Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-4923/2007
Entscheidungsdatum
28.07.2008
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Co r t e I A-49 2 3 /2 00 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 8 l u g l i o 2 0 0 8 Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Pascal Mollard, Markus Metz, cancelliere Marco Savoldelli. X._______, ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore. sdoganamento preferenziale, certificazione d'origine delle merci, esazione posticipata di tributi. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

A- 49 23 /2 0 0 7 Fatti: A. La X._______ è una ditta attiva, tra l'altro, nell'ambito dell'importazione ed esportazione, della produzione e del commercio di vestiti e prodotti tessili. B. Su incarico della X., la ditta Y. ha a più riprese richiesto alla dogana di Chiasso lo sdoganamento preferenziale per in- vii di capi d'abbigliamento provenienti dall'Italia sulla base di certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR. 1 rilasciati per ordine di espor- tatori italiani. C. Con lettera del 22 settembre 2005, la Direzione generale delle dogane (DGD) ha invitato l'autorità italiana competente, ovvero la Direzione della circoscrizione doganale di Como, a procedere al controllo a po- steriori dell'autenticità e della correttezza dei CCM EUR. 1 no. (...) dell'11 febbraio 2003; (...) del 17 marzo 2003 (allestiti in base a fatture della ditta Z.); (...) del 17 marzo 2003 (allestito in base a fatture della ditta A.); (...) del 17 marzo 2003, (...) dell'11 giugno 2003 (allestiti in base a fatture della ditta B.). In seguito a tale richiesta, con lettere del 10 rispettivamente del 13 gennaio 2006 l'autorità di controllo italiana ha spiegato che, per quanto riguarda le prove rilasciate a nome sia della ditta Z. sia della ditta B._______ sia della ditta A., non era stato pos- sibile determinare l'origine delle merci. Esse andavano pertanto consi- derate di origine indeterminata. D. Il 31 marzo 2006 la Direzione di circondario delle dogane di Lugano (DCD), cui era stato trasmesso l'incarto, ha comunicato alla X. che le merci cui facevano riferimento i documenti citati non potevano essere considerate come prodotti originari e che esse anda- vano assoggettate all'aliquota di dazio normale. Conseguentemente, la DCD ha manifestato alla X._______ l'intenzione di emanare una deci- sione di riscossione posticipata di dazi per fr. 11'138.50, conferendole un diritto di audizione. Pagi na 2

A- 49 23 /2 0 0 7 E. Con lettera del 5 aprile 2006 la X._______ si è rivolta alla DCD chiedendole di riesaminare la sua posizione. In quello scritto essa ha sostenuto, tra l'altro, che presso gli esportatori citati acquistava merci di origine italiana. Il 18 aprile successivo, la X._______ ha inoltre tra- smesso alla DCD alcune fatture dei fornitori della ditta esportatrice Z.. Alle lettere della X. la DCD ha risposto il 26 aprile successivo osservando di poter ritornare sulla sua decisione unica- mente qualora l'autorità doganale italiana che aveva eseguito il con- trollo avesse riesaminato la sua posizione quindi comunicato alla DCD che le ditte esportatrici erano state in grado di comprovare l'origine preferenziale della merce. La DCD ha quindi invitato la X._______ a trasmettere, per il tramite della ditta Z., i documenti a lei spediti direttamente alle autorità doganali italiane, uniche autorità in grado di statuire sull'origine della merce. Dagli atti risulta che tale invio è stato eseguito il 23 maggio successivo ed è stato recapitato in copia alla DCD. F. Dopo ulteriori scambi di scritti, il 31 luglio 2006 la DCD ha emanato a carico della X. una decisione di esazione posticipata di tributi per un importo di fr. 11'138.50. G. Contro tale decisione, la X._______ ha interposto ricorso presso la Direzione generale delle dogane (DGD) il 2 agosto successivo. Con la sua impugnativa, essa ha tra l'altro prodotto: (1) una lettera dell'ammi- nistratore giudiziario della ditta B., con la quale quest'ultimo le aveva trasmesso diverse fatture relative agli invii di merce in oggetto concernenti la ditta da lui amministrata; (2) una dichiarazione della ditta Z. anch'essa corredata da fatture. Nell'ambito dell'evasione del ricorso, il 25 agosto 2006 la DGD ha sot- toposto all'autorità di controllo italiana la lettera dell'amministratore giudiziario della B._______ appena menzionata, chiedendole perché non fosse stato possibile ottenere le informazioni necessarie in merito all'origine delle merci importate. A tale richiesta l'autorità doganale ita- liana ha risposto il 7 dicembre successivo, rilevando che l'amministra- tore giudiziario – di cui accludeva una lettera – non era stato in grado di fornire nessun documento a comprova dell'origine della merce in questione. Né in quella né in altre occasioni l'autorità doganale italiana Pagi na 3

A- 49 23 /2 0 0 7 si è per contro espressa sulla documentazione concernente la ditta esportatrice Z., ricevuta direttamente da quest'ultima con invio del 23 maggio 2006. H. Dopo aver ricevuto copia per conoscenza della lettera del 2 febbraio 2007 della ricorrente all'autorità doganale italiana, con cui alla stessa veniva recapitata ulteriore documentazione, la DGD si è rivolta a quest'ultima chiedendole se sulla base dei documenti prodotti la sua valutazione in merito all'origine della merce subisse delle variazioni. Con lettera del 20 marzo 2007 l'autorità doganale italiana ha risposto che, per quanto riguarda le merci acquistate dalla B., l'esito dei controlli effettuati doveva essere considerato definitivo. In conse- guenza, la merce andava considerata come di origine indeterminata. La medesima conclusione è stata tratta anche per la merce acquistata dalla ditta A.. I. La procedura davanti alla DGD ha quindi fatto il suo corso sfociando, il 5 giugno 2007, nell'emanazione della decisione qui impugnata, con cui il ricorso interposto il 2 agosto 2006 è stato parzialmente accolto. A seguito della liquidazione della ditta A., la DGD ha in effetti rinunciato alla riscossione per le merci figuranti sul CCM Eur. 1 no. (...), emesso su sua richiesta, e quindi ridotto l'importo dei tributi dovuti a fr. 10'903.20. J. Contro la decisione della DGD, la X._______ (ricorrente) ha interposto ricorso il 22 giugno 2007. Anche se non in modo esplicito, con tale atto essa chiede che, sulla base di tutti i documenti sin qui prodotti in merito alle merci fornite dalle ditte B._______ e Z._______, la decisio- ne di riscossione posticipata emanata a suo carico venga annullata. K. Con ordinanza del 26 giugno 2007, il Tribunale amministrativo federale ha assegnato alla ricorrente un termine di 5 giorni per completare il proprio ricorso con la comminatoria che, nel caso fosse decorso infrut- tuoso, come in effetti è stato, avrebbe deciso in base agli atti compo- nenti il dossier. L. La risposta della DGD data del 17 settembre 2007. Facendo integrale Pagi na 4

A- 49 23 /2 0 0 7 riferimento alla decisione impugnata, con tale atto la DGD postula che il ricorso interposto venga respinto. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto. Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame, in virtù degli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della legge federa- le del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631). Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoganamento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am- ministrativa [PA; RS 172.021]) e fatta eccezione per quanto diretta- mente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali, la presente procedura soggiace di principio alla PA (cfr. art. 37, 53 cpv. 2 LTAF e art. 2, 4 PA). 1.2Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA). 1.3L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la ricorrente al pagamento posticipato di dazi doganali. Dato è quindi an- che l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esami- nato nel merito. 1.4Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già pendente al momento dell'entrata in vigore della LD il 1. maggio 2007, giusta l'art 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è ancora sottoposto alla vecchia legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475; cfr. al riguardo decisione del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 2). 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- Pagi na 5

A- 49 23 /2 0 0 7 cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom- pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I prin- cipi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontanea- mente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto so- lo se dalle censure sollevate oppure dagli atti risultino indizi in tal sen- so (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.). Come visto, la presente procedura ha per oggetto l'esame di una deci- sione di esazione posticipata di tributi doganali emessa a carico della ricorrente, a seguito della constatazione che la merce da lei fatta im- portare risultava di origine indeterminata. Anche se in modo estrema- mente conciso, la ricorrente postula il riesame di tutti i documenti da lei prodotti in procedura in merito alle merci fornite dalle ditte B._______ e Z._______ e quindi l'annullamento della decisione di ri- scossione posticipata emanata a suo carico. Nella fattispecie, lo scrivente Tribunale è chiamato a rendere la sua de- cisione in base agli atti componenti il dossier (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 606 segg.; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessie- ren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basilea 1998, no. 2.84 segg.). 3. 3.1La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concer- nenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento prefe- renziale di determinate merci al momento del loro passsagio alla do- gana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.5; A-1715/2006 del 9 novem- bre 2007, consid. 2.2 e A-1883/2007 del 4 settembre 2007, consid. 3.2; REMO ARPAGAUS, Das schweizerische Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweize- risches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Basilea 2007, no. 561; MARCO VILLA, La réglementation de l'origine des marchandises, Étude Pagi na 6

A- 49 23 /2 0 0 7 de droit suisse et de droit communautaire, Losanna 1998, pag. 117 segg.). Per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità econo- mica europea (CEE), essi beneficiano di un trattamento preferenziale all'importazione in base all'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confedera- zione svizzera e la CEE (accordo; RS 0.632.401). 3.2A norma del citato accordo, il trattamento preferenziale è conces- so dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o di una dichiarazione di origine su fattura. Un tale certi- ficato dev'essere richiesto in forma scritta dall'esportatore alle autorità doganali del Paese esportatore giusta l'art. 16 e 17 del protocollo no. 3 relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (protocollo; RS 0.632.401.3), nella sua versione sottoscritta il 28 aprile 2004 ma applicabile già a partire dal 1. luglio 2002 (cfr. decisione N. 1/2004 del 28 aprile 2004 del Comitato misto Svizzera – UE che modifica il protocollo no. 3 dell'accordo relati- vo alla definizione della nozione di <> e ai metodi di cooperazione amministrativa [RS 0.632.401.31]). Le condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura sono regolate dall'art. 21 del medesimo protocollo. Secondo gli art. 17 cpv. 3 e 21 cpv. 3 del protocollo, l'esportatore che sollecita un CCM o compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in ogni momento, su domanda delle autorità doganali del Paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi previsti dal protocollo. Quest'ultimo non contiene per contro nessuna disposizione sulla procedura di rilascio dei CCM da parte degli Stati di esportazione. La regolamentazione di questa procedura dipende in ef- fetti dal loro diritto interno (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.2). 3.3L'art. 31 cpv. 2 del protocollo no. 3 prescrive che gli Stati membri della Comunità e la Svizzera si prestano reciproca assistenza attraver- so le loro rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'auten- ticità e della correttezza dei CCM rispettivamente delle dichiarazioni su fattura. Giusta l'art. 32 cpv. 1 e 3 del protocollo, quando le autorità doganali dello Stato d'importazione hanno un ragionevole motivo di dubitare del carattere originario di prodotti, le autorità doganali dello Stato di espor- tazione effettuano un controllo a posteriori delle prove d'origine. Per Pagi na 7

A- 49 23 /2 0 0 7 questo scopo, esse sono abilitate a esigere tutte le prove e a procede- re all'esame dei conti dell'esportatore rispettivamente a qualsiasi altra verifica ritengano utile (decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.3). 3.4I risultati dei controlli effettuati a posteriori dallo Stato d'esporta- zione vincolano anche le autorità dello Stato d'importazione. Esse so- no legate alla decisione sull'origine di una merce e non possono sosti- tuirvi il loro apprezzamento (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.2; DTF 114 Ib 168, consid. 1c; DTF 111 Ib 323, consid. 3; decisione del Tribunale ammini- strativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007, consid. 3.5; de- cisione della Commissione federale di ricorso in materia doganale [CRD] 2002-066 e 2003/110 del 25 febbraio 2003, consid. 4). Quando le autorità dello Stato d'importazione nutrono dei dubbi sui ri- sultati d'un controllo a posteriori, può essere formulata una seconda domanda di informazioni. Devono però esistere ulteriori mezzi di prova che permettano di concludere che le informazioni già fornite siano in- complete o non corrette. In una simile ipotesi, l'importatore dispone del diritto a che questi mezzi di prova vengano esaminati nell'ambito della procedura davanti alle autorità dello Stato in cui ha importato la merce, a meno che essi non paiano a priori manifestamente infondati o ina- datti a provare la vera origine di un prodotto. Compete in effetti al dirit- to interno applicabile in ogni Stato importatore determinare il modo in cui le sue autorità doganali debbano procedere per stabilire i fatti nell'ambito della valutazione della vera origine di un prodotto (decisio- ne del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007, consid. 3.4, con ulteriori rinvii; decisione della CRD 1999-006 del 15 agosto 2000, consid. 3; REMO ARPAGAUS, op. cit., no. 448). 3.5Per quanto riguarda la Svizzera, al fine di salvaguardare le garan- zie di procedura che il diritto pubblico federale accorda all'importatore – in particolare, il diritto di essere sentiti giusta l'art. 29 cpv. 2 della Co- stituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 [Cost, RS 101], art. 29 PA –, le autorità devono se del caso fare pure nuovamente capo all'assistenza dello Stato d'esportazione (cfr. sem- pre decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007, consid. 3.4). Occorre puntualizzare che una do- manda di informazioni complementari si giustifica tuttavia solo nel ca- so esistano delle ragioni per pensare che le autorità doganali dello Pagi na 8

A- 49 23 /2 0 0 7 Stato di esportazione potrebbero riconsiderare la loro decisione (DTF 114 Ib 168, consid. 2b e c; al riguardo cfr. anche MARCO VILLA, op. cit., pag. 410 segg.). 3.6Se non può essere fornita (più) nessuna prova, ad esempio per- ché l'esattezza di un CCM non può essere riesaminata, la relativa comunicazione dell'autorità competente dello Stato d'esportazione de- ve essere assimilata alla sua abrogazione formale, alla quale l'autorità dello Stato importatore è parimenti vincolata (decisione del Tribunale federale 2C_355/2007 del 19 novembre 2007, consid. 2.2; DTF 110 Ib 306, consid. 1). 4. 4.1Conformemente all'art. 13 vLD, il pagamento del dazio incombe al- le persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle in- dicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Tutte rispondono solidarmente delle somme dovute. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono soggette all'ob- bligo della denuncia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.4). 4.2Per l'art 74 cifra 9 vLD, chiunque ottiene l'ammissione in franchigia o una riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni prescritte, commette una contravvenzione doganale, cui è applicabile il titolo secondo della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; art. 80 vLD). 4.3Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto ri- scossa, la contribuzione non reclamata, così come gli interessi, vanno pagati successivamente, indipendentemente dalla punibilità di una de- terminata persona. L'art. 12 al. 2 DPA precisa che obbligato al paga- mento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profit- to, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa. 4.4L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento dei contributi dovuti. Esso può con- sistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminu- zione dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un contributo do- vuto non è stato versato (DTF 110 Ib 310, consid. 2c; decisione del Tri- Pagi na 9

A- 49 23 /2 0 0 7 bunale federale A.490/1984 del 20 dicembre 1985, consid. 3c). Affin- ché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettiva- mente stata compiuta un'infrazione penale (decisione del Tribunale federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004, consid. 2.1; DTF 115 Ib 360, consid. 3a; DTF 106 Ib 221, consid. 2c; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 65.61, consid. 3d/bb; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Rechts- prechung, Berna 1998, pag. 36). L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promuovimento di una procedura penale (decisione del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 5; DTF 106 Ib 221, consid. 2c). 5. L'emissione della decisione di riscossione posticipata di tributi, confer- mata dalla DGD con decisione del 5 giugno 2007 qui impugnata, viene ricondotta dalla stessa al risultato dei controlli svolti a posteriori dalle autorità doganali italiane. Dopo un primo controllo, eseguito a seguito della domanda del 22 settembre 2005 della DGD, con lettera del 10 gennaio 2006 queste ultime hanno in effetti concluso che i CCM che erano stati rilasciati su richiesta della B._______ e dalla Z._______ non corrispondevano alle condizioni d'autenticità e di regolarità stabilite e che le merci andavano quindi considerate di origine indeterminata. Come visto, una simile conclusione vincola di principio le autorità dello Stato d'importazione e, per quanto riguarda i CCM emessi, dev'essere assimilata alla loro abrogazione (cfr. supra consid. 3.6). Nell'ambito della procedura di ricorso contro la decisione di esazione posticipata di tributi emanata dalla DCD il 30 luglio 2006, la DGD ha in seguito ritenuto necessario eseguire ulteriori controlli. Al fine di valuta- re la correttezza della decisione impugnata occorre allora verificarne – conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente – anche il loro svol- gimento (successive consid. 6 e 7). 6. 6.1Preso atto che con il proprio ricorso la ricorrente aveva prodotto una lettera dell'amministratore giudiziario della ditta B._______, il 25 agosto 2006 la DGD ha nuovamente scritto alle autorità doganali italiane chiedendo loro di specificare perché fosse stato impossibile Pag ina 10

A- 49 23 /2 0 0 7 accertare l'origine delle merci in questione. Con risposta del 7 dicem- bre 2006, le autorità italiane hanno allora trasmesso alla DGD una let- tera non datata dell'amministratore giudiziario della ditta B., con cui lo stesso comunicava di non aver rinvenuto nessuna traccia della documentazione richiesta. Per quanto riguarda le merci fornite dalla B., la conclusione tratta il 22 settembre 2005 veniva quindi confermata nel senso che esse andavano considerate di origine indeterminata. 6.2Dopo l'invio da parte della ricorrente di un'ulteriore lettera alle au- torità italiane, ricevuta in copia dalla DGD il 2 febbraio 2007, l'8 febbra- io successivo quest'ultima si è nuovamente rivolta alle autorità italiane chiedendo loro se la nuova documentazione prodotta, sempre concer- nente B., potesse avere conseguenze sul parere espresso il 13 (recte: 10) gennaio 2006 e confermato il 7 dicembre successivo. A questa ulteriore richiesta d'informazioni, le autorità doganali italiane hanno risposto il 20 marzo 2007, comunicando alla DGD che le infor- mazioni e i documenti già forniti a più riprese a nome degli importatori svizzeri con riferimento alle esportazioni effettuate in Svizzera dalla B. non offrivano nessuna prova sufficiente del carattere prefe- renziale della merce, aggiungendo inoltre che gli esiti dei controlli ef- fettuati dovevano essere considerati definitivi. 6.3In base alla dottrina e alla giurisprudenza citate (cfr. consid. 3), preso atto dei ripetuti controlli svolti dalla DGD, la decisione di esazio- ne posticipata in merito alla merce fornita alla ricorrente dalla ditta B._______ risulta corretta. In mancanza di prove di origine valide, come accertato a più riprese dalla DGD presso le autorità dognali italiane in osssequio all'art. 29 PA (DTF 111 Ib 323, consid. 4), le merci in oggetto hanno infatti a torto beneficato di uno sdoganamento preferenziale. Di qui l'infrazione alla legislazione amministrativa federale di cui all'art. 74 cifra 9 vLD, con- seguente all'effetto vincolante delle conclusioni tratte dalle autorità italiane (cfr. supra consid. 3-4 e i riferimenti ivi indicati). Facendo la ricorrente chiaramente parte della cerchia delle persone assoggettate giusta l'art. 9 e 13 vLD, dev'essere necessariamente con- cluso che essa ha fruito di un vantaggio illecito ed è pertanto tenuta, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, quand'anche non le si possa rimpro- verare nessuna colpa, al pagamento dei dazi che ne deriva. Pag ina 11

A- 49 23 /2 0 0 7 7. 7.1Diverso è invece il discorso per la merce fornita dalla ditta Z._______ conformemente ai CCM EUR. 1 no. (...) dell'11 febbraio 2003 e no. (...) del 17 marzo 2003. Alla luce del fatto che dagli atti non risulta se le autorità doganali italiane abbiano o meno verificato i documenti inviati loro direttamente dalla Z._______ con lettera del 23 maggio 2006 (cfr. supra consid. G), occorre infatti chiedersi se spettas- se alla DGD di occuparsene. A questa domanda dev'essere risposto in modo affermativo. A norma della giurisprudenza citata (cfr. supra consid. 3.4 seg.), preso atto che le lettere delle autorità doganali italiane riguardavano unicamente la merce fornita dalla B., sarebbe stato compito della DGD do- mandare delle precisazioni alle autorità doganali italiane rispettiva- mente – nel caso sia stata dell'avviso che i documenti prodotti dalla ditta Z., ricevuti in copia dalla DCD e quindi nuovamente acclusi al ricorso inoltrato davanti alla DGD, fossero a priori manifesta- mente infondati o inadatti a provare la vera origine dei prodotti espor- tati (cfr. sempre DTF 114 Ib 169, consid. 2; DTF 111 Ib 323, consid. 3b) – spiegare nella decisione impugnata perché non abbia ritenuto necessario farlo. 7.2Sennonché, nonostante la DGD fosse in possesso dei documenti riguardanti la Z., sia con lettera del 25 agosto 2006 che con lettera dell'8 febbraio 2007 essa si è limitata a chiedere un'ulteriore verifica per la merce fornita alla ricorrente dalla B., omettendo di formulare un'analoga domanda per quella acquistata dalla Z., senza fornire nessuna spiegazione in merito ai motivi di questa omissione nella decisione impugnata. Non emergendo dall'incarto fondati motivi atti a giustificare una diver- sità di valuazione in merito ai documenti concernenti B. e Z._______, la formulazione di una richiesta di complemento di informazioni da parte della DGD rispettivamente una sua spiegazione del perché a suo avviso non fosse necessario procedere a una tale richiesta si imponeva anche per le merci fornite da quest'ultima. Solo così la DGD poteva infatti garantire alla ricorrente il rispetto del suo diritto di essere sentita giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. Questa norma prescrive infatti all'autorità di analizzare gli argomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali li accoglie o vi si scosta motivando la decisione da lei resa (DTF 130 II Pag ina 12

A- 49 23 /2 0 0 7 530, consid. 4.3; GIOVANNI BIAGGINI, Kommentar BV, Zurigo 2007, art. 29, no. 23; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 325; PIERRE MOOR, op. cit., no. 2.2.8.2, con ulteriori riferimenti giurisprudenziali). 7.3Su questo punto, la decisione impugnata, con la quale la DGD os- serva solo genericamente (cfr. consid. 22 dei fatti) che l'autorità doga- nale italiana aveva confermato “che gli ulteriori documenti trasmessi dal sig. (...) a nome dell'importatore svizzero erano insufficienti per comprovare l'origine preferenziale e che il risultato doveva essere considerato definitivo”, non può quindi essere condivisa. Alla DGD non poteva infatti sfuggire che tale affermazione non era affatto di portata generale, bensì si riferiva unicamente alle esportazioni effettuate dalla B.. Da ciò pure la necessità, alla luce dei documenti agli atti, di confrontarsi con gli stessi al fine di chiarire anche la posizione della merce acquistata da Z. (decisione della CRD 2004-127 del 7 novembre 2005, consid. 3; REMO ARPAGAUS, op. cit., no. 448). 8. Per quanto precede, con riferimento al consid. 7, il ricorso deve essere parzialmente accolto. In conseguenza, l'incarto va rinviato all'autorità inferiore, affinché provveda a fare le necessarie verifiche circa l'effetti- va portata dei documenti concernenti la Z._______, se del caso, a ri- calcolare l'ammontare dei tributi dovuti. 9. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe- se processuali vanno poste a carico della ricorrente, la cui soccom- benza risulta essere comunque preponderante (art. 1 segg. del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto del parziale accogli- mento del gravame, esse vengono stabilite in fr. 1'500.--. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di fr. 2'000.-- versato dalla ricorrente il 22 agosto 2007. La rimanenza le verrà restituita. 10. Con riferimento 8 TS-TAF, dato che la ricorrente ha agito in procedura personalmente, non le viene riconosciuta nessuna indennità per ripeti- bili. Pag ina 13

A- 49 23 /2 0 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. L'incarto è rinviato alla Direzione ge- nerale delle dogane, affinché provveda a svolgere i necessari accerta- menti ai sensi dei considerandi. 2. Le spese processuali, di complessivi fr. 1'500.--, sono poste a carico della ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudi- zio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese da lei versato. 3. Non vengono attribuite ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (atto giudiziario) -autorità inferiore (atto giudiziario) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Michael BeuschMarco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter- mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 14

Zitate

Gesetze

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Gerichtsentscheide

16
  • DTF 122 V 15701.01.1996 · 6.684 Zitate
  • DTF 121 V 20401.01.1995 · 1.235 Zitate
  • DTF 115 Ib 360
  • DTF 114 Ib 168
  • DTF 114 Ib 169
  • DTF 111 Ib 323
  • DTF 110 Ib 306
  • DTF 110 Ib 310
  • DTF 106 Ib 221
  • 2A.1/200431.03.2004 · 122 Zitate
  • 2C_355/200719.11.2007 · 43 Zitate
  • A-1482/2007
  • A-1715/2006
  • A-1750/2006
  • A-1883/2007
  • e 2003/110