VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 24 13 4a Camera Giudice unicoRighetti AttuariaLanfranchi SENTENZA del 2 dicembre 2024 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ e A.B., patrocinato dall'avv. Stefania Vecellio, ricorrenti contro Comune di B., e Consorzio C._____, convenuti entrambi patrocinati dall'avv. Michel Castelli, concernente tassa di allacciamento (acqua potabile e fognatura)
2 - I. Ritenuto in fatto che: -il 30 giugno 2020/10 agosto 2020 il Comune di B._____ (di seguito Comune) ha rilasciato a A._____ e A.B._____ una licenza edilizia per la demolizione dell'edificio no. 600 e la costruzione di una nuova casa unifamiliare sulla particella no. 460 sita nel Comune politico di B.. Alla cifra 14 di detta licenza è previsto che le condizioni riportate nella domanda per la deviazione delle acque luride dal Consorzio C. (di seguito Consorzio) del 9 giugno 2020 fanno parte integrante del permesso di costruzione. A mente di tali condizioni, "Nuovi allacciamenti secondo articolo 17 dello statuto del Consorzio C.: su tutti i nuovi fabbricati viene prelevata una tassa di allacciamento che ammonta al 1% sul valore a nuovo dell'assicurazione Cantonale dei fabbricati. Il 50% viene incassato sul valore del preventivo quale 1. rata. La prima rata del 50% dei costi di costruzione di CHF 690'000.-- cioè CHF 3'450.-- deve essere pagata al Consorzio C. sul conto [...]. I costi d'allacciamento sono completamente a carico del richiedente.". -il 19 agosto 2020 il Consorzio ha fatturato a A._____ e A.B._____ l'acconto per le tasse per l'allacciamento all'impianto acqua potabile per un importo di CHF 3'450.00, -con raccomandata dell'8 settembre 2021, A._____ e A.B._____ sono stati sollecitati al pagamento dell'acconto della tassa per nuovi allacciamenti, -con missiva del 21 settembre 2021, l'avv. Stefania Vecellio, a nome di A._____ e A.B._____, ha contestato l'obbligo di versamento della tassa di allacciamento qui in esame,
3 - -con decisione 29 aprile 2024, il Comune ha obbligato i ricorrenti al versamento di una prima rata pari a CHF 3'450.00 per l'allacciamento all'impianto d'acqua potabile del Consorzio, -con ricorso del 17 maggio 2024, A._____ e A.B._____ (di seguito ricorrenti) hanno contestato la decisione del consiglio comunale del Comune di B._____ dinanzi al Tribunale amministrativo dei Grigioni, -con ordinanza del 24 settembre 2024, è stato chiuso il doppio scambio di scritti. II. Ritenuto in diritto che:
la decisione del Comune del 29 aprile 2024 non può essere impugnata presso un'altra istanza, per cui la competenza del tribunale adito è data (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). I ricorrenti sono interessati dalla decisione impugnata e la loro legittimazione al ricorso è pacifica (art. 50 LGA), -la decisione relativa al versamento della prima rata di CHF 3'450.00 al Consorzio è parte integrante della licenza di costruzione del 30 giugno 2020/10 agosto 2020 rilasciata dal Comune (v. rispettiva cifra 14). La licenza edilizia è munita di rimedio giuridico. I ricorrenti, tuttavia, hanno omesso di impugnarla. Pertanto, già di primo acchito, si ravvisa che la tassa qui in esame è stata decretata mediante una decisione formale che non è stata oggetto di ricorso e, dunque, è cresciuta formalmente in giudicato. Per tale motivo, considerato che non vengono fatti valere in questa sede motivi per un riesame o una revoca ai sensi degli artt. 24 e 25 LGA e, oltretutto, rilevato che i rispettivi requisiti non appaiono in ogni caso essere soddisfatti, il quesito relativo all'obbligo di versamento di una tassa per l'allacciamento della nuova casa unifamiliare sulla particella no.
4 - 460 non può più essere oggetto di un nuovo procedimento. Dunque, la decisione (supplementare) del 29 aprile 2024 del Comune, che si china ancora sulla questione relativa all'obbligo di versamento delle tasse di allacciamento, è da ritenere nulla; circostanza, questa, che va rilevata d'ufficio (DTF 139 II 243 consid. 11.2; 137 I 273 consid. 3.1; 129 V 485 consid. 2.3; 127 II 32 consid. 3g; 119 V 309 consid. 3b; 114 V 319 consid. 4b; cfr. anche HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8a ed., Zürich/St. Gallen 2020, ni. 1105 e 1096). Il ricorso è inammissibile già per questo motivo, -nella misura in cui tuttavia si volesse ammettere che le tasse d'allacciamento possono essere ancora contestate al momento della loro emissione, giova rilevare che l'art. 14 del Regolamento comunale concernente l'approvvigionamento dell'acqua potabile e il servizio delle fognature, sul quale si poggia il Comune (risp. il Consorzio), riguarda le infrazioni e, per tale motivo, non è applicabile al caso qui in rassegna. Fatta astrazione dell'art. 25 di detto regolamento, non vi è ulteriore norma che regga i rimedi giuridici. Nel caso concreto, il Comune, per quanto riguarda i rimedi giuridici, non fa nemmeno valere il motivo per il quale le decisioni in materia di approvvigionamento dell'acqua potabile andrebbero trattate diversamente da quelle in materia di servizio fognature. In questo senso, il Giudice unico non ravvisa un motivo plausibile per applicare norme differenti, -L'art. 25 del summenzionato regolamento prevede che: "contro le decisioni dei consorzi è ammesso il ricorso entro 20 giorni al Consiglio comunale. Contro le decisioni del Consiglio comunale è ammesso il ricorso entro 20 giorni al Tribunale amministrativo.". L'art. 22 LGA prevede che le decisioni devono contenere, fra l'altro, l'indicazione della possibilità e del termine dell'impugnazione ordinaria (cpv. 1). Qualora manchi l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, l'impugnazione è ammessa entro due mesi dalla
5 - comunicazione della decisione (cpv. 2). Tale norma, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LGA, viene applicata anche a decisioni delle autorità comunali, -in data 19 agosto 2020 il Consorzio ha trasmesso ai ricorrenti una missiva (inclusa la fattura), nella quale veniva statuito il prelevamento di un acconto per la tassa d'allacciamento per un importo pari a CHF 3'450.00; ciò, tuttavia, senza indicare i mezzi di impugnazione. Avverso detta missiva non è stato presentato per iscritto entro due mesi ricorso al Consiglio comunale di B._____. Dunque, qualora si attribuisse alla missiva (inclusa fattura) del 19 agosto 2020, emessa dal Consorzio, la qualità di una decisione formale (v. al riguardo sentenza del Tribunale federale [STF] 2C_444/2015 del 4 novembre 2015 consid. 3.2.3; v. anche sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna 7H 17 125 del 24 agosto 2017 consid. 2.3), anch'essa sarebbe cresciuta in giudicato, in quanto non sono state ossequiate le vie di diritto previste dai regolamenti comunali e consorziali. Per tale motivo l'obbligo di pagamento dell'acconto non potrebbe più essere contestato in questa sede e, per conseguenza, anche in questa eventualità, andrebbe constatato che la decisione (supplementare) del 29 aprile 2024 del Comune è nulla, -i ricorrenti non possono nemmeno invocare il principio della buona fede inerente alla tutela giuridica in caso di erronea emissione di decisioni. Infatti, nell'evenienza le vie di impugnazione non vengono ristabilite. Il fatto che il Comune, nel caso specifico, abbia trascurato l'assenza di condizioni per l'impugnazione e abbia erroneamente emesso una decisione, non giustifica alcuna tutela del legittimo affidamento (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 85/03 del 20 ottobre 2003 consid. 2.2, con rinvii, e STF 9C_236/2023 del 31 maggio 2023 consid. 5.1; v. anche sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 23 17 del 2 maggio 2024 consid. 3.3),
6 - -nella misura in cui fosse di rilevanza e, oltretutto, comprovato, l'asserita circostanza che il cassiere D._____ e il "fontanino" E._____ avrebbero comunicato ai ricorrenti di non dovere versare l'acconto di CHF 3'540.00, non avrebbe influsso alcuno sulla presente procedura, in quanto i ricorrenti nel caso concreto non possono avvalersi del principio della buona fede (risp. dell'affidamento o tutela della fiducia e il divieto di venire contra factum proprium; v. al riguardo artt. 9 e 5 cpv. 3 della Costituzione svizzera [Cost.; RS 101]). La competenza per l'esazione delle quote di allacciamento e delle tasse annuali, giusta l'art. 11 cpv. 5 dello Statuto e regolamento del Consorzio, compete al comitato, ovvero l'organo amministrativo ed esecutivo del Consorzio. Come espressamente riporta l'art. 12 dello Statuto e regolamento del Consorzio (v. in particolare compito del cassiere), per decisioni di questo tipo non è prevista una competenza del cassiere e/o del fontanino; circostanza, questa, che poteva essere facilmente ravvisata consultando il summenzionato statuto. Oltre a ciò, non si ravvisa e non viene nemmeno sostanziato che, affidandosi all'esattezza dell'informazione, i ricorrenti avrebbero preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio (cfr. al riguardo DTF 141 V 530 consid. 6.2, 131 II 627 consid. 6.1, 137 II 182 consid. 3.6.2; STF 2C_482/2020 del 28 settembre 2021 consid. 4.2, 2C_706/2018 del 13 maggio 2019 consid. 3.1 con rinvii), -considerata l'inammissibilità del ricorso, non è necessario trattare le ulteriori censure di natura materiale sollevate dai ricorrenti. Tuttavia, abbondanzialmente, qualora a titolo eccezionale si volesse entrare nel merito del ricorso, giova rilevare che gli argomenti addotti dal Comune (risp. dal Consorzio) non danno adito a critica. Infatti, non si intravvede il motivo per il quale, nel presente caso, sulla scorta dell'art. 17 dello statuto e regolamento del Consorzio, il Comune avrebbe commesso violazioni di diritto. De facto, da quanto si evince dagli atti, la costruzione no. 600
7 - (stalla) è stata praticamente demolita in modo integrale e, al contempo, è stato eretto un nuovo stabile sulla particella no. 460 (casa d'abitazione), la cui destinazione d'uso è differente. Ne discende che non siamo in presenza di ristrutturazioni, bensì di una nuova costruzione a scopo d'uso e con consumo di acqua diverso. Questa circostanza giustifica la riscossione di nuove tasse di allacciamento. Ne consegue che la censura di parte ricorrente si rivela essere infondata. Inoltre, ritenuto che l'obbligo di versamento era già stato comunicato espressamente ai ricorrenti con licenza edilizia del 30 giugno 2020/10 agosto 2020 – cresciuta in giudicato – allo stato attuale sarebbe abusivo far valere che la tassa non è dovuta. Nemmeno l'accenno ricorsuale ad una asserita ma non meglio comprovata violazione del principio di uguaglianza regge. Innanzitutto, giova sottolineare che, nemmeno a seguito dell'inoltro della documentazione richiesta dai ricorrenti, è stato possibile provare che il Comune, in altri casi analoghi, avrebbe rinunciato all'esazione delle tasse di allacciamento. Oltre a quanto precede, nel caso in questione non siamo in presenza di una ristrutturazione – come nell'asserita fattispecie su cui si poggiano i ricorrenti –, bensì di una nuova costruzione. Ne consegue che non si tratta in ogni caso di fattispecie uguali. Per conseguenza, i ricorrenti non potrebbero in ogni caso appellarsi al principio dell'uguaglianza di trattamento (v. al riguardo p.es. DTF 138 I 225 consid. 3.6.1, 131 I 105 consid. 3.1). Se ne conclude che, nella misura in cui si entrasse nel merito del ricorso, esso andrebbe in ogni caso integralmente respinto, -in applicazione dell'istituto di diritto relativo all'apprezzamento anticipato delle prove, visto quanto precede, non è necessario sentire D._____ e/o E._____ in qualità di testimoni o assumere ulteriori mezzi probatori (v. al riguardo DTF 131 I 153 consid. 3, 124 I 208 consid. 4a), -essendo, da una parte, il valore litigioso inferiore a CHF 5'000.00 e, dall'altra parte, trattandosi di un rimedio giuridico palesemente
8 - inammissibile, questo Tribunale decide nella composizione di giudice unico (art. 43 cpv. 3 LGA), -avendo il Comune di B._____ emanato a torto un'ulteriore decisione senza attenersi all'art. 25 del Regolamento comunale concernente l'approvvigionamento dell'acqua potabile e il servizio delle fognature, ad avviso dell'infrascritto Giudice, i ricorrenti non possono subire un pregiudizio risp. a questi ultimi non può essere rimproverato di aver sollevato ricorso – come visto a torto – dinanzi a questo Tribunale (cfr. DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; v. anche STF 8C_459/2015 del 5 agosto 2015), per cui, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia, a titolo eccezionale, al prelievo di spese processuali, -essendo parte soccombente, non sono dovute ripetibili ai ricorrenti. Nemmeno il Comune ha diritto ad un'indennità (v. anche art. 78 cpv. 2 LGA). III. Il Giudice unico decide: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Viene constatato che la decisione relativa al versamento di una prima rata di CHF 3'540.00 per l'allacciamento all'impianto d'acqua potabile del Consorzio C._____ emanata il 29 aprile 2024 dal Comune di B._____ è nulla. 3.Viene constatato che la cifra 14 della licenza edilizia del 30 giugno 2020/10 agosto 2020 del Comune di B._____ rilasciata a A._____ e A.B._____ e le condizioni riportate nella domanda per la deviazione delle
9 - acque luride dal Consorzio C._____ del 9 giugno 2020 sono cresciute in giudicato. 4.Non vengono prelevate spese processuali. 5.Non vengono attribuite ripetibili. 6.[vie di diritto] 7.[Comunicazioni]