Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_VG_004
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_VG_004, A 2009 32
Entscheidungsdatum
09.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

A 09 32 4a Camera SENTENZA del 9 marzo 2010 nella vertenza di diritto amministrativo concernente decisione di comprensorio "area industriale - tappa 1" 1.Il 3/4 settembre 2001 il Municipio di ... decretava l’inizio della procedura di comprensorio per l’urbanizzazione della zona industriale. Venivano al proposito emanati cinque decreti d’inizio concernenti i comprensori della rete stradale e marciapiedi (no. 1), delle canalizzazioni acque chiare e nere (no. 2), dell’acquedotto industriale (no. 3), della rete acqua potabile (no. 4) e della rete elettricità e illuminazione pubblica (no. 5). Contro i decreti d’inizio furono interposti diversi ricorsi al Tribunale amministrativo. Con sentenze del 22 gennaio 2002 (A 01 78, A 01 81 e 85, A 01 87) il Tribunale ampliava il perimetro dei singoli comprensori a tutte le particelle site nella zona industriale II, 1. tappa di urbanizzazione, e toglieva dal comprensorio no. 2 la parte inerente al canale a cielo aperto, dato che tale impianto sarebbe andato a beneficio anche di un'altra cerchia di proprietari. Il Tribunale confermava però la correttezza della procedura contributiva adottata e la chiave di ripartizione dei costi fra enti pubblici e privati. I piani dei cinque perimetri vennero modificati a seguito delle citate sentenze. A fine 2007 i lavori risultavano praticamente ultimati. Dopo aver consultato anche la Commissione comunale di perimetro, il 23 giugno 2008 il Municipio del Comune di ... emanava le decisioni di ripartizione dei costi per i cinque perimetri ad ogni singolo proprietario. Per il suo fondo no. 1283 di 9'425 m2 l’... SA veniva obbligata a versare per il comprensorio rete stradale e marciapiedi (no. 1) fr. 61'986.25, per quello delle acque chiare e nere (no. 2) fr. 49'787.45 e per quello della rete elettrica e illuminazione (no. 5) fr. 13'464.00.

2.L’11 luglio 2008 la ... SA, proprietaria della particella no. 1283, interponeva opposizione contro il progetto di ripartizione dei costi di comprensorio inerente l’urbanizzazione dell’area industriale. La stessa postulava l’esclusione dai comprensori della rete stradale (no. 1), delle canalizzazioni acque chiare e nere (no. 2) e da quello per la rete elettricità ed illuminazione pubblica (no. 5). Allo stesso tempo prendeva atto di non dover alcun contributo perimetrale per l’acquedotto industriale (no. 3) e per la rete dell’acqua potabile (no. 4). Con decisione del 4 giugno 2009 del Municipio di ... l’opposizione veniva integralmente respinta. 3.Con decisione dell’assemblea comunale del 13 ottobre 2008 l’attribuzione pianificatoria dei fondi, i quali erano stati inseriti solo nella 2.a tappa di utilizzazione della zona industriale II, veniva sottoposta ad una revisione parziale. Alla base della stessa vi era la richiesta di acquisto di un terreno industriale da parte di una ditta estera, la quale intendeva realizzare nella zona un nuovo importante insediamento industriale. Con decisione del 13 gennaio 2009 il Governo del Cantone dei Grigioni approvava gli azzonamenti richiesti. Nel frattempo la ditta estera comunicava però la propria rinuncia al progetto a causa della grave crisi economica. Per questi motivi nella zona interessata non veniva eseguito alcun lavoro di urbanizzazione. 4.Nel proprio ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 6 luglio 2009, la ... SA chiedeva in via principale il ritorno degli atti al comune convenuto per un nuovo calcolo dei contributi perimetrali inserendo nei comprensori perimetrali anche le particelle oggetto dell’ultima revisione parziale della pianificazione della zona industriale, ossia le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208. In via eventuale, l’istante postulava l’applicazione di un coefficiente del 100% limitatamente ad una superficie di 2700 m2 per il calcolo del contributo perimetrale inerente al comprensorio no. 1, l’esonero della particella no. 1283 dal comprensorio no. 2 ed infine in merito al comprensorio no. 5 il ricalcolo del contributo perimetrale applicando il coefficiente del 100% limitatamente ad una superficie di 2500 m2. L’istante ritiene innanzitutto che il comune avrebbe dovuto riconsiderare la nuova situazione venutasi a creare in seguito all’azzonamento formale di diversi fondi alla zona industriale II. La

procedura contributiva non sarebbe ancora conclusa ed inoltre un decreto d’inizio non sarebbe immutabile, soprattutto quando le circostanze avrebbero subito un cambiamento sostanziale in corso di procedura. L’obbligo perimetrale scatterebbe inoltre già nel momento in cui un proprietario fondiario potrebbe trarre un vantaggio economico da un’infrastruttura pubblica, indipendentemente se quest’ultimo ne faccia concretamente uso o meno. In merito ai singoli comprensori l’istante adduceva la seguente motivazione: La propria particella si estenderebbe per una lunghezza di 240 m e una larghezza di 39 m. La stessa confinerebbe solamente sulla larghezza direttamente con la strada comunale oggetto del controverso contributo perimetrale no. 1. Tenendo conto della concreta conformazione del fondo sarebbe iniquo imputare un coefficiente del 100% per tutta la superficie. Il mappale non trarrebbe che un limitato vantaggio dalla strada comunale, ossia al massimo sino ad una profondità di 70 metri, dove verranno ubicati gli uffici. Per la restante superficie del mappale il comprensorio in questione non apporterebbe alcun vantaggio. Per rendere la particella sufficientemente accessibile, l’istante si sarebbe vista costretta a trovare un accordo con i proprietari dei fondi vicini. Per quel che concerne il comprensorio per le canalizzazioni acque chiare e nere, il comune non avrebbe tenuto conto che il fondo no. 1283 si troverebbe ad una quota inferiore rispetto all’unico punto di allacciamento alle condotte comunali. Sarebbe pertanto tecnicamente impossibile invertire il naturale scorrimento delle acque. Le acque chiare del suo fondo come pure di altre particelle confluirebbero inoltre alla già esistente condotta privata della ricorrente e andrebbero in fine a scaricare nel canale a cielo aperto situato a nord-ovest del fondo in questione. Le condutture pubbliche non sarebbero pertanto in grado di smaltire le acque in modo autonomo. Per le acque nere la ricorrente e i proprietari dei fondi vicini avrebbero invece predisposto un piano d’evacuazione che porterebbe direttamente verso il collettore CIDA. Le autorità cantonali avrebbero approvato il piano di smaltimento privato stipulato dai proprietari interessati. La ricorrente non trarrebbe pertanto alcun vantaggio dal comprensorio no. 2. Infine anche per il comprensorio rete elettricità e illuminazione pubblica no. 5 sarebbe ingiustificabile conteggiare alla ricorrente il 100% dei costi

computabili. Per quanto atterrebbe all’illuminazione pubblica il fondo in questione avrebbe un fronte molto limitato sulla strada industriale. Relativamente all’allacciamento elettrico il fondo non sarebbe affatto servito ed una sua futura connessione dovrebbe attraversare i fondi no. 1285 e/o 1284 per poi allacciarsi alla stazione ubicata sulla particella no. 1284. 5.Nella propria presa di posizione il comune proponeva di respingere il ricorso. La richiesta di ampliamento dei perimetri anche alle particelle della 2. tappa della zona industriale andrebbe respinta per più motivi: La delimitazione dei comprensori sarebbe stata effettuata già con il rilascio del decreto d’inizio della procedura. I proprietari fondiari interessati avrebbero già a suo tempo disposto di un rimedio giuridico contro il citato decreto. Durante il decorso della procedura non sarebbe più possibile sollevare critiche contro la delimitazione dei comprensori. Nel caso concreto la delimitazione sarebbe poi avvenuta giudizialmente. Il Tribunale amministrativo con sentenze del 22 gennaio / 14 febbraio 2002 avrebbe fissato su ricorso i perimetri, ampliando quelli inizialmente definiti dall’autorità comunale. Le citate sentenze sarebbero cresciute in giudicato già da tempo. La revisione della pianificazione concernente la 2.a tappa di utilizzazione della zona industriale II sarebbe poi stata approvata dal Governo solamente il 13 gennaio 2009. Di conseguenza il 23 giugno 2008, al momento del rilascio delle decisioni di ripartizione dei costi, la citata modifica pianificatoria non avrebbe nemmeno potuto essere considerata. Inoltre le particelle interessate non sarebbero ancora urbanizzate. La realizzazione delle strutture necessarie implicherebbe forzatamente un’ulteriore tappa di urbanizzazione. Senza gli impianti di urbanizzazione previsti dal relativo piano generale non sarebbe neppure possibile rilasciare un’autorizzazione edilizia per l’edificazione dei fondi in questione. Determinante non sarebbe la questione dell’azzonamento, ma quella se le opere di urbanizzazione realizzate servano o meno i fondi. La presente problematica sarebbe inoltre già regolata dall’art. 27 OPTC. Se si dovesse procedere alla realizzazione della 2.a tappa di urbanizzazione e il modo di sfruttamento delle opere già eseguite dovesse cambiare, tornando utile anche ad ulteriori proprietari, dovrà essere avviata una nuova procedura

contributiva, nella quale i contributi già versati dovranno venir computati ed eventualmente suddivisi di nuovo. In merito ai singoli perimetri il comune adduceva le seguenti argomentazioni alle diverse critiche della ricorrente: La particella no. 1283 della ricorrente confinerebbe direttamente con la strada industriale realizzata nell’ambito del perimetro no. 1. La citata particella non disporrebbe inoltre di altri accessi. Sarebbe pertanto pienamente giustificata l’inclusione della stessa nella misura del 100% nel relativo perimetro. Il fatto che la ricorrente nel luglio del 2008 avrebbe trovato un accordo con il proprietario della particella del fondo confinante no. 177 per poter godere di un secondo accesso sarebbe ininfluente. Relativamente al perimetro canalizzazioni acque chiare e nere no. 2 il comune convenuto fa notare che l’inclusione della particella della ricorrente nel citato perimetro sarebbe già cresciuta in giudicato. Inoltre da un profilo tecnico e pratico il fondo no. 1283 sarebbe perfettamente allacciabile tramite per esempio delle pompe, dei pozzi pompa o delle condotte in pressione. Queste soluzioni verrebbero adottate per motivi di ordine pratico ed economico nelle situazioni in cui non si sarebbe disposta una rete fittissima di canalizzazioni. La ricorrente ometterebbe inoltre di considerare che oltre alla canalizzazione nella strada collettrice di cui al perimetro no. 1 sarebbe stata posata anche una canalizzazione lungo il margine sud delle particelle ni. 1257, 1091 e 1089. Con la realizzazione di detta canalizzazione sarebbero stati costruiti due pozzetti (P1 e P2) per l’attraversamento della strada, del sedime ferroviario e del canale a cielo aperto per poi raccordarsi con il collettore consortile CIDA. La ricorrente affermerebbe di allacciarsi direttamente al collettore CIDA. In realtà quest’ultima si allaccerebbe nel pozzetto P2 della canalizzazione comunale realizzata nella 1.a tappa di urbanizzazione. In considerazione che per la particella della ricorrente vi sarebbe una possibilità di allacciamento solo in modo indiretto, per quest’ultima si sarebbe previsto un coefficiente del 100% limitatamente ad una superficie di 4181 m2, mentre per i restanti 5244 m2 sarebbe stato inserito un coefficiente del 50%. Infine il perimetro elettrico non riguarderebbe la parte delle installazioni elettriche di distribuzione, ma unicamente le opere di genio civile inerenti l’intervento di messa a terra del cavo. I proprietari delle linee elettriche di

distribuzione si sarebbero assunti i costi delle installazioni e anche una parte essenziale dei costi per le opere di genio civile. Il contributo residuo suddiviso nell’ambito del perimetro coinciderebbe con la somma spesa per le opere di illuminazione della strada. La ricorrente confinerebbe direttamente con la nuova strada e beneficerebbe quindi della relativa illuminazione, la quale prima era inesistente. 6.In sede di replica la ricorrente contestava il fatto che le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208 non incluse nella procedura di perimetro non sarebbero urbanizzate. Le stesse godrebbero infatti di un concreto e rilevante vantaggio delle opere di urbanizzazione già esistenti. Sarebbe inoltre irrilevante per l’inclusione nel perimetro il fatto che i fondi in rassegna non potrebbero essere edificati, poiché non urbanizzati. Non sarebbe neppure l’azzonamento a determinare l’inclusione nel comprensorio, ma solo il vantaggio che deriverebbe da determinate opere. Per questioni di equità e di parità di trattamento il comune sarebbe obbligato a riconsiderare la chiave di riparto. In merito ai singoli perimetri la ricorrente replicava quanto segue: La possibilità di un secondo accesso per la propria particella sarebbe giustificata dalla necessità di poter usare tutta l’area del fondo in modo razionale. In merito al perimetro no. 2, canalizzazioni acque chiare e nere, la ricorrente sosteneva che l’inclusione della particella nel relativo perimetro al momento del rilascio del decreto d’inizio non avrebbe ancora alcuna influenza sulla questione della ripartizione dei costi. Inoltre se la ricorrente dovesse ricorrere all’ausilio di pompe, il comune dovrebbe riconoscere e quantificare questo aspetto come svantaggio. La ricorrente ribadiva inoltre che la nuova canalizzazione pubblica delle acque chiare confluirebbe e si allaccerebbe direttamente alla già esistente condotta privata della ricorrente per andare a scaricare nel canale a cielo aperto sul lato nord-ovest del proprio fondo. La riduzione dei tributi perimetrali del 50%, come concesso dal comune, non sarebbe sufficiente per compensare tutti gli svantaggi citati. 7.Il comune convenuto nella propria duplica confermava essenzialmente le tesi esposte nella propria presa di posizione e ribadiva che la posizione delle

particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e parte della 208 sarebbe ben diversa da quella in cui si troverebbero ora le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte est della particella no. 208. Per quest’ultime sarebbe necessaria un’ulteriore tappa di urbanizzazione. Bisognerebbe inoltre escludere che questa avvenga entro breve tempo. Per le particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e parte della 208, il Tribunale amministrativo aveva ritenuto che le stesse, visto anche l’esiguità della superficie ancora da urbanizzare dei citati fondi già inclusi nella zona industriale, avrebbero dovuto essere inseriti nella prima tappa di urbanizzazione, dato che la realizzazione entro breve della seconda tappa sarebbe stata poco probabile. Le particelle non ancora inserite nei perimetri, ossia ni. 202, 203, 204, 210 e parte est della particella no. 208, sarebbero situate talmente lontane dalle opere di urbanizzazione da doverle considerare come non urbanizzate. La tesi della ricorrente sarebbe infine inconsistente: Da un canto la stessa riterrebbe che il tipo di zona fosse ininfluente per determinare l’inserimento o meno nei comprensori. Allo stesso tempo quest’ultima richiederebbe l’ampliamento dei perimetri proprio in considerazione delle modifiche pianificatorie. In merito ai singoli perimetri il comune duplicava come segue: La necessità di usare una pompa non rappresenterebbe uno svantaggio causato dall’opera di urbanizzazione, ma uno svantaggio dovuto alla configurazione del fondo della ricorrente. Il comune non dovrebbe pertanto tenere conto degli inconvenienti di questo tipo. L’affermazione della ricorrente secondo la quale la canalizzazione pubblica delle acque chiare sarebbe allacciata alla condotta privata per poi scaricare in un canale a cielo aperto sarebbe inoltre falsa. 8.In data 16 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo esperiva un sopralluogo a ... Presenti erano i rappresentanti della ricorrente e quelli del comune convenuto con i propri legali, così come il Presidente della commissione di perimetro e l’ingegnere del progetto. Dopo aver visionato le opere realizzate e le particolarità della particella in questione alle parti interessate veniva data la possibilità di esprimersi sulla vertenza. Su quanto visto e sentito in detta sede si tornerà, per quanto utile ai fini decisionali, nelle considerazioni di merito che seguono.

  1. a)Il 18 dicembre 2009 il comune convenuto inoltrava un’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova. Nell’ambito della discussione inerente il perimetro no. 1, strada e marciapiedi, i rappresentanti della ricorrente avrebbero in sede di sopralluogo sostenuto di non utilizzare la strada ed il marciapiedi recentemente realizzati, ma di utilizzare esclusivamente l’accesso diretto sulla strada comunale di cui disporrebbe la particella no. 177. Per il relativo diritto di transito la ricorrente avrebbe concluso un accordo con il proprietario della citata particella. Lo stesso giorno del sopralluogo però, ..., avrebbe contattato il sindaco dato che in mattinata sarebbe stato costretto a liberare il sottopassaggio degli uffici della particella no. 177, attraverso il quale si accederebbe alla strada cantonale. Lo stesso avrebbe utilizzato da circa un anno e mezzo il citato sottopassaggio quale deposito per i propri mezzi agricoli. Il comune convento avrebbe ottenuto dall’Ufficio tecnico del Cantone dei Grigioni, Circondario 2 ..., tre fotografie risalenti alla primavera del 2009, dalle quali si evincerebbe che l’intero accesso carrozzabile sarebbe stato integralmente ostruito dal citato deposito di macchinari. Il comune richiedeva pertanto che le citate fotografie venissero allegate agli atti e che il Sindaco così come pure ... venissero escussi quali testi, al fine di dimostrare che le affermazioni della ricorrente, secondo le quali per accedere al fondo verrebbe utilizzato esclusivamente l’accesso attraverso la particella no. 177, e non la nuova strada realizzata nella zona industriale, sarebbero false. b)La ricorrente inoltrava il 18 gennaio 2010 le proprie osservazioni in merito. L’accesso diretto sulla strada cantonale sarebbe stato impedito unicamente durante i lunghi lavori di sistemazione della citata strada. La documentazione fotografica del comune convenuto non sarebbe quindi in grado di comprovare nulla. La ricorrente produceva agli atti una dichiarazione scritta di ..., nella quale egli attestava di aver potuto usufruire del sottopassaggio sulla particella no. 177 solamente durante i lavori di rifacimento della strada cantonale. In seguito egli non avrebbe depositato che alcuni macchinari. Il passaggio sarebbe comunque stato garantito. c)Con scritto del 5 febbraio 2010 il comune convenuto richiedeva che la dichiarazione scritta di ... venisse dichiarata nulla. L’inoltro della citata

dichiarazione rappresenterebbe un tentativo della controparte di eludere la prova testimoniale. Infine il 10 febbraio 2010 la ricorrente comunicava di ritenere l’escussione del teste ... del tutto superflua. Su proposta del Giudice istruttore le parti rinunciavano all’escussione dei testi proposti, ritenuta non determinante ai fini del giudizio. 10.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà per quanto utile ai fini del giudizio nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.Il Comune di ... in data 6 settembre 2001 pubblicava sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni i cinque decreti d’inizio per l’urbanizzazione della zona industriale. Il 1. novembre 2005 è entrata in vigore la nuova Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC). Giusta l’art. 108 cpv. 1 cifra 1 LPTC le procedure di pianificazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata legge vengono portate avanti a livello comunale secondo le prescrizioni sulle competenze e procedurali già vigenti fino alla loro conclusione. Per i rimedi giuridici fa invece stato il nuovo diritto. Già con l’entrata in vigore il 1. gennaio 1988 della riveduta LPTC, la legislazione in materia di pianificazione restringeva il campo d’applicazione della Legge cantonale sui comprensori (LCompr), prevedendo all’art. 1 cpv. 4 LCompr (cfr. art. 106 cpv. 2 cifra 3 LPTC) una esplicita riserva a favore delle norme sull’esecuzione e sul finanziamento dell’urbanizzazione giusta il diritto sulla pianificazione territoriale, lasciando però ai comuni la possibilità di emanare norme procedurali proprie (art. 29 vOPTC). Il comune convenuto, il quale non dispone di norme procedurali proprie in materia, ha quindi a ragione effettuato la ripartizione dei costi in base alle norme procedurali e sulle competenze degli art. 24 e ss. della vOPTC. In merito al diritto applicabile anche la ricorrente non ha sollevato critiche. 2.Oggetto della presente controversia sono le seguenti tematiche sollevate dalla ricorrente: il perimetro dei comprensori (cons. 3), il calcolo e l’ammontare del

contributo a carico della ricorrente per il comprensorio no. 1 riguardante la rete stradale e marciapiede (cons. 4), così come pure quello per il contributo per il comprensorio no. 2 riguardante la canalizzazione acque chiare e nere (cons. 5) ed infine quello per il comprensorio no. 5 inerente la rete elettrica e illuminazione (cons. 6). Per quel che riguarda i contributi per il comprensorio acqua industriale (no. 3) e quello per l’acqua potabile (no. 4) la ricorrente veniva invece già esonerata dal versamento di contributi con sentenza del 22 gennaio 2002. 3. a)Con il decreto d’inizio viene definito il perimetro del comprensorio, il quale deve includere tutti quei proprietari immobiliari che traggono un beneficio economico particolare dall’esecuzione dell’opera, trovandosi in una specifica situazione di proprietà immobiliare. Per l’inclusione di un fondo nel perimetro di un determinato comprensorio non è indispensabile che il proprietario faccia pure concretamente uso del vantaggio economico che gli deriva dall’infrastruttura pubblica, ma basta la possibilità di usufruire di un simile vantaggio (PTA 1991 no. 44). È infatti la semplice possibilità di usufruire degli impianti d’urbanizzazione che accresce il valore della proprietà immobiliare e non l’esistenza effettiva di un allacciamento (DTA 504/90). In principio pertanto, con l’inclusione di un fondo nel perimetro del comprensorio, l’autorità comunale afferma l’esistenza di un vantaggio particolare per una determinata particella dalla realizzazione dell’infrastruttura. Praticamente nel decreto d’inizio non è possibile motivare oltre la situazione concreta di qualsiasi fondo incluso e non incluso nel perimetro scelto. Materialmente la ricorrente contesta innanzitutto la non inclusione delle particelle della zona industriale II, 2. tappa di utilizzazione, ossia le particelle ni. 202, 203, 204, 208 (parzialmente) e 210, le quali a suo avviso trarrebbero pure degli indubbi vantaggi dall’urbanizzazione già presente e da quella prevista. La ricorrente argomenta la propria richiesta con il fatto che il 13 ottobre 2008 il comune convenuto avrebbe approvato una revisione parziale della pianificazione locale, nella quale anche la 2. tappa di utilizzazione veniva assegnata formalmente alla zona industriale II. Questa revisione della pianificazione locale sarebbe inoltre stata approvata dal Governo cantonale con decreto del 13./14. gennaio 2009. Per questi motivi le citate particelle dovrebbero venir

incluse nella zona di perimetro. Questa richiesta, come si preciserà qui di seguito, non merita protezione. b)Con sentenze STA A 01 78, 81, 82, 85 e 87 del 22 gennaio 2002 il Tribunale aveva ritenuto necessaria l’inclusione delle particelle ni. 192, 193, 200, 201, 207 e 208 (parzialmente) nei relativi comprensori, come avevano postulato i relativi ricorrenti. Le stesse erano infatti già state assegnate legalmente alla

  1. tappa di utilizzazione della zona industriale II. La parte della zona industriale II che secondo il piano delle zone era stata assegnata alla 2. tappa di utilizzazione non era a quel tempo ancora stata approvata. Poiché l’approvazione da parte del Governo cantonale ha effetto costitutivo, la non approvazione della 2. tappa di utilizzazione comportò la mancata inclusione delle relative particelle nella zona industriale. Anche il Tribunale aveva ritenuto corretta la non inclusione delle particelle in oggetto. Anche se con decreto del 13/14 gennaio 2009 del Governo la 2. tappa di utilizzazione è stata assegnata alla zona industriale II, la decisione del comune deve essere confermata. Innanzitutto come precisa lo stesso, anche se questo fatto non è decisivo, le decisioni di ripartizione dei costi erano state emanate già il 23 giugno 2008 e quindi prima della decisione di revisione parziale della pianificazione e della relativa approvazione da parte del Governo. Già per questo motivo il comune al momento della delibera delle decisioni impugnate non poteva ancora tenere conto di dette particelle. Nel caso concreto vi sono però anche altri motivi a sostegno della decisione di non ampliamento dei perimetri. Già dall’inizio era stato previsto che l’urbanizzazione della zona industriale II sarebbe avvenuta in diverse tappe, in modo di poter adeguare il procedere dell’urbanizzazione alla relativa richiesta nella zona industriale. Come si evince dai piani delle opere eseguite e come si è potuto constatare anche in sede di sopralluogo, le particelle non inserite nei perimetri non sono ancora affatto urbanizzate. Per l’urbanizzazione delle particelle interessate si renderà necessaria la creazione di ulteriori infrastrutture. La realizzazione vera e propria non è però prevista nel prossimo futuro come ha dichiarato il comune convenuto, dato che la ditta estera che intendeva insediarsi, ha in seguito all’attuale crisi economica rinunciato al proprio progetto. La problematica di un eventuale cambiamento dello sfruttamento dell’opera già eseguita è inoltre esplicitamente regolata

dall’art. 27 OPTC. Detta norma prevede che se entro dieci anni dal passaggio in giudicato della ripartizione dei costi, il modo di sfruttamento delle opere già eseguite dovesse cambiare sostanzialmente, tornando utile anche ad ulteriori proprietari, su richiesta di persone con obbligo contributivo o d'ufficio potrà essere avviata una nuova procedura contributiva (STA A 07 49 cons. 3b; DTF del 03.03.2009, 2C_434/2008, cons. 3). Anche alla luce di questa possibilità, la decisione del comune convenuto non da adito a critiche. Ne risulta che la non inclusione nel perimetro in oggetto delle particelle assegnate alla citata 2. tappa di utilizzazione è corretta. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto. 4.In merito al contributo perimetrale per il comprensorio no. 1 riguardante la rete stradale e marciapiede, l’istante contesta il fatto che a proprio carico sia stato ritenuto un coefficiente del 100%. Questa censura si rivela in parte fondata. La particella della ricorrente si estende infatti per ben ca. 240 m in lunghezza, ma confina direttamente con la strada di quartiere, oggetto del controverso contributo, solamente con una larghezza di ca. 39 m. Tenendo conto della particolare configurazione della particella della ricorrente, la quale vanta una superficie di 9425 m2, è ovvio che la strada di quartiere non offre molte opzioni per l’ accesso alla particella e ai vari stabili. Ciò nonostante la strada di quartiere garantisce comunque un accesso diretto al fondo. Per agire su tutta la superficie della particella, non è necessario, come la ricorrente vuol far credere, che quest’ultima si garantisca mediante un accordo privato un accesso attraverso la particella confinante no. 177. La presenza di un secondo accesso è per questioni di comodità sicuramente molto favorevole, ma non un’esigenza indispensabile. La ricorrente deve pertanto partecipare ai relativi costi di perimetro, anche se i proprietari non facessero uso quotidiano della strada di quartiere. Di questo avviso è pure la ricorrente stessa, la quale ritiene adeguata l’imposizione di un coefficiente del 100% per i relativi contributi almeno per una limitata parte della superficie della particella, ossia per una profondità di 70 metri. Non sono però ravvisabili motivi per cui la parte restante debba venir esonerata completamente dal versamento dei relativi contributi. Anche la ricorrente non è in grado di fornire una valida motivazione per la propria tesi, giusta la quale la strada di quartiere

non apporterebbe alcun vantaggio alla restante parte a sud-ovest della particella. La richiesta di esonero per la parte inferiore della particella non può pertanto essere accolta. Nel caso concreto il Tribunale ritiene in ogni caso giustificata l’imposizione di un coefficiente del 100% per la prima metà della particella. Per la seconda metà ovest, tenendo conto della particolare configurazione del fondo, risulta invece adeguato imporre un coefficiente ridotto del 50%, il quale è stato previsto pure per la particella adiacente no. 1089 e per esempio anche per il fondo no. 207. La decisione del comune, il quale pretendeva l’imposizione di un coefficiente del 100% per tutta l’area del mappale, non tiene debitamente conto della configurazione specifica. Con tale imposizione dei coefficienti non è neppure ravvisabile una violazione di parità di trattamento nei confronti del fondo no. 177, come presunto dalla ricorrente. La particella no. 177 gode infatti a sua volta di un accesso diretto sulla strada cantonale attraverso il sottopassaggio. La strada di quartiere rappresenta per quest’ultima pertanto un’alternativa che permette di accedere a tutta l’area con ogni tipo di veicoli e in modo più razionale. Per questi motivi il comune ha a ragione ritenuto adeguato l’imposizione di un coefficiente ridotto del 33 1/3% per quasi tutto il fondo no. 177 (vedi STA A 09 33). Su questo punto il ricorso è pertanto parzialmente accolto e per la metà ovest della particella della ricorrente viene imposto un coefficiente ridotto del 50%. 5.Per quanto riguarda il comprensorio no. 2 per le canalizzazioni acque chiare e nere alla ricorrente è stato imputato un vantaggio del 100% per 4181 m2 e del 50% per i restanti 5244 m2. La ricorrente con la propria istanza chiede di essere esonerata da qualsiasi contributo per il citato comprensorio, dato che la propria particella si troverebbe ad una quota inferiore per rispetto all’unico punto esistente possibile di allacciamento alle condotte comunali. La ricorrente, così come pure i proprietari delle particelle confinanti, avrebbero quindi predisposto a proprie spese un piano d’evacuazione delle acque nere che porterebbe direttamente verso il collettore CIDA. Mentre le acque chiare verranno evacuate come sinora in un canale a cielo aperto già esistente situato a ovest del fondo. Come si evince infatti anche dalla perizia smaltimento acque dello studio d’Ingegneria ... SA (act. 12 della ricorrente) un eventuale allacciamento alle infrastrutture comunali verso est porrebbe seri

problemi di pendenze longitudinali, troppo lievi per un corretto deflusso delle acque. Il comune sostiene innanzitutto che dal profilo tecnico e pratico, per esempio con l’ausilio di pompe, pozzi pompa o delle condotte a pressione, la particella della ricorrente sarebbe perfettamente allacciabile alle condotte comunali. Inoltre, da come si evince dalla perizia smaltimento acque prodotta dalla ricorrente, delle stazioni di pompaggio non si giustificherebbero per la vastità delle particelle interessate e avrebbero un impatto ambientale elevato. Pur tenendo conto di queste concrete circostanze il Tribunale ritiene la commisurazione del vantaggio imposta dal comune quale corretta, in quanto prevede un coefficiente del 50% per più della metà del fondo. Un esonero dei relativi costi di perimetro, come pretende la ricorrente, non è pertanto giustificato. Infatti dal progetto definitivo delle canalizzazioni acque chiare e nere (doc. 47 del comune) si evince che la canalizzazione privata della ricorrente non si allaccia direttamente al collettore CIDA, ma al pozzetto P2 della canalizzazione comunale. Per l’attraversamento dell’asse ferroviario, della strada agricola comunale e del canale a cielo aperto (canalizzazione no. 7) è stata infatti necessaria la costruzione di due pozzetti (P1 e P2). Per questa tratta la ricorrente usufruisce dell’opera perimetrale e deve quindi contribuire ai relativi costi. In sede di sopralluogo il comune convenuto ha confermato che la ricorrente dispone di un proprio impianto privato per le acque chiare già da tempo in uso, come sostenuto anche dalla ricorrente, il quale scarica nel canale a cielo aperto no. 972. Indipendentemente dal fatto di sapere, se anche la relativa canalizzazione pubblica si allaccia a quella privata o meno, alla ricorrente la canalizzazione pubblica per lo smaltimento delle acque chiare non apporta alcun vantaggio, dato che la ricorrente gode già di una soluzione funzionale e conveniente sia dal punto di vista finanziario che da quello ambientale per tale smaltimento. Un allacciamento diretto renderebbe necessaria una soluzione tecnica e quindi costi eccessivi. In merito all’evacuazione delle acque chiare il ricorso deve pertanto essere accolto. Alla ricorrente deve venir imputato solamente il contributo perimetrale per l’allacciamento alla canalizzazione acque nere. Il comune dovrà quindi ricalcolare il contributo della ricorrente tenendo conto solamente dei costi per la canalizzazione acque nere e imputandole, come già nella decisione

impugnata, un vantaggio del 100% per 4181 m2 e del 50% per i restanti 5244 m2. In questo punto il ricorso è quindi parzialmente accolto. 6.Infine la ricorrente richiede l’esonero dal contributo per il comprensorio no. 5 inerente elettricità e illuminazione pubblica. Il comune ha invece imposto alla ricorrente un coefficiente del 100% per il citato comprensorio. Il comune specifica che i proprietari delle linee di distribuzione si sarebbero assunti i costi complessivi delle installazioni elettriche di distribuzione e pure parte dei costi per le opere di genio civile inerenti l’intervento di messa in cavo. Il contributo residuo suddiviso nell’ambito del perimetro di cui in parola di fr. 193'400.00 coinciderebbe quindi praticamente con i soli costi per le opere di illuminazione della strada. La ricorrente gode, attraverso la nuova strada di quartiere, di un accesso diretto alla propria particella ed approfitta pertanto della relativa illuminazione stradale. Per ponderare questo vantaggio bisogna quindi tenere conto dell’illuminazione di tutta la zona industriale e non solo della piccola parte confinante con la propria particella. Una violazione del principio di parità di trattamento, come postulato dalla ricorrente, nei confronti della particella no. 177 non è ravvisabile. Il comune ha imputato anche per la citata particella un coefficiente del 50%, anche se la stessa gode di un accesso privato e non è dipendente dall’accesso attraverso la strada di quartiere. Anche in questo caso il comune a ragione non ha esonerato completamente la stessa dai costi perimetrali di cui in parola. Infine va aggiunto che lungo la rete stradale che confina direttamente con la particella della ricorrente sono state posate le condotte elettriche (cfr. doc. 23 del comune), alle quali la ricorrente può comodamente allacciarsi. Per questi motivi l’imposizione di un coefficiente nella misura del 100% per il perimetro di cui in parola non da adito a critiche e il ricorso in questo punto viene respinto. 7.In conclusione, le censure addotte dalla ricorrente sono in parte fondate e il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Per la ripartizione dei costi il Tribunale ha innanzitutto tenuto conto del fatto che la ricorrente soccombe con il proprio petito principale, giusta il quale i contributi perimetrali avrebbero dovuto essere ricalcolati inserendo nei comprensori

perimetrali anche le particelle ni. 202, 203, 204, 210 e parte della 208, inserite nella 2. tappa di urbanizzazione della zona industriale II. In via eventuale l’istante ha richiesto la riduzione dei contributi perimetrali del comprensorio no. 1 e l’esonero dal versamento di contributi per il comprensorio no. 2. Queste richieste sono state parzialmente accolte. Il Tribunale ha infine respinto la richiesta della ricorrente di riduzione dei contributi per il comprensorio no. 5. Dato che solamente due delle critiche sollevate in via subordinata sono state parzialmente accolte si giustifica di accollare tre quarti dei costi alla parte attrice ed un quarto al comune convenuto. Alla ricorrente viene assegnata un’indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 78 cpv. 1 LGA), mentre al comune convenuto che ha agito nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA). Il Tribunale decide: 1.Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. In merito al calcolo e l’ammontare dei contributi dovuti dalla ricorrente per i comprensori ni. 1 e 2 gli atti vengono ritornati al comune convenuto per rispettiva nuova decisione nel senso dei considerandi. Per quanto attiene la richiesta d’ampliamento dei perimetri alle particelle inserite nella 2. tappa di urbanizzazione della zona industriale II e l’ammontare del contributo della ricorrente per il comprensorio no. 5 il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate

  • una tassa di Stato di fr.3'000.--
  • e le spese di cancelleria difr.392.-- totalefr.3'392.-- il cui importo sarà versato nella misura di tre quarti dalla ... SA e nella misura di un quarto dal Comune di ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3.Il Comune di ... versa all’... SA un’indennità di fr. 1'125.00 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Zitate

Gesetze

4

LCompr

  • art. 1 LCompr

LGA

  • art. 78 LGA

OPTC

  • art. 27 OPTC

vOPTC

  • art. 29 vOPTC

Gerichtsentscheide

1