Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
9C_636/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_636/2025, CH_BGer_009
Entscheidungsdatum
04.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_636/2025

Sentenza del 4 dicembre 2025

III Corte di diritto pubblico

Composizione Giudice federale Moser-Szeless, Presidente, Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Atupri Assicurazione della salute SA, Laupenstrasse 18, 3008 Berna, opponente.

Oggetto Assicurazione contro le malattie (restituzione del termine di ricorso; presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2025 (36.2025.13).

Fatti:

A.

A., nata nel 1940, è affiliata presso Atupri Assicurazione della salute SA (di seguito: Atupri) per l'assicurazione obbligatoria secondo la LAMal. Non ottenendo il pagamento del premio di maggio 2024, ridotto a seguito dell'ottenimento del sussidio cantonale, Atupri ha sollecitato e diffidato più volte la sua assicurata a versarle quanto dovuto - con l'aggiunta delle spese di sollecito e di pratica - e, successivamente, ha avviato una procedura esecutiva che è sfociata nel precetto esecutivo n. xxx a cui l'escussa si è opposta. Con decisione su opposizione del 21 febbraio 2025, a conferma della sua precedente pronuncia del 13 novembre 2024, Atupri ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo per il debito relativo al premio LAMal del maggio 2024 (oltre interessi al 5%), per le spese di sollecito, come pure per quelle di pratica, e ha altresì riconosciuto il debito di A. per le spese esecutive.

B.

Il 24 marzo 2025A.________ inoltra un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione. Con sentenza del 19 maggio 2025 (incarto n. 36.2025.13), l'autorità giudiziaria cantonale ha parzialmente accolto il gravame di A., nel senso di ridurre le spese di richiamo e, per il resto, ha confermato la decisione su opposizione di Atupri e condannato l'assicurata a pagarle fr. 279.55 per il premio LAMal del maggio 2024 (oltre interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024), a cui vanno aggiunti fr. 30.- di spese di richiamo e fr. 50.- di spese di elaborazione. L'opposizione di A. al precetto esecutivo n. xxx emesso il 25 settembre 2024 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano è stata rigettata in via definitiva limitatamente a tale importo.

C.

Con scritto del 30 ottobre 2025 (timbro postale), A.________ domanda al Tribunale federale la restituzione del termine per presentare un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza cantonale del 19 maggio 2025, allegando il certificato medico del 9 ottobre 2025 del dott. B., medico generico membro FMH. Con decreto del 4 novembre 2025, la Presidente della III Corte di diritto pubblico ha informato A. sui presupposti legali per domandare la restituzione del termine di ricorso nel senso dell'art. 50 cpv. 1 LTF, dandole tempo fino al 17 novembre 2025 per determinarsi, con la comminatoria che in mancanza di ciò non sarebbe stato aperto alcun incarto. L'11 novembre 2025 (timbro postale) A.________ ha trasmesso al Tribunale federale un suo scritto denominato "Ricorso di diritto pubblico e civile".

Diritto:

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità delle domande, rispettivamente dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 151 IV 98 consid. 1).

2.1. L'art. 100 cpv. 1 LTF prevede che il ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Conformemente all'art. 47 cpv. 1 LTF, i termini stabiliti dalla legge, come quello di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF), fatta eccezione per la domanda di restituzione dei termini nel senso dell'art. 50 cpv. 1 LTF.

2.2. L'art. 50 cpv. 1 LTF prevede che, se per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. La restituzione del termine è quindi subordinata alla condizione che non possa essere formulata alcuna censura nei confronti della parte o del proprio patrocinatore (DTF 149 IV 97 consid. 2.1 con riferimenti). Una malattia improvvisa di una certa gravità che impedisce alla persona interessata di agire o di prendere in tempo le disposizioni necessarie può giustificare una restituzione del termine. Solo una malattia che insorge alla fine del termine di ricorso e che impedisce all'interessato di difendere personalmente i propri interessi o di ricorrere tempestivamente ai servizi di un terzo costituisce un impedimento di questo tipo (sentenza 7B_552/2025 del 25 giugno 2025 consid. 2.2 con molteplici riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Una domanda di restituzione di un termine deve inoltre soddisfare i requisiti di motivazione, in applicazione per analogia dell'art. 42 cpv. 2 LTF ed essere corredata, se necessario, di eventuali mezzi di prova che attestino l'impedimento (sentenza 2C_72/2025 del 25 aprile 2025 consid. 3.3 con riferimenti).

3.1. Nel caso in rassegna, il termine per l'inoltro di un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2025 in materia di assicurazione sociale contro le malattie è giunto a scadenza il 20 giugno 2025 (art. 100 cpv. 1 LTF). Nessuno ricorso di diritto pubblico è stato intentato da A.________.

3.2. Nello scritto del 30 ottobre 2025, con cui A.________ ha chiesto al Tribunale federale la restituzione del termine nel senso dell'art. 50 LTF per potere presentare un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza cantonale del 19 maggio 2025, ella ha allegato il certificato medico del 9 ottobre 2025 del dott. B.________ in cui egli afferma "Con il presente si certifica che la paziente a margine per gravi motivi di salute chiede la restituzione dei termini". Come visto in precedenza alla lett. C, a ricezione dello stesso, questo Tribunale ha ragguagliato l'istante sui presupposti necessari affinché la domanda di restituzione del termine di ricorso in caso di malattia sia ammissibile, segnatamente che vi sia un impedimento fisico, mentale o psichico che renda impossibile agire personalmente nel termine legale, rispettivamente che renda impossibile incaricare un terzo di compiere al suo posto l'atto necessario, come pure che anche l'atto omesso debba essere compiuto nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

3.3. Con lo scritto aggiuntivo dell'11 novembre 2025 (timbro postale) denominato "Ricorso di diritto pubblico e civile", la ricorrente rimane silente sui motivi d'ordine valetudinari che l'avrebbero impedita a inoltrare personalmente il ricorso nel termine legale del 20 giugno 2025, rispettivamente a rivolgersi a un patrocinatore, come pure nessun riferimento temporale del presunto impedimento è stato apportato, nel senso che non è stato precisato né quando sarebbe cominciato né quando sarebbe finito. Detto altrimenti, la ricorrente non tenta di dimostrare una malattia improvvisa che le avrebbe impedito di prendere tempestivamente le misure necessarie per presentare un ricorso motivato al Tribunale federale o di avvalersi dei servizi di un terzo nel termine legale del 20 giugno 2025.

3.4. Non essendo sufficientemente motivata (si evidenzia altresì che le esigenze di motivazione valgono anche per chi ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato; cfr. sentenza 6B_557/2025 del 9 luglio 2025 consid. 4.2 con riferimenti), la domanda di restituzione del termine è di conseguenza inammissibile. Ne discende pertanto che il ricorso trasmesso l'11 novembre 2025 è tardivo e dunque manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, senza che sia necessario chinarsi anche sull'ammissibilità del ricorso nel senso dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, segnatamente in considerazione delle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF riferite all'atto ricorsuale medesimo della ricorrente.

3.5. Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

La domanda di restituzione del termine è inammissibile.

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 4 dicembre 2025

In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Zitate

Gesetze

6

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 50 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

5