B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-7392/2014
Sentenza dell’8 agosto 2016 Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio), Marianne Ryter, Michael Beusch, cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______, ricorrente 1,
B.______, ricorrente 2,
entrambi patrocinati dall'avv. Marco Cereghetti,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD), Divisione principale Procedure ed esercizio, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern, autorità inferiore.
Oggetto
Riscossione posticipata (dazio e IVA).
A-7392/2014 Pagina 2 Fatti: A. La A._______ SA, in X., è una società anonima avente per scopo il commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi e lavorati. Il signor B. – in precedenza presidente con firma individuale della predetta società sino al 2007 – ne è attualmente l’amministratore unico (cfr. relativo estratto del Registro di commercio). B. Il 10 aprile 2008 presso l’Ufficio doganale di Stabio confine (di seguito: UD) è stato fermato un autocarro della ditta di trasporti C., in Y.. La verifica del veicolo ha permesso di accertare che una parte del carico destinato alla A._______ era stata dichiarata in modo inesatto dalla casa di spedizioni D._______ di Z., con un’importante elusione dei dazi doganali. A seguito di detto episodio, nonché delle numerose irregolarità constatate nelle importazioni destinate alla A., la Sezione antifrode doganale della Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: SA Lugano) ha aperto nei confronti di quest’ultima un’inchiesta penale. Da detta inchiesta è poi emerso che dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 la A._______ avrebbe acquistato, presso il fornitore E., in V. (di seguito: E.), e importato in Svizzera 88 invii contenenti vari prodotti ortofrutticoli freschi, che sarebbero stati in parte dichiarati in modo inesatto e in parte del tutto non dichiarati. C. Con decisioni sull’obbligo di pagamento del 18 marzo 2010, la SA Lugano ha dunque dichiarato la A. e B._______ solidalmente responsabili del pagamento di 50'232.90 franchi (= fr. 45'217.35 di tributi doganali + fr. 1'251.85 di IVA + fr. 3'763.70 di interessi di mora). D. Contro le predette decisioni, la A._______ e B._______ – per il tramite del loro patrocinatore – hanno interposto ricorso dinanzi alla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD), postulandone l’annullamento. E. Con decisione 11 giugno 2012, la DGD ha ammesso parzialmente i ricorsi da lei congiunti, nel senso che i tributi d’entrata complessivi dovuti solidalmente dai contribuenti ascendono ora a 49'523.85 franchi, oltre accessori. Per il resto, i ricorsi sono stati respinti.
A-7392/2014 Pagina 3 F. Contro la predetta decisione, la A., in X. (di seguito: ricorrente 1) e il suo amministratore unico B._______ (di seguito: ricorrente 2) – sempre per il tramite del loro patrocinatore – hanno pre- sentato ricorso il 9 luglio 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In sunto, essi postulano l’annullamento della decisione impugnata, la messa a carico dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) sia delle spese processuali di prima istanza di 2'700 franchi che di quelle della presente procedura di ricorso, come pure che l’AFD versi loro un importo complessivo di 8'000 franchi (ovvero fr. 4'000 per la precedente procedura, fr. 4'000 per la presente procedura di ricorso), in ragione di un mezzo ciascuno, a titolo di ripetibili. Censurando la violazione del loro diritto di essere sentiti sotto vari aspetti, la prescrizione dei tributi richiesti, nonché l’accertamento inesatto dei fatti, essi contestano la sussistenza delle condizioni alla base della richiesta posticipata di pagamento in oggetto. G. Con risposta 28 settembre 2012, la DGD ha postulato il rigetto integrale del gravame nella misura in cui è ricevibile, prendendo puntualmente posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti. Constatando che è stato commesso un errore di scrittura al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, essa indica inoltre che i tributi ancora dovuti ascenderebbero invero a 49'523.85 franchi, interessi compresi (= fr. 44'587.35 di dazi doganali + fr. 1'225.95 di IVA + fr. 3'710.55 di interessi di mora). Chiede dunque che la decisione impugnata venga corretta in tal senso. H. Con sentenza A-3659/2012 del 3 febbraio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione 11 giugno 2012 dell’autorità inferiore. I. Tale sentenza è poi stata annullata dal Tribunale federale con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, in quanto non motivata sufficiente- mente, il Tribunale amministrativo federale – e prima di lui, la DGD – non avendo statuito in maniera esaustiva sulle censure sollevate dai ricorrenti in rapporto alle prove da loro richieste e ai 88 invii su cui si fonda la ripresa fiscale delle autorità doganali. La causa è dunque stata rinviata al Tribunale amministrativo federale, affinché renda un nuovo giudizio, nel rispetto del diritto di essere sentito dei ricorrenti.
A-7392/2014 Pagina 4 J. Con decisione incidentale 28 aprile 2015, in ossequio alla sentenza dell’Alta Corte, il Tribunale amministrativo federale ha dunque completato l’istruttoria della causa, invitando la DGD – quale autorità specializzata a conoscenza dei dettagli alla base dell’inchiesta penale e amministrativa che ha condotto a ritenere 88 invii come irregolari – ad indicare in maniera chiara e dettagliata, per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i motivi alla base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti. K. Con scritto 29 luglio 2015, la DGD ha pertanto indicato in maniera detta- gliata per ognuno degli 88 invii i motivi che l’hanno portata ad effettuare le riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti. L. Con scritto 2 novembre 2015, i ricorrenti si sono poi pronunciati in maniera sommaria su quanto indicato dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015, sicché il Tribunale amministrativo federale – nell’ottica di garantirli il rispetto del loro diritto di essere sentiti – gli ha impartito un ulteriore termine per completare la loro presa di posizione, pronunciandosi in particolare su ognuno degli 88 invii ed indicando i motivi per cui essi si oppongono alle singole riprese fiscali. M. Nelle loro osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, i ricorrenti si sono infine pronunciati su ognuno degli 88 invii, indicando le ragioni della loro contestazione. Essi hanno poi rinnovato la loro richiesta d’assunzione di ulteriori prove (audizione di testimoni). N. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
A-7392/2014 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti avverso la sentenza A- 3659/2012 del 3 febbraio 2014 che confermava la decisione 11 giugno 2012 della DGD, rinviando la causa al Tribunale amministrativo federale affinché si pronunci nuovamente, nel rispetto del loro diritto di essere sentiti, ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 LTF. Lo scrivente Tribunale – compe- tente per statuire sui ricorsi interposti avverso le decisioni finali emanate dalla DGD in materia di riscossione posticipata di tributi (cfr. artt. 1 e 31 segg. LTAF; art. 116 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]) – è dunque competente per statuire nuovamente sul ricorso 9 luglio 2012, alla luce delle istruzioni impartite dall’Alta Corte. L’esame giuridico dello scrivente Tribunale deve tuttavia limitarsi alle questioni lasciate aperte dal Tribunale federale nella propria decisione di rinvio, nonché alle conseguenze derivanti dalla stessa o ai problemi legati ad esse (cfr. DTF 135 III 334 considd. 2 e 2.1; 122 I 250 consid. 2; 116 II 220 consid. 4; BERNARD CORBOZ, in: Bernard Corboz et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). Ne discende che, nella misura in cui l’Alta Corte ha confermato l’assenza di prescrizione dei crediti in oggetto (cfr. sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 5), tale questione non necessita dunque di essere nuovamente esaminata dallo scrivente Tribunale, sicché lo stesso non entrerà più nel merito al riguardo. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (cfr. art. 3 lett. e PA), è retta dalla PA. 1.2 L’atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che condanna in solido i ricorrenti al pagamento posticipato di tributi doganali e dell’IVA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per entrambi i ricorrenti, essi risultano legittimati a ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). 1.3 I ricorrenti postulano che venga accordato l’effetto sospensivo al loro ricorso. Poiché lo stesso beneficia già dell’effetto sospensivo giusta l’art. 55 cpv. 1 PA, tale richiesta risulta priva d’oggetto ed è pertanto qui irricevibile.
A-7392/2014 Pagina 6 1.4 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio) e per quanto verrà precisato ulteriormente (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio), il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l’inadegua- tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con- sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti sponta- neamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presenta- zione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorren- te che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2.3 2.3.1 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la LD e l’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l’art. 132 cpv. 1 LD, le procedure d’imposizione doganale pendenti all’atto d’entrata della suddetta legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il
A-7392/2014 Pagina 7 termine assegnato dallo stesso. La presente fattispecie concerne delle importazioni avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008. Ne discende, che quelle effettuate tra il 13 febbraio 2006 e il 30 aprile 2007 rimangono sottoposte alla Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475) e alla relativa Ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (vOLD; RU 42 461 e CS 6 523), mentre quelle effettuate tra il 1° maggio 2007 e il 28 luglio 2008 sono sottoposte all’attuale LD e alla relativa OD (cfr. sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii). Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD, anche se in concreto sul piano materiale parte della fattispecie rimane sottoposta alla vLD (cfr. art. 132 LD; sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii). 2.3.2 La legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valo- re aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l’art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d’esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (cfr. art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame ha per oggetto l’imposizione di tributi per il periodo tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008 e che la problematica in oggetto verte in particolare sulla riscossione posticipata di tributi doganali e che nessuna norma procedurale in ambito IVA entra in linea di conto, alla stessa risulta applicabile l’allora vigente legge federale del 2 settembre 1999 concer- nente l’imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300), entrata in vigo- re il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; decreto del Consiglio fede- rale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344). 3. I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentiti sarebbe stato leso a più riprese, così come verrà discusso qui di seguito. 3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola- zione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall’autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
A-7392/2014 Pagina 8 3.1.1 Detto diritto, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all’interes- sato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assun- zione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d’istruzione della causa, dall’altro un diritto della parte di partecipare all’emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l’equità del procedimento (cfr. ADELIO SCO- LARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii). Il diritto di essere sentito non comporta tuttavia per le parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 considd. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II 425 consid. 2.1; SCOLARI, op. cit., n. 494; TANQUEREL, op. cit., n. 1537 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.86), né quello di ottenere l’audizione di testimoni (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; sentenza del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii). In particolare, nelle procedure in ambito fiscale e doganale, non sussiste alcun diritto ad un’udienza pubblica ex art. 6 par. 1 CEDU (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, op. cit., n. 3.170). 3.1.2 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdizio- ne competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. senten- za del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii). 3.2 Nel loro gravame, i ricorrenti censurano che l’inchiesta sarebbe stata assai lacunosa e sbrigativa, non avendo nemmeno l’AFD contestato loro ogni singola posizione e motivazione (o almeno un congruo e sufficiente
A-7392/2014 Pagina 9 numero di situazioni), ma anzi menzionando, analizzando e sottoponendo- gli solo alcune (poche) operazioni, e ritenendo per acquisti certi fatti che in verità non lo sono. Essi in sostanza reputano dunque che la decisione non sarebbe stata sufficientemente motivata. Per detti motivi hanno postulato l’audizione del ricorrente 2 al riguardo. 3.3 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l’autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all’art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l’autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 con- sid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l’autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell’altro sul giudizio di merito. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell’interes- sato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un’altra autorità sempre portata a conoscenza dell’interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L’ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l’autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 e 535 con rinvii). 3.3.1 In proposito, è qui doveroso rilevare che, a seguito della sentenza del Tribunale federale 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 e in ossequio a quanto sancito dall’Alta Corte, lo scrivente Tribunale si è attivato al fine di garantire ai ricorrenti il rispetto del loro diritto di essere sentiti. Lo stesso ha dunque invitato l’autorità inferiore – quale autorità specializzata a cono- scenza dei dettagli alla base dell’inchiesta penale e amministrativa che ha condotto a ritenere 88 invii come irregolari – ad indicare in maniera chiara
A-7392/2014 Pagina 10 e dettagliata per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i motivi alla base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richie- ste dai ricorrenti. I ricorrenti hanno poi avuto la possibilità di pronunciarsi al riguardo con osservazioni del 2 novembre 2015 nonché osservazioni complementari del 14 dicembre 2015. In tali circostanze, nella misura in cui l’autorità inferiore ha completato la propria motivazione alla base della decisione impugnata, i ricorrenti hanno avuto l’occasione di esprimersi al riguardo e lo scrivente Tribunale si pronuncerà puntualmente sulle censure sollevate da quest’ultimi in rapporto agli 88 invii ritenuti come irregolari dall’autorità inferiore (cfr. consid. 6 del presente giudizio), si deve ritenere che ogni violazione del loro diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione lacunosa della decisione impugnata – qualora ci fosse davvero – è stata dunque sanata (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). 3.4 Nel loro ricorso, i ricorrenti lamentano un’ulteriore violazione del loro diritto d’essere sentiti poiché sia la SA Lugano, che la DGD non avrebbero mai dato seguito alla richiesta di confronto tra il signor F._______ (testimone principale a carico in questa fattispecie) e il ricorrente 2. Essi postulano dunque che il signor F._______ venga sentito in sede ricorsuale. Tale richiesta è peraltro stata rinnovata con osservazioni del 2 novembre 2015 nonché osservazioni complementari del 14 dicembre 2015. 3.4.1 Per quanto attiene alla richiesta di confronto formulata dinanzi alla SA Lugano, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. La decisione qui impugnata si basa sull’art. 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Sebbene l’art. 12 DPA sia contenuto in una legge penale a causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in materia di diritto doganale e in materia di IVA all’importazione (cfr. MOL- LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, n. 468, pag. 555). La procedura giusta l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l’obbligo pagamento dei tributi non pagati a causa di una infrazione alla legislazione ammini- strativa è una procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla procedura penale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2). Il credito fondato sull’art. 12 DPA è un credito fiscale (cfr. sen- tenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale avviata dall’autorità doganale sulla base della DPA. I processi verbali e i documenti della procedura penale possono essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA (MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit.,
A-7392/2014 Pagina 11 n. 491-492 con rinvii, pag. 559). Ciononostante, gli eventuali vizi di procedura penale amministrativa non fanno parte dell’oggetto del litigio in materia di diritto doganale, rispettivamente in materia di IVA, ragion per cui lo scrivente Tribunale non è competente per statuire al riguardo (cfr. sen- tenze del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 considd. 3.2 e 3.3 nonché 2A.471/1998 del 4 febbraio 1999 [non pubblicata] consid. 3a; sentenza del TAF A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.4.1 con rinvii; MOL- LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 493, pag. 559). In concreto, la predetta richiesta di confronto è stata formulata a più ripre- se dal patrocinatore dei ricorrenti nell’ambito dell’inchiesta penale (cfr. atti n. 52, 58, 60 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]). Orbene, non potendo statuire sugli eventuali vizi della procedura penale amministrativa, la validità dei motivi della mancata assunzione di detta prova da parte della SA Lugano non rileva pertanto dell’apprezzamento dello scrivente Tribunale. Oltretutto, come giustamente indicato dalla SA Lugano agli stessi ricorrenti resi edotti al riguardo (cfr. atto n. 66 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]), il predetto rigetto di complemento d’inchiesta formulato successivamente al processo verbale finale può essere impugnato soltanto insieme al decreto penale in base all’art. 61 cpv. 4 DPA e non già mediante ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale. In tali circostanze, la predetta censura risulta chiaramente qui irricevibile. 3.4.2 Per quanto riguarda invece la richiesta formulata dinanzi alla DGD e allo scrivente Tribunale, occorre dapprima richiamare i principi applicabili in materia di assunzione di prove e del loro apprezzamento anticipato, in particolar modo in rapporto all’audizione di testimoni (cfr. considd. 3.4.2.1 segg. del presente giudizio). 3.4.2.1 Giusta l’art. 33 cpv. 1 PA, la parte ha il diritto di fare assumere prove dall’autorità amministrativa nonché dal Tribunale amministrativo federale. Questo diritto esiste accanto alla massima d’ufficio che regge ogni proce- dura amministrativa (cfr. art. 12 PA). Il diritto in questione non comporta l’obbligo incondizionato all’assunzione delle stesse ed è comunque subordinato alle tre condizioni seguenti: l’offerta o la richiesta di prove deve portare su fatti pertinenti (giuridicamente importanti), e quindi suscettibili d’influenzare l’esito della procedura; deve essere necessaria (non è neces- sario comprovare un fatto che già si evince dall’incarto o che comunque è pacifico o notorio); deve inoltre essere atta a comprovare i fatti di cui si prevale la parte (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del TAF A- 6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; cfr. WEISSENBERGER/HIRZEL, in: Weissenberger/Waldmann [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum
A-7392/2014 Pagina 12 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 a ed. 2016 [di seguito: Praxiskommentar VwVG], n. 19 ad art. 14 PA). 3.4.2.2 Il diritto di chiedere l’assunzione di prove non impedisce tuttavia all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte, e di negare la loro assunzione ove appaiono chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, ossia quando l’autorità ha acquisito la certezza che la loro assunzione non potrebbe condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; A-6515/2010 del 19 mag- gio 2011 consid. 4.3 con rinvii; cfr. SCOLARI, op. cit., n. 495 con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 1552 con rinvii). Allorquando l’autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può infatti porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144). 3.4.2.3 Per quanto concerne l’esigenza probatoria in ambito di diritto doganale, è doveroso ricordare che il regime doganale è governato dal principio dell’autodichiarazione, il quale attribuisce alle persone soggette all’obbligo di denunzia doganale la piena responsabilità per quanto dichia- rato nella dichiarazione doganale, segnatamente per le informazioni ivi indicate, nonché la documentazione ad essa acclusa (cfr. considd. 4.1.2 e 4.1.3 del presente giudizio). In tali circostanze, le autorità doganali chiamate a statuire sull’imposizione ai tributi – per le quali non sussiste alcun obbligo di procedere sistematicamente ad un esame approfondito della merce, qualora la dichiarazione doganale appaia corretta (cfr. senten- za del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4 con rinvii) – non possono che fondarsi su quanto loro presentato in occasione del passaggio della merce dal confine. Orbene, poiché a seguito dell’accetta- zione della dichiarazione la merce viene liberata e pertanto non si trova più sotto il controllo doganale, le autorità doganali sono impossibilitate ad effettuare a posteriori dei controlli approfonditi sulla stessa, in particolar modo, con riferimento alla fattispecie. Per questi motivi, tenuto conto del principio dell’autodichiarazione, la sussistenza di seri indizi comprovanti
A-7392/2014 Pagina 13 l’imposizione della merce desumibili dalla documentazione prodotta con la dichiarazione doganale oppure da quella prodotta a posteriori su richiesta delle autorità doganali, può essere sufficiente a giustificare l’assoggetta- mento ai tributi doganali (cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novem- bre 2012 considd. 2.5.4 e 3.2.7 con rinvii). Lo stesso deve valere per i documenti sui quali l’Amministrazione doganale si fonda nell’ambito di una procedura ai sensi dell’art. 12 DPA. Se da detti documenti emergono seri dubbi in merito alla dichiarazione doganale, ciò è sufficiente ad invalidarla. 3.4.2.4 I mezzi di prova ai quali può ricorrere l’autorità per accertare i fatti – su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA che ne esclude l’applicazione alla proce- dura in materia fiscale – sono elencati all’art. 12 PA, tra cui figura anche l’audizione di testimoni regolata in dettaglio dagli artt. 14-18 PA nonché dagli artt. 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge del 4 dicembre 1947 di proce- dura civile federale (PC, RS 273), in combinato disposto con l’art. 19 PA. In particolare, il Tribunale amministrativo federale è abilitato ad ordinare l’audizione di testimoni sulla scorta dell’art. 14 cpv. 1 lett. c PA. Giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, il Tribunale amministrativo federale può ordinare l’audizione di testimoni. Nella procedura amministrativa l’audizione di testimoni è tuttavia, segnatamente a causa della severa sanzione penale prevista nel caso di una falsa testimonianza, un mezzo di prova sussidiario rispetto agli altri elencati all’art. 12 PA (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.3; sentenze del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.4.1; 5A.15/2006 del 15 giugno 2006 consid. 2.; WEISSENBERGER/HIRZEL, Praxiskommentar VwVG, n. 2 ad art. 14 PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.126; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: VwVG-Kommentar], n. 1 ad art. 14 PA con rinvii). Se nel processo civile l’audizione di testimoni (cfr. art. 42 segg. PC) costituisce la regola e la raccolta d’informazioni l’eccezione, nella procedura amministrativa vale il contrario e l’audizione di testi avviene unicamente se la fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo, ad esempio con informazioni da parte di terzi (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.4; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.4.1). Fondamental- mente, l’audizione di testimoni non è necessaria, a meno che la comparsa in persona dinanzi alla Corte sia direttamente significativa per l’apprezza- mento delle prove (cfr. sentenze del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii; A-956/2013 del 17 luglio 2013 consid. 3.4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.85 seg.). Peraltro, come visto
A-7392/2014 Pagina 14 (cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio), le parti non hanno alcun diritto di ottenere l’audizione di testimoni. 3.4.3 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue in merito alla richiesta formulata dinanzi alla DGD. Nei propri allegati, la DGD ha indicato di aver cercato invano di procedere a un interrogatorio del signor F., in quanto quest’ultimo non ha mai dato seguito alla convocazione (cfr. atti n. 63-66 e 69 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]). In tali circostanze, ritenendo gli elementi in suo possesso e gli atti dell’incarto come sufficienti per statuire nel merito della causa, la DGD ha rinunciato all’audizione del teste (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 punto B.3; risposta 28 settembre 2012 punto 1.1; atto n. 69 del citato incarto), peraltro già interrogato nell’ambito dell’inchiesta penale (cfr. atto 33 del citato incarto). L’autorità inferiore si è dunque fondata sull’apprezzamento anticipato delle prove, mettendo un termine all’istruttoria per essa completa. In tal senso, la rinuncia all’audizione del teste e al confronto postulati dai ricorrenti non appare come il frutto di un’omissione, bensì di un apprezzamento anticipato delle prove dell’autorità inferiore che – come tale – non viola il loro diritto di essere sentiti (cfr. consid. 3.4.4.2 del presente giudizio). 3.4.4 Altra è la questione di sapere se un ulteriore audizione del signor F. e un confronto con i ricorrenti era – ed è – necessario all’accer- tamento completo dei fatti, questione che verrà esaminata qui di seguito in rapporto alla richiesta formulata dinanzi allo scrivente Tribunale. In sostanza, i ricorrenti rinnovano la loro richiesta d’audizione del teste F., al fine di accertare il senso delle iscrizioni manoscritte rinvenute dalle autorità doganali sui vari documenti (in particolare nei prospetti ricavato e nelle fatture), nonché la correttezza di quanto da lui asserito, permettendo altresì il confronto con il ricorrente 2, ancora mai avvenuto. Sennonché, da un esame approfondito di tutti gli atti dell’incarto e di quelli prodotti dai ricorrenti, l’audizione del teste F. – peraltro già sentito durante l’inchiesta penale che ha preceduto la procedura di riscossione posticipata – non appare né come un elemento decisivo, né come un elemento indispensabile ai fini dell’apprezzamento delle prove o del presente giudizio. Più in dettaglio, il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali – segnatamente le modifiche sistematiche apportate alle fatture utilizzate per
A-7392/2014 Pagina 15 lo sdoganamento della merce al fine di rispettare i contingenti della ricor- rente 2, consegnando ai ricorrenti però dei quantitativi o tipi di merci diversi da quanto dichiarato – non emerge unicamente dalla testimonianza del signor F., bensì anche da quella degli altri impiegati della ditta E.: il comportamento adottato dal signor F._______ nei confronti dei ricorrenti, trova in particolare conferma nei verbali d’interrogatorio del signor G._______ (cfr. atto n. 35 dell’inc. AIMP-TUTTIFRUTTI [...], pag. 1190 segg.) e del signor H._______ (cfr. atto n. 41 del citato incarto, pag. 1385 segg.); quelli del signor I._______ (cfr. atto n. 42 del citato incarto, pag. 1437 segg.) e del signor J._______ [cfr. atto n. 40 del citato incarto, pag. 1336 segg.) mostrano poi che era il signor F._______ ad occuparsi del carico della merce e dell’allestimento delle fatture. A tali testimonianze vanno altresì aggiunte quelle degli impiegati di altre ditte coinvolte nella vicenda, che – come la ricorrente 2 – hanno acquistato delle merci presso la E._______ secondo lo stesso « modus operandi » (cfr. allegato n. 2 con i 9 estratti degli interrogatori dei signori K., L., M., N., O., P., Q., R. e S.). Ma vi è di più. Come verrà esposto più in dettaglio in un secondo momento (cfr. consid. 5 del presente giudizio), la documentazione agli atti (fatture, prospetti ricavati, dichiarazioni doganali, ecc.) a sostegno del « modus operandi » constatato dalle dogane appare sufficiente affinché lo scrivente Tribunale possa statuire nel merito in conoscenza di tutti gli elementi pertinenti del caso, senza dover ricorrere alla testimonianza del signor F.. In altri termini, tenuto conto di tutti i mezzi di prova già agli atti, la comparsa del predetto teste non appare come direttamente significativa per l’apprezzamento delle prove. Peraltro, visto il tempo trascorso sino ad oggi dall’accaduto, non si vede come il teste potrebbe fornire ulteriori dettagli utili alla risoluzione del caso su dei fatti risalenti agli anni 2006-2008, senza il rischio di riportare fatti inprecisi o erronei. Lo scrivente Tribunale non intravvede neppure l’utilità di risentire un teste che ha già ammesso la propria colpa e l’adozione di un comportamento contrario ai disposti in materia doganale. Nella misura in cui la riscossione posticipata dei tributi doganali ai sensi dell’art. 12 DPA interviene nei confronti dei ricorrenti indipendemente da ogni colpa (cfr. al riguardo, consid. 4.2 del presente giudizio), che gli stessi siano sempre stati in buona fede e all’oscuro di tutto, che il teste neghi o meno dinanzi allo scrivente Tribunale quanto da lui asserito durante l’inchiesta penale, non ha infatti alcuna influenza sulla ripresa fiscale in oggetto.
A-7392/2014 Pagina 16 Visto quanto precede, i presupposti per l’audizione del testimone dinanzi allo scrivente Tribunale – che si ricorda costituisce un mezzo probatorio sussidiario agli altri (cfr. consid. 3.4.2.4 del presente giudizio) – non risultano adempiuti. Tenuto altresì conto dell’economia di procedura, l’apprezzamento anticipato delle prove conduce pertanto lo scrivente Tribunale a respingere la richiesta dei ricorrenti. Per gli stessi motivi – tenuto altresì conto del fatto che in ambito doganale, dinanzi allo scrivente Tribunale non sussiste il diritto ad un dibattimento pubblico, rispettivamente ad un confronto orale e che, in ogni caso, i ricorrenti hanno già avuto ampiamente modo di contestare per iscritto la testimonianza del signor F._______, sia dinanzi alle precedenti istante doganali, che in sede ricorsuale – pure la richiesta di contradditorio non può che conseguentemente essere respinta. 4. In concreto, occorre esaminare se l’imposizione delle importazioni in oggetto da parte della DGD è corretta o meno, ciò che implica per lo scrivente Tribunale l’esame dettagliato di ognuno degli 88 invii ritenuti irregolari da quest’ultima, in ossequio a quanto sancito dal Tribunale federale con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 (cfr. consid. 5 che segue). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima rammentate le basi dell’imposizione doganale (cfr. consid. 4.1 che segue) e le conseguenze in caso di violazione della legislazione doganale, quale ad esempio la riscos- sione posticipata dei tributi doganali non versati a torto, e conseguen- temente dell’IVA, in virtù dell’art. 12 DPA (cfr. consid. 4.2 che segue). 4.1 4.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD, artt. 1 cpv. 1 e 21 cpv. 1 vLD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, rispettivamente la vLD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). L’art. 1 cpv. 1 LTD precisa che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all’importazione come pure circa l’eventuale contingente doganale ([tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.1). 4.1.2 Il regime doganale è fondato sull’autodichiarazione. In virtù di detto principio, tutte le merci che sono importate od esportate devono essere presentate all’ufficio doganale competente, poste sotto controllo doganale
A-7392/2014 Pagina 17 e dichiarate per lo sdoganamento dalla persona soggetta all’obbligo di denunzia (cfr. art. 6 vLD, analogamente art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all’obbligo della denunzia doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l’esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l’obbligo di pagare il dazio (cfr. art. 29 cpv. 1 vLD, parimenti art. 25 cpv. 1 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 con rinvii). In virtù di detto principio, le persone soggette all’obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presenta- zione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. sentenze del TAF A-4425/2013 del 9 settembre 2014 consid. 5.1.4; A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii). 4.1.3 In tale contesto, allorquando la dichiarazione doganale non viene effettuata in maniera conforme alle pescrizioni legali, la richiesta di sdoga- namento preferenziale va considerata come non avvenuta e la merce dichiarata imposta non ad una aliquota preferenziale, bensì a quella nor- male (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5). Lo stesso legislatore prevede espressa- mente che, se la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare o la merce non è stata dichiarata, la merce può essere tassata all’aliquota più elevata applicabile al suo genere (cfr. art. 19 cpv. 2 LD; art. 24 cpv. 2 e 3 vLD). Analogamente, se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall’AFD i necessari documenti di scorta, l’ufficio doganale procede all’imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l’agevolazione doganale all’aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura (cfr. art. 80 cpv. 2 OD; analogamente art. 40 cpv. 3 vOLD). L’imposi- zione all’aliquota normale deve dunque intervenire, sulla base del principio generale dell’assoggettamento ai dazi doganali, ogni qualvolta la merce, per cui è fatta valere un’aliquota preferenziale o un’esonerazione, non venga dichiarata correttamente (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5). Nel contempo, se la dichiarazione doganale è stata omessa, nel momento in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale, utilizzate o consegnate per altri scopi (art. 14 cpv. 4 LD), consegnate fuori del periodo
A-7392/2014 Pagina 18 stabilito (art. 15 LD) oppure, se tali momenti non possono essere determi- nati, quando si accerta l’omissione (cfr. art. 69 lett. b LD; analogamente art. 11 cpv. 2 vLD). In altri termini, se una merce non viene dichiarata, l’obbligazione doganale esiste ex lege a partire dal momento in cui la stessa ha varcato il confine e, necessariamente, all’aliquota normale. L’obbligazione doganale non è infatti sensata nascere ex lege ad un’aliquota preferenziale, allorquando la sua applicazione pressuppone una domanda in tal senso conforme ai requisiti legali (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5). 4.1.4 Una volta accettata dall’ufficio doganale, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1 LD in relazione con gli artt. 16 e 17 dell’OD, rispettivamente art. 35 cpv. 2 vLD) ed è di principio ne varietur (« unabänderlich »; cfr. sentenze del TAF A-3213/2009 del 7 luglio 2010 consid. 2.3; A-3296/2008 del 22 ottobre 2009 consid. 2.3 con rinvii; PATRICK RAEDERSDORF, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009 [di seguito: Zollgesetz], n. 1 ad art. 34 LD). Il carattere vincolante della dichiarazione costituisce peraltro uno dei pilastri su cui poggia il sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 530 e 535 [di seguito: Messaggio LD]; sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii). I principi sopracitati sono altresì applicabili in caso di dichiarazione mediante procedura elettronica (cfr. sentenza del TAF A- 2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.6). 4.1.5 Giusta l’art. 13 cpv. 1 vLD, il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all’obbligo della denunzia doganale e a quelle indicate nell’art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Secondo l’art. 9 cpv. 1 vLD, sono in particolare soggette all’obbligo di denunzia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti. Quanto disposto dagli artt. 9 e 13 vLD è ripreso analogamente dagli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD. Giusta gli artt. 13 cpv. 1 vLD e 70 cpv. 3 LD, i debitori doganali rispondono solidalmente delle somme dovute. Il diritto di regresso fra di loro è retto dalle norme del diritto civile, e meglio dal codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3 con rinvii). 4.1.5.1 Secondo la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della vLD, la nozione di mandante deve essere intesa in un senso più ampio di quella
A-7392/2014 Pagina 19 del diritto civile, ovvero come chiunque induca effettivamente un trasporto di merci attraverso la frontiera (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6b; 89 I 542 consid. 4). È quindi tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto (« tatsächlich veranlasst »), predispone l’importazione delle merci (cfr. sen- tenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; sentenze del TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-1741/2006 del 4 marzo 2008 considd. 2.1.1 seg.). La giurisprudenza ha quindi dedotto che la definizione di mandante debba essere intesa in senso lato affinché tutte le persone economicamente interessate all’importazione della merce siano tenute al pagamento dei dazi (cfr. sentenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; DTF 110 Ib 306 consid. 2b; 107 Ib 198 consid. 6a-b; 89 I 542 consid 4; [tra le tante] sentenze del TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). La volontà di garantire la ricuperabilità del credito doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla giurisprudenza per distanziarsi dal concetto di « mandante » ai sensi del diritto civile (cfr. sentenza del TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A- 3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Il Tribunale federale ha altresì precisato che va considerato come man- dante ogni persona che nutre dei dubbi sul fatto che l’importazione sia illegale e che doveva presumere la provenienza estera della merce im- portata. Lo stesso vale altresì nel caso in cui la merce viene importata in Svizzera senza che una ordinazione sia stata fatta a priori, qualora una persona abbia manifestato d’essere pronta (« Bereitschaft ») ad accettare tale merce, causando di fatto (« tatsächlich veranlasst ») – proprio per il tramite della sua disponibilità generale ad accettarla – l’importazione: detta persona va considerata come mandante. È dunque sufficiente essere pronto ad accettare la merce importata per rientrare nell’applicazione della nozione di « mandante » ai sensi dell’art. 9 vLD, il carattere lecito o meno dell’importazione non essendo necessariamente determinante (cfr. sen- tenze del TF 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 3.1 in fine, 2A.242/2004 del 15 novembre 2004 consid. 3.1.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Per il Tribunale federale le persone morali possono parimenti essere ritenute come mandanti (cfr. sentenza del TF 2C_747/2009 dell’8 aprile 2010 consid. 5.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
A-7392/2014 Pagina 20 4.1.5.2 L’interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del diritto civile instaurata dall’Alta Corte è peraltro stata illustrata nel Messaggio LD (FF 2004 485, 525 segg.). Anche se l’attuale LD non impiega più formalmente questa nozione, la nuova locuzione – chiunque fa introdurre merci nel territorio doganale – corrisponde materialmente alla definizione in senso lato di cui si è detto in precedenza (cfr. sentenza del TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1 in fine; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.2 con rinvii). 4.1.6 Dal momento che tutte le persone assoggettate ai diritti doganali rispondono solidalmente dei dazi d’entrata, le autorità doganali possono rivolgersi ad ognuna di loro. Spetta semmai alla persona assoggettata al pagamento dalle autorità doganali, il compito di far valere il proprio diritto di regresso contro gli altri assoggettati, secondo quando prescritto dal diritto civile (cfr. art. 13 cpv. 1 in fine vLD e art. 70 cpv. 3 in fine LD; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.4 con rinvii). 4.1.7 Conformemente all’art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è applica- bile all’importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi deroghino. A tenore dell’art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all’obbligo di pagare il dazio. Le condizioni che reggono l’assoggettamento a tale obbligo secondo gli artt. 9 e 13 vLD, nonché gli artt. 26 e 70 LD, sono parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.5 con rinvii). 4.2 4.2.1 L’importazione di merci soggetta a dazio e all’IVA, omettendo di dichiararle totalmente o parzialmente, costituisce un’infrazione alla legi- slazione fiscale applicabile (cfr. art. 74 vLD, art. 118 LD, art. 85 vLIVA). Giusta i rinvii dell’art. 80 vLD, dell’art. 128 cpv. 1 LD nonché dell’art. 88 vLIVA, l’art. 12 DPA è applicabile alle infrazioni doganali (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.1 con rinvii). 4.2.2 L’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un’infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L’art. 12 cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell’indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della
A-7392/2014 Pagina 21 tassa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato dell’indennità o del contributo (cfr. sentenza del TF 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.2 con rinvii). 4.2.3 Affinché l’art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia og- gettivamente stata compiuta un’infrazione penale (cfr. sentenze del TF 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2; 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 160 consid. 3.2; 115 Ib 358 consid. 3a; 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii). L’applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale (cfr. sentenze del TF 2C_32/2011 del 7 aprile 2011 consid. 3.3; 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2; 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 129 II 160 consid. 3.2; 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del TAF A- 3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii; cfr. MOLLARD/OBER- SON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 477, pag. 556; EICKER/FRANK/ACKER- MANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 92 e segg.; MICHAEL BEUSCH, Zollgesetz, n. 13 ad art. 70 LD e n. 37 seg. ad art. 85 LD). L’art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un’infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii). 4.2.4 L’art. 12 cpv. 2 DPA permette innanzitutto d’assoggettare al paga- mento colui che era tenuto al pagamento della tassa elusa, in virtù degli artt. 9 e 13 vLD, attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Secondo la costante giurisprudenza, la persona obbligata al pagamento della tassa è infatti ipso facto considerato come aver fruito dell’illecito profitto di cui all’art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6c; sentenza del TF 2A.82/2005 del 23 agosto 2005 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Detto in altre parole, le persone assoggettate al pagamento dei tributi giusta gli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) sono tenute al pagamento ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 DPA. Le condizioni d’assoggettamento sono dunque logicamente quelle delle disposizioni della vLD appena citate (cfr. sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvio).
A-7392/2014 Pagina 22 4.2.5 L’art. 12 cpv. 2 DPA può estendersi inoltre ad altre persone che quelle di cui agli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD), di modo che il cerchio delle persone assoggettate all’obbligo di pagamento risulta ampliato rispetto a quanto indicato dalle summenzionate disposizioni. Ogni persona è assoggettata al pagamento qualora abbia beneficiato di un vantaggio illecito in ragione dell’infrazione (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvio). L’illecito di cui all’art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento dei tributi dovuti. Esso può consistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un tributo dovuto non è stato versato. Inoltre, l’illecito profitto non deriva dalla semplice acquisizione di un bene importato illegalmente, bensì dal suo acquisto ad un prezzo inferiore a quello richiesto abitualmente sul mercato per delle merci ad esso comparabili (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2c; sentenze del TF 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 4.1; 2A.220/2004 del 15 novembre 2004 consid. 2.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvii). 5. 5.1 Richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie, preliminar- mente, è qui utile precisare che il caso in esame si integra nel quadro di un ampio caso di importazioni in Svizzera di prodotto agricoli dichiarati in modo inesatto (chiamata dalle autorità doganali « operazione Tuttifrutti »), che ha coinvolto vari importatori – tra cui la società ricorrente 1 – con sede in diverse regioni linguistiche della Svizzera. Per mezzo dell’assistenza giudiziaria, un’inchiesta è stata condotta anche nei confronti della società E., con sede a V., fornitrice di detti importatori. Ad eccezione del caso in oggetto, tutte le decisioni circa l’obbligo di pagamento emesse dall’autorità inferiore nei confronti degli altri importatori sono cresciute in giudicato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell’autorità inferiore, pag. 2). Ciò premesso, prima di analizzare i singoli 88 invii qui litigiosi, è altresì opportuno esporre il « modus operandi » alla base delle irregolarità che hanno implicato l’elusione dei tributi doganali, così come constatato dalle autorità doganali e risultante dagli atti dell’incarto. In sostanza, le autorità doganali ritengono che le differenze riscontrate tra quanto dichiarato e quanto effettivamente ordinato e ricevuto dalla società ricorrente 1, non sono dovute a semplici errori di carico o di trascrizione – così come asserito dai ricorrenti – bensì all’allestimento da parte della società E._______ di fatture fittizie, non corrispondenti alla realtà, utilizzate al momento dello
A-7392/2014 Pagina 23 sdoganamento delle merci, allo scopo di eludere il dazio e l’IVA all’importazione. Tale conclusione si fonda non solo sulla testimonianza del signor F., ma anche su quella degli altri impiegati della E., come pure sul confronto dettagliato tra i documenti utilizzati per lo sdoganamento (dichiarazioni doganali, bollettini di consegna e fatture allestite dalla E.) e quelli relativi alle comande effettuate dalla E. presso i propri fornitori (estratti delle comande manoscritte, prospetti ricavato). È dunque sulla base di un complesso di elementi probatori – e non sulla sola base della testimonianza del signor F., come sembrano indicare i ricorrenti – che l’autorità inferiore fonda la riscossione posticipata dei tributi doganali in oggetto (cfr. al riguardo, consid. 3.4.4 del presente giudizio). 5.2 Più in dettaglio, dagli atti dell’incarto risulta che la società ricorrente 1 – per il tramite del ricorrente 2 (suo amministratore unico) – era solita ordinare telefonicamente alla società E. (suo fornitore), il genere e la quantità di merce in funzione della propria richiesta. A volte tuttavia i contingenti a disposizione della ricorrente 1 – in gran parte, indicati sugli estratti delle comande manoscritte della E._______ – non coprivano intera- mente le comande da lei effettuate. Dai prospetti ricavati emessi dalla E., risulta ch’essa acquistava presso i propri fornitori i quantitativi ordinatogli dalla ricorrente 1 (colonna di sinistra « acquisti ») e che i mede- simi quantitativi venivano poi rivenduti a quest’ultima (colonna di sinistra « vendite »), di modo da sempre azzerare le riserve di merce presenti nel magazzino. Tale modo di procedere trova in particolare conferma nelle dichiarazioni del signor F., il quale ha affermato di aver sempre venduto tutta la merce acquistata dai fornitori ai propri clienti (cfr. atto n. 33 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI [...]). Tuttavia sulla fattura di rivendita allestita dalla E._______ per la ricorrente 1, veniva indicato unicamente il quantitativo per il quale quest’ultima disponeva del contingente o la parte di un contingente che voleva utilizzare (precedentemente comunicatogli telefonicamente e risultante dagli estratti delle comande manoscritte della E.), anziché quello effettivamente acquistato ed inviato. Per poter diminuire i quantitativi, ma fatturare comunque l’importo convenuto (prezzo di vendita complessivo), generalmente la E. aumentava il prezzo unitario di rivendita – o il prezzo al chilo, o il prezzo a collo – che, di fatto, era rappresentato dal quoziente della divisione matematica tra quanto doveva fatturare (in funzione dell’effettiva quantità rivenduta) con il quantitativo che poteva al massimo inserire nella fattura (in funzione del contingente a disposizione della ricorrente 1 o che quest’ultima intendeva utilizzare).
A-7392/2014 Pagina 24 A titolo illustrativo, si prendi ad esempio l’invio n. 3: sull’estratto dell’ordina- zione manoscritta della E._______ è indicato un quantitativo di 500 kg di cipolle corrispondente al contingente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione. Detto quantitativo è poi stato dichiarato all’importazione sia nella dichiarazione doganale che nella fattura utilizzata a tal fine. Dalla fattura risulta l’acquisto di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse contenute in 220 colli ad un prezzo unitario di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 935 franchi. Dal relativo prospetto ricavato della E._______ risulta invece la vendita alla ricorrente di ben 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse contenute in 220 colli, ad un prezzo unitario di 0.85 franchi/kg, per un totale calcolato sul peso netto di 935 franchi. In tal caso, si vede chiaramente che il prezzo di vendita totale è lo stesso, ma che nella fattura il prezzo unitario è stato matematicamente adattato ad un contingente di 500 kg lordi. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale, nel prospetto ricavato la quantità di merce è invece stata aumentata e il prezzo di vendita unitario diminiuito di conseguenza. In casu, di fatto 600 kg lordi di cipolle non sono stati dichiarati all’importazione, eludendo parte dei tributi doganali.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 220 colli 500 kg netti x fr. 1.87 = fr. 935.00 Invece di 1'100 kg lordi in 220 colli 1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
Per questo motivo – come nel caso dell’invio n. 3 appena descritto – per alcuni prezzi presenti nelle fatture utilizzate per lo sdoganamento, era ripreso un prezzo di rivendita non arrotondato al cinque centesimi. L’analisi della documentazione ha permesso di stabilire che il mancato arroton- damento è avvenuto nell’ambito dei primi invii in contestazione, dopodiché il prezzo di rivendita, nonostante fosse conteggiato come precedentemente descritto, veniva sempre arrotondato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell’autorità inferiore, pag. 9). In altri casi, per poter mantenere il medesimo prezzo di vendita complessivo, la E._______ ha invece modificato altri elementi del calcolo presenti nella fattura rispetto al prospetto ricavato, ad esempio applicando un prezzo di vendita unitario (uguale o modificato) al numero di colli, anziché al peso netto della merce, e viceversa (cfr. ad esempio, invii n. 8 e 9). In altri casi, è invece il peso della merce indicato ad essere stato modificato dalla E._______, mantenendo tuttavia il medesimo prezzo di vendita unitario (cfr. ad esempio, invii n. 31 e 72). In alcuni casi meno frequenti, l’autorità inferiore ha invece ritenuto che parte del carico veniva omesso alle formalità doganali oppure non veniva
A-7392/2014 Pagina 25 modificato né il peso della merce, né il prezzo di vendita unitario, bensì il genere di merce (ad esempio pesche anziché zucchine; cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell’autorità inferiore, pag. 9). In presenza di un tale « modus operandi » ripetitivo, le mere contestazioni sollevate dai ricorrenti – non comprovate da degli elementi concreti, quali dei documenti scritti, usando sempre lo stesso tenore – non sono sufficienti ad inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore. In effetti, dai ricorrenti è richiesto che gli stessi spieghino i motivi alla base delle differenze riscon- trate dalle autorità inferiori, apportando degli elementi di prova solidi. 5.3 Peraltro, dagli atti dell’incarto risulta che il ricorrente 2, al momento dello scarico della merce, effettuava solo un controllo sommario in base alla sua esperienza della merce che giungeva in magazzino, senza tuttavia verificarne effettivamente né il peso, né il quantitativo. Egli ordinava un determinato quantitativo e riteneva di ricevere quanto da lui ordinato e fatturato alla ricorrente 1 (cfr. pag. 10 del processo verbale d’interrogatorio del 26 agosto 2008, [atto n. 16 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI ...]). In tali circostanze, i ricorrenti non sono dunque in grado di escludere delle differenze tra quanto ordinato e quanto effettivamente ricevuto. Anche errori di carico possono comportare la riscossione posticipata ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA, non essendo decisivo sapere se tali inesattezze risultano dalla realizzazione oggettiva e soggettiva, intenzionale o per negligenza, di infrazioni rimproverabili all’uno e/o all’altro dei ricorrenti, o meno. 5.4 Ciò indicato, occorre ora esaminare ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari dall’autorità inferiore, di modo da stabilire se la riscossione posticipata secondo l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA è giustificata o meno. A tal fine, per ogni singolo invio, lo scrivente Tribunale riassumerà in una tabella – riprese in parte da quelle presentate dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015 – il motivo d’irregolarità ritenuto dall’autorità inferiore (merce dichiarata/merce realmente importata – differenza di quantità o di tipo di merce rilevato), come pure il riferimento preciso ai docu- menti giustificativi qui pertinenti contenuti nei 7 classificatori denominati « Tuttifrutti » dell’incarto [...] (ex [...]). Gli atti presenti nei predetti classificatori sono elencati nelle tabelle e nel presente giudizio senza « 0 », così come fatto dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio 2015.
A-7392/2014 Pagina 26 Caso n. 1
Questo invio, essendo stato cancellato dall’autorità inferiore, non è più litigioso, sicché lo scrivente Tribunale non entrerà nel merito dello stesso. Caso n. 2
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 610750), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle grosse sup 70 mm contenuti in 151 colli (casse), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-37). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800449 del 20 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-30), utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle grosse
70 mm conting. contenuti in 151 colli ad un prezzo di 1.22 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 604.89 franchi (= 495 kg netti x fr. 1.22). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 13.02.2006 Quietanza n.: 360999 Documenti giustificativi: atto 32.1.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 1 (cfr. atti B-1 segg.) Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 20.03.2006 Quietanza n.: 610750 Documenti giustificativi: atto 32.1.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 2 (cfr. atti B-20 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-30 atto B-37 0703.1051 Cipolle grosse
70 mm 495 2.90 14.35 604.90
Invece di atto B-21
0703.1051 Cipolle grosse
70 mm, ADC 495 2.90 14.35 604.90 0703.1059 Cipolle grosse 70 mm, ADFC 260 126.00 327.60 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 495 kg invece di 755 kg di cipolle grosse > 70 mm.
Differenza di dazio: 327.60 0.00 Differenza IVA: fr. 327.60 x 2.4% = fr. 7.85
A-7392/2014 Pagina 27 prezzo di vendita indicato per le cipolle grosse è l’unico prezzo che strana- mente non è stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di 5 centesimi. Agli atti è altresì presente una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-22). Ciò premesso, il prospetto ricavato del 13 febbraio 2006 della E._______ (cfr. atto B-21) – che fa riferimento alla fattura n. 800449 – mostra che 755 kg lordi / 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 151 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, così come per le altre forniture di merci. Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 755 kg lordi / 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 604 franchi (= 755 kg netti x fr. 0.80). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contin- gente a disposizione della ricorrente 1 – nella fattura il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 495 kg lordi in 151 colli 495 kg netti x fr. 1.22 = fr. 604.89 Invece di 755 kg lordi in 151 colli 755 kg netti x fr. 0.80
=
fr. 604.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con
A-7392/2014 Pagina 28 l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all’importazione. Quanto precede, porta pertanto lo scrivente Tribunale a ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 260 kg lordi (= 755 kg lordi – 495 kg lordi) in più di cipolle grosse
70 mm rispetto a quanto dichiarato all’importazione (495 kg lordi), elu- dendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Un confronto dei documenti mostra altresì che il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti, così come risultante dal prospetto ricavato. Tale circostanza non ha tuttavia alcuna influenza né sul calcolo del dazio – che viene calcolato in base al peso lordo (quantità lorda) della merce (cfr. art. 19 cpv. 1 e 3 LD, art. 23 vLD) – né su quello dell’IVA, che viene calcolata sulla base degli importi indicati nella fattura emessa dal fornitore della merce (cfr. art. 24 cpv. 1 LIVA, art. 32 cpv. 2 vLIVA; SCHLUCKEBIER REGINE, in: Gei- ger/Schluckebier [ed.], MWSTG Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 54 LIVA). Di avviso contrario, i ricorrenti affermano semplicemente di aver ricevuto soltanto 495 kg lordi di cipolle grosse ad un prezzo totale di 604.89 franchi (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 7 seg.). Sen- nonché, tale affermazione – in assenza di prove – non è sufficiente, nella misura in cui essi non spiegano né le differenze di prezzo di vendita e di quantitativi riscontrati tra il prospetto ricavato e la fattura, né perché il pre- detto invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle autorità doganali. Orbene, come già sottolineato in precedenza (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio), lo stesso ricorrente 2 ha dichiarato di non aver mai controllato i quantitativi di merce al momento della consegna, sicché egli non è in grado di escludere di aver ricevuto 755 kg lordi anziché i 495 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. pag. 10 del già citato processo verbale d’interrogatorio del 26 agosto 2008), giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso. Che i ricorrenti, in buona fede, siano poi convinti di aver ricevuto i quantitativi dichiarati all’importazione, non è qui determi- nante: non va infatti dimenticato che la riscossione posticipata dei tributi ai sensi dell’art. 12 DPA interviene a carico degli assoggettati al pagamento non appena è stabilito che detti tributi non sono stati ancora versati, senza che si renda necessario individuare l’autore all’origine dell’irregolarità (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). Gli argomenti dei ricorrenti non permettono dunque di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
A-7392/2014 Pagina 29 Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la ripresa fiscale da lei operata per questa merce va qui confermata. Caso n. 3
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 645599), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 220 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-52). Sull’estratto dell’ordina- zione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle > 70 », ciò che – secondo la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione, o voleva utiliz- zare all’importazione, un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-43). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 23.03.2006 Quietanza n.: 645599 Documenti giustificativi: atto 32.1.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 3 (cfr. atti B-42 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-49 atto B-52 atto B-55 0703.1051 Cipolle grosse
70 mm 500 2.90 14.50 935.00 0704.9041 Cavoli verze Milano 200 3.00 6.00 318.20
Invece di atto B-44 0703.1051 Cipolle grosse
70 mm, ADC 500 2.90 14.50 935.00 0703.1059 Cipolle grosse 70 mm, ADFC 600 126.00 756.00 0.00 0704.9041 Cavoli verze Milano, ADC 200 3.00 6.00 318.20 0704.9049 Cavoli verze Milano, ADFC 110 194.00 213.40 00.00 Fatti contestati: a) dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse 70 mm. b) dichiarazione di 200 kg invece di 310 kg di cavoli verze Milano
Differenza di dazio: 969.40 0.00 Differenza IVA: fr. 969.40 x 2.4% = fr. 23.25
A-7392/2014 Pagina 30 conting. contenuti in 220 colli ad un prezzo di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 935 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.87). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le cipolle grosse – insieme a quello dei cavoli verza – è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 3 il relativo prospetto ricavato del 23 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-44) – che fa riferimento alla fattura n. 800484 – mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 220 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Va peraltro ricordato, che è noto al Tribunale che nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.85 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calco- lato sul peso netto della merce, di 935 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.85). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il prezzo di ven- dita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Sebbene i ricorrenti contestino il significato della cifra 500 riportato sulla comanda ma- noscritta (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 5) – corrispondente al contingente disponibile – l’argomentazione della DGD è convincente: lo scrivente Tribunale ha potuto constatare che in 62 casi dei 88 casi qui litigiosi detta cifra corrispondeva effettivamente al contingente disponibile ed era il limite superiore dei chili dichiarati alla dogana. Ciò precisato, per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti – rispettando dunque il contingente a disposizione della ricorrente 1 – nella fattura il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 220 colli 500 kg netti x fr. 1.87 = fr. 935.00 Invece di 1'100 kg lordi in 220 colli 1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
A-7392/2014 Pagina 31 Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’im- portazione, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 600 kg lordi (= 1'100 kg lordi – 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Gli argomenti dei ricorrenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell’autorità inferiore. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 310 kg di cavoli verze Milano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 645599), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 185 kg netti di cavoli verza Milano freschi contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorren- te 1 presso la E._______ (cfr. atto B-55). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « verze », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-43).
A-7392/2014 Pagina 32 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo sdo- ganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 185 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 1.72 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 318.20 franchi (= 185 kg netti x fr. 1.72). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le verze – insieme a quello delle cipolle gialle appena esaminato – è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 23 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-44) – che fa riferimento alla fattura n. 800484 – mostra che 310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già detto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché i quanti- tativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto ai cavoli verze è indicato a mano il prezzo di 1.20 franchi/kg – annotato vero- similmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto della merce, di 318 franchi (= 265 kg netti x fr. 1.20). Come per le cipolle, anche per i cavoli verze vale la stessa argomenta- zione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per le cipolle).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 30 colli 185 kg netti x fr. 1.72 = fr. 318.20 Invece di 310 kg lordi in 30 colli 265 kg netti x fr. 1.20
=
fr. 318.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
A-7392/2014 Pagina 33 presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 110 kg lordi (= 310 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argo- mentazione sollevata per le cipolle grosse che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità infe- riore per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 4
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 715928), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 110 colli (sacchi), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-68). Sull’estratto dell’ordina- zione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 31.03.2006 Quietanza n.: 715928 Documenti giustificativi: atto 32.1.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 4 (cfr. atti B-56 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-63 atto B-68 0703.1051 Cipolle grosse
70 mm 500 2.90 14.50 770.00
Invece di atto B-58
0703.1051 Cipolle grosse
70 mm, ADC 500 2.90 14.50 770.00 0703.1059 Cipolle grosse 70 mm, ADFC 600 126.00 756.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse > 70 mm.
Differenza di dazio: 756.00 0.00 Differenza IVA: fr. 756.00 x 2.4% = fr. 18.15
A-7392/2014 Pagina 34 poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle < 70 », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B- 57). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800547 del 31 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-63), utilizzata per lo sdo- ganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 110 colli ad un prezzo di 1.54 franchi/kg, per un totale, calco- lato sul peso netto della merce, di 770 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.54). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per le cipolle grosse è l’unico prezzo che stra- namente non è stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di 5 centesimi. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 4 il relativo prospetto ricavato del 31 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-58) – che fa riferimento alla fattura n. 800547 – mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 110 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Per le cipolle grosse (colonna di sinistra « vendite ») è poi indicato il prezzo di vendita – in franchi svizzeri – di 0.70 franchi/kg applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 770 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.70). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contin- gente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 110 colli 500 kg netti x fr. 1.54 = fr. 770.00
Invece di 1'100 kg lordi in 110 colli 1'100 kg netti x fr. 0.70
=
fr. 770.00
A-7392/2014 Pagina 35 Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 600 kg lordi (= 1'100 kg lordi – 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa- zione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 36 Caso n. 5
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 803492), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti freschi contenuti in 20 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-93). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 20 a fianco della scritta « cipollotti » (undicesima riga), ciò che lascia pensare che la ricorrente 1 le ha verosimilmente comandato 20 colli (cfr. atto B-73).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800605 dell’11 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-81), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 6.60 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 132 franchi (= 20 colli x fr. 6.60). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 5 il relativo prospetto ricavato dell’11 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-74) – facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800605 – mostra che 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 11.04.2006 Quietanza n.: 803492 Documenti giustificativi: atto 32.1.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 5 (cfr. atti B-72 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-81 atto B-93 0703.1021 Cipollotti 49 2.90 1.40 132.00
Invece di atto B-74 0703.1021 Cipollotti, ADC 50 49 2.90 2.90 1.45 1.40
132.00 132.00 0703.1029 Cipollotti, ADFC 42 43 472.00 427.00 198.25 202.95 0.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 49 kg invece di 92 kg di cipollotti. Differenza di dazio: 198.30 202.95 0.00 Differenza IVA: fr. 202.95 x 2.4% = fr. 4.85
A-7392/2014 Pagina 37 venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di 1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 130.50 franchi (= 72.5 kg netti x fr. 1.80). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente i contingenti a disposizio- ne della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l’invio n. 3) – nella fattura il prezzo di vendita unitario indicato è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita, rispetto al prospetto ricavato. Detto ciò, nel caso concreto, nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come per il prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 49 kg lordi in 20 colli 20 colli x fr. 6.60 (contenenti 41 kg netti) = fr. 132.00 Invece di 92 kg lordi in 20 colli 72.5 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 130.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 43 kg lordi (= 92 kg lordi – 49 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (49 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014 Pagina 38 pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 92 kg lordi anziché i 49 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 49 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 50 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 43 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all’aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio). Caso n. 6
Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 14.04.2006 Quietanza n.: 832052 Documenti giustificativi: atto 32.1.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 6 (cfr. atti B-99 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-107 atto B-108 atto B-104 0704.1090 Cavolfiori 499 7.00 34.95 449.00 0808.2021 Pere Abate 181 2.00 3.60 354.90 0709.9099 Rucola 22 8.50 1.85 192.00
Invece di
atto B-101
0704.9049 Verze, ADFC 499 194.00 968.05 449.00
0808.1039 Mele, ADFC 1 181 140.00 253.40 354.90
0706.9069 Rapanelli,
ADFC 1
22 350.00 77.00 192.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 1'258.05 0.00 Differenza IVA: fr. 1'258.05 x 2.4% = fr. 30.20
A-7392/2014 Pagina 39 a) Dichiarazione di 499 kg di cavolfiori invece di 499 kg di verze. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-107). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) – che le autorità doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ – dalla quale risulta la vendita di 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli ad un prezzo di 1.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 449 franchi (= 449 kg netti x fr. 1.00). Nella misura in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che la stessa (non) sia stata effettivamente utilizzata al momento dello sdoganamento della merce in questione. Sennonché pure il relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-101) – che fa riferimento alla fattura n. 800628 appena citata – mostra i medesimi quantitativi dichiarati all’importazione: 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli sono stati acqui- stati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi rivenduti alla ricorrente 1. Accanto ai cavolfiori è poi indicato a mano il prezzo di 1.00 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secon- do la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe venduto 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 449 franchi (= 449 kg netti x fr. 1.00). Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
fr. 449.00
Orbene, l’autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe ricevu- to delle verze anziché dei cavolfiori, fondandosi sull’estratto della comanda manoscritta del signor F._______, ove accanto alla dicitura cerchiata « verze » sarebbe stato aggiunto un puntino (cfr. atto B-100).
A-7392/2014 Pagina 40 Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della docu- mentazione, ove figura l’importazione di cavolfiori. L’estratto della comanda – peraltro appena leggibile – lascia unicamente presumere che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle verze presso il suo fornitore indicato nella predetta comanda, ma non che le stesse siano poi state fornite da quest’ultimo e poi vendute alla ricorrente 1 al posto dei cavolfiori. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione delle verze, per le quali sembra essere stato indicato un numero di 45 colli, fornendo pertanto al loro posto dei cavolfiori, che la ricorrente 1 ha di fatto poi ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD, ragione per cui, in assenza di una prova chiara, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto dei cavolfiori. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere ingiustificata la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce, che va pertanto annullata. b) Dichiarazione di 181 kg di pere invece di 181 kg di mele. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 181 kg lordi / 169 kg netti di pere contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-108). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) – che le autorità doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ – dalla quale risulta la vendita di 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.10 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 354.90 franchi (= 169 kg netti x fr. 2.10). Nella misura in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che la stessa (non) sia stata effettivamente utilizzata al momento dello sdoganamento della merce in questione. Sennonché pure il relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-101) – che fa riferimento alla fattura n. 800628 – mostra i medesimi quantitativi dichiarati all’importazione: 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi rivenduti alla ricorrente 1. Accanto alle pere è poi indicato a mano il prezzo di 2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 354.90 franchi (= 169 kg netti x fr. 2.10).
A-7392/2014 Pagina 41 Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
fr. 354.90
Detto ciò, l’autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe ricevuto delle mele golden anziché delle pere, fondandosi sull’estratto della comanda manoscritta del signor F._______, ove accanto alla dicitura cerchiata « Golden » sarebbero indicati 40 colli (cfr. atto B-100).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documen- tazione, ove figura l’importazione di pere. L’estratto della comanda – peraltro appena leggibile – lascia unicamente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle mele golden, ma non che le stesse siano poi state consegnate alla ricorrente 1 al posto delle pere. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione le mele, sicché ha fornito le pere che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD. In assenza di una prova, si deve dunque dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto delle pere. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per la predetta merce non è giustificata, motivo per cui va annullata. c) Dichiarazione di 22 kg di rucola invece di 22 kg di rapanelli. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 144 kg lordi / 132 kg netti di rucola contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-108). Nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) – che le autorità doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ – per tale merce sono invece indicati due tipi diversi di rucola: (1) la prima è la rucola domestica ins. salata coltivata per la quale risulta la vendita di 122 kg lordi/ 115 kg netti contenuti in 24 colli ad un prezzo di 12 franchi per collo, per un totale,
A-7392/2014 Pagina 42 calcolato sul numero di colli, di 288 franchi (=24 colli x fr. 12); (2) la seconda – per cui è stata operata la ripresa fiscale – è la rucola selvatica insalata per la quale risulta la vendita risulta di 22 kg lordi / 17 kg netti contenuti in 16 colli ad un prezzo di 12 franchi per collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 192 franchi (= 16 colli x fr. 12). Orbene, la somma dei colli (40 colli = 24 colli + 16 colli) e della quantità di merce (144 kg lordi = 122 kg lordi + 22 kg lordi) corrisponde a quella indicata nella dichiarazione doganale. Ciò precisato, nella misura in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che la stessa (non) sia stata davvero utilizzata al momento dello sdoganamento della merce. Tali dati trovano poi riscontro nel relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-101) – che fa riferimento alla fattura n. 800628 – che mostra i medesimi quantitativi dichiarati all’importazione: (1) 122 kg lordi/ 115 kg netti di rucola domestica ins.salata col. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1; (2) 22 kg lordi / 17.2 kg netti di rucola selvatica insalata contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso un suo altro fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel predetto documento, per i due tipi di rucola è indicato il prezzo di 12 franchi per collo, scritto a mano dalla E._______ che quest’ultima – secondo le autorità doganali – avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto: (1) 122 kg lordi/ 115 kg netti di rucola domestica per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 288 franchi (= 24 colli x fr. 12); (2) 22 kg lordi / 17.2 kg netti di rucola selvatica per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 192 franchi (= 16 colli x fr. 12). Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati (fattura, dichiarazione doganale) 122 kg/24 colli di rucola domestica
= fr. 480.00 Dati constatati (prospetto ricavato) 122 kg/24 colli di rucola domestica
=
fr. 480.00
Orbene, la DGD ritiene che invero la ricorrente 1 al posto dei 16 colli di rucola selvatica avrebbe ricevuto dei rapanelli, fondandosi sull’estratto della comanda manoscritta del signor F._______, ove sarebbero indicati
A-7392/2014 Pagina 43 16 colli accanto alla dicitura cerchiata « rapa » ed indicata con un puntino sulla destra (cfr. atto B-100).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documen- tazione, ove figura l’importazione di rucola. L’estratto della comanda – appena leggibile – lascia unicamente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle rape o dei rapanelli, ma non che tale merce sia poi stata effettivamente acquistata e consegnata alla ricorrente 1 al posto della rucola. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposi- zione le rape, rispettivamente i rapanelli, sicché ha fornito la rucola che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dall’autorità inferiore, motivo per cui, in assenza di una prova, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto della rucola. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce non è giustificata, motivo per cui va annullata. Caso n. 7 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 18.04.2006 Quietanza n.: 840802 Documenti giustificativi: atto 32.1.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 7 (cfr. atti B-110 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-117 atto B-123 atto B-124 0703.1051 Cipolle grosse
70 mm 500 2.90 14.50 430.00 0703.1071 Cipolle commest. < 70 mm 500 2.90 14.50 430.00 0709.9061 Coste 100 10.00 10.00 369.00
Invece di atto B-112
0703.1051 Cipolle grosse
70 mm, ADC 500 2.90 14.50 430.00 0703.1059 Cipolle grosse 70 mm, ADFC 50 126.00 63.00 0.00 0703.1071 Cipolle commest. < 70 mm, ADC 500 2.90 14.50 430.20 0703.1079 Cipolle commest. < 70 mm, ADFC 50 96.00 48.00 0.00 0709.9061 Coste, ADC 100 10.00 10.00 369.00 0709.9069 Coste, ADFC 244 306.00 746.65 0.00 Fatti contestati: a) dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle grosse 70 mm.
A-7392/2014 Pagina 44
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 55 colli (sacchi), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-123). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle » (appena leggibile), ciò che – per la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-111). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 55 colli ad un prezzo di 0.86 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430 franchi (= 500 kg netti x fr. 0.86). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per tali cipolle – come per le cipolle commestibili – è l’unico prezzo che non è stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di 5 centesimi. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 7 il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) – che fa riferimento alla fattura n. 800643 – mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle grosse
70 mm conting. contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come per gli altri invii, si ricorda che nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per le cipolle grosse è indicato a mano il prezzo di 0.78 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle grosse per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 429 franchi (= 550 kg netti x fr. 0.78). b) dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle commestibili altre < 70 mm. c) dichiarazione di 100 kg invece di 344 kg di coste. Differenza di dazio: 857.65 0.00 Differenza IVA: fr. 857.65 x 2.4% = fr. 20.55
A-7392/2014 Pagina 45 In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor- tati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 55 colli 500 kg netti x fr. 0.86 = fr. 430.00 Invece di 550 kg lordi in 55 colli 550 kg netti x fr. 0.78
=
fr. 429.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi – 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 9 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 550 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La
A-7392/2014 Pagina 46 loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell’autorità inferiore. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle altre. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse altre diam inf 70 mm contenuti in 55 colli (sacchi), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-123). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle » (appena leggibile), ciò che – per la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-111). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm conting. contenuti in 55 colli ad un prezzo di 0.86 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430 franchi (= 500 kg netti x fr. 0.86). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le tali cipolle – come per le cipolle grosse – è l’unico prezzo che non è stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) – che fa riferimento alla fattura n. 800643 – mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali importi appaiono plausibili. Accanto alle cipolle commestibili è poi indicato a mano il prezzo di 0.78 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 429 franchi (= 550 kg netti x fr. 0.78).
A-7392/2014 Pagina 47 Come per le cipolle grosse, anche per le cipolle commestibili vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor- tati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospet- to ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a dispo- sizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 55 colli 500 kg netti x fr. 0.86 = fr. 430.00 Invece di 550 kg lordi in 55 colli 550 kg netti x fr. 0.78
=
fr. 429.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi – 500 kg lordi) in più di dette cipolle rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per le cipolle commestibili i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità infe- riore per questa merce va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 100 kg invece di 344 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 91 kg netti di coste fresche contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
A-7392/2014 Pagina 48 società E._______ (cfr. atto B-124). Sull’estratto dell’ordinazione mano- scritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « coste », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-111). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 91 kg netti di coste conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 12.30 franchi, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 369 franchi (= 30 colli x fr. 12.30). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) – facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800643 – mostra che 344 kg lordi / 284 kg netti di coste conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’in- grosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto alle coste è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 fran- chi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 344 kg lordi / 284 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 369.20 franchi (= 284 kg netti x fr. 1.30). Come per le cipolle grosse, anche per le coste vale la stessa argomenta- zione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan- tità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Qui però, nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 30 colli 30 colli x fr. 12.30 (contenenti 91 kg netti) = fr. 369.00 Invece di 344 kg lordi in 30 colli 284 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 369.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
A-7392/2014 Pagina 49 utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 244 kg lordi (= 344 kg lordi – 100 kg lordi) in più di coste altre rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta- zione sollevata per le cipolle grosse che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 8
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 867465), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 87.5 kg netti di cipollotti freschi contenuti in 25 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-141). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cipp », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un contingente di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-128). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800658 del 20 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-137), utilizzata per lo Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 20.04.2006 Quietanza n.: 867465 Documenti giustificativi: atto 32.1.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 8 (cfr. atti B-127 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-137 atto B-141 0703.1021 Cipollotti bianchi 100 2.90 2.90 275.00
Invece di atto B-129 0703.1021 Cipollotti bianchi, ADC 100 2.90 2.90 275.00 0703.1029 Cipollotti bianchi, ADFC 49 472.00 231.30 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 149 kg di cipollotti.
Differenza di dazio: 231.30 0.00 Differenza IVA: fr. 231.30 x 2.4% = fr. 5.55
A-7392/2014 Pagina 50 sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 87.5 kg netti di cipollotti bianchi conting. contenuti in 25 colli ad un prezzo di 11.00 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 275 franchi (= 25 colli x fr. 11.00). Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-130). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 8 il relativo prospetto ricavato del 20 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-129) – che fa riferimento alla fattura n. 800658 – mostra che 149 kg lordi / 124 kg netti di cipollotti bianchi conting. contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 149 kg lordi / 124 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 248 franchi (= 124 kg netti x fr. 2.00). Ciò rilevato, da un confronto tra i dati della fattura e quelli riportati nel prospetto ricavato, risulta che tutti i dati alla base del calcolo del prezzo di vendita totale – quantità di merce, prezzo di vendita unitario e totale – differiscono chiaramente. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto. A differenza degli altri casi, per questo invio vi è inoltre un’enorme differenza tra il prezzo di vendita totale indicato nella fattura e quello risultante dal prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 25 colli 25 colli x fr. 11.00 (contenenti 87.5 kg netti) = fr. 275.00 Invece di 149 kg lordi in 25 colli 124 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 248.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
A-7392/2014 Pagina 51 invero acquistato 49 kg lordi (= 149 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 10). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 149 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 9 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 24.04.2006 Quietanze n.: 896788 e 896873 Documenti giustificativi: atto 32.1.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 9 (cfr. atti B-145 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-161 atto B-168 atto B-165 0703.1061 Cipolle altre < 70 mm 250 2.90 7.25 340.00 0703.1021 Cipollotti 98 2.90 2.85 220.00
Invece di atto B-147 0703.1061 Cipolle altre < 70 mm, ADC 250 2.90 7.25 340.00 0703.1069 Cipolle altre < 70 mm, ADFC 150 96.00 144.00 0.00 0703.1021 Cipollotti, ADC 98 2.90 2.85 220.20 0703.1029 Cipollotti, ADFC 17 472.00 80.25 00.00
A-7392/2014 Pagina 52
a) Dichiarazione di 250 kg invece di 400 kg di cipolle altre < 70 mm. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 896788), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 250 kg lordi / 242 kg netti di cipolle, altre < 70 mm contenuti in 80 colli (cassa/cassetta) acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-168). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 250 a fianco della scritta « cipolle » (quasi illeggibile), ciò che – per la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz- zare all’importazione un quantitativo di 250 kg lordi ADC (cfr. atto B-146). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800684 del 24 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-161), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio confine e timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E.), dalla quale risulta la vendita di 250 kg lordi / 242 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm conting. contenuti in 80 colli ad un prezzo di 4.25 franchi, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 340 franchi (= 80 colli x fr. 4.25). Agli atti sono inoltre presenti tre copie della predetta fattura senza il timbro doganale – due con il timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E. (cfr. atti B-151 e B-152), una senza (cfr. atto B-150) – riportanti i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 9 il relativo prospetto ricavato del 24 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-147) – che fa riferimento alla fattura n. 800684 – mostra che 400 kg lordi / 400 kg netti di cipolle commest. altre < 70 mm contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai cipollotti è indicato a mano il prezzo di 0.85 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe Fatti contestati: a) dichiarazione di 250 kg invece di 400 kg di cipolle altre < 70 mm (molto importante: nel prospetto ricavato il sig. F._______ ha indicato attento! Ha 250 kg permesso) b) dichiarazione di 98 kg di cipollotti invece di 115 kg di cipollotti (molto importante: vedi accordo sull’utilizzazione di quote di con- tingente doganale per 100 kg lordi dal 20.04.2006 al 25.04.2006 per il PGI 300421 della A._______)
Differenza di dazio: 224.25 0.00 Differenza IVA: fr. 224.25 x 2.4% = fr. 5.35
A-7392/2014 Pagina 53 dunque venduto 400 kg lordi / 400 kg netti di cipolle commestibili per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 340 franchi (= 400 kg netti x fr. 0.85). Va poi rilevato che sul predetto prospetto ricavato è annotata a mano dal signor F._______ la dicitura « attento! Ha 250 kg permesso », ciò che lascia pensare che di fatto la ricorrente 1 aveva a disposizione solo 250 kg di contingente. Tale conclusione trova riscontro sia nella dichiara- zione doganale, che nell’ordinazione manoscritta del signor F._______. Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contin- gente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – nella fattura il prezzo di vendita unitario è stato aumentato nonché applicato al numero di colli anziché ai chilogrammi e la quantità di merce in chilogrammi venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 250 kg lordi in 80 colli 80 colli x fr. 4.25 (contenenti 242 kg netti) = fr. 340.00 Invece di 400 kg lordi in 80 colli 400 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 340.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 150 kg lordi (= 400 kg lordi – 250 kg lordi) in più di cipolle commestibili rispetto a quanto dichiarato all’importazione (250 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 10). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla con- segna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver rice- vuto 400 kg lordi anziché i 250 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro,
A-7392/2014 Pagina 54 la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 98 kg invece di 115 kg di cipollotti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 896873), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 98 kg lordi / 90 kg netti di cipollotti freschi – Mitt. E._______ [...] contenuti in 20 colli (cassa/cassetta) importati e acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-165). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cipp » (quasi illeggibile), ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-146). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800684 del 24 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-161), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E.) dalla quale risulta la vendita di 98 kg lordi / 90 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 11.00 franchi, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 220 franchi (= 20 colli x fr. 11.00). Agli atti sono inoltre presenti tre copie della predetta fattura senza il timbro doganale – due con il timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E. (cfr. atti B-151 e B-152), una senza (cfr. atto B-150) – riportanti i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 9 il relativo prospetto ricavato del 24 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-147) – che fa riferimento alla fattura n. 800684 – mostra che 115 kg lordi / 101 kg netti di cipollotti conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di 11 franchi per collo, annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le
A-7392/2014 Pagina 55 avrebbe dunque venduto 115 kg lordi / 101 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 220 franchi (20 colli x fr. 11.00). Ciò indicato, va altresì rilevato che sul predetto prospetto ricavato è annotata a mano dal signor F._______ la dicitura « 100 kg » accanto ai cipollotti, ciò che lascia pensare che – come per le cipolle – di fatto la ricorrente 1 aveva a disposizione solo 100 kg di contingente. Tale ipotesi trova riscontro nell’accordo sull’utilizzazione di quote contingente doganale (QCD), dal quale emerge che dal 20 aprile 2006 al 25 aprile 2006 la ricorrente 1 ha utilizzato una quota di 100 kg lordi del suo contingente per i cipollotti (cfr. atto B-159). Nel caso concreto, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli importati e il prezzo di vendita unitario, tuttavia la quantità di merce differisce chiaramente. Per mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a dispo- sizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – è stato modificato unicamente il peso lordo/netto della merce.
fr. 220.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi (= 115 kg lordi – 98 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per i cipollotti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta- zione sollevata per le cipolle altre che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 56 Caso n. 10
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1081057) utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere fresche contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-193). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800803 del 15 marzo 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-181), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale risulta la vendita di 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 197.60 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 2.00). Agli atti è inoltre presente una copia della predetta fattura senza il timbro doganale riportante i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-177). A sua volta, pure il relativo prospetto ricavato del 15 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-174) – facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800803 – mostra i medesimi quantitativi dichiarati all’importazione: 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. In tale documento, accanto alle pere, è poi indicato il prezzo di vendita – verosimilmente in franchi svizzeri – di 2.00 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite ») applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le ha dunque venduto 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate per un prezzo totale, calcolato sul loro peso netto, di 197.60 (= 98.8 kg netti x fr. 2.00). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 15.05.2006 Quietanza n.: 1081057 Documenti giustificativi: atto 32.1.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 10 (cfr. atti B-172 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda Kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-181 atto B-193 0808.2021 Pere Abate 106 2.00 2.10 198
Invece di atto B-174 0808.1039 Mele, ADFC 1 106 140.00 148.40 198.00 Fatti contestati: dichiarazione di 106 kg di pere abate invece di 106 kg di mele.
Differenza di dazio: 146.30 0.00 Differenza IVA: fr. 146.30 x 2.4% = fr. 3.50
A-7392/2014 Pagina 57 Ne discende che il tipo di merce importato, i quantitativi, i prezzi vendita unitari e totali sono gli stessi in tutti documenti agli atti.
fr. 197.60
Detto ciò, l’autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe rice- vuto delle mele anziché delle pere abate, fondandosi sull’estratto della comanda presa dal signor F._______, ove risulterebbe la comanda cerchiata di 24 colli di mele (cfr. atto B-173, ultima riga).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto degli atti, ove figura l’importazione di pere abate. L’estratto della comanda lascia unica- mente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle mele, ma non ch’egli le abbia comandate presso il suo fornitore, ancor meno che delle mele siano state fornite dal fornitore e poi consegnate alla ricorrente 1 al posto delle pere abate. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione delle mele, sicché ha fornito delle pere che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD, sicché in assenza di una prova, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto delle pere. Quanto precede porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce non è giustificata, motivo per cui va annullata.
A-7392/2014 Pagina 58 Caso n. 11
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1096192), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli per insalata contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-210). Sull’estratto dell’ordinazione mano- scritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-197). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800816 del 16 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-204), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli insalat. contingen- tati in 16 colli ad un prezzo di 2.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 255.14 franchi (= 95.2 kg netti x fr. 2.68). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario e totale indicato per i cetrioli non sono stranamente stati arrotondati verso di 5 centesimi. Agli atti è inoltre presente una copia della predetta fattura senza il timbro doganale riportante i medesimi dati (cfr. atto B-201). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 11 il relativo prospetto ricavato del 16 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-198) – che fa riferimento alla fattura n. 800816 – mostra che 172 kg lordi / 159.2 kg netti di cetrioli insalat. contingentati contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 16.05.2006 Quietanza n.: 1096192 Documenti giustificativi: atto 32.1.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 11 (cfr. atti B-196 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-204 atto B-210 0707.0021 Cetrioli 100 10.00 10.00 255.00
Invece di atto B-198 0707.0021 Cetrioli, ADC 100 2.90 10.00 255.00 0707.0029 Cetrioli, ADFC 72 144.00 103.70 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg di cetrioli invece di 172 kg di cetrioli.
Differenza di dazio: 103.70 0.00 Differenza IVA: fr. 103.70 x 2.4% = fr. 2.45
A-7392/2014 Pagina 59 venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 172 kg lordi / 159.2 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 254.72 franchi (= 159.2 kg netti x fr. 1.60). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor- tati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 16 colli 95.2 kg netti x fr. 2.68 = fr. 255.14
Invece di 172 kg lordi in 16 colli 159.2 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 254.72
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 72 kg lordi (= 172 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014 Pagina 60 pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 11). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 172 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor- tazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 12
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1125190), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli nostrani contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-232). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « crtr » (appena leggibile), ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz- zare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-212). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 18.05.2006 Quietanza n.: 1125190 Documenti giustificativi: atto 32.1.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 12 (cfr. atti B-211 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-221 atto B-232 atto B-236 0707.0021 Cetrioli 100 10.00 10.00 228.00
Invece di atto B-213 0707.0021 Cetrioli, ADC 100 10.00 10.00 228.00 0707.0029 Cetrioli, ADFC 78 144.00 112.30 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 178 kg di cetrioli. Differenza di dazio: 112.30 0.00 Differenza IVA: fr. 112.30 x 2.4% = fr. 2.70
A-7392/2014 Pagina 61 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800828 del 18 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-221) – presa in conside- razione dalle autorità doganali – dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli insalat. contingent. cat. I in 16 colli ad un prezzo di 2.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 228.48 franchi (= 95.2 kg netti x fr. 2.40). Sebbene su tale documento non è visibile alcun timbro ufficiale delle autorità doganali, i ricorrenti non contestano l’uso di questa fattura per lo sdogonamento, sicché verosimilmente lo stesso è stato utilizzato per l’importazione della merce. Agli atti sono altresì presenti due copie della predetta fattura, anch’esse sprovviste del timbro doganale, riportanti i medesimi dati (cfr. atti B-216 e B-224). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 12 il relativo prospetto ricavato del 18 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-213) – che fa riferimento alla fattura n. 800828 – mostra che 178 kg lordi / 162 kg netti di cetrioli insalat. contingent. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli, è poi indicato a mano il prezzo di 1.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 178 kg lordi / 162 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 226.80 franchi (= 162 kg netti x fr. 1.40). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimil- mente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 16 colli 95.2 kg netti x fr. 2.40 = fr. 228.48
Invece di 178 kg lordi in 16 colli 162.0 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 226.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
A-7392/2014 Pagina 62 utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 78 kg lordi (= 178 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 11 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 178 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im- portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 63 Caso n. 13
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di cetrioli. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1156481), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di cetrioli nostrani contenuti in 20 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-259). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « crt. nostr. », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-241). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800843 del 22 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-250), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 94 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.43 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 134.42 franchi (= 94 kg netti x fr. 1.43). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per i cetrioli nostrani – insieme a quello delle coste – è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti è altresì presente una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-246). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 22.05.2006 Quietanza n.: 1156481 Documenti giustificativi: atto 32.1.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 13 (cfr. atti B-240 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-250 atto B-259 atto B-261 0707.0021 Cetrioli 100 10.00 10.00 134.00 0709.9061 Coste 100 10.00 10.00 174.00
Invece di
atto B-242
0707.0021 Cetrioli, ADC 100 10.00 10.00 134.00
0707.0029 Cetrioli, ADFC 16 144.00 23.05 0.00
0709.9061 Coste, ADC 100 10.00 10.00 174.00
0709.9069 Coste, ADFC 57 306.00 174.40 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 197.45 0.00 Differenza IVA: fr. 197.45 x 2.4% = fr. 4.75
A-7392/2014 Pagina 64 Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 13 il relativo prospetto ricavato del 22 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-242) – che fa riferimento alla fattura n. 800843 – mostra che 116.8 kg lordi / 102.8 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché le quantità indicate nel predetto prospetto appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 franchi/kg, annotato verosimilmente dal signor F., che la E. – secondo la DGD – avrebbe invero applicato alla società ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116.8 kg lordi / 102.8 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 133.64 franchi (= 102.8 kg netti x fr. 1.30). Per correttezza, si segnala che agli atti è presente un’altra copia del prospetto ricavato sul quale non sono indicati a mano i prezzi di vendita unitari, ove alcune merci sono peraltro state rimosse (cfr. atto B-243). Nella misura in cui i dati riportati nei due prospetti ricavati sono uguali per i cetrioli (stesso numero di colli, stesso peso netto/lordo, stesso fornitore, ecc.), lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio dell’autorità inferiore, prendendo come riferimento l’atto B-242. Inoltre, l’atto B-242 fatto alle ore 13:03:31 è il documento più recente, l’atto B-243 essendo stato creato prima alle ore 11:13:58. In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor- tati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – nella fattura il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100.0 kg lordi in 20 colli 94 kg netti x fr. 1.43 = fr. 134.42 Invece di 116.8 kg lordi in 20 colli 102.8 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 133.64
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
A-7392/2014 Pagina 65 presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 11 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 116 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im- portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 157 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1156481), utilizzata per lo sdo- ganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), risulta l’importazio- ne di 100 kg lordi / 92.8 kg netti di coste fresche contenuti in 24 colli (cas- se), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B- 261). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 100 a fianco delle coste, ciò che – per la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-241).
A-7392/2014 Pagina 66 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800843 del 22 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-250), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 92.8 kg netti di coste conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 173.54 franchi (= 92.8 kg netti x fr. 1.87). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per le coste – insieme a quello dei cetrioli – è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è altresì una copia della fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-246). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 22 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-242) – che fa riferimento alla fattura n. 800843 presa in considerazione dalla DGD – mostra che 157 kg lordi / 133 kg netti di coste conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Inoltre, le tre lettere a fianco di « Cos. 100 » sull’estratto dell’ordinazione (cfr. atto B-241) mostrano che le coste sono state ordinate dalla E._______ presso il fornitore indicato nel prospetto ricavato. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, ciò che spiega le quantità riportate nel prospetto ricavato. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 franchi/kg, annotato verosimilmente dal signor F., che la E. – secondo la DGD – avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 157 kg lordi / 133 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 172.90 franchi (= 133 kg netti x fr. 1.30). Per correttezza, si segnala che agli atti è presente un’altra copia del prospetto ricavato sul quale non sono indicati a mano i prezzi di vendita unitari, ove alcune merci sono peraltro state rimosse (cfr. atto B-243). Poiché i dati riportati nei due prospetti sono uguali per le coste (stesso numero di colli, stesso peso netto/lordo e fornitore, ecc.), lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio della DGD, prendendo come riferimento l’atto B-242. Come per i cetrioli, anche per le coste vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per i cetrioli e per l’invio n. 3).
A-7392/2014 Pagina 67
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100.0 kg lordi in 24 colli 92.8 kg netti x fr. 1.87 = fr. 173.54 Invece di 157.0 kg lordi in 24 colli 133.0 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 172.90
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 57 kg lordi (= 157 kg lordi – 100 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta- zione sollevata per i cetrioli che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 68 Caso n. 14
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1200444), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi freschi contenuti in 48 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-282). Tali dati risultano altresì dalla distinta di carico del 26 maggio 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura n. 800866, ove è inoltre indicato il prezzo unitario di 1.86 franchi/kg (cfr. atto B-277). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi », ciò che – per le dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-266). I predetti dati trovano poi riscontro nella fattura n. 800866 del 26 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-272), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale risulta la vendita 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi contin- gentati contenuti in 48 colli ad un prezzo di 1.86 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 345.22 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 1.86). I dati ivi riportati sono i medesimi indicati nella distinta di carico del 26 maggio 2006 citata poc’anzi. Sennonché, un esame approfondito dei due predetti documenti mostra che il prezzo di vendita indicato per i finocchi è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 14 il relativo prospetto ricavato del 26 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-267) – che fa riferimento Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 26.05.2006 Quietanza n.: 1200444 Documenti giustificativi: atto 32.1.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 14 (cfr. atti B-265 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-272 atto B-282 0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 345.00
Invece di atto B-267 0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 345.00 0709.9029 Finocchi, ADFC 63 231.00 145.55 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 263 kg di finocchi.
Differenza di dazio: 145.55 0.00 Differenza IVA: fr. 145.55 x 2.4% = fr. 3.50
A-7392/2014 Pagina 69 alla fattura n. 800866 – mostra che 263 kg lordi / 229.4 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Anche qui, le lettere PAV a fianco della scritta « finocchi 200 » sull’estratto dell’ordinazione (cfr. atto B-266) mostrano che i finocchi sono stati ordinati presso il fornitore indicato nel prospetto ricavato. Come per gli altri invii, poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi appaiono del tutto plausibili. Accanto ai finocchi è indi- cato il prezzo – in franchi svizzeri – di 1.50 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite »), applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 263 kg lordi / 229.4 kg netti di finocchi per un prezzo to- tale, calcolato sul peso netto, di 344.10 franchi (= 229.4 kg netti x fr. 1.50). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimil- mente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 24 colli 185.6 kg netti x fr. 1.86 = fr. 345.22 Invece di 263 kg lordi in 48 colli 229.4 kg netti x fr. 1.50
=
fr. 344.10
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63 kg lordi (= 263 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014 Pagina 70 dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 12). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 263 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im- portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 15
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1232527), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 183.2 kg netti di sedano Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 30.05.2006 Quietanza n.: 1232527 Documenti giustificativi: atto 32.1.15 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1, separatore 15 (cfr. atti B-286 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-305 atto B-294 0709.4011 Sedano verde 200 10.00 20.00 321.00
Invece di atto B-288
0709.4011 Sedano verde, ADC 200 10.00 20.00 321.00 0709.4019 Sedano verde, ADFC 67 226.00 151.40 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 267 kg di sedano verde.
Differenza di dazio: 151.40 0.00 Differenza IVA: fr. 151.40 x 2.4% = fr. 3.60
A-7392/2014 Pagina 71 verde contenuti in 56 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-305). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « sed.v. » (appena leggibile), ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-287). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800887 del 30 maggio 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-294), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) – sulla quale si sono basate le autorità doganali –, dalla quale risulta la vendita 200 kg lordi / 183.2 kg netti di sedano verde conting. cat 2 contenuti in 56 colli ad un prezzo di 1.75 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 320.60 franchi (= 183.2 kg netti x fr. 1.75). Agli atti sono altresì presenti due copie della predetta fattura riportanti i medesimi dati: una copia con il timbro doganale (cfr. atto B-295), l’altra invece senza tale timbro (cfr. atto B-289). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 15 il relativo prospetto ricavato del 30 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-288) – che fa riferimento alla fattura n. 800887 – mostra che 267 kg lordi / 227.8 kg netti di sedano verde conting. cat 2 contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto al sedano verde è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato verosimilmente dal signor F., che la E. – secondo le dogane – avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe venduto 267 kg lordi / 227.8 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 318.92 franchi (= 227.8 kg netti x fr. 1.40). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimil- mente i contingenti a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
A-7392/2014 Pagina 72
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 56 colli 183.2 kg netti x fr. 1.75 = fr. 320.60 Invece di 267 kg lordi in 56 colli 227.8 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 318.92
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 67 kg lordi (= 267 kg lordi – 200 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 15 i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrereb- be nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni com- plementari del 14 dicembre 2015, pag. 12 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 267 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 73 Caso n. 16
a) Dichiarazione di 300 kg di sedano verde e di 200 kg di sedano bianco invece di 459 kg di sedano verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1265035), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 283.8 kg netti di sedano verde contenuti in 54 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-330). Per la ricorrente 1, da detta dichiara- zione risulta altresì l’importazione di 100 kg lordi / 94.6 kg netti di sedano bianco contenuti in 18 colli (casse; cfr. atto B-335). Agli atti vi è poi una copia dell’estratto della comanda manoscritta del signor F._______, dalla quale non è tuttavia deducibile alcun dato utile (cfr. atto B-310). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-322), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 300 kg lordi / 283.8 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 54 colli ad un prezzo – uguale a quello del sedano verde – di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 477.35 franchi (= 283.8 kg netti x fr. 1.68), nonché la vendita di 100 kg lordi / 94.6 kg netti di sedano bianco conting. contenuti in 18 colli Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 01.06.2006 Quietanza n.: 1265035 Documenti giustificativi: atto 32.2.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 1 (cfr. atti B-309 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-322 atto B-330 atto B-333 atto B-335 0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 477.00 0709.4021 Sedano bianco 100 10.00 10.00 156.00 0702.0031 Pomodori carnosi 200 5.00 10.00 714.00
Invece di atto B-311
0709.4011 Sedano verde, ADC 300 10.00 30.00 477.00 0709.4019 Sedano verde, ADFC 159 226.00 359.35 0.00 0702.0031 Pomodori carnosi, ADC 200 5.00 10.00 714.00 0702.0039 Pomodori carnosi, ADFC 225 264.00 594.00 0.00 Fatti contestati: a) dichiarazione di 300 kg di sedano verde e di 200 kg di sedano bianco invece di 459 kg di sedano verde. b) dichiarazione di 100 kg invece di 425 kg di pomodori.
Differenza di dazio: 943.35 0.00 Differenza IVA: fr. 943.35 x 2.4 % = fr. 22.65
A-7392/2014 Pagina 74 ad un prezzo di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 159.12 franchi (= 94.6 kg netti x fr. 1.68). Sommando i due prezzi di vendita totali, si ottiene un importo pari a 636.47 franchi. Detto ciò, il prezzo di vendita unitario dei due tipi di sedano, non arrotondato a 5 centesimi – come visto per altri invii – è piuttosto inusuale. Agli atti vi sono tre copie della predetta fattura, senza il timbro doganale, sulle quali sono indicati i medesimi dati (cfr. atti B-316, B-317 e B-318) e due altre copie, senza timbro doganale, dalle quali risulta invece la vendita di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di sedano verde contenuti in 36 colli e la vendita di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di sedano bianco contenuti in 36 colli (cfr. atti B-319 e B-336). La somma dei due prezzi di vendita totali derivanti da tali fatture risulta uguale a quello derivante dalla fattura usata per lo sdoganamento: 636.47 franchi (= 2 x [189.2 kg x fr. 1.68]). Per tale invio, l’autorità inferiore fa notare di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ un’ulteriore copia della predetta fattura (cfr. atti B-314 e B-315), senza il timbro doganale, ove è indicato soltanto il sedano verde, per il quale risulta la vendita di 400 kg lordi / 378.4 kg netti contenuti in 72 colli, ad un prezzo di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 636.47 franchi (= 378.4 kg netti x fr. 1.68). Anche in questo caso, il prezzo di vendita totale risulta essere esattamente lo stesso di quello derivante dalla fattura utilizzata per lo sdoganamento. In sostanza, si può dunque constatare che presso la E._______ esistono tre versioni della fattura n. 800910, ove la divisione tra sedano verde e sedano bianco nei 72 colli di sedano è diversa. Dal prospetto ricavato della E._______ del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-311) – che fa riferimento ad una fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 – risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 72 colli e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto al sedano verde è indicato a mano il prezzo di 1.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 635.25 franchi (= 423.5 kg x fr. 1.50). Su detto prospetto ricavato non vi è traccia del sedano bianco. Da un confronto tra i vari documenti agli atti – specialmente delle varie versioni della fattura – emergono dunque delle forti discrepanze, sicché risulta piuttosto difficoltoso stabilire i quantitativi e le merci realmente importati. A mente dell’autorità inferiore, nella misura in cui il numero di 72 colli di sedano verde indicato nel prospetto ricavato risulta altresì dalle
A-7392/2014 Pagina 75 fatture ritrovate presso la E._______, ove è indicato l’acquisto di 400 kg lordi di sedano verde (cfr. atti B-314 e B-315), senza alcun riferimento al sedano bianco, andrebbe dedotto che di fatto la ricorrente 1 ha acquistato 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde, omettendo di dichiarare ben 159.5 kg lordi (= 459.5 kg lordi non dichiarati – 300 kg netti dichiarati). Al riguardo i ricorrenti indicano unicamente che la ricorrente 1 avrebbe sempre ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13), senza tuttavia indicare né quale delle tre versioni della fattura n. 800910 agli atti sarebbe per loro determinante, né i motivi per i quali sarebbero state redatte tre versioni diverse della predetta fattura con lo stesso numero totale di colli (72 colli), gli stessi quantitativi totali (400 kg lordi), gli stessi prezzi unitari (fr. 1.68) e totali (fr. 636.47), variando unicamente tali dati presi singolarmente in funzione del tipo di merce (sedano verde e/o sedano bianco). Visto il « modus operandi » constatato dalle dogane – secondo cui quanto indicato nel prospetto ricavato corrisponde al quantitativo e al tipo di merce realmente importato e consegnato alla ricorrente 1 – e vista l’assenza di spiegazioni da parte dei ricorrenti in merito al perché questo invio non rientrerebbe nello stesso, quanto precede porta lo scrivente Tribunale a ritenere che non solo i quantitativi di merce (lordi/netti) indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-322) sono stati verosimilmente adattati allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricor- rente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l’invio n. 3), ma pure il tipo di merce (sedano bianco anziché sedano verde), il prezzo unitario e il prezzo finale rispetto a quanto di fatto importato e risultante dal prospetto ricavato (cfr. atto B-311), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali.
Quantità e tipo di merce
Dati
dichiarati
Invece di a) 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti (71 colli) di sedano verde
Per tale merce, i tributi doganali vanno pertanto ricalcolati tenendo conto del fatto che al posto del sedano bianco – su cui sono stati già versati i tributi doganali – è invero stato trasportato un quantitativo di 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde, ovvero 159 kg lordi (= 459.5 kg lordi – 300 kg lordi) in più rispetto a quanto dichiarato (300 kg lordi), così come giustamente effettuato dall’autorità inferiore.
A-7392/2014 Pagina 76
La buona fede dei ricorrenti non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor- tazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro generici argomenti, non circostanziati, non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Ne discende che l’argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale – che tiene debitamente conto del fatto che al posto del sedano bianco è stato importato del sedano verde (cfr. tabella riassuntiva acclusa dallo scrivente Tribunale) – va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 425 kg di pomodori carnosi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1265035), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 180.8 kg netti di pomo- dori freschi carnosi contenuti in 96 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-333). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor F., per conto della E., risultano due cerchi accanto alla scritta « carnosi » che – secondo le dogane – indicherebbero che la ricorrente 1 aveva delle limitazioni all’importazione per tale merce. La somma dei due numeri indicati su tale documento per detti pomodori corrisponderebbe poi al numero di colli dichiarati: 96 colli = 32 + 64 (cfr. B-310). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800910 del 1° giugno 2006, utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 180.8 kg netti di pomodoro carnoso conting. cat. I contenuti in 96 colli ad un prezzo di 3.95 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 714.16 franchi (= 180.8 kg netti x fr. 3.95). Agli atti vi sono poi due versioni diverse della predetta fattura, sprovviste del timbro doganale (cfr. atti B-315, B-316, B-317, B-317, B-318, B-319 e B-336). Nella misura in cui i dati ivi indicanti per i pomodori carnosi risultano essere gli stessi di quelli della fattura utilizzata per lo sdogana- mento, in questo caso tale circostanza è tuttavia qui ininfluente.
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato
0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 477.00 0709.4021 Sedano bianco 100 10.00 10.00 156.00
Invece di 0709.4011 Sedano verde, ADC 300 10.00 30.00 477.00 0709.4019 Sedano verde, ADFC 159 226.00 359.35 0.00 Differenza di dazio: 349.35 0.00 Differenza IVA: fr. 349.35 x 2.4% = fr. 8.40
A-7392/2014 Pagina 77 Dal prospetto ricavato della E._______ del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-311) – facente riferimento ad una fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 – risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 425 kg lordi / 396.2 kg netti di pomodoro carnoso conting. contenuti in 96 colli e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitiativi appaiono plausibili. Accanto ai pomodori è indicato a mano il prezzo di 1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 425 kg lordi / 396.2 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 713.16 franchi (= 396.2 kg x fr. 1.80). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimil- mente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 96 colli 180.8 kg netti x fr. 3.95 = fr. 714.16 Invece di 425 kg lordi in 96 colli 396.2 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 713.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 225 kg lordi (= 425 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomo- dori carnosi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
A-7392/2014 Pagina 78 Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 425 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im- portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 17
Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 06.06.2006 Quietanza n.: 1295498 Documenti giustificativi: atto 32.2.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 2 (cfr. atti B-337 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-343 atto B-347 atto B-352 atto B-357 0703.9021 Porri 200 10.00 20.00 944.00 0709.4011 Sedano verde 50 10.00 5.00 231.00
Invece di atto B-339
0703.9021 Porri, ADC 200 10.00 20.00 134.00
0703.9029 Porri, AFDC 113 500.00 565.00 0.00
0709.4011 Sedano verde,
ADC
50 10.00 5.00 174.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
106 226.00 239.55 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 804.55 0.00 Differenza IVA: fr. 804.55 x 2.4% = fr. 19.30
A-7392/2014 Pagina 79 a) Dichiarazione di 200 kg invece di 313 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1295498), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 173.3 kg netti di porri freschi contenuti in 44 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-357). Dall’estratto della comanda mano- scritta del signor F., per conto della E., risultano poi la dicitura 200 accanto alla scritta « porri », ciò che – secondo le dogane – indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-338). Tale con- tingente trova conferma nell’elenco dei contingenti del 6 giugno 2006, dal quale risulta che dal 2 giugno 2006 al 7 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i porri, altri (cfr. atto B-343). I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 800921 del 6 giugno 2006 (cfr. atto B-347), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 173.3 kg netti di porri conting. altri II contenuti in 44 colli, così suddivisi: 70 kg lordi / 64.9 kg netti (17 colli) e 130 kg lordi / 108.4 kg netti (27 colli), entrambi ad un prezzo unitario di 5.45 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 944.49 franchi: (64.9 kg netti + 108.4 kg netti) x fr. 5.45. Si noti peraltro come il prezzo unitario indicato per i porri e il sedano nella fattura siano gli unici prezzi arrotondati a 5 centesimi anziché a 10 centesimi. Agli atti vi è poi una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atti B-342). Come per l’invio n. 2, anche qui il relativo prospetto ricavato del 6 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-339) – che fa riferimento alla fattura n. 800921 – risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore in totale 313 kg lordi / 286.3 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, così suddivisi: 113 kg lordi / 107.9 kg netti (17 colli) e 200 kg lordi / 178.4 kg netti (27 colli). Accanto ai porri è indicato a mano il prezzo di 3.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe venduto 313 kg lordi / 286.3 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 944.79 franchi: (107.9 kg netti + 178.4 kg netti) x fr. 3.30. In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di
A-7392/2014 Pagina 80 vendita totale pressoché uguale nei due documenti – rispettando verosi- milmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quanti- tà di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
fr. 944.79
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi – 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 213 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im- portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 50 kg invece di 156 kg di sedano verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1295498), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 50 kg lordi / 44 kg netti di sedano coste
A-7392/2014 Pagina 81 verde fresco contenuti in 20 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorren- te 1 presso la E._______ (cfr. atto B-357). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 50 accanto alla scritta « sed verde », ciò che – per le dogane – indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 50 kg ADC (cfr. atto B-338). Tale contingente trova conferma nell’elenco dei contingenti del 6 giugno 2006, dal quale risulta che dal 31 maggio 2006 al 7 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 50 kg lordi per il sedano coste verdi (cfr. atto B-343). I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 800921 del 6 giugno 2006 (cfr. atto B-347), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 50 kg lordi / 44 kg netti di sedano verde contingentato cat. I contenuti in 20 colli, ad un prezzo di 5.25 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 231 franchi (= 44 kg netti x fr. 5.25). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atti B-342). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 6 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-339) – che fa riferimento alla fattura n. 800921 – risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 156 kg lordi / 144 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 20 colli e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitiativi appaiono plausibili. Per il sedano è indicato a mano il prezzo di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 156 kg lordi / 144 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 230.40 franchi (= 144 kg netti x fr. 1.60). Come per i porri, anche per il sedano verde vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricor- rente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
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Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 50 kg lordi in 20 colli 44 kg netti x fr. 5.25 = fr. 231.00 Invece di 156 kg lordi in 20 colli 144 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 230.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 106 kg lordi (= 156 kg lordi – 50 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per il sedano verde i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i porri che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 18 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 09.06.2006 Quietanza n.: 1347888 Documenti giustificativi: atto 32.2.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 3 (cfr. atti B-359 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda Kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-370 atto B-371 atto B-377 atto B-378 atto B-383 atto B-384 atto B-385 atti B-386-395 0702.0091 Pomodori 200 5.00 10.00 865.00 0704.1091 Cavolfiori 200 7.00 14.00 970.00 0709.9061 Coste 200 10.00 20.00 275.00 0703.9021 Porri 200 10.00 20.00 1'376.00 0709.4011 Sedano verde 200 10.00 20.00 395.00 0709.4021 Sedano bianco 100 10.00 10.00 137.00 0709.9051 Zucchine 500 10.00 50.00 962.00
Invece di atto B-359 0702.0091 Pomodori, ADC 200 5.00 10.00 865.00 0702.0099 Pomodori, ADFC 41 264.00 108.25 0.00
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 241 kg di pomodori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 45 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorren- te 1 presso la E._______ (cfr. atto B-387). Tali dati risultano anche dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura n. 800945, ove è inoltre indicato il prezzo unitario di 4.53 franchi/kg (cfr. atto B-378). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « carnoso », ciò che – per le dogane – indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 200 kg lordi / 191 kg netti di pomodori, altri contingent. cat. I contenuti in 45 colli, ad un prezzo di 4.53 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 865.23 fran- chi (= 191 kg netti x fr. 4.53). I dati ivi riportati sono i medesimi indicati nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc’anzi. Sennonché, un esame
0704.1091 Cavolfiori, ADC 200 7.00 14.00 970.00 0704.1099 Cavolfiori, ADFC 155 156.1 163.00 163.00 252.65 254.40 0.00 0.00 0709.9061 Coste, ADC 200 10.00 20.00 275.00 0709.9069 Coste, ADFC 48 306.00 146.90 0.00 0703.9021 Porri, ADC 200 10.00 20.00 1'376.00 0703.9029 Porri, ADFC 218 500.00 1'090.00 0.00 0709.4011 Sedano verde, ADC 200 10.00 20.00 395.00 0709.4019 Sedano verde, ADFC 94 94.7 226.00 226.00 212.45 214.00 0.00 0.00 0709.4019 Sedano verde, ADFC 105 105.3
226.00
226.00
237.30
238.00
137.00
137.00
0709.9051 Zucchine, ADC 500 10.00 50.00 962.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 8 209.00 16.70 0.00
Fatti contestati:
bianco invece di 400 kg di sedano verde.
f) dichiarazione di 500 kg invece di 508 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 2'054.25 2'068.25 0.00 Differenza IVA: fr. 2'068.25 x 2.4% = fr. 49.60
A-7392/2014 Pagina 84 approfondito dei due predetti documenti mostra che il prezzo di vendita indicato per i pomodori stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 18 il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) – che fa riferimento alla fattura n. 800945 – mostra che 241 kg lordi / 227.5 kg netti di pomodori, altri contingent. contenuti in 45 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Per i pomodori è poi indicato a mano il prezzo di 3.80 franchi/kg – annotato vero- similmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 241 kg lordi / 227.5 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 864.50 franchi (= 227.5 kg netti x fr. 3.80). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor- tati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 45 colli 191.0 kg netti x fr. 4.53 = fr. 865.23 Invece di 241 kg lordi in 45 colli 227.5 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 864.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
A-7392/2014 Pagina 85 41 kg lordi (= 241 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 14). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 241 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im- portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 355 kg di cavolfiori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori freschi contenuti in 59 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-388). Tali dati risultano altresì dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura n. 800945, ove per i cavolfiori contingente cat. I è indicato quanto segue: 128 kg lordi / 120.6 kg netti (37 colli) al prezzo unitario di 4.96 franchi/kg; 27 kg lordi / 25.4 kg netti (8 colli) e 45 kg lordi / 42.2 kg netti (14 colli) al prezzo unitario di 5.50 franchi/kg (cfr. atti B-367 e B-378). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « cavoli » (appena leggibile), ciò che – per la DGD – indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
A-7392/2014 Pagina 86 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori contingente cat. I contenuti in 59 colli, divisi in tre quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc’anzi: 128 kg lordi / 120.6 kg netti (37 colli) al prezzo unitario di 4.96 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 598.18 franchi (= 120.6 kg netti x fr. 4.96); 27 kg lordi / 25.4 kg netti (8 colli) e 45 kg lordi / 42.2 kg netti (14 colli) al prezzo unitario di 5.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 139.70 franchi (= 25.4 kg netti x fr. 5.50), rispettivamente di 232.10 franchi (= 42.2 kg netti x fr. 5.50). Dalla fattura risulta dunque la vendita di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori ad un prezzo totale di 969.98 franchi. Agli atti vi sono poi due copie della fattura, senza il timbro doganale, con i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359), facente riferimento alla fattura n. 800845, mostra che 356.1 kg lordi / 339.8 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 59 colli – anche qui suddivisi in tre quantitativi: 221.7 kg lordi / 212.4 kg netti (37 colli) + 51 kg lordi / 48.2 kg netti (8 colli) + 83.4 kg lordi / 79.2 kg netti (14 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come per gli altri invii, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi ivi indicati appaiono del tutto plausibili. Accanto ai cavolfiori è poi indicato a mano il prezzo di 2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 356.1 kg lordi / 339.8 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 951.44 franchi: (212.4 kg netti + 48.2 kg netti + 79.2 kg netti) x 2.80 franchi. Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero- similmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoga- namento è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato.
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Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200.0 kg lordi in 59 colli (120.6 kg netti x fr. 4.96)
=
fr. 969.98 Invece di 356.1 kg lordi in 59 colli (212.4 kg netti x fr. 2.80)
=
fr. 951.44
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 156.1 kg lordi (= 356.1 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cavolfiori – e non soltanto 156 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD –rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i cavolfiori i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i pomodori che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi- bili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che sono stati invero importati 156.1 kg lordi (e non 155 kg lordi indicati dalla DGD), ai quali va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all’aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 181 kg netti di coste fresche contenuti in 38 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-390). Tali dati risultano anche dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura n. 800945, ove per le coste è indicato un prezzo unitario di 1.52 franchi/kg (cfr. atto B-378). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 200 accanto
A-7392/2014 Pagina 88 alla scritta « coste », ciò che – per la DGD – indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 181 kg netti di coste conting. contenuti in 38 colli ad un prezzo di 1.52 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 275.12 franchi (= 181 kg netti x fr. 2.52). L’esame della fattura mostra che il prezzo di vendita indicato per le coste – come per altre merci – non è stato arrotondato di 5 centesimi, ciò che, come già accenato per altri invii, è segno dell’adattamento dei dati. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) – che fa riferimento alla fattura n. 800945 – mostra che 248 kg lordi / 210 kg netti di coste conting. contenuti in 38 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto alle coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 248 kg lordi / 210 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 273 franchi (= 210 kg netti x fr. 1.30). Come per i cavolfiori, anche per le coste, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere più o meno lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 38 colli 181 kg netti x fr. 2.52 = fr. 275.12 Invece di 248 kg lordi in 38 colli 210 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 273.00
A-7392/2014 Pagina 89 Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. La ricorrente 1 ha dunque acquistato 48 kg lordi (= 248 kg lordi – 200 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo così parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i pomodori che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi- bili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 200 kg invece di 418 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 188.6 kg netti di porri freschi contenuti in 57 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-393). Tali dati risultano in particolare dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura n. 800945, ove per i porri suddivisi in due quantitativi – 80 kg lordi / 75 kg netti (25 colli) e 120 kg lordi / 113.6 kg netti (32 colli) – è indicato un prezzo unitario di 7.30 franchi/kg (cfr. atto B-377). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « porro », ciò che – per la DGD – indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricor- rente 1 in totale 200 kg lordi / 188.6 kg netti di porri altri cat. II contenuti in
A-7392/2014 Pagina 90 57 colli divisi in due quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giu- gno 2006 citata poc’anzi: 80 kg lordi / 75 kg netti (25 colli) e 120 kg lordi / 113.6 kg netti (32 colli) al prezzo unitario di 7.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'376.78 franchi (= [75 kg netti + 113.6 kg netti] x fr. 7.30). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del tim- bro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) – che fa riferimento alla fattura n. 800945 – mostra che 418 kg lordi / 384.9 kg netti di porri conting. altri contenuti in 57 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, suddivisi in due quantitativi: 181 kg lordi / 173.5 kg netti (25 colli) e 237 kg lordi / 211.4 kg netti (32 colli). Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai porri è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque 418 kg lordi / 384.9 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'350.65 franchi (= 385.9 kg netti x fr. 3.50). Come per i cavolfiori, anche per i porri vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato – un prezzo all’ingrosso di 7.30 franchi/kg, per il quale non ci sono consumatori pronti a comprare dei porri, nella misura in cui per ottenere un certo margine di guadagno il prezzo di vendita al dettaglio dovrebbe essere di almeno di 10 franchi/kg – e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l’invio n. 3). La gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché in questo caso la quantità effettiva era più del doppio, anche il prezzo al chilo doveva dunque essere più del doppio.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 57 colli 188.6 kg netti x fr. 7.30 = fr. 1'376.78 Invece di 418 kg lordi in 57 colli 385.9 kg netti x fr. 3.50 =
fr. 1'350.65
A-7392/2014 Pagina 91 Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 218 kg lordi (= 418 kg lordi – 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i pomodori che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi- bili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. e) Dichiarazione di 200 kg di sedano verde e 100 kg di sedano bianco invece di 399 kg di sedano verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di due tipi diversi di sedano: 100 kg lordi / 98 kg netti di sedano coste bianco fresco contenuti in 20 colli (casse/cas- sette) e 200 kg lordi / 188.8 kg netti di sedano coste verde fresco contenuti in 56 colli (casse/cassette), entrambi acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-393 e B-394). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor F., per la E., risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « sedano v. », mentre accanto alla scritta « sedano b. » risulta la dicitura 100, ciò che – per la DGD – indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg ADC, rispettivamente di 100 kg ADC (cfr. atto B- 361). Contrariamente ad altre posizioni su questa comanda, manca l’indicazione della quantità da comprare che – per altre posizioni – è indicata a sinistra della merce. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-371), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricor- rente 1 due diversi quantitativi di sedano: 100 kg lordi / 98 kg netti di sedano bianco conting. cat. I (20 colli) al prezzo unitario di 1.40 franchi/kg
A-7392/2014 Pagina 92 e 200 kg lordi / 188.8 kg netti di sedano verde contingentato cat. I (56 colli) al prezzo unitario di 2.09 franchi/kg. Il prezzo totale, calcolato sul peso netto, ammonta dunque a 137.20 franchi (= 98 kg x fr. 1.40) per il sedano bianco e a 394.59 franchi (= 188.8 kg x fr. 2.09) per il sedano verde. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Un esame del prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) – che fa riferimento alla fattura n. 800945 – mostra invece che 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 76 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, suddivisi in due quantitativi: 294.7 kg lordi / 277.9 kg netti (56 colli) e 105.3 kg lordi / 99.3 kg netti (20 colli). Di fatto, da tale documento risulta unicamente il sedano verde, ma non il sedano bianco. Tale circostanza trova riscontro nella distinta di carico del 9 giugno 2006 – anch’essa facente riferimento alla fattura n. 800945 – ove al posto del sedano bianco è indicato il sedano verde contingentato con i medesimi quantitativi indicati nel prospetto ricavato (105.3 kg lordi / 99.3 kg netti contenuti in 20 colli), sicché è provata la tesi delle autorità doganali secondo cui la ricorrente 1 ha invero ricevuto solo del sedano verde e non del sedano bianco (cfr. atto B-366 e B-377). Ciò constatato, accanto al sedano verde è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 528.08 franchi (= 377.2 kg netti x fr. 1.40). Quanto precede porta dunque lo scrivente Tribunale a ritenere che non solo i quantitativi di merce (lordi/netti) indicati nella fattura sono adattati allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l’invio n. 3), ma pure il tipo di merce (sedano bianco anziché sedano verde), il prezzo unitario e il prezzo finale rispetto a quanto di fatto importato e risultante dal prospetto ricavato e dalla distinta di carico, giacché i tributi doganali risultano in parte elusi.
Quantità e tipo di merce
Dati
dichiarati
Invece di b) 294.7 kg lordi / 277.9 kg netti (56 colli) di sedano verde
c) 105.3 kg lordi / 99.3 kg netti (20 colli) di sedano verde
Per tale merce, i tributi doganali vanno pertanto ricalcolati tenendo conto del fatto che al posto del sedano bianco – su cui sono stati già versati i
A-7392/2014 Pagina 93 tributi doganali – è invero stato trasportato un quantitativo di 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde, ovvero 200 kg lordi (= 294.7 kg lordi + 105.3 kg lordi – 200 kg lordi) in più rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), così come giustamente effettuato dall’autorità inferiore.
Anche per il sedano verde e il sedano bianco i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD – che tiene debitamente conto del fatto che al posto del sedano bianco è stato importato del sedano verde – va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto dei quantitativi lordi esatti non dichiarati all’importazione (94.7 kg invece di 94 kg lordi e 105.3 kg invece di 105 kg). f) Dichiarazione di 500 kg invece di 508 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine fresche contenuti in 74 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-395). Tali dati risultano in particolare dalla distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura n. 800945, ove per le zucchine contingentate sono indicati due quantitativi a due prezzi unitari diversi: 194 kg lordi /179.6 kg netti (24 colli) a 2.10 franchi/kg e 306 kg lordi / 276 kg netti (50 colli) a 2.12 franchi/kg (cfr. atto B-377). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 500 accanto alla scritta « zucchi », ciò che – per la DGD – indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg ADC (cfr. atto B- 361). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006 (cfr. atto B-371), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
N. di tariffa Designazione Massa lorda Kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato
0709.4011 Sedano verde 200 10.00 20.00 395.00 0709.4021 Sedano bianco 100 10.00 10.00 137.00
Invece di 0709.4011 Sedano verde, ADC 200 10.00 20.00 395.00 0709.4019 Sedano verde, ADFC 94.7 226.00 214.00 0.00 0709.4019 Sedano verde, ADFC 105.3
226.00 238.00 137.00 Differenza di dazio: 442.00 0.00 Differenza IVA: fr. 442.00 x 2.4% = fr. 10.60
A-7392/2014 Pagina 94 Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine contingentate contenuti in 74 colli, divisi in due quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc’anzi: 194 kg lordi / 179.6 kg netti (24 colli) al prezzo unitario di 2.10 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 377.16 franchi (= 179.6 kg netti x fr. 2.10); 306 kg lordi / 276 kg netti (50 colli) al prezzo unitario di 2.12 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 585.12 franchi (= 276 kg netti x fr. 2.12). Dalla fattura risulta dunque la vendita di 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine ad un prezzo totale di 962.28 franchi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio delle zucchine il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) – sul quale gli acquisti della E._______ presso i suoi fornitori sono in parte stati coperti da un post-it della DGD –, facente riferimento alla fattura n. 800945, mostra che 508 kg lordi / 458.6 kg netti di zucchine contingentate contenuti in 74 colli – suddivisi in due quantitativi: 194 kg lordi / 179.6 kg netti (24 colli)
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 74 colli (179.6 kg netti x fr. 2.10)
fr. 963.06
A-7392/2014 Pagina 95 Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino- re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 508 kg lordi – 500 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doga- nale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i pomodori che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi- bili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 19 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 13.06.2006 Quietanza n.: 1381623 Documenti giustificativi: atto 32.2.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 4 (cfr. atti B-396 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-404 atto B-412 atto B-416 0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 427.00 0702.0091 Pomodori altri 300 5.00 15.00 755.00
Invece di
atto B-397
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 427.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
33 731.00 241.25 0.00
0702.0091 Pomodori altri,
ADC
300 5.00 15.00 755.00
0702.0099 Pomodori altri,
ADFC
63
63.2
264.00
264.00
166.30
166.80
0.00
0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 407.55 408.05 0.00 Differenza IVA: fr. 408.05 x 2.4% = fr. 9.80
A-7392/2014 Pagina 96 a) Dichiarazione di 100 kg invece di 133 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1381623), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori « cherry » altri freschi contenuti in 40 colli (casse), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-412). Per questo invio manca l’estratto della comanda manoscritta del signor F.. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800965 del 13 giugno 2006 (cfr. atto B-404), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori cherry altri cat. I conting. contenuti in 40 colli (casse), suddivisi in due quantitativi: 73 kg lordi / 67 kg netti (30 colli) ad un prezzo di 4.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 314.90 franchi (= 67 kg netti x fr. 4.70); 27 kg lordi / 25 kg netti (10 colli) ad un prezzo di 4.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 121.50 franchi (= 27 kg netti x fr. 4.50). Agli atti vi è altresì una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-398). Per i pomodori cherry, il relativo prospetto ricavato del 13 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-397) – che fa riferimento alla fattura n. 800965 – mostra anche qui che 133 kg lordi / 121.5 kg netti di pomodori cherry altri cat. I conting. contenuti in 40 colli – suddivisi in due quantitativi: 99 kg lordi / 90 kg netti (30 colli) + 34 kg lordi / 31.5 kg netti (10 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Per detti pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg – annotato verosi- milmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 133 kg lordi / 121.5 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 425.25 franchi (= 121.5 kg netti x fr. 3.50). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati modificati. Per poter verosimilmen- te rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità è stata infatti diminuita rispetto al prospetto ricavato.
A-7392/2014 Pagina 97
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 40 colli (67.0 kg netti x fr. 4.70)
Invece di 133 kg lordi in 40 colli 121.5 kg netti x fr. 3.50 =
fr. 425.25
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 33 kg lordi (= 133 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 14). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 133 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 300 kg invece di 363.2 kg di pomodori altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1381623), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 280.4 kg netti di pomodori freschi altri contenuti in 61 colli (casse), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-416). Per questo invio manca l’estratto della comanda manoscritta del signor F._______.
A-7392/2014 Pagina 98 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800965 del 13 giugno 2006 (cfr. atto B-404), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 280.4 kg netti di pomodori altri conting. cat. II contenuti in 61 colli (casse), suddivisi in due quantitativi: 250 kg lordi / 232 kg netti (45 colli) ad un prez- zo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 580 franchi (= 232 kg netti x fr. 2.50); 50 kg lordi / 48.4 kg netti (16 colli) ad un prezzo di 3.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 174.24 franchi (= 48.4 kg netti x fr. 3.60). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprov- vista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-398). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-397) – che fa riferimento alla fattura n. 800965 – mostra che 363.2 kg lordi / 325.3 kg netti di pomodori altri conting. cat. II contenuti in 40 colli – suddivisi in due quantitativi: 282.2 kg lordi / 250.7 kg netti (45 colli) e 81 kg lordi / 74.6 kg netti (16 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori altri è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 363.2 kg lordi / 325.3 kg netti di pomodori altri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 748.19 franchi (= 325.3 kg netti x fr. 2.30). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero- similmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata infatti diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 300.0 kg lordi in 61 colli (232 kg netti x fr. 2.50)
Invece di 363.2 kg lordi in 61 colli 325.3 kg netti x fr. 2.30 =
fr. 748.19
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore
A-7392/2014 Pagina 99 rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63.2 kg lordi (= 363.2 kg lordi – 300 kg lordi) in più di pomodori altri – e non soltanto 63 kg erroneamente indicati dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che il quantitativo non dichiarato all’importazione è pari a 63.2 kg lordi (e non a 63 kg lordi indicati dalla DGD), al quale va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). Caso n. 20 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 14.06.2006 Quietanza n.: 1401327 Documenti giustificativi: atto 32.2.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 5 (cfr. atti B-421 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-429 atto B-436 0704.9051 Broccoletti 200 10.00 20.00 421.00 0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 716.00
Invece di
atto B-423
0704.9051 Broccoletti, ADC 200 1.00 20.00 421.00
0704.9059 Broccoletti,
ADFC
4 228.00 9.10 0.00
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 716.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
120 731.00 877.20 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 886.30 0.00 Differenza IVA: fr. 886.30 x 2.4% = fr. 21.25
A-7392/2014 Pagina 100 a) Dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di broccoletti. Per l’invio n. 20, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n. 1401327). Dalla prima, datata 14 giugno 2006, ore 15:34 (cfr. atto B-448, versione 1), risulta l’importazione di 200 kg lordi / 196 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, parimenti datata 14 giugno 2006, ore 15:52, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-436, versione 2). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « brocc » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B- 422). Detto contingente trova conferma nell’elenco dei contingenti del 14 giugno 2006, dal quale risulta che dal 14 giugno 2006 al 20 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i broccoli (cfr. atto B-444). Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 14 giugno 2006 (cfr. atto B-429), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 196 kg netti di broccolet. film. conting. contenuti in 40 colli ad un prezzo totale di 421.40 franchi (= 196 kg netti x fr. 2.15), stranamente arrotondato dalla E._______ a 420.42 franchi, un fatto che si spiega con l’argomentazione che segue. Come per l’invio n. 2, anche per i broccoletti il relativo prospetto ricavato del 14 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-423) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che 204 kg lordi / 200 kg netti di broccolet. film. contingent. contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già indicato, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per i broccoletti è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 204 kg lordi / 200 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 420 franchi (= 200 kg netti x fr. 2.10).
A-7392/2014 Pagina 101 In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta leggermente diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 40 colli 196 kg netti x fr. 2.15 = fr. 421.40 *fr. 420.42 *secondo la fattura Invece di 204 kg lordi in 40 colli 200 kg netti x fr. 2.10 =
fr. 420.00
Così si spiega anche la differenza riscontrata nella fattura tra il prezzo totale calcolato aritmeticamente di 421.40 franchi e quello effettivamente indicato dalla E._______ di 420.42 franchi, l’ultimo essendo più vicino a quello di 420 franchi risultante dal prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 204 kg lordi – 200 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 14 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 204 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
A-7392/2014 Pagina 102 ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 220 kg di pomodori cherry. Come visto, per l’invio n. 20, agli atti sono presenti due dichiarazioni doga- nali (entrambe con il n. 1401327). Dalla prima, datata 14 giugno 2006 (cfr. atto B-441, versione 1), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 93 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, parimenti datata 14 giugno 2006, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-436, versione 2). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 70 a sinistra della scritta « cherry » (appena leggibile) ciò che corrisponde in apparenza al numero di colli comandato dalla ricorrente 1 (cfr. atto B-422). Dall’elenco dei contingenti del 14 giugno 2006 risulta poi che dal 14 giugno 2006 al 20 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i pomodori ciliegia « cherry » altri (cfr. atto B-444). Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 14 giugno 2006 (cfr. atto B-429), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la società E. ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93 kg netti di pomod. cherry. altri cil. contin. cat. 2 contenuti in 70 colli ad un prezzo di 7.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 716.10 franchi (= 93 kg netti x fr. 7.70). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 14 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-423) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che 220 kg lordi / 210 kg netti di pomod. cherry. altri cil. contin. contenuti in 70 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già indicato, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi risultano plausibili. Accanto ai broccoletti
A-7392/2014 Pagina 103 è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 220 kg lordi / 210 kg netti di pomodori cherry altri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 714 franchi (= 210 kg netti x fr. 3.40). Come per i broccoletti, anche per i pomodori cherry vale la stessa argo- mentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato – un prezzo all’ingrosso di 7.70 franchi/kg, per il quale non ci sono consu- matori pronti a comprare dei cherry, il prezzo al dettaglio essendo di almeno di 10 franchi/kg – e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). La gran differen- za dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché la quantità effettiva era più del doppio, anche il prezzo al chilo doveva essere più del doppio.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 70 colli 93 kg netti x fr. 7.70 = fr. 716.10.
Invece di 220 kg lordi in 70 colli 210 kg netti x fr. 3.40 =
fr. 714.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 120 kg lordi (= 220 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry altri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
A-7392/2014 Pagina 104 Anche per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 21
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 800983 del 15 giugno 2006 (cfr. atto B-452), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1, le tre merci seguenti: (1) 9 kg lordi / 6 kg netti di basilico cat. I contenuti in 6 colli al prezzo unitario di 17 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 102 franchi (= 6 kg netti x fr. 17.00); (2) 32.7 kg lordi / 30 kg netti di lattughino altri cat. I contenuti in 9 colli al prezzo unitario di 7.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 225 franchi (= 30 kg netti x fr. 7.50); (3) 55 kg lordi / 50 kg netti di rucola selvatica insalata cat. I contenuti in 10 colli al prezzo unitario di 7.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 375.00 franchi (= 50 kg netti x fr. 7.50). Per questo acquisto di merce, agli atti non risulta alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata dichiarata all’importazione appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d’inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni dell’autorità Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: Sconosciuta Quietanza n.: Merce omessa alle formalità doganali Documenti giustificativi: atto 32.2.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 6 (cfr. atti B-421 segg.)
Merce non annunciata
Invece di atto B-452 0709.9099 Basilico 9 8.50 0.75 102.00 0705.1959 Lattughino, ADFC 1 32 400.00 128.00 225.00 0709.9099 Rucola 55 8.50 4.70 375.00 Fatti contestati: omessa dichiarazione di 9 kg di basilico, 32 kg di lattughino, 55 kg di rucola (fattura pagata)
Differenza di dazio: 133.45 0.00 Differenza IVA: fr. 20.00
A-7392/2014 Pagina 105 inferiore, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all’importazione, sicché si deve concludere che i dazi doganali e l’IVA all’importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im- portazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 22
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 114 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 20 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 19.06.2006 Quietanza n.: 1446473 Documenti giustificativi: atto 32.2.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 7 (cfr. atti B-453segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-461 atto B-471 atto B-475 0704.9051 Broccoletti 100 10.00 10.00 211.00 0702.0091 Pomodori altri 557 5.00 27.85 1'296.00 0702.0021 San Marzano 200 5.00 10.00 386.00
Invece di
atto B-455
0704.9051 Broccoletti, ADC 100 1.00 10.00 211.00
0704.9059 Broccoletti ADFC 14 228.00 31.90 0.00
0702.0091 Pomodori altri,
ADC
557 5.00 27.85 1'296.00
0702.0099 Pomodori altri
ADFC
53 264.00 139.90 0.00
0702.0021 San Marzano,
ADC
200 5.00 10.00 386.00
0702.0029 San Marzano,
ADFC
26 264.00 68.65 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 240.45 0.00 Differenza IVA: fr. 240.45 x 2.4% = fr. 5.75
A-7392/2014 Pagina 106 presso la E._______ (cfr. atto B-471). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « broccoli » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz- zare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-454). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006 (cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di broccolet. film. contingent. cat. I contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.20 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 211.20 franchi (= 96 kg netti x fr. 2.20). Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atto B-456). Come per l’invio n. 2, anche per i broccoletti il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) – che fa riferimento alla fattura n. 801007 – mostra che 114 kg lordi / 100 kg netti di broccolet. film. contingent. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai broccoletti è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 114 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 210 franchi (= 100 kg netti x fr. 2.10). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce vendu- ta leggermente diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
A-7392/2014 Pagina 107
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 20 colli 96 kg netti x fr. 2.20 = fr. 211.20
Invece di 114 kg lordi in 20 colli 100 kg netti x fr. 2.10 =
fr. 210.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 14 kg lordi (= 114 kg lordi – 100 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 114 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 108 b) Dichiarazione di 557 kg invece di 610 kg di pomodori altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 557 kg lordi / 527.8 kg netti di pomo- dori altri freschi contenuti in 106 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-471). Sull’estratto dell’ordina- zione manoscritta dal signor F., per conto della E. – stra- namente non presa in considerazione dalla DGD –, risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « pom altri » (in arancione) ciò che verosimilmente sta a significare che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-454).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006 (cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 557 kg lordi / 527.8 kg netti di pomodori altri contigent. cat. I contenuti in 106 colli, suddi- visi in due quantitativi: 110 kg lordi / 98.8 kg netti (16 colli) ad un prezzo di 3.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 365.56 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 3.70); 447 kg lordi / 429 kg netti (90 colli) ad un prezzo di 2.17 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 930.93 franchi (= 429 kg netti x fr. 2.17). Il prezzo totale risulta dunque di 1'296.49 franchi. Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario di una parte della merce (fr. 2.17) non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-456). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) – che fa riferimento alla fattura n. 801007 – mostra che 610 kg lordi / 566.8 kg netti di pomodori altri contingent. contenuti in 96 colli – suddivisi in due quantitativi: 500 kg lordi / 468 kg netti (80 colli) e 110 kg lordi / 98.8 kg netti (16 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg per i primi 80 colli e di 3.70 franchi/kg per i restanti 16 colli – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 500 kg
A-7392/2014 Pagina 109 lordi / 468 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 936 franchi (= 468 kg netti x fr. 2), nonché 110 kg lordi / 98.8 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 365.56 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 3.70). Il prezzo totale risulta dunque di 1'301.56 franchi. Da quanto precede, risulta che tutti i dati sono stati modificati: il numero di colli (da 96 a 106), così come i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, nonché il peso lordo/netto della merce. In particolare, per poter verosimilmente rispettare il contingente di 500 kg della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 557 kg lordi in 106 colli (98.8 kg netti x fr. 3.70)
Invece di 610 kg lordi in 106 colli (98.8 kg netti x fr. 3.70)
fr. 1'301.56
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale per una parte della merce rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche appor- tate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 53 kg lordi (= 610 kg lordi – 557 kg lordi) in più di pomodori altri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (557 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori San Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomo- dori S. Marzano freschi contenuti in 24 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-475). Sull’estratto
A-7392/2014 Pagina 110 dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-454). Le lettere CAV accanto alla cifra 200 corrispondono all’abbreviazione del nome del fornitore della E., risultante altresì dal prospetto ricavato. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006 (cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori S. Marzano peretti cat. I contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 385.60 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 2). Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprov- vista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atto B-456). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) – che fa riferimento alla fattura n. 801007 – mostra che 226 kg lordi / 214 kg netti di pomodori S. Marzano peretti cat. I contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore ivi indicato e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 214 kg netti di detti pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 385.20 franchi (= 214 kg netti x fr. 1.80). Come per i broccoletti, anche per i pomodori San Marzano vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 24 colli 192.8 kg netti x fr. 2.00 = fr. 385.60
Invece di 226 kg lordi in 24 colli 214.0 kg netti x fr. 1.80 =
fr. 385.20
A-7392/2014 Pagina 111 Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i broccoletti che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 23
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1498591), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 702 kg lordi / 645 kg netti di ciliegie fresche contenuti in 120 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-498). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-501). L’ordinazione manoscritta del signor Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 22.06.2006 Quietanza n.: 1498591 Documenti giustificativi: atto 32.2.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 8 (cfr. atti B-478 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa Kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-488 atto B-498 0809.2011 Ciliegie 120 3.00 3.60 330.00
Invece di atto B-480 0702.0019 Cherry 120 731.00 877.20 330.00 Fatti contestati: dichiarazione di 120 kg di ciliegie invece di 120 kg di cherry.
Differenza di dazio: 873.60 0.00 Differenza IVA: fr. 873.60 x 2.4% = fr. 20.95
A-7392/2014 Pagina 112 F._______ indica poi alla sinistra della scritta ciliegie (cfr. seconda riga, appena leggibile) 80 colli e alla sua destra l’abbreviazione CAV corrispondenti al nome del fornitore indicato nel prospetto ricavato della E._______ (cfr. atto B-479). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 80129 del 22 giugno 2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-488) utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la società E._______ ha venduto alla ricorrente 1 702 kg lordi / 645 kg netti di ciliegie contenuti in 120 colli (casse) suddivisi in tre quantitativi: (1) 115 kg lordi / 108 kg netti (20 colli) e (2) 467 kg lordi / 427 kg netti (80 colli) ad un prezzo unitario di 6.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 3'477.50 franchi (= [108 kg netti + 427 kg netti] x fr. 6.50); (3) 120 kg lordi / 110 kg netti (20 colli), ad un prezzo unitario di 3 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 330 franchi (=110 kg netti x fr. 3). Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana e indicante i medesimi quantitativi, ove accanto ai 20 colli conte- nenti le ciliegie, risulta la dicitura scritta a mano « cherry » (cfr. atto B-481). Il relativo prospetto ricavato del 22 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-480), facente riferimento alla fattura n. 801029, mostra che solo 582 kg lordi / 535 kg netti di ciliegie contenuti in 100 colli – suddivisi in due quanti- tativi diversi: 115 kg lordi / 108 kg netti (20 colli) + 467 kg lordi / 427 kg netti (80 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto alle ciliegie è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 6.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque solo venduto 582 kg lordi / 535 kg netti di ciliegie contenuti in 100 colli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 3'477.50 franchi (= [108 kg netti + 427 kg netti] x fr. 6.50). Ne discende che rispetto a quanto dichiarato all’importazione, nel prospetto ricavato mancano 20 colli contenenti 120 kg lordi / 110 kg netti di ciliegie. Ciò precisato, nessun elemento contenuto nel prospetto ricavato e nella restante documentazione porta tuttavia lo scrivente Tribunale a ritenere che i mancanti 20 colli di ciliegie siano invero dei pomodori cherry, per i quali sarebbero stati indicati dei quantitativi diversi. L’unica menzione a dei pomodori concerne infatti 650 kg lordi / 602 kg netti di pomodori altri
A-7392/2014 Pagina 113 contingent. contenuti in ben 120 colli. Orbene, tale dato – preso in conside- razione dall’autorità inferiore a sostegno della sua tesi – non permette in alcun modo neppure d’ipotizzare che invero si tratti di pomodori cherry importati al posto delle ciliegie. La menzione « cherry » sulla copia della fattura presa in considerazione dalle dogane (cfr. atto B-481), a lui sola non è sufficiente per provare la tesi dell’autorità inferiore. L’argomentazione della DGD non potrebbe neppure essere seguita, qualo- ra la stessa avesse invero voluto asserire che una parte dei pomodori altri contingente è stata importata come ciliegie. È vero che nella fattura i 120 colli di pomodori hanno un peso di 500 kg lordi / 476 kg netti e nel prospetto ricavato di 650 kg lordi / 602 kg netti. Tuttavia la differenza tra i due pesi di 150 kg lordi / 126 kg netti non corrisponde al peso delle ciliegie non dichiarate secondo la DGD di 120 kg lordi. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD. In assenza di una prova, si deve dunque dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto le ciliegie a loro fatturate (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale di 873.60 franchi per i dazi doganali e di 20.95 franchi per l’IVA operata dalla DGD per detta merce non è giustificata, sicché va annullata.
A-7392/2014 Pagina 114 Caso n. 24
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 270 kg di pomodori carnosi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1537315), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di pomodori carnosi contenute in 50 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-522). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « carno » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-504). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801050 del 26 giugno 2006 (cfr. atto B-511), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di pomodori carnosi conting. > 80m. cat. I contenuti in 50 colli ad un prezzo di 2.64 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 500.65 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.64). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori – come per i quelli San Marzano – è l’unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 26.06.2006 Quietanza n.: 1537315 Documenti giustificativi: atto 32.2.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 9 (cfr. atti B-503 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-511 atto B-522 atto B-523 0702.0091 Pomodori carnosi 200 5.00 10.00 500.00 0702.0021 Pomodori San Marzano 200 5.00 10.00 538.00
Invece di atto B-505
0702.0091 Pomodori
carnosi, ADC
200 5.00 10.00 500.00
0702.0099 Pomodori carnosi
ADFC
70 264.00 184.80 0.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano, ADC
200 5.00 10.00 538.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
96 264.00 253.45 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 438.25 0.00 Differenza IVA: fr. 438.25 x 2.4% = fr. 10.45
A-7392/2014 Pagina 115 Agli atti vi sono altresì due copie della predetta fattura, una sprovvista del timbro delle dogane (cfr. atto B-506), l’altra con il timbro (cfr. atto B-512), entrambe con i medesimi dati. Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori carnosi dell’invio n. 24 il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-505) – che fa riferimento alla fattura n. 801050 – mostra che 270 kg lordi / 250 kg netti di pomodori carnosi conting. > 80m, contenuti in 50 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già detto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 270 kg lordi / 250 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 500 franchi (= 250 kg netti x fr. 2). Anche qui, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due documenti – rispettando vero- similmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 50 colli 190 kg netti x fr. 2.64 = fr. 500.65
Invece di 270 kg lordi in 50 colli 250 kg netti x fr. 2.00 =
fr. 500.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 70 kg lordi (= 270 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori carnosi rispetto a quanto
A-7392/2014 Pagina 116 dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 16). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 270 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa- zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 296 kg di pomodori San Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1537315), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 193.6 kg netti di pomo- dori S. Marzano freschi contenute in 32 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-523). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretto » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-504). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801050 del 26 giugno 2006 (cfr. atto B-511), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi /
A-7392/2014 Pagina 117 193.6 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marz. cat. I contenuti in 32 colli ad un prezzo di 2.78 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 538.21 franchi (= 193.6 kg netti x fr. 2.78). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori – come per quelli carnosi – è l’unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì due copie della predetta fattura, una sprovvista del timbro delle dogane (cfr. atto B-506), l’altra con il timbro (cfr. atto B-512), entrambe con i medesimi dati. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-505) – che fa riferimento alla fattura n. 801050 – mostra che 296 kg lordi / 283.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza, contenuti in 32 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto ai pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 296 kg lordi / 283.2 kg netti di pomodori San Marzano per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 509.76 franchi (= 283.2 kg netti x fr. 1.80). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero- similmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l’invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prez- zo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 96 kg lordi (= 296 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), eludendo così parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014 Pagina 118 dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori carnosi che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 25
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 330 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1602118), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 100 colli (palette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-550). Sull’estratto dell’ordina- zione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 29.06.2006 Quietanza n.: 1602118 Documenti giustificativi: atto 32.2.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 10 (cfr. atti B-525 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-530 atto B-546 atto B-543 atto B-550 0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 870.00
Invece di atto B-527 atto B-528
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 870.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
230 731.00 1'681.30 0.00
0703.1079 Cipolle dorate,
ADFC
950 96.00 912.00 712.50
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
923 264.00 2'436.70 1'433.10
0702.0099 Pomodori ramati,
ADFC 1
1'650 150.00 2'475.00 2’700.00
Fatti contestati:
950 kg di cipolle, di 923 kg di San Marzano e di 1650 kg di
pomodori ramati.
Differenza di dazio: 7'505.00 0.00 Differenza IVA: fr. 7'505 x 2.4 % = fr. 180.10
A-7392/2014 Pagina 119 la dicitura 100 a fianco della scritta « cherry » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva uti- lizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-524). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801068 del 29 giugno 2006 (cfr. atto B-543), utilizzata verosimilmente per lo sdoganamento (manca il timbro ufficiale della dogana) e presa in considerazione dalle autorità doga- nali, dalla quale risulta che la società E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 100 colli ad un prezzo di 9.16 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 870.20 franchi (= 95 kg netti x fr. 9.16). Un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato per i cherry è l’unico prezzo che non è stato arrotondato verso di 5 centesimi. Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atto B-529). Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 25 il relativo prospetto ricavato del 29 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-527) – che fa riferimento alla fattura n. 801068 – mostra che 330 kg lordi / 300 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Si ricorda che nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.90 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 330 kg lordi / 300 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 870 franchi (= 300 kg netti x fr. 2.90). Anche qui, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 100 colli 95 kg netti x fr. 9.16 = fr. 870.20
Invece di 330 kg lordi in 100 colli 300 kg netti x fr. 2.90 =
fr. 870.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Detto prezzo non è realistico, nella misura in cui con un prezzo di vendita all’ingrosso di 9.16 franchi/kg, non si intravvedono consumatori pronti a comprare dei pomodori cherry: per poter avere un certo margine di guada- gno, il prezzo al dettaglio dovrebbe infatti essere di almeno di 10 franchi/kg. Orbene, la gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché la quantità effettiva era più del triplo, anche il prezzo al chilo doveva essere più del triplo. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 230 kg lordi (= 330 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 16 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 330 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione,
A-7392/2014 Pagina 121 giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essen- do in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, benché manchi il timbro ufficiale della doganale sulla fattura agli atti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Omessa dichiarazione di 950 kg di cipolle, di 923 kg di San Marzano e di 1650 kg di pomodori ramati. Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 801071 del 29 giugno 2006 (cfr. atto B-530), su cui la DGD fonda la ripresa fiscale e dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1, le tre merci seguenti: (1) 950 kg lordi / 950 kg netti di cipolle dorate contenuti in 95 colli al prezzo unitario di 0.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 807.50 franchi (= 950 kg netti x fr. 0.85); (2) 923 kg lordi / 843 kg netti di pomodori S. Marzano cat. I contenuti in 100 colli al prezzo unitario di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'517.40 franchi (= 843 kg netti x fr. 1.80); (3) 1'650 kg lordi / 1'500 kg netti di pomodori ramati grappolo cat. II contenuti in 300 colli al prezzo unitario di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 3'000 franchi (= 1'500 kg netti x fr. 2). Tale fattura è sprovvista del timbro ufficiale delle dogane. Agli atti, vi è poi un’altra versione della fattura n. 801071 del 29 giugno 2006 (cfr. atto B-531) sulla quale sono indicati i medesimi quantitativi di merce riportati nell’atto B-530, ma per delle merci e dei prezzi di vendita unitari diversi: (1) 950 kg lordi / 950 kg netti di angurie mignon contenuti in 95 colli al prezzo unitario di 0.75 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 712.50 franchi (= 950 kg netti x fr. 0.75); (2) 923 kg lordi / 843 kg netti di pesche B. contenuti in 100 colli al prezzo unitario di 1.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'433 franchi (= 843 kg netti x fr. 1.70); (3) 1'650 kg lordi / 1'500 kg netti di pesche A contenuti in 300 colli al prezzo unitario di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 2'700 franchi (= 1'500 kg netti x fr. 1.80). Anche detta fattura è sprovvista del timbro doganale. Sennonché i dati riportati in questa versione non trovano alcun riscontro nei restanti documenti agli atti. Al riguardo, né la DGD, né i ricorrenti forniscono chiarimenti.
A-7392/2014 Pagina 122 Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F., per conto della E. risulta infatti la comanda da parte della ricorrente 1 delle cipolle, dei pomodori S. Marzano e dei pomodori ramati (cfr. B-526), così come riportati nella fattura B-530. Su detta ordinazione non vi è invece traccia delle merci indicate nella fattura B-531. Agli atti è inoltre presente un prospetto ricavato del 29 giugno 2006 della E., creato alle ore 11:35:07 e facente riferimento alla fattura n. 801071 (cfr. atto B-528), dal quale risultano esattamente le stesse merci, gli stessi quantitativi, gli stessi prezzi (indicati verosimilmente a mano dal signor F.) fatturati alla ricorrente 1 nell’atto B-530. Sull’angolo destro superiore di tale prospetto ricavato è presente l’indicazione « pag. 2 », che seguente la « pag. 1 » del prospetto ricavato B-527 concernente la fattura n. 801068 esaminata al punto (a) che precede. Pure le copie di detto prospetto ricavato mostrano i medesimi dati (cfr. atti B-528 e B-536, quest’ultimo datato 30 giugno 2006 e redatto alle ore 07:19:47). Gli altri prospetti ricavati agli atti non indicano invece né le merci riportate nella fattura B-530, né quelle della fattura B-531 (cfr. atti B-532 e B-533). Da un’analisi complessiva dei predetti documenti – il cui contenuto è stato descritto poc’anzi – è chiaramente visibile il « modus operandi » adottato dalla E._______: i dati riportati nei vari documenti, sopprattuto nelle fatture e nei prospetti ricavati sono stati modificati a più riprese, adattando i prezzi di vendita unitari o il tipo di merce (cfr. dati indicati in rosso), così come riassunto schematicamente nella tabella che segue. Nr. Atto Data/orario Documento Merce Peso lordo/netto Prezzo al kg Prezzo al kg annotato Ripreso nell’atto 0 B-526 Ordinazione manoscritta Cipolle Pom. S.M. Pom. ram 1 1 B-528 29.6. - 11h35 Prospetto ricavato Cipolle Pom. S.M. Pom. ram. 950/950 kg 923/843 kg 1'650/1'500 kg fr. 0.85 fr. 1.80 fr. 2.00
3 B-536 30.6. - 07h19 Prospetto ricavato Cipolle Pom. S.M. Pom. ram. 950/950 kg 923/843 kg 1'650/1'500 kg fr. 0.85 fr. 1.80 fr. 2.00 4 4 B-533 30.6. - 07h21 Prospetto ricavato Cipolle Pesche B Pom. ram. 950/950 kg 923/843 kg 1'650/1'500 kg fr. 0.85 fr. 1.60 fr. 2.00 5 5 B-534 ? Verso B-533 o separato Cipolle Pesche B Pesche A fr. 0.75 fr. 1.60 fr. 1.65 6 e 7 6 B-532 30.6. - 08h17 Prospetto ricavato Cipolle Pesche B Pom. ram. 950/950 kg 923/843 kg 1'650/1'500 kg fr. 0.75 fr. 1.60 fr. 1.65
fr. 1.70 fr. 1.80
7 B-531 29.6. - ? Fattura Angurie Pesche B Pesche A 950/950 kg 923/843 kg 1'650/1'500 kg fr. 0.75 fr. 1.70 fr. 1.80
A-7392/2014 Pagina 123 Quanto precede, conduce lo scrivente Tribunale a ritenere la presenza di seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) secondo cui le merci comandate e ricevute dai ricorrenti sono quelle indicate nella fattura B-530, nella comanda manoscritta B-526 e nel prospetto ricavato B-528. Ciò constatato, per le merci indicate nella fattura B-530, agli atti non risulta tuttavia alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doga- nali, secondo cui dette merci non sarebbe state dichiarate all’importazione appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d’inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni della DGD, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 16 seg.). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all’im- portazione, sicché si deve concludere che i tributi doganali all’importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 26 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 12.07.2006 Quietanza n.: 1824865 Documenti giustificativi: atto 32.2.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 11 (cfr. atti B-552 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-560 atto B-567 0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 430.00 0809.2011 Ciliegie 100 3.00 3.00 672.00
Invece di
atto B-554
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 430.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC 1
37 600.00 222.00 0.00
0809.2011 Ciliegie, ADC 100 3.00 3.00 672.00
0809.2019 Ciliegie, ADFC 5 255.00 12.75 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 234.75 0.00 Differenza IVA: fr. 234.75 x 2.4% = fr. 5.65
A-7392/2014 Pagina 124 a) Dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1824865), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-567). Per questo invio è presente l’elenco dei contingenti del 12 luglio 2006, dal quale risulta che dal 7 luglio 2006 al 18 luglio 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi per i pomodori ciliegia a grappolo (cfr. atto B-555). Per questa merce, l’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______ non fornisce invece alcuna informazione utile (cfr. atto B-553). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801147 del 12 luglio 2006 (cfr. atto B-560), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori grapp. cilieg. conting. contenuti in 40 colli ad un prezzo di 4.68 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430.56 franchi (= 92 kg netti x fr. 4.68). Come osservato per gli altri casi trattati in questa procedura, il prezzo di vendita unitario per i pomodori cherry stranamente è l’unico che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 26 il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2006 della E._______ (cfr. atto B-554) – che fa riferimento alla fattura n. 801147 – mostra che 137 kg lordi / 123 kg netti di pomodori grapp. cilieg. conting. contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Trattandosi di colli pieni, come spiegato in altri casi trattati in questa procedura, tali quantitativi appaiono plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 137 kg lordi / 123 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 430.50 franchi (= 123 kg netti x fr. 3.50). Anche qui il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due documenti – rispettando verosimilmente il contin-
A-7392/2014 Pagina 125 gente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prez- zo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 40 colli 92 kg netti x fr. 4.68 = fr. 430.56
Invece di 137 kg lordi in 40 colli 123 kg netti x fr. 3.50 =
fr. 430.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario nella fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state ese- guite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Di conseguenza, si deve ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 37 kg lordi (= 137 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 137 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa- zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
A-7392/2014 Pagina 126 Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di ciliegie. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1824865), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti ciliegie fresche contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-567). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « ciliegie » (appena leggibile) ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-553). Dall’elenco dei contingenti del 12 luglio 2006, risulta tuttavia che dal 7 luglio 2006 al 18 luglio 2006, la ricorrente 1 aveva invero a disposizione una quota di 200 kg lordi per le ciliegie (cfr. atto B-555). I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801147 del 12 luglio 2006 (cfr. atto B-560), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di ciliegie contingentate contenuti in 13 colli ad un prezzo di 7.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 672 franchi (= 96 kg netti x fr. 7). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2006 della E._______ (cfr. atto B-554) – che fa riferimento alla fattura n. 801147 – mostra che 105 kg lordi / 95.9 kg netti di ciliegie contingentate contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. L’abbreviazione (DIP) del nome del fornitore e il prezzo d’acquisto di 3.70 euro/kg si trovano conseguentemente nell’estratto dell’ordinazione anziché nel prospetto ricavato. Trattandosi di colli pieni, tali quantitativi appaiono plausibili. Per le ciliegie è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 7 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 95.9 kg netti di ciliegie per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 671.30 franchi (= 95.9 kg netti x fr. 7). Per questa merce, le differenze riscontrate tra quanto dichiarato all’impor- tazione e quanto realmente importato sono minime: il numero di colli e il prezzo di vendita unitario indicati nella fattura e nel prospetto ricavato sono
A-7392/2014 Pagina 127 gli stessi; il prezzo di vendita finale è molto simile; tra la fattura e il prospetto ricavato risulta una differenza di appena 5 kg lordi (= 105 kg lordi – 100 kg lordi) non dichiarati all’importazione. Orbene, nella misura in cui le ciliegie sono state trasportate in 13 colli in cartone – il cui numero risulta lo stesso in tutti i documenti –, la differenza di peso lordo non è verosimilmente attribuibile al tipo d’imballaggio utilizzato, bensì piuttosto all’aumento della quantità di ciliegie realmente importate. Tenuto conto del « modus operan- di » rilevato per gli altri invii dalle autorità doganali e dell’assenza di prove contrarie fornite dai ricorrenti – che, come negli altri casi si sono limitati ad indicare di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17) – si deve pertanto ritenere che anche per questo invio la fattura sia stata modificata facendo figurare all’importazione un quantitativo di merce inferiore, rispetto a quanto realmente ricevuto dai ricorrenti. Tale circostanza ha dunque portato all’elu- sione di una parte dei tributi all’importazione sui 5 kg lordi non dichiarati. Le conclusioni della DGD appaiono pertanto plausibili, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per questa merce va qui confermata. Caso n. 27
Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 31.07.2006 Quietanza n.: 2155324 Documenti giustificativi: atto 32.2.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2, separatore 11 (cfr. atti B-552 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-578 atto B-587 0703.1051 Cipolle grosse
70 mm 200 2.90 5.80 224.00 0705.2911 Insalata scarola 98 9.00 8.80 342.00
Invece di atto B-572 0703.1051 Cipolle grosse
70 mm, ADC 200 2.90 5.80 224.00 0703.1059 Cipolle grosse 70 mm, ADFC 38 38.8 96.00 96.00 36.50 37.25 0.00 0.00 0705.2911 Insalata scarola, ADC 100 98 9.00 9.00 9.00 8.80 342.00 342.00 0705.2919 Insalata scarola, ADFC 5 7 211.00 211.00 10.55 14.75 00.00 00.00 Fatti contestati: a) dichiarazione di 200 kg invece di 238.8 kg di cipolle grosse > 70 mm. b) dichiarazione di 98 kg invece di 105 kg di insalata scarola.
Differenza di dazio: 47.25 52.00 0.00 Differenza IVA: fr. 52.00 x 2.4% = fr. 1.25
A-7392/2014 Pagina 128 a) Dichiarazione di 200 kg invece di 238.8 kg di cipolle grosse. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2155324), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 198 kg netti di cipolle grosse diam sup 70 mm contenuti in 28 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-587). Per questo invio manca agli atti la comanda manoscritta del signor F.. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801229 del 31 luglio 2006 (cfr. atto B-578), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risul- ta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 198 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 28 colli ad un prezzo di 8 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 224 franchi (= 28 colli x fr. 8). Agli atti vi è altresì una copia di detta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-573). Come per l’invio n. 2, anche per le cipolle dell’invio n. 27 il relativo prospet- to ricavato del 31 luglio 2005 della E._______ (cfr. atto B-554) – che fa riferimento alla fattura n. 801229 – mostra che 238.8 kg lordi (e non soltanto 238 kg come fa pensare il calcolo della DGD) / 236.6 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 28 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le cipolle è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.95 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 238.8 kg lordi / 236.6 kg netti di cipolle grosse per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 224.77 franchi (= 236.6 kg netti x fr. 0.95). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita uni- tario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come nel prospetto ricavato, cambiando in tal modo l’unità di misura.
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Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200.0 kg lordi in 28 colli 28 colli x fr. 8.00 (198.0 kg netti) = fr. 224.00
Invece di 238.8 kg lordi in 28 colli 236.6 kg netti x fr. 0.95 =
fr. 224.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino- re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acqui- stato 38.8 kg lordi (= 238.8 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cipolle grosse – e non soltanto 38 kg lordi come erroneamente indicato dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla con- segna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 238.8 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata – tenuto conto dei correttivi indicati in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio, e meglio che il peso lordo non dichiarato è pari a 238.8 kg anziché i 238 kg indicati dalla DGD – va qui confermata. b) Dichiarazione di 98 kg invece di 105 kg di insalata scarola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2155324), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 98 kg lordi / 90 kg netti di insalata scarola fresca contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1
A-7392/2014 Pagina 130 presso la E._______ (cfr. atto B-587). Per questo invio manca agli atti la comanda manoscritta del signor F.. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801229 del 31 luglio 2006 (cfr. atto B-578), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risul- ta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 90 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 16 colli ad un prezzo di 3.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 342 franchi (= 90 kg x fr. 3.80). Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-573). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 31 luglio 2005 della E._______ (cfr. atto B-554) – che fa riferimento alla fattura n. 801229 – mostra che 105 kg lordi / 97 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per l’insalata scarola è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 97 kg netti di scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 339.50 franchi (= 97 kg netti x fr. 3.50). Come per le cipolle, anche per l’insalata scarola vale la stessa argomen- tazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan- tità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 98 kg lordi in 28 colli 90 kg netti x fr. 3.80
= fr. 342.00
Invece di 105 kg lordi in 16 colli 97 kg netti x fr. 3.50 =
fr. 339.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino- re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
A-7392/2014 Pagina 131 acquistato 7 kg lordi (= 105 kg lordi – 98 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all’importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per l’insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le cipolle grosse che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 7 kg lordi omessi, va applicata l’ali- quota di dazio più alta (cfr. in merito all’aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio). Caso n. 28
Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 10.08.2006 Quietanza n.: 2351322 Documenti giustificativi: atto 32.3.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 1 (cfr. atti B-590 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-595 atto B-596 atto B-605 atto B-612 0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 482.00 0709.9051 Zucchine 600 10.00 60.00 1'100.00
Invece di atto B-591
0709.4011 Sedano verde,
ADC
300 10.00 30.00 482.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
15 226.00 33.90 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 600 10.00 60.00 1'100.00
0709.9059 Zucchine,
ADFC
66 209.00 137.95 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 171.85 0.00 Differenza IVA: fr. 171.85 x 2.4% = fr. 4.10
A-7392/2014 Pagina 132 a) Dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2351322), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 286 kg netti di sedano coste verde fresco contenuti in 53 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-605). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801263 del 10 agosto 2006 (cfr. atti B-595 e B-596), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 286 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 53 colli, suddivisi in due quantitativi: 180 kg lordi / 172 kg netti (21 colli) ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 275.20 franchi (= 172 kg netti x fr. 1.60); 120 kg lordi / 114 kg netti (32 colli) ad un prezzo di 6.45 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 206.40 franchi (= 32 colli x fr. 6.45). Il prezzo totale è dunque pari a 481.60 franchi. Agli atti vi è una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atti B-614 e B-615). Come per l’invio n. 2, anche per il sedano verde dell’invio n. 28 il relativo prospetto ricavato del 10 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-591) – che fa riferimento alla fattura n. 801263 – mostra che 315 kg lordi / 300.2 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 53 colli – suddivisi in due quantitativi: 180 kg lordi / 171.6 kg netti (21 colli) e 135 kg lordi / 128.6 kg netti (32 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto al sedano è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 315 kg lordi / 300.2 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 480.32 franchi (= 300.2 kg netti x fr. 1.60). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor- tati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita
A-7392/2014 Pagina 133 nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. In questo caso poi, per una parte della merce, nella fattura il prezzo unitario è stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 300 kg lordi in 53 colli (172 kg netti x fr. 1.60)
Invece di 315 kg lordi in 53 colli 300.2 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 480.32
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 315 kg lordi – 300 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come visto per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 315 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione giusta l’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 134 b) Dichiarazione di 600 kg invece di 666 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2351322), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 600 kg lordi / 553 kg netti di zucchine fresche contenuti in 94 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-612). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801263 del 10 agosto 2006 (cfr. atti B-595 e B-596), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 600 kg lordi / 553 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 94 colli, suddivisi in due quantitativi: 400 kg lordi / 368 kg netti (64 colli) ad un prezzo di 12.20 fran- chi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 780.80 franchi (= 64 colli x fr. 12.20); 200 kg lordi / 185 kg netti (30 colli) ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 333 franchi (= 185 kg netti x fr. 1.80). Il prezzo totale è dunque pari a 1'113.80 franchi. Agli atti vi è una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atti B-614 e B-615). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 10 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-591) – che fa riferimento alla fattura n. 801263 – mostra che 666 kg lordi / 619 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 94 colli – suddivisi in due quantitativi: 466 kg lordi / 434 kg netti (64 colli) e 200 kg lordi / 185 kg netti (30 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg – annotato vero- similmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 666 kg lordi / 619 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'114.20 franchi (= 619 kg netti x fr. 1.80). Come per il sedano verde, anche per le zucchine vale la stessa argomen- tazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan- tità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Per una parte della merce, nella fattura il prezzo unitario è poi stato appli- cato al numero di colli anziché al peso netto.
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Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 600 kg lordi in 94 colli (64 colli x fr. 12.20)
= fr. 1'113.80
Invece di 666 kg lordi in 94 colli 619 kg netti x fr. 1.80 =
fr. 1'114.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 66 kg lordi (= 666 kg lordi – 600 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (600 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per il sedano verde che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 29 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 17.08.2006 Quietanza n.: 2469625 Documenti giustificativi: atto 32.3.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 2 (cfr. atti B-616 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-623 atto B-633 atto B-636 0709.9021 Finocchi 198 7.00 13.85 432.00 0709.9051 Zucchine 100 10.00 10.00 275.00
Invece di
atto B-617
0709.9021 Finocchi, ADC 200
198
7.00
7.00
14.00
13.85
432.00
432.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 16
18
231.00
231.00
36.95
41.60
0.00
0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 100 10.00 10.00 275.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 30 209.00 62.70 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 99.80 104.30 0.00 Differenza IVA: fr. 104.30 x 2.4% = fr. 2.50
A-7392/2014 Pagina 136 a) Dichiarazione di 198 kg invece di 216 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2469625), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 198 kg lordi / 188 kg netti di finocchi freschi contenuti in 51 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-633). Detti dati risultano anche dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-628). Anche per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801283 del 17 agosto 2006 (cfr. atto B-623), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 188 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 51 colli ad un prezzo di 2.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 432.40 franchi (= 188 kg netti x fr. 2.30). Come per l’invio n. 2, anche per i finocchi dell’invio n. 29 il relativo prospet- to ricavato del 17 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-617) – che fa riferimento alla fattura n. 801283 – mostra che 216 kg lordi / 205.8 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 51 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai finocchi è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 205.8 kg netti di finocchi per un prezzo tota- le, calcolato sul peso netto, di 432.18 franchi (= 205.8 kg netti x fr. 2.10). Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti – rispettando verosimil- mente il contingente a disposizione della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 198 kg lordi in 51 colli 188.0 kg netti x fr. 2.30 = fr. 432.40
Invece di 216 kg lordi in 51 colli 205.8 kg netti x fr. 2.10 =
fr. 432.18
A-7392/2014 Pagina 137 Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 18 kg lordi (= 216 kg lordi – 198 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 216 kg lordi anziché i 198 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa- zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 198 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 200 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 18 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). b) Dichiarazione di 100 kg invece di 130 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2469625), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di zucchine fresche contenuti in 16 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
A-7392/2014 Pagina 138 presso la E._______ (cfr. atto B-636). Detti dati risultano anche dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-629). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801283 del 17 agosto 2006 (cfr. atto B-623), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95 kg netti di zucchine contenuti in 16 colli ad un prezzo di 17.20 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 275.20 franchi (= 16 colli x fr. 17.20). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-617) – che fa riferimento alla fattura n. 801283 – mostra che 130 kg lordi / 125.2 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 130 kg lordi / 125.2 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 275.44 franchi (= 125.2 kg netti x fr. 2.20). Come per i finocchi, anche per le zucchine vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimil- mente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Nella fattura il prezzo unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 16 colli 16 colli x fr. 17.20 = fr. 275.20
Invece di 130 kg lordi in 16 colli 125.2 kg netti x fr. 2.20 =
fr. 275.44
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
A-7392/2014 Pagina 139 acquistato 30 kg lordi (= 130 kg lordi – 100 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i finocchi che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi- bili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 30 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 21.08.2006 Quietanza n.: 2524320 Documenti giustificativi: atto 32.3.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 3 (cfr. atti B-637 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-641 atto B-647 atto B-648 atto B-649 atto B-653
0705.1911 Insalata romana 45 10.00 4.50 100.00 0708.2098 Fagiolini 200 10.00 20.00 400.00 0705.2941 Cicorino rosso 50 9.00 4.50 216.00 0703.1061 Cipolle rosse 50 2.90 1.45 120.00 0709.9021 Finocchi 31 7.00 2.15 176v 0809.4013 Susine rosse 324 3.00 9.70 748.00 0702.0031 Pomodori carnosi 200 5.00 10.00 651.00
Invece di atto B-638 0705.1911 Insalata romana, ADC 45 10.00 4.50 100.00 0705.1919 Insalata romana, ADFC 5 5.8 231.00 231.00 11.55 13.40 0.00 0.00 0708.2098 Fagiolini, ADC 200 10.00 20.00 400.00 0708.2099 Fagiolini, ADFC 11 11.5 427.00 427.00 46.95 49.10 0.00 0.00 0705.2941 Cicorino rosso, ADC 50 9.00 4.50 216.00 0705.2949 Cicorino rosso, ADFC 47 495.00 232.65 0.00 0703.1061 Cipolle rosse, ADC 50 2.90 1.45 120.00 0703.1069 Cipolle rosse, ADFC 50 96.00 48.00 0.00 0709.9021 Finocchi, ADC 31 7.00 2.15 176.00 0709.9029 Finocchi, ADFC 53 54 231.00 231.00 122.45 124.75 0.00 0.00 0702.0031 Pomodori San Marzano, ADFC 324 264.00 855.35 748.00 0702.0031 Pomodori carnosi, ADC 200 5.00 10.00 651.00
A-7392/2014 Pagina 140
In concreto, la ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per l’invio n. 30 non è qui litigiosa, la stessa non essendo contestata dai ricorrenti (cfr. os- servazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18). In tali circo- stanze, non vi è a priori motivo di attardarsi ulteriormente al riguardo. Sennonché, in presenza di errori nel calcolo dei tributi all’importazione – segnatamente nell’indicazione dei quantitativi dichiarati e/o importati –, la ripresa fiscale dell’autorità inferiore va però corretta di conseguenza, in funzione dell’aliquota di dazio effettivamente applicabile (cfr. al riguardo, consid. 4.1.3 del presente giudizio), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per il presente invio.
0702.0039 Pomodori
carnosi, ADFC
129
129.8
264.00
264.00
340.55
342.65
0.00
0.00
Fatti contestati:
San Marzano.
g) dichiarazione di 200 kg invece di 329.8 kg di pomodori carnosi.
Differenza di dazio: 1'647.80 1'656.20 0.00 Differenza IVA: fr. 1'656.20 x 4.2% = fr. 39.75
A-7392/2014 Pagina 141 Caso n. 31
a) Dichiarazione di 99 kg invece di 110 kg di fagiolini. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 99 kg lordi / 95 kg netti di fagiolini boby freschi contenuti in 20 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-685). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-682). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 20 a fianco della scritta « boby » ciò che conferma il numero di colli acquistati dalla ricorrente 1 (cfr. atto B-668). Dall’elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-673) risulta poi che per i fagiolini altri la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 4 kg lordi dal 23 agosto 2006 al 29 agosto 2006 e un’ulteriore quota di 95 kg dal 25 agosto 2006 al 29 agosto 2006, per un contingente totale di 99 kg. Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 28.08.2006 Quietanza n.: 2653827 Documenti giustificativi: atto 32.3.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 4 (cfr. atti B-667 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-677 atto B-685 atto B-688 atto B-689 0708.2098 Fagiolini 99 10.00 9.90 300.00 0705.1941 Insalata lollo 96 10.00 9.60 264.00 0709.9051 Zucchine 197 10.00 19.70 416.00
Invece di
atto B-669
0708.2098 Fagiolini, ADC 100
99
10.00
10.00
9.90
9.90
300.00
300.00
0708.2099 Fagiolini, ADFC 10
11
427.00
427.00
42.70
46.95
0.00
0.00
0705.1941 Insalata lollo,
ADC
100
96
10.00
10.00
10.00
9.60
264.00
264.00
0705.1949 Insalata lollo,
ADFC
6
10.5
922.00
922.00
55.30
96.80
0.00
0.00
0709.9051 Zucchine ADC 200
197
10.00
10.00
20.00
19.70
416.00
416.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 17
20.5
209.00
209.00
35.55
42.85
0.00
0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 134.35 186.60 0.00 Differenza IVA: fr. 186.60 x 2.4% = fr. 4.50
A-7392/2014 Pagina 142 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 95 kg netti di fagiolin. boby altri contingent. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 15 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 300 franchi (= 20 colli x fr. 15). Come per l’invio n. 2, anche per i fagiolini dell’invio n. 31 il relativo prospet- to ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) – che fa riferimento alla fattura n. 801346 – mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di fagiolin. boby altri contingent. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai fagiolini è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di fagiolini per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 300 franchi (= 100 kg netti x fr. 3). Anche in questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere uguale a quello indicato nella fattura, come il numero di colli importati. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Nella fattura il prezzo unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 99 kg lordi in 20 colli 20 colli x fr. 15.00 = fr. 300.00
Invece di 110 kg lordi in 20 colli 100 kg netti x fr. 3.00 =
fr. 300.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 110 kg lordi – 99 kg lordi) in più di fagiolini rispetto a quanto
A-7392/2014 Pagina 143 dichiarato all’importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 99 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta uguale (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 11 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all’aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio). b) Dichiarazione di 96 kg invece di 106.6 kg di insalata lollo verde. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 96 kg lordi / 89 kg netti di lollo verde fresco contenuti in 22 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-689). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-683). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « lollo altr », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-668). Tale contingente trova conferma nell’elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-672), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 23 agosto 2006 al 29 agosto 2006 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi per la lollo altri.
A-7392/2014 Pagina 144 I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 96 kg lordi / 89 kg netti di ins. lollo altro contingent. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 12 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 264 franchi (= 22 colli x fr. 12). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) – che fa riferimento alla fattura n. 801346 – mostra che 106.6 kg lordi / 100 kg netti di ins. lollo altro contingent. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto all’insalata lollo è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 12 franchi a collo – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 106.6 kg lordi / 100 kg netti di lollo altro per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 264 franchi (= 22 colli x fr. 12). Come per i fagiolini, vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita unitario e totale, come pure il numero di colli indicati nella fattura sono uguali a quelli del prospetto ricavato, mentre la quantità di merce (netta/lorda) è stata diminuita, verosimilmente allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). In entrambi i casi, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto della merce.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 96.0 kg lordi in 22 colli 22 colli x fr. 12.00 = fr. 264.00
Invece di 106.6 kg lordi in 22 colli 22 colli x fr. 12.00 =
fr. 264.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10.6 kg lordi (= 106.6 kg lordi – 96 kg lordi) in più di insalata lollo rispetto a quanto dichiarato all’importazione (96 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
A-7392/2014 Pagina 145 Per l’insalata lollo i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i fagiolini che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 96 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 10.5 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 197 kg invece di 217.5 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 197 kg lordi / 185 kg netti di zucchine fresche contenuti in 40 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-691). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-683). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « zucc », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-668). Tale contingente trova conferma nell’elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-674), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 25 agosto 2006 al 29 agosto 2006 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per le zucchine. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 197 kg lordi / 185 kg netti di zucchine contingent cat. I contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 416.25 franchi (= 185 kg netti x fr. 2.25). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) – che fa riferimento alla fattura n. 801346 – mostra che 217.5 kg lordi / 205.5 kg netti di zucchine contingent cat. I contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto
A-7392/2014 Pagina 146 217.5 kg lordi / 205.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 411 franchi (= 205.5 kg netti x fr. 2). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero- similmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 197.0 kg lordi in 40 colli 185.0 kg netti x fr. 2.25 = fr. 416.25
Invece di 217.5 kg lordi in 40 colli 205.5 kg netti x fr. 2.00 =
fr. 411.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 20.5 kg lordi (= 217.5 kg lordi – 197 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (197 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i fagiolini che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 197 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 200 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 20.5 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
A-7392/2014 Pagina 147 Caso n. 32
a) Dichiarazione di 39 kg invece di 62 kg di spinaci. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 39 kg lordi / 29 kg netti di spinaci fre- schi contenuti in 10 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-709). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta, risulta la dicitura 50/60 a fianco della scritta « spinaci conting » (cfr. atto B-693). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 30.08.2006 Quietanza n.: 2711347 Documenti giustificativi: atto 32.3.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 5 (cfr. atti B-692 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-701 atto B-709 atto B-710 atto B-712
0709.7011 Spinaci 39 10.00 3.90 180.00 0707.0021 Cetrioli nostrani 100 10.00 10.00 161.00 0707.0011 Cetrioli per insalata 150 10.00 15.00 237.00 0709.3011 Melanzane viola/tonde 99.6 10.00 9.95 254.00
Invece di
atto B-696
0709.7011 Spinaci, ADC 39 10.00 3.90 180.00
0709.7019 Spinaci, ADFC 23 204.00 46.90 0.00
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100 10.00 10.00 161.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
5 144.00 7.20 0.00
0707.0011 Cetrioli per
insalata, ADC
150 10.00 15.00 237.00
0707.0019 Cetrioli per
insalata, ADFC
4 144.00 5.75 0.00
0709.3011 Melanzane
viola/tonde, ADC
100
99.6
10.00
10.00
10.00
9.95
254.00
254.00
0709.3019 Melanzane
viola/tonde,
ADFC
50
51.2
233.00
233.00
116.50
119.30
0.00
0.00
Fatti contestati:
viola/tonde.
Differenza di dazio: 176.40 179.15 0.00 Differenza IVA: fr. 179.15 x 2.4 % = fr. 4.30
A-7392/2014 Pagina 148
Dall’elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695) risulta poi che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposi- zione una quota di 100 kg lordi di spinaci. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 39 kg lordi / 29 kg netti di spinaci conting. contenuti in 10 colli ad un prezzo di 18 franchi a collo per un totale, calcolato sul numero di colli, di 180 franchi (= 10 colli x fr. 18). Come per l’invio n. 2, anche per gli spinaci dell’invio n. 32 il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) – che fa riferimento alla fattura n. 801358 – mostra che 62 kg lordi / 47 kg netti di spinaci conting. contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per gli spinaci è indicato a mano il prezzo di vendita di 18 franchi a collo – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 62 kg lordi / 47 kg netti di spinaci per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 180 franchi (= 10 colli x fr. 18). In questo caso, il prezzo di vendita unitario e totale, nonché il numero di colli nella fattura sono uguali a quelli del prospetto ricavato. La quantità di merce (netta/lorda) nella fattura è invece stata diminuita allo scopo di verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Nei due casi, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto della merce.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 39 kg lordi in 10 colli 10 colli x fr. 18.00 = fr. 180.00
Invece di 62 kg lordi in 10 colli 10 colli x fr. 18.00 =
fr. 180.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
A-7392/2014 Pagina 149 minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 23 kg lordi (= 62 kg lordi – 39 kg lordi) in più di spinaci rispetto a quanto dichiarato all’importazione (39 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 32, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrereb- be nel « modus operandi » descritto dalla DGD (cfr. osservazioni comple- mentari del 14 dicembre 2015, pag. 19). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono poi escludere di aver ricevuto 62 kg lordi anziché i 39 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta uguale (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Tale motivazione non permette pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 97.4 kg netti di cetrioli nostrani contenuti in 13 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-710). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull’estratto dell’ordinazione mano- scritta risulta poi la dicitura 100 kg a fianco della scritta « cetrioli nostrani », ciò che sembrerebbe corrispondere al contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. atto B-693).
Ciò trova conferma nell’elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settem- bre 2006 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi di cetrioli nostrani.
A-7392/2014 Pagina 150 I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97.4 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli ad un prezzo di 1.66 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 161.68 franchi (= 97.4 kg netti x fr. 1.66). Un esame approfondito della fattura, mostra poi che il prezzo di vendita indicato per i cetrioli nostrani è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) – che fa riferimento alla fattura n. 801358 – mostra che 105 kg lordi / 101.1 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli nostrani è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 101.1 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 161.76 franchi (= 101.1 kg netti x fr. 1.60). In questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 13 colli 97.4 kg netti x fr. 1.66 = fr. 161.68
Invece di 105 kg lordi in 13 colli 101.1 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 161.76
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a
A-7392/2014 Pagina 151 quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi (= 105 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di cetrioli per insalata. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 150 kg lordi / 148.1 kg netti di cetrioli per insalata contenuti in 19 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-710). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull’estratto dell’ordinazione mano- scritta risulta poi la dicitura 150 kg a fianco della scritta « cetrioli insalata » (cfr. atto B-693).
Sennonché, dall’elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva invero a disposizione una quota di 200 kg lordi di cetrioli per insalata. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 di 150 kg lordi / 148.1 kg netti di cetrioli per insalata conting. contenuti in 19 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 236.96 franchi (= 148.1 kg netti x fr. 1.60). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) – che fa riferimento alla fattura n. 801358 – mostra che 154 kg lordi / 148.3 kg netti di cetrioli per insalata conting. contenuti in 19 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quanti- tativi risultano plausibili. Per i cetrioli per insalata è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
A-7392/2014 Pagina 152 F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 154 kg lordi / 148.3 kg netti di cetrioli per insalata per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 237.28 franchi (= 148.3 kg netti x fr. 1.60). Anche per i cetrioli per insalata, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è lo stesso, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 19 colli 148.1 kg netti x fr. 1.60 = fr. 236.96
Invece di 154 kg lordi in 19 colli 148.3 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 237.28
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 154 kg lordi – 150 kg lordi) in più di cetrioli per insalata rispetto a quanto dichiarato all’importazione (150 kg lordi), eluden- do in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per i cetrioli per insalata i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 99.6 kg invece di 150 kg di melanzane tonde/viola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 99.6 kg lordi / 93.3 kg netti di melan- zane fresche contenuti in 29 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-712). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-707). Sull’estratto dell’ordinazione mano- scritta risulta poi la dicitura 100 kg a fianco delle due scritte inquadrate « 5 viola » e « 20 melanz t », ciò che sembrerebbe indicare il contingente a disposizione della ricorrente 1 o il quantitativo da essa comandato, rispet- tivamente il tipo di melanzana desiderato (cfr. atto B-693).
A-7392/2014 Pagina 153
Dall’elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposi- zione una quota di 200 kg lordi di melanzana, senza indicazione alcuna in merito al tipo di melanzana. I quantitativi dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99.6 kg lordi / 93.3 kg netti di due tipi diversi di melanzana contenuti in 29 colli: 74 kg lordi / 69.2 kg netti di melanzane tonde conting. (24 colli) ad un prezzo di 8.40 franchi a collo per un totale, calcolato sul numero di colli, di 201.60 franchi (= 24 colli x fr. 8.40); 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola conting. (5 colli) ad un prezzo di 2.20 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 53.02 franchi (= 24.1 kg x fr. 2.20). Il prezzo di vendita complessivo è dunque pari a 254.62 franchi. Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) – che fa riferimento alla fattura n. 801358 – mostra che 150.80 kg lordi / 142.1 kg netti di due tipi diversi di melanzana contenuti in 29 colli – ovvero, 125.2 kg lordi / 118 kg netti di melanzane tonde (24 colli) e 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola (5 colli) – sono stati acqui- stati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengo- no venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le melan- zane tonde è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.70 franchi/kg, mentre per le melanzane viola di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 125.2 kg lordi / 118 kg netti di melanzane tonde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 200.60 franchi (= 118 kg netti x fr. 1.70) e 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 53.02 franchi (= 24.1 kg netti x fr. 2.20). Il prezzo di vendita complessivo è dunque pari a 253.62 franchi. Da un confronto tra la fattura e il prospetto ricavato, i dati indicati per la melanzana viola risultano uguali, sicché per questa merce non è neces- saria alcuna ripresa fiscale. Per le melanzane tonde, si rileva invece che il
A-7392/2014 Pagina 154 prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale; il prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 74.0 kg lordi in 24 colli 24 colli x fr. 8.40 (69.2 kg netti) = fr. 201.60
Invece di 125.2 kg lordi in 24 colli 118.0 kg netti x fr. 1.70 =
fr. 200.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare per le melanzane tonde un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 51.2 kg lordi (= 125.2 kg lordi – 74 kg lordi) in più di detta merce rispetto a quanto dichiarato all’importazione (74 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per le melanzane tonde i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. In tali circostanze, la ripresa fiscale operata dalla DGD – che va corretta tenuto conto del quantitativo lordo di 51.2 kg in più di melanzane tonde non dichiarato anziché i 50 kg da essa presi in considerazione, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio – va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 155 Caso n. 33
a) Dichiarazione di 25 kg invece di 44 kg di insalata romana. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utiliz- zata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione », risulta l’importazione di 25 kg lordi / 23.4 kg netti di lattuga romana fresca contenuti in 8 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-733). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-730). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per la E., risulta la dicitura 25 a fianco della scritta « romana » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 25 kg lordi ADC (cfr. atto B-716). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006 (cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 04.09.2006 Quietanza n.: 2801121 Documenti giustificativi: atto 32.3.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 6 (cfr. atti B-715 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-723 atto B-733 atto B-735 atto B-736 0705.1911 Insalata romana 25 10.00 2.50 101.00 0705.2921 Insalata riccia 88 9.00 7.90 271.00 0705.2911 Insalata scarola 88 9.00 7.90 270.00
Invece di
atto B-717
0705.1911 Insalata romana,
ADC
25 10.00 2.50 101.00
0705.1919 Insalata romana,
ADFC
19 231.00 43.90 0.00
0705.2921 Insalata riccia,
ADC
88 9.00 7.90 271.00
0705.2929 Insalata riccia,
ADFC
9 289.00 26.00 0.00
0705.2911 Insalata scarola,
ADC
88 9.00 7.90 270.00
0705.2919 Insalata scarola,
ADFC
9 211.00 19.00 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 88.90 0.00 Differenza IVA: fr. 88.90 x 2.4% = fr. 2.10
A-7392/2014 Pagina 156 che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 25 kg lordi / 23.4 kg netti di ins. romana conting. contenuti in 8 colli ad un prezzo di 4.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 100.62 franchi (= 23.4 kg netti x fr. 4.30). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727). Come per l’invio n. 2, anche per l’insalata romana dell’invio n. 33 il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717) – che fa riferimento alla fattura n. 801379 – mostra che 44 kg lordi / 40.4 kg netti di ins. romana conting. contenuti in 8 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto all’insalata romana è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 44 kg lordi / 40.4 kg netti di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 101 franchi (= 40.4 kg netti x fr. 2.50). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » romana nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò precisato, in questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 25 kg lordi in 8 colli 23.4 kg netti x fr. 4.30 = fr. 100.62
Invece di 44 kg lordi in 8 colli 40.4 kg netti x fr. 2.50 =
fr. 101.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 19 kg lordi (= 44 kg lordi – 25 kg lordi) in più di insalata romana
A-7392/2014 Pagina 157 rispetto a quanto dichiarato all’importazione (25 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 19). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 44 kg lordi anziché i 25 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in propo- sito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utiliz- zata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione », risulta l’importazione di 88 kg lordi / 83.2 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-735). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-730). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per la E., risulta la dicitura 88 a fianco della scritta « riccia » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 88 kg lordi ADC (cfr. atto B-716). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006 (cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 88 kg lordi / 83.2 kg netti di ins. riccia conting. cat. I contenuti in 24 colli ad un prezzo di 3.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.40 franchi (= 83.2 kg netti x fr. 3.25). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727).
A-7392/2014 Pagina 158 Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717) – che fa riferimento alla fattura n. 801379 – mostra che 97 kg lordi / 89.8 kg netti di ins. riccia conting. cat. I contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per l’insalata riccia è indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 97 kg lordi / 89.8 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 269.40 franchi (= 89.8 kg netti x fr. 3). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, come per l’insalata romana, anche per quella riccia vale la stessa argo- mentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan- tità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 88 kg lordi in 24 colli 83.2 kg netti x fr. 3.25 = fr. 270.40
Invece di 97 kg lordi in 24 colli 89.8 kg netti x fr. 3.00 =
fr. 269.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 97 kg lordi – 88 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a quanto dichiarato all’importazione (88 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Per l’insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per l’insalata romana che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece
A-7392/2014 Pagina 159 plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata scarola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utiliz- zata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione », risulta l’importazione di 88 kg lordi / 83.2 kg netti di indivia scarola fresca contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-736). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-730). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., è presente la dicitura 24 a sinistra della scritta « scarola » che corrisponde alla comanda di 24 casse di insalata scarola. Alla destra della scritta figura anche la dicitura 88 (cfr. atto B-716).
Detta linea della comanda mostra chiaramente che il significato di una cifra annotata alla destra di una merce non può indicare la quantità comandata, questa essendo indicata a sinistra. La cifra indicata a destra – come giusta- mente asserito dalla DGD – significa infatti che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 88 kg lordi ADC (cfr. atto B-716). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006 (cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 88 kg lordi / 83.2 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 3.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.40 franchi (= 83.2 kg netti x fr. 3.25). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717) – che fa riferimento alla fattura n. 801379 – mostra che 97 kg lordi / 89.8 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per l’insalata scarola è indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ –
A-7392/2014 Pagina 160 che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 97 kg lordi / 89.8 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 269.40 franchi (= 89.8 kg netti x fr. 3). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » scarola nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato, come per l’insalata romana, anche per quella scarola vale la stessa argo- mentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 88 kg lordi in 24 colli 83.2 kg netti x fr. 3.25 = fr. 270.40
Invece di 97 kg lordi in 24 colli 89.8 kg netti x fr. 3.00 =
fr. 269.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 97 kg lordi – 88 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all’importazione (88 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per l’insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l’insalata romana che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 161 Caso n. 34 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 15.09.2006 Quietanza n.: 3096476 Documenti giustificativi: atto 32.3.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 7 (cfr. atti B-739 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-747 atto B-754 atto B-755 atto B-756 atto B-757 atto B-758
0709.9061 Coste 98 10.00 9.80 169.00 0705.2971 Cicoria 198 9.00 17.80 325.00 0709.3011 Melanzane 100 10.00 10.00 133.00 0707.0021 Cetrioli nostrani 99 10.00 9.90 190.00 0702.0021 Pomodori peretti 397 5.00 19.85 842.00 0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 418.00 0702.0031 Pomodori carnosi 200 5.00 10.00 460.00
Invece di
atto B-740
0709.9061 Coste, ADC 100
98
10.00
10.00
10.00
9.80
169.00
169.00
0709.9062 Coste, ADFC 13
15.6
306.00
306.00
39.80
47.70
0.00
0.00
0705.2971 Cicoria, ADC 200
198
9.00
9.00
18.00
17.80
325.00
325.00
0705.2979 Cicoria, ADFC 15
17
103.00
103.00
15.45
17.50
0.00
0.00
0709.3011 Melanzane, ADC 100 10.00 10.00 133.00
0709.3019 Melanzane,
ADFC
45 233.00 104.85 0.00
0702.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100
99
10.00
10.00
10.00
9.90
190.00
190.00
0702.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
41
42
144.00
144.00
59.05
60.50
0.00
0.00
0702.0021 Pomodori peretti,
ADC
400
397
5.00
5.00
20.00
19.85
842.00
842.00
0702.0029 Pomodori peretti,
ADFC
15
18
264.00
264.00
39.60
47.50
0.00
0.00
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 418.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
16 731.00 116.95 0.00
0702.0031 Pomodori
carnosi, ADC
200 5.00 10.00 460.00
0702.0039 Pomodori
carnosi, ADFC
16 264.00 42.25 0.00
Fatti contestati:
A-7392/2014 Pagina 162
a) Dichiarazione di 98 kg invece di 113 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 98 kg lordi / 94 kg netti di coste fresche contenuti in 15 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-754). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-750). Per detto invio, agli atti manca un’ordinazione manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 94 kg netti di coste conting. contenuti in 15 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 169.20 franchi (= 94 kg netti x fr. 1.80). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Come per l’invio n. 2, anche per le coste dell’invio n. 35 il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 – mostra che 113.6 kg lordi / 106 kg netti di coste conting. contenuti in 15 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per le coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 113.6 kg lordi / 106 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 169.60 franchi (= 106 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan- tità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1.
Differenza di dazio: 418.60 437.25 0.00 Differenza IVA: fr. 437.25 x 2.4% = fr. 10.50
A-7392/2014 Pagina 163
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 98.0 kg lordi in 15 colli 94 kg netti x fr. 1.80 = fr. 169.20
Invece di 113.6 kg lordi in 15 colli 106 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 169.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15.6 kg lordi (= 113.6 kg lordi – 98 kg lordi) in più di coste – e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 113.6 kg lordi anziché i 98 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 15.6 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
A-7392/2014 Pagina 164 b) Dichiarazione di 198 kg invece di 215 kg di cicoria. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 198 kg lordi / 186 kg netti di cicoria bianca di Milano fresca contenuti in 25 colli (casse), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-755). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-750). Per detto invio, agli atti manca un’ordinazione manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 186 kg netti di ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 25 colli ad un prezzo di 13 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 325 franchi (= 25 colli x fr. 13). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 – mostra che 215 kg lordi / 202.5 kg netti di ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per la cicoria è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 215 kg lordi / 202.5 kg netti di cicoria per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 324 franchi (= 202.5 kg netti x fr. 1.60). Come per le coste, anche per la cicoria vale lo stesso ragionamento: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimil- mente il contingente a disposizione della ricorrente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
A-7392/2014 Pagina 165
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 198 kg lordi in 25 colli 25 colli x fr. 18.00 = fr. 325.00
Invece di 215 kg lordi in 25 colli 202.5 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 324.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi (= 215 kg lordi – 198 kg lordi) in più di cicoria – e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per la cicoria i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 198 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 200 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 17 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 100 kg invece di 145 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di melanzane fresche contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-756). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per detto invio, agli atti manca un’ordinazione manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
A-7392/2014 Pagina 166 che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 5.55 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 133.20 franchi (= 24 colli x fr. 5.55). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 – mostra che 145 kg lordi / 133 kg netti di melanzanze tonde conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le melanzane è indicato a mano il prezzo di vendita di 1 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 145 kg lordi / 133 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 133 franchi (= 133 kg netti x fr. 1.00). Come per le coste, anche per le melanzane il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospet- to ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricor- rente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 24 colli 24 colli x fr. 5.55 = fr. 133.20
Invece di 145 kg lordi in 24 colli 133 kg netti x fr. 1.00 =
fr. 133.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 45 kg lordi (= 145 kg lordi – 100 kg lordi) in più di melanzane rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
A-7392/2014 Pagina 167 Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 99 kg invece di 141 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 99 kg lordi / 96 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-756). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti manca un’ordinazione manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 96 kg netti di cetrioli nostrani conting. cat. I contenuti in 16 colli ad un prezzo di 11.85 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 189.60 franchi (= 16 colli x fr. 11.85). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 – mostra che 141 kg lordi / 135.4 kg netti di cetrioli nostrani conting. cat. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 141 kg lordi / 135.4 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 189.56 franchi (= 135.4 kg netti x fr. 1.40).
A-7392/2014 Pagina 168 Come per le coste, anche per i cetrioli il prezzo di vendita totale nel pro- spetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto rica- vato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricor- rente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 99 kg lordi in 16 colli 16 colli x fr. 11.85 = fr. 189.60
Invece di 141 kg lordi in 16 colli 135.4 kg netti x fr. 1.40 =
fr. 189.56
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 42 kg lordi (= 141 kg lordi – 99 kg lordi) in più di cetrioli nostrani – e non solo 41 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 42 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). e) Dichiarazione di 397 kg invece di 415 kg di pomodori peretti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 397 kg lordi / 366 kg netti di pomodori S. Marzano freschi – ovvero una qualità di pomodori peretti, salvo errore
A-7392/2014 Pagina 169 dello scrivente Tribunale – contenuti in 45 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-757). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste un’ordinazione manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 397 kg lordi / 366 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti in 45 colli ad un prezzo di 2.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 841.80 franchi (= 366 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 – mostra che 415 kg lordi / 383.5 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti in 45 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 415 kg lordi / 383.5 kg netti di pomodori peretti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 843.70 franchi (= 383.5 kg netti x fr. 2.20). Come per le coste, anche per i pomodori peretti il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto rica- vato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 397 kg lordi in 45 colli 366.0 kg netti x fr. 2.50 = fr. 841.40
Invece di 415 kg lordi in 45 colli 383.5 kg netti x fr. 2.20 =
fr. 843.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
A-7392/2014 Pagina 170 minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 18 kg lordi (= 415 kg lordi – 397 kg lordi) in più di pomodori peretti – e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (397 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per i pomodori peretti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 397 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 400 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 18 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). f) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-758). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste un’ordinazione manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di di pomodori ciliegia cherry altri conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 4.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 418.30 franchi (= 94 kg netti x fr. 4.45). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 – mostra che 116 kg lordi / 110 kg netti di pomodori ciliegia cherry altri contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
A-7392/2014 Pagina 171 F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 116 kg lordi / 110 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 418 franchi (= 110 kg netti x fr. 3.80). Come per le coste, anche per i pomodori cherry il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 30 colli 94 kg netti x fr. 4.45 = fr. 418.30
Invece di 116 kg lordi in 30 colli 110 kg netti x fr. 3.80 =
fr. 418.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. g) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di pomodori carnosi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 184 kg netti di pomodori carnosi freschi contenuti in 40 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-758). Tali dati risultano poi dal relativo
A-7392/2014 Pagina 172 bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste un’ordinazione manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006 (cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 184 kg netti di pomodori carnosi conting. > 80 mm contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 460 franchi (= 184 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 – mostra che 216 kg lordi / 200 kg netti pomodori carnosi conting. > 80 mm contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 200 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 460 franchi (= 200 kg netti x fr. 2.30). In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 40 colli 184 kg netti x fr. 2.50 = fr. 460.00
Invece di 216 kg lordi in 40 colli 200 kg netti x fr. 2.30 =
fr. 460.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori
A-7392/2014 Pagina 173 carnosi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eluden- do in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche per i pomodori carnosi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. Caso n. 35
a) Dichiarazione di 98 kg invece di 108 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3172175), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 98 kg lordi / 92 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-768). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-767). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 19.09.2006 Quietanza n.: 3172175 Documenti giustificativi: atto 32.3.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 8 (cfr. atti B-760 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-765 atto B-768 atto B-769 0702.0011 Pomodori cherry 98 5.00 4.90 409.00 0702.0011 Pomodori ciliegini 69 100 5.00 5.00 3.45 5.00 584.00 887.90
Invece di
atto B-762
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100
98
5.00
5.00
5.00
4.90
409.00
409.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
8
10
731.00
731.00
58.50
73.10
0.00
0.00
0702.0011 Pomodori
ciliegini, ADC
69
100
5.00
5.00
3.45
5.00
584.00
887.90
0702.0019 Pomodori
ciliegini, ADFC
9 731.00 65.80 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 124.40 73.10 0.00 Differenza IVA: fr. 73.10 x 2.4% = fr. 1.75
A-7392/2014 Pagina 174 scritta « cherry altri 100 », ciò che verosimilmente corrisponde al contingente della ricorrente 1 o alla comanda di tale merce (cfr. atto B-761).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801456 del 19 settembre 2006 (cfr. atto B-765), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 92 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 4.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 409.40 franchi (= 92 kg netti x fr. 4.45). Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 35 il relativo prospetto ricavato del 19 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-762) – che fa riferimento alla fattura n. 801456 – mostra che 108.5 kg lordi / 96.5 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i cherry è indicato a mano il prezzo di vendita di 4.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 108.5 kg lordi / 96.5 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 405.30 franchi (= 96.5 kg netti x fr. 4.20). In questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan- tità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 98 kg lordi in 30 colli 92.0 kg netti x fr. 4.45 = fr. 409.40
Invece di 108 kg lordi in 30 colli 96.5 kg netti x fr. 4.20 =
fr. 405.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
A-7392/2014 Pagina 175 all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 108 kg lordi – 98 kg lordi) in più di pomodori cherry – e non soltanto 8 kg lordi presi in considerazione dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 108 kg lordi anziché i 98 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 10 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). b) Dichiarazione di 69 kg invece di 78 kg di pomodori ciliegini. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3172175), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 15 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-769). Tali dati emergono altresì dal relativo
A-7392/2014 Pagina 176 bollettino di consegna (cfr. atto B-767). Sull’estratto dell’ordinazione mano- scritta dal signor F._______ risulta la scritta « cilieg grap 100 », ciò che verosimilmente corrisponde alla comanda di tale merce (cfr. atto B-761).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801456 del 19 settembre 2006 (cfr. atto B-765), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I conting. contenuti in 15 colli, suddivisi in due quantitativi: 69 kg lordi / 66 kg netti (10 colli) ad un prezzo di 8.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 584.10 franchi (= 66 kg netti x fr. 8.85) e 31 kg lordi / 31 kg netti (5 colli) ad un prezzo di 9.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 303.80 franchi (= 31 kg netti x fr. 9.80). In questo caso, il relativo prospetto ricavato del 19 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-762) – che fa riferimento alla fattura n. 801456 – mostra che 78 kg lordi / 73 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Inspiegabilmente, in detto prospetto non vi è traccia degli ulteriori 5 colli di pomodori ciliegino dichiarati all’importazione. Al riguardo, la DGD non fornisce alcuna spiegazione, indicando unicamente che i ricorrenti per questi 10 colli avrebbero importato 9 kg lordi in più di quanto dichiarato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 della DGD, pag. 69). Neppure i ricorrenti forniscono informazioni utili, gli stessi essendosi limitati ad affermare di aver ricevuto quanto a loro fatturato (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20). In tali circostanze, nella misura in cui dalla dichiarazione doganale risulta l’importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I conting. contenuti in 15 colli, che tali dati trovano riscontro nella fattura utilizzata per lo sdoganamento nonché il calcolo dei tributi doganali (cfr. atto B-765) e che i quantitativi indicati nel prospetto ricavato risultano ben inferiori a quanto dichiarato all’importazione, nulla agli atti permette di confermare l’irregolarità ritenuta dalla DGD. In questo caso, si deve pertan- to seguire quanto indicato dai ricorrenti e ritenere quanto a loro fatturato come corretto. La ripresa fiscale operata dalla DGD per i pomodori ciliegini deve dunque essere qui annullata.
A-7392/2014 Pagina 177 Caso n. 36
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3210386), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomo- dori S. Marzano freschi contenuti in 24 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-787). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-785). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti » (appena leggibile) ciò che – per la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-722). Dalla fattura n. 8010459 del 20 settembre 2006 (cfr. atto B-779), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori perini insalatari conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.18 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 420.30 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 2.18). Da un confronto con quanto dichiarato, risulta dunque che i quantitativi e i numeri di colli sono uguali, mentre la denominazione dei pomodori differisce chiaramente: nella fattura, i pomodori S. Marzano – che non sono altro che un tipo di pomodoro peretto, a cui va applicato il medesimo numero di tariffa doganale, nella misura in cui la DGD non fa valere un’altra tariffa doganale – sono infatti definiti quali pomodori perini Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 20.09.2006 Quietanza n.: 3210386 Documenti giustificativi: atto 32.3.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 9 (cfr. atti B-771 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-779 atto B-787 0702.0021 Pomodori San Marzano/Perini insalatari 200 5.00 10.00 420.00
Invece di atto B-773 0702.0021 Pomodori San Marzano/Perini insalatari, ADC 200 5.00 10.00 420.00 0702.0029 Pomodori San Marzano/Perini insalatari, ADFC 17 264.00 44.90 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 217 kg di pomodori San Marzano/Perini insalatari.
Differenza di dazio: 44.90 0.00 Differenza IVA: fr. 44.90 x 2.4% = fr. 1.05
A-7392/2014 Pagina 178 insalatari. L’esame della fattura mostra poi che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori è l’unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è altresì una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-776). Ciò precisato, come per l’invio n. 2, anche per i predetti pomodori dell’invio n. 36 il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-773) – che fa riferimento alla fattura n. 801459 – mostra che 217 kg lordi / 200.2 kg netti di pomodori perini insalatari conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel com- mercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 217 kg lordi / 200.2 kg netti di pomodori perini per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 420.42 franchi (= 200.2 kg netti x fr. 2.10). In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan- tità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 24 colli 200.0 kg netti x fr. 2.18 = fr. 420.30
Invece di 217 kg lordi in 24 colli 200.2 kg netti x fr. 2.10 =
fr. 420.42
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi (= 217 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano/perini rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
A-7392/2014 Pagina 179 Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 20 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 217 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 37 Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 22.09.2006 Quietanza n.: 3280056 Documenti giustificativi: atto 32.3.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 10 (cfr. atti B-789 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-797 atto B-801 atto B-802 atto B-803
0702.0011 Pomodori cherry 75 5.00 3.75 450.00 0702.0021 Pomodori peretti/perini 200 5.00 10.00 625.00 0702.0091 Pomodori altri 500 5.00 25.00 1'725.00 0702.0091 Pomodori carnosi 250 5.00 12.50 708.00
Invece di atto B-792 0702.0011 Pomodori cherry, ADC 75 5.00 3.75 450.00 0702.0019 Pomodori cherry, ADFC 37 37.2 264.00 97.70 98.20 0.00 0702.0021 Pomodori peretti/ perini, ADC 200 5.00 10.00 625 0702.0022 Pomodori peretti/ perini, ADFC 104 264.00 274.55 0.00 0702.0091 Pomodori altri, ADC 500 5.00 25.00 1'725.00 0702.0099 Pomodori altri, ADFC 310 264.00 818.40 0.00 0702.0091 Pomodori carnosi, ADC 250 5.00 12.50 708.00
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a) Dichiarazione di 75 kg invece di 112.2 kg di pomodori cherry. Per l’invio n. 37, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n. 3280056; una essendo la versione 1, l’altra la versione 2). Dalla prima, datata 22 settembre 2006 (cfr. atto B- 808), risulta l’importazione di 99 kg lordi / 91.3 kg netti di pomodori cherry altri contenuti in 38 colli (casse) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch’essa datata 22 settembre 2006, su cui è presente la dicitura « corre- zione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-801). Tali dati risultano altresì dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-799 e B-809). Per questa merce, secondo lo scrivente Tribunale, l’ordinazione manoscritta non contiene alcun dato utile (cfr. atto B-790). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801469 del 22 settembre 2006 (cfr. atto B-797), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 91.3 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 38 colli, suddivisi in due quantitativi: 75 kg lordi / 69.3 kg netti (30 colli) e 24.4 kg lordi / 22 kg netti (8 colli). Tali quantitativi sono stati venduti ad un prezzo di 6.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 593.45 franchi (= 91.3 kg netti x fr. 6.50). Agli atti vi sono poi due copie esatte di detta fattura (cfr. atti B-791 e B-805: stessi dati, ma senza doganale). Agli atti è poi presente un’altra versione della fattura n. 801469 del 22 set- tembre 2006 (cfr. atto B-792), riportante lo stesso genere di merce e lo stesso numero di colli indicati nella fattura B-797, ma con dei quantitativi e dei prezzi unitari diversi per quanto concerne quattro tipi diversi di pomo- dori, tra cui i pomodori cherry. Per i cherry risulta infatti l’acquisto totale di 136.6 kg lordi / 122.2 kg netti contenuti in 38 colli, suddivisi in due quanti- tativi: 112.2 kg lordi / 100.2 kg lordi (30 colli) ad un prezzo di vendita unitario di 4.50 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 0702.0099 Pomodori carnosi, ADFC 58 264.00 153.10 0.00 Fatti contestati: a) dichiarazione di 75 kg invece di 112.2 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 200 kg invece di 304 kg di pomodori peretti/perini. c) dichiarazione di 500 kg invece di 810 kg di pomodori altri. d) dichiarazione di 250 kg invece di 308 kg di pomodori carnosi.
Differenza di dazio: 1'343.75 1'344.25 0.00 Differenza IVA: fr. 1'344.25 x 2.4% = fr. 32.20
A-7392/2014 Pagina 181 450.90 franchi (= 100.2 kg x fr. 4.50); 24.4 kg lordi /22 kg netti (8 colli) – come nella fattura B-797 – ad un prezzo unitario di 6.50 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 143 franchi (= 22 kg x fr. 6.50). Questa fattura, sprovvista del timbro doganale, è stata in apparenza invalidata con una linea trasversale. Sennonché, a mente delle dogane, tale versione della fattura dimostre- rebbe che la ricorrente 1 ha invero ricevuto dei quantitativi maggiori di pomodori cherry, rispetto a quanto dichiarato all’importazione (cfr. osser- vazioni 29 luglio 2015, pag. 71). Orbene, diversamente dagli altri invii esaminati dallo scrivente Tribunale, per l’invio n. 37 manca agli atti una copia del prospetto ricavato della E._______. Ciononostante, nella misura in cui le differenze di prezzo e di quantitativi constatate nelle due fatture B-792 e B-797 rientrano nel « modus operandi » osservato per gli altri invii, questi documenti – a mente dello scrivente Tribunale – sono sufficienti per provare che la ricorrente 1 ha invero acquistato e ricevuto le quantità maggiori indicate nella fattura B- 792. Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus ope- randi » constatato in presenza di un prospetto ricavato: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce (lorda/netta) è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 75.0 kg lordi in 30 colli 69.3 kg netti x fr. 6.50 = fr. 450.45
Invece di 112.2 kg lordi in 30 colli 100.2 kg netti x fr. 4.50 =
fr. 450.90
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B- 797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 37.2 kg lordi (= 136.6 kg lordi – 99 kg lordi) in più di pomodori cherry – e non soltanto 37 kg lordi presi in consi- derazione dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014 Pagina 182 pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 112.2 kg lordi anziché i 75 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto che il quantitativo non dichiarato è di 37.2 kg (e non di 37 kg lordi indicati dalla DGD). b) Dichiarazione di 200 kg invece di 304 kg di pomodori peretti/perini. Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i pomodori peretti/perini: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-802 e B-807) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoga- namento della merce (cfr. atto B-797), ovvero 200 kg lordi / 191 kg netti (30 colli) di pomodori perini insalatari conting., ad un prezzo di vendita unitario di 3.27 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 624.57 franchi (= 191 kg netti x 3.27 franchi/kg). Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 304 kg lordi / 283 kg netti (30 colli) di pomodori perini insalatari conting., ad un prezzo unitario di 2.20 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 622.60 franchi (= 283 kg netti x 2.20 franchi/kg). Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Si noti peraltro, come in questo caso il prezzo di vendita unitario non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi.
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Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 30 colli 191 kg netti x fr. 3.27 = fr. 624.57
Invece di 304 kg lordi in 30 colli 283 kg netti x fr. 2.20 =
fr. 622.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B- 797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 104 kg lordi (= 304 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori peretti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i pomodori peretti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 500 kg invece di 810 kg di pomodori altri. Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i pomodori altri: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-803 e B-806) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. atto B-797), ovvero 500 kg lordi / 470 kg netti (150 colli) di pomodori altri conting., ad un prezzo di vendita unitario di 3.67 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'724.90 franchi (= 470 kg netti x 3.67 franchi/kg). Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 810 kg lordi / 750 kg netti (150 colli) di pomodori altri conting., ad un prezzo unitario di 2.30 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'725 franchi (= 750 kg netti x 2.30 franchi/kg).
A-7392/2014 Pagina 184 Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Si noti peraltro, come in questo caso il prezzo di vendita unitario non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 500 kg lordi in 150 colli 470 kg netti x fr. 3.67 = fr. 1'724.90
Invece di 810 kg lordi in 150 colli 750 kg netti x fr. 2.30 =
fr. 1'725.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B- 797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 310 kg lordi (= 810 kg lordi – 500 kg lordi) in più di pomodori altri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di di 250 kg invece di 308 kg di pomodori carnosi. Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i pomodori altri: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-803 e B-806) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento della merce (cfr. atto B-797), 250 kg lordi / 236.1 kg netti (48 colli) di pomo- dori carnosi conting. > 80 mm, ad un prezzo di vendita unitario di 3 fran- chi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 708.30 franchi (= 236.1 kg netti x 3 franchi/kg). Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 308 kg lordi / 272 kg netti (48 colli) di
A-7392/2014 Pagina 185 pomodori carnosi conting. > 80 mm, ad un prezzo unitario di 2.60 fran- chi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 707.20 franchi (= 272 kg netti x 2.60 franchi/kg). Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi » constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 250 kg lordi in 48 colli 236.1 kg netti x fr. 3.00 = fr. 708.30
Invece di 308 kg lordi in 48 colli 272.0 kg netti x fr. 2.60 =
fr. 707.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B- 797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 58 kg lordi (= 308 kg lordi – 250 kg lordi) in più di pomodori carnosi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (250 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per i pomodori carnosi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 186 Caso n. 38
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 235 kg di coste. Per l’invio n. 38, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n. 4710722, versione 1 e versione 2). Dalla prima, datata 10 novembre 2006 (cfr. atto B-839), risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192.2 kg netti di coste fresche contenuti in 26 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch’essa datata 10 novembre 2006, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-825). Tali dati risultano altresì dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-831 e B-834). Per questa merce, l’ordinazione manoscritta non contiene alcun dato utile (cfr. atto B-814). Agli atti è presente l’elenco dei contingenti del 10 novembre 2006, dal qua- le risulta che dal 10 novembre 2006 al 14 novembre 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi di coste (cfr. atto B-813). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801701 del 10 novembre 2006 (cfr. atto B-820), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.2 kg netti di coste conting. contenuti in 26 colli ad un prezzo di 1.49 franchi/kg, per Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 10.11.2006 Quietanza n.: 4710722 Documenti giustificativi: atto 32.3.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 11 (cfr. atti B-811 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-820 atto B-825 atto B-826 0709.9061 Coste 200 10.00 20.00 286.00 0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 288.00 0704.9090 Cima rapa 224 10.00 22.40 288.00
Invece di
atto B-812
0709.9061 Coste, ADC 200 10.00 20.00 286.00
0709.9069 Coste, ADFC 35 306.00 107.10 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 288.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 11 231.00 25.40 0.00
0709.9029 Finocchi, ADC 224 231.00 517.45 336.00
Fatti contestati:
finocchi.
Differenza di dazio: 627.55 0.00 Differenza IVA: fr. 627.55 x 2.4% = fr. 16.05 fr. 15.05
A-7392/2014 Pagina 187 un totale, calcolato sul peso netto, di 286.38 franchi (= 192.2 kg netti x fr. 1.49). Soltanto per questa merce il prezzo unitario non è stato strana- mente arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale, con gli stessi dati (cfr. atti B-815 e B-833). Come per l’invio n. 2, anche per le coste dell’invio n. 38 il relativo prospetto ricavato del 10 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-812) – che fa riferimento alla fattura n. 801701 – mostra che 235 kg lordi / 203.8 kg netti di coste conting. contenuti in 26 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 235 kg lordi / 203.8 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 285.32 franchi (= 203.8 kg netti x fr. 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente di 200 kg a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 26 colli 192.2 kg netti x fr. 1.49 = fr. 286.38 Invece di 235 kg lordi in 26 colli 203.8 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 285.32
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state ese- guite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 35 kg lordi
A-7392/2014 Pagina 188 (= 235 kg lordi – 200 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 235 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. b/c) Dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di finocchi e di 224 kg di cime rapa invece di 224 kg di finocchi. Come per le coste, anche qui le due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-826 e B-840), come pure i due rispettivi bollettini di con- segna (cfr. atti B-830 e B-834), risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192 kg netti di finocchi freschi contenuti in 40 colli (cartoni) acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______. Analogo discorso vale per le cime di rapa, per le quali risulta l’importazione di 303 kg lordi / 254 kg netti contenuti in 50 colli (cfr. atti B-825, B-831, B-834, B-839). Dall’ordinazione manoscritta risulta la dicitura 200 accanto alla scritta « finocchi », corrispondente vero- similmente al contingente a disposizione della ricorrente 1. Tale evenienza trova conferma nell’elenco dei contingenti del 10 novembre 2006, secondo
A-7392/2014 Pagina 189 cui dal 10 novembre 2006 al 14 novembre 2006, la ricorrente 1 per i finoc- chi disponeva di una quota di 200 kg lordi (cfr. atto B-813). Per le cime di rapa, tali documenti non forniscono invece alcun dato utile. I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801701 del 10 novembre 2006 (cfr. atto B-820), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta (1) per i finocchi, la vendita di 200 kg lordi / 192 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 288 franchi (= 192 kg netti x fr. 1.50); (2) per le cime di rapa, la vendita di 303 kg lordi / 254 kg netti contenuti in 50 colli, suddivisi in due quantitativi: 79 kg lordi / 62 kg netti (10 colli) ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 124 franchi (= 62 kg netti x fr. 2) e 224 kg lordi / 192 kg netti (40 colli) ad un prezzo di 1.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 288 franchi (= 192 kg netti x fr. 1.50). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-815 e B-833). Il relativo prospetto ricavato del 10 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-812) – che fa riferimento alla fattura n. 801701 – mostra che due quantitativi diversi di finocchi conting. cat. 2 sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1: 211 kg lordi / 191 kg netti contenuti in 40 colli forniti da uno dei suoi fornitori e 224 kg lordi / 192 kg netti contenuti in 40 colli forniti da un altro suo fornitore. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i finocchi è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Da detto atto risulta dunque che la ricorrente 1 ha invero ricevuto ben 435 kg lordi / 383 kg netti di finocchi, ossia 235 kg lordi (= 435 kg – 200 kg) in più rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi). Dal prospetto ricavato risulta altresì che la E. ha venduto alla ricorrente 1 79 kg lordi / 62 kg netti di cime di rapa, contenuti in 10 colli, ad un prezzo di vendita di 2 franchi/kg. Non vi è invece alcuna traccia dei restanti 224 kg lordi / 192 kg netti di cime di rapa, contenuti in 40 colli, dichiarati all’importazione. L’autorità inferiore spiega tale evenienza indicando che, poiché per i finoc- chi la ricorrente 1 disponeva solo di un contingente di 200 kg, essa avrebbe dunque dichiarato all’importazione i primi 200 kg lordi quali finocchi – così come constatato anche dallo scrivente Tribunale – e i restanti 224 kg lordi quali cime di rapa. Nel prospetto ricavato, i 224 kg lordi / 192 kg netti di
A-7392/2014 Pagina 190 finocchi contenuti in 40 colli (cfr. atto B-820) corrisponderebbero dunque ai 224 kg lordi / 192 kg netti di cime di rapa contenuti in 40 colli risultanti dalla fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-815). In entrambi i casi, il prezzo di vendita unitario al chilogrammo, nonché il prezzo vendita totale della merce sono lo stesso: 288 franchi = 192 kg netti x fr. 1.50 (cfr. osser- vazioni 29 luglio 2015, pag. 74). In proposito, i ricorrenti non forniscono alcun chiarimento, limitandosi a ripetere la medesima generica argomentazione – senza esaminare da più vicino gli argomenti della DGD – e ad asserire ancora una volta di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato dalla E._______ (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Sennonché, in assenza di prove contrarie, visto il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali per gli altri invii e le corrispondenze dei dati rilevate nei vari documenti agli atti (in particolare tra fattura e prospetto ricavato), le conclusioni della DGD appaiono non solo verosimili, ma anche plausibili. Tutto porta dunque lo scrivente Tribunale a ritenere che la ricorrente 1 al posto di una parte delle cime di rapa (224 kg lordi) abbia invero ricevuto dei finocchi, sicché il quantitativo di finocchi da lei ricevuto sarebbe in realtà di 435 kg lordi (211 kg lordi + 224 kg lordi). Per i 235 kg lordi di finocchi non dichiarati (= 435 kg – 200 kg), sono dunque stati elusi i tributi all’importazione. La ripresa fiscale dell’autorità inferiore operata per i dazi doganali – che tiene debitamente conto del fatto che al posto delle cime di rapa sono stati importati dei finocchi – deve dunque essere qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
A-7392/2014 Pagina 191 Caso n. 39
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 4760207), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi freschi contenuti in 48 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-859). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-854). Per tale merce, la DGD fa notare che sull’estratto della comanda manoscritta risultano due puntini ai lati della scritta finocchi qui cerchiata (cfr. atto B-846). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801713 del 13 novembre 2006 (cfr. atto B-852), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi conting. cat. II contenuti in 48 colli ad un prezzo di 1.81 fran- chi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 335.94 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 1.81). Per questa merce il prezzo unitario non è stato stranamente arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-847). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-845) – che fa riferimento alla fattura n. 801713 – mostra che 273 kg lordi / 239.4 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai finocchi è poi indicato a mano il Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 13.11.2006 Quietanza n.: 4760207 Documenti giustificativi: atto 32.3.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 12 (cfr. atti B-844 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-852 atto B-859 0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 336.00
Invece di atto B-845 0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 336.00 0709.9029 Finocchi, ADFC 73 231.00 168.85 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 273 kg di finocchi.
Differenza di dazio: 168.85 0.00 Differenza IVA: fr. 168.85 x 2.4% = fr. 4.05
A-7392/2014 Pagina 192 prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 273 kg lordi / 239.4 kg netti di finocchi per un prezzo to- tale, calcolato sul peso netto, di 335.16 franchi (= 239.4 kg netti x fr. 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differisco- no chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 48 colli 185.6 kg netti x fr. 1.81 = fr. 335.94 Invece di 273 kg lordi in 48 colli 239.4 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 335.16
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 73 kg lordi (= 273 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
A-7392/2014 Pagina 193 2015, pag. 21 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 273 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor- tazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 40
Per l’invio n. 40, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n. 4981590, versione 1 e versione 2). Dalla prima, datata 20 novembre 2006 (cfr. atti B-891 e B-903), risulta l’importa- zione di 178 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio contenuti in 36 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati sono poi riportati nel bollettino di consegna di ugual data (cfr. atto B-895). Da un esame della seconda, anch’essa datata 20 novembre 2006 (cfr. atto B-882), risulta la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima dichiarazione. Da detto atto risulta l’importazione di Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 20.11.2006 Quietanza n.: 4981590 Documenti giustificativi: atto 32.3.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 13 (cfr. atti B-861 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-870 atto B-882 0705.1198 Lattuga cappuccio 179 10.00 17.90 470.00
Invece di atto B-863 0705.1198 Lattuga cappuccio, ADC 179 10.00 17.90 470.00 0705.1199 Lattuga cappuccio, ADFC 56 408.00 228.50 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 179 kg invece di 235 kg di lattuga. Differenza di dazio: 228.50 0.00 Differenza IVA: fr. 228.50 x 2.4% = fr. 5.45
A-7392/2014 Pagina 194 179 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio contenuti in 36 colli (carto- ni). Tali dati sono riportati nel bollettino di consegna corretto di conseguen- za (cfr. atto B-874). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per la E., risulta la dicitura 179 a fianco della scritta « lattuga » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-862). Orbene, la cifra 179 è scritta sotto un’altra cifra che non è leggibile. I dati riportati nella dichiarazione corretta trovano riscontro nella fattura n. 801740 del 20 novembre 2006 (cfr. atto B-870), utilizzata per lo sdoga- namento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 179 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 36 colli ad un prezzo di 2.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 470.96 franchi (= 168.2 kg netti x fr. 2.80). Le due copie della fattura, senza timbro doganale, contengono gli stessi dati (cfr. atti B-864 e B-910). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-863) – con riferimento alla fattura n. 801740 – mostra che 235 kg lordi / 199 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 36 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi appaiono plausibili. Per la lattuga è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 235 kg lordi / 199 kg netti di lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 437.80 franchi (= 199 kg netti x fr. 2.20). Ne discende che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali nella fattura, così come il peso (lordo/netto) della merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata diminuita rispetto al prospetto ricava- to. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
A-7392/2014 Pagina 195 56 kg lordi (= 235 kg lordi – 179 kg lordi) in più di lattuga cappuccio rispetto a quanto dichiarato (179 kg lordi), eludendo così parte dei tributi all’impor- tazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 22). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 235 kg lordi anziché i 179 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono perciò di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 196 Caso n. 41
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 5901996), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95.5 kg netti di sedano coste bianco fresco contenuti in 15 colli (cassa « box » in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-932). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-923). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « sedano » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-912). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801911 del 18 dicembre 2006 (cfr. atto B-919), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95.5 kg netti di sedano bianco conting. contenuti in 15 colli ad un prezzo di 1.67 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 159.48 franchi (= 95.5 kg netti x fr. 1.67). Si noti come il prezzo unitario è l’unico che nella fattura non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-914). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 41 il relativo prospetto ricavato del 18 dicembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-913) – che fa riferimento alla fattura n. 801911 – mostra che 189 kg lordi / 174 kg netti di sedano Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 18.12.2006 Quietanza n.: 5901996 Documenti giustificativi: atto 32.3.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3, separatore 14 (cfr. atti B-911 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-919 atto B-932 0709.4021 Sedano coste bianco 100 10.00 10.00 160.00
Invece di atto B-913 0709.4021 Sedano coste bianco, ADC 100 10.00 10.00 160.00 0709.4029 Sedano coste bianco, ADFC 89 226.00 201.15 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 189 kg di sedano coste bianco.
Differenza di dazio: 201.15 0.00 Differenza IVA: fr. 201.15 x 2.4% = fr. 4.80
A-7392/2014 Pagina 197 bianco conting. contenuti in 15 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto al sedano bianco è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 189 kg lordi / 174 kg netti di sedano bianco per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 156.60 franchi (= 174 kg netti x fr. 0.90). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero- similmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 15 colli 95.5 kg netti x fr. 1.67 = fr. 159.48 Invece di 189 kg lordi in 15 colli 174.0 kg netti x fr. 0.90
=
fr. 156.60
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 89 kg lordi (= 189 kg lordi – 100 kg lordi) in più di sedano bianco rispetto a quanto dichiarato (100 kg lordi), eludendo così parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014 Pagina 198 pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 22 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 189 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono perciò di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 42
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 8363548), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 498 kg lordi/ 492 kg netti di cipolle grosse fresche contenute in 56 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-952 e B-963). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-946 e B-958). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 14.03.2007 Quietanza n.: 8363548 Documenti giustificativi: atto 32.4.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 1 (cfr. atti B-934 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-956 atto B-952 atto B-963 0703.1051 Cipolle grosse > 70 mm conting. 498 2.90 14.45 476.00
Invece di atto B-936
0703.1051 Cipolle grosse > 70 mm conting., ADC 500 498 2.90 2.90 14.50 14.45 476.00 476.00 0703.1059 Cipolle grosse > 70 mm conting., ADFC 60 62 126.00 126.00 75.60 78.00
0.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 498 kg invece di 560 kg di cipolle grosse > 70 mm conting.
Differenza di dazio: 75.65 78.00 0.00 Differenza IVA: fr. 78.00 x 2.4% = fr. 1.85
A-7392/2014 Pagina 199 della E., risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cip. grosse », ciò che – per le dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-935). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800417 del 14 marzo 2007 (cfr. atto B-956) – che la DGD indica di aver ritrovato a V. presso la E._______ – dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 498 kg lordi / 492 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 56 colli ad un prezzo di 8.50 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 476 franchi (= 56 colli x fr. 8.50). Su tale fattura non è riportato il timbro ufficiale della dogana, ma soltanto il timbro della società Gerlach AG che si è occupata del trasporto della merce. Ciò indicato, nella misura in cui i ricorrenti non lo contestano, la stessa è vero- similmente è stata utilizzata per lo sdoganamento della merce. Agli atti vi sono due copie di detta fattura con i medesimi dati (cfr. atti B-939 e B-943). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 42 il relativo prospetto ricavato del 14 marzo 2007 della E._______ (cfr. atto B-936) – che fa riferimento alla fattura n. 800417 – mostra che 560 kg lordi / 560 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per le cipolle grosse è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.85 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 560 kg lordi / 560 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 476 franchi (= 560 kg netti x fr. 0.85). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere lo stesso di quello nella fattura, così come il numero di colli importati, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due casi – rispettando dunque verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi però stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto come nel prospetto ricavato.
A-7392/2014 Pagina 200
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 498 kg lordi in 56 colli 56 colli x fr. 8.50 = fr. 476.00 Invece di 560 kg lordi in 56 colli 560 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 476.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricor- rente 1 ha invero acquistato 62 kg lordi (= 560 kg lordi – 498 kg lordi) – e non soltanto 60 kg lordi come indicato dalla DGD – in più di cipolle grosse rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto soltanto quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus ope- randi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 di- cembre 2015, pag. 23). Sennonché detta motivazione non è sufficiente a ritenere che si tratti invero di un mero errore. Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 560 kg lordi anziché i 498 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 498 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 500 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 62 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
A-7392/2014 Pagina 201 Caso n. 43
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 103 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10168422), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani freschi con la dicitura « E._______ Fattura 800724-14.05.07 » contenuti in 12 colli (cassa/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-984). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-980). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli », ciò che – per le dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-968). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800724 del 14 maggio 2007 (cfr. atto B-975), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 12 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 174.60 franchi (= 97 kg netti x fr. 1.80). Agli atti vi sono altresì tre copie della fattura – due con il timbro doganale (cfr. atti B-977 e B-978), una senza (cfr. atto B-970) – con i medesimi dati. Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 14.05.2007 Quietanza n.: 10168422 Documenti giustificativi: atto 32.4.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 2 (cfr. atti B-967 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-975 atto B-984 atto B-986 0707.0021 Cetrioli nostrani 100 10.00 10.00 174.00 0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 352.00
Invece di
atto B-969
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100 10.00 10.00 174.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
3 144.00 4.30 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 352.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 16 231.00 36.95 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 41.25 0.00 Differenza IVA: fr. 41.25 x 2.4% = fr. 0.95
A-7392/2014 Pagina 202 Come per l’invio n. 2, anche per i cetrioli dell’invio n. 43 il relativo prospetto ricavato del 14 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-969) – che fa riferimento alla citata fattura n. 800724 – mostra che 103 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 12 colli sono stati acqui- stati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 103 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 174.60 franchi (= 97 kg netti x fr. 1.80). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura, così come il numero di colli e la quantità di merce netta, mentre la quantità di merce lorda differisce chiaramente. In questo caso non risulta alcuna differenza di prezzo di ven- dita unitario, in quanto per il calcolo del prezzo di vendita totale è decisivo il peso netto della merce, qui uguale in entrambi i documenti. Poiché il dazio viene invece calcolato sul peso lordo della merce, solo il peso lordo dei cetrioli indicato nel prospetto ricavato è invece stato ridotto nella fattura al contingente a disposizione della ricorrente 1 (da 103 kg a 100 kg), allo sco- po di verosimilmente rispettare tale contingente (cfr. in proposito invio n. 3). La sola riduzione del peso lordo, senza riduzione anche del peso netto, mostra chiaramente una manipolazione, nella misura in cui il numero di colli è rimasto lo stesso.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 100 kg lordi in 12 colli 97 kg netti x fr. 1.80
= fr. 174.60 Invece di 103 kg lordi in 12 colli 97 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 174.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 103 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
A-7392/2014 Pagina 203 Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 23). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla con- segna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 103 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Gli argomenti dei ricorrenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell’autorità inferiore. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10168422), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 196 kg netti di finoc- chi freschi contenuti in 40 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricorren- te 1 presso la E._______ (cfr. atto B-986). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-981). Sull’estratto dell’ordina- zione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi », ciò che – a mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz- zare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-968). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800724 del 14 maggio 2007 (cfr. atto B-975), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 196 kg netti di finocchi fenchel contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 352.80 franchi (= 196 kg netti x fr. 1.80). Agli atti vi sono altresì tre copie della fattura – due con il timbro doganale (cfr. atti B-977 e B-978), una senza (cfr. atto B-970) – con i medesimi dati. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 14 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-969) mostra che 216 kg lordi / 196 kg netti di finocchi fenchel contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il
A-7392/2014 Pagina 204 suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Per i finocchi è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 196 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 352.80 franchi (= 196 kg netti x fr. 1.80). Come per i cetrioli, anche per i finocchi il prezzo di vendita unitario e totale, il numero di colli importati e la quantità di merce indicati nel prospetto ricavato risultano essere gli stessi nella fattura. Solo il peso lordo della merce – su cui viene calcolato il dazio – è stato ridotto nella fattura (da 216 kg a 200 kg), allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). La sola riduzione del peso lordo, senza riduzione anche del peso netto, mostra chiaramente una manipolazione, nella misura in cui il numero di colli è rimasto lo stesso.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 40 colli 196 kg netti x fr. 1.80
= fr. 352.80 Invece di 216 kg lordi in 40 colli 196 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 352.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 205 Caso n. 44
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10355063), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 400 kg lordi / 276 kg netti di zuc- chine fresche contenuti in 80 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1006). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1003). Sull’estratto dell’ordina- zione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta poi la dicitura 400 a fianco della scritta « zucchine », ciò che – per le dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz- zare all’importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-990). I dati simili trovano riscontro nella fattura n. 800748 del 21 maggio 2007 (cfr. atto B-1000), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 400 kg lordi / 376 kg netti di zucchine conting. contenuti in 80 colli ad un prezzo di 1.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 488.80 franchi (= 376 kg netti x fr. 1.30). Agli atti vi sono altresì quattro copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale, con i medesimi dati (cfr. atti B-994, B-995, B-996 e B-1002). La dichia- razione di 276 kg netti (cfr. atto B-1006) contraria al peso indicato nella fattura utilizzata per lo sdoganamento di 376 kg netti (cfr. atto B-1000) può essere un mero errore e in ogni caso rimane senza conseguenze. Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 21.05.2007 Quietanza n.: 10355063 Documenti giustificativi: atto 32.4.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 3 (cfr. atti B-1005 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1000 atto B-1003 atto B-1006 0709.9051 Zucchine 400 10.00 40.00 488.00
Invece di atto B-991 atto B-1000 0709.9051 Zucchine, ADC 400 10.00 40.00 488.00 0709.9059 Zucchine, ADFC 55 55.5 209.00 209.00 114.95 116.00 0.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 400 kg invece di 455.5 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 114.95 116.00 0.00 Differenza IVA: fr. 116 x 2.4% = fr. 2.80
A-7392/2014 Pagina 206 Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 44 il relativo prospetto ricavato del 21 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-991) – che fa riferimento alla citata fattura n. 800748 – mostra che 455.5 kg lordi / 407.5 kg netti di zucchine conting. contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 455.5 kg lordi / 407.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 489 franchi (= 407.5 kg netti x fr. 1.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta es- sere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 400.0 kg lordi in 80 colli 376.0 kg netti x fr. 1.30
= fr. 488.80 Invece di 455.5 kg lordi in 80 colli 407.5 kg netti x fr. 1.20
=
fr. 489.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 55.5 kg lordi (= 455.5 kg lordi – 400 kg lordi) in più di zucchine – e non soltanto 55 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD – rispetto a quanto da lei dichiarato (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 23 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
A-7392/2014 Pagina 207 consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 455.5 kg lordi anziché i 400 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa- zione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono dunque di scostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale con- clusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che sono 55.5 kg lordi a non essere stati dichiarati (e non solo 55 kg lordi indicati dalla DGD). Caso n. 45 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 18.06.2007 Quietanza n.: 11174699 Documenti giustificativi: atto 32.4.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 4 (cfr. atti B-1010 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1020 atto B-1023, atto B-1026 atto B-1027 0702.0011 Pomodori ciliegia cherry 500 5.00 25.00 1'720.00 0709.3011 Melanzane tonde/viola 200 10.00 20.00 450.00 0702.0021 Pomodori San Marzano 200 5.00 10.00 450.00
Invece di atto B-1013
0702.0011 Pomodori ciliegia
cherry, ADC
500 5.00 25.00 1'720.00
0702.0019 Pomodori ciliegia
cherry, ADFC
15 731.00 109.65 0.00
0709.3011 Melanzane
tonde/viola, ADC
200 10.00 20.00 450.00
0709.3019 Melanzane
tonde/viola, ADFC
11 233.00 25.65 0.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano, ADC
200 5.00 10.00 450.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
48 264.00 126.70 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 262.00 0.00
A-7392/2014 Pagina 208
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 515 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 470.5 kg netti di pomo- dori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 153 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1027). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1023). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, risultano poi le diciture 300 e 200 a fianco della scritta cerchiata « cherry » (sesta e settima riga; evidenziate in arancione) – che la DGD non ha tuttavia indicato nelle osservazioni 29 luglio 2015, evidenziando altri dati non pertinenti – lascian- ti pensare che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1011).
Tali dati trovano riscontro nella n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B- 1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 470.5 kg netti di pomod. cilieg. contingente contenuti in 153 colli, divisi in due quantitativi: 300 kg lordi / 279.5 kg netti (93 colli) e 200 kg lordi / 191 kg netti (60 colli). I primi 93 colli sono stati venduti ad un prezzo di 3.10 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 866.45 franchi (= 279.5 kg netti x fr. 3.10). I restanti 60 colli sono invece stati venduti ad un prezzo di 4.37 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 834.67 franchi (= 191 kg netti x fr. 4.37). Risulta dunque un prezzo di vendita totale di 1'701.12 franchi per 500 kg lordi / 470.5 kg netti di cherry. Si noti peraltro come per una parte della merce, il prezzo di vendita unitario (fr. 4.37) non sia stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 45 il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) – che fa riferimento Differenza IVA: fr. 262.00 x 2.4% =fr. 6.20
A-7392/2014 Pagina 209 alla fattura n. 800866 – mostra che 300 kg lordi / 279.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 93 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Analogo discorso vale per i restanti 215 kg lordi / 198.8 kg netti contenuti in 60 colli. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai 300 kg lordi di pomodori cherry è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le dogane, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Lo stesso vale per i restanti 215 kg lordi, ove è indicato a mano il prezzo di 4 franchi/kg. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto in totale 515 kg lordi / 478 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'577.80 franchi: (279.5 kg netti x fr. 2.80) + (198.8 kg netti x fr. 4.00). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari e totali nella fattura, così come il peso (lordo/netto) di una parte dei pomodori (215 kg lordi / 200 kg netti anziché i 200 kg lordi / 198.8 kg netti dichiarati), sono stati modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che prece- dono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate nella fattura, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 515 kg lordi – 500 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 24). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
A-7392/2014 Pagina 210 515 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di melanzane fresche contenute in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1026). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1022). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco delle scritte «melan t» e «mel viola» ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC, per due tipi di melanzana (cfr. atto B-1011, nonché estratto accluso per i pomodori cherry). Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B-1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 due tipi diversi di melanzane: 110.5 kg lordi / 104.5 kg netti di melanzane tonde contingent. (24 colli) ad un prezzo di 2.15 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 224.68 franchi (= 104.5 kg netti x fr. 2.15); 89.5 kg lordi / 85.5 kg netti di melanzane viola contingent. (16 colli) ad un prezzo di 2.50 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 239.40 franchi (= 85.5 kg netti x fr. 2.80). In totale, risulta dunque la vendita di 200 kg lordi / 190 kg netti di melanzane, per un prezzo globale di 464.08 franchi. Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) – che fa riferimento alla fattura n. 800866 – mostra che 120 kg lordi / 112.1 kg netti di melanzane tonde contingentate contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
A-7392/2014 Pagina 211 Analogo discorso vale per i 91 kg lordi / 85.4 kg netti di melanzane viola conting. contenuti in 16 colli. Nel prospetto è poi indicato a mano – verosimilmente dal signor F._______ – un prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg per le melanzane tonde e di 2.60 franchi/kg per le melanzane viola, che la E., secondo la DGD, avrebbe invero appli- cato alla ricorrente 1. La E. le avrebbe dunque venduto 211 kg lordi / 197.5 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 423.82 franchi: (fr. 1.80 x 112.1 kg netti) + (fr. 2.60 x 85.4 kg netti). Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari/totali e il peso lordo/netto della merce nella fattura sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 211 kg lordi – 200 kg lordi) in più di melanzane rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin- centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di pomodori S. Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdo- ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di pomo- dori San Marzano freschi contenuti in 24 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1027). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1022). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti », ciò che fa pensare che la ricorrente 1 – secondo la DGD – aveva a disposizione o
A-7392/2014 Pagina 212 voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1011). Tali dati trovano riscontro nella n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B- 1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.2 kg netti di pomodori San Marzano rossi cat. I ad un prezzo di 2.50 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto della merce, di 473.00 franchi (= 189.2 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi sono poi due copie di tale fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) – che fa riferimento alla fattura n. 800866 – mostra che 248 kg lordi / 236 kg netti di pomodoro San Marzano rosii contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto ai predetti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 248 kg lordi / 236 kg netti di tali pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 472 franchi (= 236 kg netti x fr. 2.00). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta es- sere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in propo- sito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 24 colli 189.2 kg netti x fr. 2.50 = fr. 473.00 Invece di 248 kg lordi in 24 colli 236.0 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 472.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all’importazione, pur mantenendo un prezzo
A-7392/2014 Pagina 213 di vendita totale molto simile. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 48 kg lordi (= 248 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto confermata. Caso n. 46
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 109 kg di insalata quercia. Per l’invio n. 46, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n. 11610863, versione 1 e versione 2; della Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 03.07.2007 Quietanza n.: 11610863 Documenti giustificativi: atto 32.4.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 5 (cfr. atti B-1028 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1036 atto B-1038 atto B-1043 atto B-1045 0705.1921 Insalata quercia 100 10.00 10.00 336.00 0705.1198 Insalata lattuga 512 10.00 51.20 820.00
Invece di
atto B-1029
atto B-1036
0705.1921 Insalata quercia,
ADC
100 10.00 10.00 336.00
0705.1929 Insalata quercia,
ADFC
9 922.00 83.00 0.00
0705.1198 Insalata lattuga,
ADC
512 10.00 51.20 820.00
0705.1199 Insalata lattuga,
ADFC
6 408.00 24.50 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 107.50 0.00 Differenza IVA: fr. 107.5 x 2.4% = fr. 2.60
A-7392/2014 Pagina 214 versione 1 ci sono due esemplari). Dalla prima, datata 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1056), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 83.2 kg netti di lattughino foglie di quercia fresca contenuti in 56 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, datata 3 luglio 2007, su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1043). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1038 e B-1053). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta del signor F.. Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800914 del 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1036), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 83.2 kg netti di ins. foglia di quercia conting. contenuti in 56 colli al prezzo di 6 franchi/kg, suddivisi in due quantitativi: 60 kg lordi / 50.1 kg netti (33 colli) al prezzo totale di 198 franchi e 40 kg lordi / 33.1 kg netti (23 colli) al prezzo totale di 138 franchi. Il prezzo di vendita totale ammonta dunque a 336 franchi. Come per l’invio n. 2, anche per l’insalata quercia dell’invio n. 46 il relativo prospetto ricavato del 2 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1029) – che fa riferimento alla fattura n. 800914 – mostra che 109 kg lordi / 92.2 kg netti di ins. foglia di quercia conting. contenuti in 56 colli – suddivisi in due quantitativi: 68 kg lordi / 58.1 kg netti (33 colli) e 41 kg / 34.1 kg netti (23 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Per l’insalata quercia è indicato a mano il prezzo di vendita di 5 franchi a collo – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., per le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 109 kg lordi / 92.2 kg netti di insalata quercia per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 280 franchi (= 56 colli x fr. 5). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattughino » foglie di quercia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui il lattughino è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « foglie di quercia » ad essere determinante. Ciò precisato, da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari/totali nella fattura e il peso lordo/netto della merce sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1, la quantità di merce (lorda/netta) nella fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, il
A-7392/2014 Pagina 215 cambiamento del prezzo di vendita unitario da 5 franchi a 6 franchi applicato al numero di colli, di per sé non permette di dedurre immediata- mente quanti chili sono stati effettivamente forniti ai ricorrenti. Il punto decisivo che rende l’argomentazione dalla DGD convincente è la seguente: la somma dei due pesi lordi menzionati nella fattura – ovvero 100 kg lordi (= 60 kg + 40 kg) – corrisponde al contingente a disposizione della ricorrente 1. Alla ricorrente 1 è stato fornito lo stesso numero di colli acquistato dalla E._______ presso il suo fornitore. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, dal prospetto ricavato si può pertanto dedurre il reale peso lordo dei colli pieni, senza che si rendano necessari altri mezzi di prova. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 9 kg lordi (= 109 kg lordi – 100 kg lordi) in più di insalata quercia rispetto a quanto dichiarato (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 24). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 109 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione. Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 216 b) Dichiarazione di 512 kg invece di 518 kg di lattuga. Per l’invio n. 46, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n. 11610863, versione 1 e versione 2; della versione 1 ci sono due esemplari). Al contrario di tutti gli altri invii trattati fino a qui, le due versioni non sono identiche per quanto concerne la lattuga. Dalla prima, datata 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1057), risulta l’importa- zione di 500 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio fresca contenuti in 174 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati sono poi riportati nel bollettino di consegna di ugual data (cfr. atto B- 1053). Da un esame della seconda, datata 3 luglio 2007 (cfr. atto B-1041), risulta la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima dichiarazione. Da detto documento risulta l’importazione di 512 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio fresca contenuti in 172 colli (cartoni). Tali dati sono poi riportati nel bollettino di consegna corretto di conseguenza (cfr. atto B-1038). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta. Dalla fattura n. 800914 del 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1036), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), risulta invece la vendita di 500 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 174 colli, così come indicato nella prima dichiarazione doga- nale (cfr. atto B-1057), suddivisi in due quantitativi: 230 kg lordi / 212 kg netti (72 colli) e 270 kg lordi / 244.5 kg netti (102 colli). I dati riportati nella fattura non sono dunque stati adattati alla dichiarazione doganale corretta del 3 luglio 2007 (cfr. atto B-1041). Per i primi 72 colli è stato applicato un prezzo di vendita 1.88 franchi/kg, mentre per i secondi 102 colli, un prezzo di vendita di 1.84 franchi/kg. Ne discende che il prezzo di vendita totale, calcolato sul peso netto, ammonta a 848.44 franchi: (212 kg netti x fr. 1.88)
A-7392/2014 Pagina 217 numero di colli più basso, mentre il peso lordo più basso (500 kg) al numero di colli più alto. Perché la differenza tra il peso lordo e il peso netto – l’ultimo rimasto invariato nelle due dichiarazioni – è il peso dei contenitori, non è possibile che più contenitori pesino di meno. La risposta a tali contraddi- zioni emerge dal prospetto ricavato del 7 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1029). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 7 luglio 2007 – che fa riferimento alla fattura n. 800914 – mostra che 518 kg lordi / 470.9 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in 174 colli – suddivisi in due quantitativi: 243 kg lordi / 221.4 kg netti (72 colli) e 275 kg lordi / 249.5 kg netti (102 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi appaiono del tutto plausibili. Per la lattuga è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.70 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 518 kg lordi / 470.9 kg netti di lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 800.53 franchi: 470.9 kg netti x fr. 1.70. Lo stesso numero di colli (174) indicato nel prospetto ricavato si trova anche nella fattura, che non è stata contestata dai ricorrenti. Gli stessi hanno infatti dichiarato di aver sempre ricevuto soltanto la merce a loro fatturata (cfr. osservazioni del 14 dicembre 2015, pag. 24). Come emerge dagli altri invii esaminati dallo scrivente Tribunale, normalmente il contin- gente a disposizione della ricorrente 1 risulta essere sempre stata una cifra tonda come 200 kg o 500 kg. Per la lattuga il contingente è invece di 512 kg, ciò che costituisce un’eccezione, così come dimostrato dall’autorità inferiore. I ricorrenti non contestano tale evenienza, ma precisano di aver importato soltanto la quantità autorizzata. In questo caso però, la quantità autorizzata è maggiore di quella dichiarata nella versione 1 della dichiara- zione; questo fatto spiega la correzione di quest’ultima. Le differenze del prezzo di vendita unitario tra quanto indicato nel prospetto ricavato e nella fattura – ove è indicato un prezzo di vendita unitario non arrotondato a 5 centesimi – mostrano poi l’intento di adattarlo ai quantitativi di merce ivi indicati, allo scopo di eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dun- que ritenere che ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 518 kg lordi – 512 kg lordi) in più di lattuga rispetto a quanto dichiarato all’importazione (512 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014 Pagina 218 dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per la lattuga i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l’insalata quercia che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 47
a) Dichiarazione di 199 kg invece di 211 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11776928), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 199 kg lordi / 183.6 kg netti di pomodori cherry a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1075). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1073). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800929 del 6 luglio 2007 (cfr. atto B-1070), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 06.07.2007 Quietanza n.: 11776928 Documenti giustificativi: atto 32.4.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 6 (cfr. atti B-1061 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1073 atto B-1075 atto B-1076 0702.0011 Pomodori cherry 199 5.00 9.95 804.00 0705.2921 Indivia riccia 100 9.00 9.00 192.00
Invece di
atto B-1062
atto B-1063
atto B-1070
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
200
199
5.00
5.00
10.00
9.95
804.00
804.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
11 731.00 80.40 0.00
0705.2921 Indivia riccia,
ADC
100 9.00 9.00 192.00
0705.2929 Indivia riccia,
ADFC
11 289.00 31.80 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 112.25 0.00 Differenza IVA: fr. 112.25 x 2.4% = fr. 2.70
A-7392/2014 Pagina 219 Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 due quantitativi diversi di pomodor. cilieg. cherry contingente a due prezzi unitari diversi: i primi 101 kg lordi / 92.2 kg netti contenuti in 40 colli sono stati venduti ad un prezzo di 5.55 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 511.71 franchi (= 104.5 kg netti x fr. 5.55); i secondi 98 kg lordi / 91.4 kg netti contenuti in 30 colli invece ad un prezzo di 3.20 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 292.48 franchi (= 91.4 kg netti x fr. 3.20). In totale, risulta dunque la vendita di 199 kg lordi / 183.6 kg netti di cherry (70 colli), per un prezzo totale di 804.19 franchi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-1066 e B-1069). Per questo invio sono presenti agli atti ben due prospetti ricavato, entrambi del 6 luglio 2007 e facenti riferimento alla fattura n. 800929 (cfr. atti B-1062 e B-1063). Dal primo prospetto (cfr. atto B-1062) – preso in considerazione dall’autorità inferiore a sostegno della ripresa fiscale – risulta che 211 kg lordi (= 113 kg + 98 kg) / 193.6 kg netti (= 102.2 kg + 91.4 kg) di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 70 colli (= 40 + 30) sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Secondo i prezzi annotati a mano dal signor F._______ – che per la DGD la E._______ avrebbe applicato alla ricorrente 1 –, risulta che i primi 113 kg lordi sono stati venduti al prezzo di 5 franchi/kg, mentre i secondi 98 kg lordi al prezzo di 3.20 franchi/kg. Dal secondo prospetto (cfr. atto B-1063) risulta invece la vendita alla ricorrente 1 di 199 kg lordi (= 101 kg + 98 kg) / 183.6 kg netti (= 92.2 kg + 91.4 kg) di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 70 colli (= 40 +30), così come indicato nella fattura n. 800929 utilizzata per lo sdoganamento. In altri termini, il peso indicato nel secondo prospetto risulta essere lo stesso di quello indicato nella dichiarazione doganale. Ciò constatato, l’autorità inferiore non si pronuncia minimamente sui motivi che l’hanno portata a prendere in considerazione il primo prospetto ricavato (atto B-1062) anziché il secondo (atto B-1063). Orbene, nel primo prospetto ricavato (atto B-1062) mancano i prezzi unitari e risulta un utile netto di -2'804.84 franchi piuttosto inusuale; nel secondo prospetto ricavato (atto B-1063) ci si trova invece dinanzi ad una situazione e a degli importi paragonabili agli altri invii, più plausibili. Si noti peraltro, che il secondo prospetto ricavato è stato stampato alle ore 11:22:19, sicché sembra essere il più giovane. In assenza di prove sufficienti a sostegno delle conclusioni della DGD, si deve pertanto ritenere che nulla lascia supporre che i ricorrenti abbiano importato più pomodori cherry di quelli dichiarati. Su questo punto, il loro ricorso va pertanto accolto.
A-7392/2014 Pagina 220 b) Dichiarazione di 100 kg invece di 111 kg di indivia riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11776928), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 30 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acqui- stati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1076). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1073). Per detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800929 del 6 luglio 2007 (cfr. atto B-1070), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.04 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 191.76 franchi (= 94 kg netti x fr. 2.04). Vi sono poi due copie della fattura senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1066 e B-1069). Come visto, per questo invio sono presenti agli atti ben due prospetti rica- vato, entrambi del 6 luglio 2007 e facenti riferimento alla fattura n. 800929 (cfr. atti B-1062 e B-1063). Dal primo prospetto (cfr. atto B-1062) – preso in considerazione dalla DGD a sostegno della ripresa fiscale – risulta che 111 kg lordi / 100.5 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Secondo il prezzo annotato a mano dal signor F._______ – che per la DGD la E._______ avrebbe applicato alla ricorrente 1 –, risulta che tale merce è stata venduta ad un prezzo di 1.90 franchi/kg. Dal secondo prospetto (cfr. atto B-1063) risulta invece la vendita di 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli, così come indicato nella fattura n. 800929 utilizzata per lo sdoganamento. In altri termini, il peso indicato nel secondo prospetto risulta essere lo stesso di quello indicato nella dichiarazione doganale. Peraltro, la diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò constatato, l’autorità inferiore non si pronuncia minimamente sui motivi che l’hanno portata a prendere in considerazione il primo prospetto ricavato (atto B-1062) anziché il secondo (atto B-1063). Si noti peraltro, che il secondo prospetto ricavato è stato stampato alle ore 11:22:19, sicché sembra essere il più giovane. In assenza di prove sufficienti a sostegno
A-7392/2014 Pagina 221 delle conclusioni della DGD, si deve pertanto ritenere che nulla lascia supporre che i ricorrenti abbiano importato più insalata riccia di quella dichiarata. Su questo punto, il loro ricorso va pertanto accolto. Caso n. 48
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo sdoganamento della merce, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1094). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1092). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « cherry », ciò che – per le dogane – indica che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 12.07.2007 Quietanza n.: 11952903 Documenti giustificativi: atto 32.4.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 7 (cfr. atti B-1081 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1094 atto B-1097 atto B-1098 0702.0011 Pomodori cherry 200 5.00 10.00 750.00 0705.2941 Radicchio rosso 300 9.00 27.00 609.00 0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 487.00
Invece di
atto B-1082
atto B-1083
atto B-1090
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
200 5.00 10.00 750.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
26 731.00 190.05 0.00
0705.2941 Radicchio rosso,
ADC
300 9.00 27.00 609.00
0705.2949 Radicchio rosso,
ADFC
6 495.00 29.70 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 487.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 22 209.00 46.00 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 265.75 0.00 Differenza IVA: fr. 265.75 x 2.4% = fr. 6.35
A-7392/2014 Pagina 222 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 70 colli ad un prezzo di 3.96 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 750.42 franchi (= 189.5 kg netti x fr. 3.96). Un esame approfondito della fattura mostra che il prezzo di vendita indicato per i pomodori – come per il radicchio rosso – non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087). Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 48 il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) – che fa riferimento alla fattura n. 800948 – mostra che 226 kg lordi / 208.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingen contenuti in 70 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di 3.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 208.5 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 750.60 franchi (= 208.5 kg netti x fr. 3.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposi- to invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale. Dati dichiarati 200 kg lordi in 70 colli 189.5 kg netti x fr. 3.96 = fr. 750.42
Invece di 226 kg lordi in 70 colli 208.5 kg netti x fr. 3.60
=
fr. 750.60
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
A-7392/2014 Pagina 223 elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi – 200 kg lordi) in più di detti pomodori rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 25). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse- gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 226 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im- portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di radicchio rosso. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 287.4 kg netti di radicchio rosso contenuti in 63 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1097). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1093). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « r.rosso », ciò che fa pensare che la ricorrente 1 – secondo le dogane – aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
A-7392/2014 Pagina 224 300 kg lordi / 287.4 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in 63 colli ad un prezzo di 2.12 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 609.29 franchi (= 287.4 kg netti x fr. 2.12). Come per i pomodori cherry, il prezzo di vendita unitario indicato per il radicchio rosso non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) – che fa riferimento alla fattura n. 800948 – mostra che 306 kg lordi / 290.3 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in 63 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Per il radicchio è indicato a mano il prezzo di 2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 306 kg lordi / 290.3 kg netti di radicchio rosso per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 609.63 franchi (= 290.3 kg netti x fr. 2.10). Come per i pomodori, anche per il radicchio rosso il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 300 kg lordi in 63 colli 287.4 kg netti x fr. 2.12 = fr. 609.29
Invece di 306 kg lordi in 63 colli 290.3 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 609.63
La riduzione nella fattura del peso lordo indicato nel prospetto ricavato è di 6 kg, quella del peso netto di 2.9 kg. Ciò sta a significare che 3.1 kg della riduzione del peso lordo concernono l’imballaggio. Orbene, non è possibile che 2.9 kg di radicchio rosso siano stati imballati in un contenitore di 3.1 kg. Inoltre, sia il prospetto ricavato, sia la fattura parlano di 63 colli ciò che dimostra che la riduzione del peso lordo non può essere il risultato di una diminuzione del numero di colli. In questo caso, i colli sono dei cartoni (cfr. atto B-1097) e non pesano pertanto molto. Anche tale elemento mo- stra che il peso lordo indicato nella fattura non può essere corretto. Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
A-7392/2014 Pagina 225 ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale, allo scopo di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 306 kg lordi – 300 kg lordi) in più di radicchio rosso rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Per il radicchio i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di zuc- chine fresche contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1098). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1093). Sull’estratto dell’ordinazione ma- noscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « zucch. », ciò che fa pensare che la ricorrente 1 – secondo le dogane – aveva a disposizione o voleva utilizzare all’impor- tazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 191 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.55 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 487.05 franchi (= 191 kg netti x fr. 2.55). Vi sono poi due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) – che fa riferimento alla fattura n. 800948 – mostra che 222 kg lordi / 210 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di 2.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 222 kg lordi / 210 kg netti di
A-7392/2014 Pagina 226 zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 483 franchi (= 210 kg netti x fr. 2.30). Come per i pomodori, anche per le zucchine il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospet- to ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposi- zione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 30 colli 191 kg netti x fr. 2.55 = fr. 487.05
Invece di 222 kg lordi in 30 colli 210 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 483.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricor- rente 1 ha invero acquistato 22 kg lordi (= 222 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per l’insalata quercia che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e con- vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 49 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 17.07.2007 Quietanza n.: 12085587 e 12085450 Documenti giustificativi: atto 32.4.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 8 (cfr. atti B-1100 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda Kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. 0809.1018 Albicocche 200 3.00 6.00 817.00
A-7392/2014 Pagina 227
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 232 kg di albicocche. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di albicocche fresche contenuti in 24 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1129). Tali dati Dichiarato atto B-1112 atto B-1123 atto B-1129 atto B-1131 atto B-1132 atto B-1134 atto B-1135 atto B-1136 0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 653.00 0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 453.00 0705.1911 Insalata romana 100 10.00 10.00 187.00 0705.2921 Insalata riccia 100 9.00 9.00 337.00 0705.2941 Radicchio rosso 100 9.00 9.00 410.00 0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 830.00
Invece di
atto B-1102
0809.1018 Albicocche,
ADC
200 3.00 6.00 817.00
0809.1019 Albicocche,
ADFC
32 204.00 65.30 0.00
0702.0011 Pomodori
cherry, ADC
100 5.00 5.00 653.00
0702.0019 Pomodori
cherry, ADFC
110 731.00 804.10 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 453.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 13 231.00 30.05 0.00
0705.1911 Insalata
romana, ADC
100 10.00 10.00 187.00
0705.1919 Insalata
romana, ADFC
13 231.00 30.05 0.00
0705.2921 Insalata riccia,
ADC
100 9.00 9.00 337.00
0705.2929 Insalata riccia,
ADFC
24
24.5
289.00
289.00
69.35
70.80
0.00
0.00
0705.2941 Radicchio
rosso, ADC
100 9.00 9.00 410.00
0705.2949 Radicchio
rosso, ADFC
50
50.5
495.00
495.00
247.50
250.00
0.00
0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 830.00
0709.9059 Zucchine,
ADFC
232 209.00 484.90 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 1'731.25 1'735.20 0.00 Differenza IVA: fr. 1'735.20 x 2.4 % = fr. 41.65
A-7392/2014 Pagina 228 risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1126). Per questa merce, il relativo estratto dell’ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di albicocche contin- gentate contenuti in 24 colli ad un prezzo di 4.24 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 817.47 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 4.24). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente- simi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Per questo invio, agli atti sono presenti due prospetti ricavato della E., entrambi datati 17 luglio 2007, facenti riferimento alla fattura n. 800958 e con i medesimi quantitativi per le merci oggetto della ripresa fiscale della DGD: il primo emesso alle ore 10:50:14 (cfr. atto B-1102) su cui sono stati aggiunti a mano i prezzi di vendita alla destra delle merci; il secondo emesso alle ore 11:05:39 (cfr. atto B-1103), su cui sono indicati a mano cinque prezzi di vendita nella colonna « Pz » alla sinistra della colonna « Pr.Unit » che riprende i prezzi di vendita indicati a mano nel primo prospetto, con gli stessi pesi rilevanti. Ciò premesso, la DGD si è fondata sull’atto B-1102, dal quale risulta che la E. ha acquistato presso il suo fornitore 232 kg lordi / 215.2 kg netti di albicocche contingentate contenuti in 24 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce, nel prospetto B-1102 è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 232 kg lordi / 215.2 kg netti di albicocche per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 753.20 franchi (= 215.2 kg netti x fr. 3.50). Che i ricorrenti abbiano seguito il « modus operandi » anche per quanto concerne questo invio risulta chiaramente dal prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg annotato a mano sul prospetto ricavato B-1103: moltiplicando detto prezzo con il peso netto di 215.2 kg risulta un prezzo totale di 817.76 franchi. In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter
A-7392/2014 Pagina 229 verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 24 colli 192.8 kg netti x fr. 4.24 = fr. 817.47
Invece di 232 kg lordi in 24 colli 215.2 kg netti x fr. 3.50 *1 215.2 kg netti x fr. 3.80 *2
=
fr. 753.20 *1
fr. 817.76 *2
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 32 kg lordi (= 232 kg lordi – 200 kg lordi) in più di albicocche rispetto a quanto dichiarato all’importa- zione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso – se si prende in considerazione il prospetto ricavato B-1102 considerato dalla DGD – il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 25 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 232 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
A-7392/2014 Pagina 230 Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 100 kg invece di 210 kg di pomodori cherry. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 93.4 kg netti di pomodori « cherry » contenuti in 66 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1131). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1126). Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « cherry », che sembrerebbe indicare la quantità richiesta dalla ricorrente 1 o il suo contingente (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.4 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contigente contenuti in 66 colli ad un prezzo di 7 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 653.80 franchi (= 93.4 kg netti x fr. 7). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 210 kg lordi / 198 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 66 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 3.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 210 kg lordi / 198 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 653.40 franchi (= 198 kg netti x fr. 3.30). In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario diffe- riscono considerevolmente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quan- tità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 66 colli 93.4 kg netti x fr. 7.00 = fr. 653.80
Invece di 210 kg lordi in 66 colli 198.0 kg netti x fr. 3.30
=
fr. 653.40 Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 110 kg lordi (= 210 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin- centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 213 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085587), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di finocchi freschi contenuti in 60 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1123). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1122). Per questa merce, il relativo estratto dell’ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1101). Per i finocchi risulta agli atti un accordo sull’utilizzazione di quote di contingente doganale, dal quale emerge che la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi dall’11 luglio 2007 al 17 luglio 2007 (cfr. atti B-1118 – B-1120). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 191 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 60 colli ad un prezzo di 2.32 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 443.12 franchi (= 191 kg netti x fr. 2.32). In
A-7392/2014 Pagina 232 questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente- simi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 213 kg lordi / 201 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 60 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe venduto 213 kg lordi / 201 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 442.20 franchi (= 201 kg netti x fr. 2.20). Come per i pomodori cherry, anche per i finocchi, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contin- gente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 60 colli 191.0 kg netti x fr. 2.32 = fr. 443.12
Invece di 213 kg lordi in 60 colli 201.0 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 442.20
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen- te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista- to 13 kg lordi (= 213 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014 Pagina 233 dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 100 kg invece di 113 kg di insalata romana. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 93.6 kg netti di lattuga romana fresca contenuti in 32 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1136). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 100 alla destra della scritta « romana », la quale – come visto per nel caso dell’insalata scarola dell’invio n. 33 – corrisponde al contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.6 kg netti di insalata romana contingentata contenuti in 32 colli ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 187.20 franchi (= 93.6 kg netti x fr. 2). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 113 kg lordi / 103.4 kg netti di insalata romana contingentata contenuti in 32 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel com- mercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risul- tano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 113 kg lordi / 103.4 kg netti di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 186.12 franchi (= 103.4 kg netti x fr. 1.80). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » romana nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini
A-7392/2014 Pagina 234 del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò precisato, come per i pomodori cherry, anche per l’insalata romana, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in pro- posito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quan- tità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 32 colli 93.6 kg netti x fr. 2.00 = fr. 187.20
Invece di 113 kg lordi in 32 colli 103.4 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 186.12
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 113 kg lordi – 100 kg lordi) in più di insalata romana rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per l’insalata romana i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin- centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. e) Dichiarazione di 100 kg invece di 124.5 kg di insalata riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 30 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1132). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi
A-7392/2014 Pagina 235 la dicitura 100 alla destra della scritta « riccia », la quale – come visto per nel caso dell’insalata scarola dell’invio n. 33 – corrisponde al contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingen- tata contenuti in 30 colli ad un prezzo di 3.59 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 337.46 franchi (= 94 kg netti x fr. 3.59). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente- simi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 124.5 kg lordi / 112.5 kg netti di riccia contenuti in 30 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 124.5 kg lordi / 112.5 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 337.50 franchi (= 112.5 kg netti x fr. 3). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, come per i cherry, anche per l’insalata riccia, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricor- rente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100.0 kg lordi in 30 colli 94.0 kg netti x fr. 3.59 = fr. 337.46
Invece di 124.5 kg lordi in 30 colli 112.5 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 337.50
A-7392/2014 Pagina 236 Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen- te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista- to 24.5 kg lordi (= 124.5 kg lordi – 100 kg lordi) in più di insalata riccia – e non soltanto 24 kg lordi indicati erroneamente dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Per l’insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin- centi. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 24.5 kg lordi a non esse- re stati dichiarati all’importazione (e non 24 kg lordi indicati dalla DGD). f) Dichiarazione di 100 kg invece di 150 kg di radicchio rosso. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96.2 kg netti di radic- chio rosso contenuti in 38 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1134). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Per questa merce, il relativo estratto dell’ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96.2 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in 38 colli ad un prezzo di 4.27 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 410.77 franchi (= 96.2 kg netti x fr. 4.27). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 150.5 kg lordi / 146.7 kg netti radicchio rosso contingentato
A-7392/2014 Pagina 237 contenuti in 38 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel com- mercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risulta- no plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 150.5 kg lordi / 146.7 kg netti di radicchio rosso per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 410.76 franchi (= 146.7 kg netti x fr. 2.80). Come per i cherry, anche per il radicchio rosso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100.0 kg lordi in 38 colli 96.7 kg netti x fr. 4.27 = fr. 410.77
Invece di 150.5 kg lordi in 38 colli 146.7 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 410.76
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen- te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista- to 50.5 kg lordi (= 150.5 kg lordi – 100 kg lordi) in più di radicchio rosso – e non soltanto 50 kg lordi indicati erroneamente dalla DGD –rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per l’insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in
A-7392/2014 Pagina 238 grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin- centi. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 50.5 kg lordi a non esse- re stati dichiarati all’importazione (e non 50 kg lordi indicati dalla DGD). g) Dichiarazione di 200 kg invece di 432 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 193 kg netti di zucchine fresche contenuti in 35 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1135). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 200 alla destra della scritta « zucch », la quale – come visto per nel caso dell’insalata scarola dell’invio n. 33 – corrisponde al contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 193 kg netti di zucchine conting. contenuti in 35 colli ad un prezzo di 4.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 829.90 franchi (= 193 kg netti x fr. 4.30). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124). Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 432 kg lordi / 414.5 kg netti di zucchine conting. contenuti in 35 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’in- grosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 432 kg lordi / 414.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 829 franchi (= 414.5 kg netti x fr. 2.00). Come per i cherry, anche per le zucchine, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo
A-7392/2014 Pagina 239 di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 35 colli 193.0 kg netti x fr. 4.30 = fr. 829.90
Invece di 432 kg lordi in 35 colli 414.5 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 829.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 232 kg lordi (= 432 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 240 Caso n. 50
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 118 kg di pomodori cherry. Per l’invio n. 50, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n. 12155192). Dalla prima, datata 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1158), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch’essa datata 19 luglio 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1151; la correzione concerne soltanto la posizione 2). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156). Per questa merce, manca una comanda manoscritta. Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 19.07.2007 Quietanza n.: 12155192 Documenti giustificativi: atto 32.4.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 9 (cfr. atti B-1138 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda Kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1146 atto B-1151 atto B-1152 atto B-1153 0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 392.00 0709.9021 Finocchi 400 7.00 28.00 695.00 0702.0091 Pomodori ramati 400 5.00 20.00 952.00 0709.7011 Spinaci 100 10.00 10.00 260.00
Invece di
atto B-1139
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 392.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
18 731.00 131.60 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 400 7.00 28.00 695.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 9 231.00 20.80 0.00
0702.0091 Pomodori ramati,
ADC
400 5.00 20.00 952.00
0702.0099 Pomodori ramati,
ADFC
160 264.00 422.40 0.00
0709.7011 Spinaci, ADC 100 10.00 10.00 260.00
0709.7019 Spinaci, ADFC 8 204.00 16.30 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 591.10 0.00 Differenza IVA: fr. 591.10 x 2.4 % = fr. 14.20
A-7392/2014 Pagina 241 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.09 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 392.64 franchi (= 96 kg netti x fr. 4.09). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 50 il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che 118 kg lordi / 112 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra « vendite ») – verosimilmente in franchi svizzeri – che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 118 kg lordi / 112 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 392 franchi (= 112 kg netti x fr. 3.50). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 20 colli 96.0 kg netti x fr. 4.09 = fr. 392.64
Invece di 118 kg lordi in 20 colli 112.0 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 392.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
A-7392/2014 Pagina 242 per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen- te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista- to 18 kg lordi (= 118 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 26). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 118 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 400 kg invece di 409 kg di finocchi. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara- zione doganale agli atti (cfr. atti B-1152 e B-1159), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156), risulta l’importa- zione di 400 kg lordi / 384 kg netti di finocchi freschi contenuti in 80 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Per questa merce, manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 384 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 80 colli ad un prezzo di 1.81 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 695.04 franchi (= 384 kg netti x fr. 1.81). In
A-7392/2014 Pagina 243 questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente- simi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che 409 kg lordi / 385 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra « vendite ») – verosimilmente in franchi svizzeri – che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 409 kg lordi / 385 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 693 franchi (= 385 kg netti x fr. 1.80). Come per i cherry, anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendi- ta unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita tota- le nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 400 kg lordi in 80 colli 384.0 kg netti x fr. 1.81 = fr. 695.04
Invece di 409 kg lordi in 80 colli 385.0 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 693.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen- te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista- to 9 kg lordi (= 409 kg lordi – 400 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014 Pagina 244 dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 400 kg invece di 560 kg di pomodori ramati. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara- zione doganale agli atti (cfr. atti B-1154 e B-1161), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1150 e B-1157), risulta l’importa- zione di 400 kg lordi / 385.4 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 73 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Per questa merce, manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 385.4 kg netti di pomodori ramati conting. contenuti in 73 colli ad un prezzo di 2.47 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 951.94 franchi (= 385.4 kg netti x fr. 2.47). Anche in questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che 560 kg lordi / 527.9 kg netti di pomodori ramati conting. contenuti in 73 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra « vendite ») – verosimilmente in franchi svizzeri – che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 560 kg lordi / 527.9 kg netti di detti pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 950.22 franchi (= 527.9 kg netti x fr. 1.80). Come per i cherry, anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di ven- dita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita
A-7392/2014 Pagina 245 totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricor- rente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 400 kg lordi in 73 colli 385.4 kg netti x fr. 2.47 = fr. 951.94
Invece di 560 kg lordi in 73 colli 527.9 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 950.22
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen- te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista- to 160 kg lordi (= 560 kg lordi – 400 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all’importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i pomodori ramati ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e con- vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di spinaci. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara- zione doganale agli atti (cfr. atti B-1153 e B-1160), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156), risulta l’importa- zione di 100 kg lordi / 70 kg netti di spinaci freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Per questa merce, manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 70 kg netti di spinaci contingentati spinat contenuti in 20 colli ad un prezzo di 13 franchi a collo, per un totale,
A-7392/2014 Pagina 246 calcolato sul numero di colli, di 260 franchi (= 20 colli x fr. 13). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che 108 kg lordi / 78 kg netti di spinaci contingentati spinat contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 13.00 franchi a collo (cfr. colonna di sinistra « vendite ») – verosimilmente in franchi svizzeri – che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dun- que venduto 108 kg lordi / 78 kg netti di spinaci per lo stesso prezzo totale, calcolato sullo stesso numero di colli, di 260 franchi (= 20 colli x fr. 13). In casu, il numero di colli, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contin- gente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato applicato nei due casi al numero di colli, mentre la quantità di merce è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 20 colli 20 colli x fr. 13.00
= fr. 260.00
Invece di 108 kg lordi in 20 colli 20 colli x fr. 13.00
=
fr. 260.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 108 kg lordi – 100 kg lordi) in più di spinaci rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Per gli spinaci ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 247 Caso n. 51
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 119 kg di pomodori cherry. Per l’invio n. 51, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n.12247789). Dalla prima, datata 23 luglio 2007 (cfr. atto B-1191), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch’essa datata 23 luglio 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1181; la correzione concerne solo la posizione 18). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di conse- gna (cfr. atti B-1174, B-1175 e B-1188). Per questa merce, l’ordinazione manoscritta – a cui fa erroneamente riferimento l’AFC indicando i dati concernenti le zucchine anziché i pomodori cherry – non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1163). Agli atti è altresì presente l’elenco dei contingenti del 23 luglio 2007 dal quale risulta che per i pomodori ciliegia (cherry) la ricorrente 1 dal 18 luglio 2007 al 24 luglio 2007 disponeva di una quota di contingente di 100 kg lordi (cfr. atto B-1178) e dal 20 luglio al 24 luglio 2007 una quota di contingente di 200 kg (cfr. atto B-1179). Il giorno dell’importazione (23 luglio 2007), essa disponeva dunque di una quota di 300 kg di pomodori cherry. Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 23.07.2007 Quietanza n.: 12247789 Documenti giustificativi: atto 32.4.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 10 (cfr. atti B-1138 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1170 atto B-1181 atto B-1182 0702.0011 Pomodori Cherry 100 5.00 5.00 396.00 0709.9021 Finocchi 400 7.00 28.00 851.00
Invece di
atto B-1164
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 396.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
19 731.00 138.90 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 400 7.00 28.00 851.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 6 231.00 13.85 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 152.75 0.00 Differenza IVA: fr. 152.75 x 2.4% = fr. 3.60
A-7392/2014 Pagina 248 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800979 del 23 luglio 2007 (cfr. atto B-1170), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.12 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 395.52 franchi (= 96 kg netti x fr. 4.12). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1165 e B-1187). Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 51 il relativo prospetto ricavato del 23 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1164) – che fa riferimento alla fattura n. 800979 – mostra che 119 kg lordi / 113 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 119 kg lordi / 113 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 395.50 franchi (= 113 kg netti x fr. 3.50). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente uno dei due contingenti della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta dimi- nuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 20 colli 96.0 kg netti x fr. 4.12 = fr. 395.52
Invece di 119 kg lordi in 20 colli 113.0 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 395.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
A-7392/2014 Pagina 249 per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen- te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista- to 19 kg lordi (= 119 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Nella misura in cui i predetti 19 kg lordi non sono stati dichiarati all’importazione, che la ricorrente 1 avesse a sua disposizione una quota di contingente di 300 kg lordi è qui ininfluente: in caso di mancata dichiarazione di un quantitativo di merce all’importazione, alla stessa va infatti applicata l’aliquota di dazio più alta, in concreto l’ADFC (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio). Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 26). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 119 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 400 kg invece di 406 kg di finocchi. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara- zione doganale agli atti (cfr. atti B-1182 e B-1192), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1174, B-1175 e B-1188), risulta l’importazione di 400 kg lordi / 385 kg netti di finocchi freschi contenuti in 100 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E._______, risulta la dicitura 400 a fianco della scritta « fin. » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a
A-7392/2014 Pagina 250 disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1163). Tale contingente trova conferma nell’elenco dei contingenti del 23 luglio 2007, dal quale risulta che per i finocchi la ricorrente 1 non aveva solo a disposizione una quota di 400 kg lordi dal 20 luglio 2007 al 24 luglio 2007, ma anche una quota di 200 kg dal 18 luglio 2007 al 24 luglio 2007 (cfr. atti B-1178 e B-1179). Il giorno dell’importazione (23 luglio 2007), essa disponeva dunque di una quota di 600 kg di finocchi. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800979 del 23 luglio 2007 (cfr. atto B-1170), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 385 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 100 colli ad un prezzo di 2.21 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 850.85 franchi (= 385 kg netti x fr. 2.21). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente- simi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1165 e B-1187). Anche qui, il prospetto ricavato del 23 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1164) – che fa riferimento alla fattura n. 800979 – mostra che 406 kg lordi / 386 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 406 kg lordi / 386 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 849.20 franchi (= 386 kg netti x fr. 2.20). Anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario diffe- riscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente uno dei due contingenti della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 400 kg lordi in 100 colli 385 kg netti x fr. 2.21 = fr. 850.85
Invece di 406 kg lordi in 100 colli 386 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 849.20
A-7392/2014 Pagina 251 Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen- te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista- to 6 kg lordi (= 406 kg lordi – 400 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Nella misura in cui i predetti 6 kg lordi non sono stati dichiarati all’importazione, che la ricorrente 1 avesse a sua disposizione una quota di contingente di 600 kg lordi è qui ininfluente: in caso di mancata dichiarazione di un quantitativo di merce all’importazione, alla stessa va infatti applicata l’aliquota di dazio più alta, in concreto l’ADFC (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio). Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i finocchi ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 52 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 26.07.2007 Quietanza n.: 12358859 Documenti giustificativi: atto 32.4.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 11 (cfr. atti B-1197 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1203 atto B-1211 0709.9041 Prezzemolo riccio 100 10.00 10.00 270.00
Invece di atto B-1198 0709.9041 Prezzemolo riccio, ADC 100 10.00 10.00 270.00 0709.9049 Prezzemolo riccio, ADFC 10 512.00 51.20 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di prezzemolo.
Differenza di dazio: 51.20 0.00 Differenza IVA: fr. 51.20 x 2.4% = fr. 1.20
A-7392/2014 Pagina 252 Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12358859), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 77 kg netti di prezzemolo riccio fresco contenuti in 18 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1211). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1207). Per questo invio, manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800989 del 26 luglio 2007 (cfr. atto B-1203), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 77 kg netti di prezz. riccio conting. cat. I contenuti in 18 colli ad un prezzo di 15 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 270 franchi (= 18 colli x fr. 15). Vi è poi una copia, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1205). Come per l’invio n. 2, anche per il prezzemolo dell’invio n. 52 il relativo prospetto ricavato del 26 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1198) – che fa riferimento alla fattura n. 800989 – mostra che 110 kg lordi / 86.6 kg netti di prezz. riccio conting. cat. I contenuti in 18 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 15 franchi a collo – annotato verosi- milmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 86.6 kg di prezzemolo per lo stesso prezzo totale, calcolato sullo stesso numero di colli, di 270 franchi (= 18 colli x fr. 15). In casu, il numero di colli, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato applicato nei due casi al numero di colli, mentre la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 18 colli 18 colli x fr. 15.00
= fr. 270.00
Invece di 110 kg lordi in 18 colli 18 colli x fr. 15.00
=
fr. 270.00
A-7392/2014 Pagina 253 Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino- re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi – 100 kg lordi) in più di prezzemolo rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 26 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 53 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 24.08.2007 Quietanza n.: 13086608 Documenti giustificativi: atto 32.4.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 12 (cfr. atti B-1214 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1225 atto B-1235 atto B-1236 atto B-1239 atto B-1240 0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 550.00 0702.0091 Pomodori ramati 500 5.00 25.00 780.00
Invece di atto B-1216 0702.0011 Pomodori cherry, ADC 100 5.00 5.00 550.00 0702.0019 Pomodori cherry, ADFC 16 731.00 116.95 0.00
A-7392/2014 Pagina 254
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry. Per l’invio n. 53, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n. 13086608). Dalla prima, datata 23 agosto 2007 (cfr. atto B-1249), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 97.4 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 13 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch’essa datata 23 agosto 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atti B-1235 e B-1236; le correzioni non si riferiscono alle posizioni qui discusse). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1227, B-1228 e B-1253). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « cherry » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di kg lordi ADC (cfr. atto B-1215). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801065 del 23 agosto 2007 (cfr. atto B-1225), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97.4 kg netti di pomodor. datt. cherry cilieg. contingente contenuti in 13 colli ad un prezzo di 5.92 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 576.61 franchi (= 97.4 kg netti x fr. 5.92). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B- 1218, B-1219, B-1220 e B-1245). Per questo invio, agli atti sono presenti due prospetti ricavato della E._______, entrambi datati 23 agosto 2007, facenti riferimento alla fattura n. 801065 e indicanti i medesimi quantitativi per le merci oggetto della ripresa fiscale dell’autorità inferiore: il primo emesso alle ore 11:52:03 (cfr. atto B-1216) su cui sono stati aggiunti a mano i prezzi di vendita alla destra delle merci; il secondo alle ore 11:58:22 (cfr. atto B-1217), su quale 0702.0091 Pomodori ramati, ADC 500 5.00 25.00 780.00 0702.0099 Pomodori ramati, ADFC 10 264.00 26.40 0.00 Fatti contestati: a) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry. b) dichiarazione di 500 kg invece di 510 kg di pomodori ramati.
Differenza di dazio: 143.35 0.00 Differenza IVA: fr. 143.35 x 2.9% = fr. 3.40
A-7392/2014 Pagina 255 – oltre ad indicare alcuni prezzi a mano alla destra delle merci – sono stati integrati nella colonna « Pr.Unit » i prezzi di vendita indicati a mano nel primo prospetto ricavato. In definitiva, per le merci oggetto della ripresa fiscale – in casu, pomodori cherry e pomodori ramati – della DGD, il prezzo di vendita unitario indicato a mano nel prospetto ricavato B-1216 è lo stesso che è stato integrato nella colonna « Pr.Unit » nel prospetto ricavato B-1217. Ciò premesso, la DGD si è fondata sull’atto B-1216, dal quale risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 116 kg lordi / 110.8 kg netti di pomodor. datt. cherry cilieg. contingente contenuti in 13 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 5.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 116 kg lordi / 110.8 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 576.16 franchi (= 110.8 kg netti x fr. 5.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 13 colli 97.4 kg netti x fr. 5.92 = fr. 576.61
Invece di 116 kg lordi in 13 colli 110.8 kg netti x fr. 5.20
=
fr. 576.16
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen- te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
A-7392/2014 Pagina 256 Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 27). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 116 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 500 kg invece di 510 kg di pomodori ramati. Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara- zione doganale agli atti (cfr. atti B-1239, B-1240 e B-1247), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1229, B-1230 e B-1252), risulta l’importazione di 500 kg lordi / 484 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 64 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F. risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « ramato » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1215). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801065 del 23 agosto 2007 (cfr. atto B-1225), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 484 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 64 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 774.40 franchi (= 484 kg netti x fr. 1.60). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1218, B-1219, B- 1220 e B-1245).
A-7392/2014 Pagina 257 Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1216 e quanto indicato per i pomodori cherry) risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 510 kg lordi / 483.1 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 64 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 510 kg lordi / 483.1 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 772.96 franchi (= 483.1 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e quello unitario, come pure il numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale – rispettando verosimil- mente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 500 kg lordi in 64 colli 484.0 kg netti x fr. 1.60 = fr. 774.40
Invece di 510 kg lordi in 64 colli 483.1 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 772.96
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 510 kg lordi – 500 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i pomodori ramati i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia
A-7392/2014 Pagina 258 in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e con- vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 54
a) Dichiarazione di 150 kg invece di 166 kg di insalata scarola. Per l’invio n. 54, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram- be con il numero di quietanza n. 13169260). Dalla prima, datata 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1285), risulta l’importazione di 150 kg lordi / 143 kg netti di indivia scarola fresca contenuti in 22 colli (cartoni) acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch’essa del 27 agosto 2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1272; le correzioni si riferiscono alla posizione 14 qui non discussa). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1267 e B-1280). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 27.08.2007 Quietanza n.: 13169260 Documenti giustificativi: atto 32.4.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 13 (cfr. atti B-1254 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1262 atto B-1272 atto B-1275 atto B-1274 0705.2911 Scarola 150 9.00 13.50 314.00 0709.3011 Melanzane 200 10.00 20.00 284.00 0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 475.00
Invece di
atto B-1255
0705.2911 Scarola, ADC 150 9.00 13.50 314.00
0705.2919 Scarola, ADFC 16 211.00 33.75 0.00
0709.3011 Melanzane, ADC 200 10.00 20.00 284.00
0709.3019 Melanzane,
ADFC
4 150.00 6.00 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 475.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 40 209.00 83.60 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 123.35 0.00 Differenza IVA: fr. 123.35 x 2.4% = fr. 2.95
A-7392/2014 Pagina 259 E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 143 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 2.20 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 314.60 franchi (= 143 kg netti x fr. 2.20). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279). Come per l’invio n. 2, anche per l’insalata scarola dell’invio n. 54 il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) – che fa riferimento alla fattura n. 801075 – mostra che 166 kg lordi / 155 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 166 kg lordi / 155 kg netti di insalata scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 310 franchi (= 155 kg netti x fr. 2). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » scarola nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e quello unitario, come pure il numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale – rispettando verosimil- mente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 150 kg lordi in 22 colli 143 kg netti x fr. 2.20 = fr. 314.60
Invece di 166 kg lordi in 22 colli 155 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 310.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino- re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
A-7392/2014 Pagina 260 16 kg lordi (= 166 kg lordi – 150 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all’importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 27). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 166 kg lordi anziché i 150 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di melanzane tonde. Come per l’insalata scarola anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1275 e B-1287), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1268, B-1277 e B-1281), risulta l’importa- zione di 200 kg lordi / 178 kg netti di melanzane fresche contenuti in 44 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 178 kg netti di melan- zane tonde conting. contenuti in 44 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 284.80 franchi (= 178 kg netti x fr. 1.60). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279).
A-7392/2014 Pagina 261 Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) – che fa riferimento alla fattura n. 801075 – mostra che 204 kg lordi / 177.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 44 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso ven- gono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F.. Il prezzo è lo stesso come sulla fattura menzionata poco fa. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 204 kg lordi / 177.6 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 284.16 franchi (= 177.6 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere quasi lo stesso di quello nella fattura; il prezzo unitario e il numero di colli sono invece uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è leggermente differente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il peso lordo è stato ridotto da 204 kg a 200 kg e il peso netto da 178 kg a 176 kg. La diversa differenza di peso riscontrata tra le due indicazioni dei pesi lordi (4 kg) e le due indicazioni dei pesi netti (2 kg) mostra ulteriormente che c’è stata una manipolazione di almeno un’indicazione nella fattura.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 44 colli 178.0 kg netti x fr. 1.60 = fr. 284.80
Invece di 204 kg lordi in 44 colli 177.6 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 284.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino- re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 204 kg lordi – 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
A-7392/2014 Pagina 262 Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta- zione sollevata per l’insalata scarola che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin- centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 240 kg di zucchine. Come per l’insalata scarola anche qui dalle due versioni della dichiarazione doganale agli atti (cfr. atti B-1274 e B-1287), come pure dai due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1268, B-1277 e B-1281), risulta l’importa- zione di 200 kg lordi / 194 kg netti di zucchine contenuti in 30 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E.. Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007 (cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 194 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 475.30 franchi (= 194 kg netti x fr. 2.45). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) – che fa riferimento alla fattura n. 801075 – mostra che 240 kg lordi / 225 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 240 kg lordi / 225 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 472.50 franchi (= 225 kg netti x fr. 2.10). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre il prezzo di vendita unitario e la quantità di merce (lorda/netta) differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale – rispettando verosi- milmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
A-7392/2014 Pagina 263
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 30 colli 194.0 kg netti x fr. 2.45 = fr. 475.30
Invece di 240 kg lordi in 30 colli 225.0 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 472.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino- re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 40 kg lordi (= 240 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l’insalata scarola che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 55
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13499531), utilizzata per lo Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 06.09.2007 Quietanza n.: 13499531 Documenti giustificativi: atto 32.4.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4, separatore 14 (cfr. atti B-1288 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1296 atto B-1301 0704.9051 Broccoletti 100 10.00 10.00 390.00
Invece di atto B-1289 0704.9051 Broccoletti, ADC 100 10.00 10.00 390.00 0704.9059 Broccoletti, ADFC 10 228.00 22.80 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di broccoletti.
Differenza di dazio: 22.80 0.00 Differenza IVA: fr. 22.80 x 2.4% = fr. 0.55
A-7392/2014 Pagina 264 sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 91 kg netti di brocco- letti freschi contenuti in 20 colli (cassa [«box»] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1301). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1299). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « brocc. » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B- 1290). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801116 del 6 settembre 2007 (cfr. atto B-1296), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 91 kg netti di broccoletti film broccoli contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.29 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 390.39 franchi (= 91 kg netti x fr. 4.29). In casu, il prezzo di vendita unitario è l’unico sulla fattura che non è stato arrotondato di 10 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1298), l’altra senza (cfr. atto B-1291). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 55 il relativo prospetto ricavato del 6 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1289) – che fa riferimento alla fattura n. 80116 – mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti film broccoli contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.90 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 390 franchi (= 100 kg netti x fr. 3.90). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unita- rio, differiscono chiaramente. Per poter mantenere molto simile il prezzo di vendita totale – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato,
A-7392/2014 Pagina 265 mentre la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 20 colli 91 kg netti x fr. 4.29
= fr. 390.39
Invece di 110 kg lordi in 20 colli 100 kg netti x fr. 3.90
=
fr. 390.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 10 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi – 100 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 28). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 266 Caso n. 56
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di cavolfiori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190.4 kg netti di cavolfiori freschi contenuti in 24 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1321). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Per questa merce, l’estratto dell’ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1308). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 10.09.2007 Quietanza n.: 1359161 Documenti giustificativi: atto 32.5.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 1 (cfr. atti B-1307 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1318 atto B-1321 atto B-1322 atto B-1323 atto B-1325 atto B-1326 0704.1091 Cavolfiori 200 7.00 14.00 495.00 0707.0021 Cetrioli nostrani 99 99.2 10.00 10.00 9.90 9.90 259.00 259.00 0709.3011 Melanzane tonde 200 10.00 20.00 526.00 0704.9041 Cavoli verze 400 3.00 12.00 498.00 0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 539.00
Invece di
atto B-1309
0704.1091 Cavolfiori, ADC 200 7.00 14.00 495.00
0704.1099 Cavolfiori, ADFC 7 163.00 11.40 0.00
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100
99.2
10.00
10.00
10.00
9.90
259.00
259.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
7
8
144.00
144.00
10.10
11.50
0.00
0.00
0709.3011 Melanzane
tonde, ADC
200 10.00 20.00 526.00
0709.3019 Melanzane
tonde, ADFC
10 233.00 23.30 0.00
0704.9041 Cavoli verze,
ADC
400 3.00 12.00 498.00
0704.9049 Cavoli verze,
ADFC
4 194.00 7.75 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 539.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 2 209.00 4.20 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 56.85 58.15 0.00
Differenza IVA: fr. 58.15 x 2.4% = fr. 1.40
A-7392/2014 Pagina 267 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190.4 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 495.04 franchi (= 190.4 kg netti x fr. 2.60). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Come per l’invio n. 2, anche per i cavolfiori dell’invio n. 56 il relativo pro- spetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) – che fa riferimento alla fattura n. 801128 – mostra che 207 kg lordi / 190.2 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indi- cato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg – annotato verosimil- mente dal signor F._______ – che la E., secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 207 kg lordi / 190.2 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 475.50 franchi (= 190.2 kg netti x fr. 2.50). In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantita- tivo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi di ven- dita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 207 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cavolfiori rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014 Pagina 268 dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 28). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 207 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 99.2 kg invece di 107.2 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 99.2 kg lordi / 94.5 kg netti di ce- trioli nostrani freschi contenuti in 15 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1322). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli » ciò che significa verosimil- mente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’impor- tazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99.2 kg lordi / 94.5 kg netti di cetrioli nostrani conting. contenuti in 15 colli, suddivisi in due quantitativi: 7.2 kg lordi / 6.4 kg netti (2 colli) ad un prezzo di 7.10 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 45.44 franchi (= 6.4 kg netti x fr. 7.10); 92 kg lordi / 88.1 kg netti (13 colli) ad un prezzo di 2.42 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 213.20 franchi (= 88.1 kg netti x fr. 2.42). Il prez- zo totale ammonta dunque a 258.64 franchi. Si noti poi, come per una parte
A-7392/2014 Pagina 269 della merce il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato a 5 cen- tesimi. Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) – che fa riferimento alla fattura n. 801128 – mostra che 107.2 kg lordi / 98.6 kg netti di cetrioli nostrani conting. contenuti in 15 colli – suddivisi in due quantitativi: 7.2 kg lordi / 6.4 kg netti (2 colli) e 100 kg lordi / 92.2 kg netti (13 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano – verosimilmente dal signor F._______ –il prezzo di vendita di 7.00 franchi/kg per i primi 2 colli e un prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg per i restanti 13 colli che la E., secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 107.2 kg lordi / 98.6 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 247.64 franchi: (= 6.4 kg netti x fr. 7) + (92.2 kg netti x fr. 2.20). Come per i cavolfiori, anche per i cetrioli nostrani solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costitui- scono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 107.2 kg lordi – 99.2 kg lordi) in più di cavolfiori – e non soltanto 7 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (99.2 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
A-7392/2014 Pagina 270 Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i cavolfiori che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99.2 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 8 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). c) Dichiarazione di 200 kg invece di 210 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190.5 kg netti di melanzane fresche contenuti in 38 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1323). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Per questa merce l’estratto della comanda manoscritta non fornisce alcun dato utile (cfr. atto B-1309). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190.5 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 38 colli ad un prezzo di 2.76 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 525.78 franchi (= 190.5 kg netti x fr. 2.76). Si noti poi, come per le melanzane il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) – che fa riferimento alla fattura n. 801128 – mostra che 213 kg lordi / 201.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 38 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 213 kg
A-7392/2014 Pagina 271 lordi / 201.6 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 504 franchi (= 201.6 kg netti x fr. 2.50) Come per i cavolfiori, anche per le melanzane tonde solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contin- gente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi – 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per le melanzane tonde i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin- centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 400 kg invece di 404 kg di cavoli verze di Milano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 400 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano freschi contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1326). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B- 1328). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 400 a fianco della scritta « verza » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
A-7392/2014 Pagina 272 di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano contingente contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 498.40 franchi (= 356 kg netti x fr. 1.40). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) – che fa riferimento alla fattura n. 801128 – mostra che 404 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano contingente contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 404 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 462.80 franchi (= 356 kg netti x fr. 1.30). Come per i cavolfiori, anche per i cavoli verze il numero di colli, il tipo di merce e il peso netto sono rimasti uguali, mentre il peso lordo e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura il peso lordo della mer- ce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, va qui rilevato che la sola riduzione del peso lordo senza contemporanea riduzione del peso netto, allorquando – come in concreto – i colli sono gli stessi, non risulta di fatto possibile. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 404 kg lordi – 400 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all’importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014 Pagina 273 dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i cavolfiori che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. e) Dichiarazione di 200 kg invece di 202 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 186 kg netti di zucchine fresche contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1325). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1328). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « zucchine » ciò che significa verosimil- mente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007 (cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 186 kg netti di zucchine conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.90 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 539.40 franchi (= 186 kg netti x fr. 2.90). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311). Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) – che fa riferimento alla fattura n. 801128 – mostra che 202 kg lordi / 186 kg netti di zucchine conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 202 kg lordi / 186 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 520.80 franchi (= 186 kg netti x fr. 2.80).
A-7392/2014 Pagina 274 Come per i cavolfiori, anche per le zucchine il numero di colli, il tipo di merce e il peso netto sono rimasti uguali, mentre il peso lordo e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura il peso lordo della mer- ce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, va qui rilevato che la sola riduzione del peso lordo senza contemporanea riduzione del peso netto, allorquando – come in concreto – i colli sono gli stessi, non risulta di fatto possibile. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 2 kg lordi (= 202 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cavolfiori che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 275 Caso n. 57
a) Dichiarazione di 50 kg invece di 61 kg di indivia riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13729087), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 50 kg lordi / 47.3 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 9 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1352). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1348). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta risulta la dicitura 50 cerchiata a fianco della scritta « 50 kg riccia » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 50 kg lordi ADC (cfr. atto B-1330). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atti B-1339 e B-1340), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 50 kg lordi / 47.3 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 9 colli ad un prezzo di 2.51 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 118.72 franchi (= 47.3 kg netti x fr. 2.51). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i mede- simi dati (cfr. atti B-1333, B-1334, B-1344 e B-1345). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 13.09.2007 Quietanza n.: 13729087 Documenti giustificativi: atto 32.5.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 2 (cfr. atti B-1329 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa Kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1339 atto B-1340 atto B-1352 atto B-1353 0705.2921 Riccia 50 9.00 4.50 119.00 0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 416.00
Invece di
atto B-1331
atto B-1332
0705.2921 Riccia, ADC 50 9.00 4.50 119.00
0705.2929 Riccia, ADFC 11 289.00 31.80 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 416.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 16 209.00 33.45 0.00
0806.1011 Uva 301 10.00 30.10 662.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 95.35 0.00 Differenza IVA: fr. 18.15 fr. 95.35 x 2.4% = fr. 2.30
A-7392/2014 Pagina 276 Come per l’invio n. 2, anche per l’indivia riccia dell’invio n. 57 il relativo prospetto ricavato del 13 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B- 1331) – che fa riferimento alla fattura n. 801141 – mostra che 61 kg lordi / 56.5 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 9 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 61 kg lordi / 56.5 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 118.65 franchi (= 56.5 kg netti x fr. 2.10). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 50 kg lordi in 9 colli 47.3 kg netti x fr. 2.51 = fr. 118.72
Invece di 61 kg lordi in 9 colli 56.5 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 118.65
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figu- rare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per elu- dere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giu- dizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 61 kg lordi – 50 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a quanto dichiarato all’importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
A-7392/2014 Pagina 277 Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 28 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 61 kg lordi anziché i 50 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa- zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13729087), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 193.4 kg netti di zucchine fresche contenuti in 22 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1353). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1347). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta risulta la dicitura 200 cerchiata a fianco della scritta « 200 kg zucchine » ciò che significa verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1330). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atti B-1339 e B-1340), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 193.4 kg netti di zucchine conting. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 2.15 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 415.81 franchi (= 193.4 kg netti x
A-7392/2014 Pagina 278 fr. 2.15). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1333, B-1334, B-1344 e B-1345). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1331) – che fa riferimento alla fattura n. 801141 – mostra che 216 kg lordi / 207.2 kg netti di zucchine conting. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 207.2 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 414.40 franchi (= 207.2 kg netti x fr. 2). Come per l’insalata riccia, anche per le zucchine il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 22 colli 193.4 kg netti x fr. 2.15 = fr. 415.81
Invece di 216 kg lordi in 22 colli 207.2 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 414.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
A-7392/2014 Pagina 279 Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l’insalata riccia che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. c) Omessa dichiarazione di 301 kg di uva. Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 801148 del 14 settembre 2007 (cfr. atto B-1332), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 301.5 kg lordi / 275.9 kg netti di uva Italia contenuti in 32 colli al prezzo di vendita di 2.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 662.16 franchi (= 275.9 kg netti x fr. 2.40). Sulla fattura è poi annotata a mano la dicitura « merce spedita il 13.09.2007 »; al riguardo i ricorrenti non si esprimono. Le varie uve dichiarate nella dichiarazione n. 13729087 sono tutte menzio- nate nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atto B-1339). Per l’uva acquistata con fattura n. 801148 del 14 settembre 2007 (cfr. atto B- 1332), agli atti non risulta invece alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata dichiarata all’importazione, appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d’inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni dell’autorità inferiore, affer- mando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto tutta la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 29 seg.). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all’importazione, sicché si deve concludere che i dazi doganali e l’IVA all’importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im- portazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
A-7392/2014 Pagina 280 Caso n. 58 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 17.09.2007 Quietanza n.: 13820955 Documenti giustificativi: atto 32.5.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 3 (cfr. atti B-1360 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1368 atto B-1380 atto B-1387 atto B-1381 atto B-1382 atto B-1383 atto B-1385 atto B-1387 0707.0021 Cetrioli nostrani 100 10.00 10.00 250.00 0704.9051 Broccoletti 150 10.00 15.00 571.00 0704.1091 Cavolfiori 200 7.00 14.00 508.00 0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 539.00 0705.2971 Cicoria bianca 200 9.00 18.00 599.00 0709.3011 Melanzane tonde 200 10.00 20.00 458.00 0702.0091 Pomodori ramati 514 5.00 25.70 1'481.00 0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 533.00
Invece di
atto B-1361
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100 10.00 10.00 250.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
8 144.00 11.50 0.00
0704.9051 Broccoletti, ADC 150 10.00 15.00 571.00
0704.9059 Broccoletti,
ADFC
30 228.00 68.40 0.00
0704.1091 Cavolfiori, ADC 200 7.00 14.00 508.00
0704.1099 Cavolfiori, ADFC 24 163.00 39.10 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 539.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 3 231.00 6.95 0.00
0705.2971 Cicoria bianca,
ADC
200 9.00 18.00 599.00
0705.2979 Cicoria bianca,
ADFC
26 103.00 26.80 0.00
0709.3011 Melanzane
tonde, ADC
200 10.00 20.00 458.00
0709.3019 Melanzane
tonde, ADFC
22 233.00 7.00 0.00
0702.0091 Pomodori ramati,
ADC
514 5.00 25.70 1'481.00
0702.0099 Pomodori ramati,
ADFC
170 264.00 448.80 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 533.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 7 209.00 14.65 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 667.45 0.00 Differenza IVA: fr. 15.90 fr. 667.45 x 2.4% = 16.00
A-7392/2014 Pagina 281 a) Dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di cetrioli. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96.8 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1380). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96.8 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli ad un prezzo di 2.58 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 249.74 franchi (= 96.8 kg netti x fr. 2.58). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi; gli altri prezzi unitari non arrotondati si riferiscono ad altre merci dell’invio n. 58. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Come per l’invio n. 2, anche per i cetrioli dell’invio n. 58 il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 – mostra che 108 kg lordi / 103.5 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 108 kg lordi / 103.5 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 227.70 franchi (= 103.5 kg netti x fr. 2.20). In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente
A-7392/2014 Pagina 282 importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 108 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 29). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 108 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. b) Dichiarazione di 150 kg invece di 180 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 150 kg lordi / 135 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1387). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
A-7392/2014 Pagina 283 di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 135 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 4.23 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 571.05 franchi (= 135 kg netti x fr. 4.23). Anche qui, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 – mostra che 180 kg lordi / 150 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 180 kg lordi / 150 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 570 franchi (= 150 kg netti x fr. 3.80). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 150 kg lordi in 30 colli 135 kg netti x fr. 4.23 = fr. 571.05
Invece di 180 kg lordi in 30 colli 150 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 570.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricor- rente 1 ha invero acquistato 30 kg lordi (= 180 kg lordi – 150 kg lordi) in più
A-7392/2014 Pagina 284 di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i broccoletti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. c) Dichiarazione di 200 kg invece di 224 kg di cavolfiori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192.5 kg netti di cavolfiori freschi contenuti in 25 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1380). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.5 kg netti di cavolfiori conting. cat. 2 contenuti in 25 colli ad un prezzo di 2.64 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 508.20 franchi (= 192.5 kg netti x fr. 2.64). Anche qui, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 – mostra che 224 kg lordi / 211.5 kg netti di cavolfiori conting. cat. 2 contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
A-7392/2014 Pagina 285 secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 224 kg lordi / 211.5 kg netti di cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 465.30 franchi (= 211.5 kg netti x fr. 2.20). Come per i cetrioli nostrani, anche per i cavolfiori solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acqui- stato 24 kg lordi (= 200 kg lordi – 224 kg lordi) in più di cavolfiori rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i cavolfiori i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. d) Dichiarazione di 200 kg invece di 203 kg di finocchi. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di finocchi freschi contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1381). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
A-7392/2014 Pagina 286 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.2 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 54 colli ad un prezzo di 2.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 539.22 franchi (= 189.2 kg netti x fr. 2.85). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 – mostra che 203 kg lordi / 192.2 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 54 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 203 kg lordi / 192.2 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 538.16 franchi (= 192.2 kg netti x fr. 2.80). Come per i broccoletti, anche per i finocchi prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prez- zo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 30 colli 189.2 kg netti x fr. 2.85 = fr. 539.22
Invece di 203 kg lordi in 54 colli 192.2 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 538.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 203 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto
A-7392/2014 Pagina 287 a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. e) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di cicoria bianca. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di cicoria bianca di Milano fresca contenuti in 50 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1382). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 50 colli ad un prezzo di 3.15 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 598.50 franchi (= 190 kg netti x fr. 3.15). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 – mostra che 226 kg lordi / 213.5 kg netti di ins. cicoria Milano bianca cont. contenuti in 50 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
A-7392/2014 Pagina 288 fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 213.5 kg netti di cicoria per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 597.80 franchi (= 213.5 kg netti x fr. 2.80). Come per i broccoletti, anche per la cicoria prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 50 colli 190.0 kg netti x fr. 3.15 = fr. 598.50
Invece di 226 kg lordi in 50 colli 213.5 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 597.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cicoria rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per la cicoria i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. f) Dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di melanzane. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di
A-7392/2014 Pagina 289 melanzane fresche contenuti in 48 colli (cartoni), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1383). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 185.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 48 colli ad un prezzo di 2.47 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 458.43 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 2.47). Si nota che il prezzo di vendita unitario pure non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B- 1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 – mostra che 222 kg lordi / 207.6 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 222 kg lordi / 207.6 kg netti di melanzane tonde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 456.72 franchi (= 207.6 kg netti x fr. 2.20). Come per i broccoletti, anche per le melanzane prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 48 colli 185.6 kg netti x fr. 2.47 = fr. 458.43
Invece di 222 kg lordi in 48 colli 207.6 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 456.72
A-7392/2014 Pagina 290 Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricor- rente 1 ha invero acquistato 22 kg lordi (= 222 kg lordi – 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta- zione sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. g) Dichiarazione di 514 kg invece di 684 kg di pomodori. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 514 kg lordi / 484 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in 100 colli (cartoni), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1385). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 514 kg lordi / 484 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 100 colli ad un prezzo di 3.06 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'481.04 franchi (= 484 kg netti x fr. 3.06). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
A-7392/2014 Pagina 291 Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 – mostra che 684 kg lordi / 644 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 684 kg lordi / 644 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'481.20 franchi (= 644 kg netti x fr. 2.30). Come per i broccoletti, anche per i pomodori ramati prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 514 kg lordi in 100 colli 484 kg netti x fr. 3.06 = fr. 1'481.04
Invece di 684 kg lordi in 100 colli 644 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 1'481.20
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricor- rente 1 ha invero acquistato 170 kg lordi (= 684 kg lordi – 514 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all’importazione (514 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Per i pomodori ramati i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece
A-7392/2014 Pagina 292 corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. e) Dichiarazione di 200 kg invece di 207kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 186.4 kg netti di zucchine fresche contenuti in 34 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1387). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 186.4 kg netti di zucchine conting. contenuti in 34 colli ad un prezzo di 2.86 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 533.10 franchi (= 186.4 kg netti x fr. 2.86). Il prezzo di vendita unitario non è pure stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 – mostra che 207 kg lordi / 190 kg netti di zucchine conting. contenuti in 34 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 207 kg lordi / 190 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 532 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.80). Come per i broccoletti, anche per i pomodori ramati prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
A-7392/2014 Pagina 293
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 34 colli 186.4 kg netti x fr. 2.86 = fr. 533.10
Invece di 207 kg lordi in 34 colli 190.0 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 532.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricor- rente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 207 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
A-7392/2014 Pagina 294 Caso n. 59
a) Dichiarazione di 70 kg invece di 72 kg di spinaci. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 70 kg lordi / 56.4 kg netti di spinaci freschi contenuti in 16 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1400). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1406). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 70 a fianco della scritta « spinaci » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 70 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 20.09.2007 Quietanza n.: 13953970 Documenti giustificativi: atto 32.5.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 4 (cfr. atti B-1390 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1398 atto B-1400 atto B-1402 atto B-1404 0709.7011 Spinaci 70 10.00 7.00 141.00 0709.9061 Coste 150 10.00 15.00 205.00 0705.2921 Insalata riccia 100 9.00 9.00 230.00 0702.0021 Pomodori San Marzano 200 5.00 10.00 464.00
Invece di
atto B-1392
0709.7011 Spinaci, ADC 70 10.00 7.00 141.00
0709.7019 Spinaci, ADFC 2 204.00 4.10 0.00
0709.9061 Coste, ADC 150 10.00 15.00 205.00
0709.9069 Coste, ADFC 1 306.00 3.05 0.00
0705.2921 Insalata riccia,
ADC
100 9.00 9.00 230.00
0705.2929 Insalata riccia,
ADFC
37 289.00 106.95 0.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano, ADC
200 5.00 10.00 464.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
5 264.00 13.20 0.00
Fatti contestati:
Marzano.
Differenza di dazio: 127.30 0.00 Differenza IVA: fr. 3 fr. 127.30 x 2.4% = fr. 3.05
A-7392/2014 Pagina 295 di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 56.4 kg netti di spinaci freschi contenuti in 16 colli ad un prezzo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 141 franchi (= 56.4 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B- 1393). Come per l’invio n. 2, anche gli spinaci dell’invio n. 59 il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) – che fa riferimento alla fattura n. 801165 – mostra che 72 kg lordi / 56 kg netti di spinaci freschi contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite ») che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 72 kg lordi / 56 kg netti di spinaci per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 140 franchi (= 56 kg netti x fr. 2.50). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta es- sere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare vero- similmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. In questo caso la quantità netta è però maggiore nella fattura. Il fatto che tra il prospetto ricavato e la fattura il peso lordo è diminuito, mentre il peso netto è aumentato, mostra che c’è una manipolazione.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 70 kg lordi in 16 colli 56.4 kg netti x fr. 2.50 = fr. 141.00
Invece di 72 kg lordi in 16 colli 56.0 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 140.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 2 kg lordi (= 72 kg lordi – 70 kg lordi) in più di spinaci rispetto a
A-7392/2014 Pagina 296 quanto dichiarato all’importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 29). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 72 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor- tazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. b) Dichiarazione di 150 kg invece di 151 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 150 kg lordi / 128.2 kg netti di coste fresche contenuti in 23 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1404). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1407). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 150 a fianco della scritta « coste » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 150 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
A-7392/2014 Pagina 297 E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 128.2 kg netti di coste conting. contenuti in 23 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 205.12 franchi (= 128.2 kg netti x fr. 1.60). Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1393). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) – che fa riferimento alla fattura n. 801165 – mostra che 151 kg lordi / 128 kg netti di coste conting. contenuti in 23 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 151 kg lordi / 128 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 204.80 franchi (= 128 kg netti x fr. 1.60). Come per gli spinaci, anche per le coste il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. In questo caso la quantità netta è però maggiore nella fattura. Il fatto che tra il prospetto ricavato e la fattura il peso lordo è diminuito, mentre il peso netto è aumentato, mostra che c’è una manipolazione.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 150 kg lordi in 23 colli 128.2 kg netti x fr. 1.60 = fr. 205.12
Invece di 151 kg lordi in 23 colli 128.0 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 204.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 1 kg lordo (= 151 kg lordi – 150 kg lordi) in più di coste rispetto
A-7392/2014 Pagina 298 a quanto dichiarato all’importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. c) Dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di insalata riccia. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia riccia fresca contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1404). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1407). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « riccia » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz- zare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 230.30 franchi (= 94 kg netti x fr. 2.45). Vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B- 1393). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) – che fa riferimento alla fattura n. 801165 – mostra che 137 kg lordi / 127 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
A-7392/2014 Pagina 299 merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (colonna di sinistra « vendite ») che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 137 kg lordi / 127 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 228.60 franchi (= 127 kg netti x fr. 1.80). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 20 colli 94 kg netti x fr. 2.45 = fr. 230.30
Invece di 137 kg lordi in 20 colli 127 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 228.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 37 kg lordi (= 137 kg lordi – 100 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per l’insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con- vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta
A-7392/2014 Pagina 300 (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. d) Dichiarazione di 200 kg invece di 205 kg di pomodoro S. Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodori San Marzano freschi contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1402). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1406). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « pomodori marzano » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007 (cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodori peretti conting. – che sono dei pomodori San Marzano – contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 464.28 franchi (= 189.5 kg netti x fr. 2.45). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1393). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) – che fa riferimento alla fattura n. 801165 – mostra che 205 kg lordi / 193 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 205 kg lordi / 193 kg netti di pomodori peretti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 463.20 franchi (= 193 kg netti x fr. 2.40). Come per l’insalata riccia, anche per i pomodori San Marzano il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo
A-7392/2014 Pagina 301 di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 30 colli 189.5 kg netti x fr. 2.45 = fr. 464.28
Invece di 205 kg lordi in 30 colli 193.0 kg netti x fr. 2.40
=
fr. 463.20 Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino- re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi (= 205 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e con- vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
A-7392/2014 Pagina 302 Caso n. 60
I documenti di questo caso mostrano con una chiarezza che non potrebbe essere maggiore il « modus operandi » adottato dalla E._______ nei confronti dei ricorrenti. Diversamente dagli altri tanti casi, il contingente a disposizione della ricorrente 1 – o almeno il quantitativo che essa voleva utilizzare – si trova annotato sul prospetto ricavato (cfr. atto B-1409) accanto al rispettivo peso lordo nella colonna denominata « peso lordo »: 30 kg per gli spinaci, 200 kg per i cavoli, 100 kg per l’insalata iceberg, 200 kg per le zucchine. Gli stessi quantitativi di peso lordo risultano dalla fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-1414), benché il peso lordo della merce fornita annotato nel prospetto ricavato sia più alto. La scrittura con cui le cifre sono state annotate nel predetto prospetto ricavato è la stessa con cui il contingente è stato annotato nelle comande Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 25.09.2007 Quietanza n.: 14089470 Documenti giustificativi: atto 32.5.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 5 (cfr. atti B-1408 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1414 atto B-1421 atto B-1423 atto B-1428 atto B-1429 0709.7011 Spinaci 30 10.00 3.00 70.00 0704.9041 Cavoli verze 200 10.00 6.00 250.00 0705.1118 Insalata iceberg 100 9.00 7.00 200.00 0709.9051 Zucchine 200 5.00 20.00 480.00
Invece di atto B-1409
0709.7011 Spinaci, ADC 30 10.00 3.00 70.00
0709.7019 Spinaci, ADFC 3 204.00 6.10 0.00
0704.9041 Cavoli verze,
ADC
200 3.00 6.00 250.00
0704.9049 Cavoli verze,
ADFC
220
20
194.00
194.00
426.80
38.80
0.00
0.00
0705.1118 Insalata
iceberg, ADC
100 7.00 7.00 200.00
0705.1119 Insalata
iceberg, ADFC
29
29.5
311.00
311.00
90.20
91.75
0.00
0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 480.00
0709.9059 Zucchine,
ADFC
23 209.00 48.05 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 571.15 184.70 0.00 Differenza IVA: fr. 184.70 x 2.4% = fr. 4.45
A-7392/2014 Pagina 303 manoscritte concernenti gli altri casi analizzati dallo scrivente Tribunale. È dunque dimostrato sia che la E._______ era informata del contingente di cui la ricorrente 1 disponeva, sia che il peso lordo della merce importata era adattata nella dichiarazione doganale al contingente disponibile. a) Dichiarazione di 30 kg invece di 33 kg di spinaci. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 30 kg lordi / 26 kg netti di spinaci freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1421). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1418). Per questo invio manca l’estratto della comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 30 kg lordi / 26 kg netti di spinaci conting. contenuti in 5 colli ad un prezzo di 2.90 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 75.40 franchi (= 26 kg netti x fr. 2.90). Come per l’invio n. 2, anche per gli spinaci dell’invio n. 60 il relativo pro- spetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) – che fa riferimento alla fattura n. 801180 – mostra che 33 kg lordi / 26 kg netti di spinaci conting. contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 33 kg lordi / 26 kg netti di spinaci per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 72.80 franchi (= 26 kg netti x fr. 2.80). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura; prezzo di vendita unitario, il numero di colli e la quantità di merce netta sono uguali, mentre la quantità di merce lorda è diversa. Per poter rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Anche questo caso mostra chiaramente che i dati nella fattura sono stati manipolati: non è possibile che il peso lordo è stato ridotto, allorquando l’imballaggio e il numero di colli rimangono gli stessi.
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Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 30 kg lordi in 5 colli 26 kg netti x fr. 2.90 = fr. 75.40
Invece di 33 kg lordi in 5 colli 26 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 72.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 33 kg lordi – 30 kg lordi) in più di spinaci rispetto a quanto dichiarato all’importazione (30 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 33 kg lordi anziché i 30 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 220 kg di cavoli verze. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 184 kg netti di cavoli verze di Milano freschi contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1423). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1418). Per questo invio manca l’estratto della comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
A-7392/2014 Pagina 305 E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 184 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.42 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 261.28 franchi (= 184 kg netti x fr. 1.42). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) – che fa riferimento alla fattura n. 801180 – mostra che 220 kg lordi / 200 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 220 kg lordi / 200 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 240 franchi (= 200 kg netti x fr. 1.20). In casu, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosi- milmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’inten- to di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente impor- tato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Un altro elemento di prova è il prezzo sulla fattura di 1.42 franchi/kg, ovvero un prezzo non arrotondato a 5 centesimi; è infatti già stato constatato più volte in questa sentenza che i prezzi non arrotondati sono stati manipolati. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 20 kg lordi (= 220 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
A-7392/2014 Pagina 306 Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 20 kg lordi non sono stati dichiarati all’importazione (e non 220 kg lordi indicati dalla DGD). c) Dichiarazione di 100 kg invece di 129.5 kg di lattuga iceberg. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 93.7 kg netti di lattuga iceberg senza corona fresca contenuti in 21 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1428). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1419). Per questo invio manca l’estratto della comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.7 kg netti di ins. iceberg senza corona conting. contenuti in 21 colli ad un prezzo di 2.16 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 202.39 franchi (= 93.7 kg netti x fr. 2.16). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) – che fa riferimento alla fattura n. 801180 – mostra che 129.5 kg lordi / 119 kg netti di ins. iceberg senza corona conting. contenuti in 21 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 129.5 kg lordi / 119 kg netti di iceberg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 190.50 franchi (= 119 kg netti x fr. 1.60). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » iceberg nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
A-7392/2014 Pagina 307 giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « iceberg » ad essere determinante. Ciò precisato, Come per i cavoli verze, anche per l’iceberg solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quanti- tativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 29.5 kg lordi (= 129.5 kg lordi – 100 kg lordi) in più di iceberg rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per l’iceberg i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD – tenuto conto delle correzioni indicate in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio – va pertanto qui confermata. d) Dichiarazione di 200 kg invece di 223 kg di zucchine. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di zucchine fresche contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1429). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1420). Per questo invio manca l’estratto della comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007 (cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di
A-7392/2014 Pagina 308 zucchine conting. contenuti in 20 colli contenuti ad un prezzo di 2.53 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 480.70 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.53). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) – che fa riferimento alla fattura n. 801180 – mostra che 223 kg lordi / 209 kg netti di zucchine conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 223 kg lordi / 209 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 459.80 franchi (= 209 kg netti x fr. 2.20). Come per i cavoli verze, anche per le zucchine solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle do- gane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acqui- stato 23 kg lordi (= 223 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per l’iceberg i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 309 Caso n. 61
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14274039), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 396 kg lordi / 370 kg netti di cavolo verza di Milano fresco contenuti in 52 colli (cartoni), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1445). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1442). Sull’estratto dell’ordinazio- ne manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 400 a fianco della scritta « verze » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1431). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801204 del 1° ottobre 2007 (cfr. atto B-1439), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 396 kg lordi / 370 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 52 colli – suddivisi in due quantitativi: 93 kg lordi / 84.5 kg netti (17 colli) e 303 kg lordi / 285.5 kg netti (35 colli) – ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 666 franchi (= 370 kg netti x fr. 1.80). Vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1433 e B-1434). Come per l’invio n. 2, anche per le verze dell’invio n. 61 il relativo prospetto ricavato del 1° ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1432) – che fa riferimento alla fattura n. 801204 – mostra che 459 kg lordi / 415.50 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 52 colli – suddivisi in due Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 04.10.2007 Quietanza n.: 14274039 Documenti giustificativi: atto 32.5.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 6 (cfr. atti B-1430 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1439 atto B-1445 0704.9041 Verze 396 3.00 11.90 270.00
Invece di atto B-1432 0704.9041 Verze, ADC 400 396 3.00 3.00 12.00 11.90 270.00 270.00 0704.9049 Verze, ADFC 59 63 194.00 194.00 114.45 122.20 0.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 396 kg invece di 459 kg di verze. Differenza di dazio: 114.55 122.20 0.00 Differenza IVA: fr. 122.20 x 2.4% = fr. 2.90
A-7392/2014 Pagina 310 quantitativi: 103 kg lordi / 94.5 kg netti (17 colli) e 356 kg lordi / 321 kg netti (35 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 459 kg lordi / 415.50 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 664.80 franchi (= 415.50 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 396 kg lordi in 52 colli 370.0 kg netti x fr. 1.80 = fr. 666.00
Invece di 459 kg lordi in 52 colli 415.5 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 664.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63 kg lordi (= 459 kg lordi – 396 kg lordi) in più di cavoli verze – e non soltanto 59 kg erroneamente indicati dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (396 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014 Pagina 311 pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 459 kg lordi anziché i 396 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 396 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 400 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai restanti 63 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio). Caso n. 62
Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 04.10.2007 Quietanza n.: 14401107, 14401053 Documenti giustificativi: atto 32.5.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 7 (cfr. atti B-1446 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1455 atto B-1461 atto B-1470 atto B-1471 0709.9061 Coste 150 10.00 15.00 200.00 0704.9041 Verze 200 3.00 6.00 220.00
Invece di
atto B-1448
0709.9061 Coste, ADC 150 10.00 15.00 200.00
0709.9069 Coste, ADFC 4 306.00 12.25 0.00
0704.9041 Verze, ADC 200 3.00 6.00 220.00
0704.9049 Verze, ADFC 97 194.00 188.20 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 200.45 0.00 Differenza IVA: fr. 200.45 x 2.4% = fr. 4.80
A-7392/2014 Pagina 312 a) Dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14401107), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 150 kg lordi / 139.8 kg netti di coste fresche contenuti in 17 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1470). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1464). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta, per conto della E., risulta la dicitura 150 kg a fianco della scritta « coste » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 150 kg lordi ADC (cfr. atto B-1447). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801211 del 4 ottobre 2007 (cfr. atto B-1455), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 139.8 kg netti di coste conting. cat. 2 contenuti in 17 colli ad un prezzo di 1.65 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 230.67 franchi (= 139.8 kg netti x fr. 1.65). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1449 e B-1450). Come per l’invio n. 2, anche per le coste dell’invio n. 62 il relativo prospetto ricavato del 4 ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1448) – che fa riferi- mento alla fattura n. 801211 – mostra che 154 kg lordi / 143.8 kg netti di coste conting. cat 2 contenuti in 17 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti sol- tanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – anno- tato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 154 kg lordi / 143.8 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 230.08 franchi (= 143.8 kg netti x fr. 1.60). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di merce lorda Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 150 kg lordi in 17 colli 139.8 kg netti x fr. 1.65 = fr. 230.67
Invece di 154 kg lordi in 17 colli 143.8 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 230.08
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 154 kg lordi – 150 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all’importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 154 kg lordi anziché i 150 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 200 kg invece di 297 kg di verze. In questo caso, sono stati dichiarati due quantitativi distinti di cavoli verze mediante due dichiarazioni doganali separate. La merce è stata trasportata nello stesso camion (targa TI 98264) e sdoganata alle ore 14:33, rispetti- vamente alle ore 14:34 del 4 ottobre 2007. Dalla prima dichiarazione (quie- tanza n. 14401107) risulta l’importazione di 100 kg lordi / 100 kg netti di
A-7392/2014 Pagina 314 cavoli verze di Milano freschi contenuti in 15 colli (cartoni; cfr. atto B-1471). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B- 1464). Dalla seconda dichiarazione (quietanza n. 14401053) risulta l’im- portazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di cavoli verze di Milano freschi contenuti in 10 colli (cartoni; cfr. atto B-1462). Anche qui, detti dati risultano anche dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1460). Di fatto, sono dunque stati dichiarati all’importazione 200 kg lordi / 195 kg netti di cavoli verze contenuti in 25 colli. Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « cavoli verze » (senza la precisione kg) ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1447). Tale evenienza trova riscontro nello scritto 4 ottobre 2007 della ricorrente 1, dal quale risulta l’intenzione di utilizzare due permessi d’importazione distinti di 100 kg lordi, per un totale di 200 kg lordi (cfr. atto B-1472). Dalla fattura n. 801211 del 4 ottobre 2007 (cfr. atto B-1455), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta poi che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 187.5 kg netti di cavoli Milano conting. 2 contenuti in 25 colli ad un prezzo di 1.74 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 326.25 franchi (= 187.5 kg netti x fr. 1.74). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1449 e B-1450). Da un confronto tra la fattura e le due dichiarazioni doganali, emerge che il numero di colli e il peso lordo dichia- rato sono uguali, mentre il peso netto è diverso (187.5 kg e 195 kg). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1448) – che fa riferimento alla fattura n. 801211 – mostra che 297 kg lordi / 272 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1 franco/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 297 kg lordi / 272 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 272 franchi (= 272 kg netti x fr. 1). In casu, solo il numero di colli è rimasto invariato nella fattura e nel prospet- to ricavato, mentre il prezzo di vendita unitario/totale e la quantità di merce
A-7392/2014 Pagina 315 (lorda/netta) differiscono chiaramente. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono – tenuto altresì conto del prezzo di vendita insolito indicato nella fattura (non arrotondato a 5 centesimi) – costituisco- no dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza considerabile tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 97 kg lordi (= 297 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i cavoli verza i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per le coste che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 63
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 15824544), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 174.4 kg netti di Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 16.11.2007 Quietanza n.: 15824544 Documenti giustificativi: atto 32.5.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 8 (cfr. atti B-1473 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1482 atto B-1490 0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 303.00
Invece di atto B-1475 0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 303.00 0709.9029 Finocchi, ADFC 171 231.00 395.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 371 kg di finocchi.
Differenza di dazio: 395.00 0.00 Differenza IVA: fr. 395.00 x 2.4% = fr. 9.50
A-7392/2014 Pagina 316 finocchi freschi contenuti in 64 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1490). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1486). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz- zare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1474). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801362 del 16 novembre 2007 (cfr. atto B-1482), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 174.4 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 64 colli ad un prezzo di 1.74 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 303.46 euro (= 174.4 kg netti x EUR 1.74). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario è l’unico che sulla fattura non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì tre copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B-1484) e due senza (cfr. atti B-1476 e B-1477), tutte con i medesimi dati. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 63 il relativo prospetto ricavato del 16 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1475) – che fa riferimento alla fattura n. 801362 – mostra che 371 kg lordi / 319.8 kg netti di finocchi contingentati contenuti in 64 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.95 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 371 kg lordi / 319.8 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 303.81 euro (= 319.8 kg netti x EUR 0.95). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
A-7392/2014 Pagina 317
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 64 colli 174.4 kg netti x EUR 1.74 = EUR 303.46
Invece di 371 kg lordi in 64 colli 319.8 kg netti x EUR 0.95
=
EUR 303.81
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im- portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 171 kg lordi (= 371 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 31). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 200 kg lordi anziché i 371 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 318 Caso n. 64
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 15881186), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di finocchi freschi contenuti in 40 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1514). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-1511 e B-1519). Sull’estratto dell’ordina- zione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « finocchi » ciò che significa – per l’au- torità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1496). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801370 del 19 novembre 2007 (cfr. atto B-1505), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di finocchi x 16 TCH cod 1 contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.70 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 248.40 euro (= 92 kg netti x EUR 2.70). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B-1506) e una senza (cfr. atto B-1498), con i medesimi dati. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 64 il relativo prospetto ricavato del 19 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1497) – che fa riferimento alla fattura n. 801370 – mostra che 203 kg lordi / 191 kg netti di finocchi x 16 TCH cod 1 contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 19.11.2007 Quietanza n.: 15881186 Documenti giustificativi: atto 32.5.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 9 (cfr. atti B-1495 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1505 atto B-1514 0709.9029 Finocchi, ADFC 1 100 100.00 100.00 412.00
Invece di atto B-1497 0709.9029 Finocchi, ADFC 1 100 100.00 100.00 412.00 0709.9029 Finocchi, ADFC 103 231.00 237.95 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 203 kg di finocchi. Differenza di dazio: 237.95 0.00 Differenza IVA: fr. 237.95 x 2.4% = fr. 5.70
A-7392/2014 Pagina 319 questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 203 kg lordi / 191 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 248.30 euro (= 191 kg netti x EUR 1.30). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 40 colli 92 kg netti x EUR 2.70 = EUR 248.40
Invece di 203 kg lordi in 40 colli 191 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 248.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 103 kg lordi (= 203 kg lordi – 100 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 31). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
A-7392/2014 Pagina 320 203 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 65
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 16219612), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 463.2 kg netti di lattuga trogadero fresca contenuti in 184 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1539). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1535). Sull’estratto dell’ordi- nazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « lattuga » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz- zare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1522). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801416 del 28 novembre 2007 (cfr. atto B-1530), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 463.2 kg netti di ins. Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 28.11.2007 Quietanza n.: 16219612 Documenti giustificativi: atto 32.5.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 10 (cfr. atti B-1521segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1530 atto B-1539 0705.1198 Lattuga trocadero 500 10.00 50.00 800.00
Invece di atto B-1523 0705.1198 Lattuga trocadero, ADC 500 10.00 50.00 800.00 0705.1199 Lattuga trocadero, ADFC 58 408.00 236.65 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 558 kg di lattuga trocadero.
Differenza di dazio: 236.65 0.00 Differenza IVA: fr. 236.65 x 2.4% = fr. 5.65
A-7392/2014 Pagina 321 trocader. lattuga capp. contingente contenuti in 184 colli ad un prezzo di 1.09 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 504.89 euro (= 463.2 kg netti x EUR 1.09). Agli atti vi sono altresì tre copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1524, B- 1525 e B-1542). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 65 il relativo prospetto ricavato del 28 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1523) – che fa riferimento alla fattura n. 801416 – mostra che 558 kg lordi / 502.8 kg ins. trocader. lattuga capp. conti contenuti in 184 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 558 kg lordi / 502.8 kg di detta lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 502.80 euro (= 502.8 kg netti x EUR 1). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 500 kg lordi in 184 colli 463.2 kg netti x EUR 1.09 = EUR 504.89
Invece di 558 kg lordi in 184 colli 502.8 kg netti x EUR 1.00
=
EUR 502.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 58 kg lordi (= 558 kg lordi – 500 kg lordi) in più di lattuga trocadero rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
A-7392/2014 Pagina 322 Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 31 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 558 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 66
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 16781462), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 145 kg lordi / 138 kg netti di meloni freschi contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 13.12.2007 Quietanza n.: 16781462 Documenti giustificativi: atto 32.5.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5, separatore 11 (cfr. atti B-1543 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1558 0807.1900 Meloni 145 0.00 0.00 350.00
Invece di atto B-1545 atto B-1550 0704.1099 Cavolfiori, ADFC 145 163.00 236.35 350.00 Fatti contestati: dichiarazione di 145 kg di meloni invece di 145 kg di cavolfiori.
Differenza di dazio: 236.35 0.00 Differenza IVA: fr. 236.35 x 2.4% = fr. 5.65
A-7392/2014 Pagina 323 E._______ (cfr. atto B-1558). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1553). Per questa merce, l’estratto dell’ordinazione manoscritta non fornisce alcun dato utile né nella colonna di sinistra, né nella colonna di destra (cfr. atto B-1544). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801475 del 13 dicembre 2007 (cfr. atto B-1550), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 145 kg lordi / 138 kg netti di meloni contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.60 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 220.80 euro (= 138 kg netti x EUR 1.60). Dal prospetto ricavato del 13 dicembre 2007 della E._______ (cfr. atto B- 1545) – che fa riferimento alla fattura n. 801475 – risulta l’acquisto da parte della E._______ presso il suo fornitore di 145.3 kg lordi / 138.3 kg netti di cavolfiori blumenkohl contenuti in 20 colli e la loro successiva vendita alla ricorrente 1. Un esame approfondito rivela che la dicitura cavolfiori è stata cancellata manualmente, aggiungendo al suo posto la scritta « meloni », nonché il prezzo di vendita di 1.60 euro/kg (in euro come nella fattura). A mente della DGD, tale circostanza – tenuto altresì conto che il numero di colli e la quantità dichiarata sono gli stessi di quelli risultanti dal prospetto ricavato – dimostrerebbe che la ricorrente 1 avrebbe invero ricevuto dei cavolfiori anziché i meloni dichiarati all’importazione, con conseguente elusione dei dazi doganali. Al riguardo, i ricorrenti non forniscono alcuna spiegazione, gli stessi essendosi limitati – come negli altri casi – ad indicare di aver ricevuto soltanto quanto a loro fatturato dalla E._______ (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32). Ciò constatato, a mente dello scrivente Tribunale la presenza delle due diciture (cavolfiore e meloni) sul prospetto ricavato, di per sé non permette di stabilire che la ricorrente 1 abbia effettivamente ricevuto dei cavolfiori al posto dei meloni. In assenza di maggiori elementi agli atti, si deve dunque dare ragione ai ricorrenti che hanno indicato di aver ricevuto dei meloni. Su questo punto, il loro ricorso va dunque accolto.
A-7392/2014 Pagina 324 Caso n. 67
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17257318), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 200 kg netti di porri freschi contenuti in 115 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1576). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1571). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « porro » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1562). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800005 del 3 gennaio 2008 (cfr. atto B-1564), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 200 kg netti di porri conting. altri contenuti in 115 colli ad un prezzo di 3.74 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 748 euro (= 200 kg netti x EUR 3.74). Il prezzo di vendita unitario è l’unico che nella fattura non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti c’è una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1570). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 66 il relativo prospetto ricavato del 3 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1563) – che fa riferimento alla fattura n. 800005 – mostra che 575 kg lordi / 575 kg netti di porri conting. altri contenuti in 115 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 03.01.2008 Quietanza n.: 17257318 Documenti giustificativi: atto 32.6.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 1 (cfr. atti B-1561 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1564 atto B-1576 0703.9021 Porri 200 10.00 20.00 1'253.00
Invece di atto B-1563 0703.9021 Porri, ADC 200 10.00 20.00 1'253.00 0703.9029 Porri, ADFC 375 500.00 1'875.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 575 kg di porri. Differenza di dazio: 1'875.00 0.00 Differenza IVA: fr. 1'875.00 x 2.4% = fr. 45.00
A-7392/2014 Pagina 325 pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 575 kg lordi / 575 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 747.50 euro (= 575 kg netti x EUR 1.30). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 115 colli 200 kg netti x EUR 3.74 = EUR 748.00
Invece di 575 kg lordi in 115 colli 575 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 747.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 375 kg lordi (= 575 kg lordi – 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
A-7392/2014 Pagina 326 575 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 68
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17325356), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 200 kg netti di porri allungati freschi contenuti in 55 colli (casse [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1598). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1593). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « porro » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1580). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800027 del 7 gennaio 2008 (cfr. atto B-1588), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 200 kg netti di porri conting. altri contenuti in 55 colli ad un prezzo di 4.26 euro/kg, per un totale, Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 07.01.2008 Quietanza n.: 17325356 Documenti giustificativi: atto 32.6.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 2 (cfr. atti B-1579 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1588 atto B-1598 0703.9021 Porri 200 10.00 20.00 1'405.00
Invece di atto B-1581 0703.9021 Porri, ADC 200 10.00 20.00 1'405.00 0703.9029 Porri, ADFC 350 500.00 1'750.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 550 kg di porri. Differenza di dazio: 1'750.00 0.00 Differenza IVA: fr. 1'750.00 x 2.4% = fr. 42.00
A-7392/2014 Pagina 327 calcolato sul peso netto, di 852 euro (= 200 kg netti x EUR 4.26). Agli atti vi sono tre copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B- 1589), due senza (cfr. atti B-1584 e B-1585), tutte con gli stessi dati. Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 68 il relativo prospetto ricavato del 7 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1581) – che fa riferimento alla fattura n. 800027 – mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti porri conting. altri contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.55 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 852.50 euro (= 550 kg netti x EUR 1.55). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 200 kg lordi in 55 colli 200 kg netti x EUR 4.26 = EUR 852.00
Invece di 550 kg lordi in 55 colli 550 kg netti x EUR 1.55
=
EUR 852.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 350 kg lordi (= 550 kg lordi – 200 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014 Pagina 328 pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 550 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 69
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17489947), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di porri freschi contenuti in 55 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1616). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1611). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « porro » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1603). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 11.01.2008 Quietanza n.: 17489947 Documenti giustificativi: atto 32.6.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 3 (cfr. atti B-1602 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1609 atto B-1616 0703.9021 Porri 500 10.00 50.00 1'250.00
Invece di atto B-1604 0703.9021 Porri, ADC 500 10.00 50.00 1'250.00 0703.9029 Porri, ADFC 50 500.00 250.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di porri. Differenza di dazio: 250.00 0.00 Differenza IVA: fr. 250.00 x 2.4% = fr. 6.00
A-7392/2014 Pagina 329 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800045 dell’11 gennaio 2008 (cfr. atto B-1609), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 500 kg netti di porri contingentato altri contenuti in 55 colli ad un prezzo di 1.55 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 775 euro (= 500 kg netti x EUR 1.55). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 69 il relativo prospetto ricavato dell’11 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1604) – che fa riferimento alla fattura n. 800045 – mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti porri contingentato altri contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.50 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 825 euro (= 550 kg netti x EUR 1.50). Al riguardo, si noti che con un prezzo di 1.40 franchi/kg – come indicato nel prossimo paragrafo – risulterebbe invece un prezzo totale di 770 euro (= 550 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Il prezzo di 1.50 euro/kg, così come annotato sul prospetto ricavato, sembra essere uno sbaglio; il prezzo corretto sarebbe invero di 1.40 euro.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 500 kg lordi in 55 colli 500 kg netti x EUR 1.55 = EUR 775.00 Invece di 550 kg lordi in 55 colli 550 kg netti x EUR 1.50 *1 550 kg netti x EUR 1.40 *2
*1 prezzo secondo prospetto ricavato
*2 prezzo corretto secondo TAF
EUR 825.00 *1
EUR 770.00 *2
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
A-7392/2014 Pagina 330 fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi – 500 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 33). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 550 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 331 Caso n. 70
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19471340), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di cavoli verza fresca contenuti in 20 colli (casse [« box »] in plastica rigida), acqui- stati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1644). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1636). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « verze » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atti B- 1621 e B-1622). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800304 del 10 marzo 2008 (cfr. atto B-1632), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 90 euro (= 90 kg netti x EUR 1) agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1624 e B-1626). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 70 il relativo prospetto ricavato del 10 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1623) – che fa riferimento alla fattura n. 800304 – mostra che 165 kg lordi / 139 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 10.03.2008 Quietanza n.: 19471340 Documenti giustificativi: atto 32.6.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 4 (cfr. atti B-1620 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1632 atto B-1644 0704.9041 Verze 100 3.00 3.00 150.00
Invece di atto B-1623 0704.9041 Verze, ADC 100 3.00 3.00 150.00 0704.9049 Verze, ADFC 65 194.00 126.10 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 165 kg di verze. Differenza di dazio: 126.10 0.00 Differenza IVA: fr. 126.10 x 2.4% = fr. 3.00
A-7392/2014 Pagina 332 soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.65 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 165 kg lordi / 139 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 90.35 euro (= 139 kg netti x EUR 0.65). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 20 colli 90 kg netti x EUR 1.00 = EUR 90.00
Invece di 165 kg lordi in 20 colli 139 kg netti x EUR 0.65
=
EUR 90.35
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 65 kg lordi (= 165 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 33 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 165 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
A-7392/2014 Pagina 333 Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 71
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1989241), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 402 kg lordi / 357 kg netti di catalogna fresca contenuti in 30 colli (casse da frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1658). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1656). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800369 del 21 marzo 2008 (cfr. atto B-1654), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 402 kg lordi / 357 kg netti di catalogna contenuti in 30 colli ad un prezzo di 0.80 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 285.60 euro (= 357 kg netti x EUR 0.80). Vi è poi una copia della fattura, con il timbro doganale e i medesimi dati (cfr. atti B-1648). Da un esame del relativo prospetto ricavato del 21 marzo 2008 (cfr. atto B- 1647), che fa riferimento alla fattura n. 800369, stranamente la catalogna non risulta tra le merci consegnate ai ricorrenti. Ciò premesso i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli e il prezzo unitario e totale indicati nella fattura per la catalogna risultano essere gli stessi indicati nel prospetto ricavato per un’altra merce, ovvero le coste: 402 kg lordi / 357 kg netti di coste Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 21.03.2008 Quietanza n.: 19898241 Documenti giustificativi: atto 32.6.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 5 (cfr. atti B-1645 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1654 atto B-1658 0705.2990 Catalogna 402 9 36.20 452.00
Invece di atto B-1646 atto B-1647 0709.9069 Coste, ADFC 402 306.00 1'230.10 452.00 Fatti contestati: dichiarazione di 402 kg di catalogna invece di 402 kg di coste.
Differenza di dazio: 1'193.90 0.00 Differenza IVA: fr. 1'193.90 x 2.4% = fr. 28.65
A-7392/2014 Pagina 334 contenuti in 30 colli, al prezzo di vendita di 0.80 euro/kg (annotato a mano verosimilmente dal signor F._______), per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 285.60 euro (= 357 kg netti x 0.80 euro). La comanda di coste anziché catalogna risulta altresì dalla comanda manoscritta agli atti ove è indicata l’ordinazione di 30 colli di coste (cfr. atto B-1646); tale comanda manoscritta non accenna invece la catalogna. Sulla base di quanto precede, la DGD ritiene che la ricorrente 1 abbia invero ricevuto delle coste anziché della catalogna. Anche in questo caso i ricorrenti si sono limitati ad indicare di aver ricevuto quanto a loro fatturato, senza tuttavia fornire spiegazioni in merito ai dati constatati dall’autorità inferiore (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 34). Malgrado questa argomentazione – essendo troppo generale –, tenuto altresì conto del « modus operandi » descritto e constatato dalla DGD per altri invii, tutto porta a ritenere che invero i ricorrenti abbiano ricevuto delle coste. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 72
a) Dichiarazione di 148 kg invece di 175 kg di insalata romana. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19994894), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 148 kg lordi / 130 kg netti di lattuga romana fresca contenuti in 18 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 26.03.2008 Quietanza n.: 19994894 Documenti giustificativi: atto 32.6.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 6 (cfr. atti B-1661 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1670 atto B-1677 atto B-1682 0705.1911 Insalata romana 148 10.00 14.80 243.00 0703.9021 Porri 198 10.00 19.80 942.00
Invece di
atto B-1663
0705.1911 Insalata romana,
ADC
148 10.00 14.80 243.00
0705.1919 Insalata romana,
ADFC
27 231.00 62.35 0.00
0703.9021 Porri, ADC 198 10.00 19.80 942.00
0703.9029 Porri, ADFC 342 500.00 1'710.00 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 1'772.35 0.00 Differenza IVA: fr. 1'772.35 x 2.4% = fr. 42.45
A-7392/2014 Pagina 335 presso la E._______ (cfr. atto B-1677). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1674). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 148 a fianco della scritta « romana » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 148 kg lordi ADC (cfr. atto B-1662). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800382 del 26 marzo 2008 (cfr. atto B-1670), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 148 kg lordi / 130 kg netti di ins. romana altro conting. contenuti in 18 colli ad un prezzo di 8.50 euro a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 153 euro (= 18 colli x EUR 8.50). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1666 e B-1667). Come per l’invio n. 2, anche per l’insalata romana dell’invio n. 72 il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1663) – che fa riferimento alla fattura n. 800382 – mostra che 175 kg lordi / 150 kg netti di ins. romana altro conting. contenuti in 18 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 8.50 euro a collo (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 175 kg lordi / 150 kg netti di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 153 euro (= 18 colli x EUR 8.50). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « lattuga » romana nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il numero di colli e il prezzo di vendita unitario/totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato e il prezzo di vendita unitario applicato al numero di colli anziché alla quantità di merce.
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Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 148 kg lordi in 18 colli 18 colli x EUR 8.50
= EUR 153.00
Invece di 175 kg lordi in 18 colli 18 colli x EUR 8.50
=
EUR 153.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 27 kg lordi (= 175 kg lordi – 148 kg lordi) in più di insalata romana rispetto a quanto dichiarato all’importazione (148 kg lordi), eluden- do in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 34). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 175 kg lordi anziché i 148 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 198 kg invece di 540 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19994894), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 198 kg lordi / 192.6 kg netti di porri freschi contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1682). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1675). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 198 a fianco della scritta « porro » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 198 kg lordi ADC (cfr. atto B-1662).
A-7392/2014 Pagina 337 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800382 del 26 marzo 2008 (cfr. atto B-1670), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 192.6 kg netti di porri contingentati altri contenuti in 54 colli ad un prezzo di 3.08 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 593.21 euro (= 192.6 kg x EUR 3.08). Si nota che il prezzo unitario di 3.08 euro è l’unico sulla fattura non arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1666 e B-1667). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1663) – con riferimento alla fattura n. 800382 – mostra che 540 kg lordi / 540 kg netti di porri contingentati altri contenuti in 54 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.10 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 540 kg lordi / 540 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 594 euro (= 540 kg x EUR 1.10). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 198 kg lordi in 54 colli 192.6 kg netti x EUR 3.08 = EUR 593.21
Invece di 540 kg lordi in 54 colli 540.0 kg netti x EUR 1.10
=
EUR 594.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 342 kg lordi (= 540 kg lordi – 198 kg lordi) in più di porri rispetto
A-7392/2014 Pagina 338 a quanto dichiarato all’importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per l’insalata romana che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 73
a) Dichiarazione di 282 kg invece di 547 kg di coste. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 282 kg lordi / 242 kg netti di coste fresche contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1699). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1696). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 282 a fianco della scritta « costa » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 282 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 28.03.2008 Quietanza n.: 20090860 Documenti giustificativi: atto 32.6.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 7 (cfr. atti B-1683 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1692 atto B-1699 atto B-1700 atto B-1701 0709.9061 Coste 282 10.00 28.20 692.00 0703.9021 Porri 198 10.00 19.80 760.00 0704.9041 Cavoli verze 204 3.00 6.10 735.00
Invece di
atto B-1686
0709.9061 Coste, ADC 282 10.00 28.20 692.00
0709.9069 Coste, ADFC 265 306.00 810.90 0.00
0703.9021 Porri, ADC 198 10.00 19.80 760.00
0703.9029 Porri, ADFC 242 500.00 1'210.00 0.00
0704.9041 Cavoli verze,
ADC
204 3.00 6.10 735.00
0704.9049 Cavoli verze,
ADFC
544 194.00 1'055.35 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 3'076.25 0.00 Differenza IVA: fr. 3'076.25 x 2.4% = fr. 73.80
A-7392/2014 Pagina 339 Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008 (cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 282 kg lordi / 242 kg netti di coste contingente contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.81 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 438.02 euro (= 242 kg x EUR 1.81). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla DGD. Vi è poi una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1687). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 73 il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) – che fa riferimento alla fattura n. 800394 – mostra che 547 kg lordi / 487 kg netti di coste contingente contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 547 kg lordi / 487 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 438.30 euro (= 487 kg netti x EUR 0.90). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 282 kg lordi in 40 colli 242 kg netti x EUR 1.81 = EUR 438.02
Invece di 547 kg lordi in 40 colli 487 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 438.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
A-7392/2014 Pagina 340 all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 265 kg lordi (= 547 kg lordi – 282 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all’importazione (282 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 35). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 547 kg lordi anziché i 282 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. b) Dichiarazione di 198 kg invece di 440 kg di porri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 198 kg lordi / 198 kg netti di porri freschi contenuti in 44 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1700). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1696). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 198 a fianco della scritta « porro » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 198 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008 (cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 198 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli ad un prezzo di 2.43 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 481.14 euro (= 198 kg x EUR 2.43). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla
A-7392/2014 Pagina 341 DGD. Vi è poi una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1687). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) – che fa riferimento alla fattura n. 800394 – mostra che 440 kg lordi / 440 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita 1.10 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 440 kg lordi / 440 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 484 euro (= 440 kg netti x EUR 1.10). Come per le coste, anche per i porri il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 198 kg lordi in 44 colli 198 kg netti x EUR 2.43 = EUR 481.14
Invece di 440 kg lordi in 44 colli 440 kg netti x EUR 1.10
=
EUR 484.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 242 kg lordi (= 440 kg lordi – 198 kg lordi) in più di porri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per le coste che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 342 c) Dichiarazione di 204 kg invece di 748 kg di cavoli verze. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 204 kg lordi / 174 kg netti di cavoli verza freschi contenuti in 60 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1701). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1696). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 204 a fianco della scritta « verza » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 204 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008 (cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 204 kg lordi / 174 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 60 colli ad un prezzo di 2.67 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 464.58 euro (= 174 kg x EUR 2.67). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla DGD. La sua copia, senza il timbro doganale, ha gli stessi dati (cfr. atto B-1687). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) – che fa riferimento alla fattura n. 800394 – mostra che 748 kg lordi / 664 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in 60 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita 0.70 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 748 kg lordi / 664 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 464.80 euro (= 664 kg netti x EUR 0.70). Come per le coste, anche per le verze il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
A-7392/2014 Pagina 343
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 204 kg lordi in 60 colli 174 kg netti x EUR 2.67 = EUR 464.58
Invece di 748 kg lordi in 60 colli 664 kg netti x EUR 0.70
=
EUR 464.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 544 kg lordi (= 748 kg lordi – 204 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all’importazione (204 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per le coste che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata. Caso n. 74
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21132361), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 44 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti contenuti in 10 colli (barattoli rettangolari), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1719). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1716). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 44 a fianco della scritta « cipp » ciò che significa – per la DGD – Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 28.04.2008 Quietanza n.: 21132361 Documenti giustificativi: atto 32.6.8 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 8 (cfr. atti B-1703 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1712 atto B-1719 0703.1021 Cipollotti 44 2.90 1.30 157.00
Invece di atto B-1705 0703.1021 Cipollotti, ADC 44 2.90 1.30 157.00 0703.1029 Cipollotti, ADFC 11 472.00 51.90 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 44 kg invece di 55 kg di cipollotti. Differenza di dazio: 51.90 0.00 Differenza IVA: fr. 51.90 x 2.4% = fr. 1.20
A-7392/2014 Pagina 344 che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 44 kg lordi ADC (cfr. atto B-1704). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800519 del 28 aprile 2008 (cfr. atti B-1712 e B-1713), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 44 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti contingente contenuti in 10 colli ad un prezzo di 2.35 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 96.35 euro (= 41 kg netti x EUR 2.35). Agli atti vi sono due ulteriori copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1706 e B-1707). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 74 il relativo prospetto ricavato del 28 aprile 2008 della E._______ (cfr. atto B-1705) – che fa riferimento alla fattura n. 800519 – mostra che 55 kg lordi / 48 kg netti di cipollotti con- tingente contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 euro/kg (con tutta probabilità in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 55 kg lordi / 48 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 96 euro (= 48 kg netti x EUR 2). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Un indizio per la riduzione del peso lordo da 55 kg nel prospetto ricavato a 44 kg nella fattura si trova anche nelle cifre 44 annotate a mano dal signor F._______ accanto alle cifre 55 nella colonna « P. Lordo » sul prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 44 kg lordi in 10 colli 41 kg netti x EUR 2.35 = EUR 96.35
Invece di 55 kg lordi in 10 colli 48 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 96.00
A-7392/2014 Pagina 345 Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg lordi (= 55 kg lordi – 44 kg lordi) in più di cipollotti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (44 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 35). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 55 kg lordi anziché i 44 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor- tazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 346 Caso n. 75
a) Dichiarazione di 56 kg invece di 120 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21703156), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 56 kg lordi / 50 kg netti di broccoli freschi contenuti in 20 colli (casse di frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1736). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1733). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 56 a fianco della scritta « broccoli » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’impor- tazione un quantitativo di 56 kg lordi ADC (cfr. atto B-1723). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800606 del 16 maggio 2008 (cfr. atto B-1730), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 56 kg lordi / 50 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.60 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 130 euro (= 50 kg netti x EUR 2.60). Agli atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atto B- 1725). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 16.05.2008 Quietanza n.: 21703156 Documenti giustificativi: atto 32.6.9 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 9 (cfr. atti B-1722 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1730 atto B-1736 atto B-1737 0704.9051 Broccoletti 56 10.00 5.60 212.00 0707.0021 Cetrioli nostrani 114 10.00 11.40 644.00
Invece di
atto B-1724
0704.9051 Broccoletti, ADC 56 10.00 5.60 212.00
0704.9059 Broccoletti, ADFC 64 228.00 145.90 0.00
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
114 10.00 11.40 644.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
181 144.00 260.65 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 406.55 0.00 Differenza IVA: fr. 9.70 fr. 406.55 x 4.2 % = fr. 9.75
A-7392/2014 Pagina 347 Come per l’invio n. 2, anche per i broccoletti dell’invio n. 75 il relativo pro- spetto ricavato del 16 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1724) – che fa riferimento alla fattura n. 800606 – mostra che 120 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 120 kg lordi / 100 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 130 euro (= 100 kg netti x EUR 1.30). In casu, il numero di colli e il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Un indizio per la manipolazione del peso dei broccoletti nella fattura emerge dal fatto che la riduzione del peso lordo è di 64 kg, mentre quella del peso netto soltanto di 50 kg, senza riduzione del numero di colli.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 56 kg lordi in 20 colli 50 kg netti x EUR 2.60 = EUR 130.00
Invece di 120 kg lordi in 20 colli 100 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 130.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 64 kg lordi (= 120 kg lordi – 56 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (56 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
A-7392/2014 Pagina 348 descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 35 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 120 kg lordi anziché i 56 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. b) Dichiarazione di 114 kg invece di 295 kg di cetrioli nostrani. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21703156), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 114 kg lordi / 108 kg netti di cetrioli nostrani freschi contenuti in 30 colli (casse di frutta), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1737). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1733). Sull’estratto dell’ordi- nazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 114 a fianco della scritta « cetrioli » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 114 kg lordi ADC (cfr. atto B-1723). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800606 del 16 maggio 2008 (cfr. atto B-1730), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 114 kg lordi / 108 kg netti di cetrioli nostrani contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 3.65 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 394.20 euro (= 108 kg netti x EUR 3.65). La copia, senza il timbro doganale, ha gli stessi dati (cfr. atto B-1725). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 16 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1724) – che fa riferimento alla fattura n. 800606 – mostra che 295 kg lordi / 280 kg netti di cetrioli nostrani contingente contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
A-7392/2014 Pagina 349 Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 295 kg lordi / 280 kg netti di detti cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 392 euro (= 280 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 114 kg lordi in 30 colli 108 kg netti x EUR 3.65 = EUR 394.20
Invece di 295 kg lordi in 30 colli 280 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 392.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 181 kg lordi (= 295 kg lordi – 114 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all’importazione (114 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i broccoletti che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
A-7392/2014 Pagina 350 Caso n. 76
a) Dichiarazione di 70 kg invece di 94 kg di broccoletti. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21930729), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 70 kg lordi / 62 kg netti di brocco- letti freschi contenuti in 16 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1753). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1751). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800638 del 23 maggio 2008 (cfr. atto B-1749), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 62 kg netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 16 colli ad un prezzo di 1.64 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 101.68 euro (= 62 kg netti x EUR 1.64). Si noti peraltro come il prezzo unitario non sia anche qui stato arrotondato a 5 centesimi soltanto per le due merci – broccoletti e insalata scarola – contestate dalla DGD. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atti B-1743 e B-1744). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 76 il relativo prospetto ricavato del 23 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1742) – che fa riferimento alla fattura n. 800638 – mostra che 94 kg lordi / 78 kg netti di broccoletti Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 23.05.2008 Quietanza n.: 21930729 Documenti giustificativi: atto 32.6.10 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 10 (cfr. atti B-1741 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1749 atto B-1753 atto B-1755 0704.9051 Broccoletti 70 10.00 7.00 166.00 0705.2911 Scarola 32 9.00 2.90 107.00
Invece di atto B-1742
0704.9051 Broccoletti, ADC 70 10.00 7.00 166.00
0704.9059 Broccoletti,
ADFC
24 228.00 54.70 0.00
0705.2911 Scarola, ADC 32 9.00 2.90 107.00
0705.2919 Scarola, ADFC 6 211.00 12.65 0.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 67.35 0.00 Differenza IVA: fr. 1.55 fr. 67.35 x 2.4 % = fr. 1.60
A-7392/2014 Pagina 351 rinf. contingente contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (colonna di sinistra « vendite », in euro come nella fattura) che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 94 kg lordi / 78 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 101.40 euro (= 78 kg netti x EUR 1.30). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 70 kg lordi in 16 colli 62 kg netti x EUR 1.64 = EUR 101.68
Invece di 94 kg lordi in 16 colli 78 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 101.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 24 kg lordi (= 94 kg lordi – 70 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
A-7392/2014 Pagina 352 2015, pag. 36). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 94 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa- zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. b) Dichiarazione di 32 kg invece di 38 kg di insalata scarola. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21930729), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 32 kg lordi / 30.8 kg netti di indivia scarola fresca contenuti in 6 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1755). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1751). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800638 del 23 maggio 2008 (cfr. atto B-1749), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 32 kg lordi / 30.8 kg netti di insalata scarola contingentata contenuti in 6 colli ad un prezzo di 2.13 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 65.60 euro (= 30.8 kg netti x EUR 2.13). Si noti peraltro come il prezzo unitario non sia anche qui stato arrotondato a 5 centesimi soltanto per le due merci – broccoletti e insalata scarola – contestate dalla DGD. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atti B-1743 e B-1744). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 23 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1742) – che fa riferimento alla fattura n. 800638 – mostra che 38 kg lordi / 36.5 kg netti di insalata scarola contingentata contenuti in 6 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di
A-7392/2014 Pagina 353 1.80 euro/kg (colonna di sinistra « vendite », in euro come nella fattura) che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 38 kg lordi / 36.5 kg netti di insalata scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 65.70 euro (= 36.5 kg netti x EUR 1.80). La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o « indivia » scarola nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato, in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 32 kg lordi in 6 colli 30.8 kg netti x EUR 2.13 = EUR 65.60
Invece di 38 kg lordi in 6 colli 36.5 kg netti x EUR 1.80
=
EUR 65.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 38 kg lordi – 32 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto a quanto dichiarato all’importazione (32 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Per l’insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen- tazione sollevata per i broccoletti che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
A-7392/2014 Pagina 354 Caso n. 77
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22024333), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 570 kg lordi / 538 kg netti di zucchi- ne fresche contenuti in 84 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1773). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1769). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risultano le diciture 375 e 195 a fianco delle due scritte « zucchine » ciò che verosimilmente significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo totale di 570 kg lordi ADC (cfr. atto B-1759).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800647 del 27 maggio 2008 (cfr. atto B-1766), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 570 kg lordi / 538 kg netti di zucchine contingente contenuti in 84 colli, suddivisi in due quantitativi: 375 kg lordi / 353 kg netti (44 colli) ad un prezzo di 1.42 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 501.26 euro (= 353 kg netti x EUR 1.42); 195 kg lordi / 185 kg netti (40 colli) ad un prezzo di 2 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 370 euro (= 185 kg netti x EUR 2). Il prezzo di vendita totale ammonta dunque a 871.26 euro. Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B- 1761). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 27.05.2008 Quietanza n.: 22024333 Documenti giustificativi: atto 32.6.11 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 11 (cfr. atti B-1758 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1773 0709.9051 Zucchine 570 10.00 57.00 1'450.00
Invece di atto B-1760 atto B-1766 0709.9051 Zucchine, ADC 570 10.00 57.00 1'450.00 0709.9059 Zucchine, ADFC 220 209.00 459.80 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 570 kg invece di 790 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 459.80 0.00 Differenza IVA: fr. 459.80 x 2.4% = fr. 11.00
A-7392/2014 Pagina 355 Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 77 il relativo prospetto ricavato del 27 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1760) – che fa riferimento alla fattura n. 800647 – mostra che 790 kg lordi / 764.6 kg netti di zucchine contingente contenuti in 84 colli – contenuti in due quantitativi: 400 kg lordi / 384.6 kg netti (44 colli) e 390 kg lordi / 380 kg netti (40 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 790 kg lordi / 764.6 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 993.58 euro (= 764.6 kg netti x EUR 1.30). In casu, solo il numero di colli è rimasto uguale sia nella fattura che nel prospetto ricavato, mentre il prezzo di vendita unitario/totale e la quantità di merce (lorda/netta) differiscono chiaramente. Per poter rispettare vero- similmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) a pensare che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza considerabile tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 220 kg lordi (= 790 kg lordi – 570 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (570 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 36). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 790 kg lordi anziché i 570 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
A-7392/2014 Pagina 356 Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 78
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22118756), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 21 kg lordi / 20 kg netti di brocco- letti freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-1785, B-1789 e B-1792). Lo stesso risulta dal rela- tivo bollettino di consegna (cfr. atti B-1784 e B-1788). Sull’estratto dell’ordi- nazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 21 a fianco della scritta « brocc » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 21 kg lordi ADC (cfr. atto B-1775). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800662 del 29 maggio 2008 (cfr. atto B-1782), verosimilmente utilizzata per lo sdoganamento – vista la presenza del timbro relativo al valore imponibile IVA – e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 21 kg lordi / 20 kg netti di broccoletti contingentati contenuti in 5 colli ad un prezzo di 1.50 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 30 euro (= 20 kg netti x EUR 1.50). Agli atti vi sono due ulteriori copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1777 e B- 1795). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 29.05.2008 Quietanza n.: 22118756 Documenti giustificativi: atto 32.6.12 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 12 (cfr. atti B-1774 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1782 atto B-1785 0704.9051 Broccoletti 21 10.00 2.10 49.00
Invece di atto B-1776 0704.9051 Broccoletti, ADC 21 10.00 2.10 49.00 0704.9059 Broccoletti, ADFC 5 5.5 228.00 228.00 11.40 12.50 0.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 21 kg invece di 26.5 kg di broccoletti.
Differenza di dazio: 11.40 12.50 0.00 0.00 Differenza IVA: fr. 12.50 x 2.4% = 0.30
A-7392/2014 Pagina 357 Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 78 il relativo prospetto ricavato del 29 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1776) – che fa riferimento alla fattura n. 800662 – mostra che 26.5 kg lordi / 25 kg netti di broccoletti contingentati contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 26.5 kg lordi / 25 kg netti di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 30 euro (= 25 kg netti x EUR 1.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura, così come il numero di colli, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 21.0 kg lordi in 5 colli 20 kg netti x EUR 1.50 = EUR 30.00
Invece di 26.5 kg lordi in 5 colli 25 kg netti x EUR 1.20
=
EUR 30.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5.5 kg lordi (= 26.5 kg lordi – 21 kg lordi) in più di broccoletti – e non solo 5 kg indicati erroneamente dalla DGD – rispetto a quanto dichia- rato all’importazione (21 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 36 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
A-7392/2014 Pagina 358 della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 26.5 kg lordi anziché i 21 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro- posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 5.5 kg lordi a non essere stati dichiarati all’importazione (e non soltanto 5 kg lordi indicati dalla DGD). Caso n. 79
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22263839), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 20 kg lordi / 18.5 kg netti di pomo- dori altri freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1820). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-1812 e B-1814). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800678 del 3 giugno 2008 (cfr. atto B-1802), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 03.06.2008 Quietanza n.: 22263839 Documenti giustificativi: atto 32.6.13 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 13 (cfr. atti B-1796 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1802 atto B-1820 0702.0091 Pomodori ramati 20 5.00 1.00 70.00
Invece di atto B-1797 0702.0091 Pomodori ramati, ADC 20 5.00 1.00 70.00 0702.0099 Pomodori ramati, ADFC 16 264.00 42.25 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 20 kg invece di 36 kg di pomodori ramati.
Differenza di dazio: 42.25 0.00 Differenza IVA: fr. 42.25 x 2.4% = fr. 1.00
A-7392/2014 Pagina 359 E._______ ha venduto alla ricorrente 1 20 kg lordi / 18.5 kg netti di pomo- dori ramati contingent. contenuti in 5 colli ad un prezzo di 2.46 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 45.51 euro (= 18.5 kg netti x EUR 2.46). Detto prezzo unitario è l’unico che non è stato arrotondato a 5 centesimi nella fattura. Agli atti vi sono tre copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1798, B-1799 e B-1808). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 79 il relativo prospetto ricavato del 3 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1797) – che fa riferimento alla fattura n. 800678 – mostra che 36 kg lordi / 32.5 kg netti di pomodori ramati contingent. contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosi- milmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 36 kg lordi / 32.5 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 45.50 euro (= 32.5 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 20 kg lordi in 5 colli 18.5 kg netti x EUR 2.46 = EUR 45.51
Invece di 36 kg lordi in 5 colli 32.5 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 45.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 cen- tesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sus- sistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
A-7392/2014 Pagina 360 acquistato 16 kg lordi (= 36 kg lordi – 20 kg lordi) in più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all’importazione (20 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 37). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 36 kg lordi anziché i 20 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa- zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 80 Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 09.06.2008 Quietanza n.: 22455417 Documenti giustificativi: atto 32.6.14 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 14 (cfr. atti B-1821 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1829 atto B-1869 0709.9051 Zucchine 345 10.00 34.50 700.00
Invece di atto B-1823 0709.9051 Zucchine, ADC 345 10.00 34.50 700.00 0709.9059 Zucchine, ADFC 29 209.00 60.60 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 345 kg invece di 374 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 60.60 0.00 Differenza IVA: fr. 60.60 x 2.4 % = fr. 1.40
A-7392/2014 Pagina 361 Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22455417), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 345 kg lordi / 328.2 kg netti di zuc- chine fresche contenuti in 56 colli (casse da frutta), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1839). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1833). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 345 a fianco della scritta « zucchine » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 345 kg lordi ADC (cfr. atto B-1822). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800699 del 9 giugno 2008 (cfr. atto B-1826), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 345 kg lordi / 328.2 kg netti di zucchine contingente contenuti in 56 colli ad un prezzo di 1.35 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 443.07 euro (= 328.2 kg netti x EUR 1.35). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1825, B-1826 e B-1831). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 80 il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1823) – che fa riferimento alla fattura n. 800699 – mostra che 374 kg lordi / 340.4 kg netti di zucchine contingente contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 374 kg lordi / 340.4 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 442.52 euro (= 340.4 kg netti x EUR 1.30). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
A-7392/2014 Pagina 362
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 345 kg lordi in 56 colli 328.2 kg netti x EUR 1.35 = EUR 443.07
Invece di 374 kg lordi in 56 colli 340.4 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 442.52
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 29 kg lordi (= 374 kg lordi – 345 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (345 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 37). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 374 kg lordi anziché i 345 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 363 Caso n. 81
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22780016), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 289.2 kg netti di radicchio rosso contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1854). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1851). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « cico 300 » – ovvero di cicoria, di cui il radicchio rosso è una varietà – ciò che verosimilmente significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1841).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800737 del 18 giugno 2008 (cfr. atto B-1849), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 289.2 kg netti di radicchio rosso contenuti in 54 colli – suddivisi in due quantitativi: 183 kg lordi / 176.2 kg netti (34 colli) e 117 kg lordi / 113 kg netti (20 colli) – ad un prezzo di 2 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 578.40 euro (= 289.2 kg netti x EUR 2). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1843 e B-1844). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 18.06.2008 Quietanza n.: 22780016 Documenti giustificativi: atto 32.6.15 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6, separatore 15 (cfr. atti B-1840 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1849 atto B-1854 0705.2941 Radicchio rosso 300 9.00 27.00 900.00
Invece di atto B-1842 0705.2941 Radicchio rosso, ADC 300 9.00 27.00 900.00 0705.2949 Radicchio rosso, ADFC 6 495.00 29.70 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di radicchio rosso.
Differenza di dazio: 29.70 0.00 Differenza IVA: fr. 29.70 x 2.4% = fr. 0.70
A-7392/2014 Pagina 364 Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 81 il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1842), che fa riferimento alla fattura n. 800737, mostra che 306 kg lordi / 290.5 kg netti di radicchio rosso contingent. cico contenuti in 54 colli – suddivisi in due quantitativi: 188 kg lordi / 177.5 kg netti (34 colli) e 118 kg lordi / 113 kg netti (20 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 euro/kg (in euro come nella fattura) – anno- tato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe venduto 306 kg lordi / 290.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 581 euro (= 290.5 kg netti x EUR 2). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 300 kg lordi in 56 colli 289.2 kg netti x EUR 2.00 = EUR 578.40
Invece di 306 kg lordi in 56 colli 290.5 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 581.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 306 kg lordi – 300 kg lordi) in più di radicchio rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 38). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
A-7392/2014 Pagina 365 della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 306 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata. Caso n. 82
Per l’invio n. 82, agli atti sono presenti due versioni della dichiarazione doganale (entrambe con il numero di quietanza n. 22962981). La prima, datata 24 giugno 2008 (cfr. atti B-1877 segg.) è stata riprodotta in maniera incompleta, sicché verosimilmente manca la pagina concerne i cherry. La seconda, sempre datata 24 giugno 2008, su cui è presente la dicitura « Rettifica. Richiesta presentata al termine dell’attività di controllo », sicché la stessa non è altro che la rettifica della prima (cfr. atto B-1872; la correzio- ne non concerne i pomodori cherry). Dalla versione rettificata, risulta l’importazione di 87 kg lordi / 82.6 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (casse [« box »] in plastica rigida). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1873, B-1874 e B-1878). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 87 a fianco della Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 24.06.2008 Quietanza n.: 22962981 Documenti giustificativi: atto 32.7.1 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 1 (cfr. atti B-1860 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1869 atto B-1872 0702.0011 Pomodori cherry 87 5.00 4.35 420.00
Invece di atto B-1862 0702.0011 Pomodori cherry, ADC 87 5.00 4.35 420.00 0702.0019 Pomodori cherry, ADFC 25 731.00 182.75 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 87 kg invece di 112 kg di cherry.
Differenza di dazio: 182.75 0.00 Differenza IVA: fr. 182.75 x 2.4% = fr. 4.35
A-7392/2014 Pagina 366 scritta « cherry » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 87 kg lordi ADC (cfr. atto B-1861). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800763 del 24 giugno 2008 (cfr. atto B-1896), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 87 kg lordi / 82.6 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 3.15 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 260.19 euro (= 82.6 kg netti x EUR 3.15). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1863 e B-1864). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 82 il relativo prospetto ricavato del 24 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1862), che fa riferimento alla fattura n. 800763, mostra che 112 kg lordi / 103.6 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 112 kg lordi / 103.6 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 259 euro (= 103.6 kg netti x EUR 2.50). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e quello unitario, così come il numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 87 kg lordi in 20 colli 82.6 kg netti x EUR 3.15 = EUR 260.19
Invece di 112 kg lordi in 20 colli 103.6 kg netti x EUR 2.50
=
EUR 259.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
A-7392/2014 Pagina 367 minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 25 kg lordi (= 112 kg lordi – 87 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (87 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 38). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 112 kg lordi anziché i 87 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 368 Caso n. 83
Per l’invio n. 83, agli atti sono presenti due versioni della dichiarazione do- ganale (entrambe con il numero di quietanza n. 23056756). Dalla prima, datata 26 giugno 2008 (cfr. atto B-1915), risulta l’importazione di 70 kg lordi / 67 kg netti di melanzane fresche contenuti in 12 colli (cartoni) che la ricorrente 1 ha acquistato presso la E.. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione, sempre datata 24 giugno 2008, su cui è presente la dicitura « Rettifica. Visita delle merci », sicché la stessa non è altro che la rettifica della prima (cfr. atto B-1906; la rettifica concerne soltanto la posizione 14). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1901 e B-1909). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., per conto della E., risulta la dicitura 70 a fianco della scritta « melanzane » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 70 kg lordi ADC (cfr. atto B-1884). Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800772 del 26 giugno 2008 (cfr. atto B-1894), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E. ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 67 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 12 colli ad un prezzo di 1.40 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 93.80 euro (= 67 kg netti x EUR 1.40). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1886 e B-1888). Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 26.06.2008 Quietanza n.: 23056756 Documenti giustificativi: atto 32.7.2 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 2 (cfr. atti B-1883 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1894 atto B-1906 0709.3011 Melanzane tonde 70 10.00 7.00 140.00
Invece di atto B-1885 0709.3011 Melanzane tonde, ADC 70 10.00 7.00 140.00 0709.3019 Melanzane tonde, ADFC 3 3.5 233.00 233.00 7.00 8.15 0.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 70 kg invece di 73.5 kg di melanzane tonde.
Differenza di dazio: 7.00 8.15 0.00 Differenza IVA: fr. 8.15 x 2.4% = fr. 0.20
A-7392/2014 Pagina 369 Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 83 il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1885), che fa riferimento alla fattura n. 800772, mostra che 73.5 kg lordi / 66.9 kg netti di melanzane tonde conting. contenuti in 12 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 73.5 kg lordi / 66.9 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 93.66 euro (= 66.9 kg netti x EUR 1.40). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispet- tare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce lorda è stata diminuita, mentre quella netta è stata aumentata, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 70.0 kg lordi in 12 colli 67.0 kg netti x EUR 1.40 = EUR 93.80
Invece di 73.5 kg lordi in 12 colli 66.9 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 93.66
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 3.5 kg lordi (= 73.5 kg lordi – 70 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014 Pagina 370 pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 73.5 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata – tenuto conto dei correttivi indicati in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio – va qui confermata. Caso n. 84
Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 27.06.2008 Quietanza n.: 23101877 Documenti giustificativi: atto 32.7.3 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 3 (cfr. atti B-1918 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa Kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1927 atto B-1930 atto B-2016 0702.0091 Pomodori altri 80 5.00 4.00 100.00 0702.0021 Pomodori San Marzano 296 5.00 14.80 600.00 0702.0029 Pomodori San Marzano 4 296.00 10.55 10.00
Invece di
atto B-1919
0702.0091 Pomodori altri, ADC 80 5.00 4.00 100.00
0702.0099 Pomodori altri, AFDC 7 264.00 18.50 0.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano, ADC
296 5.00 14.80 600.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
4 264.00 10.55 10.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
11
11.2
264.00
264.00
29.05
29.55
0.00
0.00
Fatti contestati:
Marzano.
Differenza di dazio: 47.55 48.05 0.00 Differenza IVA: fr. 48.05 x 2.4% = 1.15
A-7392/2014 Pagina 371 a) Dichiarazione di 80 kg invece di 87 kg di pomodori altri. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23101877), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 80 kg lordi / 77.4 kg netti di pomo- dori altri freschi contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-2016). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1929). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800783 del 27 giugno 2008 (cfr. atto B-1927), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 80 kg lordi / 77.4 kg netti di pomodori contingente contenuti in 13 colli ad un prezzo di 1.24 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 95.98 euro (= 77.4 kg netti x EUR 1.24). Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori sia l’unico prezzo che non è stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1920 e B-1921). Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori altri dell’invio n. 84 il relativo prospetto ricavato del 27 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1919), che fa riferimento alla fattura n. 800783, mostra che 87 kg lordi / 82.7 kg netti di pomodori contingente contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.15 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 87 kg lordi / 82.7 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 95.10 euro (= 82.7 kg netti x EUR 1.15). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre il prezzo di vendita unitario e la quantità di merce (lorda/netta) sono diversi. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
A-7392/2014 Pagina 372
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 80 kg lordi in 13 colli 77.4 kg netti x EUR 1.24 = EUR 95.98
Invece di 87 kg lordi in 13 colli 82.7 kg netti x EUR 1.15
=
EUR 95.10
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 cen- tesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sus- sistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 87 kg lordi – 80 kg lordi) in più di pomodori rispetto a quanto dichiarato all’importazione (80 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 87 kg lordi anziché i 80 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa- zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 373 b) Dichiarazione di 300 kg invece di 311 kg di pomodori S. Marzano. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23101877), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 296 kg lordi / 280 kg netti di pomo- dori San Marzano freschi contenuti in 35 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1930). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1929). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Dalla fattura n. 800783 del 27 giugno 2008 (cfr. atto B-1927), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 290.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza. contingente contenuti in 35 colli ad un prezzo di 1.30 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 377.96 euro (= 290.2 kg netti x EUR 1.30). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1920 e B-1921). Viste le differenze di peso rilevati tra la dichiarazione e la fattura, la DGD ha applicato ai 296 kg lordi dichiarati l’aliquota ADC e ai 4 kg lordi non figuranti nella dichiarazione l’aliquota ADFC (cfr. osservazioni 29 luglio 2015, pag. 138). Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1919), che fa riferimento alla fattura n. 800783, mostra che 311.2 kg lordi / 290.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza. contingente contenuti in 35 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 311.2 kg lordi / 290.2 kg netti di pomodori San Marzano per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 377.26 euro (= 290.2 kg netti x EUR 1.30). In casu, il numero di colli, la quantità di merce netta e il prezzo di vendita unitario/totale dedotti dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo la quantità di merce lorda è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e, soprattutto, rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1, la quantità di merce lorda è infatti stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato. Peraltro non è poi possibile che solo il peso lordo sia stato ridotto (e non anche il peso netto), allorquando il numero di colli risulta uguale.
A-7392/2014 Pagina 374
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 300.0 kg lordi in 35 colli 290.2 kg netti x EUR 1.30 = EUR 377.26
Invece di 311.2 kg lordi in 35 colli 290.2 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 377.26
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 11.2 kg lordi (= 311.2 kg lordi – 300 kg lordi) in più di pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione sollevata per gli altri pomodori che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD – tenuto conto delle correzioni indicate in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio – va pertanto qui confermata. Caso n. 85
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23512335), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 288 kg netti di sedano verde a coste contenuti in 40 colli (casse [« box »] in plastica rigida), Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 10.07.2008 Quietanza n.: 23512335 Documenti giustificativi: atto 32.7.4 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 4 (cfr. atti B-1933 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1942 atto B-1950 0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 440.00
Invece di atto B-1935 0709.4011 Sedano verde, ADC 300 10.00 30.00 440.00 0709.4019 Sedano verde, ADFC 15 15 33.90 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde.
Differenza di dazio: 33.90 0.00 Differenza IVA: fr. 33.90 x 2.4% = fr. 0.80
A-7392/2014 Pagina 375 acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1950). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1946). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « sed » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1934). Dalla fattura n. 800834 del 10 luglio 2008 (cfr. atto B-1942), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E. ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 288 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 40 colli ad un prezzo di 0.94 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.72 euro (= 288 kg netti x EUR 0.94). Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario indicato per il sedano verde sia l’unico prezzo che non è stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Vi sono poi due copie fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1936 e B-1937). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 85 il relativo prospetto ricavato del 10 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1935), che fa riferimento alla fattura n. 800834, mostra che 315 kg lordi / 299 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 315 kg lordi / 299 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 269.10 euro (= 299 kg netti x EUR 0.90). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 300 kg lordi in 40 colli 288 kg netti x EUR 0.94 = EUR 270.72
Invece di 315 kg lordi in 40 colli 299 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 269.10
A-7392/2014 Pagina 376 Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 cen- tesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sus- sistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 315 kg lordi – 300 kg lordi) in più di sedano verde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 315 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014 Pagina 377 Caso n. 86
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23649701), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 289.8 kg netti di sedano verde a coste contenuti in 41 colli (cartoni), acquistati dalla ricor- rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1969). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1965). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F., risulta la dicitura 300 a fianco della scritta « sedano » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1952). Dalla fattura n. 800847 del 15 luglio 2008 (cfr. atto B-1960), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E. ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 289.8 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 41 colli ad un prezzo di 0.90 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 260.82 euro (= 289.8 kg netti x EUR 0.90). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1954, B-1955, B-1961 e B-1962). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 86 il relativo prospetto ricavato del 15 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1953), che fa riferimento alla fattura n. 800834, mostra che 305 kg lordi / 288.6 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in 41 colli sono stati acquistati dalla E._______ Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 15.07.2008 Quietanza n.: 23649701 Documenti giustificativi: atto 32.7.5 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 5 (cfr. atti B-1951 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1960 atto B-1969 0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 440.00
Invece di atto B-1953 0709.4011 Sedano verde, ADC 300 10.00 30.00 440.00 0709.4019 Sedano verde, ADFC 15 5 226.00 226.00 33.90 11.30 0.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 305 kg di sedano verde.
Differenza di dazio: 33.90 11.30 0.00 Differenza IVA: fr. 11.30 x 2.4% = fr. 0.30
A-7392/2014 Pagina 378 presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 305 kg lordi / 288.6 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 259.74 euro (= 288.6 kg netti x EUR 0.90). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprat- tutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in pro- posito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce lorda è stata diminuita, mentre quella netta è stata aumentata, rispetto al prospetto ricavato. Non vi può essere poi una differenza di 5 kg nel peso lordo e una differenza di soli 1.2 kg nel peso netto, allorquando il numero di colli rimane uguale.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 300 kg lordi in 41 colli 289.8 kg netti x EUR 0.90 = EUR 260.82
Invece di 305 kg lordi in 41 colli 288.6 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 259.74
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi (= 305 kg lordi – 300 kg lordi) in più di sedano verde – e non 15 kg come erroneamente indicato dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014 Pagina 379 pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 305 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 5 kg lordi a non essere stati dichiarati all’importazione (e non 15 kg lordi indicati dalla DGD). Caso n. 87
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23958294), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 46 kg lordi / 43 kg netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 10 colli (barattoli rettangolari), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1988). Lo Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 24.07.2008 Quietanza n.: 23958294 Documenti giustificativi: atto 32.7.6 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 6 (cfr. atti B-1971 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1977 atto B-1988 0702.0011 Pomodori cherry 46 5.00 2.30 170.00
Invece di atto B-1972 0702.0011 Pomodori cherry, ADC 46 5.00 2.30 170.00 0702.0019 Pomodori cherry, ADFC 8 8.2 731.00 731.00 58.50 59.90 0.00 0.00 Fatti contestati: dichiarazione di 46 kg invece di 54.2 kg di pomodori cherry.
Differenza di dazio: 58.50 59.90 0.00 Differenza IVA: fr. 59.90 x 2.4% = fr. 1.45
A-7392/2014 Pagina 380 stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1982). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Dalla fattura n. 800878 del 24 luglio 2008 (cfr. atto B-1977), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 46 kg lordi / 43 kg netti di pomodori cherry grapp. conting. contenuti in 10 colli ad un prezzo di 2.56 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 110.08 euro (= 43 kg netti x EUR 2.56). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 87 il relativo prospetto ricavato del 24 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1972), che fa riferimento alla fattura n. 800878, mostra che 54.2 kg lordi / 50 kg netti di pomodori cherry grapp. conting. contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’in- grosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 euro/kg (con tutta probabilità in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E., secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E. le avrebbe dunque venduto 54.2 kg lordi / 50 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 110 euro (= 50 kg netti x EUR 2.20). In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet- tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 46.0 kg lordi in 10 colli 43 kg netti x EUR 2.56 = EUR 110.08
Invece di 54.2 kg lordi in 10 colli 50 kg netti x EUR 2.20
=
EUR 110.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 8.2 kg lordi (= 54.2 kg lordi – 46 kg lordi) in più di pomodori
A-7392/2014 Pagina 381 cherry – e non 8 kg lordi come erroneamente indicato dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (46 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 54.2 kg lordi anziché i 50 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 8.2 kg lordi a non essere stati dichiarati all’importazione (e non solo 8 kg lordi indicati dalla DGD).
A-7392/2014 Pagina 382 Caso n. 88
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di albicocche. Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 24055811), utilizzata per lo sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di albicoc- che fresche contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 pres- so la E._______ (cfr. atto B-2003). Lo stesso risulta dal bollettino di conse- gna (cfr. atto B-1999). Per questo invio manca una comanda manoscritta. Dalla fattura n. 800892 del 28 luglio 2008 (cfr. atto B-1997), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di albicocche conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 14 euro a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 280 euro (= 20 colli x EUR 14). Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 88 il relativo prospetto ricavato del 28 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1991), che fa riferimento alla fattura n. 800892, mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di albicocche con- ting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengo- no venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Dati dell’importazione: Ufficio doganale: Stabio confine Data d’importazione: 28.07.2008 Quietanza n.: 24055811 Documenti giustificativi: atto 32.7.7 del dossier [...] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7, separatore 7 (cfr. atti B-1989 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa lorda kg Aliquota fr. Dazio fr. Valore fr. Dichiarato atto B-1997 atto B-2003 0809.1018 Albicocche 100 3.00 3.00 458.00
Invece di
atto B-1991
atto B-1990
0809.1018 Albicocche, ADC 100 3.00 3.00 458.00
0809.1019 Albicocche,
ADFC
10 204.00 20.40 0.00
0705.2939 Trevisana, ADFC 120 495.00 594.00 506.00
Fatti contestati:
Differenza di dazio: 614.40 0.00 Differenza IVA: fr. 26.90 fr. 614.40 x 2.4 % = fr. 14.75
A-7392/2014 Pagina 383 Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di albicocche per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 280 euro (= 100 kg netti x EUR 2.80). In casu, il numero di colli e il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unita- rio è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto della merce.
Quantità di merce lorda. Dati utilizzati per il calcolo del prezzo di vendita totale. Prezzo di vendita totale Dati dichiarati 100 kg lordi in 20 colli 20 colli x EUR 14.00 = EUR 280.00
Invece di 110 kg lordi in 20 colli 100 kg netti x EUR 2.80
=
EUR 280.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con- sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi – 100 kg lordi) in più di albicocche rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione. Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu- sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu- menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo- sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo- menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD. Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
A-7392/2014 Pagina 384 sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. b) Omessa dichiarazione di 120 kg di radicchio trevisana. Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 800900 del 31 luglio 2008 (cfr. atto B-1990), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 120 kg lordi / 115 kg netti di radicchio trevisana contenuti in 24 colli al prezzo di vendita di 2.70 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 310.50 franchi (= 115 kg netti x EUR 2.70). Sulla stessa è poi presente la dicitura « caricato il 28.07 e non fatturato ». Sulla base di questa fattura, la DGD ritiene che la merce in questione non sarebbe mai stata dichiarata all’importazione, ciò che ne giustificherebbe una ripresa fiscale. Orbene, per questo acquisto, agli atti non risulta alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata dichiarata all’importazione appare plausibi- le. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d’infi- ciare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a conte- stare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni della DGD, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 40). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all’importazione, sicché si deve concludere che i dazi doganali e l’IVA all’importazione sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio. 6. 6.1 Giusta l’art. 62 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte (reformatio in melius). Secondo l’art. 62 cpv. 2 PA, essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un
A-7392/2014 Pagina 385 accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte (reformatio in peius). In virtù dell’art. 62 cpv. 3 PA, l’autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi (cfr. sentenza del TAF A- 412/2013 del 4 settembre 2014 consid. 4.1 con rinvii). Secondo la giuri- sprudenza, la parte deve essere imformata della possibilità di ritirare il proprio ricorso e che, in tal caso, la decisione cresce in giudicato (cfr. DTF 122 V 167 consid. 2b; sentenza del TAF A-5105/2011 del 19 luglio 2012 consid. 2.5.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.201). In partico- lare, una reformatio in peius esiste soltanto allorquando il dispositivo della decisione impugnata deve essere modificato a detrimento di una parte (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.45; ATTILIO R. GADOLA, Die reformatio in peius vel melius in der Bundesverwaltungsrechtspflege – eine Übersicht der neuesten Rechtsprechung, AJP I 1998 pag. 59 segg., pag. 59; ANNETTE GUCKELBERGER, Zur reformatio in peius vel melius in der schweizerischen Bundesverwaltungsrechtspflege nach der Justizreform, ZBl 111/2010 pag. 96 segg., pag. 99; sentenza del TAF A-412/2013 del 4 settembre 2014 consid. 4.1). Detta modifica a detrimento di una parte si fonda generalmente su di un elemento quantitativo della relazione giuridica oggetto della causa (cfr. AUER, VwVG-Kommentar, n. 10 ad art. 12 PA; sentenza del TAF A-412/2013 del 4 settembre 2014 consid. 4.1). Ciò premesso, in concreto i ricorrenti hanno impugnato la decisione della DGD chiedendone in sostanza l’annullamento. In sede ricorsuale, lo scrivente Tribunale ha rilevato degli errori nella valutazione e nei calcoli dei tributi all’importazione dell’autorità inferiore sia a favore (annullamento di alcune riprese fiscali), che a detrimento dei ricorrenti (correzione di alcune riprese fiscali). Nel complesso, deve tuttavia essere pronunciato – per quanto ricevibile (cfr. considd. 1.3 e 3.4.1 del presente giudizio) – un accoglimento parziale del ricorso, nella misura in cui i tributi doganali a carico dei ricorrenti vengono ridotti da 49'523.85 franchi (cfr. dispositivo della decisione impugnata) a 42'667 franchi (cfr. al riguardo, considd. 6.2 e 6.3 del presente giudizio). In tale evenienza, nella misura in cui di fatto l’importo dei tributi a carico dei ricorrenti risulta diminuito a loro favore, dal punto di vista quantitativo, non si è in presenza di una vera e propria reformatio in peius, sicché in casu si può prescindere dal consultare i ricorrenti, prima di emanare il presente giudizio. 6.2 In definitiva, tenuto conto dei correttivi indicati in rosso nella tabelle accluse per ogni singolo invio esaminato dallo scrivente Tribunale, i tributi
A-7392/2014 Pagina 386 all’importazione a carico in solido dei ricorrenti – in relazione ai 88 invii che hanno avuto luogo durante il periodo dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 – ammontano a 42'667 franchi (= fr. 41'651.65 di dazi doganali + fr. 1'015.35 di IVA all’importazione), così come riportato nella tabella ricapitolativa dei tributi doganali elusi all’importazione che segue (cfr. per il dettaglio in merito ai singoli invii: consid. 5.4 del presente giudizio). Nr. di invio Documenti giustificativi Ripresa fiscale TOTALE DAZI (ADFC) TOTALE IVA (2.4%) 1 atto 32.1.1 nessuna fr. 0.00 fr. 0.00 2 atto 32.1.2 confermata fr. 327.60 fr. 7.85 3 atto 32.1.3 confermata fr. 969.40 fr. 23.25 4 atto 32.1.4 confermata fr. 756.00 fr. 18.15 5 atto 32.1.5 corretta fr. 202.95 fr. 4.85 6 atto 32.1.6 annullata fr. 0.00 fr. 0.00 7 atto 32.1.7 confermata fr. 857.65 fr. 20.55 8 atto 32.1.8 confermata fr. 231.30 fr. 5.55 9 atto 32.1.9 confermata fr. 224.25 fr. 5.35 10 atto 32.1.10 annullata fr. 0.00 fr. 0.00 11 atto 32.1.11 confermata fr. 103.70 fr. 2.45 12 atto 32.1.12 confermata fr. 112.30 fr. 2.70 13 atto 32.1.13 confermata fr. 197.45 fr. 4.75 14 atto 32.1.14 confermata fr. 145.55 fr. 3.50 15 atto 32.1.15 confermata fr. 151.40 fr. 3.60 16 atto 32.2.1 confermata fr. 943.35 fr. 22.65 17 atto 32.2.2 confermata fr. 804.55 fr. 19.30 18 atto 32.2.3 corretta fr. 2'068.25 fr. 49.60 19 atto 32.2.4 corretta fr. 408.05 fr. 9.80 20 atto 32.2.5 confermata fr. 886.30 fr. 21.25 21 attto 32.2.6 confermata fr. 133.45 fr. 20.00 22 attto 32.2.7 confermata fr. 240.45 fr. 5.75 23 atto 32.3.8 annullata fr. 0.00 fr. 0.00 24 atto 32.2.9 confermata fr. 438.25 fr. 10.45 25 atto 32.2.10 confermata fr. 7'505.00 fr. 180.10 26 atto 32.2.11 confermata fr. 234.75 fr. 5.65 27 atto 32.2.12 corretta fr. 52.00 fr. 1.25 28 atto 32.3.1 confermata fr. 171.85 fr. 4.10 29 atto 32.3.2 corretta fr. 104.30 fr. 2.50 30 atto 32.3.3 corretta fr. 1'656.20 fr. 39.75 31 atto 32.3.4 corretta fr. 186.60 fr. 4.50 32 atto 32.3.5 corretta fr. 179.15 fr. 4.30 33 atto 32.3.6 confermata fr. 88.90 fr. 2.10
A-7392/2014 Pagina 387 34 atto 32.3.7 corretta fr. 437.25 fr. 10.50 35 atto 32.3.8 corretta/in parte annullata fr. 73.10 fr. 1.75 36 atto 32.3.9 confermata fr. 44.90 fr. 1.05 37 atto 32.3.10 corretta fr. 1'344.25 fr. 32.20 38 atto 32.3.11 corretta fr. 627.55 fr. 15.05 39 atto 32.3.12 confermata fr. 165.85 fr. 4.05 40 atto 32.3.13 confermata fr. 228.50 fr. 5.45 41 atto 32.3.14 confermata fr. 201.15 fr. 4.80 42 atto 32.4.1 corretta fr. 78.00 fr. 1.85 43 atto 32.4.2 confermata fr. 41.25 fr. 0.95 44 atto 32.4.3 corretta fr. 116.00 fr. 2.80 45 atto 32.4.4 confermata fr. 262.00 fr. 6.20 46 atto 32.4.5 confermata fr. 107.50 fr. 2.60 47 atto 32.4.6 annullata fr. 0.00 fr. 0.00 48 atto 32.4.7 confermata fr. 265.75 fr. 6.35 49 atto 32.4.8 corretta fr. 1'735.20 fr. 41.65 50 atto 32.4.9 confermata fr. 591.10 fr. 14.20 51 atto 32.4.10 confermata fr. 152.75 fr. 3.60 52 atto 32.4.11 confermata fr. 51.20 fr. 1.20 53 atto 32.4.12 confermata fr. 143.35 fr. 3.40 54 atto 32.4.13 confermata fr. 123.35 fr. 2.95 55 atto 32.4.14 confermata fr. 22.80 fr. 0.55 56 atto 32.5.1 corretta fr. 58.15 fr. 1.40 57 atto 32.5.2 corretta fr. 95.35 fr. 2.30 58 atto 32.5.3 corretta fr. 667.45 fr. 16.00 59 atto 32.5.4 corretta fr. 127.30 fr. 3.05 60 atto 32.5.5 corretta fr. 184.70 fr. 4.45 61 atto 32.5.6 corretta fr. 122.20 fr. 2.90 62 atto 32.5.7 confermata fr. 200.45 fr. 4.80 63 atto 32.5.8 confermata fr. 395.00 fr. 9.50 64 atto 32.5.9 confermata fr. 237.95 fr. 5.70 65 atto 32.5.10 confermata fr. 236.65 fr. 5.65 66 atto 32.5.11 annullata fr. 0.00 fr. 0.00 67 atto 32.6.1 confermata fr. 1'875.00 fr. 45.00 68 atto 32.6.2 confermata fr. 1'750.00 fr. 42.00 69 atto 32.6.3 confermata fr. 250.00 fr. 6.00 70 atto 32.6.4 confermata fr. 126.10 fr. 3.00 71 atto. 32.6.5 confermata fr. 1'193.90 fr. 28.65 72 atto 32.6.6 confermata fr. 1'772.35 fr. 42.45 73 atto 32.6.7 confermata fr. 3'076.25 fr. 73.80 74 atto 32.6.8 confermata fr. 51.90 fr. 1.20
A-7392/2014 Pagina 388 75 atto 32.6.9 corretta fr. 406.55 fr. 9.75 76 atto 32.6.10 corretta fr. 67.35 fr. 1.60 77 atto 32.6.11 confermata fr. 459.80 fr. 11.00 78 atto 32.6.12 corretta fr. 12.50 fr. 0.30 79 atto 32.6.13 confermata fr. 42.25 fr. 1.00 80 atto 32.6.14 confermata fr. 60.60 fr. 1.40 81 atto 32.6.15 confermata fr. 29.70 fr. 0.70 82 atto 32.7.1 confermata fr. 182.75 fr. 4.35 83 atto 32.7.2 corretta fr. 8.15 fr. 0.20 84 atto 32.7.3 corretta fr. 48.05 fr. 1.15 85 atto 32.7.4 confermata fr. 33.90 fr. 0.80 86 atto 32.2.5 corretta fr. 11.30 fr. 0.30 87 atto 32.7.6 corretta fr. 59.90 fr. 1.45 88 atto 32.7.7 corretta fr. 614.40 fr. 14.75
TOTALE
fr. 41'651.65 fr. 1'015.35
6.3 All’importo di cui al consid. 6.2 che precede, vanno altresì aggiunti gli interessi di mora. In effetti, giusta l’art. 74 cpv. 1 LD, se l’obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall’esigibilità è riscosso un interesse di mora. Tali interessi di mora sono stabiliti dall’art. 1 dell’ordinanza dell’11 dicembre 2009 concernente l’interesse moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1), in combinato disposto con l’art. 74 cpv. 4 LD. Per il periodo litigioso, sono in particolare applicabili i seguenti interessi moratori: 4,0 % dal 1° gennaio 2012; 4,5 % dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011; 5 % dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009. Ciò precisato, per quanto attiene al calcolo esatto dei predetti interessi moratori è qui tuttavia opportuno rinviare la causa all’autorità inferiore, affinché la stessa – quale autorità specializzata e quindi più idonea – prov- veda al loro conteggio, tenendo conto di ogni singolo invio per il quale la ripresa fiscale è stata confermata o rettificata dallo scrivente Tribunale, così come riportato nel consid. 5.4 del presente giudizio (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). 7. 7.1 Giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. In
A-7392/2014 Pagina 389 virtù dell’art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2) la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. Secondo l’art. 2 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli artt. 3 e 4 TS-TAF se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano. In casu, l’evasione della presente procedura di ricorso, tenuto conto della complessità e dell’ampiezza della causa – segnatamente del volume degli atti alla base della procedura (più di 3'500 pagine), della mole di lavoro causata dalla trattazione approfondita dei singoli 88 invii (con fino a 7 merci diverse da trattare) ritenuti irregolari dall’autorità inferiore, delle imprecisio- ni riscontrate nell’esame delle autorità doganali e delle relative correzioni apportate dallo scrivente tribunale – come pure della condotta processuale adottata dai ricorrenti, che si sono limitati a contestare in maniera del tutto generica i singoli 88 invii litigiosi, ha necessitato un lavoro estremamente fuori dall’ordinario. In tali circostanze, tenuto conto del valore di causa (> 50'000 franchi, interessi inclusi), appare giustificato fissare le spese processuali a 14'000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 2 TS-TAF e art. 4 TS-TAF). Ciò posto, visto il parziale accoglimento del ricorso, che vede in gran parte soccombenti i ricorrenti, le spese processuali vanno poste in solido a loro carico e ridotte di conseguenza a 12'000 franchi (cfr. art. 63 cpv. 1 PA). Tale importo è in parte saldato con l’anticipo spese di 4'250 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti. L’importo residuo di 7'750 franchi – non ancora coperto dall’anticipo spese – deve essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Il bollettino di versamento verrà loro trasmesso mediante invio separato. 7.2 L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). Giusta l’art. 7 cpv. 2 TS-TAF, se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. Ciò indicato, vista la comples- sità della causa e degli allegati di merito, si giustifica altresì l’assegnazione ai ricorrenti di un importo pari 2'000 franchi a titolo di indennità di ripetibili. Tale importo, posto a carico dell’autorità inferiore, dovrà essere loro versato alla crescita in giudicato del presente giudizio.
A-7392/2014 Pagina 390 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La richiesta di audizione del testimone con relativo confronto avanzata dai ricorrenti è respinta. 2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi del considerando 5.4, secondo il quale l’importo dovuto solidalmente dai ricorrenti a titolo di tributi d’importazione ascende a 42'667 franchi, oltre accessori. Per quanto concerne il calcolo dei relativi interessi di mora, la causa è rinviata all’autorità inferiore. Per il resto il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali pari a 12'000 franchi sono poste in solido a carico dei ricorrenti. Tale importo è in parte saldato con l’anticipo spese di 4'250 fran- chi versato a suo tempo dai ricorrenti. L’importo residuo di 7'750 franchi, non ancora coperto dall’anticipo spese, deve essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Il relativo bollettino di versamento verrà trasmesso ai ricorrenti mediante invio separato. 4. Ai ricorrenti è concessa un’indennità di ripetibili pari a 2'000 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo dovrà essere loro versato dall’autorità inferiore. 5. Comunicazione a: – ricorrenti (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
A-7392/2014 Pagina 391 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: