Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-3070/2020
Entscheidungsdatum
17.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 6.07.2020 (2C_561/2020)

Corte I A-3070/2020

S e n t e n z a d’in a m m i s s i b i l i t à d e l 17 g i u g n o 2 0 2 0 Composizione

Annie Rochat Pauchard, giudice unica, Sara Pifferi, cancelliera.

Parti

A._______, patrocinata dall’avv. Lucio Levi, ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Servizio per lo scambio d’informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, autorità inferiore.

Oggetto

assistenza amministrativa (CDI CH-IT).

A-3070/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto: che, con decisione finale del 27 aprile 2020 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC; di seguito: autorità inferiore) ha concesso all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Cooperazione internazionale – autorità dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) –, l’assistenza amministrativa in materia fiscale ai sensi dell’art. 27 della Con- venzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questio- ni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI CH-IT), in combinato disposto con la lett. e bis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (di seguito: Protocollo aggiuntivo; anch’esso pubblicato nella RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771), richiesta da quest’ultima con domanda di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, per quanto concerne la signora A., allora patrocinata dall’avv. Marcello Quadri; che, avverso la predetta decisione, la signora A. (di seguito: ricorrente) – per il tramite del suo nuovo patrocinatore, l’avv. Lucio Levi – ha erroneamente inoltrato ricorso il 5 giugno 2020 dinanzi al Tribunale federale; che il 12 giugno 2020 detto ricorso è dunque stato trasmesso dal Tribunale federale al Tribunale amministrativo federale per sua competenza;

e considerato in diritto: 1. che, giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, riservate le eccezioni previste dall’art. 32 LTAF; che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all’art. 33 LTAF; che, in particolare, le decisioni finali ex art. 17 della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1) emanate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale ai sensi di una convenzione di doppia imposizione (in concreto: CDI CH-IT) sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 19 cpv. 1 LAAF; art. 19 cpv. 5 LAAF in combinato disposto con gli artt. 31-33 LTAF);

A-3070/2020 Pagina 3 che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF); che, lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza; che il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF); 2. che, nel caso concreto, lo scrivente Tribunale deve esaminare in via preliminare l’ammissibilità del ricorso in oggetto, il rispetto del termine di ricorso risultando qui problematico; 2.1. che le decisioni finali dell’autorità inferiore pronunciate nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel termine di 30 giorni dalla loro notifica (cfr. art. 19 LAAF in combinato disposto con l’art. 50 cpv. 1 PA, nonché con l’art. 31 LTAF); che il termine di ricorso non può essere prorogato, in quanto trattasi di un termine perentorio stabilito dalla legge, il cui mancato rispetto comporta l’inammissibilità del ricorso (cfr. art. 22 cpv. 1 PA; sentenza del TAF A- 6868/2010 del 7 giugno 2012 consid. 3.1 con rinvii); che, il termine di ricorso – essendo un termine computato in giorni – inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cfr. art. 20 cpv. 1 PA); che gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità competente oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 PA); che spetta al ricorrente provare la tempestività del proprio ricorso (cfr. art. 8 CC; DTF 142 V 389 consid. 2.2 con rinvii; sentenza del TF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Bernard Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014, n. 29 ad art. 48 LTF); che è richiesta la prova piena della tempestività del ricorso, sicché la verosimiglianza preponderante non è sufficiente (cfr. DTF 142 V 389 consid. 2.2 con rinvii; sentenza del TF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.1; FRÉSARD, op. cit., n. 29 ad art. 48 LTF);

A-3070/2020 Pagina 4 che, se la parte si rivolge in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine è reputato osservato (cfr. art. 21 cpv. 2 PA); che, qualora un ricorso venga presentato tardivamente, lo stesso è inam- missibile; che, in tale evenienza, l’autorità di ricorso chiamata a statuire non entra nel merito del ricorso (cfr. sentenza del TAF A-5027/2011 del 23 novembre 2012 consid. 2.2.3 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.131); 2.2. che, da un esame sommario della decisione finale del 27 aprile 2020 dell’autorità inferiore (o decisione impugnata), risulta che dinanzi a detta autorità la ricorrente era patrocinata dall’avv. Marcello Quadri; che, più nel dettaglio, con pubblicazione nel Foglio federale del 10 dicem- bre 2019, l’autorità inferiore ha infatti invitato le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana in oggetto a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notifiche in Svizzera, in caso di domicilio all’estero; che, dando seguito a detta richiesta dell’autorità inferiore, con scritto 28 dicembre 2019 per la ricorrente è stato notificato quale indirizzo di notifi- ca in Svizzera quello dell’avv. Marcello Quadri, suo patrocinatore; che, con scritto 28 febbraio 2020, l’autorità inferiore ha dunque impartito alla ricorrente un termine per prendere posizione sulle informazioni ch’essa intende trasmettere all’autorità richiedente italiana, concedendogli altresì l’esame degli atti; che, entro il termine assegnato, né la ricorrente né il suo patrocinatore hanno inoltrato una presa di posizione; che, in tali circostanze, si deve considerare che l’autorità inferiore era autorizzata a procedere con la procedura di assistenza amministrativa in materia fiscale in oggetto ed emanare nei confronti della ricorrente la decisione finale del 27 aprile 2020; che, ciò premesso, secondo quanto emerso dagli accertamenti esperiti dal Tribunale presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni e risultante altresì dal dispositivo della decisione impugnata, nella fattispecie la predetta decisione finale del 27 aprile 2020 risulta essere stata notificata per posta A Plus all’indirizzo di notifica in Svizzera indicato a suo tempo, ovvero all’avv. Marcello Quadri, allora patrocinatore della ricorrente;

A-3070/2020 Pagina 5 che, per costante giurisprudenza, colui che è parte ad una procedura giudiziaria deve attendersi di ricevere atti giudiziari da parte del Tribunale; esso è dunque tenuto a ritirare la corrispondenza e, in caso di assenza o di impedimento, a prendere le disposizioni necessarie affinché gli perven- gano comunque (cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.1 con rinvii); che, in concreto, spettava dunque alla ricorrente, rispettivamente al suo precedente patrocinatore, segnalare per tempo eventuali cambiamenti circa il mandato di patrocinio e/o l’indirizzo di notifica in Svizzera; che, tuttavia, né durante la procedura dinanzi all’autorità inferiore né successivamente all’emanazione della decisione finale del 27 aprile 2020, è stato segnalato un qualsiasi problema al riguardo; che, in tali circostanze, si può partire dal presupposto che al momento dell’emanazione della decisione impugnata la ricorrente era ancora valida- mente patrocinata dall’avv. Marcello Quadri, sicché è a giusta ragione che detta decisione è stata notificata a quest’ultimo; che l’autorità inferiore era peraltro autorizzata a notificate detta decisione mediante invio per posta A Plus (cfr. sentenza del TF 2C_476/2018 del 4 giugno 2018 consid. 2.3.4; sentenza del TAF A-1651/2019 del 6 maggio 2019 con rinvii); che, ciò posto, dall’esame dell’estratto « Track and Trace » relativo all’invio per posta A Plus – fornito dall’autorità inferiore – risulta che la decisione finale del 27 aprile 2020 è stata formalmente notificata all’avv. Quadri in data 28 aprile 2020; che il termine di ricorso di 30 giorni ex art. 50 cpv. 1 PA ha pertanto iniziato a decorrere l’indomani, ovvero il 29 aprile 2020 ed è giunto a termine il 28 maggio 2020 (cfr. art. 20 cpv. 1 PA; consid. 2.1 del presente giudizio); che nella decisione finale del 27 aprile 2020 l’autorità inferiore ha chiara- mente indicato i mezzi d’impugnazione, precisando che detta decisione era impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel termine di 30 giorni dalla sua notifica; 2.3. che, da un esame del ricorso in oggetto, risulta che la ricorrente è attual- mente patrocinata da un nuovo avvocato, ovvero dall’avv. Lucio Levi;

A-3070/2020 Pagina 6 che, come accennato in ingresso, il 5 giugno 2020 l’avv. Levi ha erronea- mente inoltrato ricorso avverso la decisione finale del 27 aprile 2020 dell’autorità inferiore dinanzi al Tribunale federale, anziché dinanzi al Tribunale amministrativo federale; che il 12 giugno 2020 detto ricorso è stato dunque trasmesso dal Tribunale federale al Tribunale amministrativo federale per sua competenza (cfr. art. 8 cpv. 1 PA); che, ciò precisato, anche prendendo in considerazione quale data d’invio del ricorso la data dell’invio erroneo al Tribunale federale – ovvero il 5 giugno 2020, così come prescritto dall’art. 21 cpv. 2 PA (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio) – lo stesso risulta manifestamente tardivo; che, come detto (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio), il termine di ricorso di 30 giorni è infatti scaduto il 28 maggio 2020; 2.3. che, di avviso contrario, nel ricorso datato 5 giugno 2020, l’avv. Levi fa valere che la notifica della decisione impugnata alla ricorrente domiciliata in Italia sarebbe invero intervenuta con rinvio raccomandato solo in data 5 maggio 2020, così come risultante dalla busta ivi allegata; che il termine di ricorso di 30 giorni sarebbe dunque scaduto il 5 giugno 2020, sicché il ricorso sarebbe tempestivo; che, tuttavia, quanto indicato dall’avv. Levi non può essere qui condiviso dal Tribunale, in quanto non credibile e in contrasto con la realtà dei fatti e le norme legali applicabili; che, come visto (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio), la decisione impugnata è infatti stata validamente notificata dall’autorità inferiore per posta A Plus al patrocinatore della ricorrente – come detto, l’avv. Quadri – e non direttamente a quest’ultima in Italia con invio raccomandato, come sostenuto dal suo avvocato; che da un esame della busta relativa all’invio raccomandato prodotta dall’avv. Levi e del relativo estratto « Track and Trace », risulta poi che detto invio è stato inoltrato da terze persone – la cui identità non è nota – in Italia da un Ufficio postale di X._______ in data 29 aprile 2020, ovvero all’indomani della notifica della decisione impugnata per posta A Plus all’avv. Quadri;

A-3070/2020 Pagina 7 che la sede dell’autorità inferiore non è però a X._______, bensì a Berna, ciò che dimostra ancor più che l’invio raccomandato è stato trasmesso da terzi a partire dal Ticino e non dall’autorità inferiore; che il predetto invio raccomandato risulta essere stato notificato alla ricorrente in data 6 maggio 2020; che, di fatto, si tratta di un invio successivo alla notifica ufficiale della decisione impugnata da parte dall’autorità inferiore; che, in quanto tale, detta seconda notifica non inficia né la validità della prima notifica della decisione impugnata intervenuta in data 28 aprile 2020 né la conseguente decorrenza del termine di ricorso, sicché il Tribunale non può che confermare che il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 29 aprile 2020 ed è giunto a termine il 28 maggio 2020; che un’eventuale notifica successiva della decisione da parte di terzi non fa infatti nascere un nuovo termine di ricorso (cfr. per analogia [copia invia- ta a titolo informativo dall’autorità], decisione del TF 4A_615/2011 del 30 novembre 2011 consid. 6.2); che è dunque a torto che l’avv. Levi ha preso in considerazione quale punto di partenza del termine di ricorso il 7 maggio 2020 anziché il 29 aprile 2020; che, in concreto, non sussistono ragioni per una restituzione del termine (cfr. art. 24 PA) e nemmeno vengono invocati dalla ricorrente e/o dal suo patrocinatore; che, peraltro, al momento della ricezione della decisione impugnata in data 6 maggio 2020 il termine di ricorso di 30 giorni non era ancora scaduto; che, la ricorrente – malgrado la ben nota situazione di emergenza legata al COVID-19 presente in Italia – avrebbe dunque potuto agire per tempo, segnalando telefonicamente o per e-mail eventuali problemi all’autorità inferiore (ad es: revoca mandato del suo precedente avvocato, impossibi- lità di raggiungere un avvocato in Svizzera, ecc.); che in concreto la ricorrente è rimasta tuttavia silente; che lo stesso avv. Levi, che ha ripreso il mandato di patrocinio, non ha sollevato alcuna circostanza che avrebbe impedito alla ricorrente, dopo aver saputo dell’esito sfavorevole della decisione impugnata, di agire entro il termine di ricorso;

A-3070/2020 Pagina 8 che, in tali circostanze, il ricorso inoltrato il 5 giugno 2020 non può che essere considerato tardivo e di conseguenza inammissibile; 2.4. che, giusta l’art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili; che, tenuto conto dell’esito della procedura, di principio le spese processuali andrebbero addossate alla ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzial- mente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF); che tale è il caso per la procedura qui in esame, sicché – tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie – appare giustificato dispensare la ricorrente dal pagamento delle spese processuali inerenti alla presente procedura di ricorso (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF). (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

A-3070/2020 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: La cancelliera:

Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi

A-3070/2020 Pagina 10 Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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