A 09 33 4a Camera SENTENZA del 9 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente decisione di comprensorio "area industriale - tappa 1" 1.Il 3/4 settembre 2001 il Municipio di ... decretava l’inizio della procedura di comprensorio per l’urbanizzazione della zona industriale. Venivano al proposito emanati cinque decreti d’inizio concernenti i comprensori della rete stradale e marciapiedi (no. 1), delle canalizzazioni acque chiare e nere (no. 2), dell’acquedotto industriale (no. 3), della rete acqua potabile (no. 4) e della rete elettricità e illuminazione pubblica (no. 5). Contro i decreti d’inizio furono interposti diversi ricorsi al Tribunale amministrativo. Con sentenze del 22 gennaio 2002 (A 01 78, A 01 81 e 85, A 01 87) il Tribunale ampliava il perimetro dei singoli comprensori a tutte le particelle site nella zona industriale II, 1. tappa di urbanizzazione, e toglieva dal comprensorio no. 2 la parte inerente al canale a cielo aperto, dato che tale impianto sarebbe andato a beneficio anche di un'altra cerchia di proprietari. Il Tribunale confermava però la correttezza della procedura contributiva adottata e la chiave di ripartizione dei costi fra enti pubblici e privati. I piani dei cinque perimetri vennero modificati a seguito delle citate sentenze. A fine 2007 i lavori risultavano praticamente ultimati. Dopo aver consultato anche la Commissione comunale di perimetro, il 23 giugno 2008 il Municipio del Comune di ... emanava le decisioni di ripartizione dei costi per i cinque perimetri ad ogni singolo proprietario. La ... SA è tra l’altro proprietaria delle particelle ni. 177, 178 e 1284. Per il proprio fondo no. 177 con una superficie complessiva di 17232 m2 essa veniva obbligata a versare per il comprensorio rete stradale e marciapiedi (no. 1) complessivamente fr. 42'711.10, per quello delle acque chiare e nere (no. 2) fr. 66'493.45 e per quello della rete elettrica e illuminazione (no. 5) fr. 13'064.30. Relativamente alle particelle ni. 178 e 1284
la stessa veniva obbligata a versare per il comprensorio delle acque chiare e nere (no. 2) fr. 25'952.90 rispettivamente fr. 1'351.05. 2.L’11 luglio 2008 la ... SA, proprietaria tra l’altro delle particelle no. 177, 178 e 1284 interponeva opposizione contro il progetto di ripartizione dei costi di comprensorio inerente l’urbanizzazione dell’area industriale. La stessa postulava l’esclusione dal comprensorio della rete stradale (no. 1) della particella no. 177 nella misura di 16185 m2. Per questa superficie sarebbe previsto un coefficiente ridotto del 33 1/3% per un ammontare di fr. 34'762.95. La ... SA richiedeva inoltre l’esonero di contributi perimetrali relativamente al perimetro dalle canalizzazioni acque chiare e nere (no. 2) per le particelle ni. 177, 178 e 1284. Infine la stessa pretendeva pure l’esonero da quello per la rete elettricità ed illuminazione pubblica (no. 5) per le particelle ni. 177 per una superficie di 16185 m2, 178 e 1284. Allo stesso tempo prendeva atto di non dover alcun contributo perimetrale per l’acquedotto industriale (no. 3) e per la rete dell’acqua potabile (no. 4). Con decisione del 4 giugno 2009 del Municipio di ... l’opposizione veniva integralmente respinta. 3.Con decisione dell’assemblea comunale del 13 ottobre 2008 l’attribuzione pianificatoria dei fondi, i quali erano stati inseriti solo nella 2.a tappa di utilizzazione della zona industriale II, veniva sottoposta ad una revisione parziale. Alla base della stessa vi era la richiesta di acquisto di un terreno industriale da parte di una ditta estera, la quale intendeva realizzare nella zona un nuovo importante insediamento industriale. Con decisione del 13 gennaio 2009 il Governo del Cantone dei Grigioni approvava gli azzonamenti richiesti. Nel frattempo la ditta estera comunicava però la propria rinuncia al progetto a causa della grave crisi economica. Per questi motivi nella zona interessata non veniva eseguito alcun lavoro di urbanizzazione. 4.Nel proprio ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 6 luglio 2009, la ... SA chiedeva in via principale il ritorno degli atti al comune convenuto per un nuovo calcolo dei contributi perimetrali inserendo nei comprensori perimetrali anche le particelle oggetto dell’ultima revisione parziale della pianificazione della zona industriale, ossia le particelle ni. 202, 203, 204, 210
e parte della 208. In via eventuale, l’istante postulava l’esonero della particella no. 177 dai comprensori ni 1, 2 e 5 così come pure l’esonero dal contributo perimetrale delle particelle ni. 178, 1284 e 1295 per il comprensorio no. 2 (canalizzazioni acque chiare e nere). La particella no. 177 avrebbe dovuto venir divisa a breve nella nuova particella no. 177 con una superficie complessiva di ancora soli 11079 m2 e nella particella no. 1295 di 6153 m2. La ricorrente si sarebbe impegnata ad informare il Tribunale in merito alla relativa mutazione. Le motivazioni del ricorso sarebbero comunque state le stesse per le corrispettive superfici. L’istante ritiene innanzitutto che il comune avrebbe dovuto riconsiderare la nuova situazione venutasi a creare in seguito all’azzonamento formale di diversi fondi alla zona industriale II. La procedura contributiva non sarebbe ancora conclusa ed inoltre un decreto d’inizio non sarebbe immutabile, soprattutto quando le circostanze avrebbero subito un cambiamento sostanziale in corso di procedura. L’obbligo perimetrale scatterebbe inoltre già nel momento in cui un proprietario fondiario potrebbe trarre un vantaggio economico da un’infrastruttura pubblica, indipendentemente se quest’ultimo ne faccia concretamente uso o meno. In merito ai singoli comprensori l’istante adduceva la seguente motivazione: La nuova particella no. 177 non avrebbe alcun fronte e accesso alla strada oggetto della procedura contributiva. La stessa disporrebbe di un accesso proprio ed indipendente direttamente sulla strada cantonale. Per quel che concerne il comprensorio per le canalizzazioni acque chiare e nere, il comune non avrebbe tenuto conto che i fondi ni. 177, 178 e 1284 della ricorrente si troverebbero ad una quota inferiore rispetto all’unico punto di allacciamento alle condotte comunali. Sarebbe pertanto tecnicamente impossibile invertire il naturale scorrimento delle acque. Le acque chiare dei suoi fondi come pure di altre particelle andrebbero già a confluire nel canale a cielo aperto situato a nord-ovest del fondo in questione. Le condutture pubbliche non sarebbero pertanto in grado di smaltire le acque in modo autonomo. Per le acque nere la ricorrente e i proprietari dei fondi vicini avrebbero invece predisposto un piano d’evacuazione che porterebbe direttamente verso il collettore CIDA. Le autorità cantonali avrebbero approvato il piano di smaltimento privato stipulato dai proprietari interessati. La ricorrente non trarrebbe pertanto alcun vantaggio dal comprensorio no. 2.
Infine anche per il comprensorio rete elettricità e illuminazione pubblica no. 5 sarebbe ingiustificabile conteggiare alla ricorrente dei costi. Per quanto atterrebbe all’illuminazione pubblica la nuova particella no. 177 non sarebbe affatto servita dall’infrastruttura comunale di cui in parola ed una sua futura connessione dovrebbe attraversare i fondi no. 1295 e/o 1284 per poi allacciarsi alla stazione ubicata sulla particella no. 1284. 5.Nella propria presa di posizione il comune proponeva di respingere il ricorso. La richiesta di ampliamento dei perimetri anche alle particelle della 2. tappa della zona industriale andrebbe respinta per più motivi: La delimitazione dei comprensori sarebbe stata effettuata già con il rilascio del decreto d’inizio della procedura. I proprietari fondiari interessati avrebbero già a suo tempo disposto di un rimedio giuridico contro il citato decreto. Durante il decorso della procedura non sarebbe più possibile sollevare critiche contro la delimitazione dei comprensori. Nel caso concreto la delimitazione sarebbe poi avvenuta giudizialmente. Il Tribunale amministrativo con sentenze del 22 gennaio / 14 febbraio 2002 avrebbe fissato su ricorso i perimetri, ampliando quelli inizialmente definiti dall’autorità comunale. Le citate sentenze sarebbero cresciute in giudicato già da tempo. La revisione della pianificazione concernente la 2.a tappa di utilizzazione della zona industriale II sarebbe poi stata approvata dal Governo solamente il 13 gennaio 2009. Di conseguenza il 23 giugno 2008, al momento del rilascio delle decisioni di ripartizione dei costi, la citata modifica pianificatoria non avrebbe nemmeno potuto essere considerata. Inoltre le particelle interessate non sarebbero ancora urbanizzate. La realizzazione delle strutture necessarie implicherebbe forzatamente un’ulteriore tappa di urbanizzazione. Senza gli impianti di urbanizzazione previsti dal relativo piano generale non sarebbe neppure possibile rilasciare un’autorizzazione edilizia per l’edificazione dei fondi in questione. Determinante non sarebbe la questione dell’azzonamento, ma quella se le opere di urbanizzazione realizzate servano o meno i fondi. La presente problematica sarebbe inoltre già regolata dall’art. 27 OPTC. Se si dovesse procedere alla realizzazione della 2.a tappa di urbanizzazione e il modo di sfruttamento delle opere già eseguite dovesse cambiare, tornando utile anche ad ulteriori proprietari, dovrà essere avviata una nuova procedura
contributiva, nella quale i contributi già versati dovranno venir computati ed eventualmente suddivisi di nuovo. In merito ai singoli perimetri il comune adduceva le seguenti argomentazioni alle diverse critiche della ricorrente: Le particelle ni. 177 e 178 della ricorrente confinerebbero direttamente con la strada industriale realizzata nell’ambito del perimetro no. 1. La particella no. 1284 di soli 43 m2 godrebbe della possibilità di accesso attraverso la particella no. 1283. Il comune preciserebbe innanzitutto che al momento della pubblicazione del progetto e dell’apertura della procedura perimetrale le particelle no. 1284 e 1283 di una terza ditta nemmeno esistevano. Esse sarebbero state frutto di un frazionamento della particella no. 177. Per la ripartizione dei costi si sarebbe tenuto conto del citato frazionamento. La no. 177 con ancora una superficie complessiva di 17232 m2 disporrebbe di una seconda possibilità di accesso direttamente sulla strada cantonale. Per questo motivo si sarebbe considerato per una superficie di 16185 m2 un coefficiente ridotto del 33.3% mentre solo per i restanti 1047 m2 si sarebbe imposto un coefficiente del 100%. La particella no. 178 non avendo altri accessi sarebbe stata considerata con un coefficiente del 100%. La ricorrente fonderebbe la propria motivazione per la richiesta di esenzione sul fatto che la stessa sarebbe in procinto di essere frazionata e in seguito la stessa non godrebbe più di un accesso diretto. Questa motivazione si baserebbe però su di una mera ipotesi e sarebbe inoltre posteriore alla decisione del 23 giugno 2008. Al comune non sarebbe inoltre dato di sapere se e come un proprietario intende frazionare il proprio terreno. Se si dovesse dar seguito alla tesi della ricorrente, per la nuova particella no. 1295 con una superficie di 6153 m2 si dovrebbe inoltre inserire un coefficiente del 100%. Relativamente al perimetro canalizzazioni acque chiare e nere no. 2 il comune convenuto effettuerebbe la propria valutazione in base alla configurazione originale della particella no. 177 e non in base ai suoi possibili molteplici frazionamenti. Il Comune fa notare che l’inclusione delle particelle della ricorrente nel citato perimetro sarebbe già cresciuta in giudicato. Inoltre da un profilo tecnico e pratico i fondi sarebbero perfettamente allacciabili tramite per esempio delle pompe, dei pozzi pompa o delle condotte in pressione. Queste soluzioni verrebbero adottate per motivi di ordine pratico ed economico nelle situazioni in cui non si sarebbe disposta una rete fittissima di canalizzazioni.
La ricorrente ometterebbe inoltre di considerare che oltre alla canalizzazione nella strada collettrice di cui al perimetro no. 1 sarebbe stata posata anche una canalizzazione lungo il margine sud delle particelle ni. 1257, 1091 e 1089. Con la realizzazione di detta canalizzazione sarebbero stati costruiti due pozzetti (P1 e P2) per l’attraversamento della strada, del sedime ferroviario e del canale a cielo aperto per poi raccordarsi con il collettore consortile CIDA. La ricorrente affermerebbe di allacciarsi direttamente al collettore CIDA. In realtà quest’ultima si allaccerebbe nel pozzetto P2 della canalizzazione comunale realizzata nella 1.a tappa di urbanizzazione. In considerazione che per la particella no. 177 vi sarebbe una possibilità di allacciamento solo in modo indiretto, per quest’ultima si sarebbe previsto un coefficiente del 100% limitatamente ad una superficie di 1047 m2, mentre per i restanti 16185 m2 sarebbe stato inserito un coefficiente del 50%. Proprio in considerazione della possibilità di allacciamento meno confacente rispetto alle altre soluzioni anche per la particella no. 178 si sarebbe inserito un coefficiente ridotto del 50% e per la particella no. 1284 del 66.7%. Infine il perimetro elettrico non riguarderebbe la parte delle installazioni elettriche di distribuzione, ma unicamente le opere di genio civile inerenti l’intervento di messa a terra del cavo. I proprietari delle linee elettriche di distribuzione si sarebbero assunti i costi delle installazioni e anche una parte essenziale dei costi per le opere di genio civile. Il contributo residuo suddiviso nell’ambito del perimetro coinciderebbe con la somma spesa per le opere di illuminazione della strada. La particella no. 177 della ricorrente confinerebbe direttamente con la nuova strada e beneficerebbe quindi della relativa illuminazione, la quale prima era inesistente. Lungo la rete stradale si sarebbero posate le condotte elettriche, alle quali anche la ricorrente si potrebbe allacciare. Il comune farebbe infine osservare che pure per questo perimetro per la particella no. 177 si sarebbe inserito un coefficiente del 100% solo per una superficie di 1047 m2, per la superficie restante invece solo un coefficiente del 50%. 6.In sede di replica la ricorrente contestava il fatto che le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208 non incluse nella procedura di perimetro non sarebbero urbanizzate. Le stesse godrebbero infatti di un concreto e rilevante
vantaggio delle opere di urbanizzazione già esistenti. Sarebbe inoltre irrilevante per l’inclusione nel perimetro il fatto che i fondi in rassegna non potrebbero essere edificati, poiché non urbanizzati. Non sarebbe neppure l’azzonamento a determinare l’inclusione nel comprensorio, ma solo il vantaggio che deriverebbe da determinate opere. Per questioni di equità e di parità di trattamento il comune sarebbe obbligato a riconsiderare la chiave di riparto. In merito ai singoli perimetri la ricorrente replicava quanto segue: La particella no. 177 di nuova formazione non godrebbe più di un secondo accesso sulla strada di quartiere. In merito al perimetro no. 2, canalizzazioni acque chiare e nere, la ricorrente sosteneva che l’inclusione della particella nel relativo perimetro al momento del rilascio del decreto d’inizio non avrebbe ancora alcuna influenza sulla questione della ripartizione dei costi. Inoltre se la ricorrente dovesse ricorrere all’ausilio di pompe, il comune dovrebbe riconoscere e quantificare questo aspetto come svantaggio. La ricorrente ribadiva inoltre che la particella no. 177 avrebbe talmente tante difficoltà ad essere allacciata alla rete in oggetto, per cui andrebbe esonerata dai costi. 7.Il comune convenuto nella propria duplica confermava essenzialmente le tesi esposte nella propria presa di posizione e ribadiva che la posizione delle particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e parte della 208 sarebbe ben diversa da quella in cui si troverebbero ora le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte est della particella no. 208. Per quest’ultime sarebbe necessaria un’ulteriore tappa di urbanizzazione. Bisognerebbe inoltre escludere che questa avvenga entro breve tempo. Per le particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e parte della 208, il Tribunale amministrativo aveva ritenuto che le stesse, visto anche l’esiguità della superficie ancora da urbanizzare dei citati fondi già inclusi nella zona industriale, avrebbero dovuto essere inseriti nella prima tappa di urbanizzazione, dato che la realizzazione entro breve della seconda tappa sarebbe stata poco probabile. Le particelle non ancora inserite nei perimetri, ossia ni. 202, 203, 204, 210 e parte est della particella no. 208, sarebbero situate talmente lontane dalle opere di urbanizzazione da doverle considerare come non urbanizzate. La tesi della ricorrente sarebbe infine inconsistente: Da un canto la stessa riterrebbe che il tipo di zona fosse ininfluente per
determinare l’inserimento o meno nei comprensori. Allo stesso tempo quest’ultima richiederebbe l’ampliamento dei perimetri proprio in considerazione delle modifiche pianificatorie. In merito ai singoli perimetri il comune duplicava come segue: La rete stradale prevista dal comune sarebbe stata perfettamente adeguata alla situazione particellare e alla proprietà esistente al momento dell’introduzione del perimetro. Anche se si dovesse realizzare un frazionamento, entrambe le particelle godrebbero di un accesso diretto. Al momento della presentazione dell’opera la ricorrente non avrebbe inoltre richiesto alcun ampliamento dell’opera. Il comune infine ribadiva che la valutazione dovrebbe essere compiuta per rapporto allo stato originale della particella no. 177 e non per rapporto ai suoi molteplici ipotetici frazionamenti. 8.In data 16 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a ... Presenti erano i rappresentanti della ricorrente e quelli del comune convenuto con i propri legali, così come il Presidente della commissione di perimetro e l’ingegnere del progetto. Dopo aver visionato le opere realizzate e le particolarità delle particelle in questione alle parti interessate veniva data la possibilità di esprimersi sulla vertenza. Su quanto visto e sentito in detta sede si tornerà, per quanto utile ai fini decisionali, nelle considerazioni di merito che seguono. 9. a)Il 18 dicembre 2009 il comune convenuto inoltrava un’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova. Nell’ambito della discussione inerente il perimetro no. 1, strada e marciapiedi, i rappresentanti della ricorrente avrebbero in sede di sopralluogo sostenuto di non utilizzare la strada ed il marciapiedi recentemente realizzati, ma di utilizzare esclusivamente l’accesso diretto sulla strada comunale di cui disporrebbe la particella no. 177. Per il relativo diritto di transito la ricorrente avrebbe concluso un accordo con il proprietario della citata particella. Lo stesso giorno del sopralluogo però, ..., avrebbe contattato il sindaco dato che in mattinata sarebbe stato costretto a liberare il sottopassaggio degli uffici della particella no. 177, attraverso il quale si accederebbe alla strada cantonale. Lo stesso avrebbe utilizzato da circa un anno e mezzo il citato sottopassaggio quale deposito per i propri mezzi
agricoli. Il comune convento avrebbe ottenuto dall’Ufficio tecnico del Cantone dei Grigioni, Circondario 2 ..., tre fotografie risalenti alla primavera del 2009, dalle quali si evincerebbe che l’intero accesso carrozzabile sarebbe stato integralmente ostruito dal citato deposito di macchinari. Il comune richiedeva pertanto che le citate fotografie venissero allegate agli atti e che il Sindaco così come pure ... venissero escussi quali testi, al fine di dimostrare che le affermazioni della ricorrente, secondo le quali per accedere al fondo verrebbe utilizzato esclusivamente l’accesso attraverso la particella no. 177, e non la nuova strada realizzata nella zona industriale, sarebbero false. b)La ricorrente inoltrava il 18 gennaio 2010 le proprie osservazioni in merito. L’accesso diretto sulla strada cantonale sarebbe stato impedito unicamente durante i lunghi lavori di sistemazione della citata strada. La documentazione fotografica del comune convenuto non sarebbe quindi in grado di comprovare nulla. La ricorrente produceva agli atti una dichiarazione scritta di ..., nella quale egli attestava di aver potuto usufruire del sottopassaggio sulla particella no. 177 solamente durante i lavori di rifacimento della strada cantonale. In seguito egli non avrebbe depositato che alcuni macchinari. Il passaggio sarebbe comunque stato garantito. c)Con scritto del 5 febbraio 2010 il comune convenuto richiedeva che la dichiarazione scritta di ... venisse dichiarata nulla. L’inoltro della citata dichiarazione rappresenterebbe un tentativo della controparte di eludere la prova testimoniale. Infine il 10 febbraio 2010 la ricorrente comunicava di ritenere l’escussione del teste ... del tutto superflua. Su proposta del Giudice istruttore le parti rinunciavano all’escussione dei testi proposti, ritenuta non determinante ai fini del giudizio. 10.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini del giudizio nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto:
1.Il Comune di ... in data 6 settembre 2001 pubblicava sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni i cinque decreti d’inizio per l’urbanizzazione della zona industriale. Il 1. novembre 2005 è entrata in vigore la nuova Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC). Giusta l’art. 108 cpv. 1 cifra 1 LPTC le procedure di pianificazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata legge vengono portate avanti a livello comunale secondo le prescrizioni sulle competenze e procedurali già vigenti fino alla loro conclusione. Per i rimedi giuridici fa invece stato il nuovo diritto. Già con l’entrata in vigore il 1. gennaio 1988 della riveduta LPTC, la legislazione in materia di pianificazione restringeva il campo d’applicazione della Legge cantonale sui comprensori (LCompr), prevedendo all’art. 1 cpv. 4 Lcompr (cfr. art. 106 cpv. 2 cifra 3 LPTC) una esplicita riserva a favore delle norme sull’esecuzione e sul finanziamento dell’urbanizzazione giusta il diritto sulla pianificazione territoriale, lasciando però ai comuni la possibilità di emanare norme procedurali proprie (art. 29 vOPTC). Il comune convenuto, il quale non dispone di norme procedurali proprie in materia, ha quindi a ragione effettuato la ripartizione dei costi in base alle norme procedurali e sulle competenze degli art. 24 e ss. della vOPTC. In merito al diritto applicabile anche la ricorrente non ha sollevato critiche. 2.Oggetto della presente controversia sono le seguenti tematiche sollevate dalla ricorrente: il perimetro dei comprensori (cons. 3), il calcolo e l’ammontare del contributo a carico della particella no. 177 della ricorrente per il comprensorio no. 1 riguardante la rete stradale e marciapiede (cons. 4), così come pure quello per il contributo a carico delle particelle ni. 177, 178, 1284 e 1295 per il comprensorio no. 2 riguardante la canalizzazione acque chiare e nere (cons. 5) ed infine quello a carico della particella no. 177 per il comprensorio no. 5 inerente la rete elettrica e illuminazione (cons. 6). Per quel che riguarda i contributi per il comprensorio acqua industriale (no. 3) e quello per l’acqua potabile (no. 4) le particelle della ricorrente ni. 177 e 1284 venivano invece già esonerate dal versamento di contributi con sentenza del 22 gennaio 2002. Questo Tribunale constata inoltre che la ricorrente non ha sollevato critiche in merito agli ulteriori contributi impostile per le sue particelle.
utilizzazione non era a quel tempo ancora stata approvata. Poiché l’approvazione da parte del Governo cantonale ha effetto costitutivo, la non approvazione della 2. tappa di utilizzazione comportò la mancata inclusione delle relative particelle nella zona industriale. Anche il Tribunale aveva ritenuto corretta la non inclusione delle particelle in oggetto. Anche se con decreto del 13/14 gennaio 2009 del Governo la 2. tappa di utilizzazione è stata assegnata alla zona industriale II, la decisione del comune deve essere confermata. Innanzitutto come precisa lo stesso, anche se questo fatto non è decisivo, le decisioni di ripartizione dei costi erano state emanate già il 23 giugno 2008 e quindi prima della decisione di revisione parziale della pianificazione e della relativa approvazione da parte del Governo. Già per questo motivo il comune al momento della delibera delle decisioni impugnate non poteva ancora tenere conto di dette particelle. Nel caso concreto vi sono però anche altri motivi a sostegno della decisione di non ampliamento dei perimetri. Già dall’inizio era stato previsto che l’urbanizzazione della zona industriale II sarebbe avvenuta in diverse tappe, in modo di poter adeguare il procedere dell’urbanizzazione alla relativa richiesta nella zona industriale. Come si evince dai piani delle opere eseguite e come si è potuto constatare anche in sede di sopralluogo, le particelle non inserite nei perimetri non sono ancora affatto urbanizzate. Per l’urbanizzazione delle particelle interessate si renderà necessaria la creazione di ulteriori infrastrutture. La realizzazione vera e propria non è però prevista nel prossimo futuro come ha dichiarato il comune convenuto, dato che la ditta estera che intendeva insediarsi, ha in seguito all’attuale crisi economica rinunciato al proprio progetto. La problematica di un eventuale cambiamento dello sfruttamento dell’opera già eseguita è inoltre esplicitamente regolata dall’art. 27 OPTC. Detta norma prevede che se entro dieci anni dal passaggio in giudicato della ripartizione dei costi, il modo di sfruttamento delle opere già eseguite dovesse cambiare sostanzialmente, tornando utile anche ad ulteriori proprietari, su richiesta di persone con obbligo contributivo o d'ufficio potrà essere avviata una nuova procedura contributiva (STA A 07 49 cons. 3b; DTF del 03.03.2009, 2C_434/2008, cons. 3). Anche alla luce di questa possibilità, la decisione del comune convenuto non da adito a critiche. Ne risulta che la non inclusione nel perimetro in oggetto delle particelle assegnate alla citata 2.
tappa di utilizzazione è corretta. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto. 4.In merito al contributo perimetrale per il comprensorio no. 1 riguardante la rete stradale e marciapiede, la ricorrente ritiene che la propria particella no. 177 di nuova formazione, quindi con una superficie di ancora soli 11079 m2 invece di 17232 m2, debba venir esonerata dal relativo versamento. Il comune ha richiesto invece per una superficie di 16185 m2 un contributo nella misura del 33.3% e per la parte restante di 1047 m2 uno nella misura del 100%. A ragione il comune sostiene che la motivazione di esenzione della ricorrente si fonda su di un possibile frazionamento deciso dalla ricorrente stessa solo dopo la decisione del 23 giugno 2008. Il comune nelle proprie decisioni di ripartizione dei costi perimetrali non può prevedere i potenziali futuri frazionamenti. Indipendentemente dal fatto di sapere se nel frattempo la mutazione è avvenuta o meno, al Tribunale non è mai giunta una comunicazione in merito, la censura della ricorrente non merita protezione. La particella no. 177 della ricorrente gode di un accesso diretto sulla strada cantonale. La stessa confina però anche direttamente con la strada di quartiere, oggetto del controverso contributo. La strada di quartiere rappresenta per quest’ultima pertanto un’alternativa che permette di accedere a tutta l’area con ogni tipo di veicoli e in modo più razionale. Anche se i proprietari non facessero uso quotidiano della strada di quartiere, la presenza della stessa rappresenta un indubbio vantaggio, per il quale la ricorrente deve partecipare ai relativi costi di perimetro. Se si dovesse tenere conto del frazionamento come auspicato da parte della ricorrente, alla nuova particella no. 1295 con una superficie complessiva di 6153 m2 dovrebbe venir imputato un coefficiente del 100%. Per questi motivi il Tribunale ritiene adeguata la decisione del comune, il quale prevede l’imposizione di un coefficiente ridotto del 33 1/3% per una superficie di 16185 m2 e per la parte restante di soli 1047 m2 uno nella misura del 100%. Su questo punto il ricorso è pertanto respinto. 5.Per quanto riguarda il comprensorio no. 2 per le canalizzazioni acque chiare e nere alla particella no. 177 della ricorrente è stato imputato un vantaggio del 100% per 1047 m2 e uno del 50% per i restanti 16185 m2. Alla particella no.
178 è stato imposto un coefficiente del 50%, mentre alla no. 1284 uno del 66.7%. La ricorrente con la propria istanza chiede di essere esonerata da qualsiasi contributo per tutte le sue particelle, dato che le stesse si troverebbero ad una quota inferiore per rispetto all’unico punto esistente possibile di allacciamento alle condotte comunali. La ricorrente, così come pure i proprietari delle particelle confinanti, avrebbero quindi predisposto a proprie spese un piano d’evacuazione delle acque nere che porterebbe direttamente verso il collettore CIDA. Mentre le acque chiare verranno evacuate come sinora in un canale a cielo aperto già esistente situato a ovest del fondo no. 1283. Come si evince infatti anche dalla perizia smaltimento acque dello studio d’Ingegneria ... SA (act. 12 della ricorrente) un eventuale allacciamento alle infrastrutture comunali verso est porrebbe seri problemi di pendenze longitudinali, troppo lievi per un corretto deflusso delle acque. Il comune sostiene innanzitutto che dal profilo tecnico e pratico, per esempio con l’ausilio di pompe, pozzi pompa o delle condotte a pressione, la particella della ricorrente sarebbe perfettamente allacciabile alle condotte comunali. Inoltre, da come si evince dalla perizia smaltimento acque prodotta dalla ricorrente, delle stazioni di pompaggio non si giustificherebbero per la vastità delle particelle interessate e avrebbero un impatto ambientale elevato. Pur tenendo conto di queste concrete circostanze il Tribunale ritiene la commisurazione del vantaggio imposta dal comune per le singole particelle quale corretta, in quanto per le particelle di cui in parola è stato imposto un coefficiente ridotto proprio in considerazione della possibilità di allacciamento meno confacente rispetto ad altre situazioni. Un esonero dei relativi costi di perimetro, come pretende la ricorrente, non è pertanto giustificato. Infatti dal progetto definitivo delle canalizzazioni acque chiare e nere (doc. 47 del comune) si evince che la canalizzazione privata della ricorrente non si allaccia direttamente al collettore CIDA, ma al pozzetto P2 della canalizzazione comunale. Per l’attraversamento dell’asse ferroviario, della strada agricola comunale e del canale a cielo aperto (canalizzazione no. 7) è stata infatti necessaria la costruzione di due pozzetti (P1 e P2). Per questa tratta la ricorrente usufruisce dell’opera perimetrale e deve quindi contribuire ai relativi costi. La canalizzazione pubblica per lo smaltimento delle acque chiare non apporta invece alcun vantaggio, dato che la ricorrente ha già predisposto un
concetto di smaltimento funzionale e conveniente sia dal punto di vista finanziario che da quello ambientale. Essa si allaccerà tramite pozzetti e tubazioni in parte nuovi e in parte già esistenti al relativo impianto della particella no. 1283 (doc. 13 della ricorrente), il quale scarica nel canale a cielo aperto no. 972. Un allacciamento diretto renderebbe necessaria una soluzione tecnica e quindi costi eccessivi. In merito all’evacuazione delle acque chiare il ricorso deve pertanto essere accolto e alle particelle della ricorrente deve venir imputato solamente il contributo perimetrale per l’allacciamento alla canalizzazione acque nere. In questo punto il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto. Il comune dovrà ricalcolare i vari contributi per i fondi della ricorrente tenendo conto solamente dei costi per la canalizzazione acque nere e imputandole, come già nella decisione impugnata, per la particella no. 177 un vantaggio del 100% per 1047 m2 e uno del 50% per i restanti 16185 m2, alla no. 178 uno del 50%, mentre alla no. 1284 uno del 66.7%. In questo punto il ricorso è quindi parzialmente accolto. 6.Infine la ricorrente richiede l’esonero dal contributo per il comprensorio no. 5 inerente elettricità e illuminazione pubblica per la propria particella no. 177 nuova formazione. Va innanzitutto precisato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente inerente alla possibile nuova configurazione della particella no. 177, come già esposto in precedenza (cfr. cons. 4), non possono essere ascoltate. Le critiche della ricorrente non riguardano i contributi stabiliti per le sue particelle ni. 178 e 1284, ma solamente per la no. 177. Il comune ha imposto alla particella no. 177 della ricorrente un coefficiente del 100% limitatamente a 1047 m2, mentre per la parte restante di 16185 m2 uno del 50%. In merito al contributo il comune specifica che i proprietari delle linee di distribuzione si sarebbero assunti i costi complessivi delle installazioni elettriche di distribuzione e pure parte dei costi per le opere di genio civile inerenti l’intervento di messa in cavo. Il contributo residuo suddiviso nell’ambito del perimetro di cui in parola di fr. 193'400.00 coinciderebbe quindi praticamente con i soli costi per le opere di illuminazione della strada. La ricorrente gode, attraverso la nuova strada di quartiere, di un secondo accesso alternativo alla propria particella ed approfitta pertanto della relativa
illuminazione stradale. Per ponderare questo vantaggio bisogna quindi tenere conto dell’illuminazione di tutta la zona industriale e non solo della piccola parte confinante con la propria particella. Infine va aggiunto che lungo la rete stradale che confina direttamente con la particella della ricorrente sono state posate le condotte elettriche (cfr. doc. 23 del comune), alle quali la ricorrente può comodamente allacciarsi. Per questi motivi l’imposizione di un coefficiente nella misura del 100% limitatamente alla zona della particella di 1047 m2 che gode di un accesso diretto sulla nuova strada di quartiere, mentre per la parte restante di 16185 m2 uno ridotto del 50%, dato che dispone pure di un ulteriore accesso privato, non da adito a critiche e il ricorso in questo punto viene respinto. 7.In conclusione, le censure addotte dalla ricorrente sono in parte fondate e il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Per la ripartizione dei costi il Tribunale ha innanzitutto tenuto conto del fatto che la ricorrente soccombe con il proprio petito principale, giusta il quale i contributi perimetrali avrebbero dovuto essere ricalcolati inserendo nei comprensori perimetrali anche le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208, inserite nella 2. tappa di urbanizzazione della zona industriale II. In via eventuale l’istante ha richiesto l’esonero dal versamento di contributi per la propria particella no. 177 per i comprensori ni. 1, 2 e 5 così come pure quello per le proprie particelle ni. 178 e 1284 per il comprensorio no. 2. Il Tribunale ha respinto le richieste della ricorrente di esonero di contributi per la particella no. 177 per i comprensori ni. 1 e 5. I contributi dovuti dalla ricorrente per le proprie particelle ni. 177, 178 e 1284 per il comprensorio no. 2 sono stati invece ridotti della parte concernente le acque chiare. Dato che solamente tre delle critiche sollevate in via subordinata sono state parzialmente accolte si giustifica di accollare tre quarti dei costi alla parte attrice ed un quarto al comune convenuto. Alla ricorrente viene assegnata un’indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 78 cpv. 1 LGA), mentre al comune convenuto che ha agito nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. In merito al calcolo e l’ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente per le sue particelle ni. 177, 178 e 1284 per il comprensorio no. 2 gli atti vengono ritornati al comune convenuto per rispettiva nuova decisione nel senso dei considerandi. Per quanto attiene la richiesta d’ampliamento dei perimetri alle particelle inserite nella 2. tappa di urbanizzazione della zona industriale II e l’ammontare del contributo della ricorrente per la particella no. 177 per i comprensori ni. 1 e 5 il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate