Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_004
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_004, A 2021 5
Entscheidungsdatum
04.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 21 5 4a Camera PresidenzaRacioppi GiudiciMeisser e Audétat AttuarioPaganini SENTENZA del 4 agosto 2021 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ AG, patrocinata dall'avv. Clarissa Indemini, ricorrente contro Comune di B._____, patrocinato dall'avv. Andrea Toschini, convenuto concernente tassa di allacciamento (IVA)

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La A._____ AG (qui di seguito: A.) è proprietaria del fondo n. C. RF di B.. Il fondo n. C. (nonché quello n. D._____ di proprietà di un'altra società) sono frutto della parcellazione del fondo madre n. E.. Sul fondo n. C. è stata edificata una residenza plurifamiliare con 27 appartamenti e un'autorimessa. Al momento del rilascio della licenza edilizia del 2 novembre 2015 sul fondo madre n. E._____ vi erano tre edifici, i quali sono stati abbattuti. 2.Durante l'avvio dei lavori nel 2016 la A._____ ha chiesto al Comune di poter allacciare gli immobili realizzati all'acquedotto, alla rete fognaria e all'impianto di depurazione delle acque IDA. Con decisione di tassazione 6 aprile 2016, parzialmente rivista il 13 giugno 2016, il Comune ha emanato le rispettive tre tasse di allacciamento provvisorie. Il calcolo provvisorio non comprendeva l'aggiunta dell'IVA e si basava sul costo stimato secondo domanda di costruzione. 3.Contro tale decisione la A._____ ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (procedura n. A 16 34). Pendente causa le parti (nonché la proprietaria del fondo n. D.) hanno sottoscritto una convenzione (datata 9/17 febbraio 2017), in cui si sono segnatamente accordate di computare il valore degli edifici preesistenti (e demoliti). 4.L'11 maggio 2017 il Comune ha emesso le nuove fatture provvisorie per le tre tasse di allacciamento sulla base della succitata convenzione e in applicazione del presunto costo di costruzione. Queste fatture non comprendevano l'aggiunta dell'IVA. La A. ha pagato queste fatture. 5.Il 7 agosto 2020 il Comune ha emesso le fatture definitive per le tre tasse di allacciamento, in base alla stima ufficiale e con l'aggiunta dell'IVA.

  • 3 - 6.Contro tale decisione la A._____ ha presentato reclamo il 25 agosto 2020, chiedendo che l'IVA venisse posta a carico del Comune. Nel frattempo, la A._____ ha saldato gli importi dovuti dopo conguaglio con gli importi già pagati secondo il conteggio provvisorio, tuttavia senza versare l'IVA. 7.Con decisione (su reclamo) del 29 dicembre 2020 il Comune ha ordinato alla A._____ di corrispondere entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione gli importi per l'IVA insoluti, ovvero CHF 1'538.05 per la tassa di allacciamento definitiva per l'acqua potabile, CHF 4'380.75 per la tassa di allacciamento definitiva per la canalizzazione e CHF 3'066.55 per la tassa di allacciamento definitiva per la depurazione delle acque, oltre a interessi di mora del 4 %. 8.Avverso questa decisione la A._____ (qui di seguito: ricorrente) a inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 2 febbraio 2021 chiedendo, in via preliminare, il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e, in via principale, l'annullamento della decisione 29 dicembre

  1. In sintesi, a motivazione del fatto che l'IVA non sarebbe dovuta, la ricorrente adduceva che il trasferimento dell'IVA alla ricorrente non sarebbe obbligatorio. Le parti in questo caso avrebbero validamente concluso un accordo esaustivo sulla quantificazione delle tasse di allacciamento. Dato che tale accordo concluso con il Comune non menziona l'aggiunta dell'IVA, la ricorrente poteva ritenere che questa fosse compresa negli importi finali pattuiti. 9.Nella presa di posizione del 26 marzo 2021 il Comune di B._____ (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso. In sostanza, il convenuto osservava che la relativa convenzione non era volta a regolare in modo completo ed esaustivo la quantificazione delle relative tasse di allacciamento. In base alla giurisprudenza il convenuto avrebbe potuto (e dovuto) trasferire l'IVA alla ricorrente – quale destinataria del servizio – tramite un atto d'imperio, essendo l'IVA in questo caso imposta su
  • 4 - prestazioni rette dal diritto pubblico. Inoltre, secondo prassi comunale l'IVA non verrebbe tassata nel calcolo provvisorio, ma solo con la decisione di tassazione finale. 10.Nella replica del 6 maggio 2021 la ricorrente si è riconfermata nel suo petito principale di ricorso e ha approfondito la propria argomentazione, in particolare sottolineando il carattere vincolante della relativa convenzione in cui non si è pattuita l'aggiunta dell'IVA. 11.Nella duplica del 7 giugno 2021 il convenuto ha confermato il suo petito di risposta e ha ribattuto agli argomenti della replica. 12.Con scritto del 23 giugno 2021 il convenuto ha inoltrato la propria nota d'onorario contestando al contempo quella inoltrata dalla ricorrente il 18 giugno 2021. Con scritto del 6 luglio 2021 la ricorrente ha risposto allo scritto del 23 giugno 2021 del convenuto. II. Considerando in diritto: 1.La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare il ricorso contro la decisione (su reclamo) del 29 dicembre 2020 è data (art. 49 cpv. 1 lett. a Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Quale destinataria della decisione, la ricorrente è legittimata a ricorrere in giudizio (art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA), il ricorso è dunque ricevibile. 2.Controverso è se il convenuto nel caso concreto ha giustamente prelevato l'IVA sulle tasse di allacciamento definitive, considerato che l'IVA non figurava né nella relativa convenzione stipulata con la ricorrente inerente a dette tasse né nel conteggio provvisorio di queste tasse. Incontestato è che il convenuto è soggetto all'IVA (art. 12 della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [Legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20]) e che le prestazioni per l'allacciamento e quindi le rispettive tasse

  • 5 - soggiacciono all'IVA (art. 14 dell'Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto [Ordinanza sull'IVA, OIVA; RS 641.201]). Riconosciuto è pure l'ammontare dell'IVA sulle tasse di allacciamento (CHF 1'538.05 sulla tassa di allacciamento all'acqua potabile [2.5 % su CHF 61'521.00]; CHF 4'380.75 sulla tassa di allacciamento alla canalizzazione [7.7 % su CHF 56'893.00]; CHF 3'066.55 sulla tassa di allacciamento per la depurazione delle acque [7.7 % su CHF 39'825.10]). Le aliquote si evincono dall'art. 25 LIVA (aliquota normale del 7.7 % giusta il cpv. 1 per l'allacciamento alla canalizzazione e per la depurazione delle acque e aliquota ridotta del 2.5 % giusta il cpv. 2 lett. a cifra 1 per l'allacciamento alla condotta dell'acqua potabile). 3.1.Giusta l'art. 6 cpv. 1 LIVA il trasferimento dell'IVA è retto da accordi di diritto privato. Nonostante questo testo, quando le prestazioni imponibili si basano sul diritto pubblico, il trasferimento dell'imposta è regolato anch'esso dal diritto pubblico (cfr. DTF 140 II 80 consid. 2.5). In base a suddetta decisione del Tribunale federale, le contestazioni relative al trasferimento di un'eventuale IVA nell'ambito di un rapporto di diritto pubblico devono essere regolate per mezzo di una decisione (cfr. DTF 140 II 80 consid. 2.5). Con questa sentenza non è stata tuttavia chiarita la questione se nei rapporti di diritto pubblico il trasferimento dell'IVA sottostia ancora all'autonomia delle parti. La dottrina precisa che, in ogni caso, un'eventuale obbligo di trasferire l'IVA sul destinatario dovrebbe in linea di principio figurare in una legge in senso formale (cfr. BAGNOUD in: Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [ed.], MWSTG-Kommentar, 2015, art. 6 n. 18). 3.2.Nel Comune convenuto la riscossione delle relative tasse di allacciamento è regolata nel Regolamento acqua potabile del 2 settembre 1984 e nel Regolamento per il servizio fognature del 4 dicembre 1988. Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore prima dell'introduzione dell'IVA, per cui tali tasse, come evidenziato dal convenuto, sono da intendersi senza IVA.

  • 6 - In detti Regolamenti non è perciò nemmeno stabilito un obbligo di trasferimento dell'IVA al destinatario. 3.3.Ma un'esclusione (implicita) della possibilità di una negoziazione contrattuale sul trasferimento dell'IVA sulle tasse di allacciamento al destinatario in questo caso s'impone in osservanza del principio della parità di trattamento, che è di grande rilievo nell'ambito tributario (cfr. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., 2014, § 33 marg. 23; DTF 136 I 142 consid 4.2). Appare infatti inammissibile che il convenuto – il quale per prassi preleva l'IVA con la tassazione finale delle tasse di allacciamento – possa concludere a sua discrezione un accordo di non trasferimento dell'IVA con la ricorrente, a dispetto di tutti i proprietari finora gravati dell'IVA sulle tasse di allacciamento. Ne consegue l'obbligatorietà nel caso di specie del trasferimento dell'IVA sulle tasse di allacciamento al destinatario per atto d'imperio. Un'eventuale accordo sul trasferimento dell'IVA deve pertanto essere ritenuto nullo, come sottolineato dal convenuto. Non è dunque pertinente il rinvio della ricorrente alla dottrina e alla giurisprudenza secondo cui, nella misura in cui il trasferimento dell'IVA è lasciato all'autonomia delle parti, esse si dovrebbero accordare in merito. In questo caso, come detto, non c'è spazio per una negoziazione tra le parti. Altrettanto inconferente è l'appello alle norme nell'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) le quali, ove mai applicabili alla ricorrente, presuppongono che si sia concluso un prezzo, cosa che in questo caso, si ribadisce, non è ammessa e che comunque – come si vedrà più sotto – non è avvenuta. 3.4.Come esposto qui di seguito a titolo abbondanziale, pur volendo ammettere la possibilità di un accordo sul trasferimento dell'IVA sulle tasse di allacciamento, da un'interpretazione oggettiva in base al principio dell'affidamento della Convenzione del 9/17 febbraio 2017 (qui di seguito:

  • 7 - Convenzione) non emerge alcun accordo (tacito) sulla presa a carico dell'IVA. 3.4.1.Nella prima parte della Convenzione sono indicate le premesse che hanno condotto all'accordo. In particolare, si evidenziava che il Comune aveva calcolato le tasse provvisorie senza deduzione del valore degli edifici preesistenti, benché la giurisprudenza del Tribunale amministrativo in tali casi preveda una deduzione del valore dei vecchi edifici dal valore dei nuovi edifici e una conseguente percezione della tassa unicamente sulla differenza. Di conseguenza, le parti hanno convenuto in special modo che il valore dei vecchi edifici andava dedotto dalle tasse di allacciamento. Inoltre, per quanto qui di rilevanza, alla cifra II.4 Convenzione le parti hanno concordato il modo di percezione delle tasse di allacciamento definitive, specificando che la tassa di allacciamento alla canalizzazione e per la depurazione delle acque non si applica all'autorimessa. Inoltre, sono stati indicati i tassi da applicare sul valore attuale dell'edificio [aliquote legali, come dai Regolamenti sopra citati al consid. 2]. Il convenuto si impegnava quindi a revocare le tasse provvisorie già emesse e a emanarne delle nuove (provvisorie) con la deduzione del valore dei vecchi fabbricati e con le aliquote indicate, mentre la ricorrente si impegnava a ritirare il ricorso A 16 34. 3.4.2.Benché nella Convenzione non figuri l'aggiunta dell'IVA sulle tasse di allacciamento a carico della ricorrente, la Convenzione non aveva evidentemente lo scopo di fissare definitivamente le tasse dovute (comprese l'IVA), bensì di fissare gli importi degli edifici vecchi da computare al valore determinante per l'aliquota e di distinguere quali tasse andavano riscosse per la parte residenziale e la parte dell'autorimessa dell'edificio, e tutto ciò nel senso di una transazione. Come giustamente osservato dal convenuto, le parti non hanno concluso una convenzione fiscale. Per essa manca una base legale. Il metodo di calcolo delle tasse di allacciamento non è lasciato all'autonomia delle parti. Le parti hanno

  • 8 - solamente raggiunto un accordo sul valore degli edifici preesistenti da computare al valore dei nuovi edifici. Un simile accordo, conforme al diritto materiale, è possibile anche senza base legale, siccome regola delle incertezze su di una fattispecie determinante non chiara che si lascerebbero eliminare soltanto con difficoltà (cfr. STF 2C_296/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 121 II 273 consid. 1c). Visto dunque che non si tratta di una convenzione fiscale in senso stretto ed esaustiva in merito all'ammontare delle tasse di allacciamento dovute dalla ricorrente, da questo accordo la ricorrente non poteva dedurre un (tacito) rifiuto di prelevare l'IVA presso di essa. L'IVA per le relative prestazioni risp. le relative tasse è indiscutibilmente dovuta, come già menzionato sopra e anche riconosciuto dalla ricorrente stessa. Considerato che la ricorrente avrebbe perlomeno dovuto sapere che l'IVA andava aggiunta al calcolo per le tasse, essa non poteva ragionevolmente attendersi che il convenuto rinunciasse a trasferire l'IVA su di essa, dal momento che niente di simile è stato menzionato e non sono stati concordati degli importi definitivi per le tasse dovute (cosa che, semmai ammessa, peraltro non era nemmeno possibile, posto che la tassazione definitiva avviene solo appena si è al corrente della stima ufficiale). Pur volendo ammettere la possibilità di una negoziazione contrattuale, la Convenzione non può dunque essere ritenuta una base di fiducia su cui la ricorrente poteva fare affidamento che l'IVA non le sarebbe stata trasferita. 3.5.L'appello della ricorrente alla tutela del legittimo affidamento non può essere concesso nemmeno considerando il fatto che il convenuto non abbia menzionato l'aggiunta dell'IVA nelle fatture provvisorie ma soltanto in quelle definitive. L'assenza dell'IVA nelle fatture provvisorie non può costituire una base di fiducia per il destinatario, proprio perché si tratta di una decisione provvisoria. La prassi del convenuto di fatturare l'IVA solo con la decisione definitiva della rispettiva tassa di allacciamento non può fra l'altro essere contestata e appare sensata. Se si prelevasse l'IVA già

  • 9 - con le fatture provvisorie, vi sarebbe l'incombenza di dover pagare l'IVA da parte del destinatario e di presentare il rendiconto da parte del Comune su una base provvisoria e in seguito di dover pagare l'eventuale differenza risp. allestire un nuovo rendiconto per l'eventuale differenza dopo la tassazione definitiva in base alla stima ufficiale. Mentre con la prassi adottata dal convenuto si esegue un conteggio solo dell'IVA. Infondata al riguardo è l'asserzione della ricorrente secondo cui tale prassi sarebbe in contrasto con l'art. 40 LIVA (nascita del credito fiscale). Questa norma determina l'insorgenza del diritto alla deduzione dell'imposta precedente risp. del debito fiscale. Dall'argomentazione della ricorrente mal si comprende come mai in questo caso, richiamata questa norma, il debito fiscale non dovrebbe essere insorto a causa del fatto che l'IVA non era contemplata nelle tassazioni provvisorie. Le rispettive censure della ricorrente vanno perciò respinte. 4.In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 5.Le spese giudiziarie pari a CHF 3'000.00 sono poste a carico della soccombente ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Da questo importo è dedotto l'anticipo da essa prestato di CHF 2'000.00. Contrariamente alla sua rivendicazione al convenuto non sono assegnate ripetibili, siccome questi vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA) e poiché il ricorso non appare temerario. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

  • una tassa di Stato diCHF3'000.00

  • e le spese di cancelleria diCHF212.00

  • 10 - totaleCHF3'212.00 Tali spese sono poste a carico della A._____ AG dopo deduzione dell'anticipo prestato di CHF 2'000.00. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

8

LGA

  • art. 38 LGA
  • art. 50 LGA
  • art. 52 LGA
  • art. 73 LGA
  • art. 78 LGA

LIVA

  • art. 6 LIVA
  • art. 25 LIVA
  • art. 40 LIVA

Gerichtsentscheide

4