Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
9C_323/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_323/2025, CH_BGer_009
Entscheidungsdatum
10.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_323/2025

Sentenza del 10 settembre 2025

III Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, Stadelmann, Parrino, Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Yari Robbiani, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione MOBIL, Wölflistrasse 5, 3006 Berna, opponente.

Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (obbligo contributivo; vincolo al diritto fiscale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 aprile 2025 (30.2025.1).

Fatti:

A.

A.a. La Cassa di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) ha stabilito i contributi personali di A.________ quale indipendente - solo per il prelievo degli assegni familiari - in fr. 1'376.10 per il 2019 (decisione su opposizione del 12 ottobre 2023) e in fr. 874.50 per il 2020 (decisione su opposizione del 27 luglio 2023), in considerazione del reddito da locazione dell'immobile di sua proprietà sito sul mappale n. xxx di U.________, giudicato aziendale dall'autorità fiscale.

Con sentenza del 5 marzo 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, dopo aver congiunto le cause (incarti n. 30.2023.14 e 30.2023.17), ha respinto i due gravami di A.________ contro le predette decisioni amministrative. Con sentenza del 16 settembre 2024 (incarto n. 30.2024.7), il Tribunale cantonale ha altresì respinto la domanda di revisione della sua sentenza del 5 marzo 2024 introdotta da A.. Con due sentenze del 30 gennaio 2025 (incarti 9C_215/2024 per i contributi per gli assegni familiari e 9C_604/2024 per l'istanza di revisione della sentenza cantonale del 5 marzo 2024), il Tribunale federale ha respinto i due ricorsi in materia di diritto pubblico inoltrati da A. contro le due sentenze cantonali.

A.b. Con decisioni del 7 settembre 2022, del 9 dicembre 2022 e del 19 maggio 2023, confermate da un'unica decisione su opposizione del 12 novembre 2024, la Cassa di compensazione AK/CC Mobil, Berna (di seguito: AK/CC Mobil) ha fissato a A.________ i contributi personali AVS/AI/IPG per indipendenti per il 2019 (fr. 13'690.80 oltre interessi di mora), per il 2020 (fr. 8'103.60 oltre interessi di mora) e per il 2021 (fr. 12'571.80 oltre interessi di mora).

B.

A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 7 gennaio 2025 il quale, con sentenza del 28 aprile 2025, ha respinto il gravame e confermato la decisione su opposizione del 12 novembre 2024.

C.

A.________ inoltra il 2 giugno 2025 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede di accogliere il gravame, annullare la sentenza del Tribunale cantonale e, in via principale, che non vi sia il prelevamento dei contributi AVS/AI/IPG sugli affitti provenienti dall'immobile sito sul mappale xxx di U.________ per gli anni 2019, 2020 e 2021, mentre in via subordinata domanda che il Tribunale cantonale esperisca le prove presentate con la replica del 3 marzo 2025.

Diritto:

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se sono stati effettuati in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.1. Oggetto del contendere è l'obbligo contributivo AVS/AI/IPG di A.________ per gli anni 2019, 2020 e 2021, segnatamente il calcolo dei contributi riferiti al reddito da attività indipendente. Considerate le censure del ricorrente è litigioso il prelievo dei contributi AVS/AI/IPG sul reddito relativo alla locazione dell'immobile n. xxx di U.________, di cui l'insorgente critica la natura aziendale.

2.2. Nell'ambito della revisione «AVS 21», la LAVS è stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2024 (modifica del 17 dicembre 2021, RU 2023 92; FF 2019 5179). Tuttavia, da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1). Nel caso in rassegna, il diritto applicabile rimane quello in vigore fino al 31 dicembre 2023, poiché la decisione amministrativa contestata riguarda i contributi AVS/AI/IPG per gli anni 2019, 2020 e 2021.

2.3. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando le norme sulla fissazione e sulla determinazione dei contributi AVS per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (art. 4 cpv. 1 e 8 segg. LAVS, art. 17 segg. OAVS, segnatamente art. 22 segg. OAVS), con particolare attenzione alla questione del reddito locativo derivante da immobili della sostanza commerciale e della sostanza privata (DTF 140 V 241), come pure alle disposizioni sulla delimitazione delle competenze tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (art. 23 OAVS). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

Il ricorrente censura la qualifica aziendale conferita all'immobile di sua proprietà sito sul fondo n. xxx di U.________ e il correlato obbligo contributivo AVS/AI/IPG per il reddito percepito dalla sua locazione per gli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorità giudiziaria precedente avrebbe a suo dire operato un accertamento arbitrario dei fatti, omettendo altresì di acquisire le prove richieste con la replica del 3 marzo 2025. Infine, l'insorgente sostiene che la Corte cantonale si sarebbe sostituita all'autorità fiscale e avrebbe applicato a torto il diritto tributario.

La qualifica dell'obbligo contributivo in materia AVS dell'attività è una questione di diritto esaminabile liberamente (art. 95 lett. a LTF in relazione con l'art. 106 cpv. 1 LTF). Per contro, gli elementi concreti della fattispecie, che conducono a queste conclusioni, sono questioni di fatto, da esaminare nei limiti indicati al consid. 1 (DTF 144 V 111 consid. 3).

Dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente emerge che l'immobile, sito sulla particella xxx di U.________ di proprietà del ricorrente, negli anni dal 2019 al 2021 è di natura aziendale. Di conseguenza le corrispondenti pigioni riscosse sullo stesso sono da considerare quale reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, per il quale vi è l'obbligo di prelievo dei contributi AVS/AI/IPG. Quanto accertato e deciso dal Tribunale cantonale merita conferma per i motivi che seguono.

5.1. Il Tribunale cantonale si è sostanzialmente fondato sui dati relativi alle tassazioni cresciute in giudicato per gli anni dal 2019 al 2021, rispettivamente sui chiarimenti apportati dalle autorità amministrative e fiscali consultate, come pure su quanto accertato e concluso nelle precedenti procedure (n. 30.2023.14 e 30.2023.17) sfociate nelle sentenze 9C_215/2024 e 9C_604/2024 del Tribunale federale del 30 gennaio 2025 (cfr. A.a) concernenti la questione dei contributi sociali per gli assegni familiari per gli anni 2019 e 2020. In quell'occasione il Tribunale federale ha concluso per la conferma degli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente secondo cui l'immobile sito sulla particella xxx di U.________ di proprietà del ricorrente rientrava, almeno dal 2003, nella sua sostanza commerciale (sul tema degli immobili nella loro qualità di patrimonio privato o aziendale, cfr. sentenza 9C_537/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 2.2 e 2.3 con riferimenti), come pure che non era nemmeno stata apportata la prova del passaggio dell'immobile dalla sostanza commerciale a quella privata (sentenza 9C_215/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 5.2 e 5.4).

5.2. Le conclusioni relative alla qualifica aziendale dell'immobile, tratte nella procedura per i contributi sugli assegni familiari, possono essere fatte proprie dal Tribunale federale nella presente vertenza, come del resto già decretato dal Tribunale cantonale nella sentenza ora impugnata. La circostanza che, da un punto di vista temporale in quelle procedure il periodo di riferimento era solo il 2019 e il 2020, non muta nulla, in quanto nella procedura in esame anche l'anno 2021 va considerato, e il ricorrente non ha dimostrato l'eventuale passaggio della sostanza commerciale alla privata nel 2021. Non giova al ricorrente riferirsi alla decisione di tassazione (IFC e IC) per l'anno 2022, in quanto oggetto della presente vertenza sono gli anni dal 2019 al 2021. Nemmeno sorregge l'insorgente i ndicare in modo appellatorio e dunque già di per sé inammissibile (sulla natura appellatoria delle censure cfr. DTF 148 I 204 consid. 1.5) che a suo dire l'immobile sarebbe sempre appartenuto alla sostanza privata, indicando i documenti fiscali-successori risalenti al 1991, rispettivamente riferendosi alla dichiarazione del 25 febbraio 2025 del notaio avv. B.. Il Tribunale cantonale ha già accertato che almeno dal 2003 l'immobile era stato attribuito alla sostanza aziendale e quindi quanto dichiarato il 25 febbraio 2025 dal notaio che si era occupato della successione del defunto padre A. senior in una fase precedente non è determinante per la questione da risolvere in questa procedura. Era semmai la prova del passaggio da aziendale a privato dopo il 2003 che era da apportare dal ricorrente. In effetti, come già evidenziato dal Tribunale cantonale con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 V 241 consid. 4.2), se un bene appartiene alla sostanza commerciale, spetta al contribuente comunicare all'autorità di tassazione il preteso passaggio da aziendale a privato. Tale non è stato il caso nella vertenza in esame. Il ricorrente disattende la regolamentazione relativa all'onere della prova del passaggio dalla sostanza aziendale a quella privata che spetta al contribuente e non dell'autorità fiscale (cfr. anche sentenza 9C_171/2023 del 7 giugno 2024 consid. 5.2).

5.3. Decisivo per il caso in esame è che il Tribunale cantonale ha altresì accertato che le decisioni di tassazione dell'imposta federale diretta per il 2019, 2020 e 2021 che hanno ritenuto aziendale l'immobile in questione, sono passate in giudicato e che sulla base delle indicazioni ricevute dall'autorità fiscale (la trasmissione dei dati fiscali alla AK/CC Mobil era avvenuta elettronicamente il 6 settembre 2022, il 29 novembre 2022 e il 5 marzo 2023), la AK/CC Mobil ha poi proceduto alle tre distinte decisioni sui contributi per gli anni 2019, 2020 e 2021. La critica apodittica del ricorrente secondo cui la Corte cantonale si sarebbe sostituita all'autorità fiscale non trova alcun riscontro negli accertamenti effettuati e non merita accoglimento.

5.4. Il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare il carattere vincolante delle comunicazioni fiscali, nel senso che i dati forniti dalle autorità fiscali che hanno effetti di diritto fiscale sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell'AVS per quanto riguarda l'esistenza di un reddito da attività lucrativa e, in caso affermativo, se si tratta di un'attività lucrativa indipendente o dipendente (sul tema cfr. DTF 147 V 114 consid. 3.4.2 con riferimenti, come pure l'art. 23 cpv. 3 OAVS). Le autorità dell'AVS devono svolgere indagini autonome più approfondite solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della comunicazione fiscale.

Tale non è il caso in esame, dove l'insorgente non ha provato il trasferimento dell'immobile sito sul mappale n. xxx di U.________ dalla sostanza commerciale a quella privata, sia per gli anni 2019 e 2020 (già decisi dal Tribunale federale nella sentenza 9C_2015/2024 del 30 gennaio 2025) ma neanche per l'anno 2021. In proposito, si può ricordare che una volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un eventuale passaggio alla sostanza privata non avviene con il semplice trascorrere degli anni ma il contribuente deve darne comunicazione all'autorità di tassazione (DTF 140 V 241 consid. 4.2). La AK/CC Mobil non era pertanto tenuta ad alcuna indagine più approfondita.

In conclusione, le argomentazioni del ricorrente non sono tali da far ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente, rispettivamente la sua valutazione contraria al diritto federale (cfr. consid. 1), nell'aver ritenuto aziendale l'immobile sito al mappale xxx di U.________ per gli anni dal 2019 al 2021 e avere confermato l'obbligo contributivo AVS/AI/IPG sul reddito derivante dalle pigioni. Si rileva altresì che l'insorgente, come era già stato il caso nella procedura dinnanzi al Tribunale cantonale, non contesta né l'ammontare dei redditi né quello dei relativi contributi e nemmeno che le decisioni di tassazione del 2019, 2020 e 2021 sono cresciute in giudicato. Ne consegue che il ricorso in materia di diritto pubblico è infondato e deve essere respinto.

Le spese giudiziarie, fissate secondo la tariffa ordinaria e in funzione del valore litigioso (art. 51 cpv. 1 lett. a ed art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 10 settembre 2025

In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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