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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
9C_451/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_451/2023, CH_BGer_002, 9C 451/2023
Entscheidungsdatum
02.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_451/2023

Sentenza del 2 dicembre 2024

III Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Parrino, Presidente, Stadelmann, Moser-Szeless, Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, ricorrente,

contro

A.________, patrocinato dall'avv. Elena Aggio, opponente.

Oggetto Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; revisione),

ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 16 giugno 2023 (C_3138/2021).

Fatti:

A.

A.a. Con decisione del 18 aprile 2017 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito: UAIE) ha riconosciuto a A.________, cittadino italiano, nato il 6 aprile 1977, da ultimo attivo quale metalcostruttore, il diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre 2016. Tale diritto è stato confermato con comunicazione del 23 aprile 2018 dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito: UAI).

A.b. Nell'ambito di una procedura di revisione avviata d'ufficio nel mese di aprile 2019, con rapporto del 25 ottobre 2019 il Servizio Medico Regionale TI/GR dell'AI (SMR) ha richiesto una perizia pluridisciplinare (con valutazione in reumatologia, oncologia e medicina interna). Con rapporto del Servizio Accertamento Medico dell'AI (SAM) del 3 marzo 2021 i periti hanno concluso per una stabilizzazione delle risorse fisiche ancora presenti e definito che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivavano esclusivamente dalle patologie reumatologiche, determinando un'incapacità lavorativa del 100% nell'attività di metalcostruttore dal 4 luglio 2016 ma una capacità lavorativa del 100% in un'attività confacente allo stato di salute dal 12 novembre 2019. Nel rapporto del 5 marzo 2021 la dott.ssa B.________ del SMR ha certificato un miglioramento come proposto dai medici del SAM. In applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi il grado d'invalidità era dell'1%. Con decisione del 3 giugno 2021 l'UAIE ha confermato il progetto di decisione dell'UAI del 25 marzo 2021 e ha soppresso la rendita d'invalidità dal 1° agosto 2021.

B.

A.________ si è aggravato al Tribunale amministrativo federale il 7 luglio 2021, domandando l'accoglimento del gravame e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2021 (recte 1° agosto 2021). Con sentenza del 16 giugno 2023 il Tribunale amministrativo federale ha accolto il gravame e riformato la decisione del 3 giugno 2021 nel senso di riconoscere a A.________ il diritto a una rendita intera d'invalidità (anche) dal 1° agosto 2021, rinviando gli atti all'UAIE per procedere al calcolo delle prestazioni.

C.

Il 13 luglio 2023 (timbro postale) l'UAIE inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e la conferma della sua decisione del 3 giugno 2021. Invitati a pronunciarsi sul ricorso, con risposta del 21 settembre 2023 (timbro postale) A.________ ha chiesto di respingerlo mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.1. La sentenza del Tribunale amministrativo federale del 16 giugno 2023 che riforma la decisione dell'amministrazione nel senso di riconoscere all'assicurato il diritto a una rendita d'invalidità anche dal 1° agosto 2021 e che rinvia gli atti all'amministrazione unicamente per eseguire il calcolo delle prestazioni costituisce una decisione finale, la quale può essere impugnata nel senso dell'art. 90 LTF sia dall'assicurato interessato che dall'amministrazione (sul tema cfr. DTF 140 V 282 consid. 4.2 con riferimenti).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. In considerazione dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina però solo le censure sollevate mentre non è tenuto a considerare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se le stesse non sono (più) debitamente presentate in sede federale, salvo in caso di errori giuridici manifesti (DTF 145 V 304 consid. 1.1 e 143 V 208 consid. 1). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3 e 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.1. La lite si iscrive nel quadro di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e concerne il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, in particolare se la rendita intera d'invalidità concessa a A.________ dal 1° ottobre 2016 debba essere mantenuta anche dopo il 1° agosto 2021. Considerate le censure del ricorrente, la lite verte unicamente sull'aspetto valetudinario e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa.

2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (sul tema cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1). La decisione dell'UAIE qui contestata è stata emessa il 3 giugno 2021. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (sul tema cfr. pure DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono quindi applicabili nelle versioni valide fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo federale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e degli art. 87 cpv. 1, 88a cpv. 1 e 88 bis cpv. 2 OAI, con rilievo particolare al valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici e alle perizie affidate dagli organi dell'amministrazione (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2 e 134 V 231 consid. 5.1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, evidenziando unicamente che l'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI, è necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (sul tema cfr. DTF 130 V 351 consid. 3.5.2).

3.1. Per il Tribunale amministrativo federale l'art. 17 LPGA non troverebbe applicazione in quanto l'UAIE non avrebbe dimostrato un miglioramento delle condizioni che avevano giustificato il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera dal 1° ottobre 2016. A tal riguardo l'autorità giudiziaria precedente ha censurato l'apprezzamento del dott. C.________ del SAM, a suo dire non convincente e senza riscontri negli atti di causa, concludendo per un'esecuzione illegittima della revisione nel senso dell'art. 17 LPGA, in quanto l'amministrazione avrebbe in concreto effettuato una nuova valutazione di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente invariato in relazione alle affezioni che avevano giustificato la concessione della rendita intera d'invalidità.

3.2. Il ricorrente ritiene per contro che la sentenza del Tribunale amministrativo federale abbia violato il diritto federale, ovvero l'art. 17 cpv. 1 LPGA, i cui presupposti sarebbero manifestamente realizzati, la perizia pluridisciplinare avendo certificato la stabilizzazione delle risorse fisiche con conseguente modifica della capacità lavorativa attestata al 100% in un'attività adeguata, a partire dagli accertamenti radiologici del novembre 2019. Operato il calcolo del raffronto dei redditi, il grado d'invalidità ora dell'1% è idoneo a sopprimere il diritto alla rendita intera d'invalidità deciso nell'aprile 2017.

4.1. Dagli accertamenti effettuati dal Tribunale amministrativo federale emerge che, al momento della determinazione del diritto alla rendita d'invalidità (cfr. decisione del 18 aprile 2017), il caso da un punto di vista medico non era ancora stabilizzato, l'assicurato era ancora in trattamento, segnatamente in attesa di un intervento all'anca sinistra. A quel momento il medico del SMR dott.ssa. B.________ nel suo rapporto dell'8 febbraio 2017 aveva ritenuto che il danno alla salute comportava un'incapacità lavorativa e di guadagno in qualsiasi attività dal 7 ottobre 2015. Nella decisione di attribuzione della rendita intera d'invalidità era stato tuttavia menzionato che l'assicurato era ancora in cura e che per questo motivo non era possibile esprimersi in modo definitivo sulla residua capacità lavorativa, specialmente nell'attività adeguata, riservata espressamente la revisione nel senso dell'art. 17 LPGA non appena fosse a disposizione la documentazione idonea per una valutazione conclusiva della fattispecie. Con la perizia pluridisciplinare del SAM del 3 marzo 2021 i tre periti incaricati dall'amministrazione sono giunti alla conclusione che, rispetto alla situazione in cui è stato riconosciuto il diritto alla rendita intera d'invalidità, era subentrata nel frattempo una stabilizzazione delle risorse fisiche ancora presenti, a seguito delle patologie all'apparato muscoloscheletrico, evidenziabili sia durante l'esame peritale che sulla base della descrizione della giornata tipo. I periti hanno concordato che al più tardi a partire dalla visita ortopedica specialistica con accertamenti radiologici il 12 novembre 2019, l'assicurato era da considerare abile al lavoro, sull'arco di una giornata intera lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100% in attività sostitutive con, dal punto di vista reumatologico, i limiti funzionali descritti dal dott. C.________ nel suo consulto del 15 febbraio 2021, poi convalidati anche dagli altri due periti (cfr. punto C, pagina 57 del referto peritale del 3 marzo 2021).

4.2.

4.2.1. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare che, se al momento della decisione iniziale di concessione della rendita d'invalidità, il processo di guarigione e la capacità lavorativa non potevano ancora essere valutati in modo definitivo, ma era certificata un'incapacità lavorativa al 100% in tutte le attività, si poteva concedere la rendita intera d'invalidità, con riserva di una successiva revisione della decisione nel senso dell'art. 17 LPGA, non appena gli atti medici del dossier avessero permesso la determinazione definitiva della fattispecie (sentenza 9C_383/2017 dell'11 ottobre 2017 consid. 6.2 con riferimenti).

4.2.2. Nel caso in rassegna nel progetto di decisione dell'UAI del 9 febbraio 2017, nella decisione dell'UAIE del 18 aprile 2017, come pure nella comunicazione dell'UAI del 23 aprile 2018, l'amministrazione ha specificatamente evidenziato sia lo stato di cura ancora in corso che la riserva della possibilità di ulteriore revisione nel senso dell'art. 17 LPGA.

4.3. L'autorità giudiziaria precedente non merita tutela, quando nega l'applicazione dell'art. 17 LPGA per assenza della prova di una modifica significativa delle condizioni che hanno giustificato il riconoscimento della rendita d'invalidità intera dal 1° ottobre 2016, riferendo in particolare la mancanza di prova di un intervenuto oggettivo miglioramento dello stato di salute.

Il Tribunale amministrativo federale ha censurato la stabilizzazione delle risorse fisiche in quanto, a suo dire, supportata solo dal comportamento dell'assicurato durante l'esame peritale e dalla descrizione della giornata tipo. Tale critica, oltre che essere formulata in modo apodittico, non considera nemmeno che i periti hanno determinato la stabilizzazione delle risorse fisiche dopo aver visionato tutta la documentazione radiologica agli atti, in considerazione di quanto affermato dall'assicurato e ritenuti altresì gli esiti dell'esame personale effettuato durante la visita peritale. I periti del SAM hanno rispettato l'iter e la struttura di una perizia pluridisciplinare, ovvero hanno vagliato tutta la documentazione, eseguito la visita specialistica in cui sono state anche raccolte le dichiarazioni dell'assicurato, risposto alle domande peritali poste e poi tutti assieme hanno proceduto a una valutazione globale interdisciplinare consensuale. La perizia pluridisciplinare del SAM adempie tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza sul tema del valore probatorio di una perizia (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3, in particolare sulle perizie affidate dagli organi AI ai medici specializzati esterni cfr. DTF 137 V 210). Il Tribunale amministrativo federale si limita per lo più a riferire le diagnosi poste dai medici curanti, con l'accento sulla patologia degenerativa di cui soffre l'assicurato. Non è la patologia dell'assicurato oggetto di divergenza, ma la stabilizzazione delle risorse fisiche che per i periti si traduce in una capacità lavorativa in attività adeguate nella misura del 100%, riservate le limitazioni stabilite. La perizia è univoca su tale aspetto, ovvero che il miglioramento consiste nel fatto che la stabilizzazione delle risorse fisiche permette di determinare l'esigibilità lavorativa in attività che considerano i limiti funzionali descritti precisamente dal perito reumatologo dott. C.. Non si può negare tale miglioramento, adducendo che già nella "perizia" reumatologica del 4 luglio 2016 del dott. D. all'attenzione della Cassa malati Helsana apparirebbero delle limitazioni sovrapponibili a quelle della perizia del dott. C.________ del 15 febbraio 2021. Le due situazioni non sono paragonabili in quanto, come si evince peraltro pure dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale nella sentenza impugnata, il dott. D., nel suo rapporto riferito alla visita di controllo del 4 luglio 2016, aveva esplicitamente specificato che una valutazione dell'esigibilità in attività adeguate era prematura perché lo stato del paziente non era consolidato, con la conseguenza che i raffronti pretesi dal Tribunale amministrativo federale non sono fattibili. L'autorità giudiziaria precedente incorre anche in una contraddizione quando, dapprima, critica il perito dott. C. per non avere effettuato esami sulle capacità funzionali residue, per poi affermare subito dopo che le limitazioni funzionali accertate nel consulto del perito dott. C.________ del 15 febbraio 2021 sarebbero sovrapponibili a quelle del dott. D.________ del luglio 2016. L'esame delle ripercussioni funzionali, approvate infine dai periti, figura al punto C a pag. 57 del rapporto peritale del 3 marzo 2021. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre affermato che l'apprezzamento del dott. C.________ del 15 febbraio 2021, secondo cui vi sarebbe stato "probabilmente un miglioramento delle condizioni cliniche del ricorrente, nel senso di una ritrovata capacità al lavoro del 100% in un'attività confacente allo stato di salute" (cfr. sentenza impugnata, consid. 10.2, pag. 16), non sarebbe convincente già perché l'avverbio "probabilmente", senza ulteriori precisazioni, non adempirebbe di per sé il criterio della probabilità preponderante richiesto in materia. La situazione si presenta però in modo differente. L'avverbio è riferito alla data del miglioramento e non al miglioramento stesso. Il dott. C.________ era intento a rispondere alla precisa domanda postagli, ovvero "quando è presumibilmente subentrato il cambiamento?" (cfr. consulto reumatologico, pag. 23). Rilevante anche poi che la stessa è stata determinata sulla base degli accertamenti radiologici effettuati il 12 novembre 2019 nella visita ortopedica specialistica. Nelle risposte di cui alla valutazione consensuale si evidenzia che i tre periti sono concordi per far risalire il cambiamento reumatologico (al più tardi) dal mese di novembre 2019, senza tra l'altro l'impiego di tale avverbio (perizia, pag. 60).

Visto quanto precede, l'UAIE, che ha effettuato il calcolo del raffronto dei redditi (reddito da valido quale metalcostruttore e reddito da invalido sulla base dei dati statistici, con il rilievo che il calcolo non è stato censurato né dall'opponente né dal Tribunale amministrativo federale), giungendo a un grado d'invalidità dell'1%, considerata la modifica rilevante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado di invalidità, era in diritto di sopprimere, in via di revisione, la rendita intera d'invalidità con effetto a decorrere dal 1° agosto 2021. La decisione dell'UAIE del 3 giugno 2021 merita pertanto conferma e la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 16 giugno 2023 deve essere annullata.

Visto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 e 2 LTF) e sono poste a carico dell'opponente. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). La causa viene rinviata al Tribunale amministrativo federale per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale amministrativo federale del 16 giugno 2023 è annullata e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero del 3 giugno 2021 è confermata.

Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.

La causa viene rinviata al Tribunale amministrativo federale per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 dicembre 2024

In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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