Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-5207/2015
Entscheidungsdatum
23.06.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 22.11.2016 (1C_435/2016)

Corte I A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015

Sentenza del 23 giugno 2016 Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Maurizio Greppi, Christoph Bandli, cancelliera Sara Friedli.

Parti

  1. A._______,
  2. B._______, entrambi patrocinati dall’avv. Nicola Fornara, ricorrenti,

contro

Ferrovie federali svizzere FFS, società anonima di diritto speciale, Diritto e compliance, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65, rappresentata dalle FFS, Servizio diritti immobiliari, Viale Stazione 25, 6500 Bellinzona, e patrocinata dall’avv. Andrea Bersani, controparte,

  1. C._______,
  2. D._______,
  3. E._______, tutte patrocinate dall’avv. Mario Molo, parti interessate,

Commissione federale di stima 13° Circondario (Ticino e Grigioni), c/o avv. Filippo Gianoni, presidente, Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona, autorità inferiore.

Oggetto

Prolungamento binario 36 tratta Bellinzona – Giubiasco (esecuzione della decisione 12 agosto 2015 di anticipata immissione in possesso).

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 3 Fatti: A. Con decisione di approvazione dei piani dell’11 maggio 2015, l’Ufficio federale dei trasporti (di seguito: UFT) ha approvato i piani concernenti il progetto esecutivo inerente al prolungamento del binario 36 nei Comuni di Bellinzona e Giubiasco presentato il 31 gennaio 2013 (completato e/o modificato l’ultima volta il 16 luglio 2014) dalle Ferrovie federali svizzere (di seguito: FFS). Il progetto « binario 36 », della lunghezza di 1.2 km (dal km 153.500 al km 152.300), ha quale obbiettivo il potenziamento dell’im- pianto ferroviario sulla tratta Giubiasco – Bellinzona, grazie al prolunga- mento del binario 36 a partire dalla stazione di Giubiasco in direzione di Bellinzona, sino in prossimità del sottopasso denominato « Al Tombone », garantendo la qualità del servizio offerto a seguito dell’apertura delle nuove Gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri. B. Tra i fondi di espropriazione nel Comune di X._______ figura la particella n. (...) di comproprietà delle signore C., D. e E._______ (di seguito: parti interessate), di complessivi 2'804 m 2 , di cui 452 m 2 oggetto di espropriazione parziale definitiva e 147 m 2 di occupazione temporanea per circa 3 anni. Prima dell’apertura della procedura di approvazione, le espropriate, con dichiarazione 15 marzo 2012, hanno dato il proprio consenso alla messa a disposizione del terreno necessario alla realizzazione del progetto. Al pian terreno dello stabile che sorge sulla particella n. (...), il signor A._______ e la società B._______ gestiscono un esercizio pubblico denominato « Y._______ », sulla base di un contratto di locazione stipulato con le espropriate, disdetto il 4 giugno 2014, con effetto al 31 dicembre 2014. Tale disdetta è stata contestata ed è attualmente aperto un conten- zioso davanti alla Pretura del distretto di Z._______ (inc. n. [...]). C. Con decisione 12 agosto 2015, la Commissione federale di stima del 13° circondario (di seguito: CFS) ha accolto la richiesta di anticipata immis- sione in possesso della particella n. (...) RFD del Comune di X._______ inoltrata il 14 luglio 2015 dalle FFS, ordinando segnatamente: « 1. L’istanza 14 luglio 2015, con la quale le Ferrovie federali svizzere FFS, società anonima di diritto speciale, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65, espropriante, rappresentata dal Servizio diritti immobiliari, Viale Stazione 25, 6500 Bellinzona, chiede l’anticipata immissione in

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 4 possesso dei diritti necessari al prolungamento del binario 36 (tratta Giubiasco-Bellinzona), è accolta. Di conseguenza: 1.1 È accordata all’ente espropriante, a decorrere dal 16 agosto 2015, l’anticipata immissione in possesso della particella n. (...) RFD del Comune di X._______ e meglio come risulta dai piani approvati. 1.2 È fatto ordine al signor A._______ e alla B., e per essa ai suoi organi, parti interessate, di non ostacolare l’accesso alla particella n. (...) del Comune di X., oggetto dei diritti dati anticipatamente in possesso, e di non intralciare l’esecuzione dei lavori che saranno intrapresi sulla stessa, sotto comminatoria, in caso d’inadempienza, delle sanzioni penali previste dall’art. 292 del codice penale svizzero [...]. 1.3 Ogni danno causato dall’anticipata immissione in possesso dovrà essere indennizzato ». D. Avverso la predetta decisione, il 25 agosto 2015 il signor A._______ e la società B._______ (di seguito: ricorrenti) hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (causa A-5207/2015), postulando segnatamente: « 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata: 1.2 È accordata all’ente espropriante l’anticipata immissione in possesso della particella n. (...) RFD del Comune di X., come da piani approvati, e meglio su di una superficie di 599 m 2 di cui 452 m 2 a titolo definitivo e 147 m 2 a titolo di acquisizione provvisoria. 1.3 È fatto ordine alle FFS di non ostacolare o limitare in alcuno modo il possesso ed il godimento della parte di fondo part. (...) RFD X. (segnatamente il subalterno part. [...]) data in locazione al signor A._______ e a B._______ per tutta la durata dei lavori nonché di prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire il regolare funzionamento dell’esercizio pubblico [...] ». E. Con decisione incidentale supercautelare del 21 agosto 2015, la CFS ha poi accolto parzialmente la richiesta inoltrata dalle FFS del 20 agosto 2015, pronunciando l’esecuzione dell’anticipata immissione in possesso ordinan- do « [...] al signor A._______ e alla B._______ e, per essa, ai suoi organi, di iniziare immediatamente le operazioni di sgombero dei locali da loro occupati della particella n. (...) RFD del Comune di X._______ [...] ».

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 5 F. Con il summenzionato ricorso del 25 agosto 2015, i ricorrenti hanno altresì impugnato la predetta decisione incidentale dinanzi al Tribunale amministrativo federale (causa A-5208/2015), chiedendo la restituzione dell’effetto sospensivo e (i) in via principale, la constatazione della nullità della decisione impugnata, (ii) in via subordinata, il suo annullamento. G. Con decisione incidentale del 10 settembre 2015, lo scrivente Tribunale ha revocato in via cautelare l’effetto sospensivo – restituito in un primo tempo in via supercautelare con decisione incidentale del 27 agosto 2015 – al ricorso 25 agosto 2015. H. Avverso la predetta decisione incidentale i ricorrenti hanno poi presentato ricorso il 15 settembre 2015 dinanzi al Tribunale federale, il quale con decisione 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 l’ho ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale. I. Con decisione d’esecuzione del 9 novembre 2015, la CFS ha reiterato l’ordine di sgombero immediato della particella n. (...) RFD del Comune di X._______ da parte dei ricorrenti, nonché designata una ditta per procedere allo sgombero – se del caso manu militari – della particella in oggetto e presi altri provvedimenti. J. Anche avverso la predetta decisione di esecuzione, i ricorrenti hanno presentato ricorso il 20 novembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo, postulandone l’annullamento e la restituzione immediata dell’effetto sospensivo (causa A-7481/2015). K. Con decisione incidentale supercautelare del 24 novembre 2015, lo scrivente Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo. L. Con scritto 23 dicembre 2015, la CFS ha comunicato al Tribunale amministrativo federale la decisione dei ricorrenti di voler sgomberare da soli il mappale n. (...) RFD del Comune di X._______ e che il Y._______ avrebbe cessato ogni attività sul posto a far tempo dal 31 dicembre 2015.

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 6 M. Con ordinanza 15 marzo 2016, le tre cause A-5207/2015, A-5208/2015 e A-7481/2015 sono state congiunte dallo scrivente Tribunale sotto il numero di riferimento A-5207/2015. I ricorrenti sono altresì stati invitati a volersi esprimere circa la loro legittimazione ricorsuale nell’ambito dei tre ricorsi, nonché sulla sussistenza di un interesse attuale a detti ricorsi. N. Con scritto 28 aprile 2016, indicando di aver sgomberato i locali, i ricorrenti hanno in sostanza indicato di ritenersi legittimati a ricorrere e in possesso di un interesse legittimo a che lo scrivente Tribunale statuisca nel merito dei tre ricorsi. O. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. LTAF, in relazione con l’art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr, RS 711). Giusta l’art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all’art. 37 LTAF, la PA. 1.2 Le tre decisioni della CFS relative all’anticipata immissione in possesso – ovvero: decisione del 12 agosto 2015 (A-5207/2015), decisione incidentale del 21 agosto 2015 (A-5208/2015), decisione di esecuzione del 9 novembre 2015 (A-7481/2015) – sono state tutte impugnate dai ricorrenti con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). 2. Il Tribunale amministrativo federale, chiamato a statuire nella presente vertenza, deve esaminare d’ufficio non solo la qualità per ricorrere dinanzi ad esso, ma anche la qualità di parte (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 a ed. 2015, pag. 177 e pag. 481; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 7 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 a ed. 2016, n. 5 ad art. 48 PA; parimenti sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2). Nel caso in disamina, si tratta di stabilire se i ricorrenti, quali locatari del « Y._______ » ubicato sulla particella n. (...) RFD del Comune di X._______, sono legittimati ad impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale le tre decisioni in oggetto relative all’anticipata immissione in possesso emanate dalla CFS sulla base dell’art. 76 cpv. 2 LEspr, vantando pretese d’indennizzo nei confronti dell’espropriante. Per poter rispondere a detto quesito (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio), occorre esaminare se i presupposti di cui agli artt. 6 e 48 PA e di cui all’art. 78 cpv. 1 LEspr (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio) risultano in concreto adempiuti. A tal fine, occorrerà precisare dapprima la qualità di parte e la qualità ricorsuale dei locatari nell’ambito di una procedura d’approvazione dei piani di un progetto ferroviario comportante l’espropria- zione, in rapporto alle pretese d’indennizzo per rescissione anticipata del contratto di locazione (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). 2.1 2.1.1 Chi può rivendicare la qualità di parte ai sensi degli artt. 6 e 48 PA, può postulare l’emanazione di una decisione da parte dell’autorità compe- tente. L’autorità addita deve in tal caso esaminare d’ufficio se per il richie- dente sussiste un interesse degno di protezione a che venga emanata una siffatta decisione. In difetto di un tale interesse e conseguentemente della qualità di parte, detta autorità non deve entrare nel merito della richiesta (cfr. DTF 130 II 521 consid. 2.5; sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 mag- gio 2013 consid. 2.1.1; MARANTELLI/HUBER, op. cit., n. 18 ad art. 6 PA). 2.1.2 Giusta l’art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potreb- bero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In altre parole possono essere parti solo coloro che sono materialmente destinatari della decisione – ovvero coloro che hanno un interesse degno di protezione a che un dato rapporto giuridico venga disciplinato nella stessa – come pure coloro che sulla base dell’art. 48 PA risultano poi legittimati a ricorrere con- tro la medesima (cfr. MARANTELLI/HUBER, op. cit., n. 3, 7 e 16 ad art. 6 PA; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1487 e segg.). Di fatto, la qualità di parte di cui all’art. 6 PA è definita in funzione della qualità per ricorrere di cui all’art. 48 PA (cfr. sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit admini- stratif, Partie générale et éléments de procédure, 2 a ed. 2013, n. 468 seg.).

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 8 2.1.3 In concreto, la legittimazione ricorsuale è retta non solo dall’art. 48 cpv. 1 PA, ma anche dall’art. 78 cpv. 1 LEspr. 2.1.3.1 Giusta l’art. 48 cpv. 1 PA, dispone della qualità per ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (cfr. lett. a; aspetto formale della legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (cfr. lett. b-c; aspetti materiali della legittimazione). Affinché venga riconosciuta ad un ricorrente la qualità per ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA i tre predetti presupposti ivi elencati devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.3; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.60; ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 3 ad art. 48 PA). 2.1.3.2 Giusta l’art. 78 cpv. 1 LEspr, sono legittimati a ricorrere le parti principali, nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della CFS cagioni loro una perdita. Quali parti principali sono essenzialmente intese l’espropriante e l’espropriato. Accanto ai proprietari, i conduttori e gli affittuari rientrano tra gli espropriati nella misura in cui partecipano alla procedura avanzando pretese d’indennità ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 e dell’art. 37 LEspr (cfr. sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; art. 72 dell’allora progetto di LEspr di cui al Messaggio del 21 giugno 1926 concernente il progetto di legge sull’espropriazione, in: FF 1926 II 391; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986, n. 3 seg. ad art. 67 LEspr, n. 3 seg. ad art. 78 LEspr). Più concretamente, ai sensi dell’art. 78 cpv. 1 LEspr, l’espropriazione deve cagionare ai conduttori e agli affittuari una perdita, ovvero un danno o un pregiudizio, per il quale essi possono chiedere un’indennità espropriativa ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 LEspr (al riguardo, cfr. consid. 2.2.5 del presente giudizio). Nel caso del contratto di pigione o di affitto concluso anteriormente all’apertura della procedura d’espropriazione, di regola il danno deriva dalla rescissione prematura del predetto contratto in ragione dell’espropriazione, rispettivamente dalla restrizione degli altri diritti contrattuali, in particolare allorquando l’uso normale, conforme al contratto di locazione o di affitto, viene limitato o reso impossibile dall’espropriazione (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 1188; RAPHAËL EGGS, Les « autres préjudices » de l’expropriation, L’indemnisation au-delà du modèle

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 9 fondés sur la valeur vénale, 2013, n. 697 segg.). Il diritto all’indennizzo presuppone infatti che in corrispondenza del pregiudizio avanzato dall’espropriato – indipendentemente dalla sua natura – sussista un nesso di causalità naturale e adeguata con l’espropriazione, e meglio, con la soppressione, la modifica o il trasferimento del diritto espropriato, in casu del contratto di pigione o di affitto (cfr. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, 1992, pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137; EGGS, op. cit., n. 649 segg.). Secondo il corso ordinario delle cose e dell’esperienza generale della vita, l’espropriazione deve essere propria a produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l’espropriazione, lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future senza fondamenti precisi, non basta (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causalità, per i conduttori e gli affittuari non sussiste pertanto alcun diritto d’indennizzo (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1586/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.3; A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4) e, come tale, neppure una perdita ai sensi dell’art. 78 cpv. 1 LEspr. 2.1.3.3 Sia per l’art. 48 cpv. 1 PA, sia per l’art. 78 cpv. 1 LEspr, la legittima- zione ricorsuale è riconosciuta ai conduttori e agli affittuari, soltanto nella misura in cui hanno partecipato alla procedura dinanzi all’autorità inferiore, ciò che nell’ambito dell’approvazione dei piani di un progetto ferroviario (in casu, prolungamento binario 36 tratta Bellinzona – Giubiasco) comportan- te anche l’espropriazione si traduce – come verrà spiegato in dettaglio qui di seguito (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio) – nella presentazione di pretese d’indennizzo mediante tempestiva opposizione. 2.1.4 La legittimazione ricorsuale è un presupposto processuale, sicché in sua assenza il Tribunale amministrativo federale non entra nel merito del ricorso. Se la legittimazione ricorsuale difettava già dinanzi ad un’istanza inferiore, la decisione impugnata va invece annullata. Qualora un ricorrente perda poi in parte o completamente la propria legittimazione ricorsuale durante la procedura di ricorso, quest’ultima va stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto (cfr. MARANTELLI/HUBER, op. cit., n. 7 ad art. 48 PA). Quando la legittimazione ricorsuale dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale non risulta chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa, in virtù degli artt. 13 e 52 PA incombe ai ricorrenti l’obbligo di allegare i fatti a sostegno della loro legittimazione (cfr. per analogia DTF 133 II 249 consid. 1; sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; cfr. parimenti MARANTELLI/HUBER, op. cit., n. 5 ad art. 48 PA).

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 10 2.2 2.2.1 Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (LCoord, RU 1999 3071 segg.), la procedura d’espropriazione è stata incorporata all’approvazione dei piani, sicché tutte le obbiezioni relative al progetto, che si tratti d’obbiezioni relative al progetto stesso o d’obbiezioni relative ad una misura d’espropriazione, come pure le pretese di indennità di espropriazione, devono essere inoltrate dinanzi all’autorità d’approvazione dei piani, la quale decide sulla compatibilità del progetto alla legislazione federale come pure sull’espropriazione. Le pretese d’indennità per espropriazione vengono poi demandate alla CFS del circondario competente una volta cresciuta in giudicato la decisione d’approvazione, le quali statuiscono al riguardo (cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in: FF 1998 II 2029, 2038 [di seguito: Messaggio LCoord]; cfr. parimenti sentenze del TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016 consid. 3.1; A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 3.3; A-4988/2010 del 16 novembre 2011 consid. 3.3). 2.2.2 Per quanto attiene agli impianti ferroviari, la procedura di approvazione dei piani è retta dagli artt. 18 segg. della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) e, in subordine, dalla LEspr (art. 18a Lferr). La decisione d’approvazione dei piani compete all’UFT, il quale decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione e dunque anche sull’entità dell’espropriazione (cfr. art. 18 cpv. 2 e 3 Lferr, art. 18h Lferr). 2.2.3 Giusta l’art. 18e Lferr, in combinato disposto con l’art. 31 LEspr, al più tardi con il deposito pubblico della domanda, l’impresa ferroviaria deve inviare un avviso personale a tutti gli aventi diritto ad un’indennità risultanti dal registro fondiario o dai registri pubblici od a lui altrimenti noti, indicando ciò che chiede da ciascuno d’essi. In particolare, in virtù dell’art. 31 cpv. 1 LEspr, i conduttori e gli affittuari devono essere avvisati dall’impresa ferroviaria – parte espropriante – soltanto se il loro contratto di pigione o di affitto è annotato nel registro fondiario. L’impresa ferroviaria non è invece tenuta ad informare i titolari di diritti personali, quali i conduttori e affittuari del fondo da espropriare, allorquando il loro contratto di pigione o di affitto non figura nel registro fondiario, e ciò, quand’anche tali diritti possano essere potenzialmente oggetto di espropriazione ai sensi dell’art. 5 LEspr (cfr. DTF 116 Ib 386 consid. 3b; cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 6 segg. ad art. 32 LEspr). L’espropriante non è infatti sensato conoscere né il nome dei conduttori e degli affittuari il cui contratto di pigione o di affitto non è

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 11 annotato a registro fondiario, né in che misura quest’ultimi potrebbero essere lesi dall’espropriazione e neppure se gli stessi appartengano o meno alla cerchia delle persone interessate ad un indennizzo di natura espropriativa (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 6 ad art. 32 LEspr). Di fatto, se l’espropriazione lede dei contratti di pigione o d’affitto non annotati nel registro fondiario, incombe ai locatori ex art. 37 LEspr l’onere di informare immediatamente, dopo aver ricevuto l’avviso personale, i loro conduttori o affittuari al riguardo (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1100). 2.2.4 Giusta l’art. 18f cpv. 1 Lferr, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della LEspr può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente. Se non fa opposi- zione, è escluso dal seguito della procedura. L’art. 18f cpv. 2 Lferr precisa che, nel medesimo termine, vanno inoltre sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Tale principio è analogamente ripreso dagli artt. 35, 36 e 37 LEspr. Il termine di opposizione e di notifica delle pretese espropriative di cui all’art. 18f cpv. 1 e 2 Lferr è un termine legale e, come tale, è perentorio. Orbene, la perenzione implica la perdita di un diritto, allorquando il suo detentore omette di compiere un atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1586/2013 del 23 luglio 2014 consid. 7.3.1; A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 4.2.2; altresì BOVAY, op. cit., pag. 435). Ne discende che – su riserva degli artt. 39 – 41 LEspr – le notifiche tardive sono irricevibili dinanzi alle autorità competenti. 2.2.5 Per essere riconosciuti in quanto parti alla procedura d’approvazione dei piani e a quella espropriativa, i conduttori e gli affittuari hanno dunque l’obbligo di notificare le loro pretese di indennizzo presentando tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 37 LEspr (cfr. DTF 116 Ib 336 consid. 3b; sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 3 seg. ad art. 78 LEspr) nonché dell’art. 18f cpv. 1 e 2 Lferr. In particolare, in virtù dell’art. 23 cpv. 2 LEspr, i conduttori (art. 253 segg. CO) e gli affittuari (art. 275 segg. CO) possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarci- mento integrale del danno derivante per essi dall’estinzione anticipata dei contratti di pigione e d’affitto da loro conchiusi anteriormente all’inizio della procedura d’espropriazione (cfr. DTF 106 Ib 241 consid. 4; sentenze del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1; 1C_69/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.3; cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 13 segg. ad art. 23 LEspr; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1187 segg.; EGGS, op. cit., n. 685 segg.). Qualora i conduttori e gli affittuari non presentino

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 12 tempestiva opposizione, gli stessi sono esclusi dal prosieguo della procedura d’approvazione dei piani e di quella espropriativa (cfr. art. 18f cpv. 1 Lferr). In tal caso, essi non sono più abilitati ad avanzare pretese di indennizzo espropriativo e a contestare eventuali misure di natura espro- priativa, quale l’anticipata immissione in possesso (cfr. sentenza del TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1.1). 2.2.6 L’obbligo di notifica delle pretese di indennizzo incombe direttamente ai conduttori e agli affittuari, quali beneficiari di diritti personali, indipenden- temente dal rispetto da parte del locatore dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 32 LEspr. Nella procedura espropriativa, i locatori non fungo- no infatti da rappresentanti dei conduttori e degli affittuari né per quanto concerne l’annuncio delle pretese d’indennizzo, né per quanto concerne l’esercizio dei diritti di parte (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 7 segg. ad art. 32 LEspr, n. 16 ad art. 23 LEspr; parimenti ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1100). La responsabilità in merito alla tempestiva notifica delle pretese di indennizzo incombe dunque ai soli conduttori e affittuari. 2.2.7 Peraltro, diversamente dall’art. 31 LEspr relativo all’obbligo di notifica incombente all’espropriante, l’art. 32 LEspr non prevede alcuna conse- guenza in caso mancato ossequio di tale obbligo da parte del locatore (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 7 segg. ad art. 32 LEspr). L’eventuale violazione dell’obbligo di notifica da parte del locatore non è imputabile all’espropriante, bensì al solo locatore. Di conseguenza, le eventuali richieste di risarcimento in rapporto all’esecuzione di un’espropriazione non notificata loro per tempo dal locatore – segnatamente la rescissione prematura del contratto di pigione o di affitto, rispettivamente gli impedimenti all’uso conforme dei locali in questione –, vanno rivolte nei confronti di quest’ultimo dinanzi alle competenti autorità civili, e non amministrative (cfr. in particolare, sentenza del TAF A-6969/2011 del 12 aprile 2012 consid. 3.2 in merito all’indennizzo in caso di scioglimento prematuro di un contratto di locazione). Le conseguenze economiche, derivanti dal mancato coinvolgimento dei conduttori e degli affittuari nella procedura di espropriazione in ragione della violazione da parte del locatore del suo dovere d’informazione ex art. 32 LEspr, esulano infatti dal potere di apprezzamento del Tribunale amministrativo federale. 2.3 2.3.1 In concreto, i ricorrenti sono destinatari delle tre decisioni impugnate dinanzi allo scrivente Tribunale e al momento dell’inoltro dei loro tre ricorsi disponevano altresì di un interesse legittimo al loro annullamento ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA, nella misura in cui l’esecuzione dell’anticipata immis-

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 13 sione in possesso, implica che gli stessi debbano a sgomberare e a lascia- re lo stabile ove è ubicato il loro esercizio pubblico (cfr. consid. 2.1.3.1 del presente giudizio). Se il danno, in quanto perdita ai sensi dell’art. 78 cpv. 1 LEspr, provocato ai ricorrenti a causa dell’ordine di sgombero sembra poi essere in apparenza dato, lo è un po’ meno dal punto di vista del contratto di locazione, nella misura in cui lo stesso è stato rescisso dalle parti interessate (comproprietarie dello stabile) e che – a prescindere dall’espro- priazione e del conseguente ordine di sgombero pronunciato a favore della controparte (espropriante) – i ricorrenti erano (e sono tutt’ora) tenuti a lasciare e sgomberare i locali dello stabile da essi locato, entro il termine di disdetta, rispettivamente entro il termine che verrà stabilito dalla compe- tente autorità civile, ove è attualmente pendente la procedura di contesta- zione della disdetta (cfr. consid. 2.1.3.2 e sub. lett. B del presente giudizio). In altri termini, l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra il danno asserito dai ricorrenti e l’espropriazione del fondo è qui dubbia (cfr. consid. 2.1.3.2 del presente giudizio). Peraltro, la questione a sapere se di fatto i ricorrenti dispongano o meno tutt’ora di un interesse attuale al mantenimento del ricorso, tenuto conto della imminente – se non già eseguita – demolizione dello stabile in questione e dello sgombero dei locali attuato dai ricorrenti (cfr. scritti 22 dicembre 2015 e 28 aprile 2016 dei ricorrenti), può qui rimanere aperta. 2.3.2 Ciò premesso, occorre ancora verificare se i ricorrenti soddisfano l’ultimo requisito, ovvero quello di aver partecipato alla procedura d’appro- vazione dei piani del progetto ferroviario denominato « prolungamento binario 36 tratta Bellinzona – Giubiasco », avanzando delle pretese di indennizzo mediante tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 37 LEspr e dell’art. 18f cpv. 1 Lferr (cfr. consid. 2.2.5 del presente giudizio). Sennonché, da un esame degli atti dell’incarto – segnatamente della decisione di approvazione dei piani dell’11 maggio 2015 (cfr. allegato all’atto n. 1 dell’incarto prodotto dalla CFS) e dalle tre decisioni in questione una tale opposizione non risulta affatto. Tale presupposto non è neppure stato esaminato dall’autorità inferiore nelle tre decisioni in questione. Gli stessi ricorrenti, invitati con ordinanza 15 marzo 2016 dallo scrivente Tribunale ad esprimersi in merito alla loro legittimazione ricorsuale non hanno poi apportato elementi di fatto atti a comprovare tale evenienza (cfr. in particolare, osservazioni 28 aprile 2016 dei ricorrenti). Orbene, in assenza di una tempestiva opposizione già allo stadio della procedura d’approvazione dei piani, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno acquisito la qualità di parte alla predetta procedura, perdendo di

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 14 fatto il diritto di intervenire dinanzi alla CFS nello stadio successivo, e meglio, nella procedura relativa all’anticipata immissione in possesso richiesta dall’espropriante, ovvero le FFS (cfr. considd. 2.1.3.3 e 2.2.5 del presente giudizio). Le richieste avanzate dinanzi alla CFS dai ricorrenti anziché essere respinte, andavano pertanto dichiarate irricevibili (cfr. con- sid. 2.1.4 del presente giudizio). 2.3.3 In tali circostanze, così come già sancito dal Tribunale federale con sentenza 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che i ricorrenti non sono neppure legittimati a ricorrere avverso le tre decisioni emanate dalla CFS dinanzi ad esso. Il solo fatto ch’essi siano intervenuti quali « parti interessate » unicamente nella fase dell’anticipata immissione in possesso dinanzi alla CFS non consente di riconoscere loro la legittimazione a ricorrere in questa sede come parti principali giusta l’art. 78 cpv. 1 LEspr, in relazione con l’art. 87 cpv. 2 LEspr (cfr. citata sentenza del TF, consid. 1.2). In tale evenienza – a prescindere dall’esame delle censure sollevate dai ricorrenti in merito alla competenza della CFS e alla legalità dell’estensione dell’espropriazione concordata tra le FFS (espropriante) e le parti interessate (locatrici, comproprietarie e espropriate) – i tre ricorsi risultano irricevibili, sicché lo scrivente Tribunale non può entrare nel merito al riguardo (cfr. consid. 2.1.4 del presente giudizio). 2.3.4 Che la mancata opposizione sia legata o meno alla violazione da parte delle locatrici – comproprietarie dello stabile ove è ubicato il « Y._______ » e qui parti interessate – del loro dovere di informazione ai sensi dell’art. 32 LEspr, nulla muta a tale conclusione, i ricorrenti essendo tenuti ex lege a notificare personalmente e tempestivamente le proprie pretese d’indennizzo dinanzi all’autorità d’approvazione dei piani (cfr. consid. 2.2.6 del presente giudizio). Gli eventuali danni economici derivanti dall’esecuzione dell’anticipata immissione in possesso sfuggono all’esame dello scrivente Tribunale, sicché spetterà semmai ai ricorrenti rivolgersi alle competenti autorità per eventualmente fare valere le loro pretese di risarcimento nei confronti delle locatrici, rispettivamente dell’espropriante (cfr. consid. 2.2.7 del presente giudizio). 2.3.5 In conclusione, visto tutto quanto suesposto, se ai ricorrenti potrebbe essere loro riconosciuta la qualità ricorsuale dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA, tuttavia ciò non è il caso dal punto di vista dell’art. 78 cpv. 1 LEspr (lex specialis): non solo i ricorrenti non hanno partecipato alla procedura d’approvazione dei piani del progetto ferroviario in oggetto ai sensi dell’art. 37 LEspr e dell’art. 18f cpv. 1 Lferr, omettendo di presentare una tempestiva opposizione con pretese

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 15 d’indennizzo, ma neppure possono validamente avvalersi di un danno (o di una perdita), lo stesso non essendo da loro minimamente comprovato, nella misura in cui i ricorrenti erano – e sono tutt’ora – in ogni caso tenuti a sgomberare i locali dello stabile ubicato sulla particella n. (...) RFD del Comune di X._______ in ragione della rescissione del contratto di locazione da parte delle parti interessate, comproprietarie del predetto fondo (cfr. considd. 2.1.3.2 e 2.3.1, sub lett. B del presente giudizio). Ne discende che, in mancanza del presupposto processuale della legittimazione ricorsuale, lo scrivente Tribunale non entra nel merito dei tre ricorsi presentati dai ricorrenti avverso alle tre decisioni della CFS, che vanno qui dichiarati irricevibili (cfr. consid. 2.1.4 del presente giudizio). Ciò sancito, poiché i ricorrenti non hanno partecipato alla procedura d’approvazione dei piani del progetto ferroviario in oggetto, è qui doveroso precisare che l’autorità inferiore – in qualità di CFS – non avrebbe poi dovuto riconoscere ai ricorrenti la qualità di parte e dunque coinvolgerli nell’ambito della procedura di anticipata immissione in possesso richiesta dalla controparte, qui parte espropriante (cfr. consid. 2.1.4 del presente giudizio). 3. Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii). Giusta l’art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell’espropriante. Se le conclusioni dell’espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a 2'000 franchi sono poste a carico della controparte (qui parte espropriante). Non ci sono tuttavia motivi di accordare un’indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti, qui totalmente soccombenti (cfr. sentenze del TF 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4; 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; [tra le tante] sentenza del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii). Si giustifica per contro la concessione alle parti interessate – qui patrocinate – di un’indennità a titolo di ripetibili pari a 2'000 franchi. Anche tale importo è messo a carico della controparte. (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

A-7481/2015, A-5207/2015, A-5208/2015 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito dei tre ricorsi, in quanto irricevibili. 2. Le spese processuali pari a 2'000 franchi sono poste a carico della controparte, qui parte espropriante. Tale importo deve essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Il bollettino di versamento verrà trasmesso alla controparte mediante invio separato. 3. Alle parti interessate è riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili pari a 2'000 franchi. Tale importo deve essere loro versato dalla controparte alla crescita in giudicato del presente giudizio. 4. Comunicazione a: – ricorrenti (atto giudiziario) – controparte (atto giudiziario) – parti interessate (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. Inc. ***; atto giudiziario)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

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LEspr

  • art. 5 LEspr
  • art. 23 LEspr
  • art. 31 LEspr
  • art. 32 LEspr
  • art. 37 LEspr
  • art. 67 LEspr
  • art. 76 LEspr
  • art. 77 LEspr
  • art. 78 LEspr
  • art. 87 LEspr
  • art. 116 LEspr

Lferr

  • art. 18 Lferr
  • art. 18a Lferr
  • art. 18e Lferr
  • art. 18f Lferr
  • art. 18h Lferr

LTAF

  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 6 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA

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