Incarti n. 80.2024.68 80.2024.69
Lugano 25 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 aprile 2024 contro la decisione del 6 marzo 2024 in materia di IC e IFD 2021.
Fatti
con scritto del 2 aprile 2024, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario, allegando una decisione del 6 marzo 2024, con la quale l’RS 1 ha respinto un suo reclamo e chiedendo una proroga, per permettergli “di raccogliere tutti i giustificativi, rispettivamente le prove da allegare al ricorso” contro la suddetta decisione;
con lettera del 3 aprile 2024, la Camera di diritto tributario ha comunicato al contribuente che il termine di ricorso è un termine perentorio e come tale non è prorogabile e lo ha avvertito di non poter entrare nel merito di un ricorso inoltrato dopo la scadenza del termine legale.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
il contribuente non ha presentato un ricorso, ma si è limitato a chiedere una proroga del termine per il suo inoltro;
con scritto del 3 aprile 2024, la Camera di diritto tributario ha attirato la sua attenzione sulla circostanza che il termine di ricorso è un termine perentorio (articoli 119 cpv. 1 LIFD e 192 cpv. 1 LT) e come tale non può essere prorogato (sentenza del Tribunale federale n. 2C_80/2012 del 16.1.2013 consid. 4.2);
il contribuente non ha mai presentato un ricorso conforme ai requisiti legali;
il suo ricorso si rivela pertanto irricevibile;
eccezionalmente si rinuncia a porre a carico del contribuente la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: