Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1961/2016
Entscheidungsdatum
28.02.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte I A-1961/2016

S e n t e n z a d e l 2 8 f e b b r a i o 2 0 1 7 Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del collegio), Christoph Bandli, Jürg Steiger, cancelliere Manuel Borla

Parti

A._______, ..., ricorrente,

contro

Comando Regione guardie di confine IV, Via Calprino 8, 6900 Paradiso, autorità inferiore.

Oggetto

Disdetta immediata del rapporto di lavoro.

A-1961/2016 Pagina 2

Fatti: A. A., classe ..., ha iniziato la propria attività presso l’Amministra- zione federale delle dogane (AFD), Corpo delle guardie di confine (Cgcf), il 6 gennaio 2014, con la funzione di aspirante guardia di confine, ed un grado di occupazione del 100%. L’interessato ha quindi ricoperto la fun- zione di guardia di confine, dal 1° gennaio 2015 presso il posto guardie di confine (po gcf) ..., dal 1° luglio 2015 presso il po gcf ... e dal 1° gennaio 2016 presso il po gcf ..., entrambi con sede a .... B. Con scritto dell’11 febbraio 2016 il Cgcf ha notificato a A. un av- vertimento scritto, quale conseguenza alle carenze comportamentali regi- strate “nel corso del 2015 e nel periodo 01.01.2016 – 04.02.2016”. In par- ticolare al lavoratore è stato rimproverato segnatamente “uno scarso senso di responsabilità e lealtà, utilizzando per scopi privati l’indirizzo di posta elettronica professionale dell’AFD”, come pure “la violazione delle direttive concernenti il codice di comportamento dell’AFD e la Carta dei valori della regione IV”. C. C.a. In data 4 marzo 2016 attorno alle ore 00.30, l’interessato, che si tro- vava al proprio domicilio in via P._______ a B., è stato disturbato da rumori provenienti dall’esterno della propria abitazione. Egli ha dunque deciso di imbracciare un fucile a pompa, caricato con proiettili di gomma e di scendere al piano terreno della propria abitazione dove all’esterno, in corrispondenza della rampa di accesso al proprio garage, si trovavano due individui, C. e D., in evidente stato di ebbrezza. Ne è se- guito un diverbio verbale seguito da un allontanamento degli stessi con la forza da via P., nel corso del quale uno dei due individui si procu- rava ferite di varia natura. C.b. Gli agenti della polizia cantonale intervenuti hanno potuto costatare l’elevato tasso alcolico dei due individui e il risultato negativo dall’alcool test per l’interessato, il fratello e il padre dello stesso. Conseguentemente ai fatti costatati, la Polizia cantonale ha denunciato d’ufficio A._______ per il reato di aggressione, lesioni semplici, vie di fatto e minaccia.

A-1961/2016 Pagina 3 D. Con decisione del 4 marzo 2016, il Cgcf ha deciso di sospendere dal ser- vizio A., con effetto dal 5 marzo 2016, senza conseguenza alcuna su stipendio, indennità di residenza e rapporti assicurativi. E. In data 9 marzo 2016, il Cgcf ha trasmesso all’interessato il progetto di decisione amministrativa relativa alla disdetta immediata del rapporto di la- voro per motivi gravi, concedendo allo stesso il diritto di presentare le pro- prie osservazioni, entro le ore 12 dell’11 marzo 2016. Con scritto del 10 marzo 2016, A. ha esercitato il proprio diritto di essere sentito, evidenziando segnatamente di aver “sempre svolto con impegno e dili- genza” il proprio lavoro, come pure, in relazione ai fatti accaduti la notte del 4 marzo precedente, di non aver “minacciato né aggredito nessuno e di non essere passato alle vie di fatto”. F. Con decisione amministrativa dell’11 marzo 2016 il Cgcf (in seguito anche autorità inferiore) ha pronunciato la disdetta immediata del contratto di la- voro con A., a causa di motivi gravi che hanno leso il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, a far tempo dal 12 marzo 2016. In particolare, l’autorità inferiore ha evidenziato che il comportamento as- sunto dall’interessato la notte del 4 marzo 2016, non può essere tollerato da un datore di lavoro quale l’AFD e il Cgcf, “a tutela della reputazione, immagine e credibilità della Confederazione”. G. Con ricorso del 28 marzo 2016 A. (in seguito il ricorrente o l’insor- gente) ha impugnato la decisione del Cgcf dinnanzi al Tribunale ammini- strativo federale (TAF o il Tribunale), chiedendo l’annullamento della stessa, con il contestuale riconoscimento del licenziamento ordinario senza colpa grave. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha invo- cato di non aver leso, né tantomeno minacciato nessuno, come pure di non aver adottato comportamenti configuranti il reato di vie di fatto. H. Con osservazioni del 29 aprile 2016, l’autorità inferiore ha chiesto di re- spingere il ricorso e di confermare la decisione dell’11 marzo 2016, prote- state spese. L’autorità inferiore ha evidenziato che i fatti accaduti la notte del 4 marzo 2016 configurano dei gravi reati penali, indipendentemente dal principio di presunzione di innocenza, con i quali il ricorrente “ha grave- mente leso e compromesso il rapporto di fiducia del datore di lavoro nei

A-1961/2016 Pagina 4 suoi confronti”. Oltre a ciò il Cgcf ha sottolineato che nel febbraio 2016, solamente 1 mese prima dei fatti in discussione, l’insorgente era stato og- getto di un avvertimento scritto da parte del datore di lavoro, “contenente un chiaro monito a voler cambiare e modificare il suo comportamento (in e fuori servizio), in relazione al suo ruolo e funzione istituzionale che rappre- sentava quale guardia di confine”. I. Con osservazioni finali del 30 maggio 2016, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni di causa, evidenziando di ritenere “il licenziamento per colpa grave una punizione eccessiva rispetto ai fatti accaduti”. J. Con scritto del 13 febbraio 2017 il ricorrente ha prodotto il decreto di accusa dell’11 gennaio 2017, con cui il Ministero pubblico del Cantone Ticino lo ha condannato alla multa pecuniaria di 1'000 franchi, per contravvenzione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm, RS 742.101) e per il reato di guida in stato di inattitudine sanzionato dalla Legge federale sulla circolazione stradale (LCSt, RS 741.01). K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce- dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dal Cgcf in materia di rapporto di lavoro, che conformemente all’art. 36 cpv. 1 LPers, nonché all’art. 33 lett. d LTAF, è impugnabile con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.

A-1961/2016 Pagina 5 1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempesti- vamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). 1.4 Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po- tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom- pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadegua- tezza (art. 49 lett. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 88 n. 2.149 segg; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHL- MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.). 2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e seg.]; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, pag. 300 n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'appli- cazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente pro- cede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg].). 2.3 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo scri- vente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà con prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere d'apprez- zamento. Tale è il caso, per quanto concerne l'esame del criterio dell'ade- guatezza in rapporto alla valutazione delle prestazioni di un impiegato, del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impiegato, della responsabilità di assicurare una corretta esecuzione dei compiti di un'unità amministrativa, nonché della classificazione delle funzioni ("Stelleneinreihung"). In caso di dubbio, esso non si scosta dalla posizione assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di quest'ultima ([tra le tante] sentenze del TAF A-4813/2014 del 9 febbraio

A-1961/2016 Pagina 6 2015 consid. 2.1 con rinvii e A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 2.1 con rinvii). 3. 3.1 Con la presente impugnativa il ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione del Cgcf dell’11 marzo 2016, chiedendo al Tribunale di pro- nunciare la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro. In particolare, l’insor- gente ha censurato l’assenza di motivi gravi, quale presupposto a fonda- mento di una disdetta immediata del rapporto di lavoro; a suo dire, infatti, il comportamento da egli mantenuto la notte del 4 marzo 2016 è stato ade- guato e proporzionato alle circostanze poiché non avrebbe “mai messo a repentaglio l’incolumità di nessuno” e non sarebbe “passato alle vie di fatto”. In questo contesto il ricorrente ha pure allegato di essere stato pe- nalizzato “pesantemente” dalla misura qui impugnata, in particolare sul piano emotivo e finanziario come pure sul piano del proprio futuro profes- sionale. L'autorità inferiore ha invece evidenziato che i fatti accaduti la notte del 4 marzo 2016 configurano dei gravi reati penali, indipendentemente dal prin- cipio di presunzione di innocenza, con i quali il ricorrente “ha gravemente leso e compromesso il rapporto di fiducia del datore di lavoro nei suoi con- fronti”. Oltre a ciò, il Cgcf ha ricordato che nel febbraio 2016, solamente 1 mese prima, il ricorrente era stato oggetto di un avvertimento scritto da parte del datore di lavoro, “contenente un chiaro monito a voler cambiare e modificare il suo comportamento (in e fuori servizio), in relazione al suo ruolo e funzione istituzionale che rappresentava quale guardia di confine”. 3.2 3.2.1 Giusta l’art. 10 cpv. 4 LPers le parti possono disdire immediatamente il rapporto di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi. Con la revisione della LPers entrata in vigore il 1° luglio 2013, contraria- mente a quanto prescritto dall'art. 12 vLPers (RU 2001 894), il legislatore ha rinunciato ad indicare quale motivo "ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che continui ad onorare il contratto”. Tuttavia il contenuto e il senso della disposizione le- gale non mutano rispetto alla precedente normativa, con la conseguenza che quale presupposto per la disdetta straordinaria è necessario, come in precedenza, una causa grave ai sensi dell'art. 337 Legge federale di com- plemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220). Conseguentemente pure la prassi e la giurisprudenza sin'ora sviluppate, restano valide, tenuto

A-1961/2016 Pagina 7 conto delle eccezioni del diritto pubblico (cfr. sentenza del TAF A-4586/2014 del 24 marzo 2015 consid. 3.1). Secondo tale prassi, il licen- ziamento immediato è giustificato unicamente in presenza di un atteggia- mento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presuppo- sto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata a tal punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più sostenibile (cfr. sentenza del TAF sopracitata, consid. 3.1, "besonders schweres Fehlverhalten"). Mancanze meno gravi possono assurgere a mo- tivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento. Con riferimento all'onere della prova circa l'esistenza di un "grave motivo" a fondamento della disdetta immediata, esso resta al datore di lavoro, il quale gode di un considerevole potere di apprezzamento (cfr. sentenza del TAF sopracitata, consid. 3.1 con rinvii; DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31, con rinvii). 3.2.2 In particolare va rilevato che la gravità dell’atto può essere conside- rata assoluta o relativa. È assoluta allorquando è la conseguenza di un atto isolato; mentre è relativa, allorquando discende da ripetute violazioni con- trattuali, di modo che la gravità non consista nell’atto stesso, ma dalla rei- terazione di più manchevolezze (cfr. DTF 130 III 28 consid. 4.1; 130 II 213 consid 3.2; più recenti sentenze del TF 4A_397/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 3.1; 4A_60/2014 del 22 luglio 2014 consid. 3.1; sentenze del TAF A-2689/2015 del 10 novembre 2015 consid. 3.2.1; A-73/2014 del 14 luglio 2014 consid. 4.1.1 e A-4465/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.1 ; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3 a ed. 2014, pag. 572). 3.2.3 Di regola, la violazione di un dovere contrattuale e/o legale in capo alla parte oggetto di disdetta contrattuale può essere presupposto di un grave motivo. È il caso ad esempio di gravi violazioni del dovere di diligenza e di fedeltà contemplati all'art. 20 LPers, il cui contenuto va letto anche in relazione all'art. 321a CO (cfr. sentenza del TAF A-1452/2011 del 20 set- tembre 2011 consid. 3.2.1). Sulla base di questi disposti legali, il lavoratore è tenuto ad espletare con cura e diligenza l’attività lavorativa affidatagli come pure a tutelare gli interessi legittimi della Confederazione e del suo datore di lavoro. In particolare, viene meno agli obblighi citati colui che as- sume comportamenti che configurano atti illeciti o che configurano un reato penale come pure che vìolano, in generale, i disposti legali di diritto, gli accordi contrattuali, nonché le direttive o le istruzioni indicategli (cfr. PETER HELBLING, in : Portmann/Uhlmann [éd.], Stämpfli Handkommentar zum Bundespersonnalgesetz [BPG], 2013, art. 20 LPers, n. 22 e seg. e n. 41 e

A-1961/2016 Pagina 8 seg. pag. 355 e pag. 357). Va ricordato che il contenuto del dovere di fe- deltà dipende in maniera importante dalla funzione esercitata e dal rango organico ricoperto dal lavoratore (cfr. sentenza del TF 4A_298/2011 del 6 ottobre 2011 consid. 2 e riferimenti). L'obbligo di seguire le istruzioni del datore di lavoro, alla base del legame di subordinazione esistente tra le parti contrattuali, costituisce uno degli aspetti fondamentali del dovere di fedeltà del dipendente; conseguentemente, il lavoratore che non rispetta le direttive ed istruzioni del datore di lavoro vìola il proprio dovere contrattuale (cfr. HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Bunde- spersonalrecht, 2005, pag. 101 n° 154 segg. e pag. 111 n. 174; sentenze TAF A-6453/2014 del 9 dicembre 2015 consid. 8.2.2; A-1352/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.2.1; A-7762/2009 del 9 luglio 2010 consid. 6.1; A-5455/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 5.3; A-3551/2009 del 22 aprile 2010 consid. 12.7 e A-641/2009 del 20 agosto 2009 consid. 3.5.1). Va ancora osservato che a differenza dell’art. 321a cpv. 1 CO, il dovere di fedeltà contemplato dalla LPers comporta un "doppio obbligo di fedeltà" (doppelte Loyalitätsverpflichtung), nella misura in cui il lavoratore sottopo- sto alla LPers, oltre alla salvaguardia degli interessi pubblici del proprio datore di lavoro (obbligo di fedeltà particolare), ha parimenti l’obbligo di fedeltà – nella veste di cittadino – nei confronti dello Stato (obbligo di fe- deltà generale; HELBLING, op. cit., art. 20 LPers n°50 seg.). Tale dovere garantisce il buon funzionamento dell’amministrazione pubblica, alfine di preservare da ogni lesione la fiducia dei cittadini (DTF 136 I 322 consid. 3.2; sentenza del TAF A-969/2014 dell’11 novembre 2014 consid. 5.2.2 e riferimenti). Infine, la giurisprudenza ha già rilevato come i rappresentanti delle forze dell’ordine, chiamati a svolgere compiti di ordine pubblico e di sicurezza, abbiano l’obbligo accresciuto, rispetto agli altri funzionari dell’amministra- zione, di mantenere sia durante il servizio sia nel tempo libero, un compor- tamento impeccabile (cfr. sentenza del TF 8C_146/2014 del 26 giugno 2014 consid. 5.5 ; sentenze del TAF A-4464/2015 del 23 novembre 2015 consid. 3.4.2 e A-4586/2014 del 26 marzo 2015 consid. 3.4.3). 3.3 3.3.1 Dalla documentazione agli atti, emerge che nei confronti del ricor- rente è stato aperto “un procedimento penale per il titolo di Aggressione (art. 134 CP), Lesioni Semplici (art. 123 CP), Vie di fatto (art. 126 CP) e Minaccia (art. 180), in relazione [...] all’aggressione avvenuta ai danni di C._______” (cfr. Verbale di interrogatorio del 4 marzo 2016, pag. 1). Con

A-1961/2016 Pagina 9 riferimento alla notte dei fatti, l’insorgente stesso ha riferito: “ho imbracciato il mio fucile a pompa marca Mossberg Maveric 88 caricato con colpi di gomma e mi sono recato nel garage con l’intento di uscire”, mantenendo il “fucile puntato a terra, dito fuori dal ponticello e sorretto soltanto con una mano”; resosi conto di avere di fronte “due persone ubriache che si aggi- ravano nel quartiere e visto che non erano minacciosi, ho subito riposto il fucile in garage” (cfr. Verbale di interrogatorio del 4 marzo 2016, pag. 2).

In proposito, con decreto di accusa dell’11 gennaio 2017, il ricorrente è stato condannato al pagamento della multa di 1'000 franchi per contrav- venzione alla legge federale sulle armi, in particolare per avere impugnato il fucile a pompa marca Mossberg Maveric 88 sul suolo pubblico la notte del 4 marzo 2016. Per quanto riguarda le altre infrazioni penali, sebbene il ricorrente pretenda di essere stato oggetto di un decreto di abbandono, egli non ha tuttavia prodotto alcun documento a comprova di quanto riferito. In questo contesto, il Tribunale evidenzia che l’insorgente stesso ha am- messo di aver “spinto leggermente” C., il quale “a quel punto ha perso l’equilibrio ed è inciampato rovinando al suolo”. Quest’ultimo, sentito quale accusatore privato per i reati sopra descritti, ha invece riferito di aver incrociato, lungo la via P., “quattro uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni” e di essersi procurato le ferite conseguentemente ad un pugno al volto da parte di uno di essi, che gli fece “perdere l’equilibrio e cadere al suolo”. Rialzatosi, egli ha riferito di essere nuovamente caduto al suolo a due riprese, dapprima dopo “aver ricevuto un colpo al torace” ed infine “a seguito di un colpo o di uno spintone ricevuto”. Tale versione, oltre che condivisa parzialmente da D., persona informata sui fatti in quanto assieme a C. la notte del 4 marzo 2016 (cfr. verbale interrogatorio del 4 marzo 2016), trova riscontro pure nel referto medico dell’Ospedale regionale di Mendrisio, da cui emerge che oltre ad un “trauma policontu- sivo”, in particolare con dolenzia alla regione lombare, l’accusatore privato ha subito anche un “trauma all’emivolto destro” (cfr. lettera di dimissione, Ospedale regionale di Mendrisio del 4 marzo 2016). 3.3.2 Sia come sia, ed in assenza di un presunto decreto di abbandono, il Tribunale rileva che qualora si volesse considerare veritiera la fattispecie presentata dell’insorgente, egli si sarebbe reso colpevole di atti configuranti i reati di “lesioni semplici” e di “via di fatto” contemplati agli articoli 123 e 126 del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); se invece si volesse con- siderare la fattispecie illustrata da C._______, l’insorgente, sebbene non indicato quale autore diretto dei colpi inferti, sarebbe stato coinvolto in una colluttazione con persone parzialmente inermi, poiché sotto gli effetti di be- vande alcoliche e prive della facoltà di difendersi in maniera adeguata.

A-1961/2016 Pagina 10 3.3.3 Ferme queste premesse, appurato che i due individui davanti alla propria abitazione non fossero dei malintenzionati, ma individui sotto in- flusso di bevande alcoliche che non rappresentavano – in quel frangente – un pericolo per l’integrità fisica del ricorrente e dei suoi famigliari, il com- portamento mantenuto da quest’ultimo è da censurare. Ne discende quindi che la decisione del datore di lavoro di considerare il comportamento adot- tato dal ricorrente, quale motivo grave a fondamento della disdetta imme- diata del rapporto di lavoro, poiché tale da compromettere irrimediabil- mente la relazione di fiducia con il datore di lavoro, risulta essere corretta. Ciò a maggior ragione se si considera che l’insorgente aveva l’obbligo ac- cresciuto di mantenere un comportamento impeccabile, in quanto ricopriva all’epoca dei fatti la funzione di guardia di confine, ossia un rappresentante della forza pubblica (cfr. consid. 3.2.3). Va rilevato, a titolo abbondanziale, che il reato di guida in stato di inattitu- dine – commessa la notte tra il 21 e il 22 giugno 2016 – dimostra nuova- mente come l’insorgente non goda delle qualità necessarie per ricoprire la funzione da cui è stato esautorato con disdetta qui impugnata; dimostra altresì, seppur questo comportamento non possa essere preso in conside- razione nell’ambito dell’esame dell’atto impugnato, che difetta il necessario rapporto di fiducia perché si possa esigere dal datore di lavoro che ven- gano proseguiti i rapporti di lavoro (cfr. consid. 3.2). Anche volendo considerare il comportamento adottato dal ricorrente quale mancanza meno grave, l’esito del presente procedimento non sarebbe di- verso. Infatti come ricordato più sopra, la giurisprudenza ha ammesso che mancanze meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento imme- diato, qualora vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le con- seguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento. In propo- sito, il Tribunale evidenzia che l’insorgente è stato oggetto di un formale avvertimento scritto, a causa del comportamento mantenuto “nel corso del 2015 e nel periodo 01.01.2016 – 04.02.2016”: al lavoratore fu rimproverato segnatamente “uno scarso senso di responsabilità e lealtà, utilizzando per scopi privati l’indirizzo di posta elettronica professionale dell’AFD”, come pure una “violazione delle direttive concernenti il codice di comportamento dell’AFD e la Carta dei valori della regione IV”, conseguentemente alla pub- blicazione sulla piattaforma Facebook di “comportamenti discriminanti nei confronti di una categoria di persone” e di “pareri personali utilizzando toni inaccettabili”. In questo contesto il comportamento mantenuto dall’insorgente la notte del 4 marzo 2016, in particolare l’aver imbracciato il proprio fucile a pompa

A-1961/2016 Pagina 11 caricato a proiettili di gomma recandosi al piano terreno della propria abi- tazione per affrontare eventuali malintenzionati come pure l’aver provocato lesioni seppur semplici a persone inermi, non lasciano dubbi nel ritenere che l’insorgente ha nuovamente mostrato di non possedere la necessaria responsabilità richiesta dalla funzione ricoperta. 3.4 A fronte di quanto sopra menzionato, il Tribunale riconosce l’esistenza di un motivo grave a fondamento della disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro, pronunciata nei confronti del ricorrente. 4. 4.1 Con osservazioni finali del 30 maggio 2016, l’insorgente ha altresì cen- surato, genericamente e indirettamente, la violazione del principio di pro- porzionalità, rilevando che lo scioglimento immediato del rapporto di lavoro sarebbe contrario al principio citato poiché configurerebbe “una punizione eccessiva rispetto ai fatti accaduti”. 4.2 Il rispetto del principio della proporzionalità richiede che la misura adot- tata sia atta e necessaria al conseguimento dell'interesse pubblico perse- guito. Inoltre allorquando la misura scelta è la disdetta del rapporto contrat- tuale occorre che la stessa rappresenti l'ultima ratio (sentenze del TAF A-4586/2014 del 24 marzo 2015 consid. 3.5 e A-6141/2007 del 14 dicem- bre 2007). Il principio in parola è leso allorquando il datore di lavoro aveva a disposizione altrettante misure pertinenti, per far fronte in maniera ragio- nevole ai turbamenti creati al rapporto di lavoro (cfr. sentenze del TAF A-4586/2014 del 24 marzo 2015 consid. 3.5; A-4792/2010 del 15 novembre 2010 consid. 3.5; e A-7826/2009 del 23 agosto 2010 consid. 5.5.4). Nello specifico, la decisione del datore di lavoro deve considerare tutte le circo- stanze del caso, in particolare la relazione con il posto di lavoro, la respon- sabilità del dipendente come pure tutte le altre circostanze quali la natura e la durata del rapporto di lavoro. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che il licenziamento immediato è giustificato, allorquando il com- portamento del dipendente in relazione alla propria funzione o alle proprie attività lavorative non rende più possibile la continuazione del rapporto di lavoro (cfr. sentenza TAF del 24 marzo 2015, A-4586/2014, consid. 3.2). In particolare, il legislatore aveva adottato gli articoli 25 e 26 vLPers in cui si definivano le misure a disposizione dei datori di lavoro per garantire un corretto adempimento dei compiti lavorativi. L'art. 25 vLpers si riferiva prin- cipalmente a misure da adottare nel caso in cui un impiegato violava i suoi obblighi (diritto disciplinare), mentre l'art. 26 vLPers contemplava le misure

A-1961/2016 Pagina 12 preventive volte ad assicurare un adempimento futuro dei compiti (cfr. Mes- saggio LPers, pag. 5975). Con la revisione della LPers del 2011, si è deciso di riunire le due disposizioni sotto l'art. 25 LPers, con l'abrogazione dell'art. 26 vLPers. Rispetto al diritto previgente, il nuovo disposto legale non pre- vede unicamente misure repressive adottate in risposta a una mancanza (misure disciplinari), ma comprende anche misure di sviluppo mirate come il coaching, la formazione continua o misure organizzative (cfr. Messaggio LPers, pag. 5975). Va detto però che le misure disciplinari, come sopra visto, possono essere menzionate solo al termine di un'inchiesta ammini- strativa (cfr. art. 99 dell’Ordinanza sul personale federale [OPers; RS 172.220.111.3). Nello specifico, secondo il tenore dell'art. 25 cpv. 2 LPers il datore di lavoro può ricorrere pure a misure quali: misure di sostegno e di sviluppo (let. a), avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospen- sione (let. b), modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro (let. c). 4.3 Come già ricordato, gli atti penalmente reprensibili imputati all’insor- gente configurano un “motivo grave” a fondamento della decisione di disdetta immediata del rapporto di lavoro. L’insorgente era stato per giunta oggetto di un ammonimento. In questo contesto egli, ad eccezione di un richiamo generico alla “punizione eccesiva” della decisione impugnata, non sostanzia le proprie allegazioni. Pretendere quindi che la stessa abbia leso il principio della proporzionalità poiché non atta e necessaria al consegui- mento dell'interesse pubblico perseguito o poiché la stessa non rappresenti l'ultima ratio, non merita tutela. Ne discende pertanto che la decisione impugnata non lede nemmeno il principio costituzionale della proporzionalità, ma nelle circostanze fattuali del caso si è rilevata essere la sola misura adeguata alle circostanze. 5. Stante quanto precede, la decisione adottata nei confronti del ricorrente non è contraria la diritto applicabile, non si fonda su un accertamento in- completo o incorretto dei fatti, non può essere considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore e nemmeno ina- deguata. È dunque a giusto titolo che il Cgcf ha pronunciato la disdetta immediata del rapporto di lavoro per gravi motivi, in particolare per la rot- tura del rapporto di fiducia conseguentemente al comportamento mante- nuto dall’insorgente la notte del 4 marzo 2016. Sicché la decisione dell'au- torità inferiore dell’11 marzo 2016 va confermata.

A-1961/2016 Pagina 13 6. In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), non vengono prelevate spese, né assegnate ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese, né vengono assegnate ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)

(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla

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Rimedi giuridici: Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale federale a condizione che concernano controversie di carattere patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.– rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF). Se non si tratta di una contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è ricevibile soltanto nella misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83 lett. g LTF). Se il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso deve essere inter-posto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione contestata, presso il Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

23

CP

  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 134 CP

LPers

  • art. 10 LPers
  • art. 20 LPers
  • art. 25 LPers
  • art. 34 LPers
  • art. 36 LPers

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA

vLPers

  • art. 12 vLPers
  • art. 26 vLPers

Gerichtsentscheide

26
  • DTF 136 I 322
  • DTF 135 I 190
  • DTF 130 III 2821.10.2003 · 984 Zitate
  • 4A_298/201106.10.2011 · 26 Zitate
  • 4A_397/201417.12.2014 · 45 Zitate
  • 4A_60/201422.07.2014 · 85 Zitate
  • 8C_146/201426.06.2014 · 49 Zitate
  • A-1352/2011
  • A-1452/2011
  • A-1961/2016
  • A-2689/2015
  • A-2878/2013
  • A-3551/2009
  • A-4464/2015
  • A-4465/2013
  • A-4586/2014
  • A-4792/2010
  • A-4813/2014
  • A-5455/2009
  • A-6141/2007
  • A-641/2009
  • A-6453/2014
  • A-73/2014
  • A-7762/2009
  • A-7826/2009
  • A-969/2014