Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte I A4774/2011 Sentenza del 25 gennaio 2012 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Alain Chablais e Jérôme Candrian, cancelliere Federico Pestoni. Parti A., rappresentata da B.________, e C., ricorrente, contro Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne, autorità inferiore, e Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo, prima istanza. Oggetto tasse di ricezione televisive.
A4774/2011 Pagina 2 Fatti: A. La signora A._______ è annunciata per la ricezione privata dei programmi radiofonici e televisivi presso Billag SA a partire dalla sua fondazione, e meglio dal 1° gennaio 1998. B. Il canone per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi è stato regolarmente pagato dalla signora A._______ fino al 30 settembre 2008. C. In data 17 ottobre 2008 la signora A., per il tramite del suo rappresentante, ha ritornato a Billag SA la fattura del 1° ottobre 2008 concernente il quarto trimestre del 2008 indicando testualmente "Causa trasferimento casa anziani, dato disdetta ½ agosto". D. Con scritto del 20 novembre 2008, Billag SA ha chiesto alla signora A. di comunicare se nella camera da lei occupata erano presenti degli apparecchi radiofonici o televisivi funzionanti. Billag SA ha inoltre informato la contribuente che, nell'affermativa, avrebbe dovuto produrre un'attestazione ufficiale indicante il livello di cure alle quali era sottoposta e la data del loro inizio. E. Con messaggio di posta elettronica del 22 dicembre 2008 – ritenendo di aver già comunicato tale evenienza con lettera del 13 agosto 2008 – la signora A., per il tramite del suo rappresentante, ha ribadito a Billag SA di essere degente presso la casa anziani D. di E._______ a partire dal mese di agosto del 2008 ed ha chiesto l'annullamento del sollecito di pagamento della fattura succitata. F. Con scritto del 21 gennaio 2009, il signor B., facendo riferimento ai precedenti scritti del 13 agosto 2008 e 22 dicembre 2008, ha confermato una volta ancora a Billag SA che la sua rappresentata soggiorna stabilmente presso la casa anziani D. di E.. G. Con decisione del 2 febbraio 2009, in considerazione del citato annuncio del 17 ottobre 2008, Billag SA ha concesso alla signora A.
A4774/2011 Pagina 3 l'esenzione dal pagamento del canone di ricezione di programmi radiofonici e televisivi a far tempo dal 1° novembre 2008. H. Con scritto del 25 giugno 2010, il rappresentante della signora A._______ ha interposto ricorso presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) chiedendo l'annullamento della decisione citata e dei successivi richiami da parte di Billag SA posto che la sua assistita è entrata in casa per anziani – dandone immediata comunicazione – già a partire dal mese di agosto del 2008. I. Con scritto del 18 luglio 2011 la Casa per anziani D._______ di E._______ ha certificato che la signora A._______ è degente presso la struttura dal 13 agosto 2008 e che nella sua camera non sono installati apparecchi televisivi o radiofonici. J. Con decisione del 26 agosto 2011 l'UFCOM ha anzitutto ritenuto che, con il ricorso del 25 giugno 2010, il termine di 30 giorni per impugnare la decisione di Billag SA è stato rispettato, posto che quest'ultima non è stata in grado di provare la data di notificazione dell'atto citato. Nel merito, l'autorità inferiore ha respinto il ricorso inoltrato dalla signora A., confermando la decisione di Billag SA. K. In data 29 agosto 2011, la signora A. (di seguito: la ricorrente) ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale evocando in buona sostanza le stesse motivazioni prodotte in sede di ricorso dinanzi all'UFCOM (di seguito: autorità inferiore). L. Billag SA e l'autorità inferiore, chiamate a pronunciarsi sul gravame, si sono sostanzialmente riconfermate nelle motivazioni espresse in occasione delle rispettive decisioni. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.
A4774/2011 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFCOM, che è un Ufficio federale subordinato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. 1.3. La ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, in quanto destinataria della decisione impugnata, che conferma la decisione del 2 febbraio 2009 di Billag SA, la ricorrente è particolarmente toccata dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 PA). Tanto più visto che il provvedimento avversato comporta un onere pecuniario. La ricorrente è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157
A4774/2011 Pagina 5 consid. 1°; DTF 121 V 204 consid. 6c; sentenza del Tribunale amministrativo fedederale A5881/2007 del 29 settembre 2009 consid. 1.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 a ed. Zurigo 1998, n. 674 e segg.). Inoltre, secondo l'art. 13 PA, anche nell'ambito della massima d'ufficio che regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA), la parte che pretende che venga resa una decisione a suo favore deve collaborare all'amministrazione delle prove (su queste questioni, v. DTF 130 II 482 consid 3.2) 3. 3.1. Giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), chi tiene pronti all'uso o mette in funzione apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi deve pagare un canone (DTF 121 II 183, consid. 3; decisione del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006, consid. 2.3). Il canone di ricezione è prelevato indipendentemente dal fatto che il detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (sentenza del Tribunale amministrativo federale A2254/2006 del 31 maggio 2007 consid. 4.2 e rif. cit.). 3.2. Per l'art. 68 cpv. 35 LRTV, il detentore deve annunciarne il possesso. Egli deve inoltre annunciare tutte le ulteriori modifiche concernenti la fattispecie. Sempre per la medesima norma, l'obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o è stato messo in funzione e termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all'uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all'organo di riscossione del canone. Da essa risulta quindi pure che un esonero con effetto retroattivo dall'obbligo di pagamento del canone è escluso. 3.3. In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al singolo amministrato (sentenza del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16 febbraio 2005 consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo
A4774/2011 Pagina 6 rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste basi, l'amministrazione può pretendere dal singolo contribuente delle comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (sentenze del Tribunale federale 2C_629/2007 consid. 2.1 e 2A.621/2004 del 3 novembre 2004 consid. 2.1). 4. Nella fattispecie, per mezzo della decisione impugnata l'UFCOM conferma che la ricorrente è tenuta al pagamento del canone per il periodo ancora scoperto tra il 1° ottobre 2008 e il 31 ottobre 2008. L'autorità inferiore ha ritenuto infatti che, vista la mancanza di prove al riguardo, la ricorrente non ha mai annunciato a Billag SA, prima del 17 ottobre 2008, alcuna mutazione della sua situazione con ripercussioni sull'obbligo di pagamento del canone. La ricorrente, dal canto suo, sostiene di aver tempestivamente informato Billag SA, con lettera del 13 agosto 2008, circa il suo ricovero presso la casa anziani la D._______ di E._______ e di avere per questo immediatamente domandato l'esenzione dall'obbligo di pagamento del canone per la ricezione di programmi televisivi e radiofonici. 4.1. Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2), l'autorità adita stabilisce i fatti d'ufficio (art. 12 PA), ma le parti hanno comunque il dovere di collaborare alla raccolta degli elementi pertinenti (art. 13 PA). Il fardello della prova è retto dall'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), applicabile per analogia in diritto pubblico. Secondo tale disposizione, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 130 III 478 consid. 3.3). Tuttavia, nel caso in cui l'apprezzamento delle prove convinca l'autorità che un'allegazione di fatto è stata stabilita o rifiutata, la ripartizione dell'onere della prova diviene senza oggetto (DTF 131 III 222 consid. 4.3 e rif. cit.). 4.2. Dalla documentazione agli atti risulta pacifico che la ricorrente abbia inviato a Billag SA lo scritto – consistente in una copia della fattura per l'ultimo trimestre 2008, con annotazione manoscritta e non firmata nella quale è fatto riferimento ad una disdetta di metà agosto (cfr. atti dell'UFCOM, doc. 9; atti della Billag SA) – ricevuto da quest'ultima il 17 ottobre 2008, alla luce del quale, tra l'altro, l'autorità di prima istanza ha provveduto in seguito ad esonerare la ricorrente dall'obbligo di
A4774/2011 Pagina 7 pagamento del canone per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi a far tempo dall'inizio del mese successivo, e meglio dal 1° novembre 2008. Contestato è invece il ricevimento da parte di Billag SA della lettera che la ricorrente sostiene di aver inviato in data 13 agosto 2008, non appena ella si è trasferita presso la casa anziani D._______ di E._______. In virtù dell'onere della prova (cfr. consid. 4.1), quando l'invio di un documento risulta contestato sta alla parte che intende dedurne un diritto dimostrare che esso è, come asserito, effettivamente avvenuto. Nella fattispecie, la ricorrente, pur producendo il documento in questione, non dimostra in alcun modo di averlo concretamente notificato all'autorità di prima istanza né – come sostenuto – in data 13 agosto 2008 né – in ogni caso – prima del 17 ottobre 2008. Infatti, nei documenti invocati dalla ricorrente, non v'è alcuna traccia di un invio raccomandato a Billag SA o di altri elementi che comprovino la ricezione, da parte di quest'ultima, della contestata lettera del 13 agosto 2008. A tal proposito, malgrado le considerazioni molto chiare di Billag SA e dell'UFCOM nelle rispettive decisioni, nemmeno in questa sede la ricorrente dimostra che l'autorità di prima istanza abbia ricevuto la lettera del 13 agosto 2008, limitandosi unicamente a produrre ancora lo stesso, inutile, documento. 4.3. Per quanto precede, in mancanza della prova di un valido annuncio a norma dell'art. 68 cpv. 5 LRTV – sull'importanza del quale gli utenti vengono peraltro resi espressamente attenti anche nelle singole fatture (cfr. fattura del 1° ottobre 2008 agli atti, in cui è menzionata in grassetto la frase “Cessazione dell'esercizio”) – prima del 17 ottobre 2008, il ricorso dev'essere integralmente respinto. 5. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 500. (art. 4 TS TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei versato il 6 settembre 2011. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TSTAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. (Dispositivo alla pagina seguente)
A4774/2011 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 500., sono poste a carico della ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lei a suo tempo versato. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – Billag SA (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. 1000306151; Raccomandata) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Claudia Pasqualetto PéquignotFederico Pestoni Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: