TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI A 14 16 4a Camera presieduta da Priuli, vicepresidente, e composta dal giudice Stecher e dal presidente Meisser, attuaria Krättli-Keller SENTENZA del 19 agosto 2014 nella vertenza di diritto amministrativo A._____ SA, rappresentata dalla Fidenord SA, ricorrente contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, convenuta concernente imposta cantonale
2 - 1.La A._____ SA è una società con sede principale a X._____ e che nel 2004 apriva una succursale a Y.. In conformità ai dati contenuti nella dichiarazione d'imposta introdotta dalla ditta l'8 febbraio 2010 (data della ricezione della comunicazione), l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (qui di seguito semplicemente amministrazione imposte) imponeva - in data 20 ottobre/14 novembre 2011 - la società in funzione di un utile realizzato nei Grigioni di fr. 229'900.-- e di un capitale imponibile nei Grigioni di fr. 419'600.-- in base all'aliquota di fr. 704'600.--, come del resto stabilito dall'autorità di tassazione ticinese. Complessivamente per l'anno fiscale 2008 la A. SA veniva tassata con un importo complessivo di fr. 36'078.--, comprendenti un'imposta sull'utile d'esercizio della filiale grigionese di fr. 16'093.--, un'imposta sul capitale di fr. 955.--, di una sovrimposta di fr. 17'229.-- e di un'imposta di culto di fr. 1'791.--. 2.Il 28 novembre 2011, la A._____ SA, rappresentata dalla Fidenord SA, interponeva reclamo contro la tassazione grigionese adducendo la verosimile mancata veridicità dei conti annuali presentati dalla società, in particolare per gli utili dichiarati ma inesistenti, dopo la scoperta di numerose malversazioni operate dal precedente amministratore a carico di diverse clienti, tra le quali presumibilmente anche la reclamante. Il responsabile e amministratore della società sarebbe del resto nel frattempo stato posto in stato di detenzione. In considerazione di tali fatti la società chiedeva di essere sentita prima dell'emissione della decisione su reclamo e che la comunicazione venisse considerata come la formale richiesta di riapertura delle tassazioni precedenti in quanto viziate. 3.Parallelamente, il 20 ottobre 2011, l'azionista unica della A._____ SA sporgeva denuncia penale contro l'amministratore della società e il revisore responsabile per correità in appropriazione semplice e indebita,
3 - truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti. Nell'ambito di tale procedimento penale la società veniva rappresentata da un avvocato, che dal canto suo cercava di ottenere in edizione anche parte della documentazione contabile propria a permettere di allestire le pratiche fiscali della sua cliente. Nell'ambito del colloquio avuto con detto rappresentante per comunicare l'insuccesso delle richieste di edizione contabili presentate sia nei confronti dell'allora amministratore della società che del revisore, l'amministrazione imposte - in data 3 dicembre 2013 - invitava il legale a voler far uso del perorato diritto di audizione entro la fine dell'anno, pena la decadenza della pretesa. 4.Con decisione 13 febbraio 2014, il reclamo presentato contro la tassazione 2008 della A._____ SA veniva respinto. Per l'amministrazione imposte, la pretesa fraudolenta gestione della ditta non avrebbe comunque alcun influsso sull'assoggettamento limitato della società alla fiscalità grigionese e i diversi negozi giuridici portati a termine dalla A._____ SA sarebbero avvenuti in nome della società e per mano di una persona ufficialmente abilitata a rappresentarla. Per questo, non vi sarebbero motivi validi per dubitare della regolarità giuridica dell'attività svolta nei Grigioni dalla ditta. Anche l'esito del procedimento penale in Ticino non veniva reputato passibile di incidere sulla situazione fiscale della società per cui il reclamo veniva respinto. 5.Il 18 marzo 2014, la A._____ SA adiva il Tribunale amministrativo e chiedeva di accogliere il ricorso, annullare la decisione su reclamo e che all'amministrazione imposte venisse intimato di aspettare l'esito dell'inchiesta penale per procedere alla tassazione. Poiché dall'inchiesta penale potrebbero emergere elementi con rilevanza anche dal profilo fiscale, l'istante ritiene prematura la tassazione operata e chiede una sospensione del procedimento, come del resto sarebbe stato fatto
4 - dall'autorità di tassazione ticinese dopo la presentazione di un reclamo contro la tassazione. Anche dal profilo formale la decisione impugnata sarebbe viziata, in quanto alla ricorrente non sarebbe stato concesso il diritto di essere sentita prima dell'emanazione del reclamo, malgrado ne avesse fatta esplicita richiesta. 6.Nella risposta di causa del 9 aprile 2014, l'amministrazione imposte chiedeva la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili. Formalmente, l'autorità fiscale non ritiene di aver violato il diritto di audizione dell'istante avendole accordato, tramite il legale che poteva in buona fede essere considerato rappresentare la ricorrente anche in ambito fiscale, un termine fino al 31 dicembre 2013 per concretizzare la richiesta. Materialmente, l'amministrazione imposte ribatte l'assenza di qualsivoglia base legale per imporre la sospensione del procedimento anche all'autorità fiscale della succursale in base a quanto fatto presso l'autorità della sede fiscale principale. L'autorità grigionese non potrebbe essere vincolata dalla decisione di sospensione adottata dall'autorità fiscale ticinese. Oltre a non sussistere alcun indizio a conferma della mancata corrispondenza tra i fattori della contabilità aziendale e quelli dichiarati fiscalmente per il 2008, l'applicazione della presunzione di innocenza non darebbe motivi di agire diversamente. Se comunque dall'inchiesta penale dovessero emergere fatti suscettibili di modificare la tassazione operata in Ticino, l'istante potrebbe chiedere una revisione della tassazione o impugnare il provvedimento invocando il divieto di doppia imposizione. In ogni caso nulla di concreto giustificherebbe di aspettare oltre per tassare la ricorrente, anche tenuto conto dei lunghi tempi d'attesa che la procedura potrebbe comportare e avrebbe già del resto implicato.
5 - 7.Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte, precisandole. Considerando in diritto: 1.Formalmente, la controversia verte in primo luogo sulla pretesa violazione del diritto di audizione.
7 - fatto da parte dell'amministrazione fiscale a volersi avvalere del diritto di audizione entro la fine dell'anno era invece stato formulato oralmente, nell'ambito di un colloquio telefonico, nei confronti del legale che rappresentava la società ricorrente in sede penale. L'amministrazione imposte pretende di aver in buona fede potuto supporre che detto legale fosse legittimato anche a trattare le questioni fiscali con l'autorità di reclamo. E' vero che giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, una notifica difettosa, se essa raggiunge comunque lo scopo, produce effetti giuridici malgrado l'irregolarità. Questo principio deriva dall'applicazione delle disposizioni sulla buna fede o riguardanti il divieto di formalismo eccessivo (DTF 132 I 253 cons. 6 e 7). b)Nell'evenienza però la situazione è diversa. Nel reclamo presentato dalla patrocinatrice ufficiale della ricorrente veniva espressamente formulata una richiesta di audizione e questa pretesa non veniva esaudita dopo un colloquio telefonico nel quale veniva fatto accenno alla necessità di reagire entro la fine del 2013. Tale modo di procedere non soddisfa però i requisiti formali minimi imposti dalla legge. Come detto, nell'ambito del reclamo è dato chiedere un colloquio e questa richiesta è stata espressamente formulata dall'istante nella misura in cui essa chiedeva di essere sentita prima dell'emanazione di una decisione. Tale pretesa andava pertanto in principio esaudita indipendentemente dalla fondatezza o meno delle pretese materiali. La legge accorda un diritto alla contribuente e questa può pretendere il suo esercizio senza che da parte dell'autorità di reclamo possa venire opposta una implicita rinuncia a tale diritto per non aver reagito ad una sollecitazione telefonica entro un determinato tempo. Se in effetti la convenuta avesse inteso privare la ricorrente di tale diritto in assenza di una reazione entro la fine del 2013, tale intenzione andava notificata debitamente alla contribuente in forma scritta e con l'indicazione delle relative conseguenze. Pretendere che il
8 - diritto al colloquio o ad essere sentiti sulla questione si sia estinto sulla base di una comunicazione telefonica avuta con un diverso rappresentante di parte che quello ufficiale non resiste alle censure di ricorso, indipendentemente quindi dalla questione di sapere se l'amministrazione imposte fosse o meno in buona fede riguardo la rappresentanza dell'istante. c)Concretamente comunque, neppure l'intimazione telefonica fatta al legale resisterebbe alle censure di ricorso. Che detto patrocinatore potesse essere considerato il nuovo rappresentante della ricorrente nella causa fiscale non viene neppure a giusto titolo preteso, in quanto la decisione su reclamo dell'amministrazione imposte veniva in seguito correttamente intimata alla Fidenord SA e non all'avvocato della procedura penale. L'amministrazione non ha pertanto mai pensato che fosse subentrato un nuovo rappresentate, ma essa reputa che quanto discusso con l'avvocato della sede penale fosse in buona fede imputabile alla rappresentata. La pretesa non merita però protezione. O la ricorrente aveva un altro rappresentante e allora era con questi che doveva necessariamente avvenire lo scambio di corrispondenza, cosa manifestamente non avvenuta, o l'avvocato restava il rappresentante di controparte nella mera causa penale e quanto discusso con detto rappresentante non poteva aver rilevanza per la causa fiscale come tale, senza perlomeno aver debitamente conferito con la rappresentante ufficiale. Del resto, da quanto emerge dalla documentazione agli atti, nell'ambito della procedura penale, la ricorrente cercava di ottenere della documentazione contabile che avrebbe potuto avere anche rilevanza dal profilo fiscale e il motivo per cui il legale della causa penale contattava l'amministrazione imposte era quello di informarla in primo luogo sull'insuccesso degli sforzi condotti.