B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-2186/2018
S e n t e n z a d e l 1 5 f e b b r a i o 2 0 1 9 Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Annie Rochat Pauchard, Marianne Ryter, cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______, patrocinata dall’avv. Gabriele Ferrari, ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD), Divisione principale Procedure ed esercizio, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern, autorità inferiore.
Oggetto
autorizzazione per la gestione di un DDA.
A-2186/2018 Pagina 2 Fatti: A. La A., con sede a X., è una società attiva nel settore dei trasporti internazionali, delle spedizioni, degli sdoganamenti, delle commis- sioni, dei depositi, dell’assunzione e della gestione di agenzie di rappre- sentanze. Essa si occupa altresì della compravendita, della gestione, della manutenzione, dell’affitto, della locazione, della rappresentanza, della concessione in uso sotto qualunque forma giuridica di ogni bene mobile (cfr. relativo estratto del registro di commercio). B. Il 26 ottobre 2012 la A._______ ha ottenuto dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) – e meglio, dalla Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD) – l’autorizzazione n. (...) per la gestione di un deposito doganale aperto (DDA), con validità a partire dal 1° novembre 2012. C. A seguito dell’inchiesta condotta in merito alle autorizzazioni e alle attività di controllo della dogana nell’ambito dei depositi franchi doganali e dei depositi doganali aperti, nel proprio rapporto 14 aprile 2014 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha raccomandato all’AFD di tenere maggior- mente conto dell’aspetto relativo alla gestione aziendale, segnatamente nel contesto del rilascio delle autorizzazioni. In tale ottica, nella raccoman- dazione n. 4 il CDF ha in particolare esortato l’AFD a non concedere più l’autorizzazione per quei depositi doganali aperti che hanno pochissimi movimenti, rispettivamente alcun movimento. D. Al fine di attuare le raccomandazioni del CDF contenute nel rapporto 14 aprile 2014, l’AFD ha redatto il documento denominato « Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti » del 19 no- vembre 2015, inasprendo le condizioni per l’ottenimento dell’autorizza- zione per la gestione di un deposito doganale aperto. Al punto n. 2.1 di detto documento l’AFD ha in particolare precisato quanto segue: « [...] Un DDA deve essere organizzato e gestito in modo tale che la vigilanza e il controllo doganale non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l’amministrazione delle dogane (p.es. nessun DDA in luoghi isolati) ». Presso ogni deposito devono avvenire più di 200 movimenti (entrate e uscite) di merci all’anno (valore di riferimento) [...] ».
A-2186/2018 Pagina 3 E. Con e-mail 14 luglio 2017, l’Ispettorato doganale Mendrisiotto ha informato la A._______ in merito alle nuove condizioni e circa l’intenzione di revocarle l’autorizzazione n. (...) per la gestione di un deposito doganale aperto del 26 ottobre 2012 e di non più rinnovargliela a partire dall’anno seguente, in quanto essa per l’anno 2016 avrebbe registrato dei movimenti ben al di sotto dei 200 movimenti di merci all’anno attualmente richiesti. L’Ispettorato ha poi invitato la società ad esprimersi al riguardo, segnalando che qualora essa avesse postulato il mantenimento dell’autorizzazione per l’anno seguente, la DCD avrebbe formalmente avviato una procedura di revoca. Con e-mail 18 luglio 2017, la A._______ ha postulato il mantenimento della suddetta autorizzazione, sottolineandone il carattere fondamentale e strategico per la propria attività, nella quale avrebbe effettuato importanti investimenti sia in termini di risorse umane che economici. F. Il 19 settembre 2017 l’AFD – e meglio, la DCD – ha sostituito l’autoriz- zazione n. (...) del 26 ottobre 2012 rilasciata alla A._______ con una nuova autorizzazione avente validità limitata fino al 31 dicembre 2018. G. Avverso la predetta autorizzazione, la A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – ha presentato ricorso 20 ottobre 2017 dinanzi alla Direzio- ne generale delle dogane (DGD), postulandone in sostanza l’annulla- mento. Protestando tasse, spese e ripetibili, essa ha invocato la violazione del suo diritto di essere sentita per assenza di una motivazione sufficiente della decisione impugnata, l’arbitrarietà della revoca e sostituzione dell’autorizzazione n. (...) del 26 ottobre 2012 in assenza di una base legale sufficiente e, in ogni caso, dei presupposti per una tale revoca, come pure la violazione ingiustificata della sua libertà economica, a difetto dei presupposti per una limitazione di detto suo diritto fondamentale. H. Con scritto 7 dicembre 2017, la DGD ha informato la A._______ dell’inten- zione di respingere il suo ricorso. Circa la nuova esigenza dei 200 movi- menti, la DGD ha precisato che la stessa – da lei fissata in accordo con B., C. e D._______ – sarebbe stata introdotta a seguito della richiesta di tenere maggiormente conto dell’aspetto relativo alla gestione aziendale formulata dal CDF nel 2014. I punti principali per la gestione di un deposito doganale aperto sarebbero stati pubblicati nel documento « Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi
A-2186/2018 Pagina 4 doganali aperti » del 19 dicembre 2015. Poiché la A._______ avrebbe registrato complessivamente 32 movimenti nel 2014, 9 movimenti nel 2015 e nel 2016 (valori tutti inferiori ai 200 movimenti annui), il 14 luglio 2017 l’Ispettorato doganale Mendrisiotto l’avrebbe informata sull’ulteriore modo di procedere circa l’autorizzazione per la gestione del deposito doganale aperto. I. Con decisione 23 febbraio 2018, la DGD ha respinto il ricorso 20 ottobre 2017 e confermato l’autorizzazione 19 settembre 2017 della DCD. J. Avverso detta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente) – sempre per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato ricorso 13 aprile 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente postula in sostanza l’annullamento della decisione impugnata per i motivi già avanzati dinanzi alla DGD (di seguito: autorità inferiore). K. Con risposta 12 giugno 2018, l’autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione e precisando i motivi alla base della revoca dell’autorizzazione n. (...) del 26 ottobre 2012. L. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni pronunciate su ricorso dalla DGD in materia di autorizzazione per la gestione di un deposito doganale aperto possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 116 cpv. 1 bis della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA). Su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA – che per inciso menziona dei principi
A-2186/2018 Pagina 5 comunque applicati per analogia dal Tribunale nell’ambito delle procedure in materia doganale – quanto precede vale altresì per le procedure di ricorso in materia doganale, compresa la presente procedura, benché la procedura di imposizione doganale non sia di per sé retta dalla PA (cfr. art. 3 lett. e PA; [tra le tante] sentenza del TAF A-2482/2017 del 16 luglio 2018 considd. 1.2 e 3 con rinvii). 1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che comporta per la ricorrente la revoca e sostituzione della sua autorizzazione per la gestione di un deposito doganale aperto di durata indeterminata con una provvisoria fissante nuovi oneri. In quanto tale, la ricorrente risulta particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed è pertanto legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e dev’essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata- zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge- prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
A-2186/2018 Pagina 6 dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2.3 Giusta l’art. 61 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso decide la causa o eccezio- nalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all’autorità inferiore. Anche se la procedura di ricorso è retta in maniera generale dal principio della massima inquisitoria, non spetta tuttavia alle autorità di ricorso ricostruire la fattispecie determinante per la decisione (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; A-3558/2013 del 18 novembre 2014 consid. 2.3; decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni [CRC] del 21 giugno 2004 in: Giurispru- denza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.156 consid. 3bb). Nel contesto della procedura di ricorso si tratta piuttosto di esaminare la fattispecie così come è stata stabilita dall’autorità inferiore e, nel caso particolare, di confermarla o di completarla. In principio, allor- quando l’autorità ammette interamente o in parte il ricorso, essa statuisce sul medesimo affare (decisione di natura riformatoria; art. 61 cpv. 1 PA ab initio; cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; A-3558/2013 del 18 novembre 2014 consid. 2.3). Eccezionalmente, sussiste anche la possibilità di rinviare la causa all’auto- rità inferiore con istruzioni imperative, affinché renda una nuova decisione (decisione di natura cassatoria; art. 61 cpv. 1 PA in fine). Siffatto rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri elementi relativi alla fattispecie devono essere constatati e che la procedura di amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A- 8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; A-3558/2013 del 18 novem- bre 2014 consid. 2.3). In una simile evenienza si intende salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi, ciò che sarebbe escluso se il Tribunale dovesse statuire (cfr. GAAC 68.156 consid. 3bb con rinvii). Anche se il Tribunale è competente per procedere a ulteriori atti istruttori volti ad acclarare la fattispecie, è preferibile infine che sia l’autorità inferiore, peraltro la più prossima in materia, a pronunciarsi sulla causa. Il rinvio è invece indispensabile allorquando
A-2186/2018 Pagina 7 appare che la fattispecie determinante è stata manifestamente constatata in maniera inesatta o incompleta e che conseguentemente, ciò configura una grave violazione dell’art. 49 lett. b PA. In simili casi, una decisione di natura riformatoria emanata dal Tribunale non entra più in linea di conto (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; A-3558/2013 del 18 novembre 2014 consid. 2.3 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, n. 3.197 segg.). A determinate condizioni, un rinvio della causa è altresì possibile all’autorità di prima istanza (« Sprungrückweisung »). Un tale rinvio si giustifica ad esempio nel caso in cui all’autorità di prima istanza abbia sin dall’inizio commesso dei gravi vizi procedurali oppure disponga in un determinato ambito di conoscenze tecniche specifiche necessarie alla risoluzione della vertenza, rispettivamente allorquando le questioni giuridiche ancora pendenti nello specifico richiedano un loro esame in primis da parte dell’autorità di prima istanza, dipoi – se del caso – da parte delle successive istanze, nel rispetto di tutti i gradi di giudizio (cfr. WEISSENBERGER/HIRZEL, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 2 a ed. 2016; n. 21 ad art. 61 PA; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, Kommentar, 2 a ed. 2019; n. 9 ad art. 61 PA). 3. In concreto, oggetto del litigio è la revoca e sostituzione contemporanea dell’autorizzazione n. (...) per la gestione del deposito doganale aperto del 26 ottobre 2012 della ricorrente con una nuova autorizzazione avente validità limitata fino al 31 dicembre 2018 pronunciata dalla DCD con deci- sione 19 settembre 2017 e confermata su ricorso dall’autorità inferiore con decisione 23 febbraio 2018. Tale revoca è contestata dalla ricorrente, in quanto sarebbe del tutto infondata e lesiva del suo diritto di essere sentita, essendo totalmente priva di base legale e di motivazione. La revoca lede- rebbe e limiterebbe poi in maniera ingiustificata la sua libertà economica. In tale contesto, per il Tribunale si tratterà prioritariamente di esaminare se nel caso della ricorrente sussiste una violazione del suo diritto di essere sentita (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio), tale vizio comportando, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità indipendente- mente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36 consid. 7). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima ricordate le esigenze in materia di motivazione delle decisioni (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio) e poi chiarite le basi del regime di deposito doganale
A-2186/2018 Pagina 8 aperto con particolare riguardo circa le condizioni per il rilascio e la revoca della relativa autorizzazione (cfr. considd. 3.2 – 3.3 del presente giudizio). 3.1 3.1.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all’interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfa- vorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 PA applica- bile per analogia dinanzi al Tribunale, malgrado la riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA [cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5446/2016 del 23 maggio 2018 consid. 2.2 con rinvii]; art. 29 PA), nonché di ottenere una decisione moti- vata (cfr. art. 35 PA applicabile per analogia dinanzi al Tribunale, malgrado la riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA; DTF 144 I 11 consid. 5.3; 135 II 286 con- sid. 5.1; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 a ed. 2018, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sen- tito è quindi da un lato, il mezzo d’istruzione della causa, dall’altro un diritto della parte di partecipare all’emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l’equità del procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-3822/2016 del 19 dicembre 2017 consid. 3.1; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.1) 3.1.2 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l’autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all’art. 35 PA, qui applicabile per analogia malgrado la riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5446/2016 del 23 maggio 2018 consid. 2.2 con rinvii). Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l’autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2; 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi suffi- ciente che l’autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell’altro sul giudizio di merito. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per
A-2186/2018 Pagina 9 la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 IV 249 consid. 1.3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le tante] sentenza del TAF A-6362/2015 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1.2; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell’interessato o può discen- dere dal rinvio a una presa di posizione di un’altra autorità sempre portata a conoscenza dell’interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 con- sid. 2; DTAF 2013/46 consid. 6.2.5; [tra le tante] sentenza del TAF A- 6362/2015 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1.2), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L’ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze della fatti- specie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l’autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6362/2015 del 16 gennaio 2017 consid. 3.1.2; SCOLARI, op. cit., n. 531 e 535 con rinvii). 3.1.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdi- zione competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii). 3.2 3.2.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Di principio, dette merci soggiacciono altresì all’IVA all’importazione (cfr. art. 50 segg. della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]). Rimangono salve le deroghe previste in trat- tati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 1 cpv. 2 LTD; art. 2 cpv. 1 LD e art. 8 segg. LD; art. 53 LIVA). L’importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all’ufficio doganale, nonché alle aliquote di dazio e alle basi di
A-2186/2018 Pagina 10 calcolo in vigore nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale (cfr. art. 19 cpv. 1 LD). 3.2.2 Le merci non immesse in libera pratica ma destinate a essere im- magazzinate in un deposito doganale devono essere dichiarate nel regime di deposito doganale (cfr. art. 51 cpv. 1 LD in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 1 LD). Il deposito doganale è definito all’art. 50 cpv. 1 LD come un luogo del territorio doganale autorizzato dall’AFD e posto sotto vigilanza doganale, nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite dall’AFD. Esso può essere un deposito aperto o un deposito di merci di gran consumo (cfr. art. 50 cpv. 2 LD). 3.2.3 I depositi doganali aperti sono depositi doganali nei quali i depositari – e meglio, le persone che gestiscono il deposito doganale (cfr. art. 52 cpv. 1 LD) – possono immagazzinare merci proprie o merci di terzi non immesse in libera pratica (cfr. art. 53 cpv. 1 LD). Per il deposito doganale aperto si rinuncia a stabilire e garantire i tributi doganali all’importazione e ad applicare provvedimenti di politica commerciale (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. a LD). Nel deposito doganale aperto, il regime doganale ha dunque in particolare per effetto che le merci possono esservi depositate senza imposizione, versamento o garanzia dei tributi doganali all’importazione (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane [di seguito: Messaggio LD], FF 2004 485, 548). 3.2.4 L’apertura di un deposito doganale aperto e la conseguente applica- zione del regime del deposito doganale aperto sono soggette all’autorizza- zione dell’AFD (cfr. art. 54 cpv. 1 LD; Messaggio LD, FF 2004 485, 549; REMO ARPAGAUS [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XII, Zollrecht, 2 a ed. 2007, n. 800). Il rilascio di detta autorizzazione esige innanzitutto l’adempimento di requisiti personali da parte del richiedente: egli deve risiedere in Svizzera e offrire garanzia per una gestione regolare del deposito doganale (cfr. art. 54 cpv. 2 lett. a LD). Secondo l’art. 158 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01), la gestione regolare non è garantita segnatamente quando il richiedente ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federa- le, sempre che la relativa esecuzione spetti all’AFD. Il rilascio di detta autorizzazione richiede inoltre l’adempimento di requisiti amministrativi: la vigilanza e il controllo doganali non devono comportare un dispendio ammi- nistrativo sproporzionato per l’AFD (cfr. art. 54 cpv. 2 lett. b LD; REGINALD DERKS, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar, Zoll- gesetz [ZG], 2009, [di seguito: Handkommentar ZG], n. 2 ad art. 54 LD). Giusta l’art. 54 cpv. 3 LD, detta autorizzazione può poi essere vincolata da
A-2186/2018 Pagina 11 oneri ed escludere l’immagazzinamento di determinate merci a rischio (lett. a) o prescrivere che determinate merci a rischio siano depositate in locali particolari (lett. b). In questo regime doganale, sono peraltro applica- bili i disposti di natura non doganale già durante il periodo dell’immagaz- zinamento (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. f LD; Messaggio LD, FF 2004 485, 548). Le merci destinate a essere immagazzinate sono dichiarate dal depositario o dal suo mandatario presso l’ufficio doganale di controllo menzionato nell’autorizzazione (cfr. art. 53 cpv. 4 LD). Il depositario è responsabile di assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito, di far rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento delle merci e di far adempire gli oneri connessi all’autorizzazione (cfr. art. 53 cpv. 5 LD). L’AFD può esigere che il deposi- tario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 53 cpv. 5 LD (cfr. art. 53 cpv. 6 LD). 3.2.5 Con il rilascio dell’autorizzazione viene confermata l’applicabilità del regime del deposito doganale aperto (cfr. art. 54 cpv. 1 LD). Analogamente all’autorizzazione per l’applicazione del regime del traffico di perfeziona- mento attivo, qualora la decisione tramite la quale è stata rilasciata l’auto- rizzazione (la cosiddetta « Bewilligungsverfügung ») per la gestione di un deposito doganale aperto non venga impugnata, la stessa cresce formal- mente in giudicato con i relativi oneri ivi precisati (cfr. sentenza del TAF [regime del traffico di perfezionamento attivo] A-2656/2018 del 19 dicem- bre 2018 consid. 3.2.2 con rinvii; in merito al carattere di decisione, DERKS, Handkommentar ZG, n. 3 ad art. 54 LD). In tal caso, si considera che il destinatario della decisione abbia accettato i suddetti oneri e il conseguen- te obbligo di attenersi agli stessi. Eventuali censure relative al contenuto dell’autorizzazione, segnatamente la contestazione degli oneri posti da quest’ultima, vanno sollevate tempestivamente presentando ricorso contro l’autorizzazione stessa; successivamente dette censure non possono infatti più essere sollevate con successo nell’ambito della procedura di riscossione dei tributi d’entrata e vanno pertanto respinte. Conformemente alla giurisprudenza, con la crescita in giudicato formale dell’autorizzazione, pure le censure relative alla conformità costituzionale e alle leggi e ordinan- ze su cui si fonda l’autorizzazione sono da respingere (cfr. sentenza del TAF [regime del traffico di perfezionamento attivo] A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.2 con rinvii). 3.3 3.3.1 Le decisioni amministrative cresciute in giudicato dal profilo formale possono essere revocate (o modificate) nella misura in cui siano adempiute
A-2186/2018
Pagina 12
determinate condizioni. Dette condizioni sono definite in primo luogo diret-
tamente dalle disposizioni giuridiche materiali o processuali, qualora esse
sussistano (cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.3; 127 II 306 consid. 7a; sentenza
del TAF A-3913/2010 del 2 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii; SCOLARI,
op. cit., n. 868; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 4
a
ed. 2014, n. 35; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif,
Partie générale et éléments de procédure, 2
a
ed. 2013, n. 1457).
Per quanto concerne la decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione a
gestire un deposito doganale, la sua revoca è espressamente disciplinata
dall’art. 159 OD. Più nel dettaglio, l’art. 159 OD sancisce che l’AFD revoca
l’autorizzazione, se il titolare del deposito:
relativa esecuzione spetti all’AFD.
Il tenore imperativo dell’art. 159 OD, secondo cui « [l’]AFD revoca l’autoriz-
zazione » (in tedesco « Die EZV entzieht die Bewilligung », in francese
« L’AFD retire l’autorisation »), lascia chiaramente intendere che l’AFD è
tenuta a revocare l’autorizzazione qualora una delle tre predette condizioni
risulti adempiuta (cfr. DERKS, Handkommentar ZG, n. 5 ad art. 54 LD).
L’osservanza delle condizioni e degli oneri stabiliti nell’autorizzazione è
tuttavia controllata saltuariamente (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. d LD). Gli oneri
stabiliti nell’autorizzazione sono poi concretati nella decisione d’imposi-
zione (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. e LD).
3.3.2 Se la legge non risolve esplicitamente il problema della revocabilità,
rispettivamente non lo disciplina in maniera esaustiva, rimangono comun-
que applicabili i principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza
(cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.3; 135 V 201 consid. 6.2; 127 II 306 consid. 7a;
SCOLARI, op. cit., n. 870; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts, vol. I, 2012, n. 2712 e 2781). In tale contesto, la revoca
di una decisione dipende dall’esito del confronto di due antitetici interessi:
quello all’attuazione del diritto oggettivo e quello della sicurezza giuridica,
rispettivamente del principio della buona fede (cfr. DTF 143 II 1 consid. 5.1;
137 I 69 consid. 2.3; 135 V 201 consid. 6.2; 127 II 306 consid. 7a; 115 Ib
152 consid. 3a; DTAF 2007/29 consid. 4.2; sentenza del TAF A-3757/2010
del 10 maggio 2011 consid. 9; WIEDERKEHR/RICHLI, op. cit., n. 2712 e
2781; SCOLARI, op. cit., n. 871; TANQUEREL, op. cit., n. 944). Il secondo
prevale di regola sul primo e impedisce la revoca se la decisione in
questione ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, la decisione
A-2186/2018 Pagina 13 è stata emanata dopo un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati e valutati, l’interessato abbia in buona fede fatto uso dei suoi diritti. Queste regole non sono però assolute. D’un canto, la revoca può ancora intervenire anche in dette ipotesi allorché è richiesta da un interesse pubblico eminente o dalla sopravvenienza di fatti nuovi, di nuove scoperte scientifiche o modifiche legislative, oppure se esiste un motivo di revisione. D’altro canto le esigenze della sicurezza giuridica possono essere prioritarie anche quando le tre suddette ipotesi non sono realizzate (cfr. DTF 143 II 1 consid. 5.1; 139 II 185 consid. 10.2.3; 137 I 69 consid. 2.3; 135 V 201 consid. 6.2; 127 II 306 consid. 7a; 115 Ib 152 consid. 3a; 109 Ib 246 considd. 4b, 4c e 4d; DTAF 2007/29 consid. 4.2; SCOLARI, op. cit., n. 871 seg.; TANQUEREL, op. cit., n. 953-957; WIEDER- KEHR/RICHLI, op. cit., n. 2713 e n. 2781). Nella ponderazione dei suddetti interessi va altresì esaminato se la revoca rispetta il principio della propor- zionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost., nonché art. 36 Cost. circa le restrizioni dei diritti fondamentali), secondo cui una misura deve essere ragionevole, nonché idonea e necessaria a raggiungere lo scopo d’interesse pubblico perseguito e non deve eccedere l’indispensabile (cfr. sentenza del TAF A- 2029/2010 del 2 settembre 2010 consid. 5; WIEDERKEHR/RICHLI, op. cit., n. 2712). Dopo la crescita in giudicato formale, le decisioni aventi effetti durevoli (« Verfügungen über Dauerrechtsverhältnisse » o « Dauerverfügungen ») possono essere revocate solo in presenza di un vizio sopraggiunto ulteriormente alla loro pronuncia (cfr. DTF 143 II 1 consid. 5.1; 127 II 306 consid. 7a; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.4.3.2, pagg. 384 e 386; TSCHAN- NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., n. 12 e 45; TANQUEREL, op. cit., n. 949). Più nel dettaglio, tale è segnatamente il caso in presenza di una sopravvenuta modifica legislativa o delle circostanze di fatto, purché sussista un interesse pubblico rilevante. In questo frangente, la revoca ha la funzione d’adattare il regime iniziale ad una nuova situazione giuridica. Il vizio sopraggiunto ulteriormente può essere altresì dovuto ad un’applicazione più restrittiva della legge, senza che quest’ultima sia di fatto stata modifica- ta, segnatamente in presenza di un cambiamento oggettivamente giustifi- cato della prassi o della giurisprudenza. In tal caso, la revoca della decisio- ne è eccezionalmente ammessa, qualora il cambiamento di prassi o di giurisprudenza lo richieda per dei motivi d’interesse pubblico o di parità di trattamento (cfr. DTF 139 II 185 consid. 10.2.3; 135 V 201 consid. 6.2; 127 II 306 consid. 7a; 106 Ib 252 consid. 2b; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.4.3.2, pag. 386; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., n. 45; TAN- QUEREL, op. cit., n. 951, pag. 386 seg.). Al contrario, una valutazione differente della sola situazione concreta oggetto della regolamentazione
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della decisione non consente una revoca. Determinante nella valutazione
dell’illegalità di una decisione è il diritto vigente al momento della decisione
di revoca (cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.4.3.2, pag. 386 seg.).
3.4
3.4.1 Da un esame degli atti dell’incarto risulta che il 26 ottobre 2012 la
ricorrente ha ottenuto dalla DCD una prima autorizzazione n. (...) per la
gestione di un deposito doganale aperto, con effetto a far tempo dal 1° no-
vembre 2012 e di durata indeterminata (cfr. atto n. 1 dell’incarto prodotto
dall’autorità inferiore [di seguito: inc. DGD], rubrica 2 e 10). Come si evince
dalla rubrica 1, a quel momento la DCD ha di fatto ritenuto che la ricorrente
adempieva a tutte le condizioni poste dall’art. 54 cpv. 2 LD per l’ottenimen-
to dell’autorizzazione (cfr. parimenti decisione impugnata, pag. 2).
Ciò premesso, all’autorizzazione sono accluse, quale parte integrante
(cfr. rubrica 2), le cosiddette « Disposizioni generali dell’autorizzazione per
gestire il deposito doganale aperto della ditta A._______ ». In sunto, oltre
a definire le generalità (cfr. relative cifre 1-5) e le disposizioni particolari
(cfr. relative cifre 17-22) del deposito doganale aperto, dette disposizioni
disciplinano la procedura da seguire per la sua gestione (cfr. relative
cifre 6-16) – segnatamente l’entrata (immagazzinamento/immissione) e
l’uscita delle merci –, le conseguenze in caso d’infrazione dell’autoriz-
zazione (cfr. relativa cifra 23) e il diritto applicabile (cfr. relativa cifra 24).
La rubrica 7 disciplina i casi in cui l’AFD può ordinare provvedimenti
amministrativi a tempo determinato o indeterminato, mentre la rubrica 8 il
caso della revoca dell’autorizzazione, sancendo che:
« L’AFD può revocare l’autorizzazione se il titolare:
la relativa esecuzione spetti all’AFD ».
Di fatto, la rubrica 8 riprende testualmente i motivi di revoca enunciati
all’art. 159 OD. L’unica differenza risiede nel fatto che, diversamente
dall’art. 159 OD secondo cui sussiste per l’AFD l’obbligo di revocare
l’autorizzazione in presenza di un motivo di revoca (« [l]’AFD revoca »;
cfr. consid. 3.3.1 del presente giudizio), l’autorizzazione lascia all’AFD un
certo margine di discrezione, prevedendo ch’essa « può » revocarla.
Detta autorizzazione si presenta poi come una decisione impugnabile con
ricorso (« Bewilligungsverfügung »), tant’è che alla rubrica 11 menziona i
A-2186/2018 Pagina 15 mezzi d’impugnazione. Poiché non è stata impugnata dalla ricorrente, la stessa è cresciuta formalmente in giudicato insieme alle condizioni e gli oneri ivi indicati (cfr. consid. 3.2.5 del presente giudizio). 3.4.2 Con e-mail del 14 luglio 2017 (cfr. atto n. 4 dell’inc. DGD), l’Ispetto- rato doganale Mendrisiotto ha informato la ricorrente in merito all’esistenza di nuove condizioni da osservare per la concessione di un’autorizzazione per gestire un deposito doganale aperto, contenute nel documento deno- minato « informazioni sul regime di deposito doganale aperto (DDA) ». In particolare, detta autorità ha sottolineato che una di queste condizioni prescriverebbe che « presso ogni depositante devono avvenire più di 200 movimenti (entrate e uscite) di merci all’anno ». Poiché da una verifica presso il deposito doganale aperto della ricorrente l’Ispettorato doganale Mendrisiotto avrebbe constatato per il 2016 un numero di movimenti di merci molto inferiore ai 200, esso l’ha informata dell’intenzione di revocarle l’autorizzazione n. (...) del 26 ottobre 2012 e di non più rinnovargliela a partire dall’anno seguente. Detta autorità ha poi invitato la ricorrente a prendere posizione, precisando che se la stessa avesse chiesto il manteni- mento dell’autorizzazione anche per il prossimo anno, la procedura di revoca sarebbe stata avviata in maniera formale dalla DCD. Con e-mail del 18 luglio 2017 (cfr. atto n. 5 dell’inc. DGD), la ricorrente ha in sostanza sottolineato l’importanza fondamentale e strategica del deposi- to doganale aperto per la sua sussistenza economica, nonché gli investi- menti sia in termini di risorse umane che economici per poter garantire tutta una serie di servizi ai clienti, con l’intento di continuare ad essere compe- titiva, chiedendo pertanto all’AFD di rivedere la propria posizione. Essa ha peraltro indicato di aver acquisito recentemente nuovi traffici che necessi- terebbero del deposito doganale aperto e di aver recuperato un prezioso cliente storico, che non vuole scontentare. 3.4.3 Contrariamente a quanto annunciato dall’Ispettorato doganale Men- drisiotto (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio), nel caso della ricorrente la DCD non ha tuttavia avviato alcuna procedura di revoca dell’autorizza- zione n. (...) del 26 ottobre 2012. Il 19 settembre 2017 la DCD ha di fatto semplicemente proceduto alla revoca e sostituzione simultanea di detta autorizzazione con una nuova autorizzazione assortita di nuove condizioni ed una validità di durata determinata sino al 31 dicembre 2018 (cfr. atto n. 6 dell’inc. DGD, rubriche 3 e 10), ritenendo peraltro nel caso della ricorrente come adempiute le relative condizioni di ottenimento, segnata- mente quelle di cui agli artt. 50-57 LD (cfr. rubrica 1). Ora, nella misura in
A-2186/2018 Pagina 16 cui sostituisce la precedente autorizzazione, formalmente la nuova autoriz- zazione costituisce una « decisione di revoca », che – come ogni decisione ai sensi dell’art. 5 PA – deve essere motivata dall’autorità che la pronuncia (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Sennonché, da un suo esame dettagliato risulta chiaramente che la DCD si è limitata a revocare e sostituire l’autorizzazione precedente, senza tuttavia precisazione alcuna circa i motivi e le basi legali a suo fondamento. Ma vi è di più. In detta autorizzazione, non viene fatto alcun riferimento alla nuova esigenza di un minimo di 200 movimenti di merci annui, né al fatto che la ricorrente non l’adempirebbe. Circa le nuove condizioni, la rubrica 3 si limita a rinviare in maniera del tutto generica ad una serie di documenti, come segue: « [l]e disposizioni dettagliate fissate nella descrizione del processo e nel rapporto d’accettazione sono parte integrante della autorizzazione. La descrizione del processo vincolante è pubblicata sul sito Internet dell[’AFD]. Le modifiche apportate al documento sono documentate: in caso di modifiche materiali i depositari vengono informati, mentre le nuove versioni sono pubblicate in Internet ». Così facendo, la DCD non ha pertanto chiaramente ottemperato all’obbligo di motivare la propria decisione, violando conseguentemente il diritto di essere sentita della ricorrente (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio), così come giustamente censurato da quest’ultima sia dinanzi all’autorità inferio- re, che dinanzi al Tribunale statuente (cfr. ricorso 20 ottobre 2017 di cui all’atto n. 7 dell’inc. DGD; ricorso 13 aprile 2018). Vero è che prima dell’emanazione della nuova autorizzazione, il 14 luglio 2017 la ricorrente è stata informata dall’Ispettorato doganale Mendrisiotto in merito all’intenzione di revocarle l’autorizzazione preesistenze e i relativi motivi, concedendogli il diritto di prendere posizione al riguardo nel rispetto del suo diritto di essere sentita (cfr. atti n. 4 e 5 dell’inc. DGD). Ciò non toglie tuttavia il fatto che la decisione di revoca del 19 settembre 2017 – che neppure menziona o rinvia per i dettagli agli scambi di scritti intercorsi con la ricorrente, contrariamente a quanto richiesto in materia di motiva- zione (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio) – è del tutto priva di motiva- zione al riguardo e viola gravemente il diritto di essere sentita della ricor- rente. In tali circostanze, detta revoca andava già annullata dall’autorità inferiore adita successivamente dalla ricorrente. 3.4.4 Da un esame della decisione impugnata risulta tuttavia che siffatta violazione non è stata rilevata dall’autorità inferiore. Al contrario, essa ha confermato la validità della nuova autorizzazione 19 settembre 2017 della DCD, senza pronunciarsi in merito alla carenza di motivazione sollevata dalla ricorrente nel ricorso 20 ottobre 2018. Di fatto, l’autorità inferiore,
A-2186/2018 Pagina 17 prima nello scritto 7 dicembre 2017 (cfr. atto n. 8 dell’inc. DGD) e poi nella decisione impugnata, ha lei stessa cercato di motivare la nuova autorizza- zione, indicando alla ricorrente che la possibilità di revocare dell’autorizza- zione per gestire un deposito sarebbe espressamente prevista dall’art. 159 lett. a OD. Essa ha altresì precisato che l’autorizzazione n. (...) del 26 ot- tobre 2012 sarebbe stata rilasciata, tra l’altro, a condizione che la vigilanza e il controllo doganali non comportino un dispendio amministrativo spropor- zionato per l’AFD ai sensi dell’art. 54 cpv. 2 lett. b LD. In tale contesto, essa spiega che in occasione di un’inchiesta sulle attività di controllo della dogana nell’ambito dei depositi doganali, il CDF avrebbe chiesto all’AFD di tenere maggiormente conto dell’aspetto relativo alla gestione aziendale. Per questa ragione, l’AFD avrebbe fissato, tra l’altro, il valore di riferimento per un gestore a 200 movimenti di merci. Tale valore di riferimento sarebbe stato concordato tra B., C., D._______ e l’AFD. Essa ha indicato che i punti principali per la gestione di un DDA sarebbero stati pubblicati nel documento denominato « Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi aperti » del 19 novembre 2015 (cfr. decisione impu- gnata, consid. 2; scritto 7 dicembre 2017). Sottolineando che la ricorrente sarebbe stata sentita dalla DCD al riguardo, l’autorità inferiore ha poi precisato che detta autorità non avrebbe revocato l’autorizzazione, bensì allestito una nuova con validità fino al 31 dicembre 2018, sicché non sarebbe corretto rimproverare all’AFD di aver violato il diritto di essere sentito (cfr. decisione impugnata, consid. 3). A suo avviso, il rilascio di una nuova autorizzazione di durata determinata non sarebbe poi lesiva della libertà economica, la ricorrente potendo continuare a fruire di un’autoriz- zazione qualora dovesse adempiere alla nuova esigenza dei 200 movi- menti annui (cfr. decisione impugnata, consid. 4). È solo però nello scritto 7 dicembre 2017 (cfr. atto n. 8 dell’inc. DGD) che, in riferimento all’esigenza dei 200 movimenti annui, l’autorità inferiore ha precisato alla ricorrente che sarebbe poiché quest’ultima avrebbe registra- to complessivamente 32 movimenti nel 2014, 9 movimenti nel 2015 e nel 2016, che il 14 luglio 2017 l’Ispettorato doganale Mendrisiotto l’avrebbe informata circa l’intenzione di revocarle l’autorizzazione. Sennonché detta motivazione – peraltro incompleta e contradditoria – permane lacunosa e insufficiente a sanare la violazione del diritto di essere sentita della ricorrente insorta già dinanzi alla DCD, nella misura in cui non spiega ancora il perché di una revoca e sostituzione con un’autorizzazione di durata determinata. Vero è che nella risposta 12 giugno 2018 dinanzi al Tribunale, l’autorità inferiore ha spiegato che tale nuova autorizzazione è stata voluta di durata determinata proprio per permettere alla ricorrente di
A-2186/2018 Pagina 18 provare il raggiungimento del limite di movimentazione per l’anno 2018 grazie ai nuovi traffici acquisiti. Tuttavia tale modo di procedere dell’autorità di prima istanza e dell’autorità inferiore, secondo cui la motivazione della revoca è stata da loro fornita alla ricorrente solo in via frammentaria attraverso i vari gradi di giudizio da lei aditi mediante ricorso, non solo è irrispettoso del suo diritto di essere sentita, ma è altresì inammissibile e non può pertanto essere condiviso dal Tribunale. 3.4.5 Poiché la violazione del diritto di essere sentita della ricorrente ha avuto origine già dinanzi alla DCD (autorità di prima istanza), perpetuan- dosi dapprima dinanzi l’autorità inferiore e poi dinanzi al Tribunale senza mai essere veramente stata sanata, nel caso concreto l’annullamento della decisione impugnata appare non solo giustificato, ma anche necessario. In tale contesto, il ricorso 13 aprile 2018 va conseguentemente accolto per violazione del diritto di essere sentito, a prescindere dal ben o mal fondato delle censure di merito. Al fine di garantire la correttezza della procedura di revoca dell’autorizzazione n. (...) del 26 ottobre 2012, che dovrà qui essere ricominciata nel rispetto dei vari gradi di giudizio e del diritto di essere sentita della ricorrente, in via eccezionale si giustifica il rinvio diretto (« Sprungrückweisung ») degli atti di causa alla DCD per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 PA (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). Ciò sancito, circa l’esigenza di motivazione in rapporto alla revoca, è qui doveroso precisare quanto segue. All’occorrenza, il Tribunale rileva come nel caso della ricorrente si sia dinanzi ad una revoca di un’autorizzazione, e meglio di una decisione avente effetti durevoli e formalmente cresciuta in giudicato (cfr. considd. 3.2.5 e 3.4.1 del presente giudizio), per un vizio sopraggiunto ulteriormente alla sua pronuncia, in ragione di una modifica della prassi dell’AFD circa l’esigenza posta dall’art. 54 cpv. 2 lett. b LD. Non si tratta dunque propriamente di un caso di revoca ai sensi dell’art. 159 lett. a OD (cfr. consid. 3.3.1 del presente giudizio), nella misura in cui sono le stesse condizioni di rilascio dell’autorizzazione ad essere state inasprite dall’AFD prevendendo l’esigenza di 200 movimenti annui sulla base della raccomandazione n. 4 del CDF (cfr. atti n. 2, 3 e 13 dell’inc. DGD), senza modifica alcuna della legge. In tale situazione, per essere valida la revoca richiede di essere debitamente motivata. Per costante giurisprudenza, un cambiamento di prassi, purché oggettivamente giustificato, può infatti eccezionalmente comportare la revoca di un’autorizzazione solo se la stessa è richiesta per dei motivi di interesse pubblico o di parità di trat- tamento (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio). In tale contesto, la DCD dovrà dunque da un lato dimostrare che il cambiamento di prassi è oggetti-
A-2186/2018 Pagina 19 vamente giustificato, fornendo in particolare precisazioni in rapporto all’esi- genza dei 200 movimenti annui (esposizione del metodo di calcolo di detto valore riferimento, con indicazioni precise delle basi giuridiche giustificanti di fissarlo a 200 movimenti e non di meno o di più, ecc.) e alla sua validità temporale (a partire da quando deve essere applicata la nuova prassi, rispettivamente ossequiata dai titolari di autorizzazioni preesistenti, ecc.). D’altro canto, essa dovrà poi comprovare che la revoca dell’autorizzazione nel caso della ricorrente è richiesta per dei motivi d’interesse pubblico e/o di parità di trattamento. Per finire, la DCD dovrà ancora dimostrare che la ricorrente non adempie alla predetta nuova esigenza. 4. 4.1 In considerazione dell’esito della presente vertenza, ove il ricorso è stato accolto per violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio degli atti all’autorità di prima istanza per nuovo giudizio, nessuna spesa processuale è messa a carico della ricorrente e dell’autorità inferiore (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’anticipo equiva- lente alle presunte spese processuali di 1'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente per la presente procedura di ricorso verrà pertanto restituito integralmente a quest’ultima. Di conseguenza, neppure per la precedente procedura di ricorso vanno addossate spese processuali alla ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, anche l’anticipo equivalente alle presunte spese proces- suali di 1'000 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente dinanzi all’auto- rità inferiore dovrà pertanto essere restituito integralmente a quest’ultima. 4.2 Nel contempo, si giustifica altresì l’assegnazione alla ricorrente – qui patrocinata – di un’indennità di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza dell’inoltro di una nota particola- reggiata delle spese, tenuto conto degli atti di causa e della sua comples- sità (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF), l’indennità di spese di ripetibili per la presente procedura di ricorso e quella precedente dinanzi all’autorità inferiore è fissata a 3’000 franchi. Tale importo è posto a carico dell’autorità inferiore, la quale avrà premura di versarla alla ricorrente alla crescita in giudicato del presente giudizio. (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-2186/2018 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei consid. 3.4.5, secondo cui la decisione 23 febbraio 2018 dell’autorità inferiore è annullata per violazione del diritto di essere sentita della ricorrente e la causa rinviata alla DCD – autorità di prima istanza – affinché la stessa emani un nuovo giudizio debitamente motivato, previo esperimento della relativa procedura di revoca. 2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’autorità inferiore restituirà alla ricorrente l’anticipo spese di 1'000 franchi da lei versato a suo tempo per la precedente procedura di ricorso. 3. Per la presente procedura di ricorso non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’anticipo spese di 1'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente, verrà restituito integralmente a quest’ultima. 4. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l’autorità inferiore corrisponderà alla ricorrente l’importo di 3'000 franchi a titolo di indennità di spese ripetibili per la presente procedura di ricorso e quella precedente. 5. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario) – autorità di prima istanza (DCD; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Michael Beusch Sara Pifferi
A-2186/2018 Pagina 21 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: