Incarto n. 90.2013.23
Lugano 8 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente Giovan Maria Tattarletti, Marco Lucchini
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sull'istanza 15 novembre 2013 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PR 1
chiedente
la ricusa dell'intero Consiglio di Stato dalla procedura di approvazione e di evasione dei ricorsi in relazione alla variante del piano regolatore del comparto di Castione, adottata il 25 ottobre 2012 dal consiglio comunale di Arbedo-Castione;
ritenuto, in fatto
A. Nella frazione di Castione del comune di Arbedo-Castione, RI 1 è proprietario dei mapp. 53, 217, 301, 308, 319 e 1482; egli è inoltre comproprietario del mapp. 54. La RI 2 è a sua volta proprietaria dei mapp. 16, 19 e 1539. Il piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 7 marzo 2006 (n. 1036), assegna i mapp. 16, 19, 53, 54 e 1539, posti a ovest della strada cantonale che da Bellinzona conduce a Claro, alla zona industriale J1, destinata alla produzione e alle funzioni a essa connesse (deposito ecc., cfr. art. 28 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR). Su queste proprietà sono attive le ditte RI 2 e __________, che fanno parte della __________. I mapp. 217, 301, 308, 319 e 1482 sono invece ubicati a est della strada cantonale. I mapp. 217 e 1482 sono assegnati alla zona per attività produttive J2, destinata alle attività artigianali, d'industria leggera, commerciali e di servizio (art. 29 NAPR), mentre i mapp. 301, 308 e 319 sono posti in zona residenziale e per attività commerciali RAC 15, prevista per la residenza, il commercio e i servizi (art. 27 NAPR). Queste proprietà sono utilizzate per diversi scopi; in particolare, sul mapp. 1482 insiste una cantina con dormitorio per gli operati attivi nelle varie ditte della regione.
B. Nella seduta 25 ottobre 2012 il consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato una variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione, con lo scopo di dare slancio alla zona industriale, di riqualificare l'abitato e di dare un nuovo assetto al quartiere nelle vicinanze della stazione (messaggio municipale 6 agosto 2012 [n. 312] pag. 1). Questa variante ha interessato anche la pianificazione dei fondi citati. Per quanto riguarda quelli posti a ovest della strada cantonale, il mapp. 16 è stato inserito nella zona industriale J1 (riservata per attività produttive, art. 34 NAPR), in quella per attività lavorative L (destinata alle attività produttive e a quelle nel settore delle nuove tecnologie e della ricerca, art. 37 NAPR) e nella zona sportiva e commerciale SC (ove è ammessa la realizzazione di uno stadio multifunzionale con annesse attività di riabilitazione sportiva, di ristorazione, ricettive turistiche, sale polifunzionali, e attività computabili quali grandi generatori di traffico, art. 38 NAPR), quest'ultima parte con vincolo di ricomposizione particellare obbligatoria e piano di quartiere. Il mapp. 19 (con vincolo di divieto di deposito materiali e inerti) e 1539 sono stati attribuiti alla zona J1, mentre i mapp. 53 e 54 sono stati assegnati alla zona SC, pure sottoposti a ricomposizione particellare obbligatoria e a piano di quartiere. Le particelle a est della strada, sono invece state ripartite tra la zona mista intensiva MI (di principio destinata al terziario, agli esercizi pubblici, all'albergheria e al piccolo commercio; art. 33 NAPR; mapp. 217 e 1482), zona mista semi-intensiva MSI (riservata alla residenza, al terziario, agli esercizi pubblici e al piccolo commercio; art. 32 NAPR; mapp. 301) e zona artigianale Art (art. 36 NAPR; mapp. 308 e 319). Chiamati a esprimersi tramite referendum, i cittadini di Arbedo-Castione hanno condiviso la nuova impostazione pianificatoria.
C. Il 15 novembre 2013 l' RI 1 e la RI 2 hanno contestato la variante davanti al Consiglio di Stato, domandando in via preliminare la ricusa, qualora non si astenessero, di tutti i funzionari che si sono occupati attivamente della variante; nel merito essi hanno postulato l'annullamento della risoluzione 25 ottobre 2012 del consiglio comunale. Nel contempo, i citati ricorrenti hanno formulato istanza di ricusa dell'intero Governo direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Secondo gli istanti, il Consiglio di Stato avrebbe avuto un ruolo di primo piano (principale) nella pianificazione contestata, manifestamente in conflitto con quello istituzionale di approvazione (che sottolineano comprendere pure l'esame di opportunità delle scelte operate) del piano regolatore e di decisione dei ricorsi che lo contestano. Difatti, l'Esecutivo cantonale avrebbe accompagnato con enormi sforzi di lavoro e finanziari l'intero processo pianificatorio comunale, stabilendo in modo vincolante linee direttrici, confondendosi - alla fin fine - con l'ente pianificante.
D. Il municipio di Arbedo-Castione si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del Territorio, agente per il Consiglio di Stato, domanda che l'istanza sia respinta con argomentazioni che, ove necessario, saranno discusse in seguito. Il Governo produce, in particolare, i seguenti documenti:
Dichiarazione d'impegno per l'elaborazione di un Concetto di sistemazione urbanistica e di sviluppo del comparto di Castione / Stazione TILO sottoscritta il 29 agosto 2006 dal municipio e il 4 settembre 2006 dal Dipartimento del territorio (doc. A);
Dichiarazione d'impegno per l'elaborazione di un Masterplan per il "Polo di sviluppo" di Castione, sottoscritta il 20 gennaio 2009 dal municipio (in rappresentanza del comune) e il 27 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato (in rappresentanza della Repubblica e Cantone Ticino; doc. B);
Dichiarazione d'impegno per un'azione comune volta a riqualificare la zona industriale J1 di Castione e la parte di zona J2 a ridosso della stazione attraverso la creazione di premesse concrete e vincolanti con i proprietari dei fondi, le ditte presenti ed eventuali investitori, sottoscritta i 22 novembre 2010 dal municipio (in rappresentanza del comune) e il 7 dicembre 2010 dal Consiglio di Stato (in rappresentanza della Repubblica e Cantone Ticino; doc. C).
E. Con il successivo scambio degli allegati, gli istanti e la Sezione hanno affinato le proprie tesi, confermando le proprie domande.
Considerato, in diritto
1.1.1. La presente procedura s'iscrive all'interno di quella di ricorso avviata davanti al Consiglio di Stato dagli istanti citati in ingresso con impugnativa 15 novembre 2013, volta a contestare la decisione 25 ottobre 2012 del consiglio comunale di Arbedo-Castione. Per questo motivo, trova applicazione l'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; BU 2013, 453) e l'istanza in esame va decisa secondo la previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181). Ferma questa premessa, essendo ricusato l'intero Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 32 cpv. 2 LPamm. L'istanza è inoltre tempestiva (art. 32 cpv. 3 LPamm).
1.2. Poiché la procedura di variante di piano regolatore che soggiace alla presente vertenza è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), le questioni pianificatorie dovranno essere esaminate in applicazione di quest'ultima legge (art. 107 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1).
2.2.1. Ogni membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l'indipendenza o l'imparzialità sia compromessa (art. 55 cpv. 1 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; Cost. cant.; RL 1.1.1.1). La legge regola i motivi di esclusione e ricusa (art. 55 cpv. 2 Cost. cant.). L'art. 55 Cost. cant. è volto ad attuare il diritto a un giudice indipendente e imparziale sancito dall'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), rispettivamente dall'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 01.101), che per principio ha la stessa portata (DTF 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii; Jörg Paul Müller/ Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2008, pag. 937; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1999, pag. 269). La garanzia del diritto a un giudice imparziale e indipendente mira a escludere l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a favore o a scapito di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbero meno le qualità di "giusto mediatore" (Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9).
2.2. Il Consiglio di Stato non è un tribunale, ma un organo esecutivo al quale la legge assegna a titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Anche il Governo è comunque tenuto a rispettare il requisito dell'imparzialità. Tale requisito non discende, tuttavia, dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, applicabili soltanto ai tribunali, bensì dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si riallaccia all'art. 8 Cost. (DTF 125 I 119 consid. 3d e f, 125 I 209 consid. 8a; STF 1P.39/2000 del 4 aprile 2000 consid. 2; STA 52.2004.163 del 16 novembre 2004 consid. 2; ZBl 1999, pag. 74 consid. 2b). Al riguardo occorre in effetti tener debitamente conto del fatto che le autorità superiori del potere esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione e che esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., che per principio sono applicabili soltanto ai tribunali (RDAT cit., consid. 2.3. con rinvii). In quest’ordine di idee il Tribunale federale ha ripetutamente deciso che i funzionari o i membri delle autorità devono astenersi rispettivamente possono essere ricusati solo quando vantano un interesse personale in relazione all’oggetto che devono trattare, non quando tutelano degli interessi pubblici (da ultimo ZBl 2005, pag. 634 segg., consid. 3.6.1. con rinvii). Ferma questa indispensabile premessa, ossia che vengano perseguiti (solo) pubblici interessi, questo principio si applica anche quando queste persone intervengono a doppio titolo, svolgendo cioè un doppio ruolo, su un determinato oggetto (cfr. per un sunto della giurisprudenza e della dottrina, oltre alla sentenza testé citata, Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 171 seg.; inoltre, in particolare, per quanto concerne il caso di due membri del Governo zurighese, che sedevano nel contempo nel consiglio di amministrazione di un ente autonomo del diritto pubblico cantonale, DTF 107 Ia 135 consid. 2b).
2.3. Come peraltro ricorda l'art. 15 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione del 26 aprile 2001 (RL 2.4.1.6.1), nella versione in vigore sino al 28 febbraio 2014 (BU 2001, 106) quando si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi il Governo deve tener conto dell'art. 32 LPamm, il cui cpv. 1 stabilisce che per i membri delle autorità amministrative valgono i motivi di astensione e di ricusa previsti dal codice di procedura civile. Determinante, dunque, è l'art. 47 cpv. 1 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (codice di procedura civile; CPC; RS 272), che impone a chi opera in seno a un'autorità giudiziaria di ricusarsi se ha un interesse personale nella causa (lett. a), se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore (lett. b), se è in determinati rapporti con una parte, il suo rappresentante o un partecipante alla medesima causa come membro di un'autorità inferiore (lett. c-e) e se per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa (lett. f).
2.4. A differenza di ciò che accadeva sotto l'egida del vecchio codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC-TI; BU 1971, 267), in virtù del quale era richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati (Rep. 1997 n. 95), con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del nuovo CPC unificato, è sufficiente che i fatti su cui si fonda la domanda di ricusa siano soltanto resi verosimili (art. 49 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del 28 giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6644, commento all'art. 47).
3.3.1. Entrando nel merito dell'istanza, deve anzitutto essere osservato che i motivi di ricusa sono di natura personale e non sono dunque applicabili all'autorità in quanto tale (Alfred Kölz/Isa-belle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, IIIa ed., Zurigo/Basilea/Gine-vra 2013, n. 436, con riferimento alla STF 2C_305/2011 del 22 agosto 2011 consid. 2.5, che a sua volta rimanda alla DTF 122 II 471 consid. 3; Stephan Breitenmoser/ Marion Spori Fedail in: Bernhard Waldmann/ Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, n. 33 ad art. 10; Schindelr, op. cit. pag. 76, con riferimento alla DTF 97 I 860 consid. 4). Quest'ultima non può, pertanto, essere ricusata (cfr., per quanto riguarda i tribunali, Marc Weber in: Karl Spühler/Lu-ca Tenchio/ Dominik Infanger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2013, n. 18 ad art. 47). Principio cui non fa eccezione la procedura cantonale, essendo chiara in merito la lettera dell'art. 32 cpv. 1 LPamm (regola ripresa pure nella nuove norme di cui agli art. 50 segg. LPAmm). Ciò non significa che un'istanza volta a contestare l'autorità in quanto tale debba essere d'acchito respinta; essa deve, piuttosto, essere esaminata in rapporto a ciascun membro che la compone (Kölz/Häner/ Ber-tschi, loc. cit., con rinvii). È quanto peraltro prevede esplicitamente il codice di rito del nostro Cantone (cfr. art. 32 cpv. 2 LPamm; per quanto riguarda la nuova procedura, cfr. art. 53 cpv. 2 e 3 LPAmm).
3.2. Gli istanti fondano la richiesta di ricusa sul ruolo tenuto dal Consiglio di Stato (e meglio, come si è visto, dai singoli consiglieri), il quale avrebbe (istanza, pag. 8):
assunto i costi della pianificazione test;
messo in campo le forze migliori per trovare una soluzione coi proprietari;
finanziato in larga misura la mediazione svolta dall'avv. Mattei, sottoscrivendo a tal fine una specifica convenzione;
sottoscritto col comune di Arbedo-Castione una dichiarazione d'intenti per la pianificazione del comparto di Castione che definirebbe contenuti vincolanti (oggetto di contestazione da parte loro), molto prima della presentazione delle varianti per l'esame preliminare.
3.3. Alla luce di questi rimproveri e ricordato come il piano d'indirizzo è stato oggetto di due esami preliminari consegnati nei documenti 25 agosto 2010 e 15 marzo 2012, è giocoforza ritenere che i ricorrenti contestano l'agire del Governo che ha preceduto l'inizio della fase degli esami preliminari, dunque la trasmissione al Dipartimento del territorio della relativa documentazione, avvenuta il 18 marzo 2010. Al più, l'arco temporale può essere esteso sino al 7 dicembre 2010, data dell'ultima dichiarazione d'impegno sottoscritta dal Governo. Ora, come rettamente individuato in sede di risposta da parte della Sezione, la composizione personale del Consiglio di Stato è nel frattempo mutata. I consiglieri Paolo Beltraminelli, Manuele Bertoli e Norman Gobbi sono stati eletti per la prima volta in Governo il 10 aprile 2011, mentre il consigliere Claudio Zali è subentrato nella compagine governativa il 12 novembre 2013. Entrati a far parte del Consiglio di Stato soltanto successivamente alla data determinante evocata poc'anzi, per questi consiglieri la ricusa appare d'acchito infondata e il ricorso dev'essere respinto.
4.Diversa, per contro, la situazione della consigliera di Stato Laura Sadis che sedeva in Governo già dal 1° aprile 2007. Per questo membro del Consiglio di Stato dev'essere ammessa la ricusa nel caso concreto, alla luce dei documenti citati in narrativa (infra, D), per i seguenti motivi.
4.1. 4.1.1. Per l'art. 32 LALPT, il piano regolatore era allestito dal municipio (cpv. 1), il quale comunica tempestivamente al Dipartimento e ai comuni confinanti l'inizio dei lavori, informando la popolazione sugli studi intrapresi e sugli obiettivi che intende perseguire (cpv. 2). Ai cittadini residenti nel comune - e a ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione - era data facoltà di presentare osservazioni e proposte pianificatorie, che il municipio avrebbe esaminato nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT). Terminata questa fase preliminare, l'esecutivo comunale sottoponeva al Dipartimento del territorio una proposta d'indirizzo del piano regolatore per una verifica d'ordine generale (esame preliminare; cpv. 1), esperita la quale informava la popolazione sulla proposta di piano e sull'esito dell'esame preliminare e della consultazione (cpv. 3). Il piano regolatore era in seguito sottoposto al legislativo comunale, che lo adottava (art. 34 cpv. 1 LALPT). Previa pubblicazione, il piano era infine trasmesso al Consiglio di Stato per approvazione ed evasione dei ricorsi (art. 37 LALPT). Contro le decisioni del Consiglio di Stato era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT). La procedura ordinaria era applicabile tanto per l'adozione, quanto per le varianti di piano regolatore.
4.1.2. La LALPT non conferiva, dunque, alcuna competenza al Consiglio di Stato prima della fase di approvazione del piano e di evasione dei ricorsi interposti contro la decisione del legislativo comunale. La legge, del resto, riservava al solo Dipartimento del territorio il compito di svolgere un esame preliminare (art. 33 cpv. 1 LALPT), allo scopo di garantire il coordinamento con gli obiettivi della pianificazione territoriale, con il piano direttore e le pianificazioni dei comuni vicini, nonché di attirare l'attenzione dei comuni su evidenti errori d'impostazione o lacune del disegno di piano regolatore, anche per evitare inutili procedure di pubblicazione e di ricorso (DTF 109 Ia 1 consid. 2 i.f.). Esso non rivestiva, però, carattere di decisione formale preliminare o interlocutoria, ma era soltanto un avviso fondato su criteri di mera apparenza, non vincolante per il comune (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 320 ad art. 33 LALPT). Esso non comportava, inoltre, la prevenzione di chi se n'era occupato (cfr. anche DTF 109 loc. cit.).
4.2. 4.2.1. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha sottoscritto il 27 gennaio 2009 la "Dichiarazione d'impegno per l'elaborazione di un Masterplan per il 'Polo di sviluppo' di Castione", dal quale emerge con chiarezza l'impegno assunto dal Governo di procedere secondo gli obiettivi descritti nell'inserto 1, in modo di poterli tradurre in un piano di indirizzo (masterplan) da sottoporre al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare (dichiarazione, pag. 3).
4.2.2. L'inserto 1, parte integrante della dichiarazione, indica già gli obiettivi generali del piano d'indirizzo, con un certo grado di dettaglio (pag. 1 seg.):
"- concentrare/spostare le attività commerciali esistenti e future (escluse le piccole attività a carattere locale) sotto la ferrovia, a ridosso della stazione (…);
densificare gli immediati dintorni della stazione, con contenuti a valenza regionale e cantonale che sfruttino l'offerta della fermata TILO (…);
ridare/garantire una vocazione locale (in particolare residenziale) al comparto chiuso tra la montagna, la strada cantonale per Claro e quella per Lumino (…);
creare, a ridosso dello svincolo autostradale, un comparto dell'artigianato medio e piccolo legato in particolare all'edilizia (…);
migliorare qualitativamente e quantitativamente la funzionalità, la fruibilità e la protezione naturalistica delle rive del Ticino e della Moesa (…);
creare un asse privilegiato di collegamento pedonale e ciclabile tra il nucleo di Castione e il fiume Ticino, attraverso la stazione rispettivamente tra la stazione e la Moesa (…);
riorganizzare il comparto J1 in modo da liberare e mettere effettivamente a disposizione di nuove attività produttive - per esempio attraverso la creazione di una società - almeno 50'000 m2 di area industriale (…);
adeguare di conseguenza il sistema viario, in particolare attraverso la realizzazione di un secondo accesso veicolare alla zona industriale J1, da ubicare indicativamente tra l'autostrada e la stazione TILO".
Come visto, la dichiarazione era volta all'allestimento di un masterplan la cui "documentazione dovrà essere preparata in modo tale da poter sottoporre direttamente al DT un piano d'indirizzo (ai sensi dell'art. 13a del regolamento della LALPT) per l'esame preliminare" (inserto 1, pag. 3). Cosa che in effetti è avvenuta, essendo i contenuti del masterplan essenzialmente confluiti nel piano d'indirizzo, come confermano ampiamente l'esame preliminare 5 agosto 2010 (p. es. pag. 4 e 7), nonché il messaggio municipale 6 agosto 2012 (pag. 6 segg.) Con queste premesse è a torto che il Consiglio di Stato ritiene di essersi limitato a operare quale titolare e responsabile del piano direttore, segnatamente nel quadro delle schede dell'ambito rete urbana, di dato acquisito) R7 (poli di sviluppo economico), R8 (grandi generatori di traffico) e R9 (svago di prossimità), nonché dell'ambito della mobilità, pure di dato acquisito, M7 (sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia; TILO). Intanto, come visto, il compito di verificare in via preliminare la congruenza del piano d'indirizzo con il piano direttore spetta al Dipartimento del territorio, non al Governo in corpore (art. 33 LALPT e art. 2 del regolamento della LALPT del 29 gennaio 1991; RLALPT; BU 91, 48). Vero è che la legge affidava all'Esecutivo cantonale la competenza di fissare un termine per adattare i piani regolatori in contrasto con i disposti del piano direttore (art. 22 cpv. 2 LALPT), così come quella di stabilire delle zone di pianificazione in corrispondenza delle parti di piano regolatore che dovrebbero essere modificate (art. 22 cpv. 3 LALPT), ma tale facoltà non si estendeva sino a conferirgli la legittimazione a intervenire già nella fase di allestimento del piano regolatore da parte dell'esecutivo comunale, concordando con quest'ultimo i contenuti del piano d'indirizzo. Tanto basta nel caso concreto per ritenere che i membri del Governo in quel momento in carica si sono trovati a partecipare nella medesima causa in altra veste, perfezionando così il motivo di ricusa di cui all'art. 47 cpv. 1 lett. b CPC.
6.La tassa di giustizia viene posta in capo agli istanti, nella misura (preponderante) in cui sono soccombenti (art. 28 LPamm). Lo
Stato dovrebbe versare agli stessi un importo per ripetibili, commisurate al grado di successo della domanda (art. 31 LPamm). Per evitare inutili partite di giro, considerata una tassa di giustizia di fr. 1'500.- e ripetibili per fr. 300.-, si procede a emettere una tassa di giustizia al netto delle ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la consigliera di Stato Laura Sadis è esclusa dalla procedura di approvazione e di evasione dei ricorsi dipendente dalla risoluzione 25 ottobre 2012 con cui il consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato la variante del piano regolatore del comparto di Castione
La tassa di giustizia al netto delle ripetibili, di fr. 1'200.-, è a carico degli istanti, con vincolo di solidarietà.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario