B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 04.02.2022 (2C_80/2022)
Corte I A-1533/2018
Sentenza del 21 dicembre 2021 Composizione
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Raphaël Gani, Alexander Misic, cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, ..., patrocinata dall'avv. ..., ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Assistenza amministrativa (CDI CH-RU).
A-1533/2018 Pagina 2 Fatti: A. Con scritto del 30 luglio 2014 il Federal Tax Service, Exchange of Informa- tion and Mutual Administrative Assistance Division russo (di seguito: auto- rità richiedente o FTS) ha presentato una domanda di assistenza ammini- strativa all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: autorità richiesta o AFC), aventi per oggetto la società B.(di seguito “B.”), attiva nella produzione di prodotti chimici nel campo dei fer- tilizzanti, per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013, nei confronti della quale è in corso un esame relativo alle imposte dovute in Russia (“we are currently conducting a tax audit of the Russian company B.”) per il periodo 2013. L’autorità richiedente ha illustrato che durante lo stesso, tra B. e la società svizzera C._______ (di seguito: C.) sarebbero avvenute delle operazioni di “transfer pricing”. C. sarebbe inoltre detenuta in ragione del 100% dalla società D._______ (di seguito: D.). L’FTS ha altresì indicato che B. sarebbe stata detenuta nell’anno 2000 da un’altra società sviz- zera, la A._______ SA (di seguito: A.) in ragione del 19,99% di azioni. Per determinare se A. fosse effettivamente legata ad D., l’autorità richiedente ha quindi chiesto chi fosse l’avente diritto economico dei conto bancari detenuti da quest’ultima presso la E. (di seguito: E.) di Zurigo, oltre che gli estratti conto degli stessi dal 2004 al 2014 (“Information about beneficiary owners of accounts by C., F._______ and A._______ SA in E._______ Zurich [...], state- ments of their accounts with payment purpose – dividends from 2004 to 2014”). B. Con scritto del 26 dicembre 2014 l’autorità richiedente ha formulato una seconda richiesta di informazioni indicando nuovamente in B._______ la società russa su cui erano in corso verifiche fiscali e nelle società C., D., F._______ (di seguito: F.) e A. le società svizzere richieste. In buona sostanza, l’autorità russa, dopo avere appreso dal sito internet di D., che la stessa avrebbe ottenuto nel 2014 dei crediti per complessivi 200 milioni CHF da istituti di credito svizzeri e al fine di dimostrare un’interconnessone tra B. e C._______ (“in order to prove the association B._______ and C.”) ha postulato copia dei contratti di credito tra gli istituti bancari svizzeri e D.. C. Conseguentemente al decreto di edizione del 26 febbraio 2015 dell’AFC,
A-1533/2018 Pagina 3 la E._______ ha informato quest’ultima, con scritto del giorno seguente 27 febbraio 2015, di non avere mai detenuto conti bancari aperti a nome di C., F. e A.. D. Con lettera del 10 aprile 2015 l’autorità richiedente ha presentato una nuova domanda di assistenza amministrativa all’AFC, avente ancora per oggetto le medesime entità giuridiche, ad eccezione di F., per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013. Più precisamente l’FTS ha postulato all’AFC la trasmissione di alcune informazioni, detenute presso la E., inerenti la società G. (di seguito: G.), con sede a Santa Lucia, che a suo dire avrebbe agito quale trustee per D.. E. Con scritto del 27 maggio 2015 l’AFC ha risposto alle domande del 30 lu- glio e 26 dicembre 2014, indicando che determinare l’avente diritto econo- mico di A._______ e ottenere gli estratti conto bancari presso E._______ dal 2004 al 2014 erano questioni che potevano rimanere inevase (“As con- sequence, the question 2 to 6 remain obsolete”, pag. 2 domanda 30 luglio 2014), come pure di non ravvisare in che modo informazioni relative ai con- tratti di credito tra D._______ e gli istituti di credito svizzeri potessero avere la rilevanza necessaria per chiarire la posizione di B._______ e C._______ (“Based on the request for administrative assistance, which intends to esta- blish the relationship between the Russian company B._______ and C., we unfortunatly cannot see the foreseeable relevance of infor- mation concerning a loan facility agreement between D. Holding AG and the above mentioned Swiss banks”). Inoltre, con riferimento alla domanda del 10 aprile 2015, l’AFC ha indicato di non intravvedere in che modo le informazioni relative a eventuali conti bancari in Svizzera detenuti da G., potessero essere rilevanti per l’applicazione della legisla- zione russa. Allo stesso modo l’AFC ha evidenziato come l’allegata e pre- sunta relazione tra A. e G._______ sia poco chiara (“Furthermore, the connection between the Swiss company A._______ SA and the com- pany G._______ remains unclear”). In proposito l’AFC ha chiesto chiarezza al riguardo. F. L’FTS ha quindi formulato una nuova domanda il 17 settembre 2015, con la quale ha chiesto segnatamente all’AFC in che modo:
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A-1533/2018 Pagina 5 H. Con scritto del 7 marzo 2016 l’interessata ha chiesto all’AFC di potere con- sultare la domanda dell’FTS e contestualmente ha chiesto di prorogare il termine per l’inoltro delle informazioni richieste. La richiesta è stata evasa dall’AFC con scritto del 16 marzo 2016 e i relativi allegati. I. Il 29 marzo 2016 A._______ ha risposto al decreto di edizione, indicando che:
A-1533/2018 Pagina 6 contrario, avrebbe emesso una decisione finale motivata. Con comunica- zione del 20 giugno 2016 l’interessata ha comunicato all’AFC di opporsi alla trasmissione delle citate informazioni, chiedendo al contempo l’ema- nazione di una decisione finale impugnabile. L. Con decisione finale del 13 febbraio 2018 l’AFC ha determinato di accor- dare all’autorità richiedente l’assistenza amministrativa invocata e di tra- smettere segnatamente le informazioni ottenute, così come meglio indicato dal punto dispositivo 2 lettera a e b: a) In which manner did A._______ own the share in B.in 2013? Please kindly provide information on any form of direct or indirect own- ership (including any form of split of economic and legal ownership). According to A. SA, the company was a shareholder of B.in the concerned time period, as it owned about 19.5% of the stock capital. A. SA appointed the company “G._______ limited” to hold the shares in their name, therefore A._______ SA was the real beneficial and legal owner of the shares. The shares were part of the company’s assets. b) Who is the beneficial owner of the A._______ SA? According to the tax administration of the Canton of Ticino, Mr. L._______ I._______ was the beneficial owner of A._______ SA in the concerned time period. M. Con ricorso del 12 marzo 2018 A._______ (di seguito: anche la ricorrente o l’insorgente) ha impugnato la decisione dell’AFC dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: anche il TAF o il Tribunale), chiedendo il suo annullamento, e il conseguente rifiuto della richiesta di assistenza amministrativa, protestate tasse spese e indennità di ripetibili. A sostegno delle proprie pretese egli ha censurato la violazione della Convenzione conclusa il 15 novembre 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Federa- zione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul red- dito e sul patrimonio (CDI CH-RU, RS.0.672.966.51). N. Con risposta del 7 maggio 2018, l’autorità inferiore ha chiesto di respingere il ricorso e di condannare l’insorgente al pagamento di spese e ripetibili. In
A-1533/2018 Pagina 7 buona sostanza l’AFC ha evidenziato l’adempimento delle condizioni poste dalla legge al fine di concedere l’assistenza amministrativa richiesta. O. Ulteriori considerazioni in fatto e in diritto saranno riprese in appresso qua- lora siano determinati per l’esito della causa.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della Legge federale del 17 giu- gno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), non adempiute nel caso in esame, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 di- cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; cfr. art. 31 LTAF), emanate dall’AFC (cfr. art. 33 lett. d LTAF in combinato con l’art. 19 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza ammini- strativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]). 1.2 La LAAF disciplina dal 1° febbraio 2013, l’esecuzione dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (art. 1 cpv. 1 lett. a LAAF). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (art. 1 cpv. 2 LAAF) 1.3 Conformemente ai dettami dei combinati disposti degli artt. 37 LTAF e 19 cpv. 5 LAAF, la presente procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale è regolata dalla PA, riservate disposizioni specifiche contenute nella LAAF. 1.4 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa venga qui annullata (art. 48 cpv. 1 PA e 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel ri- spetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, che fruisce di pieno potere cognitivo, possono essere invocati la violazione del diritto federale,
A-1533/2018 Pagina 8 compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, pag. 88 n. 2.149 segg.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal- tungsrecht, 7 a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.). 2.2 L’autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar- gomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e seg.]; sen- tenza del TAF A-1490/2020 del 18 novembre 2020 consid. 2.2; MOOR/POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, pag. 300 n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tutta- via limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a consta- tazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure invocate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg]; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 a
ed. 2013, cifra 1135). Secondo il principio di articolazione delle censure (“Rügeprinzip”) l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla consta- tazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in parti- colare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio inte- resse, comprende, in particolare, l’obbligo di produrre le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ri- tenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conse- guenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 con- sid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la decisione finale del 13 febbraio 2018 dell’AFC, con cui quest’ultima ha parzialmente accolto le domande di assistenza amministrativa in materia fiscale, del 26 dicembre 2014, 10 aprile e 17 settembre 2015, inoltrate dall’autorità richiedente russa, sulla base della CDI CH-RU. Dopo aver determinato la conformità delle predette domande di assistenza dal punto di vista formale (cfr. consid. 4) e aver
A-1533/2018 Pagina 9 rammentato i principi generali applicabili in materia di assistenza ammini- strativa internazionale (consid. 5), il presente Tribunale esaminerà le pun- tuali censure sollevate dal ricorrente (consid. 7, 8 e 9). 4. 4.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale tra la Svizzera e la Rus- sia è regolata dall’art. 25a CDI CH-RU e dalla cifra 7 del Protocollo della medesima Convenzione (di seguito: il Protocollo; pubblicato pure in RS 0.672.966.51). L’art. 25a CDI CH-RU e il Protocollo sono stati introdotti da- gli artt. VII e rispettivamente X del Protocollo del 24 settembre 2011 che emendava la CDI CH-RU (RO 2012 6647). Quest’ultimo è entrato in vigore il 9 novembre 2012. Ora, come già ricordato, l’art. 25a CDI CH-RU e la cifra 7 del Protocollo sono applicabili alle domande di assistenza depositate a far tempo dal 9 novembre 2012 e relative ai periodi fiscali dal 1°gennaio 2013 in avanti (cfr. sentenza del TAF A-7956/2016 dell’8 novembre 2017 consid. 3.1). Tali disposti legali trovano quindi applicazione nel caso in esame, nella misura in cui le richieste di assistenza russa risalgono al 30 luglio e 26 dicembre 2014, 10 aprile e 17 settembre 2015, e si riferiscono al periodo fiscale 1.1-31.12.2013.
4.2 Per quanto attiene i requisiti di forma, giusta il paragrafo 7 ad art. 25a lett. b del Protocollo, la domanda dell’autorità richiedente deve contenere: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda ; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste, e (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (cfr. tra le tante sentenze del TAF A-3764/2017 del 2 ottobre 2019 consid. 3.2, A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.2 e A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 2.2). 4.3 Da un suo esame preliminare le domande di assistenza amministrativa sopra indicate risultano adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, le stesse indicando in maniera sufficiente tutte le informa- zioni richieste dalla citata normativa. Va qui ricordato che per costante giu- risprudenza del tribunale federale, qualora le informazioni citate siano con- tenute, la richiesta è reputata adempiere, di principio, il requisito della rile- vanza verosimile (cfr. tra le tante DTF II 161 consid. 2.1.4; sentenza TAF A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.2).
A-1533/2018 Pagina 10 4.4 Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l’autorità inferiore può o meno dare seguito alle predette domande di assistenza, considerate le censure sollevate dalla ri- corrente. 5. 5.1 Ai sensi dell’art. 25a cpv. 1 CDI CH-RU le autorità degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno re- lativo alle imposte considerate dalla Convenzione (cfr. sentenza del TF 2C_893/2015 del 16 febbraio 2017 consid. 12.3; sentenze del TAF A-4977/2016 del 13 febbraio 2018 consid. 3.6.1 e A-2321/2017 del 20 di- cembre 2017 consid. 3.6.1 con riferimenti). Al contrario, le informazioni pre- sumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse dall’AFC (art. 17 al. 2 LAAF). Inoltre ai sensi del paragrafo 7 del Protocollo le parti hanno sta- bilito che lo Stato richiedente può domandare uno scambio di informazioni “solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna” (lett. a); allo stesso modo le parti hanno concor- dato che il riferimento a informazioni “verosimilmente pertinenti” ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (“fishing expedition”) o di do- mandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un deter- minato contribuente non è verosimile (lett. c). Orbene il requisito della “rilevanza verosimile” è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole pro- babilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell’inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. Ne consegue quindi che di principio lo Stato richie- sto non può respingere una domanda di assistenza amministrativa poiché sarebbe giunto ad una diversa conclusione. In altre parole, l’apprezza- mento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità; nello specifico la giurisprudenza ha evidenziato che quest’ultimo deve limitarsi a verificare l’esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3).
A-1533/2018 Pagina 11 5.2 Il requisito della rilevanza verosimile, chiave di volta del sistema dello scambio di informazioni (cfr. tra le tante sentenza del TF 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3; sentenza del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.3.1) – ha per scopo di assicurare uno scambio di informa- zioni il più ampio possibile. In questo contesto, i limiti posti allo Stato richie- dente sono il divieto della fishing expedition o il divieto di domandare infor- mazioni manifestamente improprie a fare progredire l’inchiesta fiscale o senza alcun rapporto con la stessa (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.2, sen- tenza del TF 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1). Una domanda di informazioni non costituisce una fishing expedition per il semplice fatto che essa non precisa il nome o l’indirizzo (o entrambi) del contribuente oggetto di un controllo o di inchiesta fiscale. L’identificazione del contri- buente deve ciononostante essere possibile con altre modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato richiedente (cfr. Commentario al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, ad art. 26 ch. 4.4 et 5.1 [di seguito: Commentario MC OCSE], anche DTF 143 II 136 consid. 6.1.2). 5.3 5.3.1 Giusta l’art. 4 cpv. 3 LAAF non è ammessa la trasmissione di infor- mazioni su persone che non sono persone interessate se queste informa- zioni non sono presumibilmente pertinenti per la valutazione della situa- zione fiscale della persona interessata o se gli interessi legittimi di persone che non sono persone interessate prevalgono sull’interesse della parte ri- chiedente alla trasmissione di informazioni. 5.3.2 Nello specifico allorquando vengono richieste informazioni inerenti persone non interessate giusta l’art. 3 lett. a LAAF, ma pure su terzi non interessati ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 LAAF, l’autorità procede a una ponde- razione di interessi (DTF 142 II 161 consid. 4.6.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019). Di regola, la giurisprudenza non ammette la trasmissione di nominativi di terzi non interessati a meno che ciò non sia “verosimilmente pertinente” con l’obbiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente, la trasmissione sia proporzionata, e un’anonimizzazione ren- derebbe priva di senso la domanda di assistenza amministrativa. In altre parole, il nome di terzi può essere trasmesso qualora esso sia per sua na- tura teso a chiarire la situazione fiscale del contribuente individuato (DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sen- tenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019). Qualora fosse il caso, tali terze persone devono essere tutelate: infatti a chiusura del procedimento, l’autorità richiesta segnala all’autorità richiedente le restrizioni inerenti
A-1533/2018 Pagina 12 all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della con- venzione applicabile (art. 20 cpv. 2 LAAF; DTF 142 II 161 consid. 4.6.1; DTF 146 I 172 consid. 7.1.3; cfr. consid. 5.6 qui di seguito). 5.3.3 Ferme queste premesse, l'interpretazione dell’art. 4 cpv. 3 LAAF deve essere effettuata in base al criterio e principio convenzionale della “verosimile pertinenza” (in casu art. 25a CDI CH-RU) (cfr. sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.3.3, A-4591/2018 del 3 marzo 2020 consid. 4.3.3). 5.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati [CV, RS 0.111]) trova applicazione, quale principio d’interpretazione e d’esecuzione dei trattati, nell’ambito dello scambio d’informazioni ai sensi delle Convenzioni di doppia imposi- zione (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.1.4 con rinvii; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii), come la CDI CH-RU. La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affidamento). Nel contesto dell’assistenza amministrativa in materia fi- scale, detta presunzione implica che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussi- stano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richie- dente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manife- sta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.4; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Nel caso contrario, il principio dell’affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovescia- mento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; 142 II 161 consid. 2.1.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii). In virtù del principio dell’affidamento, lo Stato richiesto è vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente con- futate (“sofort entkräftet”) in ragione di errori, lacune o contraddizioni mani- feste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.1.2 con rinvii; A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.1.4 con rinvii; A-2618/2019 del 30 luglio 2019 consid. 3.4; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii). In tale contesto, non si può esigere dallo Stato richiedente che, oltre a do- ver menzionare nella domanda la fattispecie rilevante, l’esposizione fornita
A-1533/2018 Pagina 13 sia priva di lacune o totalmente priva di contraddizioni. Ciò non sarebbe infatti compatibile con lo scopo dell’assistenza amministrativa, poiché pro- prio con le informazioni ed i documenti richiesti allo Stato richiesto, lo Stato richiedente cerca di chiarire i punti rimasti all’oscuro (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2). 5.5 La domanda di assistenza soggiace altresì al rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazioni abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere le informazioni ([tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.5; A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l’adempimento del principio della sus- sidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza am- ministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Con- venzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenza del TF 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell’8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.7; A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 2.7). 5.6 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le infor- mazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all’art. 25a par. 2 CDI CH-RU, ovvero nei confronti delle persone e dei com- portamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-5046/2018 del 22 maggio 2019 consid. 4 et 5, A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l’autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4; DTF 146 I 172 con- sid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l’espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 citata consid. 3.5, sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurispru- denza precisa e ricorda l’esistenza di diverse concezioni in ordine alla por- tata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all’AFC di informare espressamente l’autorità richie- dente in ordine alle restrizioni d’uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 citata ibid., sentenza del TF 2C_545/2019 citata ibid.).
A-1533/2018 Pagina 14 6. Stabiliti i principi applicabili, il Tribunale esamina la decisione qui impugnata in base alle censure sollevate. 7. 7.1 Con l’impugnativa in esame, l’insorgente ha censurato la violazione del principio di divieto di “fishing expedition” prescritto all’art. 7 lett. a LAAF, e quindi indirettamente del principio della verosimile rilevanza prescritto all’art. 25a CDI CH-RU e cifra 7 ad art. 25a del Protocollo. A suo dire l’autorità richiedente, attraverso passaggi ed accostamenti in- gannevoli avrebbe tentato di creare ad arte una presunta interconnessione tra la stessa e B._______, mentre al contrario essa sarebbe totalmente estranea alla società oggetto di inchiesta fiscale in Russia. Nel dettaglio l’insorgente evidenzia come dalle 4 domande/complementi di assistenza amministrativa (30 luglio e 26 dicembre 2014, nonché 10 aprile e 17 set- tembre 2015) emergerebbe inequivocabilmente che l’autorità richiedente sia alla ricerca indiscriminata di prove. In sunto l’AFC ha precisato, nella sua riposta al ricorso, che le domande formulate rispettano il tenore dei disposti citati rispettivamente di non con- siderare le domande come una ricerca indiscriminata di prove. In partico- lare l’autorità inferiore ha evidenziato segnatamente che: “le informazioni fornite [..] sono sufficientemente concrete”, che la domanda del 17 settem- bre 2015 non è contradditoria rispetto alle precedenti domande, e che in base al principio dell’affidamento essa deve “credere alle dichiarazioni e all’esposizione dei fatti dell’autorità russa”. 7.2 Come rammentato più sopra (consid. 5.1), il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell’inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. In altre parole, l’apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. sentenza TAF A-5366/2918 del 25 agosto 2021 consid. 7.2). Va rilevato infine che i procedimenti in materia di assistenza amministra- tiva, non statuiscono materialmente sull’oggetto della controversia (sen- tenze del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5 e A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1); compete infatti ad ogni Stato determinare
A-1533/2018 Pagina 15 il rispetto e l’applicazione corretta della propria legislazione (sentenze del TAF A-6589/2016 ibidem, A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020], A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3, A-6306/2015 del 15 mag- gio 2017 consid. 4.2.2.5 e A-5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.5.1). Conseguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere da- vanti alle istanze nazionali competenti (sentenze del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3 e A-4157/2016 ibidem con riferimenti). 7.3 Nel caso che ci riguarda è incontestabile che le domande precedenti a quella del 17 settembre 2015, come pure il loro contenuto possano fare sorgere qualche interrogativo; del resto è stata la stessa AFC ad avere po- stulato al FTS dei complementi esplicativi. Va però ricordato alla ricorrente che la trasmissione di informazioni è limitata e circoscritta ai quesiti di cui alla domanda del 17 settembre 2015. In particolare si veda la decisione (nuova correzione 23.11) dell’AFC (pag. 2), in cui la stessa ha indicato, espressamente, di riferirsi unicamente a tale domanda, con la conse- guenza che le domande precedenti avrebbero avuto quale unico fine il so- stegno ai considerandi e quesiti posti in quest’ultima. Ma anche se si volesse considerare l’affermazione dell’autorità richiedente nella domanda del 30 luglio 2014, per cui A._______ sarebbe estranea a D._______ (“with regard to A._______ SA (...) the FTS does not have any information concerning association with D._______ Holding AG”), occorre rammentare all’insorgente che, con domanda del 17 settembre 2015, l’FTS ha fornito maggiori informazioni, tra cui grafici esplicativi, in ordine alla struttura finanziaria, illustrando di ritenere come D._______ fosse il suo avente diritto economico. A dire dell’FTS, come già ricordato, le famiglie H._______ e I._______ avrebbero “realizzato” una struttura finanziaria volta ad evitare l’imposizione fiscale in Russia dell’utile conseguito da B., con contestuale trasferimento dello stesso in Svizzera, nella società elvetica C., detenuta da D.. Inoltre un membro della famiglia H. avrebbe gestito la M.A. Projects il cui direttore sarebbe N., pure direttore presso la ricorrente; per di più le due società avrebbero altresì il medesimo indirizzo postale. Ora, dagli atti di causa è poi emerso che non sarebbe D. l’avente diritto economico della ricorrente quanto un membro della famiglia I.. Ciononostante l’ipotesi che tale famiglia sia in qualche modo coinvolta nel modello e nella struttura finanziaria eretta tra B., C._______ e
A-1533/2018 Pagina 16 D._______ non può essere esclusa, con la conseguenza che le informa- zioni risultano essere di utilità nella corretta imposizione di B._______ per l’anno 2013. In questo contesto il Tribunale condivide le allegazioni dell’AFC secondo cui non sarebbe esigibile che l’autorità dello Stato richiedente esponga al- legazioni senza lacune e prive di contraddizioni, nella misura in cui lo scopo dell’assistenza amministrativa sarebbe proprio quello di ottenere informa- zioni e documenti situati nello Stato richiesto. È quindi evidente che le considerazioni dell’FTS, seppure solo parzial- mente corrette siano sufficienti per escludere la violazione del divieto della fishing expedition; conseguentemente i quesiti posti permettono senza om- bra di dubbio di delucidare alcuni aspetti (cfr. considerando precedente). 7.4 Ferme queste premesse, le informazioni richieste sono verosimilmente pertinenti con riferimento agli obbiettivi posti dallo Stato richiedente, ovvero determinare il substrato fiscale corretto di B._______ nel 2013. In tali cir- costanze il controllo del requisito di plausibilità si è rilevato possibile e il requisito della rilevanza verosimile è stato adempiuto, nonché il principio del divieto della fishing expedition è stato rispettato. Ciò detto la censura in ordine alla violazione dell’art. 7 lett. a LAAF deve essere respinta. 8. 8.1 L’insorgente lamenta inoltre la violazione del principio della buona fede, nella misura in cui le autorità russe fonderebbero la richiesta su elementi fattuali errati e ciò consapevolmente poiché già accertati precedentemente. In primo luogo, tutte le verifiche compiute avrebbero confermato che i prezzi di vendita praticati da B._______ sarebbero congrui e certamente non inferiori a quelli di mercato. In secondo luogo sarebbe pure errato l’as- sunto in base al quale D._______ sarebbe detentrice direttamente o indi- rettamente della quasi totalità delle azioni di B.. Paradossale, a mente dell’insorgente, come le stesse autorità russe la riconoscano essere estranea alla società D., e la coinvolgano nella struttura finanziaria al solo scopo di “acquisire informazioni del tutto prive di interesse per gli scopi fiscali che apparentemente vengono dichiarati, ma potenzialmente interessanti dal punto di vista commerciale ed aziendale per gli azionisti di minoranza [di B._______]”. In questo contesto l’AFC ha evidenziato come la ricorrente si sia limitata a riferire che le vicende legate alle società in discussione abbiano “occupato media ed autorità di vari Paesi”, ciò che però non permette di determinare e definire che i fatti esposti dall’autorità richiedente siano palesemente contradditori, lacunosi o erronei, ciò che
A-1533/2018 Pagina 17 avrebbe permesso di “confutare immediatamente l’esposizione dei fatti presentata dall’autorità richiedente”. 8.2 Per costante giurisprudenza, la buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affidamento) (cfr. quanto ram- mendato al consid. 5.4). Ciò implica che, in assenza di elementi concreti e accertati comprovanti il contrario, lo Stato richiesto deve partire dal presup- posto che le dichiarazioni dello Stato richiedente siano veritiere, sicché non vi è motivo di procedere ad ulteriori approfondimenti al riguardo. Dall’auto- rità richiedente non è atteso che la stessa produca i mezzi di prova a so- stegno della propria domanda, la stessa essendo unicamente tenuta a ren- dere verosimile lo scopo fiscale e i motivi per cui richiede determinate in- formazioni. 8.3 8.3.1 Nello specifico la ricorrente ha illustrato l’esistenza di un conflitto di potere di natura politico economico commerciale finalizzato all’assunzione del controllo di B.: il carattere abusivo di tali iniziative avrebbe oc- cupato “media e autorità di vari Paesi”, così come illustrato dal rapporto privato ..., da articoli di giornale e atti parlamentari, tra cui un intervento di un rappresentante in seno al congresso degli Stati Uniti d’America e un articolo su ... del 2016, in cui il caso B. verrebbe preso quale esempio di “corporate riding” attraverso l’uso improprio di autorità giudizia- rie ed amministrative. Le proprie allegazioni troverebbero inoltre conferma indiretta in decisioni di autorità giudiziarie che avrebbero negato all’autorità russa richiedente da una parte l’estradizione del già direttore di B._______ dal Regno Unito alla Russia (Tribunale di Londra) e dall’altra respinto una domanda rogatoriale concernente i “medesimi fatti oggetto della presente domanda di assistenza fiscale” (Ministero pubblico della Confederazione svizzera). Il Tribunale condivide invece le considerazioni dell’AFC la quale ha conte- stato le allegazioni dell’insorgente evidenziando come vi siano differenze significative: da una parte la natura della procedura di estradizione dove vigono principi sostanzialmente diversi da quelli applicabili nel campo dell’assistenza amministrativa e dall’altra la competenza giurisdizionale, in- glese la prima ed elvetica la seconda. Quanto al rapporto di ... il Tribunale evidenzia come lo stesso contenga sostanzialmente considerazioni e opi- nioni degli autori, la cui fondatezza e attendibilità non sono chiare, senza dimenticare che non è possibile escludere che esso sia privo di ogni in- flusso politico. In buona sostanza tale rapporto non riveste un grado di fon- datezza e attendibilità tale da sovvertire le considerazioni dell’FTS, alle
A-1533/2018 Pagina 18 quali l’AFC conferisce pieno affidamento. La medesima valutazione è per- tinente anche per gli articoli di stampa. Ciò detto, anche volendo considerare le allegazioni della ricorrente come corrette, il Tribunale non ritiene che le considerazioni alla base della do- manda del 17 settembre 2015 siano “immediatamente confutate in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste” come invece pretende l’insor- gente. Nulla agli atti lascia intravvedere il contrario. 8.3.2 Va detto inoltre che l’esistenza di lacune e allegazioni erronee nella fattispecie esposta dall’autorità richiedente – segnatamente prezzi di ven- dita praticati tra società della struttura finanziaria ad un prezzo inferiore al mercato – non sono sufficienti per ritenere automaticamente la stessa come non veritiera o priva di fondamento. Infatti la domanda di assistenza amministrativa, oltre che a chiarire un corretto assoggettamento fiscale, mira pure ad accertare la fattispecie ritenuta dall’autorità richiedente. Con- seguentemente, se a seguito dei documenti raccolti dall’autorità richiesta risultano degli errori o delle imprecisioni, ciò non autorizza detta autorità a non trasmettere le informazioni così raccolte, detti documenti essendo per l’appunto destinati a chiarire e verificare i fatti indicati dall’autorità richie- dente. 8.4 Ne discende pertanto che la censura relativa alla violazione del princi- pio della buona fede e dell’affidamento deve essere respinta. 9. Con l’impugnativa in esame l’insorgente lamenta pure la violazione del di- vieto di trasmettere informazioni di persone non interessate dalle domande giusta l’art. 4 cpv. 3 LAAF. È infatti intenzione dell’autorità inferiore informare lo stato richiedente in ordine al nominativo di due entità terze: ovvero G._______ (punto dispositivo numero 2 lettera a) (cfr. considerando 9.2; “in which manner did A._______ SA own the share in B.in 2013”?) e L. I._______ (punto dispositivo numero 2 lettera b) (conside- rando 9.3; who is the beneficial owner of A._______ SA”?). Ciò fa seguito alla richiesta dell’FTS tesa a chiarire le operazioni finanziarie eseguite nel 2013 tra B._______ e C., aventi, a suo dire, l’obbiettivo il trasferi- mento dei profitti dalla società russa alla società svizzera, entrambe con- trollate da D., in violazione delle disposizioni legali russe sul “tra- sfer pricing”. In questo contesto lo stato richiedente suppone inoltre che le famiglie H._______ e I._______ siano le “ultime” beneficiarie economiche
A-1533/2018 Pagina 19 della struttura finanziaria illustrata nelle domande e che D._______ sa- rebbe pure l’avente diritto economico di A., la quale avrebbe de- tenuto il 19.99% delle azioni di B.. 9.1 Ora, per quanto riguarda i principi in ordine alla trasmissione di nominativi di terze persone e i presupposti per darvi seguito, segnatamente l’adempi- mento del requisito della verosimile rilevanza, si richiama quanto esposto al consid. 5.3. 9.2 G._______ 9.2.1 Nello specifico l’insorgente ritiene che se oggetto della richiesta sia effettivamente indagare su un’attività di “trasfer pricing” tra B._______ e C./D., sarebbe semmai rilevante individuare se gli azio- nisti di queste ultime siano anche azionisti, per il periodo fiscale in oggetto, di B.. Del tutto indifferente ai fini fiscali sarebbe invece la posizione di altri azionisti di B. che nulla hanno a che fare con D.. Sempre secondo la ricorrente l’FTS sa perfettamente che A. non è riconducibile a D., ma crea ad arte apparenze per raccogliere informazioni su una società svizzera che legittimamente detiene da 20 anni un’importante quota azionaria in B.. Inoltre il genere delle informa- zioni richieste nella domanda iniziale e nei vari complementi appaiono solo strumentalmente legate alla tassazione 2013 di B._______ e tendono in- vece ad acquisire informazioni, anche temporalmente, ben più estese del periodo indicato, a dimostrazione che le finalità della richiesta sono ben diverse da quanto dichiarato. 9.2.2 Ora, la domanda di assistenza amministrativa del 17 settembre 2015 ben illustra la volontà dell’FTS di determinare la struttura societaria esi- stente, di cui si suppone facciano parte A._______ e B., determi- nando la quota di partecipazioni di quest’ultima da parte di diverse società svizzere. In particolare si veda lo schema allegato alla domanda del 17 settembre 2015 e le ipotesi secondo cui nel 1999: C., gestita da H., deteneva il 18.3% di B., ..., “gestita” da H., deteneva il 19.99% di B., F., gestita da H., dete- neva il 5.56% di B._______ e A., gestita da N., deteneva il 19.9% di B.. Con l’informazione richiesta, l’FTS sarebbe in grado di determinare una corretta tassazione russa (“if control or ownership of D. group/H._______ familiy with respect to B._______ is con- firmed, we will be able to apply a correct trasfer pricing method and adjust the taxable profit of B._______ in Russia”).
A-1533/2018 Pagina 20 9.2.3 Ciò detto, è fuor di dubbio che A., e in casu G. che ne deteneva le azioni, e B._______ siano parte di una struttura finanziaria complessa ed estesa, dove sono ipotizzabili interazioni societarie tra le stesse, senza tuttavia avere una visione societaria cristallina dei rapporti. Ciò detto appare quantomeno sufficientemente comprovato la necessità per l’FTS di ottenere risposta al quesito a). 9.3 I._______ 9.3.1 Nella ultima domanda di assistenza amministrativa l’autorità richie- dente ha parimenti richiesto il nominativo dell’avente diritto economico della ricorrente. Tale informazione sarebbe necessaria per comprovare la tesi secondo la quale le famiglie H._______ e I._______ avrebbero “realiz- zato” una struttura finanziaria volta ad evitare l’imposizione fiscale in Rus- sia dell’utile conseguito da B., con contestuale trasferimento dello stesso in Svizzera, nella società elvetica C., detenuta da D., la quale secondo la tesi dell’autorità russa sarebbe l’avente diritto economico della ricorrente. 9.3.2 Di diverso avviso l’insorgente secondo cui se l’oggetto dell’indagine sono le operazioni di “transfer pricing” fra B. e D._______ è escluso che la conoscenza del suo avente diritto economico, possa essere di una qualche di utilità o possa in qualche modo influenzare una tassa- zione in Russia di B., ritenuto come A. sia estranea ad D._______ rispettivamente ai suoi azionisti (famiglia H.), rispetti- vamente ad operazioni commerciali effettuate da quest’ultima. In proposito, nella domanda del 17 settembre 2015, mancherebbe qualsiasi spiegazione circa il motivo per il quale alle autorità russe dovrebbe interessare il nomi- nativo dell’avente diritto economico di una società svizzera che sanno non avere nulla a che fare con D. e che non ha avuto transazioni com- merciali con B.. 9.3.3 Orbene, dagli atti di causa è emerso che, contrariamente a quanto ipotizzato dall’FTS, l’avente diritto economico di A. non è D._______ bensì un membro della famiglia I._______ e meglio L._______ I.. Tale informazione, sebbene non corrobori la tesi sviluppata dall’autorità richiedente, risulta essere in ogni caso “verosimilmente rile- vante” considerato che permette all’autorità richiedente di fare luce sulla struttura finanziaria, abbandonando semmai determinate procedure di im- posizione fiscale interne, di sua sola competenza. D’altro canto l’informa- zione in merito all’avente diritto economico di A. potrebbe compro- vare o smentire un’altra ipotesi, sviluppata dall’autorità richiedente, ovvero
A-1533/2018 Pagina 21 che gli ultimi aventi diritti economico di B._______ sarebbero le famiglie H._______ e I.. 9.4 In questo contesto è opportuno inoltre rilevare che la recente giurispru- denza del Tribunale federale in punto al principio di specialità, ha conside- rato che le informazioni relative a terzi possono essere utilizzate unica- mente nei confronti delle persone oggetto di richiesta da parte dello Stato richiedente (cfr. sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7 “nur gegenüber denjenigen Personen, gegen welche sich das Amtshil- fegesuch ausdrücklich richtet”, rispettivamente “Deshalb darf der ersu- chende Staat die [...] übermittelten Informationen nicht gegenüber Perso- nen verwenden, die von seinem Ersuchen nicht betroffen waren” [DTF 147 II 13 consid. 3.5]). 9.5 Ferme queste premesse, non si può quindi contestare che i nominativi dei terzi (cfr. consid. 9.2 e 9.3) non possano essere di alcuna utilità all’au- torità richiedente per determinare con maggiore cognizione di causa il sub- strato fiscale di B. per il periodo in discussione (2013), in ragione segnatamente del ruolo di attori nella struttura societaria e delle possibili interazioni con la società nell’anno solare citato. In questo contesto, è bene rilevare come l’AFC può rifiutare unicamente le informazioni che appaiono con certezza assoluta non essere pertinenti al procedimento, ciò che però come visto non risulta essere il caso nella fattispecie in esame. In altre parole non spetta quindi all’autorità richiesta determinare nel dettaglio se tali informazioni / nominativi siano effettivamente utili nel quadro del proce- dimento nazionale russo teso a chiarire la situazione. In definitiva, la deci- sione impugnata non vìola il principio prescritto degli artt. 4 cpv. 3 LAAF e 25a CDI CH-RU relativo allo scambio di informazioni considerato che in concreto esse sono verosimilmente rilevanti. 9.6 Con riferimento a tali nominativi di terzi, di cui al punto dispositivo 2 lettera a) e b), il Tribunale ricorda all’autorità inferiore come essi siano tu- telati dal principio di specialità (cfr. consid. 5.6); ciò che impone all’AFC di informare l’autorità richiedente circa le restrizioni di utilizzo per gli stessi. 10. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata non presta dun- que il fianco a critica alcuna e merita quindi di essere confermata in questa sede con reiezione del gravame. 11. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
A-1533/2018 Pagina 22 procedura sono poste a carico della ricorrente, qui parte soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 5'000 franchi svizzeri (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese del medesimo importo versato dalla ricorrente il 22 marzo 2018. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla (nuova correzione 23.11) ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). 12. Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa in- ternazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. h della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF. RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a de- terminare il rispetto di tali condizioni.
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L’autorità inferiore deve informare l’autorità richiedente che le informazioni trasmesse e ottenute nel quadro dell’assistenza amministrativa richiesta possono essere utilizzate unicamente nel procedimento che riguarda la so- cietà B._______, conformemente all’art. 25a par. 2 CDI CH-RU. 3. Le spese processuali per CHF 5'000 sono a carico della ricorrente e sono compensate con l’anticipo spese versato da quest’ultima il 22 marzo 2018. 4. Non sono assegnate indennità per ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere: Annie Rochat Pauchard Manuel Borla
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Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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