Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2025.114
Entscheidungsdatum
25.06.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarti n. 80.2025.114 80.2025.115

Lugano 25 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1 RI 2 entrambi rappr. da RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 12 maggio 2025 contro la decisione del 26 marzo 2025 in materia di IC e IFD 2019.

Fatti

A. Con decisione del 26 marzo 2025, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) ha notificato ai coniugi __________ e __________ la decisione di tassazione dopo reclamo IC e IFD 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 481'900.- per l’IC e in fr. 486'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.

B. Con ricorso del 12 maggio 2025, i contribuenti, rappresentatati dall’avv. __________, impugnano la decisione di tassazione IC e IFD 2019 dopo reclamo. In merito alla tempestività del gravame, argomentano che la decisione, datata 26 marzo 2025, è stata da loro ricevuta “al più presto il 27 marzo 2025”, con la conseguenza che “il termine di ricorso, a seguito della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie pasquali, era giunto a scadenza il 12 maggio 2025, essendo il 10 maggio 2025 un sabato”.

Diritto

  1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

Va preliminarmente analizzata la tempestività del ricorso del 12 maggio 2025 contro la decisione su reclamo IC/IFD 2019 del 26 marzo 2025.

I ricorrenti sostengono la tempestività del gravame in ragione delle ferie giudiziarie.

  1. 2.1.

La procedura dinanzi alle autorità giudiziarie cantonali (di primo grado) nell'ambito del diritto tributario armonizzato federale, cantonale e comunale è disciplinata solo in modo rudimentale nelle due leggi federali sulle imposte federali, cantonali e comunali armonizzate. Secondo il combinato disposto degli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 LIFD e secondo l'art. 50 cpv. 1 LAID, il diritto federale stabilisce solo che “il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la decisione su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a un’autorità giudiziaria di ricorso indipendente dall’autorità fiscale” (secondo la formulazione dell'art. 50 cpv. 1 LAID, che corrisponde nel contenuto all'art. 140 cpv. 1 LIFD). Nelle due leggi federali non vi è alcuna menzione esplicita di una sospensione dei termini o di “ferie giudiziarie” (sentenza del TF 9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.1 e giurisprudenza citata).

2.2.

Si tratta di un silenzio qualificato, almeno per quanto riguarda l'imposta federale diretta. Il Tribunale federale ha in effetti sempre ribadito che per l’imposta federale diretta il diritto cantonale non ha alcuno spazio per aggiungere delle “ferie giudiziarie”. Piuttosto, gli articoli 133 e 140 LIFD disciplinano la decorrenza dei termini in modo tassativo. Per questo motivo sono inammissibili disposizioni cantonali divergenti o più estese sulla decorrenza dei termini nell'ambito del diritto dell’imposta federale diretta (sentenza del TF 9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.2 e giurisprudenza citata).

2.3.

2.3.1.

La giurisprudenza della Suprema Corte esclude per contro che vi sia un silenzio qualificato nell’ambito del diritto tributario armonizzato die Cantoni e dei Comuni. Piuttosto, nell'ambito dell’art. 50 LAID, spetta al legislatore cantonale disciplinare autonomamente i dettagli in merito alla decorrenza del termine. A questo proposito, a differenza dell'art. 140 cpv. 1 LIFD, quanto stabilito dal diritto federale non non è né completo né tassativo. È quindi lasciato all’apprezzamento legislatore cantonale di decidere se prevedere una sospensione dei termini nell’ambito dell'applicazione delle imposte armonizzate dei Cantoni e dei Comuni, ad esempio nel periodo pasquale, in estate e durante le festività natalizie e di fine anno (sentenza 9C_685/2023 del 23 aprile 2024 consid. 2.2.4 e giurisprudenza citata).

2.3.2.

Per quanto concerne il diritto cantonale ticinese, l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT prevede che il contribuente possa impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Neppure la legge tributaria cantonale prevede dunque le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);

Questa Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenze CDT n. 80.2014.254 del 18 dicembre 2014 e CDT n. 80.2017.211 del 9 novembre 2017).

In merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere utile ricordare un’iniziativa del legislatore cantonale. L’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

  1. Ora, gli insorgenti sostengono di aver ricevuto la decisione impugnata “al più presto il 27 marzo 2025” e che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 12 maggio 2025, “a seguito della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie pasquali”.

Ritenendo come data della notificazione della decisione il 27 marzo 2025 e tenendo in considerazione l’inesistenza delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso di 30 giorni, sia per l’IC sia per l’IFD, è giunto a scadenza il 28 aprile 2025. Anche ammettendo che la notificazione sia avvenuta uno o due giorni dopo, il termine sarebbe scaduto entro la fine di aprile del 2025.

Ne discende che il ricorso, presentato il 12 maggio 2025, è tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile.

  1. Il ricorso è irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 300.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

Zitate

Gesetze

5

LAID

LIFD

LPAmm

  • art. 16 LPAmm

LT

  • art. 231 LT

Gerichtsentscheide

2