Incarti n. 80.2024.157 80.2024.158
Lugano 13 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco Sciuchetti
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 luglio 2024 contro la decisione del 3 luglio 2024 in materia di IC e IFD 2016 e 2017.
Fatti
A. RI 1 (__________), coniugato, ha abitato a Campione d’Italia fino al 9 giugno 2016, mentre dal 10 giugno 2016 si è trasferito a Castagnola con la moglie e i loro due figli.
Nel mese di marzo del 2018, il contribuente ha presentato due dichiarazioni d’imposta per il periodo fiscale 2016, la prima per il periodo dal 1.1.2016 al 9.6.2016 e la seconda per il resto dell’anno, dopo l’acquisto della dimora in Svizzera. Nella prima, ha indicato unicamente la proprietà di un immobile a __________ e il relativo reddito (valore locativo). Nella seconda, ha crociato la casella “indipendente”, riferita al “genere di attività”, ma ha dichiarato unicamente il reddito dell’immobile (fr. 9'900.–) e un reddito di fr. 2'000.– da titoli e capitali. Questi ultimi ammontavano a fr. 3'970'407.–. Per l’imposta sulla sostanza, dichiarava anche automobili (Bentley, Mercedes) e una barca per fr. 500'000.–. Ha anche indicato di avere immobili all’estero (Italia, Germania, Russia) per fr. 500'000.–, con redditi di fr. 12'500.–.
Nel marzo del 2019, ha inoltrato la dichiarazione 2017. Sostanzialmente, gli elementi imponibili corrispondevano a quelli della dichiarazione precedente.
B. Con scritto del 25 settembre 2019, l’RS 1 si è rivolto al contribuente, invitandolo a produrre documentazione e informazioni in merito a tutti i conti bancari, alla società __________ SA, ad un prestito fatto alla Fondazione Istituto __________, agli immobili esteri, ai premi dell’assicurazione contro le malattie e alla frequenza scolastica dei figli. Gli chiedeva inoltre di comprovare come avesse fatto fronte alle necessità dell’esistenza nei periodi fiscali 2016 e 2017, “in considerazione dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”. Il contribuente ha prodotto documentazione in data 8 novembre 2019.
Con tre decisioni del 27 novembre 2019, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente le tassazioni IC/IFD seguenti:
· per il periodo dal 1° gennaio al 9 giugno 2016, il reddito imponibile è stato accertato in fr. 7'700.– per l’IC (fr. 172'200.– determinante per l’aliquota) e in fr. 8'400.– per l’IFD (fr. 187'100.– determinante per l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 366'000.– (fr. 2'950'000.– determinante per l’aliquota);
· per il periodo dal 10 giugno al 31 dicembre 2016, il reddito imponibile è stato accertato in fr. 9'400.– per l’IC (fr. 68'300.- determinanti per l’aliquota) e in fr. 12'300.– per l’IFD (fr. 90'800.– determinanti per l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 4’806'000.– (fr. 7'023’000.– determinante per l’aliquota);
· per il periodo fiscale 2017, il reddito imponibile è stato accertato in fr. 16'600.– per l’IC (fr. 84'100.– determinante per l’aliquota) e in fr. 21'400.– per l’IFD (fr. 108'400.– determinante per l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 4’018'000.– (fr. 6’234'000.– determinante per l’aliquota).
I soli redditi assoggettati all’imposta in Svizzera consistevano nei proventi della sostanza, in particolare dall’immobile di __________.
C. Il 20 dicembre 2019 il contribuente ha interposto reclamo contro queste decisioni, contestando il valore attribuito agli immobili in Italia e in Germania e la mancata deduzione di “una perdita documentata in Germania per € 1'400'000.–“.
Con tre decisioni del 29 settembre 2021, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, in relazione al valore degli immobili all’estero e ai relativi redditi. Lo ha per contro respinto con riferimento alla pretesa perdita, con la seguente motivazione:
Il contribuente contesta la mancata considerazione di una perdita in Germania per EUR 1'400’000.-.
In occasione dell'audizione del 14 settembre 2021 è emerso che il contribuente vanta nei confronti della società __________ GmbH un credito pari a EUR 1'431'515.61. Ad inizio 2016, con decisione delle autorità di __________, la società è stata cancellata dal registro di commercio per mancanza di attivi.
Si sottolinea il fatto che il signor __________ è diventato illimitatamente imponibile in Svizzera a partire dal 10 giugno 2016 e che nella sua dichiarazione fiscale 2016 non sono stati notificati le azioni della __________ GmbH e il credito verso la stessa di EUR 1'431'515.61 in ragione del fatto che la società, in quel momento, non esisteva più. L'impossibilità di incassare il credito vantato verso una società che, di fatto, non esiste più è quindi già stato tenuto in considerazione non imponendo il saldo residuo del credito quale fattore di sostanza.
D. Con sentenza del 19 gennaio 2022, la Camera di diritto tributario ha annullato le decisioni su reclamo del 29 settembre 2021 dell’Ufficio di tassazione e ha rinviato a quest’ultimo gli atti. Premesso che il ricorrente, pur indicando di svolgere un’attività lucrativa indipendente, non aveva dichiarato alcun reddito da attività professionale, né aveva allegato i conti annuali firmati o le distinte richieste a chi tiene una contabilità semplificata, violando così i propri obblighi procedurali, inspiegabilmente l’autorità di tassazione non aveva proceduto ad una tassazione d’ufficio. A maggior ragione considerato che il contribuente, dalle poche indicazioni agli atti, pareva godere di un tenore di vita decisamente elevato, dichiarando unicamente degli esigui redditi da sostanza mobiliare e immobiliare. L’UT aveva presumibilmente rinunciato ad una tassazione d’ufficio per il fatto che, dalla documentazione prodotta dall’insorgente, egli risultava aver consumato della sostanza ed aver ottenuto il rimborso di crediti nei confronti di una società lussemburghese.
Quanto alla questione sollevata dal ricorrente, questa Camera ha evidenziato come gli articoli 26 cpv. 2 lett. b LT e 27 cpv. 2 lett. b LIFD esigono, oltre all’esistenza di un’attività indipendente, che le perdite siano allibrate, ovvero che risultino da un’appropriata distinta che garantisca una registrazione completa ed affidabile dei redditi e della sostanza commerciale e consenta all’autorità fiscale un controllo ragionevole. Non avendo l’insorgente prodotto alcun documento relativo alla propria attività indipendente, non poteva dedurre alcuna perdita. Gli atti sono di conseguenza stati rinviati all’autorità di tassazione affinché, dopo aver diffidato il ricorrente a voler presentare i conti annuali o le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale, si pronunciasse nuovamente anche sulla richiesta di deduzione della perdita litigiosa. Indicava a tal riguardo che, oltre a verificare la registrazione del credito e la contabilizzazione della perdita, il contribuente avrebbe dovuto documentare la nascita del suo credito nei confronti della società tedesca e produrre atti dai quali risultasse incontrovertibilmente che la conclusione della procedura fallimentare gli avesse provocato la perdita dichiarata. Egli avrebbe quindi dovuto produrre una decisione giudiziaria in merito alla ripartizione degli attivi fra i creditori e alla quota dei crediti non coperta.
E. Con messaggio di posta elettronica del 1° marzo 2022, in seguito alla richiesta dell’Ufficio di tassazione il contribuente trasmetteva la seguente documentazione:
Contratto di pegno del 30.10.2009 (n.l)
Decisione del AMTSGERICHT BIELEFELD n. 43 IN 1569/09 del 21.01.2010 (n.2).
Decisione del AMTSGERICHT BIELEFELD n. 43 IN 1569/09 del 22.02.2010 (n.2).
Decisione del AMTSGERICHT BIELEFELD n. 43 IN 1569/09 del 13.04.2010 (n.3).
Decisione del AMTSGERICHT BIELEFELD n. 43 IN 1569/09 del 25.11.2015 (n2).
Decisione del AMTSGERICHT Gütersloh n. HRB 7527 del 11.01.2016 (n.2).
Denuncia al ministero pubblico del 14.10.2016 (n.4).
Dichiarazione dell'imposte per anno 2016 (n.5).
Lettera del FINANZAMT Gütersloh del 18.09.2017 (n.6).
Decisione FA Gütersloh del 19.11.2019 (n. 7).
Reclamo e la lettera del Tribunale Münster del 30.12.2019 (n.8).
Motivazione del 06.02.2020 (n.9).
Supplementare motivazione del 05.03.2020 (n. 10).
F. Il 3 luglio 2024, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente le nuove decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2016 e 2017, con cui ha parzialmente accolto il suo reclamo. Per il periodo dal 1° gennaio al 9 giugno 2016, il reddito imponibile è stato accertato in fr. 7'100.– per l’IC (fr. 109'900.– determinante per l’aliquota) e in fr. 8'100.– (fr. 124'800.– determinante per l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 365'000.– (fr. 2'485'000.– determinante per l’aliquota). Per il periodo dal 10 giugno 2016 al 31 dicembre 2016, il reddito imponibile è stato accertato in fr. 5'000.– per l’IC (fr. 19'100.– determinante per l’aliquota) e in fr. 19'000.– per l’IFD (fr. 53'400.– determinante per l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 4'803'000.– (fr. 6'558'000.– determinante per l’aliquota). Non ha invece riconosciuto la deduzione della perdita litigiosa sulla scorta delle seguenti motivazioni:
Con e-mail del 1 marzo 2022, il contribuente ha parzialmente risposto alla richiesta di documenti: nella lettera datata 14 ottobre 2016 indirizzata al Ministero Pubblico tedesco il contribuente chiarisce il suo ruolo all’interno della società __________ e la natura del credito nei confronti della società.
Nel suo scritto il contribuente precisa di aver concesso alla società un prestito per l’acquisto di attrezzature e materiali necessarie allo svolgimento dell’attività mentre il suo ruolo è unicamente quello di fondatore e creditore della società; specifica di non aver mai ricoperto nessun incarico all’interno della società: Per questi motivi si ritiene che la partecipazione in __________ e del credito nei suoi confronti sia da quantificare di natura privata. […]
Si rileva che il contribuente non ha presentato i rendiconti 2016 [rispettivamente 2017] relativi alla sua attività indipendente, né la decisione giudiziaria in merito alla ripartizione degli attivi fra creditori a conclusione della procedura fallimentare della società e neppure ulteriore documentazione circa il momento in cui si è conclusa la procedura fallimentare. Sulla base della documentazione presentata, si rimarca che la società __________ è stata cancellata dal Registro di commercio in data 5 aprile 2016, pertanto si ritiene che la procedura fallimentare sia terminata precedentemente la data di arrivo in Svizzera.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la scelta dell’autorità di tassazione di non considerare la perdita scaturita dal fallimento di della __________, ripetendo le argomentazioni proposte con il precedente ricorso. In particolare spiega di aver concesso un credito di euro 1'431'515.61 alla __________ “per aumentare l’efficienza dell’uso degli immobili e incrementare i ricavi derivanti dal loro utilizzo, ricevendo in cambio una garanzia per un importo equivalente”. Ribadisce quindi come, a seguito della conclusione della procedura di fallimento della società, e della cancellazione della società dal Registro delle imprese, senza che il suo credito gli fosse stato rimborsato, l’autorità fiscale tedesca abbia rifiutato di dedurre la perdita in questione sostenendo dovesse essere fatta valere in Svizzera. Ribadisce altresì come la decisione del 23 marzo 2017, con cui è stato respinto il suo ricorso contro la radiazione della società, debba essere considerato “il momento della formazione della perdita” poiché “è stata eliminata la possibilità giuridica di rimborso del credito”. Chiede infine di “escludere” il reddito relativo agli immobili situati in Germania dalla sua tassazione, in quanto a fronte della pretesa perdita di euro 1'431'515.61, che avrebbe validamente documentato, “distorce la reale situazione finanziaria dell’attore”.
H. Nelle proprie osservazioni l’UT evidenzia come il contribuente non abbia fornito alcuna prova circa l’esistenza di un’attività aziendale, né abbia minimamente comprovato l’aziendalità della perdita asseritamente subìta, limitandosi a “fornire sempre la stessa documentazione”. Quanto al nuovo argomento del contribuente secondo cui la perdita dovrebbe “annullare il reddito immobiliare sito in Germania”, trattandosi di una presta relativa ad un prestito privato, avvenuto peraltro prima dell’arrivo in Svizzera, la stessa sarebbe priva di fondamento.
I. L’insorgente ha replicato sostenendo di aver dato seguito alla richiesta di informazione dell’autorità fiscale producendo i documenti “relativi agli immobili in Germania, ai prestiti e alle perdite, inclusi i documenti che dimostrano la perdita subita dall’attore” e “l’assenza di reddito derivante dagli immobili in Germania”.
Diritto
Come ricordato, con la sentenza del 19 gennaio 2022, questa Camera aveva rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione, affinché notificasse al contribuente una diffida a voler presentare i conti annuali firmati oppure, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale, come prescritto dagli articoli 125 cvp. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT. Il contribuente avrebbe dovuto inoltre essere avvertito che, non adempiendo ai suoi obblighi di collaborazione, sarebbe stato sottoposto a tassazione d’ufficio. A dipendenza dell’esito della diffida l’autorità di tassazione si sarebbe pronunciata nuovamente sulla deduzione richiesta. Oltre a produrre la documentazione contabile completa da cui si potesse evincere la registrazione del credito e la contabilizzazione della perdita, il contribuente avrebbe inoltre dovuto documentare incontrovertibilmente che la conclusione della procedura di fallimento gli avesse provocato una perdita tramite la produzione di una decisione giudiziaria che attestasse la ripartizione degli attivi fra i creditori e la quota dei crediti non coperta.
2.1.
Al riguardo giova infatti rammentare come l’art. 26 cpv. 1 LT, per l’imposta cantonale, e l’art. 27 cpv. 1 LIFD, per l’imposta federale diretta, prevedano che in caso di attività lucrativa indipendente siano deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Gli articoli 26 cpv. 2 LT e 27 cpv. 2 LIFD precisano che vi rientrano le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate. Infine, per quanto attiene al riporto delle perdite conseguite nei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale, secondo gli articoli 30 cpv. 1 LT e 31 cpv. 1 LIFD, le perdite sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.
Mentre l’art. 27 cpv. 2 LIFD e l’art. 26 cpv. 2 LT riguardano esclusivamente le perdite legate all’alienazione e al deprezzamento di elementi del patrimonio commerciale, il campo d’applicazione degli articoli 31 LIFD e 30 LT è più esteso e copre tutte le perdite d’esercizio dell’attività indipendente (cfr. Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 32 ad art. 27 LIFD, p. 638).
Secondo la legge e la giurisprudenza, le perdite sono deducibili solo se provengono da un’attività lucrativa indipendente e se sono state allibrate (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_189/2016 e 2C_190/2016 del 13.2.2017, in RDAF 2017 II 446, consid. 6.4 con riferimenti).
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le perdite derivanti da un’attività lucrativa indipendente sono deducibili a condizione che queste – a prescindere dall'obbligo legale di tenere una contabilità – risultino da un’appropriata distinta che garantisca una registrazione completa ed affidabile dei redditi e della sostanza commerciale e consenta all'autorità fiscale un controllo ragionevole. Una presentazione lacunosa e che non fornisce informazioni sullo stato della sostanza commerciale all'inizio ed alla fine dell'anno, non soddisfa queste esigenze (sentenza 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, in ASA 73 p. 656 = RF 59/2004 p. 102 = StE 2004 B 23.9 n. 7).
2.3.
Infine, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1). Di conseguenza nella fattispecie spetta al ricorrente dimostrare l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente e l’esistenza di una perdita allibrata.
A seguito della decisione di rinvio del 19 gennaio 2022 di questa Camera, l’Ufficio di tassazione si è rivolto all’insorgente, chiedendogli di produrre i conti relativi alla sua attività indipendente, di documentare la nascita del credito nei confronti della __________ e la conclusione della procedura di fallimento, così come di produrre una decisione giudiziaria che attestasse in modo incontrovertibile la sua perdita.
Il contribuente ha fatto fronte a tale richiesta solo in modo parziale. Con l’e-mail del 1° marzo 2022, RI 1 si è infatti limitato a produrre le decisioni con le quali le autorità fiscali tedesche non hanno ammesso la deduzione della perdita nel periodo fiscale 2016, evidenziando di aver interposto un ricorso, che sarebbe tuttora pendente. Ha inoltre documentato l’iter giudiziario che ha condotto alla sentenza del 2017, con la quale la società è stata radiata dal Registro delle imprese tedesche. Come già indicato nella sentenza del 19 gennaio 2022, tuttavia, tale decisione non concerne la procedura fallimentare della società, la cui chiusura deve essere precedente a tale data. Il ricorrente non è stato tuttavia in grado di produrre la relativa decisione che attestasse la ripartizione degli attivi fra i creditori ed il suo eventuale scoperto. In particolar modo, non ha prodotto alcun documento relativo alla sua attività lucrativa indipendente.
Neppure in sede di ricorso RI 1 è stato in grado di fornire i documenti richiestigli dall’autorità fiscale secondo le disposizioni di questa Camera, accontentandosi di proporre la stessa documentazione già sottoposta all’Ufficio di tassazione.
3.2.
Già per questi motivi risulta d’acchito evidente che il ricorrente non è stato in grado di adempiere l’onere della prova a suo carico, non avendo dimostrato né di aver subito una perdita successiva al suo arrivo in Svizzera in relazione al fallimento della __________ documentando la conclusione della procedura fallimentare, né la natura commerciale della stessa, tramite la produzione di un’appropriata distinta completa ed affidabile dei conti della propria attività lucrativa indipendente. Non può quindi chiedere la deduzione della perdita litigiosa. Per le stesse ragioni del tutto priva di fondamento è la richiesta di “annullamento” dei redditi degli immobili in Germania, in considerazione della perdita subìta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: