Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8F_6/2025
Sentenza del 2 luglio 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Viscione, Presidente, Maillard, Heine, Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento A.________, istante,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, controparte.
Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (domanda di revisione),
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 14 giugno 2011 (8C_257/2011).
Fatti:
A.
A.a. Il 24 febbraio 2011 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (causa 35.2010.56) ha respinto il ricorso di A.________, nato nel 1941, contro la decisione su opposizione emessa dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) il 14 ottobre 2010, mediante la quale esso ha rifiutato di procedere alla revisione di un precedente provvedimento con cui era stata negata ogni responsabilità con l'infortunio del 1987 per i disturbi cutanei lamentati dall'assicurato.
A.b. Il 14 giugno 2011 il Tribunale federale ha respinto con sentenza 8C_257/2011 il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ contro il giudizio cantonale.
A.c. Con sentenze 8F_2/2017 del 4 ottobre 2017 e 8F_16/2024 del 18 marzo 2025, il Tribunale federale ha poi respinto due domande di revisione formulate, rispettivamente, il 23 gennaio 2017 e il 13 novembre 2024 dall'assicurato.
B.
A.________ presenta una nuova domanda di revisione al Tribunale federale in data 5 maggio 2025, postulando la riforma delle citate sentenze 8C_257/2011 e 8F_16/2024 affinché sia riconosciuto il nesso di causalità tra l'infortunio subito nel 1987 e i disturbi cutanei.
Diritto:
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno che sono pronunciate (art. 61 LTF).
1.2. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati dall'art. 124 LTF. La domanda di revisione sottostà alle esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. Spetta dunque all'istante menzionare il motivo di revisione di cui si prevale e spiegare in che modo esso sia realizzato, pena l'inammissibilità della propria domanda (sentenza 4F_8/2023 del 21 novembre 2023 consid. 1.1).
1.3. In questo contesto è opportuno precisare che una sentenza di revisione del Tribunale federale può essere oggetto di una domanda di revisione soltanto se la procedura di revisione stessa è stata viziata da irregolarità (sentenza 4F_9/2024 del 19 marzo 2024 consid. 3.1; si veda anche la citata sentenza 4F_8/2023 consid. 1.2 con riferimenti).
1.4. Nella fattispecie, l'istante non pretende nemmeno l'esistenza di tali vizi nella procedura di revisione della sentenza 8F_16/2024, se non la mancata produzione da parte sua di alcuni documenti, di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 3 infra). La relativa domanda di revisione - insufficientemente motivata - è pertanto inammissibile. Può dunque essere esaminata soltanto la domanda di revisione della sentenza 8C_257/2011.
2.1. La revisione secondo l'art. 123 LTF ("altri motivi") può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo (cpv. 1). La revisione può inoltre essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cpv. 2 lett. a).
2.2. Per quanto riguarda il termine, la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale, per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 LTF). Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo: in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 cpv. 1 e 2 lett. b; negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 cpv. 1 (art. 124 cpv. 2 LTF).
3.1. Nella fattispecie, l'istante adduce dei nuovi documenti quale motivo di revisione, ovvero tutti i certificati medici rilasciati dal Dr. med. B.________ dal 13 dicembre 2006 al 17 gennaio 2011, spiegando che la diagnosi di psoriasi in essi descritta (di cui non avrebbe mai sofferto) sarebbe stata posta alla base di tutte le sentenze emesse in quello stesso lasso di tempo. Egli produce inoltre un documento che attesterebbe l'esito negativo alla psoriasi in seguito ad una biopsia del 31 marzo 2006, di cui il Dr. med. B.________ sarebbe stato in possesso. L'istante non ne avrebbe mai avuto conoscenza prima del 2012, momento in cui l'avrebbe ottenuto dal Dr. med. C.________.
3.2. Così facendo, seppure i principi espressi poc'anzi (consid. 2 supra) siano già stati menzionati nella precedente sentenza 8F_16/2024, l'istante chiede la revisione della sentenza 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 ben oltre i termini imposti dall'art. 124 cpv. 1 e 2 LTF, senza che, relativamente al termine decennale assoluto, sia dimostrato che tale sentenza sia stata influenzata da un crimine o un delitto a pregiudizio dell'istante e accertato in un procedimento penale (cfr. Christian Denys, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 12 ad art. 123 LTF). Tale presupposto non può in effetti ritenersi dimostrato soltanto sulla base di un documento (i.c. l'esito della biopsia del 31 marzo 2006), posto genericamente in contraddizione con le risultanze di un altro medico.
Ne discende che la domanda di revisione, infondata, può essere respinta senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
La domanda di revisione è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'istante.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 2 luglio 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi