A 09 35 4a Camera SENTENZA del 9 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente decisione di comprensorio "area industriale - tappa 1" 1.Il 3/4 settembre 2001 il Municipio di ... decretava l’inizio della procedura di comprensorio per l’urbanizzazione della zona industriale. Venivano al proposito emanati cinque decreti d’inizio concernenti i comprensori della rete stradale e marciapiedi (no. 1), delle canalizzazioni acque chiare e nere (no. 2), dell’acquedotto industriale (no. 3), della rete acqua potabile (no. 4) e della rete elettricità e illuminazione pubblica (no. 5). Contro i decreti d’inizio furono interposti diversi ricorsi al Tribunale amministrativo. Con sentenze del 22 gennaio 2002 (A 01 78, A 01 81 e 85, A 01 87) il Tribunale ampliava il perimetro dei singoli comprensori a tutte le particelle site nella zona industriale II, 1. tappa di urbanizzazione, e toglieva dal comprensorio no. 2 la parte inerente al canale a cielo aperto, dato che tale impianto sarebbe andato a beneficio anche di un'altra cerchia di proprietari. Il Tribunale confermava però la correttezza della procedura contributiva adottata e la chiave di ripartizione dei costi fra enti pubblici e privati. I piani dei cinque perimetri vennero modificati a seguito delle citate sentenze. A fine 2007 i lavori risultavano praticamente ultimati. Dopo aver consultato anche la Commissione comunale di perimetro, il 23 giugno 2008 il Municipio del Comune di ... emanava le decisioni di ripartizione dei costi per i cinque perimetri ad ogni singolo proprietario. Il 7 aprile 2008 la ... acquistava le particelle ni. 206 e 207 dai precedenti proprietari. Con decisione del 4 febbraio 2009 la ... veniva inserita nei comprensori al posto dei precedenti proprietari. Per il suo fondo no. 207 di 5147 m2 quest’ultima veniva obbligata a versare per il comprensorio rete stradale e marciapiedi (no. 1) fr. 17'794.10, per quello delle acque chiare e nere (no. 2) fr. 25'692.30, per quello dell’acqua industriale (no. 3) fr. 9'016.90,
per quello dell’acqua potabile (no. 4) fr. 4'582.30 ed infine per quello della rete elettrica e illuminazione (no. 5) fr. 3'871.90. 2.ll 24 febbraio 2009 la ..., proprietaria delle particelle ni. 206 e 207, interponeva opposizione contro il progetto di ripartizione dei costi di comprensorio inerente l’urbanizzazione dell’area industriale. La stessa postulava innanzitutto l’annullamento dei decreti impugnati e il rinvio degli atti al comune per rielaborazione e ricalcolo di tutti i costi dei comprensori in seguito alla allora recente revisione della pianificazione. In via subordinata la ... postulava l’esonero della particella no. 207 da tutti i contributi perimetrali così come pure l’esonero della particella no. 206 dal contributo per il comprensorio delle canalizzazioni acque chiare e nere (no. 2). Con decisione del 4 giugno 2009 del Municipio di ... l’opposizione veniva integralmente respinta. 3.Con decisione dell’assemblea comunale del 13 ottobre 2008 l’attribuzione pianificatoria dei fondi, i quali erano stati inseriti solo nella 2.a tappa di utilizzazione della zona industriale II, veniva sottoposta ad una revisione parziale. Alla base della stessa vi era la richiesta di acquisto di un terreno industriale da parte di una ditta estera, la quale intendeva realizzare nella zona un nuovo importante insediamento industriale. Con decisione del 13 gennaio 2009 il Governo del Cantone dei Grigioni approvava gli azzonamenti richiesti. Nel frattempo la ditta estera comunicava però la propria rinuncia al progetto a causa della grave crisi economica. Per questi motivi nella zona interessata non veniva eseguito alcun lavoro di urbanizzazione. 4.Nel proprio ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 6 luglio 2009, la ... chiedeva in via principale il ritorno degli atti al comune convenuto per un nuovo calcolo dei contributi perimetrali inserendo nei comprensori perimetrali anche le particelle oggetto dell’ultima revisione parziale della pianificazione della zona industriale, ossia le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208. In via eventuale, l’istante postulava ancora solo l’esonero della particella no. 207 da tutti i contributi perimetrali. L’istante ritiene innanzitutto che il comune avrebbe dovuto riconsiderare la nuova situazione venutasi a creare in seguito all’azzonamento formale di diversi fondi alla zona industriale II. La
procedura contributiva non sarebbe ancora conclusa ed inoltre un decreto d’inizio non sarebbe immutabile, soprattutto quando le circostanze avrebbero subito un cambiamento sostanziale in corso di procedura. L’obbligo perimetrale scatterebbe inoltre già nel momento in cui un proprietario fondiario potrebbe trarre un vantaggio economico da un’infrastruttura pubblica, indipendentemente se quest’ultimo ne faccia concretamente uso o meno. In merito ai contributi dei singoli comprensori imposti alla propria particella no. 207 l’istante adduceva la seguente motivazione: La strada di quartiere no. 211, la quale dovrebbe collegare alla rete non sarebbe stata realizzata. La particella no. 207 sarebbe quindi priva di sbocchi. Per renderla sufficientemente accessibile, l’istante si sarebbe vista costretta a trovare un oneroso accordo privato. Anche se il comune avesse imposto un coefficiente ridotto del 50% per il perimetro no. 1, questa riduzione non sarebbe sufficiente. La stessa argomentazione varrebbe poi per tutti gli altri comprensori. In particolar modo sarebbe poi incomprensibile mettere in conto un coefficiente del 66.7% per le canalizzazioni, quando non sussisterebbe alcuna possibilità di allacciamento diretto. Anche per gli altri tre comprensori, benché conteggiati con un coefficiente del 50%, non terrebbero sufficientemente conto degli oneri che incomberebbero alla ricorrente. 5.Nella propria presa di posizione il comune proponeva di respingere il ricorso. La richiesta di ampliamento dei perimetri anche alle particelle della 2. tappa della zona industriale andrebbe respinta per più motivi: La delimitazione dei comprensori sarebbe stata effettuata già con il rilascio del decreto d’inizio della procedura. I proprietari fondiari interessati avrebbero già a suo tempo disposto di un rimedio giuridico contro il citato decreto. Durante il decorso della procedura non sarebbe più possibile sollevare critiche contro la delimitazione dei comprensori. Nel caso concreto la delimitazione sarebbe poi avvenuta giudizialmente. Il Tribunale amministrativo con sentenze del 22 gennaio / 14 febbraio 2002 avrebbe fissato su ricorso i perimetri, ampliando quelli inizialmente definiti dall’autorità comunale. Le citate sentenze sarebbero cresciute in giudicato già da tempo. La revisione della pianificazione concernente la 2.a tappa di utilizzazione della zona industriale II sarebbe poi stata approvata dal Governo solamente il 13 gennaio 2009. Di conseguenza
il 23 giugno 2008, al momento del rilascio delle decisioni di ripartizione dei costi, la citata modifica pianificatoria non avrebbe nemmeno potuto essere considerata. Inoltre le particelle interessate non sarebbero ancora urbanizzate. La realizzazione delle strutture necessarie implicherebbe forzatamente un’ulteriore tappa di urbanizzazione. Senza gli impianti di urbanizzazione previsti dal relativo piano generale non sarebbe neppure possibile rilasciare un’autorizzazione edilizia per l’edificazione dei fondi in questione. Determinante non sarebbe la questione dell’azzonamento, ma quella se le opere di urbanizzazione realizzate servano o meno i fondi. La presente problematica sarebbe inoltre già regolata dall’art. 27 OPTC. Se si dovesse procedere alla realizzazione della 2.a tappa di urbanizzazione e il modo di sfruttamento delle opere già eseguite dovesse cambiare, tornando utile anche ad ulteriori proprietari, dovrà essere avviata una nuova procedura contributiva, nella quale i contributi già versati dovranno venir computati ed eventualmente suddivisi di nuovo. In merito ai singoli perimetri il comune adduceva le seguenti argomentazioni alle diverse critiche della ricorrente: La particella no. 207 sarebbe chiaramente urbanizzata in modo indiretto, tramite la particella adiacente no. 206 ed eventualmente dalla no. 211. La particella no. 207, così come pure i fondi ni. 192, 193, 200, 201, 207 e parte della 208 sarebbero talmente vicine alle opere di urbanizzazione e avrebbero un’estensione esigua da non rendere necessari ulteriori interventi per urbanizzare le stesse. In considerazione della possibilità di allacciamento solo indiretto, il fondo no. 207 sarebbe stato incluso con un coefficiente minimo del 50%. Lungo la strada di quartiere, particella no. 212, come risulterebbe dai piani delle opere eseguite sarebbero stati posati tutti i servizi tecnologici necessari anche alla particella no. 207 per una corretta urbanizzazione. Alla stessa sarebbe sempre stato imposto un coefficiente ridotto, tenendo conto della possibilità indiretta di allacciamento. La ricorrente, essendo poi anche proprietaria della particella contigua no. 206, non avrebbe infine alcun problema di allacciamento. 6.In sede di replica la ricorrente contestava il fatto che le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208 non incluse nella procedura di perimetro non sarebbero urbanizzate. Le stesse godrebbero infatti di un concreto e rilevante
vantaggio delle opere di urbanizzazione già esistenti. Sarebbe inoltre irrilevante per l’inclusione nel perimetro il fatto che i fondi in rassegna non potrebbero essere edificati, poiché non urbanizzati. Non sarebbe neppure l’azzonamento a determinare l’inclusione nel comprensorio, ma solo il vantaggio che deriverebbe da determinate opere. Per questioni di equità e di parità di trattamento il comune sarebbe obbligato a riconsiderare la chiave di riparto. La particella no. 207 sarebbe infatti al momento esattamente urbanizzata come i fondi che il comune non intenderebbe inserire nelle procedure di comprensorio. In merito ai singoli perimetri la ricorrente replicava quanto segue: Il fondo no. 207 avrebbe una superficie di oltre 5000 m2 e potrebbe pertanto avere un destino proprio. Se quest’ultima dovesse sempre fare a capo alla no. 206 questo fatto implicherebbe sempre difficoltà e costi. Se un eventuale accesso insufficiente fosse dovuto ad una lacuna pianificatoria, il medesimo non potrebbe essere rivendicato nei confronti del proprietario vicino. 7.Il comune convenuto nella propria duplica confermava essenzialmente le tesi esposte nella propria presa di posizione e ribadiva che la posizione delle particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e parte della 208 sarebbe ben diversa da quella in cui si troverebbero ora le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e la parte est della particella no. 208. Per quest’ultime sarebbe necessaria un’ulteriore tappa di urbanizzazione. Bisognerebbe inoltre escludere che questa avvenga entro breve tempo. Per le particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e parte della 208, il Tribunale amministrativo aveva ritenuto che le stesse, visto anche l’esiguità della superficie ancora da urbanizzare dei citati fondi già inclusi nella zona industriale, avrebbero dovuto essere inseriti nella prima tappa di urbanizzazione, dato che la realizzazione entro breve della seconda tappa sarebbe stata poco probabile. Le particelle non ancora inserite nei perimetri, ossia ni. 202, 203, 204, 210 e la parte est della particella no. 208, sarebbero situate talmente lontane dalle opere di urbanizzazione da doverle considerare come non urbanizzate. La tesi della ricorrente sarebbe infine inconsistente: Da un canto la stessa riterrebbe che il tipo di zona fosse ininfluente per determinare l’inserimento o meno nei comprensori. Allo stesso
tempo quest’ultima richiederebbe l’ampliamento dei perimetri proprio in considerazione delle modifiche pianificatorie. In merito ai singoli perimetri il comune asseriva che le particelle ni. 206 e 207 della ricorrente avrebbero potuto anche essere viste come un’unità e quindi sarebbe stato giustificato imporre un vantaggio del 100% anche per tutti i perimetri della particella no. 207. 8.In data 16 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a ... Presenti erano i rappresentanti della ricorrente e quelli del comune convenuto con i propri legali, così come il Presidente della commissione di perimetro e l’ingegnere del progetto. Dopo aver visionato le opere realizzate e le particolarità della particella in questione alle parti interessate veniva data la possibilità di esprimersi sulla vertenza. Su quanto visto e sentito in detta sede si tornerà, per quanto utile ai fini decisionali, nelle considerazioni di merito che seguono. 9.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini del giudizio nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.Il Comune di ... in data 6 settembre 2001 pubblicava sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni i cinque decreti d’inizio per l’urbanizzazione della zona industriale. Il 1. novembre 2005 è entrata in vigore la nuova Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC). Giusta l’art. 108 cpv. 1 cifra 1 LPTC le procedure di pianificazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata legge vengono portate avanti a livello comunale secondo le prescrizioni sulle competenze e procedurali già vigenti fino alla loro conclusione. Per i rimedi giuridici fa invece stato il nuovo diritto. Già con l’entrata in vigore il 1. gennaio 1988 della riveduta LPTC, la legislazione in materia di pianificazione restringeva il campo d’applicazione della Legge cantonale sui comprensori (LCompr), prevedendo all’art. 1 cpv. 4 LCompr (cfr. art. 106 cpv. 2 cifra 3 LPTC) una esplicita riserva a favore delle norme sull’esecuzione e sul
finanziamento dell’urbanizzazione giusta il diritto sulla pianificazione territoriale, lasciando però ai comuni la possibilità di emanare norme procedurali proprie (art. 29 vOPTC). Il comune convenuto, il quale non dispone di norme procedurali proprie in materia, ha quindi a ragione effettuato la ripartizione dei costi in base alle norme procedurali e sulle competenze degli art. 24 e ss. della vOPTC. In merito al diritto applicabile anche la ricorrente non ha sollevato critiche. 2.Oggetto della presente controversia sono le seguenti tematiche sollevate dalla ricorrente: il perimetro dei comprensori (cons. 3), il calcolo e l’ammontare di tutti e cinque i contributi perimetrali a carico della particella no. 207 della ricorrente (cons. 4). I contributi perimetrali a carico della particella no. 206 della ricorrente non sono invece stati impugnati dalla stessa. 3. a)Con il decreto d’inizio viene definito il perimetro del comprensorio, il quale deve includere tutti quei proprietari immobiliari che traggono un beneficio economico particolare dall’esecuzione dell’opera, trovandosi in una specifica situazione di proprietà immobiliare. Per l’inclusione di un fondo nel perimetro di un determinato comprensorio non è indispensabile che il proprietario faccia pure concretamente uso del vantaggio economico che gli deriva dall’infrastruttura pubblica, ma basta la possibilità di usufruire di un simile vantaggio (PTA 1991 no. 44). È infatti la semplice possibilità di usufruire degli impianti d’urbanizzazione che accresce il valore della proprietà immobiliare e non l’esistenza effettiva di un allacciamento (DTA 504/90). In principio pertanto, con l’inclusione di un fondo nel perimetro del comprensorio, l’autorità comunale afferma l’esistenza di un vantaggio particolare per una determinata particella dalla realizzazione dell’infrastruttura. Praticamente nel decreto d’inizio non è possibile motivare oltre la situazione concreta di qualsiasi fondo incluso e non incluso nel perimetro scelto. Materialmente la ricorrente contesta innanzitutto la non inclusione delle particelle della zona industriale II, 2. tappa di utilizzazione, ossia le particelle ni. 202, 203, 204, 208 (parzialmente) e 210, le quali a suo avviso trarrebbero pure degli indubbi vantaggi dall’urbanizzazione già presente e da quella prevista. La ricorrente argomenta la propria richiesta con il fatto che il 13 ottobre 2008 il comune
convenuto avrebbe approvato una revisione parziale della pianificazione locale, nella quale anche la 2. tappa di utilizzazione veniva assegnata formalmente alla zona industriale II. Questa revisione della pianificazione locale sarebbe inoltre stata approvata dal Governo cantonale con decreto del 13./14. gennaio 2009. Per questi motivi le citate particelle dovrebbero venir incluse nella zona di perimetro. Questa richiesta, come si preciserà qui di seguito, non merita protezione. b)Con sentenze STA A 01 78, 81, 82, 85 e 87 del 22 gennaio 2002 il Tribunale aveva ritenuto necessaria l’inclusione delle particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e 208 (parzialmente) nei relativi comprensori, come avevano postulato i relativi ricorrenti. Le stesse erano infatti già state assegnate legalmente alla
di ulteriori infrastrutture. La realizzazione vera e propria non è però prevista nel prossimo futuro come ha dichiarato il comune convenuto, dato che la ditta estera che intendeva insediarsi, ha in seguito all’attuale crisi economica rinunciato al proprio progetto. La problematica di un eventuale cambiamento dello sfruttamento dell’opera già eseguita è inoltre esplicitamente regolata dall’art. 27 OPTC. Detta norma prevede che se entro dieci anni dal passaggio in giudicato della ripartizione dei costi, il modo di sfruttamento delle opere già eseguite dovesse cambiare sostanzialmente, tornando utile anche ad ulteriori proprietari, su richiesta di persone con obbligo contributivo o d'ufficio potrà essere avviata una nuova procedura contributiva (STA A 07 49 cons. 3b; DTF del 03.03.2009, 2C_434/2008, cons. 3). Anche alla luce di questa possibilità, la decisione del comune convenuto non da adito a critiche. Ne risulta che la non inclusione nel perimetro in oggetto delle particelle assegnate alla citata 2. tappa di utilizzazione è corretta. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto. 4.La ricorrente richiede l’esonero da tutti i contributi di perimetro per la propria particella no. 207, dato che la stessa non godrebbe di un allacciamento diretto alle opere perimetrali. Il comune ha invece imposto alla particella della ricorrente un coefficiente del 50% per il comprensorio rete stradale e marciapiedi (no. 1), uno del 66.7% per quello delle acque chiare e nere (no. 2), uno del 50% per i comprensori dell’acqua industriale (no. 3), dell’acqua potabile (no. 4) ed infine per quello della rete elettrica e illuminazione (no. 5). Le censure della ricorrente non meritano protezione. Questo Tribunale aveva deciso di ampliare il perimetro dei singoli comprensori a tutte le particelle site nella zona industriale II, 1. tappa di urbanizzazione, ossia ai fondi ni. 192, 193, 200, 201, 207 e una parte della 208, con sentenze del 22 gennaio 2002 (A 01 78, A 01 81 e 85, A 01 87). I proprietari di allora della particella ricorrente non avevano impugnato tale decisione. Come sostiene il comune convenuto, la decisione d’inserimento della particella della ricorrente nei vari perimetri è pertanto già da tempo cresciuta in giudicato. Il comune ha inoltre tenuto conto delle possibilità di allacciamento solo indiretto di cui gode il fondo no. 207. Per questi motivi per nessun perimetro gli è stato imputato un coefficiente del 100%. In sede di sopralluogo i rappresentanti del comune hanno precisato
che durante la fase di progettazione si erano tenute numerose sedute con i singoli proprietari. I proprietari delle particelle ni. 206 e 207 non avevano desiderato un allacciamento diretto, dato che il proprio fondo no. 207, con una superficie di 5147 m2, sarebbe stato comodamente raggiungibile attraverso l’altro fondo di sua proprietà, ossia il no. 206 con una superficie di 3306 m2. Questo fatto risulta facilmente comprensibile nella situazione concreta. Come si evince infatti dai piani delle opere eseguite (doc. 22 a 25 del comune) lungo la strada di quartiere no. 212 sono presenti tutti i servizi perimetrali di cui la particella no. 207 abbisogna per una corretta urbanizzazione. Altrimenti un allacciamento diretto della particella no. 207 alle singole opere perimetrali avrebbe comportato un ingente onere finanziario per i proprietari della stessa. Il comune nelle proprie decisioni perimetrali ha tenuto conto che le particelle adiacenti ni. 206 e 207, pur essendo entrambe di proprietà della ricorrente, formalmente rappresentano due fondi separati e ha incluso la no. 207 in tutti i perimetri in modo molto favorevole. La ricorrente, dal fatto che pure le particelle ni. 200 e 201 non avrebbero sbocco diretto sulle infrastrutture comunali, non può trarne alcun vantaggio. Pure ai citati fondi, così come pure alla particella no. 1089 (procedura A 09 34), sono stati accollati costi perimetrali e quindi una disparità di trattamento non è ravvisabile. Inoltre i proprietari dei fondi ni. 200 e 201 non hanno impugnato le relative decisioni di perimetro. Risulta infine pure poco convincente la tesi della ricorrente, secondo la quale non si dovrebbe ritenere quale scontato che la particella no. 207 si possa allacciare alle opere perimetrali attraverso il fondo no. 206, in quanto quale proprietaria di ambedue può disporne a suo piacimento. Per tutti questi motivi il Tribunale conferma le decisioni perimetrali impugnate. 5.In conclusione, le censure addotte dalla ricorrente non meritano protezione e il ricorso deve essere respinto. I costi di procedura vanno accollati alla parte soccombente. Non vengono assegnate indennità a titolo di ripetibili, in quanto il comune convenuto ha agito nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide:
1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate