B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-5581/2021
S e n t e n z a d e l 26 g i u g n o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Keita Mutombo, cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______, ricorrente 1,
B._______, ricorrente 2,
entrambi patrocinati dall’avv. Emanuele Stauffer,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d’informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
assistenza amministrativa (CDI CH-IT).
A-5581/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 2 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Ufficio Cooperazione Internazionale – competente autorità fiscale dello Stato ri- chiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) – ha presentato dinanzi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una doman- da di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente il signor A., per il periodo fiscale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, fondandosi sull’art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI CH-IT), in com- binato disposto con la lett. e bis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (di seguito: Protocollo aggiuntivo; anch’esso pubblicato nella RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771). A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l’autorità richie- dente italiana ha esposto quanto segue: « [...] L’Amministrazione fiscale italiana ha in corso indagini sul conto del menzionato contribuente, in relazione alle quali è sorta la necessità di inviare la presente richiesta di assistenza amministrativa. Infatti, dallo scambio auto- matico di informazioni tramite Common Reporting Standard (CRS) l’interme- diario finanziario elvetico C. (IDI: [...]) ha segnalato la posizione del contribuente italiano A._______ per l’anno 2017, quale controlling person della società B._______ (Passive Non-Financial Entity) intestataria del c/c n. (...). Tale conto corrente, nell’anno 2017, presentava un saldo di €. 15'164'877.46, pagamenti di interessi per $ 127'874.42 e di proventi/rimborsi per $ 5'406'164.61. In merito alla predetta attività finanziaria A._______ non ha adempiuto agli obblighi fiscali in materia di monitoraggio fiscale e di dichiarazione e relativa tassazione degli interessi e degli altri proventi maturati sulla stessa. Si è proceduto, quindi, col richiedere al contribuente di fornire informazioni rela- tive al suo ruolo all’interno della fondazione panamense, B._______ di cui egli è stato segnalato quale controlling person del relativo conto corrente. Dalla documentazione prodotta dal contribuente è emerso che lo stesso ha rivestito la carica di presidente del consiglio di Fondazione dal 21/05/2009 (data di costituzione della stessa) fino al 29/10/2019. A._______ ha, altresì, prodotto un prospetto descrittivo degli investimenti finanziari che hanno generato gli importi comunicati col CRS ma non ha prodotto il dettaglio delle movimentazioni in entrata ed in uscita sul conto cor- rente svizzero necessario alla verifica dei flussi finanziari. Inoltre, la Fondazione si è esplicitamente rifiutata di produrre copia degli estratti conto bancari.
A-5581/2021 Pagina 3 Sulla base della documentazione prodotta, l’Amministrazione fiscale italiana non è in grado di accertare l’eventuale realizzazione, e relativa puntuale quan- tificazione, di proventi finanziari riferibili al dato comunicato dalla banca alla voce "Gross Proceeds/Redemptions" per $ 5'406'164.61. Inoltre, in merito ai rapporti intercorrenti tra A._______ e la Fondazione B._______ si è rilevato che i beneficiari avrebbero dovuto essere indicati nel Regolamento di fondazione e che la qualifica di beneficiari non era trasferibile. Il contribuente italiano non ha prodotto la documentazione necessaria all'identificazione certa dell’effettivo beneficiario della Fondazione. Pertanto, l’analisi dei flussi finanziari in uscita dal c/c della fondazione consentirebbe di verificare anche tale informazione. In assenza di informazioni e documentazione bancaria nonché dei dettagli le entrate e le uscite operate sul conto corrente svizzero negli anni oggetto della richiesta, l’Amministrazione fiscale italiana non è in grado di:
A-5581/2021 Pagina 4 B.c Con scritti 31 marzo 2021 e 7 aprile 2021, il patrocinatore del signor A._______ e della fondazione panamense B._______ ha indicato di rappresentare quest’ultimi, chiedendo accesso agli atti dell’incarto. B.d Con decreto di edizione complementare del 13 aprile 2021, l’AFC ha esortato la banca a trasmetterle delle ulteriori informazioni. A tale richiesta, la banca ha dato seguito con scritto 26 aprile 2021. B.e Con scritto 22 luglio 2021, il signor A._______ e la fondazione panamense B._______ – per il tramite del loro patrocinatore e dopo aver avuto accesso agli atti dell’incarto – si sono opposti alla trasmissione delle informazioni, postulando la reiezione della domanda di assistenza amministrativa italiana del 2 marzo 2021. B.f Con decisione finale del 3 dicembre 2021, l’AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa italiana del 2 marzo 2021, decidendo dunque di trasmettere all’autorità richiedente italiana le informazioni richieste concernenti il signor A._______ (persona interessata) e la fondazione panamense B._______ (persona legittimata a ricorrere). C. C.a Avverso la predetta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente 1; causa A-5581/2021) e la fondazione panamense B._______ (di seguito: ricorrente 2; causa A-5582/2021) – per il tramite del loro patrocinatore – hanno inoltrato separatamente ricorso 22 dicembre 2021 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, i ricorrenti postulano: in via preliminare la sospensione della trattazione del ricorso fino ad evasione da parte dell’AFC della domanda di riesame del 22 dicembre 2021; in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente non trasmissione delle informazioni rinvenibili nell’allegato alla decisione impugnata. C.b Parallelamente, sempre avverso la predetta decisione, il 22 dicembre 2021, i ricorrenti hanno presentato – per il tramite del loro patrocinatore – un’istanza di riesame dinanzi all’AFC. Con decisione di riesame del 9 febbraio 2022, l’AFC ha respinto la predetta istanza di riesame. Detta decisione non è stata impugnata dai ricorrenti. C.c Con risposta 5 maggio 2022, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato la reiezione dei due predetti ricorsi, nonché la congiunzione delle due cause parallele A-5581/2021 e A-5582/2021.
A-5581/2021 Pagina 5 C.d Con ordinanza del 20 maggio 2022, il Tribunale ha congiunto le due cause parallele A-5581/2021 e A-5582/2021 sotto il numero di riferimento A-5581/2021. D. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione – in casu la CDI CH-IT – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza ammini- strativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza. Per quanto concerne il diritto interno, l’assistenza amministrativa interna- zionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogato- rie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 2 marzo 2021, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF). 1.2 I due ricorsi sono stati interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti, nella misura in cui essi hanno partecipato alla procedura dinanzi all’autorità inferiore, sono destinatari della decisione impugnata e hanno chiaramente un interesse al suo annullamento (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). I ricorsi sono ricevibili in ordine e vanno pertanto esaminati nel merito.
A-5581/2021 Pagina 6 1.3 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L’eventuale trasmissione di informazioni da parte dell’AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 con- sid. 1.3 con rinvii). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con- sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata- zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con- sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge- prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER et al., op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di colla- borazione concernente il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di portare le pro- ve necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione
A-5581/2021 Pagina 7 finale del 3 dicembre 2021 dell’autorità inferiore, con cui quest’ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 2 marzo 2021 inoltrata dall’autorità richiedente italiana sulla base dell’art. 27 CDI CH-IT nei con- fronti del ricorrente 1, decidendo di trasmettere le informazioni richieste in relazione al ricorrente 1 e alla ricorrente 2. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l’ammissibilità della predet- ta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto di vista me- ramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dai ricorrenti. A tal fine, qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1 – 3.6 del presente giudizio). 3.1 L’assistenza amministrativa con l’Italia è retta dall’art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell’art. 26 del Modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE; di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l’ap- provazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un’unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l’art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo – in particolare la lett. e bis del Proto- collo aggiuntivo – trovano applicazione per quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015; RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5637; [tra le tante] sen- tenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.1.1; A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Tale è il caso della domanda di assistenza amministrativa italiana in oggetto, presentata il 2 marzo 2021 e riguardante il periodo fiscale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. 3.2 Le disposizioni dell’art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. e bis del Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636), prevedendo alla cifra 2 che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di
A-5581/2021 Pagina 8 informazioni secondo l’art. 27 CDI CH-IT: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla for- ma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informa- zioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1; A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d’informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, detta lista di esigenze di contenuto è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni sufficienti a dimostrare la « rilevanza verosimile » della sua domanda (cfr. DTF 144 II 206 con- sid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1 con rinvii). 3.3 Espresso all’art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza vero- simile delle informazioni – ovvero, la condizione « verosimilmente rile- vante » – per l’applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d’informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio pos- sibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expe- dition ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. e bis del Protocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requi- sito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della doman- da, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un’informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d’informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l’inchiesta o il controllo sottostante. L’apprezzamen- to del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.3.1 con rinvii). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi
A-5581/2021 Pagina 9 a verificare l’esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i docu- menti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Sta- to richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5084/2021 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1; A-539/2021, A-546/2021 e A-548/2021 del 29 dicembre 2023 consid. 4.2.4). 3.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazione, quale principio d’interpretazione e d’esecuzione dei trattati, nell’ambito dello scambio d’informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 con- sid. 7.1; 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente confutate (« sofort entkräftet ») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.1 con rinvii; parimenti sentenza del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affida- mento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell’affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.2 con rinvii). 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le infor- mazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente nei confronti delle perso- ne e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette infor- mazioni (cfr. art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT). La giurisprudenza ha ricordato il carattere personale del suddetto principio, nel senso che lo Stato richie- dente non può utilizzare nei confronti di terzi le informazioni che ha ricevuto tramite l’assistenza amministrativa, a meno che questa possibilità risulti dalle leggi di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni autorizzi tale utilizzo (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Sulla base del principio dell’affidamento, la Sviz- zera può ritenere che lo Stato richiedente, con il quale è legato da un accor- do di assistenza amministrativa, rispetterà il principio della specialità (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.5 con rinvii).
A-5581/2021 Pagina 10 3.6 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidia- rietà (cfr. lett. e bis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l’adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministra- tiva, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii; 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-2133/2022 del 25 marzo 2025 consid. 3.6; A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1). 4. 4.1 Stabiliti i principi qui applicabili, da un suo esame preliminare, lo scri- vente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente formale la domanda di assistenza amministrativa del 2 marzo 2021 inoltra- ta dall’autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell’incarto prodotto dall’au- torità inferiore [di seguito: inc. AFC]) risulti adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni richieste dall’art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT nonché dalla lett. e bis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l’identità della persona inte- ressata oggetto dell’inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo scopo fiscale, l’identità del detentore delle informazioni e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Di fatto, si tratta di una domanda individuale di assistenza amministrativa circoscritta ad un speci- fico soggetto fiscale italiano, il qui ricorrente 1. Essa è volta all’accertamen- to dell’imposizione del ricorrente 1 alle imposte sul reddito in Italia, median- te la raccolta di informazioni sul conto bancario intestato alla ricorrente 2 (fondazione panamense), di cui il ricorrente 1 sarebbe – secondo quanto indicato dall’autorità richiedente italiana – la « controlling person ». Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare ancora se dal punto di vista materiale l’autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, viste in particolare le censure sollevate dalla società ricorrente (cfr. considd. 4.2 – 4.3 del presente giudizio). 4.2 4.2.1 Nel loro ricorso, i ricorrenti sollevano innanzitutto l’inammissibilità della domanda di assistenza amministrativa italiana del 2 marzo 2021. A loro avviso, non sarebbe infatti dato di sapere in base a quali considerazio-
A-5581/2021 Pagina 11 ni e/o accertamenti la banca abbia considerato il ricorrente 1 quale « con- trolling person » della ricorrente 2, in quanto il suo ruolo e la sua posizione in seno alla struttura non sarebbero mai rientrati nelle categorie e nelle definizioni comunemente ammesse in ambito di scambio automatico di in- formazioni. Egli non sarebbe mai stato « settlor », « trustee », « protector » o beneficiario della ricorrente 2. In questo senso, la domanda sarebbe stata originata a fronte di un’errata categorizzazione, da parte della banca, della ricorrente 2 ai sensi della normativa nota come « Common Reporting Standard » (CRS). Infatti, i ricorrenti sostengono, basandosi sullo scritto 21 dicembre 2021 della banca, che la ricorrente 2 avrebbe dovuto in realtà essere considerata come una cosiddetta « active NFE » ai sensi del CRS e, come tale, non soggetta allo scambio automatico di dati. A loro avviso, questa circostanza renderebbe quindi la domanda di assistenza ammini- strativa irricevibile (cfr. ricorso 22 dicembre 2021, punti n. 1-3). 4.2.2 A tal proposito, il Tribunale rileva come nella domanda di assistenza amministrativa del 2 marzo 2021, l’autorità richiedente italiana abbia indi- cato di aver sufficienti indizi per ritenere il ricorrente 1 come « controlling person » della ricorrente 2, titolare della relazione bancaria interessata (cfr. fatti, Sub. lett. A.b.). Tenuto conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente e del principio dell’affidamento (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio), il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per met- tere in dubbio la veridicità delle allegazioni dell’autorità richiedente italiana e ritenerle qui infondate. Dall’autorità richiedente italiana non è atteso che la stessa produca i mezzi di prova a sostegno della propria domanda, la stessa essendo unicamente tenuta a rendere verosimile lo scopo fiscale e i motivi per cui richiede determinate informazioni (cfr. sentenza del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 5.2.2). 4.2.3 Ora, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 5 maggio 2022, pagg. 3-4; decisione di riesame del 9 febbraio 2022), lo scritto 21 dicembre 2021 (cfr. allegato all’atto n. 27 dell’inc. AFC) della banca sul quale si fondano i ricorrenti per sostenere che invero la ricor- rente 2 andrebbe considerata come non soggetta allo scambio automatico di informazioni, non è contemporaneo né alla domanda di assistenza amministrativa del 2 marzo 2021, né al periodo fiscale interessato dalla predetta domanda (1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019). Peraltro, in detto scritto viene indicato quanto segue: « [...] come da voi richiesto, confermiamo di aver ricevuto l’autocertificazione “Conferma della residenza ai fini fiscali per persone giuridiche” in data 21.12.2021 relativa al conto/deposito n. (...).
A-5581/2021 Pagina 12 Inerente al conto/deposito n. (...) intestato a B., B. si è identificata alla Banca quale Non-Financial Entity attiva (NFE attiva) ai fini della classificazione per lo Scambio Automatico d’Informazioni (AEol) e quale Trust/Fondazione complessa, Entità estere non finanziarie attive (NFFE attive), organizzazione senza scopo di lucro ai fini della classificazione Fatca, mediante l’autocertificazione sottoscritta il 20.12.2021. Il presente scritto riflette la situazione attuale. Vi rammentiamo che la presente dichiarazione non implica alcun impegno o responsabilità da parte nostra [...] ». Da quanto precede, risulta che la dichiarazione della banca riflette la situa- zione al 21 dicembre 2021, così come indicata dagli stessi ricorrenti nell’autocertificazione del 20 dicembre 2021, senza tuttavia fornire indicazioni utili riguardo alla classificazione della ricorrente 2 nel periodo fiscale 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, oggetto della domanda di assistenza amministrativa italiana del 2 marzo 2021. Di fatto, la banca non ha poi mai ammesso di aver commesso un errore nella classificazione della ricorrente 2, ma piuttosto, essa si è limitata a prendere atto di quanto asserito dai ricorrenti nell’autocertificazione del 20 dicembre 2021. 4.2.4 In definitiva, i motivi invocati dai ricorrenti non sono tali da mettere in dubbio l’ammissibilità della domanda di assistenza amministrativa italiana del 2 marzo 2021 in oggetto. Spetterà semmai ai ricorrenti fare valere gli argomenti qui invocati dinanzi alle competenti autorità fiscali italiane. 4.3 4.3.1 I ricorrenti sollevano altresì una violazione del principio della propor- zionalità, in quanto le informazioni richieste non sarebbero verosimilmente rilevanti. A loro avviso le informazioni richieste, ovvero gli estratti conto della relazione bancaria interessata, detenuta dalla ricorrente 2 per il periodo dal 2017 al 2019, sarebbero infatti inutili ai fini dell’identificazione del beneficiario economico della relazione bancaria e sarebbero pertanto irrilevanti per il procedimento estero, in quanto non adempirebbero al principio della verosimile rilevanza nonché al principio di proporzionalità (cfr. ricorso 22 dicembre 2021, punti n. 4-7). 4.3.2 In proposito, si ricorda come l’esame del Tribunale e dell’autorità infe- riore circa la rilevanza verosimile delle informazioni richieste si limiti all’esa- me della plausibilità. Non spetta infatti alle competenti autorità dello Stato richiesto valutare in dettaglio la rilevanza verosimile delle informazioni ri- chieste dall’autorità richiedente italiana. L’esame dell’effettiva utilità o meno di un’informazione è qui di rilievo esclusivo dell’autorità richiedente italiana. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la domanda di assistenza amministrativa deve essere interpretata in maniera ampia in
A-5581/2021 Pagina 13 vista della trasmissione dell’insieme delle informazioni potenzialmente rilevanti per il procedimento estero (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio). 4.3.3 Ora, nello specifico, il Tribunale rileva come nella domanda di assi- stenza amministrativa del 2 marzo 2021, l’autorità richiedente italiana abbia indicato in maniera chiara i motivi per cui necessita degli estratti conti della relazione bancaria qui interessata. Essa ha identificato il ricorrente 1 quale « controlling person » della ricorrente 2, intestataria del conto ban- cario interessato. Siccome l’autorità richiedente italiana sospetta il ricor- rente 1 di non aver adempiuto agli obblighi fiscali in materia di monitoraggio fiscale e di dichiarazione dei redditi in relazione a questa relazione ban- caria, necessita di verificare tale eventualità. Le informazioni relative al conto corrente bancario intestato alla ricorrente 2, ossia agli estratti conto, mirerebbero dunque (1) a qualificare e quantificare l’eventuale reddito da imputare in capo al ricorrente 1, quale contribuente italiano; (2) a verificare l’effettiva operatività della ricorrente 2 e ad escludere che possa trattarsi di un mero intestatario di strumenti finanziari nella reale disponibilità del ricorrente 1 al quale sarebbero, quindi, imputabili violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte. In definitiva, le informazioni richie- ste dall’autorità richiedente italiana risultano in nesso con la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcu- na violazione del principio della proporzionalità, la richiesta degli estratti conto essendo del tutto plausibile in tale contesto. 5. 5.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa italiana del 2 marzo 2021 adempie tutti i requi- siti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta doman- da di assistenza amministrativa italiana o annullare la decisione impugnata, così come invece postulato dai ricorrenti nel loro gravame. 5.2 Ciò sancito, va da ultimo ancora sottolineato che le persone menzio- nate nella documentazione bancaria sono protette dal principio della spe- cialità di cui all’art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT, precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Fino a poco tem- po fa (cfr. comunicato stampa congiunto della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali [SFI] e dell’AFC del 19 marzo 2024, pubblicato su: < https://www.sif.admin.ch/it/commento-articolo-26-scambio -informazioni-modello-convenzione-fiscale >, consultato il 06.06.2025), vi erano differenti concezioni in merito alla portata del principio di specialità,
A-5581/2021 Pagina 14 sia sul piano nazionale che internazionale, in particolare per quanto concerne la sua componente personale. Per tale ragione, veniva dunque considerato opportuno che l’autorità inferiore informasse, caso per caso, espressamente l’autorità richiedente italiana in merito alle restrizioni relative all’uso delle informazioni a essa trasmesse (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio; parimenti sentenza del TAF A-5309/2019 del 3 dicembre 2020 consid. 5.6). Nel caso in esame, poiché la decisione finale è stata emessa prima dell’annunciato cambiamento di prassi, è dunque opportuno – per motivi di uguaglianza di trattamento – che l’autorità inferiore precisi e riferisca all’autorità richiedente italiana quanto sancito al punto n. 2 del dispositivo del presente giudizio (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 6.2), come peraltro già da lei indi- cato nel dispositivo della decisione impugnata. 6. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste in solido a carico dei ricorrenti qui integralmente soccombenti (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 5'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto in maniera corrispondente dall’anticipo spese di 10'002 franchi da loro versato a suo tempo, alla crescita in giudicato del presente giudizio. Il saldo di 5'002 franchi verrà invece loro restituito. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione ai ricorrenti di un’indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). 7. Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammis- sibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fonda- mentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. (Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)
A-5581/2021 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. L’autorità inferiore deve informare l’autorità richiedente italiana che le informazioni trasmesse e ottenute nel quadro della assistenza ammi- nistrativa richiesta possono essere utilizzate unicamente nel procedimento che riguarda il signor A._______ conformemente all’art. 27 cpv. 2 CDI CH- IT. 3. Le spese processuali pari a 5'000 franchi sono poste in solido a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà detratto in maniera corrispondente dall’anticipo spese di 10'002 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti. Il saldo di 5'002 franchi verrà restituito ai ricorrenti. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
A-5581/2021 Pagina 16 Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: