Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-3907/2020
Entscheidungsdatum
09.02.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte I A-3907/2020

S e n t e n z a d e l 9 f e b b r a i o 2 0 2 3 Composizione

Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Keita Mutombo, Iris Widmer, cancelliere Simone Aldi.

Parti

A._______,..., patrocinata dall’avv. Rossella Dressi Petrini, Kellerhals Carrard Lugano SA,..., ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

assistenza amministrativa (CDI CH-IT).

A-3907/2020

Pagina 2

Fatti:

A.

A.a Il 23 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Cooperazione In-

ternazionale Italia – autorità dello Stato richiedente italiano (di seguito: au-

torità richiedente italiana) – ha presentato dinanzi all’Amministrazione fe-

derale delle contribuzioni (AFC) una domanda raggruppata di assistenza

amministrativa in materia fiscale fondata sull’art. 27 della Convenzione del

9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per

evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia

di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI

CH-IT), in combinato disposto con la lett. e

bis

del relativo Protocollo aggiun-

tivo (in vigore dal 13 luglio 2016, anch’esso pubblicato nella

RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771), nonché sull’accordo amichevole

denominato Accordo amministrativo del 27 febbraio 2017/2 marzo 2017 tra

le autorità competenti della Confederazione Svizzera e dell’Italia sullo

scambio di informazioni attraverso richieste di gruppo (« Agreement

between the Competent Authorities of the Swiss Confederation and Italy

on exchange of information through group requests »; non pubblicato nella

RS di diritto federale; di seguito: Accordo amministrativo), precisando

quanto segue circa i soggetti interessati in Italia:

« [...] Ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo amministrativo tra Autorità competenti

del 2/03/2017 la presente richiesta riguarda i contribuenti italiani cd. “Recalci-

tranti”, cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identi-

ficabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicem-

bre 2016:

  1. è o è stato titolare di uno o più conti presso B., ora C.;
  2. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in

Italia (sulla base della documentazione in possesso di B., ora C.);

c. il titolare dell’attività finanziaria ha ricevuto una lettera di B., ora C. in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti ban-

cari salvo egli fornisca a B., ora C., istituto di credito l’au-

torizzazione del modello “Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Vo-

lontaria (Voluntary DiscIosure)” o ogni altra prova del rispetto delle proprie

obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti;

d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito a B., ora C., prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali.

Con riferimento al criterio di cui al punto c., si precisa che l’Amministrazione

fiscale italiana è in possesso di copia della lettera (vedi allegato 1) che

B._______ ha inviato ai propri clienti italiani per chiedere agli stessi se, in rela-

zione alle attività detenute presso l’istituto di credito, fossero “compliant” con

riferimento alla normativa fiscale italiana. L’istituto di credito inoltre ha informato

i clienti italiani che, qualora non avessero fornito evidenza di tale “compliance”

fiscale i rapporti finanziari sarebbero stati sottoposti a restrizioni, in particolare

mediante il blocco dei prelevamenti in contanti, a limitazioni sostanziali per

A-3907/2020 Pagina 3 quanto riguarda l’effettuazione di bonifici e trasferimenti titoli, prevedendo inol- tre la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni con riferimento all’utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e mezzi di pagamento. Si ritiene che tale lettera, prospettando sostanziali limitazioni all’operabilità del conto, in caso di mancata prova della conformità fiscale, abbia assolto al medesimo scopo della “lettera tipo” riferita all’articolo 4 dell’Accordo amministrativo in oggetto, non po- tendosi negare la conclusione per l’equivalenza sostanziale delle lettere in que- stione, se non a rischio di rendere in larga parte inoperativa e limitata nello scopo la disposizione citata e, più in generale, l’Accordo amministrativo in og- getto. Si precisa che non sono interessati dalla presente richiesta i soggetti che inte- grano i requisiti di cui all’articolo 3 del citato Accordo amministrativo. Ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo amministrativo si precisa che i criteri di se- lezione alla base della presente richiesta sono quelli previsti negli articoli 2 e 3 dell’Accordo amministrativo. L’utilizzo combinato di tali criteri di selezione con- duce a un sospetto di evasione fiscale in quanto consente di individuare contri- buenti italiani che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale italiana. A tal fine occorre anche considerare che i con- tribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi detenuti all’estero, corrispondendo le relative imposte [...] ». La lettera a cui si riferisce l’autorità richiedente italiana nella propria do- manda raggruppata, da lei acclusa quale allegato 1, è una lettera della banca B./C. datata 3 febbraio 2014. A.b Circa le ragioni e finalità fiscali per le quali l’autorità richiedente italiana richiede le informazioni concernenti i soggetti interessati in Italia descritti poc’anzi, essa ha precisato quanto segue: « [...] Da una parziale analisi dei dati estrapolati dalle istanze, e dalla relativa documentazione di supporto, presentate dai contribuenti italiani nell’ambito dello speciale programma di collaborazione volontaria previsto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, risulta che circa 7.000 contribuenti italiani hanno aderito alla Voluntary Disclosure chiedendo di regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finan- ziarie (inclusi conti bancari) presso l’istituto di credito elvetico B._______ (B.). Si evidenzia, inoltre, che l’Amministrazione fiscale italiana è in possesso di co- pia della lettera che B. ha inviato ai propri clienti italiani (cfr. Allegato1) la cui equivalenza sostanziale con la “lettera” menzionata neIl’Accordo ammi- nistrativo è stata già argomentata al punto 12 sopra. Con riferimento agli appena citati aspetti si ritiene, pertanto, che un considere- vole numero di contribuenti italiani detenga o abbia detenuto presso B._______ attività finanziarie in relazione alle quali: − non ha assolto agli obblighi previsti dall’ordinamento tributario italiano in materia di monitoraggio fiscale (obbligo di indicazione degli asset detenuti all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi), − non ha correttamente dichiarato, né ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, i redditi ottenuti dal possesso di tali attività e conse- guentemente,

A-3907/2020 Pagina 4 − non ha fornito alla banca sufficienti prove del suo adempimento degli obbli- ghi fiscali previsti dalla normativa italiana [...] ». A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l’autorità richie- dente italiana ha dunque richiesto all’AFC le seguenti informazioni per il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016: « [...] Entro i Iimiti fissati dalla Convenzione contro le doppie imposizioni e l’Ac- cordo amministrativo in vigore tra ltalia e Svizzera, si richiedono tutte le infor- mazioni in possesso di B., ora C., in merito ai conti detenuti presso l’istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia cd. “titolari recalcitranti di atti- vità finanziarie” (recalcitrant account holders) in particolare si richiede: a. informazioni anagrafiche dei “recalcitrant account hoIders” (cognome, no- me, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria); b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso B., ora C.; c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai “recalcitrant account holders” [...] ». B. B.a Con decreto di edizione del 29 marzo 2019, l’AFC ha esortato la banca B._______ – nonché la banca C._______ che è subentrata a quest’ultima nel 2016 – a identificare tutte le persone interessate dalla domanda rag- gruppata italiana di assistenza amministrativa sulla base dei criteri di ri- cerca ivi citati. Di fatto, le è stato richiesto di trasmettere le informazioni richieste solo per i clienti che, in conformità alla giurisprudenza del Tribu- nale federale, erano a conoscenza della lettera della banca e non hanno comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo questa lettera. Essa ha altresì invitato la banca ad informare le persone interessate/legittimate a ricorrere circa la procedura di assistenza amministrativa in questione. B.b Con scritto 16 aprile 2019, la D._______ – in nome e per conto della banca B./C. – si è espressa in merito al decreto di edi- zione del 29 marzo 2019 dell’AFC esprimendo dubbi sul fatto che la lettera 3 febbraio 2014 della banca, allegata alla domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa e al suddetto decreto, fosse stata effettivamente inviata ai clienti domiciliati in Italia. Dalle ricerche interne della banca un tale scritto non è stato infatti trovato. Essa ha dunque invitato l’AFC ad esprimersi circa la legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.c Con scritto 13 maggio 2019, la banca B./C. ha ulte- riormente precisato di aver rinvenuto una lettera di contenuto analogo alla lettera 3 febbraio 2014, ma indicante una data postuma e mai inviata ai

A-3907/2020 Pagina 5 clienti. Essa ha altresì indicato di aver rinvenuto altre lettere, con un testo analogo, ma inviate ad una data successiva. B.d Con scritto 7 giugno 2019, la C._______ ha – in nome e per conto della banca B./C. – nuovamente postulato che l’AFC si pro- nunci sulla legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.e Con scritto 14 giugno 2019, l’AFC ha risposto agli scritti della banca B./C., indicando di non aver alcun motivo per dubitare dell’autenticità della lettera 3 febbraio 2014 e che, in tutta probabilità, tale lettera fosse stata inviata in realtà nel 2015 o più tardi, riportando una data inavvertitamente sbagliata. In tale contesto, essa ha invitato nuovamente la banca ad estendere le sue ricerche anche agli anni successivi, effettuan- do una ricerca sistematica sulla base del decreto di edizione del 29 marzo 2019 e a comunicare i risultati di detta ricerca entro il 5 luglio 2019. B.f Con scritto 4 luglio 2019, la banca B./C. ha presen- tato all’AFC i risultati della ricerca sistematica condotta dalla società D._______ allegando un rapporto finale di tale ricerca. In sintesi è stato indicato che una lettera quasi identica datata 20 febbraio 2015 – allegata in copia – è stata identificata e inviata a oltre 10'000 clienti dell’istituto ban- cario. Tempo dopo, essa ha trasmesso le informazioni richieste ed indicato di aver inviato lo scritto d’informazione dell’AFC alle persone legittimate a ri- correre/interessate in data 2 dicembre 2019. C. C.a In tale scritto l’AFC informava le persone interessate in merito alla do- manda di assistenza amministrativa italiana e al loro obbligo di indicare il loro indirizzo svizzero, in caso di domicilio in Svizzera, rispettivamente di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Sviz- zera, in caso di domicilio in Italia, entro 20 giorni dalla suddetta comunica- zione. In questo contesto è stato altresì indicata la possibilità di optare per la procedura semplificata e che, in caso contrario, l’AFC avrebbe emesso una decisione finale per ogni procedura. C.b In data 19 dicembre 2019, la signora A._______ ha comunicato – per il tramite del suo legale – voler prendere parte alla procedura di assistenza amministrativa in corso. In occasione della medesima comunicazione, la

A-3907/2020 Pagina 6 stessa ha inoltre richiesto l’accesso atti completo, comunicato non accon- sentire alla procedura di trasmissione semplificata di informazioni e richie- sto il rilascio della decisione finale di trasmissione da parte dell’AFC. C.c Con scritto 28 febbraio 2020, l’AFC ha informato la signora A._______ in merito alle informazioni da trasmettere, assegnandole inoltre un termine di 10 giorni per presentare la propria presa di posizione. In occasione di tale comunicazione è anche stato concesso l’accesso atti. D. D.a Con scritto 10 marzo 2020, la signora A._______ ha ribadito non ac- consentire alla trasmissione in forma semplificata delle informazioni richie- ste. La stessa ha quindi nuovamente richiesto l’emissione della decisione finale. D.b Con decisione finale del 6 luglio 2020, l’AFC ha concesso l’assistenza amministrativa all’autorità richiedente italiana per quanto concerne la si- gnora A.. E. Avverso la decisione finale del 6 luglio 2020 dell’AFC, la signora A. (di seguito: ricorrente) ha – per il tramite del suo patrocinatore – inoltrato ricorso 3 agosto 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Prote- stando tasse, spese e ripetibili, essa postula la concessione dell’effetto so- spensivo al suo ricorso, l’accoglimento dello stesso e che di conseguenza la domanda di assistenza amministrativa venga respinta. F. F.a Con sentenza di principio (« pilota ») A-1296/2020 del 21 dicembre 2020, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di due per- sone interessate dalla domanda raggruppata italiana di assistenza ammi- nistrativa italiana del 23 novembre 2018. F.b Avverso la predetta sentenza, le persone interessate hanno inoltrato ricorso 3 marzo 2020 dinanzi al Tribunale federale. Con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale ha respinto il loro ricorso e confermato, sotto vari aspetti, l’ammissibilità della predetta do- manda raggruppata italiana e la conseguente trasmissibilità delle informa- zioni richieste dall’autorità richiedente italiana. F.c A seguito della sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 del Tribu- nale federale, il Tribunale amministrativo federale ha ripreso il trattamento

A-3907/2020 Pagina 7 delle restanti procedure interessate dalla predetta domanda raggruppata. Più concretamente, esso ha invitato i ricorrenti interessati a voler indicare preliminarmente s’essi – alla luce della sua sentenza di principio A-1296/2020 del 21 dicembre 2020, nonché della sentenza del Tribunale federale 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 – desideravano o meno man- tenere il loro ricorso, precisando che, in caso di mancata presa di posizione nel termine impartito, esso sarebbe partito dal presupposto ch’essi deside- rano mantenere il ricorso. F.d Nello specifico, con scritto 24 marzo 2022 la ricorrente ha indicato voler mantenere il proprio ricorso. F.e Con risposta 20 maggio 2022, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato la reiezione del ricorso. G. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ri- corsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, su riserva delle eccezioni di cui all’art. 32 LTAF, che non trovano qui applicazione. In particolare, le de- cisioni pronunciate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa in- ternazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposi- zione – in casu la CDI CH-IT – possono essere impugnate dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa inter- nazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1] e art. 17 cpv. 3 LAAF). Per quanto concerne il diritto interno, l’assistenza amministrativa interna- zionale in materia fiscale è retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Alle domande raggruppate di assistenza amministrativa, con cui vengono richieste delle informazioni relative ad un gruppo di per- sone non identificate nominalmente, ma tramite un modello di comporta- mento identico, risulta applicabile la LAAF nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5059), nonché la relativa ordinanza del 23 no- vembre 2016 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fi- scale (OAAF, RS 651.11), in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 4877). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione

A-3907/2020 Pagina 8 applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 23 novembre 2018, la domanda di assistenza litigiosa – che, come confermato dal Tribunale federale, costituisce una domanda raggruppata (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 con- sid. 3) – rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposi- zioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF). 1.2 Il ricorso è stato interposto nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1 PA e art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. 1.3 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L’eventuale trasmissione di informazioni da parte dell’autorità inferiore non può intervenire che alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.3 con rinvii). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del po- tere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o in- completo di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’ina- deguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Di principio, il Tribunale amministrativo federale dispone del pieno po- tere di cognizione (cfr. art. 49 PA). Determina i fatti e applica il diritto d’uffi- cio (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Nondimeno, esso si limita – di principio – alle censure sollevate ed esamina altri punti solo nella misura in cui gli argo- menti delle parti o l’incarto lo richiedano (cfr. DTF 135 I 91 consid. 2.1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2014/24 consid. 2.2). 2.3 Tuttavia, quando il Tribunale federale accoglie un ricorso e rinvia la causa all’autorità precedente secondo l’art. 107 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), l’autorità alla quale è rinviata la causa è limitata nella sua cognizione dalla motivazione della sentenza di rinvio, nel senso che è vincolata da ciò che è già stato deciso dal Tribunale federale (cfr. DTF 135 III 334 considd. 2 e 2.1; 133 III

A-3907/2020 Pagina 9 201 consid. 4.2 [giurisprudenza tutt’ora valida sotto l’egida della LTF]; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.4.3). Nella misura in cui la fattispecie e la base legale sono identiche, la sen- tenza del Tribunale federale ha valore di precedente per il Tribunale ammi- nistrativo federale: si tratta dunque di determinare se detto precedente è applicabile al caso concreto o se si tratta di una nuova questione giuridica, che può essere valutata liberamente solo dallo scrivente Tribunale. In con- creto, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale fede- rale ha confermato l’ammissibilità della domanda raggruppata di assi- stenza amministrativa italiana del 23 novembre 2018, già sancita dallo scri- vente Tribunale con sentenza A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 (cfr. fatti, sub lett. F.a e F.b). Vista la sentenza del Tribunale federale, la cognizione dello scrivente Tribunale è limitata dalla motivazione di questa sentenza, così come lo sarebbe stata da una sentenza di rinvio, nel senso che è vin- colato da ciò che è già stato deciso definitivamente dal Tribunale federale. In altre parole, lo scrivente Tribunale deve basarsi sui considerandi della predetta sentenza e non può discostarsi dalle argomentazioni giuridiche del Tribunale federale su tutti i punti sui quali quest’ultimo si è pronunciato, cosicché l’unico margine di manovra che il Tribunale statuente conserva riguarda le questioni lasciate aperte dalla sentenza del Tribunale federale e le conseguenze che ne derivano (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A- 5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.4.3 con rinvii). 3. In concreto, oggetto del litigio è la decisione finale del 6 luglio 2020 dell’au- torità inferiore, con cui quest’ultima ha accolto la domanda raggruppata ita- liana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, per quanto con- cerne la qui ricorrente. In tale contesto, qui di seguito verranno innanzitutto richiamati i principi ap- plicabili alla presente fattispecie. 3.1 3.1.1 L’assistenza amministrativa con l’Italia è retta dall’art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell’art. 26 del Modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE; di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l’ap- provazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 di- cembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un’unità interpretativa. Nella

A-3907/2020 Pagina 10 loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l’art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo – in particolare la lett. e bis del Proto- collo aggiuntivo – trovano applicazione per quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015; RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5637). Tale è segnata- mente il caso della presente domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa, presentata il 23 novembre 2018 e riguardante il periodo fi- scale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.2; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Come confermato dal Tribunale federale, l’art. 27 CDI CH-IT e la lett. e bis del Protocollo aggiuntivo – qui applicabili sul piano intertemporale – rappresentano una valida base legale per la predetta domanda raggruppata (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.3). 3.1.2 Nello specifico, la domanda raggruppata italiana di assistenza ammi- nistrativa del 23 novembre 2018 – oltre a fondarsi sull’art. 27 CDI CH-IT e la lett. e bis del Protocollo aggiuntivo – si fonda altresì sull’Accordo ammini- strativo. Per quanto attiene alla natura giuridica dell’Accordo amministra- tivo, il Tribunale federale ha sancito che si tratta di un accordo amichevole di portata generale (« Generelle Verständigungsvereinbarung » o « Kon- sultationsvereinbarung »), stipulato su iniziativa degli Stati stessi, ispirati al modello proposto dell’art. 25 cpv. 3 MC OCSE e contemplato, per quanto concerne il caso concreto, dall’art. 26 cpv. 3 CDI CH-IT (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 5.3). Nel caso di specie, non è determinante stabilire se l’Accordo amministrativo sia o meno « vinco- lante ». Detto accordo non può infatti comunque contraddire lo spirito e gli scopi della CDI CH-IT sulla quale esso è fondato (cfr. art. 25 cpv. 3 MC OCSE; art. 26 cpv. 3 CDI CH-IT) e dev’essere applicato sulla scorta di un’interpretazione conforme a quest’ultima. Esso non può dunque rilevarsi più restrittivo della CDI CH-IT ed escludere l’assistenza amministrativa in una situazione nella quale la trasmissione delle informazioni è conforme alla suddetta Convenzione. Un’interpretazione dell’Accordo amministrativo permette così di stabilire chiaramente che le condizioni previste nell’accor- do non sono che un esempio – ispirato alle condizioni poste dal Tribunale federale nella DTF 143 II 136 per ammettere una domanda raggruppata – delle situazioni nelle quali la Confederazione Svizzera avrebbe concesso l’assistenza amministrativa in materia fiscale all’Italia per le domande rag- gruppate da essa formate. Stipulando detto accordo, gli Stati contraenti

A-3907/2020 Pagina 11 intendevano semplicemente descrivere uno dei possibili scenari nei quali una siffatta domanda avrebbe dovuto essere accolta, senza però limitare questa possibilità allo scenario descritto nell’accordo. Del resto, l’Accordo amministrativo stesso non prevede in modo esplicito che l’assistenza am- ministrativa andrebbe negata a domande raggruppate rispettose della CDI CH-IT e del Protocollo aggiuntivo, ma formulate in contesti che non corri- spondono esattamente a quanto previsto nell’accordo in discussione. Ap- pare del tutto illogico che gli Stati contraenti, i quali, adottando la nuova lett. e bis del Protocollo aggiuntivo, hanno dichiarato di voler interpretare le esigenze di una domanda di assistenza amministrativa in modo da garan- tire uno scambio d’informazioni il più ampio possibile (cfr. lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636), ab- biano voluto poi stipulare un accordo contenente delle condizioni vincolanti specifiche, non contemplate né nella CDI CH-IT, né nel Protocollo aggiun- tivo. Ne consegue che nessun ricorrente può dedurre alcunché dall’Accor- do amministrativo per opporsi all’ammissione della domanda raggruppata italiana in oggetto (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 5.4). 3.2 3.2.1 La domanda di assistenza amministrativa deve indicare gli elementi figuranti alla lett. e bis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, ovvero: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, non- ché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera rice- vere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del deten- tore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d’informazioni. Nel caso delle domande raggruppate, l’esigenza legata all’identificazione del contribuente (i) non trova applicazione in quanto tale, la lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo prevedendo espressamente che i contribuenti possono essere identificati anche in altro modo. Né la CDI CH-IT, né il Protocollo aggiuntivo forniscono tuttavia indicazioni circa gli altri modi per identificare i contribuenti, diversa- mente che dall’utilizzo di un nome. In tale contesto, tenuto altresì conto che – come sancito poc’anzi (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio) – l’Accor- do amministrativo costituisce un mero esempio di applicazione della CDI CH-IT che non ne può né estendere, né restringere l’applicazione, occorre dunque far riferimento a quanto sancito dalla LAAF e l’OAAF, nella loro versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (cfr. RU 2016 5059; RU

A-3907/2020 Pagina 12 2016 4877), le quali disciplinano le disposizioni procedurali per rispondere alle domande raggruppate (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1; parimenti circa il carattere della LAAF quale legge di esecuzione delle CDI, DTF 143 II 224 consid. 6.1; 143 II 136 considd. 4.1-4.4). 3.2.2 Più precisamente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, trova applicazione l’art. 3 cpv. 1 OAAF, nella misura in cui concretizza le regole di diritto internazionale relative alle domande raggruppate (cfr. DTF 143 II 628 consid. 5.3; 143 II 136 consid. 6.2; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.2). Secondo detta disposi- zione, una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all’origine della domanda; b. una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle in- formazioni residente in tale Stato; e. il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f. un commento del diritto applicabile; g. un’esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una de- scrizione di questo contributo; j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l’autorità ri- chiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali infor- mazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. 3.3 3.3.1 Espresso all’art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza vero- simile delle informazioni – ovvero, la condizione « verosimilmente rile- vante » – per l’applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d’informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo

A-3907/2020 Pagina 13 di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio pos- sibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedi- tion ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fi- scali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. e bis del Pro- tocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un’informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assi- stenza o la trasmissione d’informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l’inchiesta o il controllo sottostante. L’apprezza- mento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.3; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.3). 3.3.2 Una domanda di informazioni non costituisce una « fishing expedi- tion » per il semplice fatto che essa non precisa il nome o l’indirizzo (o en- trambi) del contribuente oggetto di un controllo o di inchiesta fiscale. L’iden- tificazione del contribuente deve ciononostante essere possibile con altre modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.1.2). Ciò è il caso delle domande raggrup- pate, che identificano i contribuenti interessati mediante un modello di com- portamento, la lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo precisando infatti che la condizione « verosimilmente rilevante » può essere soddisfatta an- che nei casi relativi ad una pluralità di contribuenti, identificati con il nome oppure altrimenti (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 di- cembre 2020 consid. 4.2.2.2). Le condizioni per ammettere l’esistenza di una « fishing expedition » sono severe, sicché tale figura va ammesso solo in via eccezionale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.1.2; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1). 3.3.3 Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, le do- mande di assistenza amministrativa che, come quella in esame, non iden- tificano nominalmente le persone interessate devono essere sottoposte a un esame più approfondito, allo scopo di escludere la sussistenza di una « fishing expedition » (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 con-

A-3907/2020 Pagina 14 sid. 7.2.3 seg.). Il Tribunale federale ha così stabilito, riferendosi segnata- mente al MC OCSE che, nella propria domanda, l’autorità richiedente deve cumulativamente (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 143 II 136 con- sid. 6.1.2; 143 II 628 consid. 5.2; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 di- cembre 2021 consid. 4.2):

  1. fornire una descrizione dettagliata del gruppo, esponendo i fatti e le circostanze specifiche che l’hanno spinta a formulare la domanda por- tata alla richiesta;
  2. illustrare il diritto (fiscale) applicabile e spiegare perché vi sono delle ragioni per supporre che i contribuenti appartenenti al gruppo non hanno rispettato i propri obblighi, e meglio hanno violato il diritto fiscale;
  3. dimostrare che le informazioni richieste sono atte a far sì che i contri- buenti facenti parte del gruppo adempiano i propri obblighi fiscali. Per quanto attiene alla seconda di queste condizioni, il Tribunale federale ha precisato che l’autorità richiedente deve fornire degli elementi fattuali che lascino supporre che le persone appartenenti al gruppo hanno adottato un comportamento contrario al diritto (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; sentenza del TF 2C_695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 5.2; parimenti art. 3 cpv. 1 lett. g OAAF). Devono sussistere elementi concreti in merito alla violazione degli obblighi fiscali; le domande di assistenza amministra- tiva formate senza sospetti di sorta, a mero scopo d’imposizione, non sono ammissibili (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2; sen- tenza del TF 2C_695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 5.2). Per contro, lo Stato richiedente non deve dimostrare, con una probabilità prossima alla certezza, che il comportamento del contribuente è contrario al diritto fisca- le; dei sospetti concreti sono sufficienti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2). Per determinare se i sospetti esposti sono sufficienti in quest’ottica occorre fondarsi sull’insieme delle circostanze (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2). Il Tribunale federale ha segnatamente ammesso l’esistenza di sospetti suffi- cienti in un caso nel quale una banca svizzera aveva inviato ai propri clienti una lettera informandoli che avrebbe posto fine alla relazione contrattuale qualora essi non le avessero fornito la prova della loro « compliance » fi- scale nei confronti dello stato richiedente. Secondo il Tribunale federale, in un caso del genere, nei confronti dei clienti che non avevano ottemperato a questa richiesta, preferendo quindi porre fine alla relazione contrattuale, vi erano sospetti sufficienti di una violazione del diritto fiscale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.3; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 con- sid. 4.2).

A-3907/2020 Pagina 15 3.4 3.4.1 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazio- ne, quale principio d’interpretazione e d’esecuzione dei trattati, nell’ambito dello scambio d’informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 con- sid. 7.1; 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente con- futate (« sofort entkräftet ») in ragione di errori, lacune o contradizioni ma- nifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A- 5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1; parimenti sentenza del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). 3.4.2 La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il prin- cipio dell’affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sen- tenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.2; A- 5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.2). 3.4.3 Non si entra nel merito di una domanda di assistenza amministrativa se viola il principio della buona fede, « in particolare se si fonda su infor- mazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero » (cfr. art. 7 lett. c LAAF). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle domande di assistenza fondate sui dati rubati, per reati vanno intesi dei reati effettivamente punibili in Svizzera. Ciò presuppone, oltre all’adempi- mento delle condizioni oggettive della norma penale svizzera di cui si pre- sume la violazione, la competenza ratione loci della Svizzera (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.5.6). L’art. 7 lett. c LAAF mira a concretizzare il principio della buona fede nell’ambito dell’assistenza amministrativa in correlazione con le domande fondate su delle informazioni ottenute mediante reati puniti in Svizzera (cfr. XAVIER OBERSON, La mise en oeuvre par la Suisse de l’art. 26 MC OCDE, in: IFF Forum für Steuerrecht 2012, pag. 17). Nell’am- bito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, la Svizzera può aspet- tarsi che lo Stato richiedente si comporti in modo corretto nei suoi confronti, in particolare in relazione a situazioni che possono rientrare nell’art. 7 lett. c LAAF, e che rispetti gli impegni assunti in merito alle modalità di applica- zione della CDI interessata. Se questo sia il caso o meno è una questione

A-3907/2020 Pagina 16 che deve essere decisa in ogni singolo caso. Fatto salvo il caso in cui lo Stato richiedente acquista dati rubati in Svizzera allo scopo di presentare una domanda di assistenza amministrativa, il principio della buona fede tra gli Stati non è violato per il solo fatto che la domanda di assistenza si basa su dati di origine illecita. Inoltre, il rifiuto di uno Stato di confermare l’origine lecita dei dati che hanno portato alla domanda non è di principio sufficiente a qualificare l’approccio come contrario alla buona fede (cfr. sentenza TF 2C_648/2017 del 17 luglio 2018 consid. 3.4). Peraltro, una domanda viola la fiducia legittima che la Svizzera può riporre nell’impegno preso dallo Stato richiedente, se quest’ultimo fornisce la garanzia (« Zusicherung ») che nessuno dei dati rubati a una banca sul territorio svizzero sarà utiliz- zato nel contesto di una domanda di assistenza amministrativa e presenta comunque una tale domanda, in relazione causale diretta o indiretta con i dati rubati. In tal caso, se si è in presenza di dati provenienti da reati effet- tivamente punibili secondo il diritto svizzero (ai sensi della giurisprudenza; cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.5.6), l’art. 7 lett. c LAAF trova applicazione e la Svizzera deve rifiutare l’assistenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.3; A-5662/2020 del 10 mag- gio 2021 consid. 2.4.3). 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le infor- mazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente nei confronti delle perso- ne e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette in- formazioni (cfr. art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT). La giurisprudenza ha ricordato il carattere personale del suddetto principio, nel senso che lo Stato richie- dente non può utilizzare nei confronti di terzi le informazioni che ha ricevuto tramite l’assistenza amministrativa, a meno che questa possibilità risulti dalle leggi di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato che for- nisce le informazioni autorizzi tale utilizzo (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Sulla base del principio dell’affidamento, la Sviz- zera può ritenere che lo Stato richiedente, con il quale è legato da un ac- cordo di assistenza amministrativa, rispetterà il principio della specialità (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 con- sid. 2.6; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.6). 3.6 3.6.1 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidia- rietà (cfr. lett. e bis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l’adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministra- tiva, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti

A-3907/2020 Pagina 17 d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii; 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1). 3.6.2 Il principio della sussidiarietà non implica per lo Stato richiedente d’esaurire l’integralità delle fonti di informazione, bensì quelle abituali. Una fonte d’informazione non può più essere considerata come « abituale » se comporta uno sforzo sproporzionato per lo Stato richiedente – rispetto a una domanda di assistenza amministrativa – o se le probabilità di successo sono considerate molto basse (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2). Il principio della sussi- diarietà risulta, di principio, violato, se lo Stato richiedente ha già emanato una decisione sui punti per i quali richiede l’assistenza e non fornisce alcuna spiegazione comprovante ch’esso intende riconsiderare tale deci- sione. Ciò sancito, non è escluso che uno Stato richiedente possa neces- sitare di informazioni in merito ad una procedura già conclusa, ad esempio se ha motivo di pensare che la decisione possa essere oggetto di revisione. In tal caso, la Svizzera è tuttavia in diritto d’aspettarsi una spiegazione al riguardo, affinché sia possibile comprendere ciò che motiva la domanda di assistenza. Il criterio decisivo per la concessione dell’assistenza ammini- strativa rimane la rilevanza verosimile delle informazioni richieste (cfr. al riguardo, consid. 3.3.1 del presente giudizio; cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.2; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2). 3.7 Devono essere rispettate pure le norme procedurali applicabili nello Stato richiedente e nello Stato richiesto. L’AFC dispone tuttavia dei poteri procedurali necessari per imporre alle banche di fornire tutti i documenti richiesti che soddisfano la condizione (cfr. consid. 3.3.1 del presente giudi- zio) della rilevanza verosimile (cfr. DTF 142 II 161 consid. 4.5.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.8; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.8). 4. Stabiliti i principi qui applicabili, lo scrivente Tribunale rileva come in con- creto la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, alla base della presente procedura di ricorso, sia già stata oggetto – come detto (cfr. fatti, sub lett. E) – della sentenza pilota

A-3907/2020 Pagina 18 dello scrivente Tribunale A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 e, successi- vamente, della sentenza di principio del Tribunale federale 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021. In sunto, il Tribunale federale ha sancito – alla stregua dello scrivente Tribunale – che sulla base di detta domanda va concessa l’assistenza amministrativa all’Italia. Poiché detta sentenza è qui vincolante in qualità di precedente giuridico dell’Alta Corte (cfr. consid. 2.3 del pre- sente giudizio), segnatamente per quanto attiene alla questione dell’am- missibilità di detta domanda, non vi è di principio alcuna possibilità per il Tribunale di rifiutare l’assistenza amministrativa in deroga alle conclusioni dell’Alta Corte. Ne discende che solo le censure sollevate dalla ricorrente in correlazione con degli elementi su cui il Tribunale federale non si è pronunciato nella predetta sentenza 2C_73/2021, possono essere, di principio, ancora esa- minate in dettaglio dallo scrivente Tribunale. Per quanto attiene alle cen- sure già evase dal Tribunale federale, lo scrivente Tribunale – come detto, essendo materialmente vincolato – non può invece discostarsi da quanto ritenuto dall’Alta Corte, sicché il loro esame deve limitarsi a richiamare quanto già deciso nella citata sentenza 2C_73/2021 e ad applicarlo al caso concreto. Detto in altri termini, nell’esaminare le censure della ricorrente, in questa sede ci si riferirà principalmente alla citata sentenza 2C_73/2021 – laddove il Tribunale federale si sia già espresso al riguardo – e/o, per quanto necessario, alla successive/precedenti sentenze emanate dal Tri- bunale statuente al riguardo, tra cui la sentenza pilota A-1296/2020 del 21 dicembre 2020. 4.1 Sul piano formale, con sentenza federale 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale ha sancito – perlomeno implicitamente dichia- randola ammissibile – che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 adempie le esigenze formali di con- tenuto di cui alla lett. e bis del Protocollo aggiuntivo e dell’art. 3 cpv. 1 OAAF. Ciò è altresì quanto sancito più nel dettaglio dallo scrivente Tribunale, con sentenza A-1296/2020 del 21 dicembre 2020. Per quanto qui necessario, il Tribunale ribadisce come detta domanda contenga la lista delle informa- zioni necessarie alla sua ammissione, e meglio: l’indicazione del periodo fiscale (dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016); una descrizione detta- gliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze alla sua origine sulla base di un modello di comportamento ai sensi degli artt. 2 e 3 dell’Accordo amministrativo, allo scopo di identificare un gruppo specifico di contribuenti considerati recalcitranti (i cosiddetti « recalcitrant account holders ») secondo i criteri ivi esposti; la descrizione delle informa-

A-3907/2020 Pagina 19 zioni richieste (informazioni specifiche sui contribuenti recalcitranti); l’indi- cazione dello scopo fiscale (la verifica del corretto adempimento degli ob- blighi di dichiarazione delle attività detenute presso un intermediario estero e dei correlati redditi da contribuenti residenti in Italia) e delle imposte inte- ressate (imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, obblighi discendenti dalla legge rela- tiva al monitoraggio fiscale per l’amministrazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche); i motivi per cui si presume che le informazioni si trovino in Svizzera e l’indicazione del detentore delle informazioni (banca B./C.); la descrizione dei motivi per cui si presume che i contribuenti del gruppo non hanno rispettato la normativa fiscale italiana (contribuenti che non si sono conformati alla normativa fiscale italiana e/o non hanno fornito alla banca una prova del rispetto dei loro obblighi fiscali, dopo aver ricevuto da detta banca una lettera d’informazione in merito a tali obblighi fiscali e contenente la comminatoria della chiusura forzata del conto bancario, in caso di mancato ossequio); così come l’indicazione se- condo cui la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi ammini- strativa dell’Italia, ossequia il principio di sussidiarietà e di specialità, ecc. (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 5). In tale contesto, ogni eventuale censura relativa al difetto dei requisiti formali non può che essere respinta. 4.2 Pure sul piano materiale, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale ha confermato che la domanda raggruppata ita- liana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 è ammissibile, così come già sancito dallo scrivente Tribunale, con sentenza A-1296/2020 del 21 dicembre 2020. In estrema sintesi, detta domanda non costituisce una « fishing expedition » (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio) e non viola né il principio della buona fede (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudi- zio), né quello della sussidiarietà (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). 4.2.1 Più nel dettaglio, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale – alla stregua dello scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2021 del 21 dicembre 2020 consid. 6, a cui si rinviano le parti) – ha innanzitutto confermato in modo qui materialmente vincolante che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novem- bre 2018 non costituisce una « fishing expedition » e che le informazioni richieste adempiono la condizione della rilevanza verosimile, nella misura in cui adempie i tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza permettenti di escludere l’esistenza di una « fishing expedition » (cfr. consid. 3.3.3 del presente giudizio per un elenco esaustivo di detti tre requisiti): detta do- manda (1) fornisce una descrizione dettagliata del gruppo sulla base di un

A-3907/2020 Pagina 20 modello di comportamento, esponendo i fatti e le circostanze specifiche che hanno spinto l’autorità richiedente italiana a formulare la domanda (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.1), (2) espone il diritto (fiscale) e spiega perché vi sono ragioni per supporre che i contribuenti appartenenti al gruppo non hanno rispettato i propri obblighi (violato il diritto fiscale) (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2), e (3) dimo- stra che le informazioni richieste possono portare all’adempimento degli obblighi fiscali (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.3). Ciò sancito, riguardo in particolare alla seconda condizione, il Tribunale ri- leva più nel dettaglio quanto segue. 4.2.1.1 Per quanto attiene al diritto fiscale applicabile, il Tribunale federale ha sancito che, sebbene la domanda dell’autorità richiedente italiana non lo esponga con precisione (indicando per esempio le norme di diritto tribu- tario italiano pertinenti per il caso di specie), essa indica chiaramente che « i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi de- tenuti all'estero, corrispondendo le relative imposte » (domanda raggrup- pata, punto n. 12 in fine). Per l’Alta Corte, una tale menzione è sufficiente a dimostrare che il diritto tributario italiano impone ai propri contribuenti di indicare nella dichiarazione fiscale la totalità dei redditi e della sostanza mondiali (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2). 4.2.1.2 Circa invece gli elementi fattuali all’origine del sospetto che le per- sone appartenenti al gruppo non hanno rispettato i propri obblighi fiscali, il Tribunale rileva come la domanda raggruppata indichi che qui interessati sono i cosiddetti contribuenti italiani recalcitranti, ovvero quei contribuenti italiani che durante il periodo fiscale interessato erano titolari di uno o più conti presso la banca B./C., domiciliati o residenti in Italia e non hanno reagito alla lettera inviata da detta banca che gli informava dei loro obblighi fiscali di regolarizzare i propri conti secondo la normativa fiscale italiana, minacciandoli in caso contrario di sostanziali limitazioni all’operabilità del loro conto, assimilate dall’autorità richiedente italiana ad una chiusura forzata del loro conto. Il fondamento su cui poggia la presun- zione del mancato rispetto della normativa fiscale italiana risiede dunque nel fatto che, nonostante la lettera della banca, i contribuenti italiani hanno omesso di fornire prove sufficienti del rispetto dei loro obblighi fiscali. Detto fondamento presuppone dunque che una tale lettera sia stata effettivamen- te notificata ai clienti della banca B./C. e che gli stessi non abbiano reagito, rispettivamente non abbiano fornito la prova dell’adempimento dei loro obblighi fiscali (cfr. sentenza del TAF A- 1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 6.1.2).

A-3907/2020 Pagina 21 A tal proposito, il Tribunale federale ha confermato che il presente caso è del tutto comparabile alla situazione esaminata nella DTF 143 II 136, dove esso ha ammesso l’esistenza di sospetti sufficienti di una violazione del diritto fiscale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.3), così come sancito dal Tribu- nale statuente (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 6.1.3). Anche nel caso in disamina, infatti, la banca ha inviato ai propri clienti italiani una lettera nella quale indicava che, qualora gli inte- ressati non avessero fornito la prova di essere in regola con il fisco italiano, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Come nella DTF 143 II 136, poi, la domanda raggruppata for- mata dall’autorità richiedente italiana riguardava appunto i contribuenti che avevano ricevuto una lettera di questo tipo e non avevano fornito alla banca prove sufficienti del rispetto dei propri obblighi fiscali. Il Tribunale federale ha dunque ritenuto che la presenza di concreti sospetti in merito alla viola- zione dei propri obblighi fiscali da parte dei membri del gruppo oggetto della domanda deve essere ammessa anche nel caso di specie (cfr. citata sen- tenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2). Ciò posto, in presenza di un tale modello di comportamento, lo scrivente Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, essenziale per l’ammissibilità della domanda raggruppata – e dunque la sua delimitazione rispetto alle « fishing expeditions » inammissibili – è la prova che i contribuenti abbiano preso conoscenza di una tale lettera, alla quale non hanno dato seguito. Nel caso di un « fermo banca » (ossia la trattenuta della corrispondenza presso la banca a disposizione del cliente) si può partire dal presupposto che un cliente della banca consulti regolar- mente la propria corrispondenza bancaria, in ogni caso nel termine di un anno. Non è infatti credibile – visti i rischi economici di una corrispondenza in fermo banca (p. es. la finzione della notifica che determina il decorrere dei termini) e gli sviluppi attuali nell’ambito del diritto fiscale internazionale – che un cliente non prenda conoscenza degli scritti della banca durante un anno (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.4.3; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 6.1.3). 4.2.1.3 Per quanto attiene più in particolare alla problematica dell’esistenza o meno della lettera 3 febbraio 2014 allegata alla domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, il Tribunale fe- derale ha sancito che poco importa che detta domanda menzionasse in un primo tempo una lettera 3 febbraio 2014, il cui invio effettivo ai clienti della banca non ha potuto essere dimostrato. La descrizione del modello di com- portamento contenuta nella domanda in parola prevedeva infatti, in modo generico, che « [...] il titolare dell’attività finanziaria ha ricevuto una lettera

A-3907/2020 Pagina 22 di B., ora C. in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello “Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Volun- tary Disclosure)” o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti [...] ». Il Tribunale federale ha poi rilevato che, in corso di procedura, è emerso che una lettera dal contenuto analogo è stata inviata dalla banca B./C. il 20 febbraio 2015 a oltre 10'000 clienti e che le informazioni trasmesse da detta banca all’autorità inferiore si riferiscono a quest’ultima lettera. In tale contesto, il Tribunale federale ha sancito che il riferimento alla lettera del 3 febbraio 2014 non ha quindi alcuna conseguenza sull’ammissibilità della predetta domanda raggruppata (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 con- sid. 4.3.2). Tale è altresì la conclusione dello scrivente Tribunale, che nella sentenza pilota A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 ha sancito che il fatto che la lettera 3 febbraio 2014 non sia quella che è stata effettivamente in- viata ai clienti della banca B./C., non rende automatica- mente inammissibile la domanda raggruppata, dal momento che è appu- rato che un’altra lettera della predetta banca, di contenuto analogo e datata 20 febbraio 2015, è stata effettivamente trasmessa ai clienti, così come prescritto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 considd. 6.5.1-6.5.3). Ora, riguardo poi al tenore della lettera 20 febbraio 2015 della banca B./C. (minaccia di restrizioni all’utilizzo del conto) che non corrisponde esattamente a quanto esposto nella predetta domanda rag- gruppata (minaccia di chiusura forzata del conto), il Tribunale federale ha confermato quanto sancito dallo scrivente Tribunale (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 6.2; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 di- cembre 2020 consid. 6.5.4). Il Tribunale federale ha infatti sancito che que- sto elemento non porta ad escludere gli interessati dal modello di compor- tamento descritto dall’autorità richiedente italiana nella propria domanda. Effettivamente, alla base dell’esigenza relativa alla ricezione di una lettera della banca contenente la minaccia della chiusura del conto, vi era il pro- posito di identificare i clienti il cui comportamento destava sufficienti so- spetti di una violazione dei propri obblighi fiscali. Il modello di comporta- mento descritto nella domanda raggruppata serviva appunto a limitare la stessa ai clienti che non erano in regola con il fisco italiano, in quanti questi ultimi erano posti davanti al dilemma consistente nello scegliere se (i) di- chiarare i propri averi all'autorità italiana, oppure (ii) chiudere il conto. In tale ottica, come ritenuto dallo scrivente Tribunale, l’Alta Corte ha sancito che le restrizioni al conto preannunciate nella lettera 20 febbraio 2015 era- no di una tale gravità che nessun cliente le avrebbe tollerate, se non per

A-3907/2020 Pagina 23 motivi di evasione fiscale. Tali restrizioni erano così significative (divieto di prelevamento in contanti, forte limitazione a bonifici e trasferimenti di titoli), da rendere la continuazione della relazione finanziaria praticamente inutile per il cliente non in regola con il fisco. La minaccia di simili restrizioni era dunque assimilabile alla minaccia di chiusura forzata del conto, in quanto le due misure avevano in concreto lo stesso effetto dissuasivo. A ciò si ag- giunge che, secondo il Protocollo aggiuntivo, il riferimento a informazioni verosimilmente rilevanti ha lo scopo di « garantire uno scambio di informa- zioni in ambito fiscale il più ampio possibile » (lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo), ciò che si oppone all’adozione di un approccio eccessivamente formalista (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 6.2). 4.2.2 Con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale fede- rale – come lo scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 7.1, a cui si rinviano le parti) – ha poi confermato che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 non viola l’art. 7 lett. c LAAF relativo al principio della buona fede, nella misura in cui non vi è alcun indizio del fatto che detta domanda sarebbe stata fondata su atti illeciti (reati ai sensi del diritto sviz- zero), segnatamente in correlazione con la lettera 3 febbraio 2014 della B./C. ivi allegata (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 7.2; parimenti consid. 3.4.3 del presente giudizio circa i requisiti per ammettere una violazione del principio della buona fede). L’Alta Corte ha infatti indicato che il semplice fatto che la predetta lettera 3 febbraio 2014 non sia in concreto stata spedita ai clienti della banca, e che ne sia invece poi stata inviata una – dal contenuto quasi identico – il 20 febbraio 2015, non prova nulla quanto alla provenienza illecita di tale lettera. La forte so- miglianza tra questi due documenti esclude del resto che la lettera 3 feb- braio 2014 sia un falso creato a bella posta dall’autorità richiedente italiana a sostegno della sua domanda raggruppata. Il Tribunale federale ha altresì ribadito che, tenuto conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente, non occorre – salvo nel caso in cui tale presunzione va rove- sciata, ciò che non è qui il caso – provarne l’esistenza (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 7.2). Detto in altri termini, nella fattispecie, l’au- torità inferiore e l’autorità richiedente italiana non erano dunque tenute a fornire la prova del rispetto del principio della buona fede, rispettivamente l’autorità inferiore non aveva motivo di indagare ulteriormente al riguardo (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 7.1.2). 4.2.3 Con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale fede- rale – al pari dello scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020

A-3907/2020 Pagina 24 del 21 dicembre 2020 consid. 7.2, a cui si rinviano le parti) – ha altresì con- fermato che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 rispetta il principio della sussidiarietà. L’Alta Corte ha in particolare ribadito che, in assenza di elementi concreti che vi si op- pongono, non vi è ragione di rimettere in discussione le spiegazioni fornite dall’autorità richiedente italiana in merito al rispetto del principio della sus- sidiarietà, in concreto l’indicazione secondo cui « [...] sono stati esauriti tutti i mezzi interni di indagine fatta eccezione per quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate [...] » (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 8; parimenti consid. 3.6.2 del presente giudizio). 4.3 4.3.1 Ora, nel suo gravame la ricorrente censura innanzitutto la carenza di legittimità democratica della « Roadmap » e dell’Accordo amministrativo. A suo dire infatti, questi non avrebbero la qualità di base legale formale, sic- ché gli stessi non potrebbero dunque validamente incidere sui suoi diritti e obblighi. Alla luce della mancanza di effettività della « Roadmap », non si potrebbe quindi impiegare il modello comportamentale « suspected of eva- ding their tax obligations who have been asked by their Swiss or ltalian financial institution whether the assets deposited are duly taxed and who gave a negative answer or refused to answer » per identificare i cosiddetti contribuenti « recalcitranti ». Per i medesimi motivi, nemmeno si potrebbe far riferimento « alle definizioni e alle concretizzazioni » contenute nell’Ac- cordo per definire la posizione giuridica della qui ricorrente (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punti n. 38-41). Le informazioni richieste andrebbero poi rifiutate anche nella misura in cui lederebbero il principio di buona fede e quello di rispetto dei patti interna- zionali firmati. Infatti, la collaborazione tra autorità elvetiche e quelle italiane apparirebbe essere « a senso unico », essendo la Svizzera l’unico Stato contraente che terrebbe fede ai patti siglati (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punti n. 42-44). La domanda di assistenza amministrativa violerebbe poi il prin- cipio di sussidiarietà (cfr. art. 3 lett. k OAAF), così come l’AFC non avrebbe – a torto, viste le dichiarazioni contraddittorie dell’autorità estera – indagato a sufficienza prima di dar seguito alla richiesta di trasmissione di informa- zioni (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punti n. 49-57). A dire della ricorrente, l’Agenzia delle Entrate sarebbe poi già in possesso delle informazioni ri- chieste. Infatti, la banca sita in Bulgaria – istituto presso il quale la ricor- rente ha trasferito i propri averi dopo aver estinto la relazione B._______ – avrebbe in ogni caso l’obbligo legale di trasmettere all’autorità estera i dati relativi all’intestazione bancaria aperta presso il suo istituto. In tal senso,

A-3907/2020 Pagina 25 non sussisterebbero dunque i necessari requisiti per dar seguito alla richie- sta di scambio di informazioni (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punti n. 58-61). La domanda di assistenza amministrativa costituirebbe poi una « fishing expedition » e questo in quanto – a dire della ricorrente – i dati estrapolati dalle procedure di collaborazione fiscale degli anni passati – impiegati dall’autorità estera per giustificare la verosimiglianza rilevante delle infor- mazioni richieste – non darebbero nessun indizio o indicazione circa il mo- tivo per il quale l’autorità richiedente pensi che vi siano ancora dei conti non regolarizzati pressi B._______ appartenenti a clientela residente in Ita- lia. In tal senso e secondo la ricorrente, l’autorità estera avrebbe « sparato nel mucchio nella speranza di fare colpo » e trovare così dei casi come quelli ricercati, violando quindi il divieto di « fishing expedition » (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punti n. 62-66). L’autorità inferiore avrebbe poi commesso un abuso di apprezzamento considerando la lettera 3 febbraio 2014 come equivalente alla « lettera-tipo » di cui all’art. 4 dell’Accordo. Lo scritto 3 febbraio 2014, avrebbe infatti un tenore differente rispetto a quanto sancito dagli artt. 2 e 4 dell’Accordo, prospettando lo stesso unicamente delle limitazioni all’ope- ratività dei conti bancari interessati dalla domanda di assistenza, senza tut- tavia prevedere né il blocco né la chiusura forzata degli stessi. La ricor- rente, nonostante lo scritto, avrebbe infatti potuto trasferire i propri averi in banca sita in Bulgaria (paese UE). Tenuto conto di come tale paese abbia aderito allo scambio automatico di informazioni fiscali e come quindi i fondi depositati in tale istituto bancario sarebbero comunque stati oggetto di scambio automatico di informazioni, la ricorrente sostiene quindi che non si potrebbe presumere dalla mancata dimostrazione della sua conformità fiscale in Italia la mancata dichiarazione degli averi depositati presso B.. A ciò si aggiunge che lo scritto non stabiliva in ogni caso delle condizioni tali da indurre i clienti a reagire e provare quindi la loro confor- mità fiscale, pena la chiusura forzata della relazione bancaria: in tal senso, nemmeno sarebbe quindi certo che coloro che hanno proceduto alla chiu- sura dell’intestazione presso B. l’abbiano fatto perché impossibili- tati a comprovare la loro conformità fiscale. In sintesi e secondo la ricor- rente, lo scritto 3 febbraio 2014 non determinerebbe quindi in maniera suf- ficientemente chiara il modello di comportamento dal quale l’autorità estera faccia derivare la presunzione di non conformità fiscale. In tal senso, fa- cendo difetto la condizione relativa alla chiusura dell’intestazione bancaria, lo scritto 3 febbraio 2014 non potrebbe essere assimilato alla missiva di cui la fattispecie dell’art. 4 dell’Accordo (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punti n. 67- 72).

A-3907/2020 Pagina 26 La lettera 3 febbraio 2014 si è rilevata poi essere inesistente nella forma prevista: tale aspetto costituirebbe un ulteriore elemento a comprova dell’agire abusivo dell’autorità estera, la quale avrebbe « messo in atto un tentativo volto ad ottenere abusivamente i documenti bancari dei suoi con- tribuenti, senza rispettare le condizioni degli accordi stipulati con il nostro paese » (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punti n. 73-74). A ciò si aggiunge che l’AFC avrebbe anche commesso un errore di valutazione, interpretando in maniera troppo ampia l’art. II, lett. c bis del Protocollo 23 febbraio 2015, ri- tendendo a torto la buona fede delle autorità estera nell’allegare alla do- manda raggruppata un documento in bozza, definito « interno » e mai re- capitato alla clientela di B._______ (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punto n. 75). A difetto quindi di una delle condizioni stabilite dall’art. 4 dell’Accordo, la domanda raggruppata costituirebbe una ricerca indiscriminata di prove alla quale le autorità elvetiche non dovrebbero dar seguito (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punti n. 73-74). A mente dell’insorgente, nemmeno sarebbe poi chiaro se la lettera inviata alla ricorrente nel caso concreto, fondata – a suo dire – su un elemento successivo incerto, sia sufficiente per determinare un modello comporta- mentale nell’ambito delle domande raggruppate. Secondo la ricorrente in- fatti, un modello comportamentale basato sulla presa in considerazione di un elemento incerto – ovvero il fatto di sapere se i contribuenti abbiano o meno ricevuto la lettera della banca – non garantirebbe il principio della « sicurezza del diritto » e questo in quanto sarebbe fondato su « elementi aleatori e la cui incertezza appare evidente » (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punto n. 77-83). La lettera B._______ non si innesterebbe poi su una pro- cedura di verifica prevista dalla legge, ma solo ed esclusivamente su una decisione specifica presa da B._______: in tal senso, non deriverebbe al- cun obbligo dalla citata lettera, trattandosi la stessa di una mera informativa indirizzata ai clienti della banca con l’intento di informarli circa la loro posi- zione, senza tuttavia comportare alcun obbligo per gli stessi (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punto n. 84). Il modello di comportamento fondato sulla let- tera degli istituti comporterebbe anche una disparità di trattamento contra- ria alla costituzione federale tra i clienti dei differenti istituti di credito e que- sto tenuto conto di come alcuni istituti – più piccoli o con un numero infe- riore di clienti italiani – si sarebbero astenuti da tale prassi (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punto n. 87). In conclusione il modello di comportamento fon- dato sull’invio di una lettera, non fornirebbe – a mente della ricorrente – sufficienti elementi per delimitare in maniera omogenea un modello com- portamentale che sia tale da definire un certo numero di contribuenti non identificabili nominalmente (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punto n. 88).

A-3907/2020 Pagina 27 Per quanto concerne la missiva 20 febbraio 2015, nemmeno questa invite- rebbe i clienti a comprovare la loro conformità fiscale, come invece soste- nuto dall’autorità estera e di riflesso dall’AFC. In tal senso, la limitazione contenuta in tale missiva non avrebbero – contrariamente a quanto indicato dall’AFC nella sua decisione – compromesso in modo così incisivo l’utilizzo del servizio bancario, di modo che nessun cliente l’avrebbe tollerato se non per motivi di evasione fiscale. La presunzione di evasione fiscale su cui poggerebbe l’assunto dell’AFC sarebbe dunque infondata. Non essendo concludente la missiva 20 febbraio 2015, la richiesta raggruppata sarebbe priva di una specifica e dettagliata motivazione del sospetto di evasione fiscale, costituirebbe quindi una « fishing expedition » e violerebbe il prin- cipio della « prevedibile rilevanza » (cfr. ricorso 3 agosto 2020, punti n. 90- 96). 4.3.2 Sennonché tali censure non possono che essere qui respinte. Gli ar- gomenti sollevati dalla ricorrente circa l’ammissibilità materiale della do- manda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, non sono infatti nuovi o tali da rimettere in discussione quanto già sancito dallo scrivente Tribunale con sentenza pilota A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 e dal Tribunale federale con sentenza di principio 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giu- dizio). È la predetta domanda raggruppata in quanto tale che è stata rite- nuta ammissibile dal Tribunale federale. Ora, questa stessa domanda è alla base della presente procedura di ricorso, sicché non si può seguire la ricorrente allorquando essa ritiene – contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale federale – che la domanda non sia conforme alle disposizioni nazionali/internazionali applicabili e più precisamente alla CDI CH-IT. Si rileva poi a titolo abbondanziale e con riferimento alla censura sollevata dalla ricorrente circa l’assenza di legittimazione democratica dell’Accordo e della « Roadmap », che come anche giustamente indicato dall’AFC in sede di risposta (cfr. risposta AFC 20 maggio 2022, punto n. II), l’Alta Corte con sentenza di principio (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 con- sid. 5.4) ha già avuto modo di sancire come tali strumenti giuridici vadano intesi come supporto volto alla miglior comprensione degli impegni siglati nelle norme convenzionali applicabili (più precisamente l’art. 27 CD CH-IT e il relativo Protocollo aggiuntivo a quest’ultima) senza tuttavia permettere ai soggetti interessati dalla domanda di dedurre alcunché da questi per op- porsi all’ammissione della richiesta. In tal senso, anche tale censura va pertanto respinta.

A-3907/2020 Pagina 28 5. Constatata l’ammissibilità della domanda raggruppata italiana di assisten- za amministrativa del 23 novembre 2018, occorre ancora stabilire se la ri- corrente rientra o meno nel modello di comportamento (lecitamente) ivi de- scritto dall’autorità richiedente italiana. A tal proposito, lo scrivente Tribunale rileva come da un esame degli atti dell’incarto – e meglio dalla documentazione fornita dalla banca B./C. (cfr. atto n. 18.2 dell’incarto prodotto dall’autorità in- feriore su chiave USB [di seguito: inc. AFC]) – risulti chiaramente che du- rante il periodo interessato dalla predetta domanda raggruppata, la ricor- rente era titolare di un conto bancario presso la banca B./C.. È poi evidente – peraltro, aspetto mai contestato dalla qui ricorrente – ch’essa abbia ricevuto la lettera 20 febbraio 2015 della predetta banca. Dalla documentazione bancaria e più precisamente dalla nota interna (cfr. atto n. 18.2, pag. 6), si evince infatti in maniera chiara come il consulente abbia annotato che la corrispondenza trattenuta sia stata « distrutta » in data 23 febbraio 2015, che la cliente abbia visitato la banca in data 6 marzo 2015 e che la stessa abbia infine deciso di chiu- dere la relazione bancaria in data 31 marzo 2015 (cfr. atto n. 18.2, pag. 6). Sulla base di tali informazioni, nella nota interna è stato quindi indicato « Based on all available information on Hold Mail, it could be concluded that the client was aware » (cfr. atto n. 18.2, pag. 6). In tali circostanze, vi è motivo di presumere ch’essa abbia quindi avuto conoscenza di detto scritto. Secondo quanto giustamente indicato dall’autorità inferiore (cfr. de- cisione impugnata, consid. 8), la ricorrente non ha reagito a detta lettera comprovando la sua conformità fiscale, sicché la stessa rientra nel modello di comportamento descritto nella domanda raggruppata. 6. 6.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Nella misura in cui la qui ricorrente rientra nel modello di comportamento alla sua base, è dunque a giusta ragione che l’autorità inferiore ha conces- so nei suoi confronti l’assistenza amministrativa in materia fiscale all’Italia. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la domanda di assistenza in oggetto o annullare la decisione impugnata, così come invece postulato dalla ricorrente nel suo gravame.

A-3907/2020 Pagina 29 6.2 Ciò sancito, va da ultimo ancora sottolineato che le persone menzio- nate nella documentazione bancaria sono protette dal principio della spe- cialità di cui all’art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT, precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Tenuto conto dell’esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità sia sul piano nazionale che internazionale, in particolare sulla sua componente personale, è qui opportuno che l’autorità inferiore informi espressamente l’autorità richiedente italiana in ordine alle restrizioni d’uso delle informazioni trasmesse (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio; pari- menti sentenza del TAF A-5309/2019 del 3 dicembre 2020 consid. 5.6). L’autorità inferiore dovrà dunque precisare e riferire all’autorità richiedente italiana quanto sancito al punto n. 2 del dispositivo del presente giudizio. 6.3 In definitiva, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso della ricorrente integralmente respinto, con le precisazioni all’attenzione dell’autorità inferiore di cui al consid. 6.2 circa il principio di specialità. 7. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui integralmente soccom- bente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 5'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 5'000 franchi da essa versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione al ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). 8. Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa in- ternazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricor- suale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo com- petente a determinare il rispetto di tali condizioni. (Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

A-3907/2020 Pagina 30

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L’autorità inferiore deve informare l’autorità richiedente italiana che le infor- mazioni trasmesse e ottenute nel quadro della assistenza amministrativa richiesta possono essere utilizzate unicamente nel procedimento che ri- guarda la signora A._______ conformemente all’art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT. 3. Le spese processuali di 5'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall’anticipo spese di 5'000 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente. 4. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all’autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Annie Rochat Pauchard Simone Aldi

A-3907/2020 Pagina 31 Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

A-3907/2020 Pagina 32 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. (...); atto giudiziario)

Zitate

Gesetze

30

CD

  • art. 27 CD

CDI

  • art. 26 CDI
  • art. 27 CDI

LAAF

  • art. 1 LAAF
  • art. 7 LAAF
  • art. 17 LAAF
  • art. 19 LAAF
  • art. 24 LAAF

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 84 LTF
  • art. 84a LTF
  • art. 100 LTF

MC

  • art. 25 MC
  • art. 26 MC

OAAF

  • art. 3 OAAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

TS

  • art. 4 TS
  • art. 7 TS

Gerichtsentscheide

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