Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_142/2025
Sentenza del 28 maggio 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, Parrino, Bollinger, Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; nuova domanda),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2025 (32.2024.70).
Fatti:
A.
A.a. A., nata nel 1957, da ultimo professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizia, nell'ottobre 2012 ha inoltrato all'Ufficio assicurazioni invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) una richiesta di prestazioni Al per i postumi - in particolare alla spalla destra - di un infortunio sul posto di lavoro avvenuto il 2 dicembre 2011, per gli esiti del quale l'Istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni (Insai/Suva) è intervenuto con il versamento, tra l'altro, d'indennità giornaliere fino al 30 novembre 2013, senza però successivo diritto alla rendita. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 9 agosto 2013, l'UAI ha riconosciuto a A. il diritto a una rendita intera dal 1° dicembre 2012, riservandosi il diritto di procedere a una revisione in attesa della stabilizzazione dello stato di salute.
A.b. Nell'ambito di una revisione avviata d'ufficio, l'UAI ha effettuato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di Accertamento Medico dell'AI (SAM; cfr. rapporto del 25 luglio 2014 con consulti in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e reumatologico) e operato il calcolo del raffronto dei redditi, con esito di un grado d'invalidità dello 0%. Con decisione del 5 novembre 2014 l'UAI ha soppresso la rendita d'invalidità.
A.c. Una nuova domanda di prestazioni è stata inoltrata da A.________ nel dicembre 2017, lamentando "dolori cronici alla spalla destra" e uno "stato depressivo". Dopo un primo progetto di decisione di non entrata in materia - successivamente annullato in considerazione dell'ulteriore documentazione medica trasmessa - con decisione del 22 ottobre 2018 l'UAI ha respinto la nuova domanda in considerazione degli esiti degli accertamenti effettuati.
Il 22 novembre 2018 l'assicurata ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che l'ha accolto con sentenza del 26 febbraio 2019 (incarto n. 32.2018.205), ha annullato la decisione amministrativa e rinviato l'incarto all'UAI per procedere a una perizia psichiatrica e reumatologica di decorso e resa di una decisione. Fondandosi sostanzialmente sugli esiti della perizia pluridisciplinare (di decorso) del SAM del 27 aprile 2020 - con consulti d'ordine internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico - con decisione del 12 ottobre 2020, l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni per assenza di un grado d'invalidità pensionabile. L'11 novembre 2020 l'assicurata ha nuovamente inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, trasmettendo a più riprese diversa documentazione medica. In corso di procedura l'UAI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere a un aggiornamento delle condizioni dell'assicurata. Con sentenza del 21 settembre 2021 (incarto n. 32.2020.149) la Corte cantonale ha annullato la decisione amministrativa del 12 ottobre 2020 e rinviato gli atti all'UAI per gli accertamenti prospettati. L'UAI ha predisposto la perizia del SAM del 14 giugno 2023 (con consulti di ordine internistico, psichiatrico e reumatologico), avallata altresì il 28 giugno 2023 dal dott. B., specialista in psichiatria e psicoterapia del Servizio medico regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR). Operati anche gli accertamenti di natura economica, segnatamente il rapporto del 12 febbraio 2024 del Servizio d'integrazione professionale dell'A I, con progetto di decisione del 14 marzo 2024, l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni (nessun diritto a una rendita d'invalidità né a provvedimenti professionali). Considerato il complemento del 4 luglio 2024 del SAM sulla nuova documentazione medica trasmessa da A. e la valutazione del dott. B.________ del SMR dell'8 luglio 2024, con decisione del 30 agosto 2024 l'UAI ha confermato l'assenza di diritto alla rendita d'invalidità e a provvedimenti professionali.
B.
A.________ si è aggravata il 1° ottobre 2024 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo di essere posta al beneficio di una rendita d'invalidità intera dal 1° dicembre 2015. Con sentenza del 3 febbraio 2025 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione amministrativa impugnata.
C.
A.________ inoltra il 7 marzo 2025 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede di annullare la decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2024 (recte 2025).
Diritto:
La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale e formula pertanto conclusioni di natura cassatoria. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ha tuttavia carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) e deve contenere, fra l'altro, le conclusioni sul merito della vertenza. Il ricorso presentato dall'insorgente è ciononostante ammissibile, visto che sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale ricorsuale, si può comunque dedurre che conclude per il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità previa assunzione, se del caso, di una perizia super partes (DTF 137 II 313 consid. 1.3 e 136 V 131 consid. 1.2).
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6).
3.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a una rendita d'invalidità nell'ambito della nuova domanda di prestazioni AI del dicembre 2017. Considerate le censure della ricorrente, è solo litigioso l'aspetto valetudinario, in particolare lo stato di salute e la ripercussione sulla capacità lavorativa. La valutazione economica non è oggetto di censura, come del resto nemmeno lo era stato dinnanzi l'autorità giudiziaria precedente.
3.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Nella misura in cui le modifiche in questione non hanno alcun effetto sulla presente causa, non è necessario pronunciarsi su eventuali aspetti di diritto transitorio.
3.3. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), la determinazione del grado d'invalidità mediante confronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a LAI), i compiti del medico e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1), con particolare rilievo alle affezioni d'ordine psichico (DTF 143 V 409 e 143 V 418). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, limitandosi ad aggiungere che i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e degli art. 87 cpv. 2 e 3 e art. 88a OAI sono applicabili per analogia anche in caso di nuova domanda successiva (fra molte, cfr. sentenza 8C_621/2024 del 9 aprile 2025 consid. 3.1 con riferimenti, in particolare DTF 133 V 108 consid. 5.2).
4.1. Il Tribunale cantonale ha confermato le conclusioni dei periti del SAM (cfr. perizia pluridisciplinare - con consulti internistici della dott.ssa C., reumatologici del dott. D. e psichiatrici del dott. E.________ - del 14 giugno 2023 e complemento del 4 luglio 2024), avallate dai medici del SMR, dott. B.________ il 28 giugno 2023 e l'8 luglio 2024 e con la dott.ssa F.________ - specialista in medicina del lavoro che si è determinata sugli aspetti internistici - il 7 novembre 2024, in merito alle affezioni della ricorrente e alla loro ripercussione sulla capacità lavorativa, segnatamente che la stessa risulta abile al lavoro al 70% nella propria attività e all'80% in attività adeguate (riservata un'incapacità al 100% durante la degenza alla Clinica psichiatrica di U.________ dal 25 gennaio all'8 aprile 2021).
4.2. La ricorrente censura l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale, a suo dire incompleto, oltre che fondato solo sui pareri dei medici incaricati dall'AI, giustificando così la richiesta di una perizia super partes.
4.3. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 2; DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti). Non spetta al Tribunale federale rivalutare le prove addotte ma al ricorrente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto.
La ricorrente censura principalmente al Tribunale cantonale di avere attribuito "ipso facto", ovvero automaticamente, valore probante ai referti dei periti del SAM, che avrebbero emesso determinazioni incomplete e incongrue in contrasto con quanto evidenziato dai medici curanti, i quali fonderebbero le loro valutazioni su un rapporto di lungo periodo con la paziente e avrebbero un'incidenza rimarchevole in quanto rispecchierebbero meglio la storia clinica della paziente e il decorso della malattia nel tempo. La censura non merita tutela per i motivi che seguono.
5.1. Sull'opinione prudente delle indicazioni dei medici curanti in considerazione dei particolari legami che hanno con il paziente, la giurisprudenza si è già espressa (fra molte, cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1 con riferimenti). Non va in ogni modo disatteso che un'opinione divergente di un medico curante non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. sentenza 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2). Nemmeno sorregge la ricorrente affermare che, per l'aspetto psichiatrico, nell'ambito della perizia del SAM vi sarebbe stata una pronuncia dopo due appuntamenti di durata non specificata. A prescindere che dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente emerge per contro che il perito del SAM, dott. E.________, ha specificato la durata dell'esame medico (cfr. sentenza impugnata, consid. 2.6.1 pag. 18), in ogni modo non è la durata di una visita o quella per redigere il rapporto correlato che sono decisivi per dare pieno valore probante a una perizia ma il suo contenuto (sul tema del valore probatorio di una perizia cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3).
La ricorrente omette di considerare che nelle perizie del SAM, come pure in quella del 14 giugno 2023, i periti hanno avuto a disposizione l'intera documentazione valetudinaria, l'anamnesi, le costatazioni oggettive, incluse quelle strumentali e i dati soggettivi. Essi hanno poi proceduto alle visite specialistiche e operato i loro apprezzamenti per materia, in seguito vagliati da tutti i periti assieme nella valutazione globale, effettuata dopo un'esauriente discussione plenaria tra di loro. I referti peritali del SAM sono sempre stati condivisi dal medico del SMR. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che la situazione valetudinaria relativa alla nuova domanda di prestazioni della ricorrente è stata vagliata accuratamente e non vi è alcun indizio concreto che permetta di mettere in dubbio l'affidabilità di tale perizia (art. 44 LPGA e DTF 137 V 210 consid. 1.3.4 e 135 V 465 consid. 4).
5.2. Parimenti da respingere la censura secondo cui i periti sarebbero stati scelti unilateralmente, con la conseguente messa in dubbio della loro indipendenza e imparzialità. Per ogni perizia organizzata dall'UAI per il tramite del SAM la ricorrente ha sempre avuto una comunicazione preventiva di come si sarebbe svolta la perizia, con l'indicazione specifica dei medici specialisti scelti e con l'avvertimento della possibilità di ricusa di uno o più periti. Questo è accaduto anche nel caso in esame (cfr. comunicazione dell'UAI alla ricorrente del 5 aprile 2022).
5.3. Nemmeno tutelabili sono le generiche censure dell'insorgente, secondo cui i medici AI rientrerebbero nel possibile novero di un conflitto d'interesse in quanto operanti per un ente che avrebbe un interesse economico a limitare il riconoscimento delle prestazioni, come pure riferirsi in modo astratto a una non meglio precisata interrogazione al Consiglio di Stato ticinese nel lontano 2014 ad opera della deputata Pelin Kandemir Bordoli sull'affidamento in Ticino di mandati peritali. Come pure nemmeno pertinente per l'esame del caso in rassegna è il riferimento ai dati statistici (art. 41b OAI) inerenti per esempio a quante richieste di rendita d'invalidità il SAM avrebbe respinto negli anni.
La ricorrente dimentica che oggetto di disanima non è il centro peritale del SAM ma la sua perizia del 14 giugno 2023 e i successivi complementi peritali alla base del rifiuto di prestazione dell'AI di cui alla decisione del 30 agosto 2024 confermata nella sentenza impugnata. Questo vale anche per la censura in termini apodittici riferita alla Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche (COQPM) incaricata di sorvegliare i centri peritali. Nessuno pretende, a giusta ragione, che questo è il caso per il SAM.
5.4. La ricorrente critica l'autorità giudiziaria precedente sull'obbligo di motivazione, evidenziando che non avrebbe fornito una chiara e dettagliata motivazione sulla ragione per cui avrebbe prediletto le risultanze dei periti dell'AI rispetto a quelle dei medici curanti. Anche questi rimproveri non sono tutelabili in quanto sono solo affermazioni sprovviste di un qualsivoglia substrato oggettivo. L'insorgente si limita ad affermare che nelle 106 pagine di perizia del SAM del 14 giugno 2023 nulla sarebbe stato detto relativamente alla diagnosi del dott. E.________ basata sull'ipotesi di istrionismo. Si rileva che la ricorrente ignora che non è però necessario che l'autorità giudiziaria confuti espressamente ogni singola argomentazione ma che può limitarsi ai punti essenziali ai fini della decisione (fra molte DTF 143 III 65 consid. 5.2 con riferimenti). Come già evidenziato dall'autorità giudiziaria precedente, per l'assicurazione invalidità non è determinante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (cfr. consid. 2.6.1 pag. 17 della sentenza impugnata con i riferimenti giurisprudenziali). Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che i periti del SAM come pure i medici del SMR sono concordi sulla capacità lavorativa complessiva dell'insorgente, segnatamente che nell'ultima attività svolta l'incapacità lavorativa per motivi reumatologici (del 20%) e per motivi psichiatrici (del 20%) si sommano in minima parte in quanto entrambe considerano una sindrome da dolore somatoforme, per concludere alla capacità lavorativa menzionata al consid. 4.1 di cui sopra.
In conclusione, il Tribunale cantonale ha ritenuto correttamente che i referti medici agli atti contengono elementi chiari e sufficienti per accertare lo stato di salute e la loro ripercussione sulla capacità lavorativa alla base del non riconoscimento di prestazioni AI, senza che sia necessaria l'attuazione di nuove misure investigative, segnatamente la rivendicata perizia superpartes, rispettivamente "il passaggio in un centro specializzato per la reintegrazione professionale atto a determinare una volta per tutte le sue reali capacità lavorative" (memoriale di ricorso, pag. 2). Per quest'ultima richiesta, il Tribunale cantonale aveva già accertato e determinato che non ve ne era la necessità. L'insorgente nulla dice sui rapporti delle consulenti in integrazione professionale, che hanno già indicato le diverse attività concrete, in considerazione altresì delle limitazioni funzionali determinate dai periti. La ricorrente non si confronta dunque minimamente con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, omettendo di sostanziare per quali ragioni gli stessi sarebbero arbitrari e dunque tali censure sono inammissibili (sulla natura appellatoria delle censure cfr. DTF 148 I 104 consid. 1.5).
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 maggio 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi