Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1036/2025
Entscheidungsdatum
01.10.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte I A-1036/2025

S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 2 5 Composizione

Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Iris Widmer, cancelliera Sara Pifferi.

Parti

A._______,..., patrocinato dall’avv. Elisa Lurati, Studio Legale Lurati,..., ricorrente,

contro

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), Ambito direzionale Perseguimento penale, Taubenstrasse 16, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

ordine di prestare garanzia.

A-1036/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 29 gennaio 2021, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Ambito direzionale perseguimento penale, Antifrode doganale Sud (di seguito: UDSC), dietro segnalazione delle autorità di perseguimento penale tedesche (segnatamente dell’Antifrode doganale di Stoccarda, Unità criminalità organizzata e della Procura di Stoccarda), ha avviato nei confronti del signor A._______ un’inchiesta penale amministrativa per presunto contrabbando d’oro dall’Italia in Svizzera a destinazione – attraverso iI Principato deI Liechtenstein e I’Austria – della Germania. Detta inchiesta si è conclusa il 15 novembre 2024 con la stesura da parte dell’UDSC di un processo verbale finale a carico del signor A.. Nel medesimo, il signor A. è stato ritenuto alla testa di un’orga- nizzazione dedita all’acquisto sistematico in Italia di materia aurea (oro) in elusione delle vigenti norme in materia di commercio di oro e in materia fiscale. Nel periodo tra il 2016 e iI 2021, l’oro sarebbe stato importato ille- galmente in Svizzera, in omissione delle formalità doganali, tramite dei corrieri a bordo di veicoli muniti di ricettacoli nascosti, espressamente co- struiti a tal fine. Una volta introdotto illegalmente in Svizzera, l’oro sarebbe stato commercializzato in diversi modi, tramite degli intermediari al soldo di diverse società svizzere create appositamente, con contabilità fittizie e/o nascoste; il ricavato sarebbe stato rimpatriato in Italia, per alimentare le ulteriori acquisizioni di materia aurea in questo paese. Con l’organizzazio- ne e l’esecuzione del predetto contrabbando d’oro, per un quantitativo totale di 7'068,533 kg, con un valore commerciale di 278'484'452.60 fran- chi, iI signor A._______ avrebbe così sottratto all’UDSC ingenti tributi doganali, per un importo totale di 21'914'266.70 franchi (= 47'467.15 franchi [dazi doganali] + 21'866'798.85 franchi [IVA sull’importazione]), oltre accessori. Il signor A._______ è stato ritenuto colpevole di infrazioni alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.01), alla legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20), alla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0) e alla legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio di metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP, RS 941.31). A.b Con decisione sull’obbligo di pagamento del 19 dicembre 2024, l’UDSC ha poi imposto il signor A._______ al pagamento dei tributi doganali, nuovamente ricalcolati, pari a 25'433'491.25 franchi (= 89'250.65 franchi [dazi doganali] + 21'866'798.85 franchi [IVA

A-1036/2025 Pagina 3 sull’importazione] + 3'477'441.80 franchi [interessi di mora]). Tale decisione non è stata impugnata dal signor A.. A.c Con rinvio a giudizio del 7 gennaio 2025, inoltrato al Ministero pubblico del Canton Ticino per trasmissione al Tribunale penale cantonale, l’UDSC ha inoltre domandato la condanna del signor A. per truffa in materia di prestazioni e di tasse. A.d Con decisione del 14 gennaio 2025, l’UDSC ha poi ordinato al signor A._______ di prestare garanzia per la somma di 25'433'489 franchi, ordinando nel contempo il sequestro di valori e beni custoditi presso l’Antifrode doganale Sud e altri valori, sulla base degli artt. 76, 81 e 90 LD. B. B.a Avverso la predetta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) – per il tramite della sua patrocinatrice – ha inoltrato ricorso 18 febbraio 2025 (recte: 17 febbraio 2025, data del timbro postale) dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, esso postula: in via principale, l’accoglimento del suo ricorso e la riforma della decisione impugnata, secondo cui il ricorrente non deve prestare alcuna garanzia e i beni sequestrati vengono immediatamente disse- questrati a suo favore; in via subordinata: l’accoglimento del suo ricorso e l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio dell’incarto all’UDSC per nuovo giudizio. Nel contempo, esso postula la concessione dell’assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio. B.b Con ordinanza del 20 febbraio 2025, il Tribunale amministrativo fede- rale ha preso atto del suddetto ricorso e ha invitato il ricorrente a produrre il formulario « Domanda di gratuito patrocinio » e a volerlo rinviarlo al Tribunale unitamente ai relativi mezzi di prova. Nel contempo, il Tribunale ha invitato l’UDSC (di seguito: autorità inferiore) a produrre l’incarto e a pronunciarsi sulla domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio, nonché nel merito del ricorso. B.c Il 24 marzo 2025 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale amministrativo federale il formulario « Domanda di gratuito patrocinio », con un allegato. B.d Con risposta 21 marzo 2025, l’autorità inferiore ha prodotto l’incarto, pronunciandosi sia sulla domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio, che nel merito del ricorso. In sostanza ha postulato la reiezione del predetto ricorso, per quanto ammissibile, riconfermandosi nella propria decisione. Per quanto riguarda il trattamento da riservare alla

A-1036/2025 Pagina 4 richiesta di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio, l’autorità inferiore si è rimessa al prudente giudizio del Tribunale adito. C. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 170.021), emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, su riserva delle ecce- zioni di cui all’art. 32 LTAF, qui non date. In particolare, l’ordine di prestare garanzia (« Sicherstellungsverfügung ») ai sensi dell’art. 76 LD in combi- nato disposto con l’art. 81 LD e con gli artt. 208 segg. dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01) emanato dall’UDSC è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 50 LIVA; art. 116 cpv. 4 LD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 1.4). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. 1.2 La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale statuente è retta dalla PA, sempre che la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA; inoltre l’art. 116 cpv. 4 LD). La riserva dell’art. 3 lett. e PA concerne esclusivamente la procedura di imposizione doganale iniziale, ad esclusio- ne dei rimedi giuridici, tra i quali rientrano i rimedi interni all’Amministra- zione (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1836/2021 dell’11 aprile 2025 consid. 1.1 con rinvii; A-3783/2021 del 17 maggio 2023 consid. 1.2). 1.3 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma pre- viste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, destinatario della decisione impugnata (cfr. art. 48 cpv. 1 PA). 1.4 Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo (cfr. art. 81 cpv. 2 LD).

A-1036/2025 Pagina 5 1.5 In merito all’oggetto del litigio e all’ammissibilità delle censure ricor- suali, occorre precisare quanto segue. Oggetto del presente litigio è unica- mente costituito dalla decisione 14 gennaio 2025 dell’autorità inferiore, con cui è stato emanato nei confronti del ricorrente un « ordine di prestare garanzia » (« Sicherstellungsverfügung ») ai sensi dell’art. 76 LD in combi- nato disposto con l’art. 81 LD e con gli artt. 208 segg. OD. L’ordine di pre- stare garanzia è parificato a una sentenza giudiziaria a tenore dell’art. 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione sul fallimento (LEF, RS 281.1). Esso è reputato decreto di sequestro ai sensi dell’art. 274 LEF. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa (cfr. art. 81 cpv. 3 LD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 1.4 con rinvii). Di conseguenza, l’esecuzione della prestazione di garanzia e il conseguente sequestro di valori e beni nell’ordine di prestare garanzia qui impugnato (cfr. punto n. 3 del dispositivo della decisione impugnata) non costituiscono oggetto del presente litigio (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 1.4; A-3817/2021 del 23 agosto 2022 consid. 1.3). Eventuali censure su questi punti sfuggono all’esame del Tribunale amministrativo federale e sono pertanto inammissibili. 1.6 Su riserva di quanto precisato al consid. 1.5 del presente giudizio, il ricorso è ricevibile in ordine e va esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con- sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata- zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con- sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge- prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non

A-1036/2025 Pagina 6 appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; ANDRÉ MOSER et al., op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbli- go di portare le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. 3.1 Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare com- promesso, l’UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doga- nale (cfr. art. 76 cpv. 2 LD). Come mezzo coercitivo dell’amministrazione doganale, l’ordine di prestare garanzia ha lo scopo di trattenere con effetto immediato i beni patrimoniali al fine di sottoporli a un futuro pignoramento (cfr. messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 568; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.4.2). Esso è parificato ad una sentenza giudiziaria ex art. 80 LEF e a un decreto di sequestro ex art. 274 LEF (cfr. art. 81 cpv. 3 LD). L’ordine di prestare garanzia è sempre diretto contro il debitore doganale (cfr. art. 76 cpv. 3 LD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.4.2). 3.2 Secondo la giurisprudenza, il termine « credito doganale » ai sensi dell’art. 76 LD, comprende sia i dazi doganali e gli interessi, sia i tributi e gli interessi previsti da atti normativi della Confederazione non di natura doganale, come l’imposta sul valore aggiunto sull’importazione come pure le multe e le tasse, le spese processuali e di altro tipo (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.4.3; A-3817/2021 del 23 agosto 2022 consid. 3.1). 3.3 L’emissione di un ordine di garanzia ai sensi degli artt. 76 e 81 LD è in linea di principio soggetta alle medesime condizioni previste per I’applica- zione del pegno doganale ai sensi dell’art. 76 cpv. 2 LD e dell’art. 83 cpv. 1 LD (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5; A-3817/2021 deI 23 agosto 2022 consid. 3.4; A-1751/2018 deI 7 settembre

A-1036/2025 Pagina 7 2018 consid. 8.4.3). L’ordine di prestare garanzia può essere emesso, allorquando le tre seguenti condizioni risultano adempiute cumulativa- mente (cfr. DTAF 2017 III/2 considd. 3.3.2, 3.3.3.3 e 3.3.4.3; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5 con rinvii). 3.3.1 In primo luogo, deve essere possibile presumere con sufficiente probabilità, ossia nell’ambito di un esame prima facie, l’esistenza di un credito doganale. Questo esame preliminare e provvisorio si riferisce sia all’esistenza sia all’entità e all’importo del credito doganale. Non è necessario che iI credito doganale sia già stato stabilito in modo definitivo (cfr. art. 76 cpv. 2 LD in combinato disposto con l’art. 208 cpv. 1 lett. a OD; sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.1 con rinvii; A-3817/2021 del 23 agosto 2022 consid. 3.4.1). 3.3.2 In secondo luogo, la garanzia o iI sequestro possono essere effettuati solo se non viene prestata una garanzia o se iI pagamento del credito doganale appare compromesso e sussiste una certa urgenza di agire (cfr. art. 76 cpv. 2 LD). Secondo la prassi vigente, un rischio deve essere considerato tale, quando è reso credibile. La garanzia o il sequestro possono essere mantenuti finché il credito appare ancora a rischio (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.2 con rinvii; A-3817/2021 del 23 agosto 2022 consid. 3.4.2). Un pagamento può essere considerato compromesso ai sensi dell’art. 76 cpv. 3 LD, in particolare se iI debitore doganale è in mora con il pagamento (lett. a); oppure non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare daI registro di commercio svizzero (lett. b). L’elenco dei motivi di rischio non è esaustivo. Infine il pagamento del credito doganale appare particolarmente a rischio se non esiste alcun pegno doganale o se questo è insufficiente (cfr. art. 76 cpv. 3 LD in combinato disposto con l’art. 208 cpv. 2 OD; sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.2). 3.3.3 In terzo luogo, come ogni atto statale, l’emissione di un ordine di pre- stare garanzia o iI decreto di sequestro o iI suo mantenimento devono es- sere compatibili con iI principio di proporzionalità (cfr. DTAF 2017 II1/2 con- sid. 3.3.4.3). L’autorità non deve ricorrere a mezzi coercitivi più severi di quanto richiesto dalle circostanze. Ciò vale essenzialmente per I’importo della garanzia richiesta, che deve tenere conto del debito previsto (cfr. sen- tenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.3; A-2788/2018 deI 27 settembre 2018 consid. 3.2.4). In presenza di un ordine di prestare garanzia, l’autorità di ricorso deve solo verificare che l’importo della garan-

A-1036/2025 Pagina 8 zia non sia manifestamente eccessivo (cfr. sentenze del TF 2C_815/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.4.2; 2C_1057/2020 del 17 agosto 2021 consid. 3.1; DTAF 2017 III/2 consid. 3.4.1). Al riguardo, va osservato che, in applicazione dell’art. 190 della Costituzione federale della Confederazio- ne Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), le considerazioni di propor- zionalità non possono, secondo la prassi, essere determinanti per l’esito del giudizio se una norma, pur potendo apparire severa, è voluta dal legi- slatore federale (cfr. sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.5.3). 3.4 3.4.1 Gli ordini di prestare garanzia devono essere motivati, conformemen- te all’obbligo di motivazione derivante dal diritto di essere sentito, sancito a livello costituzionale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. al riguardo, tra le tante: DTF 142 I 135 consid. 2.1) e a livello procedurale dall’art. 35 cpv. 1 PA (cfr. consid. 1.2 del presente giudizio, circa la sua applicabilità). È sempre richiesto un confronto con la fattispecie concreta in esame. Considerazioni di carattere generale senza riferimento al caso concreto non sono suffi- cienti, così come non lo sono affermazioni stereotipate sulla situazione giu- ridica in generale o sulla correttezza di un’asserzione di fatto o di un’interpretazione giuridica (cfr. sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 lu- glio 2023 consid. 2.7.1; A-2373/2019 del 13 novembre 2020 consid. 3.2.1; ANDRÉ MOSER et al., op. cit., n. 3.106; KNEUBÜHLER/PEDRETTI, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 a ed. 2019, n. 9 ad art. 35 PA). 3.4.2 Giusta l’art. 81 cpv. 1 LD in combinato disposto con l’art. 209 lett. d OD, nell’ordine di prestare garanzia deve essere menzionato anche il moti- vo legale della garanzia. L’amministrazione deve indicare, oltre alla norma applicabile, le circostanze che l’hanno indotta a procedere al sequestro o alla garanzia. Il debitore doganale deve essere consapevole della portata dell’ordine di prestare garanzia e, se del caso, deve poterlo impugnare in piena coscienza di causa. Il fatto che l’operato dell’amministrazione doga- nale debba essere reso comprensibile all’interessato e anche all’eventuale autorità di ricorso è tanto più giustificato in quanto i ricorsi contro gli ordini di prestare garanzia, date le loro conseguenze potenzialmente incisive (esecuzione come decreto di sequestro, mancanza di effetto sospensivo del ricorso [art. 81 cpv. 2 LD]), devono essere trattati con la massima rapi- dità possibile (cfr. sentenza del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.7.2 con rinvii).

A-1036/2025 Pagina 9 3.4.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36 consid. 7). A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il po- tere d’esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 con- sid. 2.2; 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-3202/2022 del 18 luglio 2023 consid. 2.7.3; A-6685/2017 del 12 maggio 2021 consid. 3.1.2). 4. 4.1 In concreto, nel suo gravame, il ricorrente invoca in maniera generale l’errata applicazione del diritto, l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti, il ripetuto diniego del diritto di essere sentito e il divieto di arbitrio (cfr. ricorso 18 febbraio 2025, pag. 3). Nella misura in cui la procedura penale tendente ad accertare se e in che misura il ricorrente possa avere una responsabilità penale sarebbe ancora in corso, il ricorrente ritiene che sarebbe impossibile condannarlo dal punto di vista amministrativo senza prima attendere la decisione penale (cfr. ricorso 18 febbraio 2025, pag. 4). La decisione sarebbe inoltre carente dal punto di vista formale, in quanto indicherebbe unicamente il presunto importo finale dovuto dal ricorrente, senza specificare le relative basi di calcolo. L’autorità inferiore parlerebbe di un presunto contrabbando d’oro senza specificare i quantitativi precisi e come si è giunti all’importo totale di 25'933'489 franchi. Si tratterebbe di una grave violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. ricorso 18 febbraio 2025, pag. 4). 4.2 A tal proposito, il Tribunale rileva preliminarmente come da un esame degli atti dell’incarto risulti chiaramente che il credito fiscale, per il quale sono ordinate le garanzie, è già stata oggetto della decisione sull’obbligo di pagamento del 19 dicembre 2024 (cfr. incarto prodotto dall’autorità inferiore su chiavetta USB [di seguito: inc. USDC], dossier digitale, sotto dossier (...), atto n. 05.10.02). Secondo quanto precisato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 21 marzo 2025, pagg. 3 e 5), detta decisione non risulta a tutt’oggi essere stata impugnata dal ricorrente, sicché si deve ritenere che la stessa sia cresciuta in giudicato. Ne consegue che le censure relative alla determinazione, rispettivamente al calcolo e all’ammontare del credito fiscale posto a carico del ricorrente, sono qui

A-1036/2025 Pagina 10 inammissibili. Tali censure andavano infatti fatte valere nel contesto del ricorso contro la decisione sull’obbligo di pagamento e non nel contesto del ricorso contro l’ordine di prestare garanzia, fondato su quest’ultima. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva nondimeno come da un esame sommario della predetta decisione – di ben 148 pagine, di cui 60 pagine contenenti i fatti e i considerandi in diritto alla base della ripresa fiscale – risulti che l’autorità inferiore ha precisato dettagliatamente i motivi per cui ha ritenuto a carico del ricorrente un obbligo di pagamento per un importo totale di 25'433'491.25 franchi. Le tabelle riassuntive (ca 86 pagine), ivi allegate, dettagliano i quantitativi di oro per il quale si presume il contrabbando e gli importi ritenuti alla base della ripresa fiscale, precisando altresì gli atti su cui sono fondati i dati. In tale frangente, il ricorrente non può in buona fede contestare l’ordine di prestare garanzia, invocando censure relative al credito fiscale stesso. In presenza di una dettagliata decisione sull’obbligo di pagamento che stabili- sce il credito fiscale, per il quale sono qui richieste le garanzie, non li è di alcun soccorso nemmeno la censura relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito, al solo motivo che l’ordine di prestare garanzia non forni- rebbe le informazioni richieste dal ricorrente. Come detto, la motivazione alla base del credito fiscale è contenuta nella decisione sull’obbligo di pagamento ed è sufficientemente dettagliata. Ciò è sufficiente dal punto di vista delle esigenze in materia di motivazione della decisione impugnata (cfr. sentenza del TAF A-2186/2108 del 15 febbraio 2019 consid. 3.1.2; parimenti consid. 3.4 del presente giudizio). In tale contesto, non è dunque ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Detta censura va pertanto qui respinta. 4.3 A ciò va aggiunto che, poiché l’obbligo di pagamento sancito dall’art. 12 cpv. 2 DPA non dipende dall’esistenza di una colpa e, a fortiori, di un per- seguimento penale, ma basta che il vantaggio illecito procurato dalla man- cata percezione del tributo risulti da una lesione oggettiva della legislazione amministrativa federale (cfr. sentenza del TAF A-1836/2021 dell’11 aprile 2025 consid. 3.4.3 con rinvii), il Tribunale non è tenuto ad attendere l’esito della parallela procedura penale prima di statuire nella presente vertenza (cfr. sentenza del TF 2C_867/2018 del 6 novembre 2019 consid. 6.2 con rinvii). La censura del ricorrente al riguardo va pertanto respinta. 4.4 Ora, nello specifico, il ricorrente non contesta minimamente l’adempi- mento delle condizioni alla base dell’ordine di prestare garanzie. Cionono- stante, per completezza e chiarezza, il Tribunale rileva che le condizioni cumulative alla base dell’ordine di prestare garanzia risultano qui adem-

A-1036/2025 Pagina 11 piute (cfr. considd. 3.3, 3.3.1-3.3.3 del presente giudizio). Innanzitutto, co- me già rilevato (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), pacifica è l’esistenza del credito fiscale di 25'433'491.25 franchi per il quale sono richieste qui le garanzie, lo stesso essendo stato accertato con decisione sull’obbligo di pagamento del 19 dicembre 2024, non impugnata dal ricorrente. Pacifica è altresì la sussistenza di un rischio di compromissione del predetto credito fiscale, nella misura in cui il ricorrente non è domiciliato in Svizzera e il credito fiscale non è garantito da un pegno doganale. Peraltro, qualora i valori e i beni sequestrati al ricorrente in sede d’inchiesta dapprima dalla Polizia cantonale ed in seguito dagli inquirenti dell’autorità inferiore, per un ammontare – secondo quanto indicato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 21 marzo 2025, punto n. 5) – di ca 800'000 franchi, gli venissero restituiti, vi sarebbe il rischio che gli stessi vengano dirottati a breve ad altra destina- zione, diventando irreperibili. Infine, visto l’ammontare del credito fiscale di 25'433'491.25 franchi, il sequestro dei valori patrimoniali del ricorrente non appare come sproporzionato. In tali circostanze, l’ordine di prestare garan- zia va qui confermato. 5. Da ultimo occorre ancora statuire sulla richiesta di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio avanzata dal ricorrente (cfr. ricorso 18 febbraio 2025, pag. 4). 5.1 Giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese pro- cessuali. Giusta l’art. 65 cpv. 2 PA, se è necessario per tutelare i diritti di una parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa un avvocato. La concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio presuppone l’adempimento cumulativo di tutte le condizioni poste dall’art. 65 PA, sicché l’inadempimento di una sola di esse comporta il suo rigetto (cfr. sentenza del TAF A-466/2014 del 20 giugno 2014 consid. 3.1). 5.2 Ora, nel caso in esame, se la questione relativa all’indigenza del ricorrente può essere qui lasciata aperta, lo stesso non può essere fatto in relazione al tema delle possibilità di successo della causa. Come visto (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), le censure sollevate dal ricorrente sono per la maggior parte chiaramente inammissibili, nella misura in cui le stesse andavano fatte valere nell’ambito della procedura di ricorso contro la decisione sull’obbligo di pagamento. Non è poi ravvisabile alcuna

A-1036/2025 Pagina 12 violazione del suo diritto di essere sentito. La motivazione succinta contenuta nel suo ricorso non è tale da mettere in discussione il ben fondato dell’ordine di prestare garanzia. Oltre al fatto che la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio non è minimamente motivata, si aggiunge il fatto che vista la natura non complessa della presente causa (ordine di prestare garanzia) ci si può domandare se l’assistenza di un avvocato sia davvero necessaria. Ne consegue che, la domanda di assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio va qui respinta in toto. 6. In definitiva, alla luce dei considerandi che precedono, la decisione impugnata va confermata e il ricorso va respinto, per quanto ammissibile (cfr. considd. 1.5 e 4.2 del presente giudizio). In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno di principio poste a carico del ricorrente qui integral- mente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Cionondimeno, tenuto conto del suo stato d’indigenza, in via del tutto eccezionale, le spese processuali possono essere qui condonate totalmente (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF). Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione al ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

A-1036/2025 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, per quanto ammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del ricorrente è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi

A-1036/2025 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

A-1036/2025 Pagina 15 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. (...); atto giudiziario)

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