Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-3074/2011
Entscheidungsdatum
29.08.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A­3074/2011 Sentenza del 29 agosto 2011 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Beat Forster e André Moser, cancelliere Federico Pestoni. Parti A., patrocinato dall'Avv. B., ricorrente, contro AlpTransit San Gottardo SA, Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna, controparte, e Commissione federale di stima del 13° Circondario (Ticino­Grigioni), casella postale 1018, 6501 Bellinzona, autorità inferiore. Oggetto Espropriazione ­ anticipata immissione in possesso.

A­3074/2011 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione dell'8 maggio 2001 – frattanto cresciuta in giudicato – il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani per la tratta C., Nodo D., facente parte della nuova linea ferroviaria transalpina del San Gottardo. In tale occasione, le particelle n. (...) e (...) RFD del Comune di E., di proprietà del signor A., sono state oggetto di espropriazione totale e definitiva. B. Con decisione del 22 febbraio 2011 – anch'essa cresciuta in giudicato – il DATEC ha approvato la modifica del progetto "Nodo D." presentato da AlpTransit San Gottardo SA, confermando l'espropriazione totale e definitiva delle particelle n. (...) e (...) RFD del Comune di E., di proprietà del signor A.. C. Con istanza dell'8 aprile 2011 l'espropriante ha chiesto l'anticipata immissione in possesso a far tempo dal 5 settembre 2011. D. Con decisione del 27 aprile 2011 la Commissione federale di stima ha concesso ad AlpTransit San Gottardo SA l'anticipata immissione in possesso delle particelle n. (...) e n. (...) RFD del Comune di E. a far tempo dal 5 settembre 2011, seguita dal relativo ordine – con comminatoria di sanzioni penali ex art. 292 CPS – al signor A., espropriato, di non ostacolare l'accesso alle particelle predette e di non intralciare l'esecuzione dei lavori che saranno intrapresi sulle stesse. E. Con ricorso del 30 maggio 2011 il signor A. ha chiesto l'annullamento della decisione testé citata nonché il mantenimento dell'effetto sospensivo. F. Con decisione superprovvisionale del 1° giugno 2011, lo scrivente Tribunale ha tolto l'effetto sospensivo al predetto ricorso. G. Con decisione incidentale del 23 giugno 2011, sentite le parti, lo scrivente Tribunale ha confermato la decisione superprovvisionale del 1° giugno

A­3074/2011 Pagina 3 2011 revocando, in via provvisionale, l'effetto sospensivo al ricorso del 30 maggio 2011. H. Con scritto del 18 luglio 2011 la controparte ha preso posizione nel merito della vertenza rinviando in buona sostanza alle tesi già esposte dinanzi all'autorità inferiore con istanza dell'8 aprile 2011. Inoltre, la controparte ha ulteriormente esposto – ancorché presunta – l'urgenza della propria richiesta. I. Con scritto del 19 luglio 2011 l'autorità inferiore ha prodotto lo scritto 14 luglio 2011 con cui il ricorrente ha comunicato di non poter ottemperare le richieste di sgombero a causa di problemi finanziari, l'istanza 18 luglio 2011 con la quale la controparte ha chiesto l'adozione di misure provvisionali ex art. 41 PA e la propria decisione superprovvisionale del 19 luglio 2011 con la quale ha parzialmente accolto le richieste della controparte. J. Con conclusioni del 25 luglio 2011 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni finali per mezzo delle quali, senza contestare l'urgenza e l'importanza dell'opera ferroviaria in costruzione, lamenta difficoltà logistiche e finanziarie che gli impedirebbero di effettuare lo sgombero dei sedimi espropriati entro il termine richiesto. K. Con decisione del 28 luglio 2011 la CFS ha ordinato l'esecuzione forzata della decisione qui impugnata, incaricando – con l'eventuale appoggio della polizia – una ditta terza di procedere allo sgombero ed ordinando altresì al ricorrente di non ostacolare l'accesso alle particelle. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

A­3074/2011 Pagina 4 Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711). Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In quanto destinatario della decisione impugnata, il ricorrente, proprietario delle particelle n. (...) e n. (...) RFD del Comune di E._______ – entrambe oggetto di espropriazione totale e definitiva poiché direttamente toccate dal progetto relativo alla nuova linea ferroviaria del San Gottardo (tratta C., Nodo D.) ed oggetto della contestata anticipata immissione in possesso – ha senz'altro qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 a ed., Berna 2011, p. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenze del TAF del 29 settembre 2009 nella causa A­5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010 nella causa A­344/2009, consid. 2.2 e riferimenti citati).

A­3074/2011 Pagina 5 3. Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria di ricorso ­ anche se dispone di un potere di cognizione completo ­ eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratta di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le questioni tecniche toccano la sicurezza, il riserbo dell'autorità di ricorso sarà ancora più grande (DTAF 2008/18 consid. 4). Quando si devono giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà senza validi motivi dall'apprezzamento di detta autorità (DTF 131 II 683, consid. 2.3.2, DTF 133 II 39 consid. 3; cfr. anche ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesvervaltungsgericht, pag. 75, n.m. 2.154 e segg.). 4. Risulta dai fatti suesposti che il ricorrente contesta una decisione d'anticipata immissione in possesso presa dal Presidente della CFS del 13° Circondario. In sostanza, il ricorrente invoca una violazione dell'art. 76 cpv. 4 LEspr – in quanto l'autorità di prima istanza non avrebbe valutato correttamente il danno contemplato da questa disposizione –, una violazione dell'art. 18k Lferr della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) – in quanto il ricorrente avrebbe chiesto alla controparte, durante gli anni passati, di aiutarlo a trovare delle soluzioni – ed una violazione del principio di proporzionalità in quanto il lasso di tempo accordato per lo sgombero del voluminoso materiale stoccato sulle particelle in questione sarebbe troppo corto. 5. Secondo l'art. 76 cpv. 1 LEspr, l'espropriante può chiedere, in ogni momento, d'essere autorizzato a prendere possesso del diritto o a esercitarlo già prima del pagamento dell'indennità, purché provi che l'impresa sarebbe altrimenti esposta a notevoli pregiudizi (cfr. HEINZ HESS/ HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, vol I, n. 6 ad art. 76 LEspr). Il Presidente della Commissione federale di stima – o, nel caso dell'art. 76 cpv. 2 seconda frase LEspr., la Commissione medesima – decide sull'istanza di anticipata immissione in possesso al più presto nella procedura di conciliazione (art. 76 cpv. 2 prima frase LEspr). L'art. 76 cpv. 4 LEspr dispone che l'autorizzazione deve essere data, sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare una domanda d'indennità oppure che questo esame possa essere reso possibile da taluni provvedimenti, quali fotografie, schizzi o altro.

A­3074/2011 Pagina 6 Nondimeno, fintanto che non sia stata presa una decisione definitiva sulle opposizioni alle espropriazioni e le domande secondo gli art. 7 a 10 LEspr, l'autorizzazione deve essere data soltanto nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero successivamente ammesse (cfr. sentenza del Tribunale federale 1E.16/2011 del 13 novembre 2001 consid. 2a; sentenze del TAF del 22 marzo 2010 nella causa A­6324/2009, consid. 3 e del 28 luglio 2010 nella causa A­3726/2010, consid. 2). 5.1. In sede di ricorso, pur riconoscendo il rispetto formale delle condizioni poste dall'art. 76 LEspr, il ricorrente contesta la valutazione operata dall'autorità inferiore in virtù del suo cpv. 4. Seguendo la sua argomentazione, pare di capire che il danno irreparabile al quale egli si riferisce per contestare il rispetto della citata norma, è quello legato allo sgombero del materiale o, semmai, alle conseguenze possibili della soppressione dell'uso del fondo anche per i terzi ai quali egli ha affittato parte dei sedimi in questione. 5.2. Nella fattispecie, posto che sono già stati effettuati i rilievi del caso, l'anticipata immissione in possesso non impedirebbe l'esame della domanda di indennità. In ogni caso, il ricorrente non ha mai nemmeno sostenuto il contrario. Per quanto riguarda il danno irreparabile a cui sembra appellarsi il ricorrente e che, a suo dire, l'autorità inferiore non avrebbe considerato, l'art. 76 cpv. 4 LEspr risulta totalmente inefficace. In effetti, come considerato qui sopra (consid. 5) un simile paventato danno ai sensi dell'art. 76 cpv. 4 LEspr può essere sollevato finché la procedura espropriativa non è terminata. Non si tratta dunque di un danno legato alle conseguenze dell'espropriazione, che vanno poi valutate nell'ambito del calcolo dell'indennità: questa disposizione tratta del danno irreparabile in caso d'anticipata immissione in possesso prima dell'espropriazione e, più precisamente, nell'ipotesi che una tale misura impedisca poi di calcolarne l'indennità. In casu, l'espropriazione delle particelle n. (...) e (...) RFD di E._______ è stata sancita con la decisione di approvazione dei piani dell'8 maggio 2001 e confermata con la decisione di approvazione della modifica dei piani del 22 febbraio 2011, entrambe cresciute in giudicato. Nei fatti, poi, non viene neppure dimostrato in che cosa l'anticipata immissione in possesso impedirebbe il calcolo ulteriore dell'indennità. 6. L'art. 18k Lferr, lex specialis qui applicabile – sulla base del quale il presidente della Commissione di stima può, fondandosi su una decisione

A­3074/2011 Pagina 7 esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’anticipata immissione in possesso (DTF 133 II 130 consid. 3.3) – completa la citata regolamentazione disponendo in modo particolare la presunzione secondo cui, senza tale provvedimento, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio (cfr. sentenza del Tribunale federale 1E.2/2001 del 5 giugno 2001 consid. 5a). Detta presunzione legale può essere sovvertita soltanto con contestazioni puntuali e preminenti, posto che affermazioni generiche non sortirebbero alcun effetto in questo senso (cfr. sentenza del Tribunale federale 1E.16/2001 del 13 novembre 2001 consid. 2b). L'art. 18k Lferr rinvia "per il rimanente" all'art. 76 LEspr di cui sopra. Nella misura in cui, come già considerato, l'art. 76 cpv. 4 LEspr non è pertinente nella fattispecie, si deve considerare il rinvio dell'art. 18k Lferr al "rimanente" dell'art. 76 LEspr come l'espressione generica del principio di proporzionalità (ved. consid. 7 e segg. qui di seguito), posto però che, come già pure considerato, la lex specialis della Lferr pone una presunzione di danno all'espropriante. 6.1. Dalla decisione impugnata rispettivamente dal programma delle opere risulta che, nella fattispecie, i lavori concernenti i fondi oggetto della presente vertenza dovrebbero iniziare nel mese di settembre del 2011. A tal proposito, giova ricordare – come peraltro evidenziato dalla controparte e dall'autorità inferiore – che le interconnessioni del progetto ferroviario con gli interventi riguardanti altre infrastrutture (autostrada e strada cantonale) esigono una particolare programmazione e coordinazione che mal si conciliano con eventuali ingiustificate dilazioni. Pertanto il significativo pregiudizio che subirebbe la controparte e la relativa urgenza del provvedimento qui impugnato non sono solo presunti, ma risultano persino dall'evidenza dei fatti. 6.2. Dal canto suo, il ricorrente, sia durante l'istanza precedente, sia nel presente ricorso, non contesta in alcun modo né la prossimità dell'inizio dei lavori né tantomeno l'urgenza per la controparte di poter disporre delle particelle di sua proprietà. Non s'intravede pertanto in che modo la CFS avrebbe violato l'art. 18k Lferr. Questo gravame va quindi respinto. 7. In sostanza, il ricorrente si limita ad avversare il provvedimento che qui ci occupa adducendo motivazioni legate alla tempistica ed alla logistica dello sgombero dei sedimi in questione, sui quali, oltre all'abitazione famigliare, egli espleta la propria attività commerciale costituita in gran

A­3074/2011 Pagina 8 parte da pesanti oggetti di granito. Proprio per questo motivo, il ricorrente ritiene impensabile che egli riesca a traslocare tutto il materiale presente sulle particelle oggetto dell'anticipata immissione in possesso entro la data prevista dalla decisione dell'autorità inferiore, posto che, a suo dire, per tale esercizio occorrerebbero indicativamente un'ottantina di giorni. In questo contesto, egli rimprovera alla controparte di avere richiesto tardivamente l'anticipata immissione in possesso. Inoltre, il ricorrente – che pure lamenta l'aspetto finanziario di una tale operazione – afferma di non avere, al momento degli spazi alternativi ove collocare il materiale in parola, visto che, la particella n. (...) RFD di F._______ da egli acquistata in alternativa alle due espropriate ha una superficie inferiore che non ne consentirebbe l'intero deposito. 7.1. Come ricordato in precedenza, il principio della proporzionalità dev'essere rispettato in ogni attività dello Stato, segnatamente quando, come nella fattispecie, l'attività in questione lede un diritto costituzionale come quello della garanzia della proprietà sancita dall'art. 36 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101). Il principio della proporzionalità, sancito in linea di massima dagli art. 5 cpv. 2 Cost e 36 cpv. 3 Cost (per quanto riguarda precisamente la garanzia della proprietà), impone, come condizione necessaria ad ogni restrizione dei diritti fondamentali, che vi sia un rapporto ragionevole fra lo scopo d'interesse pubblico perseguito ed il mezzo scelto per realizzarlo (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/San Gallo, 2010, p. 133ss). Anzitutto, è quindi necessario che lo scopo sia d'interesse pubblico, condizione, questa, che non è in nessun caso rimessa in questione, nemmeno da parte del ricorrente. Senza dilungarsi inutilmente, lo scrivente Tribunale rimanderà a quanto considerato in precedenza (consid. 6.1). Tali lavori, che coinvolgono sia la costruzione della linea ferroviaria del San Gottardo, sia lavori attinenti alla rete stradale cantonale, sono chiaramente d'interesse pubblico. La tempistica di tali lavori, e più in generale quando si tratta di opere di questo genere, è pure d'interesse pubblico, nella misura in cui una coordinazione è necessaria al fine di evitare perturbazioni nell'intera zona e costi supplementari inutili. Il principio della proporzionalità è suddiviso in tre regole: quella dell'idoneità, quello della necessità e quello della proporzionalità in senso

A­3074/2011 Pagina 9 stretto (DTF 136 I 17, consid. 4.4, DTF 135 I 246, consid. 3.1, DTF 130 II 425, consid. 5.2, DTF 124 I 40, consid. 3e). 7.1.1. Per quanto riguarda il principio d'idoneità, esso impone che la misura sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico (DTF 128 I 310, consid. 5b/cc). La misura dell'anticipata immissione in possesso è adeguata alla realizzazione dei lavori di cui sopra, come, del resto, anche alla protezione dei beni del qui ricorrente. La messa in opera di macchinari pesanti potrebbe cagionare maggior danno al materiale di proprietà del ricorrente, il quale potrebbe anche vedersi rifiutare l'accesso alla zona data la presenza del cantiere. 7.1.2. Il principio di necessità impone che la misura sia necessaria alla realizzazione dello scopo d'interesse pubblico. In questo ambito, la misura deve limitarsi a quanto necessario (DTF 130 II 425, consid. 5.2). Nella fattispecie, visto quanto già considerato poc'anzi circa la tempistica dei lavori e la necessità di coordinazione, l'anticipata immissione in possesso è necessaria. Non s'intravedono possibili provvedimenti alternativi che lederebbero in minor misura gli interessi del ricorrente. 7.1.3. Infine, il principio della proporzionalità in senso stretto – detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico – impone che in ogni caso, l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato (DTF 129 I 12, consid. 6 a 9). In questo contesto, vanno emesse le considerazioni seguenti. 7.1.4. Il ricorrente lamenta dapprima una violazione del principio di proporzionalità invocando la ristrettezza dei termini che gli sono stati imposti. L'approvazione dei piani del progetto concernente la nuova linea ferroviaria del San Gottardo e la conseguente espropriazione totale e definitiva dei fondi n. (...) e (...) RFD del Comune di E., di proprietà del signor A., sono state sancite con decisione del DATEC dell'8 maggio 2001. Da almeno 10 anni, dunque, il ricorrente era a conoscenza del fatto che, presto o tardi, avrebbe dovuto lasciare le particelle in questione, e ciò con tutte le difficoltà e le conseguenze di carattere logistico e finanziario che un tale cambiamento può occasionare. A ciò aggiungasi che, secondo il progetto iniziale, i lavori sarebbero dovuti iniziare già nel corso del 2008. Soltanto a seguito di una modifica del progetto "Nodo D._______" – approvata con decisione del DATEC del 22 febbraio 2011 – l'inizio delle operazioni è stato posticipato, per quanto

A­3074/2011 Pagina 10 concerne le particelle oggetto della presente vertenza, al 5 settembre 2011. Tuttavia, fino ad oggi, il ricorrente ha continuato ad occupare i citati sedimi, senza prodigarsi – quantomeno non a sufficienza – nella ricerca di soluzioni alternative. Nemmeno dopo l'istanza dell'8 aprile 2011 con la quale la controparte ha richiesto l'anticipata immissione in possesso – ma neppure dopo la decisione dell'autorità inferiore –, il ricorrente si è attivato per operare il trasloco, almeno parziale, del materiale dalle particelle espropriate alla particella recentemente acquistato. Invocare la ristrettezza temporale tra l'istanza di anticipata immissione in possesso (8 aprile 2011) e l'inizio dei lavori (5 settembre 2011) non soccorre in alcun modo il ricorrente posto che, come detto, egli ha avuto 10 anni per anticipare gli eventi. Il fatto poi che la controparte abbia richiesto l'anticipata immissione in possesso soltanto con istanza dell'8 aprile 2011 e non prima è semplicemente dovuto alla procedura di approvazione della modifica dei piani che si è conclusa con la crescita in giudicato della decisione del DATEC del 22 febbraio 2011. Neppure la censura secondo cui sarebbe stato impossibile effettuare il trasloco in un lasso di tempo così breve può essere ritenuta dallo scrivente Tribunale. Secondo lo stesso ricorrente infatti occorrerebbero circa 80 giorni lavorativi per traslocare il materiale presente sulle parcelle in questione. Questa argomentazione non è comunque più d'attualità al momento della presente sentenza, vista la decisione di esecuzione forzata del 28 luglio 2011 della CFS: in effetti è stato dato ordine ad una ditta terza di procedere allo sgombero del materiale per il termine del 5 settembre 2011. A titolo abondanziale, lo scrivente Tribunale rileva che dal 1° giugno 2011 – data del ritiro dell'effetto sospensivo del presente ricorso – rimanevano ancora 79 giorni lavorativi (contando anche i sabati) per procedere allo sgombero. Pertanto – tenendo conto di margini di errore nella stima del tempo necessario – tale argomentazione non era neppure fondata. Visto tutto quanto sopra si rileva che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto adottare un atteggiamento maggiormente previdente che gli avrebbe evitato di ritrovarsi nell'odierna, difficile situazione di ristrettezza temporale che, detto di transenna, cagionerà sicuramente più spese per l'urgenza dello sgombero. Il tempo per trovare delle soluzioni efficaci l'ha avuto. La sua consapevole inazione (cfr. anche lettera del ricorrente alla

A­3074/2011 Pagina 11 controparte, del 24 giugno 2011, allegato ad 13 degli atti) non può in nessun modo intaccare la legalità della decisione impugnata. 7.1.5. Il ricorrente invoca anche l'impossibilità di trasportare altrove – in particolare su una particella di sua proprietà – tutta la merce presente sulle particelle espropriate. In effetti, nel corso del 2010, il ricorrente ha acquistato la particella n. (...) RFD di F.. Essa ha una superficie 3'671 m 2 , mentre i due fondi espropriati formano una superficie complessiva di 5'290 m 2 . Ancorché di dimensioni inferiori rispetto a quelli espropriati, lo scrivente Tribunale – come già anticipato in sede di decisione provvisionale sull'effetto sospensivo – ritiene che il nuovo terreno possa costituire una valida e sufficiente alternativa per il deposito dei materiali da traslocare. Ciò almeno a titolo provvisorio. A tal proposito, si rileva dalla documentazione fotografica relativa alle parcelle espropriate che esse non sono occupate da materiale su tutta la loro superficie, ma anzi rimangono delle vaste aree libere. Ciò significa che anche un fondo di dimensioni più modeste come quello alternativamente acquistato dal ricorrente, seppur con minor agio, può senz'altro ospitare almeno temporaneamente il materiale ivi depositato. A ciò aggiungasi che nel 2010, il ricorrente ha dato in locazione alla G. Sagl, i cui soci sono i figli, parte dei mobili e degli immobili presenti su entrambi i fondi oggetto della presente vertenza. Se ne deduce quindi, una volta di più, che il ricorrente non occupa l'intera superficie delle particelle n. (...) e (...) RFD di E._______ e che pertanto egli può spostare il materiale ivi depositato, almeno a titolo provvisorio, sulla particella n. (...) RFD di F._______. Inoltre, l'osservazione secondo cui detto fondo sarebbe stato acquistato con lo scopo di edificarvi uno stabile artigianale e che una domanda di costruzione sarebbe già in fase di allestimento non può in alcun modo influenzare il giudizio dello scrivente Tribunale. Ad oggi tale edificio non esiste ed il fondo in parola costituisce una valida – se non l'unica – alternativa al ricorrente per lo spostamento del materiale ubicato sui sedimi espropriati. Le semplici intenzioni del ricorrente non sono sufficienti a contrastare l'anticipata immissione in possesso richiesta dalla controparte.

A­3074/2011 Pagina 12 8. In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione impugnata non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre essere considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguata. 9. Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli art. 114 e segg. LEspr (Sentenze del Tribunale amministrativo federale A­8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A­ 4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A­996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7, con rinvii). Giusta l'art. 116 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell’espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a fr. 1'000.­­, sono poste a carico della controparte. Non ci sono tuttavia motivi di accordare un'indennità a titolo di ripetibili al ricorrente, totalmente soccombente (Sentenze del Tribunale federale 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4, 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; Sentenze del Tribunale amministrativo federale A­ 8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A­6004/2008 del 22 aprile 2009 consid. 10 et A­5968/2007 del 14 aprile 2009 consid. 8). (dispositivo sulla pagina seguente)

A­3074/2011 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, fissate a fr. 1'000.­­, sono poste a carico della controparte. Tale importo dev'essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – controparte (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ATG 09.2011.677; Atto giudiziario) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Claudia Pasqualetto PéquignotFederico Pestoni Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

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Cost

  • art. 5 Cost
  • art. 36 Cost

CPS

  • art. 292 CPS

LEspr

  • art. 76 LEspr
  • art. 77 LEspr
  • art. 116 LEspr

Lferr

  • art. 18k Lferr

LTAF

  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 41 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA

Gerichtsentscheide

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