A- 15 42 /2 0 0 8 Co r t e I A-15 4 2 /2 00 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 1 0 Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Pascal Mollard, Markus Metz, cancelliere Manuel Borla. X._______ SA, ... patrocinata ..., ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore. Esazione posticipata di dazi doganali e d'imposta sull'importazione di fiori recisi. Pagi na 1 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
A- 15 42 /2 0 0 8 Fatti: A. La X._______ SA è una casa di spedizione attiva a livello internazionale che nel periodo dal 6 giugno 1999 al 30 maggio 2001 ha sdoganato, all'aliquota di contingente doganale (in seguito ACD), fiori recisi importati dalla società Y.______ AG (in seguito Y.). B. Con scritto del 27 febbraio 2003 la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (in seguito DCD) ha informato la X._____ SA che controlli effettuati dall'Ufficio federale dell'agricoltura hanno stabilito che la società destinataria non aveva, rispettivamente aveva superato, il contingente assegnatole e che quindi tali fiori avrebbero dovuto essere sdoganati all'aliquota fuori contingente doganale (in seguito AFCD). Nel medesimo scritto la DCD ha informato la X.___ SA di voler rivendicare presso quest'ultima il pagamento dell'importo di fr. 243'399.30 considerando la stessa responsabile solidale. Tale importo corrisponde alla differenza tra l'ADFC e l'ADC, inclusa l'imposta sull'importazione pari a fr. 5'478.69. C. In data 27 marzo 2003 la X._______ SA ha chiesto alla DCD i conteggi relativi all'asserito esaurimento dei contingenti nei periodi indicati, nonché un nuovo termine per esprimersi in merito. D. Il 15 maggio 2003 X._______ SA ha preso posizione sullo scritto del 27 febbraio 2003 della DCD, chiedendo di archiviare totalmente e definitivamente la procedura di esazione posticipata nei suoi confronti. E. In data 7 luglio 2003 la DCD ha emanato formale decisione di esazione posticipata di dazi doganali e di imposta sull'importazione, non percepiti a seguito dello sdoganamento della merce all'ADC, nei confronti di X._______ SA, per un importo pari a fr. 243'399.30. F. Con scritto del 31 luglio 2003 la X._______ SA ha presentato ricorso alla DGD postulando l'annullamento della decisione impugnata. Pagi na 2
A- 15 42 /2 0 0 8 G. La DGD, con decisione del 1° febbraio 2008, si è pronunciata in merito respingendo il ricorso. H. Con atto del 7 marzo 2008, che qui ci occupa, la X._______ SA (in seguito ricorrente) ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale amministrativo federale chiedendone l'annullamento. I. Con scritto del 30 maggio 2008 la DGD, con atto di risposta, ha preso posizione in merito al ricorso presentato dalla ricorrente proponen- done il rigetto. Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). 1.2Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). 1.3L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali e dell'imposta sull'importazione. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito. 1.4Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già pendente al momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), giusta l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è ancora sottoposto alla vecchia Legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; decisioni del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007 Pagi na 3
A- 15 42 /2 0 0 8 del 3 aprile 2008 consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 1.4). 1.5Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20). Giusta l'art. 112 cpv. 1 LIVA, fatto salvo l’articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d’esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. Ne consegue che le operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2010, ma dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2001 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA; RU 2000 1300), restano soggette all'vLIVA. Trattandosi di fatti e rapporti giuridici, sorti prima del 1° gennaio 2001, è l'Ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vOIVA; RU 1994 258) che è applicabile (cfr. art. 93 cpv. 1 e 94 cpv. 1 vLIVA). In casu trattandosi di imposte sull'importazione dovute su importazioni avvenute tra al 6 giugno 1999 e il 30 maggio 2001 tornano applicabili la vOIVA (art. 65 segg. vOIVA) rispettivamente la vLIVA (art. 72 segg. vLIVA). 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip"), l'autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure che non ap- paiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione Pagi na 4
A- 15 42 /2 0 0 8 e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (deci- sione del Tribunale amministrativo federale A-7933/2008 del 8 febbraio 2010; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, p. 21, cifra 1.55). Nella fattispecie in esame la ricorrente postula l'annullamento della decisione della DGD, sollevando censure formali quali la violazione dei principi costituzionali del diritto di essere sentito e della protezione della buona fede. Parimenti rileva un'errata applicazione delle norme in materia di as- soggettamento sostenendo che nei suoi confronti, quale spedizioniere, non siano dati i presupposti per una responsabilità solidale. Infine, a prescindere dalla fondatezza delle pretese, sostiene che le stesse siano prescritte. 3. Giusta l'art. 1 vLD chiunque varca la linea doganale svizzera o traspor- ta merci attraverso la stessa deve osservare le prescrizioni della legislazione doganale, segnatamente il pagamento dei dazi previsti dalla Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10). Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea do- ganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2 (art. 1 cpv. 1 LTD), i quali informano anche sul contingente tariffario (DTF 129 II 161 consid. 2.1). Per contingente doganale si intende una certa quantità di prodotto agricolo che può es- sere importata a una determinata aliquota di dazio. Tale regolamen- tazione, introdotta a seguito dell'Accordo del 15 aprile 1994 istituente l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20), permette di effettuare delle importazioni all'interno del contingente rispettivamente fuori contingente, sottomettendo queste ultime tuttavia a delle tariffe sostanzialmente più elevate aventi lo scopo volontario della dissuasione (DTF 129 II 160 consid. 2.1; DTF 128 II 34 consid. 2b). L'importazione di fiori recisi (cfr. voci di tariffa 0603.1031-0603.1069) è sottoposta all'obbligo del permesso di importazione in base alla legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), all'Or- dinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) e all'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente le impor- tazioni e l'esportazione di verdura, frutta fresche e prodotti della floricultura (OIEVFF; RS 916.121.10). In particolare le importazioni nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre necessitano di un permesso Pagi na 5
A- 15 42 /2 0 0 8 generale di importazione (in seguito PGI). Gli invii nell'ambito del contingente assegnato possono essere importati nei periodi definiti e fino al raggiungimento della quota concessa all'aliquota di contingente doganale. Se il contingente è esaurito gli invii devono essere importati all'aliquota fuori contingente doganale (decisioni del Tribunale am- ministrativo federale A-6021/2007 del 23 dicembre 2009; A-869/2007 del 26 novembre 2007, A-1674/2006 del 16 aprile 2007; decisione del Tribunale federale 2C_369/2007 del 3 aprile 2008). 4. Nel suo gravame, la ricorrente ha fatto valere dapprima un'eccezione di natura formale, segnatamente la violazione del diritto di essere sentito. Essa ritiene infatti che la decisione impugnata, come pure la decisione di prima istanza della DCD, siano prive di motivazione, in particolare rimprovera alla DGD di non aver preso posizione su importanti censure ricorsuali. 4.1Il diritto di essere sentito rappresenta una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione deve essere esaminata d'ufficio ed implica in principio l'annullamento della decisione impugnata indipen- dentemente dalle probabilità d'esito positivo del ricorso nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata; decisione del Tribunale amministrativo federale A-2013/2006 del 11 dicembre 2009 consid. 6; A-3849/2007 del 10 gennaio 2008 consid. 4). 4.2Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie costituzionali di procedura (MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungs- verfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2 a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungs- recht, 5 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II Pagi na 6
A- 15 42 /2 0 0 8 485 consid. 3, DTF 126 I 7 consid. 2b; DTAF 2008/14 consid. 6.2), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'ammi- nistrazione dei mezzi di prova essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza citata), come pure di ottenere una decisione motivata (decisione del Tribunale federale 1B_240/2009 del 24 settembre 2009). Secondo giurisprudenza assodata, una motivazione é reputata sufficiente allorquando l'autorità menziona almeno brevemente i motivi che l'hanno condotta e sui quali ne ha fondato la propria decisione, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata e attacarla con conoscenza di causa. In particolare l'autorità non ha l'obbligo di pronunciarsi su tutte le censure sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti principali e decisivi (decisione del Tribunale federale 1B_240/2009 del 24 settembre 2009; DTF 130 II 473 consid. 4.1). 4.3 4.3.1Va anzitutto sottolineato come la ricorrente non indichini quali siano le censure sollevate a cui, a suo dire, la decisione della DGD rispettivamente la decisione della DCD non rispondono, riferendosi ad esse solo in modo generico. Dalla lettura della decisione della DCD del 7 luglio 2003, la quale fa esplicitamente riferimento allo scritto del 27 febbraio 2003 della medesima autorità, si comprende in modo più che soddisfacente su quali considerazioni si è fondata la prima istanza per emanare la decisione di esazione posticipata. Medesimo discorso vale per la decisione della DGD del 1° febbraio 2008, e qui impugnata, nella misura in cui la stessa presenta in modo più che sufficiente i motivi che hanno condotto l'autorità di ricorso. 4.3.2Va inoltre rammendato che con scritto del 27 febbraio 2003 la DCD ha trasmesso alla qui ricorrente il conteggio delle importazioni che avrebbero dovuto avvenire all'AFCD. In data 11 aprile 2003, sempre la DCD ha trasmesso ulteriore documentazione segnatamente copie dei conteggi di sorpasso di contingente per gli anni 1999-2001, scritti iniviati a suo tempo alla ditta importatrice avverso i quali quest'ultima non ha mai preso posizione, né tantomeno ne ha mai contestato il contenuto. A seguito di questi invii il termine, fissato alla ricorrente, per esprimersi e far valere le proprie osservazioni fu prorogato al 15 maggio 2003. Nell'atto di ricorso la ricorrente contesta Pagi na 7
A- 15 42 /2 0 0 8 in maniera generale la documentazione pervenutale reclamando un preciso conteggio senza tuttavia sostanziare le proprie allegazioni e comprovare l'erroneità della documentazione inviatale dalla DCD. A fronte di quanto sopra l'agire della DCD rispettivamente della DGD ha rispettato il diritto di essere sentito della ricorrente, sia per quanto concerne la motivazione della decisione sia per quanto concerne la conscenza dell'incarto. Le adduzioni della ricorrente non possono dunque trovare conferma. 5. Tenuto conto delle censure sollevate occorre ora soffermarsi sull'asserita violazione del principio della buona fede da parte dell'istanza inferiore. Nel caso che qui ci riguarda la ricorrente adduce di aver agito conformemente alle istruzioni impartite dall'importatore, rispettivamente, alle disposizioni rilasciate dalla competente autorità, segnatamente con "Promemoria" della Divisione delle importazioni ed esportazioni (stato febbraio 1997) (in seguito Promemoria). Allo stesso modo sostiene di non essere stata avvisata né di problematiche inerenti il superamento del contingente, né di una possibile respon- sabilità solidale dello spedizioniere. Infine rileva di essere stata oggettivamente privata della possibilità di verificare anticipatamente ed autonomamente il rispetto del contingente, dovendo semplicemente attenersi alle indicazioni fornite dall'importatore. Sulla scorta di tali considerazioni la ricorrente adduce la propria buona fede atta a tutelarla di fronte alla richiesta degli importi litigiosi che qui ci riguardano. 5.1Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4). In generale, il principio di buona fede si applica allorquando l'am- ministrazione crea un'apparenza di diritto, a seguito della quale l'am- ministrato si determina adottando un comportamento che egli consi- dera conforme alla legge. In questo modo, secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, Pagi na 8
A- 15 42 /2 0 0 8 quand'anche esse risultassero errate e non conformi al diritto, a condi- zione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata (un'informazione generale o la distribuzione di note informative generali in materia di applicazione di una legislazione o ancora una pratica non sono sufficienti), (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indica- zione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (DTF 131 II 627 consid. 6.1 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3 e A-1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 6.1; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza). 5.2Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi vi entri in collisione (art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal suisse, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, pag. 28). 5.3 5.3.1Alla luce della giurisprudenza sopra citata le allegazioni della ricorrente non possono trovare conferma. Per quanto attiene la considerazione secondo la quale la ricorrente pretende di essersi affidata alle istruzioni impartite dalla ditta importatrice, lo scrivente Tribunale sottolinea che tali informazioni e istruzioni siano semplicemente degli accordi tra privati e non sono in alcun modo l'emanazione dell'autorità. 5.3.2Con una seconda censura relativa alle istruzioni conferite dall'autorità e contenute nel Promemoria, la qui ricorrente indica che responsabile, per il rispetto delle condizioni legate all'assegnazione Pagi na 9
A- 15 42 /2 0 0 8 della quota del contingente doganale quali la quantità e i termini di utilizzazione, sia il titolare del PGI ossia l'importatore e non lo spe- dizioniere. Va subito evidenziato che anche questa censura non può trovare conferma. Infatti la giurisprudenza si è già espressa chiaramente, indicando che anche lo spedizioniere, dichiarando all'aliquota di dazio ridotta la merce inviata, benché il contingente della ditta importatrice fosse esaurito, commette oggettivamente una contravvenzione doga- nale ed è obbligata al pagamento a posteriori dei tributi doganali non riscossi (cfr. 74 cifra 6 vLD e 12 cpv. 1 DPA) (decisione del Tribunale federale 2A.82/2005). Abbondanzialmente lo scrivente tribunale evidenzia che l'autorità non sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti della ricor- rente, come richiesto dalla giurisprudenza, ma siano invece delle ist- ruzioni impartite in maniera generale. 5.3.3Alla luce di quanto sopra esposto la ricorrente non è protetta dal principio della buona fede e le proprie allegazioni devono pertanto essere respinte. 6. La ricorrente ha inoltre sollevato quale censura l'applicazione errata da parte delle istanze inferiori della vLD e della vLIVA, sottolineando come esse non fondino la responsabilità solidale dello spedizioniere circa il pagamento di dazi doganali e d'imposta sull'importazione non percepiti. 6.1 6.1.1Conformemente all'art. 13 vLD, il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono soggette all'obbligo della denuncia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti (decisione del Tribunale amministrativo federale A- 1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.4). La giurisprudenza ha esteso la nozione di mandante indicando che è tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto, predispone l'importazione delle merci (decisioni del Tribunale federale 2A.82/2005 del 23 agosto 2005, 2A.220/2004 e 2A.199/2004 del 15 novembre Pag ina 10
A- 15 42 /2 0 0 8 2004). In generale la giurisprudenza ha ammesso che tali disposizioni devono essere interpretate in senso lato affinché tutte le persone econo- micamente interessate all'importazione della merce siano tenute al pa- gamento dei sudetti dazi (DTF 110 Ib 310 consid. 2b, DTF 107 Ib 199 consid. 6a-b, 89 I 545 consid. 4; decisione del Tribunale federale 2A.230/2006 del 9 ottobre 2006 consid. 6; fra le tante decisione del Tribunale amministrativo federale del A-7933/2008 del 8 febbraio 2010; A-1768/2006 del 21 ottobre 2009 consid. 2.1). Giusta l'art. 74 cifra 6 vLD chiunque froda il dazio o ne pregiudica la determinazione dichiarando inesattamente delle merci soggette a dazio commette una contravvenzione doganale, La giurisprudenza ha ammesso che anche lo spedizioniere che dichi- ara all'aliquota di dazio ridotta del contigente, sebbene esso fosse esaurito, commette oggettivamente un'infrazione doganale ai sensi dell'art. 74 cifra 6 vLD (decisione del Tribunale federale 2A.82/2005). In genere tutte le persone tenute al pagamento del dazio doganale rispondono solidalmente delle somme dovute e non riscosse anche se esse non hanno tratto personale profitto dall'infrazione (decisioni del Tribunale federale 2A.220/2004 e 2A.199/2004 del 15 novembre 2004). Giusta i combinati disposti degli artt. 74 cpv 6 e 80 vLD in caso di commissione di un'infrazione doganale torna applicabile il titolo secondo della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale am- ministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, la contribuzione non reclamata, così come gli interessi, vanno pagati successivamente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 al. 2 DPA precisa che obbligato al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, come pure quella obbligata al pagamento della tassa. 6.1.2Nel caso che qui ci riguarda la ricorrente, per sua stessa ammissione, ha svolto l'attività di spedizioniere (cfr. Ricorso ad 6), sdoganando i fiori recisi all'aliquota ACD, ovvero ad aliquota di dazio ridotta. Ciò, nonostante il contingente della società importatrice fosse esaurito e avrebbe dovuto essere applicata l'ADFC. In questo senso, come si evince dagli atti di causa, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha Pag ina 11
A- 15 42 /2 0 0 8 trasmesso regolarmente i conteggi di sorpasso di contingente senza peraltro mai ottenere una presa di posizione da parte della ditta importatrice. 6.1.3Alla luce di quanto sopra menzionato la ricorrente, ha dunque commesso oggettivamente una contravvenzione doganale giusta l'art. 74 cifra 6 vLD e in virtù dell'art. 12 cpv. 1 DPA é tenuta al pagamento a posteriori dei tributi doganali non riscossi. Per quanto attiene la censura sollevata, secondo la quale, non essendole imputabile alcuna colpa, non sarebbe debitrice dei sudetti importi, lo scrivente tribunale ricorda che la sua colpa non é necessaria, ma é sufficiente che l'indebito – a seguito del mancato pagamento della tassa – sia motivato in senso oggettivo da una corrispondente infrazione. Per questi motivi la tesi della ricorrente non può essere condivisa. 6.2Con riferimento alla propria responsabilità solidale in materia d'imposta sull'importazione la ricorrente censura la decisione della DGD adducendo che sulla base dell'art. 75 cpv. 2 vLIVA la responsabilità dello spedizioniere è soppressa. 6.2.1L'imposta sull'importazione è legata all'operazione che fa na- scere il credito doganale (decisione del Tribunale federale 2A.90/1999 del 26 febbraio 2001). Giusta l'art. 68 vOIVA e 75 cpv. 1 vLIVA sono tenute al pagamento dell'imposta sull'importazione tutte le persone soggette all'obbligo di pagare il dazio, segnatamente, come indicato al considerando 6.1 anche lo spedizioniere. 6.2.2Giusta gli artt. 80 cpv. 1 vOIVA e 88 cpv. 1 vLIVA, la DPA è applicabile in ambito di imposta sull'importazione. L'art. 12 DPA permette di procedere al recupero di dazi non percepiti a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione allorquando nessuna persona é punibile (cfr. per esempio già JEAN GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit pénal administratif in : Mémoires publiés par la Faculté de droit de l'Université de Genève 1975, vol. 46 p. 23 ss et p. 43/44; JEAN GAUTHIER, Les infractions fiscales soumises à la loi fédérale sur le droit pénal administratif in : RDAF 1999 II p. 56 ss). Tenuto al pagamento dell'importo è colui che era soggetto all'obbligo di pagamento del dazio – in casu, la ricorrente in virtù dei combinati disposti artt. 9 cpv. 1 e 13 cpv. 1 vLD, e 68 vOIVA e 75 cpv. 1 vLIVA – come pure ogni persona che ha fruito di un indebito profitto a Pag ina 12
A- 15 42 /2 0 0 8 seguito dell'infrazione commessa. Tale assoggettamento non dipende dall'esistenza di una colpa o, a maggior ragione, da un procedimento penale (DTF 110 Ib 310 consid. 2c, 106 Ib 221 consid. 2c; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht, VStrR, Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungs- strafrecht, Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, ch. 9 ad art. 12 DPA p. 37-38). Ne consegue, che l'assoggettato in modo oggettivo giusta le disposizioni della aLD, della vLIVA e della vOIVA sopramenzionate sono considerate ipso facto come aventi beneficiato di un indebito profitto ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA (DTF 107 Ib 201 consid. 6c; decisione del Tribunale federale 2A.82/2005 del 23 agosto 2005 consid. 3.1; decisioni del Tribunale amministrativo federale A- 2822/2007 del 27 novembre 2009 consid. 3.2; A-1768/2006 del 21 ottobre 2009 consid. 2.2.3; A-1751/2006 del 25 marzo 2009 consid. 4 con riferimenti). 6.2.3Nel caso che qui ci occupa, essendo stata commessa un'in- frazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, torna applicabile l'art. 12 DPA e non come pretende la ricorrente l'art. 75 cpv. 2 vLIVA. Abbondanzialmente si rileva inoltre che quest'ultima non ha sostan- ziato in alcuna maniera la propria allegazione, menzionando in ma- niera generale l'ottemperanza alle condizioni del sopracitato articolo. Alla luce di quanto sopra espresso e non sussistendo eccezioni alla sua responsabilità solidale, non possono essere condivise le alle- gazioni della ricorrente, la quale è dunque tenuta al pagamento del- l'imposta sull'importazione per l'importo di fr. 5'478.60. 6.3Quanto alle adduzioni secondo cui per equità sarebbe impro- ponibile una responsabilità solidale dello spedizioniere, in con- siderazione della propria modesta commissione, il presente tribunale sottolinea come egli non possa far altro che applicare la legge e la chiara giurisprudenza ad essa attinente, respingendo in questo modo le argomentazioni della ricorrente. Per quanto attiene il codono dei dazi litigiosi, questione sollevata dalla ricorrente nel quadro del ricorso ma non postulato nel petitum di causa, il presente tribunale rinvia la ricorrente all'art. 127 vLD in materia di condono del dazio rispettivamente alla giurisprudenza in quest'ambito (fra le tante, decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1766/2006 e A-55/2007 del 25 settembre 2008). Pag ina 13
A- 15 42 /2 0 0 8 7. Quanto alle contestazioni inerenti il sorpasso del contingente do- ganale, segnatamente la tabella annessa allo scritto del 27 febbraio 2003 nonchè l'assenza di un dettagliato conteggio in merito, si rileva come la ricorrente non abbia in alcun modo sostanziato e comprovato le proprie allegazioni; ne consegue che la propria tesi non può essere condivisa in questa sede. 8. La qui ricorrente adduce infine che, trattandosi di sdoganamenti eseguiti nel periodo dal giugno 1999 al maggio 2001, gli importi qui litigiosi sarebbero prescritti. Poggia la sua considerazione sull'applica- zione dell'art. 64 vLD secondo cui i dazi e le altre tasse si prescrivono in un anno dal giorno dell'accettazione formale della dichiarazione doganale. 8.1In via preliminare, lo scrivente tribunale ricorda che il Tribunale federale ha indicato che la prescrizione di un credito fiscale, nato sotto il vecchio diritto, debba essere esaminato d'ufficio alla luce delle regole del vecchio diritto. La prescrizione, nella misura in cui concerne direttamente l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (DTF 126 II 2 consid. 2a e riferimenti citati; RDAF 2003 II 498; cfr. parimenti il considerando 3 in materia di diritto applicabile). 8.2La vLD rispettivamente la vOIVA e la vLIVA regolano la prescrizione quando il credito non sia stato riscosso a norma degli articoli 64 e 126 vLD rispettivamente 72 cpv. 1 vOIVA e 79 cpv. 1 vLIVA. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale, de- terminante è invece il DPA. Secondo tale normativa (art. 12 cpv. 4 DPA), l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. Se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse, come nel caso in esame, il termine di prescrizione è di 5 anni (art. 11 cpv. 2 DPA). Per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione (art. 11 cpv. 3 DPA). 8.3In merito alla prescrizione, occorre inoltre rilevare che in data 1° ottobre 2002 rispettivamente 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore la revisione concernente l'art. 70 segg. del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0; RU 2002 2986) e la revisione della parte generale del CP del 13 dicembre 2002 (RU 2006 3459) che, Pag ina 14
A- 15 42 /2 0 0 8 benché non abbiano toccato direttamente il DPA, hanno avuto conseguenze anche per il diritto penale amministrativo. Nell'ambito della prima revisione menzionata, il legislatore ha infatti previsto una norma di trasformazione (art. 333 cpv. 5 lett. b-c nella versione del 22 marzo 2002; RU 2002, 2986), poi ripresa nell'ambito della revisione successiva (le lettere b e c nella versione del 22 marzo 2002 sono rimaste immutate anche se sono ora contenute nell'art. 333 cpv. 6 CP) in base alla quale, fatto salvo l'art. 11 cpv. 3 DPA, le norme sull'interru- zione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate, mentre i termini di prescrizione dell'azione penale per tutte le contravvenzioni superiori a un anno sono stati raddoppiati (MICHAEL BEUSCH, in: Martin Zweifel/Peter Athanas/Maja Bauer-Balmelli [curatori], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, parte II/3, Bundes- gesetz über die Stempelabgaben [StG], Basilea 2006, considerazioni introduttive ad art. 45-50, no. 54 segg.; JAN LANGLO, Prescription des infractions fiscales: le piège de l'article 333 alinéa 6 CP, Archiv für schweizerisches Abgaberecht [ASA] 75, pag. 433 segg.). Secondo questa norma, i termini generali di prescrizione contenuti nel DPA sono ora quindi di 4 anni e di 10 anni ritenuto che, se risulta essere più lungo di quello dei delitti della medesima legge (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), il termine di prescrizione valevole per le contravvenzioni dev'essere però ridotto in modo corrispondente (DTF 134 IV 328). 8.4In base all'art. 337 cpv. 1 CP (versione del 22 marzo 2002) quindi all'art. 389 cpv. 1 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, le disposizio- ni del CP sulla prescrizione dell'azione penale e della pena si applica- no, a condizione che siano più favorevoli, anche ai reati commessi ed alle pene pronunciate prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto (principio della lex mitior; art. 2 cpv. 2 CP; DTF 129 IV 49, consid. 5.1). Il Tribunale competente deve valutare quali norme siano nel singolo caso più favorevoli e quindi applicarle (DTF 134 IV 328, consid. 2; de- cisione del Tribunale federale 6S.352/2003 del 19 febbraio 2004, con- sid. 1.1; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1726/2006 del 28 gennaio 2008, consid. 3.2; A-1535/2007 del 26 settembre 2007, consid. 2.2; CHRISTOF RIEDO/OLIVER M. KUNZ, Jetlag oder Grundprobleme des neuen Verjährungsrechts, Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 2004, pag. 904 segg., 908; CHRISTOF RIEDO/MATTHIAS ZURBRÜGG, Der Jetlag dauert an oder neue Unwägbarkeiten im Recht der strafrechtlichen Verjährung, AJP 2009, pag. 372 segg.). Per far ciò, esso deve non da ultimo tener conto dei motivi d'interruzione previsti dal vecchio diritto ovvero, in mancanza di riferimenti specifici nel DPA, secondo quanto Pag ina 15
A- 15 42 /2 0 0 8 prescritto dall'art. 72 vCP, e dell'intervento di un'eventuale sospensio- ne dei termini giusta l'art. 11 cpv. 3 DPA, che concerne anche quelli di prescrizione assoluta (cfr. pubblicazione prevista della decisione del Tribunale amministrativo federale A-4542/2007 del 6 novembre 2009 consid. 4.4 con riferimenti ivi citati). 8.5Secondo il vecchio diritto, per quanto riguarda le infrazioni in esame la prescrizione relativa è di 5 anni mentre quella assoluta di 7,5 anni (art. 11 cpv. 2 DPA). In base al nuovo diritto, il termine unico di prescrizione è invece di 7 anni (art. 11 cpv. 2 DPA in relazione con l'art. 333 cpv. 6 CP let. b e con DTF 134 IV 328 che rinvia all'art. 97 cpv. 1 lett. c CP). In entrambi i casi per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d'opposizione, di recla- mo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge ammi- nistrativa (11 cpv. 3 DPA). Per determinare quale dei due ordini giuridici, rispettivamente norme, sia più conveniente per il ricorrente che, come visto, postula l'annullamento della decisione impugnata per intervenuta prescrizione, tali indicazioni non sono però sufficienti. Occorre in effetti stabilire a partire da quando questi termini abbiano cominciato a decorrere considerando inoltre una loro eventuale sospensione rispettivamente interruzione. 8.6Nella fattispecie che qui ci riguarda le importazioni oggetto della controversia sono state effettuate dal 6 giugno 1999 al 30 maggio 2001. Considerando il caso in esame secondo il vecchio diritto la prescri- zione di 7,5 anni non è acquisita (art. 11 cpv. 2 DPA). Infatti essa, il cui decorso per la prima importazione è iniziato il 7 giugno 1999, è stata interrotta almeno una prima volta il 27 febbraio 2003 e sospesa in seguito con il deposito del ricorso da parte della ricorrente in data 31 luglio 2003 (11 cpv. 3 DPA); a tale data la prescrizione non era ancora sopraggiunta. Ne discende evidentemente che la prescrizione non possa essere considerata intervenuta nemmeno per le successive importazioni. Parimenti la prescrizione non è intervenuta neanche considerando la fattispecie secondo il nuovo diritto ed il termine di prescrizione di 7 anni (artt. 11 cpv. 2 DPA, 333 cpv. 6 let. b e 97 cpv. 1 lett. c CP). Infatti anche in questo caso torna applicabile l'art. 11 cpv. 3 DPA relativo alla sospensione della prescrizione intervenuta nella fattispecie il 31 luglio Pag ina 16
A- 15 42 /2 0 0 8 2003 con il deposito del ricorso alla decisione della DCD. A fronte di quanto sopra la disposizione più favorevole risulta essere quello del nuovo diritto. Tuttavia, come dimostrato, anche in questo caso la prescrizione non è intervenuta. Ne consegue che le argo- mentazioni della ricorrente non possono essere condivise dal presente tribunale. 9. Riassumendo, le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte ri- velate inconsistenti. Il ricorso deve essere quindi respinto, con conseguente conferma dell'obbligo della ricorrente al pagamento di fr. 243'399.30 comprensivi di dazi doganali e d'imposta sull'impor- tazione. 10. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe- se processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 7'500.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compen- sato con l'anticipo da lei versato il 25 marzo 2008. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Pag ina 17
A- 15 42 /2 0 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 7'500.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono compensate con l'anticipo spese di fr. 7500.-. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (atto giudiziario) -autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Michael BeuschManuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 18