VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 15 47 e 48 4a Camera Giudice unico Racioppi e attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 9 marzo 2016 nella vertenza di diritto amministrativo A., ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta 1 Comune di X., convenuto 2 e Amministrazione federale delle imposte, convenuta 3 concernente imposte federali, cantonali e comunali
2 - 1.A._____ riceve una rendita di vecchiaia AVS e beneficia tramite le prestazioni complementari della riduzione individuale dei premi per la cassa malati. Dal 2014 il premio annuo della cassa malati (per detto anno di fr. 4'272.--) veniva versato direttamente all'assicuratore malattie. Nella propria dichiarazione fiscale del 12 maggio 2015, riferita all'anno 2014, la contribuente deduceva dei premi assicurativi per un importo complessivo di fr. 5'760.--. Nelle decisioni di tassazione 20 luglio 2015, l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte) considerava come deducibile per l'imposta federale, cantonale e comunale solo fr. 1'488.--, corrispondenti alla differenza tra i premi dovuti e il sussidio cantonale corrisposto alla contribuente a titolo di riduzione individuale dei premi della cassa malati (fr. 5'760.-- – fr. 4'272.--). 2.Nel reclamo del 18 agosto 2015, A._____ chiedeva una tassazione zero. Con la tassazione operata la contribuente riteneva che le fosse stata computata anche la prestazione complementare, mentre la stessa sarebbe sempre andata esente da imposta. 3.Mediante due separati provvedimenti datati 4 settembre 2015 riguardanti l'imposta federale diretta, da un lato, e le imposte cantonali e comunali, dall'altro, l'amministrazione imposte respingeva il reclamo e confermava la tassazione operata. Il contributo per la riduzione dei premi della cassa malati non sarebbe una prestazione complementare anche se verrebbe corrisposto dallo stesso settore amministrativo (cassa di compensazione). Dal punto di vista fiscale, dal 2014 non sarebbe più possibile dedurre l'intero premio della cassa malati come in precedenza, ma unicamente le spese effettivamente sostenute. A seguito del pagamento diretto del sussidio cantonale all'assicuratore malattia le persone come l'istate, la cui prestazione corrispondeva all'importo della riduzione dei premi, non
3 - verrebbero più considerate come delle beneficiarie di prestazioni complementari. 4.Nei tempestivi ricorsi interposti al Tribunale amministrativo in data 1. ottobre 2015 (A 15 47 per le imposte cantonali e comunali e A 15 48 per l'imposta federale diretta), A._____ chiedeva l'annullamento delle decisioni impugnate. Sostanzialmente l'istante chiedeva di poter dedurre la totalità dei premi della cassa malati, in quanto il sussidio al premio sarebbe da considerare alla stregua di una prestazione complementare che andrebbe esente da imposte, come del resto sarebbe sempre avvenuto prima del 2014. 5.Nella risposta del 26 ottobre 2015, l'amministrazione imposte chiedeva la reiezione dei ricorsi. Dopo il versamento diretto del sussidio ai premi della cassa malati nelle mani dell'assicuratore malattia, una deduzione da parte della beneficiaria della prestazione non sarebbe più possibile, non trattandosi di costi sostenuti dalla contribuente. Infatti, in diritto fiscale varrebbe il principio stando al quale sarebbero deducibili solo le spese anche effettivamente sopportate dalla contribuente. 6.Replicando l'istante ribadiva di mantenere il proprio punto di vista. Considerando in diritto: 1.Le due procedure oggetto di ricorso riguardano lo stesso tema e la ricorrente propone le stese conclusioni. Ai sensi dall’art. 6 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), nell'interesse di un'efficace evasione, l'autorità può unire in un unico oggetto le procedure, in caso di istanze inoltrate separatamente. In ossequio a tale disposto si
4 - giustifica la riunione dei due procedimenti e l’evasione della presente controversia mediante un’unica sentenza. 2.Giusta l’art. 43 cpv. 3 LGA, il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell’evenienza, la ricorrente chiede l'annullamento di due decisioni di tassazione e quindi la riduzione del suo debito fiscale. Considerato che l'istante è stata complessivamente tassata per un ammontare di fr. 1'203.30 corrispondenti a fr. 467.-- per l'imposta comunale, fr. 657.-- per quella cantonale e a fr. 79.30 per quella federale diretta, il valore litigioso viene in ogni caso a situarsi nell'ambito delle competenze che spettano al giudice unico.
7 - 720.000]) applicabile, sono esenti da imposta le entrate in base alla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS. Fino al 2013, la ricorrente otteneva direttamente la riduzione dei premi della cassa malati tramite prestazioni complementari, anche se l'ammontare di questa prestazione complementare corrispondeva esattamente al sussidio per la riduzione dei premi della cassa malati al quale aveva diritto. Essendo una beneficiaria di prestazioni complementari, l'assicurata andava quindi esente da imposta - per le entrate corrispostele dalla cassa cantonale di compensazione AVS - e operava la deduzione fatturatale per il premio dovuto all'assicurazione malattia obbligatoria. Per l'amministrazione imposte, dal 2014, venendo il sussidio versato direttamente all'assicuratore malattia, la ricorrente non sarebbe più una beneficiaria di prestazioni complementari e non potrebbe quindi nemmeno operare l'intera deduzione dei premi dovuti all'assicuratore malattia. Per la ricorrente invece, anche se il premio della cassa malati venisse ormai versato direttamente all'assicuratore, essa resterebbe al beneficio di una prestazione complementare e la decisione di tassazione dovrebbe tenere conto di tale dato di fatto. c)In effetti, l'istante è beneficiaria di prestazioni complementari. Fino alla fine del 2013 però, la quota a titolo di riduzione del premio per la cassa malati non era dichiarata separatamente. Dal 1. gennaio 2014, le prestazioni complementari specificano in modo chiaro quale quota viene versata per la riduzione del premio direttamente all'assicuratore e quale quota di prestazione complementare spetti e venga versata per il resto alla persona avente diritto. Antecedentemente al 2014 quindi, l'amministrazione imposte ignorava quale fosse l'importo o meglio la parte della prestazione complementare da ascrivere alla riduzione del premio della cassa malati. Di conseguenza, le prestazioni complementari andavano interamente esenti da imposta e la persona beneficiaria di tali prestazioni poteva dedurre gli interi pagamenti dei premi per la cassa
8 - malati. Con il sistema introdotto dal 1. gennaio 2014, correttamente la deduzione dei premi della cassa malati pagati viene solo concessa per i premi pagati con mezzi propri e non per i premi corrisposti dalla cassa di compensazione tramite le prestazioni complementari direttamente all'assicuratore malattia. d)Indipendentemente poi dal fatto di sapere se il sussidio cantonale in oggetto sia o meno una prestazione complementare a tutti gli effetti, esso andrebbe in ogni caso esente da tasse, parimenti alle prestazioni complementari, in quanto sussidio d'assistenza proveniente da un fondo pubblico giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. d LIFD (sentenza del Tribunale federale 2C_966/2011 del 18 settembre 2012 cons. 2.1). Lo stesso motivo di esonero è oggetto dell'art. 7 cpv. 4 lett. f LAID e il diritto cantonale conosce una disposizione analoga all'art. 30 cpv. 1 lett. f LIG. Del resto nessuna delle parti contesta il fatto che la riduzione dei premi di cui all'art. 65 cpv. 1 LAMal sia una prestazione esente tasse. Argomentando come fa, la ricorrente censura però in sostanza un'imposizione indiretta della riduzione per premi, che dovrebbe invece andare esente da imposta. L'argomentazione non è pertinente. Nella misura in cui l'amministrazione imposte ha direttamente compensato il sussidio cantonale ai premi della cassa malati con i premi fatturati dall'assicuratore malattie, le entrate in questione, ovvero i fr. 4'272.-- del sussidio cantonale, non hanno incrementato il reddito e quindi non sono neppure state tassate come era anche giusto che fosse. L'assicurata pretende invece che tali importi figurino nelle entrate come reddito esente imposta onde però poter poi procedere, sul lato delle uscite, ad una maggiore riduzione dei premi della cassa malati per un importo di fr. 5'760--. In questo modo però la beneficiaria della riduzione dei premi non approfitta solo del privilegio dell'esonero da imposta nelle entrate, ma viene parimenti avvantaggiata sul lato delle uscite, con deduzioni superiori alle spese effettivamente sopportate. In questo senso quindi il
9 - vantaggio che l'istante vorrebbe trarre dal suo esonero fiscale per la riduzione dei premi è doppio, ciò che il Tribunale federale non ritiene difendibile (sentenza del Tribunale federale 2C_966/2011 del 18 settembre 2012 cons. 2.2). Per questo Giudice, la riduzione ammessa dall'amministrazione imposte è corretta e merita conferma. 6.Come esplicitamente ammesso anche dall'amministrazione imposte e come già esposto in precedenza nel considerando 5c che precede, fino al 2013 per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS la riduzione dei premi veniva corrisposta tramite la prestazione complementare sotto forma di un contributo forfettario per i premi della cassa malati. Andando esente da imposta la prestazione complementare, anche il relativo importo forfettario per la riduzione dei premi andava esente da imposta, senza che lo stesso venisse separatamente dedotto dai premi dell'assicurazione malattie versati dalla contribuente. Dal 2014, con il diretto versamento del sussidio all'assicuratore malattia, si palesava che il diritto della ricorrente alla prestazione complementare riguardasse unicamente il sussidio ai premi della cassa malati per l'assicurazione di base obbligatoria per le cure medico-sanitarie. La natura stessa di questa prestazione ha implicato per l'amministrazione fiscale l'obbligo di compensare tale sussidio con i rispettivi premi fatturati dall'assicuratore malattia in virtù della diretta correlazione tra sussidio per la riduzione del premio e premio stesso e di permettere quindi all'assicurata di operare una deduzione per premi della cassa malati solo in ragione dei costi da essa effettivamente sostenuti. In altri termini, tale compensazione automatica non veniva praticata in precedenza, non essendo del tutto evidente quale parte della prestazione complementare fosse costituita dal contributo alla riduzione dei premi e quale dalle ordinarie prestazioni giusta la LPC. Poiché dal 2014, l'amministrazione fiscale ha abbandonata la precedente prassi più favorevole alla contribuente a favore di una prassi indubbiamene più consona allo spirito della normativa in materia
10 - fiscale, l'istante non può appellarsi al regime vigente in precedenza. Per tutti i contribuenti nella stessa situazione della ricorrente va ormai applicata la nuova prassi, che si rivela da profilo materiale indubbiamente più corretta di quella ammessa in precedenza. Non vi è pertanto alcun diritto ad un trattamento uguale a quello goduto fino al 2013. 7.In conclusione i ricorsi sono respinti. Conformemente a quanto previsto all’art. 73 cpv. 1 LGA, il quale stabilisce che nella procedura di ricorso, la parte soccombente debba di regola assumersi le spese, i costi del presente procedimento vengono accollati alla ricorrente. Il Giudice unico decide: 1.Le procedure A 15 47 e A 15 48 sono riunite e i ricorsi sono respinti. 2.Vengono prelevate
una tassa di Stato di fr.200.--
e le spese di cancelleria difr.284.-- totalefr.484.-- il cui importo sarà versato da A., X., entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazioni]