Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-4865/2023
Entscheidungsdatum
10.03.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione impugnata davanti al TF

A-4865/2023

Sentenza del 10 marzo 2025 Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Maurizio Greppi, Alexander Misic, cancelliere Demis Mirarchi.

Parti

A._______, (...), patrocinato dall’avv. Marco Garbani, Studio legale, Via Ponte dei Cavalli 14, 6654 Cavigliano, ricorrente,

contro

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorità inferiore.

Oggetto

Revoca dell’autorizzazione generale d’installazione.

A-4865/2023 Pagina 2 Fatti: A. L’impresa A._______ è titolare di un’autorizzazione generale d’installare dal 22 giugno 2004. B., persona del mestiere, è iscritto nell’autorizzazione con tasso di occupazione del 20%. B. A partire dall’agosto del 2017, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (di seguito: ESTI) ha informato gli interessati che il tasso di occupazione per le persone del mestiere assunte a tempo parziale sarebbe passato dal 20% al 40%. Qui era indicato che questo sarebbe stato un requisito per ottenere l’autorizzazione o per il suo rinnovo. Per le ditte che avevano ottenuto l’autorizzazione prima del 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, valeva un periodo transitorio di tre anni, cadente il 31 dicembre 2020. C. Nel giugno del 2020, l’ESTI, accortosi che l’impresa A. non aveva adeguato l’organizzazione dell’impresa, ha preso contatto con la stessa. D. Con lettera del 18 luglio 2020, l’impresa A._______ ha informato l’ESTI di aver aumentato il tasso di occupazione di B., distribuendolo nella maniera seguente: 20% durante la settimana e 10-20% il sabato. E. Dopo aver richiesto la mutazione dell’autorizzazione con l’aumento del tasso di occupazione dal 20% al 40%, l’ESTI ha domandato, con email del 14 gennaio 2021, documenti attestanti il grado di occupazione di B. presso il datore di lavoro principale. F. Con email del 17 gennaio 2021, B._______ si è rifiutato di divulgare il suo contratto di lavoro, allegando quello presso (...) datato 23 novembre 2008. Egli ha aggiunto in questo contesto che raramente l’impiego presso l’impresa A._______ avrebbe superato le 8 ore settimanali. G. Dopo il richiamo da parte dell’ESTI per ottenere informazioni sul tasso di occupazione indirizzato all’impresa A., B. ha risposto con email del 14 maggio 2021, adducendo di lavorare 40 ore settimanali presso (...), senza allegare alcun documento attestante quanto dichiarato.

A-4865/2023 Pagina 3 H. Con lettera del 10 maggio 2023 è stato concesso all’impresa A._______ il diritto di essere sentito sulla possibile revoca dell’autorizzazione generale d’installare, a cui essa, in data 30 giugno 2023, ha dato seguito. I. Con decisione del 13 luglio 2023, l’ESTI ha revocato all’impresa A._______ l’autorizzazione generale d’installare, non avendo essa dimostrato il tasso di occupazione di B._______ presso il datore di lavoro principale. J. In data 11 settembre 2023, l’impresa A._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso contro la succitata decisione dell’ESTI (di seguito anche: autorità inferiore) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF). Essa domanda l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, il tutto con protestate tasse, spese e ripetibili. K. In data 14 novembre 2023, l’autorità inferiore ha risposto al ricorso, riconfermandosi nelle proprie conclusioni. L. Il 14 novembre 2023, l’Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: IFPDT) ha inoltrato al Tribunale una denuncia del 4 settembre 2023 depositata dalla ricorrente presso di esso, dichiarandosi incompetente. M. Con scritto del 12 agosto 2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di avviare un’istruttoria per violazione della legislazione in materia di protezione dei dati, avendo l’autorità inferiore occultato degli atti. N. Con scritto del 13 agosto 2024, la ricorrente ha inoltrato le sue osservazioni, riconfermandosi sostanzialmente nelle sue conclusioni ricorsuali. O. Il Tribunale, con scritto del 13 febbraio 2025, ha domandato alla ricorrente se, avendolo richiesto, essa voleva mantenere la richiesta di indire un’udienza pubblica.

A-4865/2023 Pagina 4 P. Con risposta del 24 febbraio 2025, la ricorrente ha informato il Tribunale di voler rinunciare all’udienza pubblica.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Il Tribunale è competente per l’esame del ricorso contro la decisione dell’ESTI sulla base degli art. 23 in combinato disposto con l’art. 21 lett. b della Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LEI, RS 734.0) e art. 33 lett. d LTAF, essendo l’ESTI indipendente dall’amministrazione federale e visto che a quest’ultimo sono stati affidati compiti di diritto pubblico (cfr. TSCHANNEN, in: Auer/Müller/Schindler (ed.), Kommentar VwVG, 2 a ed., 2019, art. 1 n. marg. 24). 1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione impugnata e avendo essa un interesse a che la stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). 1.4 La ricorrente ha in relazione alla presunta estromissione di alcuni atti dall’incarto (cfr. infra consid. 3.2), in data 4 settembre 2023, domandato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: IFPDT) l’apertura di un’inchiesta per violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 49 della Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1). Con scritto del 14 novembre 2023, l’IFPDT ha inoltrato al Tribunale la relativa documentazione, dichiarandosi incompetente per pronunciarsi sulla richiesta (cfr. art. 8 cpv. 1 PA), aggiungendo però poi di volersi attenere alla decisione del TAF. La richiesta di trasmissione in caso di incompetenza, peraltro, è stata formulata dalla stessa ricorrente nella sua domanda

A-4865/2023 Pagina 5 (cfr. p. 3 domanda all’IFPDT del 4 settembre 2023). Questa richiesta non è ammissibile a doppio titolo. In primo luogo, la presente procedura è stata aperta da una decisione dell’ESTI in materia di revoca dell’autorizzazione generale di installare per mancanza di condizioni di rilascio. Non vi è quindi alcuna decisione in materia di protezione dei dati sulla quale il Tribunale è chiamato a chinarsi né vi è un ricorso per denegata giustizia. In secondo luogo, giova segnalare che un eventuale rifiuto dell’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’art. 49 LPD non rappresenta una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 5 PA (cfr. ZOBL/ROTH/WEBER, in: Blechta/Vasella (ed.), Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 4 a ed. 2024, art. 49 n. marg. 63 e altro riferimento citato). La persona che ne fa richiesta non ha un diritto soggettivo all’apertura effettiva di un’inchiesta sulla base dell’art. 49 LPD (RAEDLER, in: Meier/Métille (ed.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la protection des données, 2023, art. 49 n. marg. 39). Se la ricorrente intendeva ottenere una decisione in materia di protezione dei dati, essa doveva inoltrare siffatta procedura dinanzi all’ESTI, in qualità di titolare del trattamento dei dati. La causa non verrà qui istruita sotto il profilo della protezione dei dati. Per queste ragioni il ricorso è, su questo punto, inammissibile. 1.5 Il ricorso verrà quindi, nella misura della sua ammissibilità, esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA), nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). 2.2 L’autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TF 1C_108/2014, 1C_110/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.4; DTAF 2007/41 consid. 2 [pagg. 529 e seg.]). Secondo il principio di articolazione delle censure (Rügeprinzip) l’autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure non sufficientemente sostanziate che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti (cfr. sentenza del TAF A-5225/2018 del 7 maggio 2019 consid. 2). Il principio inquisitorio non è assoluto: la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare. Quest’ultimo comprende per la parte l’obbligo di produrre le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di

A-4865/2023 Pagina 6 motivare la propria richiesta (cfr. art. 13 PA; DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3. 3.1 I gravami di natura formale come la violazione del diritto di essere sentito vanno esaminati prima di ogni censura materiale dato che una loro ammissione porterebbe ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1; tra le tante la sentenza del TAF A-3899/2022 del 31 agosto 2023 consid. 3). 3.2 La ricorrente lamenta innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito in quanto l’autorità inferiore avrebbe occultato dei documenti inerenti alla sua procedura, impedendole di esercitare la sua difesa. Si tratterebbe dei seguenti atti: − autorizzazione per l’esecuzione di impianti elettrici nella zona di distribuzione delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona (18 febbraio 1999, doc. F allegato al ricorso); − autorizzazione generale di installare (28 febbraio 2000, doc. G allegato al ricorso); − vigilanza inerente all’autorizzazione generale d’installazione (...) (25 gennaio 2019, doc. N allegato al ricorso); − rapporto d’ispezione (18 marzo 2019, doc. O allegato al ricorso); − corrispondenza tra B._______ e l’ESTI (6 maggio 2021, doc. P allegato al ricorso); − richiesta del 1° febbraio 2023 indirizzata ad B._______ di cui vi sarebbe unicamente la risposta agli atti (doc. n. 10 incarto istanza inferiore); − mancherebbero agli atti pure i rapporti, le comunicazioni e le note interne tra ispettore e ESTI. La ricorrente sostiene che l’autorità inferiore non avrebbe neanche motivato le ragioni dell’estromissione di questi documenti, violando così non solo l’art. 26 PA ma anche l’art. 27 PA. 3.2.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) – concretizzato dalla PA nelle cause di diritto pubblico federale – , garantisce all’interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione nei suoi confronti (cfr. art. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di

A-4865/2023 Pagina 7 potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 e 29 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 144 I 11 consid. 5.3; 140 I 99 consid. 3.4). 3.2.2 In merito al diritto di accesso agli atti dell’incarto e giusta l’art. cpv. 1 26 PA, che concretizza la garanzia costituzionale sopracitata visto che è una precondizione per il suo esercizio (cfr. BRUNNER, in: Auer/ Müller/Schindler, VwVG Kommentar, 2 a ed., 2019, art. 26 n. marg. 2), la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità statuente o d’una autorità cantonale, designata da questa, le memorie delle parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b), le copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo tale norma, il diritto di consultare gli atti non si estende a tutto l’incarto, bensì unicamente a tutti gli atti rilevanti per l’esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l’autorità prende in considerazione per fondare la propria decisione (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.2; sentenza del TAF A-1524/2018 del 9 aprile 2019 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii; BRUNNER, op. cit., art. 26 n. marg. 33). 3.2.3 Tale diritto non è tuttavia assoluto, in quanto è soggetto a restrizioni che possono, in particolare, fondarsi sull’interesse prevalente dello Stato o sul diritto legittimo di terzi privati a che non siano divulgati i loro segreti (cfr. art. 27 PA), ad esempio nell’interesse di un’istruttoria in corso, della difesa nazionale o della sicurezza pubblica, del segreto nell’esercizio dei diritti politici, del segreto d’affari, della necessità di proteggere l’anonimato del denunciante e, talvolta, persino per riguardo all’interessato medesimo in rapporto al suo stato di salute (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1524/2018 del 9 aprile 2019 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii). Giusta l’art. 28 PA, l’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie. In concreto, la ricorrente fa una lista di atti che mancherebbero all’incarto, senza però spiegare in che modo i doc. F, G, N e O (come pure presunti rapporti, comunicazioni e note interne tra ispettore e ESTI) possano avere una rilevanza per definire l’esito della decisione. Come si avrà modo di approfondire in seguito (cfr. infra consid. 4.1), l’oggetto del litigio riguarda la revoca dell’autorizzazione generale di installare per mancanza di condizioni di rilascio. Il Tribunale non vede come l’assenza di questi atti

A-4865/2023 Pagina 8 possa avere un’influenza sull’esito della causa. A titolo liminare, il Tribunale osserva che questi atti, mancanti all’incarto secondo l’avviso della ricorrente, sono stati da essa allegati al ricorso. Per quanto concerne il doc. P, il Tribunale rileva che all’incarto di prima istanza è stata versata una lettera identica a quella che la ricorrente considera essere stata occultata (cfr. doc. n. 8 incarto di prima istanza). L’unica differenza è la data: nel doc. P figura la data 6 maggio 2021 e nella lettera versata all’incarto la data 14 maggio 2021. L’autorità inferiore sostiene di non aver mai ricevuto una lettera raccomandata datata 6 maggio 2021 e solleva l’ipotesi che quest’ultima fosse una bozza, inviata effettivamente però qualche giorno più tardi (cfr. pag. 4 seg. risposta al ricorso). Visto che le lettere sono identiche e che l’atto è stato versato all’incarto, il Tribunale non intravede alcun intento da parte dell’autorità inferiore di occultare questo atto alla ricorrente. Infine, per quanto riguarda il doc. n. 10 dell’incarto istanza inferiore in cui vi sarebbe solo la risposta di B., occorre segnalare che l’email è stata indirizzata alla ricorrente, come ben emerge consultando l’atto in questione. Il fatto che poi sia stato B. a rispondere non cambia la circostanza per cui l’email sia stata, all’origine, sottoposta alla qui ricorrente. 3.2.4 In conclusione, il Tribunale non ritiene che l’autorità inferiore abbia estromesso dall’incarto degli atti pertinenti per la causa e, quindi, violato il diritto di essere sentito della ricorrente. Essendo che l’autorità di prime cure non ha occultato alcun documento, non occorre che il Tribunale si chini su un’eventuale violazione dell’art. 27 PA. 3.3 La ricorrente sostiene altresì che la decisione non sarebbe dovutamente firmata e, di conseguenza, nulla. Alla giurista dell’ESTI firmataria dell’impugnativa mancherebbe infatti la competenza per firmare la revoca dell’autorizzazione generale d’installazione. L’assoggettamento all’IVA dell’impresa della qui ricorrente dimostrerebbe che l’attività del ricorrente genera franchi 100'000.-- annui. Questo dato renderebbe applicabile l’art. 49 cpv. 3 della Legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010), secondo cui i direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100'000.-- franchi richiedono la

A-4865/2023 Pagina 9 doppia firma. Inoltre, nella denegata ipotesi in cui questo aspetto non venisse ritenuto, secondo il principio del parallelismo delle forme, la competenza di revoca sarebbe dell’autorità che ha anche conferito l’autorizzazione. L’autorizzazione del 2004 sarebbe stata rilasciata dal direttore dell’ESTI, motivo per cui anche la revoca impugnata andrebbe firmata dall’attuale direttore dell’ESTI. La decisione sarebbe dunque nulla ex tunc. 3.3.1 Per quanto riguarda il richiamo alla LOGA, come già precedentemente segnalato, l’ESTI, nelle sue vesti di settore autonomo di Electrosuisse, ossia un settore di un’associazione, è indipendente dall’amministrazione federale (cfr. supra consid. 1.2); di conseguenza, la LOGA non è applicabile. La circostanza secondo cui l’ESTI esercita il potere pubblico (cfr. art. 2 cpv. 4 LOGA) ed è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC; cfr. art. 1 cpv. 3 dell’Ordinanza del 7 dicembre 2022 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [Ordinanza ESTI, RS 734.24]) non rende, per questo, la LOGA applicabile al caso in esame. 3.3.2 Per quanto concerne il parallelismo delle forme, l’autorità inferiore fa notare che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, l’autorizzazione del 2004 è stata firmata dal capo del reparto Ispezioni. Ciò sarebbe cambiato e ora le autorizzazioni sarebbero di competenza del reparto Applicazioni OIBT. Questo risulta chiaramente dal sito WEB dell’ESTI (cfr. Organizzazione > Applicazione OIBT). Il responsabile di questo reparto è Jürg Schläpfer (cfr. sito WEB dell’ESTI > Organizzazione). L’autorità inferiore segnala che, di principio, le firme sono regolamentate internamente all’ESTI; sarebbe ormai pratica consolidata che il giurista che si occupa del caso firmi individualmente le decisioni di revoca di autorizzazioni. A supporto della sua tesi sull’incompatibilità con il parallelismo delle forme, la ricorrente cita la sentenza del TF 1B_251/2014 del 4 settembre 2014 consid. 3.5. Questo argomento non va per nulla a sostegno della sua tesi, visto che non fa riferimento al funzionario o più precisamente alla sua posizione gerarchica nell’organigramma, bensì all’autorità: «[...] spricht der Grundsatz der Parallelität der Formen dafür, dass der das öffentliche Verteidigungsmandat aufhebende Konträrakt von derselben Behörde vorgenommen wird wie derjenige, mit dem der Auftrag begründet wird». Il parallelismo delle forme non implica che colui che occupa una carica precisa e che ha firmato un’autorizzazione debba firmare anche la revoca

A-4865/2023 Pagina 10 della stessa, ma che in principio debba essere l’autorità che autorizza anche quella che revoca (cfr. DTF 101 Ia 583 consid. 4; SÄGESSER, in: Kommentar RVOG, 2 a ed., 2022, art. 8 n. marg. 20). In questo caso l’autorità che ha emesso l’autorizzazione è stata l’ESTI, che è la stessa autorità che l’ha revocata. 3.3.3 Dal momento in cui la LOGA non è applicabile all’ESTI, le regole sulla firma (cfr. art. 49 LOGA) non sono pertinenti nella presente fattispecie. Nella sua qualità di settore di un’associazione privata, l’autorità di prima istanza è libera di seguire la propria prassi e più precisamente di delegare la firma di decisioni di revoca alla giurista che ha trattato l’incarto. In conclusione, il provvedimento impugnato va, dal punto di vista formale, tutelato. 4. 4.1 Oggetto del litigio è la decisione di revoca dell’autorizzazione generale di installare. Il Tribunale, dopo aver ribadito il quadro legale (cfr. infra consid. 4.2 segg.), si chinerà sull’analisi delle censure materiali della ricorrente (cfr. infra consid. 5). 4.2 Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole [LIE, RS 734.0]). Il Consiglio federale regola lo stabilimento e la manutenzione tanto degl’impianti a corrente debole come di quelli a corrente forte (art. 3 cpv. 2 lett. a LIE). Il controllo sull’esecuzione delle prescrizioni menzionate all’art. 3 LIE è affidato a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici (cfr. art. 21 lett. b LIE). Sulla base di ciò, il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, RS 734.27) e l’Ordinanza del 7 dicembre 1992 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ordinanza ESTI, RS 734.24). L’OIBT disciplina le condizioni per i lavori sugli impianti elettrici a bassa tensione (impianti elettrici) e il controllo di questi impianti (cfr. art. 1 cpv. 1 OIBT). In aggiunta, regola le esigenze di base in materia di sicurezza (cfr. art. 3 OIBT). L’ESTI è l’organo di controllo e di vigilanza degli impianti elettrici che non sono di competenza dell’Ufficio federale dei trasporti (cfr. art. 1 cpv. 1 Ordinanza ESTI). 4.3 Chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali

A-4865/2023 Pagina 11 raccordi deve avere un’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato (cfr. art. 6 OIBT). Giusta l’art. 9 cpv. 1 OIBT, le imprese ottengono l’autorizzazione generale d’installazione se occupano una persona del mestiere, integrata nell’impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d’installazione (responsabile tecnico; lett. a), il livello di formazione della persona del mestiere e delle persone menzionate nell’autorizzazione di installazione corrisponde allo stato della tecnica più recente e la loro formazione continua è assicurata (lett. b) e offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza (lett. c). Persona del mestiere è chi ha superato l’esame professionale superiore (esame di maestria) quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche (cfr. art. 8 cpv. 1 OIBT). 4.4 Se un’impresa occupa il responsabile tecnico a tempo parziale, giusta l’art. 9 cpv. 3 OIBT, l’autorizzazione generale d’installazione è accordata solo se il suo tasso di occupazione è di almeno il 40% (lett. a), l’onere di lavoro corrisponde al tasso di occupazione (lett. b) e il responsabile in questione non si occupa complessivamente di più di due imprese (lett. c). Prima della modifica del 23 agosto 2017, il tasso di occupazione era minore e corrispondeva al 20% (cfr. RU 2002 128). In base all’art. 44a cpv. 2 OIBT, le imprese che hanno ricevuto un’autorizzazione d’installazione prima dell’entrata in vigore della modifica del 23 agosto 2017 devono adeguare l’organizzazione dell’impresa alle esigenze di cui all’art. 9 OIBT entro tre anni dall’entrata in vigore di tale modifica. 4.5 L’ESTI vigila sugli altri organi di controllo come anche sui titolari di un’autorizzazione generale d’installazione o di un’autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri organi di controllo nell’esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può ordinare i provvedimenti necessari al riguardo (cfr. art. 34 cpv. 1 OIBT). L’ESTI ispeziona a intervalli regolari i titolari dell’autorizzazione e verifica se i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione sono ancora soddisfatti. Oltre all’organizzazione dell’azienda, ciò include anche le conoscenze specialistiche, i mezzi tecnici ausiliari come i dispositivi di protezione e gli strumenti di misura e la verifica che la formazione continua del titolare dell’autorizzazione sia conforme allo stato attuale della tecnica (cfr. sentenza del TAF A-3269/2021 del 24 marzo 2023 consid. 3.3). L’autorizzazione d’installazione è revocata se le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte (cfr. art. 19 cpv. 2 lett. a OIBT).

A-4865/2023 Pagina 12 5. A questo stadio, il Tribunale si china sulle censure materiali formulate dalla ricorrente.

5.1 La ricorrente sostiene in primo luogo che non vi sarebbe una base legale che giustifichi l’intromissione nella sfera di libertà economica prevista all’art. 27 Cost. Essendo grave l’intensità della restrizione e visto che l’art. 18 cpv. 1 OIBT dispone che l’autorizzazione d’installazione è illimitata, le condizioni di revoca andrebbero formulate in una legge in senso formale e non in forma di ordinanza. Egli ritiene dunque che l’autorità sia incorsa in una violazione della legge ai sensi dell’art. 49 lett. a PA. 5.2 La ricorrente mette quindi in discussione il rango della base legale applicata dall’autorità inferiore per giungere alla sua decisione di revoca. Si pone dunque la questione di analizzare se l’OIBT, emanata dal Consiglio federale (cfr. supra consid. 4.2), è di rango sufficiente per definire le condizioni di revoca previste all’art. 19 cpv. 2 OIBT. Il TF ha formulato le condizioni cumulative per garantire che un’ordinanza rispetti i limiti della delegazione legislativa. Innanzitutto, la delegazione non deve essere esclusa dalla Costituzione. Occorre poi che la delegazione sia contenuta in una base legale in senso formale. La delegazione deve poi riferirsi ad una materia precisa. Infine, la legge in senso formale deve già descrivere in grandi linee il contenuto, lo scopo e l’ampiezza della norma, qualora gli amministrati vengano toccati in maniera particolarmente importante (cfr. art. 164 cpv. 2 Cost.; DTF 144 II 376 consid. 7.2, 118 Ia 245 consid. 3b; sentenza del TAF A-2856/2019 del 16 dicembre 2020 consid. 4.6.3; KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, Grundrechte, 4 a ed., 2024, § 6 n. marg. 340 segg.). 5.2.1 È assodato che la Costituzione federale non esclude la delegazione legislativa nel caso di specie e che il legislatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole (cfr. art. 3 cpv. 1 LIE). Questa stessa disposizione delimita contemporaneamente il margine di manovra del Consiglio federale, a cui è affidato unicamente il compito di stabilire delle prescrizioni con lo scopo di prevenire i danni risultanti dagli impianti a corrente forte e a corrente debole. Per quanto concerne la quarta condizione, occorre considerare quanto segue. Con la delegazione di cui all’art. 3 cpv. 1 LIE il legislatore ha autorizzato il Consiglio federale a prevedere un regime di autorizzazione,

A-4865/2023 Pagina 13 volto allo scopo di cui sopra. Nel caso in esame l’autorizzazione generale d’installare soggiace ad un’autorizzazione di polizia (“Polizeibewilligung”), visto che condiziona a scopo preventivo per la tutela di beni di polizia l’esercizio di un’attività ad una serie di condizioni, in particolare relative alla sua organizzazione interna (cfr. art. 9 OIBT; sulla nozione di autorizzazione di polizia WINISTÖRFER, Die Wirtschaftsfreiheit als Grundlage der Wirtschaftsverfassung, 2021, pagg. 466 segg.). Se i requisiti legali sono soddisfatti, il richiedente può pretendere che gli venga rilasciata l’autorizzazione (cfr. TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., 2022, n. marg. 1208). Va da sé che se viene previsto un sistema di autorizzazione, occorre anche prevedere delle condizioni di revoca: l’autorizzazione d’installazione è revocata se le condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte (cfr. art. 19 cpv. 2 lett. a OIBT). Nel caso di specie, la LIE dispone che il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole. Il regime di autorizzazione di polizia introdotto dal Consiglio federale va proprio in questa direzione, poiché impone che la persona di mestiere offra delle garanzie in termini di competenza, formazione e tasso di occupazione (cfr. supra consid. 4.3 seg.). L’OIBT non fa dunque altro che concretizzare quanto voluto dal legislatore. Il Tribunale segnala che, per giurisprudenza costante, le autorizzazioni di polizia sono considerate conformi con il principio di libertà economica (“Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit”; cfr. art. 94 Cost.; sentenza del TF 2P.310/2004 del 18 maggio 2005 consid. 4.4.3, 2P.33/2001 del 20 aprile 2001 consid. 2.b.aa). In effetti, l’autorizzazione non intende ostacolare la libera concorrenza, ma garantire la sicurezza. Una volta assodato questo dato, occorre verificare che le condizioni di restrizione dell’art. 36 Cost. siano soddisfatte nel caso di specie (cfr. KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, op. cit., § 30 n. marg. 1555). L’art. 36 cpv. 1 1 a frase Cost. dispone che le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Visto anche il ragionamento di cui sopra (cfr. supra consid. 5.2), quand’anche la restrizione si qualifichi come importante, la LIE specifica chiaramente la volontà del legislatore di voler conferire al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole, condizione, questa, perché un’ordinanza possa formulare una restrizione di un diritto fondamentale, anche qualora tocchi in maniera importante gli amministrati (cfr. KIENER/KÄLIN/WYTTENBACH, op. cit., § 6 n. marg. 351). L’OIBT è, pertanto, una base legale di rango sufficiente.

A-4865/2023 Pagina 14 A titolo di conclusione intermedia, dunque, vi è una base legale di rango sufficiente sia per quanto concerne la regolamentazione di un regime di autorizzazione sia per quanto riguarda la restrizione della libertà economica ai sensi dell’art. 27 Cost. 5.2.2 Visto che le condizioni di delegazione legislativa sono soddisfatte, anche l’argomento secondo cui, visto che l’OIBT prevede che l’autorizzazione d’installazione è conferita per una durata illimitata (cfr. art. 18 cpv. 1 OIBT) solo una legge in senso formale potrebbe definire i criteri di revoca, è respinto. È stato infatti assodato che il legislatore ha delegato, in maniera conforme alla Costituzione federale, la sua competenza legislativa al Consiglio federale (cfr. supra consid. 5.2.1). In altri termini, se l’OIBT è una base legale valida e sufficiente per accordare l’autorizzazione a tempo illimitato, lo è pure, stando ad un parallelismo delle forme, per revocare una siffatta autorizzazione. 6. Per quanto concerne l’aspetto di merito della presente causa, si tratta di giudicare se la revoca dell’autorizzazione del 2004 per il non adempimento delle condizioni (occupazione di un tasso di occupazione di 40%) fosse giustificata o no. 6.1 In procedura di prima istanza nonché in procedura di ricorso, la ricorrente non sostiene neanche di occupare una persona qualificata ad un tasso di impiego del 40% ai sensi dell’OIBT. Essa non ha apportato elementi riguardanti l’adempimento della condizione dell’occupazione al 40% di B.. La ricorrente si limita a sostenere che non le spetterebbe dimostrare che le condizioni dell’autorizzazione non sono più date. Ciò sarebbe compito dell’autorità. 6.2 Va a questo proposito dapprima sottolineato che l’autorità non ha chiesto alla ricorrente di dimostrare che le condizioni non siano più date, bensì di dimostrare che lo erano, apportando precisamente elementi di prova di un impiego al 40% per la ricorrente da parte di B.. Le prove sono state richieste a più riprese dall’autorità di prima istanza, senza successo (cfr. Fatti C a G). Predetto modo di procedere non può essere tollerato. 6.3 Sebbene in diritto amministrativo viga la massima inquisitoria (art. 12 PA), la ricorrente è comunque chiamata a collaborare (cfr. art. 13 PA; supra

A-4865/2023 Pagina 15 consid. 2.2), specialmente quando la collaborazione sostiene i propri interessi. A questo proposito, il Tribunale constata come la condotta della ricorrente sia stata noncurante, fornendo nel 2021 un contratto di B._______ del 2008, facendo dichiarazioni contradittorie circa il tasso d’occupazione di quest’ultimo, tutto quanto dopo essere stata avvertita già a partire del 2017 della necessità di adeguare il tasso d’occupazione di una persona qualificata ai sensi dell’OIBT. Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha portato nessun elemento che potesse consentire all’autorità di verificare se le condizioni di cui all’art. 9 cpv. 3 OIBT fossero adempiute. Al contrario, ancora prima che venisse emanata la decisione, gli elementi forniti andavano precisamente in senso contrario, segnatamente se ci si basa sulle dichiarazioni di B., il quale dichiarava che raramente avrebbe superato le 8 ore settimanali (cfr. Fatti F), ossia un 20%. Infine, e quand’anche la ricorrente abbia criticato le lentezze di trattamento dell’autorità di prima istanza (lentezze che, di transenna, le erano molto favorevoli), non ha mai, durante tutto questo tempo, tentato di adempiere alle condizioni per il mantenimento dell’autorizzazione. In queste condizioni, la revoca era ampiamente giustificata. 6.4 Sia l’autorità di prime cure che la ricorrente sollevano delle riflessioni relative al diritto del lavoro e più precisamente alla durata massima della settimana lavorativa (cfr. art. 9 della Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio [LL, RS 822.11]). Queste considerazioni entrerebbero in linea di conto qualora l’autorità disponesse di certificati attestanti chiaramente il tasso di impiego di B. presso il datore di lavoro principale. Ciò non è tuttavia il caso, motivo per il quale il Tribunale non approfondisce questo aspetto. 7. 7.1 La ricorrente sostiene che la tassa della decisione, dell’ammontare di franchi 1'450.-- corrispondenti a 7 ore di lavoro, non si fonderebbe su una base legale di rango sufficiente, essendo che questa è prevista dall’art. 41 OIBT e dall’art. 9 Ordinanza ESTI. La LIE non prevedrebbe alcuna tassa. L’insorgente sembra voler contestare anche il conteggio, visto che essa dubita che siano state necessarie 7 ore per redigere la decisione. Essa

A-4865/2023 Pagina 16 ritiene dunque, anche in questo contesto, che l’autorità sia incorsa in una violazione della legge ai sensi dell’art. 49 lett. a PA. 7.2 Anche per questa censura, come per quella precedente (cfr. supra consid. 5.2), si pone la questione della delegazione legislativa. Se il legislatore delega la competenza legislativa di definire una tassa al Consiglio federale, esso deve almeno definire chi sono le persone assoggettate alla tassa, l’oggetto della tassa e il metodo di calcolo (cfr. DTF 143 I 220 consid. 5.1.1, 131 II 271 consid. 6.1; sentenza del TAF A-2856/2019 del 16 dicembre 2020 consid. 1.6.3). 7.3 L’art. 3a cpv. 1 LIE prevede che il Consiglio federale emana disposizioni relative alla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’Amministrazione federale e dell’ESTI. L’art. 3b cpv. 1 LIE aggiunge che il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare la procedura di riscossione degli emolumenti (lett. a) e l’ammontare degli emolumenti (lett. b). Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi (cfr. art. 3b cpv. 2 LIE). Il Consiglio federale ha, conformemente a quanto voluto dal legislatore, formulato gli art. 41 OIBT e 9 Ordinanza ESTI. Queste basi legali sono dunque di rango sufficiente e nulla può, da questo profilo, essere rimproverato all’autorità inferiore. 7.4 Per quanto riguarda l’ammontare della tassa, ovvero franchi 1'450.-, occorre considerare quanto segue. L’art. 9 cpv. 1 Ordinanza ESTI prevede che per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l’emanazione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l’Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3'000.-- franchi. L’ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l’atto impone all’Ispettorato, nel rispetto del principio di equivalenza. Quest’ultimo vuole che l’importo del contributo richiesto a una determinata persona deve essere in relazione al valore oggettivo della prestazione che le è stata fornita (cfr. tra le tante DTF 149 I 305 consid. 3.2). L’ESTI gode nel fissare l’ammontare di un ampio margine di apprezzamento (cfr. sentenza del TAF A-1842/2009 del 16 luglio 2009 consid. 5, A-251/2008 del 15 aprile 2008 consid. 4.1). 7.5 Concretamente, il montante fatturato si situa all’interno del limite di franchi 3'000.-- imposto dal Consiglio federale. I franchi 1'450.-- sono da ricondurre al lavoro del servizio giuridico, che apre l’incarto, lo analizza e poi redige la decisione impugnata, che conta nel caso concreto quattro

A-4865/2023 Pagina 17 pagine. Bisogna anche ritenere che il presente caso è stato appesantito dalla mancata collaborazione da parte della ricorrente, che non ha mai inoltrato all’autorità inferiore delle chiare prove attestanti che B._______ sia effettivamente impiegato con un tasso di occupazione del 40% (cfr. infra consid. 5.4). Anzi, a ben guardare, l’inoltro di un contratto di lavoro risalente al 2008 e non più attuale (cfr. supra Fatti F) rasenta la temerarietà. L’ammontare della tassa è pertanto agli occhi di questo Tribunale adeguato. 7.6 In sunto, il prelievo della tassa si fonda su una base legale di rango sufficiente. 8. In conclusione, la ricorrente non ha dimostrato di adempiere le condizioni per ottenere il rilascio dell’autorizzazione generale d’installare. Né il regime di autorizzazione né il prelievo della tassa difettano di una base legare di rango sufficiente. Il ricorso è pertanto, per quanto ammissibile, respinto. 9. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in franchi 2'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l’anticipo versato. Alla ricorrente vengono restituiti franchi 5.--, versati in eccesso. Con riferimento all’art. 64 cpv. 1 PA e contrario non viene riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

A-4865/2023 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di franchi 2'000.--, sono poste a carico della ricorrente e sono compensate con l’anticipo spese già versato. Alla ricorrente vengono restituiti franchi 5.--, versati in eccesso. 3. Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi

A-4865/2023 Pagina 19 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

A-4865/2023 Pagina 20 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)

Zitate

Gesetze

47

Cost

  • art. 27 Cost
  • art. 36 Cost
  • art. 94 Cost
  • art. 164 Cost

LIE

  • art. 3 LIE
  • art. 3a LIE
  • art. 3b LIE
  • art. 21 LIE

LOGA

  • art. 2 LOGA
  • art. 49 LOGA

LPD

  • art. 49 LPD

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

OIBT

  • art. 1 OIBT
  • art. 3 OIBT
  • art. 6 OIBT
  • art. 8 OIBT
  • art. 9 OIBT
  • art. 18 OIBT
  • art. 19 OIBT
  • art. 34 OIBT
  • art. 41 OIBT
  • art. 44a OIBT

PA

  • art. 5 PA
  • art. 8 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 18 PA
  • art. 26 PA
  • art. 27 PA
  • art. 28 PA
  • art. 29 PA
  • art. 30 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 4 TS

Gerichtsentscheide

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