Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_653/2024
Sentenza del 3 aprile 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione Giudice federale Moser-Szeless, Presidente, Parrino, Bollinger, Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Marco Garbani, ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (obbligo contributivo),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 ottobre 2024 (30.2024.9).
Fatti:
A.
Nel corso del mese di dicembre 2022 A., nata nel 1959, ha chiesto alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) la rendita vecchiaia. Da un controllo del suo conto individuale è emerso che per l'interessata non erano stati registrati contributi AVS/AI/IPG nell'arco di più anni. La Cassa ha allora provveduto ad affiliare d'ufficio A. quale persona senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2017 al 21 gennaio 2023. Con una decisione definitiva per l'anno 2017 e 6 distinte decisioni provvisorie per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2023 - tutte datate 17 gennaio 2023 - tenuto conto di un reddito sotto forma di rendita nullo e di una sostanza di fr. 17'952'617.-, la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall'interessata negli anni in questione. A.________ ha interposto il 10 febbraio 2023 un'unica opposizione contro tutte le predette decisioni. La Cassa ha emesso il 7 novembre 2023 la decisione definitiva per l'anno 2018 in sostituzione di quella del 17 gennaio 2023 e, avuto riguardo a una sostanza netta di fr. 17'279'695, ha fissato sia i contributi dovuti che gli interessi di mora. Con un'unica decisione su opposizione del 25 giugno 2024 la Cassa ha respinto le censure dell'interessata relative alla decisione definitiva di fissazione dei contributi per l'anno 2017, alle decisioni provvisorie di determinazione dei contributi per gli anni dal 2019 al 2023 e alle decisioni sugli interessi di mora per gli anni 2017 e dal 2019 al 2022. Per l'anno 2018 la Cassa ha constatato che la decisione del 7 novembre 2023, non contestata, era passata in giudicato. La Cassa ha pure respinto la richiesta di condono (parziale) degli interessi di mora.
B.
A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, domandando l'accertamento di una ritardata giustizia per i 17 mesi impiegati dalla Cassa per l'emissione della decisione su opposizione impugnata del 25 giugno 2024 (le decisioni formali sono datate 17 gennaio 2023) e chiedendo, in via principale l'annullamento e in via subordinata la modifica con "la levata degli interessi di mora e con l'annullamento dell'assoggettamento fino al 31 agosto 2019, nonché le altre evenienze sollevate quali la levata della gabella del 25% della CAF quale percentuale urtante il diritto paritario ex art. 8 CF". A.________ ha affermato in sostanza di non dover essere affiliata alla LAVS svizzera quale persona senza attività lucrativa. Con sentenza del 14 ottobre 2024 la Corte cantonale ha respinto il gravame nella misura della sua ricevibilità, ritenuto che la richiesta di accertamento del diniego di giustizia è irricevibile come pure la censura sull'obbligo assicurativo e il relativo calcolo dei contributi e degli interessi di mora per l'anno 2018, decisi con decisione separata e definitiva del 7 novembre 2023.
C.
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 15 novembre 2024 con cui chiede in via principale, previo accertamento della ritardata giustizia della Cassa, l'accoglimento del ricorso e il rinvio della pratica al Tribunale cantonale per nuova decisione. In via subordinata l'insorgente domanda, sempre previo accertamento della ritardata giustizia, l'esonero del pagamento dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo in cui si trovava negli Stati Uniti fino all'agosto 2019 e l'annullamento dell'aliquota del 25% (in via più subordinata la riduzione al 10%) di contributo obbligatorio nel senso dell'art. 39 cpv. 1 lett. a della Legge cantonale ticinese sugli assegni di famiglia (RL/TI 856.100; di seguito: LAF).
Diritto:
La ricorrente chiede in via principale l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della pratica al Tribunale cantonale delle assicurazioni per nuova decisione. L'insorgente formula pertanto conclusioni di natura cassatoria ma il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ha carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) e deve contenere, fra l'altro, le conclusioni sul merito della vertenza. Il ricorso presentato dall'insorgente è tuttavia ammissibile, visto che sulla base delle conclusioni in via subordinata, come pure delle motivazioni contenute nel memoriale ricorsuale, si può comunque dedurre che conclude sostanzialmente per il non pagamento dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo in cui si trovava negli Stati Uniti, come pure che non sia tenuta al contributo del 25% - in subordine solo nella misura del 10% - prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla persona senza attività lucrativa conformemente all'art. 39 lett. a LAF (sul tema cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 e 136 V 131 consid. 1.2).
Il ricorso in materia di diritto pubblico (nel senso dell'art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.1. Oggetto del contendere è l'obbligo di assoggettamento all'AVS/AI/IPG di A.________ quale persona che non esercita un'attività lucrativa. Considerate le motivazioni della ricorrente (cfr. consid. 1), come pure che l'anno 2018 esula dalla presente vertenza - la decisione definitiva della Cassa del 7 novembre 2023 a tal proposito è cresciuta incontestata in giudicato e la decisione su opposizione del 25 giugno 2024 ha espressamente escluso l'anno 2018 dalla sua disamina - la lite verte sull'obbligo contributivo di A.________ per gli anni dal 2017 e dal gennaio all'agosto 2019.
3.2. Il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; cfr. Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia; FF 2020 1). Nella misura in cui le modifiche in questione non hanno alcun effetto sulla presente vertenza, tornano applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che comporta le conseguenze giuridiche che devono essere decise e pertanto restano applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2023 (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1 con riferimenti).
4.1. Preliminarmente la ricorrente censura il Tribunale cantonale di non avere accertato l'esistenza di una ritardata giustizia ad opera della Cassa, in violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 52 cpv. 2 LPGA - che prevede un termine adeguato per la pronuncia della decisione su opposizione - e avere ritenuto regolare una procedura di opposizione durata 17 mesi, considerato che la decisione su opposizione è del 25 giugno 2024 mentre le diverse decisioni formali sono del 17 gennaio 2023. La ricorrente ribadisce l'importanza dell'interesse a tale accertamento, sia per lo specifico caso che in generale in quanto passibile di ripetizione pro futuro.
4.2. La ricorrente non può essere seguita in quanto l'autorità giudiziaria precedente ha accertato che la decisione su opposizione da lei sollecitata era stata emessa il 25 giugno 2024, ovvero prima dell'inoltro al Tribunale cantonale del ricorso del 26 agosto 2024. Pertanto non vi era, e nemmeno vi è tuttora, alcun interesse concreto e attuale a ottenere un'eventuale decisione di accertamento del preteso diniego - si rileva altresì che non è stata percepita la tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato - come neppure tutelabile è la richiesta generica di accertamento "pro futuro", perché manca una qualsivoglia prova di una situazione di ritardo della Cassa nell'emissione delle decisioni su opposizione, come pure una censura in tal senso della ricorrente. Il Tribunale cantonale era giunto alla conclusione che il ricorso era su tale punto irricevibile e medesima sorte è riservata alla censura della ricorrente che omette di confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata (sul tema cfr. DTF 146 IV 297 consid. 1.2) ma si limita a ribadire la propria opinione in termini appellatori (sul tema cfr. 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti), inammissibili al Tribunale federale.
5.1. L'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS prevede l'assicurazione obbligatoria, tra l'altro, per le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare che per domicilio s'intende quello civile nel senso degli art. 23-26 CC (art. 13 LPGA applicabile per l'art. 1 cpv. 1 LAVS). L'art. 10 cpv. 1 LAVS prevede che gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali, segnatamente sulla sostanza e sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS e 29 OAVS). In particolare per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD (RS 642.11) deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
5.2.
5.2.1. Il Tribunale cantonale ha concluso che la ricorrente nel periodo oggetto del contendere era domiciliata in Svizzera e pertanto doveva essere affiliata alla LAVS in Svizzera.
5.2.2. La ricorrente censura tale risoluzione sostenendo principalmente che il suo centro d'interessi duraturo dal 2014 al 2019 sarebbe stato palesemente all'estero, ovvero negli Stati Uniti - dove possedeva tra l'altro anche un'abitazione - presso il luogo di studi seguiti e presso l'unico figlio. Per la ricorrente l'autorità giudiziaria precedente sarebbe incorsa nell'arbitrio dando priorità al domicilio formale in Ticino, ovvero quello dove sono depositati i documenti all'ufficio controllo abitanti rispetto al centro d'interessi dato dalle relazioni famigliari.
5.3. La ricorrente non può essere seguita per i motivi che seguono:
Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che l'insorgente è cittadina svizzera nata a U.________ in Ticino, dove ha il proprio domicilio. Dal 12 agosto 2014 all'11 agosto 2019 la ricorrente è stata al beneficio di un visto "F1" per studiare negli Stati Uniti d'America presso il College B.. La ricorrente non ha mai notificato alcuna partenza per l'estero, non ha nemmeno interrotto I'affiliazione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) ed è rimasta contribuente nel Canton Ticino. Nella sua richiesta di rendita di vecchiaia nel dicembre 2022 ha allegato la sua carta d'identità svizzera e ha indicato l'indirizzo di U., dichiarando altresì di non essere mai stata domiciliata all'estero. Sulla base di tutti questi elementi la Corte cantonale ha confermato il domicilio in Svizzera. A mente della ricorrente il suo centro d'interessi è in concreto unicamente da ricondurre al figlio (nato nel 1998) che si trovava anche lui negli Stati Uniti per studiare. La ricorrente dimentica però che il centro d'interessi non è dato da un singolo elemento ma da un insieme degli stessi - ovvero dipende da un insieme di circostanze personali, familiari e professionali, rispettivamente quelle legate alla copiosa sostanza immobiliare - come compiutamente vagliato dalla Corte cantonale, senza incorrere nell'arbitrio. Si rileva altresì che la Corte cantonale ha anche accertato che il visto "F1" riconosciuto alla ricorrente per il periodo dal 12 agosto 2014 all'11 agosto 2019 per studiare negli Stati Uniti d'America presso il College B.________ non è un permesso di domicilio, ma un permesso per poter studiare presso un'università. Il Tribunale cantonale ha anche evidenziato come tale permesso sia sottoposto a severe condizioni di rilascio, tra le quali figura la prova di forti legami con la nazione di provenienza. Ora, per l'art. 23 cpv. 1 CC la dimora a scopo di formazione non costituisce di per sé domicilio e nel caso concreto, non appena scaduto il permesso "F1", la ricorrente non l'ha nemmeno rinnovato e non ha chiesto un altro tipo di permesso per risiedere negli Stati Uniti. Tant'è che nella richiesta della rendita di vecchiaia ha appunto affermato di non essere mai stata domiciliata all'estero. Nemmeno l'ottenimento del permesso "F1" rilasciato dagli Stati Uniti permette di concludere per la costituzione di un domicilio all'estero. L'affermazione apodittica della ricorrente secondo cui avrebbe risieduto per diversi mesi all'anno negli Stati Uniti anche dopo il permesso Visa "F1" resta una mera affermazione di parte, senza alcuna valenza giuridica nel caso in rassegna. La Corte cantonale ha pure evidenziato come anche gli stranieri che si recano in Svizzera solo per motivi di studio o per altri scopi formativi senza esercitarvi attività lucrativa alcuna non sono assoggettati alla LAVS, perché di regola non vi costituiscono il domicilio (cfr. nota marginale 1027 delle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI [DOA], versione 18, stato al 1° gennaio 2023). Non è poi condivisibile il parallelismo operato dalla ricorrente con l'esempio dello studente ticinese che si trasferisce in un altro Cantone per studiare e che paga i contributi nel cantone dove frequenta l'Università per concludere che "giocoforza" (memoriale di ricorso, pag. 7) anche gli studenti che studiano in un ateneo negli Stati Uniti sono assoggettati alle assicurazioni sociali americane. A prescindere che si tratta di tutt'altra costellazione, non è poi difendibile la censura mossa al Tribunale cantonale di non avere nemmeno avvisato la ricorrente di un suo diritto di restituzione degli oneri sociali che ora afferma sarebbero stati pagati negli USA in quanto si rischierebbe di creare un caso diplomatico. Le eventuali conseguenze dell'assoggettamento all'AVS in Svizzera su eventuali pretesi pagamenti di oneri sociali negli Stati Uniti non è oggetto d'esame della vertenza. La ricorrente nemmeno può essere seguita quando pretende che le conclusioni dell'autorità giudiziaria precedente urterebbero la Convenzione del 3 dicembre 2012 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America (RS 0.831.109.336.1), in quanto la sua applicazione presuppone altresì un'attività lucrativa negli USA o in Svizzera, circostanza che qui non si realizza. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non vi è stato solo l'aspetto formale della mancata segnalazione della partenza per l'estero alla base della motivazione della sentenza cantonale impugnata, ma la decisione dell'autorità giudiziaria precedente si fonda su un esame più ampio dei vari criteri per determinare il centro d'interesse. La Corte cantonale ha concluso che l'insorgente ha manifestato l'intenzione di mantenere il domicilio in Svizzera, dove è anche tornata quanto vi è stata la pandemia Covid 19. Non vi era pertanto alcun dubbio che l'interessata nel periodo oggetto del contendere fosse domiciliata in Svizzera (art. 13 LPGA - art. 23 cpv. 1 CC) e in applicazione dell'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS dovesse essere affiliata alla LAVS nel nostro Paese.
6.1. La ricorrente censura infine il prelievo del 25% sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività lucrativa previsto all'art. 39 lett. a LAF. L'insorgente postula in particolare una disparità di trattamento tra cittadini residenti in Svizzera (art. 8 Cost.) - considerato che tale contributo sarebbe un'imposta legata al luogo di domicilio che altri Cantoni non avrebbero - come pure l'incostituzionalità della disposizione di diritto cantonale e chiede infine che la la percentuale del 25% sia annullata, in subordine ridotta al 10%.
6.2. Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale vi sono esigenze di motivazione accresciute nel senso che il Tribunale federale esamina le censure soltanto se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 144 II 313 consid. 5.1). Questo significa che la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti).
6.3. Il Tribunale cantonale ha già compiutamente chiarito il sistema legale del contributo chiesto dalla Cassa che non è un'imposta ma un contributo stabilito dal diritto cantonale (art. 39 lett. b LAF) in virtù di quanto concesso dal diritto federale, il quale giustifica altresì la differenza percentuale di prelievo tra i Cantoni. La ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata e le sue critiche non soddisfano le esigenze di motivazione accresciuta in quanto si esauriscono in sostanza in giudizi generici e appellatori (sul tema cfr. DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1), dunque inammissibili, sulla decisione dell'autorità giudiziaria precedente. L'insorgente si limita per lo più a una sua interpretazione personale delle normative applicabili, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni sviluppate nei considerandi della sentenza impugnata, ciò che non è sufficiente (cfr. DTF 144 V 173 consid. 3.2.2). Ne consegue che tali censure sono inidonee a sostanziare la pretesa violazione del diritto cantonale, compreso il controllo incidentale di costituzionalità della norma cantonale.
Il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, è respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 3 aprile 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi