Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_004
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_004, A 2009 34
Entscheidungsdatum
09.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

A 09 34 4a Camera SENTENZA del 9 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente decisione di comprensorio "area industriale - tappa 1" 1.Il 3/4 settembre 2001 il Municipio di ... decretava l’inizio della procedura di comprensorio per l’urbanizzazione della zona industriale. Venivano al proposito emanati cinque decreti d’inizio concernenti i comprensori della rete stradale e marciapiedi (no. 1), delle canalizzazioni acque chiare e nere (no. 2), dell’acquedotto industriale (no. 3), della rete acqua potabile (no. 4) e della rete elettricità e illuminazione pubblica (no. 5). Contro i decreti d’inizio furono interposti diversi ricorsi al Tribunale amministrativo, tra l’altro pure dalla ... SA (A 01 87). Con sentenze del 22 gennaio 2002 (A 01 78, A 01 81 e 85, A 01 87) il Tribunale ampliava il perimetro dei singoli comprensori a tutte le particelle site nella zona industriale II, 1. tappa di urbanizzazione, e toglieva dal comprensorio no. 2 la parte inerente al canale a cielo aperto, dato che tale impianto sarebbe andato a beneficio anche di un'altra cerchia di proprietari. Il Tribunale confermava però la correttezza della procedura contributiva adottata e la chiave di ripartizione dei costi fra enti pubblici e privati. I piani dei cinque perimetri vennero modificati a seguito delle citate sentenze. A fine 2007 i lavori risultavano praticamente ultimati. Dopo aver consultato anche la Commissione comunale di perimetro, il 23 giugno 2008 il Municipio del Comune di ... emanava le decisioni di ripartizione dei costi per i cinque perimetri ad ogni singolo proprietario. Per il suo fondo no. 1089 di 11175 m2 la ... SA veniva obbligata a versare per il comprensorio rete stradale e marciapiedi (no. 1) fr. 37'234.40, per quello delle acque chiare e nere (no. 2) fr. 81'047.25 e per quello della rete elettrica e illuminazione (no. 5) fr. 8'091.50.

2.L’11 luglio 2008 la ... SA, proprietaria della particella no. 1089, interponeva opposizione contro il progetto di ripartizione dei costi di comprensorio inerente l’urbanizzazione dell’area industriale. La stessa postulava l’esclusione dai comprensori della rete stradale (no. 1), delle canalizzazioni acque chiare e nere (no. 2) e da quello per la rete elettricità ed illuminazione pubblica (no. 5). Allo stesso tempo prendeva atto di non dover alcun contributo perimetrale per l’acquedotto industriale (no. 3) e per la rete dell’acqua potabile (no. 4). Con decisione del 4 giugno 2009 del Municipio di ... l’opposizione veniva integralmente respinta. 3.Con decisione dell’assemblea comunale del 13 ottobre 2008 l’attribuzione pianificatoria dei fondi, i quali erano stati inseriti solo nella 2.a tappa di utilizzazione della zona industriale II, veniva sottoposta ad una revisione parziale. Alla base della stessa vi era la richiesta di acquisto di un terreno industriale da parte di una ditta estera, la quale intendeva realizzare nella zona un nuovo importante insediamento industriale. Con decisione del 13 gennaio 2009 il Governo del Cantone dei Grigioni approvava gli azzonamenti richiesti. Nel frattempo la ditta estera comunicava però la propria rinuncia al progetto a causa della grave crisi economica. Per questi motivi nella zona interessata non veniva eseguito alcun lavoro di urbanizzazione. 4.Nel proprio ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 6 luglio 2009, la ... SA chiedeva in via principale il ritorno degli atti al comune convenuto per un nuovo calcolo dei contributi perimetrali inserendo nei comprensori perimetrali anche le particelle oggetto dell’ultima revisione parziale della pianificazione della zona industriale, ossia le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208. In via eventuale, l’istante postulava di nuovo l’esonero dal versamento di qualsiasi contributo perimetrale per i comprensori della rete stradale (no. 1), delle canalizzazioni acque chiare e nere (no. 2) e da quello per la rete elettricità ed illuminazione pubblica (no. 5). L’istante ritiene innanzitutto che il comune avrebbe dovuto riconsiderare la nuova situazione venutasi a creare in seguito all’azzonamento formale di diversi fondi alla zona industriale II. La procedura contributiva non sarebbe ancora conclusa ed inoltre un decreto d’inizio non sarebbe immutabile, soprattutto quando le

circostanze avrebbero subito un cambiamento sostanziale in corso di procedura. L’obbligo perimetrale scatterebbe inoltre già nel momento in cui un proprietario fondiario potrebbe trarre un vantaggio economico da un’infrastruttura pubblica, indipendentemente se quest’ultimo ne faccia concretamente uso o meno. In merito ai singoli comprensori l’istante adduceva la seguente motivazione: La propria particella non avrebbe alcun fronte e accesso alla strada oggetto della procedura contributiva. L’esecutivo comunale non avrebbe stabilito nel dettaglio quale sarebbe la possibilità per il fondo no. 1089 di usufruire del regolare accesso stradale alla zona industriale. Il comprensorio in questione non apporterebbe pertanto alcun vantaggio. Per rendere la particella accessibile, l’istante si sarebbe vista costretta a trovare un accordo con i proprietari dei fondi vicini. Per questi motivi la ricorrente non potrebbe accettare il contributo impostole, anche se si sarebbe tenuto conto di un coefficiente ridotto del 50%. Per quel che concerne il comprensorio per le canalizzazioni acque chiare e nere, il comune non avrebbe tenuto conto che il fondo no. 1089 si troverebbe ad una quota inferiore rispetto all’unico punto di allacciamento alle condotte comunali. Sarebbe pertanto tecnicamente impossibile invertire il naturale scorrimento delle acque. Le acque chiare del suo fondo come pure di altre particelle andrebbero già a confluire nel canale a cielo aperto situato a nord- ovest del fondo in questione. Le condutture pubbliche non sarebbero pertanto in grado di smaltire le acque in modo autonomo. Per le acque nere la ricorrente e i proprietari dei fondi vicini avrebbero invece predisposto un piano d’evacuazione che porterebbe direttamente verso il collettore CIDA. Le autorità cantonali avrebbero approvato il piano di smaltimento privato stipulato dai proprietari interessati. La ricorrente non trarrebbe pertanto alcun vantaggio dal comprensorio no. 2. Infine anche per il comprensorio rete elettricità e illuminazione pubblica no. 5 sarebbe ingiustificabile conteggiare alla ricorrente un coefficiente del 50%. Per quanto atterrebbe all’illuminazione pubblica il fondo in questione non avrebbe accesso alcuno sulla strada industriale. Relativamente all’allacciamento elettrico il fondo non sarebbe affatto servito dalle opere pubbliche. Lo stesso sarebbe stato costretto ad allacciarsi direttamente alla

sottostazione ELIN, particella no. 1257, passando con tubo e cavi attraverso il fondo no. 1091. 5.Nella propria presa di posizione il comune proponeva di respingere il ricorso. La richiesta di ampliamento dei perimetri anche alle particelle della 2. tappa della zona industriale andrebbe respinta per più motivi: La delimitazione dei comprensori sarebbe stata effettuata già con il rilascio del decreto d’inizio della procedura. I proprietari fondiari interessati avrebbero già a suo tempo disposto di un rimedio giuridico contro il citato decreto. Durante il decorso della procedura non sarebbe più possibile sollevare critiche contro la delimitazione dei comprensori. Nel caso concreto la delimitazione sarebbe poi avvenuta giudizialmente. Il Tribunale amministrativo con sentenze del 22 gennaio / 14 febbraio 2002 avrebbe fissato su ricorso i perimetri, ampliando quelli inizialmente definiti dall’autorità comunale. Le citate sentenze sarebbero cresciute in giudicato già da tempo. La revisione della pianificazione concernente la 2.a tappa di utilizzazione della zona industriale II sarebbe poi stata approvata dal Governo solamente il 13 gennaio 2009. Di conseguenza il 23 giugno 2008, al momento del rilascio delle decisioni di ripartizione dei costi, la citata modifica pianificatoria non avrebbe nemmeno potuto essere considerata. Inoltre le particelle interessate non sarebbero ancora urbanizzate. La realizzazione delle strutture necessarie implicherebbe forzatamente un’ulteriore tappa di urbanizzazione. Senza gli impianti di urbanizzazione previsti dal relativo piano generale non sarebbe neppure possibile rilasciare un’autorizzazione edilizia per l’edificazione dei fondi in questione. Determinante non sarebbe la questione dell’azzonamento, ma quella se le opere di urbanizzazione realizzate servano o meno i fondi. La presente problematica sarebbe inoltre già regolata dall’art. 27 OPTC. Se si dovesse procedere alla realizzazione della 2.a tappa di urbanizzazione e il modo di sfruttamento delle opere già eseguite dovesse cambiare, tornando utile anche ad ulteriori proprietari, dovrà essere avviata una nuova procedura contributiva, nella quale i contributi già versati dovranno venir computati ed eventualmente suddivisi di nuovo. In merito ai singoli perimetri il comune adduceva le seguenti argomentazioni alle diverse critiche della ricorrente: La particella no. 1089 della ricorrente non

confinerebbe direttamente con la strada industriale realizzata nell’ambito del perimetro no. 1. La citata particella non disporrebbe inoltre di altri accessi. Per tale ragione alla stessa sarebbe stato imposto un coefficiente ridotto del 50% per tutta la superficie del fondo. Il Tribunale amministrativo avrebbe già sancito con Sentenza A 01 87 che la particella no. 1089 deve restare nel perimetro e che l’accesso dovrebbe avvenire tramite il fondo contiguo no. 1091. Relativamente al perimetro canalizzazioni acque chiare e nere no. 2 il comune convenuto fa notare che la particella della ricorrente sarebbe stata inserita con un coefficiente del 100% in considerazione del fatto che lungo il margine sud della stessa sarebbe stata posata la canalizzazione comunale per le acque nere. Accanto alla stessa vi sarebbe poi un canale a cielo aperto che consentirebbe l’evacuazione anche delle acque chiare. Ciò nonostante la ricorrente non si sarebbe avveduta di tale opera e partirebbe dall’errato presupposto che per il comune avrebbe predisposto una condotta unicamente a est del fondo no. 1091. L’inclusione della particella della ricorrente nel citato perimetro sarebbe poi già cresciuta in giudicato. Inoltre da un profilo tecnico e pratico il suo fondo sarebbe perfettamente allacciabile tramite per esempio delle pompe, dei pozzi pompa o delle condotte in pressione. Queste soluzioni verrebbero adottate per motivi di ordine pratico ed economico nelle situazioni in cui non si sarebbe disposta una rete fittissima di canalizzazioni. La ricorrente ometterebbe inoltre di considerare che oltre alla canalizzazione nella strada collettrice di cui al perimetro no. 1 sarebbe stata posata anche una canalizzazione lungo il margine sud delle particelle ni. 1257, 1091 e 1089. Con la realizzazione di detta canalizzazione sarebbero stati costruiti due pozzetti (P1 e P2) per l’attraversamento della strada, del sedime ferroviario e del canale a cielo aperto per poi raccordarsi con il collettore consortile CIDA. La ricorrente affermerebbe di allacciarsi direttamente al collettore CIDA. In realtà quest’ultima si allaccerebbe nel pozzetto P2 della canalizzazione comunale realizzata nella 1.a tappa di urbanizzazione. Infine il perimetro elettrico non riguarderebbe la parte delle installazioni elettriche di distribuzione, ma unicamente le opere di genio civile inerenti l’intervento di messa a terra del cavo. I proprietari delle linee elettriche di distribuzione si sarebbero assunti i costi delle installazioni e anche una parte

essenziale dei costi per le opere di genio civile. Il contributo residuo suddiviso nell’ambito del perimetro coinciderebbe con la somma spesa per le opere di illuminazione della strada. Per la ricorrente il comune avrebbe imposto un coefficiente del 50%. Le argomentazioni esposte in relazione al perimetro no. 1 sarebbero pertinenti anche per il perimetro di cui in parola. 6.In sede di replica la ricorrente contestava il fatto che le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208 non incluse nella procedura di perimetro non sarebbero urbanizzate. Le stesse godrebbero infatti di un concreto e rilevante vantaggio delle opere di urbanizzazione già esistenti. Sarebbe inoltre irrilevante per l’inclusione nel perimetro il fatto che i fondi in rassegna non potrebbero essere edificati, poiché non urbanizzati. Non sarebbe neppure l’azzonamento a determinare l’inclusione nel comprensorio, ma solo il vantaggio che deriverebbe da determinate opere. Per questioni di equità e di parità di trattamento il comune sarebbe obbligato a riconsiderare la chiave di riparto. In merito ai singoli perimetri la ricorrente replicava quanto segue: La particella no. 1091 sarebbe di proprietà privata. Il comune non si sarebbe occupato di stabilire un regolare accesso per la particella della ricorrente attraverso il citato fondo contiguo. Anzi il comune avrebbe recentemente concesso una licenza edilizia ai proprietari del fondo no. 1091 per poter recintare lo stesso. In merito al perimetro no. 2, canalizzazioni acque chiare e nere, la ricorrente sosteneva che l’inclusione della particella nel relativo perimetro al momento del rilascio del decreto d’inizio non avrebbe ancora alcuna influenza sulla questione della ripartizione dei costi. L’attuale struttura sarebbe inadeguata per la ricorrente. Se la stessa dovesse ricorrere all’ausilio di pompe, il comune dovrebbe riconoscere e quantificare questo aspetto come svantaggio. Infine la posizione del collettore CIDA dovrebbe venir chiarita meglio. 7.Il comune convenuto nella propria duplica confermava essenzialmente le tesi esposte nella propria presa di posizione e ribadiva che la posizione delle particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e parte della 208 sarebbe ben diversa da quella in cui si troverebbero ora le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte est della particella no. 208. Per quest’ultime sarebbe necessaria un’ulteriore

tappa di urbanizzazione. Bisognerebbe inoltre escludere che questa avvenga entro breve tempo. Per le particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e parte della 208, il Tribunale amministrativo aveva ritenuto che le stesse, visto anche l’esiguità della superficie ancora da urbanizzare dei citati fondi già inclusi nella zona industriale, avrebbero dovuto essere inseriti nella prima tappa di urbanizzazione, dato che la realizzazione entro breve della seconda tappa sarebbe stata poco probabile. Le particelle non ancora inserite nei perimetri, ossia ni. 202, 203, 204, 210 e parte est della particella no. 208, sarebbero situate talmente lontane dalle opere di urbanizzazione da doverle considerare come non urbanizzate. La tesi della ricorrente sarebbe infine inconsistente: Da un canto la stessa riterrebbe che il tipo di zona fosse ininfluente per determinare l’inserimento o meno nei comprensori. Allo stesso tempo quest’ultima richiederebbe l’ampliamento dei perimetri proprio in considerazione delle modifiche pianificatorie. In merito ai singoli perimetri il comune duplicava come segue: Il comune potrebbe inserire nel perimetro contributivo anche i fondi ai quali garantirebbe sono un accesso indiretto, ossia attraverso un altro fondo. Se la ricorrente avesse preferito concludere un accordo con i proprietari della particella no. 177 e rinunciare al passaggio sulla particella no. 1089 non sarebbe un fatto imputabile al comune. La necessità di usare una pompa non rappresenterebbe poi uno svantaggio causato dall’opera di urbanizzazione, ma uno svantaggio dovuto alla configurazione del fondo della ricorrente. Il comune non dovrebbe pertanto tenere conto degli inconvenienti di questo tipo. 8.In data 16 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a ... Presenti erano un rappresentante della ricorrente e quelli del comune convenuto con i propri legali, così come il Presidente della commissione di perimetro e l’ingegnere del progetto. Dopo aver visionato le opere realizzate e le particolarità della particella in questione alle parti interessate veniva data la possibilità di esprimersi sulla vertenza. Su quanto visto e sentito in detta sede si tornerà, per quanto utile ai fini decisionali, nelle considerazioni di merito che seguono.

  1. a)Il 18 dicembre 2009 il comune convenuto inoltrava un’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova. Nell’ambito della discussione inerente il perimetro no. 1, strada e marciapiedi, i rappresentanti della ricorrente avrebbero in sede di sopralluogo sostenuto di non utilizzare la strada ed il marciapiedi recentemente realizzati, ma di utilizzare esclusivamente l’accesso diretto sulla strada comunale di cui disporrebbe la particella no. 177. Per il relativo diritto di transito la ricorrente avrebbe concluso un accordo con il proprietario della citata particella. Lo stesso giorno del sopralluogo però, ..., avrebbe contattato il sindaco dato che in mattinata sarebbe stato costretto a liberare il sottopassaggio degli uffici della particella no. 177, attraverso il quale si accederebbe alla strada cantonale. Lo stesso avrebbe utilizzato da circa un anno e mezzo il citato sottopassaggio quale deposito per i propri mezzi agricoli. Il comune convento avrebbe ottenuto dall’Ufficio tecnico del Cantone dei Grigioni, Circondario 2 ..., tre fotografie risalenti alla primavera del 2009, dalle quali si evincerebbe che l’intero accesso carrozzabile sarebbe stato integralmente ostruito dal citato deposito di macchinari. Il comune richiedeva pertanto che le citate fotografie venissero allegate agli atti e che il Sindaco così come pure ... venissero escussi quali testi, al fine di dimostrare che le affermazioni della ricorrente, secondo le quali per accedere al fondo verrebbe utilizzato esclusivamente l’accesso attraverso la particella no. 177, e non la nuova strada realizzata nella zona industriale, sarebbero false. b)La ricorrente inoltrava il 18 gennaio 2010 le proprie osservazioni in merito. L’accesso diretto sulla strada cantonale sarebbe stato impedito unicamente durante i lunghi lavori di sistemazione della citata strada. La documentazione fotografica del comune convenuto non sarebbe quindi in grado di comprovare nulla. La ricorrente produceva agli atti una dichiarazione scritta di ..., nella quale egli attestava di aver potuto usufruire del sottopassaggio sulla particella no. 177 solamente durante i lavori di rifacimento della strada cantonale. In seguito egli non avrebbe depositato che alcuni macchinari. Il passaggio sarebbe comunque stato garantito. c)Con scritto del 5 febbraio 2010 il comune convenuto richiedeva che la dichiarazione scritta di ... venisse dichiarata nulla. L’inoltro della citata

dichiarazione rappresenterebbe un tentativo della controparte di eludere la prova testimoniale. Infine il 10 febbraio 2010 la ricorrente comunicava di ritenere l’escussione del teste ... del tutto superflua. Su proposta del Giudice istruttore le parti rinunciavano all’escussione dei testi proposti, ritenuta non determinante ai fini del giudizio. 10.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini del giudizio nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.Il Comune di ... in data 6 settembre 2001 pubblicava sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni i cinque decreti d’inizio per l’urbanizzazione della zona industriale. Il 1. novembre 2005 è entrata in vigore la nuova Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC). Giusta l’art. 108 cpv. 1 cifra 1 LPTC le procedure di pianificazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata legge vengono portate avanti a livello comunale secondo le prescrizioni sulle competenze e procedurali già vigenti fino alla loro conclusione. Per i rimedi giuridici fa invece stato il nuovo diritto. Già con l’entrata in vigore il 1. gennaio 1988 della riveduta LPTC, la legislazione in materia di pianificazione restringeva il campo d’applicazione della Legge cantonale sui comprensori (LCompr), prevedendo all’art. 1 cpv. 4 LCompr (cfr. art. 106 cpv. 2 cifra 3 LPTC) una esplicita riserva a favore delle norme sull’esecuzione e sul finanziamento dell’urbanizzazione giusta il diritto sulla pianificazione territoriale, lasciando però ai comuni la possibilità di emanare norme procedurali proprie (art. 29 vOPTC). Il comune convenuto, il quale non dispone di norme procedurali proprie in materia, ha quindi a ragione effettuato la ripartizione dei costi in base alle norme procedurali e sulle competenze degli art. 24 e ss. della vOPTC. In merito al diritto applicabile anche la ricorrente non ha sollevato critiche. 2.Oggetto della presente controversia sono le seguenti tematiche sollevate dalla ricorrente: il perimetro dei comprensori (cons. 3), il calcolo e l’ammontare del

contributo a carico della ricorrente per il comprensorio no. 1 riguardante la rete stradale e marciapiede (cons. 4), così come pure quello per il contributo per il comprensorio no. 2 riguardante la canalizzazione acque chiare e nere (cons. 5) ed infine quello per il comprensorio no. 5 inerente la rete elettrica e illuminazione (cons. 6). Per quel che riguarda i contributi per il comprensorio acqua industriale (no. 3) e quello per l’acqua potabile (no. 4) la ricorrente veniva invece già esonerata dal versamento di contributi con sentenza del 22 gennaio 2002. 3. a)Con il decreto d’inizio viene definito il perimetro del comprensorio, il quale deve includere tutti quei proprietari immobiliari che traggono un beneficio economico particolare dall’esecuzione dell’opera, trovandosi in una specifica situazione di proprietà immobiliare. Per l’inclusione di un fondo nel perimetro di un determinato comprensorio non è indispensabile che il proprietario faccia pure concretamente uso del vantaggio economico che gli deriva dall’infrastruttura pubblica, ma basta la possibilità di usufruire di un simile vantaggio (PTA 1991 no. 44). È infatti la semplice possibilità di usufruire degli impianti d’urbanizzazione che accresce il valore della proprietà immobiliare e non l’esistenza effettiva di un allacciamento (DTA 504/90). In principio pertanto, con l’inclusione di un fondo nel perimetro del comprensorio, l’autorità comunale afferma l’esistenza di un vantaggio particolare per una determinata particella dalla realizzazione dell’infrastruttura. Praticamente nel decreto d’inizio non è possibile motivare oltre la situazione concreta di qualsiasi fondo incluso e non incluso nel perimetro scelto. Materialmente la ricorrente contesta innanzitutto la non inclusione delle particelle della zona industriale II, 2. tappa di utilizzazione, ossia le particelle ni. 202, 203, 204, 208 (parzialmente) e 210, le quali a suo avviso trarrebbero pure degli indubbi vantaggi dall’urbanizzazione già presente e da quella prevista. La ricorrente argomenta la propria richiesta con il fatto che il 13 ottobre 2008 il comune convenuto avrebbe approvato una revisione parziale della pianificazione locale, nella quale anche la 2. tappa di utilizzazione veniva assegnata formalmente alla zona industriale II. Questa revisione della pianificazione locale sarebbe inoltre stata approvata dal Governo cantonale con decreto del 13./14. gennaio 2009. Per questi motivi le citate particelle dovrebbero venir

incluse nella zona di perimetro. Questa richiesta, come si preciserà qui di seguito, non merita protezione. b)Con sentenze STA A 01 78, 81, 82, 85 e 87 del 22 gennaio 2002 il Tribunale aveva ritenuto necessaria l’inclusione delle particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e 208 (parzialmente) nei relativi comprensori, come avevano postulato i relativi ricorrenti. Le stesse erano infatti già state assegnate legalmente alla

  1. tappa di utilizzazione della zona industriale II. La parte della zona industriale II che secondo il piano delle zone era stata assegnata alla 2. tappa di utilizzazione non era a quel tempo ancora stata approvata. Poiché l’approvazione da parte del Governo cantonale ha effetto costitutivo, la non approvazione della 2. tappa di utilizzazione comportò la mancata inclusione delle relative particelle nella zona industriale. Anche il Tribunale aveva ritenuto corretta la non inclusione delle particelle in oggetto. Anche se con decreto del 13/14 gennaio 2009 del Governo la 2. tappa di utilizzazione è stata assegnata alla zona industriale II, la decisione del comune deve essere confermata. Innanzitutto come precisa lo stesso, anche se questo fatto non è decisivo, le decisioni di ripartizione dei costi erano state emanate già il 23 giugno 2008 e quindi prima della decisione di revisione parziale della pianificazione e della relativa approvazione da parte del Governo. Già per questo motivo il comune al momento della delibera delle decisioni impugnate non poteva ancora tenere conto di dette particelle. Nel caso concreto vi sono però anche altri motivi a sostegno della decisione di non ampliamento dei perimetri. Già dall’inizio era stato previsto che l’urbanizzazione della zona industriale II sarebbe avvenuta in diverse tappe, in modo di poter adeguare il procedere dell’urbanizzazione alla relativa richiesta nella zona industriale. Come si evince dai piani delle opere eseguite e come si è potuto constatare anche in sede di sopralluogo, le particelle non inserite nei perimetri non sono ancora affatto urbanizzate. Per l’urbanizzazione delle particelle interessate si renderà necessaria la creazione di ulteriori infrastrutture. La realizzazione vera e propria non è però prevista nel prossimo futuro come ha dichiarato il comune convenuto, dato che la ditta estera che intendeva insediarsi, ha in seguito all’attuale crisi economica rinunciato al proprio progetto. La problematica di un eventuale cambiamento dello sfruttamento dell’opera già eseguita è inoltre esplicitamente regolata

dall’art. 27 OPTC. Detta norma prevede che se entro dieci anni dal passaggio in giudicato della ripartizione dei costi, il modo di sfruttamento delle opere già eseguite dovesse cambiare sostanzialmente, tornando utile anche ad ulteriori proprietari, su richiesta di persone con obbligo contributivo o d'ufficio potrà essere avviata una nuova procedura contributiva (STA A 07 49 cons. 3b; DTF del 03.03.2009, 2C_434/2008, cons. 3). Anche alla luce di questa possibilità, la decisione del comune convenuto non da adito a critiche. Ne risulta che la non inclusione nel perimetro in oggetto delle particelle assegnate alla citata 2. tappa di utilizzazione è corretta. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto. 4.In merito al contributo perimetrale per il comprensorio no. 1 riguardante la rete stradale e marciapiede, l’istante richiede l’esonero dal versamento del relativo contributo. Il comune ha imposto un contributo nella misura del 50% anche se la particella non gode di un accesso diretto sulla strada di quartiere. Con sentenza del 22 gennaio 2002 (A 01 87) questo Tribunale aveva già stabilito che l’inclusione della particella no. 1089 nel comprensorio no. 1 non darebbe adito a critiche. Dalla citata sentenza si evince inoltre che l’intenzione dell’autorità comunale era quella di urbanizzare il fondo dell’istante tramite la contigua particella no. 1091. Dato che il diritto di passaggio era però stato eliminato nell’ambito dell’epurazione dei diritti reali condotta dal CRT, il Tribunale stabiliva che sarebbe spettato all’esecutivo comunale, trovare una soluzione in modo che dalla particella no. 1089 si sarebbe potuto accedere alla strada di quartiere. Contrariamente a quanto sostenuto nella citata sentenza, nei casi in cui non esiste un accesso sufficiente dal proprio fondo ad una strada pubblica, è compito del proprietario stesso in base all’art. 694 CPC pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario. La ricorrente ha infatti già intrapreso passi in questo senso ed ha concluso un accordo con i proprietari delle particelle ni. 177 e 1283 (doc. 16 della ricorrente), giusta il quale ai proprietari del fondo no. 1089 viene concesso il transito veicolare attraverso i citati fondi fino all’accesso diretto sulla strada cantonale sito sul fondo no. 177. In questo contesto bisogna innanzitutto precisare che entrambe le particelle ni. 177 e 1283 godono pure di un accesso diretto sulla strada di quartiere. L’istante con la conclusione del citato accordo

può pertanto già accedere alla strada di quartiere. Inoltre pure le particelle ni. 177 e 1283 non sono state esonerate dal contributo di cui in parola (cfr. STA A 09 32 e A 09 33). Già per questi motivi l’imposizione di un coefficiente ridotto del 50% è giustificato. Pure per il fondo no. 207 il comune ha richiesto il versamento di un contributo perimetrale, imponendo un coefficiente del 50% per tutta l’area della superficie, anche se il fondo no. 207 gode solo di un accesso indiretto sulla strada di quartiere, ossia attraverso la particella no. 206. La ricorrente è chiaramente libera di garantirsi il diritto di passo nel modo in cui meglio crede, anche se come sostiene a ragione il comune, la soluzione adottata dalla ricorrente non dà alcuna garanzia di continuità nel tempo. Giusta l’art. 694 cpv. 2 CPC in caso di richiesta di un accesso necessario, la relativa richiesta va in primo luogo sollevata contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo, in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno. In base a quanto stabilito dalla citata norma risulta palese, che nel caso concreto la ricorrente dovrebbe sollevare la propria domanda di diritto di passo ai proprietari della particella no. 1091, ossia come già aveva optato l’esecutivo comunale. Per ottenere il diritto di passo, anche se fosse possibile trovare un accordo consensuale, come adduce la ricorrente, la stessa sarà confrontata con delle spese. Anche se l’esecutivo comunale si fosse occupato di garantirle il diritto di passo attraverso una particella privata, come erroneamente presupposto in precedenza, vi sarebbero stati ulteriori costi da accollare alla particella beneficiaria del diritto. Riassumendo la particella ricorrente può già ora usufruire della strada perimetrale attraverso le particelle ni. 177 e 1283. Inoltre se la stessa dovesse in un prossimo futuro ottenere un diritto di passo godrebbe altresì dei vantaggi della strada di quartiere. La richiesta di esonero dei relativi costi non può pertanto essere accolta. Nel caso concreto il Tribunale ritiene giustificata l’imposizione di un coefficiente del 50%, il quale è stato previsto pure per il fondo no. 207. Su questo punto il ricorso è pertanto respinto. 5.Per quanto riguarda il comprensorio no. 2 per le canalizzazioni acque chiare e nere alla ricorrente è stato imputato un vantaggio del 100% per tutta l’area

della particella. La ricorrente con la propria istanza chiede di essere esonerata da qualsiasi contributo per il citato comprensorio, dato che la propria particella si troverebbe ad una quota inferiore per rispetto all’unico punto esistente possibile di allacciamento alle condotte comunali. La ricorrente, così come pure i proprietari delle particelle confinanti, avrebbero quindi predisposto a proprie spese un piano d’evacuazione delle acque nere che porterebbe direttamente verso il collettore CIDA. Mentre le acque chiare verranno evacuate come sinora in un canale a cielo aperto già esistente situato a ovest del fondo. La situazione specifica della particella della ricorrente non può essere valutata alla stessa stregua della particella adiacente no. 1283. Dal progetto definitivo delle canalizzazioni acque chiare e nere (doc. 47 del comune) si evince infatti che lungo tutto il margine sud della particella della ricorrente è stata posata la canalizzazione comunale per lo smaltimento delle acque nere. La citata canalizzazione non si trova solamente a est della particella della ricorrente, lungo la strada no. 211, come presume la ricorrente stessa. Accanto alla citata canalizzazione vi è poi un canale a cielo aperto che consente l’evacuazione delle acque chiare senza dover ricorrere all’ausilio di pompe per far convogliare le acque meteoriche. Come si è potuto constatare anche in sede di sopralluogo, l’unico punto di allacciamento alle condotte comunali non si trova pertanto a est e quindi ad un livello superiore in relazione alla particella della ricorrente. Le varianti di allacciamento proposte dal comune rappresentano così un concreto e rilevante vantaggio per la ricorrente, anche se la stessa con un accordo scritto del 17 / 18 luglio 2008 ha optato per un concetto di smaltimento proprio delle acque chiare e nere (doc. 16 della ricorrente). Dal progetto definitivo delle canalizzazioni acque chiare e nere (doc. 47 del comune) si evince inoltre che la canalizzazione privata della ricorrente e degli altri proprietari non si allaccia direttamente al collettore CIDA, ma al pozzetto P2 della canalizzazione comunale. Per l’attraversamento dell’asse ferroviario, della strada agricola comunale e del canale a cielo aperto (canalizzazione no. 7) è stata infatti necessaria la costruzione di due pozzetti (P1 e P2). Per questa tratta la ricorrente usufruisce pertanto comunque già dell’opera perimetrale. Per questi motivi un esonero dei relativi costi di perimetro, come pretende la ricorrente, non è giustificato. Anche in questo punto il ricorso è respinto.

6.Infine la ricorrente richiede l’esonero dal contributo per il comprensorio no. 5 inerente elettricità e illuminazione pubblica, dato che la stessa non godrebbe di un accesso diretto sulla strada perimetrale e quindi non trarrebbe alcun vantaggio dalla relativa illuminazione. La stessa sarebbe poi già allacciata direttamente alla sottostazione ELIN, fondo no. 1257, passando con tubo e cavi attraverso il fondo no. 1091. Il comune ritiene di aver tenuto conto di questi svantaggi e le avrebbe imposto proprio in considerazione di questi motivi solo un coefficiente ridotto del 50% per il citato comprensorio. Come già esposto al considerando precedente (cfr. cifra 4) la ricorrente può disporre già ora, attraverso le particelle no. 177 e 1284 della strada perimetrale e quindi della relativa illuminazione. La stessa ha inoltre la possibilità giusta l’art. 694 CPC di pretendere un diritto di passo nei confronti della particella no. 1091. Anche altre particelle della zona industriale che godono solamente di un accesso indiretto sulla strada di quartiere non sono state esonerate dal contributo per il perimetro no. 5, come per esempio la no. 207 (cfr. A 09 35). Per ponderare questo vantaggio bisogna tenere infatti conto dell’illuminazione di tutta la zona industriale. Il relativo contributo non è dovuto solamente dai proprietari delle particelle che confinano direttamente con la strada di quartiere. Un esonero dal relativo contributo come richiesto dalla ricorrente non può quindi essere accolto. Il Tribunale ritiene un coefficiente ridotto del 50% per i soli costi dell’illuminazione stradale quale adeguato e giustificabile alla luce del principio di equità e parità di trattamento. La ricorrente deve però venir esonerata completamente dai costi per le infrastrutture elettriche. Dal relativo piano (doc. 23 del comune) si evince infatti che le condotte elettriche dell’opera perimetrale giungono solo fino alla particella della sottostazione ELIN no. 1257, dove la particella ricorrente era già allacciata (cfr. doc. 15 della ricorrente). La stessa aveva già provveduto al proprio allacciamento passando attraverso la particella no. 1091. L’opera perimetrale non le offre inoltre alcun punto di allacciamento alternativo. Alla particella ricorrente non possono pertanto venir accollati alcun costi per la rete elettrica, anche se gli stessi dovrebbero rappresentare solo una minima parte del contributo complessivo per il perimetro no. 5. Il comune sostiene infatti che i proprietari delle linee di distribuzione si sarebbero assunti i costi complessivi delle installazioni

elettriche di distribuzione e pure parte dei costi per le opere di genio civile inerenti l’intervento di messa in cavo. In questo punto il ricorso viene comunque parzialmente accolto e la ricorrente viene esonerata dal versamento di contributi per la rete elettrica. L’imposizione di un coefficiente del 50% per il calcolo del contributo per l’illuminazione stradale non da invece adito a critiche. 7.In conclusione, le censure addotte dalla ricorrente sono in parte fondate e il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Per la ripartizione dei costi il Tribunale ha innanzitutto tenuto conto del fatto che la ricorrente soccombe con il proprio petito principale, giusta il quale i contributi perimetrali avrebbero dovuto essere ricalcolati inserendo nei comprensori perimetrali anche le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208, inserite nella 2. tappa di urbanizzazione della zona industriale II. In via eventuale l’istante ha richiesto l’esonero dal versamento di contributi per i comprensori ni. 1, 2 e 5. Il Tribunale ha ridotto solo i contributi per il comprensorio no. 5. Dato che solamente una delle critiche sollevate in via subordinata è stata parzialmente accolta si giustifica accollare sei settimi dei costi alla parte attrice ed un settimo al comune convenuto. Alla ricorrente viene assegnata un’indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 78 cpv. 1 LGA), mentre al comune convenuto che ha agito nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. In merito al calcolo e l’ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente per il comprensorio no. 5 gli atti vengono ritornati al comune convenuto per rispettiva nuova decisione nel senso dei considerandi. Per quanto attiene la richiesta d’ampliamento dei perimetri alle particelle inserite nella 2. tappa di urbanizzazione della zona industriale II e la richiesta di esonero dal versamento dei contributi da parte della ricorrente per i comprensori ni. 1 e 2 il ricorso è respinto.

2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.3'000.--
  • e le spese di cancelleria difr.410.-- totalefr.3'410.-- il cui importo sarà versato nella misura di sei settimi dalla ... SA e nella misura di un settimo dal Comune di ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Il Comune di ... versa alla ... SA un’indennità di fr. 642.85 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Zitate

Gesetze

5

CPC

  • art. 694 CPC

LCompr

  • art. 1 LCompr

LGA

  • art. 78 LGA

OPTC

  • art. 27 OPTC

vOPTC

  • art. 29 vOPTC

Gerichtsentscheide

1