4.2.1; 139 V 335 consid. 6.2; sentenza del TF 2C_340/2020 del 16 settembre 2020 consid. 3.3; sentenza del TAF A-6543/2018 del 24 marzo 2020 consid. 5.5).
A-989/2020 Pagina 7 4.1.3 Allorquando esiste un margine di apprezzamento, il Tribunale deve applicare le leggi federali e interpretarle conformemente alla Costituzione. Tale interpretazione ha i suoi limiti di fronte ad un testo chiaro e preciso; ciò anche quando il testo è in qualche modo contrario alla costituzione (cfr. DTF 141 II 338 consid. 3.1; 133 II 305 consid. 5.2 ; sentenza del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 3.3.3). Nello specifico la LEne, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, prevede all’art. 72 una regolamentazione transitoria specifica in materia (“disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e al supplemento rete”). In particolare, questa normativa suddivide in 3 categorie i richiedenti:
A-989/2020 Pagina 8 Ora, in applicazione della LEne le conseguenze per la ricorrente sono le seguenti; egli non può beneficare di principio al sistema RIC, in quanto ad esso possono partecipare unicamente gli impianti “nuovi”, dove per nuovi si intendono quelli messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 (art. 19 cpv. 1 e 3). Ma egli non può nemmeno beneficare dell’eccezione di cui all’art. 72 cpv. 4 LEn, in base al quale coloro che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista di attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al RIC anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013. Infatti l’impianto di ... è entrato in lista di attesa solo il 4 maggio 2015. È incontestabile che le disposizioni transitorie creino un’ineguaglianza di trattamento tra le istallazioni che a differenza della loro oggettiva condizione vengono classificate in categorie distinte, con la conseguenza dell’accesso o meno al RIC. Ciò è del resto la volontà chiara del legislatore, avverso la quale il presente Tribunale non può opporsi. Infatti, conformemente all’art. 190 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie sono tenute all’applicazione delle leggi federali. Ora laddove esiste un certo margine di apprezzamento tali autorità sono tenute ad un’interpretazione conformemente alla Costituzione; esercizio che trova i suoi limiti allorquando il testo e il senso della disposizione legale è chiaro, anche se esso fosse contrario alla costituzione (cfr. supra consid. 4.1.3). Ferme queste premesse la censura invocata dal ricorrente non merita tutela. 5. 5.1 La ricorrente ha inoltre censurato la violazione del principio della buona fede e dell’affidamento, poiché essa beneficerebbe del diritto acquisito al mantenimento dell’iscrizione dell’impianto nella lista d’attesa, ai fini della effettiva erogazione dell’incentivo. A suo dire la violazione del principio dell’affidamento risulterebbe “ancora più grave se si considera che la decisione di iscrizione nella lista d’attesa è stata emanata dalla competente autorità, il 4.5.2015, allorquando [..] il progetto di nuova LEne era già stato presentato dal Consiglio federale con il messaggio del 2013 da oltre 1 anno e mezzo”. Peraltro, l’insorgente ha evidenziato di avere acquistato l’impianto in discussione, assumendosi un investimento importante, in ragione delle citate rassicurazioni avvenute sotta la precedente legislazione.
A-989/2020 Pagina 9 L’autorità federale ha per contro avversato la tesi ricorsuale precisando che “una decisione di messa in lista d’attesa in vista di un incentivo non crea una base di fiducia degna di protezione”; ciò che sarebbe confermato dalla recente giurisprudenza DTF 2C_821/2019 consid. 4.1 e segg.. In questo senso, il principio della protezione della buona fede fonderebbe unicamente il diritto a disposizioni transitorie “adeguate”, a cui l’art. 72 LEne fa fronte. 5.2 Il principio della buona fede (artt. 9 e 5 cpv. 3 Cost), che copre l’insieme dell’attività dello Stato, conferisce all’interessato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1; 129 I 161 consid. 4). Una delle premesse perché vi ci si possa appellare è che la persona toccata non abbia potuto rendersi immediatamente conto dell’erroneità dell’indicazione ricevuta (cfr. tra le tante sentenza del TAF A-3698/2015 del 12 luglio 2016, consid. 5). 5.2.1 Invocando la protezione della buona fede, sancita dagli artt. 5 cpv. 3 e 9 Cost., la ricorrente dimentica che detto principio, di regola, non protegge i cittadini dai mutamenti legislativi, a meno che sia violato il divieto della non-retroattività (DTF 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e riferimenti), che come visto in precedenza non è il caso (cfr. consid. 4). A titolo eccezionale, la giurisprudenza ha ammesso la facoltà di prevalersi della tutela del principio della buona fede, a condizione che il ricorrente abbia adottato delle disposizioni, sulla base del diritto in vigore sino a quel momento, aventi conseguenze gravose con l’entrata in vigore della nuova legislazione, che la modifica legislativa fosse “impensabile” a quel tempo e che l’adattamento alla nuova situazione giuridica non è oggettivamente concretizzabile/possibile. Ma anche in tali circostanze, non esiste il diritto ad essere trattato in ragione dei disposti di legge precedenti, tutt’al più esiste la possibilità che per ragioni legate ai principi di legalità, proporzionalità, divieto dell’arbitrio, e di buona fede, si possa imporre di creare una regolamentazione specifica transitoria (cfr. DTF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; 130 I 26 consid. 8.1; sentenza del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.3.2 con riferimenti). 5.2.2 Ora, con decisione del 4 maggio 2015, l’autorità federale ha dapprima stabilito che “in base ai dati forniti [...] sarebbero date le condizioni per una rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica giusta l’art. 7a LEne” (primo paragrafo del dispositivo). Essa ha
A-989/2020 Pagina 10 quindi precisato che “[q]ualora l’impianto realizzato dovesse adempiere i requisiti per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC), rispettivamente in caso di esercizio del diritto di scelta in favore di tale rimunerazioni, il progetto verrebbe messo nella lista d’attesa conformemente alla data della notifica” (secondo paragrafo del dispositivo). Risulta pertanto evidente che la decisione in punto all’accesso al sistema RIC, era tutt’altro che definitiva; anzi l’autorità di prima istanza ha indicato chiaramente come tale principio avrebbe dovuto essere stabilito in un secondo tempo. A titolo abbondanziale, il Tribunale non può fare a meno di rilevare che nemmeno l’iscrizione nella lista di attesa fosse stata determinata in modo definitivo (cfr. “qualora l’impianto [...] dovesse adempiere i requisiti della RIC, [..] il progetto verrebbe messo in lista d’attesa” (secondo paragrafo del dispositivo). Peraltro, sino a ricezione di una decisione formale positiva, la ricorrente poteva attendersi delle modifiche legislative relative all’accesso al programma RIC (cfr. sentenze del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.4 e riferimenti). In altre parole, la decisione del 4 maggio 2015 relativa all’eventuale inserimento nella lista di attesa (“il progetto verrebbe messo in lista d’attesa”), non configura una base legale sufficiente che permetta la tutela di una situazione acquisita e quindi il richiamo e il rispetto dei principi della buona fede e dell’affidamento ai sensi dell’artt. 5 cpv. 3 e 9 Cost. (cfr. sentenze del TF 2C_340/2020 del 16 settembre 2020 consid. 3.3; 2C_821/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 7; sentenza del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.4 in fine). Ma anche volendo considerare che l’autorità inferiore abbia inserito la ricorrente nella lista di attesa del sistema RIC, non si giungerebbe ad una diversa conclusione, nella misura in cui giurisprudenza e dottrina hanno già ritenuto che “l’integration dans la liste d’attente n’octroie aucun droit de participation au SRI” (cfr. sentenza del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.4; STÖCKLI/MARXER, in : Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner [édit.], Kommentar zum Energierecht, Tome III, 2020, art. 19 LEne n. 67). A fronte di quanto sopra esposto la decisione non è quindi lesiva del principio della buona fede e del principio dell’affidamento. 6. Quanto ad una presunta violazione del principio di proporzionalità, essa non è in alcun modo sostanziata, nemmeno e da considerarsi come riferita giuridicamente al summenzionato principio. La ricorrente si è infatti limitata
A-989/2020 Pagina 11 ad affermare come la decisione impugnata sia lesiva dello stesso poiché “l’impianto in esame è l’unico, di queste importanti dimensioni, a non beneficiare della RIC”. In proposito il Tribunale richiama il consid. 4.3.2 relativo all’applicazione chiara del testo di legge voluto dal legislatore a cui il Tribunale deve conformarsi. 7. Quanto alla richiesta, in via subordinata, di beneficiare della rimunerazione unica si rinvia al consid. 4, rilevando in particolare che, giusta l’art. 24 cpv. 3 e 4 LEne, i gestori di impianti fotovoltaici possono beneficiare di un contributo d’investimento, sotto forma di versamento unico (rimunerazione unica), esclusivamente se il nuovo impianto o l’impianto ampliato o rinnovato in maniera considerevole sia stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. Ciò che come visto non è il caso, nella misura in cui l’impianto qui litigioso è stato messo in esercizio il 18 giugno 2012 (cfr. consid. 4.3). 8. Ferme queste premesse, il ricorso e le domande in via principale e subordinata vanno pertanto respinte e la decisione impugnata confermata. 9. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 2'000 franchi svizzeri (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l’anticipo da lei versato. Con riferimento all’art. 7 TS-TAF non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
A-989/2020 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali pari a 2’000 franchi svizzeri, compensate con l’anticipo di spese versato, sono poste a carico della ricorrente soccombente. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)
Il presidente del collegio : Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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