B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione impugnata davanti al TF
Corte I A-3611/2020
S e n t e n z a d e l 2 0 o t t o b r e 2 0 2 2 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Annie Rochat Pauchard, Raphaël Gani, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Curzio Toffoli, ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, autorità inferiore.
Oggetto
assistenza amministrativa (CDI CH-IT).
A-3611/2020
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a Il 23 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Cooperazione In-
ternazionale Italia – autorità dello Stato richiedente italiano (di seguito: au-
torità richiedente italiana) – ha presentato, dinanzi all’Amministrazione fe-
derale delle contribuzioni (AFC), una domanda raggruppata di assistenza
amministrativa in materia fiscale fondata sull’art. 27 della Convenzione del
9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI
CH-IT), in combinato disposto con la lett. e
bis
del relativo Protocollo aggiun-
tivo (in vigore dal 13 luglio 2016, anch’esso pubblicato nella
RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771), nonché sull’accordo amichevole
denominato Accordo amministrativo del 27 febbraio 2017/2 marzo 2017 tra
le autorità competenti della Confederazione Svizzera e dell’Italia sullo
scambio di informazioni attraverso richieste di gruppo (« Agreement
between the Competent Authorities of the Swiss Confederation and Italy
on exchange of information through group requests »; non pubblicato nella
RS di diritto federale; di seguito: Accordo amministrativo), precisando
quanto segue circa i soggetti interessati in Italia:
« [...] Ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo amministrativo tra Autorità competenti
del 2/03/2017 la presente richiesta riguarda i contribuenti italiani cd. “Recalci-
tranti”, cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identi-
ficabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicem-
bre 2016:
Italia (sulla base della documentazione in possesso di B., ora C.);
c. il titolare dell’attività finanziaria ha ricevuto una lettera di B., ora C. in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti ban-
cari salvo egli fornisca a B., ora C., istituto di credito l’au-
torizzazione del modello “Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Vo-
lontaria (Voluntary DiscIosure)” o ogni altra prova del rispetto delle proprie
obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti;
d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito a B., ora C., prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali.
Con riferimento al criterio di cui al punto c., si precisa che l’Amministrazione
fiscale italiana è in possesso di copia della lettera (vedi allegato 1) che
B._______ ha inviato ai propri clienti italiani per chiedere agli stessi se, in rela-
zione alle attività detenute presso l’istituto di credito, fossero “compliant” con
riferimento alla normativa fiscale italiana. L’istituto di credito inoltre ha informato
i clienti italiani che, qualora non avessero fornito evidenza di tale “compliance”
fiscale i rapporti finanziari sarebbero stati sottoposti a restrizioni, in particolare
mediante il blocco dei prelevamenti in contanti, a limitazioni sostanziali per
A-3611/2020 Pagina 3 quanto riguarda l’effettuazione di bonifici e trasferimenti titoli, prevedendo inol- tre la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni con riferimento all’utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e mezzi di pagamento. Si ritiene che tale lettera, prospettando sostanziali limitazioni all’operabilità del conto, in caso di mancata prova della conformità fiscale, abbia assolto al medesimo scopo della “lettera tipo” riferita all’articolo 4 dell’Accordo amministrativo in oggetto, non po- tendosi negare la conclusione per l’equivalenza sostanziale delle lettere in que- stione, se non a rischio di rendere in larga parte inoperativa e limitata nello scopo la disposizione citata e, più in generale, l’Accordo amministrativo in og- getto. Si precisa che non sono interessati dalla presente richiesta i soggetti che inte- grano i requisiti di cui all’articolo 3 del citato Accordo amministrativo. Ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo amministrativo si precisa che i criteri di se- lezione alla base della presente richiesta sono quelli previsti negli articoli 2 e 3 dell’Accordo amministrativo. L’utilizzo combinato di tali criteri di selezione con- duce a un sospetto di evasione fiscale in quanto consente di individuare contri- buenti italiani che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale italiana. A tal fine occorre anche considerare che i con- tribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi detenuti all’estero, corrispondendo le relative imposte [...] ». La lettera a cui si riferisce l’autorità richiedente italiana nella propria do- manda raggruppata, da lei acclusa quale allegato 1, è una lettera della banca B./C. datata 3 febbraio 2014. A.b Circa le ragioni e finalità fiscali per cui l’autorità richiedente italiana ri- chiede le informazioni concernenti i soggetti interessati in Italia descritti poc’anzi, essa ha precisato quanto segue: « [...] Da una parziale analisi dei dati estrapolati dalle istanze, e dalla relativa documentazione di supporto, presentate dai contribuenti italiani nell’ambito dello speciale programma di collaborazione volontaria previsto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, risulta che circa 7.000 contribuenti italiani hanno aderito alla Voluntary Disclosure chiedendo di regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finan- ziarie (inclusi conti bancari) presso l’istituto di credito elvetico B.. Si evidenzia, inoltre, che l’Amministrazione fiscale italiana è in possesso di co- pia della lettera che B. ha inviato ai propri clienti italiani (cfr. Allegato1) la cui equivalenza sostanziale con la “lettera” menzionata neIl’Accordo ammi- nistrativo è stata già argomentata al punto 12 sopra. Con riferimento agli appena citati aspetti si ritiene, pertanto, che un considere- vole numero di contribuenti italiani detenga o abbia detenuto presso B._______ attività finanziarie in relazione alle quali: non ha assolto agli obblighi previsti dall’ordinamento tributario italiano in materia di monitoraggio fiscale (obbligo di indicazione degli asset detenuti all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi), non ha correttamente dichiarato, né ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, i redditi ottenuti dal possesso di tali attività e conse- guentemente, non ha fornito alla banca sufficienti prove del suo adempimento degli obbli- ghi fiscali previsti dalla normativa italiana [...] ».
A-3611/2020 Pagina 4 A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione l’autorità richie- dente italiana ha dunque richiesto all’AFC le seguenti informazioni per il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016: « [...] Entro i Iimiti fissati dalla Convenzione contro le doppie imposizioni e l’Ac- cordo amministrativo in vigore tra ltalia e Svizzera, si richiedono tutte le infor- mazioni in possesso di B., ora C., in merito ai conti detenuti presso l’istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia cd. “titolari recalcitranti di atti- vità finanziarie” (recalcitrant account holders) in particolare si richiede: a. informazioni anagrafiche dei “recalcitrant account hoIders” (cognome, no- me, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria); b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso B., ora C.; c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai “recalcitrant account holders” [...] ». B. B.a Con decreto di edizione del 29 marzo 2019, l’AFC ha esortato la banca B._______ – nonché la banca C._______ che è subentrata a quest’ultima nel 2016 – a identificare tutte le persone interessate dalla domanda rag- gruppata italiana di assistenza amministrativa sulla base dei criteri di ri- cerca ivi citati. Di fatto, le è stato richiesto di trasmettere le informazioni richieste solo per i clienti che, in conformità alla giurisprudenza del Tribu- nale federale, erano a conoscenza della lettera della banca e non hanno comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo questa lettera. Essa ha altresì invitato la banca ad informare le persone interessate/legittimate a ricorrere circa la procedura di assistenza amministrativa in questione. B.b Con scritto 16 aprile 2019, la D._______ – in nome e per conto della banca B./C. – si è espressa in merito al decreto di edi- zione del 29 marzo 2019 dell’AFC formulando dubbi sul fatto che la lettera 3 febbraio 2014 della banca, allegata alla domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa e al suddetto decreto, fosse stata effettivamente inviata ai clienti domiciliati in Italia. Dalle ricerche interne della banca un tale scritto non è stato infatti trovato. Essa ha dunque invitato l’AFC ad esprimersi circa la legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.c Con scritto 13 maggio 2019, la banca B./C. ha ulte- riormente precisato di aver rinvenuto una lettera di contenuto analogo a quella del 3 febbraio 2014, ma indicante una data posteriore e mai inviata ai clienti. Essa ha altresì indicato di aver rinvenuto altre lettere, con un testo analogo, ma inviate ad una data successiva.
A-3611/2020 Pagina 5 B.d Con scritto 7 giugno 2019, la D._______ ha – in nome e per conto della banca B./C. – nuovamente postulato che l’AFC si pro- nunci sulla legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.e Con scritto 14 giugno 2019, l’AFC ha risposto agli scritti della banca B./C., indicando di non aver alcun motivo per dubitare dell’autenticità della lettera 3 febbraio 2014 e che, in tutta probabilità, tale lettera fosse stata inviata in realtà nel 2015 o più tardi, riportando una data inavvertitamente sbagliata. In tale contesto, essa ha invitato nuovamente la banca ad estendere le sue ricerche anche agli anni successivi, effettuan- do una ricerca sistematica sulla base del decreto di edizione del 29 marzo 2019 e a comunicare i risultati di detta ricerca entro il 5 luglio 2019. B.f Con scritto 4 luglio 2019, la banca B./C. ha presen- tato all’AFC i risultati della ricerca sistematica condotta dalla società E._______ allegando un rapporto finale di tale ricerca. In sintesi è stato indicato che una lettera quasi identica datata 20 febbraio 2015 – allegata in copia – è stata identificata e inviata a oltre 10'000 clienti dell’istituto ban- cario. Tempo dopo, essa ha trasmesso le informazioni richieste ed indicato di aver inviato lo scritto d’informazione dell’AFC alle persone legittimate a ri- correre/interessate in data 2 dicembre 2019. C. C.a Con pubblicazione nel Foglio federale del 10 dicembre 2019, l’AFC ha informato nelle tre lingue ufficiali la cerchia delle persone interessate in merito alla domanda di assistenza amministrativa italiana e al loro obbligo di indicare il loro indirizzo svizzero, in caso di domicilio in Svizzera, rispet- tivamente di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notifi- cazioni in Svizzera, in caso di domicilio in Italia, entro 20 giorni dalla sud- detta pubblicazione. In questo contesto è stato altresì indicata la possibilità di optare per la procedura semplificata e che, in caso contrario, l’AFC avrebbe emesso una decisione finale per ogni procedura. In assenza di indicazione di un indirizzo di notifica, l’AFC avrebbe proceduto alla relativa pubblicazione in forma anonima sul Foglio ufficiale. C.b Con scritto del 30 dicembre 2019 A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, ha comunicato un indirizzo di notifica in Svizzera e precisato di voler partecipare al procedimento e consultare gli atti e di opporsi a qual- siasi misura in procedura semplificata (art. 16 LAAF [Legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia
A-3611/2020 Pagina 6 fiscale {RS 651.1}]), chiedendo invece l’applicazione della procedura ordi- naria ex art. 17 LAAF. C.c Con lettera del 26 febbraio 2020 l’AFC ha comunicato all’interessato di ritenere ricevibile la domanda dell’autorità italiana per il periodo fiscale in parola e adempiute le condizioni per l’assistenza amministrativa, preci- sando le informazioni che intende trasmettere. L’amministrazione ha inoltre accordato l’accesso agli atti ed ha assegnato un termine di dieci giorni per presentare una presa di posizione. C.d Nel termine impartito, prorogato di 10 giorni, l’interessato ha inoltrato la presa di posizione del 18 marzo 2020, con la quale ha lamentato la vio- lazione del diritto di essere sentito e l’irricevibilità della domanda di assi- stenza amministrativa estera. Nel merito ha chiesto – in via principale – di respingere la domanda di assistenza amministrativa e – in via subordinata – di non trasmettere le informazioni che lo concernono all’autorità richie- dente. C.e Con decisione finale del 15 giugno 2020, l’AFC ha concesso l’assi- stenza amministrativa all’autorità richiedente italiana, per quanto concerne l’interessato. D. Avverso la decisione finale del 15 giugno 2020 dell’AFC il 16 luglio 2020 l’interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso al Tri- bunale amministrativo federale (TAF). In via preliminare ha chiesto che la decisione impugnata venga annullata per carente motivazione. In via prin- cipale ha invece concluso che la richiesta di assistenza amministrativa ita- liana sia dichiarata inammissibile e la decisione impugnata annullata, pro- testando spese processuali e ripetibili. In via subordinata ha infine chiesto che sia fatto divieto all’AFC di trasmettere all’autorità richiedente le infor- mazioni riguardanti la sua persona e di conseguenza annullato il disposi- tivo no. 2 della decisione impugnata. E. E.a Con sentenza di principio (« pilota ») A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di due per- sone interessate dalla domanda raggruppata italiana di assistenza ammi- nistrativa del 23 novembre 2018.
A-3611/2020 Pagina 7 E.b Avverso la predetta sentenza il 3 marzo 2020 le persone interessate hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale federale. Con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 l’Alta Corte ha respinto il gravame e confermato, sotto vari aspetti, l’ammissibilità della predetta domanda rag- gruppata italiana e la conseguente trasmissibilità delle informazioni richie- ste dall’autorità richiedente italiana. E.c A seguito della sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 del Tribu- nale federale, il Tribunale amministrativo federale ha ripreso l’esame delle restanti procedure interessate dalla predetta domanda raggruppata. Più concretamente ha invitato i ricorrenti interessati a voler indicare preliminar- mente s’essi – alla luce della sua sentenza di principio A-1296/2020 del 21 dicembre 2020, nonché della sentenza del Tribunale federale 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 – desideravano o meno man- tenere il loro ricorso, precisando che, in caso di mancata presa di posizione nel termine impartito, sarebbe partito dal presupposto che desideravano mantenerlo. E.d Nello specifico, con scritto del 31 marzo 2022, il ricorrente ha comuni- cato di voler mantenere il proprio gravame e inoltre chiesto se non sia op- portuno – nell’ottica di contenere le spese processuali – procedere con la congiunzione della sua causa con altri cinque incarti pendenti presso il TAF in cui il medesimo patrocinatore ha sollevato censure analoghe. E.e Con decisione incidentale del 6 aprile 2022, questo Tribunale ha re- spinto la domanda di congiunzione delle cause. E.f Con risposta del 27 maggio 2022, trasmessa al ricorrente per cono- scenza il 31 maggio 2022, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato la reiezione del ricorso. F. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ri- corsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, su riserva delle eccezioni di cui all’art. 32 LTAF, che non trovano qui applicazione. In particolare, le de-
A-3611/2020 Pagina 8 cisioni pronunciate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa in- ternazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposi- zione – in casu la CDI CH-IT – possono essere impugnate dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 e art. 17 cpv. 3 LAAF). Per quanto concerne il diritto interno, l’assistenza amministrativa interna- zionale in materia fiscale è retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Alle domande raggruppate di assistenza amministrativa, con cui vengono richieste delle informazioni relative ad un gruppo di per- sone non identificate nominalmente, ma tramite un modello di comporta- mento identico, risulta applicabile la LAAF nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5059), nonché la relativa ordinanza del 23 no- vembre 2016 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fi- scale (OAAF, RS 651.11), in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 4877). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 23 novembre 2018, la domanda di assistenza litigiosa – che, come confermato dal Tribunale federale, costituisce una domanda raggruppata (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 con- sid. 3) – rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposi- zioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF). 1.2 Il ricorso è stato interposto nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1 PA e art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. 1.3 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L’eventuale trasmissione di informazioni da parte dell’autorità inferiore non può intervenire che alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.3 con rinvii). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del po- tere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o in-
A-3611/2020 Pagina 9 completo di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’ina- deguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Di principio, il Tribunale amministrativo federale dispone del pieno po- tere di cognizione (cfr. art. 49 PA). Determina i fatti e applica il diritto d’uffi- cio (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Nondimeno, esso si limita – di principio – alle censure sollevate ed esamina altri punti solo nella misura in cui gli argo- menti delle parti o l’incarto lo richiedano (cfr. DTF 135 I 91 consid. 2.1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2014/24 consid. 2.2). 2.3 Tuttavia, quando il Tribunale federale accoglie un ricorso e rinvia la causa all’autorità precedente secondo l’art. 107 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), l’autorità alla quale è rinviata la causa è limitata nella sua cognizione dalla motivazione della sentenza di rinvio, nel senso che è vincolata da ciò che è già stato deciso dal Tribunale federale (cfr. DTF 135 III 334 considd. 2 e 2.1; 133 III 201 consid. 4.2 [giurisprudenza tutt’ora valida sotto l’egida della LTF]; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.4.3). Nella misura in cui la fattispecie e la base legale sono identiche, la sen- tenza del Tribunale federale ha valore di precedente per il Tribunale ammi- nistrativo federale: si tratta dunque di determinare se detto precedente è applicabile al caso concreto o se si tratta di una nuova questione giuridica, che può essere valutata liberamente solo dallo scrivente Tribunale. In con- creto, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale fede- rale ha confermato l’ammissibilità della domanda raggruppata di assi- stenza amministrativa italiana del 23 novembre 2018, già sancita dallo scri- vente Tribunale con sentenza A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 (cfr. fatti, sub lett. E.a e E.b). Vista la sentenza del Tribunale federale, la cognizione dello scrivente Tribunale è limitata dalla motivazione di questa sentenza, così come lo sarebbe stata da una sentenza di rinvio, nel senso che è vin- colato da ciò che è già stato deciso definitivamente dal Tribunale federale. In altre parole, lo scrivente Tribunale deve basarsi sui considerandi della predetta sentenza e non può discostarsi dalle argomentazioni giuridiche del Tribunale federale su tutti i punti sui quali quest’ultimo si è pronunciato, cosicché l’unico margine di manovra che il Tribunale statuente conserva riguarda le questioni lasciate aperte dalla sentenza del Tribunale federale e le conseguenze che ne derivano (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A- 5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.4.3 con rinvii). 3. In concreto, oggetto del litigio è la decisione finale del 15 giugno 2020
A-3611/2020 Pagina 10 dell’autorità inferiore, con cui ha accolto la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, per quanto concerne il qui ricorrente. In tale contesto verranno innanzitutto richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie. 3.1 3.1.1 L’assistenza amministrativa con l’Italia è retta dall’art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell’art. 26 del Modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE; di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l’ap- provazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 di- cembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un’unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l’art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo – in particolare la lett. e bis del Proto- collo aggiuntivo – trovano applicazione per quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015; RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5637). Tale è segnata- mente il caso della presente domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa, presentata il 23 novembre 2018 e riguardante il periodo fi- scale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.2; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Come confermato dal Tribunale federale, l’art. 27 CDI CH-IT e la lett. e bis del Protocollo aggiuntivo – qui applicabili sul piano intertemporale – rappresentano una valida base legale per la predetta domanda raggruppata (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.3). 3.1.2 Nello specifico, la domanda raggruppata italiana di assistenza ammi- nistrativa del 23 novembre 2018 – oltre a fondarsi sull’art. 27 CDI CH-IT e la lett. e bis del Protocollo aggiuntivo – si basa altresì sull’Accordo ammini- strativo. Per quanto attiene alla natura giuridica dell’Accordo amministra- tivo, il Tribunale federale ha sancito che si tratta di un accordo amichevole di portata generale (« Generelle Verständigungsvereinbarung » o « Kon- sultationsvereinbarung »), stipulato su iniziativa degli Stati stessi, ispirati al
A-3611/2020 Pagina 11 modello proposto dell’art. 25 cpv. 3 MC OCSE e contemplato, per quanto concerne il caso concreto, dall’art. 26 cpv. 3 CDI CH-IT (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 5.3). Nel caso di specie, non è determinante stabilire se l’Accordo amministrativo sia o meno « vinco- lante ». Detto accordo non può infatti comunque contraddire lo spirito e gli scopi della CDI CH-IT sulla quale esso è fondato (cfr. art. 25 cpv. 3 MC OCSE; art. 26 cpv. 3 CDI CH-IT) e dev’essere applicato sulla scorta di un’interpretazione conforme a quest’ultima. Esso non può dunque rilevarsi più restrittivo della CDI CH-IT ed escludere l’assistenza amministrativa in una situazione nella quale la trasmissione delle informazioni è conforme alla suddetta Convenzione. Un’interpretazione dell’Accordo amministrativo permette così di stabilire chiaramente che le condizioni previste nell’accor- do non sono che un esempio – ispirato alle condizioni poste dal Tribunale federale nella DTF 143 II 136 per ammettere una domanda raggruppata – delle situazioni nelle quali la Confederazione Svizzera avrebbe concesso l’assistenza amministrativa in materia fiscale all’Italia per le domande rag- gruppate da essa formulate. Stipulando detto accordo, gli Stati contraenti intendevano semplicemente descrivere uno dei possibili scenari nei quali una siffatta domanda avrebbe dovuto essere accolta, senza però limitare questa possibilità allo scenario descritto nell’accordo. Del resto, l’Accordo amministrativo stesso non prevede in modo esplicito che l’assistenza am- ministrativa andrebbe negata a domande raggruppate rispettose della CDI CH-IT e del Protocollo aggiuntivo, ma formulate in contesti che non corri- spondono esattamente a quanto previsto nell’accordo in discussione. Ap- pare del tutto illogico che gli Stati contraenti, i quali, adottando la nuova lett. e bis del Protocollo aggiuntivo, hanno dichiarato di voler interpretare le esigenze di una domanda di assistenza amministrativa in modo da garan- tire uno scambio d’informazioni il più ampio possibile (cfr. lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636), ab- biano voluto poi stipulare un accordo contenente delle condizioni vincolanti specifiche, non contemplate né nella CDI CH-IT, né nel Protocollo aggiun- tivo. Ne consegue che nessun ricorrente può dedurre alcunché dall’Accor- do amministrativo per opporsi all’ammissione della domanda raggruppata italiana in oggetto (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 5.4). 3.2 3.2.1 La domanda di assistenza amministrativa deve indicare gli elementi figuranti alla lett. e bis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, ovvero: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, non- ché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera rice- vere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le
A-3611/2020 Pagina 12 informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del deten- tore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più ampia possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d’informazioni. Nel caso delle domande raggruppate, l’esigenza legata all’identificazione del contribuente (i) non trova applicazione in quanto tale, la lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo prevedendo espressamente che i contribuenti possono essere identificati anche in altro modo. Né la CDI CH-IT, né il Protocollo aggiuntivo forniscono tuttavia indicazioni circa gli altri modi per identificare i contribuenti, diversa- mente che dall’utilizzo di un nome. In tale contesto, tenuto altresì conto che – come sancito poc’anzi (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio) – l’Accor- do amministrativo costituisce un mero esempio di applicazione della CDI CH-IT che non ne può né estenderne, né restringerne l’applicazione, oc- corre dunque far riferimento a quanto sancito dalla LAAF e l’OAAF, nella loro versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (cfr. RU 2016 5059; RU 2016 4877), le quali disciplinano le disposizioni procedurali per rispon- dere alle domande raggruppate (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1; parimenti circa il carattere della LAAF quale legge di esecuzione delle CDI, DTF 143 II 224 consid. 6.1; 143 II 136 considd. 4.1-4.4). 3.2.2 Più precisamente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, trova applicazione l’art. 3 cpv. 1 OAAF, nella misura in cui concretizza le regole di diritto internazionale relative alle domande raggruppate (cfr. DTF 143 II 628 consid. 5.3; 143 II 136 consid. 6.2; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.2). Secondo detta disposi- zione, una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all’origine della domanda; b. una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle in- formazioni residente in tale Stato; e. il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f. un commento del diritto applicabile; g. un’esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;
A-3611/2020 Pagina 13 h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una de- scrizione di questo contributo; j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l’autorità ri- chiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali infor- mazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. 3.3 3.3.1 Espresso all’art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza vero- simile delle informazioni – ovvero, la condizione « verosimilmente rile- vante » – per l’applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d’informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio pos- sibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedi- tion ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fi- scali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. e bis del Pro- tocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un’informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assi- stenza o la trasmissione d’informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l’inchiesta o il controllo sottostante. L’apprezza- mento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.3; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.3). 3.3.2 Una domanda di informazioni non costituisce una « fishing expedi- tion » per il semplice fatto che essa non precisa il nome o l’indirizzo (o en- trambi) del contribuente oggetto di un controllo o di inchiesta fiscale. L’iden- tificazione del contribuente deve ciononostante essere possibile con altre
A-3611/2020 Pagina 14 modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.1.2). Ciò è il caso delle domande raggrup- pate, che identificano i contribuenti interessati mediante un modello di com- portamento, la lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo precisando infatti che la condizione « verosimilmente rilevante » può essere soddisfatta an- che nei casi relativi ad una pluralità di contribuenti, identificati con il nome oppure altrimenti (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 di- cembre 2020 consid. 4.2.2.2). Le condizioni per ammettere l’esistenza di una « fishing expedition » sono severe, sicché tale figura va ammessa solo in via eccezionale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.1.2; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1). 3.3.3 Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale le do- mande di assistenza amministrativa che, come quella in esame, non iden- tificano nominalmente le persone interessate devono essere sottoposte a un esame più approfondito, allo scopo di escludere la sussistenza di una « fishing expedition » (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 con- sid. 7.2.3 seg.). Il Tribunale federale ha così stabilito, riferendosi segnata- mente al MC OCSE che, nella propria domanda, l’autorità richiedente deve cumulativamente (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 143 II 136 con- sid. 6.1.2; 143 II 628 consid. 5.2; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 di- cembre 2021 consid. 4.2):
A-3611/2020 Pagina 15 Stato richiedente non deve dimostrare, con una probabilità prossima alla certezza, che il comportamento del contribuente è contrario al diritto fisca- le; dei sospetti concreti sono sufficienti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2). Per determinare se i sospetti esposti sono sufficienti in quest’ottica occorre fondarsi sull’insieme delle circostanze (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2). Il Tribunale federale ha segnatamente ammesso l’esistenza di sospetti suffi- cienti in un caso nel quale una banca svizzera aveva inviato ai propri clienti una lettera informandoli che avrebbe posto fine alla relazione contrattuale qualora essi non le avessero fornito la prova della loro « compliance » fi- scale nei confronti dello stato richiedente. Secondo il Tribunale federale, in un caso del genere, nei confronti dei clienti che non avevano ottemperato a questa richiesta, preferendo quindi porre fine alla relazione contrattuale, vi erano sospetti sufficienti di una violazione del diritto fiscale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.3; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 con- sid. 4.2). 3.4 3.4.1 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) si applica, quale principio d’interpretazione e d’esecuzione dei trattati, nell’ambito dello scambio d’informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente con- futate (« sofort entkräftet ») in ragione di errori, lacune o contradizioni ma- nifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A- 5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1; parimenti sentenza del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). 3.4.2 La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il prin- cipio dell’affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sen- tenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.2; A- 5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.2).
A-3611/2020 Pagina 16 3.4.3 Non si entra nel merito di una domanda di assistenza amministrativa se viola il principio della buona fede, « in particolare se si fonda su infor- mazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero » (cfr. art. 7 lett. c LAAF). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle domande di assistenza fondate sui dati rubati, per reati vanno intesi dei reati effettivamente punibili in Svizzera. Ciò presuppone, oltre all’adempi- mento delle condizioni oggettive della norma penale svizzera di cui si pre- sume la violazione, la competenza ratione loci della Svizzera (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.5.6). L’art. 7 lett. c LAAF mira a concretizzare il principio della buona fede nell’ambito dell’assistenza amministrativa in correlazione con le domande fondate su delle informazioni ottenute mediante reati puniti in Svizzera (cfr. XAVIER OBERSON, La mise en oeuvre par la Suisse de l’art. 26 MC OCDE, in: IFF Forum für Steuerrecht 2012, pag. 17). Nell’am- bito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, la Svizzera può aspet- tarsi che lo Stato richiedente si comporti in modo corretto nei suoi confronti, in particolare in relazione a situazioni che possono rientrare nell’art. 7 lett. c LAAF, e che rispetti gli impegni assunti in merito alle modalità di applica- zione della CDI interessata. Se questo sia il caso o meno è una questione che deve essere decisa in ogni singolo caso. Fatto salvo il caso in cui lo Stato richiedente acquista dati rubati in Svizzera allo scopo di presentare una domanda di assistenza amministrativa, il principio della buona fede tra gli Stati non è violato per il solo fatto che la domanda di assistenza si basa su dati di origine illecita. Inoltre, il rifiuto di uno Stato di confermare l’origine lecita dei dati che hanno portato alla domanda non è di principio sufficiente a qualificare l’approccio come contrario alla buona fede (cfr. sentenza TF 2C_648/2017 del 17 luglio 2018 consid. 3.4). Peraltro, una domanda viola la fiducia legittima che la Svizzera può riporre nell’impegno preso dallo Stato richiedente, se quest’ultimo fornisce la garanzia (« Zusicherung ») che nessuno dei dati rubati a una banca sul territorio svizzero sarà utiliz- zato nel contesto di una domanda di assistenza amministrativa e presenta comunque una tale domanda, in relazione causale diretta o indiretta con i dati rubati. In tal caso, se si è in presenza di dati provenienti da reati effet- tivamente punibili secondo il diritto svizzero (ai sensi della giurisprudenza; cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.5.6), l’art. 7 lett. c LAAF trova applicazione e la Svizzera deve rifiutare l’assistenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.3; A-5662/2020 del 10 mag- gio 2021 consid. 2.4.3). 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le infor- mazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente nei confronti delle perso- ne e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette in- formazioni (cfr. art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT). La giurisprudenza ha ricordato il
A-3611/2020 Pagina 17 carattere personale del suddetto principio, nel senso che lo Stato richie- dente non può utilizzare nei confronti di terzi le informazioni che ha ricevuto tramite l’assistenza amministrativa, a meno che questa possibilità risulti dalle leggi di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato che for- nisce le informazioni autorizzi tale utilizzo (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Sulla base del principio dell’affidamento, la Sviz- zera può ritenere che lo Stato richiedente, con il quale è legato da un ac- cordo di assistenza amministrativa, rispetterà il principio della specialità (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 con- sid. 2.6; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.6). 3.6 3.6.1 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidia- rietà (cfr. lett. e bis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l’adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministra- tiva, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii; 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1). 3.6.2 Il principio della sussidiarietà non implica per lo Stato richiedente d’esaurire l’integralità delle fonti di informazione, bensì quelle abituali. Una fonte d’informazione non può più essere considerata come « abituale » se comporta uno sforzo sproporzionato per lo Stato richiedente – rispetto a una domanda di assistenza amministrativa – o se le probabilità di successo sono considerate molto basse (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2). Il principio della sussi- diarietà risulta, di principio, violato, se lo Stato richiedente ha già emanato una decisione sui punti per i quali richiede l’assistenza e non fornisce alcuna spiegazione comprovante ch’esso intende riconsiderare tale deci- sione. Ciò sancito, non è escluso che uno Stato richiedente possa neces- sitare di informazioni in merito ad una procedura già conclusa, ad esempio se ha motivo di pensare che la decisione possa essere oggetto di revisione. In tal caso, la Svizzera è tuttavia in diritto d’aspettarsi una spiegazione al riguardo, affinché sia possibile comprendere ciò che motiva la domanda di assistenza. Il criterio decisivo per la concessione dell’assistenza ammini- strativa rimane la rilevanza verosimile delle informazioni richieste (cfr. al
A-3611/2020 Pagina 18 riguardo, consid. 3.3.1 del presente giudizio; cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.2; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2). 3.7 Devono essere rispettate pure le norme procedurali applicabili nello Stato richiedente e nello Stato richiesto. L’AFC dispone tuttavia dei poteri procedurali necessari per imporre alle banche di fornire tutti i documenti richiesti che soddisfano la condizione (cfr. consid. 3.3.1 del presente giudi- zio) della rilevanza verosimile (cfr. DTF 142 II 161 consid. 4.5.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.8; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.8). 4. Stabiliti i principi qui applicabili, questo Tribunale rileva come in concreto la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novem- bre 2018, alla base della presente procedura di ricorso, sia già stata og- getto – come detto (cfr. fatti, sub lett. E) – della sentenza pilota del TAF A- 1296/2020 del 21 dicembre 2020 e, successivamente, della sentenza di principio del Tribunale federale 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021. In sunto, il Tribunale federale ha sancito – alla stregua dello scrivente Tribu- nale – che sulla base di detta domanda va concessa l’assistenza ammini- strativa all’Italia. Poiché detta sentenza è qui vincolante in qualità di prece- dente giuridico dell’Alta Corte (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio), se- gnatamente per quanto attiene alla questione dell’ammissibilità di detta do- manda, non vi è di principio alcuna possibilità per il Tribunale di rifiutare l’assistenza amministrativa in deroga alle conclusioni dell’Alta Corte. Ne discende che solo le censure sollevate dal ricorrente in relazione con degli elementi su cui il Tribunale federale non si è pronunciato nella pre- detta sentenza 2C_73/2021, possono essere, di principio, ancora esami- nate in dettaglio dal TAF. Per quanto attiene alle censure già evase dal Tribunale federale, questo Tribunale – come detto, essendo materialmente vincolato – non può invece discostarsi da quanto ritenuto dall’Alta Corte, sicché il loro esame deve limitarsi a richiamare quanto già deciso nella ci- tata sentenza 2C_73/2021 e ad applicarlo al caso concreto. Detto in altri termini, nell’esaminare le censure del ricorrente, in questa sede ci si riferirà principalmente alla citata sentenza 2C_73/2021 – laddove il Tribunale fe- derale si sia già espresso al riguardo – e/o, per quanto necessario, alla successive/precedenti sentenze emanate dal Tribunale statuente al ri- guardo, tra cui la sentenza pilota A-1296/2020 del 21 dicembre 2020.
A-3611/2020 Pagina 19 4.1 Sul piano formale, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale ha sancito – perlomeno implicitamente dichiarandola ammissibile – che la domanda raggruppata italiana di assistenza ammini- strativa del 23 novembre 2018 adempie le esigenze formali di contenuto di cui alla lett. e bis del Protocollo aggiuntivo e dell’art. 3 cpv. 1 OAAF. Ciò cor- risponde altresì a quanto sancito più nel dettaglio dallo scrivente Tribunale, con sentenza A-1296/2020 del 21 dicembre 2020. Per quanto qui neces- sario, il Tribunale ribadisce come detta domanda contenga la lista delle informazioni necessarie alla sua ammissione, e meglio: l’indicazione del periodo fiscale (dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016); una descri- zione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze alla sua origine sulla base di un modello di comportamento ai sensi degli artt. 2 e 3 dell’Accordo amministrativo, allo scopo di identificare un gruppo specifico di contribuenti considerati recalcitranti (i cosiddetti « re- calcitrant account holders ») secondo i criteri ivi esposti; la descrizione delle informazioni richieste (informazioni specifiche sui contribuenti recal- citranti); l’indicazione dello scopo fiscale (la verifica del corretto adempi- mento degli obblighi di dichiarazione delle attività detenute presso un inter- mediario estero e dei correlati redditi da contribuenti residenti in Italia) e delle imposte interessate (imposta sul reddito delle persone fisiche, impo- sta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, obblighi discen- denti dalla legge relativa al monitoraggio fiscale per l’amministrazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche); i motivi per cui si presume che le informazioni si trovino in Svizzera e l’indicazione del detentore delle informazioni (banca B./C.); la descrizione dei motivi per cui si presume che i contribuenti del gruppo non hanno rispettato la norma- tiva fiscale italiana (contribuenti che non si sono conformati alla normativa fiscale italiana e/o non hanno fornito alla banca una prova del rispetto dei loro obblighi fiscali, dopo aver ricevuto da detta banca una lettera d’infor- mazione in merito a tali obblighi fiscali e contenente la comminatoria della chiusura forzata del conto bancario, in caso di mancato ossequio); così come l’indicazione secondo cui la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dell’Italia, ossequia il principio di sussidiarietà e di specialità, ecc. (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 5). In tale contesto ogni eventuale censura relativa al difetto dei requisiti formali non può che essere respinta. 4.2 Pure sul piano materiale, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale ha confermato che la domanda raggruppata ita- liana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 è ammissibile, così come già sancito dal TAF, con sentenza A-1296/2020 del 21 dicembre
A-3611/2020 Pagina 20 2020. In estrema sintesi, detta domanda non costituisce una « fishing ex- pedition » (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio) e non viola né il principio della buona fede (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio), né quello della sussidiarietà (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). 4.2.1 Più nel dettaglio, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale – alla stregua dello scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2021 del 21 dicembre 2020 consid. 6, a cui si rinviano le parti) – ha innanzitutto confermato in modo qui materialmente vincolante che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novem- bre 2018 non costituisce una « fishing expedition » e che le informazioni richieste adempiono la condizione della rilevanza verosimile, nella misura in cui adempie i tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza permettenti di escludere l’esistenza di una « fishing expedition » (cfr. consid. 3.3.3 del presente giudizio per un elenco esaustivo di detti tre requisiti): detta do- manda (1) fornisce una descrizione dettagliata del gruppo sulla base di un modello di comportamento, esponendo i fatti e le circostanze specifiche che hanno spinto l’autorità richiedente italiana a formulare la domanda (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.1), (2) espone il diritto (fiscale) e spiega perché vi sono ragioni per supporre che i contribuenti appartenenti al gruppo non hanno rispettato i propri obblighi (violato il diritto fiscale) (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2), e (3) dimo- stra che le informazioni richieste possono portare all’adempimento degli obblighi fiscali (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.3). Ciò sancito, riguardo in particolare alla seconda condizione, il Tribunale ri- leva più nel dettaglio quanto segue. 4.2.1.1 Per quanto attiene al diritto fiscale applicabile, il Tribunale federale ha sancito che, sebbene la domanda dell’autorità richiedente italiana non lo esponga con precisione (indicando per esempio le norme di diritto tribu- tario italiano pertinenti per il caso di specie), essa indica chiaramente che « i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi de- tenuti all'estero, corrispondendo le relative imposte » (domanda raggrup- pata, punto n. 12 in fine). Per l’Alta Corte, una tale menzione è sufficiente a dimostrare che il diritto tributario italiano impone ai propri contribuenti di indicare nella dichiarazione fiscale la totalità dei redditi e della sostanza mondiali (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2). 4.2.1.2 Circa invece gli elementi fattuali all’origine del sospetto che le per- sone appartenenti al gruppo non hanno rispettato i propri obblighi fiscali, il
A-3611/2020 Pagina 21 Tribunale federale rileva come la domanda raggruppata indichi che qui in- teressati sono i cosiddetti contribuenti italiani recalcitranti, ovvero quei con- tribuenti italiani che durante il periodo fiscale interessato erano titolari di uno o più conti presso la banca B./C., domiciliati o resi- denti in Italia e non hanno reagito alla lettera inviata da detta banca che li informava dei loro obblighi fiscali di regolarizzare i propri conti secondo la normativa fiscale italiana, minacciandoli in caso contrario di sostanziali li- mitazioni all’operabilità del loro conto, assimilate dall’autorità richiedente italiana ad una chiusura forzata del loro conto. Il fondamento su cui poggia la presunzione del mancato rispetto della normativa fiscale italiana risiede dunque nel fatto che, nonostante la lettera della banca, i contribuenti italiani hanno omesso di fornire prove sufficienti del rispetto dei loro obblighi fiscali. Detto fondamento presuppone dunque che una tale lettera sia stata effet- tivamente notificata ai clienti della banca B./C. e che gli stessi non abbiano reagito, rispettivamente non abbiano fornito la prova dell’adempimento dei loro obblighi fiscali (cfr. sentenza del TAF A- 1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 6.1.2). A tal proposito, il Tribunale federale ha confermato che il presente caso è del tutto comparabile alla situazione esaminata nella DTF 143 II 136, dove esso ha ammesso l’esistenza di sospetti sufficienti di una violazione del diritto fiscale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.3), così come sancito dal Tribu- nale statuente (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 6.1.3). Anche nel caso in disamina, infatti, la banca ha inviato ai propri clienti italiani una lettera nella quale indicava che, qualora gli inte- ressati non avessero fornito la prova di essere in regola con il fisco italiano, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Come nella DTF 143 II 136, poi, la domanda raggruppata for- mata dall’autorità richiedente italiana riguardava appunto i contribuenti che avevano ricevuto una lettera di questo tipo e non avevano fornito alla banca prove sufficienti del rispetto dei propri obblighi fiscali. Il Tribunale federale ha dunque ritenuto che la presenza di concreti sospetti in merito alla viola- zione dei propri obblighi fiscali da parte dei membri del gruppo oggetto della domanda deve essere ammessa anche nel caso di specie (cfr. citata sen- tenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2). Ciò posto, in presenza di un tale modello di comportamento, lo scrivente Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, essenziale per l’ammissibilità della domanda raggruppata – e dunque per la sua delimitazione rispetto alle « fishing expeditions » inammissibili – è la prova che i contribuenti abbiano preso conoscenza di una tale lettera, alla quale non hanno dato seguito. Nel caso di un « fermo banca » (ossia la
A-3611/2020 Pagina 22 trattenuta della corrispondenza presso la banca a disposizione del cliente) si può partire dal presupposto che un cliente della banca consulti regolar- mente la propria corrispondenza bancaria, in ogni caso nel termine di un anno. Non è infatti credibile – visti i rischi economici di una corrispondenza in fermo banca (p. es. la finzione della notifica che determina il decorrere dei termini) e gli sviluppi attuali nell’ambito del diritto fiscale internazionale – che un cliente non prenda conoscenza degli scritti della banca durante un anno (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.4.3; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 6.1.3). 4.2.1.3 Per quanto attiene più in particolare alla problematica dell’esistenza o meno della lettera 3 febbraio 2014 allegata alla domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, il Tribunale fe- derale ha sancito che poco importa che detta domanda menzionasse in un primo tempo una lettera 3 febbraio 2014, il cui invio effettivo ai clienti della banca non ha potuto essere dimostrato. La descrizione del modello di com- portamento contenuta nella domanda in parola prevedeva infatti, in modo generico, che « [...] il titolare dell’attività finanziaria ha ricevuto una lettera di B., ora C. in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello “Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Volun- tary Disclosure)” o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti [...] ». Il Tribunale federale ha poi rilevato che, in corso di procedura, è emerso che una lettera dal contenuto analogo è stata inviata dalla banca B./C. il 20 febbraio 2015 a oltre 10'000 clienti e che le informazioni trasmesse da detta banca all’autorità inferiore si riferiscono a quest’ultima lettera. In tale contesto, il Tribunale federale ha sancito che il riferimento alla lettera del 3 febbraio 2014 non ha quindi alcuna conseguenza sull’ammissibilità della predetta domanda raggruppata (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 con- sid. 4.3.2). Tale è altresì la conclusione dello scrivente Tribunale, che nella sentenza pilota A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 ha sancito che il fatto che la lettera 3 febbraio 2014 non sia quella che è stata effettivamente in- viata ai clienti della banca B./C., non rende automatica- mente inammissibile la domanda raggruppata, dal momento che è appu- rato che un’altra lettera della predetta banca, di contenuto analogo e datata 20 febbraio 2015, è stata effettivamente trasmessa ai clienti, così come prescritto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 considd. 6.5.1-6.5.3). Ora, riguardo poi al tenore della lettera 20 febbraio 2015 della banca B./C. (minaccia di restrizioni all’utilizzo del conto) che non
A-3611/2020 Pagina 23 corrisponde esattamente a quanto esposto nella predetta domanda rag- gruppata (minaccia di chiusura forzata del conto), il Tribunale federale ha confermato quanto stabilito dallo scrivente Tribunale (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 6.2; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 di- cembre 2020 consid. 6.5.4). Il Tribunale federale ha infatti sancito che que- sto elemento non porta ad escludere gli interessati dal modello di compor- tamento descritto dall’autorità richiedente italiana nella propria domanda. Effettivamente, alla base dell’esigenza relativa alla ricezione di una lettera della banca contenente la minaccia della chiusura del conto, vi era il pro- posito di identificare i clienti il cui comportamento destava sufficienti so- spetti di una violazione dei propri obblighi fiscali. Il modello di comporta- mento descritto nella domanda raggruppata serviva appunto a limitare la stessa ai clienti che non erano in regola con il fisco italiano, in quanti questi ultimi erano posti davanti al dilemma consistente nello scegliere se (i) di- chiarare i propri averi all'autorità italiana, oppure (ii) chiudere il conto. In tale ottica, come ritenuto dallo scrivente Tribunale, l’Alta Corte ha sancito che le restrizioni al conto preannunciate nella lettera 20 febbraio 2015 era- no di una tale gravità che nessun cliente le avrebbe tollerate, se non per motivi di evasione fiscale. Tali restrizioni erano così significative (divieto di prelevamento in contanti, forte limitazione a bonifici e trasferimenti di titoli), da rendere la continuazione della relazione finanziaria praticamente inutile per il cliente non in regola con il fisco. La minaccia di simili restrizioni era dunque assimilabile alla minaccia di chiusura forzata del conto, in quanto le due misure avevano in concreto lo stesso effetto dissuasivo. A ciò si ag- giunge che, secondo il Protocollo aggiuntivo, il riferimento a informazioni verosimilmente rilevanti ha lo scopo di « garantire uno scambio di informa- zioni in ambito fiscale il più ampio possibile » (lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo), ciò che si oppone all’adozione di un approccio eccessivamente formalista (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 6.2). 4.2.2 Con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale fede- rale – come lo scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 7.1, a cui si rinviano le parti) – ha poi confermato che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 non viola l’art. 7 lett. c LAAF relativo al principio della buona fede, nella misura in cui non vi è alcun indizio del fatto che detta domanda sarebbe stata fondata su atti illeciti (reati ai sensi del diritto sviz- zero), segnatamente in correlazione con la lettera 3 febbraio 2014 della B./C. ivi allegata (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 7.2; parimenti consid. 3.4.3 del presente giudizio circa i requisiti per ammettere una violazione del principio della buona fede). L’Alta Corte ha infatti indicato che il semplice fatto che la predetta lettera 3 febbraio 2014
A-3611/2020 Pagina 24 non sia in concreto stata spedita ai clienti della banca, e che ne sia invece poi stata inviata una – dal contenuto quasi identico – il 20 febbraio 2015, non prova nulla quanto alla provenienza illecita di tale lettera. La forte so- miglianza tra questi due documenti esclude del resto che la lettera 3 feb- braio 2014 sia un falso creato a bella posta dall’autorità richiedente italiana a sostegno della sua domanda raggruppata. Il Tribunale federale ha altresì ribadito che, tenuto conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente, non occorre – salvo nel caso in cui tale presunzione va rove- sciata, ciò che non è qui il caso – provarne l’esistenza (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 7.2). Detto in altri termini, nella fattispecie, l’au- torità inferiore e l’autorità richiedente italiana non erano dunque tenute a fornire la prova del rispetto del principio della buona fede, rispettivamente l’autorità inferiore non aveva motivo di indagare ulteriormente al riguardo (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 7.1.2). 4.2.3 Con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale fede- rale – al pari dello scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 7.2, a cui si rinviano le parti) – ha altresì con- fermato che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 rispetta il principio della sussidiarietà. L’Alta Corte ha in particolare ribadito che, in assenza di elementi concreti che vi si op- pongono, non vi è ragione di rimettere in discussione le spiegazioni fornite dall’autorità richiedente italiana in merito al rispetto del principio della sus- sidiarietà, in concreto l’indicazione secondo cui « [...] sono stati esauriti tutti i mezzi interni di indagine fatta eccezione per quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate [...] » (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 8; parimenti consid. 3.6.2 del presente giudizio). 4.2.4 Ora, nel suo gravame, il ricorrente contesta che la domanda raggrup- pata italiana del 23 novembre 2018 si possa fondare sull’Accordo ammini- strativo come preteso dall’autorità richiedente, non rientrando quest’ultimo nella normativa internazionale applicabile. Inoltre, precisa che, anche qua- lora si volesse per ipotesi ritenere legittima l’applicabilità dell’Accordo am- ministrativo, le condizioni di ricevibilità poste (in particolare dall’art. 4) non sarebbero adempiute in quanto – da un lato – la lettera del 3 febbraio 2014 non è mai stata spedita/ricevuta, essendo stata trasmessa unicamente la comunicazione “nuove disposizioni per la clientela con residenza fiscale in Italia” del 20 febbraio 2015 e – d’altro lato – entrambi gli scritti in ogni caso non preannunciavano una chiusura forzata del conto in assenza della prova della conformità fiscale, bensì unicamente delle restrizioni dell’ope- ratività. Egli ritiene altresì che la domanda di assistenza amministrativa ita-
A-3611/2020 Pagina 25 liana esula dal campo di applicazione temporale della normativa conven- zionale, essendo le comunicazioni del 3 febbraio 2014 e del 20 febbraio 2015 anteriori al 23 febbraio 2015, data a partire dalla quale si applicano le disposizioni del Protocollo di modifica concluso il medesimo giorno. In- fine, a suo dire la richiesta italiana configura una ricerca indiscriminata e generalizzata di informazioni e viola il principio della buona fede, dal mo- mento che la lettera del 3 febbraio 2014 allegata alla domanda di assi- stenza amministrativa da parte dell’autorità richiedente non era all’evi- denza autentica, ciò che avrebbe comportato un rovesciamento della pre- sunzione di buona fede di cui lo stato richiedente di principio gode (cfr. ri- corso del 16 luglio 2020). 4.2.5 Le censure sollevate non possono che essere respinte. Gli argomenti addotti dal ricorrente circa l’ammissibilità della domanda raggruppata ita- liana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, non sono infatti nuovi o tali da rimettere in discussione quanto già sancito dallo scrivente Tribunale con sentenza pilota A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 e dal Tri- bunale federale con sentenza di principio 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio). È infatti la predetta do- manda raggruppata in quanto tale che è stata ritenuta ammissibile dal Tri- bunale federale. Al riguardo con la menzionata sentenza l’Alta Corte ha già chiarito che l’Accordo amministrativo – poco importa sapere se sia o meno “vincolante” – non può contraddire lo spirito e gli scopi della CDI CH-IT su cui si fonda e, in particolare, non può dunque rivelarsi più restrittivo di quest’ultima. Pertanto, le persone interessate dalla richiesta di informazioni non possono fondarsi sull’Accordo amministrativo per opporsi alla do- manda raggruppata italiana, essendo la stessa conforme alla CDI CH-IT e al relativo Protocollo aggiuntivo. Il ricorrente non può dunque essere se- guito allorquando ritiene la domanda di informazioni inammissibile in quanto fondata sull’Accordo amministrativo o in quanto contraria alle di- sposizioni dello stesso (cfr. in particolare il consid. 3.1.2 del presente giu- dizio). D’altro canto, come sancito dal Tribunale federale nella citata sen- tenza di principio, poco importa se la domanda raggruppata menzionasse in un primo tempo la lettera del 3 febbraio 2014, il cui invio effettivo ai clienti della banca non ha potuto essere dimostrato: il riferimento a tale lettera e la mancata ricezione della stessa da parte del ricorrente, non ha infatti al- cuna conseguenza sull’ammissibilità della domanda raggruppata (sen- tenza TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2). Il ricorrente non può neppure essere seguito laddove ritiene irricevibile la domanda di assistenza amministrativa ratione temporis in quanto le menzionate lettere della banca del 3 febbraio 2014 e del 20 febbraio 2015 sono entrambe precedenti all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015.
A-3611/2020 Pagina 26 Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni convenzionali applica- bili a decorrere dal 13 luglio 2016, la richiesta di informazioni – che data del 23 novembre 2018 – è stata infatti limitata al periodo 23 febbraio 2015 – 31 dicembre 2016. È pertanto irrilevante sapere quando la banca ha no- tificato la lettera in questione, non essendo stata richiesta la trasmissione di informazioni in merito alla stessa, rispettivamente nessuna informazione in merito al periodo in cui la lettera è stata recapitata al cliente (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Peraltro, sia questo Tribunale che il Tribunale federale hanno già confermato la ricevibilità della domanda raggruppata italiana anche sotto questo profilo (v. in particolare sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 3.2). Per quel che concerne infine la censura relativa alla buona fede dello Stato richiedente in relazione allo scritto del 3 febbraio 2014, è qui sufficiente rinviare al consid. 7 della menzionata sentenza del TF 2C_73/2021, in cui l’Alta Corte ha già stabilito come non vi sono indizi che la richiesta di assi- stenza amministrativa in esame sia fondata su atti illeciti o che la lettera del 3 febbraio 2014 sia un falso creato ad hoc dall’autorità richiedente (v. anche consid. 4.2.2 del presente giudizio). 5. 5.1 Constatata l’ammissibilità della domanda raggruppata italiana di assi- stenza amministrativa del 23 novembre 2018, occorre ancora stabilire se il ricorrente rientra o meno nel modello di comportamento (lecitamente) ivi descritto dall’autorità richiedente italiana. 5.2 Al riguardo il Tribunale adito rileva innanzitutto che da un esame dell’in- carto – e meglio dalla documentazione fornita dalla B._______ (cfr. doc. 18 dell’incarto prodotto dall’autorità inferiore su chiave USB [di seguito: inc. AFC]) – e come rimasto incontestato, risulta che durante il periodo in- teressato dalla predetta domanda raggruppata (ossia dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016) il ricorrente era domiciliato in Italia ed era titolare di un conto bancario presso la B._______, sul quale erano depositati il 28 febbraio 2015 CHF (...). È inoltre incontestato che gli sia stata notificata la lettera del 20 febbraio 2015, che informava delle importanti restrizioni dei servizi bancari applicate in caso di mancata prova della conformità fiscale del proprio conto presso la predetta banca (cfr. consid. 9.1.2 del ricorso, nonché doc. 18.2 inc. AFC). Ad ogni buon conto, il ricorrente aveva impo- stato il fermo posta in banca e quest’ultima ha attestato come sia trascorso oltre un anno tra la notifica della lettera del 20 febbraio 2015 e la chiusura del conto rispettivamente la notifica del decreto di edizione del 29 marzo
A-3611/2020 Pagina 27 2019 (cfr. consid. 4.2.1.2 del presente giudizio e doc. 18.2 inc. AFC). Infine, dagli atti all’incarto – e come giustamente evidenziato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, consid. 8) – risulta che il ricorrente non ha rea- gito a detta lettera fornendo alla banca la prova della sua conformità alla normativa fiscale italiana. Ciò che non viene peraltro neppure sollevato o contestato dall’interessato. A tal proposito, egli sostiene tuttavia che la re- lazione in questione era un conto nominativo soggetto a ritenuta d’imposta ai sensi della normativa all’epoca in vigore e pertanto detenuto legittima- mente senza che fosse necessaria alcuna notifica in merito. Ritiene dun- que che le informazioni richieste non possono essere considerate “verosi- milmente rilevanti”. In questa sede, è tuttavia irrilevante sapere se il ricor- rente avrebbe potuto o dovuto essere imposto o meno sugli averi del conto presso B._______, né se la regolarizzazione degli averi di cui egli dispo- neva avrebbe modificato la sua situazione fiscale in Italia. La concessione dell’assistenza amministrativa non dipende infatti dalla questione se il ri- corrente abbia soggettivamente voluto o meno regolarizzare i propri averi detenuti in Svizzera, né tantomeno dalla situazione patrimoniale del conto di cui era titolare durante il periodo oggetto della domanda, bensì unica- mente dalla questione s’egli abbia oggettivamente fornito alla banca la prova di detta regolarizzazione nel termine impartito (cfr. consid. 3.3.1). Ciò che non risulta essere il caso, né tantomeno il ricorrente lo pretende, nell’evenienza concreta. Ne consegue che si deve dunque concludere che egli rientra nel modello di comportamento in oggetto e che la trasmissione delle informazioni è ammissibile. 6. 6.1 Nel proprio gravame, il ricorrente lamenta infine una violazione delle garanzie procedurali, sotto forma di grave e quindi irrimediabile violazione del diritto di essere sentito, in particolare dell’obbligo di motivazione. Egli sostiene infatti che la decisione impugnata abbia un taglio troppo generico, difettando segnatamente di un esame delle circostanze del caso concreto. Inoltre, l’autorità inferiore non si sarebbe sufficientemente confrontata con le obiezioni puntuali e circostanziate sollevate con le osservazioni del 18 marzo 2020 (cfr. consid. 4 del ricorso). Pertanto chiede un rinvio degli atti all’amministrazione affinché faccia fronte alle menzionate carenze. 6.2
A-3611/2020 Pagina 28 6.2.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio- lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'auto- rità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). 6.2.2 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve in particolare essere dedotto il diritto per l'in- teressato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di par- tecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determi- narsi al riguardo (DTF 135 I 279 consid. 2.3 e 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende inoltre l'ob- bligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Esso ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della deci- sione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pro- nunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 con- sid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372). 6.2.3 Invero l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le allegazioni di parte e esaminare dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione glo- bale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'a- vere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sen- tenza del TAF C-2183/2013 del 28 gennaio 2015 consid. 9.2.3). Peraltro, l'esigenza della motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'esercizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.3 e relativi riferimenti nonché sentenza del TF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009 consid. 5.1). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta di norma l'annullamento della decisione, senza che il ri- corrente debba dimostrare un interesse, in altri termini indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 118 Ia 17 consid. 1; 117 Ia 7 consid. 1a e 115 Ia 10 consid. 2a).
A-3611/2020 Pagina 29 6.2.4 Va poi rammentato che quando il Tribunale federale controlla l'appli- cazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., esso ne determina il contenuto e la portata in funzione della situazione concreta e tenuto conto degli interessi in gioco (DTF 123 I 63 consid. 2d pag. 68 seg.). Vanno in particolare considerati, da un lato, il pregiudizio alla situazione dell'interessato così come risulta dalla decisione che deve essere adottata e, dall'altro, l'importanza e l'ur- genza dell'intervento amministrativo (sentenza del TF 2P.63/2003 del 29 luglio 2003 consid. 3.2). In generale, quanto più la decisione che ci si ap- presta a prendere è suscettibile di pregiudicare la posizione dell'interes- sato, tanto più il diritto di essere sentito di quest'ultimo va accordato e rico- nosciuto ampiamente (cfr. DTF 105 Ia 193 consid. 2b/cc pag. 197; cfr. pure sentenza 2P.46/2006 del 7 giugno 2006 consid. 4.3 con riferimenti). Oc- corre inoltre ugualmente tenere conto delle garanzie che la procedura offre alla difesa dell'interessato; in particolare, ci si mostrerà meno esigenti con la stretta osservanza del diritto di essere sentito se è data la possibilità di portare la contestazione davanti a un'autorità di ricorso dotata di pieno po- tere di esame (DTF 123 I 63 consid. 2d pag. 69 seg.; DTF 111 Ia 273 con- sid. 2b), a condizione però che la violazione non sia di particolare gravità (DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72). 6.2.5 Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sen- tito – nella misura in cui essa non sia grave – è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Giova inoltre precisare che anche in caso di grave violazione del diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere sentito – della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con ri- ferimenti). 6.3 In concreto il Tribunale rileva – come peraltro rettamente evidenziato dall’AFC con la risposta di causa (cfr. risposta consid. 3 e segg.) – che all’autorità amministrativa, specie in procedimenti della cosiddetta ammini- strazione di massa (“Massenverwaltung”), è di principio permesso ricorrere a paragrafi standardizzati, a condizione che il provvedimento contenga nondimeno una motivazione lineare, comprensibile e appropriata (cfr. sen- tenza del TAF A-2304/2018 del 14 agosto 2019 consid. 1.5.3.2 e KNEUBÜH- LER LORENZ / PEDRETTI RAMONA in: Christoph Auer/Markus Müller/Benja-
A-3611/2020 Pagina 30 min Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, 2019, N 10 e 18 ad art. 35). Nel caso in esame va da sé che i paragrafi standardizzati permettono in primo luogo di contestualizzare il procedimento del ricorrente all’interno della domanda raggruppata di assi- stenza amministrativa in materia fiscale del 23 novembre 2018, risultando pertanto non solo utili ma anche necessari per un corretto apprezzamento della fattispecie. Nondimeno, la decisione del 15 giugno 2020 contiene al- tresì un’analisi dettagliata delle particolarità del caso concreto (cfr. consid. 8.1 a 8.5). Inoltre l’autorità inferiore si è pure espressa in dettaglio sulle osservazioni del 18 marzo 2020 (cfr. in particolare consid. 8.6). Da quanto precede discende quindi che la decisione impugnata è stata motivata in modo tale da permettere al ricorrente di comprendere le considerazioni su cui si è fondata l’autorità inferiore e di impugnarla con cognizione di causa, ciò che ha peraltro fatto con il gravame del 16 luglio 2020. 6.4 In definitiva, la censura di violazione del diritto di essere sentito è infon- data e pertanto deve essere respinta. 7. 7.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Nella misura in cui il qui ricorrente rientra nel modello di comportamento alla sua base, è dunque a giusta ragione che l’autorità inferiore ha conces- so nei suoi confronti l’assistenza amministrativa in materia fiscale all’Italia. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la domanda di assistenza in oggetto o annullare la decisione impugnata, così come invece postulato dal ricorrente nel suo gravame. 7.2 Ciò sancito, va da ultimo ancora sottolineato che le persone menzio- nate nella documentazione bancaria sono protette dal principio della spe- cialità di cui all’art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT, precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Tenuto conto dell’esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità sia sul piano nazionale che internazionale, in particolare sulla sua componente personale, è qui opportuno che l’autorità inferiore informi espressamente l’autorità richiedente italiana in ordine alle restrizioni d’uso delle informazioni trasmesse (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio; pari- menti sentenza del TAF A-5309/2019 del 3 dicembre 2020 consid. 5.6). L’autorità inferiore dovrà dunque precisare e riferire all’autorità richiedente italiana quanto sancito al punto n. 2 del dispositivo del presente giudizio.
A-3611/2020 Pagina 31 7.3 In definitiva, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso del ricorrente integralmente respinto, con le precisazioni all’attenzione dell’autorità inferiore di cui al consid. 7.2 circa il principio di specialità. 8. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente qui integralmente soccom- bente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in CHF 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’an- ticipo spese di CHF 5'000.- da lui versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione al ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). 9. Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa in- ternazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricor- suale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo com- petente a determinare il rispetto di tali condizioni.
(Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-3611/2020 Pagina 32 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L’autorità inferiore deve informare l’autorità richiedente italiana che le in- formazioni trasmesse e ottenute nel quadro della assistenza amministra- tiva richiesta possono essere utilizzate unicamente nel procedimento che riguarda A._______ conformemente all’art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT. 3. Le spese processuali di CHF 5'000.- sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà intera- mente detratto dall’anticipo spese di CHF 5'000.- versato a suo tempo dal ricorrente. 4. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all’autorità inferiore.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
A-3611/2020 Pagina 33 Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
A-3611/2020 Pagina 34 Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [... ]; atto giudiziario)