Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 90.2021.40
Entscheidungsdatum
30.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n.

  1. 90.2021.40
  2. 90.2021.51

Lugano 30 maggio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sui ricorsi

a.

b.

del 26 ottobre 2021 di RI 1 RI 2 RI 3 componenti la comunione ereditaria fu patrocinati da: PR 1

del 24 novembre 2021 di RI 4 patrocinato da: PR 3

contro

la risoluzione del 13 settembre 2021 (n. 434) con cui il Municipio dell'allora Comune di Melano (ora: Val Mara) ha adottato la zona di pianificazione concernente i mapp. 160, 760 e 764 (zone residenziali soggette a piano di quartiere RSI-PQ, RSE-PQ1, RSE-PQ2);

ritenuto, in fatto

A. a. RI 1, RI 2 e RI 3 sono proprietari in comunione ereditaria del mapp. 160 del già Comune di Melano. Il fondo, ubicato a S__________, a ovest di via C__________, ha una superficie di 20'593 m2, in larga parte inedificata (20'014 m2); solo a nord sono presenti alcune costruzioni.

Sul lato opposto di via C__________, oltre via S__________, vi è il mapp. 764 di RI 4 (di 2'404 m2) e, un centinaio di metri più a nord, il mapp. 760 di pertinenza di terzi (di 4'168 m2). Entrambi i fondi, ubicati a P__________, sono inedificati.

b. Il 22 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore dell'allora Comune di Melano (ris. n. 728).

Il mapp. 160 è stato assegnato alla zona residenziale semi-intensiva con vincolo di piano di quartiere obbligatorio (PQ) su 19'691 m2 della sua superficie (zona RSI-PQ). Tale zona è disciplinata dall'art. 51 delle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR), che definisce i requisiti qualitativi minimi ed i parametri edilizi minimi e massimi del PQ:

Art. 51

  1. La zona residenziale intensiva soggetta a piano di quartiere obbligatorio (comparto "S__________") è destinata all'abitazione, ad alberghi, a ristoranti, al commercio e ad attività amministrative ed artigianali non moleste.

  2. L'edificazione è vincolata ad un piano di quartiere ai sensi dell'art. 54 e 55 Lst (…).

  3. Il piano di quartiere e il relativo regolamento, devono inoltre prefigurare un insediamento di qualità e innovativo dal punto di vista sociale, urbanistico ed ecologico. In particolare il piano di quartiere dovrà prevedere un complesso edificato unitario, che consideri i seguenti criteri:

a) offerta abitativa diversificata per categorie sociali, tipo di famiglie e classi d'età;

b) offerta di spazi comunitari, all'aperto e chiusi, ben dimensionati diversificati e facilmente fruibili;

c) (…)

  1. A compenso dell'obbligo di piano di quartiere sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) bonus del 0.05 sull'indice di sfruttamento IS;

b) riduzione delle distanze tra edifici a m 4.00.

  1. Per il resto valgono i parametri edificatori della zona residenziale semi-intensiva RSI.

I mapp. 760 e 764 sono stati assegnati alle zone residenziali semi-estensive, pure soggette a PQ (RSE-PQ2, rispettivamente RSE-PQ1). L'art. 53 NAPR, che le disciplina, dispone quanto segue:

Art. 53

  1. Le zone residenziali semi-estensive soggette a piano di quartiere obbligatorio (comparto "P__________") sono destinate all'abitazione, ad alberghi, a ristoranti, al piccolo commercio e ad attività amministrative ed artigianali non moleste.

  2. cfr. art. 51 cpv. 2 NAPR

  3. Il piano di quartiere e il relativo regolamento, devono inoltre prefigurare un insediamento di qualità e innovativo dal punto di vista sociale, urbanistico ed ecologico. In particolare il piano di quartiere dovrà prevedere un complesso edificato unitario, che consideri i seguenti criteri:

a) offerta abitativa diversificata per categorie sociali, tipo di famiglie e classi d'età;

b) offerta di spazi comunitari, all'aperto e chiusi, ben dimensionati diversificati e facilmente fruibili;

  1. A compenso dell'obbligo di piano di quartiere sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) bonus del 0.05 sull'indice di sfruttamento IS;

b) riduzione delle distanze tra edifici a m 4.00.

  1. Per il resto valgono i parametri edificatori della zona residenziale semi-estensiva RSE.

B. Raccolto il 7 settembre 2021 il preavviso del Dipartimento del territorio, con risoluzione del 13 settembre 2021 l'allora Municipio di Melano ha adottato la zona di pianificazione concernente i mapp. 160, 760 e 764 della durata di cinque anni e ne ha disposto la pubblicazione dall'11 ottobre al 9 novembre 2021 (FU 183/2021, 9).

Scopo del provvedimento è di riconsiderare i parametri edificatori quantitativi e qualitativi previsti per le zone RSI-PQ, RSE-PQ1 e RSE-PQ2 stabiliti dal piano regolatore entrato in vigore il 22 febbraio 2017 ed evitare che, sulla base delle prescrizioni vigenti, i mapp. 160, 760 e 764 possano essere edificati prima che i parametri siano rivisti e approvati.

A sostegno della misura, viene innanzitutto richiamato il Rapporto Verifica del dimensionamento delle zone edificabili relativo al piano regolatore di Melano del 26 aprile 2021, che avrebbe evidenziato riserve eccessive di unità insediative per la zona edificabile di Melano. Inoltre, dal compendio a esso allegato, emergerebbe che le maggiori riserve di terreni edificabili ancora liberi si situerebbero nei due comparti in località S__________ e P__________.

L'esigenza di rivedere tali parametri sarebbe emersa poi in occasione dell'esame di un recente progetto edilizio riguardante il mapp. 160, che avrebbe evidenziato che le attuali disposizioni ammettono impatti volumetrici e funzionali eccessivi e non assicurano la qualità urbanistica e architettonica che ci si attenderebbe da un vincolo di piano di quartiere obbligatorio.

Il provvedimento vieta ogni intervento che possa pregiudicare la pianificazione dell'utilizzazione del territorio; in particolare non possono essere rilasciate licenze edilizie per nuove costruzioni. Solo sono autorizzabili interventi di risanamento, riattamento, trasformazione e manutenzione degli edifici esistenti.

C. a. Con ricorso del 26 ottobre 2021, assistito da una replica, i proprietari del mapp. 160 insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso tale provvedimento, postulandone l'annullamento limitatamente al loro fondo.

Essi ritengono che la zona di pianificazione, adottata soltanto tre anni dopo l'approvazione della revisione, sia contraria al principio della stabilità dei piani e dell'affidamento. Contestano che nel frattempo sia intervenuto un notevole cambiamento delle circostanze atto a giustificare una modifica della pianificazione in vigore. Il generico riferimento alle norme federali in materia di dimensionamento delle zone edificabili e alla linea guida cantonale relativa ai piani di quartiere, già in vigore all'epoca dell'adozione della revisione, non dimostrerebbe il contrario. Quanto al sovradimensionamento delle zone edificabili, gli insorgenti ritengono che tale aspetto andrà esaminato su una scala più ampia considerando anche i territori di Maroggia e Rovio formanti il nuovo Comune di Val Mara, in maniera coordinata. Sottolineano quindi l'ubicazione centrale del loro mappale, attorniato su tre lati da costruzioni, sicché sarebbe impensabile sia sottratto all'edificazione per ridurre la contenibilità del piano regolatore di Val Mara. Il provvedimento lascerebbe quindi intendere che il nuovo Comune vorrebbe perseguire l'obiettivo del corretto dimensionamento non tramite l'esclusione dal territorio fabbricabile di aree eccentriche e discoste o di pregio paesaggistico, ma attraverso una riduzione sistematica di parametri edificatori. Ciò sarebbe contrario al diritto federale e al principio di densificazione degli insediamenti. Invocando anche la garanzia della proprietà e il principio della buona fede ritengono urtante che la pianificazione appena adottata non possa essere attuata, avendo essi peraltro stipulato un diritto di compera sulla base di essa. I ricorrenti mettono da ultimo in discussione l'utilità della misura, ritenuto che già le norme in vigore hanno permesso di negare la licenza in relazione alla domanda di costruzione menzionata nella scheda.

b. Anche il proprietario del mapp. 764 di Melano, con ricorso del 24 novembre 2021, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il citato provvedimento, domandandone l'annullamento per il suo fondo.

Egli contesta la misura dal profilo dell'interesse pubblico e della proporzionalità. I parametri qualitativi e quantitativi dei PQ fissati dalle NAPR in vigore, già attentamente ponderati ed esaminati dal Governo nell'ambito dell'approvazione della revisione del piano regolatore nel 2017, sarebbero sufficientemente chiari e definiti e non avrebbero bisogno di modifiche. Il vincolo di piano di quartiere che grava la sua proprietà costituirebbe già da solo una restrizione rilevante della proprietà. Inoltre, essendo il fondo di dimensioni contenute e situato in una zona edificata con abitazioni famigliari, non lascerebbe margine per costruire un edificio imponente. Anche la questione della contenibilità del piano regolatore sarebbe già stata esaminata dall'Esecutivo cantonale in occasione dell'approvazione della revisione, ciò che l'ha condotto ad approvare i vincoli per la zona del ricorrente.

D. L'allora Comune di Melano e la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) hanno domandato la reiezione del gravame. Dei loro argomenti si dirà, ove necessario, in seguito.

E. Il 10 aprile 2022 al Comune di Melano è subingredito il nuovo Comune di Val Mara, frutto dell'aggregazione del primo con quelli di Maroggia e Rovio (BU 2021, 260).

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dei ricorsi discendono dall'art. 64 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi toccati dal provvedimento (art. 64 cpv. 2 lett. a LST).

I gravami sono dunque ricevibili in ordine e possono essere giudicati sulla base degli atti all'incarto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), ed evasi con un unico giudizio in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm.

  1. 2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59 LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente (art. 61 cpv. 3 LST). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).

2.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

2.3. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine; Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n. 12 seg.). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere tuttavia necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

  1. Nel caso concreto, come visto, l'intenzione pianificatoria è volta a rivedere i parametri edificatori delle zone RSI-PQ, RSE-PQ1 e RSE-PQ2, stabilite dal piano regolatore di Melano, approvato il 22 febbraio 2017 dal Governo, sotto un duplice profilo: quantitativo e qualitativo. In linea di principio, il corretto dimensionamento della zona edificabile così come l'adozione di parametri che permettano di conseguire un inserimento corretto delle costruzioni nel territorio dal profilo volumetrico, funzionale, urbanistico e architettonico rivestono un sicuro interesse pubblico.

  2. Le critiche degli insorgenti si concentrano piuttosto sul quesito di sapere se quanto disposto sia compatibile con il principio della stabilità dei piani, sancito dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 33 LST. I requisiti di applicazione di questi disposti, che permettono di modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle circostanze e che sono pertanto volti ad assicurare una certa sicurezza giuridica a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Ruch, op. cit., n. 31 segg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 24 ad art. 27). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo pianificatorio. Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione, basta che l'intenzione, di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il piano regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei proprietari di mantenere invariato lo stato giuridico dei loro fondi (ibidem, con riferimento anche alla ZBl 1996 pag. 229 consid. 3).

4.1. Per quanto attiene all'aspetto quantitativo posto a fondamento del provvedimento impugnato, il dimensionamento della zona edificabile è stato oggetto di un'approfondita disamina nell'ambito della decisione di approvazione del piano regolatore di Melano (cap. 5). In quell'ambito, il Governo ha fatto riferimento anche al testo attuale dell'art. 15 LPT (in vigore dal 1° maggio 2014), considerando in particolare che rispetto alla zona edificabile in vigore il nuovo piano, che mirava a confermarne la contenibilità, non prevedeva sostanziali ampliamenti, con eccezioni che sono state tuttavia compensate con dezonamenti. Inoltre ha evidenziato come l'aumento della contenibilità dipendeva dalla modifica degli indici e dal loro commisurato adeguamento nelle aree centrali. Impostazione ritenuta concettualmente conforme alla LPT e in linea con gli orientamenti del Programma d'agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione (PAM3) in merito alle zone insediative. Inoltre essa concorreva a mantenere e a preservare la qualità insediativa del territorio comunale, con differenziati orientamenti in funzione delle peculiarità urbanistiche e paesaggistiche dei singoli settori. Ha quindi concluso che esistessero le premesse per entrare in materia sugli aumenti degli indici previsti, in quanto fondati su criteri qualitativi e supportati da motivazioni urbanistiche.

La situazione delle zone RSI-PQ, RSE-PQ1 e RSE-PQ2 è stata oggetto anche di un esame mirato (cap. 6.1.2.). In particolare, il Governo ha condiviso la conversione da zona artigianale al mapp. 160 in zona residenziale, giudicando corretta la sua attribuzione alla zona RSI, stante la sua appartenenza territoriale a un vasto comparto a carattere residenziale, ritenendo giustificato il vincolo di piano di quartiere. Pure il vincolo di PQ per il mapp. 764 (e 760) è stato favorevolmente accolto dal Governo, per garantire una consona edificabilità a questi comparti.

Va poi detto che il testo dell'attuale art. 15 LPT era già in vigore non solo al momento dell'approvazione della pianificazione, ma anche in costanza della sua elaborazione (il messaggio municipale è del 2 settembre 2014) ed adozione (l'approvazione del Legislativo risale al 17 novembre 2014).

4.2. In sede di replica, il Comune sostiene che la novità ai sensi dell'art. 21 LPT sarebbe costituita dall'obbligo per i Comuni di rivalutare la contenibilità dei piani regolatori. Anche se non menzionata esplicitamente dal Municipio, il riferimento è alla scheda R6 del piano direttore (PD), tematizzata invece nella risposta dalla Sezione.

4.2.1. La scheda R6 del PD, concernente lo sviluppo degli insediamenti e la gestione delle zone edificabili, di dato acquisito, prevede fra i compiti attribuiti ai Comuni:

4.1 Livello comunale

a. I Comuni verificano il dimensionamento delle zone edificabili dei PR. Il risultato, comprensivo della tabella della contenibilità e del compendio dello stato dell'urbanizzazione, va trasmesso alla Sezione dello sviluppo territoriale al più tardi entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente scheda.

b. I Comuni con zone edificabili sovradimensionate devono adottare subito le necessarie misure di salvaguardia della pianificazione.

Essa è entrata in vigore alcuni mesi prima dell'adozione della zona di pianificazione avversata, segnatamente con il passaggio in giudicato della decisione del 21 giugno 2021 con cui il Gran Consiglio ha statuito sui ricorsi pendenti contro la medesima. Aspetto sul quale il Dipartimento del territorio aveva reso attento il Municipio in sede di preavviso sul provvedimento in esame del 7 settembre 2021 (cfr. cap. 3.3 a pag. 2). In quell'occasione, l'Autorità cantonale aveva anche ricordato all'ente comunale che a seguito di tale evenienza e dell'approvazione della predetta scheda da parte del Consiglio federale, esso sarebbe stato chiamato a rielaborare il calcolo del dimensionamento del piano regolatore, ad aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione e ad allestire il programma d'azione comunale per lo sviluppo centripeto (PAC) nei termini e secondo le modalità e i parametri indicati dalla scheda R6.

4.2.2. Nonostante tali indicazioni dell'Autorità cantonale, la scheda descrittiva della zona di pianificazione non fa riferimento alcuno alla scheda R6 e ai suoi contenuti. Ma quand'anche la scheda descrittiva della zona di pianificazione l'avesse indicata tra i suoi motivi, il calcolo del dimensionamento delle zone edificabili su cui essa si fonda e secondo il quale il piano regolatore di Melano sarebbe sovradimensionato, non sarebbe comunque stato atto a giustificare il provvedimento. Anzitutto esso non è stato effettuato tenendo conto dei parametri della scheda R6. Lo indica chiaramente nella Premessa il relativo rapporto (pag. 2), spiegando che quello illustrato è un calcolo operato secondo un metodo semplificato. Inoltre, stante l'imminente aggregazione di Melano con Rovio e Maroggia (avvenuta il 10 aprile 2022; cfr. supra, E), la verifica del dimensionamento delle zone edificabili avrebbe dovuto essere effettuata alla luce dell'intero comprensorio del nuovo Comune di Val Mara e non limitarsi al solo futuro quartiere di Melano. Lo stesso pianificatore nell'ambito della predetta verifica ha sottolineato la necessità di allestire, dopo l'en- trata in vigore della scheda R6, un calcolo definitivo e coordinato con gli altri ex Comuni (pag. 2).

4.3. Ferme queste premesse, a fronte del fatto che la tematica della contenibilità della zona edificabile è stata affrontata e avallata nell'ambito della revisione approvata nel 2017 e che le verifiche successive, appena descritte, risultano incomplete, lacunose e non corrispondono a quanto esatto dalla scheda R6, una modifica dei piani a meno di quattro anni sulla base del calcolo proposto dal pianificatore e allegato alla zona di pianificazione cozza in modo piuttosto lampante con il principio della stabilità. Il proprietario, infatti, poteva attendersi che alla luce delle circostanze appena evocate, la pianificazione del suo fondo non venisse messa in discussione sulla base di queste considerazioni. Il fatto che l'art. 15 LPT sia entrato in vigore solo pochi mesi prima dell'adozione della pianificazione nulla muta al riguardo. Anche il semplice fatto che i fondi costituirebbero la maggiore riserva di terreni edificabili ancora liberi non è atta a sovvertire tale conclusione, dal momento che questo fatto non costituisce evidentemente alcuna novità.

  1. Quale ulteriore motivo per l'istituzione della zona in parola, la scheda spiega che l'esame di una recente domanda di costruzione per un piano di quartiere al mapp. 160 avrebbe evidenziato come le vigenti disposizioni edilizie comporterebbero un impatto volumetrico e funzionale eccessivo e non assicurerebbero la qualità architettonica e urbanistica ricercata attraverso l'istituzione del vincolo di piano di quartiere. Ciò che comporterebbe la necessità di rivedere le disposizioni, anche alla luce del modello di normativa per le zone con piano di quartiere obbligatorio, contenuto nella linea guida cantonale "Regolamento edilizio" del dicembre 2014, non ancora nota al momento della revisione del piano.

5.1. In merito a quest'ultimo aspetto, se è vero che questa linea guida, pubblicata nel dicembre 2014, non era disponibile né al momento dell'elaborazione del piano da parte del Municipio né a quello della sua adozione da parte del Legislativo, essa era co-

munque sia senz'altro nota al Governo quando, su proposta del Dipartimento del territorio, ha approvato la pianificazione. Anzi, quest'ultimo non poteva nemmeno ignorare che, dal profilo mate-riale, le indicazioni in essa contenute erano già state consegnate nell'apposita linea guida "Piani di quartiere", risalente all'ottobre del 2013. Lo scopo della direttiva citata nella scheda è poi quello di favorire l'allestimento del regolamento edilizio secondo la LST e si esaurisce in una raccomandazione, dalla quale i comuni possono anche scostarsi (linea guida citata, pag. 7). Inoltre, il vigente piano regolatore di Melano è impostato sulla base della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (in vigore sino al 31 dicembre 2011; LALPT; BU 1990, 365) e la necessità di conformare il piano alla LST è stata rinviata a una fase successiva (Rapporto di pianificazione, pag. 28). Tutto ciò premesso, la pubblicazione della linea guida in parola non può costituire una (sufficiente) novità atta a mettere in scacco il principio della stabilità dei piani.

5.2. La giurisprudenza del Tribunale federale ammette che, oltre a una notevole modifica delle circostanze, la scoperta di un grave errore nella pianificazione in vigore costituisce un ulteriore motivo di modifica del piano (STF 1A.167/2002-1P.425/2002 del 14 gennaio 2003 consid. 3.7.1; inoltre STA 90.2006.6 del 21 gennaio 2007 consid. 4.2). Inoltre, come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire, l'ente pubblico può legittimamente fare ricorso alla zona di pianificazione per contrastare un determinato progetto edilizio, quando questo mette in luce carenze della pianificazione vigente (RtiD I-2020 n. 28 consid. 4.3).

5.2.1. I fondi colpiti dal vincolo sono stati assegnati nel 2017 alle zone RSI e RSE. Per quanto concerne il mapp. 160, l'approvazione della conversione della sua destinazione da zona artigianale a residenziale intensiva RSI è stata ritenuta pertinente dal Governo, considerate le dimensioni del fondo e il contesto territoriale di appartenenza (vasto comparto a carattere residenziale). Per lo stesso motivo ha anche condiviso che il controllo dell'edificazione avvenga mediante piano di quartiere, sottolineando che stante l'ampio spettro di utilizzazioni ammesse, quest'ultimo dovrà garantire una progettazione unitaria, accurata e di qualità. La scelta di vincolare il mapp. 764 (e il mapp. 760) all'obbligo del piano di quartiere è stata a sua volta avallata dal Governo, poiché garantirebbe una consona edificabilità di questi comparti ritenuti di dimensioni rilevanti, a contatto con gli assi viari (per quanto precede, ris. gov. 22 febbraio 2017, pag. 22). Nessuna riserva è stata espressa dal Governo sull'ordinamento proposto dal Comune.

5.2.2. La formulazione dettagliata degli art. 51 e 53 NAPR suggerisce che la definizione dei parametri quantitativi e qualitativi dei PQ à stata effettuata sulla base di una valutazione attenta e ponderata della situazione edificatoria e del contesto territoriale in cui s'inseriscono i fondi per cui è stato proposto il vincolo. Tale assunto, peraltro, trova conferma nel Rapporto di pianificazione del luglio 2014 relativo alla revisione del piano (pag. 43 segg). In particolare per quanto attiene ai parametri edificatori, a compensazione del vincolo di piani di quartiere, per i fondi colpiti dal provvedimento in esame, viene concesso un bonus dello 0.05 per l'i.s. (in aggiunta a quella base 0.5 della zona RSE e 0.6 della zona RSI), nonché una riduzione delle distanze tra edifici a 4 m (8 m secondo il regime ordinario di queste zone). Si tratta, dunque, di un aumento del tutto contenuto dell'i.s., laddove la riduzione della distanza tra edifici fino a 4 m è possibile anche secondo i parametri di base, se ciò comporta una migliore distribuzione dei volumi edificati.

5.2.3. Ferme queste premesse, in queste scelte non è dato di vedere un grave errore pianificatorio ai sensi della citata giurisprudenza.

  1. Per tutti i motivi che precedono, i ricorsi devono essere accolti, annullando la zona di pianificazione in corrispondenza dei fondi dei ricorrenti.

Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili ai ricorrenti, vincenti (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. I ricorsi sono accolti.

Di conseguenza la zona di pianificazione adottata dal Municipio dell'allora Comune di Melano con risoluzione del 13 settembre 2021 (n. 434) è annullata limitatamente ai mapp. 160 e 764.

  1. Non si preleva la tassa di giustizia. Agli insorgenti dev'essere retrocesso quanto anticipato a tal fine.

Il Comune di Val Mara rifonderà a RI 1, RI 2 e RI 3 fr. 1'500.- per ripetibili nonché pari importo a medesimo titolo in favore di RI 4.

  1. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

15

LPAmm

  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 76 LPAmm

LPT

  • art. 15 LPT
  • art. 21 LPT
  • art. 27 LPT
  • art. 33 LPT

LST

  • art. 33 LST
  • art. 57 LST
  • art. 59 LST
  • art. 60 LST
  • art. 61 LST
  • art. 64 LST

NAPR

  • art. 51 NAPR
  • art. 53 NAPR

Gerichtsentscheide

3
  • DTF 118 Ia 510
  • 1A.167/200214.01.2003 · 26 Zitate
  • 1P.425/2002