Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1779/2022
Entscheidungsdatum
02.10.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 25.11.2025 (2C_649/2025)

Corte I A-1779/2022

S e n t e n z a d el 2 o t t o b r e 2 0 2 5 Composizione

Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Keita Mutombo, Annie Rochat Pauchard, cancelliere Simone Aldi.

Parti

A._______,..., patrocinata dall’avv. David Mülchi, DAVID MÜLCHI & ASOCIADOS SAGL,..., ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

assistenza amministrativa (CDI CH-ES).

A-1779/2022 Pagina 2 Fatti: A. Il 16 dicembre 2020, l'Agencia Tributaria spagnola – autorità dello Stato richiedente spagnolo (di seguito: autorità richiedente) – ha presentato di- nanzi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC o autorità inferiore) due domande di assistenza amministrativa in materia fi- scale (...) per il periodo fiscale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Tali domande si fondano sull’art. 25 bis della Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.933.211; di seguito: CDI CH-ES), in combinato disposto con il paragrafo IV del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 24 agosto 2013 (RS 0.672.933.21; di seguito: Protocollo aggiuntivo). B. B.a Più nel dettaglio, le predette domande di assistenza amministrativa concernono la signora A.. Per quanto riguarda la domanda con il numero di referenza (...), la stessa indica quanto segue: « Our tax services are carrying out an examination into the tax matters of A. concerning Individual Income Tax and Wealth Tax for years from 2015 to 2018. According to the Spanish Tax Law A._______ was tax resident in Spain during the years under examination. The taxpayer has confirmed her tax residence in Spain during the years under examination. Although our tax auditors have located the taxpayer in Spain less than 183 days each year, no tax residence certificate from any other country has been provided, for this reason the remaining days have been considered as sporadic ab- sences and therefore resident in Spain 365 days per year. On 2020, she reported to our tax services that she had moved to Italy from 1.01.2020. The taxpayer has submitted from 2015 to 2018 Individual lncome Tax re- turns under the special scheme for employees posted to Spanish territory. She has reported employment a (...) in Madrid. She arrived to Spain on (...) and stated working on (...). A._______ has reported for years from 2015 to 2018 the following income for dependent work from the companies (...) in her Individual lncome Tax returns (under the special scheme for employees posted to Spanish terri- tory): (...) However, our tax auditors believe that the taxpayer does not meet require- ments laid down for the application of this scheme. Our tax auditors have

A-1779/2022 Pagina 3 evidence to suggest that the professional relationship of A._______ with the companies (...) is simulated to benefit from the Special Regime since only income and assets in Spain are taxed but not income and assets worldwide. Therefore, the taxpayer is subject to the Standard Scheme for Individual lncome Tax and must be taxed on his worldwide income and as- sets. Our tax auditors have requested the taxpayer accreditation of the reality of functions carried out by A._______ for the companies (...), however, the reality of functions carried out by A._______ have not been proven. She has not proved either the fact that she came to live to Spain territory as a consequence of the company's offer of employment at (...), she has not provided the employer's Ietter of posting, or documentary justification of such an offer of employment. According to available information, A._______ has income, assets, and bank accounts abroad. Our tax auditors are aware that A._______ has bank accounts at B.. On the website (...) The B. has almost sixty years of international presence. We man- age assets of almost 13 billion francs, with more than 200 specialists in financial advice, asset management, credit and financial planning. Since its inception, the group's success has been based on listening to the individual needs of its clients and presenting them with tailor-made solutions. The family (...) has led the Bank as a (...) for almost sixty years, recogniz- ing values such as independence, rigor and integrity, focusing on a long- term, partnership with our customers, our management and our employ- ees. In the course of the tax proceedings, requests for information were made to the taxpayer concerning income and assets worldwide, tax returns sub- mitted worldwide, statements on bank accounts and banking cards, etc. The taxpayer has not provided all the information requested. The taxpayer has provided only statements of the bank account held in Spain and the linked banking cards. We ensure that all possible sources of obtaining the information in Spain have been exhausted ». Per quanto concerne invece la domanda con il numero di referenza (...), l’autorità richiedente ha indicato quanto segue: « Our tax services are carrying out an examination into the tax matters of A._______ concerning Individual lncome Tax and Wealth Tax for years from 2015 to 2018. According to the Spanish Tax Law A._______ was tax resident in Spain during the years under examination. The taxpayer has confirmed her tax residence in Spain during the years under examination. Although our tax auditors have located the taxpayer in Spain less than 183 days each year, no tax residence certificate from any other country has been provided, for this reason the remaining days have been considered as sporadic

A-1779/2022 Pagina 4 absences and therefore resident in Spain 365 days per year. On 2020, she reported to our tax services that she had moved to Italy from (...). The taxpayer has submitted from 2015 to 2018 Individual lncome Tax re- turns under the special scheme for employees posted to Spanish territory. She has reported employment at (...). She arrived to Spain on (...) and stated working on (...). A._______ has reported for years from 2015 to 2018 the following income from dependent work from the companies (...) in her Individual lncome Tax returns (under the under the special scheme for employees posted to Spanish territory): (...) However, our tax auditors believe that the taxpayer does not meet require- ments laid down for the application of this scheme. Our tax auditors have evidence to suggest that the professional relationship of A._______ with the companies (...) is simulated to benefit from the Special Regime since only income and assets in Spain are taxed but not income and assets worldwide. Therefore, the taxpayer is subject to the Standard Scheme for Individual lncome Tax and must be taxed on his worldwide income and as- sets. Our tax auditors have requested the taxpayer accreditation of the reality of functions carried out by A._______ for the companies (...), however, the reality of functions carried out by A._______ have not been proven. She has not proved either the fact that she came to live to Spain territory as a consequence of the company's offer of employment (...), she has not pro- vided the employer's letter of posting, or documentary justification of such an offer of employment. According to available information, A._______ has income, assets, and bank accounts abroad. Our tax auditors are aware that A._______ has a bank account at C.. According to available documentation, there were transfers in 2016 from the bank account number (...) held by A. at C._______ to a bank account held by A._______ in Spain for the amount of 26.000 euros. In the course of the tax proceedings, requests for information were made to the taxpayer concerning income and assets worldwide, tax returns sub- mitted worldwide, statements of bank accounts and banking cards, etc. The taxpayer has not provided all the information requested. The taxpayer has provided only statements of the bank account held in Spain and the linked banking cards. We ensure that all possible sources of obtaining the infor- mation in Spain have been exhausted ». B.b In considerazione degli elementi a sua disposizione, l’autorità richie- dente ha quindi domandato all’AFC, per quanto concerne la domanda del con il numero di referenza (...), le seguenti informazioni:

A-1779/2022 Pagina 5 « In order to ensure the proper assessment of taxes in Spain for A._______, we would be grateful if you could provide us with the following information for year from 2015 to 2018:

  1. Tax returns submitted by A._______ during the years under examina- tion in Switzerland, specifying amounts declared, source of income and amounts for each year, otherwise, please provide us with the withhold- ings for Non-Resident lncome Tax in Switzerland.
  2. For the bank accounts held by A._______ at B.: a. ldentification of the bank accounts and identification (name, last name, address, date of birth) of the account holder(s), the ben- eficial(s) owner(s) of the authorized person(s) during years un- der examination. b. The copy of statements of assets as at each 1 January from 2015 to 2018. c. The copy of account statements from 1 January 2015 to 31 De- cember 2018. d. The balances of the accounts held by the taxpayer at 31 De- cember for each year and the average balance corresponding to the last quarter of the year for each year. e. In case other bank accounts, debit credit cards, safe deposit accounts would exist at the B., with the concerned per- son as the holder, the beneficial owner or an authorized person, please provide for these the information required under a), b), c) (including copy of banking card statements) and d). Please identify to what bank account is each banking card linked to.
  3. Assets, securities and financial instruments for which A._______ is holder or authorized person at B._______ during the years under ex- amination. Please provide balance at 31st December.
  4. Indication of the business/professional/working activity carried out by A._______ at B._______ during the years under examination and un- derlying documentation for income received for his activity. Also indica- tion of income received by A._______ as a result of dividends from its membership.
  5. Confirmation that A._______ is partner, investor and/or manager of B._______. Please provide underlying documentation that accredits the percentage of the holding and value of the holding in years from 2015 to 2018 ».

A-1779/2022 Pagina 6 Per quanto concerne invece la domanda del 16 dicembre 2020 con il nu- mero di referenza (...), l’autorità richiedente ha richiesto le seguenti infor- mazioni: « In order to ensure the proper assessment of taxes in Spain for A._______, we would be grateful if you could provide us with the following information for year from 2015 to 2018:

  1. For the bank account held by A._______ mentioned above (...) held in the bank C.: a. ldentification (name, last name, address, date of birth) of the account holder(s}, the beneficial(s) owner(s) or the authorized person(s) during years under examination. b. The copy of statements of assets as at each 1 January from 2015 to 2018. c. The copy of account statements from 1 January 2015 to 31 De- cember 2018. d. The balances of the accounts held by the taxpayer at 31 De- cember for each year and the average balance corresponding to the Iast quarter of the year for each year. e. In case other bank accounts, debit/credit cards, safe deposit ac- counts would exist at the bank C., with the concerned person as the holder, the beneficial owner or an authorized per- son, please provide for these the information required under a), b), c) (including copy of banking card statements) and d). Please identify to what bank account is each banking card linked to.
  2. Assets, securities and financial instruments for which A._______ is holder or authorized person at (...) during the years under examination. Please provide balance at 31st December ». C. C.a Con decreto di edizione del 14 gennaio 2021, l'AFC ha esortato la banca B._______ e le banche C._______ a volerle trasmettere le informa- zioni richieste entro 10 giorni dalla ricezione del decreto. Alle banche è stato inoltre domandato di voler informare la persona interessata (avente domicilio all'estero) dell'apertura del procedimento di assistenza ammini- strativa e di volerla invitare a designare, entro un termine di 10 giorni, un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

A-1779/2022 Pagina 7 C.b Con decreto di edizione del 26 gennaio 2021, l'AFC ha domandato alla D._______ di volerle trasmettere le informazioni richieste entro 10 giorni dalla data di ricezione del decreto. Alla società è stato inoltre domandato di voler informare la persona interessata (avente domicilio all'estero) dell'a- pertura del procedimento di assistenza amministrativa e di volerla invitare a designare, entro un termine di 10 giorni, un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. C.c Con e-mail del 27 gennaio 2021, il signor E., titolare dell'omo- nimo (...), ha informato l'AFC di rappresentare, insieme all'avvocato David Müchli, la persona interessata dalle domande. C.d Con scritto del 29 gennaio 2021, la banca B. ha dato riscontro alla richiesta dell’AFC e ha trasmesso le informazioni richieste. C.e Con scritto del 5 febbraio 2021, la banca C._______ ha informato all’AFC che, nel periodo interessato dalla domanda, nessuna relazione bancaria riconducibile alla signora A._______ era attiva presso la sua strut- tura. Con scritto del 5 febbraio 2021, la banca C._______ ha trasmesso le informazioni richieste. C.f Con lettera del 5 febbraio 2021, la società D._______ ha informato l'AFC che nessuna carta di credito era stata emessa a nome della signora A.. C.g Con e-mail del 14 aprile 2021, i legali della signora A. hanno trasmesso la relativa procura e hanno domandato l’accesso atti completo. C.h Con decreto di edizione del 15 aprile 2021, l'AFC (Divisione per lo scambio di informazioni in materia fiscale) ha esortato l'AFC (Divisione rim- borso) a volerle trasmettere le informazioni richieste entro 10 giorni dalla data di ricezione dello stesso. Con e-mail del 9 giugno 2021, l'AFC (Divi- sione rimborso) ha dato riscontro alla richiesta trasmettendo le informazioni richieste. C.i Con decreto di edizione complementare del 21 settembre 2021, l'AFC ha esortato nuovamente le banche C._______ e B._______ a volerle tra- smettere una serie di informazioni aggiuntive entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. C.j In data 22 settembre 2021, le banche C._______ hanno contattato te- lefonicamente l'AFC comunicando di aver già dato riscontro alla sua

A-1779/2022 Pagina 8 richiesta con lettera del 5 febbraio 2021. Il giorno successivo, la banca B._______ ha trasmesso le informazioni complementari richieste dall’AFC. C.k Con scritto del 15 novembre 2021, l'AFC ha concesso alla signora A._______ l'accesso atti completo. Nella medesima occasione, l’AFC le ha anche impartito un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito alla trasmissione delle informazioni. C.l Con scritto del 2 dicembre 2021 – termine prorogato dall’AFC – la si- gnora A._______ ha – per il tramite dei suoi legali – trasmesso la propria presa di posizione per iscritto. Più precisamente, la signora A._______ ha chiesto, in via principale, di non trasmettere le informazioni richieste all’am- ministrazione tributaria spagnola, mentre, in via subordinata, di voler can- cellare dagli estratti conti bancari tutti i movimenti in uscita a favore di terzi beneficiari non interessati dal procedimento – oppure, in alternativa – di voler cancellare dagli estratti dei bonifici in uscita i nominativi dei terzi be- neficiari non interessati dal procedimento. D. D.a Con decisione finale del 1° marzo 2022, l’AFC ha concesso l’assi- stenza amministrativa all’autorità richiedente spagnola per quanto con- cerne la signora A.. D.b Avverso la decisione finale, la signora A. (di seguito: ricorrente o insorgente) ha – per il tramite dei suoi patrocinatori – inoltrato ricorso in data 30 marzo 2022 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Prote- stando spese e ripetibili, la ricorrente domanda l’accoglimento del suo ri- corso e il conseguente annualmente della decisione impugnata. Per quanto concerne le sue argomentazioni, la ricorrente censura – in sintesi – la violazione del principio della buona fede e di quello della verosimiglianza rilevante delle informazioni richieste. D.c Con risposta del 10 giugno 2022, l’autorità inferiore ha preso posizione in merito al ricorso. Precisando quanto già esposto in sede di decisione finale, l’AFC postula la reiezione del ricorso. D.d Con replica del 27 giugno 2022, la ricorrente si è espressa in merito a quanto sostenuto dall’AFC in sede di risposta, precisando e sviluppando la propria posizione.

A-1779/2022 Pagina 9 E. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione – in casu, la CDI CH-ES – possono essere impu- gnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 32, art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della Legge federale del 28 settembre 2012 sull’assi- stenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1] e art. 17 cpv. 3 LAAF). Per quanto concerne il diritto interno, l’assistenza amministrativa interna- zionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogato- rie della Convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-ES. Presentata il 31 agosto 2022, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale (PA), su riserva di di- sposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF). 1.2 Ciò precisato, il ricorso 30 marzo 2022 è stato interposto tempestiva- mente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di conte- nuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Pacifica è la legittima- zione ricorsuale della ricorrente, nella misura in cui la stessa è destinataria della decisione impugnata e ha chiaramente un interesse al suo annulla- mento (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L’even- tuale trasmissione di informazioni da parte dell’autorità inferiore non può intervenire che alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 con- sid. 1.5; A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 1.2;

A-1779/2022 Pagina 10 A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 1.3). Ciò puntualizzato, il ricorso essendo ricevibile in ordine, lo stesso dev’essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del po- tere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o in- completo di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’ina- deguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia li- mitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata- zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con- sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge- prinzip »), l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limi- tata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione, concerne, in particolare, il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, e comprende, tra l’altro, l’obbligo di trasmettere le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso con- trario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. Nel caso in esame, oggetto del litigio è la decisione finale del 1° marzo 2022 con cui l’AFC ha accolto le due domande di assistenza amministrativa in materia fiscale del 16 dicembre 2020, inoltrate dall’autorità richiedente

A-1779/2022 Pagina 11 spagnola sulla base della CDI CH-ES. Dopo aver rammentato i principi ge- nerali applicabili in materia di assistenza amministrativa internazionale (cfr. consid. 3.1 segg. del presente giudizio), e aver esaminato la confor- mità delle predette domande di assistenza dal punto di vista formale (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), il Tribunale esaminerà le puntuali cen- sure sollevate dalla ricorrente (cfr. consid. 4.2 segg. del presente giudizio). 3.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale tra la Svizzera e la Spa- gna è regolata da convenzioni, complementari tra loro, tra cui la CDI CH-ES e la Convenzione tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco- nomico (OCSE) del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza ammini- strativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo del 27 maggio 2010 ([RS 0.652.1; di seguito: Convenzione MAAT], in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017 e per la Spagna dal 1° febbraio 2013). Al riguardo va rile- vato che lo Stato che presenta una richiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera deve indicare su quale specifica base legale intende fondare la propria richiesta, non potendosi richiamare a più basi legali per la mede- sima domanda. Qualora l’AFC la respinga, non essendo ottemperate le condizioni poste dalla base legale indicata, lo Stato richiedente può pre- sentare la medesima domanda prevalendosi di un’altra base legale (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione della Convenzione MAAT e la sua attuazione del 5 giugno 2015, FF 2015 4613, 4624; sentenza del TAF A-3374/2018 del 3 aprile 2019 consid. 3.1). 3.2 In casu, l’autorità richiedente ha motivato le domande di assistenza amministrativa richiamando la CDI CH-ES, senza indicare esplicitamente il disposto legale, che tuttavia può essere individuato nell’art. 25 bis

CDI CH-ES, il cui contenuto ricalca in buona sostanza l’art. 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale contro le doppie imposizioni ([di seguito: MC OCSE], che è qui completato dal Commentario edito dalla stessa organiz- zazione: OCSE, Modello de Convenzione fiscale contro le doppie imposi- zioni, versione abbreviata [commentario per ogni articolo], Parigi 2017, dif- ferenti versioni di tale documento sono disponibili sul sito internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales; DTF 142 II 69 consid. 2, completato dal paragrafo IV del Protocollo aggiuntivo). 3.3 Ora, in base al citato paragrafo IV cap. 2 la domanda dello Stato richie- dente deve contenere: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda;

A-1779/2022 Pagina 12 (iii) la descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) nella misura in cui sono noti, il nome e l’indirizzo delle persone per cui vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni ri- chieste (detentore di informazioni). Qualora le informazioni citate siano contenute nella domanda, la richiesta è reputata adempiere, di principio, il requisito della rilevanza verosimile (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.4; sentenza del TAF A-2618/2019 del 30 lu- glio 2019 consid. 3.2). 3.4 Giusta l’art. 25 bis par. 1 CDI CH-ES le autorità degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno re- lativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione (cfr. DTF 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4; sentenze del TF 2C_287/2019, 2C_288/2019 del 13 luglio 2020 consid. 2.2; 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3); le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono per contro essere trasmesse dall’AFC (art. 17 al. 2 LAAF). Il requisito della « rilevanza verosimile » è in particolare adempiuto allor- quando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragio- nevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell’inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. Ne consegue quindi che di principio lo Stato richiesto non può respingere la domanda di assistenza amministra- tiva poiché sarebbe giunto ad una diversa conclusione. In altre parole, l’ap- prezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni ri- chieste è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente, per cui lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità; nello specifico la giu- risprudenza ha evidenziato che quest’ultimo deve limitarsi a verificare l’esi- stenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, te- nendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono ma- terialmente sull’oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5; A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1). Compete, infatti, ad ogni Stato determinare il rispetto

A-1779/2022 Pagina 13 e l’applicazione corretta della propria legislazione (cfr. sentenze del TAF A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020]; A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3; A-6306/2015 del 15 maggio 2017 consid. 4.2.2.5; A- 5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.5.1; A-6589/2016 ibidem;). Con- seguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenze del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3; A-4157/2016 ibidem con riferimenti). 3.5 3.5.1 Una domanda di assistenza amministrativa può avere quale scopo quello d’accertare la residenza fiscale di una persona (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.2). Può succedere che un contribuen- te, considerato dallo Stato richiedente come uno dei suoi residenti fiscali secondo i criteri del suo diritto interno, possa essere considerato come re- sidente fiscale di un altro Stato secondo i criteri del diritto interno di quell’al- tro Stato. Tuttavia, per costante giurisprudenza, la determinazione della re- sidenza fiscale a livello internazionale è una questione di merito che non deve essere affrontata dallo Stato richiesto allo stadio dell’assistenza am- ministrativa (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.2.1; 142 II 218 consid. 3.6). Al- lorquando la persona interessata dalla domanda di assistenza amministra- tiva è considerata da due Stati come uno dei suoi contribuenti, la questione della conformità alla Convenzione, deve essere valutata alla luce dei criteri applicati dallo Stato richiedente per considerare questa persona come uno dei suoi contribuenti (cfr. DTF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 con- sid. 2.2.2; sentenza del TF 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 con- sid. 3.2). L’unica costellazione in cui il Tribunale federale accetta eccezio- nalmente che la Svizzera verifichi il criterio di assoggettamento fiscale uti- lizzato dallo Stato richiedente è il caso in cui la persona interessata è sog- getta a un’imposizione illimitata in Svizzera (cfr. DTF 142 II 161 con- sid. 2.2.2). In questa situazione di potenziale doppia imposizione, la Sviz- zera può verificare che il criterio di assoggettamento fiscale utilizzato dallo Stato richiedente corrisponda a uno dei criteri di determinazione del domi- cilio fiscale contenuti nella CDI in essere tra la Svizzera e lo Stato richie- dente. Questo problema specifico non si pone quindi per definizione, quando la persona interessata dichiara di essere residente fiscale di uno Stato terzo (cfr. sentenze del TF 2C_290/2023 del 26 maggio 2023 con- sid. 1.2.2; 2C_109/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.5.3; 2C_953/2020 del 24 novembre 2021 consid. 3.6; [tra le tante] sentenze del TAF A-1732/2021 e A-1733/2021 del 23 marzo 2022 consid. 4.8; A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 4.8).

A-1779/2022 Pagina 14 3.5.2 Ciò posto, lo Stato richiedente non è tenuto ad aspettare l’esito della controversia sul principio della residenza fiscale, prima di presentare una domanda di assistenza amministrativa, tanto più che la richiesta può anche essere destinata a consolidare la sua posizione sulla residenza fiscale del contribuente interessato. In effetti, in questa fase, lo Stato richiedente chiede specificamente informazioni per determinare se i suoi sospetti sul legame fiscale con il suo territorio della persona interessata dalla richiesta sono fondati. Inoltre, lo Stato richiedente deve poter fare una richiesta an- che in caso di conflitto effettivo di residenza, per ottenere dallo Stato richie- sto i documenti che sosterebbero il suo credito in concorrenza con quello di quest’ultimo o di uno Stato terzo. In particolare, occorre tenere conto della situazione in cui un contribuente soggetto a un’imposizione illimitata in Svizzera o in uno Stato terzo e di fatto residente nello Stato richiedente, ad esempio perché ha mantenuto la sua residenza permanente in tale Stato (cfr. DTF 142 II 218 cosid. 3.7; 142 II 161 consid. 2.2.2). Se il conflitto di competenza si concretizza, spetterà al contribuente interessato dalla doppia imposizione lamentarsi presso le autorità competenti, cioè le auto- rità nazionali degli Stati interessati, secondo i rimedi previsti dal diritto in- terno (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.2.2); se del caso, la doppia imposizione internazionale sarà evitata mediante le regole di determinazione della resi- denza fiscale internazionale previste dalla convenzione applicabile tra gli Stati interessati o mediante il ricorso alla procedura amichevole (cfr. art. 25 par. 1 CDI CH-ES; cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7; sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 4.8; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.9 con rinvii). 3.6 3.6.1 Il principio della buona fede o dell’affidamento (cfr. art. 26 della Con- venzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [RS 0.111; di seguito: CV]) si applica a titolo di principio d’interpretazione e d’esecuzione dei trattati, nell’ambito dello scambio d’informazioni ai sensi delle Conven- zioni di doppia imposizione (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii), come nel caso della CDI CH-ES. Nelle relazioni internazionali la buona fede di uno Stato è presunta (principio dell’affidamento). Nel conte- sto dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, detta presunzione im- plica che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le alle- gazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circo- stanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Nel caso contrario, il principio dell’affidamento non si oppone ad una

A-1779/2022 Pagina 15 domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presun- zione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 con- sidd. 8.7.1 e 8.7.4; 142 II 161 consid. 2.1.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii). In virtù del principio dell’affidamento, lo Stato richiesto è vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente confutate (« sofort entkräftet ») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 di- cembre 2019 consid. 3.1.2 con rinvii; A-2618/2019 del 30 luglio 2019 con- sid. 3.4; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii). In tale contesto, non si può esigere dallo Stato richiedente che, oltre a do- ver menzionare nella domanda la fattispecie rilevante, l’esposizione fornita sia priva di lacune o totalmente priva di contraddizioni. Ciò non sarebbe infatti compatibile con lo scopo dell’assistenza amministrativa, poiché pro- prio con le informazioni ed i documenti chiesti allo Stato richiesto, lo Stato richiedente cerca di chiarire i punti rimasti all’oscuro (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2). 3.6.2 Ora, salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall’autorità ri- chiedente nella propria domanda di assistenza amministrativa sono mani- festamente erronee o che lo Stato richiesto sospetti l’esistenza di una si- tuazione descritta all’art. 7 LAAF, rispettivamente nel caso in cui vi sia un palese abuso di diritto o emergano domande legittime circa la tutela dell’or- dine pubblico svizzero o internazionale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche né di rimettere in discussione la fondatezza delle informa- zioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 3.3; 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-6205/2018 del 23 settembre 2019 consid. 2.8 con rinvii; A-3773/2018 dell’8 febbraio 2019 consid. 2.6; A-4044/2015 del 16 febbraio 2016 con- sid. 2.6 con rinvii). 3.6.3 Il divieto di abuso di diritto costituisce un aspetto del principio di buona fede ed è dunque necessario prenderlo in considerazione ogni volta che si deve applicare un accordo internazionale (cfr. sentenza del TF 2A.239/2005 del 28 novembre 2005 consid. 3.4.3; sentenze del TAF A- 1246/2011 del 23 luglio 2012 consid. 5.2; A-6537/2010 del 7 marzo 2012 consid. 4.2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una

A-1779/2022 Pagina 16 situazione di abuso di diritto si verifica quando un diritto viene utilizzato in modo contrario al suo scopo, ovvero per la realizzazione di interessi che tale diritto non è destinato a tutelare (cfr. DTF 127 II 49 consid. 5). Nella misura in cui le CDI devono essere interpretate in base agli articoli 31 e seguenti CV, che comprendono il principio della buona fede, ogni Stato può aspettarsi che gli altri Stati applichino i trattati in conformità a tale principio e in linea con gli obiettivi da esso perseguiti, ciò che implica un divieto di abuso di diritto (cfr. sentenza del TF 2A.416/2005 del 4 aprile 2006 considd. 3.1 e 4.1). 3.7 Giusta l’art. 25 bis par. 3 lett. c CDI CH-ES, i par. 1 e 2 dell’art. 25 bis CDI CH-ES non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo ad uno Stato contraente di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. Benché la terminologia utilizzata per definire il concetto di ordine pubblico sia talvolta fluida (cfr. sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 7.4.3 con rinvii; A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.9 con rin- vii), si ammette che una decisione sia in ogni caso incompatibile con l’or- dine pubblico, se viola i valori essenziali e ampiamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico (cfr. DTF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.3; 128 III 191 consid. 4a, tutte pronunciate nel con- testo dell’art. 190 cpv. 2 lett. e della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [LDIP, RS 291]; sentenze del TAF A-676/2020 del 2 novembre 2021 consid. 4.2.3 con rinvii; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.2; A-3320/2017 del 15 ago- sto 2018 consid. 3.3.7.1 con rinvii; parimenti, MARTIN KOCHER, in: Zwei- fel/Beusch/Matteotti [ed.], Internationales Steuerrecht, 2015, n° 201 ad art. 27 MC OCSE). Una decisione è contraria all’ordine pubblico materiale quando viola prin- cipi fondamentali del diritto applicabile nel merito, al punto da non risultare più conciliabile con l’ordinamento giuridico e il sistema di valori determi- nanti; fra questi principi, si annoverano la protezione delle libertà fonda- mentali e i principi giudici fondamentali, tra cui, in particolare la fedeltà con- trattuale, il rispetto delle regole della buona fede, il divieto dell’abuso di diritto, la proibizione di misure discriminatorie o spogliatrici (cfr. DTF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1; 128 III 191 consid. 6). Come in- dica il termine « in particolare », la lista di cui sopra non è esaustiva: data la difficoltà di definire con precisione l’ordine pubblico, il Tribunale federale procede per esclusione (cfr. DTF 144 III 120 consid. 5.1 con rinvii). Inoltre,

A-1779/2022 Pagina 17 non è sufficiente che un dato motivo sia contrario all’ordine pubblico: è il risultato che si ottiene che deve essere incompatibile con l’ordine pubblico (cfr. DTF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a; 116 II 634 consid. 4; sentenze del TAF A-676/2020 del 2 novembre 2021 consid. 4.2.3; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.2; A-3320/2017 del 15 ago- sto 2018 consid. 3.3.7.1 con rinvii). Al riguardo, il Tribunale federale ha già sancito che la situazione in cui il procedimento all'estero violerebbe i prin- cipi fondamentali o comporterebbe gravi difetti non riguarda a priori gli Stati dell'Europa occidentale, rispetto ai quali non sussistono, in linea di princi- pio, dubbi sul rispetto dei diritti dell'uomo (cfr. sentenze del TF 2C_241/2016 del 7 aprile 2017 considd. 4.3 e 5.4; 2C_325/2017 del 3 aprile 2017 consid. 5). 3.8 3.8.1 La domanda di assistenza soggiace altresì al rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazioni abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere le informazioni (cfr. paragrafo IV n. 1 del Protocollo ag- giuntivo; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.5; A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l’adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministra- tiva, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenza del TF 2C_904/2015 dell’8 di- cembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.7; A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 2.7). 3.8.2 Il principio della sussidiarietà non implica per lo Stato richiedente d’esaurire l’integralità delle fonti di informazione, bensì quelle abituali. Una fonte d’informazione non può più essere considerata come « abituale » se comporta uno sforzo sproporzionato per lo Stato richiedente – rispetto a una domanda di assistenza amministrativa – o se le probabilità di successo sono considerate molto basse (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2; cfr. sentenza del TF 2C_435/2021 del 2 giugno 2021). Il principio della sussidiarietà risulta – di principio – violato, se lo Stato richiedente ha già emanato una decisione sui punti per i quali richiede l’assistenza e non fornisce alcuna spiegazione

A-1779/2022 Pagina 18 comprovante ch’esso intende riconsiderare tale decisione. Ciò sancito, non è escluso che uno Stato richiedente possa necessitare di informazioni in merito ad una procedura già conclusa, ad esempio se ha motivo di pensare che la decisione possa essere oggetto di revisione. In tal caso, la Svizzera è tuttavia in diritto d’aspettarsi una spiegazione al riguardo, affinché sia possibile comprendere ciò che motiva la domanda di assistenza. Il criterio decisivo per la concessione dell’assistenza amministrativa rimane la rilevanza verosimile delle informazioni richieste (cfr. al riguardo, consid. 3.4 del presente giudizio; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2 con rinvii). 3.9 Devono essere rispettate pure le norme procedurali applicabili nello Stato richiedente e nello Stato richiesto. L’AFC dispone tuttavia dei poteri procedurali necessari per imporre alle banche di fornire tutti i documenti richiesti che soddisfano la condizione della rilevanza verosimile (cfr. DTF 142 II 161 consid. 4.5.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.8). Il rispetto della procedura interna nello Stato richiedente non significa che lo Stato richiesto debba verificare che in tale Stato la procedura si sia svolta in conformità alle disposizioni giuridiche applicabili (cfr. sentenza del TAF A-3830/2015 del 14 dicembre 2016 con- sid. 12). Una soluzione contraria sarebbe infatti inattuabile, in quanto le autorità elvetiche non dispongono delle competenze necessarie per esa- minare nel dettaglio l'applicazione del diritto estero. Inoltre, la procedura di assistenza amministrativa non si pronuncia materialmente nel merito del caso, essendo l’oggetto della vertenza unicamente la questione di sapere se l’assistenza amministrativa debba o meno essere concessa alla luce dei principi giuridici e delle disposizioni legali applicabili (cfr. sentenze del TAF A-4025/2016 del 2 maggio 2017 consid. 3.2.6; A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid 2.2.1). Spetta quindi a ogni Stato interpretare la propria legi- slazione e controllarne la corretta applicazione. Eventuali questioni che sono di competenza dello Stato richiedente devono essere sollevate – e se necessario esaminate – dalle autorità di tale Stato (cfr. sentenze del TF 2C_954/2015 del 13 febbraio 2017 consid. 5.5; 2C_527/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.7; sentenze del TAF A-4157/2016 del 15 marzo 2017 con- sid. 3.5.4; A-7143/2014 del 15 agosto 2016 consid. 13.1 e segg.). Ciò vale anche per le questioni di diritto processuale straniero (cfr. sentenze del TAF A-6410/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 4.7; A-4157/2016 del 15 marzo 2017 consid. 3.5.4; A-7143/2014 del 15 agosto 2016 consid. 11; A-688/2015 del 22 febbraio 2016 consid. 9). 3.10 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le in- formazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti

A-1779/2022 Pagina 19 all’art. 25 bis par. 2 CDI CH-ES, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-5046/2018 del 22 mag- gio 2019 considd. 4 e 5; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1; A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l’autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l’espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l’esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che im- pone all’AFC di informare espressamente l’autorità richiedente in ordine alle restrizioni d’uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 citata ibid.; sentenza del TF 2C_545/2019 citata ibid.). In una recente sentenza di principio, questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di specialità, permane nonostante il cambiamento nel com- mentario dell’OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025). 4. 4.1 Stabiliti i principi applicabili, il Tribunale osserva come dal punto di vista formale le domande spagnole del 16 dicembre 2020 adempiono ai requisiti formali posti alla base della loro ammissibilità. Le stesse indicano in ma- niera sufficientemente chiara tutte le informazioni sancite dall’art. 25 bis CDI CH-ES in combinato disposto con il paragrafo IV del Protocollo aggiuntivo. Le domande precisano l’identità della persona interessata oggetto dell’in- chiesta fiscale in Spagna, la fattispecie alla loro base, lo scopo fiscale, l’identità dei detentori di informazioni e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio). Di fatto, si tratta di cosiddette « do- mande individuali », volte a ottenere le informazioni detenute in Svizzera, riferite alla ricorrente, per poter operare una corretta imposizione della stessa in Spagna. Ciò precisato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare ancora se, dal punto di vista materiale, l’autorità inferiore abbia dato seguito a giusto titolo – o meno – alle predette domande di assistenza, viste in particolare le cen- sure sollevate dalla ricorrente (cfr. considd. 4.2 e segg. del presente giudi- zio). A titolo preliminare, qui per l’insieme del presente giudizio, questo Tri- bunale rileva che, al fine di facilitarne la trattazione delle varie censure, qui

A-1779/2022 Pagina 20 di seguito le stesse saranno raggruppato in funzione del principio giuridico al quale fanno riferimento. 4.2 4.2.1 La ricorrente lamenta innanzitutto una violazione del principio della buona fede, dell’abuso di diritto, dei « principi di fiducia nell’amministra- zione » e del principio di proporzionalità (cfr. ricorso del 30 marzo 2022, pagg. 3-14; replica del 27 giugno 2022, pagg. 2-8). A dire della ricorrente, l’autorità spagnola le avrebbe chiesto, nel contesto delle domande di assistenza amministrativa, di compilare un calendario formato excel al fine di accertare la sua residenza fiscale. Da tale lavoro di accertamento, la ricorrente e i suoi legali sarebbero arrivati alla conclusione che, l’insorgente, aveva trascorso più di 183 giorni all’anno in territorio ita- liano e solo alcuni periodi – sporadici – in Spagna (cfr. atto n. 42 allegato n. 2 dell’incarto prodotto dall’autorità inferiore su chiavetta USB [di seguito: inc. AFC). Una volta appurato tale aspetto, la ricorrente avrebbe quindi esaminato tutti gli altri fattori per la determinazione della residenza fiscale ai sensi della Convenzione dal 9 marzo 1976 tra la Confederazione Sviz- zera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per rego- lare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI CH-ITA), arrivando all’univoca conclu- sione che, a partire dal 2015 compreso, ella era stata residente fiscalmente in Italia. Per questo motivo, l’insorgente, ormai cosciente di essere consi- derata residente in Italia durante gli anni interessati dalle domande – quando inizialmente pensava di essere domiciliata fiscalmente in Spagna in tale periodo – avrebbe quindi incaricato i suoi consulenti fiscali di pre- sentare – in Italia – una dichiarazione per i redditi di fonte mondiale e avrebbe quindi pagato le imposte, le multe e gli interessi legali relativi al periodo 2016-2018 (i.e. il 2015 si sarebbe nel frattempo prescritto; cfr. atto. n. 42 allegati n. 12-15 dell’inc. AFC). La ricorrente avrebbe quindi comuni- cato alle autorità spagnole tale aspetto, ovvero il fatto di non aver trascorso più di 183 giorni all’anno in territorio spagnolo, così come le avrebbe infor- mate di possedere una casa di residenza principale in Italia, del fatto che durante il suo soggiorno in Spagna sarebbe sempre stata ospite del fratello e della famiglia di quest’ultimo e che avrebbe unicamente la cittadinanza italiana, luogo dove si situerebbe il suo centro di vita, economico, di amici- zie e di interessi.

Come nel caso del fratello, l’amministrazione tributaria le avrebbe tuttavia chiesto di fornire la documentazione a comprova del suo diritto all’applica- zione del regime speciale per l’esercizio 2015-2018, richiesta alla quale la

A-1779/2022 Pagina 21 ricorrente avrebbe ottemperato tempestivamente, fornendo i seguenti do- cumenti:

  • L’attestato dell’amministrazione tributaria competente, datato 9 settem- bre 2015, nel quale si documenta che la ricorrente poteva essere con- siderata soggetta alle ritenute impositive previste per i non residenti giusta le disposizioni del regime speciale applicabile ai lavoratori di- staccati nel territorio spagnolo (cfr. atto. n. 42 allegato 16 dell’inc. AFC);

  • Il contratto di lavoro (cfr. atto n. 42 allegato 17 dell’inc. AFC) e le dichia- razioni delle imposte sui redditi di fonte spagnola;

  • La documentazione relativa all’assoggettamento e al pagamento dei contributi sociali.

Ora, nonostante la ricorrente abbia fornito tale documentazione, in partico- lare i documenti che attestino, da parte delle autorità spagnole tributarie, l’applicazione del regime speciale, l’autorità estera avrebbe comunque ri- chiesto all’insorgente di dimostrare la « realtà delle funzioni » nell’ambito del suo contratto di lavoro, sostenendo come il suo contratto di lavoro po- trebbe essere simulato. Le prove che l’autorità spagnola avrebbe richiesto alla ricorrente sarebbero, a suo dire, irrilevanti per il caso di specie, ma non solo: una volta che l’autorità le avrebbe ricevute, si sarebbe semplicemente limitata a disconoscerle e questo malgrado il fatto che, secondo il diritto spagnolo, in caso di una asserita simulazione, così come sostenuto dall’au- torità estera, sarebbe l’amministrazione a dover sopportare l’onere della prova e non il cittadino. Sarebbe infatti poco credibile che, i funzionari esteri, non siano al corrente del fatto che, nel caso di un contratto di lavoro, il lavoratore può essere impiegato per una funzione che non implica neces- sariamente il raggiungimento di uno scopo o risultato definitivo (cfr. Doc. n. 2 allegato al ricorso del 30 marzo 2022). La concessione del regime spe- ciale sarebbe oltretutto stata riconosciuta dall’amministrazione stessa, per iscritto, dopo aver accertato l’adempimento delle condizioni poste alla base della sua applicazione, con relativa decisione: sarebbe la medesima auto- rità, ovvero quella che ha confermato l’applicazione di detto regime, a pro- muovere oggi gli accertamenti nei confronti dell’insorgente. A dire della ri- corrente, la procedura sarebbe a dir poco anomala ed abusiva – così come quella che avrebbe interessato il fratello (cfr. in particolare la replica del 27 giugno 2022, pagg. 3-5) – avendo la ricorrente dimostrato di essere stata residente fiscalmente in Italia durante il periodo oggetto dell’accertamento, di aver dichiarato e pagato le imposte in tale paese e questo come un con- tribuente assoggettato in maniera illimitata. La ricorrente si sarebbe infatti

A-1779/2022 Pagina 22 trasferita in Spagna presso il fratello per motivi di lavoro, avrebbe optato per un regime fiscale che le permetteva un assoggettamento limitato, con- cesso dall’amministrazione tributaria spagnola, dopo aver esaminato i re- quisiti di legge. Avrebbe poi lasciato il lavoro ed il paese prima della sca- denza dell’applicazione del regime speciale, questo per motivi famigliari. I funzionari responsabili – a dire della ricorrente – dopo aver riconosciuto che ella aveva trascorso meno di 183 giorni all’anno in Spagna, avrebbero tuttavia determinato la sua residenza fiscale sulla base del semplice fatto che, in assenza di un certificato di residenza fiscale in un altro paese, le assenze all’estero avrebbero dovuto essere considerate come sporadiche e dunque computate come giorni di permanenza in Spagna. Come dimo- strato, la ricorrente avrebbe tuttavia consegnato ben 9 certificati a dimo- strazione della sua residenza in Italia durante il periodo interessato dalle domande e, l’autorità estera, avrebbe indebitamente applicato il calcolo delle cosiddette « assenze sporadiche ».

Tale modo di agire – a dire della ricorrente – troverebbe spiegazione nell’at- tuale sistema vigente in Spagna di finanziamento dell’amministrazione tri- butaria e di retribuzione dei suoi funzionari. In sostanza, la ricorrente so- stiene che, grazie a tale sistema, si premierebbero i funzionari con importi cospicui per il semplice fatto di richiedere ai contribuenti, attraverso una procedura di accertamento, il pagamento di imposte. Tale sistema di premi non dipenderebbe dal fatto che, concretamente, l’importo richiesto in fase di accertamento corrisponda finalmente all’ammontare delle imposte effet- tivamente dovute dal contribuente. Al contrario, l’importo della retribuzione del funzionario sarebbe direttamente proporzionale all’importo richiesto, ciò che implicherebbe, per i funzionari, una retribuzione proporzionale all’ammontare delle imposte richieste in fase di accertamento. L’esistenza di tale situazione sarebbe nota in Spagna, così come illustrato nel parere legale allegato dalla ricorrente (cfr. Doc. n. 3 allegato al ricorso del 30 marzo 2022). Si tratterebbe di un sistema anomalo e non trasparente, que- sto anche nei confronti delle altre amministrazioni pubbliche, in quanto co- stituirebbe un autentico privilegio per i funzionari incaricati degli accerta- menti fiscali. Tale sistema sarebbe oggetto di criticata costante dalla mag- gioranza degli esperti in materia tributaria e costituzionale spagnoli. A dire della ricorrente, il fatto che un funzionario potrebbe, anche sola per mera ipotesi, avere la possibilità – o la tentazione – di perseguire, nell’espleta- mento dei suoi compiti pubblici, un interesse privato, sarebbe una circo- stanza contraria ai principi basici della Costituzione della Confederazione Svizzera e dunque « all’ordre public » nazionale e internazionale. Inoltre, il fatto che la peculiarità di tale sistema non sarebbe nemmeno trasparente all’interno della amministrazione statale stessa, così come criticato dalla

A-1779/2022 Pagina 23 stessa Corte suprema spagnola, costituirebbe un ulteriore indizio della vio- lazione del principio della buona fede. In tal senso, il fatto che una do- manda di assistenza amministrativa potrebbe basarsi, ipoteticamente, su un procedimento di accertamento che non perseguirebbe l’interesse fiscale pubblico, ma un interesse privato dell’amministrazione tributaria e dei suoi funzionari, sarebbe una circostanza straordinaria che dovrebbe rafforzare il dovere, da parte dello Stato richiesto, di ponderare, nel caso concreto, « l’interesse della difesa dei diritti costituzionali della persona interessata e delle persone legittimata a ricorrere e l’interesse di un’applicazione gene- rale, automatica e poco soppesata della presunzione della Buona Fede dello Stato richiedente ». Nel caso di specie, il rischio di una violazione del principio della buona fede non solo esisterebbe, ma sarebbe concreta, tant’è che la procedura di accertamento sarebbe stata artificialmente co- struita in base ad un « racconto ipotetico caratterizzato da un fumus mali iuris » nei confronti della ricorrente in buona fede.

4.2.2 Con riferimento alla violazione del principio della buona fede, questo Tribunale rileva quanto segue. Dopo aver esaminato la censura sollevata dalla ricorrente, questo Tribu- nale ricorda innanzitutto che, come anche esposto al consid 3.6 del pre- sente giudizio, nelle relazioni internazionali la buona fede di uno Stato è presunta (principio dell’affidamento). Nel contesto dell’assistenza ammini- strativa in materia fiscale, detta presunzione implica che, lo Stato richiesto, non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richie- dente, a meno che sussistano dei seri dubbi. Sempre, in virtù del principio dell’affidamento, lo Stato richiesto è quindi vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente confutate in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste. Salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall’autorità richiedente nella propria domanda di assi- stenza amministrativa siano manifestamente erronee o che lo Stato richie- sto sospetti l’esistenza di una situazione descritta all’art. 7 LAAF, rispetti- vamente nel caso in cui vi sia un palese abuso di diritto o emergano do- mande legittime circa la tutela dell’ordine pubblico svizzero o internazio- nale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche né di rimettere in di- scussione la fondatezza delle informazioni fornite dallo Stato richiedente.

A-1779/2022 Pagina 24 Ora, da un esame prima facie delle domande oggetto della presente ver- tenza, in particolar modo della fattispecie ivi esposta, questo Tribunale ri- leva che, nel caso di specie, la buona fede dell’autorità richiedente dev’es- sere presunta: non vi sono, infatti, elementi agli atti che lascino trasparire il fatto che, l’autorità estera, avrebbe esposto una fattispecie non veritiera o che le dichiarazioni di quest’ultima conterebbero errori, lacune o contrad- dizioni manifeste. Come già esaminato in precedenza nel corso del pre- sente giudizio, le domande in esame adempiono chiaramente i requisiti formali posti alla base della loro ammissibilità (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), precisando, le stesse, l’identità della persona interessata e og- getto dell’inchiesta fiscale in Spagna (i.e. la ricorrente), la fattispecie alla loro base, lo scopo fiscale, l’identità dei detentori delle informazioni e il pe- riodo fiscale interessato. L’autorità richiedente indica chiaramente il criterio di assoggettamento sul quale fonda le proprie domande – ovvero il domi- cilio (cfr. in particolare il consid. 4.3.2 del presente giudizio) – spiegando per quale motivo e in applicazione di quale normativa la ricorrente sarebbe da essa considerata come residente fiscalmente nel suo Stato: tali dichia- razioni, in applicazione del principio di affidamento e in assenza di elementi contrari, vincolano questa autorità. Per quanto concerne poi, nello specifico, l’assunto della ricorrente secondo il quale ella sarebbe stata oggetto di una procedura di accertamento abu- siva e contraria alla buona fede, questo in quanto l’autorità estera starebbe verificando – nuovamente – l’adempimento da parte sua delle condizioni per poter beneficiare del regime fiscale speciale, nemmeno tale ragiona- mento può qui essere seguito: mal si comprende infatti, per quale motivo, non sarebbe nelle prerogative dell’autorità estera esaminare nuovamente se, il regime fiscale del quale beneficia oggi la ricorrente, sia stato ottenuto sulla base di un contratto di lavoro – da ella fornito – e del quale si sospetta una simulazione. A mente di questa autorità, tale modo di agire non denota – necessariamente – un comportamento contraddittorio, abusivo, contrario al principio di buona fede o sproporzionato: come detto al consid. 3.9 del presente giudizio, incombe a ogni stato controllare la corretta applicazione della propria legislazione, concetto che vale anche per le norme procedu- rali. In applicazione del principio dell’affidamento, questa autorità può dun- que partire dal presupposto che, non essendovi elementi agli atti che fac- ciano dubitare del contrario, l’autorità estera stia agendo correttamente ed entro i limiti della legislazione a essa applicabile. A prescindere da ciò, va ricordato inoltre alla ricorrente che, nel solco di una vertenza di assistenza amministrativa internazionale, simili questioni non devono essere esami- nate dall’autorità richiedente (cfr. consid 3.9 del presente giudizio): tali te- matiche concernono infatti il diritto estero e la sua applicazione, così come

A-1779/2022 Pagina 25 il rapporto tra la ricorrente e le autorità spagnole. Simili censure potranno, nell’eventualità, essere sollevate dinanzi alle autorità estere nel contesto di una procedura di merito. In applicazione del principio dell’affidamento, que- sto Tribunale può – e deve – dunque considerare corrette le indicazioni fornite dell’autorità estera. Continuando, per quanto concerne poi l’argomentazione della ricorrente, secondo la quale, nel caso di specie, vi sarebbe una violazione dell’ordine pubblico, in particolare in relazione alla questione del sistema di finanzia- mento dei funzionari pubblici in Spagna, si rileva che, a fronte della giuri- sprudenza esposta al consid. 3.7 del presente giudizio, tale censura non può essere qui accolta. Innanzitutto, nel caso in esame, si è già potuto appurare poc’anzi come, le domande di assistenza amministrativa, non vio- lino, in maniera generale, il principio della buona fede e che eventuali con- testazioni relative all’applicazione del diritto estero e al rapporto tra la ricor- rente e le autorità spagnole dovranno – nell’eventualità – essere sollevate dinanzi a quest’ultime (cfr. consid. 3.9 del presente giudizio). A ciò si ag- giunge che, tale sistema di remunerazione, anche qualora dovesse effetti- vamente essere in vigore, corrisponderebbe al sistema scelto dallo Stato richiedente, in evidente conformità all’ordinamento giuridico locale, aspetto sul quale non compete certamente a questo Tribunale pronunciarsi. Il fatto che poi, tale sistema, porterebbe i funzionari a perseguire, potenzialmente, un interesse privato e non di natura pubblica, resta una mera dichiarazione di parte, indimostrata e puramente teorica: la ricorrente non adduce alcun elemento concreto, relativo al suo caso specifico, a dimostrazione del fatto che la procedura che la interessa troverebbe origini in un comportamento di natura abusiva e che, il risultato di tale situazione, sarebbe incompatibile con l’ordine pubblico (cfr. consid. 3.7 del presente giudizio). Non vi sono pertanto elementi agli atti che indichino, in alcun modo, una violazione dell’ordine pubblico o un abuso di diritto nella presente fattispecie. Infine, con riferimento alla presunta violazione dei « principi di fiducia nell’amministrazione », questa autorità rileva che, come anche esposto al consid. 2.2 del presente giudizio, secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip »), l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a suffi- cienza. Ora, la ricorrente ha sollevato tale censura, senza tuttavia né spie- gare, né argomentare, in quale modo e per quale motivo le domande in esame contravverrebbero a tale principio. A ciò si aggiunge che, tale termi- nologia, appartiene piuttosto all’ordinamento giuridico italiano e non a quello elvetico: tuttavia, interpretando quanto esposto dalla ricorrente,

A-1779/2022 Pagina 26 quello che, in realtà, ella intende contestare è il comportamento dell’auto- rità estera, la quale dopo avergli confermato l’applicabilità del regime fi- scale speciale alla sua situazione, effettua, ora, degli accertamenti circa la simulazione del contratto. Con riferimento a tale aspetto, si rinvia a quanto detto in precedenza nel presente considerando: tale questione concerne il rapporto tra la ricorrente e l’autorità estera, così come l’applicazione del diritto estero. Spetta a ogni Stato interpretare la propria legislazione e con- trollarne la corretta applicazione (cfr. consid. 3.9 del presente giudizio), non a questa autorità. Pertanto, alla luce di quanto finora detto, la comunicazione delle informa- zioni richieste non è contraria al principio della buona fede, al divieto di abuso di diritto e nemmeno fa emergere domande legittime circa la tutela dell’ordine pubblico svizzero o internazionale ai sensi della CDI CH-ES. Agli atti non vi sono elementi che permettono a questa autorità di mettere in discussione le dichiarazioni dell'autorità richiedente, la quale afferma di necessitare le informazioni richieste a fini di natura fiscale. In considera- zione a quanto precede, gli argomenti avanzati dalla ricorrente vanno dun- que respinti. 4.3 4.3.1 Successivamente, la ricorrente lamenta la violazione del principio della rilevanza verosimile (cfr. ricorso del 30 marzo 2022, pag. 14-18; re- plica del 27 giugno 2022, pagg. 1-8). A dire dell’insorgente, la descrizione dei fatti, così come esposta nella do- manda, non potrebbe infatti essere considerata sufficiente ai fini dell’appli- cazione della CDI CH-ES. Per quanto riguarda la questione della residenza fiscale in Spagna della parte ricorrente, come presupposto necessario per giustificare l’assoggettamento illimitato in Spagna e dunque la rilevanza dell’accertamento, l’amministrazione tributaria spagnola avrebbe ricono- sciuto il fatto che la ricorrente non avrebbe soggiornato in Spagna per più di 183 giorni e « non si riferisce a nessun altro elemento concreto riferito ai requisiti legali spagnoli o convenzionali per la determinazione della resi- denza fiscale in Spagna, salvo considerare come tutti i giorni non passati in Spagna (più di 6 mesi!) come conseguenza di non aver prodotto un certificato di residenza fiscale in un altro Paese ». In tal senso, il fatto che la ricorrente non sarebbe stata residente fiscale in Spagna durante il periodo rilevante renderebbe irrilevanti le informazioni richieste: l’insorgente avrebbe infatti dimostrato di essere stata residente, dal punto di vista fiscale, in Italia dal 2015 al 2018. A dire della ricorrente, citando a sostegno della sua tesi la sentenza di questa autorità

A-1779/2022 Pagina 27 A-3374/2018 del 3 aprile 2019, lo Stato richiedente non avrebbe indicato nessun elemento concreto a dimostrazione della residenza fiscale della ri- corrente in Spagna, rendendo così tutte le informazioni richieste verosimil- mente non rilevanti e questo indipendentemente dalla questione relativa all’applicazione del regime speciale. L’insorgente, infatti, così come impli- citamente ammesso dall’autorità estera, non avrebbe trascorso più di 183 giorni in Spagna (i.e. criterio principale per la determinazione della resi- denza fiscale in ossequio alla normativa spagnola). Dimostrato come ella avrebbe prodotto ben 9 certificati di residenza fiscale, l’eventuale computo di eventuali assenze sporadiche non sarebbe ammissibile come prova della residenza fiscale. L’autorità estera non avrebbe portato nessun altro elemento a sostegno della residenza fiscale della ricorrente, circostanza che non permetterebbe un controllo di plausibilità e conseguentemente il requisito della rilevanza verosimile non potrebbe essere considerato adem- piuto. Continuando e ad abundantiam, la ricorrente indica poi che, l’argomento dell’autorità richiedente per scartare l’applicazione di tale regime, sarebbe una supposizione su un’ipotetica simulazione del contratto di lavoro in base al quale le sarebbe stata concessa l’applicazione del regime speciale. Tale supposizione si baserebbe esclusivamente sul fatto della mancanza di pro- duzione da parte dell’interessato di prove convincenti sulle azioni svolte nel contratto di lavoro. In primo luogo sarebbe falso che la ricorrente non avrebbe apportato prove all’amministrazione tributaria nell’ambito del con- tratto di lavoro. Inoltre sarebbe in mala fede l’amministrazione tributaria quando manifesta all’autorità richiesta come indizio di verosimiglianza della rilevanza delle informazioni richieste la mancanza di produzione di prove da parte sua, quando l’onere della prova circa la simulazione del contratto di lavoro sarebbe a carico dell’autorità. L’autorità richiedente sarebbe al- trettanto in mala fede quando manifesta all’autorità svizzera che l’indizio della simulazione sia basato sull’ipotesi di un mancato svolgimento di man- sioni nell’ambito del contratto di lavoro, quando l’attività concreta da parte del lavoratore non sarebbe un elemento essenziale per la validità del con- tratto stesso. In tal senso, dovrebbe essere « ponderata la Buona Fede della persona interessata che ha prestato fiducia all’amministrazione tribu- taria spagnola che ha autorizzato l’applicazione del regime speciale dopo una procedura di istanza ed accertamento, il fatto che non vi è nessun in- dizio che le scelte personali della contribuente siano state motivate da meri motivi tributari ». 4.3.2 Con riferimento a tale censura, questo Tribunale rileva quanto segue. Come rammentato al consid. 3.4 del presente giudizio, il requisito della

A-1779/2022 Pagina 28 rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formula- zione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell’inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L’ap- prezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni ri- chieste è in primo luogo infatti di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità. Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministra- tiva, non statuiscono materialmente sull’oggetto della controversia. Conse- guentemente, ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti. Ora, con riferimento a quanto sostenuto dalla ricorrente in merito al con- tratto di lavoro e all’asserita simulazione da parte delle autorità estera, senza che sia necessario ripetersi ulteriormente oltre, questa autorità ha già avuto modo di appurare che, le domande di assistenza qui in esame, adempiano ampiamente ai requisiti formali posti alla base della loro am- missibilità (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio). Lo stesso vale per quanto concerne il rispetto del principio della buona fede, del divieto dell’abuso di diritto e « dell’ordine pubblico »: nessuna violazione di tali principi è stata constata nel presente giudizio (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). In applicazione del principio dell’affidamento, questo Tribunale non ha quindi alcun motivo per mettere in dubbio quanto indicato dallo Stato richiedente nelle sue domande ed è pertanto vincolato alla fattispecie e alle dichiara- zioni presentate. Ciò premesso, l’autorità estera ha richiesto, mediante le due domande di assistenza amministrativa, una serie di informazioni relative alla ricorrente, indicando quanto segue (cfr. atto n. 1 e 2 dell’Inc. AFC): « According to the Spanish Tax Law A._______ was tax resident in Spain during the years under examination. The taxpayer has confirmed her tax residence in Spain during the years under examination. Although our tax auditors have located the taxpayer in Spain less than 183 days each year, no tax residence certificate from any other country has been provided, for this reason the remaining days have been considered a sporadic absence and therefore resident in Spain 365 days per year (...).

However, our tax auditors believe that the taxpayer does not meet require- ments laid down for the application of this scheme. Our tax auditors have evidence to suggest that the professional relationship (...) is simulated to benefit from the Special Regime (...). Therefore, the taxpayer is subject to

A-1779/2022 Pagina 29 the Standard Scheme for Individual income Tax and must be taxed on his worldwide income and assets ».

Come si evince dal passaggio sopra citato, l’autorità spagnola domanda le informazioni riferite alla ricorrente in quanto (1) ella avrebbe avuto la pro- pria residenza in Spagna durante gli anni interessati dalle domande, (2) non avrebbe prodotto un certificato di residenza in un altro Stato e (3) non adempirebbe i requisiti posti alla base dell’ammissibilità del regime spe- ciale. L’attribuzione del domicilio in Spagna, da parte delle autorità spa- gnole, deriverebbe dall’applicazione, da parte dell’autorità, di una norma- tiva legale estera secondo la quale, i giorni di assenza dal territorio spa- gnolo, andrebbero considerati come « sporadici » e quindi computati come giorni di presenza in Spagna. La ricorrente produce, dinanzi all’autorità in- feriore, una serie di certificati di residenza (cfr. Docc. 3-11 allegati alle os- servazioni del 2 dicembre 2021, atto n. 42 dell’inc. AFC) che a suo dire dimostrerebbero come ella aveva la propria residenza fiscale in Italia du- rante gli anni interessati dalla domanda (e in particolare gli anni dove era a beneficio del regime speciale): in tal modo, secondo l’insorgente, ella avrebbe dimostrato all’AFC (e pretenderebbe dimostrerebbe ora a questo Tribunale) la non rilevanza delle informazioni richieste. Tuttavia, da un esame delle domande e in particolar modo del passaggio sopra citato, la verosimiglianza delle informazioni richieste non si basa, nel caso di specie, unicamente sul criterio del domicilio (i.e. criterio di assoggettamento), bensì anche sulla questione di sapere se la ricorrente adempia – o meno – ai requisiti posti alla base della concessione del regime fiscale speciale. Ora, si ricorda innanzitutto alla ricorrente che, la determinazione della residenza fiscale sul piano internazionale è una questione che non dev’essere risolta nel solco di una vertenza di assistenza amministrativa, non essendo com- petenza dell’autorità richiesta dirimere una simile problematica (cfr. consid. 3.5.1 del presente giudizio). A ciò si aggiunge che, determinare l’applicabi- lità del regime fiscale speciale alla situazione della ricorrente è anch’essa una questione che non compete a questa autorità, rilevando tale proble- matica direttamente dall’applicazione del diritto estero (cfr. consid. 3.9 del presente giudizio). Tali censure potranno, se caso, essere affrontate in una procedura di merito dinanzi alle autorità estere. In applicazione del princi- pio di affidamento, questa autorità deve – in assenza di elementi manifesti che facciano dubitare del contrario – partire dal presupposto che le dichia- razioni dell’autorità richiedente – e quindi anche quelle relative al domicilio fiscale, alla questione del contratto di lavoro e alla non applicabilità del re- gime fiscale speciale – sono corrette. L’autorità richiedente dichiara che l’ottenimento di tali informazioni appare come indispensabile al fine di veri- ficare il corretto assoggettamento della ricorrente in Spagna. Dal momento

A-1779/2022 Pagina 30 che la domanda contiene – sul piano formale (cfr. considd. 3.3 e 4.1 del presente giudizio) – tutte le informazioni necessarie e che lo Stato richie- dente dichiara, come tali informazioni, siano indispensabili per operare la corretta imposizione della ricorrente, questo Tribunale – limitandosi ad un controllo di plausibilità (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio) – non ha mo- tivo di dubitare del fatto che le informazioni richieste adempiano il criterio della verosimiglianza rilevante.

Infine, con riferimento alla giurisprudenza della presente autorità, citata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi, si rileva che, nel caso in esame, l’autorità richiedente ha invocato il criterio del domicilio al fine di domandare le informazioni riferite alla ricorrente – in conformità alla CDI CH-ES – argomentando e spiegando per quale motivo e in applicazione di quali di- sposizioni legali la ricorrente sarebbe da essa considerata come residente fiscale nel suo paese durante il periodo interessato: non vi è dunque alcuna similitudine con il caso menzionato dalla ricorrente, dove il criterio del do- micilio veniva invocato senza spiegare, per quale motivo, la persona inte- ressata dalla domanda sarebbe stata considerata fiscalmente residente nel paese richiedente.

La censura è dunque respinta. 5. 5.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che le due do- mande spagnole di assistenza amministrativa del 16 dicembre 2020 adem- piono tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. 5.2 In definitiva, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso dei ricorrenti integralmente respinto. 6. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui integralmente soccom- bente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 5'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 5'000 franchi da essa versati a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

A-1779/2022 Pagina 31 7. Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa in- ternazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo com- petente a determinare il rispetto di tali condizioni. (Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

A-1779/2022 Pagina 32 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di 5'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall’anticipo spese di 5'000 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente. 3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all’autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Emilia Antonioni Luftensteiner Simone Aldi

A-1779/2022 Pagina 33 Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

A-1779/2022 Pagina 34 Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (...)

Zitate

Gesetze

21

LAAF

  • art. 1 LAAF
  • art. 7 LAAF
  • art. 17 LAAF
  • art. 19 LAAF
  • art. 24 LAAF

LTAF

  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 84 LTF
  • art. 84a LTF
  • art. 100 LTF

MC

  • art. 27 MC

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

TS

  • art. 4 TS
  • art. 7 TS

Gerichtsentscheide

68