Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-40/2008
Entscheidungsdatum
15.09.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Co r t e I A-40 / 20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 0 9 Giudici Markus Metz (presidente del collegio), Pascal Mollard, Marianne Ryter Sauvant, cancelliere Marco Savoldelli. X._______, ricorrente, contro Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, autorità inferiore. Imposta sul valore aggiunto, periodo 4. trimestre 1996-2. trimestre 2001. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

A-40 / 20 0 8 Fatti: A. La ditta X._______ è una società anonima che ha quale scopo sociale iscritto a registro di commercio (...). Secondo quanto da lei stessa indicato e quindi appurato dalle autorità fiscali, la sua attività consiste in realtà nella gestione di uno stabile industriale di sua proprietà, che sorge sulla particella no. (...) RFD del Comune di (...), da lei locato a terzi. La X._______ ha ottenuto l'iscrizione su base volontaria nel registro dei contribuenti per l'imposta sul valore aggiunto dal 1. ottobre 1996. B. Nei mesi di settembre e novembre 2001, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha effettuato una visita presso gli uffici della contribuente. In quell'occasione, essa ha rilevato errori di trattamento fiscale, segnatamente in relazione ad importanti opere di ristrutturazio- ne ed ampliamento effettuati tra il 1994 e il 1996, che avevano com- portato la sopraelevazione di due piani dello stabile citato: al già esi- stente piano terreno, locato dal 1. luglio 1994 ad una ditta della regio- ne, erano stati infatti aggiunti un primo e un secondo piano, locati a loro volta a partire dal 1. gennaio 1997 ad un'altra ditta della regione. A seguito di ciò, l'AFC ha quindi emesso il conto complementare no. (...) di fr. 269'012.00 (in base ai calcoli riportati dall'AFC medesima: fr. 269'012.30), oltre a interessi di mora del 5% a partire dal 30 agosto 1997 e la nota di credito no. (...) di fr. 82'470.00. Secondo l'AFC, l'ammontare della ripresa effettuata è da ricondurre ai motivi seguenti: (1) alla constatazione che le contribuente aveva di- chiarato l'imposta sulle pigioni incassate ma non fatturate ai locatari dell'immobile di sua proprietà nel periodo 1.1.1995-30.9.1996 (conto complementare, p.to 1); (2) alla constatazione della mancanza degli estremi per far valere la nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta precedente giusta l'art. 33 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA, RU 1994 1464 e successive modifiche; conto complementare, p.to 2). Sempre per l'AFC, la nota di credito menzionata si giustifica invece sulla base dell'applicazione della differente normativa, ancorata nell'art. 42 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'im- posta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), in merito alla nascita Pagi na 2

A-40 / 20 0 8 successiva di tale diritto (nota di credito, p.to 1). Essa tiene nel con- tempo conto unicamente di una parte degli importi fatti valere quale imposta precedente dalla contribuente, mentre non ne considera il resto – concernente in sostanza le prestazioni di progettazione e di capomastro fornite dalla ditta Y., poi fallita – in quanto i giu- stificativi presentati non soddisfacevano ai requisiti richiesti dall'OIVA rispettivamente dalla LIVA (allegato A al rapporto di revisione del 21 dicembre 2001). C. Il 27 dicembre 2001, la contribuente ha scritto all'AFC comunicandole di non concordare con l'esito del controllo effettuato. Conseguente- mente, ha chiesto l'emissione di una decisione impugnabile. D. Con decisione del 16 gennaio 2003, l'AFC ha confermato la ripresa fi- scale di cui sopra come pure la nota di credito ad essa correlata. Detta decisione è stata oggetto di reclamo il 14 febbraio successivo. E. ll 16 novembre 2007, l'AFC (autorità inferiore) ha respinto il reclamo presentato dalla contribuente, decidendo di confermare integralmente sia il conto complementare no. (...) sia la nota di credito no. (...). F. Questa ulteriore decisione è stata impugnata dalla X. (ricor- rente) con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale del 3 gennaio 2008. Confermando di riconoscere di aver dichiarato e pagato a torto l'impo- sta sulle pigioni incassate ma non fatturate ai locatari dell'immobile di sua proprietà, con tale atto essa: (1) ribadisce, sulla base dell'art 33 OIVA, di aver correttamente fatto valere l'imposta precedente inerente gli anni 1995 e 1996 pagata agli artigiani che avevano svolto gli inter- venti sul suo immobile; (2) sia che sia applicabile l'33 OIVA sia che, in via subordinata, trovi applicazione l'art. 42 LIVA, si oppone – sulla ba- se di una dichiarazione dell'11 febbraio 2003 dell'ex amministratore unico della stessa – al non riconoscimento da parte dell'AFC della deduzione dell'imposta precedente relativa ai costi per le opere di pro- gettazione e di capomastro eseguiti dalla ditta Y._______. Pagi na 3

A-40 / 20 0 8 Di conseguenza, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, la ricorrente fa rinvio al reclamo interposto domandando: (1) in via principale, in applicazione dell'art. 33 OIVA e sulla base della dichiara- zione citata, la correzione del conto complementare no. (...) e l'annul- lamento della nota di credito no. (...); (2) in via subordinata, nel caso gli estremi per applicare l'art. 33 OIVA non siano dati e sia per contro determinante l'art. 42 LIVA, sempre sulla base della dichiarazione dell'11 febbraio 2003, la correzione della nota di credito no. (...) nella misura da lei indicata. G. La risposta dell'AFC data del 28 febbraio 2008. Facendo riferimento alla decisione impugnata, con tale atto essa chiede che il ricorso ven- ga respinto. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto. Diritto: 1. 1.1Lo scrivente Tribunale è competente per decidere il presente gra- vame in virtù degli art. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del 17 giu- gno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF come pure da normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 e art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la procedura soggiace alla PA. 1.2Impugnato con atto tempestivo (art. 20 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), il provvedimento in esame è una decisione fondata sul di- ritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA. 1.3Comportando la stessa un onere pecuniario, dato è senz'altro an- che l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione della ricorrente (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso presentato è pertanto ricevibile in ordine e de- v'essere esaminato nel merito. 1.4Per le ragioni esposte nei considerandi che seguono, il fascicolo processuale risulta sufficientemente chiaro ed esaustivo. Alle generi- Pagi na 4

A-40 / 20 0 8 che richieste della ricorrente di esperire un sopralluogo ed eseguire una perizia, di procedere all'audizione di non meglio precisati testi co- me pure al richiamo e all'edizione di sempre non meglio precisati do- cumenti non è stato quindi dato seguito (DTF 123 II 248, consid. 2a; 122 II 274, consid. 1d). 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom- pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. edizione, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). Anche in ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e dell’ap- plicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competen- te procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; 121 V 204, con- sid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; XAVIER OBERSON, Le contentieux fis- cal, in: Les procédures en droit fiscal, 2. edizione, Berna 2005, pag. 722 segg.). 3. Per l'art. 93 cpv. 1 LIVA, le operazioni eseguite prima della sua entrata in vigore soggiacciono al diritto previgente. La LIVA e l'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA; RS 641.201) sono entrate in vigore il 1. gen- naio 2001. Nella misura in cui la presente procedura ha per oggetto il periodo dall'1.10.1996 al 31.12.2000, alla stessa risulta applicabile l'OIVA (decisione del Tribunale federale 2A.25/2005 del 17 gennaio 2006, consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1649/2006 del 5 febbraio 2008, consid. 4.1); nella misura in cui ri- guarda il periodo dall'1.1.2001 al 30.6.2001 rispettivamente prende quale data di riferimento per lo sgravio concesso con la nota di credito no. (...) la situazione al 1. gennaio 2001, essa è sottoposta per contro alla LIVA. 4. 4.1Il sistema dell'IVA è concepito in modo che ogni fornitore di beni o prestazioni sia imposto solo sul valore aggiunto che egli apporta. Di Pagi na 5

A-40 / 20 0 8 conseguenza, sempre che la fatturazione sia stata svolta in maniera corretta (art. 28 e art. 37 LIVA), aspetto che compete al destinatario di verificare (decisione del Tribunale federale 2C_263/2007 del 24 agosto 2007, consid. 3), il contribuente che utilizza beni o prestazioni di ser- vizi per effettuare a sua volta forniture o prestazioni di servizi imponi- bili o operazioni per la cui imposizione egli aveva optato (art. 20 OIVA e art. 26 LIVA) ha di massima il diritto di dedurre l'imposta fatturatagli da altri contribuenti (imposta precedente; art. 29 OIVA e art. 38 LIVA). 4.2Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente non erano dati al momento della ricezione della fornitura o al momento dell'importazione, ma si verificano successivamente, la deduzione dell'imposta precedente può essere effettuata, a determinate condizio- ni, nel rendiconto del periodo fiscale in cui i presupposti sono adem- piuti (art. 33 OIVA e 42 LIVA; TOBIAS FELIX ROHNER, Der nachträgliche Vorsteuerabzug [Einlageentsteuerung] im schweizerischen MWSTG und nach der 6. MwSt.-Richtlinie der EU, Berna 2007, pag. 3 segg.; ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La régularisation de la déduction de l'impôt préalable en matière de TVA ou les changements d'affectation, in: Liliane Subilia-Rouge/Pascal Mollard/Anne Tissot Benedetto [curatori], Festschrift zum 10. Geburtstag der Eidgenössischen Steuerrekurskom- mission [SRK], Losanna 2004, pag. 257 segg., 273 segg.). 4.3Ancorché regolata in modo specifico, l'opzione prevista dagli art. 33 OIVA e 42 LIVA basa sui medesimi principi di cui agli art. 29 OIVA e 38 LIVA (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1581/2006 del 23 giugno 2008, consid. 5.3; A-1418/2006 del 14 maggio 2008, consid. 6.2.3; A-1477-8/2006 del 10 marzo 2008, consid. 2.2.2). Ciò significa che la possibilità di potervi far capo è subordinata all'esisten- za di una fattura o di un documento giustificativo equivalente, se del caso rettificati in base alle condizioni previste dall'AFC nel formulario 1310, oggi 1550, disponibile sul suo sito internet (decisione del Tribu- nale amministrativo federale A-1476-1492/2006 del 26 aprile 2007, consid. 4.2.2, confermata con decisione del Tribunale federale 2C_263/2007 del 24 agosto 2007; ROHNER, op. cit., pag. 150 segg.). 4.4A questa condizione non può essere per altro derogato neppure invocando gli art. 15a o 45a OLIVA. Entrate in vigore il 1. luglio 2006, tali norme permettono infatti unicamente di supplire a eventuali caren- ze formali relative al nome, all'indirizzo del contribuente e al destinata- rio della fornitura o della prestazione di servizi (art. 15a OLIVA) rispet- Pagi na 6

A-40 / 20 0 8 tivamente escludono una ripresa fiscale sulla base di semplici lacune formali se emerge o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d'imposta per l'inosservanza di una prescrizione di forma (art. 45a OLIVA; circa la loro legalità ed applicabilità retroatti- va cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1438/2006 dell'11 giugno 2007, consid. 3.3; A-1476/2006 del 26 aprile 2007, con- sid. 4.2.3; A-1352/2006 del 25 aprile 2007, consid. 6; A-1455/2006 del 25 aprile 2007, consid. 5.4). 5. 5.1Come visto, la nascita successiva del diritto alla deduzione dell'im- posta precedente è un'opzione contemplata sia dall'OIVA che dalla LIVA. Tra le due normative vi sono però alcune importanti differenze. 5.2Giusta l'art. 33 cpv. 2 OIVA una deduzione successiva è possibile solo se tra il momento in cui il bene è stato fornito o importato e quello in cui è nato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente esso non è stato usato (ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Berna 1995, no. 963; RUDOLF SCHUMACHER, Einlageent- steuerung – erste Überlegungen, in: Der Schweizer Treuhänder [ST], 11/1999, pag. 1035). 5.3Questa condizione non vale invece nel caso sia applicabile l'art. 42 LIVA. Tale disposto, che estende tra l'altro la nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta anche alle prestazioni di servizi, pre- vede però che nel caso, durante il periodo compreso tra la ricezione della fornitura o l'importazione e l'adempimento delle condizioni di de- duzione dell'imposta precedente, il bene in oggetto è stato utilizzato, l'imposta precedente deducibile venga linearmente ridotta per ogni an- no trascorso: per i beni mobili, in ragione di un quinto del suo ammon- tare; per i beni immobili, in ragione di un ventesimo (decisioni del Tri- bunale amministrativo federale A-1477-8/2006 del 10 marzo 2008, consid. 2.2.2; A-1371/2006 del 26 luglio 2007, consid. 2.4; IVO GUT, in: Diego Clavadetscher/Pierre-Marie Glauser/Gerhard Schafroth [curato- ri], mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwert- steuer, Basilea 2000, ad art. 42 p.to A. no. 2 seg.; RUDOLF SCHUMACHER, in: Clavadetscher/ Glauser/ Schafroth [curatori], op. cit. , ad art. 42 p.to B. no. 4.). 5.4Per quanto riguarda i montanti d'imposta precedente che non han- no potuto essere dedotti tra il 1995 e il 2000, poiché le condizioni po- Pagi na 7

A-40 / 20 0 8 ste dall'art. 33 OIVA non risultavano date, la LIVA non permette nes- sun recupero retroattivo. Tuttavia, per quei beni che hanno un valore residuo al 1. gennaio 2001 e che continuano a servire a dei fini impo- nibili, riconosciuta è la possibilità di dedurre la parte di imposta prece- dente ancora risultante a tale data giusta l'art. 42 cpv. 3 LIVA (ROCHAT PAUCHARD, op. cit., pag. 274 seg.). 6. Nella fattispecie, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, la ricorrente postula: (1) in via principale, applicando l'art. 33 OIVA e facendo capo a una dichiarazione dell'11 febbraio 2003 dell'ex ammini- stratore unico della ditta Y., nel frattempo fallita, la correzione del conto complementare no. (...) e l'annullamento della nota di credito no. (...); (2) in via subordinata, nel caso gli estremi per applicare l'art. 33 OIVA non siano dati e sia per contro determinante l'art. 42 LIVA, sempre sulla base della dichiarazione dell'11 febbraio 2003, la corre- zione della nota di credito no. (...). Di seguito occorre quindi chiarire due aspetti distinti. In primo luogo, quello dell'applicabilita dell'art. 33 OIVA rispettivamente dell'art. 42 LIVA (successiva consid. 7). In secondo luogo, quello del diritto alla deduzione dell'imposta precedente in relazione alle prestazioni della ditta Y. sulla base della più volte menzionata dichiarazione dell'11 febbraio 2003, prodotta dalla ricorrente, a complemento dei giu- stificativi presenti nei libri contabili, allo scopo di attestare e regolariz- zare la sua posizione (successiva consid. 8). 7. 7.1La ricorrente osserva che i lavoro di cui è stata oggetto la sua par- ticella tra il 1994 e il 1996 hanno riguardato l'edificazione di una nuova ala indipendente dalla costruzione a quel tempo già esistente, anche se ad essa collegata. Sulla base del fatto che tutta la nuova parte della costruzione non sarebbe mai stata locata durante la fase di ristruttura- zione/ampliamento e che l'imposta precedente dichiarata sarebbe rela- tiva unicamente ai lavori resisi necessari per la costruzione di questa nuova ala (sopraelevazione di due piani dell'edificio esistente), essa giunge pertanto alla conclusione che gli estremi per il riconoscimento della nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta prece- dente giusta l'art. 33 cpv. 2 OIVA siano senz'altro adempiuti. Di conse- guenza, ne chiede l'applicazione sulla base dei dati contenuti nell'alle- gato A del rapporto di revisione che, salvo per quanto riguarda le pre- Pagi na 8

A-40 / 20 0 8 stazioni della ditta Y._______ (cfr. successivo consid. 8), non vengono da lei concretamente messi in discussione. 7.2L'AFC non è per contro del medesimo avviso. Pur non contestan- do che i due nuovi piani dello stabile esistente sono stati locati a terzi solo a partire dal 1. gennaio 1997, ovvero posteriormente all'assogget- tamento della ricorrente, avvenuto il 1. ottobre 1996 su base volontaria giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b OIVA, l'autorità inferiore non ritiene infatti giustificato fare nessuna distinzione tra la situazione precedente i lavo- ri e quella successiva. Rilevando che il piano terreno della costruzione che si erge sulla particella no. (...) RFD del Comune di (...) risultava locato, quindi utilizzato, già dal 1. luglio 1994, nega di conseguenza – con riferimento all'art. 33 cpv. 2 OIVA – anche il diritto alla deduzione successiva dell'imposta precedente concernente l'edificazione del primo e del secondo piano, considerandoli un “unico immobile” rispettivamente un “unico bene” insieme al piano originario. 7.3Sennonché, una simile conclusione non può essere condivisa. Es- sa non tiene infatti conto del fatto che l'art. 33 cpv. 2 OIVA e la condi- zione che prescrive devono necessariamente essere messi in relazio- ne con la fornitura per cui viene fatta valere la deduzione giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. a OIVA, nel contesto del sistema delle norme componen- ti l'OIVA (al riguardo cfr. DTF 125 II 326, consid. 5; 124 II 372, consid. 5; ERNST HÖHN/ROBERT WALDBURGER, Steuerrecht, vol. I, 8 edizione, Berna 1997, § 5 no. 42 segg.). 7.4Nella fattispecie, tale fornitura è costituita in sostanza dai lavori di sopraelevazione dello stabile già esistente sulla particella di proprietà della ricorrente a norma dell'art. 5 cpv. 1 lett. a OIVA. Conseguente- mente, è quindi solo limitatamente al risultato di questi lavori – due ulteriori piani, che, anche dal punto di vista economico, costituiscono l'effettivo bene fornito (BÜHLMANN JÖRG R., Das Schweizer Mehrwert- steuer-Handbuch, Zurigo 1994, pag. 36; PATRICK IMGRÜTH, in: Clavadetscher/Glauser/Schafroth [curatori], op. cit. , ad art. 6, no. 3) –, che occorreva chiedersi se la condizione dell'astensione dall'uso fino al verificarsi dei presupposti per la deduzione dell'imposta precedente fosse adempiuta. 7.5A tale domanda dev'esssere data risposta affermativa. Come già rilevato, sulla scorta dei contratti di locazione agli atti, risulta infatti che la prima locazione dei due nuovi piani componenti lo stabile sito sulla particella no. (...) RFD del Comune di (...) risale al 1. gennaio 1997, Pagi na 9

A-40 / 20 0 8 momento in cui la ricorrente risultava già assoggettata all'imposta a ti- tolo volontario e disponeva pertanto del diritto alla deduzione dell'im- posta precedente per i costi sostenuti prima del 1. ottobre 1996, secondo quanto indicato nell'allegato A. 7.6La conclusione dell'AFC, secondo cui i tre piani componenti lo sta- bile sito sulla particella della ricorrente – in quanto costituenti una “proprietà immobiliare intera” rispettivamente un “unico immobile” – debbano essere necessariamente considerati anche un “unico bene” ai sensi dell'OIVA, non risulta per altro sostenibile neppure alla luce delle Istruzioni per i contribuenti IVA e del Promemoria no. 25 dell'AFC concernente la nascita successiva del diritto alla deduzione dell'impo- sta precedente nell'esecuzione di beni (edizioni 1997), da lei stessa pubblicati. Osservando che sono considerati “beni” le cose mobili ed immobili nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo, la pressio- ne, il vuoto, il vapore e simili, nella prima pubblicazione menzionata l'autorità inferiore rileva infatti che non valgono quali immobili unica- mente le proprietà immobiliari e gli edifici, ma anche semplici “parti di essi” (Istruzioni 1997 per contribuenti IVA, no. 111 segg., 117). Nella versione tedesca del secondo testo citato, l'autorità inferiore indica inoltre esplicitamente l'ampliamento (“Anbau”) di uno stabile già esi- stente, quale esempio di fornitura di bene che può dare diritto alla de- duzione successiva dell'imposta precedente giusta l'art. 33 OIVA (cfr. Merkblatt Nr. 25 über die spätere Entstehung des Anspruchs auf Vor- steuerabzug beim Erstellen von Gegenständen [Art. 33 MWSTV] del 31 gennaio 1997, cifra. 2; in senso conforme cfr. anche Merkblatt Nr. 14 über den Eigenverbrauch bei Arbeiten an Bauwerken und über die Option beim Realisieren von Bauvorhaben del 31 luglio 1995, cifra 2). 7.7La censura concernente la mancata applicazione dell'art. 33 OIVA alla fattispecie, deve essere quindi considerata fondata. Contrariamen- te a quanto rilevato dall'AFC, gli estremi per l'applicazione di tale nor- ma risultavano dati. 8. 8.1Come visto, nell'ambito dell'erronea applicazione dell'art. 42 LIVA in luogo dell'art. 33 OIVA, l'AFC nega alla ricorrente pure il diritto alla deduzione dell'imposta precedente in relazione alle prestazioni della ditta Y.. L'autorità inferiore ritiene infatti che l'attestazione dell'11 febbraio 2003, sottoscritta dal signor Z., già ammini- stratore unico di quest'ultima, non abbia valore legale. Pag ina 10

A-40 / 20 0 8 8.2Non contestando la valutazione espressa dall'AFC in merito alla documentazione contabile rinvenuta presso i suoi uffici, aspetto che esula quindi dalla presente vertenza, la ricorrente considera invece che detta dichiarazione attesti e regolarizzi il suo diritto al recupero dell'imposta precedente. 8.3A torto. In effetti, la dichiarazione prodotta – allestita l'11 febbraio 2003 dall'ex amministratore unico della Y., ad oltre due anni dal suo fallimento e dalla sua cancellazione dal registro di commercio, quindi anche della perdita della personalità giuridica (ROLAND VON BÜREN/ WALTER A. STOFFEL/ ROLF H. WEBER, Grundriss des Aktienrechts, Zurigo 2005, no. 1272) – non costituisce a priori né una fattura o un docu- mento giustificativo equivalente ai sensi dell'art. 28 OIVA né una loro valida rettifica. Occorre infatti rilevare che la validità materiale e non solo formale – ciò che esclude anche un'eventuale applicazione degli art. 15a e 45a LIVA alla fattispecie – di una fattura rispettivamente di una dichiarazione volta a correggere a posteriori fatture incomplete – ammessa comunque solo nel caso del rispetto di ulteriori condizioni (cfr. in proposito precedente consid. 4.3 ed i rinvii in essa contenuti) –, è subordinata al fatto che tali documenti possano essere imputabili al fornitore o prestatore di servizi medesimo, ciò che non è manifesta- mente il caso nella fattispecie (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1476/2006 e A-1492/2006 del 26 aprile 2007, consid. 4.2.2, con ulteriori rinvii; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 3. edizione, Basi- lea 2007, no. 320; ROHNER, op. cit., pag. 150 segg.). 8.4Su questo secondo punto, il ricorso interposto risulta quindi infon- dato. In difetto delle condizioni richieste, il diritto di dedurre l'imposta precedente in relazione alle prestazioni della ditta Y. – che comporta per la ricorrente una diminuzione di suoi oneri fiscali, e che quindi spettava a quest'ultima di provare (decisione del Tribunale fede- rale 2A.406/2002 del 31 marzo 2004, consid. 3.4; decisione del Tribu- nale amministrativo federale A-1373/2006 del 16 novembre 2007, con- sid. 2.1) – le deve essere infatti negato. 9. Per quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, l'incarto va rinviato all'AFC, affinché provveda a un nuovo calcolo dell'imposta dovuta ai sensi dei considerandi. Pag ina 11

A-40 / 20 0 8 10. L'importo di fr. 3'000.-- è posto a carico della ricorrente a titolo di spe- se processuali ridotte (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg. TS-TAF del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, esso verrà dedotto dall'anticipo di fr. 6'000.-- da lei versato. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, la rimanenza le verrà per contro restituita. 11. La ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da uno studio fiduciario, che ha pure redatto il ricorso. Considerato però che l'amministratore unico della ricorrente era socio con firma individu- ale di tale studio, da lui nel frattempo personalmente rilevato, come pure che è stato quest'ultimo a sottoscrivere il ricorso, nella fattispecie non si giustifica riconoscere alla stessa nessuna indennità per ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA; art. 9 cpv. 1 lett. a e contrario TS-TAF). Pag ina 12

A-40 / 20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. L'incarto è rinviato all'Amministrazio- ne federale delle contribuzioni, affinché provveda a un nuovo calcolo dell'imposta dovuta ai sensi dei considerandi. 2. L'importo di fr. 3'000.-- è posto a carico della ricorrente a titolo di spe- se processuali ridotte. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo di fr. 6'000.-- da lei versato. La rimanenza le verrà per contro restituita. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (atto giudiziario) -autorità inferiore (atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio:Il cancelliere: Markus MetzMarco Savoldelli Pag ina 13

A-40 / 20 0 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter- mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 14

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