B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-6445/2023
S e n t e n z a d ’ i n a m m i s s i b i l i t à d e l 27 m a r z o 2 0 2 4 Composizione
Annie Rochat Pauchard, giudice unica, Sara Pifferi, cancelliera.
Parti
A._______, patrocinata dall’avv. Rocco Taminelli e dall’avv. Andrea Fiorelli, ricorrente,
contro
Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), Ambito direzionale Perseguimento penale, Taubenstrasse 16, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Decisione circa l’obbligo di pagamento (COV, IVA e interessi di mora).
A-6445/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto: che, con decisione 18 ottobre 2023, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha imposto la società A._______ al pagamen- to posticipato dei tributi doganali (tassa d’incentivazione sui composti organici volatili [COV], imposta sul valore aggiunto [IVA] e interessi di mora) dell’importo complessivo di 264'310.20 franchi, ex art. 12 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0); che, avverso la predetta decisione, la società A._______ (di seguito: ricorrente o società ricorrente) – per il tramite dei suoi patrocinatori – ha interposto ricorso 21 novembre 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone in sunto l’annullamento; che, con decisione incidentale del 30 novembre 2023, il Tribunale ha segnatamente ingiunto alla ricorrente di versare entro e non oltre il 21 dicembre 2023 un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (di seguito: anticipo spese) dell’importo di 8'500 franchi, con la commina- toria che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese processuali poste a suo carico; che, al punto 4 del dispositivo, è stato inoltre specificato che in caso di versamento bancario dall’estero, l’importo doveva essere accreditato tempestivamente sul conto del Tribunale; che, con e-mail del 4 dicembre 2023, il patrocinatore della ricorrente ha invitato quest’ultima a voler procedere immediatamente al pagamento dell’anticipo spese, invitandola a dargli conferma dell’avvenuto pagamento ed avvisandola che se l’importo in questione non fosse pervenuto al Tribunale entro il 21 dicembre 2023, il suo ricorso sarebbe stato respinto; che, con e-mail del 20 dicembre 2023, la ricorrente ha indicato al suo patrocinatore di aver provveduto al pagamento dell’anticipo spese, preci- sando che gli avrebbe trasmesso una copia dell’avvenuto bonifico; che, ciò precisato, da un controllo degli atti dell’incarto, il Tribunale ha constatato che l’anticipo spese richiesto risultava tuttavia essere stato versato il 22 dicembre 2023, ovvero tardivamente; che, con ordinanza 17 gennaio 2024, il Tribunale ha dunque invitato la ricorrente ha inoltrare la propria presa di posizione in merito al pagamento
A-6445/2023 Pagina 3 tardivo dell’anticipo spese, indicando in particolare se vi fossero o meno dei validi motivi giustificanti detto pagamento tardivo; che, con scritti 4 e 7 marzo 2024, la ricorrente – per il tramite del suo patrocinatore – ha esposto i motivi per cui il pagamento dell’anticipo spese sarebbe avvenuto il 22 dicembre 2023, producendo i documenti a compro- va di quanto avvenuto;
e considerato in diritto: 1. che, giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammi- nistrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 171.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF; che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all’art. 33 LTAF; che, in particolare, le decisioni pronunciate dall’UDSC (di seguito: autorità inferiore) in materia riscossione posticipata dei tributi doganali ex art. 12 cpv. 1 DPA sono impugnabili dinanzi al Tribunale statuente; che la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF); che il Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza; 2. che, nel caso in disamina, il Tribunale deve esaminare d’ufficio l’ammissi- bilità del ricorso, tenuto conto delle circostanze particolari sollevate dalla ricorrente in merito al pagamento tardivo dell’anticipo spese; che, a tal fine, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi applica- bili alla presente fattispecie (cfr. considd. 2.1-2.3 del presente giudizio); 2.1 che, in virtù dell’art. 63 cpv. 4 PA, il Tribunale esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, quale condizione preliminare all’entrata nel merito del ricorso;
A-6445/2023 Pagina 4 che, a tal fine, il giudice dell’istruzione impartisce al ricorrente un congruo termine per il pagamento dell’anticipo spese, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito del ricorso, dichiarandolo inammissibile; che, giusta l’art. 21 cpv. 3 PA, il termine per il pagamento dell’anticipo spese è osservato se l’importo è versato tempestivamente alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità; che determinante è la data in cui l’importo dell’anticipo spese è stato effettivamente addebitato al conto postale o bancario svizzero della parte ricorrente (o del suo patrocinatore) a favore dell’autorità (cfr. sentenze del TF 2C_1096/2013 del 19 luglio 2014 consid. 2; 2C_1022/2012 e 2C_1023/2012 del 25 marzo 2013 consid. 6.3.2; sentenza del TAF A-1743/2022 del 4 maggio 2022; Messaggio del 28 febbraio 2001 concer- nente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, 3856; PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommen- tar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 a ed. 2023 [di seguito: Praxiskom- mentar], n. 29 ad art. 21 PA); che, per quanto concerne invece i pagamenti effettuati da una banca estera a favore di un’autorità svizzera, la giurisprudenza ha ritenuto un duplice criterio di analisi: occorre verificare non solo che il conto bancario estero sia stato addebitato prima della scadenza fissata dall’autorità, ma anche che, entro lo stesso termine, l’anticipo spese sia stato accreditato sul conto dell’autorità o, quantomeno, che sia rientrato nella sfera d’influenza dell’ausiliario (della banca o della Posta svizzera) designato dall’autorità (cfr. sentenze del TF 6B_725/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 1 in fine; 2C_1022/2012 e 2C_1023/2012del 25 marzo 2013 consid. 6.3.3; sentenze del TAF A-1743/2022 del 4 maggio 2022); che, per quanto concerne il pagamento dell’anticipo spese, la banca è considerata, per prassi costante, come l’ausiliario della parte ricorrente (cfr. art. 101 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; CO, RS 220]), la quale risponde degli atti della banca come se fossero i propri; che un’eventuale colpa della banca sarebbe quindi opponibile alla parte ricor- rente (cfr. DTF 143 I 284 consid. 2.1; 114 Ib 67 considd. 2 e 3; sentenze del TF 2C_1012/2019 del 6 dicembre 2019 consid. 2.3; 2C_659/2019 del 3 settembre 2019 consid. 2.3; 2C_107/2019 del 27 maggio 2019 con- sid. 6.3; 2C_1134/2014 del 14 agosto 2015 consid. 5.2; sentenza del TAF
A-6445/2023 Pagina 5 A-1743/2022 del 4 maggio 2022; EGLI, Praxiskommentar, n. 31 ad art. 21 PA e n. 17 ad art. 24 PA); che, secondo la giurisprudenza, chi emette un ordine di pagamento ban- cario invece di effettuare il pagamento direttamente allo sportello postale accetta il rischio che il suo conto non venga addebitato entro il termine stabilito (cfr. sentenza del TF 2C_1134/2014 del 14 agosto 2015 con- sid. 5.3 con rinvii; sentenza del TAF A-1743/2022 del 4 maggio 2022); che il termine di pagamento può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (cfr. art. 22 cpv. 1 PA; sen- tenza del TAF A-3908/2020 del 21 giugno 2022 consid. 2.1.1); che, per essere considerata tempestiva, la richiesta scritta di proroga del termine di pagamento deve essere consegnata al Tribunale, oppure al suo indirizzo, a un ufficio postale o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 PA; sentenza del TAF A-3908/2020 del 21 giugno 2022 consid. 2.1.1); che, contrariamente all’art. 63 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), l’art. 63 cpv. 4 PA non prevede un termine suppletorio se il termine scade infruttuoso, di modo che in caso di non avvenuto pagamento dell’anticipo spese nel termine impar- tito, il ricorso va di principio dichiarato inammissibile (cfr. sentenza del TF 2C_703/2009 e 2C_22/2010 del 21 settembre 2010 consid. 4.4.1 seg.; URS PETER CAVELTI, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2 a ed. 2019, n. 29 ad art. 21; MICHAEL BEUSCH, in: VwVG Kommentar, n. 26 ad art. 63 PA; EGLI, Praxiskommentar, n. 22 segg. ad art. 21 PA); 2.2 che, giusta l’art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso; che le tre predette condizioni devono essere adempiute cumulativamente; che il deposito della domanda di restituzione del termine di pagamento dell’anticipo spese e il suo versamento entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento costituiscono delle condizioni di ricevibilità (cfr. sentenze del TAF A-3908/2020 del 21 giugno 2022 consid. 2.2.1; A-1743/2022 del 4 maggio 2022; A-1328/2018 del 18 aprile 2018 consid. 1.1.3);
A-6445/2023 Pagina 6 che l’inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza al richiedente o al suo rappresentante e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza (cfr. DTF 143 I 284 consid. 1.3; sentenza del TF 6B_110/2016 del 27 luglio 2016 consid. 2.2; sentenze del TAF A-3908/2020 del 21 giugno 2022 consid. 2.2.1; A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2; A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2); che, in altri termini, la persona interessata deve dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso (cfr. sentenza del TAF A-4916/2017 del 14 settembre 2017 consid. 2.2); che ciò avviene, ad esempio, se l’inadempienza è dovuta a una calamità naturale, a obblighi militari o a una grave malattia improvvisa (impossibilità oggettiva), o se l’omissione è frutto di un errore non colpevole (impossibilità soggettiva), ma non se il richiedente non ha rispettato il termine a causa di un sovraccarico di lavoro, di una mancanza di organizzazione o di un’as- senza per ferie (cfr. sentenza TF 2C_699/2012 del 22 ottobre 2012 con- sid. 3.2; sentenze del TAF A-3908/2020 del 21 giugno 2022 consid. 2.2.1; A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2; A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.140-2.141); che, in particolare, la malattia o l’infortunio possono, ad esempio, essere considerati un impedimento non colpevole e, di conseguenza, consentire la restituzione del termine, se rendono oggettivamente o soggettivamente impossibile alla parte ricorrente o al suo rappresentante legale di agire da solo o di incaricare un terzo di agire per suo conto nel termine impartito (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a; sentenza del TF 2C_287/2022, 2C_288/2022 e 2C_289/2022 del 4 maggio 2022 consid. 5.1 con rinvii); che la restituzione del termine non entra in linea di conto, quando il ritardo nell’agire è imputabile ad un ausiliario (cfr. art. 101 CO) che non può a sua volta prevalersi di un impedimento non colpevole, anche se l’ausiliario ha ricevuto istruzioni chiare e la parte ricorrente o il suo rappresentante ha adempiuto al proprio dovere di diligenza (cfr. sentenza del TF 2C_287/2022, 2C_288/2022 e 2C_289/2022 del 4 maggio 2022 con- sid. 5.1 con rinvii; EGLI, Praxiskommentar, n. 17 ad art. 24 PA); che, secondo la giurisprudenza, gli errori commessi dagli ausiliari sono imputabili alla parte ricorrente e al suo rappresentante (cfr. DTF 143 I 284
A-6445/2023 Pagina 7 consid. 2.1; sentenze del TF 6F_2/2022 dell’11 marzo 2022 consid. 2; 2C_177/2019 del 22 luglio 2019 consid. 4.2.2 con rinvii; sentenza del TAF A-2514/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 2.2.2 con rinvii; EGLI, Praxiskom- mentar, n. 17 ad art. 24 PA; che, come visto (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio), per quanto concer- ne il pagamento dell’anticipo spese, la banca è considerata, per prassi costante, come l’ausiliario della parte ricorrente; che la giurisprudenza è molto restrittiva per quanto riguarda la restituzione del termine (cfr. DTF 125 V 262 consid. 5d; 124 II 358 consid. 2; sentenze del TAF A-3908/2020 del 21 giugno 2022 consid. 2.2.1; A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2; A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2); che, inoltre, l’autorità non dispone di un margine di apprezzamento nell’ap- plicazione dell’art. 24 cpv. 1 PA, nel senso che, se non vi sono motivi validi per la restituzione, deve respingere la domanda (cfr. sentenza del TF 2C_699/2012 del 22 ottobre 2012 consid. 5.1; sentenze del TAF A-3908/2020 del 21 giugno 2022 consid. 2.2.1; A-3812/2021 del 14 gen- naio 2022 consid. 5.2; A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2); 2.3 che, secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, non vi è alcun rigore nel non entrare nel merito di un ricorso quando, in base al diritto processuale applicabile, la sua ammissibilità è subordinata al paga- mento di un anticipo spese entro un determinato termine, a condizione che le parti siano state adeguatamente informate dell’importo da pagare, del termine concesso per il pagamento e delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine (cfr. DTF 133 V 402 consid. 3.3; sentenze del TF 2C_287/2022, 2C_288/2022 e 2C_289/2022 del 4 maggio 2022 con- sid. 6.1; 2C_178/2022 del 16 marzo 2022 consid. 5.2); 3. 3.1 che, nello specifico, è incontestato che la ricorrente non ha versato l’anticipo spese dell’importo di 8'500 franchi nel termine di pagamento scadente il 21 dicembre 2023, fissato dal Tribunale con decisione inciden- tale del 30 novembre 2023; che, dagli atti dell’incarto, risulta infatti che detto anticipo spese è stato versato sul conto del Tribunale il 22 dicembre 2023, ovvero tardivamente;
A-6445/2023 Pagina 8 che, in tali circostanze, occorre verificare se vi siano motivi giustificanti detto ritardo e dunque la restituzione del termine per il pagamento ai sensi dell’art. 24 PA (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio); 3.2 che, con scritti 4 e 7 marzo 2024, la ricorrente ha esposto i motivo che a suo dire giustificherebbero il pagamento tardivo, spiegando in particolare che, a causa dell’assenza prolungata per grave malattia della dipendente amministrativa responsabile dei pagamenti, il pagamento non è stato fatto subito; che sarebbe solo il 19 dicembre 2023, durante i controlli delle posi- zioni aperte, in un momento molto impegnativo come sono i giorni che pre- cedono la chiusura Natalizia (dal 22 dicembre 2023 al 5 gennaio 2023), che i responsabili della ricorrente avrebbero potuto appurare che questo pagamento non era ancora stato fatto; che il 20 dicembre 2023 la ricorrente avrebbe contattato la propria banca – e meglio, la B._______, con sede in Italia (di seguito: banca) – la quale le avrebbe assicurato che il pagamento sarebbe entrato sul conto di accredito il giorno successivo; che purtroppo non sarebbe stato quello che prevedevano le procedure interne della banca, sicché pur essendo addebitato il suo conto il 20 dicembre 2023, l’importo sarebbe stato accreditato solo due giorni dopo al Tribunale, ovvero il 22 dicembre 2023; che la tranquillità della ricorrente sarebbe altresì stata giustificata dal fatto che l’attesto di bonifico della banca indica- va chiaramente come « Data Valuta » il « 21.12.2023 »; che, a suo avviso, in questa situazione, non entrare nel merito del ricorso costituirebbe un eccesso di formalismo; che, sennonché, i motivi addotti dalla ricorrente non sono tuttavia sufficienti a giustificare la restituzione del termine di pagamento dell’anticipo spese ex art. 24 PA, ai sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. considd. 2.1 e 2.2 del presente giudizio); 3.2.1 che, più nel dettaglio, per quanto concerne il primo motivo invocato dalla ricorrente – ovvero l’assenza prolungata per grave malattia della sua dipendente amministrativa responsabile dei pagamenti – il Tribunale osserva quanto segue; che, innanzitutto, la ricorrente non solleva un suo impedimento, bensì quello di uno dei suoi ausiliari, e meglio quello della « risorsa dell’Uff Am- ministrazione che cura i pagamenti » (cfr. scritto 4 marzo 2024 accluso al doc. 1 prodotto dalla ricorrente), allegando a comprova di ciò due « certifi- cati medici » (cfr. doc. 2 prodotto dalla ricorrente);
A-6445/2023 Pagina 9 che questi due « certificati medici » concernono la signora C._______ e indicano ch’essa sarebbe stata ricoverata dal 14 dicembre 2023 al 16 di- cembre 2023 e in malattia dal 14 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024; che, ciò premesso, dagli atti dell’incarto, risulta che, con e-mail del 4 dicem- bre 2023, il patrocinatore della ricorrente ha invitato quest’ultima a voler procedere immediatamente al pagamento dell’anticipo spese, chiedendo di dargli conferma dell’avvenuto pagamento ed avvisandola che, se l’importo in questione non fosse pervenuto al Tribunale entro il 21 dicembre 2023, il suo ricorso sarebbe stato respinto (cfr. citata e-mail acclusa al doc. 1 prodotto dalla ricorrente); che tale e-mail era rivolta alle seguenti quattro persone della società ricorrente, tra cui non figura la signora C.: la signora D., la signora E., il signor F. e il signor G.; che, da quanto precede, risulta che più persone all’interno della società ricorrente sono state informate dell’esigenza ed importanza di procedere al pagamento tempestivo dell’anticipo spese, ben prima dell’inizio dell’as- senza prolungata per malattia della signora C.; che l’impedimento medico della signora C._______ non era dunque tale da impedire ad un’altra persona di procedere al suo posto a detto pagamento; che, peraltro, appare poco probabile che nessuno all’interno della società ricorrente fosse al corrente dell’assenza per malattia della signora C.; che spettava alla ricorrente far prova di diligenza ed organizzarsi di modo che qualcuno al suo interno potesse occuparsi del pagamento tempestivo dell’anticipo spese (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio); che, in ogni caso, in data 19 dicembre 2023 – come da lei stessa indicato (cfr. scritti 4 e 7 marzo 2024) – la ricorrente si è accorta del bonifico non ancora eseguito, sicché era ancora in tempo per procedere al pagamento dell’anticipo spese nel termine scadente il 21 dicembre 2023; che, in tali circostanze, l’assenza prolungata per malattia della signora C., ausiliaria della ricorrente, non permette di ritenere un motivo giustificante la restituzione del termine di pagamento dell’anticipo spese ex art. 24 PA (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio);
A-6445/2023 Pagina 10 3.2.2 che, per quanto concerne il secondo motivo invocato dalla ricorrente – ovvero il ritardo della banca estera nell’effettuare il pagamento dell’antici- po spese – il Tribunale osserva invece quanto segue; che se è vero che la ricorrente – dopo essersi accorta del mancato paga- mento il 19 dicembre 2023 – si è attivata il 20 dicembre 2023 per assicurar- si che il pagamento da parte della sua banca avvenisse entro il 21 dicem- bre 2023 e che il suo conto bancario estero sembra essere stato addebitato il 21 dicembre 2023 (« Data Valuta 21.12.2023 »), ciò non è tuttavia sufficiente a ritenere come tempestivo il pagamento (cfr. ordine di bonifico del 20 dicembre 2023 della ricorrente e estratto della banca relativo all’ordine di bonifico di cui al doc. 1 prodotto dalla ricorrente); che, come indicato dalla stessa ricorrente (cfr. scritti 4 e 7 marzo 2024), quand’anche essa abbia ricevuto delle rassicurazioni dal funzionario responsabile della banca, secondo cui il pagamento sarebbe entrato sul conto accreditato del Tribunale il 21 dicembre 2023 – per ragioni legate alle procedure interne della banca per le operazioni di bonifico internazionale, su cui essa non sarebbe stata resa attenta –, il pagamento è stato purtrop- po accreditato al conto del Tribunale soltanto il 22 dicembre 2023; che, come visto (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio), per quanto concer- ne i pagamenti effettuati da una banca estera a favore del Tribunale, oc- corre infatti non solo che il conto della ricorrente sia stato addebitato prima della scadenza del termine di pagamento, ma anche che, entro lo stesso termine, l’anticipo spese sia stato accreditato sul conto del Tribunale; che, quand’anche la ricorrente indichi di avere fatto tutto quanto in suo potere per rispettare il termine di pagamento impartito dal Tribunale, un eventuale errore o negligenza della banca nell’esecuzione dell’ordine bancario va imputato a quest’ultima, nella misura in cui la banca va considerata come un suo ausiliario (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio); che spetterà semmai alla ricorrente – qualora ve ne fossero gli estremi, secondo il diritto applicabile – addire le vie legali nei confronti della banca; che, in tali circostanze, il ritardo della banca estera nell’eseguire il bonifico bancario a favore del Tribunale non costituisce un motivo giustificante la restituzione del termine di pagamento dell’anticipo spese ex art. 24 PA (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio);
A-6445/2023 Pagina 11 3.2.3 che, a titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che, prima della sca- denza del termine di pagamento, la ricorrente – viste le difficoltà riscontrate nel pagamento dell’anticipo spese da lei invocate – avrebbe comunque potuto richiedere la proroga del termine di pagamento dell’anticipo spese, facoltà di cui però non ha fatto uso (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio); 3.3 che, in definitiva, tenuto conto della giurisprudenza molto restrittiva in materia di restituzione del termine ex art. 24 PA e dell’assenza di margine di apprezzamento del Tribunale in tale contesto, si deve concludere che i motivi addotti dalla ricorrente non sono tali da giustificare la concessione della restituzione del termine di pagamento dell’anticipo spese; 4. che, alla luce dei considerandi che precedono, tenuto conto del mancato pagamento dell’anticipo spese richiesto nel termine impartito e dell’assen- za dei presupposti per la restituzione del predetto termine ex art. 24 PA, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, la non entrata nel merito del suo ricorso in ragione del pagamento tardivo dell’anticipo spese non costituisce un eccesso di formalismo (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio); che, giusta l’art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili; che, tenuto conto dell’esito della procedura, le spese processuali vanno addossate alla ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del rego- lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, sulla base delle norme citate, alla ricorrente si giustifica porre a carico l’importo di 300 franchi a titolo di spese processuali; che, alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà detratto in proporzione dall’anticipo spese di 8'500 franchi versato dalla ricorrente, mentre l’importo rimanente di 8'200 franchi verrà restituito a quest’ultima; che non sussistono i presupposti per la concessione di una indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 7 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-6445/2023 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese processuali, di 300 franchi, sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà detratto dall’anticipo spese di 8'500 franchi versato dalla ricorrente. L’importo rimanente di 8'200 franchi verrà invece restituito alla ricorrente. 3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Una copia dello scritto 7 marzo 2024 della ricorrente, nonché dei relativi allegati (docc. 1-2), è trasmessa all’autorità inferiore. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
A-6445/2023 Pagina 13 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: