Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-5374/2018
Entscheidungsdatum
25.08.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte I A-5374/2018

Sentenza del 25 agosto 2021 Composizione

Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Marianne Ryter, Keita Mutombo, cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._______, ..., patrocinato dallo Studio legale Jäggi & Scheller SA, Via della Posta 2, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Assistenza amministrativa (CDI CH-ES).

A-5374/2018 Pagina 2 Fatti: A. Con scritto del 20 dicembre 2017 (ref. S-ED-CH-PA-2017-112) l’Agencia Tributaria spagnola (di seguito: autorità richiedente) ha presentato una do- manda di assistenza amministrativa all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC o autorità richiesta), avente per oggetto A._______ (di seguito: interessato), pilota professionista del motociclismo mondiale, per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016. Più precisa- mente l’autorità richiedente ha considerato che, siccome quattro corse mo- tociclistiche del campionato del mondo si tennero annualmente in Spagna, durante i periodi di riferimento, ivi sarebbe stato il proprio centro degli inte- ressi vitali, con la conseguenza che ivi egli sarebbe stato assoggettato fi- scalmente (“Since four races of the World Championship have taken place in Spain, our tax auditors consider that the centre of Mr A.’s vital interests is in Spain, and, therefore, he is regarded as tax resident in Spain”). Partendo da questa premessa l’autorità richiedente ha posto di- versi domande, atte segnatamente a conoscere dell’interessato in Sviz- zera, lo statuto fiscale, le dichiarazioni di imposta, il modo di tassazione, i propri beni immobili, le società in cui egli è direttore ed eventualmente una propria attività professionale, che avrebbero infine permesso di determi- nare una corretta valutazione delle imposte dovute in Spagna (“in order to ensure the proper assessment of tax situation in Spain”). Inoltre a sostegno delle proprie valutazioni l’autorità richiedente ha evidenziato che, prima del 2013, l’interessato risiedeva in Spagna e qui era assoggettato fiscalmente. Invece, a partire dal 2013, l’interessato non ha più notificato alcuna dichia- razione fiscale in Spagna, né come “fiscal resident” ma nemmeno come “non resident” e ha riferito di essere stato domiciliato in Svizzera. B. Con messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 2018 l’AFC ha chiesto alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), quale fosse la residenza dell’interessato, ottenendo risposta il giorno seguente, che con- fermava la residenza in via Calprino, nel comune di B.. C. Il 23 gennaio 2018, al fine di rispondere ai quesiti posti, l’AFC ha emanato un decreto di edizione nei confronti della Divisione delle contribuzioni del cantone Ticino (di seguito: DC).

A-5374/2018 Pagina 3 D. Con scritto dell’8 febbraio 2018, l’interessato, per il tramite del proprio pa- trocinatore, ha chiesto all’AFC una copia della domanda inoltrata dallo Stato richiedente. E. Con scritto del 19 febbraio 2018, la DC ha trasmesso all’autorità inferiore le informazioni richieste. Essa ha tuttavia chiesto all’AFC di informare la persona interessata e lo Stato richiedente, circa la propria contrarietà all’impostazione della domanda, ritenendo il contribuente illimitatamente imponibile in Svizzera. F. Con decreti di edizione dell’8 marzo, 2018 l’AFC ha postulato direttamente all’interessato rispettivamente al comune di B., la trasmissione di determinate informazioni entro 10 giorni dalle notifiche. G. Con decreto di edizione complementare del 9 marzo 2018, l’AFC, in rispo- sta allo scritto della DC del 19 febbraio 2018, ha da una parte respinto le richieste della stessa e dall’altra chiesto una precisazione in punto ad una risposta. H. Con scritto del 23 marzo e 27 marzo 2018, la DC rispettivamente il comune di B. hanno dato seguito alle richieste dell’AFC. Il comune ha in particolare riferito che l’interessato risiedeva sino al 2014 nel comune di C.. I. Con decreti di edizione del 3 aprile 2018, l’AFC ha quindi esortato il co- mune di C. a trasmettere determinate informazioni; l’ente comu- nale vi ha dato seguito con risposta del 9 aprile 2018 confermando che dal 1° ottobre 2013 al 19 febbraio 2014 l’interessato risiedeva nel comune. J. Con scritto del 18 giugno 2018, l’AFC ha trasmesso al patrocinatore dell’in- teressato copia della domanda di assistenza amministrativa richiesta dalla Spagna. L’autorità di prima istanza ha indicato al contempo quali informa- zioni intendeva trasmettere all’autorità richiedente, e meglio le risposte ai quesiti formulati da quest’ultima, chiedendo la sottoscrizione dell’usuale formulario qualora l’interessato avesse dato il proprio assenso.

A-5374/2018 Pagina 4 K. Con scritto del 27 giugno 2018, l’interessato ha comunicato all’AFC di op- porsi alla trasmissione delle citate informazioni, chiedendo al contempo l’emanazione di una decisione finale impugnabile. Il 25 luglio 2018 l’AFC ha comunicato all’interessato le informazioni e la copia dei documenti oscu- rati che essa intendeva trasmettere allo stato richiedente, già parzialmente indicati nello scritto del 18 giugno precedente, e postulando una sua presa di posizione. Ciò che è avvenuto con la comunicazione del 31 luglio se- guente, con cui l’interessato ha rinnovato l’opposizione già precedente- mente espressa. L. Con decisione finale del 20 agosto 2018, l’AFC ha determinato di accor- dare all’autorità richiedente l’assistenza amministrativa invocata e di tra- smettere le informazioni ottenute dalla SEM, dal comune di B., dalla DC e dal comune di C., così come meglio indicato dal dispo- sitivo 2 contemplante le 10 risposte alle altrettante domande formulate dall’autorità richiedente. M. Con ricorso del 19 settembre 2018, A._______ (di seguito: anche il ricor- rente o l’insorgente) ha impugnato la decisione dell’AFC dinnanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: anche il TAF o il Tribunale), chie- dendo il suo annullamento con il conseguente diniego delle informazioni e dei documenti postulati con la domanda di assistenza amministrativa, pro- testate tasse spese e indennità di ripetibili. A sostegno delle proprie pretese egli ha censurato la violazione della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Spagna del 26 aprile 1966, intesa ad evitare la doppia impo- sizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI CH-ES, RS.0.672.933.21) e la violazione del principio della buona fede. N. Con decisione incidentale del 26 settembre 2018, il Tribunale ha congiunto, il presente procedimento ricorsuale con altri procedimenti in ambito di as- sistenza amministrativa internazionale aventi per oggetto il medesimo qui ricorrente, sotto il numero di ruolo A-5366/2018. O. Con risposta del 21 novembre 2018, l’autorità inferiore ha chiesto di respin- gere il ricorso e di condannare l’insorgente al pagamento delle spese e

A-5374/2018 Pagina 5 delle ripetibili. In buona sostanza l’autorità inferiore ha evidenziato l’adem- pimento delle condizioni poste dalla legge al fine di concedere l’assistenza amministrativa richiesta. P. Con email del 28 giugno 2019, l’autorità richiedente ha informato l’AFC di essere in possesso di un documento che conferma la residenza in Spagna dell’interessato per il periodo in esame, rispettivamente di poterlo trasmet- tere all’autorità elvetica qualora ne avesse avuto la necessità (“our tax au- ditors have regarded Mr. D._______ as a resident in Spain for tax purposes applying both criteria, Spanish domestic laws and Article 4.2 of the Spanish – Swiss Double Taxation Convention. Our tax auditors have provided us with the relevant report. It is a very long report (85 pages in Spanish). Should you need it we would be more than happy to provide you with it”). Con email del 1° luglio 2019 l’AFC ha chiesto la trasmissione del docu- mento citato, sebbene in lingua spagnola, poiché le informazioni contenute avrebbero potuto essere utili nella procedura in essere (“Althoug the report may be long and in Spanish, we think that supplementing your explanations with said report could be beneficial for the case and therefore we would be grateful if you could send it to us”). Q. Il 2 luglio 2019, lo stato richiedente ha trasmesso il documento suppletorio relativo alla “residencia fiscal” del ricorrente. Esso è stato quindi notificato al Tribunale il 3 luglio 2019 ed in seguito trasmesso da quest’ultimo all’in- sorgente per una sua eventuale presa di posizione. R. Con presa di posizione del 5 agosto 2019, l’insorgente ha chiesto di esclu- dere dall’incarto tutti gli atti che non sono scritti in una lingua ufficiale della Confederazione svizzera o in inglese, oppure di assegnare un termine per la traduzione di tali atti in una delle lingue citate. In via subordinata egli ha postulato proroga per produrre le osservazioni sino al 13 settembre se- guente. S. Con ordinanza dell’8 agosto 2019, il Tribunale ha respinto la richiesta di traduzione così come postulata, prorogando tuttavia il termine per la pre- sentazione delle osservazioni al 13 settembre 2019.

A-5374/2018 Pagina 6 T. Con osservazioni del 12 settembre 2019, il ricorrente ha censurato la vio- lazione del principio dell’assunzione delle prove con la conseguente viola- zione del diritto di essere sentito. Infatti egli, considerato che l’AFC non avrebbe dimostrato l’utilità della documentazione in oggetto, non avrebbe nemmeno potuto prendere posizione in proposito. L’insorgente ha altresì evidenziato la violazione dei principi procedurali contemplati nella legge fe- derale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1), ritenendo che se l’AFC avesse dubi- tato delle considerazioni dello stato richiedente avrebbe dovuto postulare chiarimenti “prima di emettere le proprie decisioni finali”. A dire del ricor- rente la sola via per completare con gli accertamenti susseguenti la deci- sione finale sarebbe la loro revoca. A titolo abbondanziale egli ha rilevato come il documento litigioso sia incompleto, nella misura in cui consta uni- camente dalla pagina numero 67 alla 151, ovvero della metà dell’intero do- cumento essendo lo stesso completo con 191 pagine. Il ricorrente ha infine censurato la violazione del principio di sussidiarietà e del principio di buona fede come pure la violazione del principio della verosimile rilevanza. U. Con scritto del 16 ottobre 2019, l’AFC si è riconfermata nelle sue conclu- sioni del 21 novembre 2018, evidenziando in particolare come il rapporto litigioso altro non è che uno “status update” relativo al procedimento e non una “richiesta di chiarimento” dell’AFC ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LAAF. Quanto alle asserzioni circa la sua incompletezza, l’AFC ha considerato che siccome detto rapporto proviene spontaneamente dallo stato richie- dente essa non ritiene di esigerne l’integralità. L’AFC non rileva infine al- cuna violazione del principio di sussidiarietà e di buona fede. Quanto alla rilevanza verosimile essa asserisce che il rapporto rappresenta solamente una conferma di ciò che si poteva rilevare già da un esame della domanda. Nella denegata ipotesi in cui le domande dovessero essere respinte perché gli elementi contenuti non sarebbero sufficienti per motivare la rilevanza verosimile delle informazioni richieste, a giudizio dell’AFC il Tribunale po- trebbe sanare le stesse con la corrispondenza e il parziale rapporto indi- cato, nel rispetto del principio di economia procedurale. In questo contesto l’AFC evidenzia infine come il rapporto riporta delle informazioni supple- mentari, più dettagliate tali da “poterlo eventualmente considerare al pari di una domanda di assistenza amministrativa complementare”.

A-5374/2018 Pagina 7 V. Con scritti del 18 e 29 ottobre 2019, le parti si sono riconfermate nelle pro- prie considerazioni in fatto e in diritto che saranno riprese in appresso qua- lora siano determinanti per l’esito della causa.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge federale del 17 giu- gno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), non adempiute nel caso in esame, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 di- cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; cfr. art. 31 LTAF), emanate dall’AFC (cfr. art. 33 lett. d LTAF in combinato con l’art. 19 cpv. 1 LAAF). 1.2 La LAAF disciplina, dal 1° febbraio 2013, l’esecuzione dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (art. 1 cpv. 1 lett. a LAAF). 1.3 Conformemente ai dettami dei combinati disposti degli artt. 37 LTAF e 19 cpv. 5 LAAF, la presente procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale è regolata dalla PA, riservate disposizioni specifiche contenute nella LAAF. 1.4 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa venga qui annullata (art. 48 cpv. 1 PA e 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 1.5 1.5.1 Di principio, ogni decisione costituisce un atto giuridico indipendente e deve essere oggetto di un ricorso separato. Ciononostante due decisioni distinte possono essere impugnate con un medesimo atto ricorsuale ed evase quindi con un medesimo giudizio, qualora differenti fattispecie siano, in modo rilevante, interconnesse tra di loro e che i punti giuridici controversi siano identici o perlomeno simili (DTF 131 V 224 consid. 1, 123 V 215 con- sid. 1; sentenze del TAF A-1184/2012 del 31 maggio 2012 consid. 1.2.1, A-1615/2006 et A-1616/2006 del 4 novembre 2009 consid. 1.2). Allo stesso

A-5374/2018 Pagina 8 modo, qualora le condizioni citate siano adempiute, è facoltà dell’autorità ordinare la congiunzione di due o più procedimenti. Tale modo di procedere risponde a ragioni di economia procedurale e risponde agli interessi delle parti (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2013, n. 3.17). Allo stesso modo il Tribunale può, in qualsiasi fase procedurale, ordinare la disgiunzione delle cause qualora lo reputi op- portuno (art. 24 al. 3 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [PCF, RS 273], in combinato con l’art. 4 della PA). 1.5.2 In casu, come esposto in narrativa, il Tribunale ha congiunto sotto il medesimo numero di ruolo A-5366/2018, altre cinque procedimenti ricor- suali (A-5370/2018, A-5373/2018, A-5374/2018, A-5375/2018 e A-5376/2018) aventi per oggetto altrettante decisioni dell’AFC, e ciò consi- derato i diversi punti in comune tra le stesse, segnatamente il ricorrente, il periodo di riferimento e lo scopo delle richieste dell’autorità richiedente ov- vero l’assistenza amministrativa internazionale. Sennonché i detentori delle informazioni oggetto di richiesta, e avverso i quali sono stati emanati diversi decreti di edizione da parte dell’AFC, sono entità diverse tra loro. In questo contesto, ci si può chiedere se non sia più opportuno prolare tanti giudizi quanti il numero dei ricorsi trasmessi, ritenuto che ciò faciliterebbe un’eventuale impugnativa all’autorità di ricorso come pure una più facile comprensione dei giudizi. 1.5.3 Ferme queste premesse, il Tribunale disgiunge i procedimenti ricor- suali (A-5366/2018, A-5370/2018, A-5373/2018, A-5374/2018, A-5375/2018 e A-5376/2018), congiunti sotto il numero di ruolo A-5366/2018 con decisione incidentale del 26 settembre 2018. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, che fruisce di pieno potere cognitivo, possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 88 n. 2.149 segg.; HÄFELIN/MÜL- LER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.). 2.2 L’autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar- gomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e seg.]; sen-

A-5374/2018 Pagina 9 tenza del TAF A-1490/2020 del 18 novembre 2020 consid. 2.2; MOOR/POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, pag. 300 n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tutta- via limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a consta- tazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure invocate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg]; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 a

ed. 2013, cifra 1135). Secondo il principio di articolazione delle censure (“Rügeprinzip”) l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla consta- tazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in parti- colare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio inte- resse, comprende, in particolare, l’obbligo di produrre le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ri- tenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conse- guenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 con- sid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la decisione finale del 20 agosto 2018 dell’AFC, con cui quest’ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale, del 20 dicembre 2017, inoltrata dall’auto- rità richiedente spagnola, sulla base della CDI CH-ES. Dopo aver determi- nato la conformità della predetta domanda di assistenza dal punto di vista formale (cfr. consid. 4) e aver rammentato i principi generali applicabili in materia di assistenza amministrativa internazionale (consid. 5), il presente Tribunale esaminerà le puntuali censure sollevate dal ricorrente (consid. 6, 7 e 8). Infine, il Tribunale esaminerà se sia corretta la trasmissione, da parte dell’AFC all’autorità richiedente, delle informazioni in punto a terzi che non sono parte alla causa (consid. 9). 4. 4.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale tra la Svizzera e la Spa- gna è regolata da convenzioni, complementari tra loro, tra cui la CDI CH-ES e la Convenzione tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i

A-5374/2018 Pagina 10 Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco- nomico (OCSE) del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza ammini- strativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo del 27 maggio 2010 (RS 0.652.1, Convenzione MAAT, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 e per la Spagna dal 1° febbraio 2013). Ora, lo Stato che presenta una ri- chiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera deve indicare su quale specifica base legale intende fondare la propria richiesta, non potendosi richiamare a più basi legali per la medesima domanda. Qualora l’AFC la respinga, non essendo ottemperate le condizioni poste dalla base legale indicata, lo Stato richiedente può presentare la medesima domanda preva- lendosi però di un’altra base legale (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione della Convenzione MAAT e la sua attuazione del 5 giugno 2015, FF 2015 4613, 4624; sentenza del TAF A-3374/2018 del 3 aprile 2019 consid. 3.1). 4.2 In casu, l’autorità richiedente ha motivato la domanda di assistenza amministrativa sulla base della CDI CH-ES (“request for information under the terms of our Double Taxation Convention”), senza indicare esplicita- mente il disposto legale, che tuttavia può essere individuato nell’art. 25 bis

CDI-ES, il cui contenuto ricalca in buona sostanza l’art. 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale contro le doppie imposizioni (di seguito: MC OCSE, che è qui completato dal Commentario edito dalla stessa organiz- zazione: OCSE, Modello de Convenzione fiscale contro le doppie imposi- zioni, versione abbreviata [commentario per ogni articolo], Parigi 2017, dif- ferenti versioni di tale documento sono disponibili sul sito internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; DTF 142 II 69 consid. 2), completato dal paragrafo IV del Protocollo aggiuntivo alla CDI CH-ES (entrato in vigore il 24 agosto 2013; pubblicato anch’esso in RS 0.672.933.21, di seguito: Protocollo CDI CH-ES). 4.3 Ora, in base al citato paragrafo IV ch. 2, la domanda dello Stato richie- dente deve contenere: (a) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (b) il periodo oggetto della domanda; (c) la descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto; (d) lo scopo fi- scale per cui le informazioni sono state richieste; (e) nella misura in cui sono noti, il nome e l’indirizzo delle persone per cui vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste (detentore di informa- zioni). Qualora le informazioni citate siano contenute, la richiesta è reputata adempiere, di principio, il requisito della rilevanza verosimile.

A-5374/2018 Pagina 11 4.4 In concreto la richiesta del 20 dicembre 2017 dell’Autorità Tributaria spagnola adempie ai requisiti formali posti dalla legge, e sopra rammentati, di modo che non occorre chinarsi ulteriormente su tali aspetti. Del resto il ricorrente stessa non ha sollevato alcuna perplessità in merito. 5. 5.1 Giusta l’art. 25 bis cpv. 1 CDI CH-ES, le autorità degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno re- lativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4, sentenze del TF 2C_287/2019, 2C_288/2019 entrambe del 13 luglio 2020 consid. 2.2, 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3); al contrario, le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse dall’AFC (art. 17 al. 2 LAAF). Orbene il requisito della “rilevanza verosimile” è adem- piuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell’inchie- sta o del controllo nello Stato richiedente. Ne consegue quindi che di prin- cipio lo Stato richiesto non può respingere una domanda di assistenza am- ministrativa poiché sarebbe giunto ad una diversa conclusione. In altre pa- role, l’apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informa- zioni richieste è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità; nello specifico la giurisprudenza ha evidenziato che quest’ultimo deve limi- tarsi a verificare l’esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i do- cumenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3). 5.2 Il requisito della rilevanza verosimile – chiave di volta del sistema dello scambio di informazioni (cfr. tra le tante sentenza del TF 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3 ; sentenza del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.3.1) – ha per scopo di assicurare uno scambio di informa- zioni il più ampio possibile. In questo contesto, i limiti posti allo Stato richie- dente sono il divieto della fishing expedition o il divieto di domandare infor- mazioni manifestamente improprie a fare progredire l’inchiesta fiscale o senza alcun rapporto con la stessa (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.2, sen- tenza del TF 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1). Una domanda di informazioni non costituisce una fishing expedition per il semplice fatto che essa non precisa il nome o l’indirizzo (o entrambi) del contribuente

A-5374/2018 Pagina 12 oggetto di un controllo o di inchiesta fiscale. L’identificazione del contri- buente deve ciononostante essere possibile con altre modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato richiedente (cfr. Commentario all’art. 26 ch. 4.4 et 5.1, anche DTF 143 II 136 consid. 6.1.2). 5.3 5.3.1 Giusta l’art. 4 cpv. 3 LAAF non è ammessa la trasmissione di infor- mazioni su persone che non sono persone interessate se queste informa- zioni non sono presumibilmente pertinenti per la valutazione della situa- zione fiscale della persona interessata o se gli interessi legittimi di persone che non sono persone interessate prevalgono sull’interesse della parte ri- chiedente alla trasmissione di informazioni.

5.3.2 Nello specifico allorquando vengono richieste informazioni inerenti persone non interessate giusta l’art. 3 lett. a LAAF, ma pure su terzi non interessati ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 LAAF, l’autorità procede a una ponde- razione di interessi (DTF 142 II 161 consid. 4.6.1 ; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019; critico ANDREA OPEL, Schutz von Dritten im internationalen Amtshilfeverfahren, in : Revue fiscale 71/2016 928, p. 942). Di regola, la giurisprudenza non ammette la trasmissione di nomi- nativi di terzi non interessati a meno che ciò non sia “verosimilmente perti- nente” con l’obbiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente, la trasmis- sione sia proporzionata, e un’anonimizzazione renderebbe priva di senso la domanda di assistenza amministrativa. In altre parole, il nome di terzi può essere trasmesso qualora esso sia per sua natura teso a chiarire la situazione fiscale del contribuente individuato (DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1 ; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2). Qualora fosse il caso, tali terze persone devono essere tutelate: infatti a chiusura del procedimento, l’autorità richiesta segnala all’autorità richiedente le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della con- venzione applicabile (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 142 II 161 consid. 4.6.1; DTF 146 I 172 consid. 7.1.3; cfr. consid. 5.6 qui di seguito). 5.3.3 Ferme queste premesse, l'interpretazione dell’art. 4 cpv. 3 LAAF deve essere effettuata in base al criterio e principio convenzionale della “verosimile pertinenza” (in casu art. 25 bis CDI CH-ES) (cfr. sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.3.3, A-4591/2018 del 3 marzo 2020 consid. 4.3.3).

A-5374/2018 Pagina 13 5.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [CV, RS 0.111]) trova applicazione, quale principio d’interpretazione e d’esecuzione dei trattati, nell’ambito dello scambio d’informazioni ai sensi delle Convenzioni di doppia imposi- zione (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.1.4 con rinvii; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii), come la CDI CH-ES. La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affidamento). Nel contesto dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, detta presunzione implica che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Nel caso contrario, il principio dell’affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; 142 II 161 consid. 2.1.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii). In virtù del principio dell’affidamento, lo Stato richiesto è vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente confutate (“sofort entkräftet”) in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.1.2 con rinvii; A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.1.4 con rinvii; A-2618/2019 del 30 luglio 2019 consid. 3.4; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii). In tale contesto, non si può esigere dallo Stato richiedente che, oltre a do- ver menzionare nella domanda la fattispecie rilevante, l’esposizione fornita sia priva di lacune o totalmente priva di contraddizioni. Ciò non sarebbe infatti compatibile con lo scopo dell’assistenza amministrativa, poiché pro- prio con le informazioni ed i documenti richiesti allo Stato richiesto, lo Stato richiedente cerca di chiarire i punti rimasti all’oscuro (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2). 5.5 La domanda di assistenza soggiace altresì al rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazioni abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere le informazioni (cfr. lett. e bis n. 1 del Protocollo aggiuntivo; [tra le

A-5374/2018 Pagina 14 tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.5; A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5). In assenza di elementi concreti, rispettiva- mente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l’adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere in- formazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenza del TF 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.7; A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 2.7). 5.6 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le infor- mazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all’art. 25 bis par. 2 CDI CH-ES, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-5046/2018 del 22 mag- gio 2019 consid. 4 et 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l’autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l’espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 citata consid. 3.5, sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurispru- denza precisa e ricorda l’esistenza di diverse concezioni in ordine alla por- tata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all’AFC di informare espressamente l’autorità richie- dente in ordine alle restrizioni d’uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 citata ibid., sentenza del TF 2C_545/2019 citata ibid.). 6. Stabiliti i principi applicabili, il Tribunale esamina la decisione qui impugnata in base alle censure sollevate. 7. 7.1 Con l’impugnativa in esame, l’insorgente ha censurato la violazione del principio della verosimile rilevanza prescritto all’art. 25 bis CDI CH-ES, in base al quale si scambiano solo le informazioni verosimilmente rilevanti

A-5374/2018 Pagina 15 per l’esecuzione della citata Convenzione. A suo dire infatti, ritenere che egli abbia domicilio in Spagna poiché ivi sarebbe il centro dei propri inte- ressi vitali (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a CDI CH-ES), non sarebbe supportato da alcun elemento concreto ma unicamente dalla considerazione che in que- sto Paese, durante il periodo di riferimento (1.1.2013 al 31.12.2016), si sa- rebbero tenute annualmente quattro gare motociclistiche del campionato del mondo, a cui egli ha partecipato come pilota professionista (“Since four races of the World Championship have taken place in Spain, our tax audi- tors consider that the centre of Mr A._______’s vital interests is in Spain, and, therefore, he is regarded as tax resident in Spain”). Postulare infor- mazioni sulla base di tale considerazione sarebbe inoltre contrario al prin- cipio della buona fede, in particolare l’autorità richiedente elvetica avrebbe dovuto “esigere delle precisazioni relative ai criteri ritenuti” in punto al do- micilio fiscale in Spagna. Peraltro l’insorgente ha rilevato che le richieste di diversi documenti e informazioni, che non lo coinvolgono direttamente, configurano una violazione al principio del divieto di ricerca indiscriminata di prove (“fishing expedition”). In proposito, l’AFC ha precisato, nella sua riposta al ricorso, che la do- manda formulata rispetta il tenore dell’art. 25 bis CDI CH-ES “in quanto l’au- torità richiedente domanda delle informazioni per determinare l’assogget- tamento illimitato e limitato del ricorrente in Spagna e, conseguentemente, per accertare la base imponibile”. In particolare per ritenere che la do- manda di assistenza amministrativa non sia arbitraria sarebbe “sufficiente che lo stato richiedente menzioni degli elementi che possano determinare un assoggettamento limitato o illimitato di una persona in tale Stato”. Ora, a dire dell’AFC, la giurisprudenza federale non pone criteri severi alle mo- tivazioni da parte dell’autorità richiedente, la quale non sarebbe tenuta ad esporre i fatti senza lacune o totalmente privi di contraddizioni in quanto è proprio lo scopo dell’assistenza amministrativa di chiarire dei punti poco chiari. Per di più verificare se le asserzioni dell’autorità richiedente “siano puramente formali”, vorrebbe dire adottare un comportamento diffidente e di messa in discussione della buona fede della citata autorità, ciò che sa- rebbe contrario al principio dell’affidamento. Inoltre vi sarebbero molteplici argomenti oltre alle quattro gare del campionato mondiale per affermare che la Spagna sia il centro degli interessi vitali del ricorrente. A dire dell’AFC “l’autorità richiedente ha sufficientemente sostanziato l[a] domand[a] del 20 dicembre 2017 [...] mostrando [...] la rilevanza verosimile delle informazioni richieste”. Tant’è che il rapporto trasmesso posterior- mente (28 giugno – 2 luglio 2019), non sarebbe necessario per l’esame delle domande, bensì rappresenterebbe solamente una conferma di ciò

A-5374/2018 Pagina 16 che si può rilevare da un esame globale delle stesse. Tuttavia nella dene- gata ipotesi che le domande menzionate dovessero essere respinte poiché carenti di sufficienti elementi per considerare adempiuto il requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste, l’AFC ha sostenuto che, in ragione del principio di economia processuale, il TAF dovrebbe considerare le informazioni giunte con il rapporto del 28 giugno – 2 luglio 2019, quali informazioni supplementari più dettagliate, tali da essere considerate quali una domanda di assistenza amministrativa complementare. 7.2 Come rammentato più sopra (consid. 5.1), il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell’inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. In altre parole, l’apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità. Va rilevato infine che i procedimenti in materia di assistenza amministra- tiva, non statuiscono materialmente sull’oggetto della controversia (sen- tenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5 e A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1); compete infatti ad ogni Stato determinare il rispetto e l’applicazione corretta della propria legislazione (sentenze del TAF A-6589/2016 ibidem, A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020], A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3, A-6306/2015 del 15 mag- gio 2017 consid. 4.2.2.5 e A-5229/2016 del 15 marzo 2017 con- sid. 4.2.5.1). Conseguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (sentenze del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3 e A-4157/2016 ibidem con riferimenti). 7.3 7.3.1 In concreto, la conclusione a cui giunge l’autorità richiedente poggia essenzialmente sulla partecipazione del ricorrente alle 4 “gare” di gran prix, tenutesi in Spagna, durante ogni anno solare oggetto di approfondimento. A mente del Tribunale occorre però anche considerare che l’insorgente non svolge un’attività lavorativa in Svizzera bensì svolge un’attività lavorativa sostanzialmente internazionale, che lo porta regolarmente all’estero, lad- dove il circuito motociclistico prevede la competizione. È quindi scontato che la maggior parte del tempo egli non si trovi in Svizzera. Ora il circuito

A-5374/2018 Pagina 17 di motomondiale prevede tra le 15 e le 20 gare annue, 4 delle quali avven- gono in Spagna, con il Gran premio di Spagna, il Gran Premio di Catalo- gna, il Gran Premio di Aragona, e il Gran Premio della Comunità Valen- ciana. La Spagna è pure un Paese che in ragione delle condizioni climati- che favorevoli può essere considerata meta privilegiata per gli allenamenti su circuito, anche per quei Gran Premi che non avvengono nel Paese ibe- rico. Inoltre i Gran Premi “spagnoli”, sono ripartiti in modo equilibrato du- rante tutto l’anno solare e non concentrati in pochi mesi. Infine, a dire dello Stato richiedente, sarebbe lo stesso interessato ad avere ammesso la per- cezione di un guadagno in Spagna (“according to the information provided, Mr A._______ has admitted to have obtained income in Spain”).

Tutto ciò considerato, seppur scarne, le considerazioni dell’autorità spa- gnola ricordate più sopra non raggiungono il grado sufficiente per impedire alle autorità dello Stato richiesto di adempiere al requisito del controllo di plausibilità della richiesta. Ciò è pure confermato dal documento suppleto- rio relativo alla “residencia fiscal” notificato al Tribunale il 3 luglio 2019 ed in seguito trasmesso da quest’ultimo all’insorgente. Da tale documento emerge infatti che il ricorrente sembrerebbe abbia soggiornato in Spagna per 117 giorni nel 2013, per 114 giorni nel 2014 e 140 nel 2015 a fronte di un soggiorno in Svizzera variabile tra i 59 e 87 giorni per gli anni citati. 7.3.2 Ora, il ricorrente pretende che la produzione e l’implementazione ne- gli atti del procedimento di tale documento sia contraria al principio di as- sunzione delle prove che comporta l’obbligo di illustrare quale fatto si in- tende dimostrare attraverso il documento prodotto; tale carenza comporte- rebbe altresì la violazione del diritto di essere sentito. In questo contesto l’insorgente ravvede pure la violazione dell’art. 6 LAAF, poiché il docu- mento sarebbe stato prodotto conseguente ad una richiesta di chiarimenti da parte dell’AFC all’autorità spagnola e posteriormente all’adozione della decisione impugnata. Sennonché la documentazione pervenuta all’AFC il 28 giugno – 2 luglio 2019 altro non è che uno “status update” che conferma le allegazioni tra- smesse dall’autorità richiedente, in particolare in ragione della permanenza effettiva di giorni per anno sul territorio spagnolo. Infatti già nella domanda del 20 dicembre 2017 l’autorità richiedente ha espressamente indicato di considerare la Spagna quale centro degli interessi vitali del ricorrente (“since four races of the World Championship have taken place in Spain, our tax auditors consider the centre of Mr. A._______’s vital interests is in Spain, and therefore he is regarded as tax resident in Spain”). Tale con-

A-5374/2018 Pagina 18 ferma tuttavia non sarebbe necessaria, come asserisce l’AFC, “per sorreg- gere la domanda di assistenza amministrativa”, già completa con la do- manda principale. Diversamente sarebbe stato se tali affermazioni e considerazioni avessero portato l’AFC a riconsiderare e distanziarsi in qualche modo dalla decisione impugnata, attraverso segnatamente una modifica del dispositivo. Il rap- porto trasmesso, altro non è quindi che un aggiornamento di informazioni a conferma delle dichiarazioni e dell’esposizione dei fatti nella domanda precedente. Ne discende pertanto, che le censure relative alla mancata motivazione della prova prodotta e relativa alla mancata produzione completa del docu- mento probatorio cadono evidentemente nel vuoto. In questo contesto anche la violazione dell’art. 6 LAAF non può essere condivisa da questo Tribunale, e non è meritevole di approfondimenti ulte- riori. 7.3.3 A poco servono infine i richiami del ricorrente agli immobili a propria disposizione nel paese iberico, dove egli avrebbe soggiornato. Del resto è lo stesso ricorrente che ammette come “l’autorità fiscale spagnola non giu- stifichi un eventuale domicilio fiscale [...] sulla base di dette proprietà, che pertanto non entrano in linea di conto a giustificare la verosimile rilevanza delle informazioni richieste” (cfr. ricorso ad 6). 7.4. Ferme queste premesse, le informazioni richieste sono verosimilmente pertinenti con riferimento agli obiettivi posti dallo Stato richiedente, ovvero stabilire il domicilio del ricorrente, per il periodo di riferimento, e determi- nare il proprio reddito imponibile in Spagna. In tali circostanze il controllo del requisito di plausibilità è stato possibile e il requisito della rilevanza ve- rosimile è stato adempiuto nei periodi fiscali oggetto di esame. Allo stesso modo, anche le informazioni che l’AFC intende trasmettere, giusta il dispo- sitivo finale impugnato, adempiono al requisito della rilevanza verosimile poiché parrebbero effettivamente permettere all’autorità richiedente di sta- bilire il luogo di residenza dell’insorgente nei periodi fiscali oggetto di esame, ottenendo segnatamente informazioni relative al suo statuto fi- scale, alla presenza di beni immobili di proprietà o di un’eventuale attività professionale nel nostro Paese e in generale di informazioni in punto a re- lazioni economiche o personali che legherebbero lo stesso alla Svizzera (cfr. anche il consid. 9 relativo alle informazioni di terzi).

A-5374/2018 Pagina 19 8. 8.1 Con riferimento allo scritto “status update” l’insorgente ha parimenti contestato la violazione del principio di sussidiarietà e del principio della buona fede poiché diversi accertamenti sono avvenuti nel corso del 2018, con la piena collaborazione del ricorrente, ciò che de facto contrasterebbe con le affermazioni dello stato richiedente in base alle quali (cfr. richiesta di assistenza precedente del 20.12.2017) le fonti interne per la raccolta di informazioni erano esaurite. 8.2 Ora, è vero che dalla domanda spagnola emerge come lo stato richie- dente abbia ricercato ed ottenuto una collaborazione del ricorrente, in modo preciso e puntuale in punto alla sua condizione economica, segna- tamente redditi e sostanza e documentazione a comprova della stessa, dopo la richiesta di assistenza amministrativa all’AFC, mentre in prece- denza lo stesso non sembra avere collaborato in questo senso (cfr. “status update” e domanda di assistenza: “our tax auditors have requested from Mr. A._______ documents supporting his assets in Switzerland, as well as the bank statements for his bank accounts in Swiss banks, but, unfortuna- tely, the information hasn’t been provided”); ma è altrettanto vero però, come già ricordato, che il documento qui litigioso non può essere conside- rato una prova del procedimento, ma un semplice “status update” come ne avvengono regolarmente. A giusta ragione inoltre l’AFC richiama la giuri- sprudenza del TF in base alla quale per determinare la violazione o meno del principio di sussidiarietà (cfr. anche consid. 5.5) occorre collocarsi al momento della formulazione della domanda di assistenza, non entrando in linea di conto se nel prosieguo del procedimento siano giunte nuove infor- mazioni direttamente dal ricorrente o meno (cfr. DTF 144 II 206 con- sid. 3.3.1: “le principe de la subsidiarité n’est donc pas remis en cause si le contribuable visé par la demande d’assistance administrative décide, alors que la procédure d’assistance est pendante, de transmettre, sponta- nément ou sur la base d’une convention, à l’autorité requérante des infor- mations qui correspondent aux renseignements requis”). Ora, il principio della sussidiarietà è strettamente connesso con il principio dell’affidamento e con il principio della buona fede (cfr. testè citata, ibidem). In base a quest’ultimo vige la presunzione della correttezza delle allega- zioni dello Stato richiedente, presunzione che può essere messa in dubbio qualora emergano seri dubbi in punto alle stesse. Detto in altri termini, le dichiarazioni dell’Agencia tributaria vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze, ciò che però non è il caso e nemmeno il ricorrente lo sostanzia con elementi con- creti.

A-5374/2018 Pagina 20 8.3 Ne discende pertanto che le censure in punto ai principi testé menzio- nati di sussidiarietà e di buona fede cadono nel vuoto. 9. 9.1 Nella sua domanda di assistenza amministrativa, l’autorità richiedente ha anche chiesto all’AFC segnatamente di identificare e comunicare even- tuali entità terze nelle quali il ricorrente è in qualche modo implicato (cfr. domanda lett. g, “information on the entities A._______ is a partner of a director”) rispettivamente ogni altro legame economico o personale del ri- corrente con la Svizzera (cfr. domanda lett j, “any other information concer- ning the econmic or personal relationships connecting A._______ with Swi- tzerland...”). Al fine di rispondere a tali quesiti, il dispositivo della decisione impugnata (cfr. punto numero 2 lettera g) contempla il nominativo delle so- cietà E._______ e F., con sede in Spagna rispettivamente in An- dorra, le quali, senza volere entrare nel dettaglio circa le informazioni che le riguardano, non hanno avuto accesso agli atti e nemmeno sono state informate in ordine a tale aspetto. 9.2 Ora, per quanto riguarda i principi in ordine alla trasmissione di nomi- nativi di terze persone e i presupposti per darvi seguito, segnatamente l’adempimento del requisito della verosimile rilevanza, si richiama quanto esposto al consid. 5.3. 9.3 9.3.1 In casu con il punto dispositivo numero 2 lettera g) della decisione impugnata, l’autorità inferiore informa lo stato richiedente in ordine al no- minativo di due entità terze, la E., attiva nel settore immobiliare e detenuta per il 99.97 % dal ricorrente, e la F., attiva nella gestione del museo G. e attiva nella collezione di pezzi da esposizione, di cui il ricorrente è il solo membro. Tali nominativi non sono dunque il frutto del caso ma figurano nell’incarto per i precisi motivi descritti. Ne consegue quindi che non si può contestare che tali informazioni non possano essere di alcuna utilità all’autorità richiedente per determinare con maggiore cognizione di causa il substrato fiscale del ricorrente per i periodi in discussione, in ragione segnatamente del loro ruolo nonché le possibili interazioni negli anni oggetto di richiesta. In questo contesto, è bene rile- vare come l’AFC può rifiutare unicamente le informazioni che appaiono con certezza assoluta non essere pertinenti al procedimento (cfr. sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.2 e 4.4), ciò che però come visto non risulta essere il caso nella fattispecie in esame. In altre parole

A-5374/2018 Pagina 21 non spetta quindi all’autorità richiesta determinare nel dettaglio se tali in- formazioni / nominativi siano effettivamente utili nel quadro del procedi- mento nazionale spagnolo a chiarire la situazione. 9.3.2 Inoltre la recente giurisprudenza del Tribunale federale in punto al principio di specialità, ha rilevato che le informazioni relative a terzi pos- sono essere utilizzate unicamente nei confronti delle persone oggetto di richiesta da parte dello Stato richiedente (cfr. sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7 “nur gegenüber denjenigen Personen, gegen welche sich das Amtshilfegesuch ausdrücklich richtet”, rispettivamente “Deshalb darf der ersuchende Staat die [...] übermittelten Informationen nicht gegenüber Personen verwenden, die von seinem Er- suchen nicht betroffen waren” [DTF 147 II 13 consid. 3.5]). 9.4 A fronte di quanto sopra esposto, la trasmissione dei nominativi di terzi implicati così come richiesto dall’autorità richiedente, è esente da critiche. 9.5 Con riferimento a tali nominativi di terzi, di cui al punto dispositivo 2 lettera g), il Tribunale ricorda all’autorità inferiore come essi siano tutelati dal principio di specialità (cfr. consid. 5.6); ciò che impone all’AFC di infor- mare l’autorità richiedente circa le restrizioni di utilizzo per gli stessi. 10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto re- spinto e la decisione impugnata confermata. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente qui parte integralmente soc- combente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 1’500 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’an- ticipo spese di 10’000 franchi da esso versato a suo tempo, riferito ai 6 procedimenti ricorsuali in essere. L’importo rimanente dovrà essere utiliz- zato, per quanto necessario, per coprire le spese di procedura dovute, nei procedimenti paralleli qui disgiunti (A-5366/2018, A-5370/2018, A-5373/2018, A-5375/2018 e A-5376/2018). Un eventuale rimanenza sarà resa al ricorrente alla crescita in giudicato delle sentenze pronunciate. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione al ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

A-5374/2018 Pagina 22 11. Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa in- ternazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. h della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF. RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a de- terminare il rispetto di tali condizioni.

(il dispositivo è sulla pagina seguente)

A-5374/2018 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. I procedimenti ricorsuali A-5366/2018, A-5370/2018, A-5373/2018, A-5374/2018, A-5375/2018 e A-5376/2018, congiunti sotto il numero di ruolo A-5366/2018 con decisione incidentale del 26 settembre 2018, sono disgiunti. 2. Il ricorso è respinto. 3. L’autorità inferiore deve informare l’autorità richiedente che le informazioni trasmesse e ottenute nel quadro dell’assistenza amministrativa richiesta possono essere utilizzate unicamente nel procedimento che riguarda il si- gnor A._______, conformemente all’art. 25 bis par. 2 CDI CH-ES. 4. Le spese processuali pari a 1’500 CHF sono a carico del ricorrente, e sono compensate nonché detratte con il versamento avvenuto il 17 ottobre 2018 per l’importo di 10'000 franchi svizzeri, a titolo di anticipo spese proces- suali, nel quadro delle procedure ricorsuali di cui al punto dispositivo 1. L’importo rimanente dovrà essere utilizzato, per quanto necessario, per co- prire le spese di procedura dovute, nei procedimenti paralleli qui disgiunti (A-5366/2018, A-5370/2018, A-5373/2018, A-5375/2018 e A-5376/2018). Un eventuale rimanenza sarà resa al ricorrente alla crescita in giudicato delle sentenze pronunciate. 5. Non sono assegnate indennità per ripetibili.

A-5374/2018 Pagina 24 6. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)

La presidente del collegio: Il cancelliere: Annie Rochat Pauchard Manuel Borla

Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

24

CDI

  • art. 4 CDI

DTF

  • art. 5.1 DTF

LAAF

  • art. 1 LAAF
  • art. 3 LAAF
  • art. 4 LAAF
  • art. 6 LAAF
  • art. 17 LAAF
  • art. 19 LAAF
  • art. 20 LAAF

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 84 LTF
  • art. 84a LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

TS

  • art. 4 TS
  • art. 7 TS

Gerichtsentscheide

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